Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Finanze
Titolo: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Riferimenti: AC N.1807/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 139/1
Data: 18/06/2019
Organi della Camera: Assemblea


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Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

18 giugno 2019
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Il decreto-legge n. 34 del 2019 (A.C. 1807-A) reca misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Esso in particolare contiene: Misure fiscali per la crescita, Misure per il rilancio degli investimenti privati, Tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

Con riferimento alle misure di natura fiscale, viene reintrodotto - dal 1° aprile 2019 - il cd. superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili (articolo 1).

Si prevede inoltre la progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al reimpiego degli utili, in luogo della mini-IRES disposta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 2).

Nel corso dell'esame in sede referente l'abbassamento dell'aliquota è stato reso più graduale (cinque periodi d'imposta, in luogo di quattro) sino ad arrivare, a decorrere dal 2023 a regime, ad un'aliquota agevolata pari al 20 per cento, più favorevole del 20,5 originariamente previsto dal decreto-legge a regime, con decorrenza dal 2022. Nella medesima sede è stato specificato il termine per l'emanazione delle disposizioni attuative (90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame) delle norme in esame.

L'articolo 3, interamente sostituito in sede referente, incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell'imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo di raggiungere – come previsto dal testo originario del decreto-legge - una percentuale di deducibilità a regime (dal 2022) pari al 70 per cento.

L'articolo 3-bis dispone l'abrogazione dell'obbligo della comunicazione della proroga cedolare secca e della relativa sanzione previsti al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 9 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 3-ter intende spostare il termine di presentazione della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 10 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 3-quater elimina gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 22 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294). 

L'articolo 3-quinquies consente al contribuente - per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 - di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 24 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 3-sexies - inserito in sede referente - estende a regime, a decorrere dal 2023, un meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto per gli anni 2019-2021 (mentre resta escluso l'anno 2022) e sopprime alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - modifiche introdotte di recente dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Ai fini della copertura degli oneri finanziari, si provvede mediante una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica ed una riduzione del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani".

L'articolo 4 prevede la semplificazione delle procedure di fruizione del cd. patent box, che consiste nella tassazione agevolata dei redditi derivanti da beni immateriali.

L'articolo 4-bis, con l'obiettivo esplicito di dare attuazione allo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 6, legge 27 luglio 2000 n. 212), reca una norma di semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi e una proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 5 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 4-ter semplifica il sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, modificando l'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 6 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 4-quater amplia al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche l'ambito applicativo del modello di pagamento unificato F24, vale a dire il modulo fiscale con il quale è possibile effettuare il pagamento di molte imposte e tributi previsti dal nostro sistema economico, attraverso il ricorso ai relativi codici tributo. È inoltre modificata la procedura di versamento e attribuzione del gettito dell'addizionale comunale all'IRPEF, disponendo che Il versamento è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 7 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 4-quinquies prevede che i contribuenti interessati dall'applicazione degli ISA - indici sintetici di affidabilità fiscale - non debbano dichiarare, a tali fini, dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando che il calcolo degli indici di affidabilità viene effettuato sulla base delle variabili contenute nelle Note tecniche e metodologiche approvate con decreto ministeriale.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 11 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 4-sexies estende i termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU); in sostanza, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (rispetto al vigente 31 agosto). L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 12 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 4-septies impegna l'Amministrazione finanziaria ad assumere iniziative volte a garantire la diffusione degli strumenti necessari ad assolvere correttamente gli adempimenti richiesti ai contribuenti. Prevede, inoltre, che tale documentazione sia messa a disposizione con congruo anticipo, almeno sessanta giorni prima del termine concesso al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 15 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 4-octies introduce, nell'ambito dell'accertamento fiscale previsto dal Capo II del decreto legislativo n. 218 del 1997, un nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 16 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 4-novies ha natura interpretativa e chiarisce che al di fuori della tipologia di controversie convenzionalmente riservate alla difesa dell'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi, anche innanzi alla magistratura tributaria, di proprio personale interno, o di legali del libero foro, selezionati nel rispetto del Codice degli appalti pubblici.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 17 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 4-decies intende estendere l'ambito operativo della disciplina del ravvedimento operoso, contenuta nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, recependo in norma primaria alcuni orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa in materia di versamento frazionato dell'imposta o versamento "tardivo" dell'imposta frazionata (cd. ravvedimento parziale).

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 23 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 5, modificato in sede referente, amplia le agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia.

Con le modifiche apportate in Commissione è stata introdotta una deroga per i redditi degli sportivi professionisti impatriati, che rimangono detassati al 50 per cento, in luogo del 70 per cento. Inoltre, a tali soggetti non si applica la maggiorazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno, né quella spettante in caso di più figli a carico. Infine, l'applicazione del regime agevolato degli sportivi professionisti viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento dell'imponibile.

Con ulteriori modifiche, la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, finora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A,è stata estesa anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B .

L'articolo 5-bis, introdotto in sede referente, modifica il regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota al 7 per cento, introdotto dalla legge di bilancio 2019 per i titolari di pensione erogata da fonte estera che trasferiscono la residenza dall'estero nei piccoli comuni del Mezzogiorno.

Le norme in esame:

  • circoscrivono il perimetro dell'agevolazione, allo scopo di espungere i redditi "percepiti da fonte estera";
  • allungano da cinque a nove periodi di imposta la validità dell'opzione;
  • consentono di mantenere valida l'opzione anche in caso di versamento tardivo dell'imposta sostitutiva.

L'articolo 5-ter introdotto in corso di esame in sede referente alla Camera dei deputati, esenta da imposizione fiscale, per l'anno 2019, le somme, configurate quali "contributi in natura", che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha erogato e deve tuttora erogare nell'ambito della gestione dell'Avviso 84/Ric del 2 marzo 2012, "Progetti di innovazione sociale.

  L'articolo 6, modificato in sede referente prevede l'obbligo, per le imprese in regime forfettario dal 2020 (con aliquota al 20 per cento) che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati.

Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto il comma 3-bis, che conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole, introdotta dalla legge di bilancio 2018, prevista nel caso di applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore. Per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - si applicano anche ai casi antecedenti il 1° gennaio 2018.

L'articolo 6-bis, relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cd. regime forfettario (articolo 1, comma 73, legge n. 190 del 2014), prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 3 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

Sono poi previste forme di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali in misura fissa, per gli interventi di sostituzione di vecchi edifici (articolo 7).

Con le modifiche apportate in Commissione:

  • la misura opera anche per le operazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • l'agevolazione si applica in caso di successiva alienazione di fabbricati suddivisi in più unità immobiliari, ove sia alienato almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato;
  • l'agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione;
  • si inserisce la classe energetica NZEB – Near Zero Energy Building tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati;
  • si chiarisce che rimane ferma la misura fissa dell'imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.

Sono infine ampliati i poteri di intervento dell'IVASS nei confronti delle medesime imprese.

