Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo parlamentare - Servizio Controllo parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 11 - XVIII aprile 2019
Serie: L'attività di controllo parlamentare   Numero: 11
Data: 15/04/2019
Organi della Camera: Assemblea

 

 

INDICE

 

 

 

AVVERTENZA.. 1

Sezione I. 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI. 3

In evidenza a marzo 2019. 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 nel mese di marzo 2019. 8

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di marzo 2019 o previste in scadenza entro il 31 maggio 2019. 18

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 maggio 2019. 24

Sezione II. 29

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO.. 29

In evidenza a marzo 2019. 30

Note annunciate al 31 marzo 2019 in attuazione di atti di indirizzo. 35

Ministero dell’interno. 35

Sezione III. 41

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE   41

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento. 42

In evidenza a marzo 2019. 44

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 31 marzo 2019. 50

Relazioni governative. 50

Relazioni non governative. 56

Nuove relazioni previste da fonti normative. 57

Relazioni governative. 57

 

 


 

 

 

 

 

 


 

AVVERTENZA

 

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione I

 

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978 nel mese di marzo 2019, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 maggio 2019 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 maggio 2019, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14 del 1978, con l’indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.


 

In evidenza a marzo 2019

 

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando le cariche in corso di rinnovo nel mese di marzo 2019, con una proiezione previsionale delle cariche scadute e in scadenza fino alla fine di maggio 2019. La sezione è composta da tre sottosezioni. Le prime due danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate o in corso di rinnovo nel mese di marzo 2019 e di quelle da rinnovare entro la fine del mese di maggio 2019, nell’ambito degli enti pubblici soggetti alle norme di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14. La terza sottosezione è invece riferita alle cariche rinnovate e da rinnovare, entro la medesima data, nell’ambito di enti e autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata disposizione normativa.

 

IN QUESTO NUMERO:

 

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 22 marzo 2019, ha dato comunicazione, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina di Pasquale Tridico quale soggetto a cui, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4[1], sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché della nomina di Adriano Morrone quale suo vice. La nomina è stata disposta il 14 marzo 2019 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La comunicazione è stata annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza, rispettivamente, alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

Il 16 febbraio 2019 era scaduto il mandato di Tito Boeri quale presidente del suddetto Ente.


 

L’8 marzo 2019 Paolo Savona è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), per la durata di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2019, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. La VI Commissione (Finanze) della Camera e la 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 7 marzo e del 26 febbraio 2019.

La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina era stata trasmessa il 6 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e annunciata in pari data sia alla Camera sia al Senato.

 

Nelle sedute rispettivamente del 19 e del 12 febbraio 2019, la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM). La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e annunciata il 30 gennaio 2019 sia alla Camera sia al Senato[2].

 

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato, rispettivamente il 6 marzo e il 26 febbraio 2019, hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Antonio Felice Uricchio a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). La richiesta di parere era stata trasmessa con lettera del 12 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. La richiesta era stata annunciata il 13 febbraio 2019 alla Camera e il 19 febbraio al Senato e trasmessa alle suddette Commissioni permanenti.


 

Il 16 gennaio 2019 la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina di Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata il 9 gennaio 2019, sia alla Camera sia al Senato, e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione del Senato.

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Il 6 marzo 2019 è scaduto il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

 

Il 18 marzo 2019 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara.

 

Il 29 aprile 2019 scadrà il mandato del presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI), Franco Gallo.

 

Il 24 maggio 2019 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Francesco Curcio, che era stato nominato il 23 novembre 2018, con decorrenza dal giorno successivo

 

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Infine, a titolo informativo, si segnala che il 14 maggio 2019 scadrà l’incarico di Piero Benvenuti quale commissario straordinario dell'Agenzia spaziale italiana ASI, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 14 novembre 2018, per la durata di un semestre e comunque non oltre la data di insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione. Nell’espletamento dell’incarico il commissario straordinario Benvenuti è coadiuvato da Giovanni Cinque, con funzioni di sub-commissario.

Si ricorda che, in precedenza, con decreto del suddetto Ministro del 31 ottobre 2018 era stato revocato, con effetto immediato, il presidente Roberto Battiston, il cui incarico era stato confermato, per un ulteriore quadriennio, il 7 maggio 2018.

 

Si segnala inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 7 marzo 2019, n. 85, ha nominato Pietro Verna commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale fino al ripristino degli ordinari organi di vertice.

 

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Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della legge n. 14 del 1978 nel mese di marzo 2019

 

 

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge. n. 14 del 24 gennaio 1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge n. 14 del 1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

 

La citata legge 14 del 1978 stabilisce, tra l’altro, dall’articolo 1 all’articolo 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.

 

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

 

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

 

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella legge n. 14 del 1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

 

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ente

Carica rinnovata e titolari nominati

Controllo parlamentare previsto

 

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Soggetto al quale sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nel novellato articolo 3, commi 3 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479:

Pasquale Tridico

Vice:

Adriano Morrone

Nomina annunciata

alla Camera il 28/3/2019 ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

 

16/2/2019

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

 

Il 16 febbraio 2019 era scaduto il mandato di Tito Boeri quale presidente dell’INPS. Si ricorda che Boeri era stato nominato il 16 febbraio 2015, per un quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni parlamentari competenti[3]. Con la nomina di Boeri alla presidenza dell'INPS era venuto automaticamente meno il mandato a commissario straordinario dell'Istituto di Tiziano Treu[4]. Si ricorda che il riassetto degli enti pubblici di previdenza ed assistenza operato dall'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che aveva modificato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, aveva soppresso il consiglio di amministrazione negli enti previdenziali. L'unico organo collegiale dell'INPS risultava dunque essere il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV), la cui composizione peraltro era stata ridotta all'atto del rinnovo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, e dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011[5].

Il 29 gennaio 2019 è entrato in vigore il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”. Tale decreto, all’articolo 25 (comma 1, lettera e) ha modificato l’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, ripristinando il consiglio di amministrazione dell’INPS e dell’INAIL e prevedendo che siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, sempre l’articolo 25 (comma 1, lettera b), ha novellato l’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479: il comma 3, come modificato, non prevede più un ruolo del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) nella procedura di nomina dei presidenti dell’INPS e dell’INAIL[6]. Continua invece ad applicarsi la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ossia la deliberazione del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma ribadisce, come nelle precedenti formulazioni, che la nomina del presidente dell’ente è effettuata ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, quindi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il medesimo articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019, al comma 2, ha stabilito che, in fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del presidente dell'INPS e dell'INAIL, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del medesimo decreto n. 4 del 2019. L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019 escludendo l’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, inibisce, sempre in sede di prima applicazione, l’istituto della prorogatio, per quanto riguarda gli organi di vertice dei suddetti enti.

Ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 marzo 2019 Pasquale Tridico è stato nominato quale soggetto a cui sono attribuiti i poteri del Presidente e del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); con il medesimo decreto Adriano Morrone è stato nominato suo vice.

Tali nomine sono state comunicate al Parlamento con lettera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, annunciata sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica il 28 marzo 2019 e trasmessa per competenza, rispettivamente, alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera e alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato.

La legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, ha modificato il testo dell’articolo 25 del decreto-legge n. 4 del 2019. Le principali modifiche riguardano l’espressa previsione della figura del vicepresidente[7], da nominarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali[8], il quale è componente del consiglio di amministrazione.

Per inciso, con riferimento ai profili del controllo parlamentare, si rileva che poiché l’articolo 9 della legge n. 14 del 1978 dispone che le nomine, le proposte o designazioni degli amministratori degli istituti ed enti pubblici (di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 14) effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere, si può presumere che tale previsione si applichi anche con riferimento ai consiglieri di amministrazione di INPS e INAIL. Ciò benché la legge n. 14 non sia stata espressamente richiamata dal comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 479, a differenza di quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo con riferimento alla procedura di nomina del presidente.

L'INPS è il principale ente previdenziale pubblico che, per effetto delle misure disposte, nell'ambito della normativa c.d. “taglia-enti”, dal decreto-legge n. 78 del 2010 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, ha progressivamente incorporato l'Istituto postelegrafonici IPOST, l’ENPALS (che a sua volta aveva in precedenza assorbito l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici ENAPPSMSAD) e l’INPDAP (che pure aveva precedentemente incorporato l'Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM).

