Audizione informale in videoconferenza del Ministro dell'economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, in merito alla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e all'introduzione del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico (Common Backstop), in vista dell’Eurogruppo in formato inclusivo previsto per il prossimo 30 novembre 27 novembre 2020 |
Indice |
|La riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES)| |
La riunione dell'
Eurogruppo (in formato inclusivo) del prossimo
30 novembre, prevede quali punti all'ordine del giorno:
a) l'ulteriore
rafforzamento dell'Unione bancaria e, in particolare,
l'esame della relazione intermedia del gruppo di lavoro ad alto livello sulla proposta che prevede l'introduzione di uno schema europeo di assicurazione dei depositi (
European deposit insurance scheme - EDIS);
b) la
riforma del Trattato del MES che prevede l'introduzione di un
sostegno finanziario comune al Fondo di risoluzione unico (
Single Resolution Fund), con valutazione della riduzione del rischio che potrebbe essere determinata dall'introduzione anticipata del citato sostegno;
c) la preparazione del Vertice euro (che si terrà a margine del Consiglio europeo).
Quanto al primo punto, esso riguarda un progetto, a suo tempo avanzato dalla Commissione europea, per istituire un
sistema comune di assicurazione dei depositi bancari e sul quale continua a perdurare una fase di
stallo nei negoziati, avendo, tra l'altro, alcuni Stati membri richiesto che l'approvazione dell'EDIS sia subordinata alla previa adozione di misure di riduzione del rischio, ulteriori rispetto a quelle già adottate, ad esempio per ridurre i crediti deteriorati, tra cui l'introduzione di requisiti prudenziali sui titoli di Stato detenuti dalle banche.
La
relazione intermedia del gruppo di lavoro ad alto livello dovrebbe affrontare alcuni temi chiave per il negoziato sull'EDIS, in particolare con riferimento alla metodologia di calcolo dei contributi al fondo comune basata sul rischio. Inoltre, la relazione dovrebbe fornire elementi di valutazione sulla proposta di un modello "ibrido" di assicurazione dei depositi, in cui il fondo europeo potrebbe integrare piuttosto che sostituire la previsione di schemi nazionali.
Per quanto riguarda la posizione del Parlamento italiano
in merito al completamento dell'Unione bancaria, si segnala che nelle sedute dell'11 dicembre 2019, dedicate alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato, con il parere favorevole del Governo, rispettivamente la
risoluzione
6-00091
Delrio
, Francesco Silvestri, Boschi, Fornaro e la
risoluzione
6-00087 Perilli, Marcucci, Faraone e De Petris, di identico contenuto, con le quali si impegna il Governo a:
- escludere interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di banche ed istituti finanziari
e comunque la ponderazione dei rischi dei titoli di Stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale, ed escludendo le disposizioni che prevedono una contribuzione degli istituti finanziari all'EDIS in base al rischio di portafoglio dei titoli di Stato;
- a proporre nelle prossime tappe del negoziato sull'Unione bancaria l'introduzione (a) dello schema di assicurazione comune dei depositi (EDIS), (b) di un titolo obbligazionario europeo sicuro (cosiddetto common safe asset – ad esempio eurobond) e (c) di una maggiore ponderazione di rischio delle attività di livello 2 e livello 3 (strumenti maggiormente illiquidi), che sia legata al loro grado di concentrazione sul totale degli attivi del singolo istituto di credito.
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La riforma del Meccanismo europeo di stabilità (MES) |
Il regime attuale
Il
Meccanismo europeo di stabilità (
MES) è una
organizzazione istituita nel 2012, sulla base di un
Trattato intergovernativo, sottoscritto da tutti i 19 Paesi dell'Eurozona, e si configura come uno
strumento
di difesa dalle crisi finanziarie
in grado di compromettere la stabilità della zona euro,
residuale rispetto ai presidi stabiliti dal quadro integrato di sorveglianza fiscale e macroeconomica. Il
capitale sottoscritto totale ammonta a circa
704 miliardi di euro mentre è di circa
80 miliardi di euro il
capitale effettivamente versato dagli
Stati membri. Con
125,3 miliardi di euro (17,7%)
l'Italia è
terza per contributo al capitale del MES, dopo la Germania (190 miliardi - 26,9%) e la Francia (142 miliardi - 20,2%); è terza (
14,3 miliardi di euro), dopo Germania (21,7 miliardi) e la Francia (16,3 miliardi), anche con riferimento a
quanto effettivamente versato finora.
