Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo
Riferimenti: AC N.3091/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 142
Data: 21/09/2021
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

21 settembre 2021
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Premessa|Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Collegamento con lavori legislativi in corso|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|Attribuzione di poteri normativi|


Premessa

La proposta di legge, composta da 5 articoli, è stata approvata dalla 7a Commissione del Senato il 29 aprile 2021 (A.S. 2154).

Essa prevede l'istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo – nella quale si prevedono iniziative celebrative e di promozione – e del Premio nazionale per lo spettacolo.


Contenuto

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

 

L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosce il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, al fine, fra l'altro, di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di riconoscere il ruolo sociale dello spettacolo e il suo contributo all'arricchimento dell'identità culturale della società italiana.

 

La relazione illustrativa di cui era corredato il progetto di legge presentato al Senato evidenziava che si è scelta la data del 24 ottobre in quanto è la medesima di adozione del DPCM 24 ottobre 2020, che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, aveva nuovamente disposto, dal 26 ottobre 2020, la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

 

Lo stesso articolo 1 prevede, inoltre, che la Giornata nazionale dello spettacolo non è una ricorrenza festiva. Si dispone, infatti, che essa non determina gli effetti civili di cui alla L. 260/1949.

L' art. 3 della L. 260/1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici. Successivamente, tuttavia, la L. 54/1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste dalla L. 260/1949 e dalla L. 132/1958 non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

La Giornata nazionale dello spettacolo si aggiunge alla Giornata mondiale del teatro, che si celebra il 27 marzo di ogni anno e che è stata riconosciuta a livello nazionale con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2009.

Più nel dettaglio, si ricorda che la Giornata mondiale del teatro è stata istituita a Vienna nel 1961 dall'Istituto internazionale del teatro (ITT). Dal 1962 la Giornata mondiale del teatro è celebrata il 27 marzo di ogni anno dai Centri nazionali dell'IIT di molti paesi del mondo.

In particolare, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2009 con la quale, come detto, è stato operato il riconoscimento di tale giornata a livello nazionale, ha disposto che in tale giornata il Ministero (ora) della cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni pubbliche interessate, anche in coordinamento con le associazioni nazionali, regionali e provinciali e gli organismi operanti nel settore, assumono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a sensibilizzare il pubblico, e in particolare i giovani, alla conoscenza e alla pratica delle arti della scena ed a promuovere e valorizzare la funzione educativa e sociale del teatro, quale elevata forma di espressione artistica, fondamentale fattore di diffusione delle tradizioni culturali e di aggregazione e socializzazione delle varie realtà culturali del Paese.

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale dello spettacolo

 

L'articolo 2 dispone che, in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo, lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.

 

In particolare, le attività indicate possono essere promosse in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado. Per queste ultime, si dispone che ciò avvenga anche in attuazione dei principi di cui al d.lgs. 60/2017.

Il d.lgs. 60/2017, adottato sulla base della delega recata dall'art. 1, co. 180 e 181, lett. g), della L. 107/2015, ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito – fra gli altri – artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico.

La progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore.

In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle componenti dello stesso curricolo denominate « temi della creatività», che riguardano le aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.

Premio nazionale dello spettacolo

 

L'articolo 3 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del Premio nazionale per lo spettacolo.

Il Premio consiste – a seguito del recepimento del parere condizionato della 5a Commissione del Senato – in un attestato, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo.

I requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio, nonché le modalità per la sua attribuzione, devono essere definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata.

Vertendosi in ambito di legislazione concorrente, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di esplicitare se si preveda l'attribuzione del Premio a persone fisiche o ad altri soggetti (ad esempio, enti territoriali o soggetti con personalità giuridica).

 

Clausola di invarianza finanziaria

 

L'articolo 4 prevede che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla sua attuazione provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Entrata in vigore

 

L'articolo 5 dispone l'immediata entrata in vigore della legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 73, terzo comma, Cost. dispone che le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge presentata al Senato era corredata di relazione illustrativa.


Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sull'argomento.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le previsioni recate dall'articolo 1, istitutivo della Giornata nazionale dello spettacolo, sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).

Le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 sono, invece, riconducibili alla materia "promozione e organizzazione di attività culturali", attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, Cost).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, con sentenza n. 255/2004 la Corte costituzionale ha chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli.

Più in generale, la Corte ha fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, "ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà" (v., a titolo di esempio, la sentenza n. 7/2016).


Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L'articolo 9 della Costituzione dispone che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura.

Nelle sentenze nn. 478/2002 e 307/2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione, con le sentenze nn. 276 del 1991, 348 del 1990, 562 e 829 del 1988 (esplicitamente citate nella sentenza n. 307/2004) – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni".


Attribuzione di poteri normativi

Si prevede l'intervento di un decreto del Ministro della cultura (si veda il paragrafo "Contenuto").