Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Emergenza settore agricolo e interventi per lo stabilimento Stoppani
Riferimenti: AC N.1718/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 123/2
Data: 23/04/2019

23 aprile 2019

Emergenze settore agricolo e ittico e intervento per lo stabilimento Stoppani
D.L. 27/2019 - A.S. n. 1249

marzo 2018


 

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Dossier n. 114/2

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 123/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura. 5

Articolo 1 (Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino) 7

Articolo 2 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino) 14

Articolo 3 (Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati dai Paesi dell’Unione europea) 16

Articolo 4 (Modifiche all’articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) 21

Articolo 4-bis (Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale) 25

Articolo 5 (Integrazione del Fondo indigenti) 27

Articolo 6 (Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018) 29

Articolo 6-bis (Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia) 31

Articolo 7 (Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario) 33

Articolo 8 (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria) 37

Articolo 8-bis (Modifica all’articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214) 40

Articolo 8-ter (Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa) 41

Articolo 8-quater (Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia) 43

Articolo 9 (Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo) 46

Articolo 10 (Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale) 50

Articolo 10-bis (Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni) 51

Articolo 10-ter (Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune) 53

Articolo 10-quater (Disciplina dei rapporti commerciali nell’ambito delle filiere agroalimentari) 55

Articolo 10-quinquies (Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero) 58

Articolo 11 (Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali) 60

Articolo 11-bis (Misure per il sostegno del settore suinicolo) 61

Articolo 11-ter (Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio) 62

Articolo 12 (Misure urgenti per l’emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto) 66

Articolo 13 (Disposizioni finanziarie) 75

Articolo 14 (Entrata in vigore) 76

 


Schede di lettura


Articolo 1
(Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino)

 

L’articolo 1, inserito nel Capo I recante misure di sostegno al settore lattiero caseario, contiene misure per il settore del latte ovino.

Il comma 1 introduce un nuovo articolo aggiuntivo all’articolo 23 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, laddove, al Capo IV reca disposizioni per l’agricoltura, e, più precisamente, all’art. 23 dispone misure per i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari e all’art. 23-bis reca disposizioni per il rilancio di alcune filiere agricole strategiche e del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa.

L’articolo aggiuntivo prevede:

-      al comma 1, l’istituzione di un Fondo destinato a migliorare la qualità e la qualità del latte ovino attraverso:

ü  il sostegno ai contratti di filiera e di distretto (nel testo iniziale si faceva riferimento ai contratti e agli accordi di filiera)

ü  la promozione di interventi di regolazione dell’offerta di formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP) (la definizione delle modalità di intervento è stata modificata rispetto al testo originario per venire incontro ad alcuni rilievi sollevati dalla Commissione europea che ha chiesto di sostituire il riferimento allo stoccaggio privato e alle misure di regolazione della produzione con un riferimento più generale al sostegno al comparto del latte bovino);

ü  la ricerca;

ü  il trasferimento tecnologico;

ü  gli interventi strutturali nel settore di riferimento.

Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2019;

-      al comma 2, il rinvio ad un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo. Il decreto dovrà essere adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto dovrà tener conto della consistenza dei capi di bestiame, delle specificità territoriali, in particolare delle aree di montagna, dell’adozione di iniziative per favorire l’imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti Made in Italy;

-      al comma 3, interamente sostituito per rispondere ad alcune sollecitazioni pervenute dalla Commissione europea, prevede che gli interventi finanziati con le risorse del suddetto Fondo devono soddisfare le condizioni stabilite dai regolamenti (UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 che definiscono, tra l’altro, il limite dei contributi elargibili nel regime del de minimis e – con un’aggiunta introdotta dalla Commissione di merito, i regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 702/2014 ( nel testo inziale si faceva riferimento ai regolamenti solo limitatamente al massimale elargibile, il che, secondo la Commissione europea, avrebbe potuto implicare una concessione degli aiuti in base ai prezzi o alle quantità immesse);

-      che, nell’ambito degli interventi previsti dal comma 1, il contributo è concesso nel limite del massimale stabilito al comma 4, la copertura degli oneri, pari a 10 milioni per il 2019, sul Fondo per le politiche di bilancio di cui all’articolo 1, comma 748, della legge n.145 del 2018, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze al capitolo 3080 (per il 2019 lo stanziamento è pari a 44.380.452 euro).

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica il contributo in esame sarà concesso, nel rispetto dell’ordinamento europeo, con le regole dell’aiuto di Stato Italia SA. 4241 “Contratti di filiera e di distretto”, autorizzato dalla Commissione europea o, in alternativa, a ogni singolo produttore nel rispetto del regime del de minimis.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che il decreto di attuazione dovrà essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

La relazione illustrativa spiega le ragioni dell’intervento in esame con la crisi che ha colpito il settore lattiero caseario del comparto ovino e caprino, interessato da una sovrapproduzione del formaggio DOP “ pecorino romano DOP” che ha portato il prezzo del latte venduto a valori inferiori ai costi di produzione.

Si ricorda, al riguardo, che la XIII Commissione Agricoltura ha svolto un ciclo di audizioni informali sulla crisi del comparto in occasione della presentazione delle risoluzioni 7-00069 Cadeddu, 7-00148 Luca De Carlo, 7-00182 Gadda, 7-00184 Spena e 7-00185 Gastaldi.

In tale ambito sono stati sentiti:

-   i rappresentanti del Consorzio per la tutela del pecorino Toscano DOP i quali hanno messo in risalto come occorra investire nel settore per risolvere alcune criticità, tra le quali:

a)  la qualità del latte che deve essere implementata prestando maggiore attenzione all’alimentazione e alla selezione genetica, attraverso un’assistenza tecnica qualificata che possa aiutare a ottimizzare i costi;

b) la stagionalità del latte, che raggiunge picchi di produzione tra marzo e maggio con una produzione minimale nel periodo autunnale. Questo sbilanciamento può essere corretto con l’assistenza tecnica favorendo un minore squilibrio produttivo, con premialità sul prezzo;

c)  il sostegno al prezzo del latte, che può essere configurato solo in via provvisoria e come premialità sul prezzo, condizionato alle iniziative descritte nei punti precedenti;

d) la valorizzazione del prodotto finito, promuovendone la conoscenza all’estero.

-   i rappresentanti di Ismea, i quali hanno fornito taluni dati relativi alla produzione del comparto ovino. Il latte ovino caprino rappresenta lo 0,9 % della produzione agricola (il latte vaccino e bufalino interessa l’8,9%). Il valore della produzione a prezzi base è pari a 438 milioni di euro per il latte e 163 milioni di euro per la carne. Rispetto alle ultime rilevazioni (gennaio 2019), i prezzi (IVA esclusa) alla stalla del latte ammontano a 0,62 euro; i costi variabili di produzione sono pari a 0,70, con una differenza tra prezzi e costi variabili di 0,14.

Secondo l’analisi Swot fornita da Ismea, i punti di forza del comparto possono riassumersi in:

a)  forte rilevanza sociale e ambientale delle attività di allevamento in aree marginali e svantaggiate;

b) ruolo strategico dell’allevamento per la trasformazione industriale;

c)  buoni livelli standard di qualità e sanità degli allevamenti;

d) forte legame con il territorio e apprezzamento delle caratteristiche di tipicità presso il consumatore finale nazionale ed estero;

e)  elevata presenza di marchi di qualità; elevato posizionamento nei mercati di sblocco consolidati.

I punti di debolezza sono stati così riassunti:

a)   frammentazione, senilizzazione, scarsa attrattività del settore, scarsa propensione agli investimenti e all’innovazione;

b)   stagionalità dei consumi (soprattutto per la carne) concentrati nelle festività; forte impatto della normativa di tipo igienico-sanitario sui costi di produzione;

c)   rapporti interprofessionali conflittuali e sbilanciati a sfavore della parte agricola;

d)   presenza di numerose imprese di trasformazione dotate di impianti di modesta dimensione tecnica e economica; eccessiva specializzazione di prodotto (Pecorino Romano) e di mercato (USA).

-      i rappresentanti dell’Associazione interprovinciale pastori sardi i quali hanno rilevato come la crisi economica che ha caratterizzato l’abbassamento del prezzo del formaggio “Pecorino romano DOP” sia dovuta all’assenza di moderni strumenti di programmazione e al deficit di investimenti in ricerca, finalizzati a creare alternative produttive alla monocultura. Hanno, quindi, ritenuto particolarmente rilevante per superare la crisi del settore:

a)   prevedere una migliore programmazione delle produzioni da parte dei Consorzi delle DOP Pecorino Romano, Pecorino sardo e Fiore sardo;

b)   ritirare dal mercato almeno 50 mila quintali di prodotto da destinare alle persone meno abbienti;

c)   predisporre un Fondo per la gestione delle eccedenze;

d)   potenziare le organizzazioni dei produttori affinché possano gestire gli esuberi di latte per destinarli alla polverizzazione e alla vendita di tale tipologia di latte nel mercato estero;

e)   convocare un Tavolo permanente del settore con la presenza dei rappresentanti del Movimento pastori sardi; verificare la possibilità di ripristinare il meccanismo delle restituzioni verso mercati extra europei.

-      i rappresentanti del Consorzio per la Tutela del formaggio Pecorino Romano DOP, incaricato per la tutela, vigilanza, promozione e cura generale della DOP, i quali hanno ricordato che, a far data dal 2012, è stato implementato, per il tramite dell’organismo di controllo (OdC) incaricato, un sistema informatico di monitoraggio e verifica dei dati di produzione del formaggio tutelato. Tale sistema implementato su un portale pubblico è gestito dall’OdC, con accesso e verifica da parte del Ministero delle Politiche Agricole per il tramite dell’ICQRF (Ispettorato per la Repressione delle Frodi). Le produzioni di ogni singolo caseificio, sono pertanto monitorate mensilmente e dal 2016, anche il latte conferito a qualsiasi titolo e idoneo alla trasformazione in DOP, risulta essere regolarmente registrato, nel portale di cui sopra. I dati di produzione e del latte utilizzato sono veicolati mensilmente tramite il portale ISMEA Mercati e resi pertanto pubblici e fruibili da tutti.

-      l’Assessore all’Agricoltura della regione Lazio, il quale ha ricordato che nella regione si registrano 743.823 unità di capi. Dal punto di vista economico la regione ha incrementato l’incentivo del PSR sulle pratiche di benessere animale; sul piano della promozione e valorizzazione delle eccellenze regionali, è stato predisposto un piano di azione che prevede un’azione sinergica di promozione con la grande distribuzione, un piano di educazione alimentare e sostegni ad iniziative ad hoc. Inoltre la regione sta promuovendo presso il Dicastero agricolo il riconoscimento di un formaggio di media stagionatura, detto “cacio romano”. E’, poi, posto in risalto come il processo produttivo ha seguito nel Lazio strade diverse da quelle della Sardegna. Nel primo caso il Pecorino romano è rimasto confinato in una nicchia mentre è aumentata la produzione di formaggi freschi, primo sale e semistagionati, strada difficile da perseguire per la Sardegna data la sua dimensione isolana.

§ A seguito delle audizioni svolte, il 21 marzo 2019 la Commissione Agricoltura della Camera ha approvato la risoluzione unitaria n.8-00019.

Si ricorda, inoltre, che l’8 marzo 2019 è stata raggiunta un’intesa nel Tavolo istituzionale di Sassari che prevede il pagamento di 74 centesimi al litro di latte, con l’impegno di un conguaglio a novembre in base al prezzo di mercato del pecorino romano.

Per un ulteriore approfondimento delle problematiche del comparto si veda la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 maggio 2018 sulla situazione del settore ovino caprino nell'UE.

 

 

Normativa europea e nazionale in merito agli strumenti di programmazione della produzione lattiero casearia

 

Il regolamento (UE) 1308/2013 ha riformato l'organizzazione comune dei mercati nell'ambito dell'ultima riforma della politica agricola comune, e ha previsto, agli articoli 148-151, disposizioni specifiche relativamente al ruolo assegnato alle organizzazioni dei produttori (OP) e alle organizzazioni interprofessionali (OI) nel settore lattiero caseario.

