Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Cultura
Titolo: Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)
Riferimenti: AC N.544/XVIII AC N.2387/XVIII AC N.2692/XVIII AC N.2868/XVIII AC N.2946/XVIII AC N.3014/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 274/1
Data: 28/06/2021
Organi della Camera: Assemblea


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Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.)

28 giugno 2021
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Introduzione|Il quadro normativo vigente: inquadramento generale|Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Introduzione

Il testo unificato delle sei proposte di legge di iniziativa parlamentare – adottato come testo base dalla VII Commissione nella seduta del 17 giugno 2021 e modificato nella seduta del 23 giugno 2021, nonché, ai fini del recepimento del parere espresso dalla I Commissione in sede consultiva, nella seduta del 24 giugno 2021 – reca, anche in relazione alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), disposizioni per la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione Tecnica Superiore (ITS), di cui specifica che sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), ora ridenominati Accademie per l'Istruzione tecnica superiore (ITS Academy).

Alcune disposizioni, riguardano, però, i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (percorsi IFTS).

Al riguardo, si ricorda che il PNRR inviato alla Commissione europea prevede innanzitutto la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2). Nello specifico, evidenzia che si intende rafforzare il sistema degli ITS attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico (integrazione offerta formativa, introduzione di premialità e ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti – Impresa 4.0). Si prevede, inoltre:
- un' integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti (v. infra);
- la semplificazione della governance degli ITS, al fine di aumentare il numero di istituti e di iscritti;
- l'approvazione di misure per sviluppare e rafforzare le competenze STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), digitali e di innovazione, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne.
Inoltre, nell'ambito della riforma delle classi di laurea (M4-C1-R.1.5), il documento evidenzia, tra l'altro, che si intende ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS.
Con riguardo all' investimento Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) dello stesso PNRR (M4-C1-I.1.5) – con riferimento al quale sono attribuite risorse per complessivi € 1.500 mln a fondo perduto, dal 2022 al 2026 – il documento evidenzia che si intende perseguire: l 'incremento del numero di ITS; il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0; la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali; lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali. In particolare, l'obiettivo specifico è conseguire un aumento degli attuali iscritti a percorsi ITS almeno del 100%.

In particolare, il testo riporta a livello legislativo una disciplina in gran parte attualmente recata dal DPCM 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema IFTS e la costituzione degli ITS), apportandovi modifiche (evidentemente, non testuali). Inoltre, interviene su ulteriori aspetti regolati da fonti normative primarie, introducendo modifiche (anche in questo caso, non testuali) e novità. In particolare, i principali interventi riguardano:

  • introduzione di un sistema di accreditamento inziale e periodico degli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento pubblico;
  • previsione di definizione di nuove aree tecnologiche (rispetto a quelle cui fanno riferimento gli attuali ITS) alle quali faranno riferimento gli ITS Academy;
  • strutturazione dei percorsi degli ITS Academy in due livelli;
  • definizione della governance degli ITS Academy (con novità rispetto a quella prevista per gli attuali ITS);
  • definizione dei requisiti per l'individuazione dei docenti degli ITS Academy (anche in tal caso, con novità);
  • istituzione di un Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

 

Al riguardo, ai fini di una pronta applicabilità di quanto disposto, si rappresenta sin da ora l'opportunità di coordinare il testo con la normativa primaria vigente, al contempo indicando esplicitamente le disposizioni del DPCM 25 gennaio 2008 da intendersi superate.


Il quadro normativo vigente: inquadramento generale

Di seguito, si riassume il quadro normativo generale del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. Ulteriori approfondimenti riguardanti aspetti specifici sono riportati nel paragrafo Contenuto.

 

Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l'art. 69 della L. 144/1999 –; è stato riorganizzato, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il DPCM 25 gennaio 2008, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, che ha previsto tre differenti tipologie di intervento: percorsi IFTS, ITS, misure per facilitare lo sviluppo dei poli tecnici-professionali.

In base all'art. 5, co. 5, lett. f), del DPCM 30 settembre 2020, n. 166, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, l'ambito degli ordinamenti dei percorsi degli ITS,  degli indirizzi per i percorsi IFTS e dei poli tecnico-professionali rientra nelle competenze della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

Disposizioni comuni a ITS e percorsi IFTS

 

L'art. 4 del DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto che i percorsi ITS e IFTS hanno, fra le altre, le seguenti caratteristiche:

a) sono progettati e organizzati in relazione all'esigenza di: assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;

b) devono consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) devono favorire la partecipazione anche degli adulti occupati;

b) rispondono, in relazione alle figure nazionali di riferimento, al raggiungimento, a livello nazionale, di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea.

 

Gli standard minimi dei percorsi sono i seguenti:

a) ciascun semestre, in cui i percorsi si articolano, comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero;

b) i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;

c) i curricoli dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno 5 anni;

f) i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili;

g) la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli ITS, ovvero alla progettazione e gestione dei percorsi IFTS;

h) contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'ISTAT e agli indicatori di livello previsti dall'Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito europeo.

Lo stesso art. 4 ha, altresì, previsto che con decreto interministeriale dovevano essere determinati i diplomi di tecnico superiore e i certificati di specializzazione tecnica superiore, con l'indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale.

 

A sua volta, l'art. 5 ha disposto che la certificazione dei percorsi realizzati dagli ITS e dei percorsi IFTS è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

Per credito formativo acquisito nei percorsi si intende l'insieme di competenze, esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di formazione o di lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

Il riconoscimento dei crediti opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviare i percorsi e facilitare gli eventuali passaggi ad altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema IFTS;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento totale o parziale delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

Lo stesso art. 5 aveva, altresì, disposto che per il riconoscimento dei crediti formativi certificati in esito ai percorsi IFTS e ITS come crediti formativi universitari nell'ambito della laurea triennale, da parte delle università che partecipano alla progettazione ed alla realizzazione dei singoli percorsi, si applicavano le norme contenute nell'art. 4 del DM 16 marzo 2007 (relativo alla determinazione delle classi delle lauree universitarie).

In base al co. 3 del citato art. 4 del DM 16 marzo 2007, gli atenei possono riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di CFU riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non poteva comunque essere superiore a 60.

Nel prosieguo, l'art. 1, co. 51, della L. 107/2015 – come modificato dall'art. 2-ter, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – ha stabilito che con regolamento, da emanare con decreto del (allora) Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri competenti, devono essere definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. In base alla stessa disposizione, l'ammontare dei CFU riconosciuti non può essere comunque inferiore a 40 per i percorsi della durata di 4 semestri e a 62 per i percorsi della durata di 6 semestri. Il regolamento non risulta intervenuto.

 

Il medesimo art. 5 del DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto, altresì, che per il riconoscimento dei crediti da parte delle istituzioni AFAM, si applicano le norme contenute nell'art. 6 del DPR 212/2005 (il riferimento sembrerebbe essere al co. 5 dell'art. 6 del DPR 212/2005, in base al quale il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni AFAM o della formazione tecnica superiore, compete all'istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico).

 

Infine, ha disposto che i diplomi di tecnico superiore e i certificati di specializzazione tecnica superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi.

 

Disposizioni specifiche per gli ITS

In base agli artt. 6-8 del DPCM 25 gennaio 2008, gli ITS – istituiti dall'art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di loro competenza.

Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione (v. infra, par. Contenuto). In base all'allegato A del DPCM, i soggetti fondatori sono:

- un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della fondazione;

- una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, anch'essa ubicata nella provincia;

- un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'ITS;

- un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;

- un ente locale.

L'istituto tecnico o professionale che promuove la costituzione della fondazione di partecipazione in qualità di fondatore, ne costituisce l'ente di riferimento, pur conservando distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all'ITS. Ai soggetti formativi (istituti tecnici e professionali, strutture formative accreditate, università) che partecipano alla costituzione degli ITS come soci fondatori, è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi.

Possono divenire fondatori – a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo – le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura minima determinata dal medesimo Consiglio di indirizzo.

 

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di indirizzo;

- la Giunta esecutiva;

- il Presidente;

- il Comitato tecnico-scientifico;

- l'Assemblea di partecipazione;

- il Revisore dei conti.

 

Il patrimonio degli ITS è composto da:

- fondo di dotazione costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori e dai partecipanti;

- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;

- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

 

Il Prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli artt. 25, 26, 27 e 28 (v. infra). A tal fine, l'organo competente della fondazione trasmette al Prefetto, entro 15 giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 c.c., può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della fondazione, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva, devono dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 c.c. per assicurare il funzionamento dell'ente. L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui allo stesso art. 25 c.c..

 

Ai percorsi degli ITS si accede, previa selezione, con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero, a seguito, dell'art. 1, co. 46, della L. 107/2015, con un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito di un percorso IFTS, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272.

In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore (con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF) con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

- efficienza energetica;

- mobilità sostenibile;

- nuove tecnologie della vita;

- nuove tecnologie per il Made in Italy;

- tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

- tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Gli indirizzi in cui le aree tecnologiche si articolano sono deliberati dalle regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale.

I percorsi rispondono a standard minimi riferiti, tra gli altri, ai seguenti criteri:

- hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri;

- ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio.