 



Ente

Carica rinnovata e titolare nominato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale

 

Commissario straordinario:

 

Pietro Verna

Comunicazione

alle Camere

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978

7/3/2019

 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto 7 marzo 2019, n. 85, non ancora comunicato alle Camere, ha nominato Pietro Verna commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale fino al ripristino degli ordinari organi di vertice.

La nomina fa seguito all’applicazione della misura cautelare interdittiva ex articolo 272 e seguenti del codice di procedura penale disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno il 23 febbraio 2019 nei confronti del presidente del suddetto ente, Stefano Corsini.

Stefano Corsini era stato nominato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2017 n. 84. L’8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato e la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera, nelle rispettive sedute del 25 gennaio 2017 e del 1° febbraio 2017, avevano espresso parere favorevole sulla suddetta proposta di nomina.

Si ricorda che l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale è subentrata alle soppresse Autorità portuali di Livorno e di Piombino.

Le Autorità di sistema portuale, disciplinate dal decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Istituite originariamente in numero di 15, sono divenute 16 con l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, disposta dall’articolo 22-bis del decreto-legge 22 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Subentrano alle Autorità portuali già previste dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e sono parimenti sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sono organi delle Autorità di sistema portuale il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto tra cittadini di Paesi membri dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con i presidenti delle regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari, e dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta.

 


Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

 

Fondazione

Ordine

Mauriziano

FOM

Presidente

 

Angelo Miglietta

Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978,

dalla VII Commissione

della Camera

il 19/2/2019

e dalla 1ª Commissione

del Senato

il 12/2/2019

Procedura

di nomina

in corso

D.P.C.M.

 

 

Nelle sedute rispettivamente del 19 e del 12 febbraio 2019, la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera e la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (FOM). La proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 29 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e annunciata il 30 gennaio 2019 sia alla Camera sia al Senato.

Al riguardo si segnala che, in relazione alla suddetta fondazione, la 1ª Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera, nelle rispettive sedute del 9 e dell’11 ottobre 2018, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Chiara Caucino, in origine proposta per l’assunzione della suddetta carica[9].

Si ricorda che con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 16 aprile 2018, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione, la quale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, agisce quale persona giuridica di diritto pubblico[10], con piena autonomia statutaria e gestionale. Ai sensi dell’articolo 6 sono organi della Fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di indirizzo scientifico e il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e rinnovabili. Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto, il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra soggetti che abbiano maturato conoscenze in organi amministrativi e gestionali e siano in possesso di comprovata competenza ed esperienza negli ambiti della conservazione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.

Commissario straordinario uscente della FOM è Giovanni Zanetti che, insieme al vice-commissario straordinario Cristiana Maccagno, era stato nominato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (ossia nelle more della revisione statutaria dell’Ente), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1° luglio 2013 ed era stato prorogato con analoghi decreti in data 26 giugno 2014, 3 luglio 2015, 8 aprile 2016, 11 gennaio 2017 e 31 gennaio 2018.

In precedenza Zanetti e Maccagno erano già stati nominati commissario e vice commissario della Fondazione con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per due anni, a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza della FOM disposto, a causa del dissesto finanziario in cui versava l'Ente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007[11]. I mandati erano stati prorogati con analoghi decreti in data 9 ottobre 2009, 10 ottobre 2011 e 8 ottobre 2012 fino al provvedimento di esdebitazione e alla chiusura della procedura concorsuale.

Si ricorda che l'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. Il relativo ordinamento era stato pertanto disposto dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596. L'articolo 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ha poi istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino), trasferiti all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. La Fondazione era subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, a eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, era stato approvato lo statuto della Fondazione. In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario, ne era stato disposto, come ricordato supra, il commissariamento ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Secondo l’articolo 3 del nuovo statuto la FOM persegue, senza fini di lucro, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mauriziano, sia nelle sue componenti immobiliari e mobiliari sia nella preservazione della conoscenza e della memoria e nel perseguimento degli interessi delle comunità e dei territori interessati, comprese le inerenti funzioni di beneficienza, istruzione e culto. Sulla gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare della Fondazione vigila un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Presidente della regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.


 

Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Circeo

Presidente:

 

Antonio Ricciardi

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

annunciata alle Camere il 9/1/2019

Parere contrario della

13ª Commissione del Senato, espresso il 16/1/2019

Procedura di nomina in corso

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

d’intesa con il presidente

della regione interessata

 

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, riunita in sede consultiva il 16 gennaio 2019, ha espresso parere contrario sulla proposta di nomina del generale di corpo d'Armata Antonio Ricciardi a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 19 dicembre 2018, aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. La richiesta era stata annunciata, sia alla Camera sia al Senato, il 9 gennaio 2019 e assegnata alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera e alla suddetta Commissione permanente del Senato.

Si ricorda che il 13 dicembre 2018 è scaduto il mandato del presidente dell’Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 dicembre 2013 per la durata di cinque anni.

Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era divenuto commissario straordinario con decreto ministeriale del 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato in seguito confermato con successivi decreti ministeriali del 29 ottobre 2012, del 23 gennaio 2013, del 10 maggio 2013 e del 24 luglio 2013.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.

 

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di marzo 2019
o previste in scadenza entro il 31 maggio 2019

 



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS

 

Consiglieri:

 

Riccardo Cesari

 

24/12/2012

24/12/2018

 

 

 

D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa

del Presidente

del Consiglio

dei Ministri,

su proposta

del Governatore della Banca d'Italia

e di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico

 

Il 24 dicembre 2018 è scaduto il mandato di Riccardo Cesari quale consigliere dell’IVASS[12]. L’IVASS è stato istituito dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A esso sono state attribuite le funzioni già affidate al soppresso Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo (ISVAP).

Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è, ratione muneris, il direttore generale della Banca d'Italia. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, che sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I consiglieri restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta. La scelta - come previsto dal comma 13 del suddetto articolo 13 - deve riguardare persone di indiscussa moralità e indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.

L'IVASS è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria.

 


Ente

Carica da rinnovare e titolari uscenti

Controllo parlamentare

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale

di statistica

ISTAT

Componenti

del comitato

di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica:

 

Daniela Cocchi

Anna Maria Manzone

Pier Paolo Italia

Maria Cannata

Paolo Onelli

Antonio Lentini

Alberto Avetta

Gaetano Palombelli

Domenico Mauriello

Andrea Brandolini

Cinzia Ferrara

Patrizia Farina

Tiziana Laureti

 

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

6/3/2019

D.P.C.M.

 

Il 6 marzo 2019 è scaduto il mandato dei componenti del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L’organismo era stato rinnovato, per la durata di un quadriennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015.

Inoltre, con distinti D.P.C.M., assunti il 21 marzo 2016, il 17 maggio 2016 e il 21 novembre 2018, erano stati nominati taluni membri in sostituzione di componenti cessati.

Si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, emanato nell'ambito della seconda procedura “taglia-enti” prevista dall'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aveva disposto il riordino dell'ISTAT prevedendo tra l'altro la riduzione della consistenza[13] e la modifica della composizione degli organi collegiali dell'Istituto.

Il comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale ed esercita le funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica[14] costituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il comitato è composto, oltre che dal presidente dell’Istituto, che lo presiede, da due membri in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e da quattro membri in rappresentanza di altre amministrazioni statali, individuate dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell’ISTAT. Inoltre compongono il Comitato tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata, un rappresentante designato dal presidente di Unioncamere, due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d’informazione nonché due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche e affini. Il comitato dura in carica quattro anni; i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte[15].

Come specificato dall'articolo 1 del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 2010, l'ISTAT è ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo ed internazionale.


 


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

 

Ente Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Presidente:

 

Antonio Carrara

 

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

18/3/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare,

d'intesa

con le regioni

competenti

 

Il 18 marzo 2019 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Antonio Carrara, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 18 marzo 2014, per la durata di cinque anni.

