Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura 20 aprile 2022 |
Indice |
| Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
ContenutoLa proposta di legge in esame si compone di 10 articoli e reca " Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura." L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del provvedimento. Più nel dettaglio, la proposta di legge reca disposizioni per il settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura al fine di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile, eliminare le criticità esistenti, contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché di monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel settore in oggetto. Inoltre, al comma 2, è previsto che con decreto siano recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare la natura del decreto e il soggetto chiamato ad adottarlo. L'articolo 2 disciplina il Piano nazionale annuale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Tale Piano è redatto con cadenza triennale e sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate e all'agricoltura multifunzionale. Altri interventi che il Piano dovrà contenere sono: tutelare la maternità e la genitorialità, potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale, contrastare e prevenire fenomeni di molestia e violenza di genere, tutelare la salute soprattutto per quelle attività che si svolgono in condizioni climatiche difficili, potenziare i servizi di trasporto pubblico, rafforzare l'assistenza sanitaria nei territori rurali e costieri periferici, contrastare i fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile, promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, favorire l'economia agricola e ittica circolare, incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare, garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali, istituire borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano, riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare, agevolare l'accesso al credito, armonizzare e semplificare la normativa in materia doganale e di riscossione delle accise in favore dei produttori certificati con marchi di qualità di vini o di spiriti e quelli delle strade del vino riconosciute. Le modalità di adozione del Piano sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Il Piano nazionale, predisposto dall'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo e per la sua adozione sono stanziate risorse pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2022. L'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Ufficio per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura da attuarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione finanziaria pari a 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2022. All'Ufficio sono assegnate funzioni di monitoraggio, indagine ed elaborazione di misure in materia di lavoro (retribuzioni, progressioni di carriera, rispetto delle norme sulla maternità, lavoro irregolare, molestie e violenza sui luoghi di lavoro) e di imprenditoria femminile. Inoltre, l'Ufficio provvede allo scambio di informazioni con organismi regionali e con l'Unione europea e rende accessibili informazioni sulla normativa vigente, finanziamenti, bandi nazionali e regionali. L'Ufficio si consulta periodicamente con le organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare e si avvale della collaborazione del CREA e dell'ISMEA per la predisposizione del rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento ed alle regioni. All'Ufficio sono attribuite anche le competenze dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro femminile in agricoltura istituito dal DM del 13 ottobre 1997. Al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se l'Osservatorio debba intendersi conseguentemente soppresso.
L'Osservatorio è presieduto dal Ministro per le Politiche Agricole o da un suo delegato ed è composto da tre rappresentanti del Ministero per le Politiche Agricole, da due rappresentanti, titolare e supplente, del Ministero del lavoro, del Ministero dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, del Ministero delle Finanze, del Ministero per le pari opportunità, della CIA, della COLDIRETTI, della CONFAGRICOLTURA, della Copagri, dell'INEA, dell'ISTAT, da sei rappresentanti - di cui tre titolari e tre supplenti - delle Regioni e province autonome designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni. Tra le funzioni attribuite allo stesso, si segnalano la
raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle effettive possibilità di occupazione delle donne nel settore agricolo e, in genere, nel territorio rurale, nonché lo studio della normativa in materia di pari opportunità.
L'articolo 4, al fine di favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura prevede modifiche alla normativa sugli incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego per l'imprenditoria giovanile (comma 1, articolo 4, d.lgs. 185/2000) e a quella sulle agevolazioni per nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation (comma 3, articolo 29 D.L.34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 58/2019). Inoltre, è prevista l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione pari a 15 milioni di euro. Tali disposizioni, ai sensi del comma 5, saranno attuate con un regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 5 reca disposizioni per garantire l'attuazione del principio della parità di genere sia in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia con modifiche al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati (D.P.R. n. 251/2012) nonché alle disposizioni relative alle cariche nei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (comma 17-bis, articolo 53, L. 128/1998; comma 3, articolo 41, L. 238/2016 e comma, articolo 2, L.154/2016). In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicuri il principio dell'equilibrio tra i sessi, in sede di rinnovo delle cariche di enti e società non quotate controllate dallo stesso Ministero, disponendo che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. A tal fine, si prevede che il Ministro emani entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un proprio decreto per dare piena attuazione a tali disposizioni (alle quali gli enti strumentali e le società controllate non quotate devono poi adeguarsi entro i successivi dieci mesi). Il comma 2 autorizza il Governo a modificare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, il Regolamento di cui al D.P.R. n. 251/2012, al fine di prevede che il rispetto della composizione degli organi sociali sia sempre assicurato, sopprimendo conseguentemente il limite di efficacia della disposizione ai tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Regolamento, nonché al fine di estendere i compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa (già previsti per il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità) altresì al Ministro competente. Il comma 3 prevede che qualora la composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi di tutela risultante dall'elezione non rispetti il criterio dell'equilibrio tra i sessi nel riparto degli amministratori, si possa applicare la procedura del Regolamento (art. 4 c. 5 del D.P.R. n. 251/2012) ai sensi della quale il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità può diffidare la società a ripristinare l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza alla diffida, fissare un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto. Il comma 4 prevede che il riconoscimento da parte del Ministero dei consorzi di tutela costituiti fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione sia subordinato, tra gli altri, all'adozione di uno statuto che preveda che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi. Il comma 5 sopprime il riferimento ai tre mandati consecutivi altresì nella norma che prevede l'adeguamento degli statuti dei consorzi di tutela, al fine di assicurare il principio dell'equilibrio tra i sessi nel riparto degli amministratori da eleggere senza limiti temporali. Il comma 6 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, assicuri l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo (da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno). Il comma 7 prevede che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurino un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani Nazionali e Regionali dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 8 prevede infine che con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare a quali commi dell'articolo il regolamento dovrebbe dare attuazione, nonché il coordinamento tra tale regolamento e il DM previsto dal comma 1.
L' articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura il 15 ottobre di ogni anno in corrispondenza della Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.
L'articolo 7 riconosce la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.
L'articolo 8 prevede il rifinanziamento del Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura con una dotazione finaziaria pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
L'articolo 9 prevede la clausola di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della presente proposta di legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'articolo 10 prevede la clausola di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl provvedimento appare in prevalenza riconducibile alle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettere e), l) della Costituzione) e alla competenza residuale regionale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma).
In proposito, si ricorda che, nella sentenza n.
83 del 2018, la Corte costituzionale
ha dichiarato che rientrano nella competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza (art. 117, terzo comma, lett. e) Cost.) le agevolazioni concesse in favore dell'imprenditoria femminile. Sul punto la Corte afferma che "l'intervento statale è dunque diretto a sostenere il livello degli investimenti (che si assume non ottimale) di una particolare categoria di operatori professionali, accrescendo in tal modo la competitività complessiva del sistema. La finalità di stimolare l'espansione in tutti i segmenti di mercato delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, e l'ammontare delle risorse impiegate rappresentano sicuri elementi sintomatici del livello nazionale dello strumento normativo in esame, che deve essere pertanto ricondotto alla materia «tutela della concorrenza», intesa nell'anzidetto profilo dinamico e promozionale. Tenendo conto che la tutela della concorrenza, attesa la sua natura trasversale, funge da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o residuale (sentenze n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012; da ultimo, sentenza n. 165 del 2014)", nel caso richiamato la Corte conclude nel senso che è precluso alla regione "introdurre una disciplina derogatoria della regola statale".
A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:
Si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, al comma 5 dell'articolo 4 potrebbe essere valutata l'opportunità di inserire forme di coinvolgimento delle Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni ai fini dell'adozione del regolamento - con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - con cui sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura di cui al medesimo articolo. |