Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria
Riferimenti: AC N.2284/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 73
Data: 08/01/2020
Organi della Camera: IX Trasporti


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Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria

8 gennaio 2020
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Relazioni allegate o richieste|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Collegamento con lavori legislativi in corso|Motivazioni della necessità ed urgenza|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri princìpi costituzionali|


Contenuto

L'articolo 1 prevede una serie di misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, confermando il prestito di 400 milioni € per sei mesi, già previsto dal DL n. 124/2019, ma apportando modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali ed ai poteri dell'organo commissariale.

 

Il comma 1 prevede in dettaglio la concessione nell'anno 2019 di un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni € della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indifferibili esigenze gestionali e per l'esecuzione del piano di iniziative ed interventi che sono previsti nel successivo comma 3.

Si dispone che il finanziamento sia concesso con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e si conferma la finalizzazione a pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana – S.p.A. in amministrazione straordinaria ed alle altre società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria.

Tale finanziamento sostituisce quello già previsto all'articolo 54 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, e che si riferiva solamente alle esigenze gestionali delle stesse società: tale articolo 54 viene pertanto abrogato dal successivo comma 6 dell'articolo 1, il quale dispone altresì che ai relativi oneri si provveda a valere sulle risorse stanziate ai sensi dello stesso articolo 54 del D.L. n. 124/2019.

 

Per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare al finanziamento concesso, il comma 2 dispone l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.

Per quanto riguarda la restituzione, questa è prevista, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura. Non è previsto un termine esplicito per la restituzione del prestito.

L'art. 54 del D.L. n. 124 ha previsto la restituzione del prestito entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali.

 

La disposizione prevede altresì che il finanziamento possa essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge n. 432 del 1993.

 

Si ricorda che alla società Alitalia S.p.A., in amministrazione straordinaria dal 2 maggio 2017, sono stati concessi, oltre ai 400 milioni previsti dalle norme in esame, i seguenti finanziamenti a titolo oneroso:

  • 600 milioni di con il D.L. n. 50/2017;
  • incrementati di 300 milioni di € con il D.L. n. 148/2017.

Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di interessi, al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%), dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure (si era allora previsto, comunque fino a data non successiva al 31 maggio 2019).

 

Il decreto-legge n. 34 del 2019 ha disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Per quanto riguarda gli interessi sul finanziamento a titolo oneroso, stimati in 145 milioni di euro nella Relazione illustrativa al decreto legge n. 134/2019, l'art. 37, comma 3 del D.L. n. 34/2019 ne ha disposto la restituzione da parte di Alitalia, dalla data di effettiva erogazione del finanziamento, fino alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019. Per quanto riguarda la procedura di restituzione, il successivo comma 4 dell'art. 37 ha disposto che gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato "entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1" del medesimo articolo 37 del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire, al fine di essere destinati a consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi, di sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali.

Tale riassegnazione è oggetto di modifica da parte del comma 5 dell'articolo 1 in commento, il quale prevede invece che gli interessi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 135/2018: si tratta della disposizione (come da ultimo modificata dall'art. 37, co. 6 del DL n. 34/2019), che ha previsto che il rimborso del finanziamento a titolo oneroso nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

In base a tale modifica si applicano pertanto alla restituzione degli interessi sul prestito le stesse modalità già previste per la restituzione della quota capitale del finanziamento e non è più prevista la destinazione di tali risorse ad una parziale compartecipazione dello Stato ad una nuova compagine societaria alla quale dovessero essere attribuiti i compendi aziendali facenti capo ad Alitalia.

Vengono peraltro fatti salvi dal comma 5, gli effetti già prodotti dagli atti eventualmente posti in essere in attuazione della precedente formulazione della norma. Ciò, come risulta dalla relazione illustrativa, consente di fare salvi gli effetti già prodotti dagli atti, quali ad esempio i contratti, eventualmente posti in essere in attuazione dell'articolo 37, comma 1, del citato decreto legge n. 34 del 2019 (a mente del quale, "… il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali  a  valere sulle risorse di cui al comma 4, nel limite di euro 200.000,00")".

 

Si ricorda che il finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato, secondo quanto riportato nella relazione tecnica al decreto-legge n.38 del 2018, a gennaio 2018 alla Commissione europea, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il 23 aprile 2018 la Commissione ha comunicato di avere aperto "un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato". Nell'aggiornamento della relazione tecnica al decreto presentata il 14 giugno 2018 si dà conto del fatto che il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha presentato le proprie osservazioni alla decisione della Commissione di aprire un'indagine formale. L'Italia ha argomentato che l'intervento non costituisce un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Si ricorda altresì che il decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha autorizzato (articolo 37, comma 1) l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di una nuova società ("NewCo Nuova Alitalia"), nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito dato ad Alitalia Società aerea italiana Spa, quantificato nella Relazione tecnica al decreto in 145 milioni di euro, prevedendo che alla Nuova Alitalia siano trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria.

Il 6 novembre 2019 si è svolta, presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera, l'audizione dei Commissari Alitalia, nella quale sono stati forniti dati economico-finanziari aggiornati al primo semestre 2019.