Con la nomina di Carrara alla presidenza del predetto Ente parco, era venuto automaticamente meno il mandato del commissario straordinario Giuseppe Rossi, che era stato nominato con decreto ministeriale del 12 luglio 2012, comunicato e annunciato alla Camera il 24 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. In precedenza Rossi era stato nominato per cinque anni presidente dello stesso Ente parco con decreto ministeriale del 31 maggio 2007, e il suo mandato, scaduto il 31 maggio 2012, era proseguito in regime di prorogatio ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, fino appunto alla sua nomina a commissario straordinario.

Gli Enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco[16]. I mandati sono, come sopra ricordato, quinquennali.

 

 


Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

 

Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa

IEI

Presidente:

 

Franco Gallo

Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

29/4/2019

 

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri

 

Il 29 aprile 2019 scadrà il mandato di Franco Gallo quale presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.a. (IEI).

Gallo era stato nominato presidente con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 2014, per la durata di un quinquennio. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 4 aprile 2014 dopo che sulla relativa proposta avevano espresso parere favorevole la VII Commissione (Cultura) della Camera e la 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato nelle rispettive sedute del 18 e del 19 marzo 2014.

Gallo aveva sostituito Giuliano Amato che, nominato presidente dell'Istituto per cinque anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009, aveva rivestito tale carica fino alla sua nomina a giudice della Corte costituzionale, avvenuta il 12 settembre 2013.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto risulta attualmente composto da Giovanni Puglisi, Mario Romano Negri, Pierluigi Ciocca, Luigi Guidobono Cavalchini Garofoli, Gianfranco Ragonesi, Domenico Arcuri, Daniele di Loreto, Marcello Clarich, Guido Giacomo Ponte, Mario Nuzzo, Francesco Venosta, Giovanni de Gennaro, Giampietro Brunello, Massimiliano Cesare, Massimo Lapucci, Domenico Tudini, Vittorio Meloni e Marcello Foà.

L’Istituto dell’Enciclopedia italiana (IEI) fu fondato a Roma il 18 febbraio 1925 e ne fu nominato primo direttore scientifico Giovanni Gentile. L’Istituto fu regolato dal R.D.L. 24 giugno 1933, n. 669, convertito dalla legge 11 gennaio 1934, n. 68, che ne disciplinò la vita fino alla trasformazione in società per azioni avvenuta nel 1983. Successivamente il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Istituto è stato adottato dal consiglio di amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, con delibera del 7 dicembre 2006. L’articolo 2 dello statuto, riguardante le finalità istituzionali dell'Ente, specifica che l’Istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale.



Ente

Carica da rinnovare e titolare uscente

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

della Sila

Commissario straordinario:

 

Francesco Curcio

Comunicazione alle Camere

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978

24/5/2019

Decreto

del Ministro

dell'ambiente

e della tutela

del territorio

e del mare

 

Il 24 maggio 2019 scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Sila, Francesco Curcio, che era stato nominato il 23 novembre 2018, con mandato di durata semestrale, con decorrenza 24 novembre 2019 e, come precisato dal decreto di nomina a firma del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, “comunque non oltre la nomina del presidente” del suddetto ente.

La nomina era stata comunicata con lettera del suddetto Ministro il 19 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, annunciata alla Camera il 15 gennaio 2019 e trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici).

Si ricorda che nel mese di novembre 2018 era scaduto il mandato del commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, Sonia Ferrari, che era stato prorogato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 maggio 2018, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.

Ferrari era stata nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato era già stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e 9 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009.

Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell’Ente parco con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.

L'Ente parco nazionale, disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.

 

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della legge n. 14 del 1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 maggio 2019

 



Ente

Carica da rinnovare e soggetto candidato

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale di valutazione

del sistema universitario

e della ricerca ANVUR

Componente del consiglio direttivo:

 

Antonio Felice Uricchio

Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 2, co. 140, del D. L. n. 262/2006 e dell'art. 8, co. 3, del D.P.R. n. 76/2010, annunciata alla Camera il 13/2/2019 e al Senato il 19/2/2019

Parere favorevole espresso dalla

7ª Commissione del Senato il 26/2/2019

Parere favorevole espresso dalla VII Commissione della Camera il 6/3/2019

Procedura

di nomina

in corso

D.P.R.

su proposta

del Ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca, sentite

le competenti Commissioni parlamentari

 

Il 13 febbraio 2019 alla Camera e il 19 febbraio al Senato è stata annunciata la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Antonio Felice Uricchio a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), trasmessa con lettera del 12 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. La richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera, che ne ha iniziato l’esame il 27 febbraio 2019 esprimendo parere favorevole il 6 marzo 2019, e alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato che l’ha esaminata il 26 febbraio 2019, esprimendo parere favorevole.

La richiesta di nomina fa seguito alla scadenza del mandato di Andrea Graziosi che, con decreto del Presidente della Repubblica del 4 novembre 2013, era stato nominato componente del suddetto consiglio direttivo per un quadriennio.

Il consiglio direttivo dell'ANVUR è costituito da sette componenti scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività. Nel consiglio direttivo devono comunque essere presenti almeno due uomini e almeno due donne. I componenti sono nominati, per quattro anni non rinnovabili[17], con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ai fini della proposta, il Ministro sceglie i componenti in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione appositamente costituito con decreto del Ministro[18]. Come specificato dall'articolo 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, qualora un componente del consiglio direttivo cessi dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Ministro designa il nuovo componente con le medesime modalità fino all'esaurimento del predetto elenco. In tal senso, l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge n. 128 del 2013, prevede che fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone esistente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Si ricorda che il consiglio direttivo dell'ANVUR risulta ora composto da Paolo Miccoli, presidente[19] dell'Agenzia, Raffaella Rumiati, Daniele Checchi, Fabio Beltram, Maria Luisa Meneghetti, e Susanna Terracini

L'ANVUR sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. In particolare l'ANVUR indirizza le attività demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attività di ricerca e di innovazione; svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualità, così come previste dagli accordi europei in materia, nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. L'ANVUR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

 

Ente

Carica rinnovata e titolare nominato

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura

di nomina

Commissione nazionale

per le società

e la borsa

CONSOB

 

Presidente:

 

Paolo Savona

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1, terzo co.,

del D.L. n. 95/1974, convertito,

con modificazioni, dalla L. n. 216/1974

e dell'art. 1

della L. n. 14/1978

Parere favorevole espresso dalla

6ª Commissione del Senato il 26/2/2019

e VI Commissione della Camera il 7/3/2019

8/3/2019

D.P.R.

su proposta

del Presidente del Consiglio

dei ministri previa deliberazione

del Consiglio

dei ministri,

previo parere delle Commissioni

parlamentari

competenti

 

L’8 marzo 2019 Paolo Savona è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), per la durata di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2019, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La VI Commissione (Finanze) della Camera e alla 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato avevano espresso parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 7 marzo e del 26 febbraio 2019.

La richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina era stata trasmessa il 6 febbraio 2019 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e annunciata in pari data sia alla Camera sia al Senato.

Il 13 settembre 2018 la CONSOB aveva reso noto con un comunicato che in pari data il presidente pro tempore, Mario Nava, aveva rassegnato le proprie dimissioni alla Commissione, la quale, preso atto del loro carattere irrevocabile, le aveva contestualmente accettate, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che Mario Nava era stato nominato presidente della Commissione con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2018, per un periodo di sette anni. La nomina era stata deliberata dal Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri a seguito della scadenza del mandato di Giuseppe Vegas, intervenuta il 14 dicembre 2017.

La composizione della CONSOB era stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lett. e), del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (c.d. “Salva Italia”), che ne aveva ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente[20].

            Successivamente tuttavia l'articolo 22, comma 13, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha abrogato il citato articolo 23, comma 1, lett. e) del decreto-legge n. 201 del 2011, determinando il ripristino della antevigente composizione della CONSOB. Con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2016 sono stati quindi nominati componenti della Commissione Giuseppe Maria Berruti e Carmine Di Noia. Pertanto risultano, allo stato, in carica quali consiglieri della CONSOB, Anna Genovese, Giuseppe Maria Berruti, Carmine Di Noia e Paolo Ciocca.