Ai sensi dell'art. 149, le OP riconosciute costituite dai produttori di latte, o le associazioni di dette organizzazioni, possono negoziare collettivamente con le imprese le condizioni contrattuali, compresi i prezzi di cessione, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri.

Tali negoziazioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

a) il volume del latte crudo oggetto di contrattazione non deve superare il 3,5% della produzione totale dell'Unione europea;

b) il volume del latte crudo oggetto di contrattazione prodotto e consegnato in un particolare Stato membro non deve superare il 33% della produzione nazionale totale dello Stato membro.

In base all'art. 148, per pervenire alla definizione di relazioni contrattuali più trasparenti ed eque lungo la filiera, uno Stato membro può prevedere la formulazione obbligatoria di contratti scritti, relativamente alla consegna di latte crudo.

Il contratto e/o l'offerta di contratto è stipulato prima della consegna, per iscritto e comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

a) il prezzo da pagare alla consegna, che è fisso ed è stabilito nel contratto, o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

b) il volume di latte crudo che deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

c) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

d) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

f)  le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo;

g) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

Qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

a) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

b) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

c) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

L'art. 150 prevede la possibilità per gli Stati membri di stabilire, per un periodo di tempo limitato (inferiore a 3 anni), norme vincolanti per la regolazione dell'offerta dei prodotti caseari DOP e IGP, a condizione che siano rappresentati almeno i due terzi dei produttori di latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio considerato e i due terzi dei produttori di formaggio. La regolazione non può riguardare la determinazione del prezzo.

L'art. 157, prevede che gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le quali sono chiamate a svolgere attività per:

a)   migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici;

b)   contribuire a un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato;

c)   promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

d)  esplorare potenziali mercati d'esportazione;

e)    redigere contratti tipo;

f)     fornire le informazioni e per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori;

g)  promuovere innovazione e sostenere programmi di ricerca applicata e sviluppo;

h)  ricercare metodi per limitare l'impiego di prodotti zoosanitarie la gestione di altri fattori di produzione;

i)    mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

j)    valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e integrata e altri metodi ecocompatibili nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche;

k)  stabilire clausole standard di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

l)    attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

Sono, comunque, incompatibili con la normativa europea contratti che possano comportare la fissazione di prezzi o di quote.

Il Decreto-legge n. 51 del 2015, all'art. 2, ha dato attuazione alle disposizioni contenute nel citato Reg. 1308/2013, prevedendo che i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di latte crudo, stipulati obbligatoriamente in forma scritta ai sensi dell'art. 62, comma 1, del decreto-legge n.1/2012, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi, salvo rinuncia espressa formulata per iscritto da parte dell'agricoltore cedente.

A tali contratti si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 148 del regolamento (UE) n. 1308/2013: i costi medi di produzione del latte crudo sono elaborati mensilmente, tenuto anche conto della collocazione geografica dell'allevamento e della destinazione finale del latte crudo, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori

L'art. 3 ha, poi, dettato disposizioni specifiche per le organizzazioni interprofessionali nel settore lattiero caseario in attuazione del Reg. 1308/2013.

A tal fine è stato previsto che per il riconoscimento, l'organizzazione interprofessionale richiedente deve dimostrare di rappresentare una quota delle attività economiche pari ad almeno il 25 per cento del relativo settore, ovvero, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se l'organizzazione interprofessionale richiedente dimostra di rappresentare una quota delle richiamate attività economiche pari ad almeno il 51 per cento del relativo settore, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, nella circoscrizione economica, e comunque almeno il 15 per cento delle medesime a livello nazionale.

Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.

L'estensione delle regole è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole di almeno l'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione disponga maggioranze più elevate. Qualora sia stata disposta l'estensione delle regole, esse si applicano a tutti gli operatori del settore, anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale. In caso di violazione, l'operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000, in ragione dell'entità della violazione, ovvero, in caso di violazione di regole relative all'applicazione di contratti-tipo, fino al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime.

Il c.d. "pacchetto latte" (quanto cioè previsto dal reg. 1308/2013 nella parte riguardante il settore lattiero caseario) è stato recepito in Italia, dapprima con il DM n.15164 del 2012, poi sostituito, da ultimo, dal DM 3 febbraio 2016.

Le Organizzazioni dei produttori sono riconosciute dalle regioni e devono:

1.   essere costituite come società di capitali, società cooperative o società consortili;

2.   associare un numero minimo di produttori (per il comparto ovicaprino il numero di produttori minimo è pari a 5 con un valore minimo di produzione commercializzata pari a 300.000);

3.   rappresentare un valore o volume minimo di produzione commercializzata ceduta ai soci, non inferiore, al: valore minimo di produzione di 300.000 euro e al 2% della produzione regionale di riferimento, desunta dai dati ISTAT. In deroga ai requisiti in ordine al volume di produzione, se il riconoscimento è richiesto da una OP che negozia esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, deve rappresentare una quantità minima di 900 tonnellate per il latte ovicaprino e un valore pari all'1% del numero complessivo dei capi dei singoli settori zootecnici;

4.   avere nell'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta, assicurando la programmazione della produzione;

5.   garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata;

6.   inserire nel proprio statuto taluni specifici obblighi per i propri soci, specificamente indicati.

Le OP che conducono le trattative contrattuali alla fine della stipula dei contratti di consegna del latte crudo, devono informare annualmente la regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

Le OP riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni dei produttori tenuto dal Ministero delle politiche agricole.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 241, della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, dotandolo di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, al fine di ristrutturare il settore lattiero caseario ed il miglioramento della qualità del latte bovino.

Il cap. 7100 del MIPAAFT, che è relativo al Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario nonché contributi sui mutui concessi alle imprese del settore suinicolo e della produzione di latte bovino, presenta, per il 2019, in conto competenza, risorse per 782.910 euro e, in conto cassa, risorse per 6.024.785 euro.

 


Articolo 2
(Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino)

 

L’articolo 2 introduce, con il comma 1, un articolo aggiuntivo – l’art. 3-bis - all’articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, che ha recato disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Il comma 1 di tale articolo prevede che, per far fronte alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario ovino caprino, siano disposti, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019, contributi destinati alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore (non risulta esattamente specificato se si tratta delle sole imprese agricole o anche delle imprese di trasformazione).

Il comma 2 specifica che il contributo è concesso non più come previsto nel testo iniziale “per un ammontare identico a ciascun singolo produttore” ma “ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame, posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo- come previsto nel corso dell’esame alla Camera. I contributi saranno concessi nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti (UE) n.1407/2013 e 1408/2013 della Commissione che stabiliscono le regole relative agli aiuti de minimis del settore agricolo ( anche in tal caso la Commissione europea ha chiesto che il riferimento ai regolamenti fosse ai regolamenti nel loro complesso e non solo all’entità dell’ammontare permesso; in tal senso è stata apportata una modifica in Commissione).

Il comma 3 prevede che la copertura degli oneri venga rinvenuta nell’ambito dei Fondi speciali, allo scopo, parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole, alimentari forestali e del turismo.

 

Il comma 2 dell’articolo 2 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge venga emanato un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, con il quale sono stabilite le modalità per la concessione del contributo, la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste e i casi di revoca e decadenza.

 

La relazione tecnica fa presente che l’obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore lattiero caseario del comparto ovino caprino che si trovano, a causa della crisi del mercato, a non avere flussi di liquidità sufficienti per far fronte agli impegni finanziari assunti nella gestione dell’impresa.

Si ricorda che, a partire dal 14 marzo 2019, sono in vigore le nuove disposizioni che hanno innalzato il limite finanziario entro il quale poter erogare gli aiuti de minimis (quelli che non richiedono una preventiva notifica alla Commissione europea per poter essere erogati). L’articolo 3 del regolamento n.1408 del 2013, come da ultimo modificato, ha, infatti, portato il massimale di aiuto concedibile per singola impresa nell’arco di tre esercizi finanziari dai precedenti 15.000 euro a 25.000 euro ed il plafond nazionale dall’1% all’1,5% della produzione agricola di ciascun Stato membro, a condizione però che lo Stato adotti il registro centrale degli aiuti “de minimis” (in Italia è già predisposto, ma non è ancora operativo) e che non venga superato il limite del 50% dell’importo massimo di tali aiuti a favore di un singolo settore).

Sempre la relazione tecnica specifica che, date le disponibilità previste, pari a 5 milioni di euro, con un intervento medio di 7.500 euro, si raggiungerebbero circa 660 imprese. Ciò, nell’ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019; in caso di copertura parziale, i beneficiari potrebbero aumentare in misura proporzionale.

Lo stanziamento utilizzato a copertura dell’onere, il Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, presenta per il 2019 uno stanziamento pari a 19 milioni di euro.

Si ricorda, al riguardo, che con decreto ministeriale 18 aprile 2016 sono stati previsti interventi per la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti erogati dalle banche per la ristrutturazione dei debiti assunti dalle aziende produttrici di latte bovino, utilizzando le risorse previste dal Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario e le garanzie concesse da Ismea.

 

 


Articolo 3
(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati dai Paesi dell’Unione europea)

 

L’articolo 3 - modificato dalla Camera - detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell’Unione europea e da Paesi terzi.

Il comma 1 prevede che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a registrare mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN):

a)           i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali;

b)           i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori situati in Paesi dell’Unione europea o Paesi terzi (secondo la definizione introdotta durante l’esame in sede referente) e i quantitativi dei prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi con indicazione del Paese di provenienza.

Il testo fa salvo quanto stabilito per il latte vaccino dall’allegato III, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1185 della Commissione del 20 aprile 2017 nonché le disposizioni relative al divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana di cui alla legge 11 aprile 1974, n.?138.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 151 del Regolamento 1308 del 2013 ha previsto talune dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

In particolare, è stato stabilito che i primi acquirenti di latte crudo sono tenuti a dichiarare all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il regolamento di esecuzione UE n. 2017/1185 il quale ha previsto che gli Stati membri siano tenuti a comunicare alla Commissione le informazioni relative alla produzione come indicate nell’Allegato III.

Quest’ultimo, al punto 9, intitolato latte e prodotti lattiero-caseari, prevede che:

-         la comunicazione debba riguardare il quantitativo totale di latte vaccino crudo, espresso in chilogrammi al tenore di grassi effettivo;

-         la notifica debba avvenire entro il 25 di ogni mese;

-         i quantitativi si debbano riferire al latte consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel territorio dello Stato membro.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tutti i primi acquirenti stabiliti nel loro territorio dichiarino all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte vaccino crudo loro consegnato ogni mese, in modo tempestivo e preciso, in modo da soddisfare tale requisito.

Il Governo, in attuazione di quanto disposto in sede europea, ha introdotto l’obbligo della comunicazione dei dati per il solo latte vaccino (decreto ministeriale 7 aprile 2015).

Il decreto ha, infatti, previsto che:

-        i primi acquirenti devono essere preventivamente riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente dove sono rese disponibili le scritture contabili;

-        l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è tenuta a rendere disponibili i servizi attraverso il Sistema informativo nazionale (SIAN), determinando le modalità di accesso telematico;

-        i primi acquirenti riconosciuti possono acquistare latte vaccino dai produttori;

-        i produttori devono consegnare il latte di vacca da loro prodotto solo ai primi acquirenti previamente riconosciuti;

-        i primi acquirenti registrano, entro il giorno 20 di ogni mese, nella banca dati del SIAN, tutti i quantitativi di latte vaccino crudo acquistati direttamente da produttori di latte, nel mese di calendario precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa. Le registrazioni sono certificate dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica che saranno indicate dall'Agea Le regioni, per ogni campagna di commercializzazione, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni comunicazione, gli acquirenti possono rettificare i dati trasmessi. Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, individuata ai sensi dell'art. 6, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013, i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte di vacca acquistati nella campagna in causa da altri soggetti non produttori di latte, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari, specificando il Paese di provenienza. Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna, i produttori di latte che effettuano vendite dirette registrano nella banca dati del SIAN i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente nella campagna in causa. Entro il giorno 25 di ogni mese Agea comunica alla Commissione europea il quantitativo nazionale di latte di vacca crudo consegnato nel mese precedente ai primi acquirenti, conformemente a quanto stabilito all'art. 1-bis del regolamento (UE) n. 479/2010. Il SIAN mette a disposizione degli acquirenti, per via telematica, il contenente le informazioni dagli stessi dichiarate. I dati comunicati ai sensi del comma 6 sono resi noti da Agea. Agea comunica al Dicastero agricolo

-        ai fini dell'espletamento dei controlli, le regioni si avvalgono anche della Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto G. Caporale di Teramo.

