Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi
Riferimenti: AC N.1807/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 139
Data: 07/05/2019
Organi della Camera: V Bilancio, VI Finanze

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

 

D.L. 34/2019 – A.C. 1807

Parte I – Schede di lettura

7 maggio 2019

Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi – Dossier n. 123

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Servizio Studi - Progetti di legge n. 139

Dipartimento Bilancio

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Dipartimento Finanze

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Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 94

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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

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D19034.docx

I N D I C E

Articolo 1 (Maggiorazione dell’ammortamento per beni strumentali nuovi). 5

Articolo 2 (Revisione mini-IRES). 8

Articolo 3 (Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi). 12

Articolo 4 (Modifiche alla disciplina del Patent box). 13

Articolo 5 (Rientro dei cervelli). 17

Articolo 6 (Modifiche al regime dei forfetari). 26

Articolo 7 (Incentivi per la valorizzazione edilizia). 30

Articolo 8 (Sisma bonus). 32

Articolo 9 (Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili). 34

Articolo 10 (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico). 38

Articolo 11 (Aggregazioni d’imprese). 42

Articolo 12 (Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino). 46

Articolo 13 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali). 48

Articolo 14 (Enti associativi assistenziali). 52

Articolo 15 (Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)  54

Articolo 16 (Credito d’imposta per commissioni su pagamenti elettronici presso i distributori di carburante). 59

Articolo 17 (Fondo di garanzia PMI – Sezione speciale “Garanzia sviluppo media impresa”)  61

Articolo 18 (Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)  68

Articolo 19 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa). 74

Articolo 20 (Nuova Sabatini). 76

Articolo 21 (Sostegno alla ricapitalizzazione delle PMI). 81

Articolo 22 (Tempi di pagamento tra le imprese). 84

Articolo 23 (Cartolarizzazioni). 87

Articolo 24 (Sblocca investimenti idrici nel sud). 96

Articolo 25 (Dismissioni immobiliari enti territoriali). 98

Articolo 26 (Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare). 100

Articolo 27 (Società di investimento semplice - SIS). 105

Articolo 28 (Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area)  113

Articolo 29 (Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation)  118

Articolo 30 (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile). 122

Articolo 31 (Marchi storici). 133

Articolo 32 (Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)  142

Articolo 33 (Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria). 158

Articolo 34 (Piano grandi investimenti nelle Zone economiche speciali). 164

Articolo 35 (Modifiche ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124)  167

Articolo 36 (Banche Popolari e Fondo indennizzo risparmiatori). 174

Articolo 37 (Ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia). 181

Articolo 38 (Debiti enti locali). 189

Articolo 39 (Implementazione piattaforme informatiche per l’attuazione del Reddito di cittadinanza). 193

Articolo 40 (Misure di sostegno al reddito a seguito della chiusura della strada SS 3 bis Tiberina E45)  197

Articolo 41 (Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa). 201

Articolo 42 (Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea). 203

Articolo 43 (Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore e modificazioni alla disciplina sugli obblighi di trasparenza dei partiti e movimenti politici)  205

Articolo 44 (Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)  217

Articolo 45, comma 1 (Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali)  231

Articolo 45, comma 2 (Correzione di errori formali). 235


 

Articolo 46 (Modifiche all’art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1)  237

Articolo 47 (Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)  244

Articolo 48 (Disposizioni in materia di energia). 247

Articolo 49 (Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)  248

Articolo 50 (Disposizioni finanziarie). 250

Articolo 51 (Entrata in vigore). 262

 

 

 

 


Articolo 1
(Maggiorazione dell’ammortamento per beni strumentali nuovi)

 

 

L’articolo 1 reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cd. superammortamento, ovvero l’agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

Rispetto alle norme previgenti, l’articolo introduce un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.

 

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) aveva introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari  26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017.

La legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 29 della legge n. 205 del 2017) ha prorogato tale misura agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero – a specifiche condizioni - fino al 30 giugno 2019. La misura è stata dunque prorogata al 2018, ma nella misura del 30 per cento in luogo del 40 per cento disposto dalla previgente normativa.

La legge di bilancio 2018 ha chiarito inoltre che sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, veicoli adibiti ad uso pubblico, a determinate condizioni).

 

La disposizioni in esame, più in dettaglio, consente ai titolari di reddito d’impresa  ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La misura è stata dunque prorogata al 2019 nella medesima percentuale del 30 per cento prevista per il 2018 e con il medesimo perimetro operativo.

Come già disposto dalla legge di bilancio 2018, infatti, le norme in esame escludono dal cd. superammortamento gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali.

 

Rispetto alle precedenti edizioni del superammortamento, tuttavia, le norme in esame introducono un tetto agli investimenti in beni strumentali nuovi agevolabili: la maggiorazione del costo non si applica infatti sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

 

Con una disposizione di chiusura (analoga all’articolo 1, comma 34 della legge di bilancio 2018) si confermano le esclusioni dal superammortamento disciplinate dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

Al riguardo si rammenta che l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Tale disposizione era stata già inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

 

Si ricorda inoltre, in questa sede, che la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 60 a 65 della legge n. 145 del 2018) ha prorogato e rimodulato il cd. iperammortamento, agevolazione che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio è stato concesso in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati. Tale misura consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Com’è noto, l'espressione Industria 4.0 indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

 


 

Articolo 2
(Revisione mini-IRES)

 

 

L’articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. Si dispone il graduale abbassamento dell’aliquota nel tempo, fino a prevedere - a regime, dal 2022 - un’aliquota pari al 20,5 per cento sugli utili reinvestiti, a prescindere dalla destinazione specifica degli stessi all’interno dell’organizzazione. Dall’agevolazione sono espressamente esclusi gli intermediari finanziari e le banche.

 

Più in dettaglio il comma 1 prevede una progressiva riduzione dell’IRES per i soggetti passivi d’imposta (individuati dall’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), solo con riferimento agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto.

Al riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l’agevolazione opera nei limiti dell’incremento di patrimonio netto registrato al termine dell’esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell’esercizio precedente a quello di avvio dell’incentivo. Chiarisce inoltre che l’eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

 

Per tali soggetti si dispone l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) pari al 22,5 per cento per l’anno di imposta 2019, al 21,5 per cento per il 2020, al 21 per cento per il 2021 e al 20,5 per cento dal 2022.

 

La norma precisa che alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta, l’addizionale IRES del 3,5 per cento (di cui all’articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015), prevista per le banche e gli intermediari finanziari, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata, al fine di lasciare invariato il livello di imposizione per il settore.

 

Il comma 2 reca la puntuale definizione di riserve di utili non disponibili (lettera a)), e cioè le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile (che disciplina la relativa distribuzione ai soci), in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Viene inoltre definito (lettera b)) l’incremento di patrimonio netto, inteso come la differenza tra:

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo) del conto economico del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi di imposta precedenti, e

- il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato netto (positivo o negativo) del conto economico del medesimo esercizio.

 

Il Governo al riguardo chiarisce che il meccanismo implica un computo di tipo forfetario, volto a consentire la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni con i soci - es. apporti o distribuzioni - quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio, la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di cash flow, etc.).

 

Per salvaguardare l’effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell’eventuale eccedenza di utili: per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.

Ciò in quanto, per la determinazione dell’importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente ove il reddito sia inferiore all’importo dell’utile rilevante, ovvero se il soggetto presenta perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l’ammontare.

 

I commi 4 e 5 recano norme di coordinamento per i soggetti che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale o della trasparenza fiscale.

Il comma 4 in particolare prevede che per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale (indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR: società ed enti residenti nel territorio dello Stato e società non residenti), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Analoga norma vale per il caso di consolidato mondiale.

 

Gli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi disciplinano gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale. Tali istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un’unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

 

Ai sensi del comma 5, in caso di opzione per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR) l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma.

 

Le società di capitali possono scegliere di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per “trasparenza”, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone.

Il regime di trasparenza è applicabile:

§  alle società di capitali partecipate da altre società di capitali;

§  alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria.

 

Il comma 6 estende le norme in commento agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, ai soggetti IRPEF in regime d’impresa in contabilità ordinaria.

Il comma 7 permette il cumulo delle agevolazioni in parola con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito e degli enti del terzo settore che godono della riduzione a metà dell’IRES (ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

 

Si rammenta al riguardo che la predetta riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del terzo settore era stata abrogata dalla legge di bilancio 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2019; successivamente, il decreto-legge “semplificazioni” (articolo 1, comma 8-bis del decreto-legge n. 135 del 2018) ha posticipato la predetta abrogazione. Essa non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell’IRES per tali enti permane fino all’emanazione di dette misure. Il comma 8-bis, lettera a), ha dunque introdotto il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale.

 

Il comma 8 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’adozione di disposizioni di attuazione della disciplina in esame.

 

Il comma 9, conseguentemente all’introduzione dell’agevolazione in esame, abroga le disposizioni della legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 28-34) che hanno previsto l’applicazione di un’aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell’ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l’estensione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF.

 

 


 

Articolo 3
(
Maggiorazione deducibilità IMU dalle imposte sui redditi)

 

 

L’articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).

 

Si rammenta al riguardo che tale percentuale è stata elevata dal 20 al 40 per cento dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

A tal fine le norme in esame novellano l’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, che dispone:

§  la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa, sia del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e l’indeducibilità dell’IMU a fini IRAP; la vigente misura di deducibilità è pari al 40 per cento, come anticipato;

§  l’applicazione delle predette regole anche con riferimento all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Per effetto delle modifiche in parola, la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:

§  50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

§  60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

§  60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020;

§  70 per cento a regime, ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

 


 

Articolo 4
(Modifiche alla disciplina del
Patent box)

 

 

L’articolo 4 mira a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta patent box, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate.

 

In particolare, il comma 1, primo periodo, dell’articolo 4 stabilisce che, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo patent box (disciplinato dall’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) possono scegliere in alternativa alla procedura prevista dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero mediante accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate) di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile rimandando il relativo confronto con l’amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.

I soggetti che esercitano l’opzione indicano le informazioni necessarie alla predetta determinazione del reddito agevolabile in un’idonea documentazione predisposta in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative dell’articolo in esame.

 

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45) ha introdotto un regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali. Le imprese possono optare per un regime fiscale di favore (cd.patent box), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile e rinnovabile.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge. È stata contestualmente inserita una clausola di grandfathering, che consente di conservare i benefici del patent box secondo la disciplina originaria relativamente alle opzioni esercitate per i primi due periodi d'imposta, per tutto il quinquennio di validità delle stesse e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021.

Si segnala che la procedura vigente prevede (articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190) che in caso di utilizzo diretto dei beni che danno diritto all’agevolazione fiscale il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo. In tali ipotesi la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate delle componenti positive e negative di reddito derivante dall’utilizzo dei beni sopradescritti.

Tale accordo con l’Agenzia delle entrate, sempre secondo quanto disposto dal comma 39, deve essere conforme alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) che prevede, tra l’altro, che la richiesta di accordo preventivo è presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il competente ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa.

Sul regime fiscale in esame l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti operativi con la circolare n. 36/E del 1° dicembre 2015 e la circolare n. 11/E del 7 aprile 2016. Per una ricognizione del regime opzionale di tassazione agevolata si consiglia la consultazione della sezione del sito dell'Agenzia delle entrate dedicata al patent box nonché la scheda presente sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico “Patent box: tassazione agevolata sui redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali”.

 

Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che i soggetti che esercitano l’opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

 

Il comma 2 dispone che in caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa determinato direttamente dai soggetti che hanno optato per il regime agevolativo da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del  credito, la sanzione per infedele dichiarazione (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47) non si applica qualora nel corso di accessi, ispezioni,  verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del Direttore  dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

 

Il comma 2 pertanto esclude espressamente l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione nel caso di rettifica da parte del contribuente idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso. Si ricorda che l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che se nella dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

 

Il comma 3 stabilisce l’obbligo per il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento richiamato al comma 1 di darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione.

 

Il comma 4 prevede che le disposizioni dell’articolo in esame si applicano anche in caso di attivazione della procedura ordinaria basata sull’accordo preventivo e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate (articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura

Anche i soggetti che esercitano l'opzione con tali ultime modalità ripartiscono la somma delle variazioni in diminuzione, relative ai periodi di imposta di applicazione dell'agevolazione, ovvero a quelli compresi fra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio dell’opzione, in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d'imposta successivi.

 

Il comma 5 mantiene ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo e che intendono integrare la propria dichiarazione in materia di imposte di applicare le disposizioni previste al comma 2, ovvero le esimenti sanzionatorie in caso di rettifica, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa (articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in materia di dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, prevede che salva l'applicazione delle sanzioni, e ferma restando l'applicazione della diminuzione della sanzione per ravvedimento, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

 

Tale dichiarazione integrativa deve essere presentata comunque prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo patent box.

 

Il comma 6 stabilisce infine che in assenza della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica del reddito non ci si può avvalere delle esimenti sanzionatorie illustrate, ma si applica la sanzione per infedele dichiarazione disciplinata dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.


 

Articolo 5
(
Rientro dei cervelli)

 

 

L’articolo 5 modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l’ambito applicativo e di chiarire l’operatività dei requisiti richiesti ex lege per l’attribuzione dei relativi benefici fiscali.

In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (in sostanza, dall’anno 2020):

§  si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;

§  si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;

§  si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;

§  si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).

Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (in sostanza, dall’anno 2020):

§  si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;

§  si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 5 in commento riproduce - con alcune modifiche che verranno evidenziate di seguito – il contenuto dell’articolo 26 dell’A.C. 1074-A (provvedimento in tema di semplificazioni fiscali), all’esame dell’Assemblea della Camera al momento della redazione del presente lavoro.

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (modificato dalla legge di stabilità 2016, dalla legge di bilancio 2017, dal decreto-legge n. 244 del 2016, dal decreto-legge n. 50 del 2017 e dal decreto-legge n. 148 del 2017) ha inteso disciplinare compiutamente la materia del rientro dei lavoratori all’estero, in particolare concedendo una agevolazione fiscale temporanea ai lavoratori che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del cinquanta per cento del proprio ammontare. Per i lavoratori dipendenti, si richiede che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano e sia svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Detti lavoratori devono inoltre rivestire ruoli direttivi ovvero essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Per i lavoratori autonomi non si richiede la presenza di un rapporto di lavoro con un’impresa residente, né lo svolgimento di ruoli direttivi o il possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi. Per i lavoratori autonomi essa si applica dal 1° gennaio 2017.

L’agevolazione si estende anche ai cittadini di Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un titolo di laurea, che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’articolo 16, comma 4, prevede che i lavoratori rientrati in Italia col beneficio della parziale detassazione IRPEF disposta della legge 30 dicembre 2010, n. 238, ove trasferiti entro il 31 dicembre 2015, applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo il regime disposto dalla legge n. 238/2010, nei limiti e alle condizioni indicati dalla legge stessa.

Si ricorda che l’agevolazione della legge n. 238/2010 consiste nella parziale detassazione IRPEF dei redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa; tali redditi concorrono alla base imponibile nella misura, rispettivamente, del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori (con detassazione rispettivamente dell’ottanta e del settanta per cento).

In alternativa, essi possono optare per il regime previsto dall’illustrato articolo 16 del D.Lgs. 147/2015. La circolare 23 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate (cap. 3.5), in merito all’articolo 16, comma 4, ha chiarito che coloro che optano per il regime previsto dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 beneficiano della parziale imponibilità del reddito derivante da lavoro dipendente, da attività di lavoro autonomo o d’impresa, per cinque periodi d’imposta, quindi a partire dal 2016 e fino al 2020. Sul punto è intervenuto l’articolo 8-bis, comma 1 del decreto-legge n. 148 del 2017; esso ha precisato che l’esercizio dell’opzione di cui al comma 4 ha effetto limitatamente al triennio 2017-2020 e non anche per il periodo d’imposta 2016, nel quale si applica la precedente disciplina di cui alla menzionata legge n. 238 del 2010.

Si rammenta inoltre che la legge di bilancio 2017 ha chiarito che l’innalzamento al cinquanta per cento della quota di reddito esente da IRPEF si applica, per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che, nell’anno 2016, hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e ai soggetti che, nel medesimo anno 2016, hanno esercitato la predetta opzione di cui al comma 4 dell’articolo 16.

Il comma 7-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che i soggetti che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 (per utilizzare i benefici fiscali previsti dalla legge n. 238 del 2010) e che hanno successivamente optato per il regime agevolativo previsto per i lavoratori rimpatriati (ai sensi del D.Lgs. n. 147 del 2015) decadono dal beneficio fiscale nel caso in cui la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso si provvede al recupero dei benefici fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.

 

L'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 reca un'agevolazione fiscale – ai fini IRPEF ed IRAP – diretta ad incentivare il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero per esercitarvi la loro attività lavorativa. In particolare, il citato articolo 44, al comma 1, prevede che ai fini delle imposte sui redditi sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

La misura agevolativa è stata oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle entrate con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 nella quale, al paragrafo 21, è stato precisato che l'agevolazione trova applicazione nei confronti dei ricercatori o docenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- siano in possesso di un titolo di studio universitario o ad esso equiparato;

- non siano occasionalmente residenti all'estero;

- abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi;

- acquisiscano e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell'agevolazione.


 

Con l’interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01717 sono stati richiesti al Governo chiarimenti in merito ai requisiti per fruire dell’agevolazione prevista dall’articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010. Si è in particolare fatto riferimento alla Circolare interpretativa emanata dall'Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017, n. 17/E che, in proposito, ha precisato che l'agevolazione fiscale in esame spetta solo ai ricercatori iscritti all'AIRE, seppure in presenza di tutti i requisiti sostanziali atti a dimostrare la residenza fiscale all'estero e degli altri requisiti previsti per la fruizione dell'agevolazione.

Il Governo, nella risposta all’interrogazione, ha ricordato che la predetta agevolazione spetta a coloro che, in presenza dei menzionati requisiti di legge, acquisiscano e mantengano la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruiscono dell'agevolazione: la norma fa espresso riferimento all'acquisizione della residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che l'agevolazione è applicabile nel periodo di imposta in cui il docente o ricercatore acquista la residenza in Italia e nei tre periodi di imposta successivi, a condizione che acquisti e mantenga la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo in cui usufruisce dell'agevolazione (circolare n. 4/E del 2011).

Il Governo ha altresì ricordato come la Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 ha fornito più ampi chiarimenti con riferimento all'applicazione dei vari regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che rientrano in Italia, tra i quali quello previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per docenti e ricercatori In particolare, confermando l'orientamento già espresso con la precedente circolare n. 4/E del 2011, così come per la fruizione delle altre forme agevolative, si richiede che prima del trasferimento nel territorio dello Stato la persona fisica abbia mantenuto la residenza fiscale all'estero per un periodo di tempo minimo, variabile a seconda dell'agevolazione interessata. In particolare, nell'individuare i soggetti che possono beneficiare degli incentivi, diverse norme (tra cui l’articolo 44 in parola) richiedono che questi trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Il richiamo al TUIR implica che debba farsi riferimento al concetto di residenza valido ai fini reddituali. Il citato articolo 2, al comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Le condizioni indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Tenuto conto della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il soggetto che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso alle agevolazioni in esame. Come riferito dal Governo ciò implica, per i docenti o ricercatori italiani che fanno rientro nel Paese, che la mancata cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente nel periodo antecedente il trasferimento della residenza fiscale preclude l'accesso all'agevolazione, legittimando, in conformità delle norme vigenti ed alla luce della prassi emanata, il recupero del beneficio fiscale eventualmente fruito.

 

Le norme in commento (comma 1, lettera a) dell’articolo 5) sostituiscono integralmente il comma 1 del richiamato articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, ricomprendendo nell’agevolazione anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Le lettere da a) a d)  nonché parte della lettera e) - riproducono, con qualche differenza di natura formale, il contenuto dell’A.C. 1074-A.

 

Viene inoltre incrementata dal 50 al 70 per cento la percentuale di riduzione dell’imponibile di cui godono i lavoratori impatriati.

Sono poi modificate le condizioni alle quali si applica il regime di favore: è sufficiente che i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento, che si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni, e che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

In sostanza, vengono dunque eliminate per tutti i lavoratori impatriati che godono dell’agevolazione le seguenti due condizioni:

§  che l’attività lavorativa sia svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

§  che i lavoratori rivestano ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

 

Viene poi sostituito (comma 1, lettera b)) il vigente comma 1-bis dell’articolo 16, il quale nella formulazione previgente disapplicava ai lavoratori autonomi le due condizioni eliminate dalla lettera a)).

Al riguardo si segnala che l’Agenzia delle entrate in via interpretativa (cfr. da ultimo la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017) ha introdotto la possibilità di applicare il regime agevolativo anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La medesima circolare dell’Agenzia precisa inoltre che è ammesso al beneficio, oltre al lavoratore che si trasferisce in Italia per essere assunto da un’impresa italiana, anche il lavoratore che si trasferisce in Italia per prestare la propria attività presso una stabile organizzazione di una impresa estera della quale è già dipendente, nonché il lavoratore distaccato in Italia in forza di un rapporto di lavoro instaurato all’estero con una società collegata alla società italiana sulla base dei rapporti previsti dalla norma.

 

La lettera b), nel novellare il richiamato comma 1-bis dell’articolo 16, dispone che le menzionate agevolazioni si estendano ai redditi d'impresa prodotti dai lavoratori impatriati, se avviano un'attività d'impresa in Italia a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020.

Le disposizioni trovano applicazione anche per i soggetti di cui all’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015: si tratta dei cittadini UE destinatari del previgente regime fiscale per l’incentivo al rientro dei lavoratori (di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238), nonché dei cittadini di Stati non UE, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.

 

La lettera c) introduce il comma 3-bis all’articolo 16.

Le norme introdotte estendono i benefici fiscali per i lavoratori impatriati, come modificati dalle norme in esame, per ulteriori cinque periodi di imposta:

§  se i lavoratori hanno almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

§  se i lavoratori diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento e può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi, per il periodo di prolungamento dell’agevolazione, essa consiste nella detassazione a metà dei redditi oggetto del beneficio fiscale (che sono assoggettati dunque a imposta per il cinquanta per cento del loro ammontare).

 

Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, durante il periodo di prolungamento i redditi agevolabili sono detassati al novanta per cento (concorrono a formare l’imponibile per il dieci per cento del loro ammontare).

 

La lettera d) del comma 1, nell’introdurre il comma 5-bis all’articolo 16, eleva dal 70 al 90 per cento la percentuale di detassazione del reddito (dunque solo il 10 per cento concorre a formare l’imponibile) per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

 

La lettera e) aggiunge il comma 5-ter all’articolo 16, che permette ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di accedere ai benefici fiscali per i lavoratori impatriati come modificati dalle norme in esame, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Con una precisazione - innovativa rispetto alle disposizioni del menzionato A.C. 1074-A - le norme in esame chiariscono che, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento delle imposte sui redditi (di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui alle norme in parola, ma nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a).

Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 del provvedimento in esame prevede che si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia - ai sensi dell’articolo 2 TUIR - a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le nuove norme:

§  sulle percentuali di agevolazione dei redditi e sulle condizioni per l’accesso al beneficio;

§  sulle agevolazioni per le nuove attività di impresa;

§  sul prolungamento del beneficio in presenza di figli o di acquisto immobili residenziali;

§  sull’ampliamento del beneficio nelle regioni del Mezzogiorno.

 

Il comma 3 chiarisce che il regime fiscale agevolativo per ricercatori e docenti residenti all'estero e che desiderano rientrare in Italia si applica nel rispetto della disciplina generale dei cd. aiuti de minimis, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché nel rispetto di quella specifica, stabilita nel regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'agricoltura.

 

Si ricorda in questa sede che l’articolo 26 dell’A.C. 1074-A istituisce presso il Ministero degli Interni il Portale Unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la loro residenza o il domicilio nel territorio dello Stato, con finalità informative. Tale previsione non è riprodotta dall’articolo in commento.

 

Il comma 4 apporta significative modifiche alla disciplina degli incentivi fiscali volti a incoraggiare il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero per esercitarvi la loro attività lavorativa, di cui al già illustrato articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010.

 

La lettera a) del comma 4 novella il citato articolo 44, comma 3, per allungare la durata dell’agevolazione.

Con le modifiche proposte, essa si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta successivi, in luogo dei vigenti tre.

 

La lettera b) del comma 4 aggiunge in primo luogo il comma 3-ter all’articolo 44, al fine di prolungare l’agevolazione per casi specifici.

Essa si estende ai sette periodi d'imposta successivi al trasferimento di residenza, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di:

§  docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;

§  docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni agevolative si estendono ai dieci periodi d'imposta successivi a quello di trasferimento, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Ove i docenti o ricercatori abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si prolungano ai dodici periodi d'imposta successivi.

 

La medesima lettera b) del comma 4 aggiunge un comma 3-quater all’articolo 44, al fine di chiarire le modalità di fruizione dell’agevolazione per i soggetti non iscritti all'AIRE.

Ove si tratti di docenti e ricercatori rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, essi possono accedere ai benefici fiscali di cui all’articolo 44, come modificato, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia (periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

Con una disposizione analoga a quella del comma 1, lettera e)- e non contenuta nell’A.C. 1074-A -, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, ai docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali dell’articolo 44 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, ovvero non modificato dalle norme in esame, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia (periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

 

Infine, il comma 5 dell’articolo 5 dispone che le modifiche volte ad allungare la durata dell’agevolazione (comma 4, lettere a) e b)) si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 


 

Articolo 6
(Modifiche al regime dei forfetari)

 

 

L’articolo 6 stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e che si avvalgono dell’impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

La norma è conseguente alle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto la possibilità anche per i contribuenti in regime forfettario di avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori, eliminando la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l’impiego di lavoratori al di sopra della quale non era consentito l’accesso al regime forfettario.

 

Il comma 54, lettere b), previgente la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2019, disponeva che per accedere al regime forfettario fosse necessario non aver sostenuto spese complessivamente superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. L'art. 1, comma 9, lett. a), della legge di bilancio 2019 ha sostituito interamente il comma 54 richiamato disponendo come unico requisito che i contribuenti applicano il regime forfetario se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame modifica l’articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di bilancio 2015) che stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In considerazione della possibilità introdotta dalla legge di bilancio 2019, ovvero che dal 2019 i contribuenti che applicano il regime forfettario possono avvalersi dell’impiego di dipendenti e collaboratori, la norma chiarisce che il datore di lavoro in regime forfettario è tenuto a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disposte agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in materia di accertamento, che disciplinano rispettivamente la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente e quella sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 

Si ricorda che in base all’articolo 23 richiamato sono soggetti a ritenuta i redditi di lavoro dipendente.

Rientrano nell’applicazione della ritenuta sia le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente, sia le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogati da terzi rispetto al rapporto di lavoro stesso.

La ritenuta è applicata con modalità differenti a seconda delle diverse specie di somme e valori corrisposti.

In particolare, la ritenuta è applicata:

§  sulla parte imponibile delle somme e dei valori corrisposti al lavoratore dipendente al netto delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro e con esclusione delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e delle indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili. Le ritenute devono essere effettuate per ciascun periodo di paga, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando i corrispondenti scaglioni annui di reddito al periodo di paga;

§  sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, in base alle aliquote Irpef, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

§  sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti nel biennio precedente, effettuando le detrazioni;

§  sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme;

§  sulla parte imponibile delle somme e dei valori, non compresi nel Tfr, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

 

L’articolo 24, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23.

 

Si ricorda inoltre che in base all’articolo 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra gli altri:

§  i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

§  le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

§  le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

§  le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita;

§  i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

 

Il comma 2 prevede che in deroga alla regola generale che stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente) le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il comma dispone inoltre che l’ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo.

 

Il comma 3 introduce un’analoga disposizione anche per i contribuenti che ricadono nel nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP previsto dalla legge di bilancio 2019 applicabile nel caso di ricavi/compensi che vanno da 65.001 a 100.000 euro.

La disposizione integra la disciplina dell’imposta sostitutiva per esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale (articolo 1, comma 17 e seguenti della legge di bilancio 2019), chiarendo che anche i contribuenti che applicano l’imposta sostitutiva sono tenuti a effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

 

Si ricorda che i commi da 17 a 22 introducono a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con aliquota al 20 per cento, per gli imprenditori individuali, gli artisti e i professionisti con ricavi fino a 100.000 euro che non ricadono nel regime forfettario.

Il comma 21 della legge di bilancio 2019 in particolare stabilisce che i contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

 


 

Articolo 7
(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

 

 

L’articolo 7 reca un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche.

 

In particolare, il comma 1, primo periodo, dell’articolo 7 dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l’applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di duecento euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B (anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione), nonché all'alienazione degli stessi.

 

Si segnala in tema di misure antisismiche il recente Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, che fornisce i criteri generali di sicurezza, precisa le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definisce le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, tratta tutti gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.

Per quanto attiene ai criteri di classificazione degli immobili in funzione della prestazione energetica si rinvia alle linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici esposte nell’allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26  giugno 2015.

 

La norma pertanto al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero introduce un incentivo fiscale rispetto all’attuale regime: l’importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro in luogo dell’applicazione dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro.

 

Si ricorda che il decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale municipale è intervenuto sul regime fiscale dei trasferimenti immobiliari. L’articolo 10 del decreto legislativo ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, un'aliquota unica, pari al 9 per cento per l’imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari, ad eccezione della casa adibita ad abitazione principale non di lusso, cui si applica l'aliquota agevolata del 2 per cento (in luogo del precedente 3 per cento); in tutti casi l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro. Pertanto, attualmente per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l’aliquota di imposta di registro è al 9 per cento.

Successivamente, l'articolo 26, comma 2, del decreto legge n. 104 del 2013 ha disposto che sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro le operazioni di vendita di immobili tra privati o impresa con vendita esente da Iva, mentre ha elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014.

Per una panoramica sulla tassazione applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari si consiglia la consultazione della circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 dell’Agenzia delle entrate che reca chiarimenti in materia di trasferimenti immobiliari alla luce della nuova disciplina introdotta nel corso del 2014.

 

Il secondo periodo del comma 1 prevede infine un regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d’accesso all’agevolazione: qualora quindi, entro i dieci anni successivi al trasferimento a imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare a condizioni agevolate, non si provveda alla demolizione e ricostruzione degli immobili trasferiti, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, nonché all’alienazione degli stessi, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.


 

Articolo 8
(Sisma
bonus)

 

 

L’articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

 

In particolare, l’articolo 8 estende i benefici previsti all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

 

Si segnala in proposito che sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri è consultabile la mappa della classificazione sismica suddivisa per comune. In estrema sintesi giova ricordare che la Zona 1 è la zona più pericolosa, in cui la probabilità che capiti un forte terremoto è alta; la Zona 2 è una zona in cui forti terremoti sono possibili; la Zona 3 è una zona in cui i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2; la Zona 4 è la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa.

Le zone sono state individuate secondo i criteri definiti dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.

 

I benefici richiamati consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La detrazione è pari al 75 per cento o all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari.

 

Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Per una ricostruzione generale delle detrazioni previste per interventi antisismici si consiglia la consultazione della guida realizzata dall’Agenzia delle entrate Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici (febbraio 2019).

 


 

Articolo 9
(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

 

 

L’articolo 9 prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche (definite dal comma 2), derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisca, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).

 

L'articolo 2, comma 22-bis, del decreto legge n. 138 del 2011, aveva previsto che i maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari (diversi da azioni e titoli similari) rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'IVASS dopo il 1° gennaio 2014 (il comma 22-bis è stato inserito con legge n. 147 del 2013, legge di bilancio 2014), non partecipassero alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

 

L'articolo in esame estende a tutti gli emittenti il trattamento fiscale appena richiamato, specificando ulteriormente le caratteristiche di cui devono essere dotati gli strumenti finanziari e, contestualmente, provvede all'abrogazione della disciplina speciale contenuta nell'articolo 2, comma 22-bis, del decreto legge n. 138 del 2011.

 

Come esposto nella Relazione illustrativa del Governo, la modifica normativa deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, la quale ha ritenuto che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Tale disposizione concederebbe un vantaggio selettivo a banche e assicurazioni soggette a vigilanza, prevedendo la deducibilità delle sopravvenienze nel patrimonio netto, che concorrerebbero invece di regola alla formazione del reddito imponibile. Le autorità europee hanno pertanto chiesto di allineare per tutti gli emittenti il trattamento fiscale in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche. L’indagine effettuata dalla Commissione europea ha riguardato altri Stati membri dell’Unione europea, cui pure sono state chieste modifiche alle normative nazionali sul trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili in azioni ritenute non compatibili con le regole europee sulla concorrenza tra imprese già a partire dal 2019, ragione dell’urgenza per l’adozione della misura in questione.

 

A tal fine, il comma 1 dell'articolo 9 stabilisce che i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, le cui ulteriori caratteristiche sono indicate nel successivo comma 2, non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'IRES e dell'IRAP.

 

Di conseguenza, viene eliminata qualsiasi distinzione fra diverse categorie di emittenti mentre permangono e, anzi, vengono dettagliate dal comma 2, le distinzioni basate sulle caratteristiche degli strumenti finanziari.

 

Pertanto, le seguenti condizioni devono essere verificate affinché i maggiori o minori valori degli strumenti finanziari possano essere esclusi dal calcolo della base imponibile per le richiamate imposte:

§  la variazione di valore o la conversione degli strumenti finanziari deriva dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali (comma 1);

§  gli strumenti finanziari sono diversi, sotto il profilo tributario, da azioni e titoli similari (comma 1);

§  gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato (lettera a) del comma 2);

§  gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale (lettera b) del comma 2);

§  l’acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente (lettera c) del comma 2);

§  nell’ordine di distribuzione delle somme ricavate in caso di liquidazione dell’attivo è previsto che gli strumenti abbiano lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e siano subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori (lettera d) del comma 2);

§  gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione (lettera e) del comma 2);

§  gli strumenti sono privi di scadenza (sono "perpetui") e non vi è alcun incentivo contrattuale al rimborso per l’emittente (lettera f) del comma 2);

§  gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall’emittente prima di 5 anni dalla data di emissione (lettera g) del comma 2);

§  nel caso in cui siano contrattualmente previste clausole ("opzioni") che prevedono la possibilità di rimborso anticipato o di riacquisto, tali opzioni devono poter essere esercitate unicamente dall'emittente (lettera h) del comma 2). Le citate disposizioni non devono in alcun modo contenere indicazioni, né esplicite né implicite, relative all'eventuale riacquisto o rimborso, garantendo la massima discrezionalità da parte dell'emittente (lettera i) del comma 2);

§  la società emittente deve avere la possibilità discrezionale di annullare, in qualsiasi momento, i pagamenti relativi agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l’annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente (lettera l) del comma 2);

§  le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello (inadeguato) di patrimonializzazione della società:

§  il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;

§  gli strumenti siano convertiti in azioni;

§  vengano realizzate operazioni in grado di produrre effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti (lettera m) del comma 2).

 

Tali condizioni configurano una serie di significative limitazioni dei diritti del creditore tali da rendere la sua posizione assimilabile a quella di un azionista. D'altra parte, il rendimento atteso in caso di sottoscrizione di tali strumenti dovrebbe risultare significativamente superiore rispetto a quello di altri strumenti di debito privi delle clausole elencate dal comma 2, proprio in ragione della maggiore rischiosità dell'investimento. Allo stesso tempo, tali strumenti finanziari possono consentire alla società emittente di ottenere fonti di finanziamento stabili, in grado di offrire ampi margini di discrezionalità, fino all'annullamento dei pagamenti previsti, in caso sia necessario affrontare una crisi aziendale.

Il comma 3 prevede, inoltre, alcuni obblighi procedurali a carico degli emittenti, all'adempimento dei quali è condizionata la possibilità escludere dalla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'IRES e dell'IRAP i maggiori o minori valori derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali relative agli strumenti finanziari appena descritti.

In particolare, gli emittenti devono:

§  indicare di aver emesso gli strumenti finanziari (conformi alle condizioni definite dall'articolo in esame) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione;

§  fornire separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del proprio reddito imponibile ai fini dell'IRES e IRAP, al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione con le disposizioni dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) che disciplinano l'abuso del diritto o elusione fiscale.

 

Con il comma 4, infine, viene abrogato il comma 22-bis dell’articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, i cui precetti normativi sono inclusi nelle disposizioni dell'articolo in esame. Allo stesso tempo, si prevede una disposizione transitoria con la quale vengono estesi gli obblighi di dichiarazione previsti dal comma 3 agli strumenti finanziari emessi in virtù del comma abrogato.


 

Articolo 10
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

 

 

L’articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

 

Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.

In particolare, il comma introdotto stabilisce che il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l’applicazione del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) pari a 700.000 euro, né del limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

 

Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 al 65 per cento) delle spese sostenute, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Le percentuali di detrazione variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

§  il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi);

§  l’installazione di pannelli solari;

§  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Per la maggior parte degli interventi richiamati la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

§  acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari

§  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.)

§  acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

 

Per le spese per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, sono state riconosciute detrazioni più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. In tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 70 o del 75% da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per una ricognizione completa della disciplina si consiglia la guida fiscale: Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, realizzata dalla Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, in materia di compensazione, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

Il comma 2 inserisce il nuovo comma 1-octies all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, che introduce una disciplina per il contributo anticipato dal fornitore, analoga a quella descritta al comma 1 in materia di interventi di efficienza energetica, anche per gli interventi di adozione di misure antisismiche.

 

Si ricorda l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, prevede che per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

§  quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;

§  se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute;

§  75% delle spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;

§  85% delle spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali nel caso di passaggio a due classi di rischio inferiore.

 

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al:

§  75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;

§  85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

Si ricorda inoltre che l’articolo 8 del provvedimento in esame estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

Il comma 3 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

 

Per una ricostruzione complessiva delle misure delle detrazioni per interventi antisismici si consiglia la consultazione della guida Sisma bonus: le detrazioni per gli interventi antisismici realizzato dall’Agenzia delle entrate.


 

Articolo 11
(Aggregazioni d’imprese)

 

 

L’articolo 11 ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il cd. bonus aggregazione. L’agevolazione in commento consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l’applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

 

Il beneficio in parola è stato per la prima volta introdotto dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 242 a 249 legge n. 296 del 2006) ed è stato successivamente riproposto, con alcune modifiche, dall’articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

 

Come si è già anticipato, le norme in esame derogano al regime di neutralità fiscale delle operazioni aziendali straordinarie: tale principio di neutralità, recato dagli articoli 172 e 173 del TUIR, prevede che l’avanzo o il disavanzo da concambio o da annullamento siano fiscalmente irrilevanti. Pertanto, i beni delle società fuse, incorporate o scisse assumono - ai fini delle imposte sui redditi - in capo alla società incorporante, risultante dalla fusione ovvero beneficiaria della scissione, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto che avevano presso la società originaria prima dell’operazione.

 

Il comma 1 disciplina l’agevolazione fiscale con riferimento alle operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusioni o scissioni, a decorrere dal 1° maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022.

 

In merito all’ambito soggettivo, il beneficio spetta se il soggetto risultante dalla predetta operazione straordinaria sia uno dei seguenti soggetti passivi IRES: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Non rileva, pertanto, la natura giuridica delle società o imprese che vengono fuse o scisse – che possono essere anche imprese individuali o società di persone - ma esclusivamente la natura giuridica del soggetto risultante dall’operazione di fusione o scissione.

Oggetto dell’agevolazione sono i maggiori valori di avviamento e quelli attribuiti ai beni strumentali materiali e immateriali delle aziende che partecipano alla fusione o scissione, i quali vengono riconosciuti ai fini fiscali senza il pagamento di alcuna imposta.

Rispetto alle analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 5 del 2009 viene espressamente indicato l’avviamento tra i valori affrancabili.

 

Le condizioni poste per l’applicazione del beneficio sono:

§  l’imputazione in bilancio del disavanzo di concambio in corrispondenza dei maggiori valori affrancati. Il beneficio, invece, non opera relativamente ai maggiori valori iscritti per effetto dell’imputazione del disavanzo da annullamento.

Il disavanzo da concambio misura l'eccedenza dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla società incorporante o beneficiaria, rispetto al patrimonio netto della società incorporata o scissa recepito nelle sue scritture contabili. Esso esprime, dal punto di vista economico, i maggiori valori di mercato rispetto al valore dei beni iscritti nei bilanci delle società fuse o incorporate. Poiché il capitale sociale è rappresentato da azioni (o strumenti similari), il disavanzo da concambio è riferibile al differente valore economico delle azioni scambiate tra le società che partecipano alla fusione o scissione.

Il disavanzo da annullamento, pur originando dalla differenza tra valori economici e valori nominali, è collegato all’annullamento di azioni e pertanto presuppone un rapporto di partecipazione;

§  l’ammontare complessivo dei valori gratuitamente affrancati non può, in ogni caso, essere superiore a 5 milioni di euro.

 

Il comma 2 applica il beneficio in esame anche alle aggregazioni effettuate attraverso i conferimenti di azienda (articolo 176 del TUIR), anch’esse effettuate fino al 31 dicembre 2022, sempre nel limite di 5 milioni di euro.

Si tratta delle operazioni mediante le quali un soggetto (conferente) trasferisce un bene o un servizio ad una società (conferitaria) ricevendo quale corrispettivo, in luogo del denaro, una partecipazione al capitale sociale della società o ente in cui ha effettuato l’apporto.

 

Il comma 3 individua i requisiti necessari per la fruizione dell’agevolazione in commento. In particolare:

1)  le imprese che partecipano all’aggregazione devono operare da almeno due anni;

2)  sono escluse le aggregazioni di partecipazioni che appartengono allo stesso gruppo societario;

3)  sono escluse le aggregazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero per i quali esista un rapporto di controllo anche indiretto ai sensi dell’articolo 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, e cioè le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

 

Il maggior valore attribuito all’avviamento e ai beni strumentali viene riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello dell’operazione di aggregazione.