            Istituita dal summenzionato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, e poi modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la CONSOB è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori nonché all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione II

 

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.


 

In evidenza a marzo 2019

 


Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di “risposta” da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non “filtrata” in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.


 

Le attuazioni governative:

 

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte del Ministero dell’interno le note relative all’attuazione di 4 ordini del giorno.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 4 note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

 

3 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 1334-AR e 1334-B, divenuti legge n. 145 del 2018, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 1334-AR e 1334-B e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 403, in ordine ai quali sono state finora trasmesse 3 note di attuazione;

 

1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1346, divenuto legge n. 132 del 2018, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all'A.C. 1346, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 38, in ordine ai quali è stata finora trasmessa 1 nota di attuazione.


 

 

Le nostre segnalazioni:

 

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.

 

In particolare, nel periodo 1° - 31 marzo 2019 sono stati segnalati 18 ordini del giorno[21] dei quali:

 

16 riferiti alla legge n. 16 del 2019, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia” (A.C. 1486-A).

15 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze e 1 al Ministero della giustizia;

 

2 riferiti alla legge n. 20 del 2019, concernente “Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155” (A.C. 1409), inviati al Ministero della giustizia.

 

Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 8 mozioni[22]

·         VALLASCAS, ANDREUZZA ed altri n. 1/00128, concernente iniziative a sostegno del comparto automobilistico e del relativo indotto, anche al fine di favorire l’evoluzione tecnologica e la tutela dei livelli occupazionali, al Ministero dello sviluppo economico;

·         LOLLOBRIGIDA ed altri n. 1/00113 (Seconda ulteriore nuova formulazione – testo risultante dalla votazione per parti separate), e IEZZI, MACINA ed altri n. 1/00132, concernenti iniziative per il contrasto all’immigrazione clandestina e alle organizzazioni criminali straniere, con particolare riferimento alla cosiddetta mafia nigeriana, al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

·         MOLINARI, D’UVA, GADDA, NEVI, Luca DE CARLO, MURONI ed altri n. 1/00124 (Nuova formulazione), concernente iniziative volte a vietare l’utilizzo dei pesticidi e dei diserbanti nelle produzioni agricole, favorendone lo sviluppo con metodo biologico, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

·         APREA ed altri n. 1/00117 (Testo modificato nel corso della seduta), ASCANI ed altri n. 1/00136 (Testo modificato nel corso della seduta), FRASSINETTI ed altri n. 1/00137 (Testo modificato nel corso della seduta) e MELICCHIO, BELOTTI ed altri n. 1/00138 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative per lo sviluppo della formazione tecnologica e digitale in ambito scolastico, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Nel periodo considerato sono state altresì segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 6 risoluzioni:

·         PASTORINO ed altri n. 7/00205, concernente la disciplina relativa ai termini di prescrizione per la presentazione di ricorsi all’Arbitro bancario finanziario (ABF), al Ministero dell’economia e delle finanze;

·         SCERRA, GIGLIO VIGNA ed altri n. 6/00055, sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo 2019, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

·         MOLINARI, D’UVA ed altri n. 6/00056, relativa alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al documento d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese sulla collaborazione all'interno del progetto economico “via della seta” e dell'iniziativa per le vie marittime del XXI secolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

·         GIGLIO VIGNA, SCERRA ed altri n. 6/00067, relativa alla Relazione della XIV Commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2019, sul programma di lavoro della commissione per il 2019 e sul programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (Doc. LXXXVI, n. 2-A), alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

·         BILLI ed altri n. 8/00018, sulla continuità delle attività didattiche nella circoscrizione di Friburgo, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

·         CADEDDU ed altri n. 8/00019, concernente iniziative a sostegno del comparto del latte ovicaprino, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.


 

Note annunciate al 31 marzo 2019
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero dell’interno

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

9/1334-AR/96

Ordine del giorno

Ciampi

Assemblea

20/3/2019

I

Procedure di assunzione del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

9/1334-AR/149

Ordine del giorno

Paita

9/1334-AR/269

Ordine del giorno

Ruffino

 

Gli ordini del giorno Ciampi n. 9/1334-AR/96, Paita n. 9/1334-AR/149 e Ruffino ed altri n. 9/1334-AR/269, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea dell’8 dicembre 2018, impegnavano l'esecutivo ad assumere iniziative finalizzate all’assunzione del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'ordine del giorno n. 1334 AR/269 (On. Ruffino e altri) impegna il Governo ad emanare una disposizione esplicativa che chiarisca che possono partecipare alla procedura di reclutamento avviata ai sensi dell'articolo l, comma 295, della legge n. 205 del 2017, anche i vigili volontari iscritti ai distaccamenti volontari.

Si sottolinea, preliminarmente, che sul predetto ordine del giorno questo Ministero aveva espresso parere contrario durante la discussione del disegno di legge AC 1334, atteso che l'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 prevede espressamente che solamente il personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga alle ordinarie procedure concorsuali.

Si ritiene opportuno ricordare, infatti, che tale disposizione è stata di recente introdotta dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, attuativo del progetto di riordino del Corpo nazionale previsto dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124, che ha inciso profondamente sul quadro normativo che disciplina i volontari del Corpo nazionale.

E' stato, tra l'altro, previsto che i citati volontari, prima iscritti in un unico, indifferenziato elenco tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, potessero chiedere l’iscrizione in appositi nuovi elenchi distinti in due tipologie, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso e ha rimesso allo stesso personale la scelta in ordine all'elenco di futura iscrizione.

Si sottolinea, come già evidenziato, che il citato provvedimento di riordino del 2017 ha modificato il decreto legislativo n. 139 del 2006, disponendo anche che solamente il personale (cd. “discontinuo”) iscritto nell’elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche avrebbe potuto essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga.

Con norma transitoria, di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo 97 del 2017, è stato previsto che tale ultimo elenco fosse ad esaurimento e vi potessero confluire i volontari del Corpo iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che avessero effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Lo stesso articolo 14 ha dato immediata attuazione alla disposizione in argomento, avviando le iniziative amministrative che hanno condotto all'effettiva attivazione dei due elenchi. In relazione a quanto sottolineato nell'ordine del giorno in esame, non appare superfluo ribadire come la scelta di iscrizione nell'uno o nell'altro elenco, con la conseguenza anche di poter o meno partecipare a future procedure di stabilizzazione, sia stata rimessa alla volontà degli interessati.

Le predette modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 97 del 2017 recepiscono, peraltro, i contenuti del testo unificato 8-00217 delle risoluzioni degli onorevoli Plangger, Mucci, Piccione, Cozzolino, Fiano e La Russa sullo status dei vigili del fuoco cosiddetti discontinui e dei vigili del fuoco volontari accolto nella seduta del 18 gennaio 2017 della I Commissione della Camera dei Deputati, che impegnava il  Governo, tra l'altro, ad adottare opportune iniziative per istituire due diversi albi per il personale volontario. Si trattava di un impegno determinato dalla necessità di procedere ad una chiara suddivisione tra il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali. Una distinzione guidata dall'esigenza manifestata dal Parlamento di affrontare in modo complessivo e strutturale il fenomeno del “precariato” anche all'interno del Corpo nazionale, distinguendo tra coloro che, sia pur in modo discontinuo, svolgono funzioni equiparate a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato, e le funzioni cosiddette “volontarie” che, al pari di quanto avviene per i volontari della protezione civile, sono svolte da chi ha dichiarato la disponibilità a prestare la propria opera nei distaccamenti volontari e quindi al servizio della comunità ove risiedono.

Tanto premesso, si evidenzia come, per dar seguito alla raccomandazione formulata nell'ordine del giorno in argomento, occorrerebbe operare un articolato intervento normativo, volto a ribaltare l'assetto ordinamentale prima delineato.

