Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici n. 42 - XVIII Luglio 2021
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 42
Data: 21/07/2021
Organi della Camera: Assemblea

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Il controllo parlamentare sulle nomine

negli enti pubblici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 42 - Luglio 2021

SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

 

A cura del Servizio per il Controllo Parlamentare

( 06.6760-3381/3206– * sgcp_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

Cariche rinnovate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 o tuttora in itinere  ……………………………………………………………………..  ………….  1

Cariche scadute alla data del 30 giugno 2021 o in scadenza entro il 30 novembre 2021 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo  ………………………………………………………………………  ….…  11

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI……. …. …………………... 21

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR……………………………………………………... ……………. ………. 21

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA…………………………….. …………….. ……. 24

Automobile Club d'Italia – ACI……………………………………    ……..    ….……    29

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio... …….. …………. 31

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale…………... …………… … 34

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale…………. …….. .…… 37

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale…………    …..    ………    40

Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna…………………. ……… ……… 43

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale…………    ………..    ……    46

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale……………    ……    ………    48

Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM………........... ………… 50

Autorità per la laguna di Venezia………………………………….. ……… ……… 52

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare…………………    …………….……    55

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali…………………………    ……………    ….    57

Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP……………    ………….    ….    60

Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB……............. ………… 63

Consiglio nazionale delle ricerche – CNR……………………….. ……… ……… 67

Consorzio dell’Oglio……………………………………….. …………….. …….. 72

Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC…………………. ……………….. .. 74

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni …………………………………..78

Ente parco nazionale del Circeo…………………………………. ……………... . 82

Ente parco nazionale del Gran Paradiso……………………………. …………... … 86

Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga….............. ….. …………………. 90

Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri – Lagonegrese…………………………………………………………    …………    …………...    94

Ente parco nazionale dell'Asinara……………………………………    ………    .….    99

Ente parco nazionale della Val Grande………………………………    ……………    103

Ente parco nazionale del Vesuvio ………………………………………………………........108

Grande progetto Pompei……………………………………………....... ………… 112

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA………..    ……………    116

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE……………………………………………………    …………….    …………    119

Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN………………………... ……………. 124

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche – INAPP.. ……………... .. 129

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo  di istruzione e di formazione – INVALSI……………………………………    ………….    …………    132

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA …………. ………. 136

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a…………………………….. ………… ……….. 140

Unione Italiana tiro a segno – UITS………………………….. ……………........ ……….. 145

 

 



Cariche rinnovate nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021 o tuttora in itinere

 

Il 30 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Pasqualino Monti quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale[1], dopo averne avviato l’esame nella seduta del 23 giugno 2021 e svolto l’audizione informale del candidato il 29 giugno 2021.

Al Senato la proposta di nomina è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne ha avviato l’esame il 22 giugno 2021[2].

 

Il 29 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 22 giugno 2021 con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gilberto Dialuce quale Presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. La lettera precisa che la nomina si rende necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dall’attuale presidente, Federico Testa, il quale ha peraltro manifestato la disponibilità - su richiesta del suddetto Ministro - a restare in carica in attesa del perfezionamento della nomina del nuovo presidente. Il 30 giugno 2021 la richiesta di parere è stata assegnata alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica[3].

Inoltre, l’articolo 6, comma 1[4], del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, attualmente all’esame del Parlamento, ha incrementato da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente. Occorre pertanto nominare due ulteriori componenti del suddetto organo.

 

Il 29 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 giugno 2021 con la quale è stato chiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Chiara Mosca quale componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB. Al Senato la suddetta richiesta di parere parlamentare è stata assegnata il 30 giugno 2021 alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro)[5] [6]. La relativa procedura è stata avviata dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2021.

           

Il 29 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transizione ecologica del 23 giugno 2021 con la quale è stato chiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Al Senato la richiesta è stata assegnata il 30 giugno 2021 alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali)[7] [8].

Il rinnovo della carica si rende necessario in quanto il 5 marzo 2021 Antonio Ricciardi si è dimesso dall’incarico di presidente del suddetto Ente[9].

 

Il 29 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 23 giugno 2021 con la quale è stato chiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luigi Spadone a presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande. Al Senato la richiesta è stata assegnata il 30 giugno 2021 alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali)[10] [11]. Il 4 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del citato Ministro del 27 maggio 2021 che ha dato comunicazione della nomina del presidente uscente Massimo Bocci a commissario straordinario del suddetto Ente parco[12] [13]. L’incarico presidenziale di Bocci era scaduto il 3 dicembre 2020[14].

 

            Il 25 giugno 2021, con decreto del Ministro della transizione ecologica, Claudio Gandolfi è stato nominato presidente del Consorzio dell’Oglio. L’incarico ha durata quadriennale.

 

Il 23 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha avviato l’esame della proposta di nomina di Massimo Deiana quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna[15]. Il 29 giugno 2021 ha proceduto all’audizione informale del candidato, rinviando il 30 giugno 2021 il prosieguo dell’esame a una successiva seduta[16].

Al Senato la proposta di nomina è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne ha avviato l’esame il 22 giugno 2021[17].

 

            Il 18 giugno 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Andrea Agostinelli è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che in tal modo è stata costituita, subentrando all’Autorità portuale di Gioia Tauro, i cui organi di amministrazione[18] sono cessati con l’insediamento di quelli del nuovo Ente. La nomina, di durata quadriennale, è divenuta efficace a seguito della notifica del relativo decreto all’interessato, intervenuta in pari data. 

 

Il 16 giugno 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ugo Patroni Griffi è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale[19], per un nuovo mandato quadriennale, a decorrere dalla medesima data. Il 10 aprile 2021 era scaduto il mandato dello stesso Patroni Griffi quale presidente della suddetta Autorità[20].

L’8 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 26 maggio 2021 e aver audito il candidato il giorno successivo.

Al Senato la proposta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne aveva avviato l’esame il 25 maggio 2021, esprimendo parere favorevole anch’essa l’8 giugno 2021, dopo aver svolto, in pari data, l’audizione informale[21] del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

 

Il 16 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Matteo Africano quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[22] [23], dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 maggio 2021 - audendo in pari data il candidato - e averlo proseguito nella seduta dell’8 giugno 2021.

Il 15 giugno 2021 l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha invece respinto la suddetta proposta di nomina, di cui aveva avviato l’esame il 18 maggio 2021, proseguito il 26 maggio 2021[24] dopo aver informalmente audito, il 25 maggio 2021[25], il candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

            Si ricorda che il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato di Rodolfo Giampieri quale presidente della suddetta Autorità di sistema portuale.

 

Il 15 e il 16 giugno 2021, rispettivamente, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC[26] [27].

Il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si era dimesso dal suddetto incarico[28].

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, Maria Teresa Di Matteo e Pasquale Misciagna sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente, in sostituzione di Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, cessati dai loro mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.

Di Matteo e Misciagna scadranno il 14 settembre 2021, unitamente agli altri consiglieri di amministrazione in carica, Alfredo Pallone e Luisa Riccardi.

 

            Il 28 maggio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Fulvio Lino Di Blasio è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale[29]. La nomina, divenuta efficace in pari data a seguito della notifica all’interessato, ha durata quadriennale.

Il 25 maggio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 13 maggio 2021 e aver audito il candidato il 20 maggio 2021.

Al Senato la proposta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne aveva avviato l’esame l’11 maggio 2021 esprimendo parere favorevole il 18 maggio 2021, dopo aver svolto, in pari data, l’audizione informale[30] del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Si ricorda che il 16 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato, con proprio decreto, Cinzia Zincone[31] quale commissario straordinario della suddetta Autorità, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente di altra Autorità di sistema portuale[32]. L’incarico decorreva dalla data del provvedimento e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice del suddetto Ente.

 

Il 28 maggio 2021, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca[33], Elisabetta Cerbai è stata nominata, a decorrere dalla medesima data, componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome[34], in sostituzione di Patrizio Bianchi, dimessosi il 14 febbraio 2021, a seguito della sua nomina a Ministro dell’istruzione. L’incarico scadrà il 10 febbraio 2025, in concomitanza con quello degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

Con decreto del suddetto Ministro del 12 aprile 2021, Maria Chiara Carrozza è stata nominata, a decorrere dalla medesima data, presidente del suddetto Ente. L’incarico ha durata quadriennale[35]. Il consiglio di amministrazione del CNR è ora quindi completo.

 

Il 5 maggio 2021 è stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della candidatura a componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM[36]. Si ricorda che il successivo 16 maggio 2021 è scaduto il mandato di Gabriella Muscolo quale componente della suddetta Autorità.

Il 5 maggio 2021 è stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della candidatura a membro della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali[37]. La nomina di un nuovo componente della Commissione, il cui mandato scadrà il 15 giugno 2022, unitamente a quello degli altri componenti attualmente in carica, si è resa necessaria a seguito della prematura scomparsa della professoressa Lauralba Bellardi. 
 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2021, l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei è stato prorogato fino al 30 giugno 2021. Con analogo decreto Giovanni Di Blasio è stato nominato quale vice direttore generale vicario per la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2021[38]. Pertanto dal 1° luglio 2021 l’incarico di direttore generale di progetto è nuovamente vacante.

 

Il 19 aprile 2021 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministro della transizione ecologica del 14 aprile 2021 con la quale è stata comunicata la proroga dell’incarico di Giuseppe Priore quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese[39] per la durata di tre mesi a decorrere dall'11 marzo 2021 e, comunque, non oltre la nomina del consiglio direttivo del suddetto Ente. Il decreto ha parimenti prorogato il mandato dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo. Le suddette cariche sono quindi scadute l’11 giugno 2021.

Si ricorda che lo stesso Priore il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato presidente dell’Ente[40] per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo. Poiché tale organo non è ancora stato insediato, si è resa necessaria la proroga del mandato commissariale.

 

Il 7 aprile 2021 l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e il 18 febbraio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati hanno entrambe espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI. Si ricorda che il 31 dicembre 2020 è scaduto il precedente mandato dello stesso Sticchi Damiani quale presidente del suddetto Ente.

 

Il 31 marzo 2021 sul sito della Camera dei deputati è stato pubblicato un avviso[41] relativo alla presentazione di candidature a componente del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. ai fini dell'elezione dei due componenti di propria spettanza, ai sensi dell’articolo 49, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Analogo avviso, riferito alle nomine di propria spettanza, è stato pubblicato nel sito del Senato della Repubblica in pari data[42]. Si segnala inoltre che la società, il 7 giugno 2021, ha reso noto che la procedura elettorale svoltasi tra i propri dipendenti ha nuovamente indicato Riccardo Laganà quale componente del suddetto organismo.

 

Il 3 febbraio 2021 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alberto Chiovelli è stato nominato - a seguito delle dimissioni del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale Annunziata - commissario straordinario della suddetta Autorità, a decorrere dalla data del provvedimento fino al ripristino degli ordinari organi di vertice[43]. Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente della citata Autorità.

 

Il 23 ottobre 2020 con disposizione del presidente dell’Ente è stato rinnovato il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza[44], designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, previa nuova designazione del suddetto Ministero, intervenuta il 13 ottobre 2020[45]. La nuova nomina decorre dal 1° gennaio 2021 e ha durata quadriennale. Il 17 ottobre 2020 era scaduto il termine ordinario previsto per il precedente mandato dello stesso Picozza, la cui nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[46].

Cariche scadute alla data del 30 giugno 2021 o in scadenza entro
il 30 novembre 2021 per le quali non risulta avviata la procedura di rinnovo

 

Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato di Ezio Mesini, presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare[47].

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati di Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR.

           

Il 7 dicembre 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta e Giovanni Bocchieri[48].

 

L’11 febbraio 2021 sono scaduti i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP.

 

Il 16 febbraio 2021 è scaduto l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA[49]. Il 29 maggio 2021 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia.

 

Occorre rinnovare la carica di presidente, quella di vice presidente nonché quelle dei dodici consiglieri dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS[50].

 

Il 26 aprile 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

 

Il 26 aprile 2021 è scaduto inoltre l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio[51].

 

Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga.

 

Il 28 giugno 2021 è scaduto il mandato del presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE, Giovanni Biondi, e quello dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente Giovanni Di Fede e Maria Francesca Cellai[52].

 

Il 12 luglio 2021 scadrà il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

 

Il 15 luglio 2021 scadranno i mandati del presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, Stefano Laporta[53], e quello dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino.

 

Il 1° agosto 2021 scadrà il mandato di Anna Maria Ajello quale presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI nonché quello dei consiglieri di amministrazione del medesimo Ente Arduino Salatin e Roberto Ricci[54].

 

Il 2 settembre 2021 scadrà l’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell'Asinara. Si ricorda che il Ministro della transizione ecologica[55], con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, ha dato comunicazione della ulteriore proroga dell’incarico commissariale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[56].

 

Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente della neo istituita Autorità per la laguna di Venezia.

Si ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, istituisce la suddetta Autorità, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

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Si evidenzia, circa il rinnovo dei presidenti delle Autorità di sistema portuale, che nel sito del Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - è stato pubblicato, il 27 agosto 2020, un “Avviso di raccolta di manifestazione di interesse per il conferimento, in via esclusiva e a tempo pieno, di incarico di Presidente di Autorità di sistema portuale.”. Detto avviso riguarda le seguenti Autorità di sistema portuale: - Mari Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare lonio; - Mar Tirreno centro-settentrionale; - Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; - Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale[57]. Il termine per trasmettere le manifestazioni d’interesse scadeva il 27 settembre 2020.

Successivamente, il 29 marzo 2021 nel sito del suddetto ministero, ora ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è stato pubblicato un analogo avviso, con scadenza 25 aprile 2021, riferito al rinnovo del presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale e di quello del Mare di Sardegna[58].

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Si segnala che il Ministero dell’università e della ricerca, con lettere pervenute il 28 aprile 2021 e annunciate alla Camera dei deputati il 4 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali concernenti le nomine di Diederik Sybolt Wiersma a presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM; di Carlo Doglioni a presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV; di Caterina Petrillo a presidente e di Alberto Aloisio a componente dell’Area scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park; di Susanna Terracini a componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi - INDAM; di Simonetta Fraschetti a componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli. Sulle suddette nomine si è già riferito nei precedenti numeri della presente pubblicazione[59].

 

Il Ministero dell’università e della ricerca, con lettera pervenuta il 28 aprile 2021 e annunciata alla Camera dei deputati il 4 maggio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, i decreti ministeriali concernenti la nomina di Duilio Farina e di Fabrizio Giulianini a componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana - ASI, di cui si è già riferito in un precedente numero della presente pubblicazione[60].

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Si ricorda che il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 2 dell’articolo 100, rubricato “Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, dispone che “I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, il cui consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.”[61]. La legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo di tale comma, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[62], entro il 31 gennaio 2021.”.

Si segnala che conseguentemente sono state effettuate talune nomine nei suddetti Enti[63].

Si evidenzia inoltre che l’articolo 103 del medesimo decreto legge n. 18 del 2020, rubricatoSospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, dispone una generale sospensione del decorso dei termini endoprocedimentali, nonché un’estensione dell’efficacia temporale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che esplica potenzialmente i suoi effetti sulla materia delle nomine esaminate nella presente pubblicazione.

Si segnala, altresì, che l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito, con modificazioni[64], dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, prevede - con alcune eccezioni - che per gli organi amministrativi e di controllo degli enti pubblici, ordinari e straordinari, i termini della prorogatio di 45 giorni, prevista in via generale dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza” e, comunque, fino alla ricomposizione dei suddetti organi di amministrazione e controllo. L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce inoltre che “Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.

 

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Per completezza informativa si segnala che è in scadenza il mandato di Giuseppe Leoni quale presidente dell’Aero Club d’Italia[65]. Leoni è stato nuovamente nominato al suddetto incarico il 20 luglio 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della difesa, dell’interno e dell’economia e delle finanze, per completare il quadriennio olimpico 2017-2021. La suddetta nomina non è stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare, in linea con la prassi seguita negli scorsi anni. Si ricorda che la nomina del presidente dell’Aero Club d’Italia è preceduta dalla designazione elettiva dell’assemblea dell’Ente medesimo[66].

 

Il 7 giugno 2021, con decreto del Presidente della Repubblica, Raffaele Michele Tangorra è stato nominato commissario straordinario dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL[67]. Con la nomina di Tangorra sono venuti meno gli incarichi del Presidente dell’Ente Domenico Parisi[68], e dei componenti del consiglio di amministrazione Claudio Di Berardino e Giovanni Capizzuto, nonché quello del direttore generale Paola Nicastro.

La nomina è stata disposta in esecuzione dell’articolo 46, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, attualmente all’esame del Parlamento, nelle more della nomina dei nuovi organi dell’Ente. Il suddetto articolo, modificando l’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dispone che gli organi dell’Agenzia siano costituiti dal direttore, dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di vigilanza e dal collegio dei revisori. Gli incarichi hanno durata triennale e i titolari possono essere rinnovati una sola volta. Il direttore è nominato[69] con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[70]. Il consiglio di amministrazione è nominato, invece, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre dirigenti, di cui almeno uno incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL. Un componente è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. I membri del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti[71] [72]. Da un primo esame della disposizione sembra di poter ritenere che in materia non appaiono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Infatti da un lato la suddetta norma, considerando le figure dei presidenti e dei vicepresidenti degli Enti pubblici, non appare riferibile al nuovo organo apicale dell’ANPAL, denominato direttore, dall’altro il componente che svolge “le funzioni di presidente” ai sensi della nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sembra debba essere inteso soltanto come presidente del consiglio di amministrazione, e non già come presidente dell’Ente.

A questo riguardo si rileva in primo luogo che il comma 1 del medesimo articolo 6 non considera il presidente quale organo dell’Ente.

Inoltre la nuova formulazione dell’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, modificato dal comma 2, lettera c), dell’articolo 46 del sopra citato decreto-legge n. 73 del 2021, affida al direttore la posizione di rappresentante legale dell’Ente, chiarendone la natura di organo apicale, il che porta anche per tale via ad escludere che il “presidente” di cui alla nuova formulazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015 possa essere inteso come presidente dell’Ente medesimo e non già come presidente del consiglio di amministrazione. Per tali ragioni l’ANPAL appare destinata a fuoriuscire dall’ambito del monitoraggio alla base della presente pubblicazione, non apparendo soggetta a forme di controllo parlamentare rilevanti in questa sede. Anche qualora si ritenga applicabile alla fattispecie in esame la norma di cui all’articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, occorre ricordare che, sulla base della prassi consolidata, le nomine oggetto di comunicazione al Parlamento ai sensi di tale disposizione non sono prese in considerazione dal monitoraggio sotteso alla presente pubblicazione, neppure qualora riguardino la nomina di direttori di Agenzie aventi natura di Enti pubblici.

 

L’8 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina di Giovanni Malagò quale Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per il quadriennio 2021-2024.

Relativamente a tale nomina, che è preceduta dall’elezione da parte del Consiglio nazionale dell’Ente, la prassi è nel senso di non ritenere necessaria la richiesta di parere parlamentare alle Commissioni competenti.

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Per gli approfondimenti concernenti i singoli enti, si rinvia alle relative schede di seguito riportate.

SCHEDE INFORMATIVE RELATIVE AI SINGOLI ENTI

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca - ANVUR

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca -

ANVUR

Componenti del consiglio direttivo:

Fabio Beltram

 

Maria Luisa Meneghetti

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 76/2010 e dell'articolo 2, comma 140, del D.L. n. 262/2006

20/7/2020

D.P.R. su proposta del Ministro dell'università e della ricerca (vedasi infra nel testo)

 

Il 20 luglio 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti[73], nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 per la durata di un quadriennio, in sostituzione di Stefano Fantoni e Sergio Benedetto, il cui mandato era scaduto nel maggio del 2016.

Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 2020 Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci sono stati nominati componenti del Consiglio direttivo dell'Agenzia, per la durata di quattro anni a partire dalla data del relativo decreto[74].

Il 19 ottobre 2019 erano infatti scaduti i mandati di Daniele Checchi, Paolo Miccoli[75], Raffaella Rumiati e Susanna Terracini quali componenti del consiglio direttivo della stessa Agenzia[76].

Si ricorda invece che il mandato del presidente Antonio Felice Uricchio scadrà il 3 maggio 2023[77] [78]. Il plenum dell’organo è costituito, infatti, da sette componenti nominati ciascuno per un quadriennio.

In precedenza il consiglio direttivo dell'ANVUR era costituito da Stefano Fantoni, Sergio Benedetto, Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris, Luisa Ribolzi, Massimo Castagnaro e Giuseppe Novelli a seguito della nomina quadriennale intervenuta con D.P.R. 22 febbraio 2011, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il consiglio direttivo, nella riunione del 3 maggio 2011, aveva quindi eletto nel proprio ambito Stefano Fantoni presidente dell'Agenzia. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Giuseppe Novelli l'11 giugno 2013, Andrea Graziosi era stato nominato in sua sostituzione componente del consiglio direttivo dell'Agenzia con D.P.R. 4 novembre 2013 per la durata di quattro anni[79].

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito, come sopra ricordato, da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo “devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne”. I componenti sono nominati, per un mandato di quattro anni non rinnovabile, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca[80] [81], sentite le competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[82].

LAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR - istituita con il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 - sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare, l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca[83].

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA



Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data

 nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -ENEA

Presidente:

 

Gilberto Dialuce

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

annuncio del 29/6/2021 alla Camera

 

Procedura di nomina in corso

Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica[84] (ma, per le nuove modalità di nomina, vedasi infra nel testo)

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Data scadenza

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

2 componenti di nuova istituzione

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9

della L. n. 14/1978

(la nuova disposizione che prevede l’ampiamento del consiglio di amministrazione è efficace dal 24/6/2021)

 

Il 29 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 22 giugno 2021 con la quale è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gilberto Dialuce quale Presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. La lettera precisa che la nomina si rende necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dall’attuale presidente, Federico Testa, il quale ha peraltro manifestato la disponibilità - su richiesta del suddetto Ministro - a restare in carica in attesa del perfezionamento della nomina del nuovo presidente.

Il 30 giugno 2021 la suddetta richiesta di parere è stata assegnata alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica[85].

Inoltre, l’articolo 6, comma 1[86], del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, attualmente all’esame del Parlamento, ha incrementato da tre a cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA. Occorre pertanto nominare due ulteriori componenti del suddetto organo.

Si ricorda che il 21 settembre 2020 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa è stato nuovamente nominato quale presidente del suddetto Ente, per la durata di quattro anni. Con il medesimo decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato altresì Tullio Berlenghi e Giovanni Giuliano componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Il decreto di nomina precisa che il presidente Testa e il consigliere Berlenghi sono stati nominati rispettivamente in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico e di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Giovanni Giuliano è stato invece designato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello statuto dell’Ente, all’esito di una procedura elettorale svoltasi nel proprio ambito tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia.

Si ricorda che il 5 agosto 2020 la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica e la X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Federico Testa a presidente dell’Agenzia. Il 28 luglio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2020, con cui era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la relativa richiesta di parere parlamentare, che era stata quindi assegnata alle suddette Commissioni permanenti. Si ricorda che il 23 marzo 2020 erano scaduti il mandato presidenziale dello stesso Testa e gli incarichi di Alessandro Lanza e Mauro Libè, quali consiglieri di amministrazione del medesimo Ente di ricerca.

Si ricorda che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 23 marzo 2016, aveva nominato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Federico Testa presidente dell'Agenzia per la durata di quattro anni.

Il suddetto Ministro aveva chiesto il parere parlamentare relativo a tale proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 7 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 marzo 2016. Su tale richiesta la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016. La X Commissione (Attività produttive, commercio, turismo) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 marzo 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 23 marzo 2016 dopo aver proceduto in pari data all'audizione informale di Testa.

Con il medesimo decreto 23 marzo 2016 sopra citato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva nominato altresì Alessandro Lanza e Mauro Libè componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sempre per la durata di quattro anni. Si segnala che il decreto di nomina precisava che il presidente Testa e il consigliere Lanza erano stati nominati in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, mentre Libè era stato nominato in rappresentanza di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per effetto delle nomine suddette era terminato il regime commissariale al quale era stata in precedenza sottoposta l'Agenzia ENEA a partire dal precedente riordino avvenuto nel 2009, all'esito del quale era succeduta al soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA.

Il Commissario dell'Agenzia era lo stesso Federico Testa, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2014 e prorogato con analogo decreto del 21 luglio 2015 per dodici mesi a decorrere dal 6 agosto 2015[87]. Testa era succeduto al commissario Giovanni Lelli ed ai sub commissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi[88].