 

Ai sensi del comma 4, il beneficio si applica qualora le imprese interessate all’aggregazione si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni richieste dai precedenti commi.

La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 21 marzo 2007 emanata in relazione al bonus aggregazioni introdotto dalla legge finanziaria 2007 ha fornito chiarimenti circa il comma 245 recante analoga disposizione a quella contenuta nel comma 4 in commento. In proposito, la circolare ha precisato che la congiunzione "o" assume funzione non disgiuntiva ma aggiuntiva. Ne deriva che il beneficio potrà essere concesso solo a condizione che le imprese partecipanti alle descritte operazioni di aggregazione aziendale possiedano i requisiti soggettivi e oggettivi (richiesti ai fini del riconoscimento fiscale) non solo al momento in cui viene posta in essere l'operazione di fusione, scissione o conferimento ma che li abbiano posseduti ininterrottamente anche nel corso dei due anni precedenti l'operazione stessa.

 

Il comma 5 dispone l’applicazione della normativa generale prevista per le imposte sui redditi in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni e contenzioso tributario.

 

I commi 6 e 7 recano disposizioni di natura antielusiva prevedendo la decadenza dall’agevolazione nelle ipotesi in cui, entro i successivi quattro anni, la società risultante dall’aggregazione:

§  effettui una ulteriore operazione straordinaria (trasformazione, fusione, scissione, conferimento, scambi di partecipazioni);

§  ceda i beni oggetto dell’affrancamento gratuito.

Nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza, la società è tenuta a liquidare e versare l’IRES e l’IRAP dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d’imposta precedenti. Su tali imposte non sono applicate né sanzioni né interessi (comma 7).

Ai sensi del comma 6, tuttavia, il contribuente può proporre istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).

 

Ai sensi del citato articolo 11, il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime; b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

 


 

Articolo 12
(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

 

 

L’articolo 12 intende estendere l’obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1°gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

 

L’attuale disciplina dell'imposta sul valore aggiunto nei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è rinvenibile nel decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 che prevede, agli articoli 1 e 8, che gli operatori economici italiani e sammarinesi che cedono beni ad operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nell’altro territorio sono tenuti ad emettere fattura in quadruplice esemplare.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 ha previsto, in luogo del previgente regime opzionale, l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano a partire dal 1° gennaio 2019, sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Per una panoramica completa in materia di fatturazione elettronica, comprensiva degli ultimi interventi legislativi, si rinvia al tema web Iva e fatturazione elettronica del Servizio studi della Camera dei deputati.

 

L’articolo 12 in esame prevede che le modalità per l’introduzione del richiamato obbligo sono demandate a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in base ad accordi con la Repubblica di San Marino, secondo quanto previsto dall’articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino.

La norma fa comunque salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Si ricorda, a titolo di esempio, che sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica:

§  coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);

§  coloro che applicano il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);

§  coloro che applicano il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72);

§  le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche (articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991).

 

L’ultimo periodo della norma stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame.

 


 

Articolo 13
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

 

 

L'articolo 13 prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore.

Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.

 

In particolare, il comma 1 obbliga il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i seguenti dati:

a)   la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;

b)  il numero totale delle unità vendute in Italia;

c)   a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il primo invio di dati deve essere effettuato entro il mese di luglio 2019 (comma 2).

Il soggetto passivo è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i suddetti dati, presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l’imposta è stata assolta dal fornitore (comma 3).

Il comma 4 prevede che la disciplina dell'IVA relativa alle cessioni di apparecchi elettronici - introdotta a decorrere dal 13 febbraio 2019 dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (L. 12/2019) - acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

I commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile, v. infra), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

Per comprendere la portata dei commi in esame è opportuno richiamare il meccanismo dell'inversione contabile, già previsto nell'ordinamento italiano per i medesimi beni cui si riferiscono le modifiche in commento.

Per inversione contabile o reverse charge si intende il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA all'acquirente di beni e servizi (in deroga alla disciplina generale che li demanda al cedente).

L'acquirente risulta al contempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Si tratta di un meccanismo ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA in quanto il cedente, che potrebbe tenere comportamenti a rischio di frode, riceve dall'acquirente esclusivamente l'importo imponibile del bene ceduto (o della prestazione eseguita), con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'IVA dell'operazione eseguita, che, come detto, spetta all'acquirente.

Tale meccanismo è previsto dall'ordinamento italiano (DPR 633 del 1972, art.17, commi 5 e 6) e dall'ordinamento dell'Unione europea (fra le altre direttiva 2010/23/UE, art.199-bis).

Il richiamato art.17, comma 6, include fra le operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari (lettera b)) e le "cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale" (lettera c)). Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 (scadenza così prorogata dal decreto-legge n. 119 del 2018).

Esse sono in linea con l'art.199-bis della citata direttiva, che autorizza gli Stati membri ad adottare tale sistema, fra le altre, per le cessioni di console di gioco, di tablet PC, di laptop e "di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo".

Le cessioni per le quali l'ordinamento italiano prevede inversione contabile (fra cui quelle relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop) sono quelle effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Nel caso in cui la vendita avvenga dunque nei confronti del consumatore finale, a tali cessioni si applica il regime ordinario (Si vedano in proposito le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 59/E/2010 e n. 21/E del 25 maggio 2016).

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi "l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi". Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l'istituto dell'inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente "ricevuto e ceduto detti beni".

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s'intende dell'Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell'IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.

L'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019 (pubblicato nella GU del 5 marzo 2019, n. 54) prevede che per i soggetti passivi che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai sensi dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018, da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, sono prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.

Tali soggetti trasmettono all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'art. 1, co. 3-bis, del d.lgs. 127/2015, relativi alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019 entro il 31 maggio 2019.

 

Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica - quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi - le vendite a distanza di cui al citato articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo in esame), invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019, secondo modalità determinate con il medesimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 1.

Il comma 5 prevede che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 31 dicembre 2020.


 

Articolo 14
(Enti associativi assistenziali)

 

 

L’articolo 14 modifica il D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) per inserire le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

 

L’articolo in esame modifica l’articolo 148, comma 3, del TUIR, al fine di includere le attività poste in essere da enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale (di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 TUIR), tra quelle per le quali vi è una presunzione di "non commercialità".

 

Non si considerano, pertanto, commerciali le attività svolte dalle associazioni assistenziali in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, di conseguenza, i relativi proventi non costituiscono base imponibile per l'imposta sul reddito delle società.

 

Le associazioni assistenziali erano state incluse nel testo originario dell’articolo 148, comma 3 e, tuttavia, la legge di bilancio 2019 (comma 1022) nel modificare ulteriormente l’articolo 148 del TUIR, non aveva riconosciuto le associazioni assistenziali tra quelle che potevano avvalersi del regime agevolativo.

 

Il comma 3 dell’articolo 148 del TUIR prevede un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, ai fini IRES, per le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Detta norma stabilisce, in sostanza, la non imponibilità ai fini IRES di talune prestazioni rese da specifiche categorie di enti non commerciali associativi, quando sussistono congiuntamente i seguenti presupposti:

§  le attività agevolate devono essere effettuate dagli organismi associativi tassativamente indicati;

§  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere rese in favore degli iscritti, associati o partecipanti ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

§  le stesse attività devono essere effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Si ricorda, altresì, che in capo agli enti che, essendo in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalle norme di riferimento, intendano avvalersi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 148 del TUIR, grava l’onere della comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali.

 


 

Articolo 15
(Estensione della definizione agevolata delle
entrate regionali e degli enti locali)

 

 

L’articolo 15 consente alle regioni e agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al  2017, mediante l’esclusione delle sanzioni.

 

Il decreto-legge n. 193 del 2016, che ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, all’articolo 6-ter ha concesso agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, consistente nell’esclusione delle sanzioni, e ha demandato ai medesimi enti la relativa disciplina. Tale facoltà riguardava i carichi relativi a entrate non riscosse, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016 dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell’apposito albo (previsto dalla legislazione vigente, ovvero all’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Successivamente, il decreto-legge n. 148 del 2017 (che ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017) ha riproposto la richiamata facoltà per gli enti territoriali, per le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017 (articolo 1, comma 11-quater).

Con riferimento invece alla cd. rottamazione ter (disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018) il Governo, rispondendo (il 19 dicembre 2018) all'interrogazione in Commissione VI Finanze n. 5-01133, ha rilevato che la definizione agevolata del decreto-legge n. 119 del 2018, che riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, opera per le cartelle di pagamento relative ai tributi locali solo nel caso in cui l’ente territoriale abbia affidato l’attività di riscossione agli Agenti della riscossione, quali l’Agenzia entrate Riscossione.

 

In sostanza le disposizioni in esame – con una formulazione che riprende il testo dell’articolo 6-ter del decreto-legge n. 193 del 2016 e dell’articolo 1, comma 11-quater del decreto-legge n. 148 del 2017 - estende l’ambito operativo della definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti di avvalersene non più nel solo caso di affidamento dell’attività di riscossione agli Agenti della riscossione (tra cui Agenzia dell’entrate – Riscossione), ma anche di poterla deliberare per i provvedimenti notificati con ingiunzione fiscale sino al 31 dicembre 2017, dunque affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.

 

L’attuale assetto normativo della riscossione degli enti locali è frutto di numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo, alla luce di scelte non sempre univoche del legislatore. Da ciò deriva una disciplina estremamente stratificata, le cui fonti sono spesso rinvenibili in provvedimenti d’urgenza e che è stata nel tempo foriera di contenzioso e di incertezze interpretative.

Nel 2016 è stata disposta la complessiva riforma (articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 193 del 2016) della riscossione, con la soppressione di Equitalia S.p.A. dal 1° luglio 2017 e l’istituzione dell’ente pubblico economico strumentale Agenzia delle Entrate – Riscossione (AER) - cui sono state attribuite le funzioni e gli asset di Equitalia. AER è un agente della riscossione abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo: l’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate (articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). In particolare, Agenzia delle entrate - Riscossione può continuare l’attività di riscossione per conto degli enti locali, senza il previo espletamento della selezione dell’affidatario, prevista dalla procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente a tale scopo una semplice delibera consigliare dell’ente locale.

Dunque a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali menzionate possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. Con riferimento alla riscossione spontanea delle entrate locali, essa può avvenire in forma diretta, salvo affidamento ad AER, come anticipato in precedenza.

Con riferimento alla riscossione coattiva, alla luce del suesposto quadro normativo gli enti locali possono:

§   effettuare la riscossione coattiva in forma diretta, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 446 del 1997;

§  ricorrere all’affidamento in house a società strumentali;

§  affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi delle citate norme del decreto-legge n. 193 del 2016, ma non le attività di accertamento e liquidazione (articolo 35 del decreto-legge n. 50 del 2017) in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;

§  affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni (ai sensi dell’articolo 52, comma 5 del richiamato D.Lgs. 446/1997), tra i quali i concessionari privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati (di cui all'articolo 53 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997), previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi di affidamento in house).

Con riferimento alla gestione diretta, il richiamato articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 consente a comuni e province di disciplinare con regolamento tutte le entrate di propria pertinenza, sia di natura tributaria che patrimoniale, nonché e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione. L’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, alla lettera gg-quater) consente ai comuni, in sede di riscossione delle entrate locali, di avvalersi dell’ingiunzione fiscale rinforzata, ovvero quella disciplinata dal regio decreto n. 639 del 1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, se la gestione è svolta direttamente ovvero affidata in concessione ai privati iscritti nell’apposito albo dei soggetti abilitati. L’ingiunzione fiscale è uno strumento che consente di riscuotere le entrate tributarie e patrimoniali dei comuni; a seconda del tipo di entrata riscossa, l’ingiunzione è accompagnata da alcuni atti prodromici tipici (ad esempio l’avviso di accertamento per riscuotere entrate di natura tributaria); si tratta di un atto amministrativo col quale l’ente creditore individua il quantum dovuto intimandone il pagamento. Ove il contribuente non proceda al pagamento o non si opponga entro 30 giorni, l’ingiunzione diviene definitiva, e l’ente può procedere ad esecuzione forzata utilizzando gli strumenti espropriativi previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973.

Dall’altro lato, lo strumento tramite il quale attuare il prelievo del credito da riscuotere è la cartella di pagamento, se l’affidatario è Agenzia entrate - Riscossione (ordinaria procedura di riscossione tramite ruolo). I due strumenti appaiono sostanzialmente in linea, con alcune differenze; di conseguenza, la scelta dei comuni in ordine alla gestione della riscossione coattiva implica una preventiva valutazione degli strumenti a disposizione dell’ente locale. L’ingiunzione presenta infatti vantaggi sotto il profilo della rapidità e della snellezza delle procedure; dall’altro lato, l’ente AER ha la possibilità di accedere a un più ampio spettro di strumenti informativi, utili per l’attività di riscossione (accesso diretto a numerose banche dati, ovvero rapporti bancari, rapporti di lavoro presso l'Inps, e ai dati del PRA utili ad attivare le disposizioni sul pignoramento presso terzi ed altre misure cautelari).

 

Più in dettaglio, il comma 1 disciplina la facoltà delle regioni e degli enti locali di deliberare la definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse, che siano state oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale. In particolare occorre che i richiamati provvedimenti siano stati notificati, nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2017, dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato della riscossione, iscritto nell’apposito albo previsto a legislazione vigente (ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

Nello specifico, l’eventuale definizione agevolata consiste nell’esclusione delle sanzioni relative alle entrate e deve essere disposta – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (entro il 1° luglio 2019) – con i medesimi atti e procedure con cui gli enti territoriali disciplinano (per gli aspetti di propria competenza) le medesime entrate. Dell’avvenuta adozione dell’atto con cui si dispone la definizione agevolata delle entrate gli enti impositori sono tenuti a dare notizia mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali, entro i successivi trenta giorni.

Ai sensi del comma 2, il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata deve contemplare i seguenti aspetti:

a)  il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2021;

b)  le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;

c)   il termine entro cui l’interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere;

d)  il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall’articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l’ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.

Il comma 3 disciplina gli effetti della presentazione dell’istanza di attivazione della definizione agevolata delle entrate da parte dell’interessato, che consistono nell’immediata sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza  stessa.

Ai sensi del comma 4, in presenza del mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute (con riferimento sia al pagamento integrale nel caso di soluzione unica, sia al pagamento di una singola rata nel caso di ricorso alla rateizzazione), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. I versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Il comma 5 dispone l’applicabilità dei commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, che riguardano casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata.

 

Ai sensi del richiamato comma 16 dell’articolo 3,sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

§  alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999);

§  ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

§  alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

§  alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

 

Si ricorda in questa sede che l’articolo 11, comma 10-bis del decreto-legge n.8 del 2017 ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 10 del decreto-legge n. 193 del 2016, nella parte che ha escluso dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Ai sensi comma 17, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ai sensi dell’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). L’articolo 27 sopra richiamato prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

 

Il comma 6 prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni del dell’articolo in esame alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità e compatibilmente con le forme e le condizioni speciali dei rispettivi statuti.


 

Articolo 16
(
Credito d’imposta per commissioni su pagamenti elettronici presso i distributori di carburante)

 

 

L’articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (comma 924 della legge n. 205 del 2017-legge di bilancio 2018) spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse. L’articolo chiarisce inoltre come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.

 

In particolare il primo periodo del comma 1, con una norma di natura interpretativa dell’articolo 1 comma 924 della legge di bilancio 2018, specifica che il credito d'imposta, pari al 50 per cento delle commissioni bancarie addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per acquisti avvenuti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese, è riconosciuto esclusivamente alle cessioni di carburanti.

 

Il comma 924 della legge di bilancio 2018 dispone che agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

Il comma 925 stabilisce inoltre che il richiamato credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. A tale proposito si ricorda che l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, in materia di compensazione, prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

 

Sebbene nella relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2018 si facesse riferimento al credito di imposta commisurato alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, il richiamato comma 924 non escludeva esplicitamente le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a beni diversi dai carburanti o in riferimento a servizi. Pertanto, l’articolo ora in esame interviene per limitare l’ambito dell’applicazione del credito di imposta alle sole commissioni bancarie riferibili ad acquisti per carburante.

 

Il secondo periodo del comma 1, in conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, chiarisce che qualora gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito di imposta precedentemente descritto spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.


 

Articolo 17
(Fondo di garanzia PMI – Sezione speciale
“Garanzia sviluppo media impresa”)

 

 

L’articolo 17 istituisce, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 percento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2019

Contestualmente, per le garanzie concesse nell’ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all’articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011).

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame dispone l’istituzione, presso il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, di una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti - di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata ultradecennale fino a 30 anni - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 percento a investimenti in beni materiali.

A tal fine, la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni per l’anno 2019.

Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle tipologie di operazioni ammissibili, delle condizioni, dei criteri e delle modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.

Non viene indicata la data entro la quale è prevista l’adozione del decreto ministeriale.

 

Per le garanzie concesse nell’ambito di portafogli di finanziamenti, il comma 2 innalza, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo. A tal fine, viene novellato il comma 4 dell’articolo 39, del D.L. n. 201/2011, che reca la disciplina del Fondo.

Si ricorda che l’articolo 39, comma 4, del D.L. n. 201/2011, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2014, già prevede che la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del Testo unico in materia bancaria e creditizia (TUB – D.Lgs. 385/1993 e ss. mod, e int.).

In attuazione di tale previsione, il D.M. 24 aprile 2013 ha disposto che le garanzie del Fondo su portafogli di finanziamenti operano a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli medesimi e ha destinato (art. 4) fino a 100 milioni delle risorse del Fondo per tale tipologia di intervento[1]. Il D.M. ha in particolare previsto che i portafogli di finanziamenti debbano essere costituiti da un insieme di finanziamenti ciascuno di durata compresa tra 12 e 84 mesi. L'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è stato fissato in 300 milioni di euro (art.5). In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo è stato ammesso ad intervenire interviene concedendo una garanzia diretta, ovvero una controgaranzia.

È successivamente intervenuto il D.M. 14 novembre 2017 che ha destinato ulteriori risorse del Fondo, per un ammontare di 200 milioni di euro.

Il D.M. 26 aprile 2018 ha recentemente approvato le nuove modalità operative che hanno trovato applicazione dal 10 maggio 2018[2].

 

Il comma 3 dispone che siano utilizzate per le finalità generali del Fondo di garanzia PMI le risorse non utilizzate al medesimo Fondo assegnate a valere:

§  sulla Sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali istituita con D.M. 15 giugno 2004;

§  sulla riserva a favore delle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature, di cui al D.M. 15 gennaio 2014;

§  sulle assegnazioni di cui alla delibera CIPE del 21 Aprile 1999 n. 47;

Tale delibera ha assegnato, per la concessione di controgaranzie sulle garanzie rilasciate dai Confidi su operazioni finanziarie a favore delle imprese associate, l’importo di 10,4 milioni di euro al Fondo di garanzia PMI e di ulteriori 5,2 milioni per il Fondo centrale di garanzia per le imprese artigiane istituito presso l’Artigiancassa S.p.A..

 

Si evidenzia che la copertura finanziaria dell’onere recato dall’articolo 17 qui in esame è indicata nell’articolo 50 del decreto legge.

 

La relazione illustrativa evidenzia che la garanzia pubblica concessa dalla sezione speciale su portafogli di finanziamenti è destinata esclusivamente agli investimenti fissi dei comparti tipici del lungo termine (credito fondiario ed edilizio, il credito alle opere pubbliche, il credito agrario di miglioramento) per le medie imprese e Small mid cap, di importo superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro e con una durata superiore a 10 anni. La garanzia del FCG (protetto dalla garanzia di ultima istanza dello Stato) concessa in agevolazione o a parametri di mercato potrebbe assicurare l'accesso al credito delle medie imprese e delle Small Mid Cup anche per finanziare investimenti di più lungo periodo (e la crescita delle PMI).

 

Il Fondo di garanzia per le PMI – istituito in base all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 e alimentato con risorse pubbliche – garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, nonché alle imprese cd. small mid-cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di quelle rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad esempio, agricoltura silvicoltura e pesca, attività finanziarie e assicurative).

Il Fondo, costituito dalla norma istitutiva presso il Mediocredito centrale, soggetto gestore, è amministrato da un Consiglio di gestione, i cui componenti sono stati rinnovati il 12 aprile 2018. Il Consiglio è costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da cinque istituti bancari: Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di soggetto mandatario capofila, Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di mandanti.

Il Consiglio di gestione approva la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, gli impegni e le insolvenze alla data del 31/12 precedente e segnala al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di integrazione delle risorse del Fondo

Il Fondo di garanzia per le PMI costituisce uno dei principali strumenti di sostegno pubblico finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. Con l’intervento del Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - sugli importi garantiti dal Fondo stesso. Dal punto di vista operativo, il Fondo, infatti:

§  rilascia ai soggetti finanziatori, in primis le banche, garanzie dirette irrevocabili, incondizionate ed escutibili “a prima richiesta”, nonché

§  rilascia controgaranzie a consorzi di garanzia collettiva fidi - Confidi o altro fondo di garanzia ovvero

§  sulla base di apposita convenzione, effettua operazioni in cogaranzia con i Confidi e con gli altro Fondi di garanzia istituiti nell’ambito dell’ Unione Europea o da essa cofinanziati.

Il meccanismo di funzionamento del Fondo genera – come rilevato dal MISE - un importante effetto leva, in grado di agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche, configurandosi come un efficace strumento di politica industriale con un rapporto costi/benefici inferiore a qualsiasi altra agevolazione

 

In base a quanto previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009) gli interventi di garanzia del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con D.M. 25 marzo 2009.

Il Fondo, per effetto del graduale rimborso dei finanziamenti, è in grado di reimpiegare più volte le risorse assegnate.

Quanto alla disciplina relativa alle modalità operative del Fondo, questa è stata oggetto nel tempo di varie modifiche, finalizzate in sostanza a ad estendere i volumi di finanziamenti garantiti attraverso di esso, dunque a potenziarne l’operatività, pur con il fine di mantenerla su livelli compatibili con gli equilibri della finanza pubblica.

 In particolare, nel D.L. n. 69/2013, oltre alla previsione - contenuta nell’ articolo 1 del Decreto - di un aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo e di una semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste, all’articolo 2, comma 6, come sostituito dall’articolo 18, comma 9-bis, del D.L. n. 91/2014, ha disposto che i finanziamenti agevolati concessi nell'ambito della misura di sostegno "Nuova Sabatini"( di cui all’art. 2, del D.L. n. 69/2013), possano essere assistiti dalla garanzia del Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e che, ai fini dell'accesso alla garanzia stessa, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa sia demandata al soggetto richiedente nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento da definirsi con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il D.L. n. 69/2013 ha dunque posto la base giuridica per una riforma complessiva del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, in sostituzione del precedente sistema di credit scoring e dunque per una rimodulazione delle percentuali di garanzia del Fondo in funzione della rischiosità del prenditore e della durata e tipologia di operazione finanziaria. La riforma, già avviata nella precedente legislatura, è divenuta recentemente pienamente operativa.

Le nuove disposizioni operative del Fondo, che intervengono a completamento della riforma, ai sensi dell’articolo 1 e 2, comma 6 del D.L. n. 69/2013, sono state infatti approvate con D.M. 13 febbraio 2019 e sono entrate in vigore il 15 marzo 2019. Esse si applicano alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire da quella data.

Tra le principali novità della riforma si segnala quindi:

§  la ridefinizione delle modalità d’intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia,

-     La controgaranzia in senso proprio è la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore (cd. doppio default). La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto;

-     La riassicurazione è invece la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita. Il reintegro da parte del Fondo avviene dunque nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori

§  l’applicazione all’intera operatività del Fondo del modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie,

§  la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l’introduzione delle operazioni a rischio tripartito.

Quanto alle modalità di finanziamento del Fondo, esso è alimentato prevalentemente attraverso risorse statali. La dotazione del Fondo viene incrementata anche attraverso le risorse del Programma operativo nazionale PON “Imprese e competitività” (a sua volta alimentato da risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale FESR 2014-2020 e da risorse nazionali a titolo di cofinanziamento). Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del D.L. n. 185/2008, la dotazione del Fondo di garanzia può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il Fondo, istituito presso il Mediocredito centrale MCC, opera “fuori bilancio”: le relative risorse sono iscritte sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22034 il cui gestore è il Mediocredito centrale.

Il Fondo opera attraverso più sezioni, normativamente previste (la disciplina, istitutiva delle sezioni, è sia di rango primario che secondario), destinate ciascuna ad operazioni in garanzia per dati settori economici, es. autotrasporto, micro imprenditorialità, imprenditoria femminile, ovvero dedicate a garantire misure di sostegno finanziario ad hoc, quali ad es. la Sezione speciale “Resto al Sud”.

L’ambito di operatività del Fondo è stato poi via via esteso a garantire interventi specifici: si rinvia, in merito, alle garanzie rilasciate dal Fondo su portafogli di finanziamenti erogati alle imprese MID CAP (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499) ai sensi dell’art. 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011 e su portafogli di mini bond, ai sensi dell'art. 12, comma 6-bis, del D.L. n. 145/2013.

Il Fondo, nel corso degli anni, è stato più volte rifinanziato. L’articolo 1, comma 53 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), come modificato dall’articolo 8-bis, comma 2, del D.L. n. 3/2015, ha previsto l’assegnazione al Fondo di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, e in coerenza con le relative finalità. Ha altresì previsto che con apposita delibera del CIPE siano assegnati al Fondo, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro.

In attuazione di tale previsione, la Delibera CIPE n. 94 del 22 dicembre 2017 ha disposto l’assegnazione al Fondo di quota parte dell’importo autorizzato dalla testé citata norma, pari a 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione FSC 2014-2020. L’assegnazione è stata imputata per 28 milioni di euro all’annualità 2014, per 85,5 milioni di euro all’annualità 2015, per 186,5 milioni di euro all’annualità 2016. L’utilizzo delle risorse è nel rispetto del criterio di riparto percentuale dell’80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord. Dunque, con la norma qui in esame, le residue risorse del FSC destinate ai sensi del comma 53 al Fondo di garanzia PMI, pari a 300 milioni di euro, vengono interamente imputate ope legis all’annualità 2018.

Inoltre, il Fondo, nell’ultimo triennio, è stato anche rifinanziato:

§  dal D.L. n. 193/2016 (articolo 13, comma 1), collegato alla manovra finanziaria 2017, nella misura di 895 milioni di euro per l’anno 2016, e per ulteriori 100 milioni a valere sugli stanziamenti del Programma Operativo Nazionale (PON) "Imprese e competitività 2014-2010", a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico (cfr. delibera CIPE del 1 dicembre 2016 e D.M. 13 marzo 2017)

§  dalla legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) la quale, all’articolo 1, comma 192, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per il sostegno alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, disponendo che quota parte di tali risorse – pari a 3 milioni di euro - confluisca direttamente in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (cfr. D.M. attuativo 4 novembre 2016); la legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232/2016), all’articolo 1, commi 612, ha poi autorizzato per le medesime finalità sopra indicate l'ulteriore somma di 3 milioni per l'anno 2019;

§  dalla legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) la quale, all’articolo 1, comma 650, della ha stanziato 10 milioni per l’anno 2016 in favore della Sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009;

§  ai sensi dell’articolo 7-quinquies, comma 5, del D.L. n. 5/2009, sono stati assegnato al Fondo 100 milioni per l’anno 2016;

§  ai sensi del comma 5 ter, articolo 1 del D.L. 21giugno2013, n. 69 è stato riassegnato nel 2016 al cap. 7345/MISE un importo pari a 5,7 milioni di euro e nel 2017 l’importo di 3,6 milioni: si tratta di somme provenienti dalle somme versate all’entrata a titolo di contributi su base volontaria per interventi destinati alla Sezione del Fondo per la micro imprenditorialità;

§  dalla legge n. 220/2016, di disciplina del cinema e dell’audiovisivo, che, all’articolo 30, ha stanziato 5 milioni di euro nell'anno 2017 per la Sezione per il cinema e l'audiovisivo istituita nell'ambito del Fondo dalla stessa legge;

§  dal D.L. n. 148/2017 , il quale all’articolo 9, ha incrementato la dotazione del Fondo di 300 milioni per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e ha disposto la riassegnazione al Fondo stesso per l'anno 2017 delle entrate incassate nell'ultimo bimestre 2016 relative alle sanzioni Antitrust al Fondo di garanzia, nel limite di 23 milioni di euro.

§  con D.M. del 13 marzo 2017 è stata poi istituita la Sezione speciale del Fondo denominata “Riserva PON IC” alimentata con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 e destinata a interventi di garanzia nelle regioni del Mezzogiorno. A tale Sezione sono stati destinati 200 milioni rivenienti dal suddetto PON, in attuazione dell’Azione 3.6.1 (al 31 dicembre 2017, rileva la Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali, allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2018, sono stati già trasferiti materialmente al Fondo 51,3 milioni).

§  dal D.L. n. 119/2018, il quale all’articolo 22 assegna al Fondo 735 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 300 milioni sono a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1, comma 53, secondo periodo, della legge di stabilità 2014. Pertanto, la rimanente quota di 435 milioni costituisce rifinanziamento;

I rifinanziamenti statali vengono iscritti a bilancio dello Stato nello stato di previsione del MISE (capitolo 7345/MISE) per essere successivamente riassegnati alla contabilità speciale (conto corrente di Tesoreria n. 223034) intestata al Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale Spa).

Infine, si ricorda che il D.L. n. 135/2018, all’articolo 1, istituisce una Sezione speciale dedicata a interventi di garanzia in favore delle PMI che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. La Sezione viene dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo.


 

Articolo 18
(Norme in materia di semplificazione per la gestione
del Fondo di garanzia per le PMI)

 

 

L’articolo 18 interviene in vario modo sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).

In primo luogo, abroga la previsione che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, l’intervento del Fondo alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia. Viene prevista una disciplina transitoria per le limitazioni già vigenti.

Inoltre, al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la norma consente un intervento in garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lendinge dicrowdfunding”, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento del Fondo. Le modalità attuative di tale previsione sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.

 

Nel dettaglio, il comma 1 abroga la previsione - contenuta nel secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 112/1998 – che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali [3], l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI alle sole operazioni di controgaranzia (a Confidi o a Fondi regionali di garanzia stessi) nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia.

 

Rimane dunque in vigore il primo periodo dell'articolo 18, comma 1, lett. r), del D.Lgs. n. 112/1998 che riserva allo Stato la gestione del Fondo.

 

Ai sensi del comma 2, nelle Regioni sul cui territorio, alla data del 1 maggio 2019 (data entrata in vigore del D.L. in esame), è già disposta la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia PMI, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, la limitazione stessa rimane in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione D.L. in esame, ovvero il minor termine previsto dalla delibera della Conferenza Unificata.

 

La relazione illustrativa al provvedimento in esame evidenzia che il legislatore ha ab origine scartato la scelta della "regionalizzazione" del Fondo di garanzia per le PMI, nella consapevolezza che un fondo di garanzia è tanto più efficace ed efficiente quanto più il suo portafoglio garanzie è esteso, granulare e differenziato (settorialmente, geograficamente, ecc.), delineando un sistema in cui l'intervento nazionale di garanzia può ritrarsi davanti a un sistema regionale della garanzia che risulti solido, strutturato ed efficace rispetto all'obiettivo di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle PMI.

Tuttavia, osserva sempre la relazione, molte Regioni hanno fatto recentemente ricorso alla lettera r) per un motivo diametralmente opposto a quello previsto dalla norma: sostenere i confidi in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo. Nelle Regioni che hanno, finora, fatto ricorso alla lettera r) si è osservato un netto calo dell'operatività del Fondo di garanzia. In questi termini, l'attivazione della lettera r) introduce un barriera all'accesso al Fondo di garanzia (nella modalità della "garanzia diretta") e si risolve, per quanto esposto, in un evidente danno per le PMI.

Al riguardo, la relazione rileva che la recente riforma del Fondo di garanzia ha significativamente revisionato le modalità di intervento del Fondo, introducendo comunque nuovi e importanti spazi per l’operatività proprio dei confidi.

Il riconoscimento di una misura di controgaranzia al 100% in favore dei confidi più solidi, le "operazioni a rischio tripartito", la possibilità di modulare la misura della garanzia del confidi con la misura della riassicurazione richiesta al Fondo, la completa "delega" nella valutazione delle richieste di garanzie riferite a imprese start-up e di finanziamenti con importo ridotto, la possibilità di portare la misura della riassicurazione al 90% se co-finanziata con risorse regionali, la destinazione di 225 milioni di euro di risorse del Fondo di garanzia ai fondi rischi dei confidi, rappresentano, secondo la relazione, strumenti in grado di rilanciare significativamente il ruolo e l'attività dei confidi.

La norma contenuta nel comma 2 dell’articolo in esame, avrebbe invece cura, secondo la relazione illustrativa, di consentire un congruo periodo di adeguamento nei territori regionali che già hanno aderito alla facoltà prevista dalla lettera r).

 

I commi da 3 a 6 consentono l’intervento in garanzia del Fondo di garanzia per le PMI in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme disocial lendinge dicrowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese.

Si deve trattare di PMI, come definite dalla normativa europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

La garanzia è concedibile a valere sulle ordinarie disponibilità del Fondo.

L’intervento è esplicitamente finalizzato a sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese.

Come previsto dalla Raccomandazione 2003/361/CE (articolo 2), la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Nel dettaglio, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Quanto ai settori di attività ammissibili all’intervento del Fondo, si ricorda in questa sede, rinviando più diffusamente alla ricostruzione normativa del Fondo di garanzia contenuta nella scheda di lettura relativa all’articolo 17 del decreto legge in esame, che, ai sensi delle Disposizioni operative approvate con decreto ministeriale 13 febbraio 2019, sono ammissibili all’intervento del Fondo i soggetti beneficiari finali che svolgono una qualsiasi attività economica, ad eccezione di quelle rientranti nelle seguenti classificazioni ATECO 2007:

-     A - Agricoltura, silvicoltura e pesca. Le imprese che svolgono le predette attività sono comunque ammissibili all’intervento del Fondo in riassicurazione e/o controgaranzia se la relativa richiesta è presentata da un Confidi operante nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca. Inoltre, sono comunque ammissibili le imprese che svolgono le seguenti attività esercitate a titolo prevalente sulla base del fatturato registrato nell’ultimo esercizio: a) 01.60.00 (Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta); b) 01.70.00 (Caccia, cattura di animali e servizi connessi); c) 02.00.00 (Silvicoltura ed utilizzazione di aree forestali).

-     K – Attività finanziarie e assicurative;

-     O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

-     T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

-     U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali.

 

Il comma 4 definisce:

a)   social lending” lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere ad una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto;

b)  crowdfunding” lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on-line, da una pluralità di investitori.

 

Previsto inizialmente dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le sole imprese qualificate come startup innovative, l'equity-based crowdfunding è un istituto che consente, tramite un investimento on-line, di acquistare un titolo di partecipazione in una società: il finanziamento è remunerato dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.  La legge di bilancio 2017 ( comma 70), nel solco degli interventi volti a favorire l'accesso alla liquidità, ha esteso a tutte le piccole e medie imprese la possibilità di reperire capitale di rischio con modalità innovative, attraverso portali online. La Consob ha adottato il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, successivamente modificato nel tempo anche con l'introduzione del cd. whistleblowing.  La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 236-238 e 240) ha ulteriormente modificato la disciplina relativa ai portali per la raccolta di capitali on-line da parte delle piccole e medie imprese, estendendone l'operatività alla raccolta di finanziamenti tramite strumenti finanziari di debito e riservando la sottoscrizione specifiche categorie di investitori. Per l'illustrazione dell'istituto e della relativa disciplina si rinvia alla scheda informativa della Consob.

Il lending-based crowdfunding (LBC) è un canale di finanziamento  alternativo rispetto a quello rappresentato dai tradizionali intermediari, per mezzo del quale alcuni soggetti (famiglie e piccole imprese) sono finanziate direttamente da una moltitudine di investitori, con un incontro tra domanda e offerta che avviene su piattaforme online.  In Italia, sebbene non vi sia ancora una normativa primaria che coinvolge tali istituto, i soggetti coinvolti nell’attività (piattaforme, finanziatori e debitori) devono rispettare le norme che disciplinano le diverse riserve di attività (fra cui la raccolta del risparmio tra il pubblico, l’attività bancaria, l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, la mediazione creditizia e la prestazione di servizi di pagamento). La Banca d’Italia ha emanato nel mese di novembre 2016 un provvedimento in materia di raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche: in quest’ambito ha fornito chiarimenti in merito ai limiti da rispettare affinché l’esercizio dell’attività di finanziamento collettivo si svolga coerentemente con le norme sulla raccolta del risparmio fra il pubblico. Si veda anche il paper della Banca d'Italia intitolato " Il lending-based crowdfunding: opportunità e rischi", del mese di marzo 2017.

 

Ai sensi del comma 5, la garanzia è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori, dai gestori di piattaforme di social lending o di crowdfunding preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

 

Ai sensi del comma 6, le modalità e le condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5 sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà, in particolare, fissare:

§  la misura massima della garanzia concedibile, che dovrà comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione

§  le modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dalla eventuali escussione e liquidazione della garanzia

§  i criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme, tra i quali rientrano:

-     la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti,

-     l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori,

-     il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'8 novembre 2016 recante "Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche" e della eventuale, successiva normativa in materia.

 

Si osserva che il comma 6 non reca il termine per l’adozione del decreto ministeriale ivi previsto.

 

La relazione illustrativa evidenzia che il social lending, ivi inclusa la branca del crowdfunding, rappresenta uno dei fenomeni più interessanti e innovativi nel panorama finanziario.  Attraverso il social lending famiglie e piccole e medie imprese possono essere finanziate direttamente da una moltitudine di investitori. In Italia, il social lending non è ancora particolarmente sviluppato, soprattutto rispetto alla situazione registrata in altri importanti Paesi.

Di social lending si è recentemente occupata anche la Banca d'Italia, emanando specifiche disposizioni (vedi provvedimento dell'8 novembre 2016) per lo svolgimento di detta attività. Tutto ciò premesso - in un contesto in cui l'accesso al credito bancario per le imprese italiane di piccola dimensione continua a essere, come evidenziato da tutte le più recenti analisi, particolarmente difficile - , il social lending può rappresentare, sulla scia delle positive esperienze internazionali sopra richiamate, un canale alternativo di accesso ai capitali da parte delle PML.

La norma in esame è finalizzata a sostenere lo sviluppo, in Italia, del social lending, valorizzando le potenzialità del nuovo mercato in termini di ampliamento e diversificazione dei canali di finanziamento a disposizione delle piccole e medie imprese.

La possibilità della concessione della garanzia del Fondo di garanzia PMI, migliorando il profilo di rischio/rendimento per il finanziatore/investitore, può costituire, in tale ottica, una leva importante per lo sviluppo e il consolidamento del social lending in Italia.

Tuttavia, l'estensione della garanzia ai finanziamenti di social lending e crowfunding impone anche alcune cautele, connesse ai possibili rischi associati. Tra questi, ad esempio, il rischio di un'allocazione non efficiente del risparmio (le piattaforme, non assumendo rischio di credito, potrebbero, infatti, non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori) e di stabilità finanziaria (una potenziale, scarsa qualità del credito erogato unita a un peggioramento del ciclo economico e al connesso aumento delle sofferenze potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente l'operatività e compromettendone la stabilità). Altro importante rischio, che vede potenzialmente esposti prenditori finanziatori/investitori, può derivare da una mancanza di trasparenza delle condizioni applicate al prestito.


 

Articolo 19
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

 

 

L’articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2019 (a carico delle risorse previste dall’art. 50) del Fondo di garanzia per la prima casa.

Viene altresì ridotta, dal 10 all’8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

 

Il comma 48 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, ha previsto (alla lettera c)) la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, con un nuovo Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

A tale nuovo fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

In attuazione della citata lettera c) è stato emanato il decreto interministeriale 31 luglio 2014 (pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014), con cui è stata definita dettagliatamente la disciplina del nuovo Fondo di garanzia "prima casa".

In base a quanto precisato nell’art. 1 di tale decreto, il “nuovo” Fondo è finalizzato alla concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico.

Il successivo art. 3 dispone che sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro e che le unità immobiliari relative non devono avere le caratteristiche di lusso.

La relazione illustrativa giustifica il rifinanziamento previsto dalla norma in esame in ragione del fatto che “a fronte di un garantito in essere di 4,5 miliardi di euro, le risorse del Fondo, in assenza di rifinanziamento, si esauriranno entro i prossimi due mesi”.

 

Con riferimento alla riduzione della percentuale minima (che passa dal 10 all’8 per cento) relativa all’accantonamento “di rischio”, si ricorda che l’art. 5 del succitato decreto interministeriale 31 luglio 2014 dispone che “per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso”.

In proposito la relazione illustrativa sottolinea che la percentuale del 10% attualmente prevista è “troppo elevata per mutui coperti da garanzia ipotecaria, tenuto anche conto della scarsissima attivazione della garanzia del Fondo”. La stessa relazione sottolinea che tale riduzione consente di liberare risorse.

 


 

Articolo 20
(Nuova Sabatini)

 

 

L’articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini”, misura di sostegno che consente - alle micro, piccole e medie imprese - di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti. La norma in esame:

§  innalza l’importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro;

§  modifica le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e - a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro - in un'unica soluzione.