L'organo al quale spettano le
decisioni principali del MES è il
Consiglio dei governatori (
Board of Governors) composto dai
Ministri responsabili delle finanze degli Stati membri della zona euro. Il Trattato individua un ulteriore organo al quale, direttamente o su delega del Consiglio dei governatori, vengono attribuiti poteri decisionali: il
Consiglio di amministrazione (
Board of Directors), composto da 19 funzionari esperti (
senior civil service officials)
nominati dai governatori. Il vertice amministrativo dell'organismo, infine, è affidato a un
Direttore generale. Le decisioni relative alla
concessione di assistenza finanziaria agli Stati aderenti, sono adottate dal Consiglio dei governatori secondo la
regola del comune accordo e, dunque, con l'
unanimità dei membri partecipanti alla votazione, senza contare le eventuali astensioni. Al fine di rendere più flessibile il sistema decisionale in circostanze straordinarie in cui appare minacciata la stabilità finanziaria ed economica della zona euro, è previsto il voto a
maggioranza qualificata dell'85% del capitale, qualora la Commissione e la BCE evidenzino la necessità di
decisioni urgenti. In tali casi, in cui viene meno la regola del comune accordo, ai fini della decisione diviene rilevante il numero di diritti di voto di ciascuno Stato aderente.
L'
obiettivo del MES è quello di
salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri. A tal fine, il meccanismo può
intervenire per fornire un sostegno ai Paesi aderenti che si trovino in gravi difficoltà finanziarie o ne siano minacciati, sulla base di
condizioni rigorose, commisurate allo specifico strumento di sostegno utilizzato (principio della "rigorosa condizionalità"). Tali condizioni possono fare riferimento ad azioni e programmi da attuare per ottenere un miglioramento del bilancio dello Stato, o a parametri per i quali viene fissato un obiettivo quantitativo da rispettare, lasciando allo Stato la definizione degli strumenti da utilizzare a tal fine.
In particolare, il MES può:
In base al
Report annuale del MES per il 2019, i Paesi che negli anni scorsi si sono avvalsi dei prestiti (Irlanda, Portogallo, Grecia e Cipro prestiti non connessi a uno specifico obiettivo e Spagna prestiti finalizzati alla ricapitalizzazione di istituti bancari), li stanno rimborsando.
Con riferimento alla
procedura per l'attivazione degli strumenti di intervento, a seguito della presentazione di una
domanda di sostegno alla stabilità da parte di uno Stato aderente,
l'articolo 13 del Trattato in vigore prevede che ciascuna delle azioni suddette sia associata alla definizione di
condizioni proporzionate all'impegno richiesto, elaborate attraverso un percorso negoziale che coinvolge lo
Stato interessato e la Commissione europea nella stipula di un protocollo d'intesa (memorandum of understanding, MoU). Prima di definire il protocollo, la Commissione europea, di concerto con la BCE, valuta anche la sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato. La capacità di prestito del MES può essere integrata attraverso la
partecipazione del Fondo monetario internazionale (FMI) alle operazioni di assistenza finanziaria. Al termine del programma di assistenza finanziaria, la Commissione europea e la BCE eseguono missioni di
controllo ex-post, alle quali partecipa anche il FMI se ha contribuito finanziariamente al programma medesimo, per valutare se lo Stato che ha beneficiato dell'assistenza finanziaria continui ad attuare politiche di bilancio sostenibili e se sussista il rischio che non sia in grado di rimborsare i prestiti ricevuti. Gli strumenti di sostegno vengono utilizzati dal MES "
nella prospettiva del creditore", valutando quindi la capacità di rimborso del debitore e gli altri rischi connessi all'operazione di finanziamento. I prestiti vengono caratterizzati da un'adeguata remunerazione che, seppur inferiore rispetto a quella che il Paese in difficoltà potrebbe dover offrire ad altri prestatori, deve garantire la
completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e includere un margine adeguato. Gli eventuali profitti realizzati dalla gestione finanziaria possono essere distribuiti in forma di dividendi, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale.