Si ricorda che l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” è stato novellato dall'articolo 4, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale il consiglio di amministrazione dell'Ente è formato da tre componenti, incluso il presidente, ed è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la durata di quattro anni, rinnovabili una sola volta[89].

Peraltro, lo statuto[90] dell’Ente[91] prevede ora all’articolo 6, comma 2, che “Il consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, il Presidente e due consiglieri, di questi ultimi uno scelto tra i dipendenti con qualifica di ricercatore o tecnologo in servizio presso l’Agenzia, dagli stessi ricercatori e tecnologi su base elettiva attraverso una procedura disciplinata, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, da una commissione nominata dal Presidente dell’Agenzia. Il Presidente avvia le azioni dirette alla individuazione del componente elettivo almeno sei mesi prima della scadenza naturale del suo mandato. L’esito della procedura elettiva viene comunicato al Ministero vigilante ai fini dell’adozione del decreto di nomina ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”. L’intervento normativo attualmente all’esame del Parlamento (vedasi supra nella presente scheda) nulla dispone in merito all’eventuale estensione delle procedure elettive ad uno dei due membri aggiuntivi del consiglio di amministrazione. Sembra pertanto che entrambi debbano essere nominati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica senza coinvolgere ricercatori e tecnologi.

Il comma 3 del medesimo articolo 6 dello statuto, richiamate le procedure sopra illustrate di cui al secondo periodo del comma 1 del già ricordato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, specifica ulteriormente che “i componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica, scientifica o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.”.

Pertanto lo statuto dell’Ente ha previsto, diversamente da quanto stabilito dal sopra richiamato articolo 37 della legge n. 99 del 2009, la presenza di un componente del consiglio di amministrazione in rappresentanza del personale dell’Ente, similmente a quanto stabilito dai commi 3 e 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, per la generalità degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca[92].

Si ricorda che per la nomina del presidente dell’Ente opera la previsione generale di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che per le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti di Enti pubblici di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare, mentre per i componenti del consiglio di amministrazione l’articolo 9 della medesima legge dispone l’obbligo di comunicazione al Parlamento.

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA è un ente di diritto pubblico[93] sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. L’Ente assolve, secondo quanto dispone il comma 2, secondo periodo, dell’articolo 37 della legge n. 99 del 2009, altresì alle funzioni di agenzia per l’efficienza energetica di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. Il comma 3 del medesimo articolo 37 dispone infine che l'ENEA agisca in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

Automobile Club d'Italia - ACI

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Automobile

Club d'Italia - ACI

 

Presidente:

 

Angelo

Sticchi Damiani

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 Annuncio del 12/1/2021 sia alla Camera sia al Senato

Pareri favorevoli della IX Commissione della Camera il 18/2/2021 e della 8ª Commissione del Senato il 7/4/2021

Procedura di nomina in corso

 

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri

d'intesa con

il Ministro delle

infrastrutture

e della mobilità sostenibili [94]

previa elezione da parte dell’assemblea dell’Ente

 

Il 7 aprile 2021 l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e il 18 febbraio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati hanno entrambe espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Angelo Sticchi Damiani quale presidente dell'Automobile Club d'Italia - ACI.

Il 12 gennaio 2021 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del 7 gennaio 2021 con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere parlamentare sulla suddetta proposta.

La proposta era stata assegnata alla IX Commissione della Camera, che ne aveva iniziato l’esame il 20 gennaio 2021, procedendo quindi alla audizione informale del candidato il 27 gennaio 2021, e alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato.

Il 30 dicembre 2020 il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina, in considerazione dell’avvenuta elezione del medesimo Sticchi Damiani da parte dell’Assemblea dei soci[95].

Il 31 dicembre 2020 è altresì scaduto il precedente mandato dello stesso Sticchi Damiani quale presidente del suddetto Ente. Si ricorda che Sticchi Damiani è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 6 ottobre 2017, per il quadriennio olimpico 2017-2020.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 30 agosto 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 12 settembre 2017. L’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 19 e del 27 settembre 2017. La nomina di Sticchi Damiani era stata quindi deliberata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017. Si ricorda che Sticchi Damiani era stato rieletto dall'Assemblea dell'ACI il 10 novembre 2016.

Presidente uscente dell’ACI era infatti lo stesso Sticchi Damiani, che era stato nominato per un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2012.

Come previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’assemblea dell'Ente[96] ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, il consiglio sportivo nazionale, la giunta sportiva e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo e il consiglio generale.

Ai sensi dell'articolo 1 dello statuto, l'Automobile Club d'Italia - ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.


 

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno

Meridionale e Ionio

Presidente:

 

Andrea Agostinelli

(carica di nuova istituzione)

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 19/5/2021 alla Camera e il 20/5/2021 al Senato

Pareri favorevoli dell’8/6/2021 sia

della 8ª Commissione del Senato sia

della IX Commissione della Camera

18/6/2021

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili, d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

            Il 18 giugno 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Andrea Agostinelli è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che in tal modo è stata costituita, subentrando all’Autorità portuale di Gioia Tauro, i cui organi di amministrazione sono cessati con l’insediamento di quelli del nuovo Ente[97]. La nomina di Agostinelli, di durata quadriennale, è divenuta efficace a seguito della notifica all’interessato intervenuta in pari data. 

L’8 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 26 maggio 2021 e aver audito il candidato il giorno successivo.

Al Senato la proposta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne aveva avviato l’esame il 25 maggio 2021 esprimendo parere favorevole anch’essa l’8 giugno 2021, dopo aver svolto, il medesimo giorno, l’audizione informale[98] del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il 19 e il 20 maggio 2021 era stata annunciata, rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, la lettera del 17 maggio 2021, con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Alla lettera è allegata l’intesa del presidente della regione Calabria, cosi come previsto dalla legge.

Il ruolo di presidente della suddetta Autorità di sistema portuale rientrava tra quelli per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili[99] - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare, entro il 27 settembre 2020, una manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico[100].

Si ricorda che la suddetta Autorità di sistema portuale - comprendente i porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia - è stata istituita dall’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha modificato l’articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come novellato dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, scindendo l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto in due Autorità: l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto[101].

            Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 169 del 2016 alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge n. 84 del 1994, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[102] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[103] [104].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale

Presidente:

 

Matteo Africano

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 12/5/2021 sia alla Camera sia al Senato

Parere contrario

della 8ª Commissione del Senato del 15/6/2021 e parere favorevole

della IX Commissione della Camera del 16/6/2021

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili [105], d'intesa con

il presidente

delle regioni interessate

 

Il 16 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Matteo Africano quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale[106] [107], dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 maggio 2021 - audendo in pari data il candidato - e averlo proseguito nella seduta dell’8 giugno 2021.

Il 15 giugno 2021 l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato ha invece respinto la suddetta proposta di nomina, di cui aveva avviato l’esame il 18 maggio 2021, proseguito il 26 maggio 2021[108] dopo aver informalmente audito, il 25 maggio 2021,[109] il candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il 12 maggio 2021 è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del 7 maggio 2021 con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina. Alla lettera sono allegate l’intesa del presidente della regione Abruzzo e quella del presidente della regione Marche, cosi come previsto dalla legge.

Si ricorda che il 1° dicembre 2020 è scaduto il mandato di Rodolfo Giampieri, quale presidente della anzidetta Autorità[110].

Giampieri è stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° dicembre 2016, per la durata di un quadriennio. Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giampieri con lettera del 2 novembre 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 9 novembre 2016. Tale richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 22 novembre 2016 esprimendo parere favorevole, nonché alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 24 novembre 2016, aveva a sua volta espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2016.

L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Ancona, i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente. Presidente dell’Autorità portuale di Ancona era lo stesso Giampieri, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 23 gennaio 2015. In precedenza Giampieri era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto ministeriale del 7 novembre 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti ministeriali del 9 maggio 2014 e del 12 novembre 2014. Giampieri era succeduto a Luciano Canepa, nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 marzo 2009 e in seguito commissario straordinario con analogo provvedimento del 7 maggio 2013.

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[111] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[112] [113].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale

Presidente:

 

Ugo Patroni Griffi

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 19/5/2021 alla Camera e del 20/5/2021 al Senato

Pareri favorevoli dell’8/6/2021 sia

della 8ª Commissione del Senato sia

della IX Commissione della Camera

16/6/2021

 

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili [114], d'intesa con

il presidente

della regione interessata

 

Il 16 giugno 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Ugo Patroni Griffi è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale[115], per un nuovo mandato quadriennale, che decorre dalla medesima data[116]. Il 10 aprile 2021 era scaduto il mandato dello stesso Patroni Griffi, quale presidente della suddetta Autorità[117].

L’8 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 26 maggio 2021 e aver audito il candidato il giorno successivo.

Al Senato la proposta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne aveva avviato l’esame il 25 maggio 2021 esprimendo parere favorevole anch’essa l’8 giugno 2021, dopo aver svolto, in pari data, l’audizione informale[118] del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il 19 e il 20 maggio 2021 era stata annunciata, rispettivamente alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, la lettera del 17 maggio 2021, con la quale il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sull’anzidetta proposta di nomina. Alla lettera è allegata l’intesa del presidente della regione Puglia, cosi come previsto dalla legge.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva provveduto, con proprio decreto del 5 aprile 2017, al nominare Patroni Griffi quale presidente della suddetta Autorità per la durata di un quadriennio a decorrere dal 10 aprile 2017[119].

            Il predetto Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare con lettera del 16 febbraio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 febbraio 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 28 febbraio e dell’8 marzo 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Bari, di Brindisi e di Manfredonia i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente[120].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[121] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[122] [123].


 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale


Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale

Presidente:

 

Fulvio Lino Di Blasio

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 5/5/2021 alla Camera e del 6/5/2021 al Senato

Pareri favorevoli

della 8ª Commissione del Senato del 18/5/2021 e

della IX Commissione della Camera del 25/5/2021

28/5/2021

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili [124], d’intesa con la regione interessata

 

Il 28 maggio 2021, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Fulvio Lino Di Blasio è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale. La nomina, divenuta efficace in pari data a seguito della notifica all’interessato, ha durata quadriennale.

Il 25 maggio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera aveva espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 13 maggio 2021 e aver audito il candidato il 20 maggio 2021.

Al Senato la proposta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne aveva avviato l’esame l’11 maggio 2021 esprimendo parere favorevole il 18 maggio 2021, dopo aver svolto, in pari data, l’audizione informale[125] del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera del 29 aprile 2021, annunciata alla Camera dei deputati il 5 maggio 2021 e al Senato della Repubblica il 6 maggio 2021. Alla lettera è allegata l’intesa del presidente della regione Veneto, cosi come previsto dalla legge.

Si ricorda che il 16 dicembre 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva nominato, con proprio decreto, Cinzia Zincone[126] quale commissario straordinario della suddetta Autorità, in sostituzione del precedente commissario, Pino Musolino, dimessosi in pari data per assumere l’incarico di presidente di altra Autorità di sistema portuale[127]. L’incarico decorreva dalla data del provvedimento e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice del suddetto Ente.

Si ricorda che il 6 agosto 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aveva disposto lo scioglimento del comitato di gestione della suddetta Autorità di sistema portuale, nominando contestualmente Musolino commissario straordinario dell’Autorità medesima per un periodo massimo di sei mesi[128].

L’Autorità in precedenza era guidata dallo stesso Musolino in qualità di presidente. Il provvedimento di scioglimento era motivato dalla mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020[129].

Musolino era stato nominato presidente del suddetto Ente il 7 marzo 2017, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di un quadriennio a decorrere dall’8 marzo 2017. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 10 gennaio 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 17 gennaio 2017. La richiesta era stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 25 gennaio 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 25 gennaio 2017, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2017.

Si ricorda che l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Venezia, i cui organi erano restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente. Presidente uscente dell’Autorità portuale lagunare era Paolo Costa, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 1° ottobre 2012[130].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[131] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[132] [133].


 

Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura

di nomina

Autorità

di sistema

portuale

del Mare

di Sardegna

 

Presidente:

 

Massimo Deiana

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 15/6/2021 alla Camera e del 16/6/2021 al Senato

 

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili [134], d'intesa

con il presidente

della regione interessata

 

Il 23 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha avviato l’esame della proposta di nomina di Massimo Deiana quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna[135]. Il 29 giugno 2021 ha proceduto all’audizione informale del candidato, rinviando il 30 giugno 2021 il prosieguo dell’esame a una successiva seduta[136].

Al Senato la proposta di nomina è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne ha avviato l’esame il 22 giugno 2021[137].

La richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con lettera del 10 giugno 2021. La richiesta era stata annunciata alla Camera dei deputati il 15 giugno 2021 e al Senato della Repubblica il 16 giugno 2021. Alla lettera è allegata l’intesa del presidente della regione Sardegna, cosi come previsto dalla legge.

Il 17 luglio 2021 scadrà il mandato dello stesso Deiana quale presidente del suddetto Ente. Si ricorda che Deiana è stato nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 luglio 2017, notificato all’interessato in pari data[138]. Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 13 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato rispettivamente il 16 e il 20 giugno 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 20 e del 21 giugno 2017.

L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Cagliari e di Olbia e Golfo Aranci i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento degli organi del nuovo Ente[139].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[140] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[141] [142].

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo

parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità

di sistema

portuale

del Mare di Sicilia occidentale

Presidente:

 

Pasqualino Monti

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 15/6/2021 alla Camera e del 16/6/2021 al Senato

Parere favorevole

della IX Commissione della Camera del 30/6/2021

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili [143], d'intesa con

il presidente

della regione interessata

Il 30 giugno 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Pasqualino Monti quale presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale[144],, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 23 giugno 2021 e svolto l’audizione informale del candidato il 29 giugno 2021.

Al Senato la proposta di nomina è stata assegnata all’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), che ne ha avviato l’esame il 22 giugno 2021[145].

Il 14 giugno 2021 il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare di Monti quale presidente dell’Autorità ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata alla Camera dei deputati il 15 giugno 2021 e al Senato della Repubblica il 16 giugno 2021. Alla lettera è allegata l’intesa del presidente della regione Sicilia, cosi come previsto dalla legge.

Il 30 giugno 2021 era scaduto il mandato dello stesso Monti quale presidente del suddetto Ente. Monti era stato nominato il 28 giugno 2017 con proprio decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla notifica all’interessato del medesimo decreto, intervenuta il 30 giugno 2017.

Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 6 giugno 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 13 giugno 2017. Tale richiesta di parere era stata assegnata alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 giugno 2017, esprimendo parere favorevole. La richiesta di parere era stata altresì assegnata alla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, che, dopo averne avviato l’esame nella seduta del 20 giugno 2017, aveva espresso anch’essa parere favorevole nella seduta del 21 giugno 2017.

L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale è subentrata alla soppressa Autorità portuale di Palermo i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[146].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti.

Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[147] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[148] [149].

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale

Presidente:

 

Andrea Annunziata

 

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

(dimissioni dal 2/2/2021)

Decreto

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili, d’intesa con la regione interessata

 

 

 

È attualmente vacante la carica di presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale.

Si ricorda che il 3 febbraio 2021 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [150] - Alberto Chiovelli è stato nominato commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar di Sicilia orientale, a decorrere dalla data del provvedimento e fino al ripristino degli ordinari organi di vertice[151].

Il 1° febbraio 2021 Andrea Annunziata è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Il giorno successivo ha assunto l’incarico, dismettendo quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, la cui scadenza naturale era prevista il 4 aprile 2021. Annunziata era stato infatti nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 4 aprile 2017[152], per la durata di un quadriennio. Tale incarico presidenziale deve pertanto essere ora rinnovato[153].

            Il predetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina con lettera del 7 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 14 marzo 2017. Al riguardo l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera avevano espresso pareri favorevoli nelle rispettive sedute del 21 e del 29 marzo 2017.

            L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Augusta e di Catania i cui organi sono restati in carica sino all'insediamento di quelli del nuovo Ente[154].

Le Autorità di sistema portuale sono state istituite mediante la novella disposta dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, alla originaria formulazione dell’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che prevedeva invece le Autorità portuali. Le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria e sottoposti ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, secondo quanto previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994, è scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, ed è nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili d’intesa[155] con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta[156] [157].


 

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante della concorrenza

e del mercato -AGCM

Componente:

 

Gabriella Muscolo

Nomina d’intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, L. n. 287/1990

16/5/2021

Determinazione adottata d'intesa

dai Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

 

Il 16 maggio 2021 è scaduto il mandato di Gabriella Muscolo quale componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM. Muscolo è stata nominata con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 2 aprile 2014, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e si è insediata il 16 maggio 2014, subentrando a Piero Barucci. Si ricorda che il 5 maggio 2021 era stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della candidatura a membro della suddetta autorità[158].

Si ricorda che il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato d’intesa tra loro, con determina del 20 dicembre 2018, Roberto Rustichelli quale presidente dell’Autorità, ai sensi della suddetta disposizione normativa[159].

Il 1° ottobre 2018 era cessato anticipatamente l’incarico del precedente presidente, Giovanni Pitruzzella, che ha assunto le funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea. Pitruzzella era stato nominato per sette anni con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 18 novembre 2011.

Il 14 settembre 2018 i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avevano diramato un avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nomina a presidente dell’Autorità, il cui termine era scaduto il 14 ottobre 2018.

L'Autorità è attualmente composta da Roberto Rustichelli e Michele Ainis, nominato con analoga determina il 3 marzo 2016 e insediatosi il successivo 8 marzo 2016, subentrando a Salvatore Rebecchini. Il mandato di Ainis scadrà l’8 marzo 2023.

Ai sensi del citato articolo 10, comma 2, della legge n. 287 del 1990 l'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale. Il presidente e i componenti sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Il mandato dei componenti dell'AGCM dura sette anni e non può essere rinnovato.

La composizione dell'AGCM è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. d), del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza, dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente[160] [161].

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM (c.d. antitrust), istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, vigila sugli abusi di posizione dominante, sulle operazioni di concentrazione e sulle intese o i cartelli che possano ledere la concorrenza. Come stabilito dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, valuta ed eventualmente sanziona i casi di conflitto d'interesse in cui incorrano i componenti del Governo. Spettano all’Autorità competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa.

Autorità per la laguna di Venezia


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità per la laguna di Venezia

Presidente:

 

Autorità in fase di costituzione

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell’art. 95 del D.L. n. 104/2020

Autorità in fase di costituzione

Il presidente -scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità - è nominato con

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili

sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia

 

Si segnala che non risulta ancora pervenuta alla Camera la richiesta di parere parlamentare relativa alla nomina del presidente dell’Autorità per la laguna di Venezia.

Si ricorda che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 95, rubricato “Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell’Autorità per la laguna di Venezia”, istituisce la suddetta Autorità, quale ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti[162], ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il comma 4 del medesimo articolo 95 stabilisce che sono organi dell’Autorità il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti.

Il comma 5 precisa che il presidente è il rappresentante legale dell’Autorità, responsabile del suo funzionamento, e ne dirige l’organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti ad altri organi. Il presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l’Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti la regione Veneto e il comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L’incarico di presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata.

Il comma 6 stabilisce che il comitato di gestione sia composto dal Presidente dell’Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale di taluni ministeri, della regione Veneto, della città metropolitana di Venezia e del comune di Venezia, nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del presidente dell’Autorità. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell’Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto.


 

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare

Presidente:

 

Ezio Mesini

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 8, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 145/2015

20/3/2020

Decreto

del Presidente

del Consiglio

dei ministri, previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti

 

Il 20 marzo 2020 è scaduto il mandato del presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, Ezio Mesini[163], nominato con decreto del 20 marzo 2017.

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 febbraio 2017 annunciata alla Camera e al Senato il 23 febbraio 2017, aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, sulla suddetta proposta di nomina, che era stata assegnata alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l’avevano esaminata nella seduta del 28 febbraio 2017 esprimendo parere favorevole. La proposta di nomina era stata altresì assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, che ne avevano avviato l’esame nella seduta del 7 marzo 2017, esprimendo poi parere favorevole nella seduta del 14 marzo 2017, dopo aver proceduto all’audizione informale di Mesini.

Istituito e disciplinato dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 145 del 2015, recante “Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE”, il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare è composto dal presidente, dal Direttore dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse UNMIG del Ministero dello sviluppo economico, dal Direttore della Direzione generale protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e dal Sottocapo di stato maggiore della Marina militare.

Il presidente del Comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per un periodo di tre anni.

Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare svolge funzioni di autorità competente con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.

Il Comitato, che relaziona ogni anno al Parlamento e alla Commissione europea sull’attività di regolamentazione e di vigilanza svolta, non sembra configurarsi come un autonomo ente pubblico poiché, sebbene disponga di un organismo centrale e di articolazioni sul territorio, ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico e si avvale delle strutture e delle risorse umane già previste a legislazione vigente.


 

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Commissione

di garanzia

dell'attuazione della legge sull'esercizio

del diritto

di sciopero

nei servizi pubblici essenziali

Componente:

 

Lauralba Bellardi

 

Designazione

dei Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

 

15/6/2022

(deceduta il 13 maggio 2020)

D.P.R. previa

designazione

dei Presidenti

del Senato

della Repubblica

e della Camera

dei deputati

 

            Il 5 maggio 2021 è stato pubblicato sui siti di Camera e Senato un avviso per la presentazione della candidatura a membro della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali[164]. La nomina di un nuovo componente della Commissione, il cui mandato scadrà il 15 giugno 2022, unitamente a quello degli altri componenti attualmente in carica, si è resa necessaria a seguito della prematura scomparsa della professoressa Lauralba Bellardi.

            Si ricorda che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, oltre a Lauralba Bellardi, sono stati nominati componenti della Commissione Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini e Giuseppe Santoro Passarelli, previa designazione congiunta dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati avvenuta il 31 maggio 2016, per la durata di sei anni. I nuovi componenti della Commissione si sono insediati il 15 giugno 2016 e nella prima riunione hanno eletto all'unanimità Giuseppe Santoro Passarelli quale presidente della suddetta Autorità.

            Il 28 febbraio 2016 erano scaduti i mandati dei precedenti componenti dell’organismo, Roberto Alesse, Pietro Boria, Alessandro Forlani, Elena Montecchi, Nunzio Pinelli, Iolanda Piccinini e Salvatore Vecchione, che erano stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2009[165]. La durata dei mandati, dapprima fissata in tre anni, era stata estesa a sei anni dai commi 23-duodecies e 23-terdecies dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La decorrenza era stata fissata in concomitanza dell'entrata in vigore della legge di conversione, il 28 febbraio 2010.

            All'atto del rinnovo della Commissione è stata tra l'altro data attuazione al dettato dall'articolo 23, comma 1, lett. i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva previsto la riduzione della consistenza dell'Autorità dai nove componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a cinque componenti compreso sempre il presidente. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i membri sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.

            Il successivo comma 3 del medesimo articolo 12 prevede che la Commissione, nominata per sei anni, elegga nel proprio seno il presidente. La norma dispone altresì che i membri possano essere confermati una sola volta.

              La Commissione è un’amministrazione indipendente tra le cui funzioni rilevano tra l'altro: la segnalazione all'autorità competente per la precettazione delle situazioni nelle quali dallo sciopero possa derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; la valutazione dell'idoneità delle prestazioni minime ritenute indispensabili; l'invito al differimento dell'astensione dal lavoro qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti; l'imposizione di una "provvisoria regolamentazione" alle parti in sciopero e la sanzione delle condotte non rispettose dei dettami normativi.


 

Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Commissione

di vigilanza

sui fondi pensione - COVIP

 

Commissari componenti dell’organo di vertice:

 

Antonella Valeriani

 

Francesco Massicci

 

Richieste di parere parlamentare ai sensi

dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n.

252/2005 e dell'art.1 della L. n. 14/1978

11/2/2021

 

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro

del lavoro

e delle

politiche sociali,

di concerto

con il Ministro dell'economia

e delle finanze

 

            L’11 febbraio 2021 sono scaduti i mandati di Antonella Valeriani e Francesco Massicci quali commissari componenti dell’organo di vertice della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP[166]. Si ricorda, per completezza informativa, che il 7 marzo 2023 scadrà il mandato del presidente, Mario Padula.

            Valeriani e Massicci sono stati nominati con decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2014 per la durata di un quadriennio. Con analogo decreto, emanato in pari data, Rino Tarelli era stato nominato presidente della COVIP fino al 21 ottobre 2014[167] [168]. Successivamente, alla scadenza del mandato di Tarelli, il consigliere Massicci aveva operato anche in qualità di presidente facente funzione della Commissione[169]. In seguito, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2016, Mario Padula è stato nominato presidente della Commissione per un quadriennio[170], completando in tal modo la composizione dell’organo. Successivamente, la durata del mandato dei componenti dell’organo è stata estesa a sette anni dall'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19[171].