L'articolo 7-bis esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 19 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente, per le piccole e medie imprese del settore edile, specifiche condizioni di accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita dall'articolo 1 del D.L. 135/2018. Tale Sezione speciale è stata istituita, dalla citata norma, per le PMI che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La norma novella in più punti l'articolo 1 del D.L. n. 135/2018.

Con la novella, alle PMI edili l'accesso alla Sezione speciale è ora altresì consentito qualora esse siano titolari di finanziamenti erogati da banche e da altri intermediari finanziari di cui al TUB assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come inadempienze probabili entro la data dell'11 febbraio 2019, come risultante dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia (nuovo comma 6-bis dell'articolo 1 del D.L. n. 135/2018).

La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto ministeriale attuativo della stessa, un importo non superiore all'80 percento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. La garanzia avrà carattere sussidiario ed il piano di rientro del finanziamento da parte dell'impresa dovrà essere approvato dal Consiglio di gestione del Fondo. Con il citato decreto ministeriale, sono stabilite le modalità di valutazione degli ulteriori requisiti sopra indicati (nuovo comma 6-ter del D.L. n. 135/2018).

Vengono estese poi le detrazioni per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici (articolo 8) ed è disposta l'irrilevanza fiscale di alcuni redditi derivanti da strumenti finanziari convertibili, a specifiche condizioni (articolo 9).

  L'articolo 10, modificato in sede referente, semplifica gli incentivi fiscali per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. 

Per effetto delle modifiche apportate in Commissione, i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Nella medesima sede referente, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori. In ogni caso rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato inserito un nuovo comma 3-bis, dell'articolo 10 che interviene sull'articolo 28, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 28 del 2011, il quale prevede che i decreti interministeriali ai quali è demandata l'attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni (allo stato, D.M. 16 febbraio 2016, cd. "Conto termico"), debbano stabilire – tra l'altro – gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del soggetto beneficiario (lettera d)). La nuova disposizione introduce la precisazione secondo la quale i predetti eventuali obblighi di monitoraggio debbano essere stabiliti prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivanti siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco di cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

L'articolo 10-bis, introdotto in Commissione, modifica la disciplina degli incentivi per l'acquisto di motocicli elettrici e ibridi nuovi, previa rottamazione di analoghi più inquinanti, che era stata introdotta dalla legge di bilancio 2019. La nuova disciplina estende l'incentivo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli, sia elettrici che ibridi, di tutte le categorie L a prescindere dalla potenza, mentre la misura del contributo, pari al 30% e che può arrivare ad un massimo di 3.000 euro, rimane invariata. Viene inoltre previsto che per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011.

Il provvedimento ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, del cd. bonus aggregazione, che consente - a fronte di operazioni straordinarie - il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, fino alla soglia di cinque milioni di euro (articolo 11).

L'articolo 11-bis, introdotto in sede referente, estende l'applicazione del regime di cd. realizzo controllato, previsto dal TUIR nel caso di scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento, anche alle operazioni di scambio che non riguardano partecipazioni di controllo in presenza di specifiche circostanze. Per effetto delle norme in esame, in presenza di alcuni requisiti e in ragione delle modalità con cui le quote scambiate vengono contabilizzate nei bilanci delle società coinvolte, dall'operazione di scambio non emergono plusvalenze soggette a imposta (cd. neutralità fiscale indotta).

La fatturazione elettronica è resa obbligatoria anche per i rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi (articolo 12).

L'articolo 12-bis, introdotto in sede referente, inserisce tra le attività qualificate come "commercio al minuto" a fini IVA anche le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2019.

Dall'assimilazione discende uno specifico regime di adempimenti IVA: in particolare, tali attività sono esonerate dall'obbligo di emettere fattura, salvo richiesta in tal senso proveniente dal cliente.

L'articolo 12-ter modifica il termine per l'emissione della fattura previsto dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 in tema di disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (decreto fiscale), prevedendo che a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 1 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 12-quater modifica i termini di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni trimestrali IVA per il quarto trimestre. Si consente di effettuare tale comunicazione insieme con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 2 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 12-quinquies, introdotto in sede referente, autorizza la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Viene eliminata la norma che consente l'individuazione di specifiche aree in cui è possibile documentare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino.

In relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, si raddoppia la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti.

Si prorogano al 30 settembre i termini per i versamenti delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, scadenti tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscaleISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.

L'articolo 12-sexies consente la cessione del credito IVA anche trimestrale, oltre che di quello annuale, già prevista dall'articolo articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 qui modificato.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 4 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 12-septies reca modifiche alla disciplina delle dichiarazioni di intento prevista dal decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, in materia di imposta sul valore aggiunto.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 14 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 12-octies, introdotto in sede referente, prevede che sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 20 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 12-novies consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 21 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 13 - modificato in sede referente - prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati per l'individuazione di ciascun fornitore e le transazioni effettuate per ciascun fornitore (numero totale delle unità vendute in Italia e l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita). In sede referente, è stato specificato che per ciascun fornitore devono essere forniti anche i dati anagrafici completi e il codice identificativo fiscale ove esistente.

In sede referente è stato poi soppresso il comma 2 del testo originario dell'articolo, ai sensi del quale il primo invio dei dati doveva essere effettuato nel mese di luglio 2019.

Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni secondo modalità e termini determinati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (in sede referente, è stato soppresso, per coordinamento con la modifica sopra indicate, il termine di luglio 2019).

L'articolo 13-bis, inserito in sede referente, reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017). L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 33 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 13-ter, introdotto in sede referente, prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 34 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 13-quater, introdotto in sede referente, reca norme volte a contrastare l'evasione nel settore turistico-ricettivo.

In primo luogo si stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono trasmessi ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, consentendone l'accesso all'Agenzia delle entrate.

I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

L'articolo 14 è stato integralmente sostituito in sede referente.

Le modifiche apportate in Commissione hanno inteso chiarire il perimetro soggettivo dell'agevolazione che opera per determinate categorie di enti non commerciali - prevalentemente associativi - e che consiste nell'esclusione da tassazione diretta dei proventi di talune prestazioni effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in quanto considerate fiscalmente "non commerciali".

L'articolo chiarisce sia il perimetro operativo dell'agevolazione vigente, sia quello destinato a operare allorché sia attuata la riforma del Terzo settore con l'istituzione del Registro dei relativi enti.

Alle regioni e agli enti territoriali viene estesa la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, mediante l'esclusione delle sanzioni (articolo 15).

L'articolo 15-bis, introdotto in sede referente, modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Si introduce in particolare l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi. L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 18 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 15-ter, inserito durante l'esame in Commissione, consente agli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 35 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 15-quater, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite, rinvia di due anni (fino all'esercizio 2019) l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con riferimento all'esercizio 2019, i comuni che si avvalgono della facoltà di rinviare la contabilità economico patrimoniale devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, secondo modalità semplificate determinate da un decreto del MEF, da emanare entro il 31 ottobre 2019.