Per ciò che concerne l'ordine del giorno 1334-AR/149 (On. Paita) che impegna il Governo a garantire l'esaurimento di entrambe le graduatorie per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco attualmente in vigore (il concorso per 814 posti bandito nel 2008 che presenta ancora circa 1.100 idonei e il concorso bandito nel 2016 per 250 posti di vigile del fuoco che vede una graduatoria formata da 5.092 unità) e a dar seguito agli impegni assunti con il personale volontario avente i requisiti previsti dalla vigente normativa, si evidenzia che lo stesso ha trovato una prima risposta già con la legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare, l’articolo 1, nel prevedere, al comma 389, l’incremento in un biennio della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale per complessive 1.500 unità, di cui 850 da assumere nel corso del 2019, ha stabilito, nel comma 390, che per la copertura di tali posti nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate per il 2019, si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico per 814 posti, fino all’esaurimento della medesima. Poiché la validità di tale graduatoria cessava al 31 dicembre 2018, la norma ne ha prorogato l'efficacia fino al 31 dicembre 2019.

Come è evidente, quindi, l'applicazione nei prossimi mesi delle norme appena illustrate (sono già in corso le visite mediche degli idonei del concorso per 814 posti) consentirà di rispettare gli impegni assunti dal Governo in relazione al completo esaurimento della graduatoria del concorso bandito nel 2008. In tal modo troverà attuazione anche l'ordine del giorno 1334-AR/96 (On. Ciampi) che analogamente impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile le norme e le risorse per esaurire la graduatoria relativa al concorso per 814 posti di vigile del fuoco.

Per ciò che concerne gli altri impegni richiamati nel predetto ordine del giorno 1334- AR/149, si precisa che lo stesso articolo 1, al comma 391, stabilisce che le residue facoltà assunzionali per la copertura dei 1.500 posti di incremento dell'organico sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo l, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa alla stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6, comma l, del decreto legislativo n. 139 del 2006. La stessa percentuale di ripartizione è prevista anche per il piano quinquennale di assunzioni straordinarie previste dall'articolo l, comma 287, della precedente legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205.

Il disposto normativo appena descritto consente, quindi, di approntare nei confronti di tutte le esigenze sottese agli ordini del giorno in argomento un'adeguata risposta: di carattere esaustivo per gli idonei della graduatoria del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, alla luce del previsto suo esaurimento, ma altrettanto confortante per gli idonei del più recente concorso pubblico a 250 posti e per il personale volontario del Corpo nazionale che partecipa alla procedura di stabilizzazione, che nei prossimi anni costituiranno i soli due bacini utili per effettuare le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco, atteso che solo nel biennio 2019-2020 sono previste complessivamente circa 3.000 assunzioni”.

 

Tipo atto e Numero

Primo firmatario

Sede esame

Data annuncio

Comm. comp.

Oggetto

9/1346/19

Ordine del giorno

Foti

Assemblea

27/3/2019

I

Opportunità di effettuare monitoraggi periodici ai fini della prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili

 

L’ordine del giorno Foti ed altri n. 9/1346/19, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 28 novembre 2018, impegnava l'esecutivo a prevedere un sistema di monitoraggio costante al fine di prevenire il fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'occupazione degli immobili è una pratica favorita dallo stato di degrado nelle quali versano intere aree dei centri urbani a causa, tra l'altro, di una trasformazione del territorio non sempre preceduta da una adeguata pianificazione urbanistica dei siti interessati dalla dismissione di stabilimenti produttivi.

A risentirne maggiormente sono soprattutto i quartieri delle città che, più delle altre, scontano il fenomeno della marginalità sociale e la necessità di complessivi interventi di riqualificazione urbana, sociale e culturale.

Lo scorso 8 novembre, il tema è stato sottoposto all'attenzione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, nell'ambito del quale è emersa l'esigenza di procedere a una verifica a livello provinciale di tutte le situazioni di abbandono di quegli immobili il cui stato o la cui ubicazione, in uno con il degrado delle aree circostanti, la mancanza di un servizio di  vigilanza, l'assenza di mezzi di difesa passiva e ogni altro fattore anche concomitante, possano agevolarne l'impossessamento o comunque un illecito utilizzo da parte di estranei; e ciò non solo ai fini di una abusiva, stabile occupazione - che dovrebbe peraltro rivelarsi incompatibile con lo stato precario dell'edificio - quanto per la perpetrazione di attività illegali o di un uso che possa pregiudicare l’incolumità degli stessi frequentatori o quella dei cittadini.

Ciò posto, alla luce delle valutazioni del Comitato nazionale e in attuazione dell'art. 31-ter della legge n. 132 del 2018, i Prefetti sono stati incaricati di procedere ad un’approfondita analisi del fenomeno a livello provinciale, che tenga conto di tutti i fattori di rischio che caratterizzano il territorio di riferimento, preordinata all’adozione delle direttive indicate nel richiamato art. 31-ter.

Nel dettaglio, è stata disposta una ricognizione di tutte le situazioni di abbandono degli immobili che possono costituire motivo di preoccupazione sia sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica che su quello della tutela della pubblica e privata incolumità e delle condizioni igienico-sanitarie delle aree interessate.

Gli esiti del monitoraggio condotto dovranno, quindi, essere sottoposti dai Prefetti all'attenzione dei rispettivi Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, in una composizione allargata alla partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, dei Sindaci dei Comuni di più grande dimensione e di quelli interessati dalla presenza di aree in gravi condizioni di degrado, nonché dei rappresentanti della Magistratura.

Sulla base delle valutazioni che verranno espresse dai Comitati provinciali, con le direttive di cui all’art. 31-ter saranno individuate le misure necessarie, in relazione al contesto locale, per prevenire le occupazioni di immobili abbandonati.

In termini operativi, i Prefetti verificheranno innanzitutto la possibilità di ricomprendere le aree “più critiche” e le situazioni da affrontare con priorità tra quelle da sottoporre a un regime di particolare attenzione all'interno dei Piani di controllo coordinato del territorio.

Inoltre, provvederanno a definire specifiche intese collaborative con le Amministrazioni comunali ai fini di un sempre più organico coinvolgimento delle Polizie locali nell'attività di “presidio” delle suddette aree, sulla base di modelli di azione che, nel rispetto del differente ruolo e dei diversi ambiti di competenza rispetto alle Forze di polizia, favoriscano il massimo coordinamento operativo e l'indispensabile circolarità informativa.

Nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione dei privati sul tema della prevenzione dell'occupazione degli immobili, con le “direttive” potranno essere fornite indicazioni alle stesse Amministrazioni locali affinché prescrivano ai proprietari degli immobili in stato di abbandono di assumere ogni occorrente iniziativa volta alla messa in sicurezza degli stessi, anche attraverso l'installazione di sistemi di difesa passiva o qualsiasi altro mezzo idoneo a scongiurarne l 'occupazione.

Le risultanze dell’attività di ricognizione e le iniziative intraprese in raccordo con i Sindaci e le altre Amministrazioni interessate costituiranno oggetto di puntuali report a questo Gabinetto.

Si fa riserva di aggiornamento”.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione III

 

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.


 

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

 

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero[23]. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all’attuazione dell’obbligo, nonché per sollecitare l’invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.


 

 

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio illustrata circoscritta all’indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.

 


 

In evidenza a marzo 2019

 

Nell’ambito delle relazioni annunciate nel mese di marzo 2019, si segnala, in quanto costituisce il primo adempimento della disposizione di legge che ne prescrive l’invio al Parlamento, la relazione sulle attività svolte nell’anno 2018 dal commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, corredata dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute (Doc. CCXLIII, n. 1). Il documento pervenuto attua il comma 10 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. L'articolo 61 del decreto-legge n. 50, come convertito, al fine di assicurare la realizzazione dei ricordati eventi sportivi, al comma 1, prevede la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole d'Ampezzo, di un commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto alla progettazione e alla realizzazione di nuovi impianti sciistici e al miglioramento di quelli esistenti, nonché alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo. Il comma 2 dell’articolo 61 stabilisce che il piano degli interventi sia predisposto dal commissario, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale, sentito quest’ultimo, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina[24].

Il comma 10 dell’articolo 61 dispone quindi che con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il commissario invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute. Al riguardo il comma 9 dell’articolo 61 stabilisce che il commissario cessi dalle proprie funzioni con la consegna delle opere previste dal piano degli interventi di cui al comma 4[25], una volta sottoposte a collaudo tecnico, consegna che il comma 6 stabilisce debba avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019[26].