A seguito dell'art. 1, co. 47, lett. f), della L. 107/2015 è stato previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché dotati di un patrimonio non inferiore a € 100.000, possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Successivamente, l'art. 1, co. 467, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha disposto che gli ITS possono comprendere nei piani triennali di attività anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.

 

Da ultimo, l'art. 1, co. 410 e 411, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) – novellando l'art. 1, co. 468, della L. 145/2018 –; ha previsto che, a partire dal 2020, si procede, con frequenza biennale, all'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli ITS, nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati. A tal fine, deve essere adottato un decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nonché con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'attualizzazione è finalizzata all'istituzione di nuovi ITS o all'eventuale accorpamento di quelli già istituiti.

 

Si ricorda, infine, che gli ITS costituiscono, come indicato anche sul sito del Ministero, il segmento di "formazione terziaria non universitaria" che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.

Si tratta, in particolare, di formazione terziaria professionalizzante.

Oltre che dagli ITS, la formazione terziaria professionalizzante è offerta dalle lauree ad orientamento professionale (c.d. lauree professionalizzanti). In particolare, con DM 446 del 12 agosto 2020 sono state definite le classi di laurea ad orientamento professionale in Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), Professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03).
Per completezza, si ricorda anche che, già prima dell'istituzione delle nuove classi di laurea, l'art. 8 del DM 12 dicembre 2016, n. 987, come modificato dal DM 8 febbraio 2017, n. 60, e dal DM 29 novembre 2017, n. 935, e poi sostituito dal DM 7 gennaio 2019, n. 6, ha previsto la possibilità di attivare corsi di laurea sperimentale ad orientamento professionale riconducibili ad esigenze del mercato del lavoro, all'interno di classi di laurea esistenti.
 
Al riguardo, si ricorda che l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con D.M. 23 febbraio 2017, n. 115, aveva istituito la Cabina di regia nazionale per l'armonizzazione e il coordinamento dell'offerta formativa del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti, con l'obiettivo di creare un sistema professionalizzante con due ambiti distinti, uno universitario e l'altro basato sull'istruzione tecnica superiore.
Qui il documento sulla formazione terziaria professionalizzante, elaborato dalla Cabina di regia.

Disposizioni specifiche per i percorsi IFTS

 

Gli artt. 9 e 10 del DPCM 25 gennaio 2008 hanno stabilito che i percorsi IFTS, che sono programmati dalle regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, rispondono ai seguenti standard:

a) hanno, di regola, la durata di due semestri, per un totale di 800/1000 ore e sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore (referenziata al IV livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF);

b) sono progettati e gestiti da università, scuole secondarie di II grado, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile, per rispondere a fabbisogni formativi riferiti ai settori produttivi individuati, per ogni triennio, con accordo in sede di Conferenza unificata.

Ai percorsi IFTS si accede con il possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di istruzione secondaria superiore;

- diploma professionale di tecnico conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, di durata almeno quadriennale (di cui all'art. 20, co. 1, lett. c), del d.lgs. 226/2005).

L'accesso era consentito anche a coloro che non erano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nonché, in base all'art. 2, co. 5, del d.lgs. 226/2005, a coloro che erano in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.

Tale articolo del d.lgs. 226/2005 è; stato successivamente abrogato dall'art. 15 del regolamento emanato con DPR 89/2010. Al contempo, l'art. 11, co. 3, dello stesso DPR ha disposto che il requisito per l'iscrizione ai percorsi IFTS è costituito dal possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale ed esperti del mondo del lavoro.

Per completezza, comunque, si rappresenta che, a fronte di tali previsioni recate da norme statali, in vari casi le regioni continuano a consentire l'iscrizione anche a soggetti non in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado (a titolo di esempio, Piemonte, Lazio, Campania).

 

In base allo stesso DPCM 25 gennaio 2008, le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle commissioni, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte delle commissioni e la relativa certificazione.

La disciplina applicativa relativa ai percorsi IFTS è stata adottata con D.I. 7 febbraio 2013. In particolare, il decreto concerne:

-        la determinazione delle specializzazioni tecniche superiori, che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, e dei relativi standard formativi minimi;

-        l'adozione di modelli di certificati di specializzazione tecnica superiore per il loro riconoscimento tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell'istruzione.

Nello specifico, sono state istituite 20 specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale declinabili in specifici profili regionali in base alle esigenze del territorio (art. 2, co. 1, e allegato C).

 

Il sistema di finanziamento nazionale

 

Con riguardo al sistema di finanziamento nazionale, si ricorda, anzitutto, che l'art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore (cap. 1464 dello stato di previsione del MI).

In particolare, al Fondo confluiscono somme a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell'Istruzione e formazione tecnica superiore) – che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), ammontano a € 14 mln annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS –, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

A sua volta, l'art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008 aveva disposto che il contributo del Ministero dell'istruzione era ripartito tra le regioni che avevano deliberato e avviato, con riferimento alla programmazione del triennio precedente, i piani territoriali di cui all'art. 11, sulla base del numero di giovani di età compresa tra i 20 e i 34 anni rilevato dall'ultimo censimento ISTAT.

Ha, altresì, disposto che i piani territoriali sono sostenuti dal contributo previa verifica, da parte del Ministero dell'istruzione, della sussistenza dei seguenti elementi:

  • provvedimento delle regioni e delle province autonome che stabilisce il cofinanziamento in misura pari ad almeno il 30%;
  • indicazione dei criteri di selezione delle candidature per la costituzione degli ITS;
  • indicazione dei criteri di selezione dei progetti per la realizzazione dei percorsi IFTS;
  • trasmissione del piano triennale in formato elettronico anche all'ANSAS (ora, Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa-INDIRE).

Inoltre, ha disposto che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Infine, ha stabilito che le risorse iscritte sul Fondo, detratta la quota destinata alle misure nazionali di sistema, sono destinate:

a) per il 70% alla realizzazione degli ITS

b) per il 30% alla realizzazione dei percorsi IFTS.

 

Successivamente, l'art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto un incremento del Fondo di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 ed € 35 mln annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Ancora dopo, l'art. 1, co. 412, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha stabilito che, per il 2020, una quota del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, pari a € 15 mln, doveva essere destinata a investimenti in conto capitale non inferiori a € 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0, al fine di favorire, mediante il sistema degli ITS, la diffusione della cultura tecnica e scientifica.

Termini, modalità e condizioni per la concessione delle risorse sono stati definiti con D.I. 18 dicembre 2020 (emanato acquisita l'intesa della Conferenza unificata), che, in particolare, ha previsto i seguenti requisiti (art. 3, co. 1, lett. da a) ad e)):
a) aver approvato e depositato i bilanci riferiti ai due esercizi anteriori a quello di effettuazione dell'investimento con un risultato del conto economico non in perdita;
b) avere attivo o avere attivato nell'anno solare che precede quello di effettuazione dell'investimento almeno un percorso che prevede l'utilizzo di tecnologie abilitanti 4.0;
c) aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 in oltre la metà dei percorsi valutati come rilevato negli ultimi due rapporti del monitoraggio nazionale annuale;
d) aver ricevuto la premialità (v. infra) in almeno uno degli ultimi due processi di monitoraggio;
e) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione.

Successivamente, peraltro, l'art. 11-bis del D.L. 44/2021 (L. 76/2021) ha disposto che, fino al 31 dicembre 2021, al fine di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, sono ammissibili alle agevolazioni previste dal D.I. 18 dicembre 2020 gli ITS in possesso (solo) del requisito previsto dall'art. 3, co. 1, lett. e), del D.I. (in relazione al quale sono esclusi i contributi erogati annualmente dal MI per i progetti "I.T.S. 4.0").

 

Infine, l'art. 1, co. 298, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha incrementato il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di € 20 mln per il 2021.

 

Quanto alle modalità di assegnazione delle risorse del Fondo agli ITS, da ultimo l'art. 1, co. 465-467, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha disposto che tutte le risorse dello stesso sono ripartite e assegnate dal MI – entro il 30 settembre di ciascun anno – alle regioni che le riversano agli ITS che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione effettuata secondo quanto definito in sede di Conferenza unificata con l'Accordo del 5 agosto 2014, come modificato con l'Accordo del 17 dicembre 2015.

In base all' Accordo del 5 agosto 2014, il sistema di monitoraggio e valutazione si realizza tenendo conto degli indicatori di realizzazione e di risultato di cui alle linee guida emanate con D.I. 7 febbraio 2013 e secondo i criteri e le modalità di applicazione degli stessi indicatori descritti nell'allegato tecnico facente parte integrante dell'Accordo.
Successivamente, l'art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all' attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle Fondazioni esistenti.
L'Accordo di agosto 2014 è stato dunque modificato con l' Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015. In particolare, in base all'art. 2 dell'accordo del 2015, il finanziamento è ripartito secondo i seguenti criteri:
  • 70% a livello regionale sulla base del numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e del numero degli studenti ammessi all'esame, riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione delle risorse (al netto del numero dei diplomati all'interno dei percorsi valutati con un risultato inferiore a 50). Successivamente, le regioni individuano e comunicano al MI l'entità delle risorse da assegnare ad ogni ITS con riferimento ai singoli percorsi, anche tenendo conto del risultato dell'attività di valutazione e degli indicatori, nonché dei percorsi finanziati negli anni precedenti e non attivati;
  • 30%, a titolo di premialità, sulla base di quanto previsto dalla L. 107/2015.