            L'organo di vertice della COVIP è composto, secondo quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della Commissione e di indiscussa moralità e indipendenza, “nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 [172], con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano ora in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

            La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del summenzionato decreto legislativo n. 252 del 2005, con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze[173].


 

Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Commissione nazionale

per le società

e la borsa -

CONSOB

 

Componente della Commissione:

 

Chiara Mosca

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, terzo co.,

del D.L. n. 95/1974, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 216/1974

e dell'art. 1

della L. n. 14/1978

Annuncio del 29/6/2021 alla Camera

Procedura di nomina in corso

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

 

            Il 29 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 25 giugno 2021 con la quale è stato chiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Chiara Mosca quale componente della Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB[174]. La relativa procedura è stata avviata dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2021.

Al Senato la suddetta richiesta di parere parlamentare è stata assegnata il 30 giugno 2021 alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro)[175].

            Si ricorda che il 15 luglio 2021 scadrà il mandato nel suddetto incarico di Anna Genovese, nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 per la durata di sette anni.

            La nomina di Genovese era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, su proposta del Presidente del Consiglio, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e la VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 25 giugno e del 3 luglio 2014[176]. Il parere parlamentare era stato richiesto, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera del 16 giugno 2014 annunciata alla Camera e al Senato il 17 giugno 2014.

            Il 15 dicembre 2013 era scaduto il mandato di Michele Pezzinga, nominato componente della CONSOB con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2006[177].

Si ricorda che l’8 marzo 2019 Paolo Savona è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente della Commissione, per la durata di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2019, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato avevano espresso al riguardo parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 7 marzo e del 26 febbraio 2019. La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina era stata trasmessa il 6 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, e annunciata in pari data sia alla Camera sia al Senato.

Il 13 settembre 2018 la CONSOB aveva reso noto con un comunicato che in pari data il presidente pro tempore, Mario Nava, aveva rassegnato le proprie dimissioni alla Commissione, la quale, preso atto del loro carattere irrevocabile, le aveva contestualmente accettate, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Si ricorda che Mario Nava era stato nominato presidente della Commissione con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2018, per un mandato di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della scadenza del mandato di Giuseppe Vegas, intervenuta il 14 dicembre 2017.

Si ricorda inoltre che con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 Paolo Ciocca è stato nominato componente della CONSOB per un mandato di sette anni. Tale nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri[178].

Quanto ai restanti componenti della Commissione, si ricorda che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2016, sono stati nominati Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia[179]. Pertanto risultano, allo stato, in carica quali componenti della CONSOB, oltre ad Anna Genovese e al presidente Savona, Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca[180].

L’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, prevede che “La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.”[181]. Il richiamo all’articolo 1 e non all’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 determina che anche le nomine dei componenti diversi dal presidente siano soggette al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Quanto alla durata del mandato del presidente e dei componenti, originariamente prevista - come appena ricordato - in cinque anni rinnovabili, è stata prolungata a sette anni non rinnovabili, per effetto dell'articolo 47-quater del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Istituita dal summenzionato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la CONSOB è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.


 

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR



Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Date nomine

Procedura di nomina

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR

 

 

Presidente:

 

Maria Chiara Carrozza

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del

D. Lgs. n. 213/2009

12/4/2021

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione dello stesso Ministro

 

 

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Elisabetta Cerbai

 

(a seguito delle dimissioni di Patrizio Bianchi

il 14 febbraio 2021, a seguito della sua nomina a Ministro dell’istruzione)

 

28/5/2021

Decreto del Ministro dell'università e della ricerca su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome

 

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 maggio 2021,  Elisabetta Cerbai è stata nominata, a decorrere dalla medesima data, componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche - CNR[182], su designazione della Conferenza Stato-regioni-province autonome[183], in sostituzione di Patrizio Bianchi, dimessosi il 14 febbraio 2021, a seguito della sua nomina a Ministro dell’istruzione[184]. Il consiglio di amministrazione del CNR è ora quindi completo.

Si ricorda infatti che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 aprile 2021 Maria Chiara Carrozza è stata nominata, a decorrere dalla medesima data, presidente del suddetto Ente. L’incarico ha durata quadriennale. La nomina è stata comunicata dal Ministero dell’università e della ricerca[185], con lettera pervenuta il 28 aprile 2021 e annunciata alla Camera dei deputati il 4 maggio 2021 - ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

L’8 marzo 2021 sul sito del Ministero dell’università e della ricerca era stato pubblicato un avviso di chiamata pubblica alla candidatura relativo al suddetto incarico[186], sottoscritto dal coordinatore del comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213[187] del 2009 (vedasi infra nella presente scheda).

Nell’avviso si specificava che le domande degli interessati dovevano essere inviate, corredate dal relativo curriculum vitae, mediante posta elettronica certificata entro il 23 marzo 2021.

Si ricorda che il Ministro dell'università e della ricerca, con decreto del 10 febbraio 2021[188], ha nominato, quali componenti del consiglio di amministrazione del suddetto Ente, Lucio d’Alessandro[189], scelto sulla base della terna proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in sostituzione di Alberto Tesi, Patrizio Bianchi, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in sostituzione di Tommaso Edoardo Frosini, e il prof. Gabriele Fava, scelto sulla base della terna proposta dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria, in sostituzione di Mario Giovanni Melazzini. Poiché il 14 novembre 2019 è stato nominato il componente del consiglio di amministrazione Nicola Fantini, eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per completare l’organismo restava da nominare il presidente dell’Ente (vedasi infra e supra nella presente scheda). Si ricorda tuttavia che il 13 febbraio 2021 Patrizio Bianchi è entrato in carica quale Ministro dell’istruzione. Il sito dell’Ente aveva quindi reso noto, il 14 febbraio 2021, di aver ricevuto le dimissioni di Bianchi da componente del consiglio di amministrazione, unitamente a quelle di Fava, rassegnate “per incompatibilità con l’incarico di componente del consiglio di presidenza della Corte dei conti.”. Pertanto residuavano in carica solo due consiglieri su cinque. Il 13 febbraio 2021 non si era tenuta la prevista riunione dell’organo “data la mancanza del numero legale”. Il 19 febbraio 2021 in sostituzione di Fava è stata quindi nominata, con analogo decreto, Nicoletta Amodio.

 

Il 9 febbraio 2020 era scaduto l’incarico del consigliere di amministrazione dell’Ente Tommaso Edoardo Frosini[190], mentre il 20 febbraio 2020 erano cessati i mandati del presidente del medesimo Ente, Massimo Inguscio[191], e del consigliere di amministrazione Mario Giovanni Melazzini[192].

Si ricorda che il 2 dicembre 2019 alla Camera dei deputati e il 14 gennaio 2020 al Senato della Repubblica è stata annunciata la lettera del 14 novembre 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[193] ha trasmesso il decreto del Ministro del medesimo dicastero, assunto in pari data, con cui Nicola Fantini è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione del CNR, in qualità di eletto dal personale dell’Ente tra i ricercatori e tecnologi di ruolo, per la durata di un quadriennio. Tale comunicazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. Fantini è subentrato a Vito Mocella, il cui mandato era scaduto il 13 novembre 2019 unitamente a quello di Alberto Tesi[194].

Si ricorda che il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR è guidato da un consiglio di amministrazione composto, oltreché dal presidente, da quattro componenti, ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Ente.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca[195] sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della scelta dei presidenti dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[196] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, individuate tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[197].

Il nuovo statuto[198] del CNR[199], entrato in vigore dal 1° agosto 2018, prevede, all’articolo 7, comma 1, che per la nomina del presidente si applichino le procedure previste per la generalità degli enti di ricerca dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009[200] testé illustrato.

La medesima disposizione statutaria prevede invece una disciplina specifica per i componenti del consiglio di amministrazione. Essi sono nominati dal Ministro dell’università e della ricerca: uno designato sulla base di una terna proposta dalla Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI); uno designato sulla base di una terna proposta dall'Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria; uno su designazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e uno eletto dal personale del CNR tra ricercatori e tecnologi di ruolo, attraverso procedure di consultazione, anche telematica, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente[201]. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

L’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione dei suddetti enti di ricerca siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Il Consiglio nazionale delle ricerche - CNR, come specificato dall’articolo 2 del suo statuto, ha il compito - quale ente nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione europea - di svolgere, promuovere e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, e di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico al Governo e alle amministrazioni pubbliche.

 


Consorzio dell’Oglio

Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Consorzio dell’Oglio

Presidente:

 

Claudio Gandolfi

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 14/1978

Annuncio del 17/2/2021, sia al Senato sia alla Camera.

Pareri favorevoli espressi dalla

13ª Commissione del Senato

il 25/2/2021 e dalla

VIII Commissione

della Camera il 9/3/2021

25/6/2021

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare, ora Ministro

della transizione ecologica

           

            Il 25 giugno 2021, con decreto del Ministro della transizione ecologica, Claudio Gandolfi è stato nominato presidente del Consorzio dell’Oglio. L’incarico ha durata quadriennale.

            Con lettera del 25 gennaio 2021, annunciata il 17 febbraio 2021 sia al Senato sia alla Camera, il Ministro pro tempore dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[202] - aveva chiesto il parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla suddetta proposta di nomina. La proposta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica che ne aveva avviato e concluso l’esame il 25 febbraio 2021, esprimendo parere favorevole. Parimenti la proposta alla Camera dei deputati era stata assegnata all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) che, dopo averne avviato l'esame e aver svolto l’audizione informale del candidato in videoconferenza il 2 marzo 2021, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 9 marzo 2021.

Fino alla suddetta nomina l’Ente è stato guidato da Luigi Santus, in qualità di presidente facente funzione[203]. In precedenza il Consorzio era guidato da Angelo Bergomi, nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 febbraio 2014[204]. La procedura di nomina è ora regolata dall'articolo 9 dello statuto dell’Ente, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 giugno 2020, n. 130, in attuazione dell'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Il suddetto articolo 9 dello statuto dell’Ente prevede che: “Il Presidente è il rappresentante legale dei Consorzio. Il Presidente è nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla base di comprovata esperienza e adeguata professionalità ai compiti previsti dal presente Statuto, fermo restando l'insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto d'interesse. Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta.”.

L’attuale consiglio di amministrazione è stato invece nominato dall'assemblea degli utenti del 21 ottobre 2020. Oltre a Luigi Santus, ne fanno parte Franco Frosio, Giuseppe Falconi, Marco Ruffini, Ivan Gabatel e Fabio Baresi.

Il Consorzio dell'Oglio è stato istituito quale ente autonomo, sulla base del regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito dalla legge 27 giugno 1929, n. 1189, con sede a Brescia, per la costruzione, la manutenzione e l’esercizio dell’opera regolatrice dell’invaso del lago d’Iseo, per l’esecuzione delle opere di presidio e di sistemazione conseguenti all’esercizio della chiusa lacuale e per il coordinamento e la disciplina delle utenze dell’acqua del lago e del suo emissario. Il Consorzio è stato confermato, unitamente ai Consorzi dell’Adda e del Ticino, quale ente pubblico non economico, vigilato dal Ministero della transizione ecologica, con decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 532, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70[205].


 

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC

 

Presidente:

Pierluigi Umberto Di Palma

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

Annuncio del 25/5/2021 alla Camera e del 26/5/2021 al Senato

Pareri favorevoli

della 8ª Commissione del Senato del 15/6/2021 e

della IX Commissione della Camera del 16/6/2021

Procedura di nomina in corso

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili [206]

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Scadenza cariche

Consiglieri di amministrazione:

 

Alfredo Pallone

Luisa Riccardi

Maria Teresa Di Matteo

(Nominata il 12/2/2021, in sostituzione di Manlio Mele, dimessosi con decorrenza 6/5/2020)

Pasquale Misciagna

(Nominato il 12/2/2021 in sostituzione di Angela Stefania Bergantino dimessasi con decorrenza 20/5/2020)

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

14/9/2021

 

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

delle infrastrutture

e della mobilità sostenibili

(vedasi infra nel testo)

 

Il 15 e il 16 giugno 2021, rispettivamente, l’8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Pierluigi Umberto Di Palma a presidente dell’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC[207] [208].

Con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 24 maggio 2021, annunciata alla Camera il 25 maggio 2021 e al Senato il 26 maggio 2021, era stato richiesto il parere parlamentare sulla suddetta proposta di nomina, assegnata alle suddette Commissioni parlamentari, che ne avevano iniziato l’esame l’8 giugno 2021[209].

Si ricorda che il 28 ottobre 2020 Nicola Zaccheo si è dimesso dal suddetto incarico, a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020, rendendo pertanto necessario procedere alla nomina del nuovo presidente dell’Ente.

Zaccheo era stato nominato il 24 gennaio 2019 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri intervenuta in pari data, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera e la 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, rispettivamente il 9 e il 16 gennaio 2019, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 13 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La proposta era stata annunciata il 19 dicembre 2018 sia alla Camera sia al Senato.

Nel mese di ottobre 2018 era scaduto il mandato del precedente presidente dell’Ente, Vito Riggio, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica il 21 ottobre 2013.

Prima di tale nomina presidenziale Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’Ente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012, incarico prorogato con analogo provvedimento del 14 maggio 2013. In precedenza Riggio era già stato nominato presidente dell’ENAC con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2007[210] e prima ancora con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003[211].

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 2021, Maria Teresa Di Matteo e Pasquale Misciagna sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, in sostituzione rispettivamente di Manlio Mele e Angela Stefania Bergantino, cessati dai loro mandati, a seguito delle dimissioni intervenute rispettivamente il 6 e il 20 maggio 2020. Le suddette nomine non risultano ancora comunicate alla Camera.

Di Matteo e Misciagna scadranno il 14 settembre 2021 unitamente agli altri consiglieri di amministrazione in carica, Alfredo Pallone e Luisa Riccardi. Il consiglio di amministrazione nel suo complesso era stato nominato, per un quinquennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[212] del 14 settembre 2016.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, modificando l’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'ENAC, ha portato da quattro a cinque anni la durata del mandato del presidente dell'Ente, prevedendo altresì la possibilità che detto mandato possa essere rinnovato per due volte consecutive dopo la prima (in precedenza era ammesso un solo rinnovo). Il presidente dell'ENAC, ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 4, è scelto tra soggetti aventi particolari capacità ed esperienze riferite al trasporto aereo e all’aviazione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, presiede il consiglio di amministrazione ed esercita le competenze stabilite dallo statuto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le Commissioni parlamentari competenti per materia. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4 stabilisce invece che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri scelti tra soggetti di comprovata cultura giuridica, tecnica ed economica nel settore aeronautico, nominati, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il consiglio di amministrazione rimane in carica cinque anni, esercitando le competenze stabilite dallo statuto dell'Ente, e la nomina dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta. Le nomine dei consiglieri di amministrazione devono essere comunicate alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978.

L'ENAC costituisce l'Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. Tra i compiti dell'ENAC rientrano: il controllo della sicurezza; la garanzia della qualità dei servizi resi all'utente e la tutela dei diritti del passeggero; il compimento di valutazioni volte alla riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico prodotto dagli aeromobili. L'ENAC rappresenta altresì l'Italia nelle maggiori organizzazioni internazionali dell'aviazione civile.

 

 


 

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Presidente:

 

Tommaso Pellegrino

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

26/4/2021

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

 

            Il 26 aprile 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Pellegrino quale presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Pellegrino è stato infatti nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[213] - il 26 aprile 2016, per un mandato di durata quinquennale.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, che dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione informale di Pellegrino, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

L'11 aprile 2016 era scaduto il mandato del commissario straordinario uscente dell'Ente parco, Amilcare Troiano. Già presidente dell'Ente parco campano per cinque anni dal 25 febbraio 2009, Troiano era stato investito del mandato commissariale con decreto ministeriale del 4 aprile 2014 e detto incarico era stato prorogato con analoghi decreti del 30 settembre 2014, del 2 aprile 2015 e, da ultimo, dell'8 ottobre 2015 per sei mesi a decorrere dall'11 ottobre 2015.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[214].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[215].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[216].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[217]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[218].


 

Ente parco nazionale del Circeo

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Circeo

Presidente:

 

Giuseppe Marzano

 

(Il precedente presidente

Antonio Ricciardi

si è dimesso a decorrere dal 5/3/2021)

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo) Annuncio del 29/6/2021 alla Camera

Procedura di nomina in corso

 

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

           

Il 29 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro della transizione ecologica del 23 giugno 2021 con la quale è stato chiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Al Senato la richiesta è stata assegnata il 30 giugno 2021 alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) [219].

La richiesta puntualizza che su detta proposta è intervenuta, sulla base della terna predisposta dal Ministro (vedasi infra nella presente scheda), l’intesa del presidente della regione Lazio. La lettera precisa che il parere è richiesto ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il rinnovo della carica si rende necessario in quanto il 5 marzo 2021 Antonio Ricciardi si è dimesso dall’incarico di presidente del suddetto Ente[220].

Ricciardi era stato nominato al suddetto incarico con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’8 ottobre 2019. Sulla relativa proposta di nomina l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera aveva espresso parere favorevole il 2 ottobre 2019. Si ricorda che il 16 gennaio 2019 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato aveva espresso, invece, parere contrario.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 19 dicembre 2018. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alle suddette Commissioni permanenti.

Il mandato del precedente presidente, Gaetano Benedetto, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 13 dicembre 2013, era scaduto il 13 dicembre 2018. Benedetto, già nominato presidente dell'Ente parco con decreto ministeriale 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era divenuto commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[221].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[222].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[223].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[224]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[225].


 

Ente parco nazionale del Gran Paradiso

Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Ente parco

nazionale

del Gran Paradiso

Presidente:

 

Italo Cerise

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

12/7/2021

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

           

            Il 12 luglio 2021 scadrà il mandato di Italo Cerise quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[226] - del 12 luglio 2016, per un mandato di cinque anni. Il suddetto Ministro aveva richiesto il relativo parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 10 giugno 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 21 giugno 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 14 giugno 2016, esprimendo parere favorevole, e all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 22 giugno 2016 e aver proceduto all'audizione informale di Cerise nella seduta del 28 giugno 2016, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 29 giugno 2016.

            Nelle more della suddetta procedura di nomina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 20 giugno 2016 annunciata alla Camera e al Senato il 24 e il 28 giugno 2016, aveva comunicato, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 14 del 1978, di aver nominato, con proprio decreto del 10 giugno 2016, lo stesso Italo Cerise commissario straordinario dell'Ente, per la durata di tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la nomina presidenziale di Cerise, tale mandato commissariale era venuto automaticamente meno.

            Per Cerise si tratta del secondo mandato quale presidente del citato Ente parco, avendo già rivestito l’incarico per cinque anni, a seguito della nomina intervenuta con decreto ministeriale del 29 aprile 2011. Nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 28 aprile 2010, poi prorogato con analoghi decreti del 6 agosto 2010, del 27 ottobre 2010 e del 31 gennaio 2011, Cerise era succeduto nell’incarico commissariale a Giovanni Picco, a sua volta presidente dell'Ente parco per cinque anni dal 14 dicembre 2004 e commissario straordinario dal 16 febbraio 2010.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[227].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[228].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[229].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

            Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[230]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[231].

 


Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga

Presidente:

 

Tommaso Navarra

 

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

9/6/2021

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

 

Il 9 giugno 2021 è scaduto l’incarico di Tommaso Navarra quale presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Navarra è stato infatti nominato al suddetto incarico il 9 giugno 2016 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, - ora della transizione ecologica[232] - per la durata di un quinquennio.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Navarra, aveva infine espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            Il 7 luglio 2015 era scaduto il mandato del presidente uscente del predetto Ente parco, Arturo Diaconale, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 7 luglio 2010. Nel corso del susseguente periodo il consiglio direttivo dell'Ente aveva assicurato la gestione dell’Ente, dopo aver nominato al suo interno, il 18 agosto 2015, Maurizio Pelosi quale vicepresidente[233].

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[234].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[235].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[236].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

            Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[237]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[238].


Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese



Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese

Commissario straordinario

 

Giuseppe Priore

(Proroga)

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

11/3/2021

(La carica è nuovamente scaduta l’11 giugno 2021)

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Il 19 aprile 2021 alla Camera dei deputati è stata annunciata la lettera del Ministro della transizione ecologica del 14 aprile 2021 con la quale è stata comunicata la proroga dell’incarico di Giuseppe Priore quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano - Val d’Agri - Lagonegrese per la durata di tre mesi a decorrere dall'11 marzo 2021 e, comunque, non oltre la nomina del consiglio direttivo del suddetto Ente. Il suddetto decreto ha parimenti prorogato il mandato dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo.

Le suddette cariche sono quindi scadute l’11 giugno 2021.

Il 1° settembre 2020 con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare erano già stati prorogati i suddetti incarichi per tre mesi a decorrere dall’11 settembre 2020 e “comunque non oltre la nomina del consiglio direttivo del medesimo Ente parco.”.

Si ricorda che lo stesso Priore il 25 giugno 2020, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato presidente del suddetto Ente per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dell’Ente. Poiché tale organo non è ancora stato insediato, si è resa necessaria la proroga del suddetto mandato commissariale[239].

Si ricorda che Priore è stato nominato commissario straordinario l’11 dicembre 2019[240], in forza del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 ottobre 2019[241]. La gestione commissariale, originariamente prevista fino all’11 giugno 2020, è stata una prima volta prorogata con decreto ministeriale del 4 giugno 2020 fino al 10 settembre 2020.

Prima della nomina di Priore in qualità di commissario, era operativo il precedente organo commissariale. Il 26 febbraio 2019, infatti, era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 20 febbraio 2019 con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina, intervenuta con decreto ministeriale 13 febbraio 2019, di Ilde Gaudiello a commissario straordinario del suddetto Ente parco, a seguito delle dimissioni del commissario straordinario Alfonso Di Palma, rassegnate il 30 gennaio 2019[242].

La scadenza dell’incarico di Ilde Gaudiello, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del suddetto decreto ministeriale di nomina, avrebbe dovuto restare quella stabilita in origine dal decreto del 12 dicembre 2018, con cui era stato nominato Di Palma. Pertanto l’incarico avrebbe dovuto cessare entro l’11 giugno 2019 o in una data antecedente ove fossero stati nominati gli organi ordinari di gestione dell’Ente. L’incarico della Gaudiello, unitamente a quello dei sub commissari, era stato invece successivamente prorogato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 maggio 2019, fino al 10 dicembre 2019[243].

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nominava il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si segnala che, successivamente alla nomina di Giuseppe Priore quale presidente dell’Ente, intervenuta come detto il 25 giugno 2020, è entrato in vigore l’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[244].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[245].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[246].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

            Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[247]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[248].


Ente parco nazionale dell'Asinara



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell'Asinara

 

Commissario straordinario:

 

Gabriela Scanu

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

2/9/2021

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica

 

Il 2 settembre 202 scadrà l’incarico di Gabriela Scanu quale commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell'Asinara. Si ricorda che il Ministro della transizione ecologica[249], con lettera pervenuta alla Camera il 31 marzo 2021, ha dato comunicazione della ulteriore proroga del suddetto incarico, per la durata di sei mesi a decorrere dal 2 marzo 2021, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco[250].

Il 28 settembre 2020 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 agosto 2020 con la quale lo stesso Ministro aveva trasmesso il proprio decreto 18 agosto 2020 con cui prorogava per sei mesi l’incarico commissariale a decorrere dal 2 settembre 2020, e, comunque, non oltre la nomina del presidente del medesimo Ente parco.

Il 2 settembre 2020 infatti sarebbe scaduto il suddetto incarico, inizialmente conferito con decreto del suddetto Ministro del 26 febbraio 2020 per la durata di sei mesi, a decorrere dal 2 marzo 2020 e comunque non oltre la nomina del Presidente del medesimo Ente Parco[251]. Come evidenziato nel decreto di nomina da ultimo citato, il 15 gennaio 2020 era scaduto il mandato del consiglio direttivo dell’Ente. Conseguentemente, il 29 febbraio 2020 era terminato il regime di prorogatio del summenzionato organo, che negli ultimi anni aveva assicurato la gestione dell’Ente, pur in assenza del presidente.

Si ricorda infatti che il 21 febbraio 2016 era scaduto il mandato del presidente Pasquale Lorenzo Federici, che era stato nominato per la durata di un quinquennio con decreto ministeriale del 21 febbraio 2011. Federici era stato in precedenza nominato commissario straordinario dell'Ente con decreto ministeriale del 13 ottobre 2010, succedendo al precedente commissario straordinario Giancarlo Cugiolu, e tale incarico commissariale era stato prorogato con decreto ministeriale del 27 dicembre 2010 fino alla sua nomina a presidente.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nominava il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[252].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[253].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[254].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

            Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[255]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[256].


