Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura
Riferimenti: AC N.1027/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 66
Data: 05/11/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

5 novembre 2019
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge in esame (C. 1027, Ciprini ed altri), modificata in sede referente dalla XI Commissione (Lavoro), si compone di un solo articolo e contiene disposizioni riguardanti il personale assunto a contratto dalle sedi diplomatiche italiane all'estero, volte a garantire, in particolare, una maggiore adeguatezza del trattamento retributivo del suddetto personale.

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L'articolo 1, interamente sostituito nel corso dell'esame in sede referente, modificando alcune disposizioni del D.P.R. 18/1967 (concernente l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) dispone, in particolare:

 

  • che le disposizioni dell'articolo 152, relative al contingente e alla durata del contratto degli impiegati assunti dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, si applichino anche alle delegazioni diplomatiche speciali (lett. a)
  • che le disposizioni dell'articolo 153, relative alle assunzioni di impiegati temporanei presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e dagli istituti di cultura, si applichino anche alle delegazioni diplomatiche speciali, specificando che, in caso di perdurante assenza del dipendente sostituito dall'impiegato temporaneo, i contratti stipulati non possono essere rinnovati più di una volta e per una durata massima di sei mesi (lett. b)
  • la modifica dell'articolo 154, relativo al regime dei contratti, includendo anche le delegazioni diplomatiche speciali tra i soggetti che accertano la compatibilità dei contratti con la legge locale, come richiesto dal comma 1 della stessa norma (lett. c). Nel testo emendato non è pù contemplato che le relative modifiche contrattuali siano concordate tra le rappresentanze diplomatiche e quelle sindacali, come pevisto dal testo originario;
  • l'integrazione del comma 3 dell'articolo 155 ("Requisiti e modalità per l'assunzione"), prevedendo che le graduatorie in esito alle prove di esame abbiano validità per diciotto mesi dalla data di approvazione (lett. d);
  • la sostituzione dell'art. 157, di cui peraltro si mantiene la rubrica ("Retribuzione"), modificando i parametri sulla base dei quali è fissata la retribuzione del contratto individuale, nel senso che il riferimento al valore delle retribuzioni corrisposte da altri Paesi ai propri dipendenti (per compiti assimilabili a quelli svolti dagli impiegati) non sia più considerato il parametro principale per la determinazione della retribuzione annua del personale a contratto (come previsto invece dalla normativa vigente), ma venga valutato alla stregua degli altri parametri, ossia le condizioni del mercato del lavoro locale e il costo della vita. Sul punto, inoltre, la proposta in esame dispone che le retribuzioni assunte come riferimento debbano comprendere anche tutti gli elementi aggiuntivi rispetto alla retribuzione base. Per tale finalità, il Ministero degli affari esteri si avvale di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo anche conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. Anche la revisione delle retribuzioni dovrà tener conto dei nuovi parametri, mentre viene specificato che il ricorso al pagamento delle retribuzioni in valuta diversa da quella locale sarà possibile "in presenza di particolari motivi e tenuto conto di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese".(lett.e);
  • la sostituzione dell'art. 157-sexies, pur mantenendone la rubrica ("Assenze dal servizio"), disponendo, in merito alle assenze per malattia, che il dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto all'intera retribuzione per i primi 90 giorni (in luogo dei 45 attualmente previsti) e per i successivi trenta (anziché i quindici attualmente previsti) la retribuzione ridotta di un quinto; a questi periodi si possono aggiungere i successivi centottanta giorni, senza retribuzione: trascorso tale periodo complessivo di trecento giorni (240 nel testo vigente), nel quale la novella fa rientrare anche i periodi di malattia intervenuti nel triennio precedente l'episodio di malattia in corso, nel quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, si può procedere alla risoluzione del rapporto di impiego. Si sopprime la disposizione dell'ultimo comma, attualmente vigente, in base alla quale "la durata complessiva di assenza dal servizio fruita ai sensi del presente articolo, eccettuati i periodi di cui al primo comma, non può superare i dodici mesi in un quinquennio (lettera f);
  • la sostituzione dell'articolo 159, lasciando immutato il comma 1, se si eccettua la previsione del rimborso delle spese di trasporto e non di viaggio (come stabilito attualmente) e introducendo il comma 2, nel quale si dispone la facoltà, per l'impiegato a contratto che effettua·un viaggio di servizio, di chiedere, in luogo del rimborso delle spese di vitto e di alloggio di cui al comma 1 (e comunque in aggiunta alle spese di trasporto) la corresponsione di un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento (lett. g);
  • la sostituzione del quarto comma dell'articolo 164, in materia di sanzioni disciplinari: a) circostanziando l'attuale previsione della contestazione scritta dell'addebito con la previsione che il responsabile la inoltri "con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare"; b) prevedendo che l'impiegato a contratto possa fornire giustificazioni scritte entro venti giorni dalla contestazione, termine prorogabile una sola volta (ed in tal caso, il termine  per la conclusione  del procedimento è incrementato di un numero di giorni pari a quelli de1la proroga concessa); c) il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito, fermo restando il diritto di accesso del dipendente agli atti istruttori del procedimento (lett. h);
  • all'articolo 166, terzo comma, l'introduzione della lettera "e-bis)", in base alla quale non è dovuto il preavviso di tre mesi nel caso di risoluzione del contratto per "violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'articolo 142, di gravità tale da non consentire, anche per ragioni di sicurezza, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro" (lett. i)

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La normativa approvanda si colloca nell'ambito della competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117,  secondo comma, della Costituzione. Rilevano in particolare le materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionaliordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettere g) e l).