Per maggiori approfondimenti sulla procedura di Amministrazione straordinaria di Alitalia, sul complesso dei relativi interventi normativi e sulla disciplina del prestito, si rinvia all'apposita sezione del Portale della Documentazione della Camera dei deputati (Tema: Il sistema aeroportuale e il trasporto aereo).

 

I commi 3 e 4 dell'articolo 1, prevedono modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo commissariale.

In dettaglio, le nuove disposizioni prevedono che:

  • il programma della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e delle altre società del gruppo sia integrato con un piano contenente le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali, funzionali alla tempestiva definizione delle procedure di trasferimento dei complessi aziendali; l'integrazione del programma deve essere approvata dal Ministero dello sviluppo economico in base all'articolo 60 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (comma 3);
  • l'organo commissariale della società espleti, entro il 31 maggio 2020, le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali quali risultanti dal nuovo piano delle iniziative e interventi, assicurando la discontinuità anche economica della gestione da parte del soggetto cessionario, eventualmente anche utilizzando le modalità, previste dall'art. 4, co. 4-quater del DL n. 347/2003, le quali consentono tra l'altro ai commissari straordinari di individuare l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale, ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia (comma 4).

 

L'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003 stabilisce inoltre che il canone di affitto o il prezzo di cessione non siano inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che le offerte siano corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.

La medesima disposizione richiama poi l'applicazione di alcune norme della legge fallimentare (R. D. n. 267 del 1942) in materia di affitto e vendita dei complessi aziendali.

Con riferimento all'affitto dei complessi aziendali si considerano applicabili le disposizioni di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 104-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (relativi rispettivamente al diritto di ispezione presso i complessi aziendali e recesso da parte del curatore fallimentare, al diritto di prelazione dell'affittuario e l'esonero dalla responsabilità nel caso di retrocessione dei complessi aziendali per i debiti maturati sino alla retrocessione) precisando che l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis è rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto comma si sostituisce il comitato di sorveglianza.

Con riferimento alla vendita dei complessi aziendali si richiama l'applicazione dei commi dal quarto al nono dell'articolo 105 della legge fallimentare. Tali disposizioni prevedono che:

  • salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento;
  • Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
  • La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
  • I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
  • Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella sezione II del Capo VI della legge fallimentare, facendo salve eventuali diverse disposizioni previste in leggi speciali.
  • Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

 

In base all'articolo 2 il decreto legge entra in vigore dal 3 dicembre 2019.

 


Relazioni allegate o richieste

Il disegno di legge è accompagnato dalla necessaria relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il provvedimento interviene in una materia, quella della crisi di Alitalia, caratterizzata da una significativa stratificazione normativa. 

Nel corso della XVII legislatura sono intervenuti sulla materia:

  • il decreto-legge n. 55 del 2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2017), il cui contenuto è stato poi rifuso nell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017,  con cui si è disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, di durata originariamente fissata in sei mesi, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio, in considerazione della situazione di grave crisi finanziaria evidenziatasi nel 2016.
  • il decreto-legge n. 148 del 2017 che, all'articolo 12, ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento oneroso già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria ed ha differito al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50 del 2017.

Nel corso della XVIII legislatura sulla materia sono intervenuti:

  • il decreto-legge n. 38 del 27 aprile 2018 che ha differito al 30 ottobre 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia e ha stabilito che il termine per la restituzione delle somme erogate fosse fissato in via unitaria, per le due tranche di finanziamento erogate, al 15 dicembre 2018. Tale ultima disposizione è stata  abrogata dal decreto-legge n.135 del 2018.
  • il decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, all'articolo 2, ha abrogato la disposizione del decreto-legge n. 38 del 2018 relativa ai termini di restituzione del prestito, prevedendo che esso dovesse essere restituito entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e comunque entro il 30 giugno 2019. Questa disposizione è stata abrogata dal decreto-legge n. 34 del 2019. 
  • il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, all'articolo 37, ha disciplinato le modalità per il superamento della crisi di Alitalia, autorizzando l'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale di una nuova compagnia aerea (definita nel primo comma dell'articolo 37 "NewCo Nuova Alitalia"), nelimite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito dato ad Alitalia Società aerea italiana SpaAlla Nuova Alitalia si prevede che siano trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure di amministrazione straordinaria (di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017). Il medesimo decreto-legge ha altresì disciplinato la restituzione del finanziamento di 900 milioni di euro complessivi. Tale restituzione è stata prevista nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.
  • il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, all'esame del Parlamento per la conversione, ha disposto, all'articolo 54, la concessione per il 2019 di un ulteriore finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni € della durata di sei mesi, in favore di Alitalia S.p.a. e delle altre Società del gruppo in amministrazione straordinaria, per le loro indilazionabili esigenze gestionali. Tale articolo è stato peraltro abrogato dall'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 di cui si tratta.


Collegamento con lavori legislativi in corso

Il comma 6 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124/2019 (il cd. "DL fiscale") ancora in corso di conversione, al momento dell'emanazione del decreto-legge.

Si ricorda che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124/2019 ha concluso l'esame in prima lettura alla Camera il 6 dicembre scorso ed è stato approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 17 dicembre. 