È stato ribadito, inoltre, che resta fermo l'obbligo di cofinanziamento da parte delle regioni per almeno il 30% delle risorse statali.

 
Per il 2020 i criteri di riparto del Fondo sono stati definiti con DM 63 del 14 luglio 2020. La ripartizione delle risorse tra le regioni, per complessivi 32.079.747, è stata operata con D.D. 863 del 23 luglio 2020. Con lo stesso D.D., inoltre, sono stati riservati € 654.689 alle misure nazionali di sistema (compresi il monitoraggio e la valutazione, la fornitura di diplomi, le azioni di orientamento e i progetti di supporto alla diffusione a tutti gli ITS di attività che favoriscono l'acquisizione di competenze abilitanti all'utilizzo di strumenti avanzati e di metodi, come il design thinking, per Industria 4.0 e per il trasferimento tecnologico alle imprese).

 I poli tecnico-professionali

 

L'art. 13, co. 2, lett. c), del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) ha previsto che possono essere istituiti, a livello provinciale o sub-provinciale, poli tecnico-professionali tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate dalle regioni per lo svolgimento di corsi di istruzione e formazione professionale e gli ITS.

I poli sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa a livello regionale, in forma di consorzio, secondo le modalità previste per le reti di scuola (art. 7, co. 10, DPR 275/1999). Il fine è quello di promuovere in modo stabile e organico la diffusione della cultura scientifica e tecnica e di sostenere le misure per la crescita sociale, economica e produttiva del Paese.

I poli sono dotati di propri organi indicati in base alle convenzioni stipulate con gli enti interessati.

 

Da ultimo, l'art. 52 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) aveva previsto l'emanazione di linee guida volte, fra l'altro, a favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali, da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

Le linee guida non risultano intervenute.

In argomento, si veda il monitoraggio dei poli tecnico-professionali della regione Toscana realizzato nel 2018 da INDIRE.

 Banca dati relativa al sistema IFTS e monitoraggio e valutazione dello stesso

 

L'art. 13 del DPCM 25 gennaio 2008 ha previsto l'istituzione presso l'(ora) INDIRE di una banca dati relativa al sistema IFTS sulla base dei criteri generali contenuti nell'accordo in sede di Conferenza unificata 1° agosto 2002, in modo da assicurare l'integrazione con i sistemi informativi delle regioni.

A sua volta, l'art. 14 ha disposto che, a livello nazionale, il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, realizza un sistema di monitoraggio e di valutazione dei piani di intervento regionale, integrato con le attività svolte dalle regioni anche in relazione ai programmi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, secondo i criteri generali definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata 1° agosto 2002. Ha, altresì, disposto che alle relative spese si fa fronte con le risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore e che vi concorrono anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi.

Qui la pagina dedicata sul sito INDIRE.

Qui la sintesi dei risultati del monitoraggio nazionale 2021 realizzato da INDIRE su incarico del MI, che analizza gli esiti occupazionali a 12 mesi dal diploma degli studenti che hanno concluso i percorsi presso gli ITS fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019. La rilevazione ha ad oggetto 201 percorsi erogati da 83 Fondazioni ITS, su 104 costituite al 31 dicembre 2019 (di cui, 48 situate nelle regioni settentrionali, 26 nelle regioni centrali e 30 nelle regioni meridionali e nelle isole), con 5.097 studenti e 3.761 diplomati.
In base al comunicato stampa del MI, l'80% dei diplomati ITS ha trovato lavoro a un anno dal diploma, il 92% degli occupati in un'area coerente con il percorso di studi. Il dato risulta particolarmente significativo perché riferito al 2020, anno di esplosione della crisi pandemica. Del 20% dei non occupati o in altra condizione: l'11,1% non ha trovato lavoro, il 4,1% si è iscritto ad un percorso universitario, il 2,7% è in tirocinio extracurricolare e il 2,4% è risultato irreperibile. I dati relativi al tasso di occupati a 12 mesi, per area tecnologica, evidenziano in generale un trend in crescita per Mobilità sostenibile (83%) e Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (82%). In generale per gli ambiti delle Nuove tecnologie per il Made in Italy si registra una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, nonostante i valori rimangano alti: è il caso dell'ambito del Sistema meccanica (88%) e del Sistema moda (82%) dove si ottengono i migliori risultati.
Con riferimento alle tipologie di contratto: il 42,1% degli occupati ha trovato lavoro con contratto a tempo determinato o lavoro autonomo in regime agevolato, tipologia contrattuale più utilizzata in tutte le aree tecnologiche. Unica eccezione per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, area nella quale prevale l'apprendistato.
Gli studenti sono giovani in prevalenza maschi (il 72,6%) tra i 20 e 24 anni (il 42,4%) e 18-19 anni (il 38,0%), in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico (il 59%). Costante e progressivo è anche l'incremento degli iscritti con diploma liceale (21%). Il 10,5 % degli iscritti risiede in una regione diversa rispetto alla sede del percorso. La percentuale degli iscritti fuori sede più significativa è per l'area tecnologica della Mobilità sostenibile (17,5%).
Per quanto concerne la governance, il 44,6% dei 2.462 soggetti partner degli ITS con percorsi monitorati sono imprese e associazioni di imprese. Il 91% delle 4.043 sedi di stage sono imprese dove gli studenti sperimentano la digitalizzazione dei processi produttivi delle aziende. Nonostante la maggior parte delle imprese sedi di stage sia di piccole dimensioni (il 37,8% per la classe di addetti 1-9 e il 34,3% per la classe di addetti 10-49), i dati per area tecnologica evidenziano la prevalenza della classe di addetti 500 e oltre per le aree Mobilità sostenibile (25,6%) e Sistema meccanica (17,8%).
La rete dei docenti è rappresentata per il 71% da professionisti provenienti dal mondo del lavoro che svolgono il 71% delle ore di lezione previste nei percorsi. Il 41,3% delle ore del percorso è realizzato in stage, mentre il 27% delle ore di teoria è realizzato in laboratori di impresa e di ricerca. In particolare, i laboratori (di proprietà dell'ITS 24,4% e in convenzione d'uso 75,6%) diventano il cuore dell'attività formativa.
Con riferimento alla capacità di intercettare l'innovazione, il 55% dei percorsi monitorati ha utilizzato le tecnologie abilitanti 4.0; di questi, l'84% ne utilizza più di una. Le tecnologie abilitanti maggiormente utilizzate sono la simulazione tra macchine interconnesse per ottimizzare i processi (Simulation 47,3%) e la gestione elevata di quantità di dati su sistemi aperti (Cloud 46,4%). Le tecnologie abilitanti 4.0 si accreditano per la formazione di tecnici della conoscenza (knowledge worker).
I percorsi che accedono alla premialità sono 89 (il 44,3% del totale dei percorsi monitorati).
Il rapporto più alto tra percorsi premiati e percorsi monitorati spetta alle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione con il 53,8% e alle Nuove tecnologie per il Made in Italy con il 51,7% dei percorsi premiati sul totale dei percorsi monitorati (in particolare il Sistema meccanica, con una percentuale di 78,9% di percorsi premiati).
Le regioni con percorsi che accedono alla premialità sono Veneto (18), Lombardia (17), Emilia-Romagna (10), Piemonte (9), Puglia (9), Liguria (3), Lazio (5), Friuli-Venezia Giulia (6), Umbria (3), Toscana (4), Campania (2), Sicilia (2) e Abruzzo (1). Nessun percorso accede alla premialità per Calabria, Marche, Molise, e Sardegna.

Contenuto

Finalità della legge e struttura del sistema di Istruzione tecnica superiore

 

L'articolo 1 dispone che finalità della legge è ridefinire la missione e i criteri generali di organizzazione del sistema di Istruzione tecnica superiore.

Non vi è, invece, alcun riferimento al sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (più volte richiamato dal testo, anche nel titolo, che fa riferimento alla ridefinizione della missione e dell'organizzazione dello stesso), né agli interventi recati dal testo con riferimento ai percorsi IFTS (anch'essi considerati in diverse parti del testo e, in particolare, all'art. 10).

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.

 

Più nello specifico, l'art. 1 dispone che del sistema di Istruzione tecnica superiore costituiscono parte integrante gli ITS – ora ridenominati "Accademie per l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy)" –, deputati prioritariamente alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati.

 

A loro volta, l'articolo 9, comma 1, e l'articolo 10, comma 2, alinea, confermano, rispettivamente, che gli ITS Academy e i percorsi IFTS sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa.

 

Si valuti l'opportunità di ricondurre nell'art. 1 i contenuti sopra richiamati dell'art. 9, co. 1, e dell'art. 10, co. 2.

 

Compiti e ambito di operatività degli ITS Academy

 

L'articolo 2 definisce i compiti degli ITS Academy - "nel quadro del complessivo Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1" - che però, come già evidenziato, riguarda (unicamente) il sistema dell'Istruzione Tecnica Superiore -, intervenendo, sostanzialmente, sull'ambito di cui all'art. 4 del DPCM 25 gennaio 2008 (che, tuttavia, riguarda sia i percorsi ITS, sia i percorsi IFTS).