Il Doc. CCXLIII n. 1 ricorda preliminarmente che l'assegnazione all'Italia dell'organizzazione dei campionati mondiali di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo nel 2021 è stata formalizzata con un contratto denominato “Hosting Contract”, sottoscritto il 9 giugno 2016 a Cancun in Messico, tra la Federazione internazionale di sci (FIS), la Federazione italiana sport invernali (FISI) e il comune di Cortina d'Ampezzo ed evidenzia che i mondiali di sci alpino rappresentano uno dei maggiori eventi sportivi dei prossimi anni, costituendo un'importante occasione di riqualificazione del territorio e della macro area delle Dolomiti.

Si fa quindi presente che al fine di disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento dei Campionati dando seguito agli impegni assunti la FISI, in qualità di massimo organo nazionale deputato a promuovere e regolare lo svolgimento delle discipline invernali, il 3 agosto 2016 ha sottoscritto una convenzione con la Fondazione Cortina 2021. A seguito di una prima indagine ricognitiva, la Fondazione ha elaborato un programma iniziale di interventi infrastrutturali strategici per l'organizzazione dell'evento sportivo contestualmente volti a lasciare, a valle della medesima competizione internazionale, una “legacy” sul territorio montano interessato, consentendo una maggiore connettività fisica dei luoghi, strettamente funzionale anche allo sviluppo del turismo.

La realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino è stato quindi oggetto dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. In attuazione del comma 2 di tale articolo è stato predisposto un Piano degli interventi[27], articolato in quattro livelli[28], contenente la descrizione, la durata e le stime di costo di ogni singolo intervento. La relazione fornisce una tabella sintetica degli interventi nella quale sono riportati, in termini percentuali, la consistenza delle attività amministrative svolte nonché lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Vengono inoltre indicati i cinque interventi (compresi nei livelli 1 e 2) per i quali nel mese di luglio 2018 sono stati avviati e parzialmente ultimati i cantieri[29], evidenziando che tale parziale completamento ha reso possibile lo svolgimento della tappa di coppa del mondo femminile che si è svolta il 19 e 20 gennaio 2019.

La relazione preannuncia quindi lo svolgimento nel mese di marzo 2019 delle conferenze dei servizi per l'approvazione di tutti i progetti ricompresi nel livello 3, per consentire l'avvio delle procedure di realizzazione di tutti gli interventi inseriti nel primo, secondo e terzo livello del Piano[30] e riferisce in merito all’accordo sottoscritto con Anas S.p.a., finalizzato all'affidamento a quest'ultima delle funzioni di stazione appaltante per quanto riguarda la realizzazione degli interventi relativi alla viabilità comunale nella città di Cortina d'Ampezzo ricompresi nel più volte citato Piano. In merito si osserva che l’Anas S.p.a. provvederà ad anticipare le somme necessarie alla realizzazione dei predetti interventi[31], consentendo così l’avvio dei lavori a partire dalla primavera 2019.

La relazione riferisce quindi che al fine di ottimizzare il tempo a disposizione, nonché in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa da porre in essere e di valorizzazione degli strumenti di legge riconosciuti, il commissario ha affidato alla Struttura di missione degli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla provincia di Belluno, le funzioni di Stazione appaltante per l'affidamento dei servizi di progettazione nonché dei lavori previsti nel Piano degli interventi. Il commissario ha attivato una convenzione anche con la regione Veneto.

Nella relazione si dà quindi conto delle procedure attivate, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo di vigilanza collaborativa preventiva con l’ANAC, per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti connessi all’organizzazione dei mondiali.

Il documento richiama poi il progetto “open Cortina” concernente la digitalizzazione dei dati inerenti i processi realizzativi del Piano degli interventi, volto a supportare le attività degli operatori coinvolti e alla pubblica divulgazione, garantendo il monitoraggio continuo dello stato di avanzamento della progettazione e dei lavori sino al collaudo finale. Si indicano quindi i settori per i quali sono stati individuate figure professionali alle quali affidare funzioni di supporto al commissario[32].

L’ultima parte della relazione fornisce la quantificazione delle risorse economiche per la realizzazione del Piano degli interventi autorizzate dal decreto-legge n. 50 del 2017 a valere sul bilancio dello Stato, cui si aggiungono le risorse messe a disposizione dal Fondo dei comuni di confine e da parte del comune di Cortina d’Ampezzo, confluite sulla contabilità speciale intestata al commissario, aperta a seguito dell’accordo intercorso il 16 febbraio 2018 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Fondo dei comuni di confine. La relazione contiene un quadro sintetico dei costi degli interventi ricompresi nel piano, nonché in allegato (allegato A) l’elenco dei titoli di pagamento emessi nel 2018 e l’elenco dei versamenti fatti dalle amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto (Allegato B).

 

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Per quanto attiene alle nuove disposizioni di legge pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nel mese di marzo 2019 che prevedono l’invio alle Camere di relazioni, si segnala l’articolo 21-bis del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16[33], recante “Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia”. L’articolo richiamato, al comma 1, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2019, nella quale devono essere indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa. Il comma 2 dell’articolo 21-bis prevede altresì che con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione siano indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente – ossia la Banca Carige - vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

Si ricorda che il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, come convertito, consta di 23 articoli suddivisi in tre Capi. In estrema sintesi, il Capo I (articoli da 1 a 11) autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2019, a concedere la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.a., fino a un valore nominale di 3 miliardi di euro, e sui finanziamenti erogati discrezionalmente alla medesima banca dalla Banca d’Italia nel caso in cui si presentino gravi crisi di liquidità (cosiddetta emergency liquidity assistance, ELA), nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La garanzia sulle passività è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale e gli interessi e può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell’intervento con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Entro due mesi dalla concessione dalla garanzia, ove le passività non siano state già rimborsate, la banca è tenuta alla presentazione di un piano di ristrutturazione volto a confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia, la banca Carige S.p.A non può distribuire dividendi o effettuare pagamenti in capitale o acquisire partecipazioni.

Il Capo II del decreto n. 1 del 2019 (articoli da 12 a 21-bis) reca interventi di rafforzamento patrimoniale della Banca Carige in relazione ai risultati della prova di stress basata su uno scenario avverso condotto a livello del meccanismo di vigilanza unico dalla Banca centrale europea nel 2018. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, entro il 30 settembre 2019, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da Banca Carige previa specifica richiesta dell'istituto, e vengono definite le modalità di tali interventi. Dell’articolo 21-bis (rubricato “Relazione alle Camere”) si è detto preliminarmente.

Il Capo III consta degli articoli 22 e 23. L’articolo 22, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione pari a 1,3 miliardi di euro per l’anno 2019, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale della Banca Carige, nel limite massimo di un miliardo di euro (ai sensi del Capo II), e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di emergenza a favore della medesima Banca (ai sensi del Capo I). Alla ripartizione e alla eventuale successiva rimodulazione del fondo, in relazione alle effettive esigenze, si provvede con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze. Il comma 4 dell’articolo 22 stabilisce che i corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al decreto sono quantificate e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, ai capitoli di provenienza, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 23 dispone infine l’entrata in vigore del provvedimento.

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Con riferimento all’abrogazione di disposizioni di legge che prevedono la trasmissione alle Camere di relazioni, si segnala quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. L’articolo richiamato abroga quasi integralmente il Capo II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147[34], comprensivo degli articoli da 2 a 16, istitutivo del Reddito di inclusione (ReI) quale misura nazionale di contrasto alla povertà, eccettuati gli articoli 5, 6, 7 e 10, che vengono tuttavia modificati in funzione dell’introduzione del reddito di cittadinanza. Ai sensi dell’articolo 13 dello stesso decreto-legge n. 4, a decorrere dal 1° marzo 2019 il Reddito di inclusione non potrà più essere richiesto e dal successivo mese di aprile 2019 non sarà più riconosciuto né rinnovato[35].