 

A tal fine, la norma apporta in più punti modifiche alla disciplina della misura agevolativa in questione,  contenuta nell’articolo 2, del D.L. n. 69/2013. Nel dettaglio, l’articolo in esame:

§  alla lettera a), modifica il comma 3 del citato articolo 2, laddove dispone che i finanziamenti agevolati concessi hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, innalzando tale importo a 4 milioni di euro;

La relazione illustrativa al provvedimento richiama le disposizioni normative attualmente vigenti, secondo le quali il finanziamento può essere accordato a ciascuna impresa (da un minimo di 20.000 euro[4]) fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell'intervento agevolativo, e osserva al riguardo che tale limite, introdotto per consentire la massima fruizione del beneficio - in considerazione di una limitata dotazione finanziaria inizialmente stanziata per l'attuazione della misura - genera evidenti vincoli operativi nella fruizione del beneficio, poiché al raggiungimento del suddetto massimale, sia attraverso un singolo investimento, sia attraverso più investimenti agevolati realizzati durante l'intero periodo di operatività della misura, l'impresa non può più accedere alle agevolazioni previste dallo strumento. In particolare, il massimale di 2 milioni di euro è risultato restrittivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni e per quelle che realizzano investimenti produttivi di maggiore entità.

§  alla lettera b) introduce, al comma 4 del citato articolo 2, la previsione che l’erogazione del contributo avviene sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento e - a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro - in un'unica soluzione.

In caso di finanziamento di importo superiore a 100 mila euro, l'erogazione del contributo è effettuata con le modalità già disciplinate dal decreto ministeriale attuativo della misura e della relativa circolare ministeriale attuativa (D.M. attuativo 25 gennaio 2016 e Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017), e, dunque, l’erogazione avviene secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili[5].

Secondo la relazione illustrativa, la previsione di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e di determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l’effetto incentivante della misura.

Secondo la relazione tecnica, l’introduzione previsione del pagamento in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato dall'accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessità di anticipazioni di cassa.

Si segnala, infine, che l’articolo 21 del decreto legge in esame interviene anch’esso sulla materia, disponendo un’estensione, a condizioni date, dei contributi previsti dalla “Nuova Sabatini”, anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per esse, l’articolo 21 dispone l’applicazione in forma maggiorata del contributo statale di cui all’articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013.

 

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) e successivamente rifinanziato ed esteso – costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle PMI all'acquisto, o all’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

La misura è finalizzata a migliorare l'accesso al credito per tali investimenti produttivi e tecnologici delle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e consente:

·         l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali (anche mediante operazioni di leasing finanziario) e

·         l’accesso ad un contributo statale in conto impianti per gli investimenti in beni strumentali in questione, parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e al 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0").

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio – inizialmente individuata in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) - è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) ai seguenti investimenti cd. "Industria 4.0": macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequencyidentification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017 e circolare attuativa 15 febbraio 2017, n. 14036, allegati 6/A e 6/B). Per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", la legge di bilancio 2017 ha costituito apposita riserva di risorse ed una maggiorazione del contributo statale in conto impianti concedibile a valere sulle nuove risorse dalla medesima legge stanziate.

La legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) oltre a rifinanziare, all’articolo 1, comma 40, la misura, ha mantenuto il meccanismo preferenziale, introdotto nell’anno precedente, per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi ha riservata una quota pari al 30 per cento delle nuove risorse stanziate dalla medesima legge e ha disposto che il relativo contributo statale in conto impianti rimanga maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. La legge ha altresì disposto che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrino nella disponibilità complessiva della misura (articolo 1, comma 41). Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sulla misura in questione dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

La legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, articolo 1, comma 200) ha anch’essa rifinanziato la misura, mantenendo le percentuali di riserva, la maggiorazione per gli investimenti in beni 4.0. e il termine della concessione dei finanziamenti fino ad esaurimento delle risorse previsti dalla legge di bilancio per il 2018.

Quanto ai finanziamenti agevolati concedibili per gli investimenti in beni strumentali ammissibili al beneficio, la normativa istitutiva del 2013 aveva previsto che la concessione degli stessi avvenisse da parte di banche e società di leasing finanziario esclusivamente a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A.. Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), che ha previsto la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento - compreso il leasing finanziario - non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1).

I finanziamenti vengono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (comma 3 del D.L. n. 69/2013).

Come detto, alle PMI beneficiarie è concesso - sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati - un contributo statale in conto impianti parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura (2,75% annuo per gli investimenti "ordinari" e 3,575% per gli investimenti "Impresa 4.0")[6].

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015.

Quanto alle risorse statali destinate alla concessione del sopra citato contributo in conto impianti, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

L’autorizzazione di spesa è stata poi rifinanziata dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489 pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni per l’anno 2022 e 28 milioni per il 2023.

La legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, articolo 1, comma 40) ha ulteriormente rifinanziato la misura per 33 milioni per il 2018, per 66 milioni per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e 33 milioni per il 2023. Inoltre, ha portato il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati dal 31 dicembre 2018 fino alla data di avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (articolo 1, comma 42).

L’articolo 1, comma 200 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) rifinanzia da ultimo la misura per 48 milioni di euro per il 2019, di 96 per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e 48 milioni per il 2024. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva (30% delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30%) per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”, nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

Si segnala, infine, che la Corte dei Conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha recentemente condotto un’analisi della misura di sostegno cd. “Nuova Sabatini” (Relazione approvata con deliberazione 25 ottobre 2018, n. 21/2018/G). Per quel che riguarda le considerazioni di sintesi della Corte circa i controlli propedeutici alle erogazioni condotti dal Mise, si rinvia a pagina 14 e ss. della Relazione.

Articolo 21
(Sostegno alla ricapitalizzazione delle PMI)

 

 

L’articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2, comma 5 del D.L. n. 69/2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento. Per tali operazioni si prevede, a date condizioni, un’applicazione in forma maggiorata del relativo contributo statale.

A tal fine, la misura agevolativa in questione viene rifinanziata per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024. Viene demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo.

 

Si ricorda che la cd. “Nuova Sabatini”, disciplinata dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 e ss. mod. e int., è una misura di sostegno istituita per consentire, alle micro, piccole e medie imprese, di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa, quali nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

 

Il decreto legge qui in esame, all’articolo 20, apporta delle modifiche alla disciplina generale di funzionamento della misura, che consistono in un innalzamento dell’importo massimo ammesso a finanziamento agevolato (da 2 a 4 milioni di euro) e nell’erogazione del correlato contributo statale in conto impianti in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro (novella al comma 4 dell’articolo 2 del D.L. n. 69/2013).

Per una descrizione analitica della misura di sostegno “Nuova Sabatini”, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 20.

 

Nel dettaglio, l’articolo 21 in commento, dispone, al comma 1, che i contributi di statali previsti dalla disciplina della Nuova Sabatini, sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui all’articolo qui in esame, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

 

Il comma 2 dispone che le agevolazioni di cui alla “Nuova Sabatini” (articolo 2 del D.L. n. 69/2013) sono concesse a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

 

Il comma 3 riconosce per tali interventi contributi statali maggiorati rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina della “Nuova sabatini” per l’acquisto di beni strumentali.

Il comma infatti dispone che, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla applicabile normativa europea in materia, che i contributi statali in questione siano rapportati ad interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

a) 5 percento, per le micro e piccole imprese;

b) 3,575 percento, per le medie imprese.

 

Si ricorda in questa sede che la richiamata disciplina generale della cd. “Nuova Sabatini”, prevede che il contributo statale in conto impianti è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento in beni strumentali al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni strumentali ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

Per ciò che concerne le intensità massime di aiuto previste dalla disciplina europea, si ricorda che gli aiuti statali concessi a valere sulla “Nuova Sabatini” sono aiuti di Stato in esenzione a valere sui regolamenti europei relativi al settore di riferimento e pertanto non sono in regime di esenzione “de minimis”.

Le agevolazioni, configurabili, sulla base della disciplina generale della Nuova Sabatini, come “contributo in conto impianti”, sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti Regolamenti europei:

§  Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;

§  Regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;

§  Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

 

Per la concessione dei contributi statali concessi nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle PMI, il comma 4 rifinanzia l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) per 10 milioni di euro per l’anno 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per l’anno 2024.

Dispone altresì che le predette risorse siano trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste, al fine di assicurare l’operatività della misura.

 

Il comma 5 demanda ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, incluso la realizzazione del piano di capitalizzazione.

Il comma 5 richiama l’art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988, il quale dispone che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sotto ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

L’articolo in esame sembrerebbe dunque estendere, a condizioni date, l’applicazione della misura agevolativa “Nuova Sabatini” di cui all’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento, riconoscendo, in tale specifico caso, una maggiorazione del contributo statale.


 

Articolo 22
(Tempi di pagamento tra le imprese)

 

 

L’articolo 22, novellando il D.Lgs. n. 231/2002, reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

 

In particolare, la norma novella il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, aggiungendovi l’art. 7-ter, relativo ai dati di cui il bilancio sociale delle società deve dare evidenza.

 

Si ricorda in proposito che il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 costituisce attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il D.Lgs., come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2011 - per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali -, dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e dall'articolo 24 della L. 30 ottobre 2014, n. 161, reca disposizioni relative ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Le norme del D.Lgs. n. 231/2002 si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ove per transazioni commerciali si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” e per imprenditore si intende “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”.

 

In dettaglio, il nuovo art. 7-ter, rubricato “Evidenza nel bilancio sociale” specifica i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale delle società. In particolare, si fa riferimento:

§  ai tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno. La norma specifica che devono essere altresì individuati gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati.

Con specifico riferimento ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali, si richiama quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231: il comma 1 dispone che gli interessi moratori decorrano, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Il comma 2 dispone che, salvo quanto previsto dai successivi commi da 3 a 5, il periodo di pagamento non possa superare il termine di trenta giorni: a) dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Si segnala in proposito che l'art. 37, comma 1, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, (L. 15 dicembre 2016, n. 229) ha autorizzato il differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In particolare, le amministrazioni pubbliche impegnate nella gestione di situazioni di emergenza dovuta ad eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sono state autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento, come scanditi dal citato articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231 del 2002, "per il tempo strettamente necessario". Il differimento, comunque, non può eccedere la soglia temporale di centoventi giorni. L’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dà facoltà alle parti, nelle transazioni commerciali tra imprese, di pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore, devono essere pattuiti espressamente. Il comma 4 dispone infine che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possano pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Si segnala, infine, che l'art. 2, comma 1, della L. 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” all’art. 2, dedicato alla tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali, ha definito l’ambito di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. N. 231/2002, disponendo che esse si applichino, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

L’articolo 3, comma 1-terdecies, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, ha introdotto una particolare ipotesi di nullità delle clausole relative ai termini di pagamento a favore delle PMI. Nello specifico, inserendo il comma 4-bis nell'art. 7 del d.lgs. 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, la norma ha stabilito che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, si presuma sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni. Tale presunzione non opera quando tutte le parti del contratto sono PMI. Per la definizione di PMI, la norma ha rinviato espressamente al DM 18 aprile 2005.

 

§  alle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché alle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

La relazione illustrativa sottolinea come dare evidenza dei tempi medi di pagamento dell'impresa possa costituire un parametro di riferimento utile per i creditori e i contraenti, attuali e potenziali, della società. Si specifica, inoltre, che la conoscenza della regolarità con la quale le società adempiono alle proprie obbligazioni costituisce, innanzitutto, un parametro di riferimento per contribuire a tutelare i contraenti e creditori della società, ai quali si consente di venire a conoscenza di un dato ulteriore relativo all'affidabilità del contraente; al tempo stesso, la conoscenza relativa a tali dati può costituire un utile strumento per stimolare le società ad adempiere tempestivamente alle proprie obbligazioni e, quindi, la competitività tra le imprese.

 

Come specifica la relazione tecnica, la norma in esame, applicandosi alle società provate, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a descrivere un contenuto ulteriore del bilancio delle società, finalizzato a stimolare la concorrenza e il mercato e a consentire alle imprese che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni di essere maggiormente competitive sul mercato.

 


 

Articolo 23
(
Cartolarizzazioni)

 

 

L’articolo 23 apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (non-performing loans) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.

Con le norme in esame sono introdotte misure specifiche volte a:

§  facilitare le operazioni di trasferimento di crediti deteriorati, evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito e permettendo di trasferire gli impegni di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario (al fine di mantenere il conto presso la banca cedente);

§  consentire la costituzione di più società veicolo di appoggio, in luogo di una sola come previsto dalle norme vigenti, per l’attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione;

§  introdurre specifiche disposizioni volte a rendere fiscalmente neutrale l’intervento della società veicolo d’appoggio nella monetizzazione dei beni posti a garanzia dei crediti cartolarizzati;

§  disciplinare la cartolarizzazione che ha come sottostante – in luogo di crediti - beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali su tali medesimi beni.

 

La legge 30 aprile 1999 n. 130 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una disciplina generale e organica in materia di operazioni di cartolarizzazione di crediti, consentendone la realizzazione attraverso società di diritto italiano appositamente costituite. Le cartolarizzazioni sono operazioni finanziarie complesse, caratterizzate dalla presenza di più negozi giuridici tra loro collegati, mediante i quali portafogli di crediti (derivanti, ad esempio, da mutui o altre forme di impiego) vengono selezionati e aggregati per costituire un supporto finanziario a garanzia di titoli (titoli obbligazionari denominati asset backed securities - ABS) che poi vengono collocati nel mercato dei capitali. In sostanza, la cartolarizzazione è un processo attraverso il quale una o più attività finanziarie indivise ed illiquide, in grado di generare dei flussi di cassa, vengono trasformate in attività divise e vendibili (gli ABS).

In estrema sintesi, nel modello accolto dalla legge n. 130 del 1999 l'operazione si realizza attraverso la cessione di crediti da parte del creditore cedente ad altro soggetto, denominato società veicolo o Special purpose vehicle (SPV), appositamente costituito e avente per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti (cfr. articolo 3, comma 1, della legge n. 130 del 1999). La società veicolo a sua volta provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi. La società veicolo diventa dunque cessionaria dei crediti ed emette, a fronte di essi, titoli negoziabili. Di conseguenza, la funzione principale dell'SPV è quella di rendere concreta la fuoriuscita di attivi patrimoniali dal bilancio dell'originator e di realizzare l'operazione attraverso la segregazione degli stessi attivi in apposito patrimonio separato. Il flusso di liquidità che l'incasso dei crediti è in grado di generare è dunque funzionale in via esclusiva - insieme alle garanzie collaterali che assistono l'operazione - al rimborso dei titoli emessi, alla corresponsione degli interessi pattuiti ed al pagamento dei costi dell'operazione. In sostanza dunque lo scopo dell’operazione di securitization è di cedere i flussi di cassa futuri, derivanti dal portafoglio di attività di un’impresa, ad un soggetto specializzato che provvede a presentarli sul mercato: in questo modo si spostano i flussi finanziari dal mercato del credito al mercato dei capitali.

Per quanto riguarda le banche, si pensi ad esempio alle attività relative ai prestiti immobiliari; se la banca decide di cartolarizzare tali attività, allora emette dei titoli che hanno come garanzia quei mutui, destinati ad essere venduti a investitori privati o istituzionali. Nella sostanza, la banca cede l'insieme dei suoi mutui alla SPV, istituita ad hoc, che quale emette delle obbligazioni (nel caso specifico dei mutui Mortgage Backed Securities) da collocare presso gli investitori, utilizzando il ricavato della vendita delle obbligazioni per acquistare i mutui stessi In tal modo il rischio viene trasferito ai sottoscrittori finali delle obbligazioni, in quanto il rimborso degli interessi che maturano e del capitale a scadenza collegato alle obbligazioni è strettamente dipendente dalla effettiva riscossione delle rate dei mutui stessi. I pagamenti destinati agli investitori in titoli cartolarizzati dipendono esclusivamente dai flussi di cassa prodotti dai crediti ceduti.

Nel tempo la legge n. 130 ha subito alcune modifiche, essenzialmente per tenere la legge al passo con l’evoluzione della pratica commerciale e per fronteggiare il problema del mercato dei crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari.

Il decreto-legge n. 145 del 2013 (articolo 12, comma 1) ha effettuato una complessiva riforma della disciplina delle cartolarizzazioni, tra l’altro estendendo la disciplina anche alle operazioni aventi ad oggetto cambiali finanziarie, obbligazioni, e titoli similari sottoscritti dalle cosiddette “società veicolo”; applicando la regola della segregazione patrimoniale anche all’eventuale fallimento del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. servicer e subservicer) e della banca sulla quale la società di cartolarizzazione mantiene i propri depositi. Le norme hanno poi apportato semplificazioni alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti d’impresa e della cessione di crediti verso la PA. Al fine di incentivare l’investimento di fondi pensione e compagnie assicurative in titoli obbligazionari, si consente di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di rating. Inoltre le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli similari ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono stati qualificati come idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate.

Per sostenere il mercato secondario dei crediti deteriorati, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha modificato la legge n. 130 del 1999 con l’obiettivo di facilitare la cartolarizzazione di crediti deteriorati originati da banche e da intermediari finanziari, mediante la rimozione o l’attenuazione dei vincoli alla concessione di nuova finanza a debitori in difficoltà, rendendo più efficiente il processo di recupero degli NPL.

La legge di bilancio 2019 (commi 1088 e 1089 della legge n, 145 del 2018) è ulteriormente intervenuta sulla disciplina delle cartolarizzazioni, specificando che essa è applicabile alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli, qualora tali operazioni abbiano per effetto il trasferimento del rischio sui crediti. La disciplina delle cartolarizzazioni è stata estesa anche alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi che derivano dalla titolarità di immobili, beni mobili registrati, nonché diritti reali o personali aventi ad oggetto i citati beni.

Si segnala infine l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un nuovo quadro normativo europeo per le cartolarizzazioni, allo scopo di favorire la diversificazione delle fonti di finanziamento e una migliore allocazione del rischio all’interno del sistema finanziario. Viene introdotta una disciplina uniforme avente caratteristiche di semplicità, trasparenza e standardizzazione (cd. cartolarizzazioni STS). Il regolamento definisce compiutamente e in modo uniforme l’operazione di cartolarizzazione e i vari obblighi a carico degli emittenti, nonché gli obblighi di due diligence per gli investitori istituzionali; il regolamento reca inoltre specifiche norme sul contenimento del rischio e sulla trasparenza. I nuovi requisiti delle operazioni comprendono strumenti per la reportistica e la raccolta dei dati sulle operazioni mediante apposito repertorio

Le norme UE si applicano alle cartolarizzazioni i cui titoli sono emessi dal 1° gennaio 2019.

In estrema sintesi, dopo le norme generali (articoli 1-4), la prima parte del Regolamento (articoli 5-9) reca la disciplina applicabile a tutte le cartolarizzazioni; sono poi dettagliate le condizioni e le procedure di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni (articoli 10-17), il quadro comune per le cartolarizzazioni classificate come STS - semplici, trasparenti e standardizzate (articoli 18-28) e, infine, le norme di vigilanza (articolo 37). Il regolamento si conclude con alcune novelle e con le norme di chiusura (articoli 38-48).

Modifiche all’articolo 4 della legge n. 130 del 1999

L’articolo 24, comma 1, lettera a) modifica l’articolo 4 della legge n. 130 del 1999, che reca la disciplina delle modalità e dell’efficacia della cessione di crediti.

Viene in particolare integrato il comma 4-ter il quale prevede, in caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, che il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Con una prima modifica si precisa che le predette norme operano nel caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito in qualunque forma.

Si chiarisce inoltre che, nel caso di cessione di crediti deteriorati delle banche e degli intermediari (di cui al successivo articolo 7.1, comma 1) la banca cedente può altresì trasferire a una banca o intermediario finanziario iscritto all’apposito albo, secondo le regole dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (che riguarda la cessione di rapporti giuridici alle banche), gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l’apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo.

A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione.

In tal modo il legislatore intende facilitare le operazioni di trasferimento di crediti deteriorati evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito e permettendo, così, il trasferimento degli impegni di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario consentendo comunque il mantenimento del conto presso la banca cedente.

 

Si prevede l’applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nell’articolo 3, commi 2 e 2-bis della legge n. 130 del 1999, relativi alla segregazione patrimoniale delle operazioni di cartolarizzazione

Modifiche all’articolo 7 della legge n. 130 del 1999

Il comma 1, lettera b) modifica l’articolo 7, comma 1, lettera b-bis) della legge n. 130 del 1999, per coordinare la disposizione con l’articolo 7.2, introdotto dalla lettera d) del comma 1, che disciplina in maniera specifica le cartolarizzazioni di beni immobili e di beni mobili registrati.

Modifiche all’articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999

Il comma 1, lettera c) modifica l’articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999, recante la disciplina della cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari.

 

In estrema sintesi, si ricorda che le società di cartolarizzazione cessionarie di crediti deteriorati possono concedere finanziamenti, finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto (articolo 7.1, comma 2).

Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi della disciplina sulla crisi d’impresa, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge, le società di cartolarizzazione possono (articolo 7.1, comma 3):

§  acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti del cedente;

§  concedere finanziamenti, al fine di migliorare le prospettive di recupero dei crediti oggetto di cessione e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto.

Le somme in qualsiasi modo rivenienti da tali azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi sono assimilate  ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

 

Con una prima modifica, i riferimenti normativi contenuti nel comma 3 dell’articolo 7.1 sono aggiornati al codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

 

Si ricorda che la crisi economica degli ultimi anni ha determinato diversi interventi del legislatore sulle procedure concorsuali, con la finalità di sostenere i tentativi delle aziende in difficoltà di rimanere operative sul mercato, evitando il fallimento. In particolare, una riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza è contenuta nel decreto legislativo n. 14 del 2019, che il Governo ha emanato in attuazione della legge delega n. 155 del 2017. Con l'approvazione della legge n. 20 del 2019 il Parlamento ha consentito al Governo di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma. Si veda il tema web per approfondimenti.

Con una seconda modifica al comma 3 si consente alla società cessionaria di concedere finanziamenti anche agli assuntori di passività dei debitori ceduti (ad esempio, i fideiussori), ovvero ai soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento ai sensi delle norme del codice civile (gruppi di imprese).

 

Le norme in esame sostituiscono poi il comma 4 dell’articolo 7.1, che nella vigente formulazione consente la costituzione di una società veicolo, con il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti, dovute dalla società veicolo alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione.

 

Con le modifiche in esame:

§  si consente di costituire anche più di una società veicolo d’appoggio, fermi restando gli obblighi di forma (società di capitali) e gli scopi istituzionali (valorizzazione e gestione dei beni posti a garanzia dei crediti);

§  si precisano le regole per il trasferimento dei suddetti beni e diritti posti a garanzia dei crediti (rinviando alla cessione in blocco, disciplinata dall’articolo 58 del Testo unico bancario), ferma restando la destinazione dei proventi rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti;

§  si chiarisce che il regime di segregazione patrimoniale si estende non solo alle somme rinvenienti dalla gestione dei beni e diritti da parte delle società veicolo d’appoggio, bensì anche ai beni e diritti stessi: essi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni, che non può essere aggredito da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione.

 

All’articolo 7.1 sono poi introdotti i nuovi commi da 4-bis a 4-quinquies, aventi a oggetto il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere dalle società veicolo d’appoggio, per garantire la neutralità di tali operazioni anche ai fini delle imposte indirette.

 

Viene previsto infatti che, per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Analogo trattamento vale per le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all’operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d’appoggio, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito (comma 4-bis).

 

Il comma 4-ter applica alla società veicolo d’appoggio, cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività, le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria.

In particolare, per le cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing, risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore (che siano effettuate alla e dalla medesima società) le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223). Analoga misura di imposta è dovuta per le trascrizioni nei pubblici registri e per le volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d’appoggio.

Per gli atti e i provvedimenti che dispongono il successivo trasferimento (nuovo comma 4-quater), a soggetti che svolgono attività d’impresa o organismi di investimento collettivo del risparmio, della proprietà o di diritti reali sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa: ciò a condizione che l’acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto.

Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall’acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.

La medesima misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d’impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste per godere delle agevolazioni “acquisto prima casa” (comma 4-quinquies).

 

Le modifiche al comma 5 dell’articolo 7.1 sono di natura formale e di coordinamento.

In particolare, il previgente comma 5 chiariva che le attività svolte dalla società veicolo d’appoggio non comportano l’obbligo di iscrizione all’apposito albo degli intermediari finanziari, di cui all’articolo 106, comma 1, del testo unico bancario. Ciò in quanto esse non sono realmente dei soggetti autonomi che abbisognano delle normali procedure di iscrizione ed autorizzazione, bensì strutture societarie create appositamente per una operazione e come tali consolidate nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario. La disposizione previgente menzionava solo il consolidamento nel bilancio di una banca: con le modifiche in esame viene incluso anche il consolidamento nel bilancio di un intermediario finanziario.

Introduzione dell’articolo 7.2 della legge n. 130 del 1999

Il comma 1, lettera d) introduce un nuovo articolo 7.2 nella legge n. 130 del 1999, in tema di cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati.

L’articolo disciplina compiutamente la cartolarizzazione di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni; si tratta di un istituto introdotto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1088, lettera a), n. 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

 

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 7.2 vieta alle società che effettuano le operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni (ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b-bis) della legge n. 130 del 1999)  di svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell’ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato appositamente costituito. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo: la società di cartolarizzazione individua un soggetto di adeguata competenza e dotato delle necessarie abilitazioni o autorizzazioni in conformità alle disposizioni di legge applicabili, cui sono conferiti, nell'interesse dei portatori dei titoli, compiti di gestione o amministrazione e potere di rappresentanza.

Il comma 2 dell’introdotto articolo 7.2  dispone che, per ogni operazione, siano individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.

I beni e diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni; esso non è aggredibile da creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società, ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti, ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.

Copertura finanziaria

Il comma 2 dell’articolo 23 rinvia all’articolo 50 del provvedimento, che ne reca la copertura finanziaria generale, per quanto riguarda gli oneri derivanti dall’articolo in esame.

 


 

Articolo 24
(Sblocca investimenti idrici nel sud)

 

 

L'articolo 24 reca una serie di modiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 201 del 2011 volte a completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni. Tali modifiche riguardano l'esercizio dei diritti di socio da parte del MEF, la tutela occupazionale, l'estinzione delle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale, il trasferimento dei diritti sui beni demaniali, il trasferimento dei crediti, debiti e dei beni immobili di natura non strumentale, gli effetti dei rapporti giuridici anche processuali, e le procedure di liquidazione dell'Ente.

 

Il comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) ha soppresso e posto in liquidazione l'EIPLI al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori della provincia di Avellino. Il comma 11 del medesimo articolo reca le norme riguardanti il trasferimento delle funzioni dell'EIPLI a una società costituita dallo Stato[7].

 

In particolare, l'unico comma dell'articolo in esame dispone quanto segue.

a)   Che il MEF eserciti i diritti del socio di concerto, per quanto di rispettiva competenza, con il dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno, il ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella previgente formulazione, invece, il MEF era soggetto alla vigilanza dei medesimi soggetti.

b)  La sostituzione del quarto periodo in modo da garantire la tutela occupazionale con riferimento al personale titolare del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso, precisando che le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data della costituzione della nuova società sono estinte, con proprie risorse, dall'Ente in liquidazione. La relazione tecnica precisa che, sulla base di quanto comunicato dal Commissario liquidatore, tali passività ammontano a circa 250.000 euro. Si stabilisce inoltre che i diritti sui beni demaniali già attribuiti all'Ente soppresso in forza di provvedimenti concessori sono attribuiti alla società di nuova costituzione. Inoltre, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e snellire il contenzioso in essere, si stabilisce che i crediti e i debiti di cui è titolare l'Ente soppresso, unitamente ai beni immobili di natura non strumentale all'esercizio delle relative funzioni, non sono trasferiti al patrimonio della nuova società. Inoltre, si prevede che i rapporti giuridici anche processuali di cui è titolare l'Ente producano effetti esclusivamente nei suoi confronti. Si dispone, infine, che la procedura di liquidazione dell'Ente si completi con la presentazione, da parte del Commissario liquidatore, del bilancio finale di liquidazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che lo approva con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e il mezzogiorno. La relazione illustrativa fa presente che viene colmata in tal modo la lacuna presente nel testo del comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 previgente, che non chiarisce quale organo debba approvare il predetto bilancio e attraverso quale forma.

 

Il previgente quarto periodo del comma 11 prevedeva, invece, che la società di nuova costituzione e il commissario liquidatore dovessero accertare entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che avrebbero dovuto essere trasferite alla società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa.

 

c)   Viene soppresso il penultimo periodo del comma 11, il quale prevedeva che fino all'adozione delle misure di cui al comma medesimo e, comunque, non oltre il termine del 30 settembre 2014 fossero sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI.


 

Articolo 25
(Dismissioni immobiliari enti territoriali)

 

 

L’articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L’obiettivo delle modifiche è l’estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici (comma 1) e l’allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato (comma 2).

 

Si ricorda che i commi da 422 a 433 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 disciplinano un piano di dismissioni immobiliari volto a conseguire un introito pari a 950 milioni di euro nel 2019 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La dismissione dovrà avvenire secondo un piano da adottarsi entro il 30 aprile 2019 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In particolare, il comma 1 interviene sul comma 423 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che elenca le tipologie di immobili che rientrano nel Programma di dismissioni. Le tipologie di cui alle lettere a), b) e c) riguardano immobili di proprietà dello Stato. La lettera d), modificata dal comma 1 in esame, riguarda - nel testo originario – “immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni, diverse dagli Enti territoriali […] che i suddetti Enti possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione”.

In seguito alla modifica apportata dal comma 1, rientrano ora nel piano di dismissione gli “immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali e di altre Pubbliche Amministrazioni […]”.

Anche gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di proprietà degli Enti territoriali, dunque, possono rientrare nel piano di cessione di immobili pubblici.

Secondo la relazione illustrativa, i dati contenuti nell’ultimo Rapporto sui beni immobili delle Amministrazioni Pubbliche mostrano che oltre l’80 per cento di tali beni risulta di proprietà degli enti locali.

 

Dal citato Rapporto, redatto dal Dipartimento del Tesoro, risulta infatti che la maggior parte dei fabbricati censiti è di proprietà delle amministrazioni locali, che pesano per il 73 per cento circa in termini di unità immobiliari e per l’83 per cento in termini di superficie, come mostrano i grafici seguenti.

 

Il comma 2 interviene sul comma 425 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, che specifica la destinazione degli introiti derivanti dalla cessione degli immobili.

Nel testo originario della legge di bilancio, precedente all’estensione delle disposizioni agli enti territoriali:

§  le risorse rinvenienti dalla cessione degli immobili statali vengono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato;

§  quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri Enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

In seguito all’estensione operata agli immobili degli Enti territoriali con il comma 1, le risorse derivanti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, limitatamente agli enti non territoriali, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato.

Per gli enti territoriali, dunque, le risorse sono destinate alla riduzione del proprio debito.

La relazione illustrativa rileva che tale modifica è necessaria per allineare la norma – così come modificata dal comma 1 - alla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 189/2015) secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.

Tale sentenza, infatti, dichiara l’illegittimità costituzionale di una disposizione (l’articolo 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013) volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 26
(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo
per la riconversione dei processi produttivi
nell'ambito dell'economia circolare)

 

 

L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare. La definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie è rimessa ad un decreto ministeriale attuativo da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

 

Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico - per la cui emanazione non è previsto un termine - previa intesa in Conferenza unificata, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato - di cui agli articoli 4 e 25 del Regolamento di esenzione per categoria (GBER) Regolamento UE n. 651/2014 - a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, si ricorda che l'articolo 108, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate -a date condizioni - dall'obbligo di notifica[8]. Opera, in tali casi, il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations - GBER), che è applicabile fino al 31 dicembre 2020.

Ai fini dell’applicazione del Regolamento, non debbono comunque essere superate determinate soglie specificate nel GBER per tipologia di aiuto (articolo 4).

Quanto alle categorie di aiuto dispensate dall’obbligo di notifica, il Regolamento in questione si applica, tra l’altro, agli aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti, e, per quanto qui di interesse, agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 25).

Per tali tipologie di aiuti, il GBER prevede delle apposite esenzioni dall’obbligo di notifica nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni[9].

Il GBER, all’articolo 25, esenta dall’obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, compresi i progetti insigniti del marchio di eccellenza che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI di Horizon 2020, purché:

§  i progetti rientrino nella ricerca fondamentale, e/o

§  in quella industriale, e/o

§  nello sviluppo sperimentale e/o

§  in studi di fattibilità.

L'intensità massima dell’aiuto non deve superare:

a)    il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale;

b)    il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

c)     il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale;

d)    il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità.

Sono ammissibili il costo del personale coinvolto nelle ricerche, i costi relativi a strumentazione e attrezzature e agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza in base alle condizioni di mercato, i costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto; le spese generali supplementari e gli altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti, direttamente imputabili al progetto.

Per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, a date condizioni indicate nel GBER, l’intensità di aiuto può essere aumentata fino di 10 punti percentuali per le medie imprese e a 20 punti percentuali per le piccole imprese. Per gli studi di fattibilità le intensità di aiuto possono essere aumentate di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

 

Le agevolazioni sono concesse al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale.

 

Si veda il Rapporto sull’economia circolare in Italia 2019, predisposto dal Circular Economy Network ed ENEA.

 

In base al comma 2, possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

§  essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli obblighi di denuncia alla camera di commercio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del DPR 581/1995);

§  operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

§  aver approvato e depositato almeno due bilanci;

§  non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Tali soggetti - secondo il comma 3 - possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

 

Il comma 4 prevede che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a)   essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;

b)  prevedere, anche in deroga agli importi minimi previsti per l'utilizzo delle risorse (si veda il comma 6, lettera b), spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori a euro 2 milioni;

c)   avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi;

d)  prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

1)  innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);

2)  progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

3)  sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;

4)  strumenti tecnologici innovativi in grado- di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;

5)  sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzò di materiali recuperati.

 

Il comma 5 dispone che le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:

a)   finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b)  contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

 

Per il comma 6, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano complessivamente a  140 milioni di euro di cui:

a)    40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ferma restando l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo l, comma 703, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015);

Sul Fondo sviluppo e coesione, si rinvia alla scheda di lettura di cui all’articolo 44 del presente decreto legge.

 

b)  100 milioni di euro per ha concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo l, comma 354, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012).

 

L'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (Legge n. 311/2004), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361. Il citato comma, per le finalità previste dai commi da 354 a 360 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Tale autorizzazione di spesa ha subito variazioni nel corso degli anni e, a legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), presenta uno stanziamento pari a circa 67 milioni per il 2019, e a 115 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap.1900/MEF relativo ai “contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione”).

Si consideri che una quota delle risorse del FRI è specificamente destinata agli interventi in ricerca e sviluppo delle imprese.

Infatti, si ricorda che – ai sensi dell’articolo 30 del D.L. n. 83/2012 – per le finalità perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile – tra quali rientra la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo  - i relativi programmi e interventi possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. In particolare, ai sensi del comma 3, le risorse non utilizzate del FRI al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate per le finalità di cui sopra, nel limite massimo del 70 per cento.


 

Articolo 27
(Società di investimento semplice - SIS)

 

 

L’articolo 27 introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.  

 

L'articolo in esame modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), integrando, fra le definizioni ivi contenute quella di Società di investimento semplice (SIS).

 

La nuova lettera i-quater) dell’articolo 1, comma 1, del TUF introduce, dunque, una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf) definita dalla lettera i-bis) dell'articolo 1, comma 1, del TUF.

Il quadro normativo europeo che disciplina le diverse forme di gestione collettiva, cioè gli OICR istituiti, gestiti e commercializzati nell’Ue e i relativi gestori, è definito sostanzialmente dai seguenti atti:

§  direttive 2009/65/UE (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities - UCITS IV) e 2014/91/UE (UCITS V) che disciplinano gli organismi (fondi e Sicav) di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, fondi di investimento e Sicav), ivi comprese le condizioni per la gestione e commercializzazione degli stessi. Si tratta dunque di un regime volontario, nel quale si può rientrare conformando la politica d'investimento di un fondo a specifici profili di rischio, in particolare rispetto alla liquidità degli attivi;

§  direttiva 2011/61/UE (AIFMD) che disciplina i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), fra i quali rientrano le Sicaf, che investono una quota significativa delle loro disponibilità in attività che per gli OICVM sono escluse o fortemente limitate (es. immobili, hedge fund, crediti, etc.).

I gestori di fondi (SGR), le Sicav e le Sicaf, pertanto, possono essere qualificati come gestori di organismi di investimento in valori mobiliari (caratterizzati dunque da un elevato grado di liquidabilità) o come gestori di investimenti a questi alternativi (GEFIA).

La disciplina europea prevede inoltre regole specifiche per alcune categorie di fondi alternativi ai quali viene assegnata una rilevanza strategica rispetto alla crescita di lungo periodo e alla coesione sociale, al fine di realizzare una disciplina armonizzata e rimuovere gli ostacoli all'investimento transfrontaliero. Si tratta, in particolare delle seguenti categorie di fondi alternativi gestiti da gestori di FIA (GEFIA) le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro:

§  fondi europei di venture capital (fondi EuVEC, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 345/2013);

§  fondi europei per l’imprenditoria sociale (fondi EuSEF, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 346/2013);

§  fondi europei di investimento a lungo termine (fondi ELTIF, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 760/2015).

 

Secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa del Governo, con l'introduzione di tale nuova forma di OICR "alternativo" si intende offrire agli investitori, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio, uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital. In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l’applicazione alla SIS di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF.

Con il termine inglese venture capital (il verbo "to venture" può essere tradotto con l'italiano "avventurarsi") si intende l'investimento in imprese che potrebbero essere in futuro caratterizzate da crescita dimensionale e da utili significativi. Poiché l'investimento viene effettuato prevalentemente sulle previsioni di crescita futura piuttosto che sui risultati economici presenti e attesi nel breve periodo, gli investimenti in venture capital sono associati ad un grado di rischio elevato e richiedono altrettanto elevate capacità di analisi delle evoluzioni del mercato nel suo complesso e di specifici settori di attività. L'acquisto delle azioni può avvenire in diversi momenti della vita aziendale: in fase di avvio (seed), nei primi anni di vita (early-stage) o per finanziare i primi sviluppi della produzione (growth). In molti casi all'acquisto delle azioni si associa un intervento nell'emittente anche a livello operativo, con l'apporto di competenze manageriali, tecniche e relazionali in grado di supportare la crescita della società. L'obiettivo sostanziale è quello di valorizzare il capitale sociale delle imprese in cui si è investito, fino al momento in cui le potenzialità sulle quali ha scommesso il fondo di venture capital vengono riconosciute anche da altri investitori. In tal modo, il fondo può realizzare i guadagni della propria scommessa, vendendo le azioni a un prezzo sensibilmente maggiore rispetto a quello di acquisto (la cosiddetta "exit"), eventualmente attraverso una offerta pubblica (initial public offering - IPO) che porti l'impresa a essere negoziata su un mercato regolamentato oppure attraverso l'acquisto da parte di un'altra società. L'elevato grado di rischio di questi investimenti è connesso al fatto che solo alcune società (che sono state definite "unicorni") riusciranno a compiere questo percorso, mentre la maggior parte degli investimenti determineranno guadagni contenuti e perdite. Aumentando la platea delle imprese di cui si acquistano azioni, che costituiscono il portafoglio in cui sono investiti a fondi di venture capital, è possibile aumentare la probabilità di successo, pur nella sostanziale rischiosità associata a tale tipo di investimenti.  

 

La SIS rientra tra i gestori di "fondi alternativi" ai sensi del TUF, che realizzano prevalentemente investimenti in società non negoziate su mercati. Si tratta di investimenti a lungo termine, con la possibilità di vendita delle quote a scadenze fisse: pertanto, la SIS è costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (“Sicaf”).

 

L'articolo in esame fissa le condizioni da rispettare affinché una società possa rientrare nel perimetro applicativo della SIS. In particolare:

§  la società deve gestire direttamente il patrimonio raccolto;

§  la sottoscrizione delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi deve essere riservata agli investitori professionali;

§  il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro);

§  l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) n. 2017/1129 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività. Si tratta quindi di società che, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfano almeno due tra questi tre criteri: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni, fatturato netto annuale non superiore a 50 milioni;

§  la società non deve ricorrere alla leva finanziaria (non deve quindi acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto).

 

La direttiva AIFM prevede un regime agevolato per i gestori di OICR alternativi (GEFIA) nel caso in cui i FIA cumulativi gestiti non superino la soglia di 100 milioni di euro o di 500 milioni di euro per i GEFIA che gestiscono solo fondi che non ricorrono alla leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di rimborso per un periodo di cinque anni.

La scelta compiuta a livello legislativo in sede di recepimento della direttiva è stata quella di prevedere l’obbligo di autorizzazione anche per i GEFIA cosiddetti "sotto soglia" e l’applicazione agli stessi del complesso di obblighi imposti dal Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, con la possibilità di prevedere, a livello di regolamentazione secondaria, la disapplicazione di alcune previsioni. Infatti, sulla base della delega contenuta nell’articolo 35-undecies del TUF, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli Oicr gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l’investimento iniziale, dall’applicazione delle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.

In sede di attuazione, la Banca d'Italia e la Consob hanno identificato alcune specifiche previsioni del citato regolamento delegato europeo e della normativa secondaria nazionale non applicabili ai gestori "sotto soglia".

 

L'articolo in esame inserisce nel citato articolo 35-undecies del TUF, che contiene le deroghe per i GEFIA italiani, i nuovi commi 2, 3 e 4.