 

Preliminarmente, si valuti l'opportunità di fare riferimento ai "compiti", piuttosto che alla "missione" degli ITS Academy anche nel titolo e nelle rubriche del Capo II e dell'articolo 2.

Inoltre, si valuti l'opportunità di considerare che l'art. 1 non fa riferimento al Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

 

In particolare, il comma 1 dispone che gli ITS Academy, oltre al compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, hanno quello di sostenere: la diffusione della cultura scientifica e tecnologica; l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie; l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali operanti nella scuola e nel sistema della formazione professionale; le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche mediante organici raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori; il trasferimento tecnologico, soprattutto alle piccole e medie imprese.

 

Rispetto a tali indicazioni generali, peraltro, il comma 2 prevede che, nel primo quinquennio di applicazione della legge, costituisce priorità strategica degli ITS Academy la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi collegati alla realizzazione di piani di intervento previsti dal PNRR, con particolare riferimento a:

  • transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità (ad es., SPID, CIE), dell'autenticazione (ad es., per le sottoscrizioni elettorali), della sanità e della giustizia;
  • innovazione, competitività e cultura;
  • rivoluzione verde e transizione ecologica;
  • infrastrutture per la mobilità sostenibile.
Sulle misure previste dal PNRR per gli ambiti indicati, si veda il Dossier del Servizio Studi del 27 maggio 2021.
 

L'articolo 3 – intervenendo sostanzialmente, su quanto previsto dall'art. 7, co. 1, del DPCM 25 gennaio 2008 – dispone che ciascun ITS Academy si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le aree tecnologiche devono essere individuate con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – sentita la Conferenza unificata.

 

In virtù della competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale, si valuti l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata.

 

In base al comma 4, nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche, il decreto tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

 

In base al comma 5, gli ITS Academy possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto interministeriale, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS Academy situati nella medesima regione.

 

A sua volta, il comma 3 prevede che, fino all'adozione del decreto interministeriale, ciascun ITS Academy è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche previste dal DPCM 25 gennaio 2008.

Il comma 2 dispone che con il medesimo decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti:

  • le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione ad ogni area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. Le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in "profili" sulla base della programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni (lett. a));
  • gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professonale e agli eventuali "ambiti" in cui essa si articola (lett. b)).
    Al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui alle lett. a) e b) specificando se le figure professionali nazionali sono articolate in profili ovvero in ambiti;
  • i diplomi di tecnico superiore che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi (lett. c)).

 

Costituzione e regime giuridico degli ITS Academy

 

L'articolo 4 – intervenendo sostanzialmente nell'ambito di cui all'art. 6 del DPCM 25 gennaio 2008 – dispone, al comma 1, che gli ITS Academy si costituiscono secondo il modello della fondazione di partecipazione e che ad essi si applicano le norme generali di diritto privato e quelle sulle fondazioni contenute nel codice civile.

Dispone, inoltre, che ciascuna fondazione acquisisce la personalità giuridica, ai sensi dell'art. 1 del DPR 361/2000, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

Si tratta di quanto attualmente previsto per gli ITS.

Al riguardo, si ricorda che la fondazione è un'istituzione di carattere privato, riconosciuta come persona giuridica, caratterizzata dall'esistenza di un fondo patrimoniale destinato dalla volontà del fondatore a raggiungere nel tempo uno scopo determinato di pubblica utilità (culturale, educativo, religioso, sociale o scientifico), senza perseguire fini di lucro.
Nel codice civile le fondazioni sono disciplinate, unitamente alle associazioni, dagli artt. 14 e ss., ai sensi dei quali la fondazione si costituisce:
- con il negozio di fondazione, che deve essere un atto pubblico (o un testamento);
- con l'atto di dotazione, attraverso il quale il fondatore assegna alla fondazione un patrimonio adeguato al raggiungimento dello scopo;
- con lo statuto.
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione della fondazione, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione ed i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio, nonché quelle relative alla sua trasformazione.
La fondazione acquisisce la personalità giuridica solo con il riconoscimento; in mancanza, non dispone di alcuna autonomia patrimoniale (nemmeno imperfetta, a differenza dell'associazione non riconosciuta). Il riconoscimento è un provvedimento amministrativo adottato in esito al procedimento disciplinato dal DPR 361/2000.
La natura non lucrativa della fondazione non preclude che questa svolga attività imprenditoriale, purché in modo secondario e comunque strumentale allo scopo istituzionale per il quale è stata costituita. Non possono essere distribuiti avanzi di gestione, che devono essere reinvestiti all'interno della fondazione.
Gli amministratori, ai quali sono attribuiti poteri di gestione e rappresentanza, sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato; nella fondazione, peraltro, a differenza dell'associazione, non è presente un organo come l'assemblea degli associati, in grado di controllare l'operato degli amministratori ed eventualmente sostituirli o deliberare un'azione di responsabilità nei loro confronti. La vigilanza è dunque attribuita alla stessa autorità pubblica che ha operato il riconoscimento della fondazione.
La fondazione di partecipazione – istituto nato in dottrina, a seguito dell'esigenza di ovviare ad alcuni limiti propri delle fondazioni di stampo tradizionale – consente la formazione progressiva del patrimonio, grazie all'apporto di realtà pubbliche e private, anche in momenti successivi rispetto a quello costitutivo. Inoltre, nella fondazione di partecipazione, il fondatore partecipa attivamente alla gestione della nuova realtà, alla elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi. Altro fenomeno caratterizzante è quello dei fondatori successivi, ovvero dei partecipanti che si aggiungono con i propri contributi ai fondatori iniziali. Un'ulteriore caratteristica consiste nel fatto che le fondazioni di partecipazione, salvo rare eccezioni, sono fondazioni operative, laddove l'erogazione di premi e borse di studio – tipica attività delle fondazioni tradizionali – diviene attività strumentale e secondaria.
Per approfondimenti, si veda qui.

Il comma 2 stabilisce che i soggetti fondatori degli ITS Academy sono, quale standard organizzativo minimo:

  • un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, situato nella provincia dove ha sede la fondazione, ovvero – in aggiunta a quanto attualmente previsto per gli ITS – un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, nel quale siano attivi indirizzi di istruzione tecnica o professionale, situato nella provincia dove ha sede la fondazione;
  • una struttura formativa accreditata dalla regione per l'alta formazione, situata nella provincia dove ha sede la fondazione;
  • un'impresa del settore produttivo che utilizza in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto interministeriale di cui all'art. 3;
  • un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica, ovvero – in aggiunta a quanto attualmente previsto per gli ITS – un ente di ricerca, pubblico o privato, operante nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy.

In base al comma 5, primo periodo, ai soggetti fondatori di cui al comma 2 è richiesta una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo (mentre, attualmente, ai soli soggetti formativi che partecipano in qualità di fondatori è richiesta una pregressa esperienza nella realizzazione dei percorsi IFTS e/o nella attuazione delle relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi).

 

A differenza di quanto attualmente previsto per gli ITS, lo standard organizzativo minimo non include tra i fondatori gli enti locali.

 

Il comma 3 e il comma 5, terzo periodo, confermano, però, secondo la disciplina generale relativa alle fondazioni di partecipazione, che alla fondazione possono partecipare anche altri soggetti, anche – in base al comma 3 – in qualità di fondatori.

 

In ogni caso, il comma 5, secondo periodo, dispone che la qualifica di fondatore è attribuibile solo a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti e agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinate nello statuto (mentre attualmente, come si è visto, la possibilità di diventare fondatori di un ITS è subordinata a delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo).

A sua volta, il comma 6 conferma che tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione, anche attraverso risorse strumentali, nonché, ora, strutturali. In particolare, il patrimonio degli ITS Academy è composto come quello attualmente previsto per gli ITS.

 

Il comma 4, terzo e quarto periodo, dispone che lo statuto della fondazione ITS Academy è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con linee guida da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il parere della Conferenza unificata. La conformità dello statuto allo schema costituisce standard minino di organizzazione.

 

Per le ragioni ante indicate, si valuti l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Il primo e il secondo periodo dello stesso comma 4 stabiliscono che ciascuna fondazione stabilisce nello statuto i requisiti di partecipazione, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti, nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi, e le eventuali incompatibilità. Tra le cause di scioglimento della fondazione, lo statuto include anche la perdita dell'accreditamento nazionale (di cui all'art. 7).

 

Alcune novità intervengono anche per quanto riguarda la governance degli ITS Academy.

In particolare, il comma 7 dispone che organi necessari della fondazione sono:

  • il presidente, che ne è il legale rappresentante;
  • il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di 5 membri, incluso il presidente;
  • il segretario generale, con compiti di coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della fondazione e di esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal consiglio di amministrazione;
  • l'assemblea dei partecipanti;
  • il comitato tecnico scientifico, con compiti di consulenza per programmazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione e periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dalla fondazione;
  • il revisore dei conti.

Dunque, rispetto a quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008, non sono più previsti, almeno fra gli organi essenziali, il Consiglio di indirizzo e la Giunta esecutiva e sono previsti, invece, il consiglio di amministrazione e il segretario generale.

 

Il comma 8 conferma che il controllo sull'amministrazione della fondazione è esercitato dal Prefetto della provincia in cui la stessa ha la sede legale, esercitando i poteri previsti dal codice civile (artt. 23 e seguenti) attribuisce all'autorità di governo.