Sul piano delle risorse a disposizione,
oltre al capitale sottoscritto dagli Stati aderenti (704 miliardi di euro, di cui circa
80 effettivamente versati),
il MES ha la
possibilità di raccogliere fondi emettendo strumenti del mercato monetario, nonché strumenti finanziari di debito a medio e lungo termine, con scadenze fino a un massimo di 30 anni.
La
capacità di prestito del MES
è pari a 410,1 miliardi di euro (dato aggiornato ad agosto 2019), pari alla differenza fra la capacità massima di prestito (500 miliardi) e gli impegni di credito (89,9 miliardi).
Nel
dicembre 2017 la Commissione europea aveva presentato una proposta di regolamento per la trasformazione del Meccanismo in un
Fondo monetario europeo (
FME)
basato sulla struttura finanziaria e istituzionale del
MES ma ancorato all'ordinamento giuridico dell'UE; tuttavia la proposta è stata
superata da una
soluzione diversa, tuttora
in corso di definizione, i cui tratti salienti sono stati decisi in sede di
Eurogruppo (poi confermati dai leader dell'UE a livello di
Vertice euro) che prevede, almeno in questa fase, solamente una
revisione del Trattato istitutivo del MES (
accordo sulla
revisione del Trattato del MES (
testo in italiano)).
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti dossier pubblicati dalla
Camera
e del
Senato
.
Tuttavia, la
finalizzazione della riforma, che era stata prevista per il primo trimestre di quest'anno, con riserva comunque della conclusione delle procedure di ratifica nazionali,
ha subìto una battuta d'arresto a causa della pandemia COVID-19, allorché l'Eurogruppo è stato invitato dai leader dell'UE a sospendere temporaneamente i negoziati per lavorare su un insieme di strumenti da adottare per fronteggiare gli effetti della crisi sul piano economico e sociale.
All'esito di tale lavoro, tra gli strumenti approvati vi è un nuovo
Strumento di sostegno alla crisi
pandemica che, istituito nell'ambito del MES attuale, è volto a
finanziare i costi dell'assistenza sanitaria nazionale. L'
unico requisito per accedere alla linea di credito consisterà nell'impegno da parte degli Stati richiedenti ad utilizzare le risorse per
sostenere il finanziamento interno dell'
assistenza sanitaria diretta e indiretta e i
costi relativi alla
cura e alla
prevenzione causati dall'emergenza; a tal fine, gli Stati richiedenti predisporranno un dettagliato
Piano di risposta alla pandemia. L'ammontare complessivo massimo delle risorse a disposizione di ciascuno Stato sarà
il 2% del PIL del rispettivo Stato alla fine del 2019 (si tratterebbe di circa 240 miliardi di euro totali;
circa 35/36 miliardi di euro per l'Italia).