Il provvedimento reca poi precisazioni sul credito di imposta in favore della distribuzione di carburante sulle commissioni per le transazioni tramite sistemi di pagamento elettronico (articolo 16).

L'articolo 16-bis, introdotto in sede referente, riapre al 31 luglio 2019 i termini per aderire:

  • alla cd. rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;
  • al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

L'articolo 16-ter, introdotto in sede referente, equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria.

L'articolo 16-quater, introdotto in sede referente, integra la disciplina dell'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018, con una norma relativa alla contabilizzazione delle relative poste da parte degli enti creditori, tenuti a tener conto degli effetti negativi del saldo e stralcio ed a vincolare allo scopo le eventuali risorse disponibili.

L'articolo 16-quinquies, introdotto in sede referente, al comma 1 interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi per i contribuenti in difficoltà economica contenuta nella legge di bilancio 2019.

Il comma 2 dell'articolo 16-quinquies - inserito in sede referente - prevede, in primo luogo, che l'INPGI adotti misure di riforma del regime previdenziale e che, nel caso di mancato conseguimento (tramite esse) di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio-lungo periodo, siano adottati uno o più regolamenti governativi per l'ampliamento della platea contributiva relativa al medesimo INPGI. In secondo luogo, si stabilisce, con esclusivo riferimento all'INPGI, la sospensione, fino al 31 dicembre 2019, delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato (quale l'INPGI) che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

L'articolo 17, ai commi 1, 2 e 3, istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti, di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni, erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per almeno il 60 percento a investimenti in beni materiali.

Il comma 2-bis, dell'articolo 17 introdotto nel corso dell'esame in sede referente, apporta modifiche alla disciplina che consente l'intervento in garanzia del Fondo di garanzia PMI sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "mini bond", di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del D.L. n. 145/2013 e al relativo D.M. attuativo 5 giugno 2014. Relativamente alle predette operazioni finanziarie, si eleva fino a 5 milioni di euro l'importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale. Ciò è disposto a valere sulle attuali disponibilità dello stesso Fondo.

Viene abrogata la previsione – contenuta nel comma 2 dell'articolo 14 del D.M. 5 giugno 2014 – secondo la quale la garanzia del Fondo può essere attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo.

L'articolo 18, modificato in sede referente, interviene in vario modo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI). In primo luogo, abroga la previsione che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, l'intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia. Viene prevista una disciplina transitoria per le limitazioni già vigenti, che opera, secondo la modifica introdotta in sede referente, fino al 31 dicembre 2020, ovvero fino al minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata .

Inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la norma consente un intervento in garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di "social lending" e di "crowdfunding", progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

Quanto alla definizione di "social lending", nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta la precisazione che, tra i potenziali finanziatori, sono inclusi gli investitori istituzionali.

Le modalità attuative di tale previsione sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende e precisa l'ambito delle iniziative delle imprese italiane dirette alla promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri che possono fruire delle agevolazioni finanziarie concesse a valere sul Fondo di rotazione, gestito da SIMEST, istituito con l'art. 2 del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 394/81).

Secondo la formulazione vigente dell'articolo 6, comma 1 del D.L. n. 112/2008, le iniziative in questione devono riguardare mercati diversi da quelli dell'Unione Europea. Con la novella introdotta dall'articolo in esame alla citata disposizione, le iniziative in questione possono riguardare mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea.

Rimane fermo il riferimento al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato di importanza minore (cd. "de minimis") e si introduce il richiamo generale all'osservanza della ulteriore normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 18-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, istituisce, presso il MISE, una Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese. Alla Piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione, secondo modalità e tempistiche stabilite da un successivo decreto ministeriale attuativo della misura. Alle spese per lo sviluppo della Piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020. È inoltre istituita una struttura di cooperazione interorganica, composta da rappresentanti di istituzioni a livello centrale e locale, finalizzata a garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica: la struttura in questione definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale e predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati.

L'articolo 18-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.296, a tutti i Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e ne ridefinisce altresì gli interventi : questi possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento soci (commi 1 e 2). Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 3).

L'articolo inoltre modifica le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. Nel dettaglio, viene elevata dal 40 al 49 per cento la percentuale massima del capitale o fondo sociale delle società o imprese che può essere acquisita attraverso l'intervento del Fondo. Viene soppresso il limite di un miliardo di lire (516.456 euro) previsto per ciascun intervento (comma 4).

Infine, l'articolo contiene una norma esplicitamente finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione, disponendo che le imprese che investono all'estero decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento, nei casi in cui:

  • violino l'obbligo di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, di cui all'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 35/2005.
  • e comunque, nel caso in cui le operazioni di venture capital a valere sul Fondo unico, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale.

Con decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, nei casi di decadenza di cui sopra, sono stabilite le modalità e i termini dei rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili.

Si valuti la compatibilità della disposizione del comma 5, che rinvia a un DM la determinazione sia della natura della sanzione che detta sua entità, con il principio di riserva di legge, che si applica anche alle sanzioni amministrative.

 

Si dispone (articolo 19) un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 del Fondo di garanzia per la prima casa.

L'articolo 19-bis, introdotto in sede referente, reca una norma d'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di proroga dei contratti di locazione a canone agevolato: in mancanza della comunicazione per rinuncia del rinnovo del contratto, da inviarsi almeno sei mesi prima della scadenza, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 8 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 19-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dispone l'ampliamento della platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti agevolati erogati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, novellando in più punti l'art. 1, commi 199-202, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015).

In particolare, la norma prevede l'inserimento, tra i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati, oltre alle PMI, anche dei professionisti vittime di mancati pagamenti. Si prevede, inoltre, che i debitori delle PMI richiedenti possano essere anche soggetti diversi dalle aziende – se operanti nell'ambito delle attività di impresa – purché operanti in procedimenti penali per i reati in questione. Si prevede, poi, l'ampliamento del novero delle fattispecie di reato che assumono rilievo ai fini dell'accesso al Fondo da parte delle PMI: ai reati di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali, già previsti dalla legge di stabilità 2016, la norma in commento aggiunge i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito, disciplinati dalla legge fallimentare. La norma, inoltre, prevede che PMI e professionisti vittime di mancati pagamenti, anche se non risultanti direttamente parte offesa nel procedimento penale, possano accedere ai finanziamenti agevolati se risultano iscritti al passivo di una procedura fallimentare o concorsuale per le quali il curatore fallimentare si sia costituito parte attiva per i reati sopracitati. Vengono poi inclusi tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione anche le PMI e i professionisti che, a procedimento penale concluso, risultino titolari di sentenza favorevole di condanna a carico dei debitori e non siano comunque stati dagli stessi pagati. Si prevede, quindi, l'inclusione tra i soggetti beneficiari anche delle PMI in stato di concordato preventivo in continuità di attività. La norma prevede, infine, la possibilità per il MISE di adottare il provvedimento di concessione e di erogazione del contributo anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato la richiesta di accesso al Fondo. In tal caso, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto.