Si tratta, segnatamente, del potere di sospendere le deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume (art. 23 c.c.), di provvedere alla nomina e alla sostituzione degli amministratori quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi, di annullare in via definitiva le deliberazioni contrarie a norme imperative, di sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge (art. 25 c.c.). Lo stesso prefetto potrà, inoltre, disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni, ovvero l'unificazione della loro amministrazione (art. 26 c.c.) e, quando lo scopo è esaurito o è divenuto impossibile, o il patrimonio è divenuto insufficiente, decidere per la trasformazione della fondazione piuttosto che per la sua estinzione (artt. 27 e 28 c.c.).

 

Il comma 9 conferma – rispetto a quanto previsto attualmente per gli ITS – che anche ai percorsi formativi delle Fondazioni ITS Academy si applica, anzitutto, la normativa vigente in materia di riscatto a fini pensionistici dei periodi di studio e la relativa disciplina fiscale di favore.

In particolare, dispone che possano essere riscattati a fini pensionistici anche i periodi corrispondenti alla durata dei percorsi degli ITS Academy, secondo quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 184/1997 con riferimento ai corsi di studio universitario (nonché, come specificato dalla Circ. INPS 95/2020, ai diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM, anche se conseguiti sulla base di ordinamenti accademici anteriori al DPR 201/2005 che ha equiparato le suddette istituzioni alle università), e dispone l'applicazione della relativa disciplina fiscale di favore.

L'art. 2 del d.lgs. 184/1997 riconosce la facoltà di riscatto dei suddetti periodi di studio – quando questi non siano già coperti da contribuzione – ai lavoratori dipendenti e autonomi (ad eccezione di quelli iscritti alle Casse professionali), disponendo che il relativo onere è determinato sulla base delle disposizioni che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o contributivo (a seconda della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto) o, per i soli lavoratori dipendenti, sulla base di un meccanismo di riscatto agevolato, purché i periodi oggetto di riscatto siano da valutare secondo il sistema contributivo.
Inoltre, lo stesso art. 2 consente di dedurre dalle imposte sui redditi il contributo versato dall'interessato ai fini del riscatto e, se l'interessato è fiscalmente a carico di altri, di detrarre il 19% del contributo dall'imposta sul reddito dovuta dai soggetti a cui l'interessato è a carico.

Infine, lo stesso comma 9 conferma – rispetto a quanto previsto attualmente per gli ITS – che anche agli ITS Academy si applicano le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 294, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha esteso alle erogazioni liberali a favore degli ITS la detrazione del 19%, già prevista per le erogazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado dall'art. 15, co. 1, lett. i-octies), del TUIR (DPR 917/1986), e ha disposto l'inserimento degli ITS tra i soggetti destinatari di erogazioni liberali deducibili, nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, di cui all'art. 100, co. 2, lett. o-bis), del medesimo TUIR.
Per completezza, si ricorda anche che l'Agenzia delle entrate, con Circolare n. 17 del 2015, ha ritenuto che le spese sostenute per la frequenza degli ITS possono essere ricondotte nell'ambito delle spese di istruzione previste dall'art. 15, co. 1, lett. e), del TUIR, beneficiando della relativa detrazione del 19%.

Infine, il comma 11 dispone che gli ITS Academy possono essere destinatari dei contributi previsti dagli artt. 60, 61, 62 e 63, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012).

Gli artt. 60-63 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), nel ridefinire gli interventi di competenza dell'allora MIUR diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, nonché di ricerca industriale, hanno stabilito che sono soggetti ammissibili agli interventi, tra gli altri, le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca, anche congiuntamente, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

Percorsi formativi degli ITS Academy

 

L'articolo 5, comma 1 – sostanzialmente intervenendo nell'ambito di cui all'art. 7, co. 2, del DPCM 25 gennaio 2008 –, introduce un'articolazione dei percorsi formativi degli ITS Academy in due livelli:

Al riguardo, si valuti l'opportunità di definire in maniera univoca il numero minimo di ore di formazione dei percorsi di primo livello;

 

In base al comma 3, entrambi i percorsi formativi degli ITS Academy hanno le seguenti caratteristiche:

  • si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento definite con il decreto interministeriale di cui all'art. 3, co. 1;
  • sono progettati e organizzati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;
  • facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

Le ultime due previsioni corrispondono a quanto attualmente previsto per i percorsi degli ITS (e per i percorsi IFTS) dall'art. 4, co. 1, del DPCM 25 gennaio 2008.

 

In base al comma 4 – che interviene su quanto previsto per i percorsi degli ITS (e per i percorsi IFTS) dall'art. 4, co. 2, del DPCM 25 gennaio 2008 –, i percorsi formativi sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono standard organizzativi minimi:

  • ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all'estero, e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;
  • possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro;
  • i curricoli fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
  • sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
  • sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili (ai sensi dell'art. 6), del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;
  • la conduzione scientifica di ogni percorso è affidata ad un coordinatore tecnico-scientifico o ad un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un curriculum coerente con il percorso.

 

Il comma 5 introduce disposizioni specifiche riguardanti il personale che opera negli ITS Academy.

In particolare, prevede che nei percorsi formativi prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti, reclutati dalla fondazione con contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c., selezionati:

  • per almeno il 60%, tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'I.T.S. Academy (lett. a));
  • per almeno il 20%, tra soggetti in servizio presso le scuole del sistema nazionale di istruzione, le strutture formative accreditate dalle regioni per l'alta formazione, le università o gli enti di ricerca pubblici e i competence center, i centri di trasferimento tecnologico e i digital innovation hub, operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy (lett. b)).
Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che, attraverso il contratto d'opera (ex art. 2222 c.c.), una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Tale contratto è configurabile anche nel settore pubblico. L'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, dispone, infatti, che – fermo restando il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente – per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità (in ordine, tra l'altro, all'oggetto e alla durata temporanea).
Con riferimento ai Competence center, si ricorda che l'art. 1, co. 115, della L. 232/2016 L. di bilancio 2017) ha demandato ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità di costituzione e le forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0.Il decreto ministeriale 12 settembre 2017, n. 214, definisce i «centro di competenza ad alta specializzazione» come un polo di innovazione costituito, secondo il modello di partenariato pubblico-privato (i partner privati vengono selezionati dal partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica) da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese. Il numero dei partner pubblici non può superare la misura del 50% dei partner complessivi. L'attività dei centri in questione è finalizzata all'orientamento, alla formazione e all'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con particolare riferimento alle PMI.
Con riferimento ai Centri di trasferimento tecnologico, si ricorda che  il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017, all'art. 1, co. 4, prevede che l'appartenenza alla rete dei centri di trasferimento tecnologico Industria 4.0 sia certificata da enti di certificazione nazionale accreditati, secondo le linee guida individuate dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con Unioncamere.
Il successivo decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 22 dicembre 2017 dispone che, nelle more dell'accreditamento degli enti di certificazione nazionali, la certificazione è realizzata da Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale.
I centri si occupano – ai fini della realizzazione di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 - di attività innovative quali "Soluzioni per la manifattura avanzata", "Manifattura additiva", "Realtà aumentata e realtà virtuale", "Simulazione di prodotto e/o di sistemi produttivi e/o logistici", "Integrazione verticale e orizzontale", "Industrial Internet, Internet of Things e/o Internet of Machines", "Cloud", "Cybersicurezza e business continuity", "Big Data e Analytics".
Infine, con riferimento ai  Digital Innovation Hubs (DIH), si ricorda che il Regolamento (CE) n. 2021/694/UE ha istituito il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027. L'articolo 16 del citato Regolamento prevede l'istituzione di una rete di poli di innovazione digitale, tramite procedura di selezione e di finanziamento articolata su due livelli, nazionale ed europeo, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione. In particolare ogni Stato membro dovrebbe istituire almeno un polo digitale.
Già in precedenza (6 agosto 2020), sulla base degli atti preparatori di tale Regolamento e al fine di selezionare candidature per la costituzione della rete europea dei poli digitali, era stato adottato un protocollo d'intesa tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'università e ricerca e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, finalizzato a formalizzare una stretta collaborazione per la realizzazione ed il cofinanziamento nazionale dell'intervento nell'ambito del Programma Europa Digitale.

Al contempo, tuttavia, il comma 6 dispone che i docenti e i ricercatori di cui al comma 5, lett. b), possono essere assegnati alle fondazioni in posizione di comando. I criteri e le modalità di tale assegnazione sono stabiliti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.

L'istituto del comando è disciplinato dagli artt. 56 e 57 del DPR 3/1957, in base ai quali l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, purché, salvo alcune eccezioni, per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale. Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio.

Si valuti, dunque, l'opportunità di chiarire come si coordinino i riferimenti, per uno stesso gruppo di soggetti, da un lato all'istituto del contratto d'opera e, dall'altro, all'istituto del comando.

 

Il comma 7 riguarda i requisiti e le modalità per l'accesso ai percorsi formativi degli ITS Academy, intervenendo nell'ambito di cui all'art. 7, co. 3, del DPCM 25 gennaio 2008, come sostanzialmente modificato a seguito della L. 107/2015.

In particolare, si conferma che per l'accesso – che avviene sulla base di una selezione pubblica – è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei percorsi IFTS (di cui all'artt. 10) della durata di almeno 800 ore.