Tra le disposizioni del Capo II del decreto legislativo n. 147 del 2017 abrogate è compreso l’articolo 16 che, al comma 6, lettera a), prevedeva la predisposizione e la trasmissione alle Camere da parte dell’Osservatorio sulle povertà - istituito dal comma 4 del medesimo articolo 16 - di un rapporto biennale sulle povertà che contenesse analisi e proposte in materia, anche con riferimento alla povertà educativa, alla povertà alimentare e alla povertà estrema.

Si ricorda che l’Osservatorio era stato previsto quale gruppo di lavoro permanente della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (di cui all’articolo 21 del medesimo decreto legislativo), presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio del reddito d’inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.


 

 

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° - 31 marzo 2019

 

Relazioni governative

 

Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

DPCM

28/3/1990,

art. 6, co. 1

 

Attività svolte dal Comitato nazionale per la bioetica

(Trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. CCXLIV, n. 1)

XII Affari sociali

1°/3/2019

L. 124/2007,

art. 38, co. 1

 

Politica dell'informazione per la sicurezza

(Dati relativi all’anno 2018, con allegato il Documento di sicurezza nazionale*,

Doc. XXXIII, n. 1)

I Affari costituzionali

1°/3/2019

*L'articolo 38, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, introdotto dall'articolo 9, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 133, prevede che alla relazione di cui al comma 1 sia allegato il Documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali nonché alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica.

L. 234/2012,

art. 45-bis, co. 1*

 

Adempimento degli obblighi derivanti da norme dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta)

(Dati riferiti agli anni 2014 e 2015,

Doc. CCXLV, n. 1)

VIII Ambiente

IX Trasporti

X Attività produttive

XII Affari sociali

XIV Politiche dell’Unione europea

21/3/2019

*L’articolo 45-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), è stato inserito dall’articolo 15, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115. Il comma 1 di tale articolo dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri assicuri l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Il comma 1 dispone altresì che le medesime relazioni siano trasmesse alle Camere.

 

L. 234/2012,

art. 39, co. 1,

secondo periodo*

 

Documento recante i dati sullo stato di recepimento delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza

(Trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta)

(Dati riferiti all’anno 2018)

XIV Politiche dell’Unione europea

21/3/2019

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 39, comma 1, secondo periodo, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - informi ogni sei mesi la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

L. 241/1990,

art. 27, co. 5

 

Trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione

(Predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e trasmessa dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)*

(Dati relativi all’anno 2017,

Doc. LXXVIII, n. 1)

I Affari costituzionali

22/3/2019

*Il comma 5 dell'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che la relazione sia redatta e presentata alle Camere dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 27.

D.Lgs. 66/2010,

art. 10, co. 2*

Stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate

(Trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta)

(Dati riferiti all’anno 2016, Doc. XXXVI, n. 1,

Dati riferiti all’anno 2017, Doc. XXXVI, n. 2)

IV Difesa

27/3/2019

*Il comma 2 dell’articolo 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) stabilisce che il Ministro della difesa propone al Presidente del Consiglio dei ministri la relazione annuale da presentare al Parlamento in ordine allo stato della disciplina militare e allo stato dell'organizzazione delle Forze armate, in relazione agli obiettivi di ristrutturazione riferendo, in particolare: a) sul livello di operatività delle singole Forze armate; b) sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile; c) sull'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, svolta dall'esistente struttura ministeriale; d) sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate; e) sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.

 


 

Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina d’Ampezzo 2021

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 50/2017,

art. 61, co. 10*

 

 

Attività svolta

(Dati riferiti all’anno 2018, corredati dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute,

Doc. CCXLIII, n. 1)**

(PRIMA RELAZIONE)

VII Cultura

VIII Ambiente

1°/3/2019

*Il comma 10 dell’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dispone che il commissario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 61, con il compito di provvedere al piano di interventi finalizzato ad assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, invii alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, una relazione sulle attività svolte, unitamente alla rendicontazione contabile delle spese sostenute, con cadenza annuale e al termine dell'incarico. Si ricorda che il comma 9 dell’articolo 61 stabilisce che il commissario cessi dalle proprie funzioni con la consegna delle opere previste dal piano degli interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta sottoposte a collaudo tecnico, consegna che, ai sensi del comma 6, deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2019.

**Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017 Luigivalerio Sant'Andrea è stato nominato commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021 fino al 30 giugno 2018; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 l’incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2019.

 

 


 

Ministro per gli affari europei[36]

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

 

Relazione concernente la procedura d’infrazione n. 2018/2295, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità delle norme nazionali con la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

II Giustizia

X Attività produttive

XIV Politiche dell’Unione europea

1°/3/2019

*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all’articolo 15, comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che s’intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

L. 234/2012,

art. 13, co. 2

 

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(Dati riferiti all’anno 2018,

Doc. LXXXVII, n. 2)*

Tutte le Commissioni permanenti e Commissione parlamentare per le questioni regionali

5/3/2019

 


 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 234/2012,

art. 15, co. 2*

 

Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2018/2356, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

VIII Ambiente

XIV Politiche dell’Unione europea

25/3/2019

*Il comma 2 dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.

 

 

 

 

 

Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 10,

co. 10-ter

 

L. 163/2016

art. 1, co. 6,

lett. g)*

Evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)

(Dati relativi all’anno 2019,

Doc. LIX, n. 1)

 

V Bilancio

1°/3/2019

*Il comma 10-ter dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), introdotto, unitamente al comma 10-bis, dall'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge 4 agosto 2016, n. 163, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze predisponga una relazione, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, in cui sia evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), di cui al comma 10-bis dell'articolo 10, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 194/1998,

art. 1, co. 4

 

Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo

(Dati relativi al I semestre 2018,

Doc. LXXI, n. 2)

IX Trasporti

7/3/2019

L. 238/1993,

art. 1, co. 3

 

Stato di attuazione dei contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa

(Relazione riferita ai contratti di programma

2012-2014 e 2016-2021 -  parte servizi –

e ai contratti di programma 2017-2021 –

parte investimenti, aggiornata al 31 dicembre 2017,

Doc. CXCIX, n. 1)

IX Trasporti

12/3/2019

 

 

 

 

 

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto*

 

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)

(Dati riferiti all’attività svolta nell’anno 2017, corredati dal conto consuntivo e dalla dotazione organica per la medesima annualità, nonché dal bilancio di previsione per l’anno 2018)

XII Affari sociali

5/3/2019

*L'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

 

 

 

 

 

 


Relazioni non governative

 

 

Fonte istitutiva

Presentatore

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Umbria

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati riferiti all’anno 2018)

VI Finanze

1°/3/2019

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

 

Garante del contribuente della regione Sardegna

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati riferiti all’anno 2018)

VI Finanze

11/3/2019

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Lazio

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2018)

VI Finanze

12/3/2019

L. 212/2000

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Puglia

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all’anno 2018)

VI Finanze

12/3/2019

L. 127/1997, art. 16, co. 2

Difensore civico della provincia autonoma di Trento

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CXXVIII, n. 8)

I Affari costituzionali

19/3/2019

L. 127/1997, art. 16, co. 2

Difensore civico della regione Valle d’Aosta

Attività svolta

(Dati relativi all’anno 2018,

Doc. CXXVIII, n. 9)

I Affari costituzionali

26/3/2019

 

 


Nuove relazioni previste da fonti normative[37]

Relazioni governative

 

Fonte

Presentatore

Oggetto

D.L. 1/2019,

art. 21-bis, co. 1 e 2*

Ministro dell'economia e delle finanze

Istanze presentate e interventi effettuati ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2019, recante “Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia”

*Il testo del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante “Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia”, coordinato con la legge di conversione 8 marzo 2019, n. 16, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2019, n. 58.

L’articolo 21-bis, al comma 1, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2019. Il comma 2 dell’articolo 21-bis prevede altresì che con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione siano indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti la Banca Carige vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.

 

 



[1] Convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo 2019.

[2] Si ricorda che le Commissioni summenzionate, nelle rispettive sedute dell’11 e del 9 ottobre 2018, avevano espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Chiara Caucino a titolare della medesima carica.