 

Alla luce di quanto già disposto dal decreto ministeriale 7 aprile 2015, si valuti l’opportunità di meglio precisare la portata applicativa della disposizione in esame, con particolare riferimento ai soggetti sui quali grava l’obbligo di registrazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari semilavorati importati. Non essendo in tal caso specificato che si debba trattare di latte ovino caprino, la norma sembrerebbe applicabile anche al latte di vacca importato, nonostante già sussista una disposizione specifica al riguardo, contenuta nel decreto ministeriale 7 aprile 2015.

 

Quanto al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) si ricorda che l’art. 15 del decreto legislativo n.74 del 2018 prevede che esso sia il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC). Ulteriori servizi da realizzare nell’ambito del SIAN possono essere individuati con decreti. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di organismo di coordinamento, svolge le funzioni di organizzazione, gestione e sviluppo del SIAN, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. L'AGEA assicura che i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti e, sulla base di apposite convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le regioni e gli altri enti territoriali.

 

Il comma 2 prevede che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari (il termine utilizzato sembra riferirsi al prodotto lavorato del formaggio) contenenti latte vaccino, ovino o caprino sono tenute a registrare mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

 

Durante l’esame alla Camera è stato inserito il comma 2-bis secondo il quale i produttori di latte e le loro associazioni e organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato. 

 

Ai sensi del comma 3, le modalità di attuazione dell’articolo in esame sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Nel corso dell’esame alla Camera è stato aggiunto che il decreto dovrà essere emanato previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il comma 4 prevede che chiunque non adempia agli obblighi di registrazione previsti dai commi 1 e 2, entro il ventesimo (nel testo originario era previsto entro il quinto giorno) del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

Nel corso dell’esame alla Camera è stato aggiunto che, nel caso in cui il ritardo nella registrazione non superi i trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento.

Nel caso della mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni.

 

In ordine alla formulazione della norma si rileva quanto segue:

-        la norma non specifica, a differenza del decreto del 7 aprile 2015 relativo al latte vaccino, la tempistica dell’adempimento relativo alla trasmissione dei dati al SIAN (il DM prevede all’art. 6, comma 3, che entro il 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano al SIAN i quantitativi di latte vaccino). Solo una volta che sia stabilito questo primo termine, può risultare certo “per relationem” il termine dei dieci giorni dopo il quale si applica la sanzione amministrativa;

-        non risulta chiaro il rapporto tra la mancata registrazione di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri che comporta la sanzione accessoria del divieto di svolgere l’attività di primo acquirente, e la mancata registrazione dei quantitativi di prodotti lattiero caseari fabbricati, ceduti e invenduti ad opera delle aziende produttrici.

 

Il comma 5 prevede che le sanzioni previste dal comma precedente siano irrogate dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

 

Il comma 6 dispone che lo stesso ICQRF, le regioni, gli enti locali e le autorità di controllo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, esercitano i controlli per l’accertamento delle infrazioni delle disposizioni in esame.

 

 


Articolo 4
(Modifiche all’articolo 8-
quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33)

 

 

L'articolo 4 interviene sulle modalità di effettuazione della riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte.

 

A tal fine il comma 1 novella i commi 10, 10-bis e 10-ter dell’art. 8-quinquies, D.L. 5/2009 (L. 33/2009), introducendovi altresì un nuovo comma 10-quater.

 

L'articolo novellato ha introdotto disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte.

Esso ha previsto che l'AGEA, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 5/2009 (cioè dal 12 aprile 2009), avrebbe dovuto intimare a ciascun debitore il versamento delle somme che risultassero esigibili, comprese anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale. A sua volta il produttore interessato avrebbe potuto presentare all'AGEA, entro 60 giorni dal ricevimento dell'intimazione, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dall'11 febbraio 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 5/2009) e fino alla scadenza del suddetto termine sarebbero state sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonché le procedure di recupero forzoso e si sarebbero interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA avrebbe provveduto alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.

 

La previgente disciplina contenuta nell'art. 8-quinquies, di fatto abrogata dall'articolo in esame, prevedeva che, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, l'AGEA avrebbe proceduto alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia. Tali attività sarebbero state remunerate avuto riguardo ai costi medi di produzione stimati per le analoghe attività normalmente svolte dalle stesse società (comma 10).

La notificazione della cartella di pagamento - prevista dall'articolo 25 del DPR 602/1973 - e ogni altra attività di riscossione coattiva contemplata dal titolo II del medesimo DPR sarebbero state effettuate dall'AGEA, che a tal fine si sarebbe dovuta avvalere delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza (comma 10-bis).

Infine, le procedure di riscossione coattiva sospese dovevano essere proseguite, sempre avvalendosi delle società del gruppo Equitalia ovvero del Corpo della guardia di finanza, dalla stessa AGEA, che restava surrogata negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'agente della riscossione e nei cui confronti le garanzie già attivate mantenevano validità e grado (10-ter).

 

Il nuovo comma 10 - rinviando espressamente agli articoli 17, comma 1, e 18, del d.lgs. 46/1999 - prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata mediante ruolo, sulla base della disciplina dettata dal DPR 602/1973 (si tratta delle disposizioni relative alla riscossione mediante ruoli - contenute nel capo II del titolo I - e di quelle relative alla riscossione coattiva, contenute nel titolo II).

Conseguentemente, il nuovo comma 10-bis demanda a un DM MEF-MIPAAFT la determinazione dei termini e delle modalità di trasmissione telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall’AGEA (sono state aggiunte nel corso dell’esame alla Camera anche le Regioni) fino al 31 marzo 2019.

 

L'art. 1 del D.L. 193/2016 (L. 225/2016) ha disposto lo scioglimento - a decorrere dal 1° luglio 2017 - delle società del Gruppo Equitalia, a esclusione della società Equitalia Giustizia S.p.A., con conseguenti cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ed estinzione, senza l'esperimento di alcuna procedura di liquidazione.

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è stato quindi attribuito all'Agenzia delle entrate che le avrebbe svolte attraverso un ente pubblico economico strumentale, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione, istituito, a far data dal 1° luglio 2017, dallo stesso co. 3 dell'art. 1 in esame, e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

È stato previsto che tale ente subentrasse, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui è stato disposto lo scioglimento e che assumesse la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del già citato DPR 602/1973.

 

La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli, anche ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo e della reiscrizione nei ruoli, di cui agli articoli 19 e 20 del d.lgs. 112/1999.

Il nuovo comma 10-ter - per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione - dichiara sospesi, fino al 15 luglio 2019, con riferimento ai relativi crediti:

a) i termini di prescrizione;

b)   le procedure di riscossione coattiva;

c) i termini di impugnazione e di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi.

Il nuovo comma 10-quater prevede che le procedure di riscossione coattiva sospese sono successivamente proseguite dall’agente della riscossione, il quale resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e dalle Regioni e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

 

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati inseriti i due nuovi commi 10-quinquies e 10-sexies che dispongono, rispettivamente:

-        l’applicazione delle disposizioni previste ai commi 10, 10-bis, 10-ter, e 10-quater anche alle procedure di recupero del prelievo previste dall’art. 1 del DL n. 51/2015

§  L’art. 1 richiamato ha previsto la rateizzazione (tre rate annuali) del pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino non ancora versato dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015

-        la sospensione nei confronti dei primi acquirenti di latte di vacca e fino al 15 luglio 2019 delle procedure di esecuzione delle procedure di riscossione coattiva che fa capo alle regioni in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 9, del DL n. 49/2003 (viene, quindi, prevista anche la sospensione dei termini di prescrizione, di impugnazione e di opposizione all’esecuzione.

§  Il DL n. 49/2003 ha riformato la normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ha previsto, all’art. 1, comma 9, che, in caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori.

 

Il comma 2 dell'articolo 4 in esame prevede l'applicazione dei nuovi commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater dell’art. 8-quinquies, D.L. 5/2009, a decorrere dal 1° aprile 2019 mentre i nuovi commi 10-quinquies e 10-sexies di detto articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il comma 3 prevede l'adozione del DM MEF-MIPAAFT richiamato nel nuovo comma 10-bis dell'art. 8-quinquies del D.L. 5/2009 entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 

Come ricorda la relazione illustrativa, l'articolo in esame interviene nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia UE del 24 gennaio 2018, C-433/15.

Nella citata decisione la Corte osserva che sebbene la Repubblica italiana non ha fornito elementi precisi idonei a mettere in discussione le disfunzioni suffragate dalla Commissione o atti a dimostrare che essa abbia, conformemente all’obbligo di diligenza ad essa incombente, attuato in tempo utile un sistema effettivo in grado di consentirle di recuperare gli importi di cui trattasi secondo i regolamenti citati dalla Commissione.

La Repubblica italiana ha affermato che i numerosi mutamenti della normativa dell’Unione relativa al prelievo supplementare sul latte hanno sostanzialmente contribuito alle difficoltà legislative e amministrative incontrate sul piano nazionale.

La Corte al riguardo ha rammentato che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione (v., segnatamente, sentenza del 2 marzo 2017, Commissione/Grecia, C?160/16, non pubblicata, EU:C:2017:161, punto 13 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte ha, quindi, ritenuto che la Repubblica italiana, avendo omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all’ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009),

– fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché

– fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell’importo dovuto, dall’acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero

– qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti (...).

 

 


Articolo 4-bis
(Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu» nel territorio nazionale)

 

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame alla Camera, intende incidere sulla movimentazione nel territorio nazionale degli animali delle specie sensibili al virus della «Lingua blu».

In particolare, ai fini del contrasto e dell’eradicazione della febbre catarrale degli ovini («Lingua blu»), in base alle disposizioni contenute nel capo 3 del regolamento (CE) n. 1266/2007, tenuto conto dei programmi di controllo e della situazione epidemiologica derivante dalla circolazione dei diversi sierotipi del virus, l'intero territorio nazionale viene considerato quale area omogenea e non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina. Tale disposizione non si applica alle Regioni e alle Province autonome che facciano richiesta di esclusione.

 

La febbre catarrale degli ovini, più comunemente conosciuta come Lingua blu o Blue Tongue (BT), è una malattia infettiva virale non contagiosa dei ruminanti, trasmessa per lo più da insetti ematofagi appartenenti al genere Culicoides. Molte specie di ruminanti, sia domestici che selvatici, sono recettive, ma la malattia si manifesta in forma grave solo negli ovini.  Dal 2000, anno in cui è stata per la prima volta confermata la presenza di sierotipi del tipo BTV2 in Sardegna, l'Italia è stata palcoscenico di numerose incursioni, che hanno implicato diversi sierotipi del virus della BT.

A livello comunitario la malattia è regolamentata dalla direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini e dal Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale. La normativa comunitaria è stata recepita con D.Lgs. 225/2003 Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini.