 

Il comma 2, primo e terzo periodo, prevede che, a conclusione dei percorsi formativi, si consegue, previa verifica e valutazione finale, rispettivamente il diploma di tecnico superiore di primo o di secondo livello. Il diploma è rilasciato dal presidente della fondazione e costituisce titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

 

Con riferimento a tale ultima previsione, a sua volta, l'articolo 4, comma 10, stabilisce, con previsione del tutto nuova, che i diplomi di istruzione tecnica superiore di primo e di secondo livello costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. La tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

Al riguardo, si ricorda che i titoli di accesso al concorso a posti di insegnante tecnico-pratico sono attualmente individuati dalla tab. B del DPR 19/2016.
Dall'a.s. 2024/2025, in base al combinato disposto dell'art. 5, co. 2, e dell'art. 22, co. 2, del d.lgs. 59/2017, costituirà titolo di accesso il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso, oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma AFAM di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Si valuti l'opportunità di un coordinamento con la normativa vigente, ad esempio nella forma di novella.

 

A sua volta, l'articolo 6 dispone, al comma 1 – intervenendo nell'ambito di cui all'art. 8, co. 1, del DPCM 25 gennaio 2008 –, che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni d'esame, le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità dei titoli in ambito nazionale e dell'Unione europea, nonché – in base a quanto prevede l'articolo 5, comma 2, secondo periodo – i modelli di diploma.

 

Si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto interministeriale definisca anche le indicazioni generali per la certificazione intermedia richiamata dall'art. 5, co. 4, lett. e).

Inoltre, anche in questo caso, si valuti l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata.

Con riguardo alla formulazione del testo, si valuti, infine, l'opportunità di collocare le previsioni attualmente recate dall'art. 5, co. 2, secondo periodo, nell'ambito dell'art. 6.

 

Sin da subito, peraltro, i commi 4 e 2 dello stesso art. 6 – confermando sostanzialmente quanto previsto attualmente per gli ITS – dispongono, rispettivamente, che:

  • le commissioni d'esame per le verifiche finali delle competenze acquisite, ai fini del rilascio del diploma, sono costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • la certificazione dei percorsi formativi è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

 

I commi 3 e 5 dispongono – analogamente a quanto prevede l'art. 5, co. 2 e 3, del DPCM 25 gennaio 2008 – che per credito formativo acquisito nei percorsi formativi degli ITS Academy si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

  • al momento dell'accesso ai percorsi;
  • all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del sistema;
  • all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, da parte del mondo del lavoro, delle università nella loro autonomia e di altri sistemi formativi, delle competenze acquisite.

 

In base al comma 6 dello stesso art. 6, gli ITS Academy sono autorizzati a svolgere attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 276/2003, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili nei propri siti internet istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

Le disposizioni di cui al d.lgs. 276/2003, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella L. 30/2003, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori. Tali disposizioni non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
In particolare, l'art. 6, co. 1, lett. a) e b), autorizza a svolgere attività di intermediazione gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, nonché le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti (limitatamente a quelli dell'ultimo anno, nel caso degli istituti di scuola secondaria di secondo grado), dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio.

Accreditamento degli ITS Academy

 

L'articolo 7, comma 1, introduce un sistema di accreditamento nazionale per gli ITS Academy, quale condizione per l'accesso al finanziamento, nonché, in base a quanto dispone il comma 3 dello stesso art. 7, per l'abilitazione al rilascio dei diplomi.

Si tratta di un requisito attualmente non previsto per gli ITS (ma previsto, ad esempio, per le università).

In particolare, i commi 1, primo periodo, e 4 dispongono che gli ITS Academy ottengono l'accreditamento nazionale a condizione che rispettino gli standard e i requisiti minimi stabiliti dalla legge, tra i quali:

  • statuto adottato sulla base delle linee guida emanate ai sensi dell'art. 4, co. 4;
  • rispondenza alla missione e agli standard organizzativi indicati dalla legge, nonché ai seguenti requisiti minimi: disponibilità e idoneità della sede operativa in relazione all'area tecnologica di riferimento; disponibilità – e rispondenza alle norme vigenti in materia di igiene, sanità, accessibilità e sicurezza – delle dotazioni infrastrutturali, logistiche, strumentali, comprese quelle per la formazione a distanza, e tecnologiche, con particolare riferimento ai laboratori;
  • onorabilità del legale rappresentante, del "direttore amministrativo", nonché dei componenti di tutti gli organi e di tutti coloro che prestano la propria opera professionale nella fondazione;
    Al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto prevede l'art. 4, co. 7, che non include negli organi necessari della fondazione il direttore amministrativo.
  • per il personale, rispondenza a quanto richiesto dall'art. 5, co. 5;
  • accessibilità per gli studenti con disabilità o con altri bisogni educativi speciali e sostegno per la loro proficua frequenza dei percorsi formativi;
  • adeguatezza della situazione patrimoniale e correttezza della gestione economica e finanziaria, nel rispetto della normativa nazionale e dell'UE.

 

In base ai commi 1, secondo periodo, e 2, il procedimento per l'accreditamento nazionale deve essere stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per il rinnovo dell'accreditamento nazionale, che ha durata quinquennale, e per la sua eventuale revoca.

 

Rispetto alla durata dell'accreditamento, peraltro, il comma 3 stabilisce che, ove per 3 anni consecutivi una fondazione riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli artt. 13 e 14, un giudizio negativo riferito ad almeno il 50% dei corsi valutati in ciascuno degli anni del triennio precedente, la regione revoca l'accreditamento. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al finanziamento.

 

Si valuti l'opportunità di chiarire il raccordo fra la previsione di un accreditamento "nazionale" e la previsione di revoca dello stesso da parte della regione.

 

Raccordo fra ITS Academy e sistema dell'università

 

L'articolo 8 reca disposizioni volte a favorire il raccordo fra gli ITS Academy e le università, nonché fra i rispettivi studenti.

 

Anzitutto, conferma la possibilità di federazioni fra gli ITS Academy e le università, già prevista fra ITS e università dall'art. 3 della L. 240/2010.

L'art. 3 della L. 240/2010, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, ha previsto che due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.
La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, compresi gli ITS, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti. In particolare, il progetto deve contenere, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture, prevedere le modalità di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano.
Il progetto, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro 3 mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 3 del regolamento di cui al DPR 25/1998 (v. infra).

Più nello specifico, il comma 1 dispone che i patti federativi sono finalizzati a realizzare percorsi, flessibili e modulari, per il conseguimento, anche in regime di "alto apprendistato", di lauree ad orientamento professionale. Inoltre, i patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree ad orientamento professionale, per facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

Si valuti l'opportunità di fare riferimento all'"apprendistato di alta formazione e ricerca" (anziché all'"alto apprendistato").

 Si ricorda, infatti, che. in base all'art. 45 del d.lgs. 81/2015, l'apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli ITS, a svolgere attività di ricerca, o ad assolvere al periodo di praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Nello specifico, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Qui la pagina dedicata sul sito di Anpal Servizi.

Il comma 2 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

  • i criteri generali e gli standard di organizzazione dei percorsi formativi per il conseguimento di lauree ad orientamento professionale, nonché per la condivisione, fra gli ITS Academy e le università interessate, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;
  • i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi di I e II livello degli ITS Academy e i percorsi di laurea ad orientamento professionale, e viceversa, con il reciproco riconoscimento dei crediti;
  • le modalità di adozione di tabelle nazionali di corrispondenza per il riconoscimento dei crediti acquisiti dai diplomati degli ITS Academy ai fini della eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea (rectius: e di laurea magistrale). Le corrispondenze devono essere individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali di riferimento nazionale degli ITS Academy.
    In relazione a quanto ricostruito nel paragrafo sul quadro normativo in materia di riconoscimento dei crediti formativi, si valuti l'opportunità di un coordinamento normativo, eventualmente anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 1, co. 51, della L. 107/2015;
  • i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi degli ITS Academy come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente che le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale fanno parte delle c.d. professioni regolamentate, ovvero di quelle professioni il cui esercizio, secondo quanto disposto dall'art. 1 del DPR 137/2012 "è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità". Si tratta di professioni alle quali si accede:
  • previo conseguimento di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, rilasciato da un istituto tecnico o professionale, oppure di un diploma di livello universitario in determinate materie specificamente indicate da decreti ministeriali,
  • previo svolgimento di un periodo di tirocinio professionale, di massimo 18 mesi per i diplomati e di 6 mesi per i laureati (i laureati possono fregiarsi del titolo professionale, rispettivamente, di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato) (per un approfondimento sul tipo di tirocinio o percorso di formazione idonei per l'accesso all'esame di abilitazione si rinvia all'art. 2 degli ultimi bandi di esame pubblicati: agrotecnici, geometri, periti agrari, periti industriali);
  • previo superamento di un esame di abilitazione che consenta di iscriversi all'albo professionale. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale presso gli istituti tecnici o professionali e consistono, per tutte le professionalità, in 2 prove scritte o scritto-grafiche ed in una prova orale vertenti sulle materie caratteristiche dei vari indirizzi professionali. 
    A seguito del superamento dell'esame, il tecnico può iscriversi all'Ordine professionale di riferimento ed esercitare la libera professione e, ai sensi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita in Italia con d.lgs 206/2007), può altresì chiedere il riconoscimento del titolo ai fini dello stabilimento o dell'esercizio temporaneo o occasionale della professione in un altro paese UE. L'organizzazione dell'esame abilitante per l'iscrizione all'albo è di competenza del Ministero dell'istruzione, mentre la vigilanza sugli albi è affidata al Ministero della giustizia.
    Più specificamente, per quanto riguarda l'esame di Stato per queste professioni, l'art. 55 del DPR 328/2001 prescrive che l'accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi e abbiano frequentato, con esito positivo, percorsi IFTS della durata di quattro semestri, oppure corsi degli ITS comprensivi di tirocini non inferiori a 6 mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

In argomento, si ricorda, tuttavia, che, per quanto riguarda l'accesso alle professioni indicate da parte dei laureati, l'assemblea della Camera il 23 giugno 2021 ha approvato un disegno di legge (A.C. 2751-A) volto a rendere abilitanti i percorsi di laurea, inserendovi il tirocinio e assorbendo nell'esame di laurea l'esame di Stato.

Si valuti, dunque, l'opportunità di un coordinamento.

 

Si sottolinea, peraltro, con riferimento alla professione di perito industriale, che i diplomati potranno partecipare all'esame di Stato solo fino alla sessione d'esame del 2021.

La professione di perito industriale trova i propri fondamenti normativi nel R.D. 275/1929 e nella L. 17/1990, come da ultimo modificata dall'art. 1-septies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016). L'esercizio della professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale, al quale si accede, previo superamento di un esame di Stato:
  • con il diploma di istituto tecnico industriale (rilasciato dagli istituti tecnici di cui al DPR 88/2010), congiunto al praticantato svolto per almeno 18 mesi;
  • con il diploma di laurea triennale congiunto ad un tirocinio di 6 mesi (che può essere svolto anche, in tutto o in parte, durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università). Le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione sono state individuate dall'art. 55 del DPR 328/2001.
Con l'intervento del 2016, il legislatore ha stabilito che "il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328". Per questa ragione, l'accesso alla professione per i diplomati è consentito solo fino alla sessione d'esame del 2021. L'art. 1-septies, co. 2, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha stabilito, infatti, che "conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data (29 maggio 2016). Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente".

Anche in questo caso, dunque, si valuti l'opportunità di un coordinamento.

 

Infine, il comma 3 prevede che i comitati regionali di coordinamento di cui al già citato art. 3 del DPR 25/1998 sono integrati con i presidenti delle fondazioni ITS Academy aventi sede nella regione.

In base all'art. 3 del DPR 25/1998, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 20, co. 8, lett. a), della L. 59/1997, i comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da rappresentanti degli studenti. Essi provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.

Disposizioni relative ai percorsi IFTS

 

L'articolo 10 riguarda i percorsi IFTS e interviene, sostanzialmente, nell'ambito trattato dagli artt. 9 e 10 del DPCM 25 gennaio 2008, su parte del quale è poi intervenuto il regolamento emanato con DPR 89/2010.

 

In particolare, l'articolo 10, comma 1, dispone che i percorsi in questione sono conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento fra le competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e della carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica.

Dispone, inoltre, che gli stessi sono rivolti ai giovani e agli adulti "in possesso dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1".

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento, dal momento che, come visto, l'art. 1, co. 1, non stabilisce i requisiti per l'accesso ai percorsi IFTS.

Il comma 2 dello stesso art. 10, oltre a quanto già detto, ridefinisce gli standard minimi dei percorsi IFTS. In particolare:

  • conferma che tali percorsi sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
  • conferma che sono strutturati, di regola, in due semestri, per un totale di almeno 800 ore, al contempo prevedendone un'articolazione in moduli di varia durata;
  • ridefinisce la platea dei soggetti che possono progettare e realizzare i percorsi, anche in apprendistato formativo, individuandoli, allo scopo di rispondere ai fabbisogni formativi espressi dai settori produttivi del territorio, in istituti tecnici, istituti professionali, strutture formative di istruzione e formazione professionale accreditate dalle regioni che realizzano i percorsi almeno quadriennali per il conseguimento del diploma professionale di tecnico (art. 20, co. 1, lett. c), d.lgs. 226/2005), in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca pubblici e privati.

 

Il comma 3 conferma – rispetto a quanto si prevede attualmente per i percorsi IFTS – che, ai fini del rilascio, da parte delle regioni, del certificato di specializzazione tecnica superiore, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni d'esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro. A tal fine, si richiamano i criteri generali indicati dall'articolo 6 (per gli ITS Academy).

 

Infine, il comma 4 conferma che le regioni definiscono le modalità per la costituzione delle medesime commissioni di esame, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, ai fini della riconoscibilità dei titoli conseguiti in ambito nazionale e dell'Unione europea, puntualizzando che la certificazione deve essere formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscano l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli.

Dunque, a differenza di quanto dispone l'art. 6, che demanda la definizione dei medesimi aspetti – con riferimento agli ITS Academy – a un decreto interministeriale, l'art. 10, comma 4, dispone che per i percorsi IFTS provvedono le regioni.

 

Lo stesso art. 10, comma 4, prevede, al contempo, che il modello di certificato è adottato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere della Conferenza unificata.

 

Anche in questo caso, si valuti l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Misure nazionali di sistema

 

L'articolo 9, comma 2, prevede che, per favorire lo sviluppo complessivo del sistema di istruzione tecnica superiore, il Coordinamento nazionale (di cui all'art. 11) individua linee di azione nazionali attraverso:

  • programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti di tutti gli istituti secondari superiori, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS Academy, nonché dei percorsi IFTS, e sui percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 784-787, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha ridenominato i percorsi di alternanza scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015 – in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, già a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere.
In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di: 210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400 ore); 150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore); 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).
Le linee guida per l'organizzazione dei nuovi percorsi sono state emanate con DM 744 del 4 settembre 2019;
  • progetti destinati ai dirigenti scolastici e ai docenti volti a favorire la loro conoscenza del PNRR e delle sue strategie per l'innovazione e lo sviluppo, soprattutto tecnologico e digitale;
  • nel primo quinquennio di attuazione della legge, in relazione alle strategie del PNRR, programmi per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio, degli ITS Academy. A tal fine, il comma 3 dispone che il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, predispone un piano – da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – per la realizzazione, a partire dal 2022, degli ITS Academy sul territorio nell'ambito di "campus multiregionali" in relazione a ciascuna delle aree tecnologiche individuate dal decreto interministeriale di cui all'art. 3, co. 1, e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche ed ambiti diversi;
  • programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica.

 

Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare il riferimento ai "campus multiregionali".

Inoltre, si valuti l'opportunità di collocare le disposizioni recate dall'art. 9, co. 2 e 3, in un ambito che sia comune agli ITS Academy e ai percorsi IFTS (e non nell'ambito del Capo II, riferito unicamente agli ITS Academy).

 

Coordinamento nazionale per lo sviluppo del sistema IFTS

 

L'articolo 11 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, del Coordinamento nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore.

In particolare, in base ai commi 1 e 6, a ciò si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata, che stabilisce anche le modalità di funzionamento dello stesso Coordinamento.

 

Anche in questo caso, si valuti l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata.

 

Il comma 2 dispone che il Coordinamento nazionale è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della transizione ecologica, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, nonché da rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'INDIRE, delle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli organismi paritetici costituiti su iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle associazioni più rappresentative degli ITS Academy.

 

Il comma 3 prevede, anzitutto, che il Coordinamento nazionale si riunisce con cadenza almeno annuale. Dispone, altresì, che lo stesso provvede:

  • alla redazione di un piano nazionale per lo sviluppo del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la definizione e l'integrazione dei fabbisogni formativi e indotti dalle politiche nazionali ed europee e dal PNRR in materia di innovazione tecnologica e digitale, transizione ecologica, politiche per l'occupazione, politiche attive e politiche di genere di ogni Ministero;
  • di piani di orientamento dei giovani e delle famiglie finalizzati alla promozione del sistema IFTS.

 

Più nello specifico, il comma 4 dispone che al Coordinamento nazionale sono affidati, in particolare, compiti di:

  • proposta in materia di linee di indirizzo del Sistema e di programmazione annuale dell'offerta formativa professionalizzante, con particolare attenzione allo sviluppo del Piano nazionale Industria 4.0 e del PNRR;
  • attualizzazione delle aree tecnologiche di riferimento degli ITS Academy e dei relativi ambiti e figure professionali di riferimento.
    Si intenderebbe, dunque, che – dopo la prima definizione delle aree tecnologiche e dei relativi ambiti e figure nazionali di riferimento con il decreto interministeriale di cui all'art. 3 – al Coordinamento nazionale spetterebbe il compito di aggiornare tali aree.
    Nel presupposto, tuttavia, che la conclusione del procedimento richieda comunque l'intervento di un decreto (ministeriale o interministeriale), si valuti l'opportunità di chiarire se al Coordinamento nazionale non spetti, piuttosto, un compito di proposta.