 

[3] La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con lettera del 12 gennaio 2015, annunciata alla Camera e al Senato il 13 gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978 come richiamato dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994. Tale richiesta era stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera, che ne aveva iniziato l'esame nella seduta del 20 gennaio 2015, lo aveva proseguito nella seduta del 27 gennaio 2015 procedendo anche all'audizione informale di Boeri, ed aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 gennaio 2015. La richiesta era stata altresì assegnata alla 11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, che aveva parimenti espresso parere favorevole nella seduta del 2 febbraio 2015. L'avvio della procedura per la nomina di Boeri era stato deliberato dal Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2014 sempre su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Su tale proposta di nomina era stata altresì acquisita - ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 - l'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, formalizzata con la delibera n. 1 del 13 gennaio 2015 del predetto organo.

[4] Treu era stato nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 3 ottobre 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 10 e il 14 ottobre 2014, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978. Treu era succeduto in tale incarico commissariale a Vittorio Conti, che era stato a sua volta nominato con analogo decreto del 12 febbraio 2014, comunicato e annunciato alla Camera e al Senato rispettivamente il 17 e il 20 febbraio 2014. Il commissariamento dell'INPS era conseguito alle dimissioni rassegnate il 3 febbraio 2014 dal presidente in carica, Antonio Mastrapasqua, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008. La durata in carica di Mastrapasqua era stata tra l'altro differita fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che aveva attribuito all'INPS le funzioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS contestualmente soppressi.

[5] La composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è stata ridotta del trenta per cento all'atto del precedente rinnovo dell'organo, avvenuto il 1° ottobre 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. D'altra parte, a seguito dell'attribuzione all'INPS delle funzioni dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 aveva specificamente previsto l'integrazione nel CIV dell'INPS di sei ulteriori componenti, quattro dei quali da riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP, e altri due da riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS, secondo quanto successivamente specificato dall'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012. Per effetto delle riferite modifiche, la composizione del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è scesa dai 24 membri originariamente previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. n. 479 del 1994, ai 22 componenti attualmente previsti.

[6] Il testo dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 479 del 1994 prima del recente intervento riformatore prevedeva al riguardo che contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, si provvedesse ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente (CIV), che doveva intervenire nel termine di trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri poteva comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. L’intesa era stata prevista dalla novella di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

[7] Il nuovo comma 3 –bis dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal decreto legge come convertito, prevede che: “Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio d’amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate”.

 

[9] Detta proposta era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera del 19 settembre 2018, annunciata sia alla Camera sia al Senato il 25 settembre 2018.

[10] Al riguardo vedasi anche il parere reso dal Consiglio di Stato, Sez. I, adunanza del 7 ottobre 2015.

[11] Si precisa che mentre con il D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 Zanetti e Maccagno erano stati rispettivamente nominati “commissario” e “vice-commissario” proprio in funzione del commissariamento della FOM disposto ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, invece con il D.P.C.M. 1° luglio 2013 citato supra nel testo Zanetti e Maccagno erano nominati “commissario straordinario” e “vice-commissario straordinario” ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999.

[12] Il 24 dicembre 2018 era scaduto anche il mandato di Alberto Corinti, la cui carica è stata rinnovata il 19 febbraio 2019, con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, intervenuta il 14 febbraio 2019.

[13] In particolare la composizione del consiglio dell'Istat è stata ridotta a 5 membri compreso il presidente, dai 10 membri compreso il presidente precedentemente previsti; la composizione del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, oggetto della presente nota, è stata parimenti ridotta a 15 membri compreso il presidente, dai 22 compreso il presidente precedentemente previsti.

[14] Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

[15] Emilia Mazzuca, Fabio Bartolomeo, Maria Cannata, Gaetano Palombelli, Luigi Cannari e Patrizia Farina, già componenti del precedente comitato, sono stati confermati con il D.P.C.M. 6 marzo 2015 citato nel testo.

 

[16] Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 73 del 2013, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la consistenza del consiglio direttivo degli Enti parco è stata ridotta da 12 a 8 componenti oltre il presidente, e quella della giunta esecutiva da 5 a 3 membri compreso il presidente.

[17] L'articolo 22 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, precisa che la durata del mandato dei componenti del consiglio direttivo dell'ANVUR, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.

[18] L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che "Il comitato di selezione è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei, dell'European research council e del Consiglio nazionale degli studenti. Il comitato di selezione valuta anche le indicazioni di nominativi, con relativi curricula, fornite, sulla base di bandi ad evidenza pubblica in Italia e all'estero, dagli interessati, da istituzioni, accademie, società scientifiche, da esperti, nonché da istituzioni ed organizzazioni degli studenti e delle parti sociali. (...)".

[19] L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 prevede tra l'altro che il presidente dell'ANVUR, eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza di due terzi degli aventi diritto, abbia la rappresentanza legale dell'Agenzia, convochi e presieda le sedute del consiglio direttivo e nomini, sempre tra i componenti del consiglio direttivo, un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

[20] Sulla base di siffatto quadro normativo, a seguito delle dimissioni rassegnate da Luca Enriques il 16 giugno 2012 e della scadenza del mandato di Vittorio Conti avvenuta il 21 luglio 2013, non era seguita la nomina di un nuovo componente della CONSOB, che si era così allineata alla ridotta consistenza numerica prevista. A seguito poi della scadenza del mandato di Michele Pezzinga, avvenuta il 15 dicembre 2013, con decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 2014 era stata nominata componente della Commissione Anna Genovese.

[21] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell’attuazione, a più di un Ministero.

[22] Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

 

[23] Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell’obbligo, l’oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l’ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell’abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

[24] Ai sensi del comma 2 dell’articolo 61 il commissario trasmette il piano degli interventi al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.

Nell’ambito del Governo Conte le funzioni in materia di sport sono state delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2018. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, all’articolo 1, comma 1, ha disposto il trasferimento delle funzioni in materia di turismo, già esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

[25] Il comma 4 dell’articolo 61 recita: “All'esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile”.

   In attuazione di tale comma il commissario ha adottato i decreti 16 marzo 2018, 16 gennaio 2019 e 1° febbraio 2019.

[26] Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2017 Luigivalerio Sant'Andrea è stato nominato commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo fino al 30 giugno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 l’incarico è stato prorogato al 31 dicembre 2019.

[27] Il Piano è stato inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato articolo 61, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti Commissioni parlamentari.

[28] Livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo; Livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari; Livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo; Livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di progetti di fattibilità tecnico economica.

[29] L1N1 - Realizzazione della “Finish area” Rumerlo;

L1N2 - Accessibilità alle ski area Rumerlo e Piè Tofana;

L1N3 - Tre tunnel di collegamento sciistico piste Olympia e Vertigine;

L1N4 - Pista Vertigine Olympia;

L2Nl - Piste A-B Col Drusciè (la realizzazione dello ski weg sarà avviata nel 2019).

[30] La relazione precisa che il quarto livello del Piano degli interventi si riferisce ad un’attività ricognitiva, di studio, che il commissario, in considerazione delle procedure semplificate per l'approvazione degli interventi, potrà svolgere al fine di consegnare al territorio interessato progetti di sviluppo del turismo sportivo in montagna, orientati al collegamento di Cortina con i bacini sciistici confinanti.

[31] Per quanto riguarda gli interventi relativi alla viabilità comunale nella città di Cortina d'Ampezzo ricompresi nel Piano, si cita la strada bypass Colfiere-Lago Ghedina e finisch area Druscié e l'adeguamento della viabilità locale di Gilardon e Lungoboite.

[32] L’articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017, come convertito, al comma 8, prevede che il commissario nominato ai sensi del comma 1 può: nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[33] Il testo del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, coordinato con la legge di conversione 8 marzo 2019, n. 16, recante “Misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2019, n. 58.

[34] Rimangono in vigore il Capo III, concernente il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà e il Capo IV, dedicato al rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali.

[35] Il comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito, dispone che per coloro ai quali il reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il reddito di cittadinanza, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del reddito di cittadinanza da parte di alcun componente il nucleo familiare. Il comma 2 dell’articolo 13 precisa che sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

[36] Le dimissioni di Paolo Savona da Ministro per gli affari europei sono state accettate con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2019.

[37] Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione.