La revisione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) 29 novembre 2019 |
Indice |
|Il regime attuale|I programmi di assistenza finanziaria|La proposta della Commissione europea per un Fondo monetario europeo (FME)|La revisione del Trattato istitutivo| |
Il regime attuale
In base al
Trattato istitutivo, firmato il 2 febbraio 2012 ed entrato in vigore in data 8 ottobre 2012, a seguito della ratifica dei 17 Stati membri dell'Eurozona (a cui si sono aggiunti la Lettonia, il 1° gennaio 2014 e la Lituania, il 1° gennaio 2015), il MES è costituito quale
organizzazione intergovernativa nel quadro del diritto pubblico internazionale con
sede in Lussemburgo.
Ne sono
membri tutti i Paesi dell'Eurozona che, attualmente, sono
19: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna.
L'adesione al MES è comunque
aperta
agli altri Stati membri dell'UE - previa domanda di adesione - a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio dell'UE, adottata ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 2, del TFUE, che abolisce la loro deroga di adottare l'euro.
Va peraltro precisato che
l'istituzione di un meccanismo permanente di stabilità dell'area euro è esplicitamente prevista dalla seguente
aggiunta
all'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (entrata in vigore il 1° marzo 2013 a seguito della ratifica degli (allora) 27 Stati membri dell'UE): "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."
Qui sta l'originalità del MES il quale, pur avendo la natura di organizzazione intergovernativa, come detto, trova comunque la sua base giuridica nel TFUE.
Di seguito, sono riportate le
principali caratteristiche del Meccanismo.
Capitale
Il
capitale sottoscritto totale è di circa 704 miliardi di euro mentre è di circa
80 miliardi di euro il
capitale versato dagli Stati membri della zona euro. La
ripartizione delle quote di ciascuno Stato membro al capitale sottoscritto totale è basata sulla partecipazione al
capitale versato della BCE, modificata secondo una chiave di conversione. Ogni cinque anni il capitale autorizzato è riesaminato per verificare l'eventuale necessità di
adeguamenti.
Le
tabelle seguenti riportano il
contributo al MES in percentuale e le
quote di capitale per ciascuno Stato membro: con
125,3 miliardi di euro (17,7%) l'Italia è il
terzo Paese per contributo al capitale del MES, dopo la Germania (190 miliardi di euro - 26,9%) e la Francia (142 miliardi di euro - 20,2%). Tra gli altri principali contributori troviamo la
Spagna con 83 miliardi di euro (11,8%) e i
Paesi Bassi con 40 miliardi di euro (5,6%).
La
tabella seguente (terza colonna) mostra anche
quanto effettivamente versato finora dai Paesi membri (tra gli altri,
Italia 14,3 miliardi di euro; Germania 21,7 miliardi; Francia 16,3 miliardi; Spagna 9,5 miliardi; Paesi Bassi 4,5 miliardi).
Governance e processo decisionale
È costituito da un
Consiglio dei governatori (composto dai Ministri responsabili delle finanze degli Stati membri della zona euro e presieduto dal Presidente dell'Eurogruppo) e anche da un consiglio di amministrazione (composto da 19 amministratori nominati dai governatori tra persone di elevata competenza in materia economica e finanziaria) e da un direttore generale.
Le
decisioni più importanti, comprese quelle relative alla concessione di assistenza finanziaria agli Stati membri, sono adottate dal Consiglio dei governatori secondo la
regola del
comune accordo (unanimità dei membri partecipanti alla votazione, senza contare le eventuali astensioni); tuttavia, al fine di garantire
efficacia al sistema decisionale, è previsto il voto a
maggioranza qualificata dell'85% del capitale qualora la Commissione e la BCE decidano che occorrono decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica della zona euro.
Ciascuno Stato membro ha un
numero di diritti di voto pari alla quota di contribuzione al capitale versato.
Assistenza finanziaria
L'
accesso all'
assistenza finanziaria del MES, previa domanda da parte di uno Stato membro, viene offerto solo nel caso in cui la situazione minacci la stabilità finanziaria dell'intera zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte e sulla base di
condizioni
rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto (possono ricomprendere misure di politica di bilancio, economica e finanziaria). Tali condizioni possono spaziare da un
programma di aggiustamento macroeconomico (in caso di ricorso a prestiti) al rispetto costante di
condizioni di ammissibilità predefinite. Le condizioni sono definite in un
memorandum d'intesa firmato dallo Stato interessato e dalla Commissione europea. Prima di definire il memorandum d'intesa, la Commissione europea, di concerto con la BCE - e, se opportuno e possibile, insieme al Fondo monetario internazionale (FMI) – valuta anche la
sostenibilità del debito pubblico dello Stato interessato.
È prevista anche la possibilità di integrare la capacità di prestito del MES attraverso la
partecipazione del FMI alle operazioni di assistenza finanziaria
Inoltre, gli
Stati membri dell'UE non facenti parte dell'Eurozona possono
partecipare,
su base
ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di sostegno alla stabilità prevista a favore di Stati membri dell'Eurozona.