 

Il nuovo comma 2 stabilisce che le SIS non applicano le disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). L'articolo 6 del TUF definisce, nell'ambito della disciplina degli intermediari (Parte II), i poteri regolamentari delle autorità di vigilanza. Si tratta sostanzialmente delle deleghe su cui si basa il corpus normativo secondario approvato da Banca d'Italia e Consob.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del TUF, infatti, la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

[...]c) le regole applicabili agli OICR italiani aventi a oggetto:

1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;

3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;

4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'OICR e del calcolo del valore delle relative quote o azioni;

c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di:

1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies;

2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;

3) continuità dell'attività;

4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme;

5) gestione del rischio dell'impresa;

6) audit interno;

7) responsabilità dell'alta dirigenza;

8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività.

 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUF la Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

[...] 3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

[...] 4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi;

b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi:

1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per:

a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati;

b) la percezione o la corresponsione di incentivi;

2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi;

3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme;

4) al trattamento dei reclami;

5) alle operazioni personali;

6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione;

7) alla conservazione delle registrazioni;

8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati.

 

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis del TUF, per l'esercizio della vigilanza sugli intermediari, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:

a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo;

b) comunicare le irregolarità riscontrate all'altra Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

 

La disapplicazione delle regole adottate sulla base delle deleghe contenute nell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del TUF viene presentata nella Relazione illustrativa del Governo nella prospettiva di creare uno strumento di investimento allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, prevedendo un regime semplificato rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFMD per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie.

 

Alle SIS, in quanto riconducibili alla forma della Sicaf sono comunque applicabili le seguenti norme di rango primario contenute nel TUF:

§  le disposizioni generali e i poteri di vigilanza ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis;

§  la disciplina degli esponenti aziendali e partecipanti al capitale, con le deroghe previste dal comma 3 dell'articolo 35-undecies come modificato dall'articolo in esame (vedi infra);

§  la riserva di attività a specifici soggetti, tra cui le Sicaf, autorizzati alla gestione collettiva del risparmio (articolo 32-quater del TUF);

§  l'elencazione tassativa delle attività esercitabili: la gestione del patrimonio raccolto con l'offerta delle proprie azioni e dei relativi rischi, l'amministrazione e commercializzazione degli OICR gestiti (articolo 33 del TUF), nonché le attività connesse e strumentali alle precedenti;

§  l'autorizzazione alla costituzione da parte della Banca d'Italia, sentita la Consob, ove ricorrano specifiche condizioni. Con riferimento a tali condizioni, l'articolo in esame stabilisce delle deroghe contenute nel nuovo comma 3 dell'articolo 35-undecies. In particolare, ai fini dell'autorizzazione, i titolari delle partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota almeno pari al 10 per cento, debbano soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all’articolo 14 (lettera a) del comma 2) del TUF, mentre sono esclusi i criteri di competenza e i criteri di correttezza (lettere b) e c) del comma 2. Inoltre, la denominazione sociale, che deve risultare da tutti documenti della società, specifica che si tratta di una tipologia speciale di Sicaf: la società di investimento "semplice" per azioni a capitale fisso;

§  l'iscrizione al relativo albo tenuto dall'a Banca d'Italia (35-ter del TUF);

§  le deroghe alla disciplina civilistica e il divieto all'emissione di obbligazioni (articolo 35-quinquies del TUF);

§  le regole di comportamento: diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli OICR gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato; riduzione al minimo del rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, equo trattamento degli OICR gestiti; salvaguardia dei diritti e parità di trattamento dei partecipanti agli OICR; esercizio dei diritti di voto per gli strumenti finanziari detenuti nell'interesse dei partecipanti (articolo 32-decies del TUF);

§  le deroghe per i gestori "sotto soglia", come modificate dall'articolo in esame (35-undecies);

§  le regole sulla commercializzazione di FIA riservati (articolo 43 del TUF), che prevedono la notifica alla Consob dell'intenzione di avviare l'offerta, alla quale la stessa autorità dà riscontro (nulla osta) entro 20 giorni, d'intesa con la Banca d'Italia. Sono previste regole specifiche per la commercializzazione a investitori professionali (comma 8 dell'articolo 43).

 

Il nuovo comma 2 dell'articolo 35-undecies del TUF prevede allo stesso tempo che le SIS debbano adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili e che, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, debbano stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta.

 

Nell’ottica di semplificare il regime applicabile, il nuovo comma 3 dell'articolo 35-undecies del TUF prevede inoltre le deroghe già esposte alla disciplina dell'autorizzazione e alla indicazione della denominazione sociale sui propri documenti.

 

Infine, il nuovo comma 4 dell'articolo 35-undecies chiarisce che è possibile procedere alla costituzione di una o più SIS, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro.


 

Articolo 28
(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali
e dei contratti d’area)

 

 

L’articolo 28 reca, in primo luogo, una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, prevedendo che le imprese beneficiarie ricorrano a dichiarazioni sostitutive per attestare, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni nei termini, viene accertata la decadenza dai benefici, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute (comma 1).

E’ previsto un sistema di controlli e ispezioni sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 2).

Le risorse residue dei patti territoriali, a determinate condizioni, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. (comma 3).

 

Nel dettaglio, il comma 1, primo periodo, introduce una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, di cui all’articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge n. 662 del 1996.

Si prevede, infatti, che le imprese beneficiarie attestino, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, tramite dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, come disciplinate dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445.

Il secondo periodo demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in esame l’individuazione dei contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni.

 

Come precisato nella relazione illustrativa, l’articolo in esame introduce modalità semplificate per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle iniziative agevolate nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area, strumenti di programmazione negoziata introdotti dalla legge n. 662/1996, più volte oggetto di interventi del CIPE e del Legislatore.

Relativamente a detti strumenti, permane ad oggi un 'intensa attività di gestione con circa n. 1.300 iniziative produttive non ancora definite rispetto agli originari n. 12.000 interventi agevolati a partire dagli anni 1997/1998. Le difficoltà connesse alla mancata chiusura degli interventi, risiedono in particolare nella complessità procedurali proprie degli strumenti negoziali, nei molteplici interventi legislativi che hanno inciso sul termine consentito per l'ultimazione dei programmi agevolati a valere sui richiamati strumenti nonché nella progressiva rarefazione dell'operatività di taluni Soggetti responsabili e Responsabili unici.

Al fine di accelerare la chiusura dei predetti programmi, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto procedure semplificate di gestione dei procedimenti. Tuttavia, tale intervento legislativo è risultato solo parzialmente risolutivo in quanto ha agito semplificando gli aspetti procedurali di carattere revocatorio, ma non ha indicato elementi di semplificazione per snellire le procedure di erogazione dei contributi alle imprese che avevano ultimato positivamente gli interventi agevolati nei termini di legge previsti.

Sempre secondo la relazione illustrativa, la proposta normativa in argomento, anche alla luce della pregressa esperienza, tende a colmare tale esigenza, agendo prevalentemente sulla semplificazione delle modalità d'erogazione delle agevolazioni riducendone i tempi, prevedendo altresì procedure semplificate per accertare la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese che non hanno diritto a ricevere l'intera agevolazione concessa.

 

Il testo della disposizione richiama l’articolo 2, comma 203, della legge n. 662/1996, per le definizioni normative di patto territoriale e contratto d’area.

Il patto territoriale è l’accordo tra i soggetti sottoscrittori per l’attuazione di un programma di iniziative mirate alla promozione dello sviluppo locale, in ambito regionale, nei settori dell’industria, agroindustria, agricoltura pesca e acquacoltura, la produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi, turismo (iniziative imprenditoriali) ed in quello dell’apparato infrastrutturale (interventi infrastrutturali), tra loro integrati (cfr. art. 2, comma 203, lett. d)).

Il contratto d’area costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell’industria, agroindustria, produzione di energia termica o elettrica da biomasse, servizi e turismo (cfr. art. 2, comma 203, lett. f)).

Si fa peraltro presente che l’articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (conv. in legge n. 134/2012), nell’istituire il Fondo per la crescita sostenibile, ha contestualmente disposto, al comma 7, l’abrogazione di numerose disposizioni e, per quanto d’interesse, anche quella relativa ai contratti d’area: la lettera f) dell’articolo 2, comma 203, della citata legge n. 662/1996.

Il successivo comma 11 ha poi disposto che i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del citato decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni abrogate e dalle norme di semplificazione recate dal decreto-legge medesimo.

 

Il comma 1, terzo periodo, precisa che l'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9-ter del D.L. n. 201/2011(convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011).

Il richiamato articolo 40, comma 9-ter, del D.L. 214/2011, ha previsto che il termine per la realizzazione delle iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni (31 dicembre 2008) , fosse prorogato al 31 dicembre 2012 per le iniziative agevolate che, alla data del 31 dicembre 2011, risultassero realizzate in misura non inferiore all'80 per cento degli investimenti ammessi e a condizione che le stesse fossero completate entro il 31 dicembre 2012. Per gli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del comma, l'agevolazione è stata rideterminata nel limite massimo delle quote di contributi maturati per investimenti realizzati dal beneficiario. Il Ministero dello sviluppo economico è stato obbligato a presentare una relazione sulle opere concluse, e le eventuali economie realizzate sulle apposite contabilità speciali alla data del 31 dicembre 2012 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), dispone che le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi.

 

Il comma 1, quarto periodo, precisa che sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi della normativa previgente, fino alla data di emanazione della predetta “direttiva” del Ministro dello sviluppo economico.

 

Appare opportuno precisare se la disposizione intenda riferirsi al decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al secondo periodo, piuttosto che ad una direttiva.

 

Il comma 1 prevede infine, al quarto periodo, che per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della predetta circolare, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

 

Il comma 2 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Il Ministero redige entro il 31 dicembre una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale.

Agli oneri per i precitati controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali.

Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. Per l’irrogazione della sanzione si richiama la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

L’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 prevede che, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al citato decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni.

La disposizione disciplina altresì poteri, in particolare di accesso ad atti e documenti, dei quali il Nucleo Speciale dispone nell’esecuzione di analisi, ispezioni e controlli.

 

Il comma 3 dispone che, fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l’attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell’ambito della gestione dei Patti territoriali.

 

Il comma 4 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

 


 

Articolo 29
(Nuove imprese a tasso zero,
Smart & Start
e
Digital Transformation)

 

 

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità, di revisione della disciplina attuativa in particolare per le aree di crisi industriale e le start-up innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

 

Il comma 1 novella gli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera a) e 4 del D.Lgs. 185/2000.Vi introduce altresì un nuovo articolo 4-ter.

In particolare:

§  innalza da 8 a 10 anni la durata massima dei mutui agevolati per gli investimenti concedibili, a un tasso pari a zero, ai soggetti ammessi alle agevolazioni per la nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi (titolo I, capo 0I, d.lgs. 185/2000). Inoltre introduce la previsione per cui, nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014. La legislazione vigente prevede in generale che tali mutui sono di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile (novella all'articolo 2, comma 1);

§  prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese costituite da non più di 60 mesi (invece dei 12 attualmente previsti) alla data di presentazione della domanda di agevolazione (novella all'articolo 3, comma 1, lettera a);

§  espunge il riferimento alle esclusioni e ai limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e dalle relative disposizioni modificative nell'ambito della previsione per cui possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. Introduce inoltre la norma per cui l'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento (novella all'articolo 4);

§  introduce la previsione per cui le agevolazioni di cui al titolo I, Capo 0I, D.Lgs. 185/2000, possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento. (nuovo articolo 4-ter).

 

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 0I del d.lgs. 185/2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Ciò al fine di garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento.

Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Si veda la pagina dedicata alle Misure per l’autoimprenditorialità - Nuove imprese a tasso zero sul sito del MISE.

 

Il comma 3 prevede che al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri decreti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della L. 181/1989, e all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al DM 24 settembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi.

Il comma 4 prevede che la suddetta revisione è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.

Il comma 5, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014.

Il comma 6 prevede che le suddette agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a)   essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics);

b)  presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro.

 

Ai sensi del comma 7, per l'accesso alle predette agevolazioni, le imprese

devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a)   essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;

b)  operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;

c)   avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500 mila;

d)  aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e)   non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Per la concessione delle agevolazioni previste dai commi da 5 a 7, il comma 8 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) per la concessione di finanziamenti agevolati.

Il comma 9 prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per il 2019, a 10,5 milioni di euro per il 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 30
(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

 

 

L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del MISE e a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre 2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari previsti dal TUEL i comuni beneficiari che ottemperino agli obblighi di pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale. Il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito Decreto Ministeriale.

 

In particolare, il comma 1 demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 e sulla base dei criteri individuati nel successivo comma 2, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la norma, finalizzata a finanziare la realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica sul patrimonio edilizio pubblico e progetti di sviluppo territoriale sostenibile, si pone in linea con gli obiettivi di politica energetica nazionale ed europea (la Strategia Energetica Nazionale - SEN e gli obiettivi in tema ambientale al 2030), anche al fine di ridurre il consumo finale lordo di energia e di accelerare l'evoluzione verso gli edifici a energia quasi zero.

 

Il comma 2 individua i criteri e i parametri per la quantificazione del contributo, in particolare prevedendo che esso sia attribuito a ciascun comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Più in dettaglio, la norma assegna:

a)   ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, un contributo pari a 50.000 euro;

b)  ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, un contributo pari a 70.000 euro;

c)   ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, un contributo pari a 90.000 euro;

d)  ai comuni con popolazione compresa tra 20.00l e 50.000 abitanti, un contributo pari a 130.000 euro;

e)   ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti, un contributo pari a 170.000 euro;

f)    ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti, un contributo pari a 210.000 euro;

g)   ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, un contributo pari a 250.000 euro.

 

Il comma 3 specifica in dettaglio le misure alle quali i contributi di cui al comma 1 sono destinati. In particolare, si tratta di opere pubbliche in materia di:

a)   efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b)  sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Si fa notare che la disciplina dettata dall'articolo in esame appare analoga, per le modalità di riparto (in base alla popolazione comunale) e per una parte delle finalità perseguite (messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale) a quella prevista dai commi 107 e seguenti della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018).

I commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione, entro il 10 gennaio 2019, di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Sono stabiliti, inoltre, i criteri di assegnazione dei contributi, le modalità di erogazione, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, inclusi i termini per l’eventuale revoca e riassegnazione dei contributi previsti. Si disciplinano altresì il monitoraggio e il controllo dei finanziamenti erogati e dell’esecuzione delle opere pubbliche.

In particolare, il comma 107 ha previsto l’assegnazione dei seguenti contributi ai comuni, in ragione della popolazione residente:

§  40.000 euro, per ogni comune con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

§  50.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti;

§  70.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;

§  100.000 euro, per ogni comune con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti.

In attuazione del comma in esame è stato emanato il D.M. Interno 10 gennaio 2019 che ha provveduto all’attribuzione a tutti i comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti di contributi nel limite complessivo di 394,49 milioni di euro, per l'anno 2019, secondo le tabelle di riparto (elaborate tenendo conto delle fasce di popolazione) contenute negli allegati al decreto medesimo.

Ulteriori risorse per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio e degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni, sono state dettate, sempre dalla legge di bilancio 2019, con i commi 134-148. Tali commi, per le finalità indicate, hanno previsto due distinti programmi – gestiti rispettivamente dalle singole regioni e dal Ministero dell’interno – finalizzati all’assegnazione ai comuni, per il periodo 2021-2033, mediante riparto effettuato dal soggetto gestore, di contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro. Tali programmi rappresentano, nella sostanza, il prolungamento fino al 2033 di quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 850 milioni di euro per il triennio considerato.

 

Oltre alle procedure per la concessione dei contributi ai comuni, sono disciplinati l’utilizzo dei risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta nonché il monitoraggio degli investimenti effettuati.

 

Il comma 4 specifica il perimetro all’interno del quale i comuni beneficiari dei contributi possono finanziare una o più opere pubbliche ai sensi del comma 3. In particolare, tali opere, ai fini del suddetto finanziamento:

a)   non devono aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;

b)  devono essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019.

 

Il termine entro il quale i comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 3 è individuato dal comma 5, il quale prevede che i comuni siano tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.

Il mancato rispetto di tale termine da parte del comune determina, ai sensi del successivo comma 9, la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo. Le relative risorse rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Il comma 6 individua il soggetto erogatore del contributo, che è corrisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 7 regola il procedimento di erogazione del contributo, che viene disposto:

§  per il 50 per cento, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5 (31 ottobre 2019);

§  per il saldo del restante 50 per cento, su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 11 (v. infra) dall’ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. La norma specifica che l’ammontare del restante 50 per cento del contributo è determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo di cui al comma 2 (su cui v. infra).

 

Il comma 8 prevede che i contributi per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano siano erogati per il tramite delle autonomie speciali.

 

Ai sensi del comma 10, il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione “Opere pubbliche”.

 

Il D.Lgs. 33/2013 prevede che nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9). La sezione «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dalla legge (Tabella 1). Nella sottosezione «Opere pubbliche» le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (art. 38).

L’art. 29, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dispone che “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni … devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Sul punto, si rinvia, inoltre, alla descrizione delle norme dettate in tema di trasparenza nelle erogazioni pubbliche dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza, L. n. 124/2017 (cfr. scheda relativa all’articolo 35 del provvedimento in esame).

 

Il comma 11 dispone che i comuni beneficiari monitorino la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), classificando le opere sotto la voce “Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – DL crescita”.

 

Il comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014 prevede che ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

 

Il comma 12, considerata l’esigenza di semplificazione procedimentale, esonera dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 (pubblicazione dell’importo concesso dal MISE nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito istituzionale).

 

Ai sensi dell’articolo 158 del TUEL, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. L’inosservanza del termine di 60 giorni sopra citato, che ha carattere perentorio, comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

 

Il comma 13 pone in capo al MISE l’effettuazione di controlli ulteriori rispetto ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni. In particolare, si prevede che il MISE, anche avvalendosi di società in house, effettui, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al provvedimento in esame, secondo modalità la cui definizione è demandata a un apposito decreto ministeriale.

Il comma 14 dispone che agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provveda a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 1.760.000.

 

Di seguito si riporta la tabella di riparto dei contributi, commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari.

 

 

Il D.Lgs. n. 102/2014, attuativo della Direttiva sull'efficienza energetica 2012/27/UE, reca gli obiettivi di risparmio energetico che il nostro Paese si prefigge di raggiungere al 2020 e i relativi obblighi di programmazione e resocontazione alle Istituzioni europee circa i risparmi conseguiti dal nostro Paese in termini di efficienza energetica.

In particolare, l'articolo 3 del decreto legislativo fissa come obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del decreto stesso, la riduzione dei consumi di energia primaria, entro l'anno 2020, di 20 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio), pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) di energia finale primaria, conteggiati a partire dal 2010, con una riduzione dei predetti consumi del 24% rispetto allo scenario inerziale. Al 2020, il consumo programmato in termini energia primaria è dunque di 158 Mtep e di 124 Mtep in energia finale.

Gli obiettivi fissati dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 102/2014 trovano riproposizione nei Documenti programmatori, quali il Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE.

Il medesimo D.Lgs. n. 102/2014, all'articolo 7, individua poi i meccanismi per il raggiungimento dell'obiettivo minimo obbligatorio di risparmio energetico, in ossequio a quanto previsto dalla Direttiva 2012/27/UE (articolo 7). Tale obiettivo consiste in un risparmio di 25,5 Mtep di energia finale cumulato da conseguire negli anni 2014-2020.

A garanzia del raggiungimento dei predetti obiettivi, il D.Lgs. n. 102/2014 dispone, a partire dal 2014 e successivamente ogni 3 anni, l'approvazione del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica, PAEE da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, e su proposta dell'ENEA, e la sua trasmissione alla Commissione europea

Il PAEE comprende: le misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica; i risparmi di energia conseguiti e attesi, inclusi quelli nella fornitura, trasmissione e distribuzione dell'energia nonché negli usi finali della stessa, in vista del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica al 2020 ( riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010); le stime aggiornate sul consumo di energia primaria previsto al 2020); un esame qualitativo riguardante lo sviluppo attuale e futuro del mercato dei servizi energetici.

Il medesimo Decreto prevede, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, su proposta di ENEA, e la trasmissione alla Commissione UE, di una Relazione annuale sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. L'ultima relazione disponibile è quella inviata nel 2018.

Infine, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GSE, è tenuto ad approvare e trasmettere alla Commissione, una Relazione annuale sulla cogenerazione in Italia. L'ultima relazione disponibile è quella inviata nel 2018.

 

Posti gli obiettivi 2020 di risparmio ed efficientamento energetico, legislativamente prefissati dal D.Lgs. n. 102/2014, la nuova Strategia energetica nazionale (SEN 2017), documento programmatorio in materia energetica adottato dal Governo (D.M. 10 novembre 2017), in coerenza con la Road Map europea, ha prefissato ulteriori obiettivi al 2030. Il target previsto al 2030  è un risparmio di 10 Mtep con una riduzione dei consumi di energia finali da tendenziali 118 Mtep (al 2030) a 108 Mtep (al 2030).

La nuova SEN prevede, inoltre, un'accelerazione nella decarbonizzazione del sistema energetico, a partire dall'uso del carbone nell'elettrico per intervenire gradualmente su tutto il processo energetico, per conseguire rilevanti vantaggi ambientali e sanitari e contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei. La SEN 2017 si prefigge obiettivi congruenti, sul piano sistematico, con le indicazioni programmatiche contenute nel pacchetto di misure legislative Clean Energy for All Europeans (cd. Winter package), presentato a fine 2016 dalla Commissione Europea, e poi approvato in via definitiva a fine 2018. Il pacchetto è composto  dai seguenti atti legislativi:

Regolamento UE n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (recentemente pubblicato in GUCE 21 dicembre 2018) sulla governance dell'Unione dell'energia;

Direttiva UE 2018/2002 (cd. Direttiva EED) sull'efficienza energetica che modifica la Direttiva 2012/27/UE;

Direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive). 

Il Regolamento UE n. 2018/1999 delinea le seguenti cinque "dimensioni"-  assi fondamentali dell'Unione dell'energia: sicurezza energetica; mercato interno dell'energia; efficienza energetica; decarbonizzazione; ricerca, innovazione e competitività e, a tal fine, delinea istituti e procedure volte a conseguire gli obiettivi dell'Unione fissati per il 2030 in materia di energia e di clima.

Per quanto riguarda in particolare l'efficienza energetica, la nuova Direttiva 2018/2002/UE, che modifica la Direttiva 2012/27/UE, pone come obiettivo prioritario dell'Unione un miglioramento dell'efficienza energetica del 32,5% al 2030 rispetto allo scenario inerziale  (articolo 1). Tale miglioramento è espresso in termini di consumo di energia primaria e/o finale. Pertanto, l'obiettivo del 32,5 % si traduce, secondo la Direttiva (cfr. considerando n. 6) in un livello massimo di consumo nell'Unione al 2030 pari a 1.273 Mtep di energia primaria e a 956 Mtep di energia finale. Dunque, gli Stati membri devono stabilire il proprio contributo tenendo conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1.273 Mtep di energia primaria e/o 956 Mtep di energia finale (cfr. articolo 7 della Direttiva).

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del Clean energy package per il 2030, gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni dieci anni, un Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. Il primo Piano copre appunto il periodo 2021-2030. Il Piano deve comprendere una serie di contenuti, tra essi la descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.

 

In data 8 gennaio 2019, è stata inviata alla Commissione europea la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030. Nelle tabelle seguenti – tratte dalla Proposta di PNIEC - sono illustrati i principali obiettivi del PNIEC al 2030, su rinnovabili, efficienza energetica ed emissioni di gas serra e le principali misure previste per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Gli obiettivi risultano più ambiziosi di quelli delineati nella SEN 2017. Inoltre, si segnala che nel Disegno di Legge di delegazione europea 2018, in corso di esame al Senato (A.S. 944), è prevista, all’art. 21, la delega al Governo per il recepimento della Direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Direttiva EPBD-Energy Performance of Buildings Directive).

 

In particolare con riferimento a tale direttiva, si segnala che essa si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990) e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. L'Unione si è altresì impegnata a elaborare un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050 e al parco immobiliare è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO2 nell'Unione.

Si espongono di seguito alcune delle novità introdotte dalla Direttiva in questione. L’articolo 1 della direttiva introduce nella Direttiva 2010/31/CE un nuovo articolo 2-bis che disciplina la strategia di ristrutturazione a lungo termine. La finalità della Strategia è ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.

Le azioni che devono essere comprese nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine comprendono, in base alla Direttiva 2012/27/UE, politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, ottenibili per fasi. La nuova Direttiva integra tale disposto, stabilendo, tra l’altro, che all’interno delle Strategie nazionali possa essere contemplata l'introduzione di un sistema facoltativo di "passaporto" di ristrutturazione degli edifici.

Il nuovo articolo 2-bis impone altresì agli Stati membri di facilitare l’accesso a meccanismi appropriati di sostegno agli investimenti nelle ristrutturazioni, tra i quali l’uso di fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato; fornire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici per i consumatori, denominati "one-stop-shop” .

L’articolo 1 della Direttiva interviene anche sulla disciplina, contenuta nell’articolo 6 della Direttiva 2010/31/UE, sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione, introducendovi la previsione che gli Stati membri debbono altresì garantire che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. I sistemi alternativi ad alta efficienza vengono ora genericamente richiamati e non recano più una indicazione tassativa e vincolante come nel testo originario della Direttiva 2010/31/UE.

Parimenti, per quanto concerne gli edifici oggetto di ristrutturazione importante, l’articolo 1 della Direttiva, attraverso una novella all’articolo 7 della Direttiva 2010/31/UE, prescrive che gli Stati membri incoraggino sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui è tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e prendano in considerazione le questioni del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'intensa attività sismica.

La Direttiva, tra l’altro, ha altresì modificato l’Allegato I della Direttiva del 2010/31/UE sui criteri e la metodologia di calcolo della prestazione energetica di un edificio. Essa è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o effettivo e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per tutte le seguenti attività: riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione, l'illuminazione incorporata e altri sistemi tecnici per l'edilizia. Nel testo originario si faceva riferimento al solo riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento).

 

Il Decreto legge n. 63/2013 ha potenziato il precedente regime di detrazioni fiscali per gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

 

Sempre in recepimento di quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE, l’articolo 5 del D.L. n. 63/2013, ha introdotto nel D.Lgs. n. 192/2005 l’articolo 4-bis (edifici ad energia quasi zero) il quale prevede che:

§  a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero;

§  dal 1° gennaio 2021 la disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

Tale norma ha altresì introdotto la previsione della definizione - con decreto del Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 giugno 2014 -  del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero da trasmettersi alla Commissione europea. Il Piano d'azione comprende, tra l'altro: le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese quelle sulle misure nazionali per l’uso delle fonti rinnovabili; l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici, di casi specifici per i quali non si applica l’obbligo per gli edifici di nuova costruzione di essere ad energia quasi zero; d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015.

Il Decreto interministeriale 19 giugno 2017 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero».

 

Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica sono state poi, via via, prorogate di un anno, dalla Legge n.147/2013 (Legge di stabilità per il 2014, articolo 1, comma 139), dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 47 della legge n. 190 del 2014) e dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015), con la Legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016), con la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) e, infine, con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018, articolo 1, comma 67, lettere a)b)).

In particolare, tale legge proroga al 2019 la detrazione per interventi di efficienza energetica, nonché le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia[10].


 

Articolo 31
(Marchi storici)

 

 

L’articolo 31 introduce nel Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005):

§  la definizione di marchio storico di interesse nazionale, quale il marchio d’impresa registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo per tale periodo, utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale;

§  la disciplina del Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, istituito presso l’UIBM, presso il quale i marchi in questione, su richiesta del relativo titolare o licenziatario esclusivo, possono ricevere iscrizione;

§  il logo “marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel Registro possono utilizzare per finalità commerciali e promozionali, da istituirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

§  la previsione di un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo. Le imprese in questione sono tenute a notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni circa il progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, pena il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Infine, per lo svolgimento dei nuovi adempimenti - in particolare, per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici - il Ministero dello sviluppo economico viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato dieci unità di personale.

 

Il comma 1 dell’articolo qui in esame apporta varie integrazioni al Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005).

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 introduce la disciplina marchio storico d’interesse nazionale (nuovo articolo 11-ter, comma 1 del Codice).

Ai sensi di tale nuova disciplina, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un’impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale.

La disciplina del Registro speciale viene introdotta (con nuovo articolo 185-bis nel Codice) dal comma 1, lettera b) dell’articolo qui in commento.

Il Registro speciale è istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). L'iscrizione al Registro speciale è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario del marchio.

 

Il marchio è un segno distintivo dei prodotti o dei servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa: attraverso la sua registrazione, è oggetto di protezione quale titolo di proprietà industriale.

La disciplina del marchio è fondata in generale sulle norme del codice civile (artt. 2569-2574) e in via speciale sulle norme del Codice della proprietà industriale D.Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (artt.7-28), come da ultimo modificate dal D.Lgs. n. 15/2019, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2436.

L'originaria normativa sui marchi contenuta nel Codice del 2005 è stata, nel corso degli anni, in più punti modificata al fine di un adeguamento della stessa alla disciplina europea nel frattempo intervenuta. A questo proposito, appare opportuno rilevare come sussista una competenza concorrente tra disciplina statale e disciplina europea sulla materia, ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Nel dettaglio, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea TFUE, all'articolo 118, prevede che "nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscano le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione".

Sulla base delle previsioni del Trattato, parallelamente all'istituzione di un sistema di protezione europeo dei marchi - il cd. marchio dell'UE, valido in tutto il territorio dell'Unione europea, di cui al Regolamento (UE) n. 2017/1001/UE, come integrato dal Reg. delegato UE 2018/625 e attuato dal Regolamento di applicazione UE n. 2018/626 - il legislatore europeo è dunque intervenuto, da ultimo con la Direttiva (UE) 2015/2436, dettando norme di armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei marchi d'impresa esistenti all'interno dei diversi Stati membri. Le norme europee di armonizzazione riguardano i requisiti per la registrazione di un segno come marchio d'impresa, le tipologie di marchio, la legittimazione alla registrazione del marchio, le forme di tutela del marchio, le cause di estinzione del marchio e, tra esse, la decadenza (cfr. Capo II, Sez. IV, artt. 19-21 Direttiva (UE) 2015/2436).

Si ricorda, inoltre, che l'Italia, oltre ad essere uno Stato membro dell'Unione europea, fa parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e ha ratificato numerose convenzioni internazionali concernenti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tra i quali l'Accordo TRIPs (1994), il Trattato sul diritto dei marchi (1994), sottoscritti anche dalla stessa Unione Europea. In particolare, la sezione 2 della Parte II (art. 15-21) del TRIPs, stabilisce un livello minimo vincolante di protezione, definendo cosa può costituire un marchio, quali sono i diritti conferiti dalla registrazione, nonché le possibili limitazioni, la durata della protezione e ulteriori requisiti. Ciò significa che ciascuno Stato parte della World Trade Organization deve garantire una tutela almeno pari a quella prevista all'interno dell'Accordo TRIPS, potendo tuttavia anche aumentare i livelli di protezione, ad esempio, per la durata.

Si ricorda poi in questa sede come coesista anche la possibilità di registrazione internazionale di un marchio, gestita dall'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI-WIPO), con sede a Ginevra. La registrazione internazionale dei marchi è regolata da due distinti trattati internazionali: l'Accordo di Madrid e il Protocollo di Madrid, la cui applicazione è disciplinata da un Regolamento di esecuzione comune.

Il Protocollo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi è vigore dall'aprile 1996, è stato sottoscritto da molti paesi di tutto il mondo, tra cui la maggior parte degli Stati europei, Italia inclusa, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, la Cina, la Russia, nonché, nell'ottobre 2004, l'Unione europea in quanto tale.

La registrazione internazionale non dà luogo a un marchio sovranazionale, ma ad un sistema di deposito centralizzato, con efficacia equivalente a quella di una serie di domande di deposito nazionale, ciascuna sottoposta alla disciplina ed alla giurisdizione del paese designato, tra i 120 Paesi aderenti all'Unione di Madrid (Accordo di Madrid e Protocollo di Madrid). La registrazione internazionale nei primi 5 anni dalla data di registrazione è vincolata alle sorti della registrazione nazionale di base. Alla scadenza di tale periodo di 5 anni, la registrazione internazionale ottenuta a norma dell'Accordo, diventa indipendente dalle vicende che possono interessare la registrazione nazionale di base.

 

Si evidenzia che l'ordinamento, europeo non conosce la tipologia di "marchio storico", né, fino all’intervento legislativo in esame, l’ordinamento nazionale, il quale tutela – in modo rinforzato - il marchio che gode di "rinomanza", prevedendo (art. 20, comma 1, del Codice della proprietà industriale: D.Lgs. n. 30/2005) che il titolare del marchio "ha diritto di vietare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda dello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi".

 

La nuova disciplina prevede altresì l’istituzione, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del logo dei "marchi storici di interesse nazionale" che le imprese iscritte nel relativo Registro speciale possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il medesimo decreto ministeriale sono specificati anche i criteri per l’utilizzo del logo (nuovo articolo 11-ter, comma 2 del Codice, introdotto dal comma 1, lettera a) dell’articolo qui in esame).

 

Al riguardo, si rileva che la norma non indica il termine per l’adozione del decreto ministeriale. Appare inoltre opportuno rilevare come la direttiva (UE) 2015/1535, adottata il 9 settembre 2015 – che ha abrogato e sostituito la direttiva 98/34/CE[11] - disciplini l’obbligo e la procedura di notifica alla Commissione europea delle regolamentazioni tecniche nazionali prima della loro adozione.

Ai sensi di tale normativa, oggetto di vaglio preventivo sono anche i progetti di regole volti a istituire marchi che collegano la qualità di un prodotto alla sua origine. La Commissione UE, nella Relazione COM(2017) 788 final sull’applicazione della Direttiva (UE) 2015/1535, richiama la seguente casistica esaminata nel periodo 2014-2015:

§  nel 2014 la Commissione ha formulato un parere circostanziato su una notifica italiana relativa a un logo regionale che collegava l’origine di una vasta gamma di prodotti alla loro qualità. La Commissione ha sostenuto che questa misura sarebbe stata in contrasto con l’articolo 34 del TFUE, in quanto avrebbe potuto incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti nazionali a scapito di quelli importati. Le autorità italiane hanno in seguito eliminato l’ostacolo eliminando il riferimento all’origine dei prodotti contemplati dal progetto notificato;

§  nel 2015 le autorità francesi hanno notificato alla Commissione un progetto di misura che definiva un logo da utilizzare per i prodotti industriali e artigianali protetti da indicazioni geografiche. La Commissione ha emesso un parere circostanziato sostenendo che la creazione del logo, che consisteva in una sagoma rossa e blu contenente le iniziali “IG” [indication géographique] con la parola “FRANCE”, avrebbe potuto costituire una misura di effetto equivalente ai sensi dell’articolo 34 del TFUE. In particolare, la Commissione ha ritenuto che questo logo, che sottolineava l’origine francese dei prodotti in questione, sarebbe andato oltre l’obiettivo di autenticare l’origine locale o regionale specifica di un prodotto e pertanto avrebbe potuto incoraggiare i consumatori ad acquistare prodotti recanti tale logo, escludendo i prodotti di altri Stati membri. Le autorità francesi hanno accolto tali obiezioni e hanno modificato il progetto di logo in una maniera ritenuta accettabile dalla Commissione.

 

L’articolo qui in commento, al comma 1, lettera b), introduce poi, all’interno del Codice, un nuovo articolo 185-ter, rubricato “valorizzazione dei marchi storici nelle crisi d’impresa”.

Tale nuovo articolo istituisce presso il Ministero dello Sviluppo Economico, un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale.

Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale - che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

Gli interventi del Fondo sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04).

 

Con riferimento a tale richiamo, si ricorda che la citata Comunicazione della Commissione prevede che le misure di aiuto al finanziamento del rischio devono essere attuate mediante intermediari finanziari o piattaforme alternative di negoziazione, tranne nel caso di incentivi fiscali applicabili a investimenti diretti in imprese ammissibili.

Pertanto, una misura che consente allo Stato membro o ad un ente pubblico di effettuare investimenti diretti in società senza il coinvolgimento di tali veicoli di intermediazione non rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di aiuti Stato per il finanziamento del rischio previste dal Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER - Reg. UE n. 651/2014) e dagli Orientamenti qui citati.

Inoltre, gli stessi orientamenti dispongono che gli aiuti al finanziamento del rischio non sono considerati compatibili con il mercato interno se concessi a:

a) imprese in difficoltà quali definite dagli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la  ristrutturazione di imprese in difficoltà;

Tuttavia, nei sette anni dalla prima vendita commerciale, le PMI ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence dell’intermediario finanziario selezionato non saranno considerate imprese in difficoltà, a meno che siano soggette a procedure di insolvenza o si  trovino nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale perché sia avviata nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza;

b) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati.

 

Si osserva che, nonostante la rubrica dell’articolo 185-ter faccia riferimento alla valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa, la formulazione della disposizione non contiene alcun riferimento all’apertura formale di una procedura di insolvenza. Si valuti dunque l’opportunità di chiarire il rapporto tra le nuove disposizioni che ipotizzano un intervento del Fondo sul capitale di rischio dell’impresa e la disciplina delle procedure concorsuali oggi contenuta nella legge fallimentare, destinata ad essere sostituita – dal 15 agosto 2020 – dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019), nel decreto legislativo n. 270 del 1999[12] e nel decreto-legge n. 347 del 2003[13].

 

Viene demandato ad un decreto di natura regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo.

Si osserva che non viene indicato il termine per l’adozione del regolamento interministeriale.

L’articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, richiamato dalla disposizione qui commentata, prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sotto ordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

La disciplina contenuta nel nuovo articolo 185-ter del Codice prevede altresì che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale - che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo – deve notificare senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

a)   i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b)  le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;

c)   le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

d)  le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Per il titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio che viola gli obblighi informativi è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

 

Si osserva che il nuovo articolo 185-ter, introdotto dal comma 2 dell’articolo dispone l’istituzione del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, senza indicarne la dotazione finanziaria e la decorrenza.

 

Invero, il comma 2 dell’articolo 31 qui in esame destina alle finalità dell’intero articolo (inclusa l’istituzione del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale) 30 milioni per l’anno 2020, consentendo, per le medesime finalità, alle PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici, di accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, demandando le modalità attuative, le condizioni e i criteri per la concessione della garanzia stessa ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma non indica la data entro la quale è prevista l’adozione del decreto interministeriale in esame.

 

Con riferimento alla materia oggetto dell’articolo in esame, si segnala che sono in corso di esame in sede referente presso la X Commissione attività produttive della Camera le proposte di legge abbinate C. 1631 C. 1518, C. 1689, che recano disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale e introducono disposizioni finalizzate a valorizzare le eccellenze produttive nazionali collegate a uno specifico luogo di produzione, nonché a preservare la continuità produttiva e l'insediamento nel territorio di origine.

 

Il comma 3 autorizza il Ministero per lo sviluppo economico ad assumere, nei limiti della vigente dotazione organica, dieci unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, per l’espletamento dei nuovi compiti operativi attribuiti al medesimo Ministero.

Più nel dettaglio, si prevede che le dieci unità di personale - da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, in possesso di specifici requisiti professionali necessari per lo svolgimento dei predetti compiti e in particolare, come specificato dalla Relazione tecnica, per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici – siano selezionate attraverso apposito concorso pubblico e che le relative assunzioni sono effettuate:

§  senza il previo svolgimento delle procedure previste in materia di mobilità volontaria (di cui all’art. 30, c. 2-bis, del D.Lgs. 165/2001);

§  senza la previa autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per l’assunzione del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca (ex art. 35, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 e art. 4, c. 3, del D.L. 101/2013);

§  in deroga alla disposizione secondo cui dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici (ex art. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013).

 

Per l’attuazione delle suddette assunzioni si autorizza la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dal 2020. Il successivo comma 4 dispone che alla copertura dei relativi oneri si provvede secondo le modalità stabilite dall’articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

In materia, si ricorda che l’art. 1, c. 394, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 

Con riferimento all’articolo in esame, si rileva che la disciplina del marchio storico inserita nel Codice della proprietà industriale non determina una tutela rafforzata del suo titolare nell’esercizio del suo diritto di privativa nei confronti di soggetti terzi, ed in questi termini non si profila come una disciplina finalizzata alla tutela di tipo privatistico del marchio, bensì determina i suoi principali effetti sul piano della tutela pubblica di situazioni di crisi d’impresa per il titolare del marchio storico stesso.

Peraltro, sotto questo profilo, si rileva che solo l’impresa titolare o licenziataria di un marchio storico che ha esercitato la facoltà di iscriversi al relativo Registro speciale, soggiace – secondo la disciplina qui introdotta - a sanzione amministrativa pecuniaria laddove non adempia l’obbligo di informare il Ministero dello sviluppo economico circa la sua intenzione di chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale. Mentre, l’impresa, titolare o licenziataria di un marchio qualificabile come storico, che non esercita la facoltà di iscriversi al relativo Registro speciale, non soggiace a sanzione amministrativa pecuniaria laddove non comunichi la propria intenzione di chiudere il sito produttivo stesso, non essendo assoggettata a tale obbligo.

Sarebbe opportuno un chiarimento al riguardo.


 

Articolo 32
(
Contrasto all’Italian sounding e incentivi
al deposito di brevetti e marchi
)

 

 

L’articolo 32 introduce, in primo luogo, un’agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding.

Contestualmente, la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell’italian sounding viene inserita nel Codice della proprietà industriale.

Si apportano poi ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale, volte:

§  a specificare che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia

§  ad estendere la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell’Italian Sounding. A tal fine ne viene modificata la denominazione in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding. Viene altresì ampliata la composizione dell’organo.

La norma introduce, inoltre, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – “investire in innovazione”, destinato a supportare la valorizzazione del processo  di  innovazione delle start-up innovative.