Nel corso dell'esame alla Camera, in occasione del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 dicembre scorso, la VI Commissione finanze ha preso atto dell'abrogazione dell'articolo 54; l'articolo è stato quindi espunto dal testo rinviato all'Assemblea (A.C. 2220-A/R);

 

É stato inoltre presentato presso la 5ª Commissione bilancio del Senato, nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di bilancio 2020 (S. 1586),  un emendamento dei relatori (28.0.2000) che riproduce il testo del provvedimento in esame; l'emendamento inoltre abroga e fa salvi gli effetti del decreto-legge in esame. Nella seduta del 10 dicembre 2019 della Commissione Bilancio del Senato, l'emendamento 28.0.2000 è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia.


Motivazioni della necessità ed urgenza

Il preambolo del decreto-legge fa riferimento alla "straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria".

Come risulta dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge: "Preso atto dell'insussistenza di concrete prospettive per addivenire, in un tempo ragionevole, alla positiva definizione della procedura di cessione dei complessi aziendali afferenti ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e ad Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria, si ritiene necessario intervenire nuovamente mediante l'indizione di una nuova procedura di cessione, da espletare in tempi ragionevolmente brevi, adottando, altresì, le iniziative e gli interventi ritenuti necessari, al fine di massimizzare l'interesse dei potenziali acquirenti rispetto ai compendi aziendali oggetto di vendita. Si rammenta, infatti, che l'avvio di tale nuova procedura, finalizzata all'individuazione di uno o più soggetti acquirenti dei complessi aziendali delle società Alitalia e Alitalia Cityliner, necessita del presente intervento normativo atteso che, in base al quadro ad oggi vigente, il termine ultimo per l'espletamento delle procedure «finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria» e, in particolare, «della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria» risulta fissato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, alla data del 31 ottobre 2018".

Valgono inoltre le motivazioni che avevano portato alla previsione dell'abrogato articolo 54 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 con riferimento all'attribuzione del prestito pari a 400 milioni di euro, confermato dal presente decreto-legge, finalizzato a fare fronte alle esigenze gestionali della compagnia e per il quale si introduce anche la destinazione alla realizzazione per finanziare le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento definiti e realizzati nell'ambito del piano integrativo di cui al comma 3.

Nel preambolo del decreto-legge il riferimento è alla "straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria", senza ulteriori specificazioni rispetto ai motivi di necessità ed urgenza che hanno portato all'adozione di un nuovo decreto-legge mentre ancora risultava in corso di conversione un decreto-legge contenente un'altra disposizione in materia, di contenuto analogo ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del provvedimento in commento.

In proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 360/1996, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di reiterazione dei decreti-legge non convertiti, ha affermato che tale reiterazione è ammissibile nel solo caso in cui il nuovo decreto-legge risulta "fondato su autonomi (e, pur sempre, straordinari) motivi di necessità ed urgenza".


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento normativo effettuato con il presente decreto-legge, in quanto autorizza la concessione di un finanziamento di carattere temporaneo ad Alitalia - Società Aerea Italiana, S.p.a, può essere in via prevalente ricondotto al settore dell'ordinamento relativo al "sistema contabile dello Stato" che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, costituisce materia di legislazione esclusiva dello Stato. Rilevano inoltre profili attinenti alla "tutela della concorrenza" (art. 117, comma secondo, lettera e) e alla materia "ordinamento civile" (art. 117, comma secondo, lettera l), anch'essi di esclusiva competenza statale.


Rispetto degli altri princìpi costituzionali


Come già si è ricordato il comma 6 dell'articolo 1 prevede l'abrogazione dell'articolo 54 del decreto-legge n. 124/2019 (cd. "DL fiscale") ancora in corso di conversione al momento dell'emanazione del decreto-legge.

In proposito, si ricorda che precedenti di abrogazione di norme di decreti-legge non ancora convertiti sono risalenti; si segnala in particolare, in materia scolastica, il decreto-legge n. 393/1970 che abrogava gli articoli 3, 8 e 9 e singoli commi degli articoli 5 e 6 del decreto-legge n. 384/1970 (entrambi i decreti-legge furono convertiti in legge senza modificazioni) e, in materia tributaria, il decreto-legge n. 3/1997 che abrogava il comma 3 dell'articolo 6 e i commi 4, 11 e 13 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 669/1996 (il solo decreto-legge n. 669/1996 fu convertito in legge).

 

In epoca più recente, in materia di crisi bancarie, i decreti-legge n. 157 e n. 162 del 2008 hanno contenuto norme integrative del decreto-legge n. 155 del 2008, senza però apportare modifiche testuali.

Al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire - alla luce delle caratteristiche della decretazione d'urgenza come delineata dall'articolo 77 della Costituzione - le conseguenze dell'intreccio tra più provvedimenti d'urgenza  sul lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.

Si richiamano in proposito i pareri espressi dal Comitato per la legislazione nella seduta del 26 novembre 2008 sul disegno di legge C. 1936 di conversione del decreto-legge n. 162/2008 e dell'11 dicembre 2019 sul provvedimento in esame.