Tipologie di interventi
ll MES ha a disposizione
diversi strumenti di
assistenza finanziaria. Può infatti:
Nel concedere un sostegno alla stabilità, il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
Il MES ha una
capacità minima di prestito pari a 500 miliardi di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni.
Il MES
raccoglie fondi emettendo strumenti del mercato monetario nonché debito a medio e lungo termine con scadenze fino a un massimo di 30 anni; può anche concludere accordi con i propri membri, con istituzioni finanziarie o altre parti.
I prestiti del MES fruiscono dello status di
creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI (tuttavia, lo status di creditore privilegiato del FMI prevale su quello del MES); inoltre, gli Stati membri della zona euro sostengono l'equivalenza tra lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES.
Gestione finanziaria
Il consiglio di amministrazione può decidere di distribuire un
dividendo ai membri del MES ove l'ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacità di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i profitti dell'investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale. Per quanto riguarda, invece, la gestione delle eventuali
perdite derivanti dalle operazioni del MES, esse sono imputate in conto, in primo luogo, al fondo di riserva, in secondo luogo al capitale versato e, infine, al capitale autorizzato non versato.
Controllo post-programma
Al termine di un programma di assistenza finanziaria, la Commissione europea e la BCE eseguono missioni di controllo post-programma, alle quali partecipa anche il FMI se ha contribuito finanziariamente al programma medesimo. Tali missioni devono valutare se lo Stato che ha beneficiato dell'assistenza finanziaria continui ad attuare politiche solide e se sussista il rischio che non sia in grado di rimborsare i prestiti ricevuti.
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I programmi di assistenza finanziaria
Allo stato attuale
non vi sono programmi di assistenza finanziaria attivi. L'ultimo programma attivo - il programma per la Grecia - si è concluso nell'agosto 2018.
Nel corso degli anni sono stati, tuttavia,
cinque i
Paesi che hanno
beneficiato dell'assistenza fornita dai vari meccanismi di sostegno finanziario:
Cipro, Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna (anche se il MES ha fornito assistenza finanziaria soltanto a Cipro, Grecia e Spagna).
Di seguito, un sintetico resoconto, tratto dal
sito del MES, dei Paesi che hanno ricevuto l'assistenza finanziaria:
Il grafico seguente
(Fonte sito del MES) riporta una panoramica (escluso il primo programma di assistenza alla Grecia) di quanto sopra descritto: in blu l'importo totale erogato (inclusi gli importi trattenuti anticipatamente: margine prepagato, commissione di servizio – in rosso) e in giallo l'importo finora rimborsato (
Grecia: programma 2012-2015,
10,93 miliardi; programma 2015-2018,
2,08 miliardi;
Spagna:
17,61 miliardi).
In base ai dati del MES, l'importo totale dei prestiti erogati da MES/
FESF
è pari a 295 miliardi di euro; inoltre, a seguito degli interventi di assistenza finanziaria effettuati,
la capacità di prestito rimanente del Meccanismo è pari a 410 miliardi di euro (82%).
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La proposta della Commissione europea per un Fondo monetario europeo (FME)
Nell'ambito di un pacchetto di misure volto a riformare l'Unione economica e monetaria, nel dicembre 2017 la Commissione europea ha presentato una
proposta di regolamento
finalizzata a trasformare il MES in un Fondo monetario europeo (FME).
In base alla proposta della Commissione europea, il FME preserverebbe l'attuale struttura finanziaria e istituzionale del MES ma sarebbe incluso nel quadro giuridico dell'Unione.
Il FME continuerebbe, quindi, a fornire sostegno per la stabilità finanziaria agli Stati membri in difficoltà, a raccogliere fondi attraverso l'emissione di strumenti del mercato dei capitali e a effettuare operazioni sul mercato monetario; le modalità di adesione non cambierebbero e la partecipazione di altri Stati membri rimarrebbe possibile, una volta che avranno aderito all'euro. Inoltre, il FME sarebbe sempre dotato di un Consiglio dei governatori (presieduto dal Presidente dell'Eurogruppo) e di un consiglio di amministrazione, nonché di un direttore generale. Rimarrebbero inalterati il capitale autorizzato iniziale (704 miliardi di euro), il modello di contribuzione e la capacità di prestito iniziale (almeno 500 miliardi di euro). Le operazioni di assistenza finanziaria sarebbero, altresì, sempre soggette al rispetto di rigorose condizionalità e resterebbe l'analisi della sostenibilità del debito.
La proposta introduce, però, alcune novità; in particolare, il FME:
Nella XVII legislatura, le Commissioni riunite V bilancio e XIV politiche dell'UE della Camera dei deputati, nel documento finale approvato il 7 febbraio 2018, avevano invitato le Istituzioni europee a valutare l'opportunità di attribuire al FME la capacità di collocare titoli anche sul mercato primario e non solo a banche e istituzioni finanziarie, al fine di potenziarne le possibilità di raccolta di capitale, adottando le necessarie precauzioni a tutela dei risparmiatori.