L'articolo 20, modificato presso le Commissioni di merito, modifica le modalità di funzionamento della cd. "Nuova Sabatini", misura di sostegno che consente - alle micro, piccole e medie imprese - di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

Nel dettaglio, la norma:

  • alla lettera 0a) introdotta nel corso dell'esame in sede referente, inserisce tra i soggetti abilitati a rilasciare i predetti finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB (D.Lgs. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle PMI;
  • alla lettera a) innalza l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro;
  • alla lettera b) modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l'erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e - a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro - in un'unica soluzione.

A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione, contenuta nell'articolo 2, del D.L. n. 69/2013.

L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. "Nuova Sabatini" di cui all'articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un'applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale.

L'articolo 22, novellando il D.Lgs. n. 231/2002, reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Con riferimento alle misure di carattere più prettamente finanziario, l'articolo 23 - anch'esso modificato in sede referente - apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (non-performing loans) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.

Con le modifiche apportate in Commissione, i riferimenti normativi alla Legge Fallimentare sono stati aggiornati al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), con decorrenza dall'entrata in vigore di quest'ultimo.

 

Il comma 1 dell'articolo 24, modificato durante l'esame in sede referente, reca una serie di modiche al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni.

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2023 l'affidamento del servizio idrico integrato all'Acquedotto pugliese S.p.A.

Si interviene (articolo 25) sulle norme della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari: nel perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici vengono ricompresi gli enti territoriali. Si prevede poi l'allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.

L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare (comma 1). Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di caratteristiche indicate (comma 2). Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca.

Nel corso dell'esame nelle Commissioni di merito, è stato soppresso il limite massimo di tre soggetti co-proponenti ed è stata inserita la previsione della previa indicazione del soggetto capofila (comma 3). Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono, tra l'altro, essere finalizzati alla riconversione produttiva delle attività economiche, tramite sviluppo di tecnologie abilitanti (KETs). In sede referente è stato aggiunto il richiamo alle tecnologie relative a sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentarne le quote di recupero e di riciclo (comma 4).

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato pari al 50 per cento delle spese e dei costi ammissibili e di contributo diretto fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili (comma 5). Per la concessione delle agevolazioni, sono stanziati 140 milioni di euro, di cui 40 milioni per contributi diretti, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo Sviluppo e Coesione e 100 milioni per finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) rimaste non utilizzate (comma 6).

Il comma 6-bis, introdotto in sede referente, apporta modifiche alle modalità di ricognizione da parte di Cassa depositi e prestiti delle risorse non utilizzate del FRI, precisando che, a partire dal 2019, la ricognizione può essere effettuata con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo specifici criteri che ora vengono dettagliati in norma primaria e non più demandati a normativa secondaria.

Il comma 6-ter dell'articolo 26, introdotto durante l'esame nelle Commissioni riunite, prevede che le procedure per la concessione, da parte dello Stato, di contributi di importo fino a 50 milioni di euro, a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, siano direttamente applicabili, senza la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

L'articolo 26-bis, introdotto in sede referente, reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 25 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 26-ter intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 26 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

Nel corso dell'iter in sede referente, è stato approvato l'articolo 26-quater che introduce in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione (in luogo dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 15 settembre 2015, n.148), per imprese con particolari caratteristiche impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, mediante il quale è possibile, tra l'altro, programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale è indicato il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere e il numero dei lavoratori che possono accedere a certe condizioni alla pensione di vecchiaia o anticipata sulla base di un regime agevolato.

L'articolo 27, modificato in sede referente, introduce nell'ordinamento le società di investimento semplice a capitale fisso: SIS. Si tratta di una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La SIS deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve riguardare l'investimento diretto del patrimonio in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria.

Per effetto delle modifiche in Commissione è stata soppressa la disposizione che riserva la sottoscrizione delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi della SIS agli investitori professionali.

Sono poi semplificati, dall'articolo 28, gli adempimenti documentali per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area.

L'articolo 28-bis, inserito in sede referente, estende la possibilità di calcolare l'ISEE corrente anche in presenza di una variazione del reddito superiore al 25% dovuta ad interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche. In questo caso, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE sono individuati con le modalità utilizzate nei casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. La nuova disciplina dell'ISEE corrente entra in vigore con l'approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente. Infine, la validità dell'ISEE corrente è fissata in sei mesi (rispetto ai due mesi attuali). Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

L'articolo 29modificato nel corso dell'esame in sede referente - reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità (commi 1-2), di revisione della disciplina attuativa per le aree di crisi industriale di cui alla L. n. 181/1989 sulla base di specifici criteri direttivi (commi 3 e 4). L'articolo, inoltre, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato specificato che i progetti di trasformazione tecnologica e digitale delle MPMI debbano essere anche coerenti con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2019-2021 e che il decreto del MISE debba essere adottato sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (comma 5).

Nel corso dell'esame in sede referente, sono state altresì incluse, tra le tecnologie abilitanti del Piano Impresa 4.0, alla cui implementazione sono dirette le agevolazioni, le seguenti voci: soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori; software; piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange,EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

Inoltre, l'importo di spesa dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale ammessi a beneficio deve ora essere almeno pari a 50 mila euro, anziché 200 mila euro come previsto prima dell'esame nelle Commissioni di merito (comma 6).

Sempre in sede referente, sono state altresì inserite, tra i potenziali beneficiari delle misure di incentivazione in questione, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, le imprese del settore turistico impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche al fine di una maggiore accessibilità per i soggetti disabili.

Inoltre, in sede referente, è stato portato da 500 a 100 mila euro l'importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguito nell'ultimo esercizio certificato considerato quale requisito ai fini dell'accesso ai benefici da parte delle imprese (comma 7). Si dispone in ordine alla copertura finanziaria degli interventi (commi 8 e 9).

Infine, in sede referente, è stato introdotto un nuovo comma 7-bis, secondo il quale le imprese, in numero non superiore a dieci, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

I commi da 9-bis a 9-octies dell'articolo 29, inseriti in sede referente, prevedono che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuate le aree di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni a cui è possibile accedere anche tramite strutture e piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale postale (ossia Poste italiane S.p.A.) al fine di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione nell'interesse generale, consentendo l'accesso ai servizi della p.a. in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione e conseguendo maggiore efficienza, tempestività e uniformità di erogazione su tutto il territorio nazionale (comma 9-bis).

Con i medesimi decreti devono essere inoltre stabilite le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi individuati, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte di Poste italiane, l'entità massima del contributo riconosciuto in favore di Poste a valere sul fondo istituito ai sensi del successivo comma 9-quater. I rapporti tra l'amministrazione statale titolare del servizio digitale e il fornitore del servizio sono definiti mediante apposita convenzione. Con tali decreti sono altresì individuate le modalità di remunerazione dell'attività prestata ove lo stanziamento a valere sul citato fondo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato (commi 9-bis e 9-ter).