 

Inoltre, il Coordinamento nazionale è chiamato a:

  • consultare e coinvolgere le parti sociali, le reti territoriali degli ITS Academy, i soggetti pubblici e privati che abbiano un rilevante interesse allo sviluppo del sistema, anche per consolidare e riequilibrare l'offerta formativa sul territorio;
  • consultare soggetti rappresentativi del sistema delle università e della ricerca scientifica e tecnologica;
  • raccordarsi con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, del turismo e per il Sud e la coesione territoriale.

 

Infine, il comma 5 dispone che le regioni, nel definire la programmazione triennale dell'offerta formativa e la programmazione degli interventi rientranti nel PNRR, tengono conto del piano nazionale di cui al comma 3.

Modalità di finanziamento del sistema IFTS

 

L'articolo 12 riguarda le modalità di finanziamento del sistema IFTS.

 

In particolare, il comma 1 - allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il "Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1" - che però, come già evidenziato, riguarda (unicamente) il sistema dell'Istruzione Tecnica Superiore - e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione di un nuovo Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore che, in base al comma 3, primo periodo, ha una dotazione di € 68 mln per il 2021 e di € 48 mln annui dal 2022.

Alla copertura del relativo onere si provvede, in base allo stesso comma 3, secondo periodo, mediante "corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

 

Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire se l'intenzione sia piuttosto quella di utilizzare le risorse del Fondo di cui all'art. 1, co. 875, della L. 296/2006, eventualmente sopprimendo lo stesso.

In base al comma 2, il nuovo Fondo finanzia prioritariamente:

  • la realizzazione degli ITS Academy, al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa sul territorio nazionale, nonché gli interventi per dotare gli stessi di nuove sedi, laboratori e infrastrutture tecnologicamente avanzati, comprese quelle per la formazione a distanza, e le dotazioni di docenti e ricercatori in posizione di comando ai sensi dell'art. 5.
    Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire con quali risorse saranno coperti gli oneri derivanti dai contratti d'opera stipulati ai sensi del medesimo art. 5.
    Rispetto alla disciplina vigente, dunque, non è più stabilita una percentuale minima di risorse da destinare agli ITS;
  • le misure per il riequilibrio territoriale dell'offerta formativa degli ITS Academy, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo, soprattutto attraverso la costituzione di campus multiregionali e multisettoriali (di cui all'art. 9, co. 3), anche residenziali, e la previsione di borse di studio per gli studenti capaci e meritevoli;
  • le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle famiglie.
    Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire con quali risorse saranno coperti gli oneri derivanti dalle misure nazionali di sistema diverse da quelle destinate all'orientamento.
    Rispetto alla disciplina vigente, non è più prevista la percentuale massima delle risorse complessivamente destinabili alle misure nazionali di sistema;
  • l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione del sistema IFTS.

 

In base al già citato comma 3, terzo periodo, una quota del nuovo Fondo è destinata a incrementare lo sviluppo e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di I e II livello degli ITS Academy, anche nell'ambito dei patti federativi con le università.

 

Il comma 4, primo periodo, affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione di criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del nuovo Fondo. Sin d'ora, il comma 5 dispone che le risorse sono assegnate, a regime, sulla base della "quota capitaria", nel rispetto dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 4.

A sua volta, il comma 6 dispone che il 70% delle risorse è assegnato agli ITS Academy a titolo di cofinanziamento degli interventi.

Il restante 30% delle risorse è assegnato a titolo premiale, per essere destinato agli ITS Academy attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione.

Al contempo, prevede che i criteri per il riparto della quota premiale devono essere definiti con il decreto di cui al comma 4. A tal fine, la valutazione tiene conto anche del numero di allievi diplomati in ciascun anno e del tasso di occupazione rilevato nei 12 mesi successivi al conseguimento del diploma.

Infine, dispone che con il medesimo decreto sono anche stabiliti i criteri dell'organizzazione e del finanziamento del sistema di monitoraggio e di valutazione degli ITS Academy, cui provvede l'INDIRE.

 

Inoltre, lo stesso comma 4, secondo periodo, dispone che le risorse sono assegnate direttamente alle Fondazioni (e non più, dunque, alle regioni per il trasferimento agli ITS) entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Il comma 7 conferma l'obbligo di cofinanziamento regionale degli ITS Academy per almeno il 30% dell'ammontare delle risorse statali, mentre il comma 8 dispone che gli stessi possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

Al riguardo, si ricorda, a titolo di esempio, che agli ITS (nonché ai percorsi IFTS) sono destinate risorse dei Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Il comma 9 dispone che, ai sensi dell'art. 4, co. 8, il Prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute.

 

Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale

 

L'articolo 13 – intervenendo sostanzialmente su quanto previsto dall'art. 13 del DPCM 25 gennaio 2008 – prevede anzitutto, al comma 1, la costituzione presso l'INDIRE dell'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy e ai percorsi IFTS, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro dell'istruzione (per la cui emanazione non è previsto un termine), previo parere della Conferenza unificata.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1-bis del D.L. 105/2003 (L. 170/2003) ha istituito presso l'allora MIUR l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in àmbito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
Inoltre, ha affidato ad un decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale.
Da quanto si evince dalla pagina dedicata del sito del Ministero, tuttavia, l'anagrafe – che a livello amministrativo era stata già prevista, in attuazione dell'art. 11, co. 9, del regolamento emanato DM 509/1999, con nota ministeriale del 28 luglio 2000, prot. n. 62/Vriguarda esclusivamente gli studenti universitari.

Il comma 2 dispone, a sua volta, anzitutto, che le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'art. 13 del DPCM 25 gennaio 2008 sono adeguati, in relazione alle disposizioni introdotte. con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata.

Anche in questo caso si valuti l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Lo stesso comma 2 dispone, inoltre, che è assicurato il coordinamento e l'integrazione della banca dati con le altre banche dati e anagrafi degli studenti previste dall'ordinamento.

Al riguardo, si ricorda che, successivamente alla previsione di istituzione dell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, l'art. 3 del d.lgs. 76/2005 ha previsto l'anagrafe degli studenti, che raccoglie le informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato relative agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie, a partire – a seguito di quanto previsto dall'art. 10, co. 8, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012) – dalla scuola dell'infanzia.
Qui la pagina dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione.
 
Da ultimo, il già citato art. 10, co. 8, del D.L. 179/2012 (L 221/2012) ha previsto che l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui all'art. 3 del d.lgs. 76/2005, e l'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'art. 1-bis del D.L. 105/2003, rappresentano "banche dati a livello nazionale" realizzate dal Ministero, alle quali accedono le regioni e gli enti locali, in relazione alle proprie competenze. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università.

Il comma 3 prevede che alle relative spese si provvede – oltre che con le risorse del nuovo Fondo di cui all'art. 12 – anche con eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi formativi degli ITS Academy e dei percorsi IFTS.

 

Monitoraggio e valutazione del sistema IFTS

 

L'articolo 14 dispone che il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008 è attualizzato, in conformità alle disposizioni introdotte, con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata. In particolare, il decreto definisce gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS Academy e dei percorsi IFTS.

 

Anche in tal caso, si valuti l'opportunità di prevedere il raggiungimento di un'intesa in sede di Conferenza unificata.

 

Disposizioni transitorie

 

L'articolo 15 prevede che, nel primo biennio di applicazione della legge, in relazione alla necessità di dare immediata attuazione agli impegni assunti con il PNRR, si intendono accreditati tutti gli istituti tecnici superiori che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano almeno un percorso attivo e dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva.

 

Dispone, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono adottate linee guida per accompagnare la transizione verso il nuovo ordinamento.

Le linee guida comprendono anche la previsione di adeguamento degli statuti delle fondazioni ITS esistenti. Il mancato adeguamento a quanto previsto dal decreto comporta la revoca dell'accreditamento.

 

Clausola di salvaguardia

 

L'articolo 16 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La VII Commissione ha avviato l'esame dell'A.C. 544 il 27 febbraio 2020.

Tra il 6 ottobre 2020 e il 24 marzo 2021 sono stati abbinati gli A.C. 2387, 2692, 2868, 2946. Nella stessa seduta del 24 marzo  2021 è stato nominato un comitato ristretto, che ha proceduto anche ad alcune audizioni.

Il 17 giugno 2021 è stato abbinato l'A.C. 3014 ed è stato adottato quale testo base un testo unificato delle diverse proposte di legge.

Il 23 giugno 2021 il testo è stato modificato con l'approvazione di vari emendamenti. Il testo risultante è stato dunque inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Il 24 giugno 2021, la VII Commissione, dopo l'approvazione di un altro emendamento presentato dal relatore ai fini del recepimento del parere della I Commissione, ha conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo come modificato.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Il 23 giugno 2021:

  • la VI Commissione e la X Commissione hanno espresso parere favorevole riferito al testo unificato adottato il 17 giugno 2021 (e non, dunque, al testo unificato risultante dalle modifiche approvate nella stessa giornata del 23 giugno);
  • la IX Commissione e la XIV Commissione hanno espresso parere favorevole sul testo unificato come risultante dalle modifiche approvate nella stessa data.

Il 24 giugno 2021:

  • la I Commissione ha espresso parere favorevole con un'osservazione sul testo unificato come modificato il 23 giugno;
  • la XII Commissione e la XIII hanno espresso parere favorevole sul medesimo  testo unificato come modificato il 23 giugno.

La V Commissione esprimerà il parere ai fini dell'esame in Assemblea.