Le misure sanitarie previste in caso di BT secondo la vigente normativa nazionale ed internazionale, sono particolarmente restrittive, specialmente per quanto riguarda le movimentazioni dei capi sensibili dalle aree sottoposte a restrizione. La normativa comunitaria permette tuttavia dette movimentazioni a seguito dell’applicazione di specifiche condizioni (controlli diagnostici stringenti o vaccinazione dei singoli animali). Inoltre, periodicamente vengono emanati provvedimenti che aggiornano la mappa delle zone di restrizione in conseguenza dei focolai e dei sierotipi virali coinvolti e che dettano istruzioni sulle possibilità e modalità di movimentazione in deroga dei capi sensibili alla malattia dalle zone sottoposte a restrizione.

 In Italia, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 255/2003 e s.m., è vietato lo spostamento di animali delle specie sensibili alla BT, del loro sperma, ovuli ed embrioni dai territori appartenenti alle Province soggette a restrizione di cui all’Allegato A del Dispositivo dirigenziale n. 6478 del 10 marzo 2017 e s.m.i. verso aree indenni del paese o del resto del territorio comunitario. Tuttavia, in deroga al predetto divieto, le movimentazioni sono consentite in casi specifici e nel rispetto di norme di sicurezza sanitaria, che differiscono in base al fatto se gli animali sono da vita o destinati alla macellazione, in base alla specie e all’età dell’animale e anche a seconda del sierotipo causa della zona di restrizione. In genere, gli animali non devono comunque essere movimentati da aziende con infezione in atto o da aziende site in aree con infezione in atto.

Per la determinazione dei territori stagionalmente liberi e delle zone sottoposte a restrizione sono applicate le indicazioni del Piano nazionale di sorveglianza, soggetto a cofinanziamento comunitario, che ha l’obiettivo di monitorare costantemente la circolazione attiva dei sierotipi già presenti sul territorio nazionale e contestualmente di rilevare tempestivamente l’ingresso dei nuovi sierotipi. Il piano prevede l’effettuazione di controlli sierologici e virologici sugli animali recettivi, una rete di animali sentinella, nonché la ricerca degli insetti vettori. I controlli sugli animali sono a cadenza mensile e/o quindicinale, in base al periodo stagionalmente libero da vettori. Il territorio nazionale è suddiviso in unità geografiche minime di riferimento di 400 km2. All’interno di ogni cella viene scelto un numero significativo di animali sentinella da testare (minimo 58 capi). Il campione consente di rilevare un’incidenza di infezione pari almeno al 5% con un livello di confidenza del 95%. Gli esami diagnostici vengono effettuati dagli II.ZZ.SS. locali mentre le conferme ufficiali vengono eseguite dal CESME, Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche presso l’I.Z.S. dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. In caso di conferma di infezione da parte del Centro di Referenza, l’area in cui ha sede l’azienda riscontrata positiva viene dichiarata area infetta, con un raggio di 20 km, all’interno dei quali è vietato qualsiasi movimento di animali in entrata o in uscita. Viene quindi disposta un’area di protezione (ZP) del raggio di 100 km attorno all’azienda infetta, ed un’ulteriore zona di sorveglianza del raggio di 50 km attorno alla ZP. È prevista inoltre la designazione di macelli in deroga al divieto di uscita dalle ZP e ZS per la macellazione immediata. Nel caso in cui venga confermata la circolazione virale sul territorio nazionale vengono in ogni caso adottate le seguenti misure: indagine epidemiologica e rintraccio degli animali delle specie sensibili che si sono spostati dalle zone infette, prelievo di campioni per confermare o escludere la presenza della malattia.


Articolo 5
(Integrazione del Fondo indigenti)

 

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.

 

Il comma 1 incrementa in particolare la dotazione di ulteriori 14 milioni di euro per il 2019, per l’acquisto di formaggi DOP:

ü fabbricati esclusivamente con latte di pecora,

ü con stagionatura minima di 5 mesi e massima di dieci mesi (quest’ultimo inciso è stato inserito nel corso dell’esame alla Camera),

ü contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento,

ü umidità superiore al 30 per cento,

ü cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento

ü con relativo porzionamento sottovuoto (anche questo inciso è stato introdotto nel corso dell’esame alla Camera).

 

Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito con il decreto-legge n. 83 del 2012 (art. 58, comma 1) ed opera presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli, conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.

Come dispone il Regolamento FEAD 223/2014 (art. 2, n. 2), per «indigenti» si intendono persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate, evitando conflitti di interessi, o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità nazionali, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

L'art. 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha finanziato il fondo in esame per 5 mln di euro a decorrere dal 2017.

L'art. 1, comma 668, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha rifinanziato il Fondo di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il Fondo - allocato sul cap. 1526 dello stato di previsione del MIPAAFT - presenta attualmente risorse pari a € 6 mln in conto competenza e cassa per il 2019.

Si fa presente, infine, che nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito dalla legge n. 26 del 2019, è stata inserita una disposizione all’articolo 11 che prevede la possibilità di impiegare le eventuali disponibilità del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (Fondo indigenti), di cui al decreto legge 83/2012, per il finanziamento di interventi complementari rispetto al programma operativo FEAD. Viene, a tal previsto che le risorse corrispondenti possono essere versate nel Fondo di rotazione, istituito dall’art. 5 della legge 183/1987, che eroga alle amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

 

Per il comma 2, l'efficacia di tali disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, previa notifica della misura effettuata dal MIPAAFT.

 

In base alla norma richiamata, alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno, la Commissione inizia senza indugio la procedura per la modifica o l'eliminazione dell'aiuto. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

 

Ai sensi del comma 3, ai predetti oneri si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte per il 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

 

 


Articolo 6
(Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)

 

L'articolo in esame consente l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva alle imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi nel 2018.

 

Il comma 1 estende l'accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività produttiva (art. 5 del d.lgs. n. 102 del 2004), nel limite della dotazione ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale (FSN), come rifinanziato dall’articolo 10 del decreto legge in esame in favore delle imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

 

Gli aiuti che possono essere concessi - in base all'art. 5 del d.lgs. 102/2004 - alle imprese che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile consistono in:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013

La dotazione per il 2019 del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura (determinata ai sensi dell'art. 15, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 102/2004) è pari a € 13.005.560 in termini sia di competenza che di cassa (cap. 967 del bilancio di previsione per il 2019 della Presidenza del Consiglio).

Secondo la relazione tecnica, il numero dei potenziali soggetti beneficiari è di circa 25 mila unità.

 

L'ammissione agli interventi compensativi avviene in deroga all'art. 1, co. 3, lett. b), del d.lgs. 102/2004, secondo cui il Fondo di solidarietà nazionale prevede - tra gli altri - interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da calamità naturali ed eventi assimilabili nei limiti previsti dalla normativa comunitaria.

 

Il comma 2 autorizza la Regione Puglia a deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dei predetti eventi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 

La declaratoria di eccezionalità comporta la possibilità di accedere agli aiuti disponibili nell'ambito del PSR 2014/2020 per la Regione Puglia - Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, la quale vanta una disponibilità di € 20 mln (la relazione tecnica precisa che risulta già impegnato l'ammontare di € 15 mln).

 

 


Articolo 6-bis
(Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia)

 

L’articolo 6-bis, introdotto dalla Camera, al comma 1, riconosce per il 2019 un contributo in conto capitale ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l’attività molitoria e hanno subìto un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN.

Il contributo è finalizzato a favorire la ripresa produttiva.

Il comma 2 demanda la definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. in esame, nel rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2019.

Con riferimento al comma 1, si osserva che non sono indicati i parametri per l’individuazione dell’entità del contributo in conto capitale concesso alle imprese olearie danneggiate, venendo unicamente definito, al comma 2, il limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2019 per l’intera misura.

Il comma 3 dispone che il contributo è erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato di importanza minore “cd. de minimis.

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, si ricorda che l’art. 107, par. 2, b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) considera compatibili gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[1].

Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Si ricorda che è operativo presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGIAI)[2] il “Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)”. Il Registro consente alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Dall’entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.

 

Il comma 4 dispone che agli oneri recati dall’articolo in esame, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.


Articolo 7
(Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario)

 

L'articolo in esame introduce un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario.

 

Il comma 1 inserisce l'articolo 4-bis nel D.L. 51/2015 (L. 91/2015).

 

Il nuovo articolo 4-bis riconosce, al comma 1, un contributo per la copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e rilancio della produttività e della competitività, in crisi anche a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Il contributo è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di € 5 mln per il 2019 ed è concesso - ai sensi del comma 2 - in ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni (nel testo originario si faceva riferimento ad un identico ammontare ad ogni singolo produttore), nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

 

Per il comma 3 del nuovo articolo 4-bis, agli oneri previsti per il riconoscimento del contributo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIPAAFT.

 

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede l'adozione - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - di un DM MIPAAFT-MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle modalità di concessione del contributo e per la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste e dei casi di revoca e decadenza.

 

In base alla Stima preliminare dei conti economici dell’agricoltura, curata dall'ISTAT, nel 2018 la produzione di olio di oliva ha subìto un sensibile calo (-36,9%).

Le ultime elaborazioni dell'ISMEA - diffuse il 29 gennaio 2019 - indicano una produzione di olio di oliva a 185 mila tonnellate (-57%) rispetto al 2017: una delle peggiori annate di sempre per l'olivicoltura nazionale, con una produzione di olio di oliva più che dimezzata rispetto al 2017( -57%). È quanto emerge dalle ultime elaborazioni ISMEA sulla base dei dichiarativi di dicembre, che collocano la produzione di olio di oliva del 2018 a 185 mila tonnellate, in ulteriore ribasso rispetto alle stime - già poco ottimistiche - presentate a ottobre, a frantoi ancora chiusi. In particolare sono state le Regioni del Mezzogiorno ad accusare le perdite maggiori, con la Puglia, che da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, colpita da una flessione stimabile attorno al 65%, a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti. Negli ultimi sei anni - sottolinea l'ISMEA - è già la terza volta che le campagne di "scarica" si presentano con flessioni produttive che vanno oltre la fisiologica alternanza, a causa della frequenza con cui si manifestano eventi meteorologici avversi.

I riflessi sul mercato della scarsità di prodotto non hanno tardato a manifestarsi. I listini dell'extra vergine hanno raggiunto, infatti, a dicembre i 5,60 euro al kg (+40% rispetto a giugno), con valori superiori ai 7 euro al chilo in Sicilia e vicini ai 6 euro nel Barese. Nonostante tali recuperi, rimane comunque negativo il confronto dei prezzi su base annua anche per la pressione determinata dal mercato spagnolo che, di contro, può contare su una campagna produttiva abbondante. Secondo le ultime stime, la produzione iberica sfiora infatti 1,6 milioni di tonnellate (24%) sul 2017, determinando una flessione dei listini spagnoli e condizionando anche il mercato greco e tunisino, dove invece la produzione è prevista in calo di oltre il 30%.