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La revisione del Trattato istitutivo
Le
principali modifiche concordate consistono nelle seguenti:
- il MES, oltre a supportare la risoluzione delle crisi relative alle finanze pubbliche degli Stati membri, fornirebbe anche la
garanzia comune (
backstop) al
Fondo di risoluzione unico delle banche (le decisioni sarebbero prese sulla base dei
criteri elencati nell'
allegato IV del Trattato revisionato (
testo in italiano). L'articolo 3 verrebbe riformulato a partire dalla rubrica, che dal singolare "obiettivo" passerebbe al plurale "obiettivi". Il MES sarebbe destinato a supportare la risoluzione delle crisi sia con riferimento alle finanze pubbliche degli Stati membri che alle relative istituzioni bancarie e finanziarie, integrandosi nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione mobiliare che prestano servizi che comportano l'assunzione di rischi in proprio (
Single Resolution Mechanism, SRM), complementare al Meccanismo di vigilanza unico (
Single Supervisory Mechanism, SSM). In particolare, il nuovo articolo 18° del Trattato prevedrebbe che,
se il Comitato di risoluzione unico (
Single Resolution Board, SRB)
dovesse chiedere l'attivazione del dispositivo di sostegno,
il Consiglio dei governatori potrebbe decidere di istituirlo sulla base di una proposta del Direttore generale. Le specifiche modalità e condizioni finanziarie del dispositivo di sostegno al Fondo di risoluzione unico dovrebbero essere specificate in un apposito accordo concluso con il Comitato di risoluzione unico, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio di amministrazione di comune accordo e sottoscritto dal Direttore generale. Le decisioni sui prestiti e sulle erogazioni al Fondo dovrebbero essere prese dal Consiglio di amministrazione, secondo la regola del comune accordo, sulla base dei criteri identificati in sede di revisione. Fra tali criteri, figurano il rispetto dei principi di continuità del quadro giuridico in materia di risoluzione bancaria, neutralità di bilancio nel medio periodo e di "ultima istanza", per cui
al dispositivo di sostegno si può fare ricorso solo nel caso in cui risultino esauriti i mezzi del Fondo di risoluzione unico e il Comitato presenti comunque una capacità di rimborso sufficiente a ripagare integralmente a medio termine i prestiti ottenuti tramite il dispositivo di sostegno. Il fatto che il dispositivo nasca per essere utilizzato solo in
momenti di eccezionale gravità è testimoniato anche dal nuovo considerando 15B, in base al quale, di norma, il MES dovrebbe decidere sull'impiego del dispositivo di sostegno entro 12 ore dalla domanda del Comitato, termine che il Direttore generale può eccezionalmente prorogare a 24 ore, in particolare in caso di un'operazione di risoluzione particolarmente complessa, sempre nel rispetto degli obblighi costituzionali nazionali. Il Fondo di risoluzione unico, strumento di finanziamento dei programmi di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, è
alimentato dai contributi di tali società e dovrebbe raggiungere, a regime (2023), una capienza di
60 miliardi di euro, in grado di coprire l'1% dei depositi dell'eurozona. Il MES potrebbe prendere una decisione a maggioranza qualificata (85% dei voti espressi in proporzione alle quote detenute) qualora la Commissione europea e la BCE concludessero che la mancata adozione urgente di una decisione potrebbe minacciare la sostenibilità economica e finanziaria dell'eurozona. Il
backstop potrebbe anche
sostituire l'attuale strumento di ricapitalizzazione diretta delle istituzioni finanziarie. Inoltre, potrebbe consentire
un'attuazione più rapida del percorso previsto per la piena attuazione della disciplina del Fondo (e non entro il 1° gennaio 2024), a condizione che siano stati fatti sufficienti progressi nella riduzione dei rischi. L'articolo 77 del Regolamento (UE) n. 806/2014 prevede, infatti, che fino al raggiungimento del livello-obiettivo, pari all'1% dei depositi, il Comitato vi faccia ricorso conformemente ai principi basati su una divisione dello stesso in comparti nazionali che corrispondono a ciascuno Stato membro partecipante;
- una
posizione comune dovrebbe stabilire le
nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea all'interno e all'esterno dei programmi di assistenza finanziaria, nel pieno
rispetto del quadro giuridico dell'UE;
- verrebbe specificato che il
MES e la Commissione europea, in collaborazione con la BCE, avrebbero il compito di
monitorare e valutare il quadro macroeconomico e la situazione finanziaria dei suoi membri, compresa la
sostenibilità del debito pubblico;
- sarebbero
riformate le clausole d'azione collettiva (le quali consentono a una maggioranza qualificata di investitori in obbligazioni di modificare i termini di pagamento di un titolo, in maniera giuridicamente vincolante per tutti i detentori del titolo stesso, in modo da facilitare una ristrutturazione ordinata del debito) con l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, anche delle clausole d'azione collettiva con approvazione a maggioranza unica (