Si introduce poi la previsione che il Ministero dello sviluppo economico provveda annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-UIBM, alla definizione di un atto di programmazione dell’apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili.

Viene inoltre riconosciuta un’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria.

Sono poi introdotte nel Codice della proprietà industriale ulteriori norme che disciplinano l’apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty.

Aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all’italian sounding (commi 1-3 e 5)

I commi 1-3 introducono un’agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding.

Contestualmente, la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell’italian sounding viene inserita nel Codice della proprietà industriale, dal successivo comma 5 dell’articolo.

 

Nel dettaglio, il comma 1 riconosce ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un’agevolazione delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding, la cui definizione viene introdotta nell’articolo 144 del Codice della proprietà industriale (CPI - D. Lgs n. 10 febbraio 2005, n. 30) dal successivo comma 5.

L’agevolazione è finalizzata ad assicurare la tutela dell’originalità dei prodotti italiani, inclusi quelli agroalimentari, venduti all’estero.

 

L’articolo 144 CPI - che apre la Sezione II del Capo III del Codice, contenente misure di tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale[14] contro la pirateria (artt. da 144 a 146,– qualifica, al comma 1, come atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.

Il comma 5 dell’articolo in esame aggiunge un nuovo comma 1-bis all’articolo 144 CPI volto a definire– agli effetti delle norme contenute nella Sezione II del Capo III del Codice, della quale appunto l’articolo in questione fa parte - come pratiche di Italian Sounding le pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti. La rubrica del medesimo articolo 144 viene conseguentemente integrata.

Si osserva al riguardo che sarebbe opportuno inserire un richiamo alle pratiche dell’Italian sounding, anche nella rubrica della Sezione II, che attualmente richiama solo gli atti di pirateria, nonché operare, per coordinamento formale, una modifica integrativa all’articolo 146 del Codice, che attualmente disciplina gli interventi di tutela attivabili contro la pirateria.

Come precisato dalla relazione illustrativa, il fenomeno dell’Italian Sounding colpisce in maniera molto forte i prodotti italiani (soprattutto quelli tipici) che in alcuni mercati esteri subiscono una concorrenza sleale che sottrae loro rilevanti fasce di mercato. per contrastare questo fenomeno le imprese devono agire per via giudiziaria al fine di tutelarsi, con rilevanti costi da sostenere.

 

L’agevolazione riconosciuta dal comma 1 è pari al 50 per cento delle spese legali sostenute ed è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30 mila euro. La misura opera comunque entro il limite annuo di spesa - 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - autorizzato dal successivo comma 3. Alla copertura di tale onere, si provvede con le misure finanziarie contenute nell’articolo 50 del decreto legge.

 

Si osserva che il comma 1 dell’articolo qui in esame cita genericamente i consorzi nazionali che operano nei mercati esteri come soggetti beneficiari dell’intervento ivi previsto, senza operare alcun richiamo alla normativa definitoria dei consorzi vigente in materia.

Si ricorda in proposito, che il D.L. 83/2012 (convertito, con modificazioni, in legge n. 134/2012) ha disciplinato i consorzi per l’internazionalizzazione. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 42 del predetto D.L., I consorzi per l'internazionalizzazione sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e 2612 e seguenti del codice civile o in forma di società consortile o cooperativa da piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agroalimentari, agricole e ittiche aventi sede in Italia; possono, inoltre, partecipare anche imprese del settore commerciale.

Ai fini dell’individuazione dell’ambito soggettivo ed oggettivo del beneficio concesso dal comma 1, si valuti l’opportunità di un chiarimento al riguardo.

Si evidenzia che la relazione illustrativa afferma che la norma è volta al sostegno delle piccole e medie imprese italiane nella tutela legale dei propri prodotti, ivi inclusi quelli agroalimentari.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni di attuazione, inclusa l’indicazione delle spese ammissibili, le modalità’ di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

Ulteriori misure di contrasto all’italian sounding (commi 4 e 6)

I commi 4 e 6 apportano ulteriori modifiche al Codice della proprietà industriale, volte:

-     a specificare che nel divieto già vigente di registrazione come marchi di simboli emblemi e stemmi che rivestono interesse pubblico, sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani. Si introduce altresì la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia;

-     ad estendere la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell’Italian Sounding. A tal fine ne viene modificata la denominazione e ampliata la composizione.

 

Nel dettaglio, il comma 4 apporta modifiche all’articolo 10, comma 1, del Codice della proprietà industriale, nella parte in cui questo dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa - a meno che l'Autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione - simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico. Il comma precisa che nel predetto divieto di registrazione sono inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani.

Contestualmente, il comma introduce la previsione che non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia (nuovo comma 1-bis nell’articolo 10 CPI).

La relazione illustrativa precisa come spesso si evidenzino, specialmente sui mercati esteri, beni che evocano l’Italia (cd. Italian Sounding) con marchi contenenti parole (come ad esempio “mafia”), raddoppiando il danno per l’immagine del Paese.

Si ricorda comunque al riguardo che la disciplina sui marchi contenuta nel Codice della proprietà industriale costituisce, quanto alle cause di nullità e decadenza del marchio qui in esame, recepimento della disciplina europea di armonizzazione sulla materia. Nel dettaglio, l’articolo 14 CPI, relativo alla liceità del marchio e ai diritti di terzi, già prevede, in via generale, che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

Il comma 6 modifica la disciplina relativa al Consiglio nazionale anticontraffazione, contenuta nell’articolo 145 del Codice della proprietà industriale, includendo l’attività di contrasto alla falsa evocazione dell’origine italiana (dei prodotti) nell’ambito delle competenze del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (novella al comma 1 dell’art. 145 del Codice).

Conseguentemente all’estensione della competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione alle azioni di contrasto dell’Italian Sounding, il Consiglio assume la nuova denominazione di Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding.

Con una ulteriore novella all’articolo 145 CPI, si prevede inoltre l’inserimento tra i membri effettivi del Consiglio Nazionale anticontraffazione anche di un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

Tale scelta, secondo la relazione illustrativa, è dovuta alla crescente necessità di coinvolgere le giovani generazioni in attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della contraffazione e della falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti.

 

L’articolo 145 CPI, rubricato Consiglio nazionale anticontraffazione, dispone, al comma 1, l’istituzione dell’organo in questione presso il Ministero dello sviluppo economico, riconoscendogli funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.  L’articolo in esame come detto ne estende le competenze alla lotta dell’Italian sounding.

Il Consiglio nazionale anticontraffazione, ai sensi del comma 2, è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute, e da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica e da un rappresentante designato dall'ANCI, e, in virtù della novella qui in esame, da un rappresentante del MIUR. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

“Voucher 3I – Investire In Innovazione” per le start-up innovative nel periodo 2019-2021

I commi da 7 a 10 introducono, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – “investire in innovazione”, destinato a supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative.

 

Nel dettaglio, il comma 7 riconosce alle start-up innovative di cui al D.L. n. 179/2012 il “Voucher 3I – Investire In Innovazione” al fine di supportarne la valorizzazione del processo di innovazione, nel triennio 2019-2021.

Il comma 8 consente l’utilizzo del Voucher 3I per l’acquisizione di servizi di consulenza relativi alla:

-     verifica della brevettabilità dell’invenzione e all’effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive,

-     alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi,

-     all’estensione all’estero della domanda nazionale.

 

Il comma 9 demanda la definizione dei criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle start-up innovative, attivate dal Ministero stesso.

Il comma autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad avvalersi, per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del Voucher 3I, di un soggetto gestore e di soggetti di cui al capo VI del Codice della proprietà industriale (consulenti in proprietà industriale e avvocati che possono svolgere l’attività di mandatario per il deposito delle domande di brevetto).

 

Si osserva che il comma 9 non specifica se il Ministero, nell’esercizio della facoltà riconosciutagli di avvalersi, per la gestione della misura qui in esame, di un “soggetto gestore”, debba con questo stipulare apposita convenzione e, nel caso, se tale convenzione è a titolo oneroso o gratuito.

 

Infine, il comma 10 dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni relative al Voucher 3I di cui ai commentati commi 7- 9, sono pari a 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 e ad essi si provveda con le misure di copertura indicate nel successivo articolo 50 del decreto legge.

 

Il D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (convertito con modificazioni in L. n. 221/2012), ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la startup innovativa. In favore di questa tipologia di impresa è stato predisposto – senza operare distinzioni settoriali o limiti legati all’età dell’imprenditore – un vasto corpus normativo (artt. 25-32) che prevede nuovi strumenti e misure di vantaggio che incidono sull’intero ciclo di vita dell’azienda, dall’avvio alla fasi di espansione e maturità. Tale corpus normativo è stato nel corso del tempo via via modificato ed implementato.

Si rileva in questa sede che la definizione di startup innovativa è contenuta nell’articolo 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012, come ss. mod. e int.. Ai sensi di tale disposizione, è startup innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

§  è costituita da non più di sessanta mesi;

§  è residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

§  a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

§  non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

§  ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

§  non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

§  possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

-     le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. La disciplina fornisce specifici criteri per il computo di tali tipologie di spese[15];

-     impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un' università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale

-     sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Si segnala che l’OCSE ha presentato, a settembre 2018, un Rapporto di Valutazione dello “Startup Act” italiano. Il Rapporto è volto a fornire una valutazione dell’impatto economico e sociale del quadro d’intervento italiano per le imprese startup innovative, noto anche come “Startup Act”, introdotto dal Decreto-legge 179 del 2012.

Il Rapporto afferma che lo “Startup Act” può essere considerato come un “laboratorio” di grande utilità per l’elaborazione di policy a sostegno dell’imprenditorialità innovativa in tutti i Paesi membri dell’OCSE. La valutazione sottolinea che l’impatto dello “Startup Act” sulle imprese beneficiarie è stato complessivamente positivo, ma che sono necessarie azioni complementari in altre aree di policy per realizzare appieno il potenziale delle startup innovative italiane. Nel Rapporto, è fornita una descrizione analitica di tutto il quadro di sostegno a favore delle startup innovative italiane (pagg. 10-13).

 

Come indicato nella relazione illustrativa, le disposizioni in esame intendono supportare la prima fase del processo di valorizzazione dell’innovazione intrapreso dalle start up, attraverso l’istituzione di un voucher che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività: verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive; stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi; estensione all’estero della domanda nazionale. Con il voucher, afferma la relazione tecnica, si completa il raggio di azione di intervento del programma Smart&Start destinato alle start up innovative.

Interventi agevolativi per le PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale

Il comma 11 dispone che il Ministero dello sviluppo economico provveda annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell’apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori, in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all’interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall’Unione Europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

La finalità dell’intervento è stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

L’atto di programmazione, secondo quanto indicato dalla relazione illustrativa - ha lo scopo di definire preventivamente l’attuazione delle misure di sostegno, consentendo così alle PMI di avere notizie più certe sui tempi di operatività delle misure stesse, agevolando quindi le loro strategie di sviluppo basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

Si ricorda al riguardo che la Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso una apposita convenzione stipulata con Unioncamere supportano le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei relativi titoli di proprietà industriale, ed in particolare:

§  dei marchi all’estero attraverso alcune misure agevolative che mirano a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle imprese. L’ultimo programma di interventi per i marchi (Bando Marchi +3) prevede un finanziamento complessivo di circa 3,8 milioni di euro e due linee di intervento: Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici; Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. Le misure operano con il meccanismo della prenotazione e il bando in questione è stato recentemente temporaneamente sospeso per esaurimento di Fondi.

§  dei disegni/modelli, attraverso, da ultimo, il Bando Disegni +3 mira invece a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 4,7 milioni e le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire: la messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione); la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 – Commercializzazione). Le misure operano con il meccanismo della prenotazione e il bando in questione è stato temporaneamente sospeso per esaurimento di Fondi.

§  dei brevetti, attraverso il Bando Brevetti +2 ed relativo programma di agevolazioni Brevetti+ per favorire la registrazione e la valorizzazione economica di brevetti e privative nazionali e internazionali da parte di micro, piccole e medie imprese, con l’obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva. La sua gestione è affidata a INVITALIA, che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni. Il programma prevede due linee di intervento: la misura “Premi per la brevettazione”, che ha l'obiettivo di incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero, la misura “Incentivi per valorizzazione economica dei brevetti”, che ha l’obiettivo di potenziare la capacità competitiva delle imprese attraverso la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Anche tale misura risulta sospesa per esaurimento fondi.

Agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione privati da parte di associazioni rappresentative di categoria (commi 12-15)

Il comma 12 prevede che il Ministero dello sviluppo economico conceda un’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, di cui agli articoli 11 ed 11-bis del CPI, da parte di associazioni rappresentative di categoria.

L’agevolazione è fissata nella misura massima 1 milione di euro per anno.

Si osserva che il comma 12 non indica la decorrenza dell’agevolazione, la quale è invece desumibile dal comma 15, che fissa la decorrenza del relativo onere, in via permanente, dall’anno 2019. Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento tra il comma 12 e il comma 15.

 

Il fine della misura in esame è assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità.

Il comma 13 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la fissazione dei criteri e delle modalità di concessione dell’agevolazione, nonché i requisiti minimi dei disciplinari d’uso, da determinarsi d’intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, le disposizioni minime relative all’adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, i criteri per la composizione e le modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.

 

In base al comma 14, il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull’attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull’espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi.

Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Posto che il comma 13 demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico la fissazione dei  requisiti minimi dei disciplinari d’uso, da determinarsi d’intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive e le disposizioni minime relative all’adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, si valuti l’opportunità di coordinare la disposizione con quanto previsto dal Codice della proprietà industriale, che già fissa i requisiti minimi dei disciplinari d’uso in questione.

 

I marchi collettivi sono disciplinati all’articolo 11 del Codice della proprietà industriale, coma da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 15/2019, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sul marchio dell’(UE).

 

Ai sensi dell’articolo 11, le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro V, titolo V, capi V-VII (S.p.A, S.A.S. e S.R.L.), del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione devono essere conformità ai requisiti propri richiesti per i regolamenti stessi dal Codice (requisiti contenuti nell'articolo 157, comma 1-bis CPI[16]); le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quanto previsto, si applica anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

In deroga alla disciplina sui marchi d’impresa, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d’uso.

In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

 

Il marchio di certificazione trova la sua disciplina nell’articolo 11-bis, come recentemente introdotta dal sopra citato D.Lgs. n. 15/2019.

Ai sensi di tale disciplina, le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità agli specifici requisiti propri dei regolamenti d’uso previsti dal Codice (di cui all'articolo 157, comma 1-ter[17]); le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Quanto previsto si applica anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

In deroga alla disciplina sui marchi d’impresa, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

In tal caso, peraltro, l’UIBM può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.”

 

La relazione illustrativa afferma che il quadro normativo comunitario osta all’adozione di provvedimenti nazionali che intendano disciplinare, ancorché su base volontaria, l’adozione di marchi collettivi o di certificazione di proprietà dello Stato per promuovere i prodotti nazionali, ritenuti dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea incompatibili con il mercato comune. In tale contesto rimane libera all’iniziativa privata, dei settori che si ritenessero interessati, la possibilità di ricorrere all’istituto del marchio collettivo o al marchio di certificazione privato previsti sia a livello nazionale che dell’unione europea oltre che internazionale. Tali marchi, che potrebbero anche essere gestiti in forma consortile o equivalente, garantirebbero qualità omogenee dei prodotti attraverso l’osservanza ai vari disciplinari.

 

Il comma 15 reca gli oneri finanziari derivanti dalle misura agevolativa, pari a 1 milione di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2019, disponendo che alla relativa copertura si provveda ai sensi dell’articolo 50 del provvedimento in esame.

Apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty (commi 16-17)

I commi 16 e 17 prevedono l’apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty.

 

Nel dettaglio, il comma 16, sostituendo il comma 1 dell’articolo 55 del Codice della proprietà industriale, prevede che la domanda internazionale di brevetto - depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 - contenente la designazione o l’elezione dell’Italia, indipendentemente dalla designazione dell’Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se - entro 30 mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata - viene depositata presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi del nuovo articolo 160-bis, comma 1, introdotto dal successivo comma 17.

 

Secondo la formulazione dell’articolo 55 comma 1, antecedente all’intervento novellatore qui in esame, la domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, , e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivaleva ad una domanda di brevetto europeo nella quale sera stata designata l'Italia e ne produceva gli effetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

 

Sempre il comma 16, inserisce nel citato articolo 55, dopo il comma 1, due nuovi commi 1-bis ed 1-ter.

Il comma 1-bis prevede che la protezione conferita dalla domanda decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l’Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda stessa, ovvero l’abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell’Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall’origine, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell’Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine stabilito.

Viene fatto salvo quanto disposto dall’art. 46, comma 3 CPI, in materia di invenzione considerata inidonea ad essere brevettata in quanto compresa nello stato della tecnica. Nel dettaglio il citato comma 3 prevede che è considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella di deposito della domanda in questione e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

 

Il comma 1-ter prevede che le modalità di applicazione dell’articolo 55, come modificato, e del nuovo articolo 160-bis siano determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

 

Il comma 17, come sopra accennato, introduce nel CPI il nuovo articolo 160-bis, recante la procedura nazionale della domanda internazionale.

In particolare, secondo il nuovo articolo, la richiesta di apertura della procedura nazionale, da presentare all’Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, deve essere accompagnata da:

a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;

b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze (comma 1).

Alla predetta richiesta si applicano le norme del Codice della proprietà industriale, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli (comma 2).

Per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale, la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull’esame previste dal CPI (comma 3).

 

Come indicato nella relazione illustrativa, le disposizioni prevedono l’introduzione della possibilità per i titolari di una domanda internazionale di brevetto designante l’Italia di avvalersi della procedura di esame presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (“fase nazionale”) in aggiunta alla possibilità di avvalersi dell’esame svolto presso l’Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta “fase regionale”. A tal fine vengono previste modifiche all’articolo 55 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 10 febbraio 2005, n. 30) e l’introduzione dell’articolo 160-bis.

Tali modifiche consentono al titolare di una domanda internazionale di brevetto - prevista dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 marzo 1978, n. 260 - che abbia designato l’Italia, di scegliere, entro 30 mesi dalla data di deposito, se avvalersi della procedura di esame presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi o se avvalersi dell’esame svolto presso l’Ufficio europeo dei brevetti nella cosiddetta “fase regionale” (Euro PCT).

Si precisa come, al momento della ratifica del Trattato, non fosse in vigore in Italia una procedura di esame di merito delle domande di brevetto italiane e il legislatore avesse preferito l’utilizzo della sola procedura del brevetto europeo che, attraverso l’esame di merito, costituiva un filtro delle domande che avrebbero potuto poi essere oggetto di convalida nazionale.

La situazione è poi cambiata, con l’art. 170, comma 1, lett. b) CPI[18]. Introdotta e collaudata ormai da diversi anni, la procedura di ricerca di anteriorità e di esame sostanziale delle domande di brevetto in Italia, consente di ammettere la possibilità, prevista dal suddetto Trattato di cooperazione in materia di brevetti, di svolgere presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi anche la procedura di riconoscimento e di esame nazionale della domanda internazionale, come avviene nella grande maggioranza dei paesi membri del Trattato.

La possibilità di entrare nella fase nazionale di esame direttamente da una domanda internazionale di brevetto porterebbe, secondo la relazione, i seguenti vantaggi: una procedura di esame e rilascio generalmente più rapida di quella europea; la possibilità per i richiedenti di ottenere direttamente un modello di utilità;  la protezione immediata dal momento del deposito della fase italiana, in quanto la domanda internazionale diverrebbe immediatamente disponibile al pubblico in lingua italiana, determinando tutti gli effetti previsti dal codice della proprietà industriale; maggiori introiti per lo Stato italiano che incasserebbe interamente sia i diritti di deposito della domanda internazionale che entra nella fase nazionale, sia le tasse di mantenimento in vita del brevetto concesso.


 

Articolo 33
(Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

 

 

L'articolo 33 interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (comma 1) e dei Comuni (comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto. Per gli enti territoriali meno virtuosi, è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Il comma 1 stabilisce che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, definito con decreto ministeriale.

Ai sensi del comma 1, primo periodo, la finalità perseguita dalla nuova disciplina assunzionale di interesse regionale è anche quella di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti (mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, manutenzione delle scuole e delle strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge di bilancio per il 2019).

 

Il richiamo ai "programmi previsti dalla legge" di bilancio per il 2019 (l. n. 145 del 2018) parrebbe ricomprendere quanto meno gli ambiti richiamati all'art.1, comma 838, della medesima legge: messa in sicurezza degli edifici e  del territorio, anche ai fini dell'adeguamento e miglioramento sismico degli immobili; prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale; viabilità e trasporti; edilizia sanitaria ed edilizia pubblica residenziale; agevolazioni alle imprese, incluse la ricerca e l’innovazione. Si tratta di ambiti in cui le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare nuovi investimenti utilizzando a tal fine i contributi che lo Stato ha messo a disposizione ai sensi dei commi 834 e 836 (si veda in proposito la relativa scheda di lettura nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato, Legge di bilancio 2019, Vol. III, 22 gennaio 2019).

 

Il richiamato valore soglia è definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno che precede quello in cui viene prevista l’assunzione. A tal fine non si tiene conto delle entrate a destinazione vincolata, incluse quelle relative al Servizio sanitario nazionale, e gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità. 

 

Le entrate delle regioni, ai sensi dell'allegato n.13/1 al decreto legislativo n.118 del 2011, sono classificate in 9 titoli, di cui solo i seguenti primi 3 rilevano ai fini della disposizione in commento: Titolo I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), che include i tributi destinati al finanziamento della sanità, di cui come detto non si deve tener conto ai fini del calcolo del valore soglia; Titolo II (Trasferimenti correnti); Titolo III (Entrate extratributarie).

 

Al comma 1, primo periodo, si stabilisce altresì che le Regioni possano procedere ad assumere in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

 

Ad un decreto del Ministro della pubblica amministrazione sono demandate sia l'indicazione della data di entrata a regime della nuova disciplina assunzionale (comma 1, primo periodo), sia l'individuazione delle fasce demografiche, dei relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e delle relative percentuali massime annuali di incremento del personale per le regioni che si collocano al disotto del predetto valore soglia (comma 1, secondo periodo).

 

Il decreto, su cui è previsto il concerto del Ministro dell'economia e l'acquisizione dell'intesa in sede di conferenza Stato-regioni, deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

 

Il comma 1, terzo periodo, dispone che l'aggiornamento delle fasce, dei valori soglia e delle relative percentuali massime di incremento del personale possa essere operato con cadenza quinquennale.

 

Il comma 1, quarto periodo, dispone che le regioni il cui rapporto fra la spesa per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) e le entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto (sarebbe forse preferibile specificare anche in questa sede, come previsto al primo periodo, che dette entrate sono considerate al netto delle poste di cui al primo periodo, v. supra) risulti superiore al valore soglia, definito dal citato decreto ministeriale, siano tenute ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto con l'obiettivo di conseguire il valore soglia nell'anno 2025.

Si valuti in proposito la possibilità di riformulare la disposizione al fine di tener conto che tale valore soglia potrebbe essere raggiunto anche prima del 2025.

 

Le Regioni che intraprendono tale percorso sono chiamate ad attuare un turnover di personale "anche inferiore al 100 per cento".

Si valuti la possibilità di chiarire se la percentuale del 100 per cento debba essere intesa con riferimento al personale cessato dal servizio nell'anno precedente ovvero con riferimento alla spesa sostenuta per il personale cessato nell'anno precedente. Analogo chiarimento andrebbe formulato con riferimento al limite assunzionale, pari al 30 per cento, di cui al successivo quinto periodo, per le Regioni che non saranno state in grado di assicurare una spesa di personale sostenibile entro il 2025 (v. infra).

 

Per tali Regioni parrebbe che continui ad applicarsi l'art.3, comma 5, del decreto-legge n.90 del 2014, che consente di assumere personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla medesima spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente (si veda la scheda riportata in calce alla presente scheda di lettura), fermo restando il doveroso rispetto del percorso di graduale riduzione intrapreso ai sensi della disposizione in commento, che potrebbe imporre, come detto, un turnover inferiore al 100 per cento.

 

A decorrere dal 2025, le regioni che continueranno a registrare un rapporto superiore al “valore soglia” -  fintanto che tale differenza non sia riassorbita -  saranno tenute ad applicare un turn over del personale "pari al 30 per cento" (comma 1, quinto periodo). La disposizione, nonostante il tenore letterale, parrebbe doversi intendere come diretta ad imporre un tetto alle assunzioni, e non un vincolo di applicare un turn over necessariamente "pari" al 30 percento.

 

L'ultimo periodo del comma 1 dispone infine che sia assicurata l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa. A tal fine si prevede una rimodulazione, in aumento o in diminuzione, del limite del trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

 

L'art.23, comma 2, citato ha disposto, in attesa di una più generale armonizzazione dei trattamenti economici accessori di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche da effettuarsi in sede di contrattazione collettiva nazionale, che dal 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna pubblica amministrazione non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

 

Il comma 2 detta una disciplina assunzionale per i Comuni per molti aspetti analoga a quella introdotta per le regioni al comma 1[19].

Non si ripetono in questa sede le osservazioni segnalate in sede di commento del comma 1, a cui si fa tuttavia rinvio con riguardo alle disposizioni di identico contenuto.

I Comuni possono pertanto procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non superiore ad un determinato valore soglia, "anche per le finalità di cui al comma 1" (v. supra).

Dette assunzioni devono avvenire in coerenza con piani triennali di fabbisogno di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Il valore soglia, che costituisce il limite di spesa per le assunzioni di personale in commento, è definito come percentuale "differenziata per fascia demografica" delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le fasce demografiche, i relativi valori soglia (prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città.

I parametri definiti con il decreto ministeriale potranno essere aggiornati con cadenza quinquennale.

Gli altri Comuni, cioè quelli in cui il rapporto fra la spesa per il personale e le richiamate entrate correnti è superiore al valore soglia, sono tenuti ad intraprendere un percorso di graduale riduzione annuale di tale rapporto affinché esso raggiunga il valore soglia nell'anno 2025 e, nel frattempo, possono procedere ad assunzioni secondo un turn over "anche" inferiore al 100 per cento.

A partire dal 2025, i Comuni che continueranno a registrare un rapporto superiore al valore soglia, e fintanto che tale eccedenza non sia riassorbita, saranno tenuti a limitare le assunzioni al 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

Così come previsto per le Regioni, anche con riferimento alle assunzioni di personale nei Comuni il limite  al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75 del 2017 è adeguato al fine di  garantire  l'invarianza  del  valore  medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione integrativa nonché delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

 

 

La disciplina dettata dall'articolo in commento interviene sulla normativa sulle assunzioni di personale nelle Regioni e dei Comuni, la cui fonte principale è costituita dall'art.3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Quest'ultima dispone che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno[20] procedano ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla medesima spesa sostenuta per il personale di ruolo cessato nell'anno precedente, a partire dal 2018 (per gli anni precedenti tale percentuale era inferiore: pari al 60 per cento per gli anni 2014-2015; pari all'80 per cento per il 2016 ed il 2017). Invero il cosiddetto sblocco del turnover si registra a partire dal 2019, atteso che per il 2018 sussisteva un ulteriore vincolo, dettato dall'art. 1, comma 228, della legge n.208 del 2015: regioni e enti locali avrebbero potuto, per il triennio 2016-2018, assumere a tempo indeterminato personale di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Tale disciplina, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge in commento, viene superata con riferimento alle Regioni e ai Comuni: a) che registrino una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario (potranno infatti assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al citato valore soglia, definito con decreto ministeriale); b) che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non abbiano portato tale rapporto al disotto del citato valore soglia (e saranno legittimate ad applicare un turn over pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia).

La richiamata disciplina diretta ad imporre vincoli assunzionali agli enti territoriali è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale. La Corte (ex multis, v. sent. n.218 del 2015) ha respinto le censure della regione Veneto, richiamando a tal fine la costante giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto incontestabile "il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti". Nello specifico, ha evidenziato che l'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 "è norma recante princìpi di coordinamento della finanza pubblica" e concerne "non una minuta voce di spesa, bensì un rilevante aggregato della spesa di parte corrente, in un'ottica di contenimento complessivo, sebbene non generale, della spesa corrente in vista del riequilibrio della finanza pubblica". Ad avviso della Corte si tratta di una norma che soddisfa il requisito di non prevedere "in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi" di contenimento della spesa" (in linea con quanto indicato nella sentenza n. 236 del 2013), "lasciando alle Regioni la possibilità di provvedere esse stesse, in piena autonomia, a differenziare le misure necessarie al raggiungimento dell'indicato obiettivo, tenendo conto delle diverse esigenze dei vari settori dell'amministrazione regionale".

 


 

Articolo 34
(Piano grandi investimenti nelle Zone economiche speciali)

 

 

L’articolo 34 prevede l’utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni € nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.

 

Il comma 1 prevede in particolare che il Presidente del Consiglio dei ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione, avvalendosi delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), definisca un Piano diretto a favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali nonché per l’attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali.

Al Piano, denominato “Piano grandi investimenti - ZES”, sono assegnati complessivamente 300 milioni di euro nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, così ripartiti: 50 milioni di euro nell’anno 2019, 150 milioni di euro per l’anno 2020 e 100 milioni di euro nell’anno 2021.

 

Il decreto legge n. 91 del 2017 (art. 4) ha definito le procedure e le condizioni per istituire Zone economiche speciali (ZES) in alcune aree del Paese, in particolare nelle regioni qualificate dalla normativa europea come "meno sviluppate" o "in transizione", definendone le procedure e le condizioni.

In Italia sono regioni meno sviluppate (con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea) le regioni Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Sono regioni in transizione (con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea) le regioni Sardegna, Abruzzo e Molise.

La Zona economica speciale è definita come un'area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale facente parte della rete globale delle Reti di trasporto transeuropee, definite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013. Nelle Zone economiche speciali si prevedono regimi amministrativi semplificati per i soggetti imprenditoriali che effettuano investimenti e specifici benefici fiscali.

Per approfondimenti si rinvia al paragrafo le Zone economiche speciali e le Zone logistiche semplificate dell’apposito tema sul Portale della Documentazione della Camera dei Deputati

 

In base al comma 2, il Piano può essere utilizzato per investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

Per la gestione del Piano (o di una sua parte) possono essere stipulate convenzioni con soggetti individuati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (comma 3).

Il comma 4 rinvia la disciplina delle linee di attività del Piano ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (o se nominata dell’Autorità politica delegata per la coesione), sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge. Il medesimo decreto disciplina inoltre l’ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell’investimento.

 

La misura, come detto, è finanziata a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020, stanziate per gli anni 2019, 2020 e 2021.

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo è finalizzato dunque a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per quel che concerne le risorse, nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 (legge n. 145/2018 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2018 di ripartizione delle dotazioni dei singoli programmi di spesa in capitoli), il capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, su cui sono iscritte le risorse del Fondo sviluppo e coesione, presenta una dotazione pari a 6.351 milioni nel 2019, a 6.850 milioni nel 2020, a 7 miliardi nel 2021 (cui si aggiungono 26,9 miliardi per gli anni 2022-2025, che saranno iscritti in bilancio dalle prossime leggi di bilancio), autorizzate dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) come successivamente rifinanziato, destinate agli interventi rientranti nel ciclo di programmazione 2014-2020[21].

Tali risorse risultano per la gran parte già programmate dal CIPE, ad eccezione dell’importo di rifinanziamento disposto, da ultimo, dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per complessivi 4 miliardi, autorizzati nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023.

Su tale rifinanziamento, si ricorda, tuttavia, che il comma 250 dell’articolo 1 della medesima legge di bilancio 2019 ha peraltro disposto una riduzione di 35 milioni per il 2019, quale copertura degli oneri conseguenti alla proroga per il 2019 del trattamento di integrazione salariale straordinario dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) [22].

 


 

Articolo 35
(Modifiche ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1
della legge 4 agosto 2017, n. 124)

 

 

L’articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla L. n. 124/2017.

In particolare, la norma specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente alle pubbliche amministrazioni). Viene soppresso altresì il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.

Vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell’obbligo di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell’esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese.

Sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche in questione differenziati a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato.

Per le imprese, viene introdotta una specifica disciplina che distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo.

Si introduce poi un differente regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo.

 

Più in dettaglio, l’articolo 35 interviene sulle disposizioni in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017.

Si ricorda come le disposizioni in questione abbiano introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.lgs. n. 33/2013 (su cui v. infra).

La relazione illustrativa motiva l’intervento normativo in ragione del fatto che la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla citata L. n. 124/2017 non ha, ad oggi, trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti: associazioni, fondazioni, Onlus cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, imprese.

Per questo motivo si è reso necessario un intervento chiarificatore urgente, al fine di consentire ai predetti soggetti di adempiere correttamente entro i termini previsti.

 

L’articolo 35, comma 1, riformula la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche prevista dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge n.124/2017. Tale riformulazione è attuata tramite la sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi che introducono sia modifiche sostanziali, sotto il profilo dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, sia modifiche di carattere sistematico e di coordinamento formale.

 

Nel dettaglio, attraverso la sostituzione del comma 125:

§  viene specificata la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati.

La normativa previgente richiamava invece sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti;

§  viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente alle pubbliche amministrazioni).

Rimane il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mentre viene soppresso il richiamo alle erogazioni effettuate da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.

 

In proposito si ricorda che L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 qualifica amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (le c.d. agenzie fiscali).

L'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rinvia all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, includendo espressamente le autorità portuali e le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolamentazione;

§  vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell’obbligo di pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in questione percepite nell’esercizio finanziario precedente: si tratta delle associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese. Per le imprese, è poi prevista la specifica disciplina del nuovo comma 125-bis (v. infra);

§  sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni pubbliche in questione differenziati. In particolare, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri sono tenute all’obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno, mentre per le imprese gli obblighi di pubblicazione sono dettagliati nel nuovo comma 125-bis, che distingue tra imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al medesimo obbligo.

In particolare, il nuovo comma 125-bis prevede che i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (v. supra).

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

La disposizione è volta sostanzialmente ad integrare e chiarificare l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina in esame, rispetto al testo del previgente articolo 1, comma 125, terzo periodo, della legge n. 214/2017, il quale prevedeva che: “Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato”.

La disciplina previgente faceva dunque genericamente riferimento alle “imprese”, mentre nella nuova disciplina sono previste, nell’ambito della categoria delle imprese, ulteriori specificazioni. La relazione illustrativa precisa, infatti, come “per le imprese e le cooperative [si sia reso] necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo obbligo (articoli 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter del codice civile).

Si ricorda, inoltre,  che l’art. 2435-bis del codice civile consente alle società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati di redigere il bilancio in forma abbreviata, qualora, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

 

Rispetto al testo del previgente articolo 1, comma 125, quarto periodo della legge n. 124/2017, che sanzionava l’omessa pubblicazione con “la restituzione delle somme ai soggetti eroganti”, il nuovo comma 125-ter:

§  introduce, a partire da 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione; tali soggetti sono chiamati a pagare una sanzione pari «all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro»; si valuti l’opportunità di specificare se l’importo minimo di 2.000 euro si riferisca alla sanzione amministrativa o all’erogazione ricevuta. Se il riferimento è agli importi ricevuti, non è prevista sanzione per la mancata pubblicazione di erogazioni inferiori ai 2.000 euro;

§  introduce la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione; si osserva che la sanzione accessoria viene fatta coincidere con la violazione dell’obbligo da cui deriva la sanzione principale. Si ricorda che, in base alla legge n. 689 del 1981, le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione;

§  conferma che, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme. Rispetto alla normativa previgente, che prevedeva la restituzione entro 3 mesi dalla scadenza dell’obbligo di pubblicazione, il decreto-legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell’illecito amministrativo. Si osserva che la disposizione non chiarisce se l’inottemperanza è relativa alla sola pubblicazione o anche al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, come afferma la relazione illustrativa del disegno di legge;

§  specifica che la sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981.

 

Il nuovo comma 125-quater riproduce, con alcune modifiche di coordinamento formale, quanto già previsto dal testo previgente dell’articolo 1, comma 125, quinto e sesto periodo, della legge n. 214/2017.

Il comma dispone, segnatamente che, qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013[23], le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui dall’articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013, le somme di cui al comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208).

 

Il nuovo comma 125-quinquiesche riproduce sostanzialmente il testo dell’articolo 3-quater, comma 1 del D.L. n. 135/2018 - prevede che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

L’articolo 3-quater, comma 1 del D.L. n. 135/2018 per coordinamento formale, viene dunque abrogato dal comma 2 dell’articolo 35 in esame.

 

Si ricorda che il Registro Nazionale degli aiuti di Stato[24] è operativo - presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI) - a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il funzionamento. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti ha trovato piena attuazione l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la DGIAI del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro. Sostanzialmente, quindi, il registro nazionale offre una visione completa dell’utilizzo delle risorse pubbliche per la concessione di aiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti.

 

Il comma 125-sexies conferma quanto già contenuto nel previgente articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 214/2017 sottoponendo le cooperative sociali di cui al nuovo comma 125, lett. d), all’obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, nei propri siti internet o portali digitali, dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

 

I nuovi commi da 126 a 129 riproducono sostanzialmente il testo del previgente articolo 1, commi da 126 a 129, della legge n. 214/2017, con l’aggiunta di alcuni elementi di coordinamento formale.

 

In particolare, il comma 126, dispone l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, degli obblighi di pubblicazione di cui al citato articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013, anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione amministrativa pari alle somme erogate.

Il comma 127 dispone che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applichi ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Il comma 128, inserisce un periodo al citato articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, il quale prevede la pubblicazione dei dati consolidati di gruppo, ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche. La disposizione è identica a quella contenuta nel testo del comma 128 vigente.

Il comma 129 dispone che all'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

Articolo 36
(Banche Popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)

 

 

L’articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari. Viene inoltre modificata la disciplina operativa del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prevedendosi – accanto alle procedure ordinarie, che dispongono l’esame delle domande da parte di una Commissione tecnica –anche una procedura di indennizzo forfettario. E’ di conseguenza definita una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

 

Il comma 1 dell'articolo in esame interviene sulla riforma delle banche popolari, prorogando dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto dal decreto legge n. 3 del 2015 (articolo 1, comma 2) per l’adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari stabilito dall'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB).

Secondo l'articolo 29 del TUB, l’attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro e, trascorso un anno dal superamento di tale limite, ove lo stesso non sia stato ridotto al di sotto della soglia né sia stata deliberata la trasformazione in società per azioni o la liquidazione, vengono previsti rilevanti poteri di intervento da parte dell'autorità di vigilanza, che può proporre la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa della banca.

 

Il termine era stato già oggetto di proroga, per effetto dapprima dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2018 che al termine di adeguamento precedentemente indicato (18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia il 9 giugno 2015, ai sensi dell'articolo 29 del TUB) aveva sostituito la data del 31 dicembre 2018. Con il decreto legge n. 119 del 2018 era stata in seguito disposta una ulteriore proroga, sostituendo la data del 31 dicembre 2018 con quella del 31 dicembre 2019.

Sul punto si ricorda che il decorso della riforma è stato sospeso, con effetti erga omnes, dal Consiglio di Stato con decreto 15 dicembre 2016, n. 5571, confermato con ordinanza 13 gennaio 2017, n. 111, fino alla pubblicazione dell’ordinanza di Sezione che concluderà la seconda fase dell’incidente cautelare all’esito della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione ad essa rimessa.

La trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi è stata attuata da otto delle dieci banche interessate dalla riforma del 2015. Per le due rimanenti (Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Bari) il termine per la trasformazione è stato sospeso, in attesa delle decisioni della Corte costituzionale in ordine a una questione sollevata dal Consiglio di Stato.

In particolare, con ordinanza del 15 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad alcune prescrizioni della riforma delle banche popolari, tra cui la facoltà concessa alle banche, su autorizzazione della Banca d’Italia anche in deroga alle norme del codice civile, di limitare il rimborso degli strumenti di capitale al socio che ha esercitato il recesso, alle condizioni di legge.

La questione è stata rimessa dunque alla Corte Costituzionale che con sentenza n. 99 del 21 marzo 2018 si è pronunciata sulle predette questioni di costituzionalità ritenendole infondate e confermando la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per il decreto legge. Inoltre, la Consulta ha affermato che la normativa impugnata la quale, in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali, prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio, non lede il diritto di proprietà. Ha affermato infine che, quanto ai poteri normativi affidati alla Banca d’Italia, essi rientrano nei limiti di quanto consentito dalla Costituzione. La riforma era stata già sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 287 del 2016, aveva dichiarato manifestamente inammissibili e non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale riferite alla riforma delle banche popolari.

Nonostante la pronuncia della Consulta, la VI sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza del 18 ottobre 2018, ha ritenuto necessario disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue, con particolare riferimento alle norme che impongono la soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni (fissando tale limite in 8 miliardi di euro) e consentono alla banca di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente.

Secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa del Governo, le ragioni della proroga derivano proprio dalla pendenza del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e dall'incertezza che deriverebbe dalla mancata adozione di una decisione di merito entro il 31 dicembre 2019.

 

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina del Fondo di indennizzo dei risparmiatori (FIR) istituito dai commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Il FIR ha una dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, ed è destinato al ristoro dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, avendo usufruito dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), avente analoghe finalità. L’indennizzo per gli azionisti è commisurato al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è commisurato al 95 per cento del costo di acquisto, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.

 

La lettera a) modifica il comma 494 della legge di bilancio 2019 che definisce il perimetro dei risparmiatori che possono accedere al FIR: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, ma anche di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero, per effetto delle modifiche in esame, i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi. Con tali specifiche previsioni viene sostituito il più generico riferimento agli "aventi causa" contenuto nel testo previgente.  

 

Le lettere b) e c) modificano i commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019 che definiscono, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, e la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. In entrambi i casi, viene espressamente disposto che nel costo di acquisto siano inclusi gli oneri fiscali a carico dell'investitore.

 

La lettera d) modifica il comma 500 della legge di bilancio 2019 per specificare la modalità di determinazione del tasso di rendimento differenziale delle cedole percepite da obbligazionisti subordinati rientranti nel perimetro del FIR, rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.

In particolare, i commi 499 e 500 della legge di bilancio 2019 chiariscono che l’indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché – per i soli obbligazionisti subordinati – il differenziale di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente. Con la modifica in esame, viene specificato che il differenziale è determinato ai sensi dell'articolo 9 (commi 3, 4 e 5) del decreto legge n. 59 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Le citate disposizioni definiscono il differenziale di rendimento come la differenza, se positiva, tra il tasso di interesse degli strumenti finanziari subordinati oggetto di indennizzo e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale (BTP) in corso di emissione con durata finanziaria equivalente. Il rendimento di mercato non corrisponde necessariamente al tasso di interesse previsto dal BTP in sede di emissione dei titoli, in quanto tale valore viene alterato in caso di acquisto sul mercato per un prezzo differente rispetto a quello di sottoscrizione. Laddove non sia possibile far riferimento al rendimento di un BTP con durata equivalente, si dovrà ricorrere a un procedimento di calcolo (interpolazione lineare) che, a partire da valori osservabili (BTP con durata residua più vicina), consenta di ricavare il rendimento di un "teorico" BTP con durata equivalente.

Ai fini di tale confronto, il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione da parte dell'obbligazionista che intende accedere al FIR, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato (MTS).

Una volta calcolata la differenza tra i rendimenti, la stessa deve essere moltiplicata per:

1)  gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle banche in liquidazione,

2)  il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

 

La lettera e) modifica il comma 501 della legge di bilancio 2019 che disciplina, tra l'altro, le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili nonché l'istituzione di una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo. Come già previsto dalla legge di bilancio, le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili sono definiti con un decreto del MEF, senza previsione di un termine per la sua emanazione. Il medesimo decreto dovrà istituire e disciplinare la Commissione tecnica, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità, che avrà le seguenti attribuzioni:

§  esaminare e ammettere le domande all’indennizzo del FIR;

§  verificare le violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto,

§  verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori;

§  erogare l’indennizzo da parte del FIR.

Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.  

Le domande di indennizzo, corredate della documentazione attestante i requisiti di accesso al fondo, come definiti dal comma 494, dovranno essere inviate entro il termine di 180 giorni dalla data individuata con decreto del MEF.

Il decreto dovrà inoltre indicare:

§  i tempi delle procedure di definizione delle istanze;

§  le fattispecie di violazioni massive (in modo non tassativo)

§  le modalità di presentazione dell’istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 502-bis (vedi infra).

 

Un successivo decreto del MEF procederà alla nomina dei componenti della Commissione tecnica e alla determinazione degli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a cui si farà fronte mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR.

Le attività di supporto per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica sono affidate dal MEF, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione (nuovo comma 501-bis inserito dalla lettera f) dell'articolo 36, comma 2).  Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR nel limite massimo di 12,5 milioni di euro.

 

Oltre al procedimento disciplinato ai sensi del comma 501 della legge di bilancio 2019, che prevede l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo da parte della Commissione tecnica sulla base di una valutazione delle condotte violative (anche presuntiva, alla luce delle violazioni massive) messe in atto banche poste in liquidazione, il comma 502-bis istituisce una procedura di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019. A tal fine, le lettere g) e h) definiscono una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.

 

Il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi, che dovranno essere accertati dalla Commissione tecnica, dà diritto all'accesso prioritario al FIR e all'erogazione di un indennizzo forfettario:

§  i soggetti che presentano l'istanza devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

§  i soggetti che presentano l'istanza devono avere, al 31 dicembre 2018, un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo da parte del FIR. Il valore del patrimonio è calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;

§  i soggetti che presentano l'istanza devono avere un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018.

 


 

Articolo 37
(Ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze
nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia)

 

 

L’articolo 37 autorizza il MEF a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia. Si modifica inoltre la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che viene ricondotta nell’ambito della procedura di ripartizione dell’attivo dell’amministrazione straordinaria.

 

Il comma 1 autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria dell’Alitalia, fino ad un tetto massimo costituito dall’importo maturato a titolo di interessi sul prestito, ai sensi del comma 3. La copertura finanziaria del comma 1 è costituita pertanto dalle entrate che si prevede di realizzare ai sensi del comma 3 (interessi sul prestito), quantificate nella Relazione tecnica in 145 milioni di euro.

I criteri e le modalità dell’operazione saranno definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000.

 

Il comma 2 prevede che alla società di nuova costituzione (NewCo) Nuova Alitalia, partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, non si applichino le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

 

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha riassunto in un quadro organico le numerose disposizioni vigenti in materia, ridisegnandone la disciplina con la finalità di ridurre e razionalizzare il fenomeno delle società a partecipazione pubblica, avendo anche riguardo ad una efficiente gestione delle partecipazioni medesime ed al contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'articolo 4 fissa il divieto generale, per le amministrazioni pubbliche, di costituire, anche indirettamente, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Nei limiti di tale principio, lo stesso articolo 4 elenca le finalità perseguibili dalle amministrazioni mediante le società partecipate: a) produzione di un servizio di interesse generale; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore privato selezionato secondo specifiche procedure; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. L’articolo 4, inoltre, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti di Regione e Province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti (interesse pubblico o agevolazione della quotazione in borsa), la facoltà di deliberare l'esclusione (totale o parziale) dell'applicazione delle disposizioni del testo unico a specifiche società a partecipazione pubblica. I provvedimenti eventualmente assunti sono trasmessi alle Camere.

 

I commi 3, 4, 5 e 6 intervengono sulla disciplina della restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro concesso ad Alitalia in Amministrazione straordinaria[25] (per una sintesi della disciplina del prestito e dell’Amministrazione straordinaria si veda il box Sintesi della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia).

Il comma 3 prevede in particolare che Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, corrisponda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella Relazione illustrativa al decreto, dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019.

Dal tenore letterale della disposizione parrebbe che il prestito reso ad Alitalia non produca più interessi dalla data del 31 maggio 2019.

 

Il comma 4 stabilisce che gli interessi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le finalità di cui al comma 1.

Si ricorda che il finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto "un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato". Il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In merito a tale indagine non sono state adottate decisioni.

 

Con riferimento ai termini e alle modalità di restituzione del prestito concesso ad Alitalia entrano in considerazione i requisiti stabiliti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) nonché in relazione alla determinazione dello spread applicabile al prestito concesso alla società, la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) con i relativi aggiornamenti.

Gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (un'impresa è definita come in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, essa è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine e, tra i diversi casi indicati, si indica quello di una impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza) distinguono due tipologie di aiuto riferibili alla vicenda di cui si tratta: gli aiuti al salvataggio dell'impresa; gli aiuti alla ristrutturazione dell'impresa.

Il Governo italiano nella propria comunicazione alla Commissione ha argomentato che l’aiuto concesso ad Alitalia in primo luogo non sarebbe un aiuto di Stato e che, qualora dovesse essere qualificato tra gli aiuti di Stato, sarebbe da ricondurre ad un aiuto al salvataggio dell’impresa coerente con le previsioni dell’Unione europea in materia.

 

Al riguardo, si ricorda che gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, rilevano che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi, e pertanto le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «una tantum»). L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita – secondo gli Orientamenti della Commissione - molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto gli orientamenti introducono la nuova nozione di «sostegno temporaneo per la ristrutturazione», il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può esso concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Si deve trattare di un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate.

Occorre ricordare, inoltre, che, la Commissione europea in via generale, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva, applica il principio del "normale investitore di mercato" (market economy investor principle) (si vedano ad esempio la decisione della Commissione 2380/81/UE che definisce come aiuti di Stato "le misure...che non rispecchiano la fornitura di capitale di rischio secondo le normali pratiche commerciali in un'economia di mercato"). In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore di mercato (decisione 2001/621/UE). Al riguardo si rappresenta che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, sono inevitabilmente articolati considerata la necessità di valutare in concreto caso per caso le diverse situazioni ad essa di volta in volta sottoposte (decisione 2001/43/UE).

Da ultimo, si segnala che l'articolo 2 del regolamento UE n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dispone che, salvo disposizione contraria dei regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE o di altre disposizioni pertinenti dello stesso, qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato. La Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato della ricezione della notifica.

 

Gli aiuti al salvataggio dell'impresa sono secondo la comunicazione 2014/C 249/01 per natura, una forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio" (paragrafo 26).

Secondo la comunicazione invece "Gli aiuti per la ristrutturazione spesso comportano un'assistenza più permanente e devono ripristinare la redditività a lungo termine del beneficiario in base a un piano di ristrutturazione realistico, coerente e di ampia portata, consentendo, al contempo, un sufficiente contributo proprio e una condivisione degli oneri e limitando le potenziali distorsioni della concorrenza" (paragrafo 27).

Affinché gli aiuti siano considerati conformi alla disciplina dall'Unione europea è necessario che lo Stato richiedente dimostri il rispetto di questi requisiti:

§  contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune: una misura di aiuto di Stato deve puntare a un obiettivo di interesse comune ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato;

§  necessità dell'intervento statale: una misura di aiuto di Stato deve essere destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire;

§  adeguatezza della misura di aiuto; effetto di incentivazione; proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo); prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi tra gli Stati membri e trasparenza dell'aiuto.

Peraltro, nel valutare gli aiuti a favore dei fornitori SIEG in difficoltà (come Alitalia), la Commissione deve tenere conto di tutti gli aiuti di Stato ricevuti dal fornitore, compresa l'eventuale compensazione per gli obblighi di servizio pubblico.

Con specifico riferimento agli aiuti destinati al salvataggio, perché essi possano essere autorizzati devono soddisfare le seguenti condizioni:

§  devono consistere in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti;

§  la remunerazione del prestito o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata in G.U. C 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti (che con riferimento alla situazione di Alitalia prevede uno spread minimo di 1000 punti base);

§  i prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario;

§  gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato ovvero un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione.

Una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata.

Una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione. Gli aiuti alla ristrutturazione, che possono eventualmente seguire gli aiuti al salvataggio, sono ammessi dall'Unione europea alle seguenti condizioni: innanzi tutto tali aiuti non possono limitarsi a fornire unicamente un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite. Pertanto tali aiuti sono subordinati alla presentazione di un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione, che, alla luce di quanto stabiliscono gli Orientamenti, può presentare un impatto significativo sull'impresa beneficiaria.

Tra i possibili interventi che possono formare oggetto del piano sono indicati esemplificativamente la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività del beneficiario su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività in perdita, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione generalmente comporta anche una ristrutturazione finanziaria sotto forma di conferimenti di capitale effettuati dagli azionisti nuovi o esistenti e di riduzione dei debiti da parte dei creditori esistenti. Le imprese beneficiarie degli aiuti per la ristrutturazione possono vedersi costrette a cedere attivi, ridurre le capacità o la presenza sul mercato. Tali misure, secondo gli Orientamenti, dovrebbero essere attuate in particolare nel mercato o nei mercati in cui l'impresa si trova a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione, in particolare quelli in cui vi è un significativo eccesso di capacità. Inoltre per l'autorizzazione a tale aiuto si prevede che sia assicurato un contributo significativo ai costi di ristrutturazione (almeno il 50 % dei costi di ristrutturazione) proveniente dalle risorse proprie del beneficiario dell'aiuto, dei suoi azionisti o creditori o del gruppo di cui fa parte, o da nuovi investitori. Solo in circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà la Commissione può accettare un contributo inferiore al 50 % dei costi di ristrutturazione.

 

Il comma 5 interviene sulle modalità di rimborso del finanziamento, sopprimendo la disposizione, contenuta nel comma 1 dell’articolo 50, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevedeva la restituzione del prestito entro sei mesi dall’erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura.

A tale norma si collega la modifica del successivo comma 6, che ridefinisce le modalità ed i tempi di restituzione del prestito: il finanziamento sarà restituito nell’ambito della procedura di ripartizione dell’attivo dell’amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell’attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria. Vengono pertanto soppresse le modalità che erano state precedentemente definite nellarticolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e che prevedevano la restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e non oltre il termine del 30 giugno 2019.

 

In merito alla cessione dei complessi aziendali il Ministero dello sviluppo economico, in un comunicato del 3 maggio 2019, dopo aver ricevuto, nella medesima data, da parte dei commissari straordinari di Alitalia, la comunicazione di richiesta di proroga del termine per la presentazione di un’offerta definitiva e vincolante per Alitalia da parte di FS, ha autorizzato la proroga di tale termine al 15 giugno 2019, auspicando tuttavia che l’indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile.

 

Come evidenziato nella Relazione Tecnica al decreto, il credito erariale verrà pertanto soddisfatto nel quadro della procedura di riparto dell’attivo dell’Amministrazione straordinaria, a fronte di apposita istanza davanti al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.

 

Con riferimento alla situazione economica di Alitalia si vedano la Relazione conclusiva sulla situazione economica e finanziaria dell'Alitalia - Società aerea italiana spa nell'ambito della procedura di cessione, presentata alle Camere il 31 ottobre 2018 e l'audizione informale dei Commissari Alitalia svolta presso le Commissioni Riunite (IX e X) della Camera dei deputati il 27 marzo 2019 (qui il link alla memoria consegnata dai commissari).

 

La società Alitalia – Società Aerea Italiana Spa è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi della c.d. legge Marzano (artt. 1 e 2 del D.L. n. 347 del 2003), con il decreto del MISE 2 maggio 2017, con il quale è anche stato nominato il collegio dei Commissari Straordinari. I Commissari, come previsto dall’art. 4 della legge Marzano hanno presentato entro 180 giorni, il 26 gennaio 2018, il programma per perseguire il recupero economico delle attività imprenditoriali, poi approvato dal MISE il 23 marzo 2018, data dalla quale decorrono i termini di legge per l'attuazione del Programma stesso. Con il decreto-legge n. 38 del 2018 (convertito dalla legge 21 giugno 2018, n. 77), sono stati spostati al 31 ottobre 2018 i termini per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia (di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 50 del 2017) e alle società del gruppo, nonché al 15 dicembre 2018 i termini per la restituzione del prestito attributo ad Alitalia.

Successivamente l'articolo 2 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ha abrogato tale ultima disposizione e ha previsto che il prestito debba essere restituito entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque entro il 30 giugno 2019.

Sono stati introdotti dal DL n. 38/2018 anche precisi obblighi informativi da parte dei Commissari nei confronti delle Camere, in relazione ai quali i Commissari hanno trasmesso al Parlamento, il 31 ottobre 2018, la Relazione conclusiva (DOC XXVII, n. 4) sulla situazione economica e finanziaria di Alitalia nell'ambito della procedura di cessione.

Una nuova fase della procedura di cessione è in corso dal 19 ottobre 2018 con i soggetti che hanno manifestato interesse. Il 27 marzo 2019 si è svolta, presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera, l'audizione informale dei Commissari Alitalia nella quale sono stati forniti aggiornamenti sui dati economici e finanziari della gestione commissariale e sulla situazione della procedura. In data 31 ottobre 2018 i Commissari Straordinari hanno ricevuto due offerte, una da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed una da parte di Easy Jet, una manifestazione di interesse (Delta Air Lines) ed una comunicazione (Lufthansa). L'offerta di FS è stata valutata positivamente, sentito il Ministero vigilante, il 19 novembre 2018, chiedendo un'integrazione dell'offerta il cui termine, fissato inizialmente al 31 gennaio 2019 e poi prorogato al 31 marzo 2019.

 

Per quanto riguarda il finanziamento concesso ad Alitalia, l'articolo 50 del decreto legge n. 50/2017 ha disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro - originariamente della durata di sei mesi - per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio. Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) e se ne è prevista la restituzione entro sei mesi dalla erogazione, in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria. La medesima disposizione aveva altresì stabilito che la durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, fosse prorogata fino al 30 settembre 2018 e che la quota di finanziamento erogata nel 2018 dovesse essere restituita entro il termine dell'esercizio.

 

Il comma 7 prevede che agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell’articolo 50[26].

Il comma 8 prevede che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.


 

Articolo 38
(Debiti enti locali)

 

 

L'articolo 38 dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L'articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.

 

L'articolo 1, commi 922-930 e 932 della legge di bilancio 2019 ha disciplinato la definitiva individuazione della massa passiva del debito riferibile alla Gestione commissariale del Comune di Roma e all’estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, al fine di giungere alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale stessa. Sono pertanto state introdotte disposizioni che puntano a chiarire l’attribuzione in capo alla gestione commissariale di alcune poste relative al debito finanziario (commi 922-924)[27] e al debito commerciale, in particolare riferito a indennizzi derivanti da espropri (commi 925-926). Infine, è stato posto il termine perentorio di 36 mesi entro cui Roma Capitale può avanzare specifiche istanze di liquidazione di crediti riferibili alla gestione commissariale, per giungere alla definitiva rilevazione della massa passiva da approvare tramite D.P.C.M, che deve stabilire anche il termine finale per l’estinzione dei debiti (commi 927-930 e 932). Tale D.P.C.M. determina, contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale.

 

La Gestione commissariale del Comune di Roma è stata istituita dall’articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, che aveva nominato il Sindaco del comune di Roma Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del Comune.

In forza di tale disposizione, nell’ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156 del 2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate:

§  la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008;

§  la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell’ente comunale.

 

Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

 

Il decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 14, comma 13-bis) ha ribadito che il Commissario di Governo (non più individuato nella figura del Sindaco) procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune, aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili. Il Commissario straordinario ha dunque predisposto il documento concernente l’accertamento del debito alla data del 30 luglio 2010, che individuava un disavanzo pari a 16,7 miliardi.

L’articolo 1, comma 751, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha previsto periodici aggiornamenti del piano di rientro, che il Commissario straordinario deve proporre alla Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Da ultimo, il piano di rientro è stato aggiornato al 30 novembre 2017 e approvato con D.P.C.M. 5 luglio 2018. Tale ultimo aggiornamento reca un debito commerciale di 3,1 miliardi di euro, un debito finanziario di 8 miliardi e una massa attiva di 1,7 miliardi.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla gestione commissariale per il 2017 presentata al Parlamento a settembre 2018 dall’attuale Commissario straordinario dott. Alessandro Beltrami (nominato con D.P.C.M. 12 aprile 2018).

 

In particolare, il comma 1, dell'articolo in esame, mediante l'inserimento del comma 932-bis all'articolo 1 della legge di bilancio 2019, dispone che:

a)   Roma capitale provveda alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;

b)  i crediti di competenza della Gestione commissariale, iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, come definito in attuazione del comma 930 della legge di bilancio 2019, siano trasferiti a Roma capitale. Conseguentemente, dovrà essere iscritto in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti, mentre la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui attivi e passivi di cui alla lettera a).

 

Lo stanziamento di un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, nella missione "Fondi e accantonamenti" in sede di redazione dei bilanci è previsto per gli enti locali dall'articolo 167 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000) così come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. L'ammontare del Fondo è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

c)   la titolarità del piano di estinzione dei debiti, inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il D.P.C.M. di cui al comma 930 della legge di bilancio 2019 (si veda il box per una sintesi del contenuto dei rilevanti commi della legge di bilancio), sia trasferita a Roma capitale unitamente alle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico del MEF individuati dallo stesso D.P.C.M di cui al comma 930;

 

La Relazione illustrativa chiarisce che la lettera c) dispone, a fronte del trasferimento a Roma Capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, l'assegnazione al comune anche delle risorse necessarie a farvi fronte. Tali risorse sono tuttavia preventivamente ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del MEF, in modo da rendere l'operazione neutrale per il bilancio dello Stato.

 

L'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto il finanziamento della Gestione commissariale con l'assegnazione di una dotazione pari a 500 milioni di euro annui. La copertura è stata individuata in parte mediante la costituzione di un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del MEF con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011. La restante quota è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4.

 

d)  le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008, non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva di cui al comma 930, rientrano nella competenza di Roma capitale.

 

Il comma 2 autorizza, fino al termine delle attività straordinarie di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, il comune di Roma capitale a concedere delle anticipazioni di liquidità alla Gestione commissariale per sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa. La disciplina dei termini (modalità, eventuale tasso di interesse e restituzione) della concessione è demandata a una apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.


 

Articolo 39
(Implementazione piattaforme informatiche
per l’attuazione del Reddito di cittadinanza)

 

 

L’articolo 39 prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società in house già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’implementazione degli strumenti necessari all’attuazione del Reddito di cittadinanza.

 

Più nel dettaglio, l’articolo in esame - modificando l’articolo 6, comma 8, del D.L. 4/2019, che attribuiva tale possibilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali[28] - dispone che la suddetta facoltà (vista la situazione di necessità e di urgenza) sia esercitata da ANPAL, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l’implementazione, come specificato dalla Relazione illustrativa, della piattaforma informativa strutturale all’attività dei centri per l’impiego volta a consentire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Viene inoltre previsto che, per le suddette finalità, le richiamate società in house possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.[29]

Con riferimento alla questione di cui sopra, si segnala che lo scorso 26 aprile il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha diramato un comunicato nel quale precisa che la norma in esame non intende “consentire ad Anpal la possibilità di affidare in modo diretto la realizzazione del case management per l'incrocio domanda-offerta”, ma “è finalizzata semplicemente all'utilizzo di gare Consip per velocizzare la realizzazione della piattaforma”.

 

La Relazione tecnica specifica che la disposizione, di tipo ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Precisa, altresì, che agli oneri che potranno scaturire dalla stipula delle convenzioni da parte di ANPAL si provvederà nell’ambito delle risorse finanziarie, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 5 milioni di euro per il 2021, stanziate per l’adeguamento delle spese di funzionamento dell’Agenzia per l’attuazione del Reddito di cittadinanza dall’articolo 12, comma 4-bis, del D.L. 4/2019.

 

Reddito di cittadinanza: attuazione e reinserimento lavorativo del beneficiario

In relazione alla questione dell’implementazione dei servizi informatici in ordine ai quali dispone l’articolo in esame, si ricorda che la finalità del Reddito di cittadinanza è volta anche al reinserimento lavorativo del beneficiario, in capo al quale vi è l’obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). Per consentire il reinserimento occupazionale del beneficiario del Rdc, il D.L. 4/2019 prevede una serie di azioni volte al rafforzamento delle politiche attive del lavoro, in particolare attraverso l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale e aggiornabile annualmente, che individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC. Parte delle risorse del Piano sono utilizzate da ANPAL Servizi Spa per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome. Il suddetto Piano è stato adottato a seguito dell’Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni che, tra l’altro:

§  definisce il ruolo delle figure che dovranno affiancare i beneficiari del Rdc nel reinserimento lavorativo (cd navigator), che dovranno supportare gli operatori dei Cpi svolgendo, una funzione di assistenza tecnica. In tal senso è previsto un accordo con la singola Regione che intende avvalersene in sede di convenzione bilaterale con la definizione delle azioni che si intendono realizzare e degli specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;

§  sblocca le assunzioni, gestite dalle Regioni, per potenziare gli organici dei Cpi, per un totale di 11.600 nuove assunzioni (4.000 previste dalla legge di Bilancio 2019, 1.600 oggetto dell’intesa del 2017in Conferenza Unificata e 3.000 per ciascuno degli anni 2020 e dal 2021);

§  opera un rinvio ad apposite linee guida, da concordare tra Governo e autonomie territoriali, per quanto riguarda la convocazione dei percettori del Rdc presso i Cpi.

Società in house

Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) definisce, ai fini del decreto medesimo, "società in house" le società sulle quali un'amministrazione pubblica esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto (art. 2, comma 1, lett. o).

In tali società la partecipazione di capitali privati è ammessa solo se prescritta da norme di legge e se avviene in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata (art. 16, comma 1)

Il medesimo decreto, conformemente al dettato dell’UE ed a quanto contenuto negli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), stabilisce che gli statuti di tali società devono prevede che almeno l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci (art. 16, comma 3).

Per "controllo analogo" si intende la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante (art. 2, comma 1, lett. c).

Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle seguenti attività (art. 4):

§  produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

§  progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

§  autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

§  servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Alle società in house si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali del diritto privato alla stregua delle società a partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 175/2016 (Cass. Ord. 24591/2016).

Il citato art. 192 del Codice dei contratti ha istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione nell'elenco avviene previa verifica dei requisiti da parte dell'ANAC. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale.

In virtù della suddetta disposizione, con Delibera numero 484 del 30 maggio 2018, l’ANAC ha iscritto Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.) nell’elenco delle società in house.


 

Articolo 40
(
Misure di sostegno al reddito a seguito della chiusura
della strada SS 3 bis Tiberina E45
)

 

 

L’articolo 40 riconosce una indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 riconosce un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale[30], con la relativa contribuzione figurativa, ai lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo), impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della suddetta strada per il sequestro del viadotto Puleto con relativa interdizione totale della circolazione.

L’ANAS ha provveduto alla chiusura del viadotto in data 16 gennaio 2019, in ottemperanza al provvedimento di sequestro adottato dalla procura di Arezzo per il pericolo di crolli. La riapertura parziale del viadotto è stata autorizzata dalla medesima procura il successivo 13 febbraio (v. infra).

 

L’indennità è riconosciuta:

§  per un massimo di sei mesi a far data dall'evento, risalente al 16 gennaio 2019;

§  ai dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla suddetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

Si dispone, inoltre, l’obbligo per il datore di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento della suddetta indennità, secondo modalità definite dall’Istituto medesimo, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione (o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo). Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (comma 4).

 

Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, il comma 2 riconosce un’indennità una tantum pari a 15.000 euro in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del suddetto evento.

 

Il comma 3 disciplina la procedura di autorizzazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2, che sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2019, sulla base delle domande presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Le regioni inviano il decreto di concessione e la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede all'erogazione delle indennità.

La ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate e la definizione delle modalità per il rispetto del limite di spesa sono demandate ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

È prevista anche un’attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa da parte dell'INPS, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.

 

Il comma 5 dispone che al conseguente onere, pari a 10 milioni di euro per il 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto (pari a 6 milioni di euro per il 2019) si provvede ai sensi dell’articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Sulle iniziative di competenza in relazione alla chiusura del viadotto Puleto sulla E45, in provincia di Arezzo, sono state svolte ben tre interrogazioni parlamentari negli ultimi mesi (interrogazioni nn. 5/01261, 5/01696 e abb., 3-00460 e abb.). Nella risposta più recente, fornita dal Governo nel corso della seduta dell’Assemblea della Camera dei deputati del 9 aprile 2019, viene evidenziato che “la società ANAS segnala di aver posto in essere le prescrizioni impartite dalla procura di Arezzo necessarie per la riapertura parziale del viadotto Puleto, poi autorizzata dalla stessa procura il 13 febbraio scorso, con transito consentito alle sole autovetture e ai veicoli di massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, su una sola corsia per ogni senso di marcia, a velocità ridotta; per i mezzi pesanti restano valide le deviazioni sui percorsi alternativi già definiti. Ad oggi, gli interventi programmati e le attività collegate sono vincolati alle decisioni della procura di Arezzo, che” nell’ambito dell’indagine penale in corso, in data 11 marzo, “ha notificato ad ANAS il provvedimento con cui dispone di non procedere ad alcuna attività riguardante i baggioli sul viadotto Puleto per evitare l'alterazione dello stato dei luoghi e consentire lo svolgimento di nuovi accertamenti tecnici nell'ambito della suddetta indagine penale. ANAS ha, quindi, dovuto sospendere temporaneamente le attività sugli appoggi, mentre proseguono gli interventi sulle pile del viadotto … Senza alcuna interferenza con le attività della magistratura, non appena effettuate le prove irripetibili, ANAS chiederà la revoca del sequestro per l'immediata ripresa dei lavori di consolidamento. Più in generale, nell'ambito del piano di riqualificazione della E45, ANAS ha progettato e appaltato lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento sismico e strutturale del viadotto, che avranno una durata di circa 200 giorni e che riguardano, in particolare, il risanamento in calcestruzzo, il miglioramento sismico dell'opera, il rifacimento delle solette e l'ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza. Inoltre, circa le principali criticità di tutto il tracciato della E45, ANAS ha predisposto un piano di interventi di manutenzione straordinaria, come da contratto di programma fino al 2020, per un investimento complessivo di circa un miliardo di euro. Ad oggi, sono già attivi o in fase di attivazione cantieri per oltre 483 milioni. Quanto, poi, ai disagi che la chiusura del viadotto Puleto ha comportato per gli operatori economici del territorio, per le comunità locali e per tutti coloro che utilizzano la E45 per gli spostamenti connessi alle esigenze di lavoro e di studio, oltre che per motivi turistici, il Ministero dell'interno informa che la regione Toscana, con decreto del presidente della giunta, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale della provincia di Arezzo. Inoltre, la delibera della giunta n. 96, in pari data, ha individuato i comuni che hanno subito impatti sociali ed economici, rinviando all'adozione di successivi provvedimenti il riconoscimento degli interventi necessari per l'assegnazione di risorse finanziarie per il ristoro dei danni sofferti dal tessuto economico e sociale. Nello specifico, sono stati individuati i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve Santo Stefano, San Sepolcro e Sestino in quanto caratterizzati da una forte connotazione turistica e da un sistema di attività economiche e produttive di mobilità scolastica che si basano prevalentemente sull'efficienza della E45. Infine, ricordo che la strada statale 3-bis Tiberina rientra nella competenza ANAS per l'intero percorso, con l'esclusione dei tratti interni in centri abitati con popolazione superiore ai 10 mila abitanti. Riguardo, invece, alla ex strada statale 3-bis Tiberina, di competenza degli enti locali, ANAS riferisce di essersi impegnata alla riapertura del vecchio tracciato e di aver completato la progettazione esecutiva per i lavori necessari al ripristino del tratto del territorio del comune di Pieve Santo Stefano; lo scorso 3 aprile è stata stipulata apposita convenzione che definisce la collaborazione tra i due soggetti. Da ultimo, informo che per il tratto in argomento della strada statale 3-bis Tiberina, che interessa le regioni Toscana ed Emilia Romagna, i competenti uffici del MIT stanno effettuando le necessarie verifiche al fine di avviare la procedura di riclassificazione a strada statale”.

Si segnala altresì che la “riqualificazione E45/SS 3-bis Orte-Ravenna” rappresenta un sub-intervento dell’opera strategica denominata “Itinerario Civitavecchia-Orte-Mestre – Tratta E45-E55 Orte-Mestre: completamento itinerario europeo E45-E55 riqualificazione E45 tratto Orte-Ravenna e riqualificazione E55 Nuova Romea”. Informazioni dettagliate sul quadro finanziario e la cronistoria dell’opera sono contenute nella “scheda opera” n. 206 (che reca informazioni aggiornate al 31 maggio 2018) allegata al Rapporto “Infrastrutture strategiche e prioritarie” curato dal Servizio studi della Camera.


 

Articolo 41
(Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa)

 

 

L’articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga.

 

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo in esame proroga per il 2019, per ulteriori 12 mesi, la concessione della mobilità in deroga (prevista dall’art. 1, c. 142, della L. 205/2017, come modificato dall’art. 25-ter del D.L. 119/2018 – vedi infra), estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019.

La suddetta estensione è riconosciuta, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate con apposito piano regionale, prevedendo altresì che il lavoratore decada dal beneficio qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo (come già disposto dai richiamati articoli 1, c. 142, della L. 205/2017 e 25-ter del D.L. 119/2018).

 

Il richiamato art. 1, c. 142, della L. n. 205/2017 ha disposto la concessione della mobilità in deroga alle medesime condizioni, per una durata massima di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018 per i lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018. Successivamente, l’art. 25-ter del D.L. 119/2018 ha esteso la concessione della mobilità in deroga, sempre alle medesime condizioni e per 12 mesi, anche ai lavoratori che abbiano cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018

 

Il comma 2 dispone che agli oneri derivanti dall’applicazione della suddetta misura, pari a 16 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro per il 2020, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto (pari a 9,6 milioni di euro per il 2019 e a 6 milioni di euro per il 2020) si provvede ai sensi dell’articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, l’estensione del termine sino al 31 dicembre 2019 potrebbe determinare l’inserimento tra i beneficiari non solo dei lavoratori destinatari della proroga della mobilità in deroga ex art. 25-ter del D.L. 119/2018, ma anche dei soggetti nuovi precedentemente destinatari di mobilità ordinaria. Tale estensione rappresenta, quindi, un elemento di novità rispetto a quanto sinora previsto per le aree di crisi industriale complessa di cui all’art. 1, c. 282, della L. 145/2018, per le quali è prevista, per il 2019, esclusivamente la possibilità di una proroga del trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto al trattamento precedente e per un massimo di 12 mesi (quindi, con effetto retroattivo), per i lavoratori individuati dall’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, vale a dire quelli operanti in aree di crisi industriale complessa e titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.

La medesima relazione individua la ratio dell’intervento nella valorizzazione “delle aree di crisi industriali complesse, al fine di sostenere l’attività imprenditoriale delle aziende site in tali aree e di stimolare, in un’ottica di crescita, opportune iniziative produttive”.


 

Articolo 42
(Controllo degli strumenti di misura in servizio
e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi
alla normativa nazionale ed europea)

 

 

L'articolo 42 proroga la durata del periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi abilitati in base alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.

 

Il comma 1 proroga dal 18 marzo 2019 al 30 giugno 2020 il periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alla disciplina vigente[31] al 18 settembre 2017 - data di entrata in vigore del DM 93 del 21 aprile 2017 (Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea) - che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del medesimo DM 93, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento citato, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal già citato regolamento.

Il periodo transitorio oggetto della proroga è stato previsto dall'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del DM 21 aprile 2017, n. 93.

La proroga qui disposta opera per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alla disciplina abrogata dall'articolo 17 del predetto DM, i quali, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.

 

Il DM in questione si applica - secondo l'articolo 1 - controlli degli strumenti di misura soggetti alla normativa nazionale e europea utilizzati per funzioni di misura legali, nonché le precisazioni relative al campo di applicazione delle norme legislative attuative delle direttive europee relative agli strumenti di misura.

In base all'articolo 2 del DM 93, la «funzione di misura legale» è la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali; lo «strumento di misura» è uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale; la «verificazione periodica» è il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico; il «controllo casuale o a richiesta» è il controllo metrologico legale effettuato dalle Camere di commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento; la «vigilanza sugli strumenti» comprende i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili; l'«organismo» è l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni: 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura; 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni. Gli organismi devono essere in possesso dei requisiti dell'allegato I del DM 93.

 

Il comma 2 consente agli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 di continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento.

Per il comma 3, le disposizioni contenute nel comma 1 sono applicate fino all'emanazione di un nuovo regolamento da parte del Ministro dello sviluppo economico nella materia disciplinata dal citato DM n. 93 del 2017.


 

Articolo 43
(Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore e modificazioni alla disciplina sugli obblighi di trasparenza dei partiti e movimenti politici)

 

L’articolo 43 modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

Il comma 1 modifica l’articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è intervenuta, da ultima, la legge n. 3 del 2019) al fine di:

§  posporre il termine – fissandolo al mese di marzo dell’anno solare successivo, anziché al mese successivo a quello della percezione – entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro (e la cui somma superi nell’anno solare i 500 euro) (lettera a);

§  consentire la trasmissione di tale elenco anche tramite PEC (lettera b);

§  modificare parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell’applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019 (lettera c);

§  escludere l’applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (lettera d) e comma 2).

 

Il comma 3 modifica la legge 3/2019 al fine di:

§  posticipare il termine entro il quale i partiti e movimenti politici devono annotare in apposito registro i contributi, le prestazioni e le altre forme di sostegno di importo superiore all’anno di 500 euro. Il termine ultimo è fissato al mese di marzo dell’anno successivo e non più al mese solare successivo all’erogazione. E’ altresì specificato che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere;

§  prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dalla legge 3/2019 nei confronti dei partiti o movimenti politici che abbiano ricevuto contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto è irrogata dalla Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel caso in cui gli stessi non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell’importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende.

Con le modifiche disposte dalla lettera d) del comma 3 e dal comma 4 vengono altresì previste disposizioni specifiche per l’applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati.

Comunicazione dei dati relativi alle erogazioni in favore di partiti e movimenti politici

Il comma 1 dell’articolo in esame reca alcune modifiche alle norme per la trasparenza dei partiti politici di cui all’articolo 5 del decreto-legge 149/2013, che ha abolito il finanziamento pubblico diretto ai partiti, sostituito dalla contribuzione volontaria e da contributi indiretti, e ha introdotto disposizioni in materia di trasparenza e democraticità dei partiti stessi.

 

La lettera a), che modifica il comma 3, secondo periodo, dell’articolo 5 citato, pospone il termine entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l’elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro e la cui somma superi nell’anno solare i 500 euro.

La trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell’anno solare successivo al raggiungimento del plafond, anziché il mese successivo come previsto dalla norma previgente.

Per i singoli finanziamenti che superano l’importo unitario di 500 euro permane l’obbligo di trasmettere l’elenco dei finanziatori entro il mese solare successivo all’erogazione.

 

Ai sensi della normativa su cui incide la disposizione in esame, i partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l’elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori, nell’anno, a 500 euro, sia i singoli contributi di importo unitario superiore a 500 euro - sia quelli di importo inferiore ma che cumulati superano nell’anno tale cifra - e la relativa documentazione contabile, entro il mese solare successivo a quello della percezione. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nel sito internet del partito, come allegati ai rendiconti, anche nel sito internet ufficiale del Parlamento, contestualmente alla trasmissione. Non è richiesto il consenso espresso alla pubblicazione degli interessati. In caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4, sesto comma, della L. 659/1981 (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019).

 

L’articolo 4 del D.L. 149/2013 ha istituito il registro nazionale dei partiti politici cui sono tenuti ad iscriversi i partiti che intendono usufruire dei benefici economici previsti dalla legge (detrazioni di imposta per le donazioni private e destinazione volontaria del due per mille IRPEF da parte dei contribuenti).

Per l’iscrizione al registro, i partiti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto redatto nella forma di atto pubblico (ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 96/2012) alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (istituita dall’art. 9, comma 2, della L. 96/2012). La Commissione procede all’iscrizione nel registro previa verifica della presenza negli statuti degli elementi di democrazia interna e trasparenza indicati nell’articolo 3 del D.L. 149/2013.

I contributi versati dalle persone fisiche e dalle società ai partiti, sempre che siano iscritti al registro nazionale, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro possono essere detratti, per un importo pari al 26 per cento del contributo versato, dall’imposta lorda (D.L. 149/2013, art. 11, commi 1, 2 e 6).

Sono esclusi dall’agevolazione (D.L. 149/2013, art. 11, comma 6):

§  società ed enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica;

§  società ed enti i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, ovvero le società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, i predetti soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi;

§  società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, limitatamente alla durata del rapporto di concessione.

I versamenti detraibili devono essere eseguiti mediante modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’identificabilità dell’autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli (D.L. 149/2013, art. 11, comma 7).

In ogni caso, sono vietati i finanziamenti ai partiti superiori ai 100.000 euro nell’arco dell’anno, sia da parte di persone fisiche, sia di persone giuridiche. Il divieto non si applica ai lasciti mortis causa e ai trasferimenti in denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti (D.L. 149/2013, art. 10, commi 7 e 8).

 

La lettera b) interviene sulle modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dell’elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti, prevedendo che essa possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata – PEC (viene modificato a tal fine il comma 3, quarto periodo, dell’articolo 5 citato).

Applicazione degli obblighi di trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati

La lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 4 dell’articolo 5 del DL 149/2013 (come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 3 del 2019 - art. 1, comma 20), che prevede l’equiparazione ai partiti e movimenti politici di fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell’applicazione degli obblighi in materia di trasparenza già stabiliti per i partiti.

La novella definisce e modifica parzialmente i ‘criteri di equivalenza’ previsti dalla norma di legge, con la finalità di “precisare l’effettiva estensione della disciplina” ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento.

 

Gli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e movimenti dall’articolo 5 del DL 149/2013, che per effetto dell’equiparazione di cui al citato comma 4, si applicano anche alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati, sono:

§  trasparenza e accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità (comma 1);

§  pubblicazione degli statuti nel sito internet e del rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico (comma 2). In base a tale comma delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano; nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento;

§  trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati, da parte dei rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro, dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500, e la relativa documentazione contabile. Pubblicazione sul sito internet dell’elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi come allegato al rendiconto di esercizio (comma 3).

 

Occorre, inoltre, ricordare che l’art. 1, comma 28, della L. 3/2019 equipara le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all’articolo 5, comma 4, del D.L. n. 149/2013, ai partiti e movimenti politici, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dai commi da 11 a 27 dell’art. 1 della legge 3/2019.

Le prescrizioni della legge 3/2019 (commi da 11 a 27) sono:

§  divieto di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati (comma 11);

§  obbligo di annotare, per ogni importo ricevuto da contribuzioni o prestazioni complessivamente superiore a 500 euro, in un registro bollato dal notaio l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto e contestualmente pubblicati sul relativo sito istituzionale (comma 11);

§  divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia (non applicabile alle fondazioni, associazioni e comitati ai sensi del nuovo art. 1, comma 28-bis, della legge 3/2019, introdotto dal comma 3, lettera d) dell’articolo in esame). È fatto inoltre divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici (non applicabile alle fondazioni, associazioni e comitati ai sensi del nuovo art. 1, comma 28-bis, della legge 3/2019, introdotto dal comma 3, lettera d) dell’articolo in esame, nel caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenne straniere) (comma 12);

§  obbligo di trasmettere annualmente i rendiconti di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, con i relativi allegati e con la certificazione e il giudizio del revisore legale (comma 16).

Le sanzioni applicabili sono quelle stabilite dalla legge 3/2019 (come modificate dall’articolo in esame) con riferimento alla violazione delle singole disposizioni.

L’applicabilità di tali prescrizioni a fondazioni, associazioni e comitati viene specificata dal nuovo comma 28-bis dell’art. 1, L. 3/2019, introdotto dal comma 3, lettera d), dell’articolo in commento (si v. infra).

 

Secondo il vigente impianto normativo, dunque, l’equiparazione si basa sulla individuazione di indici di rilevanza del collegamento di fondazioni, associazioni e comitati con partiti o movimenti politici.

Tali indici vengono modificati nella nuova formulazione introdotta dalla lettera c), enucleando tre diverse fattispecie.

 

La prima fattispecie (nuovo comma 4, lettera a) dell’art. 5 del DL 149/2013) conferma gli stessi obblighi di pubblicità e trasparenza dei partiti per le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi e - come aggiunto dalla disposizione in esame - degli organi di gestione sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici.

A tali enti si aggiungono le fondazioni, le associazioni e i comitati “la cui attività si coordina con partiti o movimenti politici, “anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi”.

Stante la formulazione letterale della disposizione, il collegamento tra lo svolgimento di un’attività “coordinata” con quella del partito e le previsioni contenute nello statuto e nell’atto costitutivo dell’ente associativo sembra essere solo eventuale.

In proposito andrebbe pertanto valutata l’opportunità di chiarire che cosa s’intenda per “attività che si coordina”, eventualmente anche precisando indici rivelatori di siffatto collegamento.

 

In base alla seconda fattispecie (nuovo comma 4, lettera b) dell’art. 5 del DL 149/2013) risultano equiparati ai partiti – ai fini dell’applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza - le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione (aggiunto, come nella lettera precedente, dalla disposizione in esame) siano composti per almeno un terzo (mentre in precedenza si richiedeva che la composizione fosse “in tutto o in parte”) da:

§  membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero

§  persone che siano o siano state, nei sei (anzichè dieci) anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero

§  persone che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei (anzichè dieci) anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale.

Rispetto al testo previgente, inoltre, nelle assemblee elettive e negli organi di governo locali sono considerati solo quelli appartenenti a comuni con più di 15.000 abitanti.

Viene altresì eliminato dal testo della disposizione il rilievo al fatto che gli organi direttivi dell’ente siano composti da persone che ricoprano o abbiano ricoperto “incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici”.

 

La successiva lettera d) esclude l’applicazione degli indici di rilevanza dettati da tale seconda ipotesi (lettera b) per gli enti del Terzo settore e per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose (v. infra).

 

La terza fattispecie individuata dal nuovo comma 4, alla lettera c) riguarda le fondazioni, le associazioni e anche i comitati (che nella precedente formulazione non erano richiamati) che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne.

Per tale fattispecie, già prevista, si specifica che l’erogazione è indice rivelatore anche se svolta in favore di membri non solo di organi ma anche di articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici, nonché di persone titolari di cariche istituzionali nell’ambito di organi elettivi e di governo. Quest’ultima espressione ha sostituito la precedente che faceva riferimento, più genericamente, a persone che ricoprono incarichi istituzionali.

 

Come già anticipato, la lettera d) del comma 1 dell’articolo 43, aggiungendo un comma 4-bis al citato art. 5 del D.L. 149 del 2013, stabilisce che l’equiparazione prevista ai sensi del precedente comma 4, lettera b), come definita dall’articolo in esame ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti in capo ai partiti e movimenti politici, non si applica:

§  agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45, D.Lgs. 117/2017). Il successivo comma 2 dell’art. 43 specifica ulteriormente che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale, s’intendono esonerati dall’applicazione della disposizione di cui sopra gli enti del Terzo settore iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017.

 

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il D. Lgs. 117/2017, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Attualmente, il decreto istitutivo del RUNTS non risulta ancora emanato. Non è stata pertanto definita la procedura per l'iscrizione nel Registro, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalità di deposito degli atti, nonché le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS. Attualmente, come disposto dall’art. 101, comma 2, del Codice, e fino all'operatività del RUNTS, continua pertanto a valere l'iscrizione ad uno dei registri previsti dalle normative di settore (Registro delle associazioni di promozione sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato, e Anagrafe Onlus).

 

§  alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

 

Si ricorda che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati dall’accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984 a Villa Madama, e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha di fatto sostituito il Concordato lateranense, firmato, insieme al Trattato (c.d. Patti Lateranensi), dalla Santa Sede e dall’Italia l’11 febbraio 1929.

Le confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha stipulato un’intesa conformemente all’art. 8 della Costituzione sono:

§  le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (Legge n. 449/1984);

§  le Assemblee di Dio in Italia (Legge n. 517/1988);

§  l'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (Legge n. 516/1988);

§  l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Legge n. 101/1989);

§  l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (Legge n. 116/1995);

§  la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (Legge n. 520/1995);

§  la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (Legge n. 126/2012);

§  la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Legge n. 127/2012);

§  la Chiesa Apostolica in Italia (Legge n. 128/2012);

§  l'Unione Buddista Italiana (Legge n. 245/2012);

§  l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (Legge n. 246/2012);

§  l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) (Legge n. 130/2016).

Il 1° febbraio 2017, il Ministro dell'interno e i rappresentanti delle associazioni e della comunità islamiche presenti in Italia hanno sottoscritto al Viminale un Patto nazionale per un Islam italiano.

 

La deroga per i soggetti menzionati trova la sua ratio nella “vocazione solidaristica” degli enti esonerati, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa. A tali soggetti si applicano in ogni caso gli obblighi di trasparenza previsti dal citato D.Lgs. 117/2017.

 

Specifiche disposizioni finalizzate a delimitare l’applicazione degli obblighi di trasparenza nei confronti delle fondazioni, associazioni e comitati sono inoltre dettate dalle lettere c) e d) del comma 3 e dal comma 4 dell’articolo in commento (v. infra).

Termini relativi all’obbligo di annotazione dei dati in apposito registro

Il comma 3 dell’articolo in esame introduce alcune modifiche alla legge 3/2019 con particolare riguardo alle disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza posti in capo ai partiti e movimenti politici.

La lettera a) – modificando l’art. 1, comma 11, terzo periodo, della legge n. 3 del 2019 - pospone il termine entro il quale i partiti politici devono annotare in apposito registro le erogazioni (di importo complessivamente superiore nell’anno a 500 euro per soggetto erogatore). Si tratta di un intervento analogo a quello visto sopra (comma 1, lett. a) per i termini temporali di trasmissione alla Presidenza della Camera dell’elenco dei soggetti erogatori.

Anche nel caso delle annotazioni delle contribuzioni nel registro si prevede che per quelle pari o inferiori a 500 euro le annotazioni siano effettuate entro il mese di marzo dell’anno successivo; resta fermo il termine del mese solare successivo all’erogazione per le contribuzioni superiori a 500 euro.

Si specifica, inoltre, che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere.

È soppressa anche la previsione dell’obbligo di annotazione entro il mese solare successivo a quello di percezione nel caso in cui intervenga lo scioglimento anche di una sola Camera. Resta fermo il termine ridotto di 15 giorni decorrenti dalla data di scioglimento.

 

Ai sensi della citata legge 3/2019, i partiti e movimenti politici sono tenuti ad annotare per ogni importo ricevuto da contribuzioni, prestazioni o altre forme di sostegno complessivamente superiori nell’anno a 500 euro, in un registro custodito presso la sede del partito, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo e la data dell’erogazione. I dati annotati devono risultare nel rendiconto annuale del partito ed essere pubblicati nel sito del partito per almeno 5 anni.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria

La lettera b) del comma 3 interviene sulla disciplina sanzionatoria in materia di obblighi di trasparenza introdotta dalla legge 3/2019, nella parte in cui (art. 1, comma 21) è previsto che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applichi una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

§  acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell’art. 1, comma 11, secondo periodo, L. 3/2019);

§  violazione del divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, o da persone giuridiche con sede in un altro Stato (in violazione dell’art. 1, comma 12, primo periodo, L. 3/2019) o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto (in violazione dell’art. 1, comma 12, secondo periodo, L. 3/2019).

 

La lettera b) in commento stabilisce che la suddetta sanzione è irrogata solo se i soggetti obbligati non abbiano provveduto al versamento dell’importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende:

§  entro 3 mesi dal ricevimento, nell’ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato,

§  entro 3 mesi dalla “piena” conoscenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, consistenti nella provenienza delle erogazioni da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

 

Il diritto di voto si acquista, ai sensi dell’articolo 48, primo comma, della Costituzione e dell’articolo 1 D.P.R. 223/67, Testo Unico sull'elettorato attivo, al compimento del 18° anno di età, sempre che non sussistano gli impedimenti previsti dall’ordinamento vigente.

All'acquisizione del diritto, l'elettore viene iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza, identificato con un numero di lista generale ed assegnato ad una sezione elettorale dove eserciterà il diritto di voto (art. 36 TU).

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali con l'iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno (art. 7 TU). Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque. La copia delle liste generali di ciascun comune, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, è conservata negli archivi della Commissione stessa (art. 51 TU).

 

La modifica in questione sembrerebbe dunque porre a carico della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici la verifica del momento in cui il partito o movimento politico abbia avuto la “piena conoscenza” della assenza dell’iscrizione nelle liste elettorali del soggetto erogante, momento dal quale decorrono i 3 mesi previsti dalla legge. Andrebbe valutata l’opportunità di specificare con maggiore determinatezza il riferimento alla “piena” conoscenza previsto dalla lettera b), dal quale decorrono i termini per l’applicazione della misura sanzionatoria, stante altresì la complessità della relativa verifica considerato che le liste elettorali sono tenute a livello comunale.

Specifiche disposizioni relative all’applicazione degli obblighi nei confronti delle fondazioni, associazioni e comitati

La lettera c) del comma 3 coordina il comma 28 dell’art. 1 della legge n. 3 del 2019 con quanto disposto dal nuovo comma 4-bis dell’art. 5 del DL 149/2013 che, ai fini dell’applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati, ha delimitato l’ambito di applicazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) e per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Tale previsione viene dunque richiamata nel testo e “fatta salvo” ai fini delle prescrizioni della legge 3/2019.

 

Con le modifiche disposte dalla lettera d) del comma 3 e dal comma 4 vengono altresì previste disposizioni per delimitare l’applicazione degli obblighi e delle sanzioni stabiliti dalla medesima legge n. 3 del 2019 alle fondazioni, associazioni e comitati (di cui all’art. 5, comma 4, del DL 149 del 2013, come modificato dall’art. 43 in commento – v- supra). Viene stabilito in particolare che:

§  per le elargizioni, i finanziamenti e i contributi ricevuti a partire dal 30 maggio 2019[32] (comma 4) i termini per l’annotazione nell’apposito registro dei dati relativi alle elargizioni ricevute e per la trasmissione alla Presidenza della Camera ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità si intendono fissati, per tali soggetti, al secondo mese solare successivo per le suddette fondazioni, associazioni e comitati, fatta eccezione per i comitati elettorali (nuovo comma 28-bis all’art. 1 della legge n. 3 del 2019);

I termini per l’annotazione nell’apposito registro dei dati relativi alle elargizioni ricevute sono fissati dall’art. 1, comma 11, terzo periodo, della legge n. 3 del 2019 – v. supra; i termini per la trasmissione alla Presidenza della Camera ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità sono individuati dall’art. 5, comma 3, del DL 149/2013, come modificato – v. supra.

§  a tali soggetti non si applica il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, introdotto per i partiti e movimenti politici (nonché per le liste partecipanti alle elezioni amministrative per i comuni con più di 15.000 abitanti) dall’art. 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 3 del 2019;

§  per tali soggetti il divieto per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi (di cui all’art. 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019) non si applica nel caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Quindi la norma sembrerebbe trovare applicazione - per le predette fondazioni, associazioni e comitati - solo nel caso di elargizioni effettuate da parte di persone fisiche maggiorenni private del diritto di voto o non iscritte nelle liste elettorali per motivi diversi dall’appartenenza ad altro Paese (ad es. per irreperibilità anagrafica) e comunque esclusivamente per contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo annuale superiore a 500 euro.

Si evidenzia infine l’opportunità di integrare la rubrica dell’articolo 43 considerato che le modificazioni disposte riguardano, oltre agli enti del Terzo settore, gli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici.


 

Articolo 44
(Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

 

 

L’articolo 44 prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione» per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

A tal fine l’articolo prevede:

§  la predisposizione di un Piano sviluppo e coesione per ciascuna Amministrazione titolare di risorse, articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici della programmazione dei Fondo Strutturali Europei (SIE), che dovrà essere approvato dal CIPE entro 4 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (commi 1-2);

§  la costituzione di appositi Comitati di sorveglianza (commi 2-4);

§  la disciplina del monitoraggio degli interventi da parte delle Amministrazioni (comma 5).

I restanti commi recano le disposizioni per la predisposizione dei Piani Sviluppo e Coesione, per l’individuazione degli interventi che possono rientrare in ciascun Piano (commi 6-9, 14-15) e per la riallocazione delle risorse eventualmente non rientranti in esso (comma 10 e 13), fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% alle aree del Centro-Nord (comma 11).

Il comma 15, infine, prevede la presentazione al CIPE di una relazione annuale sull’andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi da parte del Ministro per il Sud.

 

In particolare, si prevede, al comma 1, che l’Agenzia per la coesione territoriale proceda, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione relative ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, ad una riclassificazione degli attuali documenti programmatori, al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, un unico Piano operativo per ciascuna di esse, denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalità unitarie di gestione e monitoraggio, in sostituzione degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, al fine di garantire il coordinamento unitario e migliorare la qualità degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse del Fondo destinate alle politiche di coesione, nonché di accelerarne la spesa.

La norma prevede che il Piano operativo unitario di ciascuna amministrazione venga sottoposto dall’Agenzia per la coesione all’approvazione del CIPE entro quattro mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione.

 

Si ricorda che il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per la coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Sul Fondo - disciplinato dal D.Lgs. n. 88/2011 – sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) in cui si dispone che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Per un approfondimento sulla attuale programmazione del FSC relativo al ciclo 2014-2020 si rinvia al box in fondo alla scheda in esame[33].

 

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa (A.C. 1807), per i tre cicli di programmazione del FSC 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 risultano ad oggi sottoscritti oltre 1.000 strumenti di programmazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione: 785 Accordi di Programma Quadro (APQ), relativi alle risorse autorizzate per il ciclo 2000-2006 (comprensivi dei diversi aggiornamenti e addendum), 188 Accordi di Programma Quadro (APQ) rafforzati relativi al ciclo di programmazione 2007-2013, 11 Programmi Operativi delle Amministrazioni centrali e 23 Patti per lo Sviluppo (di cui 11 Patti per le Regioni, 12 Patti per le città metropolitane) relativi al ciclo di programmazione 2014-2020.

I vari tipi di strumenti programmatori individuano specifiche modalità di attuazione, di monitoraggio e di governance.

 

Al fine di rafforzare il carattere unitario della programmazione e garantire la simmetria con i Programmi Operativi Europei, il comma 2 prevede che ciascun Piano operativo sia articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell’Accordo di Partenariato attuativo dei Fondi strutturali e di Investimento europei 2014-2020.

 

Si ricorda che l'Accordo di partenariato 2014-2020 è lo strumento che stabilisce, per ciascuno Stato membro dell'UE, il quadro strategico della programmazione nazionale relativa al periodo 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), vale a dire i fondi destinati alla politica di coesione (Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR; Fondo sociale europeo, FSE; e, per i Paesi che ne beneficiano, Fondo di coesione, FC) nonché il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I Fondi inclusi nell'accordo di partenariato sono attuati mediante Programmi Operativi elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata. L'impostazione strategica è articolata su 11 obiettivi tematici (OT), corrispondenti a quelli individuati dall'articolo 9 del Reg. UE n. 1303/2013, come indicati nella tabella seguente:

 

Obiettivo Tematico

01 -Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

02 -Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime

03 -Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)

04 -Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori

05 -Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi

06 -Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse

07 -Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete

08 -Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

09 -Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

10 -Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente

11 -Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente

AT - Assistenza Tecnica

 

Con riferimento all’attuale ciclo di programmazione del FSC 2014-2020, si ricorda che la disciplina definita dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 703-706, legge n. 190/2014) già stabilisce una programmazione delle risorse in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale. In particolare, si prevede:

§  l’impiego della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali in linea con la programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento europei, individuate dall'Autorità politica per la coesione con la delibera CIPE n. 25/2016;

§  la definizione di Piani Operativi per ciascuna area tematica, ad opera della Cabina di regia (istituita con D.P.C.M. 25 febbraio 2016), predisposti nel rispetto del principio (introdotto dalla legge n. 147/2013, art. 1, co. 6) che riserva l'impiego delle risorse del FSC per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi nelle regioni del Sud;

§  ripartizione della dotazione finanziaria complessiva del FSC tra le aree tematiche nazionali mediante delibera del CIPE.

In attuazione della citata normativa, con la delibera n. 25/2016, sono state individuate le seguenti aree tematiche:

1. Infrastrutture

2. Ambiente

3.a Sviluppo economico e produttivo

3.b Agricoltura

4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali

5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione

6. Rafforzamento PA.

 

Ai fini della governance di ciascun Piano, il comma 2 prevede il trasferimento delle funzioni, ora attribuite ai rispettivi strumenti di governance - a suo tempo istituiti con delibere del CIPE o comunque previsti dai singoli documenti di programmazione oggetto di riclassificazione - ad appositi Comitati di Sorveglianza, costituiti (e quindi presieduti) dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi.

Ai Comitati partecipano i rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché i rappresentanti del partenariato economico e sociale relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) indicate al successivo comma 3.

Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

I Comitati di sorveglianza hanno il compito di (comma 3):

§  approvare la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni (con tale locuzione si dovrebbe, presumibilmente, intendere gli interventi);

§  approvare le relazioni di attuazione annuali e finali;

§  esaminare le eventuali proposte di modifiche al Piano Operativo, con facoltà di approvazione delle stesse, ai sensi del numero 2, lettera g) della delibera CIPE n. 25/2016, ovvero esprimendo un parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE.

In merito, la citata delibera del Cipe (relativa alla individuazione delle aree tematiche nazionali e degli obiettivi strategici del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e alla ripartizione delle risorse) prevede che eventuali modifiche ai piani, successivamente alla loro prima formulazione, sono portate all'attenzione della Cabina di regia, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne verificherà la coerenza con gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionali e comunitari. Le riprogrammazioni delle risorse relative ad interventi inclusi nei piani sono contenute nella relazione annuale.

Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a qualunque titolo con risorse FSC 2014-2020 e desunte dalla contabilità delle opere eseguite, sono opportunamente accertate dai soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi in sede di monitoraggio. Le Amministrazioni titolari possono proporre la riprogrammazione delle economie accertate anche anteriormente all'ultimazione dell'opera di riferimento, a condizione che quest'ultima abbia raggiunto un avanzamento pari almeno al 90 per cento. Le proposte di riprogrammazione delle economie devono osservare il criterio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio.

§  esaminare ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche di efficacia dell’attuazione;

§  esaminare i risultati delle valutazioni.

 

Con riferimento agli attuali Piani Operativi relativi al FSC 2014-2020, nella delibera CIPE n. 25/2016 (punto 2, lettera b) si prevede, per ciascun piano, l'istituzione di un Comitato con funzioni di sorveglianza, di un organismo di certificazione, inteso quale autorità abilitata a richiedere i pagamenti del FSC, e di un sistema di gestione e controllo.

Ai lavori dei predetti Comitati di ciascun piano partecipano un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) presso la Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) presso la Presidenza del Consiglio, un rappresentante dell'Agenzia per la coesione territoriale, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante per le amministrazioni di riferimento del Piano operativo e comunque un rappresentante per ciascuna regione interessata.

Per i Patti territoriali, il suddetto ruolo è svolto dai Comitati di indirizzo e controllo, previsti nell’articolo 5 di ciascun Patto, costituiti dai rappresentanti dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per le politiche di coesione (DPC), del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e da un rappresentante della regione o Città metropolitana di riferimento.

Rispetto agli organismi attualmente previsti, il ruolo dei nuovi Comitati di sorveglianza, istituiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo in esame, sembrerebbe ampliarsi, in quanto questi ultimi si troverebbero a svolgere un ruolo maggiormente rilevante, con riferimento, in particolare, all’approvazione della metodologia e dei criteri utilizzati per la selezione degli interventi da realizzare, nonché all’approvazione delle eventuali modifiche al Piano operativo.

Il comma 3 mantiene in ogni caso ferme le competenze specifiche normativamente attribuite alle Amministrazioni centrali e alle Agenzie nazionali.

Ci si riferisce, in particolare, all’Agenzia per la coesione territoriale, all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A. e all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, che, in base alla normativa vigente, hanno assunto competenze nella gestione delle politiche di coesione.

 

Al riguardo si ricorda che le competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale e di Invitalia S.p.A. sono definite dall’articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013, come modificato dall’articolo 4-ter del D.L. n. 86 del 2018, introdotto dalla legge di conversione n. 97 del 2018. Nello specifico l’Agenzia per la coesione territoriale assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato (comma 3, lett. a). Inoltre, vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse della politica di coesione (lett. c).

Invitalia S.p.A. supporta sia il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio che l’Agenzia per la coesione territoriale per quanto riguarda l'attuazione della politica di coesione.

All’ANPAL (istituita dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015) l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo conferisce, tra le altre, la funzione di promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo (lett. f).

 

Il successivo comma 4 prevede che i Comitati di sorveglianza relativi ai Programmi Attuativi Regionali (PAR) del FSC 2007-2013 devono integrare la propria composizione e disciplina, secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3.

Sembrerebbe trattarsi di una norma derogatoria rispetto a quanto disposto dal comma 2 che sembra prevedere la costituzione di nuovi Comitati di sorveglianza.

 

Si ricorda che i Comitati di sorveglianza dei PAR (Programmi Attuativi Regionali) del ciclo FSC 2007-2013 sono stati istituti per le sole Regioni del Centro-Nord.

Per quanto concerne il monitoraggio degli interventi rientranti nel Piano, il comma 5 prevede che siano le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione a monitorare gli interventi sul proprio sistema gestionale e rendono disponibili, con periodicità bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le disposizioni normative di cui di cui all’articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Gli interventi, pena esclusione dal finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di Progetto (CUP).

 

Il citato comma 703, lettera l) della legge n. 190/2014 prevede che ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all' articolo 1, comma 245, della legge n. 147/2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi, aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.

Relativamente al monitoraggio, si ricorda, inoltre che la delibera CIPE n. 25/2016 (relativa alla individuazione delle aree tematiche nazionali e degli obiettivi strategici del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – e la sua ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014), prevede che entro due mesi dall'accoglimento dei piani operativi da parte della Cabina di regia, le Amministrazioni di riferimento di ciascun piano dovranno alimentare il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento finanziato. Le medesime Amministrazioni provvedono, con cadenza bimestrale, all'aggiornamento dei dati di monitoraggio. Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento di tali informazioni comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse. L'Agenzia per la coesione territoriale è responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione e svolge, altresì, l'azione di monitoraggio e valutazione degli obiettivi raggiunti.

 

Il comma 6 precisa che, ai fini della riclassificazione, restano in ogni caso fermi:

§  le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto,

§  gli interventi individuati e il relativo finanziamento,

§  le appostazioni programmatiche ove non declinate in specifici interventi,

§  la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE,

§  i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi.

 

In sede di prima approvazione, il comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1 “può contenere”:

a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall’Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell’effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

Per tali ultimi interventi, il successivo comma 9 dispone che il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano sviluppo e coesione, stabilisce misure di accompagnamento alla progettazione e all’attuazione da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale e della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all’articolo 1, comma 162, della legge n. 145/2018, al fine di accelerarne la realizzazione e la spesa.

Si segnala che la suddetta Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici non risulta al momento ancora istituita.

 

Il comma sembra prevedere una piena discrezionalità dell’Amministrazione nella individuazione degli interventi che, in sede di prima attuazione, possono essere inclusi o meno nei Piani sviluppo e coesione.

Al riguardo va considerato quanto previsto al successivo comma 10, che disciplina la riprogrammazione delle eventuali risorse, di cui al comma 1, che non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione.

 

Ai sensi del comma 8, l’amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione è responsabile:

§  della individuazione degli interventi, comprensivi di quelli previsti in sostituzione degli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto,

§  della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,

§  dell’approvazione di varianti,

§  della presentazione degli stati di avanzamento,

§  nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

 

Il comma 10 precisa inoltre che le eventuali risorse del FSC, di cui al comma 1, relative cioè ai tre cicli di programmazione, che non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate, con delibera CIPE su proposta del Ministro per il Sud, e destinate:

a)   al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle Amministrazioni di cui al comma 2, per le quali le risorse di cui risultino titolari, al momento di entrata in vigore del presente decreto, non siano superiori alle risorse assegnate al Piano sviluppo e coesione relativo alle medesime Amministrazioni, ai sensi del comma 7;

Dalla formulazione della norma non risulta agevole l’individuazione delle amministrazioni che possono beneficiare della contribuzione al finanziamento del Piano operativo.

b)  al finanziamento di «Programmi di piccole opere e manutenzioni straordinarie» per infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, nonché per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza di scuole, ospedali ed altre strutture pubbliche, da attuare attraverso lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo[34] da stipulare per singola area tematica;

c)    al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali.

 

Il comma 11 ribadisce, in ogni caso, il vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ne definisce la ripartizione sul territorio nazionale secondo la chiave di riparto 80% alle aree del Mezzogiorno e 20% alle aree del Centro-Nord.

L’unica deroga al vincolo di destinazione riguarda le risorse assegnate al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali, di cui al precedente comma 10, lettera c), come espressamente previsto dall’ultimo periodo del successivo comma 13.

Restano, altresì, ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al comma 1, in quanto compatibili.

 

Il comma 12 riguarda le nuove risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 autorizzate dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per un importo complessivo di 4 miliardi (800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023), che non risultano ancora programmate alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame[35].

In particolare, il comma prevede che, per la programmazione di tali risorse, le proposte di assegnazione da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.

 

Il comma 13 riguarda le risorse assegnate ai sensi del comma 10, lettera c), ossia quelle destinate al finanziamento della progettazione degli interventi infrastrutturali con gli importi eventualmente non rientrati nel Piano sviluppo e coesione di cui al comma 1. Al riguardo si prevede che tali risorse finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva da parte delle “strutture tecniche” della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base dell’effettiva rispondenza alle priorità di sviluppo e ai fabbisogni del territorio, dell’eventuale necessità di fronteggiare situazioni emergenziali, costi che devono essere sostenuti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al comma 1, anche attraverso il ricorso alla “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”.

I progetti per i quali sia completata positivamente la progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai finanziamenti che si renderanno disponibili per la realizzazione.

Alle risorse assegnate alle finalità specifiche di cui al presente comma non si applica il vincolo di destinazione territoriale di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Andrebbe precisato se con il termine “strutture tecniche” della Presidenza del Consiglio dei ministri utilizzato al comma 13 si intenda riferirsi al Dipartimento per le politiche di coesione, il quale è competente alla valutazione tecnica positiva per il finanziamento di interventi infrastrutturali, di cui al comma 12.

 

Il comma 14 stabilisce che ai Piani operativi redatti a seguito della riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi della delibera CIPE n. 25/2016

Tale delibera, nell’individuare le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e la ripartizione delle risorse tra di esse, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014, reca le regole di funzionamento del Fondo.

 

Con apposita delibera adottata dal CIPE, su proposta del Ministro per il Sud, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è definita la fase transitoria della disciplina dei vecchi cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

Nelle more dell’approvazione dei singoli Piani di sviluppo e coesione, continuano ad applicarsi le regole di programmazione vigenti.

 

Il comma 15, infine, prevede che il Ministro per il Sud presenta al CIPE:

a)   entro il 31 marzo 2020 una relazione sull’attuazione delle disposizioni del presente articolo;

b)  entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dall’anno 2020, una relazione annuale sull’andamento degli interventi ricompresi nei Piani operativi di cui al comma 1 riferita all’anno precedente.


 

Per il ciclo di programmazione 2014-2020, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione è stata autorizzata dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) nella misura complessiva di 54.810 milioni. Il Fondo è stato successivamente rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017), per un importo pari a 5 miliardi per il 2021 e annualità seguenti, per una dotazione complessiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2014-2020 è pari a 59.810 milioni di euro.

Tali risorse risultano pressoché interamente programmate dal CIPE, come risulta dal quadro finanziario e programmatorio complessivo del Fondo esposto dal CIPE nella delibera del 28 febbraio 2018, n. 26,

In aggiunta a tali risorse, la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) ha previsto un ulteriore rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione per il ciclo 2014-2020 per 4 miliardi complessivi, nella misura di 800 milioni per ciascuna annualità dal 2019 al 2023.

Come esposto nella delibera n. 26/2018, alla data del 28 febbraio 2018 risultano assegnazioni per 59.470 milioni di euro, secondo la seguente programmazione:

§  8,6 miliardi di euro mediante preallocazioni ovvero riduzioni disposte per legge negli anni 2014-2017 (vedi qui l'elencazione delle singole norme di legge);

§  6,3 miliardi mediante Piani stralcio, approvati dal CIPE negli anni 2014-2017, ai sensi della procedura di cui alla lettera d) del comma 703, della legge n. 190/2014 nelle more dell'adozione della delibera di ripartizione per aree tematiche (vedi qui l'elencazione delle singole delibere);

§  24,9 miliardi assegnati ai Piani Operativi come individuati nell’ambito di ciascuna area tematica, secondo la programmazione disposta con la delibera n. 25/2016 e successivi Addendum, riportata nella Tabella che segue:

 (milioni di euro)

Piano operativo

Delibera
n. 25/2016

Addendum o integrazione

II Addendum e nuovi P.O.

TOTALE

Infrastrutture

11.500,0

5.431,0
(n. 98/2017)

934,4
(n. 12/2018)

17.865,4

Ambiente

1.900,0

116,4
(n. 99/2017)

782,0
(n. 11/2018)

2.798,4

Sviluppo economico e produttivo

1.400,0

18,0
(n. 101/2017)

1.080,0
(n. 14/2018)

2.498,0

Agricoltura

400,0

12,6
(n. 13/2018)

30,0
(n. 69/2018)

442,6

Cultura e turismo

1.000
(Piano stralcio, delib. n. 3/2016)

30,4
(n. 100/2017)

740,0
(n. 10/2018)

1.770,4

Salute
(esclusa edilizia sanitaria)

 

 

200,0
(n. 107/2017 e 15/2018)

200,0

Sport e periferie

 

 

250,0
(n. 16/2018)

250,0

Totale

15.200,0

5.578,0

4.073,2

25.824,8

Fonte: Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al Documento di economia e finanza 2019 (DOC. LVII, n. 2).

·         14,5 miliardi destinati ai Piani Territoriali, di cui 13,4 miliardi destinati ai Patti per il Sud (delibera n. 26/2016) e per circa 1,1 miliardi destinati ai Patti per il Centro-Nord (delibere n. 56/2016, n. 75/2017 e n. 76/2017), come esposto nella tabella che segue:

(milioni di euro)

Patto

Sottoscrizione

Risorse FSC

Regioni Sud

Campania

24 aprile 2016

2.780.200.000

Calabria

30 aprile 2016

1.198.700.000

Basilicata

2 maggio 2016

565.200.000

Abruzzo

17 maggio 2016

753.400.000

Molise

26 luglio 2016
(Del. CIPE n. 95/2017)

378.000.000

44.000.000*

Sardegna

29 luglio 2016

1.509.600.000

Puglia

10 settembre 2016

2.071.500.000

Sicilia

10 settembre 2016

2.320.000.000

Città metropolitane Sud

Reggio Calabria

30 aprile 2016

133.000.000 

Catania

30 aprile 2016

332.000.000

Palermo

30 aprile 2016

332.000.000

Bari

17 maggio 2016

230.000.000

Napoli

26 ottobre 2016

308.000.000

Messina

22 ottobre 2016

332.000.000

Cagliari

17 novembre 2016

168.000.000

Totale Sud

 

13.455.300.000

Regioni Centro Nord

Lazio

20 maggio 2016

723.5000.000
(effettivi: 113.700.000)

Lombardia

25 novembre 2016

718.700.000
(effettivi: 351.300.000)

Città metropolitane Centro Nord

Milano

13 settembre 2016

110.000.000

Firenze

5 novembre 2016

110.000.000

Genova

26 novembre 2016

110.000.000

Venezia

26 novembre 2016

110.000.000

Totale Centro Nord

 

905.000.000

Fonte: Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate” - Allegato al Documento di economia e finanza 2019 (DOC. LVII, n. 2).

§  circa 5 miliardi mediante singole assegnazioni disposte dal CIPE nel 2018, in base a previsioni di legge (per 2,4 miliardi) ovvero per altri interventi (2,6 miliardi).

 

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al Tema: “Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: la programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020”.


 

Articolo 45, comma 1
(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali)

 

 

L’articolo 45, comma 1, proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine - fissato dalla legge di bilancio 2019 - entro il quale le regioni devono rideterminare, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell’intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.

 

La rideterminazione dei vitalizi regionali è stata disposta dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 965). La disposizione ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le regioni e le province autonome sono tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito le predette cariche.

 

I termini temporali fissati dalla legge di bilancio per la rideterminazione dei trattamenti, da effettuare con le modalità previste dai propri ordinamenti, sono i seguenti:

§  entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi entro il 30 aprile 2019);

§  entro sei mesi dalla medesima data (entro il 30 giugno 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

 

Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati ad alcuni settori:

§  Servizio sanitario nazionale;

§  politiche sociali e per le non autosufficienze;

§  trasporto pubblico locale.

 

Come prescritto dalla legge di bilancio (art. 1, comma 966) i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi sono stati deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa sottoscritta il 3 aprile 2019 (vedi oltre).

 

Si ricorda che le regioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, sono già tenute, ai sensi del decreto-legge n.138 del 2011, ad adeguare i propri ordinamenti prevedendo il «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» (art. 14, comma 1, lettera f). Il decreto-legge (art.14, comma 2) dispone altresì conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle regioni a tale misura di contenimento della spesa (così come alle altre misure contenute al comma 1, lettere da a) a h).

Successivamente il decreto-legge n.174 del 2012 (art.2, comma 1, lettera m) ha rafforzato la portata dell'obbligo contenuto nelle citate norme del decreto-legge n.138/2011, stabilendo che il loro mancato rispetto avrebbe determinato, a decorrere dal 2013, ulteriori sanzioni (consistenti, fra le altre, nel blocco di una quota, pari all'80 per cento, dei trasferimenti erariali (esclusi quelli destinati a specifiche finalità) a favore delle regioni.

Il decreto-legge n. 174 del 2012 esclude dall'ambito di applicazione della norma i "trattamenti già in erogazione" a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge. La legge di bilancio 2019 ricomprende invece i “trattamenti già in essere”.

Per approfondire si veda la scheda sull’articolo 1, commi 965-967 nel dossier dei Servizi studi di Camera e Senato, Legge di bilancio 2019, Vol. III, 22 gennaio 2019.

 

La legge di bilancio ha altresì stabilito che nel caso in cui entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (quindi entro il 29 giugno 2019) si svolgano consultazioni elettorali in una data regione, quest'ultima è tenuta a rideterminare i trattamenti previdenziali:

entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale;

entro sei mesi dalla medesima data, qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Tali termini non sono modificati dalla disposizione in esame.

 

La legge di bilancio (art. 1, comma 966) ha demandato infatti ad un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome l'individuazione dei criteri e dei parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi. L'intesa, che come detto è stata sancita lo scorso 3 aprile (e quindi sostanzialmente in linea con il termine, del 31 marzo, previsto al comma 966), è finalizzata a favorire l’armonizzazione delle normative territoriali.

Qualora l'intesa non fosse stata raggiunta entro il predetto termine, le regioni e le province autonome avrebbero dovuto provvedere in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini previsti dal comma 965 e secondo il metodo di calcolo contributivo.

L’intesa, firmata il 3 aprile 2019, ha individuato i seguenti parametri:

·        la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

·        la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;

·        a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna regione non può superare la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata all’intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

·        l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente;

·        gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

 

Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore.

Inoltre, con l'intesa il Governo si è impegnato ad adottare tempestivamente le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Contestualmente alla firma dell'intesa, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha consegnato al Governo un documento per garantire "l'armonizzazione delle rispettive normative e la disciplina di clausole di salvaguardia, volte a perseguire condizioni di ragionevolezza delle rideterminazioni".

 

Ai sensi della legge di bilancio, entro i 15 giorni successivi all’adempimento, le regioni documentano l’adempimento della rideterminazione dei trattamenti con una comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. A sua volta, il Dipartimento, entro il quindicesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione, trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze l'attestazione relativa al rispetto degli adempimenti. Entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1, il medesimo Dipartimento trasmette al Ministero dell'economia l'elenco delle regioni e delle province autonome che non hanno corrisposto all'obbligo di comunicare l'avvenuto adempimento, ai fini della conseguente riduzione lineare dei trasferimenti. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall’esercizio in cui la regione abbia adempiuto (art. 1, comma 967).

 


 

Articolo 45, comma 2
(Correzione di errori formali)

 

 

L’articolo 45, comma 2, apporta alcune modifiche formali alle disposizioni del Testo Unico Finanziario – TUF (D.Lgs. n. 58 del 2018) in tema di sanzioni amministrative non pecuniarie. Le novelle appaiono necessarie per adeguare le disposizioni in oggetto a quanto disposto dalla legge europea 2018 (A.S. 822-B) che è stata approvata definitivamente dal Parlamento ma al momento della redazione del presente lavoro non risulta ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

 

La prima modifica incide sull’articolo 194-quater, comma 1 del TUF, che consente alle autorità di vigilanza di comminare, in caso di violazioni di scarsa offensività o pericolosità, la sanzione - alternativa a quelle pecuniarie – consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

Tale sanzione trova applicazione per alcune specifiche violazioni espressamente richiamate dalla legge, tra cui quelle individuate alla lettera c-ter) del comma 1: si tratta di alcune violazioni del regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC (over the counter, ossia negoziati fuori dai mercati regolamentati e assimilati), alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, nonché ad alcune violazioni  del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, in quanto richiamate dal medesimo Testo Unico Finanziario.

La successiva lettera c-quater) consente di applicare la sanzione alternativa dell’ordine di eliminazione dell’infrazione anche nel caso di violazioni delle norme del regolamento (UE) 2016/1011 in tema di cd. benchmarks, ovvero gli  indici usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, anche in tal caso ove richiamate dal TUF.

 

L’articolo 13, comma 1, lettera c) della richiamata legge europea 2018 (A.S. 822-B) introduce, tra le violazioni cui si può applicare la sanzione amministrativa alternativa dell’ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche quelle del regolamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra e, in particolare, alle violazioni delle norme di condotta per i soggetti ammessi a presentare offerte per conto di terzi, tra cui imprese di investimento ed enti creditizi (articolo 59 del predetto regolamento, par. 2, 3 e 5), ove tali violazioni siano richiamate dal TUF. A tal fine viene inserita nell’articolo 194-quater, comma 1, una lettera c-ter).

Con le modifiche in esame si provvede dunque a rinominare le vigenti lettere c-ter) e c-quater), rispettivamente, in c-quater) e c-quinquies), allo scopo di tener conto della modifica apportata dalla legge europea 2018 che, come si è visto, introduce al comma 1 una lettera c-ter).

 

Analoga novella viene effettuata all’articolo 194-septies del TUF, in ragione dell’introduzione (per effetto dell’articolo 13, comma 1, lettera d) della legge europea 2018) al comma 1 di una lettera e-bis), che consente di comminare la sanzione - alternativa a quella pecuniaria - consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, anche nel caso di violazione delle richiamate norme del regolamento (UE) n. 1031/2010 in tema di vendita all’asta delle quote di emissioni.

Di conseguenza, con le modifiche in esame le vigenti lettere e-bis) ed e-ter) dell’articolo 194-septies, comma 1 TUF, sono, rispettivamente, ridenominate e-ter) ed e-quater).


 

Articolo 46
(Modifiche all’art. 2, comma 6, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1)

 

 

L’articolo 46 interviene sulla disposizione (comma 6 dell’art. 2 del D.L. 1/2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell’ILVA di Taranto. In particolare, il decreto-legge limita dal punto di vista oggettivo l’esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del c.d. piano ambientale escludendo l’impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell’esonero da responsabilità.

 

Prima di commentare le modifiche operate dall'articolo in esame, appare necessario ricostruire, seppur sinteticamente, la vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto, soprattutto con riferimento all’attuazione del c.d. piano ambientale.

 

L’emergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto è stata affrontata inizialmente con l'emanazione del D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che ha dettato norme concernenti la realizzazione degli interventi di riqualificazione e ambientalizzazione dell'area di Taranto e, per assicurarne l'attuazione, ha nominato un Commissario straordinario.

In precedenza, con decreto direttoriale del 15 marzo 2012 del Ministero dell'ambiente, era stato disposto d'ufficio l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata con decreto del 4 agosto 2011, alle conclusioni delle migliori tecniche disponibili europee (BAT - Best Available Techniques) relative al settore siderurgico. Successivamente il Ministero dell'ambiente ha concluso il riesame dell'AIA (decreto prot. DVA/DEC/2012/0000547 del 26 ottobre 2012) per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte.

Con il successivo D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, l'ILVA è stata dichiarata stabilimento di interesse strategico nazionale e sono state dettate specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti.

Con il successivo decreto-legge n. 61/2013 sono state dettate disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all'art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all'art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA.

In particolare è stata disciplinata una specifica procedura per addivenire all’approvazione di un “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”.

Tale c.d. piano ambientale (adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014) ha previsto le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA nonché, in attuazione dell'art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall'AIA del 4 agosto 2011 e dall'AIA del 26 ottobre 2012.

Con il successivo decreto-legge n. 1/2015 è stata perseguita, in particolare, la finalità di estendere alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, quali l'ILVA, la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (recata dal D.L. 347/2003).

In attuazione di tali norme, in data 21 gennaio 2015 il Commissario straordinario nominato ai sensi del D.L. 61/2013 ha presentato l’istanza per l’ammissione immediata dell’ILVA S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria. Tale istanza è stata accolta con il D.M. Sviluppo economico 21 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 2015), con il quale sono stati nominati i commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria[36].

A tali commissari, e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, è stata riconosciuta una sorta di immunità penale ed amministrativa per le condotte poste in essere in attuazione del c.d. piano ambientale, in virtù della disposizione introdotta dall’art. 2, comma 6, del D.L. 1/2015.

 

Successivamente all’emanazione del D.L. 1/2015, con il decreto-legge n. 191/2015 sono state dettate disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché, tra l’altro, fissato al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del "piano ambientale" (art. 1, comma 7). Tali disposizioni sono state modificate e integrate con il successivo D.L. 9 giugno 2016, n. 98.

Con tale decreto-legge, al fine di garantire la tutela ambientale nell'ambito del processo di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono state introdotte (mediante la modifica del comma 8 e l'inserimento dei nuovi commi da 8.1 a 8.3 dell'articolo 1 del D.L. 191/2015) disposizioni volte a porre in stretta correlazione la procedura di scelta del contraente con quella della realizzazione del "piano ambientale".

Inoltre, il comma 4 dell'articolo 1 ha consentito la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale (lettera a) ed esteso all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso (lettera b). La decorrenza dei 18 mesi è stata poi fissata, dall'art. 6, comma 10-ter, del D.L. 244/2016, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del “piano ambientale”.

In attuazione delle succitate disposizioni – e in seguito all'emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 5 giugno 2017 di aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria alla società AM InvestCo Italy s.r.l. e alla presentazione, da parte della medesima società, in data 5 luglio 2017, della domanda di AIA – è stato emanato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2017) di approvazione delle modifiche al "piano ambientale" di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014.

Nelle premesse del D.P.C.M. 29 settembre 2017 viene ricordato che la data di scadenza dell'AIA è il 23 agosto 2023.

Tale termine, in virtù della proroga concessa dall'art. 6, comma 10-bis, lettera c), del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, costituisce anche il termine ultimo per l’attuazione del c.d. piano ambientale.

 

Per un’analisi più approfondita dell’evoluzione normativa relativa allo stabilimento ILVA di Taranto si rinvia alla scheda webEmergenza ambientale nell'area dell'ILVA di Taranto” contenuta nel dossier di inizio della XVIII legislatura.

Informazioni dettagliate e aggiornate sullo stato di attuazione del “piano ambientale” sono invece state recentemente fornite nel corso dell’audizione dei Commissari Straordinari del Gruppo ILVA, svolta dalla VIII Commissione (Ambiente) nella seduta del 6 marzo 2019. Nel documento consegnato nel corso dell’audizione si legge che “il piano di investimenti ambientali di Arcelor Mittal Italia garantisce il completamento della maggior parte degli interventi in via anticipata rispetto al termine ultimo del 2023 previsto dal D.P.C.M. del 2017”.

 

 

 

Il decreto-legge in commento, come si evince dal testo a fronte che segue:

 

§  interviene sul primo periodo del comma 6 per circoscrivere l’esonero da responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato (ex d.lgs. n. 231 del 2001), alle condotte connesse all’attuazione dell’AIA, in osservanza delle disposizioni del Piano ambientale. Eliminando ogni riferimento alle altre norme di tutela dell'ambiente (diverse da quelle previste dalla disciplina dell’AIA), di tutela della salute, dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro, l’esonero da responsabilità amministrativa della società opera limitatamente alle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA.
In base alla disposizione, infatti, osservare correttamente le prescrizioni del Piano Ambientale nell’attuazione dell’AIA equivale ad adottare ed attuare efficacemente i modelli di organizzazione e gestione previsti dal d.lgs. 231/2001.

Si ricorda che l’adozione di un modello organizzativo conforme alle indicazioni contenute nell’art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (c.d. modello 231), da parte di una persona giuridica o di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, consente di prevenire l’insorgere della responsabilità dell’ente conseguente alla commissione di un reato.

 

§  intervenendo sul secondo periodo del comma 6 il decreto-legge precisa che l’esonero da responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario e dell’acquirente di ILVA (o dei loro delegati) opera limitatamente alle condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, che il legislatore qualifica come “migliori regole preventive in materia ambientale”. Eliminando il riferimento alle migliori regole preventive in materia di tutela della salute e dell’incolumità pubblica, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, il decreto-legge esclude l’esonero da responsabilità per la violazione di tali discipline.
Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, l’ambito di applicazione dell’esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti di ILVA pare essere più ampio rispetto all’esonero da responsabilità amministrativa della società: il primo periodo, infatti, copre le sole condotte di attuazione dell’A.I.A. (essendo soppresso il riferimento alle “altre norme a tutela dell’ambiente”), mentre il secondo periodo fa riferimento alle condotte in attuazione del Piano ambientale ritenendole ope legis le migliori regole preventive nella complessiva materia ambientale.

 

§  infine, sostituendo l’ultimo periodo del comma 6, il decreto-legge individua nel 6 settembre 2019 il termine di applicazione dell’esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti di ILVA. La disposizione, infatti, fissa il nuovo termine di efficacia limitatamente alla “disciplina di cui al periodo precedente” (il secondo periodo).
Prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, in base alla formulazione letterale del terzo periodo, l’esonero da responsabilità penale e amministrativa era destinato ad operare fino al 29 marzo 2019 (ovvero 18 mesi decorrenti dall’entrata in vigore del DPCM 29 settembre 2017).

 

Si ricorda, peraltro, che sul punto il parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico dall’Avvocatura dello Stato ha individuato nel 23 agosto 2023, data di scadenza dell’A.I.A. il termine di efficacia dell’esimente di cui all'art. 2, comma 6 cit. (v. infra).

 

La relazione illustrativa non chiarisce il motivo della fissazione del termine al 6 settembre 2019.

 

Peraltro, il tema dell’esonero da responsabilità e della sua durata è stato oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali e di un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, richiamate anche dalla relazione illustrativa.

 

In particolare, nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, emessa in data 8 febbraio 2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto (pubblicata nella G.U. 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n. 17 del 24 aprile 2019), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6 del D.L. 5 gennaio 2015, nella parte in cui prorogano alla scadenza dell'AIA (ad oggi fissata al 23 agosto 2023) i termini per l'attuazione del Piano Ambientale e escludono la responsabilità penale per le condotte attuative del Piano.

Secondo il GIP, l'operatività dell'esimente è stata prorogata sino al 30 marzo 2019 e «non sono chiare le ragioni di questo “scollamento” tra il periodo dell'attività autorizzata (sino al 23 agosto 2023) e la copertura temporale della esimente (30 marzo 2019) e non si comprende in forza di quali norme l'Avvocatura di Stato, nel parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato sul sito del MISE e visibile al seguente indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038583-ilva-disclosure-il-parere-dell-avvocatura-dello-stato-e-il-provvedimento-di-conclusione-del-procedimento), abbia dichiarato che «l'esimente di cui all'art. 2, comma 6 cit. operi per tutto l'arco temporale in cui l'aggiudicatario sarà chiamato ad attuare le prescrizioni ambientali impartite dall'amministrazione», per cui «detto arco temporale risulterà quindi coincidente con la data di scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità (23 agosto 2023)».

Secondo il GIP, la fissazione della scadenza al 2023 e l'introduzione della scriminante supererebbero i paletti fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85/2013.

Si ricorda che, in tale pronuncia, la Corte aveva affermato che «è considerata lecita la continuazione dell’attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate […] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell’attività stessa» secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all’ambiente salubre e il diritto al lavoro. Il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».

 

Si ricorda inoltre che con la sentenza n. 58 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 92/2015 che consentivano all’ILVA di continuare a servirsi di impianti sottoposti a sequestro anche quando lo stesso si riferiva ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, «per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio stesso della vita».

Infine, si ricorda che anche la Corte europea dei diritti dell’Uomo, nella decisione 24 gennaio 2019 Cordella ed altri contro Italia, ha condannato l’Italia (per violazione degli artt. 8 e 13 CEDU) per non aver intrapreso azioni efficaci per migliorare l'impatto ambientale dello Stabilimento ILVA e per aver fissato, per la realizzazione del Piano Ambientale, la scadenza nel 2023.

 


 

Testo previgente

D.L. n. 34 del 2019

D.L. 05/01/2015, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto.


Art. 2. Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.

(omissis)

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, nei termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica.

6. L'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il D.P.C.M. 29 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

Le condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale di cui al periodo precedente, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale.

Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, la disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 prevista dal terzo periodo del comma 5 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5.

La disciplina di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019.

Articolo 47
(Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

L’articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

 

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione (ed il contestuale incremento della dotazione organica) riguarda l’assunzione, come specificato nella Relazione illustrativa, del seguente personale (da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali):

§  80 unità di elevata professionalità tecnica, nei settori dell'ingegneria, dell'architettura e della geologia;

§  20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici[37].

Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso.

Sul punto, la Relazione illustrativa specifica che per “alta specializzazione” debba intendersi il possesso di laurea specialistica, mentre la “elevata professionalità” va riferita ad un’esperienza certificata nel settore di riferimento, per almeno un anno. Per i tecnici, è richiesta l'iscrizione all'albo professionale di riferimento, per gli amministrativi sarà possibile prevedere il possesso dell'abilitazione forense.

La medesima Relazione evidenzia inoltre che la suddetta autorizzazione alle assunzioni è connessa anche ai prossimi collocamenti a riposo di molteplici unità di personale di Area terza nei Provveditorati.

 

Le procedure concorsuali per l'individuazione del suddetto personale si svolgono:

§  in deroga alle procedure di mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001);

§  nelle forme del concorso unico (di cui all’art. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013, e all’art. 35 del D.Lgs. 165/2001[38]) mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della L. 145/2018.

Il richiamato art. 1, c. 300, della legge di bilancio 2019 demanda ad apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione (la cui adozione era prevista entro il 1° marzo 2019) la definizione delle modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi pubblici unici autorizzati per nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione

 

Nelle more dell’emanazione del suddetto decreto, si prevede una procedura semplificata (anche in deroga alla disciplina in materia di modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, ex D.P.R. 487/1994), che preveda, in particolare:

§  la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

§  la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo la possibilità:

-       di far precedere le prove di esame da una prova preselettive, qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a due volte il numero dei posti banditi;

-       di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla (gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi).

Agli oneri per le suddette assunzioni, pari a 325.000 euro per il 2019 e a 3.891.000 euro dal 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

In materia, si ricorda che l’art. 1, c. 394, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) dispone che, per il 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali e le Università, in relazione alle ordinarie facoltà di assunzione riferite al medesimo anno, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019.

 


 

Articolo 48
(Disposizioni in materia di energia)

 

 

L'articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.

 

L'articolo 48 autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima.

All'onere predetto si provvede ai sensi dell'articolo 50.

 

L’Accordo di Parigi sul clima (COP21), entrato in vigore il 4 novembre 2016 e ratificato da 175 parti della conferenza su 197, prevede di: 1) stabilizzare l'aumento della temperatura al di sotto di 2°C, con l'intento di contenerlo entro 1,5°C e 2) rendere disponibili ogni anno, dal 2020, 100 miliardi di dollari in prestiti e donazioni per sostenere i Paesi in via di sviluppo nelle azioni per il clima. Obiettivo ulteriore è il rafforzamento delle capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la resilienza del clima e riducendo le emissioni di gas serra, con particolare attenzione ad evitare una minaccia per le produzioni alimentari.

 


 

Articolo 49
(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI
a fiere internazionali)

 

 

L’articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro.

 

Più in dettaglio il comma 1, per migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, concede alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (specificate al comma 2), fino ad un massimo di 60.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020.

 

Più in dettaglio, le spese per la partecipazione alle fiere internazionali agevolabili sono (comma 2) le seguenti:

§  spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;

§  spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

 

Il comma 3 chiarisce che il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

Suddiviso in tre quote annuali, esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997).

 

Ai sensi del comma 4, si affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2019 (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il compito di stabilire le disposizioni applicative delle norme in commento.

Il decreto disciplina, in particolare:

§  le tipologie di spese ammesse al beneficio, nell'ambito di quelle individuate al comma 2;

§  le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto del limite massimo di risorse (5 milioni, di cui al comma 1);

§  l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;

§  le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo  2010, n. 40.

Il richiamato comma 6, per contrastare l'utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, consente all'Agenzia delle entrate di trasmettere a tali amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché usati in compensazione secondo la disciplina dei versamenti unitari.

 

Il comma 5 dell’articolo in parola prevede che, ove l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione - totale o parziale - del credito d'imposta,  essa debba darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che, ai sensi delle richiamate disposizioni volte a contrastare l’uso illecito dei crediti di imposta (articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010), provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

 

Il comma 6 quantifica l’onere derivante dall’agevolazione in commento, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, rinviando alla norma generale di copertura del provvedimento, contenuta nell'articolo 50.

 


 

Articolo 50
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 50 contiene la copertura finanziaria del provvedimento.

 

Il comma 1 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 42 milioni di curo per l'anno 2026, di 111 milioni di (per un refuso manca nel testo della norma) euro per l'anno 2027, di 47 milioni di per l'anno 2028, di 52 milioni di euro per l'anno 2029, di 40 milioni di euro per l'anno 2030, di 39 milioni di euro per l'anno 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3075). Nella legge di bilancio per il 2019 la dotazione di competenza di tale capitolo è di 397,128 milioni per il 2019, 358,442 per il 2020 e 464,541 per il 2021.

 

Il comma 2 riepiloga le norme del decreto-legge in esame che comportano oneri da coprire con le risorse individuate dalle lettere a)-r).

Si tratta degli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17,19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma S, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dal comma l del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma.

In complesso, gli oneri da coprire sono pari a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638.491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di (per un refuso manca nel testo della norma) euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di (per un refuso manca nel testo della norma) euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di (per un refuso manca nel testo della norma)euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639.991 milioni di euro per l'anno 2021. a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l’anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025.

 

Alla copertura, si provvede con le seguenti risorse:

a)   quanto a 2,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 274 milioni di euro per l'anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l'anno 2022, a 385 milioni di euro per l'anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 298,1 milioni di curo per l’anno 2025, a 297 milioni di euro per l'anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l’anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l'anno 203 l e a 292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l'anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l'anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l'anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli l, 2, 8, 10, 11 e 47;

b)  quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020, di cui alla legge all'articolo 1, comma 6, della legge n. 47/2013;

c)   quanto a 34 milioni di euro per l'anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l'anno 2020. a 92,46 milioni di euro per l'anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l'anno 2022, a l23,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 108 milioni di euro per l'anno 2025. mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (capitolo 3075). Nella legge di bilancio per il 2019 la dotazione di competenza di tale capitolo è di 397,128 milioni per il 2019, 358,442 per il 2020 e 464,541 per il 2021. Tale Fondo è inoltre stato incrementato dal comma 1 dell’articolo 50 in esame.

d)  quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo.

Si ricorda che l'articolo l, comma 748, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) ha istituito nello stato di previsione del MEF (capitolo 3080), con una dotazione, per il triennio, di 44,38 milioni per il 2019, 16,941 per il 2020 e 58,493 per il 2021, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri;

e)   quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Si ricorda che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione è stato istituito dall’articolo 1, comma 200, delta legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) nello stato di previsione del MEF (capitolo 3076). Nella legge di bilancio per il 2019 la dotazione di competenza di tale capitolo è di 13,887 milioni per il 2019, 17,015 per il 2020 e 341,213 per il 2021.

f)    quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi perenti iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 34-ter della legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato venga quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Con la legge di bilancio, annualmente, le somme corrispondenti a tali importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nella legge di bilancio per il 2019, lo stato di previsione del MEF presenta due fondi: il Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (capitolo 3051), con una dotazione di 120,165 milioni per il 2019, 138,155 milioni per il 2020 e 137,946 milioni per il 2021, e il Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione (capitolo 7591), con una dotazione di 32,49 milioni per il 2019, 42,99 milioni per il 2020 e 44,49 milioni per il 2021. La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (cd. allegato 3) specificano che la copertura è a valere sul Fondo di parte corrente (si valuti l’opportunità di inserire nella norma tale precisazione);

g)   quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 e 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo da ripartire alimentato dalle risorse finanziarie provenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica delle partite debitorie ex art. 34-ter della legge di contabilità nazionale (legge n. 196/2009), iscritto nello stato di previsione del MISE.

La relazione tecnica precisa che si tratta del Fondo di parte capitale (cap. 7041/pg.1/MISE).

Si valuti l’opportunità di inserire tale precisazione nella formulazione della lettera g) in esame.

A legge di bilancio 2019, il Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione è iscritto sul capitolo 7041/MISE e presenta una dotazione pari a 58,7 milioni per il 2019, a 29,9 milioni per il 2020 e a 115,9 milioni per il 2021.

h)  quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla Card cultura per i diciottenni. Il testo della norma richiama, letteralmente, “l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, che, tuttavia, aveva previsto la Card cultura (solo) per i giovani che compivano 18 anni nel 2016. Infatti, la relativa autorizzazione di spesa, recata dal successivo comma 980, era pari ad € 290 mln per il (solo) 2016.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 979, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri[39].

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la Carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, nella sez. II della stessa L. 232/2016 era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017[40].

Ancora in seguito, la L. 205/2017, pur non recando la disciplina sostanziale che consentiva l’assegnazione della Card anche ai soggetti che compivano 18 anni negli anni successivi, aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, intervenendo direttamente nella sezione II (cap. 1430 dello stato di previsione del Mibact).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso.

A tale rilievo aveva dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che aveva inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al (solo) 2018[41].

Da ultimo, l’art. 1, co. 604, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha previsto l’assegnazione della carta elettronica, riducendo il limite massimo di spesa per il 2019 a € 240 mln, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni nel 2019. La carta è utilizzabile per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta, devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le risorse per il 2019 si riducono, pertanto, ad € 140 mln.

Occorre fare riferimento alla riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l’attribuzione della Card cultura nel 2019, come ridotti ai sensi dell’art. 1, co. 604, della L. 145/2018.

i)    quanto a 9,324 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12,833 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economica per 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 9,4 milioni di curo a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per 0,324 milioni di euro per l'anno 2019, 1,433 milioni di euro per anno 2020 e 3,433 milioni di curo a decorrere dall'anno 2021;

l)    quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sviluppo economico;

m)quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 35 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all' attualizzazione dei contributi pluriennali.

Si ricorda che tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del MEF (capitolo 7593), in termini di sola cassa, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154/2008, per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Nella legge di bilancio per il 2019 tale fondo presenta una dotazione di sola cassa di 201,707 milioni per il 2019, 151,746 milioni per il 2020 e 248,299 milioni per il 2021;

n)  quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l’anno 2020 e a 45 milioni di euro per l’anno 2021 (per un totale di 175 milioni nel triennio 2019-2021), mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate all’edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988. Conseguentemente, nel periodo 2022-2025, è previsto un incremento delle risorse destinate all’edilizia sanitaria per l’identico importo di 175 milioni di euro, così articolato: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 25 milioni di euro per l’anno 2025.

L’art. 20 della legge n. 67/1988 (legge finanziaria 1989) ha autorizzato l’esecuzione del Programma Straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Il Piano, la cui prima fase si è conclusa nel 1996, attualmente è entrato nella seconda fase, (c.d. “fase negoziata” da realizzare tramite accordi di programma da sottoscrivere tra il Ministero della salute e le singole regioni destinatarie dei finanziamenti). A tal fine, sono stati stanziati complessivamente 24 miliardi. Si ricorda inoltre che l’art. 5-bis del decreto legge n. 243/2016 ha previsto un ulteriore stanziamento di 100 milioni, da destinarsi a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Regione Siciliana.

In ultimo, la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 555 e 556, della legge 145/2018) ha previsto un incremento delle risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali. L’incremento è pari nel complesso a 4 miliardi di euro, con riferimento al periodo 2021-2033, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 300 milioni per ciascuno degli anni 2023-2025, 400 milioni per ciascuno degli anni 2026-2031, 300 milioni per il 2032 e 200 milioni per il 2033. Si segnala, inoltre, che la sezione II della legge prevede una riduzione delle risorse per gli investimenti sanitari in oggetto per il 2020, nella misura di 1.375 milioni di euro, ed un incremento di identico importo delle risorse per il 2021, incremento che si somma a quello suddetto di 100 milioni di euro. Complessivamente, le risorse in materia (in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa) risultano pari a 625 milioni di euro per il 2019, 1.121,2 milioni per il 2020 ed a 2.450 milioni per il 2021, mentre il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2033 - ammonta, in base al suddetto incremento di 4 miliardi di euro, a 28 miliardi.

o)  quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero mediante riduzione dei finanziamenti erogati in favore dell’Agenzia delle entrate.

L'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che tra le entrate delle agenzie fiscali rientrano i finanziamenti a carico del bilancio dello Stato determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione.

Si ricorda che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 (programma 1.8- capitolo 3890) la somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate per l’anno 2019 è stata definita in 2.996.308.653 euro.

p)  quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di curo per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell' autorizzazione di spesa relativa ai contributi in conto interessi da corrispondere a Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti agevolati concessi alle imprese a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca ,di cui all'articolo l, comma 361, della legge n. 311/2004.

L'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 (Legge n. 311/2004), ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale in gestione separata presso CDP, è stata stabilita in 6 miliardi di euro. Le successive variazioni alla dotazione sono disposte da CDP Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse a finanziamento agevolato, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361. Tale comma dispone che il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione da CDP S.P.A. sia determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che la differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri di servizio a favore di CDP S.p.A. (riconosciuti dal comma 360) sono posti a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma 361. Il citato comma, per le finalità previste dai commi da 354 a 360 ha autorizzato la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Tale autorizzazione di spesa ha subito variazioni nel corso degli anni e, a legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), presenta uno stanziamento pari a circa 67 milioni per il 2019, e a 115 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap.1900/MEF relativo ai “contributi in conto interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sui finanziamenti a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese, nonché rimborso delle relative spese di gestione”).

q)  quanto a 650 milioni di euro, in termini di solo fabbisogno[42], per l'anno 2019, mediante versamento – per un corrispondente importo - delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali. Il versamento è da effettuare, entro il 31 dicembre 2019, a favore del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero (remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica) già aperto al fine della copertura finanziaria, in termini di fabbisogno, delle somme erogate ad ILVA spa (si richiama infatti l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 avente ad oggetto disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

La predetta giacenza è mantenuta in deposito alle fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul predetto conto corrente di tesoreria ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento concesso alla società Alitalia - Società Aerea Italiana – Spa, in amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 50, comma 1, del D.L. n. 50/2017. In proposito, si osserva che sulle modalità di restituzione del finanziamento in questione, incide l’articolo 37 del decreto legge qui in esame, il quale, operando una novella all’articolo 2 del d.l. n. 135/2018, dispone che il finanziamento sarà restituito nell’ambito della procedura di ripartizione dell’attivo dell’amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell’attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

 

Si ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita, ai servizi di rete e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Il gettito raccolto dall'applicazione degli oneri generali è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali; fanno eccezione la componente ASOS che affluisce per oltre il 90% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l'elemento ASRIM della componente ARIM, per il quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore)[43]. L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'ARERA che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno.

Nel corso degli ultimi anni varie norme – tra cui l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 135/2018, relativo alla proroga all’anno 2019 del termine di restituzione del prestito di 900 milioni a favore di Alitalia S.p.A., hanno provveduto alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno da esse recati mediante la previsione di un versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale – remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica – delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi energetici ed ambientali.

In ordine ai possibili effetti derivanti da tali misure di compensazione sugli oneri generali di sistema riscossi presso gli operatori interessati, si rinvia alle dichiarazioni del Presidente della CSEA, nella memoria depositata nel corso dell’audizione del 23 giugno 2016 presso le Commissioni riunite VIII e X della Camera.

 

Nel dettaglio, per quanto qui di interesse, si ricorda che l’ articolo 2, comma 1, del D.L. n. 135/2018, ora modificato dall’articolo 37 del D.L. in esame, aveva stabilito che la restituzione del finanziamento concesso a favore di Alitalia dovesse avvenire entro trenta giorni dall’intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque non oltre il 30 giugno 2019. Il comma 3 dell’articolo 2 citato aveva quantificato in 900 milioni per l’anno 2018 gli oneri in termini di solo fabbisogno derivanti dalla predetta previsione, disponendo che ad essi si provvedesse mediante versamento entro il 31 dicembre 2018 – per un corrispondente importo - delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali. La norma ha disposto che la giacenza, da mantenere depositata a fine anno, debba essere restituita nel corso del 2019.

 

r)    quanto a 5 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dal pagamento dei diritti sui titoli della proprietà industriale di cui all' articolo 1, comma 851, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006).

A tal fine, viene innalzato di 5 milioni di euro – da 51,2 a 56,2 milioni di euro – l’importo delle predette somme destinato per il 2020 ad essere acquisito all’entrata del bilancio statale.

L’articolo 1, comma 851 ha demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.M. 7 aprile 2007) l’istituzione di diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Ha inoltre stabilito che i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli siano dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli.

Le somme derivanti dal pagamento dei diritti sopra indicati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020 – divenuti, con l’intervento normativo qui in commento 56,2 milioni - e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale

 

La tabella seguente riepiloga, per il triennio, gli oneri e le risorse poste a copertura dall’articolo 50 in esame, per tutti e tre i saldi.


 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

ONERI

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Art. 1: Proroga superammortamento

0,0

128,6

202,1

0,0

128,6

202,1

0,0

128,6

202,1

Art. 3: Maggiorazione deducibilità IMU

0,0

145,2

228,6

0,0

145,2

228,6

0,0

145,2

228,6

Art. 5: Agevolazioni fiscali rientro cervelli

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Art. 7: Incentivi valorizzazione urbana

30,0

40,0

40,0

30,0

40,0

40,0

30,0

40,0

40,0

Art. 8: Sisma bonus zone 2 e 3 – minore entrata IRPEF

2,7

31,9

50,2

2,7

31,9

50,2

2,7

31,9

50,2

Art. 10: Bonus efficienza energetica e rischio sismico- Credito di imposta

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

Art. 11: Incentivi alle aggregazioni di imprese

1,6

13,2

20,2

1,6

13,2

20,2

1,6

13,2

20,2

Art. 13: Modifica disciplina vendita di beni tramite piattafome digitali

27,9

27,6

0,0

27,9

27,6

0,0

27,9

27,6

0,0

Art. 17: Garanzia sviluppo medie imprese

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

Art.19: Rifinanziamento  del fondo di garanzia per la prima casa

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Art. 21: Contributi alle micro, piccole e medie imprese per la patrimonializzazione e il ricambio generazionale

10,0

15,0

15,0

10,0

15,0

15,0

10,0

15,0

15,0

Art. 23, co 1: Cartolarizzazioni

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

30,6

Art. 28: Semplificazione Patti territoriali e Contratti d’area

0,0

0,0

0,0

12,8

29,8

0,0

12,8

29,8

0,0

Art. 29, co 2 e 8: tutoraggio e agevolazioni imprese

10,0

10,0

0,0

10,0

10,5

1,5

10,0

10,5

1,5

Art. 31, co 2 e 3: Tutela marchi storici e assunzioni MISE

0,0

30,4

0,4

0,0

30,4

0,4

0,0

30,4

0,4

Art. 32, co 3, 10 e 15: Contrasto italian sounding, innovazione start up e promozione marchi italiani

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Art. 37: Proroga della durata finanziamento a titolo oneroso a favore di Alitalia S.p.a.

0,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art. 40: Indennità lavoratori chiusura della strada SS 3 bis  Tiberina E 45

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

Art. 41: Estensione trattamento di mobilità in deroga

0,0

0,0

0,0

9,6

6,0

0,0

9,6

6,0

0,0

Art. 47: Assunzioni Provveditorati opere pubbliche del MIT

0,3

3,9

3,9

0,3

3,9

3,9

0,3

3,9

3,9

Art. 48: Mission Innovation

10,0

10,0

20,0

10,0

10,0

20,0

10,0

10,0

20,0

Art. 49: Credito d'imposta partecipazione PMI a fiere internazionali

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

Art. 50, co 1: Incremento FISPE (dal 2026 al 2032)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE ONERI

400,6

518,9

638,5

1078,9

555,1

640

428,9

555,1

640

Art. 50, co 2, lett. a): Copertura con maggiori entrate/minori spese del decreto (artt. 1, 2, 8 10, 11 e 47)

2,2

234,2

274

2,2

236,1

275,9

2,2

236,1

275,9

Art. 50, co 2, lett. b): Riduzione FSC

50,0

30,0

0,0

50,0

30,0

0,0

50,0

30,0

0,0

Art. 50, co 2, lett. c): Riduzione FISPE

34,0

34,5

92,5

34,0

34,5

92,5

34,0

34,5

92,5

Art. 50, co 2, lett. d): Riduzione Fondo programma di Governo

23,0

0,0

10,0

23,0

0,0

10,0

23,0

0,0

10,0

Art. 50, co 2, lett. e): Riduzione Fondo esigenze indifferibili

6,0

0,0

80,0

6,0

0,0

80,0

6,0

0,0

80,0

Art. 50, co 2, lett. f): Riduzione Fondo riaccertamento residui perenti correnti MEF

20,0

50,0

50,0

20,0

50,0

50,0

20,0

50,0

50,0

Art. 50, co 2, lett. g): Riduzione Fondo riaccertamento residui perenti  conto capitale MISE

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Art. 50, co 2, lett. h): Card 18enni

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

Art. 50, co 2, lett. i): Riduzione Tab. A MISE e MIT

9,3

10,8

12,8

9,3

10,8

12,8

9,3

10,8

12,8

Art. 50, co 2, lett. l): Riduzione Tab. B MISE

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

0,0

25,0

25,0

Art. 50, co 2, lett. m): Fondo compensazione contributi pluriennali

0,0

0,0

0,0

30,0

35,0

0,0

30,0

35,0

0,0

Art. 50, co 2, lett. n): Rimodulazione risorse per edilizia sanitaria

50,0

80,0

45,0

50,0

80,0

45,0

50,0

80,0

45,0

Art. 50, co 2, lett. o): Riduzione finanziamenti Agenzia Entrate

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

Art. 50, co 2, lett. p): Contributo conto interessi Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)

37,0

30,0

30,0

37,0

30,0

30,0

37,0

30,0

30,0

Art. 50, co 2, lett. q): Versamento somme Cassa per i servizi energetici e ambientali

0,0

0,0

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Art. 50, co 2, lett. r): Mancata riassegnazione al MISE di quota parte delle entrate diritti

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

RISORSE A COPERTURA

401,5

519,5

639,3

1.081,5

556,4

641,2

431,5

556,4

641,2

 

Infine, il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 


 

Articolo 51
(Entrata in vigore)

 

 

L’articolo 51 dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo (1° maggio 2019) della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 



[1]     Le risorse finanziarie riservate rientrate nella disponibilità del Fondo sono state destinate ad essere utilizzate per la concessione di nuove garanzie su portafogli di finanziamenti, con le modalità stabilite dal decreto stesso.

[2]     Secondo tali DO, il Fondo può intervenire con le seguenti modalità:

a) con “garanzia diretta”, ossia rilasciando la garanzia in favore del soggetto finanziatore, responsabile dell’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari finali e della strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La garanzia diretta può essere rilasciata anche in relazione a portafogli di finanziamenti originati da più soggetti finanziatori[2]. Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il Fondo copre, nella misura massima dell’80%, fermo restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti, la perdita registrata sul finanziamento stesso.

b) con “controgaranzia”, ossia rilasciando la garanzia in favore del confidi, il quale a sua volta rilascia una garanzia di primo livello ad uno o più soggetti finanziatori con i quali collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti. La controgaranzia può essere rilasciata anche in favore di una rete di confidi.  Relativamente al singolo finanziamento ricompreso nel portafoglio garantito, il confidi copre, nella misura massima dell’80%, la perdita registrata sul finanziamento dal soggetto finanziatore, fermi restando i limiti di copertura sul portafoglio previsti.

L’intervento del Fondo può essere rafforzato mediante la partecipazione delle Sezioni speciali ovvero di altri soggetti garanti.

[3]     le limitazioni dovevano essere da comunicate dal Gestore del Fondo tramite apposita circolare operativa.

[4]     Articolo 2, comma 3, D.L. n. 69/2013 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673.

[5]     La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma del Ministero (da effettuarsi inserendo le credenziali trasmesse via PEC dal Ministero all’indirizzo PEC dell’impresa), la dichiarazione attestante l’avvenuta ultimazione, nonché, previo pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, la richiesta di erogazione della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. Analogamente, anche le richieste di quote di contributo successive alla prima devono essere trasmesse al Ministero in formato digitale ed esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma del Ministero. L’avvenuta ultimazione dell’investimento deve essere attestata dall’impresa con Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio, sottoscritta dal legale rappresentante e resa al Ministero entro 60 giorni dalla data di ultimazione e, comunque, non oltre 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento, pena la revoca del contributo. La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero, pena la revoca delle agevolazioni, entro il termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento. Le richieste di erogazione di quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine. L’URL (indirizzo internet) a cui collegarsi per effettuare l’accesso alla piattaforma è:https://benistrumentali.dgiai.gov.it/Imprese.

[6]     Esso è pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura: il contributo è concesso dal MISE e determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673). Per gli investimenti "Industria 4.0", il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio è elevato al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

[7]     Si veda il Dossier n. 570/1, Tomo I, 14 dicembre 2011, del Servizio studi della Camera dei deputati per una ricostruzione delle vicende riguardanti l'EIPLI.

[8]     Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE i progetti (nazionali) diretti a istituire o modificare aiuti sono comunicati alla Commissione europea in tempo utile perché essa presenti le sue osservazioni. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107 TFUE, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 108. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di notifica.

[9]     Le misure a favore di ricerca, sviluppo e innovazione che non soddisfano tutte le condizioni di cui al GBER dovranno invece essere notificate alla Commissione UE. Sulle misure notificate, la Commissione effettuerà un’analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nella nuova Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01 del 27 giugno 2014).

[10]    Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "Il Fisco nella legge di Bilancio 2019" e al Dossier dell'Agenzia delle entrate "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali" di marzo 2019.

[11]    La direttiva 98/34/CE era stata via via oggetto di diverse modifiche sostanziali (in particolare al fine di includere i servizi della società dell’informazione ed eliminare norme tecniche dal suo campo di applicazione). Essa è stata pertanto codificata nella Direttiva (UE) 2015/1535 per motivi di chiarezza.

[12]    D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274.

[13]    D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39.

[14]    Ai sensi dell’articolo 1 CPI, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

[15]    Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.

[16]  Ai sensi della citata norma, il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'associazione di categoria; c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo; f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

[17]  Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis deve contenere le seguenti indicazioni: a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis; c) la rappresentazione del marchio di certificazione; d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione; e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione; f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari; g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione; h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

[18]    Tale norma dispone che l'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare, per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dal Codice (articoli 45, 50 e 82), inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio.

[19]    Non si ripetono in questa sede le osservazioni segnalate in sede di commento del comma 1, che tuttavia si intendono formulate anche con riguardo alle disposizioni del comma 2 di identico contenuto.

[20]    Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, l'art.1, comma 562, della legge n.296 del 2006, disponeva che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali), non avrebbero potuto superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 e che detti enti avrebbero potuto procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

[21]    Ad eccezione di una quota residuale di 670 milioni per il 2019 che riguarda il precedente ciclo di programmazione 2007-2013 e della quota di 514,3 milioni per il 2019 destinata agli interventi di riqualificazione urbana.

[22]    Si segnala che lo stesso decreto-legge n. 34/2019 in esame utilizza ulteriori risorse del Fondo sviluppo e coesione, all’articolo 30, laddove assegna contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile, e all’art. art. 50, co. 2, lett. b), quale copertura per 50 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per l’anno 2020 degli oneri recati da diverse disposizioni del decreto-legge stesso. Complessivamente, dunque, il D.L. in esame opera una riduzione complessiva del Fondo sviluppo e coesione di 880 milioni.

[23]    Si ricorda che l’art. 26 del citato D.Lgs. n. 33/2013 reca norme concernenti gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, prevedendo, in particolare, che le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (comma 1). Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo (comma 2). È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (comma 4).

[24]    Si tratta di un portale, suddiviso in due aree: un'area pubblica (sezione trasparenza) e un'area il cui accesso è riservato alle Autorità responsabili e ai soggetti gestori degli aiuti.

[25]    Si ricorda che il Governo ha elencato nel DEF  2019 “in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea, l’elenco delle misure una tantum e con effetti temporanei (indicate come “one-off”) che hanno inciso sull’indebitamento netto nel triennio 2016-2018”. Nell’ambito di tale elenco figura la “riclassificazione del prestito  Alitalia” erogato in due tranche di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018. Sugli conseguenze che tale riclassificazione comporta in relazione agli effetti scontati nei tendenziali si rinvia alle valutazioni contenute nel Dossier del Servizio bilancio dello Stato sul decreto-legge in esame.

[26]    Si veda, in particolare, il comma 2, lettera q), dell’articolo 50.

[27]    Tali commi hanno presumibilmente lo scopo di chiarire un dubbio interpretativo sorto nel corso del 2017 in merito all'attribuzione della competenza tra la Gestione commissariale e la gestione ordinaria di Roma Capitale.

[28]    La previgente versione del richiamato comma 8 disponeva che, al fine di attuare il Reddito di cittadinanza anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatici, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potesse avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[29]    La Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che opera al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione come centrale acquisti, attraverso la predisposizione di bandi di gara per singole amministrazioni, sulla base di accordi bilaterali, per la realizzazione di determinati progetti. Le aree di attività di Consip sono: programma acquisti, approvvigionamento verticale per la PA ed ulteriori attività affidate su iniziative di legge o atti amministrativi.

[30]    Pari per il 2019 ad euro 935,21 netti mensili per le retribuzioni fino a 2.148,74 euro e ad euro 1.124,04 netti mensili per le retribuzioni superiori a 2.148,74 euro.

[31]    Tale disciplina è stata abrogata dall'articolo 17 del DM citato nel testo.

[32]    120° giorno successivo al 31 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019.

[33]    Si veda, altresì, il Tema “Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione: la programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020”.

[34]    Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) è un istituto previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 88 del 2011. Introdotto in sostituzione del previgente istituto dell’intesa istituzionale di programma, il CIS costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo Sviluppo e Coesione. I CIS - sottoscritti dal Ministro per la Coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri, e da Regioni e altre amministrazioni competenti di volta in volta interessate - costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. In particolare, i CIS sono finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese, favorendo la concentrazione delle risorse verso la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

[35]    Si segnala, peraltro, che lo stesso decreto-legge n. 34/2019 in esame, all’articolo 30 assegna contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il successivo articolo 34 destina 50 milioni per il 2019, 150 milioni per il 2020 e 100 milioni per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali. Ulteriori 50 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni per l’anno 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 sono utilizzati a copertura degli oneri recati da diverse disposizioni del decreto-legge stesso (art. 50, co. 2, lett. b). Complessivamente il FSC viene ridotto di 880 milioni.

[36]    I commissari Piero Gnudi, Corrado Carrubba ed Enrico Laghi, nominati con il D.M. Sviluppo economico 21 gennaio 2015, hanno recentemente presentato le loro dimissioni, con decorrenza 1° giugno 2019. Secondo quanto riportato nel comunicato web del Ministero dello sviluppo economico del 23 aprile 2019, il decreto di nomina dei nuovi Commissari (individuati nelle persone di Francesco Ardito, Antonio Cattaneo e Antonio Lupo) è già stato firmato.

[37]    La Relazione illustrativa specifica che si intende assegnare a ciascun Provveditorato 3 elevate professionalità amministrative (2 nel Provoper Piemonte/Liguria) e 12 elevate professionalità tecniche (14 per il Provveditorato di Roma).

[38]    L’art. 4, c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 dispone che, dal 1° gennaio 2014, per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni si svolga mediante concorsi pubblici unici. Fatto salvo quanto detto, il richiamato art. 35 del D.Lgs. 165/2001 (che disciplina le procedure di reclutamento del personale pubblico), al comma 5, dispone che le restanti amministrazioni, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

[39]    I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

[40]    I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.

[41]    I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018  sono dunque stati disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che  ha ulteriormente modificato il DPCM del 2016.

[42]    Si ricorda che ill Governo ha elencato nel DEF  2019 “in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea, l’elenco delle misure una tantum e con effetti temporanei (indicate come “one-off”) che hanno inciso sull’indebitamento netto nel triennio 2016-2018”. Nell’ambito di tale elenco figura la “riclassificazione del prestito  Alitalia” erogato in due tranche di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018. Sugli conseguenze che tale riclassificazione comporta in relazione agli effetti scontati nei tendenziali si rinvia alle valutazioni contenute nel Dossier del Servizio bilancio dello Stato sul decreto-legge in esame.

[43]    A partire dal 2018, le aliquote degli oneri generali da applicare a tutte le tipologie di contratto sono distinte in:

-         Oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS

-         Rimanenti oneri generali ARIM.