Secondo l'analisi SWOT dell'ISMEA, i punti di debolezza della filiera sono:

ü  frammentarietà della struttura produttiva (ridotte dimensioni aziendali) e diffusione dell’olivicoltura in zone difficili: scarsa mobilità fondiaria. Valore unitario dei terreni molto elevato;

ü  presenza prevalente di impianti tradizionali e limitata diffusione di meccanizzazione e irrigazione;

ü  ritardo nel recepimento delle innovazioni tecnologiche e mancati investimenti;

ü  oscillazioni delle produzioni in termini qualitativi e quantitativi con relative ripercussioni a livello commerciale;

ü  ricambio generazionale quasi assente;

ü  presenza diffusa di un’olivicoltura non “imprenditoriale” e poco ricorso ai PSR;

ü  costi di produzione elevati e flessione della redditività;

ü  ruolo poco incisivo delle organizzazioni dei produttori nella concentrazione dell’offerta e nella valorizzazione del prodotto;

ü  ritardo nell’applicazione dei risultati della ricerca scientifica;

ü  numero elevato di frantoi economicamente poco efficienti e con impianti di trasformazione non ottimali e che di fatto costituiscono "non imprese";

ü  capacità limitata di investimento e di innovazione tecnologica di molte aziende e non garanzia di qualità;

ü  dimensioni che non permettono “massa critica”: eccessiva frammentazione;

ü  costi elevati di produzione soprattutto per i piccoli frantoi;

ü  ritardi negli investimenti;

ü  accesso difficoltoso ai finanziamenti soprattutto per gli impianti non collegati ad aziende agricole o a frantoi non cooperativi;

ü  ruolo poco incisivo delle organizzazioni dei produttori nella concentrazione dell’offerta e nella valorizzazione del prodotto;

ü  costo elevato del lavoro e della burocrazia;

ü  impianti sottoutilizzati;

ü  scarsa capacità di aggregazione;

ü  potere contrattuale limitato rispetto agli acquirenti;

ü  basso livello di integrazione dell’industria olearia con le fasi a monte della filiera nazionale e scarsa capacità di attuare politiche di aggregazione per raggiungere “massa critica”;

ü  dipendenza dall’import anche a causa dell’eccessiva alternanza produttiva interna;

ü  eccessivo “nanismo” di larga parte delle imprese del settore e conseguente struttura finanziaria e commerciale poco adeguata ad affrontare la competizione sempre più allargata;

ü  scarsa percezione del surplus qualitativo delle produzioni dop e igp da parte del consumatore;

ü  mancanza di insegne italiane nella distribuzione estera;

ü  dipendenza eccessiva dalle regole dettate dalla gdo;

ü  poca attitudine degli operatori italiani a fare sistema, in parte superata dagli ultimi accordi tra produzione e industria;

ü  range di prezzo troppo ampio, e poco comprensibile, nella fase al consumo.

 

La Camera ha aggiunto all'articolo 7 in esame i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

 

Il comma 2-bis consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subìto danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n.?702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.
?Secondo il comma 2-ter, agli oneri suddetti si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'art. 13, co. 6, del d.lgs. 228/2001, come sostituito dall'art. 1, co. 499, della L. 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018).
?Il comma 2-quater demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione delle modalità per la concessione del contributo e per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché dei relativi casi di revoca e decadenza.

 

 


Articolo 8
(Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria)

 

L’articolo 8 è stato completamente riscritto nel corso dell’esame alla Camera.

E’ stato confermato l’inserimento di un nuovo articolo – l’articolo 18-bis – al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE sulle misure di protezione contro l’individuazione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

 

L’articolo 18-bis, come introdotto dalla disposizione in esame, si compone di tre commi (nel testo originario era composto da sei commi).

 

Il comma 1 del nuovo articolo 18-bis dispone che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, sono attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria

La disposizione prosegue prevedendo che, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell’infezione.

 

E’ stata, quindi, estesa a livello di ordinamento generale quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015 - modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 del 27 giugno 2018 - è relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa.

L’articolo 6, paragrafo 2, lettera a) dispone, infatti, che lo Stato membro deve rimuovere immediatamente, indipendentemente dal loro stato di salute, le piante che si trovano entro un raggio di 100 metri da quelle risultate infette. Il comma 2-bis dell'articolo 6 dispone che, in deroga al disposto richiamato, è possibile decidere che non è necessario rimuovere singole piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)     le pianti ospiti sono state sottoposte a campionamento e analisi ed è stato confermato che non sono infette dall’organismo specificato;

b)    le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all’ulteriore diffusione dell’organismo specificato;

c)     sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell’organismo specificato e dei suoi vettori.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 18-bis prevede che il proprietario, il conduttore o il detentore, a qualsiasi titolo, di terreni sui quali sono riscontrate piante infette da organismi nocivi da quarantena in caso di mancata esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli organismi nocivi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. Gli ispettori fitosanitari o il personale di supporto, procedono all’estirpazione coattiva delle piante. Chiunque impedisce l’estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al primo periodo, aumentata del doppio.

Si fa presente che l’ambito soggettivo di applicazione della norma non coincide essendo interessati, nel primo caso, i proprietari, i conduttori o i detentori, a qualsiasi titolo, di terreni, e nel secondo caso, qualunque soggetto.

 

Il comma 3 dello stesso articolo 18-bis dispone che, in applicazione dell’art. 21-bis della legge n. 241 del 1990, la comunicazione dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario competente per territorio. La medesima disposizione prevede altresì che, effettuate le forme di pubblicità di cui sopra, gli ispettori o gli agenti fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie di emergenza. A tale scopo, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere l’ausilio della forza pubblica.

 

Il comma 4, infine, del nuovo articolo 18-bis, dispone che all’attuazione di quanto previsto dal predetto articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Resta fermo il testo dell’originario decreto relativamente al comma 2 dell’articolo in esame che abroga l'art. 1, co. 661, della legge n. 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per il 2019).

 

La disposizione abrogata prevede che agli ulivi che insistono nella zona di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/927 non siano applicabili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del decreto ministeriale 23 ottobre 2014, recante “Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento”.

Le disposizioni richiamate (art. 9, commi 1 e 2) prevedono che:

-   l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili, dietro specifica autorizzazione comunale, solo per casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante del Corpo forestale dello Stato, che si può avvalere della consulenza dei Servizi fitosanitari regionali. I comuni comunicano alla regione gli atti autorizzativi emanati per l'abbattimento o modifica degli esemplari. Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, l'Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e a eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento (comma 1);

-   per gli elementi arborei che risultano sottoposti a provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, o per i quali risulti già pubblicata la proposta di dichiarazione ai sensi dell'art. 139, comma 2 del medesimo decreto, deve essere richiesta, altresì, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 della suddetta normativa.

 

Il comma 3 dell’articolo 8, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, prevede che all’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, sia aggiunta una nuova lettera, al fine di prevedere l’esclusione, in aggiunta a quelle già previste, dall’ambito di applicazione del testo unico, dei “piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza”.

 

L’articolo 6, comma 4, del testo unico in materia di ambiente prevede, infatti che sono comunque esclusi dal campo di applicazione del provvedimento:

a)      i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza)

b)      i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c)      i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.


Articolo 8-bis
(Modifica all’articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)

 

L’articolo 8-bis, aggiunto nel corso dell’esame alla Camera, modifica il comma 5 dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 241 del 2005, prevedendo, nella parte innovativa, un’apposita sanzione in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. La sanzione introdotta consiste nel pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000.

 

 


Articolo 8-ter
(Misure per il contenimento della diffusione del batterio
Xylella fastidiosa)

 

L’articolo 8-ter, recante misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, composto di tre commi, è stato introdotto nel corso dell’esame alla Camera.

Il comma 1 prevede che per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni può estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento in deroga ad ogni disposizione vigente, anche in materia vincolistica nonché agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475

Nelle disposizioni richiamate si prevede, rispettivamente, il divieto di abbattimento degli alberi di olivo, oltre il numero di cinque ogni biennio (art. 1) e la necessità che la Camera di commercio autorizzi l’abbattimento degli alberi di olivo, in caso di accertata morte fisiologica ovvero di permanente improduttività, dovute a cause non rimovibili.

L’estirpazione può, inoltre, essere effettuata senza dover esperire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione strategica e di valutazione di incidenza ambientale.

Il comma 2 prevede che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante che siano titolari di centri non autorizzati a poter emettere il relativo passaporto, in quanto ubicati nelle aree delimitate dal batterio della Xylella, possono essere autorizzati a produrre e commercializzare all’interno della zona infetta le piante indicate dall’art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789

Si tratta delle "piante specificate": sono tali tutti i vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell'allegato I.

Le aziende in esame devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e devono assicurare che esse siano sane e corrispondenti quanto a specie varietale.

Il comma 3, infine, modificando l’articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145) aggiunge, tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l’anno 2019, quella relativa agli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 fennraio 2018.

Si rammenta, al riguardo, che il comma 107 prevede che, per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

 

Il comma 4 prevede che la legna pregiata che deriva da capitozzature e espianti, se è destinata a utilizzi diversi dall’incenerimento, può essere stoccata anche nei frantoi, se questi ne fanno richiesta alla regione. Le parti legno prive di ogni vegetazione e provenienti da piante risultate positivo al batterio della Xylella possono essere liberamente movimentate all’esterno dell’area delimitata.

 

 


Articolo 8-quater
(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia)

 

L’articolo 8-quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede l’adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione del settore olivicolo della Puglia nelle zone che sono risultate infette dal batterio della Xylella fastidiosa. La dotazione finanziaria del Piano ammonta a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Gli interventi non interesseranno la parte del territorio salentino inclusa nella zona di contenimento (comma 1).

Ai sensi del comma 2, il Piano è adottato - previo parere della Conferenza Stato-regioni - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del Sud e il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri (riferito di norma all’attribuzione dei contributi) e le modalità per l’attuazione degli interventi previsti.

Il comma 3 specifica, quindi, che agli oneri previsti per l’attuazione del suddetto piano di interventi si provvede attraverso corrispondente riduzione delle risorse disponibili, per gli anni 2020 e 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 maggio 2015, in caso di individuazione del patogeno della Xylella fastidiosa, lo Stato deve procedere a delimitare la zona. La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona cuscinetto.

La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate, o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché trattasi di piante ottenute da queste ultime.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 5 km e circonda la zona infetta. La zona cuscinetto può essere ridotta ad una larghezza non inferiore a 1 km se si ritiene che la presenza iniziale dell'organismo specificato non si sia diffusa e se siano soddisfatte ulteriori condizioni specificamente elencate.

Se, in base alle ispezioni e al monitoraggio, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, è possibile revocare la delimitazione della zona. In tali casi, lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

Quanto all’emergenza causata dal rinvenimento della Xylella nella regione Puglia, la XIII Commissione Agricoltura ha concluso, il 21 febbraio 2019, un’indagine conoscitiva approvando il documento conclusivo.

La relazione tecnica riferita all’articolo 8 del decreto-legge fornisce un quadro delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per combattere il batterio della Xylella fastidiosa.

Viene, al riguardo, specificato che le attività istituzionali già svolte dagli uffici centrali e periferici competenti si basano su quanto previsto da ultimo nel decreto ministeriale n. 4999 del 13 febbraio 2018. Con il provvedimento citato è stato adottato il Piano nazionale di emergenza per la gestione della Xylella secondo il quale:

§  gli oneri conseguenti alle misure fitosanitarie gravano sui proprietari e sui conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole che insistono nella zona delimitata;

§  il finanziamento per le misure di lotta integrata sono passibili di apposito finanziamento;

§  apposite risorse possono essere disposte a favore di enti pubblici e soggetti privati i cui terreni insistono nella zona delimitata nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Sempre secondo quanto riportato nella relazione tecnica, le risorse a disposizione ammontano a 100,65 milioni di euro così ripartite:

a)   48,05 milioni di euro di risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole (30 a valere sui Fondi per lo sviluppo e la coesione);

b)  52,60 milioni di euro a valere sulle risorse della Regione Puglia.

 

In merito agli interventi già predisposti dalla regione Puglia, con DGR 1890 del 2018 sono state previste:

§  azioni di contrasto alla diffusione della Xylella;

§  misure fitosanitarie del vettore;

§  azioni per il potenziamento dell’Osservatorio fitosanitario.

Il PSR Puglia 2014-2020 ha stanziato 20 milioni di euro destinati:

-   alla misura 5.1 per il sostegno agli investimenti per la prevenzione della diffusione del patogeno;

-   alla misura 5.2 per il sostegno agli interventi di ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato dalla diffusione della fitopatia.

Per la ricerca, sempre la regione Puglia ha stanziato 2 milioni di euro, selezionando 27 progetti.

Con una rimodulazione successiva sono stati previsti 32 milioni di euro per il sostegno agli investimenti delle aziende olivicole in area infetta. 12 milioni di euro sono stati attivati nell’ambito del Fondo di solidarietà nazionale per compensare i danni da calamità. 5 milioni di euro sono stati, poi, attivati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per l’allungamento del periodo di ammortamento dei mutui contratti dalle aziende olivicole e dai frantoi in area infetta.