Viene riconosciuta anche in capo alle pubbliche amministrazioni non statali la facoltà di consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali di propria titolarità attraverso strutture e piattaforme tecnologiche di Poste italiane, secondo criteri che dovranno essere stabiliti nei decreti di cui sopra (comma 9-quinquies).

Al personale di Poste italiane è affidata l'identificazione, in qualità di incaricati di pubblico servizio, dei soggetti che richiedono i servizi digitali (comma 9-sexies). Gli eventuali servizi aggiuntivi ovvero quelli in mobilità a domicilio offerti da Poste rispetto a quelli previsti nel DPCM, sono posti a carico dell'utente con costi resi noti sul sito di Poste italiane (comma 9-septies). La durata del servizio di interesse generale assicurata dal gestore del servizio universale viene prevista nella stessa durata del servizio universale postale (comma 9-octies).

La copertura finanziaria degli oneri relativi ai commi da 9-bis a 9-octies viene posta a carico di una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui (comma 9-quater).

Il comma 9-novies pone in capo all'Enit-Agenzia nazionale del turismo il compito di promuovere i servizi turistici e culturali e favorire la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, anche attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento la realizzazione e la gestione di apposita carta, su supporto cartaceo o digitale, la quale consente, tra l'altro, di acquistare beni e servizi per la fruizione di servizi pubblici di trasporto, dei luoghi della cultura, dei parchi divertimento e degli spettacoli viaggianti, nonché di disporre di agevolazioni per l'acquisto di servizi e prodotti enogastronomici a seguito di apposite convenzioni stipulate a livello locale con soggetti pubblici e privati. La norma poi elenca i requisiti dei quali i soggetti ai quali il servizio è affidato devono risultare in possesso.

L'articolo 30 prevede l'assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato specificato che tra i progetti di efficientamento energetico rientrano, oltre agli interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, anche quelli di edilizia residenziale pubblica.

I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall'assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell'importo concesso dal MISE nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale. Il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito Decreto Ministeriale (commi 1-14).

Il comma 14-bis, introdotto in sede referente, dispone, dall'anno 2020, l'implementazione del programma per la realizzazione dei progetti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui all'articolo in esame, con un rinvio a un decreto del ministero dello sviluppo economico per la ripartizione delle effettive disponibilità finanziarie, tra i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. Il comma prevede che i comuni beneficiari di tali contributi siano tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.

 Il comma 14-ter, dell'articolo 30 introdotto durante l'esame in sede referente, reca una serie di disposizioni che incidono su ambiti diversi.

I periodi dal primo al settimo disciplinano l'assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. A tale finalità è destinato il 60% della metà delle risorse previste dal comma 14-quater. Il restante 40% è invece destinato, per quanto disposto dai periodi ottavo e nono, a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Viene inoltre prevista la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina (periodi decimo, undicesimo e dodicesimo).

Sono altresì apportate alcune modifiche alla disciplina, dettata dall'art. 61 del D.L. 50/2017, per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021 (tredicesimo periodo).

Il comma 14-quater dispone l'istituzione, presso il MEF, di un Fondo, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter, al quale affluiscono, ai sensi del medesimo comma e del comma 14-quinquies, le risorse dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, competitività e produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della L. di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).

L'articolo 30-bis, aggiunto durante l'esame in sede referente, consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013), di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione.

Qualora entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi le predette due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara per l'affidamento dei lavori, agli enti locali, che si avvalgono di tale possibilità, è consentito avvalersi di una specifica procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento dei lavori sotto-soglia.

È previsto altresì l'obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

L'articolo 30-ter, inserito in sede referente, introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2020 - un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.

L'articolo riproduce il contenuto del Capo III, articoli da 27 a 32 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).

L'articolo 30-quater, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca interventi a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, in particolare disponendo la concessione di un contributo per il 2019 finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali e salvaguardando la possibilità di usufruire, per il 2019, del contributo già previsto a legislazione vigente.

Sulla tutela del Made in Italy intervengono gli articoli 31 e 32.

L'articolo 31, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005):

  • il marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d'impresa registrato o per cui sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale;
  • il Registro speciale dei marchi storici, istituito presso l'UIBM, presso il quale i marchi in questione possono ricevere iscrizione, su richiesta del titolare o licenziatario esclusivo;
  • il logo "marchio storico di interesse nazionale" che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali;
  • la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici per interventi nel capitale di rischio in imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro, o comunque, secondo la precisazione introdotta in sede referente, in possesso dei requisiti per l'iscrizione del marchio nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o principale, per cessazione dell'attività o per delocalizzazione fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Tutte le imprese in questione, sono tenute a notificare al MISE le informazioni sul progetto di chiusura o delocalizzazione, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. Con la modifica introdotta in sede referente, viene dunque estesa la platea dei potenziali beneficiari del Fondo per la tutela dei marchi storici anche ai soggetti non iscritti al registro, ma in possesso dei requisiti per l'iscrizione, i quali sono ora assoggettati all'obbligo di comunicare al MISE il progetto di chiusura del sito produttivo, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Per lo svolgimento dei nuovi adempimenti, MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità di personale.

L'articolo 32, modificato nel corso dell'esame in sede referente, ai commi 1-17, introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 percento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding, nonché, secondo quanto aggiunto nelle Commissioni di merito, per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. In sede referente, è stato precisato che il decreto interministeriale attuativo della misura è adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge di conversione del D.L., anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Nel Codice della proprietà industriale (CPI):

  • viene inserita la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell'Italian sounding;
  • si specifica il divieto di registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate, di nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, nonché di parole o segni lesivi della reputazione dell'Italia;
  • si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell'Italian Sounding.

È poi previsto, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – "investire in innovazione", volto a supportare le start-up innovative.

È demandata al MISE - UIBM l'adozione di un atto annuale di programmazione dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni.

È riconosciuta un'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani.

Ulteriori norme disciplinano l'apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti i nuovi commi dal 17-bis al 17-quater dell'articolo 32 che disciplinano le condizioni per l'utilizzo dell'emblema dello Stato in congiunzione con la dizione Made in Italy. Nel dettaglio, il comma 17-bis stabilisce la regola generale secondo la quale tale utilizzo è vietato, fatta eccezione per le imprese nazionali ed estere che producono beni sul territorio nazionale ai sensi della vigente normativa europea e che, ai fini di contrasto alla contraffazione, appongano i predetti segni distintivi, nei limiti e secondo le modalità disciplinate al comma 17-ter.

Per le imprese in questione, l'utilizzo è esercitato su base volontaria e senza pregiudizio della ulteriore normativa nazionale e comunitaria vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci.

