Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale
Riferimenti: AC N.294/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione   Numero: 60
Data: 29/07/2019
Organi della Camera: I Affari costituzionali


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Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale

29 luglio 2019
Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale


Indice

Contenuto|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


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La proposta di legge C. 294 (Meloni) - inizialmente abbinata, nella seduta del 25 settembre 2018, alle proposte di legge C. 1071 e C. 310 poi ritirate, e modificata durante l'esame presso la XI Commissione – interviene in materia di contribuzione previdenziale per i lavoratori che svolgono attività sindacale.

 

La proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che, al comma 1 – aggiungendo il comma 6-bis all'articolo 3 del D.Lgs. 564/1996 –; dispone che l'INPS, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, predisponga modalità e procedure di gestione della contribuzione aggiuntiva per i lavoratori che svolgono attività sindacale (di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3), volte a prevenire e contrastare eventuali abusi.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente, si è provveduto anche a modificare il titolo della proposta di legge in esame che, nella versione originaria, prevedeva l'abrogazione dei richiamati commi 5 e 6 dell'articolo 3 del D.Lgs. 564/1996.

I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali possono avvalersi dell'istituto dell'aspettativa per motivi sindacali (art. 31 dello Statuto dei lavoratori). L'aspettativa può essere retribuita, nel qual caso si parla di distacco, oppure non retribuita. L'aspettativa non retribuita non comporta, per il datore di lavoro originario, il versamento dei contributi previdenziali per il lavoratore.
Nel caso di aspettativa non retribuita, vengono accreditati contributi figurativi, commisurati alla retribuzione che il sindacalista avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro, comprensiva degli incrementi contrattuali e degli scatti di anzianità e non comprensiva degli emolumenti che presuppongono l'effettiva prestazione lavorativa, ad esempio i compensi per lavoro straordinario o i premi di produttività. Sul punto, si segnalano i messaggi dell'INPS n. 3688/2017 e n. 2653 dell'11 luglio 2019 con cui vengono fornite le istruzioni operative utili ai fini della istruttoria delle domande relative all'accredito della contribuzione figurativa per periodi di aspettativa non retribuita fruita per cariche pubbliche o sindacali.
Il richiamato articolo 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 564/1996 ha introdotto una particolare forma di contribuzione per i lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita, ai sensi dell' articolo 31 della L. 300/1970, e per i lavoratori in distacco sindacale con diritto alla retribuzione da parte del datore di lavoro.
Più specificamente, il comma 5 prevede, dal 1° dicembre 1996, la facoltà per le organizzazioni sindacali di versare a favore dei lavoratori collocati in aspettativa una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa di cui all' articolo 8, ottavo comma, della L. 155/1981. In base a tale disposizione, per i lavoratori in aspettativa per incarichi sindacali le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla retribuzione della categoria e qualifica professionale posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e, di volta in volta, adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica.
Tale facoltà può essere esercitata direttamente dall'organizzazione sindacale previa richiesta di autorizzazione alla sede competente INPS, mediante il versamento, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello dell'inizio dell'aspettativa, di una somma pari all'aliquota di contribuzione del regime pensionistico di appartenenza del lavoratore applicata alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.
Il successivo comma 6 prevede che la suddetta facoltà per integrare, ai fini pensionistici, la retribuzione base in godimento, possa essere esercitata, negli stessi termini e con le stesse modalità, per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.

 Si ricorda che i periodi di contribuzione aggiuntiva vengono riconosciuti ai fini del calcolo della quota di pensione determinata per le anzianità maturate fino al 1992, ossia la cosiddetta Quota A, determinata dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione (ex art. 43 L. 1092/1973), mentre la quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, cosiddetta Quota B, è determinata sulla media delle retribuzioni utili percepite dal lavoratore negli ultimi 10 anni o 5 anni se, rispettivamente con più o meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 (ex art. 3 D.Lgs. 503/1992).

La Relazione illustrativa al provvedimento evidenzia che il suddetto meccanismo ha dato luogo, nel tempo, ad abusi a danno del sistema previdenziale chiamato a "corrispondere a dirigenti e di dipendenti sindacali una cospicua pensione integrativa […], a fronte del pagamento a volte anche di un solo mese di contributi".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni in esame appaiono riconducibili alla materia, di esclusiva competenza legislativa statale, attinente alla previdenza sociale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. o) della Costituzione.