 

Ente parco nazionale della Val Grande



Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale della Val Grande

Presidente:

 

Luigi Spadone

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

Annuncio del 29/6/2021 alla Camera

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

Carica rinnovata e soggetto nominato

Commissario straordinario:

 

Massimo Bocci

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

21/4/2021

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Il 29 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 23 giugno 2021 con la quale è stato chiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luigi Spadone a presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande. Al Senato la richiesta è stata assegnata il 30 giugno 2021 alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) [257].

La richiesta puntualizza che su detta proposta è intervenuta, sulla base della terna predisposta dal Ministro (vedasi infra nella presente scheda), l’intesa del presidente della regione Piemonte. La lettera precisa che il parere è richiesto ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il 4 giugno 2021 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del citato Ministro del 27 maggio 2021 che ha dato comunicazione della nomina di Massimo Bocci a commissario straordinario del suddetto Ente parco[258] [259].

Si ricorda che il 3 dicembre 2020 è scaduto il mandato dello stesso Bocci quale presidente dell'Ente[260], nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[261] - del 3 dicembre 2015, per la durata di un quinquennio. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, era stata trasmessa dal predetto Ministro, con lettera del 4 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 10 e il 16 novembre 2015, ed era stata assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che l'aveva esaminata nella seduta del 17 novembre 2015 esprimendo parere favorevole, nonché alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, la quale, dopo averne iniziato l'esame nella seduta del 17 novembre 2015 e dopo aver proceduto all'audizione informale di Bocci nella seduta del 24 novembre 2015, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella stessa seduta. Bocci era subentrato nella presidenza dell'Ente parco piemontese a Pierleonardo Zaccheo, che era stato nominato per cinque anni con decreto ministeriale del 16 febbraio 2010. Dopo la scadenza del relativo mandato, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, Giuseppe Monti.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[262].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[263].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[264].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[265]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[266].

Ente parco nazionale del Vesuvio



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Vesuvio

 

Presidente:

 

Agostino Casillo

 

 

Richiesta di parere parlamentare - ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 ovvero dell'art. 9, comma 3,

della legge n. 394/1991,

come modificato dall’art. 55, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 120/2020 (vedasi infra nel testo)

26/4/2021

 

Decreto

del Ministro

della transizione ecologica, che predispone preliminarmente una terna di soggetti con particolare esperienza ambientale da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, per giungere entro 30 giorni a un’intesa. Decorso invano tale termine il Ministro procede alla nomina, scegliendo tra i nomi compresi nella terna

 

            Il 26 aprile 2021 è scaduto l’incarico di Agostino Casillo quale presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio[267]. Casillo infatti è stato nominato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica[268] - il 26 aprile 2016, per un mandato quinquennale.

            Il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Casillo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con lettera del 29 marzo 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 5 aprile 2016. Tale richiesta era stata assegnata alla 13a Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che aveva al riguardo espresso parere favorevole nella seduta del 13 aprile 2016. La richiesta era stata altresì assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 12 aprile 2016 e aver proceduto in pari data all'audizione informale di Casillo, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 aprile 2016.

            Nelle more di tale procedura di nomina, lo stesso Ministro, con lettera del 19 aprile 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 26 e il 27 aprile 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, di aver prorogato, con proprio decreto del 1° aprile 2016, il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco vesuviano, Ugo Leone, per la durata di trenta giorni e comunque non oltre la nomina del presidente. Con la ricordata nomina di Casillo a presidente, il mandato commissariale di Leone era dunque automaticamente venuto meno.

            Si ricorda che Leone era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale dell'11 febbraio 2014 e detto incarico era stato prorogato con ulteriori decreti ministeriali del 29 luglio 2014, del 18 febbraio 2015 e del 24 luglio 2015. In precedenza Leone era stato nominato presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio con decreto ministeriale del 15 gennaio 2008 e il relativo mandato quinquennale, prorogato al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)[269], era cessato il 14 febbraio 2014 allo scadere del periodo di prorogatio. Leone era succeduto a Amilcare Troiano che, già presidente dell'Ente parco dal 24 ottobre 2001 fino al 24 ottobre 2006, ne era poi divenuto commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro della transizione ecologica, che ne nomina il presidente con proprio decreto.

L’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha novellato il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, innovando la procedura di nomina dei presidenti degli Enti parco.

La novella prevede che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della transizione ecologica) predisponga una terna di soggetti caratterizzati da comprovata esperienza da sottoporre al presidente o ai presidenti delle regioni interessate, al fine di raggiungere un’intesa nel termine di 30 giorni. Ove l’intesa non sia raggiunta, il Ministro procede alla nomina dopo aver sentito le Commissioni parlamentari competenti, scegliendo tra i nomi compresi nella terna[270].

La novella, inserendo al medesimo articolo 9 il nuovo comma 4-bis, ha inoltre stabilito che negli organi direttivi degli enti parco debba essere garantito il principio della parità di genere[271].

La precedente disciplina prevedeva che il Ministro nominasse il presidente dell’Ente parco con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Quindi ora, contrariamente a quello che avveniva sotto il vigore della precedente disciplina, l’intesa con la regione o le regioni interessate non si configura come un elemento indispensabile ai fini della formalizzazione della nomina.

Da una prima interpretazione della norma poteva arguirsi che la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti, obbligatorio ma non vincolante, prima necessaria in ogni caso ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ora lo fosse in mancanza della suddetta intesa con la regione, in forza di quanto stabilito dal terzo periodo del suddetto comma 3, che prevede solo in tal caso l’obbligo di richiedere il parere parlamentare, parere invece non contemplato qualora la nomina sia preceduta dall’intesa con la regione. In quanto norma speciale, tale disposizione renderebbe inapplicabile alla fattispecie della nomina dei presidenti degli enti parco l’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, atteso che il controllo parlamentare troverebbe il suo fondamento giuridico nel comma 3 dell’articolo 9, come novellato.

Inoltre, la previsione di cui al terzo periodo del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, escludendo l’applicabilità dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, sul piano sistematico inibirebbe conseguentemente l’operatività dell’articolo 9 della medesima legge. Tale disposizione infatti prevede che l’obbligo di comunicazione delle nomine degli “altri amministratori” valga solo per gli enti i cui presidenti e vicepresidenti siano sottoposti alle procedure di controllo di cui all’articolo 1 della suddetta legge n. 14 del 1978. Per tale ragione sembrava che i decreti ministeriali di nomina degli “altri amministratori”, quali i commissari straordinari degli enti parco, non fossero più soggetti agli obblighi di trasmissione al Parlamento di cui all’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

Peraltro, in occasione dei primi rinnovi di presidenti di enti parco successivi alla novella legislativa illustrata, le proposte di nomina, pur corredate dalla prescritta intesa regionale, sono state oggetto di specifica richiesta di parere parlamentare alle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978; inoltre nomine di “altri amministratori”, nello specifico commissari straordinari, di enti parco sono state oggetto di trasmissione al Parlamento ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge. Sembra pertanto che ad avviso del Governo nulla sia stato innovato, nella sostanza, in merito ai profili del controllo parlamentare[272].

Il suddetto comma 3 del novellato articolo 9 della legge n. 394 del 1991 dispone inoltre che l’avvio della procedura di nomina sia reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica nonché in quello dell’Ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del presidente in carica. Non può essere nominato presidente di Ente parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. La norma precisa inoltre che il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio medesimo nella seduta successiva.

Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[273]. I mandati degli organi ordinari dell’Ente sono tutti quinquennali, ai sensi dell’articolo 9, comma 12, della sopra citata legge n. 394 del 1991, così come sostituito dall'articolo 11-quaterdecies, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248[274].

Grande progetto Pompei

Ente

Cariche rinnovate e soggetti nominati

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Grande progetto Pompei

 

Direttore generale di progetto:

 

Mauro Cipolletta

 

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge

n. 91/2013, convertito,

con modificazioni, dalla legge

n. 112/2013

Annuncio del 22/3/2021 alla Camera e del 24/3/2021 al Senato

Pareri favorevoli per entrambe le nomine

della 7ª Commissione del Senato del 30/3/2021 e

della VII Commissione della Camera del 31/3/2021

20/4/2021

(L’incarico è nuovamente scaduto 30 giugno 2021)

D.P.C.M.

su proposta

del Ministro

della cultura[275]

(vedasi infra nel testo)

Vice direttore generale vicario:

 

Giovanni Di Blasio

20/4/2021

(a decorrere dal 1° gennaio 2021)

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2021, l’incarico di Mauro Cipolletta quale direttore generale di progetto del Grande progetto Pompei è stato prorogato fino al 30 giugno 2021. Con analogo decreto Giovanni Di Blasio è stato nominato quale vice direttore generale vicario per la durata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Pertanto l’incarico di direttore generale di Progetto è nuovamente vacante dal 1° luglio 2021.

Il 30 e il 31 marzo 2021, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano dato pareri favorevoli per entrambe le proposte di nomina.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 17 marzo 2021[276], annunciata alla Camera dei deputati il 22 marzo 2021 e al Senato della Repubblica il 24 marzo 2021, aveva richiesto i relativi pareri parlamentari. Le sopraindicate proposte di nomina erano state quindi assegnate alle suddette Commissioni permanenti[277].

Si ricorda che l’incarico direttoriale di Cipolletta è scaduto il 31 dicembre 2020, essendo stato prorogato fino a tale data il 4 agosto 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora Ministro della cultura.

Il 23 giugno 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 30 giugno 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 9 giugno 2020, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 10 giugno 2020.

Il precedente incarico di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2019. Cipolletta era stato, infatti, originariamente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018.

La scadenza coincideva con quella originariamente prevista dal comma 5-ter[278] dell’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 1, comma 308, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Tale comma aveva, da ultimo, prorogato dal 31 gennaio al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale erano assicurate le funzioni del direttore generale di progetto.

L'articolo 7, comma 4, lett. a), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha nuovamente prorogato, fino al 31 dicembre 2022, le funzioni dell'Unità "Grande Pompei", nonché quelle del direttore, del vicedirettore generale vicario e della struttura di supporto.

Si segnala che, in assenza di un intervento legislativo di ulteriore proroga, le suddette funzioni sarebbero confluite in quelle della soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, a decorrere dal 31 dicembre 2019.

Si ricorda che sulla iniziale proposta di nomina di Cipolletta la Ministra pro tempore per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con lettera del 2 febbraio 2018, annunciata alla Camera e al Senato il 23 marzo 2018[279]. Tale richiesta era stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che l’aveva esaminata nella seduta del 7 febbraio 2018 esprimendo parere favorevole, e alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che l’aveva esaminata nella seduta del 20 febbraio 2018 esprimendo anch’essa parere favorevole.

In precedenza, il mandato di direttore generale del Grande progetto Pompei è stato rivestito da Luigi Curatoli[280], che era a sua volta succeduto a Giovanni Nistri, primo titolare del suddetto incarico per effetto del D.P.C.M. del 27 dicembre 2013.

Le nomine del direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei e del vice direttore sono previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica, e sono effettuate mediante decreto del Ministro della cultura, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Tra i compiti del direttore generale di progetto rientrano la definizione e l'approvazione dei progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione del sito. L’organo svolge, altresì, la funzione di stazione appaltante e cura l’esecuzione di tutte le misure atte ad accelerare gli affidamenti, nonché la fase di attuazione e di esecuzione dei relativi contratti, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti per lo sviluppo di impresa - Invitalia S.p.a.. Il direttore assume, inoltre, direttive atte a migliorare l'efficace conduzione del sito archeologico e collabora altresì per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, riferendo con cadenza semestrale al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.


 

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare -ISMEA

 

Presidente:

 

Enrico Corali

 

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

16/2/2021

 

D.P.R. previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri

su proposta

del Ministro delle politiche agricole, alimentari

e forestali

 

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Gabriele Beni

 

Speranzina

De Matteo

 

Francesco

Laratta

 

Leonardo Di Gioia

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

29/5/2021

Decreto

del Ministro delle politiche

agricole, alimentari

e forestali

(di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome)

 

            Il 16 febbraio 2021 è scaduto l’incarico di Enrico Corali quale presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA[281], nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2017, per la durata di un quadriennio.

            La nomina di Corali era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2017 a seguito dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera e dalla 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato nelle rispettive sedute del 24 gennaio 2017.

            Il 29 maggio 2021 sono invece scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto Gabriele Beni, Speranzina De Matteo, Francesco Laratta e Leonardo Di Gioia che sono stati nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 maggio 2017[282]. Il 7 gennaio 2017 erano scaduti il mandato dello stesso Corali quale commissario straordinario dell'Ente, nonché quelli dei sub-commissari Gabriele Beni e Francesco Laratta, che erano stati nominati per un anno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreti rispettivamente del 7 e del 13 gennaio 2016[283].

            Presidente uscente dell'Istituto era Ezio Castiglione, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2014. Il consiglio di amministrazione uscente era altresì composto da Adolfo Orsini e dai predetti Francesco Laratta e Gabriele Beni, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 settembre 2014, oltre che da Gianni Fava, nominato con analogo decreto del 13 novembre 2014, su designazione della conferenza delle regioni e delle province autonome.

            Il vigente statuto dell’ISMEA è stato approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 661, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

            L’articolo 4 dello statuto definisce struttura, modalità di nomina e funzioni degli organi dell’Ente, costituiti dal presidente, dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale.

Il comma 2 precisa che il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400[284]. La nomina deve pertanto essere effettuata con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro competente che, nel caso di specie, è il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

            Il comma 3 stabilisce che il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal consiglio e in caso di urgenza provvede alle deliberazioni di competenza di tale organo, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

            In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, nominato dal consiglio tra i propri componenti.

            Il comma 4 definisce le competenze del consiglio di amministrazione, dotato di poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico[285], mentre il comma 5 stabilisce che esso è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, assicurando l’equilibrio tra i generi. Il comma 7 stabilisce che i componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili mentre il presidente può essere confermato per non più di due volte, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

            Il comma 8 prevede infine che per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali può essere sciolto il consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno, con i poteri del consiglio e del presidente, eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.

            Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, per il presidente è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, mentre le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione devono essere comunicate alle Camere ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978.

            L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione di dati concernenti i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale SISTAN, di cui fa parte. L'Istituto, che partecipa anche del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, svolge altresì attività di ricerca, analisi e informazione per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari.

 


 

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto

nazionale

di documentazione, innovazione

e ricerca educativa - INDIRE

 

Presidente:

 

Giovanni Biondi

 

Componente

del consiglio di amministrazione

 

Giovanni Di Fede

 

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

28/6/2021

 

Decreti del Ministro della pubblica istruzione[286] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo

Componente

del consiglio di amministrazione:

 

Maria Francesca Cellai

Decreto del Ministro della pubblica istruzione su designazione della comunità scientifica o disciplinare di riferimento (vedasi infra nel testo)

 

Il 28 giugno 2021 sono scaduti i mandati del presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE, Giovanni Biondi, quello del consigliere di amministrazione del medesimo Ente Giovanni Di Fede[287], nominati con decreti del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca del 27 giugno 2017, nonché quello del consigliere di amministrazione Maria Francesca Cellai[288], nominata con decreto del suddetto Ministro del 28 giugno 2017[289]. Il collegio si è insediato il 12 luglio 2017.

Per Biondi e Di Fede si tratta del secondo e ultimo mandato nelle rispettive cariche, essendo essi già stati nominati per quattro anni con analoghi decreti ministeriali del 23 aprile 2013 insieme a Claudia Rebesani. In precedenza lo stesso Biondi era stato nominato commissario straordinario dell’Istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012 a decorrere dal 1° settembre 2012, incarico poi prorogato con analogo provvedimento del 27 marzo 2013.

Sono organi dell’INDIRE il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio tecnico-scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'Istituto e gli altri due membri del consiglio di amministrazione (nominati nel rispetto del principio di pari opportunità, come specifica l’articolo 10, comma 1, dello statuto dell’Ente) sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione[290], durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

 L’articolo 9, comma 2, del vigente statuto precisa che il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure di cui all’articolo 11 decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che ha riordinato gli enti di ricerca originariamente vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165.

Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro[291], durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - ora, per quanto attiene all’Ente in esame, dal Ministro dell’istruzione[292] - sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[293].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[294]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’INDIRE, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[295] [296] [297]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Lo statuto dell’Ente, approvato il 20 ottobre 2017, presenta peraltro alcune specificità per quanto riguarda l’elezione del componente della comunità scientifica di riferimento[298]. L’elezione è infatti preceduta da una selezione da parte di un comitato di cinque membri nominati dal consiglio di amministrazione uscente, chiamato a predisporre una rosa composta da un minimo di tre a un massimo di cinque persone, tra cui il personale dell’Ente effettua la scelta mediante una procedura elettorale.

L'INDIRE[299], ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L'Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e gestisce le attività di documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le Università. All'INDIRE spetta inoltre la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni, essendo succeduto alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'articolo 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297[300].


 

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN



Ente

Carica rinnovata e soggetto nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN

Componente del consiglio direttivo:

 

Piergiorgio Picozza

Comunicazione alle Camere ai sensi

dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

(nomina non ancora comunicata alla Camera – vedasi però infra nel testo)

 

23/10/2020

(decorrenza 1/1/2021)

Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Componente designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico (ma vedasi, quanto alle effettive modalità di nomina, infra nel testo)

 

Il 23 ottobre 2020 con disposizione del presidente dell’Ente è stato rinnovato il mandato del componente del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN Piergiorgio Picozza, designato in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, previa nuova designazione del suddetto Ministero, intervenuta il 13 ottobre 2020[301]. La nuova nomina decorre dal 1° gennaio 2021 e ha durata quadriennale.

Il 17 ottobre 2020 era scaduto[302] il termine ordinario previsto per il precedente mandato dello stesso Picozza, la cui nomina era stata formalizzata con disposizione del presidente dell’Ente del 17 ottobre 2016[303].

Si ricorda invece che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 dicembre 2019, Paolo Valente e Pierluigi Campana sono stati nominati quali rappresentanti del suddetto Ministero nel consiglio direttivo dell’Istituto[304], in sostituzione di Caterina Petrillo e Fabio Zwirner, i cui mandati erano scaduti il 14 ottobre 2019[305].

Si ricorda che fanno parte del consiglio direttivo, oltre al presidente Zoccoli[306] e al riconfermato Picozza in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico , i componenti della giunta esecutiva, i direttori delle sezioni e dei laboratori dell’ente, due rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca - ora della università e della ricerca - Valente e Campana[307], un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo, Antonio Passeri, e un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo, Marino Nicoletto[308]. I mandati del presidente, dei rappresentanti ministeriali e dei rappresentanti del personale sono tutti quadriennali e tale incarico può essere rivestito per un massimo di due volte.

Gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione tali enti, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro, durino in carica quattro anni e possano essere confermati una sola volta.

L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa dei suddetti enti, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca[309] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[310].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[311].

L'articolo 9 detta poi speciali disposizioni con riferimento al Consiglio nazionale delle ricerche - CNR e dello stesso Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, Istituto per il quale sono fatte salve le specifiche norme statutarie in materia. Gli organi di vertice dell’Istituto sono pertanto nominati con una procedura che deroga da quella stabilita, in via generale, per gli enti di ricerca e sopra illustrata.

L’articolo 11 dello statuto dell’Ente prevede infatti che il presidente sia selezionato sulla base di una procedura interna al medesimo Istituto[312]. Quanto al consiglio direttivo, organo che esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali, esso opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle commissioni scientifiche nazionali e del consiglio tecnico-scientifico. L’articolo 12 dello statuto ne stabilisce la composizione, caratterizzata dalla contemporanea presenza di soggetti individuati ratione muneris e rappresentanti ministeriali, nonché di un rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica[313] e di un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica[314]. Quanto alla modalità di definitiva formalizzazione delle nomine dei soggetti di designazione ministeriale, il nuovo statuto dell’Ente non detta una disciplina speciale. Può pertanto ritenersi che si applichino le disposizioni ordinariamente previste per gli enti di ricerca, ovvero che essa debba intervenire mediante apposito decreto ministeriale. In questo senso del resto, come evidenziato supra, depone la prassi più recente per ciò che riguarda i rappresentanti del Ministero dell’università e della ricerca. Il rappresentante del Mise invece viene insediato con una disposizione del presidente dell’Ente. Le particolarità di questa procedura di nomina sembrano produrre - a prescindere da ogni considerazione attinente alla sua regolarità - effetti a carico della procedura di controllo parlamentare, rendendo di fatto inapplicabile l’obbligo di comunicazione al Parlamento.

Si ricorda al riguardo che il comma 5 dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti degli enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare e la comunicazione successiva al parlamento della nomina “degli altri amministratori”.

L’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del proprio statuto[315], ha il compito di promuovere, coordinare ed effettuare la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, di compiere ricerche e di favorire lo sviluppo tecnologico pertinente all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e con il mondo dell’impresa.


 

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP

 

Già Istituto

per lo sviluppo della formazione professionale

dei lavoratori -

ISFOL

Componenti del consiglio di amministrazione:

 

Pietro Tagliatesta (designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

 

Giovanni Bocchieri (designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome)

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

7/12/2020

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(vedasi infra nel testo)

 

Il 7 dicembre 2020 sono scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche - INAPP Pietro Tagliatesta, designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e Giovanni Bocchieri, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome[316].

Bocchieri era stato nominato, unitamente ad Anita Pisarro, con decreto dello stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 dicembre 2016 per la durata di 4 anni. Pisarro si era quindi dimessa il 4 giugno 2020 ed era stata sostituita da Pietro Tagliatesta, nominato con decreto 2 luglio 2020 del medesimo Ministro su propria designazione, per la residua durata del mandato del consiglio, la cui scadenza è stata fissata al 7 dicembre 2020 dal sopra citato decreto ministeriale 7 dicembre 2016[317].

Si ricorda che l’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ha previsto, tra l’altro, la riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto da cinque a tre, compreso il presidente[318]. La norma ha inoltre stabilito che il presidente e il consiglio di amministrazione siano nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e che due componenti, tra cui il presidente, siano designati dal medesimo Ministro, e il terzo dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. I soggetti designati debbono essere tutti individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.

Diversamente quanto al consiglio di amministrazione dispone lo statuto dell’Ente[319], che - si ricorda - ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. L’articolo 6, comma 3, del vigente statuto stabilisce, tenuto conto di quanto previsto dal sopra illustrato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 218 del 2016[320], che il consiglio sia composto dal presidente dell’Istituto e da quattro componenti di comprovata esperienza scientifica e professionale nei settori di attività dell’ente, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni tra soggetti provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto, uno nominato d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e uno eletto dai ricercatori e dai tecnologi dell’Istituto.

La norma statutaria non appare quindi coincidente con le disposizioni relative alla nomina degli organi dell’Ente, contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015, pur esplicitamente richiamato nello statuto medesimo. Lo statuto invece conferma la durata quadriennale del consiglio[321].

Quanto al presidente dell’Ente, l’articolo 5, comma 1, dello statuto prevede che debba essere nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, duri in carica quattro anni e sia rinnovabile una sola volta.

Si ricorda che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 3 febbraio 2020 Sebastiano Fadda è stato nominato presidente dell’Istituto. Non risulta che la nomina sia stata preceduta dalla richiesta di parere parlamentare.

Il 1° gennaio 2020 era scaduto l’incarico del precedente presidente Stefano Sacchi.

Sacchi era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2016, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La nomina era stata deliberata in pari data dal Consiglio dei ministri. Si ricorda che il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera dell’11 agosto 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 13 settembre 2016, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina. Tale richiesta era stata assegnata alla 11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che l'aveva esaminata nella seduta del 21 settembre 2016 esprimendo parere favorevole, e alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che, dopo averla esaminata nella seduta del 27 settembre 2016, aveva, a sua volta, espresso parere favorevole nella seduta del 28 settembre 2016.

In precedenza Sacchi aveva rivestito l’incarico di commissario straordinario dell'ISFOL, per effetto della nomina intervenuta con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla data di conclusione delle procedure di nomina dei nuovi organi dell'Istituto[322].

Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, sembra che alla nomina del presidente debba applicarsi tuttora l’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La relativa proposta dovrebbe quindi essere sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione appare conseguentemente necessaria, invece, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge.