Si dispone inoltre che, i contrassegni siano realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza per assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. I contrassegni sono inclusi nell'elenco delle carte valori.

Il comma 17-ter demanda a decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, l'individuazione delle forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis e dle caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere.

Contestualmente, il comma 17-quater dispone l'abrogazione di una serie disposizioni, talune delle quali volte alla tutela del "Made in Italy", rimaste inattuate o oggetto di censure presso le Istituzioni europee.

Infine sono apportate modifiche alla disciplina volta a sanzionare la falsa indicazione di origine italiana o della stampigliatura made in Italy, di cui ai commi 49 e 49-bis della legge n. 350/2003, prevedendo invece la punibilità della falsa indicazione di origine dei prodotti tout court. Viene inoltre apportata una modifica al comma 49-ter, al fine di rendere incondizionata l'applicabilità della confisca amministrativa nel caso di violazione del comma 49-bis (comma 17-quinquies).

Ulteriori misure per la crescita

L'articolo 32-bis, introdotto in sede referente, estende le transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-legge "Genova" (articolo 43, comma 2, del D.L. n. 109/2018) a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità (Legge 185/2000 titoli I e II), ammettendo tali transazioni anche sulle somme da questi dovute a INVITALIA contenute nelle cartelle di pagamento e nelle ingiunzioni fiscali. Si ricorda che INVITALIA è il soggetto competente a stipulare i contratti di finanziamento in questione.

L'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

I commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 33, introdotti nel corso dell'esame in Commissione, intervengono in merito alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali, disponendo che ai relativi concorsi si applichino le norme generali che ampliano, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018.

L'articolo 33-bis, introdotto in sede referente, autorizza per il 2019 il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante procedure di reclutamento riservate al personale volontario della Sezione cinofila iscritto da almeno tre anni negli elenchi del personale volontario.

L'articolo 33-ter, introdotto alla Camera nel corso dell'esame delle Commissioni riunite V e VI, interviene su disposizioni di finanza pubblica di interesse delle Regioni a statuto speciale, ed in particolare di Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

In base a tali novelle ed interventi:

  • si posticipano alcuni termini previsti all'art. 1, comma 126, della legge di bilancio per il 2019, riguardanti la procedura relativa alla destinazione di risorse per la messa in sicurezza del territorio e delle strade;
  • si interviene in ordine alle modalità con cui lo Stato acquisisce i contributi alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta e della Regione siciliana;
  • si dà attuazione all'accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il Ministro dell'Economia e la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica;
  • si posticipa al 15 luglio 2019 il termine per la sottoscrizione dell'accordo di finanza pubblica con la regione Sardegna e si rimodula la disciplina che si applica nelle more della sottoscrizione degli accordi con Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Sono poste inoltre misure di copertura degli oneri finanziari delle disposizioni in esame.

Viene previsto poi l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali (ZES) (articolo 34).

L'articolo 35, modificato in sede referente, interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge. n. 124/2017, specificando la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza.

L'articolo 36, (commi 1, 2, 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies),modificato in sede referente, proroga al 31 dicembre 2020 il termine per l'attuazione della riforma delle banche popolari. Viene inoltre modificata la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prevedendosi anche una procedura di indennizzo forfettario. E' di conseguenza definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

Nel corso dell'esame in sede referente sono stati precisati i requisiti reddituali e patrimoniali dei soggetti appartenenti a tale categoria; è stato inoltre chiarito che, nell'erogazione degli indennizzi, è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro. Inoltre, i beneficiari delle prestazioni del FIR che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, sono stati esclusi dalle norme che obbligano le PPAA a verificare se il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento.

In Commissione sono state modificate le norme sulla cd. Brexit, al fine di specificare che le banche e gli intermediari finanziari con sede legale in Italia, operanti nel Regno Unito al momento della Brexit e autorizzati a proseguire la propria attività nel periodo transitorio successivo alla hard Brexit, possono continuare a svolgere la propria attività con le stesse modalità.

Nella stessa sede referente è stato affidato a Consob il compito di ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet, ovvero ai gestori di altre reti telematiche e/o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici e/o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato.

I commi dal 2-bis al 2-decies dell'articolo 36, introdotti in sede referente, contengono norme volte a promuovere l'innovazione e la competizione del mercato dei capitali, attraverso la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia (cd. Fintech), con una regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori.

 

L'articolo 36-bis introduce un'agevolazione fiscale per gli investimenti in fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF - European Long Term Investments Fund), subordinatamente al rispetto di alcune specifiche condizioni.

L'articolo 36-ter, introdotto in sede referente, estende dal 30 giugno al 31 dicembre 2019 la concessione della garanzia dello Stato sulle nuove passività emesse da Banca Carige e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia al medesimo istituto.

L'articolo 37, autorizza il MEF a sottoscrivere quote del capitale della NewCoNuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria. I criteri e le modalità dell'operazione saranno definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; nel corso dell'esame in Commissione è stata soppressa la previsione che tale decreto sia di natura non regolamentare.

L'articolo 38, ai commi 1 e 2, dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.

I commi aggiuntivi da 1-bis a 1-sexies, inseriti durante l'esame da parte delle Commissioni riunite, disciplinano le iniziative necessarie all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345 per cento.

Con i commi 1-septies, 1-octies e 1-decies, introdotti dalle Commissioni riunite, si interviene sui comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto. A tal fine, si prevede l'istituzione di un fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane, disciplinando l'entità e le modalità di ripartizione dei contributi a valere sul medesimo fondo.

Il comma 1-novies dell'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, aggiunge una disposizione volta ad estendere anche al 2019 l'accantonamento delle somme già previste, per il 2017 e per il 2018, per la realizzazione di specifici obiettivi di ricerca, assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione dei LEA, quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale.

Con il comma 1-undecies i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti in stato di dissesto finanziario vengono autorizzati a ridurre gli importi dei contratti in essere. Viene altresì disciplinata la durata delle anticipazioni di tesoreria agli enti locali in dissesto economico-finanziario (comma 1-duodecies).

Infine, vengono modificati i criteri di calcolo della durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni e le province con squilibri strutturali del bilancio (comma 1-terdecies).

Il comma 1-quaterdecies, dell'articolo 38 introdotto dalle Commissioni riunite, dispone l'attribuzione di un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al comune di Alessandria.

Il comma 1-quinquiesdecies, dell'articolo 38 introdotto dalle Commissioni riunite, fissa al 31 luglio 2019 (in luogo del 30 aprile) il termine per la presentazione del rendiconto di gestione per il 2018 da parte dei Comuni della provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania.

I commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 38 introducono alcune disposizioni che intervengono sulla disciplina dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che, presentati dagli enti locali in situazione di predissesto, sono stati riformulati o rimodulati ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La normativa introdotta dai commi in esame è conseguente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge n. 232/2016, il quale ha dato facoltà agli enti locali che avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, o che ne avevano conseguito l'approvazione, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014 e che non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi richiesto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile), di rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui richiesta dall'art. 243-bis comma 8, lett. e), e ripianando tale quota in un arco temporale di trenta anni (più ampio di quello previsto dalla normativa allora vigente, che ne limitava la durata ad un periodo massimo di 10 anni; attualmente, la durata del piano è compresa tra quattro e venti anni). A seguito della Sentenza, pertanto, il comma 2-bis consente agli enti locali che hanno proposto la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi del comma 714, di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

I piani riproposti devono contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente (comma 2-ter).

Le rimodulazioni dei piani di riequilibrio di cui ai commi precedenti, in ragione della situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente Sezione della Corte dei conti entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del Consiglio comunale (comma 2-quater).

Il comma 2-quinquies dell'articolo 38, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede di corrispondere al comune di Campione d'Italia un contributo fino alla misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per le esigenze di bilancio del comune.

L'articolo 38-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulle norme dettate dalla legge di bilancio per il 2019, che ha introdotto una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. La norma è volta ad evitare in ogni caso l'applicazione di penalizzazioni alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

L'articolo 38-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, modifica la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni derivanti da sentenze esecutive:

  • riducendo i tempi per il loro riconoscimento da parte del Consiglio regionale, con legge, che passano da sessanta a trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta;
  • disponendo che al riconoscimento provveda oltre al Consiglio regionale, come già previsto dalla normativa vigente, anche la Giunta regionale.

L'articolo 38-quater reca disposizioni dirette a dare attuazione all'accordo integrativo tra il Governo e la Regione Siciliana del 15 maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione. L'accordo integrativo fa seguito all'accordo tra Governo e Regione Siciliana in materia di finanza pubblica sottoscritto il 19 dicembre 2018.

Nello specifico, l'accordo del 19 dicembre 2018 prevede, fra l'altro, che entro il 30 settembre 2019 si proceda alla revisione delle norme di attuazione dello Statuto Siciliano in materia finanziaria (primo periodo del punto n.5 dell'accordo) e che il Governo individui "adeguate soluzioni per il sostegno ai liberi consorzi e città metropolitane della Regione siciliana", al fine di garantire una parità di trattamento con gli enti di area vasta del restante territorio nazionale, "di favorire l'equilibrio dei relativi bilanci", nonché "a considerare le misure di coesione e perequazione infrastrutturale" previste dalla legge n.42/2009 sul federalismo fiscale (secondo periodo del punto n.5).

L'accordo integrativo del 15 maggio 2019 intende dare attuazione agli impegni di cui al secondo periodo del punto n.5, relativo ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane, nelle more del rispetto degli impegni che dovranno comunque essere assunti entro il 30 settembre 2019.

L'articolo 39 prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società inhouse già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del reddito di cittadinanza.

L'articolo 39-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, imputa alle risorse del Programma operativo complementare "Sistemi di politiche attive per l'occupazione", in luogo di quello nazionale, gli oneri relativi all'incentivo introdotto dalla legge di bilancio 2019 per l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti.

L'articolo 39-ter, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, stanzia risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'incentivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 nelle regioni del Mezzogiorno, di soggetti fino a 35 anni di età o oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Viene riconosciuta (articolo 40) una indennità in favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna.

L'articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concesso, in presenza di determinate condizioni, il trattamento di mobilità in deroga.

L'articolo 41-bis - inserito in sede referente - estende ad altre fattispecie l'ambito di applicazione della normativa che riconosce, in favore di lavoratori esposti all'amianto, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione si provvede mediante una riduzione: di risorse per l'assunzione di personale da parte dell'INPS; del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza"; del "Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali".

L'articolo 42 proroga la durata del periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.

L'articolo 43 modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 43, modificati nel corso dell'esame in sede referente, intervengono su alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

Il comma 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è intervenuta, da ultima, la legge n. 3 del 2019) al fine di:

  • posporre il termine – fissandolo al mese di marzo dell'anno solare successivo, anziché al mese successivo a quello della percezione – entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro (e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro) (lettera a);
  • consentire la trasmissione di tale elenco anche tramite PEC (lettera b);
  • modificare parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019 (lettera c);
  • escludere l'applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (lettera d) e comma 2).

 Il comma 3 modifica la legge 3/2019 al fine di:

  • posticipare il termine entro il quale i partiti e movimenti politici devono annotare in apposito registro i contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno di importo superiore all'anno di 500 euro. Il termine ultimo è fissato al mese di marzo dell'anno successivo e non più al mese solare successivo all'erogazione. E' altresì specificato che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere;
  • prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dalla legge 3/2019 nei confronti dei partiti o movimenti politici che abbiano ricevuto contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto è irrogata dalla Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel caso in cui gli stessi non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell'importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende;
  • consentire alla Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici – come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera – di accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitino funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Possono altresì essere predisposti protocolli d'intesa con tali enti o amministrazioni per le medesime finalità e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione.

Con le modifiche disposte dalla lettera d) del comma 3 e dal comma 4 vengono altresì previste disposizioni specifiche per l'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera è stato specificato che alle fondazioni, alle associazioni ed ai comitati (di cui all'art. 5, comma 4, del decreto-legge 149/2013, come modificato dal provvedimento in esame) è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale in favore di partiti e movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco se ricevuti ai sensi del comma 28-bis, secondo periodo. Tale previsione riguarda i contributi provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia nonché da persone fisiche maggiorenni straniere. Tali elargizioni in denaro, contributi, prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale devono essere inoltre annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio. È altresì fissato il quantum della sanzione amministrativa pecuniaria applicata dalla Commissione nel caso di violazione di tali obblighi.

È infine oggetto di specificazione, sulla base di una modifica approvata in sede referente, l'art. 1, comma 14, della legge n. 3 del 2019, prevedendo che il sito internet in cui le liste partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono pubblicare il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale è quello del partito o del movimento politico "sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale".

L'articolo 43, comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame referente, proroga, dal 3 agosto 2019 al 30 giugno 2020, il termine per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) secondo le indicazioni in materia recate dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017). La disposizione inoltre differisce al 30 giugno 2020 anche il termine per l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali, la cui disciplina è recata, dall'art.17, comma 3 del D.Lgs. n.112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), che aveva previsto espressamente quale termine per l'adeguamento il 20 gennaio 2019.

L'articolo 44 prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), effettuata dall'Agenzia per la coesione, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

A tal fine l'articolo prevede:

  • la predisposizione di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna Amministrazione titolare di risorse, articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondo Strutturali Europei (SIE), che dovrà essere approvato dal CIPE entro 4 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 1-2);
  • la costituzione di appositi Comitati di sorveglianza (commi 2-4);
  • la disciplina del monitoraggio degli interventi da parte delle Amministrazioni (comma 5).