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La revisione del Trattato istitutivo
La suddetta proposta della Commissione europea appare superata da una
soluzione, tuttora in corso di definizione, che prevede soltanto una
revisione del Trattato del MES.
Facendo seguito al mandato ricevuto dal Vertice euro del 14 dicembre 2018, infatti, l'
Eurogruppo del
13 giugno 2019 ha raggiunto un
accordo sulla
revisione del Trattato del MES (
testo in italiano), i cui principali contenuti sono riportati in una
lettera del Presidente Centeno indirizzata al Presidente del Consiglio.
Il successivo
Vertice euro del 21 giugno ha preso atto dell'accordo e ha chiesto all'Eurogruppo di proseguire per
raggiungere un accordo finale complessivo nel dicembre 2019 così da consentire un immediato avvio del processo di ratifica negli Stati membri. Allo stesso tempo, il Vertice euro ha invitato l'Eurogruppo a
proseguire i lavori su tutti gli elementi di un
pacchetto globale costituito, oltre che dalla revisione del MES, anche dall'adozione di uno
Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (si tratta di un primo bilancio dell'Eurozona) e dal
completamento dell'Unione bancaria, in particolare con l'introduzione di uno
schema europeo di garanzia sui depositi (
EDIS).
Nelle rispettive sedute del 19 giugno 2019, dedicate alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista
del Consiglio europeo del 20 e 21 giugno, la Camera e il Senato hanno approvato, con il parere favorevole del Governo, le risoluzioni 6-00076 (Nuova
formulazione) Molinari, D'Uva
, e 6-00065 Patuanelli, Romeo, di identico contenuto, nelle quali, tra l'altro, si impegna il Governo «in ordine alla riforma del
Meccanismo europeo di stabilità, a non approvare modifiche che prevedano condizionalità che
finiscano per penalizzare quegli Stati membri che più hanno bisogno di riforme strutturali e di
investimenti
, e che minino le prerogative della Commissione europea in materia di sorveglianza
fiscale» e a «render note alle Camere le proposte di modifica al trattato MES, elaborate in sede
europea, al fine di consentire al Parlamento di esprimersi con un atto di indirizzo e,
conseguentemente, a sospendere ogni determinazione definitiva finché il Parlamento non si sia pronunciato».
Inoltre, le risoluzioni hanno chiesto al Governo di impegnarsi a promuovere, in sede europea, una valutazione congiunta dei tre elementi del citato pacchetto di approfondimento dell'unione economica e monetaria, riservandosi di esprimere la valutazione finale solo all'esito della dettagliata definizione di tutte le varie componenti del pacchetto, favorendo il cosiddetto «package approach», che possa consentire una condivisione politica di tutte le misure interessate, secondo una logica di equilibrio complessivo. Infine, i
n ordine all'approfondimento dell'unione economica e monetaria, le risoluzioni hanno chiesto al Governo di confermare l'impegno ad opporsi ad assetti normativi che finiscano per costringere alcuni Paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti ed automatici, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare in autonomia politiche economiche efficaci.
Proprio con riferimento alle suddette risoluzioni parlamentari, i
l Presidente del Consiglio Conte ha dichiarato che l'Italia non può concedere sul fronte del MES senza ottenere anche sugli altri fronti e che, per tale ragione, al Consiglio europeo di giugno 2019 ha fatto inserire un preciso riferimento condizionante per quanto riguarda l'applicazione dell'intero pacchetto
.
Circa il testo di riforma del MES, nei giorni scorsi il Ministro Gualtieri ha precisato (si vedano, al riguardo, i comunicati stampa del MEF del 20 e del 27 novembre 2019) che il consenso definitivo e formale del Governo non è ancora stato espresso (così come su tutto il citato pacchetto) e che il testo non è ancora stato firmato e sono tuttora in corso discussioni e negoziati su aspetti minori interni ed esterni al trattato; tuttavia, ha anche rilevato che non sembra esserci reale spazio per emendamenti sostanziali. Tale valutazione, secondo il Ministro, è di natura politica e non giuridica, in quanto nella procedura per la revisione del trattato del MES vige la regola dell'unanimità. Infine, secondo il Ministro, poiché il testo di riforma non presenta profili critici per l'Italia, sarebbe bene concentrare l'attenzione sugli altri aspetti del citato pacchetto, in linea con le indicazioni del Parlamento, e in particolare sull'introduzione di una garanzia comune dei depositi e sulle sue condizioni, che non devono essere penalizzanti per l'Italia.
Le
modifiche concordate al trattato del MES (che non sembrerebbero introdurre novità per quanto concerne le regole di voto, sia per le maggioranze che per i
quorum di presenza, contrariamente a quanto avviene, come detto, nella proposta della Commissione sul FME) sarebbero, in particolare, le seguenti:
Si segnala che, in data 6 novembre 2019, le Commissioni V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati hanno avviato un ciclo di audizioni informali sulle prospettive di riforma del MES. Finora, sono stati auditi il dott. Giampaolo Galli dell'Osservatorio dei conti pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e il dott. Vladimiro Giacchè, Presidente del Centro Europa Ricerche.
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