L’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche - INAPP è un ente pubblico di ricerca, che svolge attività di ricerca, di analisi strategica, di monitoraggio e di valutazione delle politiche economiche, sociali, del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale, al fine di trasferirne e applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. L’Istituto, in precedenza denominato Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL[323], ha assunto l’attuale denominazione il 1° dicembre 2016[324].

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione - INVALSI

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo

di istruzione

e di formazione -

INVALSI

Presidente:

 

Anna Maria Ajello

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 213/2009

 

1/8/2021

 

Decreti del Ministro della pubblica istruzione[325] su designazione dello stesso Ministro (vedasi infra nel testo)

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Arduino Salatin

Componente del consiglio di amministrazione:

 

Roberto Ricci

 

Decreto del Ministro della pubblica istruzione su designazione della comunità scientifica o disciplinare di riferimento (vedasi infra nel testo)

 

Il 1° agosto 2021 scadrà il mandato di Anna Maria Ajello quale presidente dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI nonché quello dei consiglieri di amministrazione del medesimo Ente Arduino Salatin e Roberto Ricci[326], che sono stati nominati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con propri decreti del 3 agosto 2017[327], per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2017.

A tale data scadevano i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione uscente. Il predetto Ministro infatti, con propri decreti del 29 luglio 2013, aveva nominato Cinzia Angelini e il già citato Arduino Salatin consiglieri per la durata di un quadriennio a decorrere dal 1° agosto 2013, insieme a Paolo Sestito quale presidente dell’Istituto[328]. In seguito poi alle dimissioni rassegnate da Sestito a decorrere dal 4 dicembre 2013, il Ministro, con proprio decreto del 5 febbraio 2014, aveva nominato la suddetta Anna Maria Ajello nuovo presidente dell’Istituto fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione.

Gli enti di ricerca originariamente vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca[329] - sono stati riordinati con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165. Il riordino ha comportato importanti innovazioni, quali la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione, la revisione della loro composizione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo il numero dei componenti del consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, compreso il presidente, non può superare il numero di cinque, nel caso di enti che ricevano un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impieghino oltre cinquecento unità di personale e tre componenti negli altri casi. Il comma 2 dello stesso articolo 8 prevede che il presidente e gli altri componenti siano nominati con decreto del Ministro competente (nel caso di specie il Ministro dell’istruzione), durino in carica quattro anni, e possano essere confermati una sola volta.

Il successivo articolo 11 del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 prevede al comma 1 che, ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa degli enti di ricerca, con decreto del Ministro[330] sia nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero[331].

Il comma 2 stabilisce quindi che il comitato di selezione fissi, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e per ciascuna posizione, ove possibile in ragione del numero dei candidati, proponga al Ministro cinque nominativi per la carica di presidente e tre nominativi per la carica di consigliere. Il comma 2-bis prevede che i nominativi proposti ai sensi del comma 2 possano essere utilizzati entro due anni dalla formulazione della proposta[332]. Il comma 3 prevede inoltre che nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, come l’INVALSI, due componenti, incluso il presidente, siano individuati dal Ministro e il terzo sia scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti[333] [334]. Il comma 5 prevede infine che i decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione siano comunicati al Parlamento. Per effetto di tale disposizione speciale, non trova applicazione per la nomina dei presidenti dei suddetti enti pubblici di ricerca quanto previsto in via generale dall’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che per le nomine di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, del Consiglio dei ministri e dei singoli Ministri prescrive il preventivo parere parlamentare.

Lo statuto dell’Ente in esame all’articolo 9, comma 1, stabilisce che sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. Il comma 2 del medesimo articolo richiama per quanto riguarda la nomina del presidente e dei consiglieri di amministrazione quanto previsto dal sopra illustrato articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009.

Il comma 3 ribadisce che i componenti del consiglio di amministrazione, tra cui il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca - ora da intendersi quale Ministro dell’istruzione[335] - e durano in carica quattro anni[336] [337].

L’INVALSI, ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria, fa parte del Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione SNV, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. L’Istituto effettua, tra l’altro, verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale.


 

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA

Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

Istituto superiore per la protezione

e la ricerca

ambientale -

ISPRA

 

Presidente:

 

Stefano Laporta

 

Richiesta di parere ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 e

dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 123/2010

 

15/7/2021

D.P.C.M,

su proposta

del Ministro della transizione ecologica[338], previo parere delle competenti commissioni parlamentari

 

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Mauro Libè

 

Alfredo

De Girolamo Vitolo

 

Miriam Lanza

 

Giovanni Immordino

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

15/7/2021

Decreto

del Ministro della transizione ecologica

(ma vedasi infra nel testo

 

Il 15 luglio 2021 scadranno i mandati del presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, Stefano Laporta[339], e quello dei componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Ente Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino.

Laporta è stato nominato presidente dell’Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2017 per la durata di un quadriennio, insediandosi con decorrenza 15 luglio 2017.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva richiesto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2010 n. 123, il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Laporta con lettera del 16 marzo 2017, annunciata alla Camera e al Senato il 21 marzo 2017. Su tale proposta di nomina avevano espresso pareri favorevoli la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato e l’VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera nelle rispettive sedute del 28 marzo e del 5 aprile 2017.

Per effetto della nomina presidenziale di Laporta era venuto automaticamente meno l’incarico di commissario straordinario dell’ISPRA attribuito a Bernardo De Bernardinis con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 marzo 2017. In precedenza l’Ente era amministrato dallo stesso De Bernardinis in qualità di presidente, dapprima nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2010 e poi confermato per un ulteriore mandato triennale con analogo decreto del 16 gennaio 2014.

Mauro Libè, Alfredo De Girolamo Vitolo, Miriam Lanza e Giovanni Immordino sono stati invece nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 maggio 2017, anch’essi per un mandato quadriennale.

Il 7 settembre 2016 erano scaduti i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione precedente, composto oltre che dagli stessi De Girolamo Vitolo e Libè, da Vittorio Amadio e Michele Fina, nominati per tre anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 settembre 2013.

Sono organi dell'ISPRA il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico e il collegio dei revisori dei conti. L’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123, prevede che il presidente sia nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2[340], del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora della transizione ecologica, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina[341].

Quanto al profilo del controllo parlamentare, la disposizione regolamentare appare sostanzialmente ripetitiva rispetto alla previsione dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che detta una identica disciplina[342] [343] . Per tale ragione e per il rango primario della disposizione da ultimo citata, dovrebbe ritenersi necessaria, per quanto riguarda le nomine dei consiglieri di amministrazione, la comunicazione alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della medesima legge n. 14 del 1978[344].

Per quanto concerne la composizione del consiglio di amministrazione dell’Ente, l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 123 del 2010 prevedeva che esso fosse composto dal presidente e da altri sei membri scelti tra persone con competenze tecniche, scientifiche o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica. Tuttavia - poiché ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli organi di amministrazione degli enti pubblici devono essere costituiti da non più di cinque componenti - non sono mai stati nominati più di quattro componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto oltre al presidente.

Il nuovo statuto dell’Ispra[345] all’articolo 4, comma 1, prevede ora che “Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed è composto oltre che dal Presidente dell'Istituto, da quattro membri nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: a) tre scelti tra persone con competenze tecniche e/o scientifiche e/o gestionali nei settori di competenza dell'Istituto; b) uno eletto tra il personale dell'Istituto inquadrato nel profilo di ricercatore o tecnologo di cui al contratto Enti Pubblici di Ricerca.”.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, deve essere assicurata la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca[346].

L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 3 dello statuto prevede inoltre che “Il Presidente dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile per una sola volta.”. il comma 3 del medesimo articolo dispone che “Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n, 382: se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni, ovvero analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.”.

Si ricorda infine il disposto del tuttora vigente articolo 4, comma 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che nell’estendere da tre a quattro anni la durata dei mandati dei componenti degli organi dell’ISPRA ha stabilito che essi possono essere confermati una sola volta. Lo Statuto ha pertanto previsto tale limite per il presidente (articolo 3, comma 1, ultimo periodo), per i componenti del collegio dei revisori (articolo 5, comma 1, ultimo periodo) e per quelli del consiglio scientifico (articolo 6, comma 1, ultimo periodo), senza però nulla disporre in merito ai componenti del consiglio di amministrazione.

L'ISPRA è stato istituito dall’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha attribuito all'Istituto le funzioni già proprie dei soppressi Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM. Sempre per effetto della citata legge n. 132 del 2016, l’ISPRA fa parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente[347].

Sottoposto alla vigilanza del Ministero della transizione ecologica, l'Istituto è persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.


 

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura

di nomina

RAI -

Radiotelevisione italiana S.p.a.

 

Componenti

del consiglio

di amministrazione:

 

Marcello Foa

(nominato

presidente

dal consiglio

di amministrazione

il 31/7/2018)

 

Fabrizio Salini

(nominato amministratore

delegato

dal consiglio

di amministrazione

il 31/7/2018)

La nomina dei componenti del consiglio di designazione ministeriale in quanto tali non è soggetta a forme di controllo parlamentare. Successivamente il presidente della società è nominato, nel proprio ambito, dal consiglio di Amministrazione. L’efficacia della nomina è subordinata al parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

(Vedasi infra nel testo)

L’assemblea degli azionisti nomina 7 componenti di cui:

 

2 su designazione del Ministro dell'economia

e delle finanze (vedasi infra nel testo).

 

Igor De Biasio

Giampaolo Rossi

Nominati dall'assemblea degli azionisti previa elezione da parte della Camera dei deputati

 

2 componenti designati elettivamente dalla Camera dei deputati (vedasi infra nel testo).

 

Beatrice Coletti

Rita Borioni

Nominati dall'assemblea degli azionisti previa elezione da parte del Senato

della Repubblica

 

2 componenti designati elettivamente dal Senato della Repubblica (vedasi infra nel testo

 

Riccardo Laganà

Nessuna forma di controllo parlamentare

 

Eletto dall’assemblea dei dipendenti

Il 31 marzo 2021 sul sito della Camera dei deputati è stato pubblicato un avviso[348] relativo alla presentazione di candidature a componente del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.a. ai fini dell'elezione dei due componenti di propria spettanza, ai sensi dell’articolo 49, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177[349]. Analogo avviso, riferito alle nomine di propria spettanza, è stato pubblicato nel sito del Senato della repubblica in pari data. Il 6 maggio 2021 sui suddetti siti internet sono stati quindi pubblicati gli elenchi dei soggetti che si sono avvalsi della facoltà di presentare la propria candidatura[350]. Si segnala inoltre che la società, il 7 giugno 2021, ha reso noto che la procedura elettorale svoltasi tra i propri dipendenti ha nuovamente indicato Riccardo Laganà[351] quale componente del suddetto organismo.

Secondo quanto previsto dallo statuto della società all’articolo 21.3, i componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per 3 anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo anno di carica[352]. L’articolo 16.4 del medesimo statuto stabilisce poi che l’assemblea debba essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro centoottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il nuovo consiglio dovrà quindi eleggere nel suo seno il nuovo presidente della società. L’elezione diverrà efficace nel caso in cui Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprima in merito parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Il consiglio eleggerà inoltre, su proposta dell’assemblea, l’amministratore delegato della società, incarico per cui non sono previste forme di controllo parlamentare. Si ricorda che l’assemblea degli azionisti della società, riunitasi il 27 luglio 2018, ha nominato i componenti dell’attuale consiglio di amministrazione dell’azienda, costituito da Igor De Biasio e Giampaolo Rossi (eletti dalla Camera dei deputati il 18 luglio 2018), Rita Borioni e Beatrice Coletti (elette dal Senato della Repubblica il 18 luglio 2018), Riccardo Laganà (eletto dall’assemblea dei dipendenti della società il 19 luglio 2018), nonché Marcello Foa e Fabrizio Salini (designati dal Consiglio dei ministri del 27 luglio 2018 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze).

Il consiglio di amministrazione si è insediato il 31 luglio 2018 ed ha eletto Salini amministratore delegato[353], conformemente all’indicazione del Consiglio dei ministri, nonché Marcello Foa presidente. Tuttavia la nomina presidenziale di Foa non è divenuta efficace perché la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nella seduta del 1° agosto 2018, ha espresso a riguardo parere contrario, non essendo stata conseguita la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione prevista dall'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177[354], come modificato dall’articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, che ha modificato la governance dell’Azienda.

Il successivo comma 6 dell’articolo 49, come modificato, regola la composizione del consiglio di amministrazione prevedendo che, dei sette componenti ora previsti, due siano eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato, due siano designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno infine sia designato dall'assemblea dei dipendenti di RAI S.p.a. tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa[355].

Il successivo comma 6-bis dispone che i componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica siamo eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e di RAI S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet[356].

Il comma 7 del medesimo articolo 49 prevede che la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione sia deliberata dall'assemblea e acquisti efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il successivo comma 8 prevede che in caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti siano nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente[357]. Ulteriori disposizione relative alla elezione, all’equilibrio di genere, ai requisiti, alle incompatibilità e alla durata di carica sono dettate dagli articoli 21 e 22 del vigente statuto della società[358].

            Si ricorda che il precedente consiglio di amministrazione, nominato ai sensi della previgente disciplina, era composto da Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca, che erano stati designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 4 agosto 2015 (insieme a Paolo Messa, dimessosi poi il 1° giugno 2017), nonché da Marco Fortis, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, e da Monica Maggioni, indicata dal medesimo Ministero come presidente della società. Il 5 agosto 2015 il consiglio di amministrazione dell'Azienda aveva effettivamente nominato Monica Maggioni presidente della RAI e in pari data era stato espresso il prescritto parere favorevole della predetta Commissione parlamentare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.


 

Unione Italiana tiro a segno - UITS


Ente

Cariche da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Unione Italiana tiro a segno - UITS

Presidente:

 

Incarico vacante

 

(L’ente allo stato è guidato dal commissario straordinario Igino Rugiero)

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978

Procedure di nomina in corso

(vedasi infra nel testo)

Decreto

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente

Vice presidente:

 

Incarico vacante

 

 

 

Decreto del Ministro della difesa, previa designazione del consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi

12 consiglieri

(tra cui viene designato il vice presidente)

 

Incarichi vacanti

 

 

Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

 

Decreto del Ministro della difesa, all’esito dell’elezione da parte dell’assemblea nazionale dell’Ente tra i tesserati

 

Occorre rinnovare le cariche di presidente, di vice presidente nonché quelle dei dodici consiglieri dell’Unione Italiana tiro a segno - UITS, allo stato vacanti[359].

Si ricorda che con decreto del Ministro della difesa del 18 novembre 2020 Igino Rugiero è stato confermato “senza soluzione di continuità” quale commissario straordinario dell’Unione[360]. La conferma opererà, per l’appunto, fino alla nomina del nuovo presidente dell’Ente, la cui elezione avrebbe dovuto avvenire entro il 15 marzo 2021, “salvo specifica deroga autorizzata dal CONI per motivate e giustificate cause di forza maggiore.”. Il 12 marzo 2021, peraltro, il commissario straordinario, ha annunciato l’intenzione di avviare[361] le procedure di indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva. Nel testo del comunicato si evidenzia che la riunione del suddetto organismo “[…] verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021.”. Con lettera di convocazione del 23 aprile 2021, pubblicata il 3 maggio 2021, Il commissario straordinario ha convocato l’assemblea nazionale elettiva per i giorni 2 e 3 luglio 2021, rispettivamente in prima e in seconda e terza convocazione[362] [363].

Il 4 novembre 2020 era scaduto il precedente incarico commissariale di Rugiero, che era stato nominato il 4 novembre 2019 con decreto del Ministro della difesa fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per non più di un anno.

La nomina di Rugiero aveva fatto seguito alla scadenza del mandato del precedente commissario Francesco Soro, intervenuta il 22 ottobre 2019. Soro era stato nominato dal Ministro della difesa, con proprio decreto del 22 ottobre 2018, fino alla nomina del presidente dell’Ente e comunque per un periodo massimo di un anno. Il 2 ottobre 2018 era scaduto il precedente mandato commissariale dello stesso Soro, nominato con analogo decreto del Ministro della difesa il 2 ottobre 2017 per un periodo massimo di un anno.

Si ricorda che il 31 dicembre 2016 era scaduto il mandato del presidente Ernfried Obrist, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013 per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016[364].

Obrist era stato successivamente rieletto dall’assemblea nazionale dell’Ente, ma la nomina non è mai stata formalizzata. Si ricorda inoltre che il commissario Soro aveva da ultimo convocato l’assemblea nazionale per l’elezione delle cariche per il 22 e 23 novembre 2019, ma la riunione era stata sconvocata dall’attuale commissario straordinario, frattanto nominato.

L’articolo 17 del vigente statuto prevede che il presidente nazionale abbia la rappresentanza legale dell'UITS e che sia responsabile del funzionamento dell'Unione nei confronti del Ministero della difesa, del CONI e dell'Assemblea nazionale, in base ai compiti affidatigli dalla legge e dallo statuto. Il comma 3 del suddetto articolo 17 prevede che il presidente sia dapprima eletto dall'assemblea nazionale[365] e quindi nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il presidente nazionale è coadiuvato, ai sensi del suddetto comma, da un vice presidente nazionale, designato dal consiglio direttivo che lo sceglie tra i propri membri eletti dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi. La nomina è quindi formalizzata con decreto del Ministro della difesa. L’articolo 18, comma 1, dello statuto prevede poi che il consiglio direttivo sia composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, dapprima eletti dall'assemblea nazionale tra i tesserati[366] e quindi nominati dal Ministro della difesa.

Altri organi centrali dell'UITS sono l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale[367], dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi, da un atleta e un tecnico sportivo in attività eletti in ciascuna delle sezioni che svolgono attività sportiva e in ciascuno dei gruppi sportivi[368]), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) e il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi, ai sensi dell’articolo 39 dello statuto, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta.

Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare, la nomina del presidente e del vicepresidente appare soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, che prevede in merito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda i consiglieri di amministrazione trova invece applicazione l’articolo 9 della medesima legge, che dispone che le relative nomine siano comunicate alle Camere. La medesima disciplina è applicabile alla nomina dei commissari straordinari.

L'Unione italiana tiro a segno - UITS è un ente pubblico a base associativa[369] sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'Ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa e il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.

 

 

 



[1] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 25 aprile 2021. Si veda al riguardo infra la nota 58 e il relativo richiamo nel testo.

[2] Si anticipa che l’8ª Commissione del Senato ha svolto, in videoconferenza, l’audizione informale del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari il 1° luglio 2021.

[3] Si anticipa che al Senato l’annuncio in Assemblea è stato effettuato successivamente, il 6 luglio 2021. Nella stessa data la 10ª Commissione dell’altro ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina. La X Commissione della Camera si è invece espressa favorevolmente il 14 luglio 2021.

[4] La suddetta norma recita: “1. All’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».”.

[5] Si anticipa che al Senato l’annuncio in Assemblea è avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021.

[6] Si anticipa che la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 13 e del 15 luglio 2021, hanno entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[7] Si anticipa che al Senato l’annuncio in Assemblea è avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021, e che la 13ª Commissione ha espresso parere favorevole il giorno 13 luglio 2021.

[8] La richiesta puntualizza che su detta proposta è intervenuta, sulla base della terna predisposta dal Ministro (vedasi infra nella relativa scheda), l’intesa del presidente della regione Lazio. La lettera precisa che il parere è richiesto ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[9] Il 30 aprile 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella relativa scheda.

[10] Si anticipa che al Senato l’annuncio in Assemblea è avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021. La 13ª Commissione del Senato ha espresso parere contrario alla proposta di nomina il 13 luglio 2021. Il 16 luglio 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera, in pari data, del Ministro della transizione ecologica con la quale la suddetta richiesta di parere è stata ritirata in considerazione del parere contrario espresso dall’altro ramo del Parlamento.

[11] La richiesta puntualizza che su detta proposta è intervenuta, sulla base della terna predisposta dal Ministro (vedasi infra nella relativa scheda), l’intesa del presidente della regione Piemonte. La lettera precisa che il parere è richiesto ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[12] La comunicazione è stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera.

[13] Il decreto, nel preambolo, ricorda che il consiglio direttivo del parco è scaduto il 28 dicembre 2019. Tale circostanza ha quindi reso necessaria la nomina commissariale per assicurare la continuità amministrativa. Sull’assetto degli organi dell’Ente si veda infra nella relativa scheda.

[14] Il 19 gennaio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella relativa scheda. Si segnala che il 21 aprile 2021 lo stesso Bocci è stato nominato con decreto del Ministro della transizione ecologica commissario straordinario dell’Ente per la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Il decreto, nel preambolo, ricorda che il consiglio direttivo del parco è scaduto il 28 dicembre 2019. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[15] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 25 aprile 2021. Si veda al riguardo infra la nota 58 e il relativo richiamo nel testo.

[16] Si anticipa che il 7 luglio 2021 la IX Commissione della Camera ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[17] Si anticipa che l’8ª Commissione del Senato ha svolto l’audizione informale, in videoconferenza, del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il 1° luglio 2021.

[18] L’ultimo Commissario straordinario alla guida della suddetta Autorità, dopo la scadenza del 9 marzo 2014 del mandato del Presidente e della relativa proroga di quarantacinque giorni fino al 23 aprile 2014, è stato lo stesso Andrea Agostinelli, nominato dapprima con decreto 5 novembre 2015, n. 363, fino al completamento del procedimento di rinnovo della Presidenza dell’Autorità stessa e, comunque, per un periodo non superiore ai sei mesi e, in ultimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 maggio 2016 a decorrere dal 7 maggio 2016, unitamente al Commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo.

[19] L’Autorità amministra i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

[20] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 57 e il relativo richiamo nel testo.

[21] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[22] Il parere favorevole è stato l’effetto del respingimento della proposta di parere contrario formulata dal relatore.

[23] Si anticipa che il 5 luglio 2021 Giovanni Pettorino è stato nominato Commissario della suddetta Autorità portuale. In pari data è stata pubblicata nel sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “La raccolta di manifestazione di interesse” per il rinnovo degli organi di vertice dell'Autorità, nella quale si specifica che gli interessati possono presentare il proprio curriculum vitae entro il 26 luglio 2021. Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientrava originariamente tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo infra la nota 57.

[24] La Commissione nella suddetta seduta aveva deliberato di chiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l’espressione del parere, originariamente fissato al 1° giugno 2021, ai sensi dell’articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento di quel ramo del Parlamento.

[25] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[26] Il 20 maggio 2021 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina.

[27] Si anticipa che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2021 Pierluigi Umberto Di Palma è stato nominato presidente dell’Ente.

[28] Ciò a seguito della sua nomina a presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, intervenuta il 19 ottobre 2020.

[29] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020.

[30] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[31] La nomina di Zincone non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[32] Musolino è stato infatti nominato presidente della Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale il 15 dicembre 2020.

[33] Non ancora comunicato alla Camera.

[34] Il 20 maggio 2021 la Conferenza Stato-regioni-province autonome ne aveva acquisito la designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si ricorda che la suddetta disposizione normativa regola le designazioni di rappresentanti delle regioni previste da disposizioni di legge.

[35] La suddetta nomina è stata comunicata dal Ministero dell’università e della ricerca, con lettera pervenuta il 28 aprile 2021 e annunciata alla Camera dei deputati il 4 maggio 2021, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. La lettera è stata inviata dal Segretariato Generale - Direzione generale della ricerca - Ufficio V del suddetto Ministero.

[36] Il testo dell’avviso pubblicato nel sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la nomina di un membro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i membri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Dovendosi procedere alla nomina di un membro dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.

[37] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la designazione di un membro della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero. Ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e nominati con Decreto del Presidente della Repubblica. I membri della Commissione sono scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di Diritto del lavoro e di relazioni industriali. La Commissione è nominata per sei anni e i suoi membri non possono essere confermati. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. Dovendosi procedere alla sostituzione -per il restante periodo di durata in carica - di uno dei membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero, i cui componenti sono stati nominati con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 giugno 1990, n. 146; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.

[38] Si ricorda che il 30 e il 31 marzo 2021, rispettivamente, la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera avevano dato entrambe pareri favorevoli sulle suddette proposte di nomina. Si ricorda che il precedente incarico direttoriale di Cipolletta era scaduto il 31 dicembre 2020.

[39] La comunicazione è stata annunciata alla Camera il 19 aprile 2021 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

[40] Il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2020 con cui era stato chiesto il parere sulla relativa proposta di nomina.

[41] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “31/03/2021 Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI

Per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati (Art. 49, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Coloro che intendono candidarsi a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 30 aprile 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cdarai2021@certcamera.it

2. I candidati nell'inviare la propria candidatura devono allegare i seguenti documenti:

a) un dettagliato curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché quanto indicato al comma 4-bis del medesimo articolo;

b) una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - circa il fatto che nei loro confronti non ricorrano le cause di ineleggibilità o decadenza di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c) copia di un documento di identità in corso di validità.

3. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet indicati al comma 6-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che a tal riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.”.

[42] Si anticipa che il 14 luglio 2021 la Camera dei deputati ha eletto quali componenti del consiglio di amministrazione della società Francesca Bria e Simona Agnes. Il Senato della Repubblica, in pari data, ha eletto Igor De Biasio e Alessandro Di Majo. Inoltre sempre nella medesima data il Consiglio dei ministri “[…] ha condiviso la relazione del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco ai fini della designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana, Carlo Fuortes e Marinella Soldi, a norma dell’articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220.. Le suddette nomine dovranno essere ora perfezionate dall’Assemblea della società (vedasi infra nella relativa scheda).

[43] La suddetta nomina non risulta annunciata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[44] La suddetta nomina non risulta annunciata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[45] La designazione è intervenuta con lettera del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, “d’ordine del Ministro”.

[46] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.

[47] Si anticipa che il 7 luglio 2021 è stata annunciata, sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica, la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 6 luglio 2021, con la quale è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Ezio Mesini quale presidente del suddetto Comitato per un nuovo mandato. La richiesta è stata assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera e alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato.

[48] Il sito dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente dedicata al consiglio di amministrazione, riporta quanto segue: “Alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2), i mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca (D. Lgs n. 218/2016) scaduti sono prorogati fino al perdurare dello stato di emergenza, avviato con Delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”. Sul punto si veda supra la nota n. 61 e il relativo richiamo nel testo. Si ricorda al riguardo che la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo di tale comma 2 dell’articolo 100, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021.”.  Tale norma però non riguarda gli incarichi qui esaminati, scaduti il 7 dicembre 2020, e quindi in una data successiva a quella di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 125 del 2020, intervenuta tre giorni prima, il 4 dicembre 2020.

[49] Si anticipa che il 14 luglio 2021 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 13 luglio 2021 del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con cui è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Angelo Frascarelli a presidente del suddetto Ente.

[50] Si anticipa che il 3 luglio 2021 l’assemblea nazionale elettiva ha scelto come presidente Costantino Vespasiano e come consiglieri Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici), Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti). Le nomine dovranno essere ora perfezionate mediante le procedure previste (si veda infra nella relativa scheda).

[51] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero della transizione ecologica è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella relativa scheda.

[52] Il 13 maggio 2021 nel sito dell’Ente è stato pubblicato un “avviso di selezione pubblica per titoli volta ad individuare una rosa di almeno 5 nominativi di candidati per la nomina del componente del consiglio di amministrazione dell’INDIRE ai sensi dell’art. 8, comma 2 lett. a) dello statuto”. L’avviso ricorda che i soggetti facenti parte della rosa formata dal comitato di selezione saranno individuati “mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione.”. Il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 24 maggio 2021. Si anticipa che l’8 luglio 2021 è stata indetta la procedura per l’elezione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dello Statuto. L’elezione allo stato è prevista per il 27 luglio 2021.

[53] Si anticipa che il 15 luglio 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 14 luglio 2021 con cui è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Laporta per un nuovo mandato presidenziale.

[54] Si segnala che il presidente dell’Ente ha indetto le elezioni del rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dello statuto, per il giorno 10 giugno 2021 e che il 17 giugno 2021 ha provveduto a proclamare eletto “Roberto RICCI, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, con 70 voti..

[55] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[56] La comunicazione è stata annunciata alla Camera il 1° aprile 2021 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

[57] Detto avviso recita: “Data di pubblicazione: 27-08-2020 Data di scadenza: 27-09-2020 Ufficio di riferimento: Ufficio di Gabinetto

Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: - Mar Tirreno meridionale e Ionio; - Mare Adriatico orientale; - Mare Ionio; - Mar Tirreno centro-settentrionale; - Mare Adriatico centro-settentrionale; - Mare Adriatico centrale; - Mar Ligure occidentale; - Mar Tirreno centrale; Mar Ligure orientale; - Mar Adriatico settentrionale; - Mar Tirreno settentrionale; - Mare di Sicilia orientale; - Mare Adriatico meridionale.

L'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d 'intesa con il Presidente della regione o i Presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.

La norma in parola, al comma 1, prevede che "Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell'Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale".

In relazione a ciò il Ministro intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale. Gli interessati possono presentare la manifestazione d'interesse tramite l'invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell'economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 27 settembre 2020, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura. Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse. Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l'elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae. I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.

[58] Detto avviso recita: “29 marzo 2021 - Nei prossimi mesi occorrerà procedere al rinnovo degli organi di vertice delle seguenti Autorità di sistema portuale: Mare di Sicilia occidentale; Mare di Sardegna.

L’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, stabilisce che il Presidente di ciascuna delle Autorità di sistema portuale sia nominato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, d’intesa con il Presidente della Regione o i Presidenti delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.

La norma in parola, al comma 1, prevede che “Il Presidente è scelto fra cittadini dei paesi membri dell’Unione europea, aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale”.

Per questo, il Ministro intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di coloro che fossero interessati a ricoprire in via esclusiva e a tempo pieno il ruolo di Presidente delle predette Autorità di sistema portuale.

Gli interessati possono presentare la manifestazione d’interesse tramite l’invio del proprio curriculum vitae, specificando le esperienze e qualificazioni professionali conseguite nei settori dell’economia dei trasporti e portuale. Il curriculum vitae deve essere redatto, in ogni suo campo, in lingua italiana secondo il modello di cv europeo e deve essere inviato, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, entro il 25 aprile 2021, al seguente indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it, specificando nell’oggetto l’Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura.

Al curriculum vitae dovrà essere allegata una sintetica relazione motivazionale dalla quale si evincano gli elementi distintivi del profilo del candidato, ivi comprese le competenze trasversali, relazionali, organizzative e manageriali, nonché le aspirazioni e gli interessi professionali connessi all’incarico da svolgere e gli obiettivi che si intenderebbe perseguire.

Il presente avviso non ha natura concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse.

Al riguardo, si precisa che non è prevista alcuna procedura selettiva, non verrà redatta e pubblicata alcuna graduatoria, né sarà reso pubblico l’elenco di coloro che avranno presentato il proprio curriculum vitae.

I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”.

[59] Sulla nomina di Diederik Sybolt Wiersma a presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM, su quella di Carlo Doglioni a presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV e su quella di Caterina Petrillo a presidente dell’Area scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park si veda il precedente numero della presente pubblicazione “Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici” n. 41 - Aprile 2021. Quanto alle nomine di Alberto Aloisio a componente dell’Area scientifica e tecnologica di Trieste -Area Science Park, di Susanna Terracini a componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi - INDAM e di Simonetta Fraschetti a componente del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli si veda la pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” n. 31 – Febbraio 2021.

[60] Su tali nomine si veda la pubblicazione “L’attività di controllo parlamentaren. 29 - Dicembre 2020”.

[61] Si segnala che l'articolo 33, comma 1, lett. a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha soppresso il secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 100, norma che disponeva, sempre fino al termine del suddetto stato di emergenza, la sospensione delle procedure di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, relative alle nomine nei suddetti Enti di ricerca.

[62] La disposizione è entrata in vigore il 4 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione della suddetta legge di conversione n. 159 del 2020, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della medesima legge.

[63] Nel mese di gennaio 2021 sono stati in specie completati i consigli di amministrazione dell’Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM e della Stazione zoologica “Anton Dohrn”, in entrambi i casi con la nomina del componente di designazione ministeriale. Sempre nel mese di gennaio è stato nominato il componente del consiglio di designazione ministeriale del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park (vedasi infra nelle relative schede). Nel mese di febbraio 2021 sono invece stati nominati i presidenti dell’INGV, dell’INRiM e del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park. I consigli di amministrazione dei suddetti Enti sono ora completi. Nel mese di febbraio sono state effettuate nomine relative anche al CNR. Il 23 ottobre 2020 Piergiorgio Picozza era stato inoltre nominato, su designazione del Ministero dello sviluppo economico, componente del Consiglio direttivo dell’INFN, mediante disposizione del presidente del suddetto Ente. Si vedano infra le relative schede.

[64] L’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020, nel testo risultante dalla legge di conversione, dispone: “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.”.

[65] Si segnala che il 26 giugno 2021 l’85ª Assemblea ordinaria (elettiva) dell’Aero Club d’Italia ha votato per un nuovo mandato presidenziale di Leoni.

[66] Il summenzionato decreto di nomina riferisce, in un Considerato contenuto nella sua premessa, che la V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8693/2019, ha sottolineato in motivazione come alle amministrazioni governative titolari del potere di nomina del presidente dell'Aero Club d'Italia non residui alcuna discrezionalità, ove il nominando sia in possesso dei requisiti previsti per la nomina e il procedimento di designazione di competenza dell'assemblea dell’Ente si sia svolto legittimamente. Si ricorda che l’articolo 5 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, stabilisce che “Il parere parlamentare non deve essere richiesto quando si tratti di nomine, proposte o designazioni dipendenti dallo svolgimento del rapporto di pubblico impiego civile e militare o quando esse siano vincolate per disposizione di legge.”.

[67] La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri il 4 giugno 2021. Il comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri specifica che Tangorra è dirigente di prima fascia dei ruoli del suddetto Ministero.

[68] Il presidente uscente dell'ANPAL decade altresì dalla carica di amministratore unico di ANPAL Servizi S.p.a. e il commissario ne assume le funzioni fino alla nomina del nuovo presidente e del consiglio di amministrazione della società. L’articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021 dispone che a far data dalla nomina del commissario straordinario, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi S.p.a., esercitando i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

[69] La norma precisa che il direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'ANPAL.

[70] Se il nominato è dipendente delle amministrazioni pubbliche, l’incarico viene conferito previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. La norma puntualizza che in tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza e che al direttore dell'ANPAL spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999, risultando sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa la facoltà di revoca dell'incarico.

[71] La norma precisa altresì che i componenti del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

[72] Si ricorda che il successivo comma 4 - non interessato dagli interventi di cui al decreto-legge n. 73 del 2021 - dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2015 prevede che “Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nominati per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio interno il presidente.”. Il successivo comma 5 - parimenti immutato - dispone poi che: “Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni, iscritti al Registro dei revisori legali, ovvero tra soggetti in possesso di specifica professionalità in materia di controllo e contabilità pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

[73] Si ricorda che le richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina di Beltram e Meneghetti erano state trasmesse dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 6 giugno 2016, annunciate alla Camera e al Senato l'8 giugno 2016. Le richieste erano state assegnate alla 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, che aveva espresso parere favorevole relativamente a ciascuna di esse nella seduta del 22 giugno 2016, nonché alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 giugno 2016, aveva parimenti espresso parere favorevole per le suddette proposte nella seduta del 28 giugno 2016.

[74] L’8 aprile 2020 la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato della Repubblica e il 15 aprile 2020 la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulle suddette proposte di nomina. Le relative richieste di parere parlamentare erano state trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 9 marzo 2020, annunciata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 1° aprile 2020. L’avvio della procedura per la nomina era stata deliberata nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 marzo 2020, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca.

[75] Paolo Miccoli era altresì presidente uscente dell’ANVUR, essendo stato eletto nell’ambito del consiglio direttivo il 15 novembre 2017, con decorrenza 8 gennaio 2018. Miccoli era subentrato al precedente presidente Andrea Graziosi, il cui mandato di componente del consiglio era scaduto il 7 gennaio 2018. Si ricorda che l'articolo 7 del citato D.P.R. n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[76] Le nomine da ultimo ricordate erano intervenute con decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2015, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dopo che la 7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, nelle rispettive sedute del 16 e del 24 settembre 2015, avevano espresso pareri favorevoli sulle relative proposte di nomina. Le richieste di parere parlamentare erano state inoltrate dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettere del 7 agosto 2015, annunciate alla Camera e al Senato l'8 settembre 2015.

[77] Antonio Felice Uricchio è stato infatti nominato componente del consiglio direttivo con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2019. La nomina ha fatto seguito alla scadenza del mandato consiliare di Andrea Graziosi. Uricchio è stato quindi eletto presidente il 19 dicembre 2019, con decorrenza dal 7 gennaio 2020.

[78] La nomina di Uricchio quale presidente è stata peraltro oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo da parte dei consiglieri di amministrazione Bertram e Meneghetti. In sede cautelare il T.A.R. del Lazio (Sezione Terza), con ordinanza n. 03901/2020, ha sospeso l’efficacia della suddetta nomina. A sua volta il Consiglio di Stato, con decreto del 14 aprile 2020, ha disposto la sospensione dell’efficacia della suddetta ordinanza sospensiva, fissando la discussione alla Camera di consiglio del 14 maggio 2020. L’impugnazione della elezione a presidente di Uricchio si fondava, in particolare, sulla circostanza che alla relativa elezione avrebbero preso parte consiglieri, che, ormai in regime di prorogatio, non avrebbero potuto, ad avviso dei ricorrenti, a essa validamente concorrere. Il 19 ottobre 2020 nel sito dell’ANVUR è stato pubblicato un comunicato nel quale si riferisce che a seguito della sentenza del 7 ottobre 2020 emanata dal suddetto organo giudicante, con la quale è stata confermata la legittimità dell’elezione del presidente Uricchio, quest’ultimo ha provveduto a nominare Alessandra Celletti vicepresidente dell’Ente, conferendo altresì deleghe ai consiglieri.

[79] Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del citato D.P.R. n. 76 del 2010, in sede di prima applicazione del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, la scadenza dei predetti mandati risultava sfalsata. Infatti, la suddetta norma prevedeva che: “previo sorteggio, sono individuati due componenti del consiglio direttivo che durano in carica tre anni, e tre componenti che durano in carica quattro anni. Gli altri componenti, tra cui il presidente, durano in carica cinque anni”. Di conseguenza, alla luce dell'intervenuta scadenza dei mandati di Luisa Ribolzi nel 2014, nonché di Andrea Bonaccorsi, Fiorella Kostoris e Massimo Castagnaro nel 2015, il consiglio direttivo dell'ANVUR risultava composto dai soli Stefano Fantoni, presidente, Andrea Graziosi, vicepresidente, e Sergio Benedetto. Per tale motivo si era reso dunque necessario procedere alla nomina dei quattro componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia, scaduti poi, come evidenziato supra nel testo, il 14 ottobre 2019.

[80] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[81] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in vigore dal 10 gennaio 2020, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’Ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[82] L'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 76 del 2010, con cui è stato emanato il regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, prevede tra l'altro che: "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

[83] Si veda supra la nota 81.

[84] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[85] Si anticipa che al Senato l’annuncio in Assemblea è stato effettuato successivamente, il 6 luglio 2021. Nella stessa data la 10ª Commissione di quel ramo del Parlamento ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina. La X Commissione della Camera si è invece espressa favorevolmente il 14 luglio 2021.

[86] La suddetta norma recita: “1. All’articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole «tre componenti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti».”.

[87] Il 29 aprile 2015 si erano invece dimessi i sub commissari dell'Agenzia, Cristina Corazza e Tullio Fanelli, che erano stati nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 ottobre 2014.

[88] I mandati di Lelli, Putti e Maranesi erano stati prorogati con decreti ministeriali del 27 dicembre 2013, del 27 settembre 2013 e del 5 ottobre 2012. In precedenza, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva nominato commissario Lelli, nonché Putti ed Enrico Elli come sub commissari. Detti incarichi erano stati poi prorogati con analoghi decreti ministeriali a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e poi dal 23 settembre 2011. A seguito delle dimissioni di Enrico Elli, il Ministro aveva nominato in sua vece Piergiuseppe Maranesi, con decreto del 27 settembre 2011.

[89] La norma è richiamata dall’articolo 6, comma 3, del vigente statuto dell’Ente.

[90] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[91] Approvato nella 14° riunione del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2017, con delibera n. 5/2017/CA, e aggiornato con le modifiche approvate in via definitiva nella 38° riunione del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2019, con delibera n. 30/2019/CA.

[92] Le modifiche sono intervenute successivamente alla sentenza n. 6134/2018 del Tar del Lazio, che ha parzialmente annullato lo statuto dell’Ente, ritenendo che nel consiglio di amministrazione debba essere garantita la rappresentanza di ricercatori e tecnologi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[93] Come già evidenziato supra nella nota n. 90 l’Enea rientra tra gli Enti di ricerca ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 218 del 2016.

[94] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[95] Si segnala che sul sito dell’ACI risulta che il 19 novembre 2020 in seconda convocazione l’assemblea dell’Ente ha eletto Angelo Sticchi Damiani quale presidente per il quadriennio 2021 - 2024. Il 23 settembre 2020 la commissione elettorale dell’Ente aveva pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla suddetta elezione, che risultava composto soltanto dal nominativo dello stesso Sticchi Damiani.

[96] L’articolo 8, comma 1, lett. a), dello statuto dell’Ente precisa che l’elezione avviene a scrutinio segreto, mentre la lett. l) del medesimo comma affida all’assemblea il compito di adottare il regolamento per la elezione del Presidente.

[97] L’ultimo Commissario straordinario alla guida della suddetta Autorità, dopo la scadenza del 9 marzo 2014 del mandato del Presidente e della relativa proroga di quarantacinque giorni fino al 23 aprile 2014, è stato lo stesso Andrea Agostinelli, nominato dapprima con decreto 5 novembre 2015, n. 363, fino al completamento del procedimento di rinnovo della Presidenza dell’Autorità stessa e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi e, in ultimo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 maggio 2016 a decorrere dal 7 maggio 2016, unitamente al Commissario straordinario aggiunto Davide Barbagiovanni Minciullo.

[98] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[99] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[100] Si veda al riguardo supra la nota 57 e il relativo richiamo nel testo.                

[101] Si ricorda che con decreto ministeriale del 25 ottobre 2019 Paolo Mario Mega è stato nominato presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto.

[102] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[103] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[104] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[105] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[106] Il parere favorevole è l’effetto del respingimento della proposta di parere contrario formulata dal relatore.

[107] Si anticipa che il 5 luglio 2021 Giovanni Pettorino è stato nominato Commissario della suddetta Autorità portuale. In pari data è stata pubblicata nel sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili “La raccolta di manifestazione di interesse” per il rinnovo degli organi di vertice dell'Autorità, specificando che gli interessati possono presentare il proprio curriculum vitae entro il 26 luglio 2021.

[108] La Commissione nella suddetta seduta aveva deliberato di richiedere al Presidente del Senato la proroga del termine per l’espressione del parere, originariamente fissato al 1° giugno 2021, ai sensi dell’articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento di quel ramo del Parlamento.

[109] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[110] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 57 e il relativo richiamo nel testo.

[111] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[112] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[113] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[114] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[115] L’Autorità amministra i porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.

[116] La nomina è stata infatti immediatamente notificata all’interessato, diventando in tal modo efficace.

[117] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale rientrava tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 57 e il relativo richiamo nel testo.

[118] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[119] Il decreto di nomina era stato notificato all’interessato il 10 aprile 2017. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.

[120] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale barese era Francesco Palmiro Mariani, che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2015, era stato prorogato con analoghi decreti dell’11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Mariani inoltre era già stato nominato due volte presidente dell'Autorità portuale di Bari per quattro anni con decreti ministeriali del 7 giugno 2011 e del 1° dicembre 2006, ed era già stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 19 gennaio 2011 prima della sua conferma a presidente. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Brindisi era invece Mario Valente che, nominato con decreto ministeriale del 10 luglio 2015, era stato prorogato con analoghi provvedimenti dell’11 gennaio 2016 e del 14 luglio 2016. Valente era succeduto al presidente Hercules Haralambides, che era stato nominato per quattro anni con decreto ministeriale del 7 giugno 2011 succedendo a Giuseppe Giurgiola, a sua volta nominato presidente con decreto ministeriale del 5 aprile 2007. L’Autorità portuale di Manfredonia era invece sottoposta a regime commissariale. Commissario era Gaetano Falcone, e commissario aggiunto Guido Capurso, nominati rispettivamente il 5 agosto e 6 settembre 2005 e confermati da ultimo l’8 novembre 2005.

[121] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[122] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[123] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[124] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[125] L’audito è intervenuto in videoconferenza.

[126] La nomina di Zincone non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[127] Musolino è stato infatti nominato presidente della Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale il 15 dicembre 2020.

[128] Anche la nomina commissariale di Musolino non risulta comunicata alla Camera.

[129] Si veda al riguardo supra la nota 57 e il relativo richiamo nel testo.

[130] In precedenza Costa era già stato nominato presidente dell'Autorità portuale di Venezia con decreto ministeriale del 1° luglio 2008. Inoltre era stato nominato commissario straordinario del medesimo Ente, dapprima con decreto ministeriale del 23 maggio 2008 e quindi con decreto ministeriale del 10 agosto 2012, nelle more delle procedure amministrative volte, rispettivamente, alla sua prima e alla sua seconda nomina presidenziale.

[131] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[132] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[133] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[134] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[135] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 25 aprile 2021. Si veda al riguardo infra la nota 58 e il relativo richiamo nel testo.

[136] Si anticipa che il 7 luglio 2021 la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera ha espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[137] Si anticipa che l’8ª Commissione del Senato ha svolto l’audizione informale, in videoconferenza, del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari il 1° luglio 2021.

[138] Da tale adempimento, come specificato nello stesso decreto, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.

[139] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale cagliaritana era Roberto Isidori, che, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 30 ottobre 2015, era stato prorogato con analogo provvedimento del 29 aprile 2016, dopo essere subentrato a Vincenzo Di Marco, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 29 gennaio 2014 e prorogato con analoghi decreti del 7 agosto 2014, del 10 novembre 2014, del 23 gennaio 2015 e del 24 aprile 2015. Di Marco era succeduto a Piergiorgio Massidda, a sua volta nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 26 novembre 2013. Per quanto concerne invece l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, commissario straordinario uscente era Pietro Preziosi, che, nominato con decreto ministeriale del 19 giugno 2015, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 22 dicembre 2015 e del 24 giugno 2016. Preziosi era subentrato nel predetto incarico a Nunzio Martello che, nominato con decreto ministeriale del 6 marzo 2014, era stato prorogato con analoghi decreti del 9 settembre 2014, del 9 dicembre 2014 e del 18 marzo 2015. Martello era a sua volta subentrato a Fedele Sanciu, nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 5 settembre 2013, dopo la scadenza del secondo e ultimo mandato quadriennale del presidente Paolo Silverio Piro.

[140] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[141] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[142] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[143] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[144] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 25 aprile 2021. Si veda al riguardo infra la nota 58 e il relativo richiamo nel testo.

[145] Si anticipa che l’8ª Commissione del Senato ha svolto l’audizione informale, in videoconferenza, del candidato in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, il 1° luglio 2021.

[146] Presidente uscente dell’Autorità portuale palermitana era Vincenzo Cannatella, nominato per quattro anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 luglio 2014. Già nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 20 settembre 2013 e prorogato con analogo decreto del 21 marzo 2014, Cannatella era succeduto ad Antonio Bevilacqua che, nominato anch’esso commissario straordinario con decreto ministeriale del 15 marzo 2013, era stato precedentemente nominato per due mandati quadriennali presidente della suddetta Autorità portuale, con decreti ministeriali del 29 gennaio 2009 e 29 settembre 2004.

[147] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[148] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 ad opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[149] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[150] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[151] Allo stato, la suddetta nomina non risulta comunicata alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[152] Il decreto di nomina è stato notificato lo stesso giorno all’interessato. Da tale adempimento, come specificato nel decreto di nomina, è decorso il quadriennio di durata dell’incarico.

[153] Si segnala che la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale rientra tra quelle per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ora delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - aveva previsto, mediante un apposito avviso, la possibilità di inviare una manifestazione di interesse a ricoprire il suddetto incarico entro il 27 settembre 2020. Si veda al riguardo supra la nota 57 e il relativo richiamo nel testo.

[154] Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Augusta era Antonio Donato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 maggio 2016. Donato era succeduto ad Alberto Cozzo, che era stato nominato commissario straordinario con decreto ministeriale del 13 novembre 2014 ed era stato prorogato con analoghi decreti del 14 maggio 2015 e del 13 novembre 2015. Precedente commissario straordinario era stato Enrico Maria Pujia, nominato con decreto ministeriale del 3 dicembre 2013 e prorogato con analogo provvedimento del 4 giugno 2014. Il 6 ottobre 2013 era scaduto il mandato dell'ultimo presidente dell'Autorità portuale megarese, Aldo Garozzo. Commissario straordinario uscente dell’Autorità portuale di Catania era invece Nunzio Martello, nominato con decreto ministeriale del 15 aprile 2016. Martello era succeduto nel predetto incarico a Cosimo Indaco che, nominato con decreto ministeriale del 22 settembre 2014, era stato prorogato con analoghi provvedimenti del 9 aprile 2015 e del 13 ottobre 2015. Precedenti commissari straordinari erano stati Giuseppe Alati, nominato con decreto ministeriale del 18 marzo 2014, e Cosimo Aiello, nominato con provvedimento del 10 agosto 2012 e più volte prorogato. Ultimo presidente dell'Autorità portuale etnea era stato invece Santo Castiglione, il cui secondo mandato quadriennale era scaduto il 2 luglio 2012.