I restanti commi recano le disposizioni per la predisposizione dei Piani Sviluppo e Coesione, per l'individuazione degli interventi che possono rientrare in ciascun Piano (commi 6-9, 14-15) e per la riallocazione delle risorse eventualmente non rientranti in esso (comma 10 e 13), fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% alle aree del Centro-Nord (comma 11).

Il comma 15, infine, prevede la presentazione al CIPE di una relazione annuale sull'andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi da parte del Ministro per il Sud.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, sono state approvate una serie di modifiche. Tra le principali:

  • al comma 1, viene precisato che la riclassificazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo in esame è effettuata dall'Agenzia per la coesione d'intesa con le Amministrazioni interessate. La previa intesa con l'amministrazione interessata è altresì richiesta ai fini della sottoposizione al CIPE del nuovo Piano di sviluppo e coesione, laddove l'amministrazione titolare del nuovo Piano operativo sia una Regione o Provincia autonoma o Città Metropolitana (nuovo comma 1-bis);
  • è stato inserito il comma 1-ter, il quale, al fine di garantire il coordinamento interistituzionale e la realizzazione dei Piani sviluppo e coesione a titolarità delle amministrazioni centrali, stabilisce che il Governo stipula con le regioni e le province autonome sul cui territorio ricadono gli interventi, apposite Intese;
  • al comma 2, viene precisata la composizione dei Comitati di sorveglianza, specificando che, per i Piani di competenza regionale, i Comitati sono integrati con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni;
  • al comma 4, viene precisato che i Comitati di sorveglianza dei Programmi Attuativi Regionali (PAR) del FSC 2007-2013, ivi disciplinati, sono quelli attualmente già istituiti;
  • al comma 8, viene chiarito che i compiti delle Amministrazioni titolari dei futuri Piani operativi, consistono in competenze già in capo alle amministrazioni, tra cui quella nella selezione degli interventi da inserire nel piano, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati;
  • al comma 10, è chiarito, con una riformulazione della lettera a), che le risorse del FSC, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione che vengono riprogrammate, contribuiscono al finanziamento dei Piano sviluppo e coesione delle Amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate nel relativo Piano in sede di prima attuazione. Inoltre, è introdotto il concerto con le amministrazioni interessate in caso di riprogrammazione delle risorse non rientranti nel Piano sviluppo e coesione in favore di opere ed interventi infrastrutturali, di cui alle lettere b) e c) del comma 10 medesimo;
  • è stato infine inserito il comma 15-bis, volto a garantire che per il futuro ciclo di programmazione 2021-2027, le Amministrazioni regionali avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.

L'articolo 44-bis, introdotto in sede referente, reca agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale nel Mezzogiorno: l'agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.

Con il comma 1 dell'articolo 45 si proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine, fissato dalla legge di bilancio per il 2019, entro il quale le regioni devono rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. Il successivo comma 2 apporta alcune modifiche formali alle disposizioni del Testo Unico Finanziario – TUF (D.Lgs. n. 58 del 2018) in tema di sanzioni amministrative non pecuniarie, per adeguare le norme del TUF a quanto disposto dalla legge europea 2018 (legge n. 37 del 2019).

L'articolo 46 interviene sulla disposizione (comma 6 dell'art. 2 del D.L. 1/2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto.

L'articolo 47, comma 1, modificato nel corso dell'esame in Commissione, autorizza al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

L'articolo 47, commi 1-bis – 1-septies, prevede l'istituzione di un fondo denominato "Fondo salva-opere", finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti delle imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici in caso di fallimento dell'appaltatore o affidatario dei lavori.

Il Fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000  (comma 1-bis).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della certificazione dei crediti insoddisfatti effettuata dalle amministrazioni aggiudicatarie a richiesta degli interessati, procede all'erogazione. Per quanto versato dal Fondo, il Ministero è surrogato nei diritti dei soggetti che hanno ricevuto il contributo nell'ambito della procedura concorsuale (comma 1-ter).

È rimessa ad un decreto del Ministero delle infrastrutture la disciplina delle modalità di funzionamento e di erogazione delle somme da parte del Fondo (comma 1-quater).

Per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020 (commi 1-quinquies e 1-septies).

Le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni (comma 1-sexies).

 

Viene inoltre modificata la disciplina riguardante gli appalti della Difesa e sicurezza, introducendo con il nuovo articolo 47-bis (Misure a sostegno della liquidità delle imprese) il comma 4-bis all'art. 159 del Codice dei contratti pubblici, con il quale si prevede che - nel caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni - l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore è calcolato, anziché sul valore del contratto di appalto, sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto.

L'articolo 48, comma 1, reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.

 I commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 48 incidono sulle modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che prevedono l'impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017. Il comma 1-bis dispone che il risparmio di energia addizionale necessario ai fini dell'ammissione al meccanismo, per i progetti suddetti è determinato:

a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di baseline, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le seguenti fonti: solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da talune biomasse (prodotti e sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012)

b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di baseline, in tutti gli altri casi, come già previsto dalla vigente disciplina attuativa

Ai sensi del comma 1-ter, i progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione in atmosfera ed i relativi metodi di misura riportati nel D.M. 16 febbraio 2016 (cd. Conto termico, Tabelle 15 e 16)

Il comma 1-quater demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e di tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Unificata, di provvedere alle conseguenti modifiche del sopra indicato D.M. 11 gennaio 2017.

L'articolo 49, modificato in Commissione, concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60.000 euro.

Con le modifiche apportate in sede referente l'agevolazione, inizialmente prevista per la partecipazione a fiere che si tengono all'estero, è stata estesa a quelle che si svolgono in Italia ed è stato eliminato il riparto in tre quote annuali.

L'articolo 49-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, è finalizzato a rafforzare l'apprendimento, da parte degli studenti, delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e a facilitare l'inserimento dei giovani nello stesso.

A tal fine, riconosce, a decorrere dal 2021, un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche.

L'articolo 49-ter, introdotto durante l'esame in sede referente, attribuisce ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016 la competenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di emergenza ubicate nei territori dei comuni stessi, destinando a tal fine 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse stanziate per i predetti eventi sismici.

L'articolo 50 reca al comma 1 l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e al comma 2 la copertura finanziaria del provvedimento.

Nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, sono stati introdotti i seguenti due commi:

  • il comma 1-bis il quale incrementa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 e di 25 milioni per l'anno 2025 le risorse previste dall'articolo 20 della L. n. 67 del 1988 che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
  • il comma 2-bis il quale dispone, ai fini della copertura finanziaria di alcuni oneri, derivanti da modifiche introdotte ai precedenti articoli 2 e 3, una riduzione, nella misura di 938,6 milioni di euro per il 2024 e di 537,9 milioni annui a decorrere dal 2025, del "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani".

L'articolo 50-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione. 

Il provvedimento, ai sensi dell'articolo 51, è entrato in vigore il 1° maggio del 2019.