single limb CACs). Rispetto alle clausole d'azione collettiva a doppia maggioranza (
dual limb CACs) attualmente previste, le single limb CACs potrebbero consentire una semplificazione della procedura per ristrutturare il debito di un Paese;
- circa l'
assistenza finanziaria precauzionale (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta), sarebbero mantenute le due linee di credito vigenti (precauzionale e a condizioni rafforzate), ma si specificherebbe che esse potrebbero essere attivate a sostegno dei Paesi con una
situazione economica e finanziaria solida - ma alle prese con uno
shock avverso al di fuori del loro controllo - e con un
debito pubblico considerato
sostenibile e a seconda del rispetto o meno di determinati criteri specificati nell'
allegato III del Trattato revisionato (
testo in italiano). La
linea di credito condizionale precauzionale (
PCCL) sarebbe
limitata ai Paesi in grado di soddisfare una serie di
criteri che appaiono più dettagliati rispetto a quanto previsto dal regime vigente, tra cui in particolare:
non essere soggetto alla
procedura per disavanzi eccessivi,
rispettare alcuni
parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti la richiesta di assistenza finanziaria (disavanzo inferiore al 3% del PIL; saldo di bilancio strutturale pari o superiore al valore di riferimento minimo specifico per Paese; rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20 all'anno) e l'
assenza di squilibri eccessivi nel quadro della sorveglianza macroeconomica dell'UE. Per tali Paesi, si richiederebbe la sola firma di una
lettera di intenti (e non di un memorandum d'intesa) con la quale essi si impegnerebbero a continuare a soddisfare tali criteri (il cui rispetto dovrebbe essere valutato almeno ogni sei mesi). La
linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (
ECCL), invece, sarebbe aperta ai
membri del MES che
non sono
ammissibili alla PCCL, a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità (ma la cui situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e il cui debito pubblico sia considerato sostenibile). Il Paese richiedente dovrebbe firmare, in tal caso, un
memorandum d'intesa (MoU) impegnandosi a intervenire con le necessarie riforme nelle proprie aree di vulnerabilità.
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Lo stato dei negoziati
Il
Governo italiano ha sempre sostenuto la necessità di
promuovere, in sede europea, la cosiddetta
logica di pacchetto per l'approfondimento dell'unione economica e monetaria che prevede, oltre alla riforma del MES, anche un rafforzamento dell'unione bancaria, in particolare con l'introduzione di una garanzia comune dei depositi, secondo una logica di equilibrio complessivo.
Con riferimento alla
posizione del Parlamento italiano, nelle sedute dell'
11 dicembre 2019, dedicate alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato, con il
parere favorevole del Governo, rispettivamente la
risoluzione
6-00091 Delrio, Francesco Silvestri, Boschi, Fornaro e la
risoluzione 6-00087 Perilli, Marcucci, Faraone e De Petris, di identico contenuto, con le quali si
impegna in particolare il
Governo a;
-
escludere qualsiasi meccanismo che implichi una
ristrutturazione automatica del debito pubblico;
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri aveva escluso che la riforma del MES potesse introdurre la necessità di ristrutturare preventivamente il debito per accedere al sostegno finanziario, come invece paventato da più parti con particolare riferimento al rischio che la previsione di regimi differenti per i Paesi con un debito pubblico elevato, come l'Italia, possa innescare una spirale di aspettative negative tale da tradursi in maggiori difficoltà nel collocamento del debito e in un aggravio delle condizioni di criticità. Aveva anche ricordato che all'inizio del negoziato alcuni Paesi avevano chiesto che la ristrutturazione del debito divenisse una condizione per l'accesso all'assistenza finanziaria ma che, anche grazie alla ferma posizione assunta dall'Italia, queste posizioni sono state respinte e le regole sono rimaste identiche a quelle già in vigore.
- assicurare la
coerenza della
posizione del Governo con gli
indirizzi definiti dalle
Camere e il
pieno coinvolgimento del Parlamento in
tutti i passaggi del negoziato sul futuro dell'unione economica e monetaria e sulla
conclusione della riforma del MES.
Proprio con riferimento alle suddette risoluzioni parlamentari, il
Presidente del Consiglio Conte aveva dichiarato che
l'Italia non può concedere sul fronte del MES senza ottenere anche sugli altri fronti e che, per tale ragione aveva fatto inserire un
preciso riferimento condizionante per quanto riguarda l'applicazione dell'intero pacchetto.
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