[155] In caso di mancata intesa si applica la procedura di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

[156] Con la modifica della legge n. 84 del 1994 a opera del decreto legislativo n. 169 del 2016 e la soppressione delle Autorità portuali precedentemente previste, è parimenti venuta meno la procedura di nomina dei presidenti dei suddetti Enti, che prevedeva tra l’altro la proposizione di apposite terne di candidature designate dalle province, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti.

[157] Si ricorda che, ai sensi del testo vigente dell’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge n. 84 del 1994, il presidente nomina e presiede il comitato di gestione, composto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 9 della medesima legge. Per tale organo non sono previste forme di controllo parlamentare.

[158] Il testo dell’avviso pubblicato nel sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la nomina di un membro dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i membri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. Sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Se dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Dovendosi procedere alla nomina di un membro dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.

[159] Si segnala che il Presidente Rustichelli, insediatosi il 6 maggio 2019, terminerà il mandato il 6 maggio 2026.

[160] Con la conclusione dei mandati di Antonio Pilati nel dicembre 2011 e di Carla Rabitti Bedogni nel novembre 2013, l'AGCM si era allineata alla ridotta consistenza numerica prevista.

[161] Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità (delibera AGCM 24 maggio 2017, n. 26614), “in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal componente con maggiore anzianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.”.

[162] Il comma 2 specifica che: “All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare l’Autorità: a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all’articolo 4, legge 29 novembre 1984, n. 798, il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell’opera già denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE; b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all’esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; c) provvede al coordinamento e all’alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare e svolge attività tecnica per l’edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell’ambito lagunare; d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una società da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l’Autorità sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE. La società opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione; e) svolge attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell’ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza; f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798; h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonché alla gestione dell’attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna; m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonché alla riscossione delle relative tasse; n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici; o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonché l’esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell’Autorità marittima e dell’Autorità di sistema portuale; q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonché per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche; s) valuta ed esprime i pareri sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all’interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna; t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.”-

Il comma 4 prevede inoltre che: “L’Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all’articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l’Autorità si può avvalere della collaborazione delle università e di enti di ricerca pubblici e privati.”.

[163] Si anticipa che il 7 luglio 2021 è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica la lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 6 luglio 2021, con la quale è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Ezio Mesini quale presidente del suddetto Comitato, per un nuovo mandato. La richiesta è stata assegnata alle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera e alle Commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato. 

[164] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “Manifestazioni di interesse per la designazione di un membro della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero. Ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero sono designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e nominati con Decreto del Presidente della Repubblica. I membri della Commissione sono scelti tra esperti in materia di diritto costituzionale, di Diritto del lavoro e di relazioni industriali. La Commissione è nominata per sei anni e i suoi membri non possono essere confermati. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza. Dovendosi procedere alla sostituzione - per il restante periodo di durata in carica - di uno dei membri della Commissione di garanzia della legge sull’attuazione del diritto di sciopero, i cui componenti sono stati nominati con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° giugno 2016, gli interessati devono trasmettere la propria manifestazione di interesse, a pena di irricevibilità: 1) entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso; 2) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, contestualmente ad entrambi i seguenti indirizzi: roberto.fico@certcamera.it ed elisabetta.casellati@pec.senato.it. I candidati, nell'inviare la propria manifestazione di interesse, devono allegare i seguenti documenti: a) un dettagliato curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 giugno 1990, n. 146; b) copia di un documento di identità in corso di validità. Le manifestazioni di interesse pervenute e la relativa documentazione resteranno nella esclusiva disponibilità dei titolari del potere di nomina.”.

[165] La Commissione era composta originariamente anche da Gaetano Caputi e da Giovanni Pitruzzella, che era stato altresì eletto presidente il 24 settembre 2009, per poi dimettersi a decorrere dal 18 novembre 2011, a seguito della nomina a presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM. La Commissione il 21 novembre 2011 aveva quindi eletto Roberto Alesse, successivamente dimessosi il 2 maggio 2016, con contestuale assunzione delle funzioni da parte del commissario decano Vecchione. Caputi si era invece dimesso a decorrere dal 5 marzo 2013.

[166] La nuova denominazione dell’organo è derivata dalla novella di cui all’articolo 1, comma 22, lett. b), del decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, che ha modificato l’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. La novella ha inoltre confermato la composizione dell’organismo collegiale già prevista dall'articolo 23, comma 1, lett. g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti a tre componenti, compreso sempre il presidente. Il relativo mandato durava quattro anni e, per effetto del divieto generale di conferma previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011, i componenti non potevano più essere riconfermati, contrariamente a quanto previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non erano stati nominati nuovi commissari in loro sostituzione, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201 del 2011.

[167] Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Tarelli, Valeriani e Massicci con lettere del 17 dicembre 2013, annunciate alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo l'11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 15 gennaio 2014, mentre l'XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo aver avviato e proseguito l'esame nelle sedute del 14, 15, 22 e 28 gennaio 2014, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 5 febbraio 2014. Tali nomine erano state definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2014.

[168] Si ricorda che, in precedenza, nei mesi di dicembre 2012 e febbraio 2013, erano venuti a scadere i mandati del precedente presidente, Antonio Finocchiaro, e del commissario Giuseppe Stanghini. Per effetto di tali scadenze la COVIP risultava presieduta e composta dal predetto Rino Tarelli, che era stato nominato commissario con D.P.R. del 22 ottobre 2010. A tal proposito, si osserva che la scadenza del mandato presidenziale conferito a Tarelli con il citato D.P.R. dell'11 febbraio 2014 era fissata il 21 ottobre 2014, presumibilmente in osservanza del limite quadriennale allora previsto per la durata del mandato dei componenti della Commissione. Si ricorda inoltre che nel corso del 2013 il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione, che tuttavia non aveva avuto alcun seguito. In un primo momento il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 e alla Camera il 22 gennaio 2013. Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 225, era stata assegnata all’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che non l'aveva esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta era stata altresì assegnata all’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che l'aveva esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto. Successivamente all’avvio della XVII Legislatura, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva rinnovato la predetta richiesta di parere parlamentare con lettera del 29 marzo 2013, annunciata alla Camera l'8 maggio 2013 e al Senato il 14 maggio 2013. Anche in questo caso le competenti Commissioni parlamentari non avevano espresso alcun parere.

[169] In particolare l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, aveva disposto che sino alla nomina degli altri componenti della COVIP, il componente in carica al momento della entrata in vigore del decreto medesimo continuasse ad assicurare lo svolgimento delle funzioni demandate alla Commissione da norme di legge e di regolamento.

[170] Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Padula con lettera del 3 febbraio 2016, annunciata alla Camera e al Senato il 4 febbraio 2016. Su tale richiesta l’11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 16 febbraio 2016. L’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 17 febbraio 2016 ed aver proceduto in pari data all'audizione di Padula, aveva espresso anch'essa parere favorevole nella seduta del 18 febbraio 2016. La nomina di Padula era stata quindi approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

[171] L’articolo 1, comma 15-ter, del decreto-legge n. 244 del 2016 specifica che l’estensione della durata si applica ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto.

[172] La disposizione è stata interpretata nel senso che la richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari sia obbligatoria non solo per il presidente ma anche per i restanti componenti dell’organo collegiale.

[173] Per mera completezza informativa si ricorda che il testo originario dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, istituiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP e alla COVIP, ad eccezione di quelle attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e a un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però cassate dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del predetto decreto-legge n. 95 del 2012.

[174] Si anticipa che la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e VI Commissione (Finanze) della Camera, nelle rispettive sedute del 13 e del 15 luglio 2021, hanno entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[175] Si anticipa che al Senato l’annuncio in Assemblea è avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021.

[176] La VI Commissione della Camera aveva esaminato la proposta di nomina nelle sedute del 24 e del 25 giugno 2014, procedendo altresì all'audizione di Genovese in quella del 1° luglio 2014.

[177] La durata del mandato di Pezzinga, originariamente prevista in cinque anni, era stata portata a sette anni, per effetto dell'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, sul quale si veda infra nella presente scheda.

[178] Al riguardo si ricorda che la Ministra per i rapporti con il Parlamento aveva richiesto - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 - i pareri parlamentari sulle proposte di nomina di Nava e Ciocca con lettere del 22 dicembre 2017, annunciate alla Camera e al Senato il 9 gennaio 2018. Tali proposte erano state assegnate alla VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato, le quali, dopo aver proceduto riunite all’audizione di Nava e Ciocca nella seduta del 17 gennaio 2018, nelle rispettive sedute in pari data avevano espresso su entrambe le proposte pareri favorevoli.

[179] Le relative proposte di nomina erano state trasmesse - ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974 e dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 - dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere del 22 dicembre 2015, annunciate alla Camera e al Senato rispettivamente l'11 e il 12 gennaio 2016. Al riguardo la VI Commissione (Finanze) della Camera, dopo averle esaminate nella seduta del 14 gennaio 2016, aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2016, mentre la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato aveva espresso pareri favorevoli nella seduta del 20 gennaio 2016. Le Commissioni congiunte, nella seduta del 19 gennaio 2016, avevano proceduto all'audizione di Berruti e Di Noia. La deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri è infine intervenuta il 28 gennaio 2016.

[180] Si segnala che l'articolo 22, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che le deliberazioni della CONSOB concernenti determinati aspetti dell'organizzazione interna e del funzionamento della Commissione medesima debbano essere adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

[181] La consistenza numerica della CONSOB era stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. “Salva Italia”), che ne aveva disposto la riduzione da cinque a tre componenti, sempre compreso il presidente. Successivamente tuttavia l'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato il citato articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 201 del 2011, determinando il ripristino della antevigente composizione. Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques il 16 giugno 2012 e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Michele Pezzinga, avvenuta il 15 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 era stata nominata componente della Commissione Anna Genovese. La CONSOB risultava pertanto allora composta da Giuseppe Vegas, presidente, Paolo Troiano e Anna Genovese.

[182] La nomina non risulta ancora comunicata alla Camera.

[183] Il 20 maggio 2021 la Conferenza Stato-regioni-province autonome ne aveva acquisito la designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si ricorda che la suddetta disposizione normativa regola le designazioni di rappresentanti delle regioni previste da disposizioni di legge.

[184] L’incarico scadrà il 10 febbraio 2025, in concomitanza con la scadenza degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

[185] La lettera è stata inviata dal Segretariato Generale - Direzione generale della ricerca - Ufficio V del suddetto Ministero.

[186] Dal 16 marzo 2021 l’avviso risulta pubblicato anche sul sito del CNR.

[187] Il coordinatore specificava nell’avviso di essere stato nominato con decreto ministeriale n. 847 del 6 novembre 2020, come modificato dal decreto ministeriale n. 240 del 3 marzo 2021.

[188] La notizia è tratta dal sito internet dell’Ente. Allo stato le suddette nomine non risultano, infatti, comunicate alla Camera ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

[189] Si segnala che il consiglio di amministrazione ha eletto all’unanimità d’Alessandro vicepresidente dell’Ente il 25 febbraio 2021. Il vicepresidente, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del vigente statuto sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

[190] Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 9 febbraio 2016, aveva nominato Tommaso Edoardo Frosini e Gloria Saccani Jotti componenti del consiglio di amministrazione del CNR per un quadriennio. In particolare Frosini era stato nominato su designazione della Conferenza Stato - regioni - province autonome, mentre Saccani Jotti era stata scelta all'interno della terna proposta al suddetto Ministro dalla Confederazione generale dell'industria italiana e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

[191] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 16 febbraio 2016, annunciata alla Camera il 26 febbraio 2016, aveva comunicato, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, di aver nominato, con proprio decreto 15 febbraio 2016, Massimo Inguscio presidente dell’Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dal 20 febbraio 2016. Inguscio, già presidente dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM, aveva sostituito Luigi Nicolais che era stato nominato presidente per quattro anni con decreto ministeriale del 20 febbraio 2012.

[192] Il 22 gennaio 2019 era stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 10 gennaio 2019 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 213 del 2009, il decreto ministeriale n. 13 del 9 gennaio 2019 concernente la nomina di Mario Giovanni Melazzini a componente del consiglio di amministrazione, in sostituzione di Gloria Saccani Jotti, dimissionaria dal 19 aprile 2018, a seguito dell’assunzione del mandato parlamentare. Il mandato di Melazzini è poi scaduto il 20 febbraio 2020, contestualmente a quello degli altri componenti del consiglio.

[193] La comunicazione è stata trasmessa dall’Ufficio V della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca.

[194] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 17 novembre 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 1° dicembre 2015, aveva comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 13 novembre 2015, Lagalla e Mocella componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, per la durata di quattro anni. Lagalla era stato nominato su designazione della Conferenza dei Rettori delle università CRUI, mentre Mocella era stato nominato su designazione del personale dell’Ente stesso. A seguito dell’elezione di Roberto Lagalla all’Assemblea regionale siciliana, nel marzo 2018 il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca aveva provveduto a nominare, su designazione della Conferenza dei Rettori delle università italiane CRUI, Alberto Tesi quale consigliere di amministrazione, “per il restante periodo del quadriennio di nomina in corso”. I mandati dei componenti del precedente consiglio di amministrazione dell’Ente Maria Cristina Messa, Gloria Saccani Jotti, Vito Valassi e Gennaro Ferrara erano scaduti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015.

[195] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[196] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri relativi alle procedure di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[197] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[198] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[199] Emanato con provvedimento del presidente del CNR n. 93/2018.

[200] Si segnala che mentre l’articolo 7 dello statuto del 2018 del CNR fissa in cinque il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Ente, l’articolo 9 del decreto legislativo n. 213 del 2009, al comma 1, stabilisce che: “Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. Il relativo consiglio scientifico di cui all'articolo 10 può essere costituito fino ad un massimo di dieci componenti.”.

[201] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[202] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[203] L’articolo 10, comma 2, dello statuto dell’Ente prevede infatti che: “Per i casi di assenza o di impedimento il Presidente designa il Consigliere che lo sostituisce. In difetto di designazione e in caso di vacanza, il Presidente è sostituito dai Consigliere più anziano di età facente parte del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può affidare parte delle sue mansioni od incarichi per la trattazione di speciali questioni ad uno o più consiglieri anche se funzionari governativi.”.

[204] Non risulta che in merito a tale nomina siano stati richiesti i pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

[205] Il Consorzio dell’Oglio, insieme agli omologhi Consorzio dell'Adda e Consorzio del Ticino, era stato soppresso dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che aveva contestualmente disposto l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad un unitario Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, vigilato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale disposizione tuttavia è stata soppressa, prima della costituzione del nuovo ente, dall'articolo 27-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Ai citati Consorzi sono state quindi riattribuite le funzioni esercitate in precedenza.

[206] L’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».”.

[207] Il 20 maggio 2021 il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, aveva deliberato l’avvio della procedura per la suddetta nomina. La delibera definitiva è invece intervenuta il 30 giugno 2021.

[208] Si anticipa che con decreto del Presidente della Repubblica del 1° luglio 2021 Pierluigi Umberto Di Palma è stato nominato presidente dell’Ente.

[209] La IX Commissione della Camera aveva audito il candidato nel corso della stessa giornata, mentre l’8ª Commissione del Senato aveva svolto l’audizione il giorno successivo.

[210] Tale mandato presidenziale, inizialmente di durata quadriennale, era stato prolungato di un anno per effetto del riordino dell'Ente operato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188.

[211] In precedenza Riggio era stato nominato commissario straordinario dell’ENAC con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2003.

[212] Il decreto è stato firmato per il Presidente del Consiglio dei ministri dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti.

[213] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[214] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[215] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[216] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[217] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[218] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[219] Si anticipa che al Senato l’annuncio in Assemblea è avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021 e che la 13ª Commissione ha espresso parere favorevole il giorno 13 luglio 2021.

[220] Il 30 aprile 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.

[221] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[222] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[223] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[224] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[225] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[226] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[227] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[228] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[229] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[230] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[231] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[232] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[233] Ciò ai sensi del comma 6 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell’articolo 16 dello statuto dell’Ente Parco. Nelle more della nomina del nuovo presidente, infatti, la gestione dell'Ente parco è assicurata dal consiglio direttivo sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

[234] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[235] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[236] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[237] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[238] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[239] Il 9 e il 10 giugno 2020, rispettivamente, la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica e la VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina. Il 26 maggio 2020 era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, la lettera del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 maggio 2020 con cui era stato chiesto il parere sulla relativa proposta di nomina.

[240] Unitamente a quello dei sub commissari Antonio Luca Conte ed Ennio Di Lorenzo.

[241] Il relativo decreto non risulta ancora comunicato alle Camere, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[242] Il 15 gennaio 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 19 dicembre 2018 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della nomina di Di Palma a commissario straordinario dell'Ente, intervenuta il 13 dicembre 2018 per la durata di sei mesi. La nomina era stata disposta stante il mancato raggiungimento dell’intesa con la regione Basilicata necessaria ai sensi della normativa allora vigente per il rinnovo del presidente dell’Ente parco. Il decreto precisava che la nomina comunque non avrebbe avuto efficacia successivamente all’insediamento degli organi ordinari di gestione. Con lo stesso decreto si provvedeva a nominare Vincenzo Cante e Rosanna Antonella Laraia quali sub commissari. Quindi, con decreto dello stesso Ministro del 7 marzo 2019, Giuseppe Priore era stato nominato sub commissario in sostituzione di Vincenzo Cante. Successivamente, con decreto del 22 marzo 2019, Giuseppe Nucci veniva nominato sub commissario in sostituzione di Rosanna Antonella Laraia.

Si ricorda che l’11 luglio 2017 era scaduto il mandato del presidente dell'Ente, Domenico Totaro, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 luglio 2012. Dal 25 agosto 2017, ossia a seguito della scadenza dei 45 giorni di prorogatio previsti dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, la gestione del predetto Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente pro tempore, Vittorio Triunfo. Si ricorda, altresì, che la nomina presidenziale di Totaro - primo presidente dell’Ente parco lucano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica l’8 dicembre 2007 - aveva comportato la cessazione del mandato commissariale già attribuito allo stesso Totaro con decreto ministeriale del 24 ottobre 2008 e varie volte prorogato, da ultimo con analogo provvedimento del 30 aprile 2012.

[243] Il 4 giugno 2019 era stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2019, con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della suddetta proroga, valevole per un ulteriore semestre a decorrere dall’11 giugno 2019, originaria data di scadenza dell’incarico.

[244] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[245] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[246] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[247] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[248] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[249] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[250] La comunicazione è stata annunciata alla Camera il 1° aprile 2021 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

[251] L’11 giugno 2020 è stata annunciata alla Camera e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) la lettera del 29 maggio 2020 con cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, della suddetta nomina.

[252] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[253] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[254] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[255] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[256] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[257] Si anticipa che al Senato l’annuncio in Assemblea è avvenuto successivamente, il 6 luglio 2021. La 13ª Commissione ha espresso parere contrario alla proposta di nomina il 13 luglio 2021. Il 16 luglio 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera, in pari data, del Ministro della transizione ecologica con la quale la suddetta richiesta di parere è stata ritirata in considerazione del parere contrario espresso dall’altro ramo del Parlamento.

[258] La comunicazione è stata trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

[259] Il decreto, nel preambolo, ricorda che il consiglio direttivo del parco è scaduto il 28 dicembre 2019. Tale circostanza ha quindi reso necessaria la nomina commissariale per assicurare la necessaria continuità amministrativa. Sull’assetto degli organi dell’Ente si veda infra nella presente scheda.

[260] Il 19 gennaio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.

[261] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[262] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[263] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[264] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[265] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[266] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[267] Il 17 maggio 2021 nella sezione “Amministrazione Trasparente - Enti controllati - Enti pubblici vigilati - Avvisi procedure di nomina” del sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - ora della transizione ecologica - è stato reso noto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall’articolo 55, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’avvio della procedura di nomina del presidente dell’Ente in esame. Sulle nuove procedure di nomina si veda infra nella presente scheda.

[268] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[269] Tale comma recita: “424. Al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa e amministrativa degli Enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le scadenze dei mandati del Presidente o del consiglio direttivo ricadenti nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.”.

[270] A seguito della novella il comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 ora dispone: “Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale nelle istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, i presidenti delle regioni interessate esprimono l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il suddetto termine senza che sia raggiunta l'intesa con i presidenti delle regioni interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i nomi compresi nella terna. L'avvio della procedura di nomina è reso noto nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché dell'ente parco interessato, sessanta giorni prima della scadenza del Presidente in carica. Non può essere nominato Presidente di Ente parco chi ha già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi. Alla nomina di Presidente di Ente parco si applica la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.”.

[271] Il comma 4-bis è stato inserito dall'articolo 55, comma 1, lett. a), n. 1-bis), del citato decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito.

[272] L’unico elemento differenziale in materia potrebbe essere costituito dalla circostanza che, in caso di mancata intesa con il presidente della regione interessata, il parere dovrebbe essere richiesto ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 e non dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978, con la conseguenza che il termine per la sua espressione passerebbe da 20 a 30 giorni.

[273] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti, oltre al presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri, compreso il presidente.

[274] Si segnala infine che il comma 1, lett. a), n. 3), del già citato articolo 55 del decreto-legge n. 76 del 2020, ha disposto l’inserimento di un comma 11-bis all’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, che recita: “La gestione amministrativa dei parchi nazionali è affidata al direttore del parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed assicura l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere da d) a e-bis), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; al direttore del parco spetta l'adozione dei connessi atti anche a rilevanza esterna.".

[275] L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto cheIl «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura».”. Il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, l’istituzione del Ministero del turismo, mediante l’inserimento degli articoli aggiuntivi 54 bis, 54 ter e 54 quater al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[276] Nella richiesta di parere si precisa che: “[…] con nota del 20 gennaio 2021, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo [ora Ministro della cultura -N.d.R.] pro tempore ha espresso l'auspicio che il Generale di Divisione Mauro Cipolletta, nominato Direttore generale del Grande progetto Pompei con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2018 e successivamente confermato, fino al 31 dicembre 2020, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2020, possa continuare a svolgere tali funzioni fino al 30 giugno 2021. Il Ministro, con la medesima nota, nell'ottica di assicurare al Direttore generale di progetto una valida cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni, ha, altresì, proposto di nominare il Generale di Brigata Giovanni Di Blasio in qualità di Vice Direttore generale vicario dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021”.

[277] La 7 ª Commissione del Senato ha iniziato e concluso l’esame delle proposte il 30 marzo 2021, mentre la VII Commissione della Camera ha iniziato l’esame in pari data, concludendolo il giorno successivo.

[278] Il comma 5-ter, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 4, lett. a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recita: “Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.”.

[279] L’annuncio è quindi intervenuto successivamente all’espressione dei pareri, in concomitanza con la prima seduta della XVIII Legislatura.

[280] Curatoli era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2016 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il suo incarico era stato prorogato fino al 31 dicembre 2017 con analogo decreto dell’8 giugno 2017.

[281] Si anticipa che il 14 luglio 2021 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 13 luglio 2021 del Ministro per i rapporti con il Parlamento, con cui è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Angelo Frascarelli a presidente del suddetto Ente.

[282] Tali nomine non risultano comunicate alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[283] Il commissariamento dell'ISMEA era stato previsto dall'articolo 1, commi 659 - 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in conseguenza dell'incorporazione di diritto nel predetto Istituto della società Istituto sviluppo agroalimentare - ISA S.p.a. e della Società gestione fondi per l'agroalimentare - SGFA S.r.l..

[284] Tale norma dispone che: “1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell’amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.”.

[285] L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 4 dello statuto prevede che le deliberazioni del consiglio siano assunte su proposta del direttore generale, ad eccezione di quelle relative alla individuazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza ovvero concernenti la designazione di amministratori o sindaci nelle società partecipate o finanziate.

[286] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[287] Il 13 maggio 2021 nel sito dell’Ente è stato pubblicato un “avviso di selezione pubblica per titoli volta ad individuare una rosa di almeno 5 nominativi di candidati per la nomina del componente del consiglio di amministrazione dell’INDIRE ai sensi dell’art. 8, comma 2 lett. a) dello statuto”. L’avviso ricorda che i soggetti facenti parte della rosa formata dal comitato di selezione saranno individuati “mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione.”. Il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 24 maggio 2021. Si anticipa che l’8 luglio 2021, è stata indetta la procedura per l’elezione del terzo componente del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 2021-2025, ai sensi dell’art. 8, comma 2 dello Statuto. L’elezione allo stato è prevista per il 27 luglio 2021.

[288] Con nota 15695 del 2017 l’Ente aveva comunicato al Ministero l’impossibilità di procedere alla designazione elettiva del componente del consiglio di amministrazione scelto dalla comunità scientifica di riferimento, in quanto l’allora vigente statuto non prevedeva detto procedimento e non identificava la suddetta comunità. Il Ministro aveva pertanto provveduto a integrare l’organo designando direttamente il terzo componente del consiglio di amministrazione. Il 20 ottobre 2017 l’attuale consiglio di amministrazione ha adottato il nuovo statuto, regolando la suddetta procedura elettorale.

[289] Tali decreti sono stati trasmessi con lettera dell’Ufficio I - Affari generali, personale, contabilità e vigilanza enti, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pervenuta il 1° settembre 2017 e annunciata alla Camera dei deputati nella seduta del 12 settembre 2017.

[290] Attualmente la maggior parte degli Enti di ricerca di cui al decreto legislativo n. 213 del 2009 ricade nella sfera di vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. L’Ente in esame è invece tra quelli sottoposti alla vigilanza di entrambi i Ministeri, istruzione e università e ricerca. I poteri di nomina, però, per detti enti sono rimasti affidati al Ministero dell’istruzione. Si veda subito infra la nota successiva.

[291] L’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida, tra l’altro, al Ministero dell’istruzione congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione.

[292] Vedi supra la nota precedente.

[293] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[294] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[295] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[296] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[297] Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, specifica che gli statuti degli enti di ricerca assicurano la “rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.”.

[298] I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del vigente statuto prevedono che: “Il Consiglio di Amministrazione è costituito da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, esperienza e con adeguate conoscenze e competenze relative alle finalità previste dagli articoli 2 e 3 del presente Statuto. I componenti, in conformità con quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, vengono designati: a. due, tra i quali il Presidente, dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Scientifica; uno scelto tra il corpo docente delle università italiane ed europee, il personale (ricercatori e tecnologi) degli istituti di ricerca italiani ed europei e il personale docente della scuola, mediante selezione effettuata da un apposito Comitato di Selezione composto da cinque personalità, esterne all’INDIRE, di chiara fama e competenza nei settori ricompresi nel perimetro della ricerca di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto. Il Comitato di Selezione è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Il Comitato di Selezione individuerà una rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque, tra i quali verrà effettuata la scelta del Consigliere mediante una procedura elettorale trasparente, avviata con provvedimento adottato dal Presidente, il cui elettorato attivo è costituito dal personale a tempo indeterminato e determinato di INDIRE in organico alla data di nomina del Comitato di Selezione. Della procedura elettorale verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente;

b. Il Comitato di Selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature. I componenti del Comitato di Selezione non possono essere selezionati per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato, che costituisce un collegio perfetto, uniforma i propri lavori al principio di pubblicità e trasparenza. Per le sue sedute non sono previsti compensi o gettoni di presenza. Le procedure di nomina del Comitato sono avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, compreso il Presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Alla sostituzione dei componenti degli organi, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito, si procede secondo le medesime modalità di cui al comma 2.”.

[299] Si ricorda che, l'INDIRE, già soppresso dall'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, era stato ripristinato a decorrere dal 1° settembre 2012 per effetto dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Quest'ultima norma, abrogando la disposizione sopra citata, aveva contestualmente disposto la soppressione dell'ANSAS ed aveva altresì confermato la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE.

[300] Norma abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001.

[301] La designazione è intervenuta con lettera del Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, “d’ordine del Ministro”.

[302] La nuova disposizione di nomina di Picozza ricorda le norme che hanno disposto la proroga degli organi degli Enti di ricerca in considerazione dell’emergenza pandemica in atto. Si veda al riguardo supra, al richiamo della nota 61. Per effetto di tale proroga ex lege, la disposizione presidenziale di nomina ritiene che la scadenza del primo mandato di Picozza sia intervenuta il 31 dicembre 2020. Conseguentemente individua la decorrenza del nuovo mandato al 1° gennaio 2021. Si ricorda peraltro che la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 100, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, entro il 31 gennaio 2021.”. Sembra pertanto che l’effettivo termine ultimo della proroga prevista per tali enti fosse fissato al 31 gennaio 2021, non già al 31 dicembre 2020.

[303] La designazione di Picozza era stata comunicata dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 13 ottobre 2016.

[304] Il 17 gennaio 2020 al Senato e il 27 gennaio 2020 alla Camera è stata annunciata la lettera dell’8 gennaio 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il suddetto decreto di nomina. La comunicazione è stata trasmessa alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato e alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera. Si ricorda che l’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[305] Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 14 ottobre 2015 - a seguito della scadenza dei mandati di Angela Bracco e Paolo Bonifazi, a suo tempo nominati per quattro anni con decreto ministeriale del 10 agosto 2011 - aveva nominato a tali incarichi, su propria designazione, il suddetto Zwirner e Maurizio Biasini, per la durata di un quadriennio. Con decreto del suddetto Ministro del 2 marzo 2018, Biasini era stato sostituito per la residua durata del mandato da Caterina Petrillo. Inoltre con lettera del 4 giugno 2019 Zwirner aveva presentato le sue dimissioni a far data dal 1° luglio 2019. Si ricorda che Zwirner era stato altresì nominato componente della giunta esecutiva dell'INFN, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dello statuto dell'Ente.

[306] Si ricorda che l’8 luglio 2019 è stata annunciata alla Camera dei deputati la lettera del 2 luglio 2019 con cui il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha trasmesso il decreto 27 giugno 2019 con il quale ha nominato Antonio Zoccoli presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN, con decorrenza 1° luglio 2019. La nomina ha determinato la cessazione del mandato del precedente presidente, Fernando Ferroni. Come specificato nel decreto di nomina, l’anticipata cessazione del mandato del precedente presidente è avvenuta con l’accordo di quest’ultimo. Il mandato di Ferroni sarebbe scaduto il 22 ottobre 2019. Per Ferroni si trattava del secondo e quindi ultimo mandato alla guida dell'Istituto, in quanto in precedenza aveva già presieduto l’Istituto per un quadriennio, a seguito della nomina intervenuta, con analogo decreto ministeriale, il 21 ottobre 2011. Ferroni era stato nominato con decreto ministeriale del 30 settembre 2015, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato il 13 e il 14 ottobre 2015. La nomina, di durata quadriennale, decorreva dal 22 ottobre 2015.

[307] Quanto alle modalità di formalizzazione di tali nomine ministeriali si veda infra nel testo.

[308] Passeri e Nicoletto sono stati nominati con deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente n. 15196 del 28 giugno 2019, che ha ratificato la loro elezione rispettivamente da parte del personale ricercatore, tecnologo e tecnico amministrativo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lettere g) e h) dello statuto dell’Ente.

[309] L’articolo 51-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, affida al Ministero dell’università e della ricerca, nuovamente istituito dal medesimo provvedimento, le “altre competenze assegnate dalla vigente legislazione”. In tale espressione sembra possano rientrare i poteri di vigilanza, nonché i poteri di nomina degli organi sociali dell’ente in esame, in precedenza affidati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[310] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[311] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[312] L’articolo 11 recita: “1. Non meno di sei mesi prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente annuncia al Consiglio Direttivo l’avvio della procedura per la designazione del nuovo Presidente, comunicando altresì la data dell’elezione. 2. Entro quarantacinque giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo nella quale è stato annunciato l’avvio della procedura, ciascun Direttore di Sezione o Laboratorio Nazionale, espletata una consultazione della comunità scientifica nelle forme ritenute più opportune, indica in via riservata e anonima, anche con strumenti telematici, non più di tre nomi di candidati alla carica di Presidente. 3 Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato, accertato per ciascuno dei candidati così individuati il possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, nonché la personale disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico, li invita a produrre entro quindici giorni il proprio curriculum che viene reso disponibile al Consiglio Direttivo. 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce alla data prevista per l’elezione e designa il Presidente a maggioranza di due terzi dei suoi componenti tra i candidati di cui al comma 3, attraverso una serie di votazioni con eliminazione, a votazioni alterne del o dei candidati con minor numero di preferenze. 5. Il Presidente provvede a comunicare l’esito della procedura di designazione al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca ai fini della nomina.”.

[313] In merito al diritto alla rappresentanza di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca si veda l’articolo 2, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

[314] Il comma 2 dell’articolo 12 dello statuto dell’Ente, approvato il 27 settembre 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa che: “Fanno parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto: a) il Presidente; b) i componenti della Giunta Esecutiva; c) i Direttori delle Sezioni; d) i Direttori dei Laboratori Nazionali; e) due Rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di cui uno componente della Giunta Esecutiva, ai sensi dell’articolo 14, comma 3; f) un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico; g) un Rappresentante eletto dal personale ricercatore e tecnologo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica; h) un Rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.”. Il comma 3 a sua volta precisa che i rappresentanti eletti di cui al comma 2, punti e), f), g) e h) durano in carica quattro anni e possono ricoprire l’incarico per un massimo di due mandati. Quanto alla giunta esecutiva, l’articolo 14, comma 2, dello statuto prevede che: “la Giunta Esecutiva è formata dal Presidente e da cinque componenti dei quali due con funzione di vice Presidente.”. Il successivo comma 3 del medesimo articolo, quanto alla composizione di tale organo dispone che: “Quattro componenti, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti fra i professori universitari ordinari delle discipline fisiche nei campi di ricerca dell’Ente, fra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi dell’Istituto o fra gli esperti delle discipline stesse di fama internazionale. Un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed è scelto tra persone con competenze amministrative e gestionali. La carica di componente della Giunta Esecutiva non può essere ricoperta per più di due mandati.”.

[315] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto. Come evidenziato supra nel testo, l’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del più volte citato decreto legislativo n. 213 del 2009 già prevede al riguardo che “Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell’ente relative alla nomina degli organi statutari.”.

[316] Il sito dell’Ente, nella sezione “amministrazione trasparente dedicata al consiglio di amministrazione riporta quanto segue: “Alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 100, comma 2), i mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca (D. Lgs n. 218/2016) scaduti sono prorogati fino al perdurare dello stato di emergenza, avviato con Delibera Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. Nel medesimo periodo sono sospese le procedure di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”. Sul punto si veda supra la nota n. 61 e il relativo richiamo nel testo. Si ricorda al riguardo che la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ha modificato l’ultimo periodo del suddetto comma 2 dell’articolo 100 del decreto n. 18 del 2020, specificando che: “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125[316], entro il 31 gennaio 2021. Tale norma però non riguarda gli incarichi qui esaminati, scaduti il 7 dicembre 2020, e quindi in una data successiva a quella di entrata in vigore della citata legge di conversione n. 125 del 2020, intervenuta tre giorni prima, il 4 dicembre 2020.

[317] I suddetti decreti di nomina non risultano comunicati alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[318] Si ricorda che, in precedenza, lo statuto dell’Ente, allora denominato ISFOL, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011, già aveva ridotto la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da nove a cinque membri.

[319] Lo statuto dell’INAPP è stato approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 2 del 17 gennaio 2018, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ed è in vigore dal 2 maggio 2018.

[320] Tale lettera assicura la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti di ricerca. Sul punto si veda subito infra nel testo.

[321] La durata quadriennale dell’incarico e la possibilità di un solo rinnovo dei componenti il consiglio di amministrazione erano già previsti dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

[322] Il commissariamento dell'ISFOL si era reso necessario a seguito delle dimissioni rassegnate il 21 dicembre 2015 da Pietro Antonio Varesi, nominato presidente dell'Istituto per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, nonché da Paola Antonia Profeta e da Renato Pirola, nominati componenti del consiglio di amministrazione del medesimo Istituto, sempre per quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 febbraio 2013.

[323] L'ISFOL, istituito nel 1973, aveva assorbito, ai sensi dell’articolo 7, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l’Istituto affari sociali - IAS.

[324] Il comma 3-bis dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, aggiunto dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che: “Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.”.

[325] L’istituzione dei due distinti Ministeri, denominati rispettivamente Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12. Si segnala che tale decreto-legge è in vigore dal 10 gennaio 2020.

[326] Si segnala che il presidente dell’Ente ha indetto le elezioni del rappresentante del personale in seno al consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dello statuto, per il giorno 10 giugno 2021 e che il 17 giugno 2021 ha provveduto a proclamare eletto “Roberto RICCI, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, con 70 voti..

[327] I suddetti decreti sono stati annunciati il 12 settembre 2017 alla Camera dei deputati e il 10 ottobre 2017 al Senato della Repubblica.

[328] Si ricorda che la nomina del consiglio di amministrazione dell'INVALSI, avvenuta con i citati decreti ministeriali del 29 luglio 2013, aveva fatto venir meno il commissariamento dell’Istituto, che era stato disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle dimissioni del presidente dell'INVALSI, Piero Cipollone, e del comitato di indirizzo dell'Istituto. Era stato perciò nominato commissario straordinario Giuseppe Cosentino, il cui mandato era stato poi prorogato con D.P.C.M. del 9 novembre 2011. A seguito quindi delle dimissioni rassegnate da Cosentino il 23 dicembre 2011, il mandato commissariale era stato conferito al già ricordato Paolo Sestito con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012, in seguito prorogato con analoghi provvedimenti del 3 agosto 2012 e del 27 marzo 2013. Il vigente statuto dell’Invalsi è stato adottato dal consiglio di amministrazione il 29 settembre 2017. Il precedente statuto dell’Ente era stato adottato il 25 giugno 2015.

[329] Attualmente la maggior parte dei suddetti Enti di ricerca ricade nella sfera di vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca. L’Ente in esame è invece tra quelli sottoposti alla vigilanza di entrambi i Ministeri, istruzione e università e ricerca. I poteri di nomina, però, per detti enti sono rimasti affidati al Ministero dell’istruzione. Si veda subito infra la nota successiva.

[330] L’articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inserito dall’articolo 2 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, affida, tra l’altro, al Ministero dell’istruzione congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione.

[331] La norma prevede che il comitato di selezione agisca nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e che, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, sia supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. La norma stabilisce anche che il personale del Ministero non possa, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione.

[332] Il comma 2-bis è stato inserito dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

[333] Il comma 4, con riferimento ai consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, prevede che tre, compreso il presidente, siano individuati dal Ministro, mentre gli altri due siano scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti degli stessi enti.

[334] L’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[335] Si vedano supra le note 329 e 330 della presente scheda.

[336] Lo statuto non richiama invece espressamente il limite previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009 (vedasi supra nel testo della presente scheda), che consente per tutti i componenti del consiglio di amministrazione degli Enti di ricerca un solo ulteriore mandato dopo il primo. Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo. Peraltro l’articolo 22, comma 3, dello statuto prevede che “per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le altre disposizioni di leggi vigenti che disciplinano la materia.”.

[337] L’articolo 11, comma 1, dello statuto, confermando le disposizioni generali di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009, prevede infine cheIl Consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto da tre membri, tra cui il Presidente, di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale e internazionale. Uno degli altri due membri è eletto dal personale dell’INVALSI tra ricercatori e tecnologi di I e II livello a tempo indeterminato attraverso procedure di consultazione anche telematica con procedure definite da apposito regolamento, nominati con decreto del Ministro, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.”.

[338] L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica».”.

[339] Si anticipa che il 15 luglio 2021 è stata annunciata alla Camera la lettera del Ministro della transizione ecologica del 14 luglio 2021 con cui è stato richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Laporta per un nuovo mandato presidenziale.

[340] Tale comma prevede che: “I presidenti degli enti di cui al presente comma possono restare in carica per non più di due mandati. Il periodo svolto in qualità di commissario straordinario è comunque computato come un mandato presidenziale. I presidenti degli enti di cui al presente comma, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, la cui permanenza nella stessa eccede i predetti limiti, possono terminare il mandato in corso.”.

[341] Si ricorda che l’Ente, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è dotato di autonomia regolamentare e statutaria, rientrando nell’elenco degli Enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del medesimo decreto.

[342] L’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recita: “1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla presente legge.”.

[343] Del resto il D.P.C.M di nomina di Laporta nel preambolo fa espresso riferimento alla legge n. 14 del 1978.

[344] Detta disposizione prevede infatti che “Le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.”.

[345] Approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente il 27 gennaio 2020.

[346] Per ciò che attiene gli organi scientifici, l’articolo 8, comma 1, lettera b) del citato decreto ministeriale n. 123 del 2010 prevedeva che nel consiglio scientifico fosse presente un componente eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, mentre una analoga disposizione non era prevista per il consiglio di amministrazione, quale organo di governo.

[347] In tale contesto l’Istituto svolge tra l’altro, ai sensi dell’articolo 2 del proprio statuto, attività di ricerca e sperimentazione, attività conoscitiva, di controllo, di monitoraggio, di formazione e di informazione in materia ambientale.

[348] Il testo dell’avviso pubblicato sul sito della Camera dei deputati è il seguente: “31/03/2021 Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI

Per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati (Art. 49, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)

1. Coloro che intendono candidarsi a componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., ai fini dell'elezione da parte della Camera dei deputati, devono inviare la propria candidatura, a pena di irricevibilità, entro il 30 aprile 2021 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cdarai2021@certcamera.it

2. I candidati nell'inviare la propria candidatura devono allegare i seguenti documenti:

a) un dettagliato curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché quanto indicato al comma 4-bis del medesimo articolo;

b) una dichiarazione - resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - circa il fatto che nei loro confronti non ricorrano le cause di ineleggibilità o decadenza di cui ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

c) copia di un documento di identità in corso di validità.

3. I candidati sono consapevoli che, presentando la candidatura, i propri curricula saranno pubblicati nei siti internet indicati al comma 6-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che a tal riguardo non verrà richiesta alcuna autorizzazione.”.

[349] Si anticipa che il 14 luglio 2021 la Camera dei deputati ha eletto quali componenti del consiglio di amministrazione della società Francesca Bria e Simona Agnes. Il Senato della Repubblica, in pari data, ha eletto Igor De Biasio e Alessandro Di Majo. Inoltre nella medesima data il Consiglio dei ministri “[…] ha condiviso la relazione del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco ai fini della designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana, Carlo Fuortes e Marinella Soldi, a norma dell’articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220..

[350] Si segnala che in taluni casi la candidatura è stata presentata soltanto presso un solo ramo del Parlamento.

[351] Il 7 giugno 2021 sul sito della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a. è comparso il seguente comunicato: “Riccardo Laganà rieletto Consigliere d'Amministrazione dai dipendenti Rai

Si sono appena conclusi gli scrutini per l’elezione del componente del Consiglio di Amministrazione espresso dall’Assemblea dei dipendenti della Rai-Radiotelevisione Italiana. Il quorum necessario per la validità della votazione (maggioranza +1 dell’elettorato attivo) è stato superato. La votazione si è svolta attraverso una piattaforma di voto elettronico che garantisce la totale segretezza del voto. Lo scrutinio, effettuato alla presenza del Notaio e della Commissione Elettorale, ha sancito l’elezione di Riccardo Laganà con 2888 voti (Fabrizio Tosini 1275, Cesare Cantù 807, Anna Lupi 624, Claudia Pregno 592, schede bianche 183). L’affluenza alle urne è stata del 55,49% con 6369 voti. Nell’arco della giornata, alle 11 aveva votato il 22,6 %, alle 14 il 35,8%, alle 17 il 47,8 %. Si poteva votare a partire dalla mezzanotte e fino alle 21 di oggi. I candidati ammessi che hanno concorso: Cesare Cantù, il consigliere uscente Riccardo Laganà, Anna Lupi, Claudia Pregno e Fabrizio Tosini.”.

La nomina dovrà ora essere formalizzata, unitamente a quelle degli altri membri del consiglio di amministrazione, dalla imminente assemblea della società.

[352] La disposizione specifica che i componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili una sola volta.

[353] L'articolo 49, comma 10, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, affida al consiglio di amministrazione la nomina dell'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. Il successivo comma 10-bis dispone che l'amministratore delegato deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato. Il comma 11 dispone in particolare che l'amministratore delegato rimanga in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della società, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti.

[354] Il suddetto comma 5 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 dispone che: “La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.”.

[355] Il comma 6-ter dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005 dispone che: Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.”.

[356] In ottemperanza di tale disposizione gli attuali componenti del consiglio di amministrazione di designazione parlamentare sono stati eletti fra coloro che hanno presentato la loro candidatura nell’ambito di una procedura di selezione il cui avviso, alla stregua del comma 6-bis dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, era stato pubblicato nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2018.

[357] La norma specifica che nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.

[358] L’articolo 21 del vigente statuto RAI, al punto 21.1 precisa che “Il consiglio di amministrazione è composto da nove membri; dal primo rinnovo successivo al 3 febbraio 2016 il consiglio di amministrazione è composto da sette membri. Gli amministratori sono nominati dall’assemblea secondo quanto previsto al successivo articolo 21.5. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell’autorevolezza richiesta dall’incarico, l’assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.” L’articolo 2.1. stabilisce che “Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina giudice costituzionale ai sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque, persone di riconosciuti onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all’articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.”. Per una complessiva valutazione degli elementi concernenti requisiti soggettivi, modalità di nomina, ineleggibilità, incompatibilità e decadenza di presidente, vice presidente, amministratore delegato e componenti del consiglio si rinvia a una complessiva disamina e valutazione degli articoli 21 e 22 dello statuto della suddetta società e alle disposizioni di legge sopra richiamate.

[359] Si anticipa che il 3 luglio 2021 l’assemblea nazionale elettiva ha scelto come presidente Costantino Vespasiano e come consiglieri Engelbert Zelger, Fabio Sacchetti, Barbara Creatini, Marco Billi, Roberto Brogli, Davide Brutto, Luigi Giardinieri, Sara Barbieri, Pierluigi Ussorio (rappresentante tecnici), Martina Pica, Tiziana Ferrando e Alfredo Marconi (rappresentanti atleti). Le nomine dovranno essere ora perfezionate mediante le procedure previste (si veda infra nella presente scheda).

[360] Tale decreto non risulta comunicato alla Camera, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

[361] Il testo del comunicato è il seguente: “Gentilissimi Presidenti e Cari amici e amiche del Tiro a Segno, come promesso, Vi informo che abbiamo ricevuto il Decreto Interministeriale del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e finanze, concernente l’approvazione del Nuovo Statuto UITS, di cui si allega copia, e che lo stesso è stato trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione in “sunto” nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto sopra e come da norma, trascorsi 15 giorni dalla data del Decreto (8 marzo 2021), sarà mia cura dare mandato al Segretario Generale di attivare tutte le procedure (logistica, individuazione azienda per voto elettronico, procedure per servizi sanitari COVID19 e quant’altro necessario) per l’indizione dell’Assemblea Ordinaria Nazionale Elettiva, a cui farà seguito la delibera per la convocazione che, verosimilmente, avrà luogo a Roma alla fine del mese di giugno 2021. Cordialmente. Igino Rugiero”.

[362] L’ordine del giorno riportato nella suddetta lettera di convocazione prevede anche la nomina del presidente onorario, previsto dall’articolo 54 del vigente statuto.

[363] Nel sito dell’Ente sono riportati gli elenchi dei candidati ammessi all’assemblea nazionale elettiva e di quelli esclusi.

[364] Il 30 gennaio e il 6 febbraio 2013 la 4ª Commissione (Difesa) del Senato della Repubblica e la IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati avevano entrambe espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

[365] Il successivo comma 4 dell’articolo 17 precisa che: “Per l'elezione del Presidente nazionale è richiesta la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea. In caso di parità di voti o di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum richiesto per l'elezione, si procede a un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. ln caso di mancato raggiungimento da parte di alcuno dei candidati del quorum della maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea anche nel turno di ballottaggio, si può procedere a una ulteriore votazione.”.

[366] La norma specifica che otto consiglieri sono eletti dai presidenti delle sezioni di tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre, garantendo tra questi la presenza di esponenti di entrambi i sessi, dai rappresentanti degli atleti. Sono eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

[367] Ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare”, “Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze Armate dello Stato.”.

[368] Le modalità di elezione degli atleti e dei tecnici sportivi sono stabilite nel regolamento di attuazione dello statuto adottato dal Consiglio direttivo.

[369] In particolare, sebbene ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come novellato dal comma 23 dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, per effetto dell'articolo 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.