Quanto al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) si ricorda che esso è disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011, che ha, così, ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). Su tale Fondo sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (articolo 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è dunque finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese. Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi.

Nel bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 (legge n. 145/2018 e relativo D.M. Economia 31 dicembre 2018 di ripartizione delle dotazioni dei singoli programmi di spesa in capitoli), il capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, su cui sono iscritte le risorse del Fondo sviluppo e coesione, presenta una dotazione complessiva pari a 6.351 milioni nel 2019, a 6.850 milioni nel 2020, a 7 miliardi nel 2021.

Tali risorse sono pressoché interamente destinate agli interventi rientranti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 (ad eccezione di una quota residuale di 670 milioni per il 2019 che riguarda il precedente ciclo di programmazione 2007-2013 e della quota di risorse destinate alla realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana), come autorizzate dall'articolo 1, comma 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

 


Articolo 9
(Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo)

 

L'articolo in esame prevede la possibilità di concedere un contributo per la copertura dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo.

 

In particolare, il comma 1 introduce l’articolo 4-ter nel D.L. 51/2015 (L. 91/2015).

 

Il nuovo articolo 4-ter riconosce un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo, entro la data del 31 dicembre 2018, al fine di contribuire alla ristrutturazione di tale settore.

Il contributo è concesso nel limite complessivo di spesa di € 5 mln per il 2019 ed è concesso ad ogni singolo produttore in ammontare proporzionale alla media produttiva di agrumi, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni (nel testo del decreto si prevedeva inizialmente che il contributo era disposto in identico ammontare ad ogni singolo produttore), nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis (comma 2 del nuovo articolo 4-ter).

In base al comma 3 del medesimo art. 4-ter, agli oneri derivanti dalla concessione del contributo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIPAAFT.

 

Il comma 2 dell'articolo 9 in esame prevede l'adozione - entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione - di un DM MIPAAFT-MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione delle modalità di concessione del contributo e per la disciplina dell’istruttoria delle relative richieste e dei casi di revoca e decadenza.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), all’articolo 1, comma 131, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole e dell’intero comparto agrumicolo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Il suddetto Fondo ha il fine di incentivare l’aggregazione, gli accordi di filiera, l’internazionalizzazione, la competitività e la produzione di qualità del comparto, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa in Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del suddetto Fondo.

Sullo schema di DM è stata sancita l'intesa in Conferenza Stato-Regioni (si veda al riguardo il comunicato stampa diffuso dal MIPAAFT il 21 febbraio 2019).

Gli interventi finanziati con tali risorse sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

 

Il Fondo è allocato al cap. 7051 dello stato di previsione del MIPAAFT (tabella n. 12). Gli stanziamenti per il 2019 risultano pari a € 4 mln in termini di competenza e a € 6 mln in termini di cassa; per il 2020 essi ammontano a € 4 mln in termini sia di competenza che di cassa.

 

La Stima preliminare dei conti economici dell’agricoltura - predisposta dall'ISTAT - rileva che un netto ridimensionamento ha interessato le produzioni agrumicole (-6,8%) nel 2018.

Secondo l'Annuario dell'agricoltura italiana 2017, pubblicato dal CREA nel 2019, pp. 179-182, l’Italia, negli ultimi dieci anni, ha visto diminuire la produzione di agrumi, in controtendenza rispetto agli altri paesi produttori del Bacino del Mediterraneo, nei quali il trend è risultato in crescita, e attualmente si trova dietro a Spagna, Turchia ed Egitto. Nei confronti del paese iberico, in particolare, l’Italia ha perso sempre più peso in campo internazionale e da competitor è diventato importatore netto. Oggi la dipendenza dalla Spagna pesa per oltre 212 milioni di euro.

La produzione agrumicola nazionale raccolta nel 2017 si è mantenuta sugli stessi livelli della stagione precedente, attestandosi, secondo l’ISTAT, su 2,8 milioni di tonnellate (+1,6%; tab. 5.5).

Anche la superficie in produzione non ha evidenziato variazioni degne di nota (+1,4%), a parte l’incremento di poco meno di 2.000 ettari di aranceti in Sardegna.

Il livello di autoapprovvigionamento dell’Italia, pur sempre alto, segna un’ulteriore leggera decrescita, portandosi sul 92%.

Il 2017 è stato fortemente influenzato dal protrarsi di uno stato siccitoso particolarmente incisivo e diffuso, che ha colpito l’intera penisola e segnato tutta la campagna produttiva. L’andamento climatico ha richiesto, laddove possibile, il ricorso a interventi irrigui ben superiori all’ordinario, con conseguente aggravio dei costi; mentre, laddove le risorse idriche si sono rivelate insufficienti, ha condizionato gli aspetti produttivi e qualitativi.

In generale, l’annata è stata caratterizzata da temperature medie superiori alla norma, con notevole escursione termica durante i mesi invernali, scarse precipitazioni, diffuse a macchia di leopardo. Gli effetti sui frutti si sono riscontrati in termini di calibro e accumulo di zuccheri. Buona è stata l’invaiatura con coloritura apprezzabile della buccia. Nelle aree che hanno beneficiato delle utili, per quanto modeste, piogge autunnali le produzioni hanno raggiunto standard soddisfacenti per dimensioni, gusto e contenuto in succo.

 

Secondo l'analisi SWOT dell'ISMEA, i punti di debolezza della filiera sono i seguenti:

ü polverizzazione del tessuto produttivo;

ü insufficiente aggregazione dell’offerta;

ü difficoltà ad approvvigionarsi di acqua per l’irrigazione;

ü calendario di commercializzazione non sufficientemente ampio per mandarini, clementine e pompelmi;

ü scarsa valorizzazione dei derivati e sproporzione tra produzione di semilavorati e prodotti finiti;

ü assenza di interprofessione e contratti di filiera;

ü scarsa propensione all’associazionismo ed alla cooperazione della fase agricola;

ü frammentazione dell’offerta ed eccessivo potere contrattuale della Grande Distribuzione.

Le minacce sono invece le seguenti:

ü gravi problemi fitosanitari in importanti aree agrumicole (ad esempio Virus della Tristeza);

ü persistenza di varie forme di intermediazione commerciale;

ü elevata incidenza dei costi della manodopera e difficoltà a reperire lavoratori nei momenti di picco della raccolta;

ü problemi di microcriminalità che agisce con furti di prodotti ed attrezzature nelle aziende;

ü elevata competizione internazionale basata sul prezzo.

 

 


Articolo 10
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)

 

L'articolo 10 incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori.

In particolare, il comma 1 incrementa tale dotazione di € 20 mln per il 2019.

 

In base all'art. 15, co. 2, del d.lgs. 102/2004, il Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori è iscritto nello stato di previsione del MIPAAFT e riguarda il finanziamento di interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi calamitosi nei limiti previsti dalla normativa comunitaria nonché di interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Il Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi è del pari iscritto nello stato di previsione del MIPAAFT ed è destinato al finanziamento di misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio.

Si ricorda che sul capitolo 7411 dello stato di previsione del MIPAAFT, relativo al Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, risultano iscritte per il 2019 risorse per 1 mln di euro in conto competenza e 31.633.000 euro in conto cassa.

Per completezza, si segnala anche che sul capitolo 7439 del medesimo stato di previsione del MIPAAFT, relativo al Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, risultano allocate risorse per 11 milioni di euro per il 2019 sia in conto competenza che in conto cassa.

 

Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione delle risorse allocate nel Fondo per l’attuazione del programma di Governo, istituito nello stato di previsione del MEF dall’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di bilancio 2019) (comma 2).

 

La dotazione iniziale per il 2019 ammonta a € 44.380.452 (cap. 3080 dello stato di previsione del MEF).

 

 


Articolo 10-bis
(Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni)

 

L’articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione.

 

Più nel dettaglio - con l’introduzione, prevista dal comma 1, del nuovo comma 6-bis all’art. 21 della L. 223/1991 - il cd bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali (previsto dal comma 6 del richiamato art. 21 – vedi infra) viene esteso per il 2019 anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi compensativi[3] previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.?102 e ricadenti nelle zone di cui all'Ordinanza della protezione civile 15 novembre 2018, n.?558.

 

Il richiamato art. 21, c. 6, della L. 223/1991 prevede che agli operai agricoli a tempo determinato che hanno lavorato alle dipendenze di imprese agricole operanti in aree colpite da eccezionali calamità o avversità atmosferiche (ricomprese nel Piano assicurativo agricolo) sia riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente prestate alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione di determinati benefici previsti dall’art. 1, c. 3, del D.Lgs. 102/2004 (misure rivolte ad incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture; interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola). Tale beneficio viene concesso solamente ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano prestato per almeno cinque giornate la propria attività per imprese agricole che possiedano i seguenti requisiti:

-    ricadono nelle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali delimitate ai sensi dell’art. 1, c. 1079, della L. 296/2006, che rimette alle regioni il compito di provvedere alla delimitazione delle aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori agricoli;

-    abbiano beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, c 3, del D.Lgs. 102/2004 (vedi supra);

Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità.

In base al comma 2, agli oneri derivanti dall’applicazione di quanto disposto, valutati in euro 860.000 per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall’art. 12, c. 6, del D.L. 4/2019 per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto (relative all’introduzione del Reddito di cittadinanza e di forme di pensionamento anticipato).

 

 


Articolo 10-ter
(Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune)

 

L’articolo 10-ter (inserito dalla Camera) autorizza l’anticipo del 50 per cento dell’importo dei contributi dovuti alle imprese agricole a titolo di pagamenti diretti (commi 1 e 2) nell’ambito del regime di sostegno configurato dalla politica agricola comune, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307 del 2013. L’autorizzazione ad anticipare il pagamento dei premi è legata al permanere dello stato di crisi del settore. La corresponsione dovrà avvenire entro il 31 luglio di ciascun anno e sarà disposta dagli organismi pagatori competenti. Gli aiuti si intendono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e alle relative disposizioni attuative.

 

Il comma 3 prevede che al meccanismo di anticipazione previsto si applichi quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

 

Il decreto legislativo richiamato ha riformato da ultimo l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e ha previsto all’articolo 3, comma 4, che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, sentita l'Agenzia, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto dell'avvenuta utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore riconosciuto delle anticipazioni concesse.

 

Il comma 4 rinvia, infine, alla normativa europea e nazionale vigente in ordine ai requisiti che i soggetti beneficiari debbono possedere, confermando, così, che essi sono gli stessi che debbono essere posseduti dai beneficiari dell’anticipo (il riferimento sembra riguardare la normativa già prevista in linea generale per l’erogazione degli aiuti PAC, compresa la normativa antimafia e di regolarità contributiva (DURC)).

 

Nella Politica agricola comune si suole distinguere un primo pilastro che fa riferimento al sistema dei pagamenti diretti e all'organizzazione comune di mercato. All'Italia sono destinati nell’ambito della programmazione 2014-2020 circa 29 miliardi di fondi europei, mentre per le misure di mercato, legate all'OCM del vino e dell'ortofrutta, sono previste risorse pari a circa 4 miliardi di fondi europei.

La politica di sviluppo rurale viene, invece, a configurare il secondo pilastro della politica agricola comune e vede assegnati 10,5 miliardi di fondi europei e altri 10,5 miliardi di finanziamento nazionale.

In totale, quindi, per l'Italia, le risorse finanziarie disponibili (calcolate a prezzi correnti) ammontano dal 2014 al 2020 a circa 52 miliardi di euro.

I pagamenti diretti oggetto di anticipo sono quelli indicati nell’Allegato I del regolamento (UE) n. 1307 del 2013. Si tratta, nello specifico, del regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie, del pagamento ridistributivo, del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, il pagamento per i giovani agricoltori, il sostegno accoppiato facoltativo, il pagamento per i piccoli agricoltori e alcune altre tipologie specifiche di carattere non generale.

Il 1° ottobre 2018, la Commissione europea ha autorizzato gli Stati membri al versamento dell’anticipo dei pagamenti della PAC (art. 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n. 6293 del 1° ottobre 2018).

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 1 della decisione di esecuzione della Commissione europea n.6293 del 1 ottobre 2018, in deroga all’articolo 75, par. 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2018, anticipi fino al 70 % dei pagamenti diretti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell’Allegato I del reg. (UE) n.1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2018. A tal fine, l’erogazione degli anticipi è subordinata all’effettuazione di controlli amministrativi di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n.1306/2013. La circolare Agea 80665 del 16 ottobre 2018 ha definito le modalità di corresponsione dell’anticipo.

 

Si valuti, al riguardo, se non occorra prevedere una clausola di salvaguardia, che faccia riferimento ad una comunicazione alla Commissione europea di quanto disposto con l’articolo in esame.


Articolo 10-quater
(Disciplina dei rapporti commerciali nell’ambito delle filiere agroalimentari)

 

L’articolo 10-quater, inserito dalla Camera, disciplina i rapporti commerciali nell’ambito delle filiere agroalimentari.

 

In particolare, il comma 1 prevede che, con modalità stabilite con un DM del MIPAAFT, i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, devono avere - ad eccezione dei contratti di carattere stagionale - una durata non inferiore a dodici mesi.

 

Il testo fa rinvio ai prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 dell’art.168 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono quindi interessati i seguenti prodotti: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati; sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti ortofrutticoli trasformati, banane, settore vitivinicolo, piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, tabacco, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, carni ovine e caprine, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola, prodotti dell'apicoltura, bachi da seta.

Si ricorda, poi, che ai sensi dell’art. 62, comma 1, del D.L. n. 1/2012 i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti.

Si ricorda, inoltre, che è stata da poco approvata ed è in corso di pubblicazione la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera alimentare (COM (2018) 173 final).

 

Il comma 2 del medesimo art. 10-bis prevede che, al fine di consentire l’accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei suddetti contratti di cessione, i costi medi di produzione dei prodotti agricoli siano elaborati mensilmente dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Per la realizzazione delle predette attività l’Istituto è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all’articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208” (recita la disposizione). Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2019, il versamento di cui al comma 663 di cui sopra non è dovuto.

 

Al riguardo, si ricorda che il suddetto art. 1, comma 663 della legge n. 208 del 2015, prevede che, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664 della medesima legge (che ha disposto l’incorporazione della società Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e della Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. nell’ISMEA), il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA sia soppresso e l'Istituto versi annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.

 

Il medesimo comma 2 prevede che, alle minori entrate derivanti da tale comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provveda, per l’anno 2019 e a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri (di cui all’articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018) e, per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

 

Il comma 3 prevede che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall’articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui sia fissato dall’acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall’elaborazione dell’ISMEA di cui sopra, costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale.

 

Si ricorda che il citato par. 4 dell’art. 168 del Reg. (UE) n. 1308/2013 riporta quanto segue:

Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis è stipulato/a prima della consegna, è stipulato/a per iscritto e comprende, fra l'altro, i seguenti elementi: il prezzo da pagare alla consegna (che- è fisso ed è stabilito nel contratto o è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati; la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;            la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione; le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento, le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e le norme applicabili in caso di forza maggiore.

 

Il comma 4 dispone che la previsione di clausole contrattuali in violazione della determinazione del prezzo ai sensi del precedente comma comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell’impresa acquirente fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell’attività di impresa fino a 30 giorni.

 

Il comma 5, infine, prevede che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda, d’ufficio o su segnalazione di chiunque ne abbia interesse, all’accertamento delle violazioni di cui al presente articolo e concluda il procedimento inderogabilmente entro 90 giorni, prevedendo l’intervento dell’Associazione di categoria a cui sia iscritta l’imprenditore cessionario.


Articolo 10-quinquies
(Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero)

 

L'articolo in esame, introdotto dalla Camera, concerne le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n.?320/2006 e n.?968/2006, derivanti dalla decisione di esecuzione n.?2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015.

In particolare, esso sospende i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, dichiara prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

 

Il richiamato regolamento (CE) n. 320/2006 ha introdotto un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, prevedendo in particolare, all'articolo 3, che ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di insulina, alla quale sia stata assegnata una quota del Fondo di ristrutturazione temporaneo istituito dal regolamento stesso all'art. 1, "potesse beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata", a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:

Rinunciasse alla quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici e smantellasse completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o

Rinunciasse alla quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici, smantellasse parzialmente gli impianti degli zuccherifici interessati e non utilizzasse i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati "per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero", o

Rinunciasse a una parte della quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici, non utilizzando gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio.

Le modalità di applicazione del regime temporaneo di ristrutturazione sono state fissate dall'altro regolamento succitato (n. 968/2006), che dopo aver ulteriormente precisato, tra l'altro, le condizioni per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione (Capo II) e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione degli aiuti (Capo III) dispone, all'art. 26, che "se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l'aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore." Il successivo art. 27 prevede a sua volta un regime sanzionatorio nei casi in cui il beneficiario non abbia segnalato chiaramente la propria inadempienza e non abbia prodotto prove sufficienti del fatto che l'inadempienza stessa sia dovuta a forza maggiore. La penale per il beneficiario è "pari al 10% dell'importo che è tenuto a rimborsare", percentuale elevata al 30% "se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave".

La decisione di esecuzione (UE) 2015/103, infine, prevede l'esclusione dal finanziamento dell'Unione degli importi "indicati nell'allegato (alla decisione stessa) e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR". Tra queste rientrano, per quanto riguarda l'Italia:

I finanziamenti dal Fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero per gli anni 2007, 2008 e 2009 (a causa di "interpretazione erronea della produzione di zucchero");

Le misure relative alla campagna di commercializzazione 2008/2009.

 


Articolo 11
(Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali)

 

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati. Durante l’esame alla Camera è stato specificato che sull’argomento dovranno essere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 1 destina, a tal fine, al MIPAAFT la somma di 2 milioni di euro per il 2019.

Per il comma 2, ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF per il 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al MIPAAFT.

Durante l’esame alla Camera è stato aggiunto un comma 2-bis in base al quale l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione (ICE) è chiamata a predisporre specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo.

 

 


Articolo 11-bis
(Misure per il sostegno del settore suinicolo)

 

L’articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, istituisce un Fondo nazionale per la suinicoltura, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020.

Il Fondo è destinato a:

-      far fronte alla perdita di reddito degli allevatori;

-      garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicati dalle Commissioni uniche nazionali;

-      rafforzare i rapporti di filiera;

-      promuovere i prodotti suinicoli;

-      migliorare la qualità e il benessere animale;

-      promuovere l’innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo definisce, con decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, i criteri (di norma riferiti alla concessione dei contributi) e le modalità di attuazione del piano di interventi (comma 1).

Il comma 2 dispone che gli oneri derivanti dall’articolo in commento, pari appunto a 1 milione di euro per il 2019 e 4 milioni di euro per il 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.

In base al comma 2-bis, gli interventi finanziati con le risorse del Fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n.?1407/2013 e n.?1408/ 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

 


Articolo 11-ter
(Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio)

 

L'articolo 11-ter, introdotto dalla Camera, apporta alcune modifiche agli articoli 9, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, in materia di sanzioni per le violazioni della normativa in materia di pesca e acquacoltura, riducendo l’entità delle sanzioni amministrative tanto pecuniarie quanto accessorie.

 

Comma 1

 

In primo luogo, (lett. a), viene novellato il comma 3 dell’articolo 9 del d.lgs. n. 4/2012, in materia di pene accessorie per le contravvenzioni previste dal medesimo decreto, disponendo che, qualora talune violazioni ivi indicate siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, sia sempre disposta, nei confronti dei trasgressori, la sospensione dell’iscrizione (e non del “certificato di iscrizione” come attualmente previsto) nel registro dei pescatori, per un periodo variabile – fino a tre mesi – non inciso dalla disposizione in commento (lett. a). La medesima modifica è operata dalla lett. c) sull’articolo 12 del decreto legislativo, relativo alle sanzioni amministrative accessorie.

 

Inoltre, la lett. b) novella l’articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 4 del 2012 e in particolare:

·       dimezza le sanzioni amministrative pecuniarie previste per alcuni degli illeciti amministrativi elencati dall’art. 10 del d.lgs. (la nuova sanzione è fissata nel pagamento di una somma compresa tra 1.000 e 6.000 euro, in luogo degli attuali da 2.000 a 12.000 euro). Contestualmente, prevede che tali sanzioni siano aumentate fino alla metà quando le violazioni siano commesse entro cinque anni da una precedente analoga violazione;

·       riduce le sanzioni attualmente previste quando gli illeciti amministrativi abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada; se oggi è previsto il raddoppio della sanzione base (che porta a sanzioni da 4.000 a 24.000 euro), con la riforma si introduce l’aumento di un terzo (e dunque la sanzione da 1.333 a 8.000 euro);

·       riduce le sanzioni attualmente previste per le catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie; attualmente tale illecito è sanzionato con il pagamento di una somma da 2.000 a 12.000 euro, che la riforma riduce a una somma compresa tra 500 e 2.000 euro. Inoltre, la riforma elimina per queste condotte l’aggravio di sanzione per le specie di tonno rosso e pesce spada e non introduce l’aggravio in caso di recidiva;

·       rimodula le sanzioni amministrative previste per la detenzione, lo sbarco e il trasbordo di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore a quella minima di riferimento (violando le disposizioni dell’art. 10, commi 2, 3, 4 e 6). In particolare, la riforma riarticola le sanzioni in cinque fasce di gravità (al posto delle attuali quattro), a seconda della quantità di pescato interessata alla violazione, abbassando l'entità minima della stessa dagli attuali 1.000 euro a 100 euro e mantenendo ferma l'entità massima (75.000 euro). Nel caso le violazioni in esame abbiano ad oggetto il tonno rosso e il pesce spada, mentre attualmente è previsto il raddoppio delle sanzioni (fino a un massimo di 150.000 euro), il provvedimento in esame prevede un aumento di un terzo (fino a 100.000 euro). Per i medesimi illeciti, la riforma elimina la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio commerciale da 5 a 10 giorni;

·       riduce le sanzioni attualmente previste in caso di violazione delle norme relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea (di cui all’art. 11, comma 10, lettera a) e 11, comma 12), prevedendo l'aumento di un terzo della sanzione, in luogo dell’attuale raddoppio, quando le condotte abbiano ad oggetto le specie di tonno rosso e pesce spada.

 

La lett. c) interviene sull’articolo 12 del decreto legislativo n. 4 del 2012, relativo alle sanzioni amministrative accessorie. La riforma, con riferimento agli illeciti concernenti il tonno rosso e il pesce spada (richiamati al comma 3 dell’art. 12) prevede che la sospensione della licenza di pesca avvenga solo in caso di recidiva, alla quale può seguire la revoca, in caso di ulteriori successive violazioni; a legislazione vigente, invece, è previsto che, a fronte delle violazioni richiamate, sia sempre disposta la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, la revoca della licenza.

 

Le modifiche introdotte si applicano alle sanzioni come da ultimo definite dalla legge 28 luglio 2016, n.154, c.d collegato agricolo, all’articolo 39. Tale provvedimento ha inasprito le precedenti sanzioni amministrative per dar seguito alle raccomandazioni che, il 17 dicembre 2012, la Commissione europea ha rivolto all’Italia in merito alle inadempienze nell’attuazione del sistema di controllo dell’attività di pesca. La Commissione europea ha, quindi, richiesto all’Italia l’adozione di un Piano di azione per ovviare alle carenze del sistema italiano di controllo della pesca (Action Plan) che è stato adottato con decisione della Commissione europea il 6 dicembre 2013. Il testo è stato reso pubblico il 17 febbraio 2014. Tra gli interventi richiesti, veniva indicata la revisione delle sanzioni pecuniarie applicabili alle infrazioni gravi di pesca attraverso un aumento dell’importo e la sospensione della licenza per un periodo da 3 a 6 mesi alla prima infrazione grave e il ritiro definitivo in caso di recidiva.

A seguito dell’entrata in vigore delle nuove sanzioni introdotte con il collegato agricolo, i rappresentanti delle associazioni di categoria della pesca hanno più volte lamentato in sede di audizione presso la XIII Commissione che l’aumento introdotto è stato vissuto come vessatorio ed eccessivo ed hanno chiesto di poter rivedere, rimodulando a seconda della gravità e dell’entità della quantità di pescato l’ammontare della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa.

Il testo dell’articolato era contenuto nel testo delle proposte di legge sulla riforma del comparto ittico (A.C. 338 ed abb), approvato nella scorsa Legislatura dalla Camera.

Risulta, nell’attuale Legislatura, riprodotto nelle pdl presentate sulla riforma del comparto ittico (C. 1718 C. 1008 e C. 1636 (Interventi settore ittico) attualmente all'esame della Commissione agricoltura.

 

Comma 1-bis

 

Il comma 1-bis - aggiungendo un ulteriore periodo all'articolo 40 (Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne), comma 6, della legge 28 luglio 2016, n.?154 - circoscrive al solo caso di recidiva le sanzioni del sequestro e della confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, allorquando soggetti titolari di licenza di pesca professionale violino uno dei seguenti divieti:

- utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

- utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

- utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

 

Il co. 2 dell'art. 40 novellato dispone che nelle acque interne è vietato:

a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

d) utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

Il co. 3 vieta inoltre la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei suddetti divieti.

Il co. 6 prevede che per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, gli agenti accertatori procedono all'immediata confisca del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua. Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale.

 

 


Articolo 12
(Misure urgenti per l’emergenza nello stabilimento Stoppani
sito nel Comune di Cogoleto)

 

L’articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. Nello specifico, vengono disciplinati i compiti del Ministero dell’ambiente del territorio e del mare, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, l’assegnazione delle risorse e le deroghe normative.

Durante l’esame alla Camera, sono state introdotte diverse modifiche relative alla discarica Molinetto, all’impiego del personale della immobiliare Val Lerone S.p.A., all’aggiornamento della istruttoria tecnica per il conferimento di rifiuti, alla possibilità di indire conferenze di servizi da parte del prefetto, e all’aggiunta di una spesa straordinaria di 5 milioni per la bonifica.

 

La bonifica Cogoleto-Stoppani

La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA, che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l’industria galvanotecnica e per l’impregnazione del legno, nonché salcromo o solfato basico di cromo per l’industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all’epoca 13.400.000.000 di lire). L’area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare.

Con il D.P.C.M. del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.

Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone SpA - nella quale aveva modificato la propria denominazione la società Luigi Stoppani SpA nell’anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l’emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l’immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l’opportuno convogliamento.

Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.

Lo stato di emergenza  e la gestione commissariale, che inizialmente dovevano terminare il 31 dicembre 2007, sono stati successivamente  prorogati fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 1133, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017).

Per approfondire le vicende giudiziarie e ambientali del sito Cogoleto-Stoppani, si rinvia al capitolo dedicato nell’ambito della Relazione territoriale sulla regione Liguria presentato nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

 

Di seguito sono analizzate le disposizioni contenute nell’articolo 12 in esame.

 

Compiti del Ministero dell’Ambiente (comma 1)

Il comma 1 prevede che il Ministero dell’ambiente individui - entro novanta giorni (invece dei trenta inizialmente previsti) dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – le misure, gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto.

Durante l’esame alla Camera, l’attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto è stata ricompresa nell’ambito delle attività individuate dal Ministero dell’ambiente.

 

La gestione della discarica, per rifiuti speciali pericolosi, era stata autorizzata dalla provincia di Genova alla Immobiliare Val Lerone SpA. La discarica non è ricompresa nella perimetrazione del SIN Cogoleto Stoppani ma è asservita agli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’area dell’ex Stabilimento Stoppani. A seguito del fallimento della IVL SpA, l’impianto è stato lasciato in uno stato di totale abbandono, con conseguenti scarichi abusivi di rifiuti, anche contenenti amianto; si è, inoltre, determinata una situazione di grave emergenza ambientale conseguente al pericolo di sversamento di percolato dalla discarica, che ha indotto il Commissario delegato a provvedere al trasporto e al successivo smaltimento di circa 1.227 tonnellate di percolato.

 

Poteri del Prefetto di Genova (comma 1)

Il comma 1 prevede che il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, realizzi le previste attività entro il 31 dicembre 2021 (nel testo originario era previsto il termine del 31 dicembre 2020).

L’articolo 37, comma 2, del D. Lgs. n. 300/1999 consente al Ministero dell’ambiente di avvalersi altresì della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, per lo svolgimento delle attribuzioni previste dall’ordinamento statale.

In base al D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180 (Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), sono disciplinati, tra l’altro, le attribuzioni, i compiti e i poteri sostitutivi della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. In particolare, i Ministri, in base alle linee di indirizzo politico-amministrativo indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano apposite direttive ai prefetti sulle modalità di svolgimento dell'intervento sostitutivo da porre in essere qualora il livello dei servizi pubblici statali erogati alla cittadinanza sia tale da poter arrecare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi stessi.

 

Al Prefetto sono attribuiti i poteri previsti per i Commissari straordinari dall'articolo 13, commi 4-4-quater, del D.L. n. 67/1997 (cd. Sblocca cantieri):

-        l’adozione di provvedimenti con poteri sostitutivi, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, e dei princìpi generali dell'ordinamento, con indicazione delle principali norme cui si intende derogare, con motivazione;

-        l’assunzione diretta della qualità di stazione appaltante

 

La figura del commissario straordinario, nominata con D.P.C.M, è stata introdotta dall’articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, provvedimento divenuto noto con il nome di «sbloccacantieri».

La norma introdusse questa nuova figura nell’ambito di un provvedimento volto ad attivare stanziamenti già esistenti, incagliati per diversi motivi, per opere, appaltate o affidate a general contractor, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali.

 

Il comma 1 attribuisce al Prefetto le seguenti ulteriori facoltà:

-        procedere all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza ed all’eventuale esercizio del potere sostitutivo, in caso di inadempienza e di rivalsa, in danno dei medesimi, per le spese a tal fine sostenute;

-        adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all’interno del perimetro del SIN stesso;

-        avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli interventi;

-        avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un’indennità mensile omnicomprensiva non superiore 2.500 euro lordi, ad eccezione del trattamento di missione.

 

Durante l’esame alla Camera, in merito alla utilizzazione del personale della Immobiliare Val Lerone S.p.A. è stata introdotta una modifica volta a prevedere (in luogo del semplice avvalimento da parte del prefetto) il mantenimento in servizio del medesimo personale assunto a tempo pieno e determinato, già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.A e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica.

Nel testo vigente, il prefetto può avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.A. (ex stabilimento Stoppani); procedere ad attività di formazione e di specializzazione dello stesso personale nell’attività di bonifica di competenza, mediante apposita convenzione; corrispondere - in caso di mancata esecuzione da parte dell’Immobiliare Val Lerone S.p.A. degli interventi di caratterizzazione messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni o, comunque, in caso di collocamento in cassa integrazione del personale dipendente della società sopra citata -  le competenze maturate e non corrisposte.

Durante l’esame alla Camera, è stato previsto, inoltre, che SNPA aggiorni l’istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili, limitatamente ai rifiuti conferibili nella discarica di Molinetto, nel rigoroso rispetto dei limiti di cui alla normativa vigente, da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché degli altri enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

Durante l’esame alla Camera, è stata altresì introdotta una modifica con la quale si prevede che il prefetto può indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilità dei progetti, prevedendo specificamente:

-        la legittimazione della conferenza a deliberare comunque in caso di assenza di un rappresentante di un'amministrazione invitata ovvero non dotato di idoneo potere di rappresentanza;

-        l’obbligo di motivazione del dissenso in sede di conferenza dei servizi, con la previsione che il dissenso deve recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso;

-        che, in caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata - in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 -  all'assenso del Ministero competente o della Giunta regionale, a seconda che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

·                   

Soggetti attuatori (commi 2 e 3)

Il comma 2 consente al Prefetto di Genova di individuare, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto.

Il comma 3 autorizza il Prefetto di Genova ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell’emergenza nello stabilimento Stoppani delle seguenti strutture:

-        Sogesid S.p.a.;

-        altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica;

-        Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA - legge 28 giugno 2016, n. 132);

-        Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;

-        Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento.

La norma prevede l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Personale del Prefetto (comma 4)

Il comma 4 assegna al Prefetto di Genova fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

La norma prevede altresì, per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell’ambiente, dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, la progettazione affidata a liberi professionisti.

Assegnazione delle risorse (comma 5)

Il comma 5 prevede l’intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero dell’ambiente destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani - ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani - già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Durante l’esame alla Camera, è stata inserita una disposizione concernente la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

 

Disciplina transitoria delle disposizioni dell’ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 (comma 5)

Il comma 5 stabilisce un periodo transitorio per l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto.

Durante l’esame alla Camera, si è precisato che tale disciplina transitoria è prevista per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e l’emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al comma 1.

Nel testo vigente, tale periodo è indicato per il limitato periodo intercorrente fino alla scadenza del termine fissato per l'individuazione delle misure e degli interventi ivi indicati (cioè entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

La norma prevede altresì che gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020.

 

Spesa straordinaria aggiuntiva (comma 5-bis)

Il comma 5-bis, aggiunto dalla Camera, autorizza, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro, al fine di sostenere gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani, e in particolare quelli relativi al trattamento delle acque di falda.

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le deroghe alle disposizioni statali e regionali (comma 6)

Il comma 6 autorizza il Prefetto di Genova, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, alle seguenti disposizioni normative statali e della Regione Liguria riguardanti:

a)       regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Disciplina generale in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato), articoli 3 e 19;

b)       regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato), articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

c)       decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

1) articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13,14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213;

2) limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo di cui alla presente lettera: articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79, 83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;

d)       decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametrici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;

e)       legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), articolo 1;

f)        legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

g)       decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), articolo 30;

h)       decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;

i)        decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

l)        decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 42;

m)      legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), articoli 23, 24, 25, 31 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98, e 102;

n)       legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento), articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

o)       legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative), articoli 8 e 9;

p)       legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo);

q)       legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale);

r)        legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

s)       legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017), articolo 4;

t)        legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali), articoli 4, 5, 6 14, 17, 18, 19 e 24;

u)       legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative), articolo 8;

v)       legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati), articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;

z)       legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione), articoli 2 e 4;

aa) legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province), articoli 3, 5, e 12.

 

 


Articolo 13
(Disposizioni finanziarie)

 

L’articolo 13 prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, conseguenti all’attuazione del presente decreto (tale specificazione è stata aggiunta dalla Camera).

 

 


Articolo 14
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 14 prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 29 marzo 2019) e che lo stesso venga presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 



[1]             L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/316. Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare, per l’Italia, il limite complessivo di 700,4 milioni di euro circa.

In deroga a quanto sopra previsto, l’Italia può decidere che l'importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non possa superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari e che l'importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» concessi nell'arco di tre esercizi non possa superare il limite di 840,5 milioni di euro, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

a) per le misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l'importo complessivo totale concesso nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite del 50 % dell'importo massimo di cui sopra (quindi, 420,25 milioni di euro);

b) gli Stati membri si dotano di un registro centrale nazionale degli aiuti «de minimis».

[2]             Il registro è operativo a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

[3] Previsti dalle norme relative al Fondo di solidarietà nazionale che, ex art. 1 del D.Lgs. 102/2004, ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.