Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Affari Sociali
Titolo: Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile
Riferimenti: AC N.1695/XVIII AC N.1923/XVIII AC N.1198/XVIII AC N.2248/XVIII AC N.462/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 325
Data: 28/07/2020
Organi della Camera: XII Affari sociali


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Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione sociale e culturale e la piena partecipazione alla vita civile

28 luglio 2020
Schede di lettura


Indice

Quadro normativo|Contenuto delle proposte di legge|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Quadro normativo

La lingua italiana dei segni (LIS) è una lingua con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali, che si è evoluta naturalmente, seppure con una struttura molto diversa dalle lingue vocali. La LIS utilizza sia componenti manuali (es. la configurazione, la posizione, il movimento delle mani) che non-manuali, quali l'espressione facciale e la postura; viaggiando sul canale visivo-gestuale, integro nelle persone sorde, consente loro pari opportunità di accesso alla comunicazione. Ogni nazione ha una propria lingua dei segni, con ulteriori varietà regionali e addirittura con qualche differenza lessicale nell'ambito della stessa città. Così abbiamo la LIS (Lingua dei segni italiana), l'ASL (America Sign language), il BSL (British Sign Language), la LSF (Langue des Signes Frangaise). E' stato fatto anche un tentativo di creare una lingua dei segni unica, così come avvenne con l'Esperanto, ma senza grande successo. Attualmente la lingua dei segni più utilizzata in ambiti internazionali è l'American Sign Language. Quando le persone non udenti perdono la vista, (ad esempio nella Sindrome di Usher) la LIS si trasforma in Lingua Italiana dei Segni Tattile. La persona sordocieca ascolta toccando con le proprie mani le mani di chi "parla", percependo così il segno comunicato.

Nel corso della XVI Legislatura, la Commissione Affari sociali della Camera ha esaminato, in sede referente, alcune proposte di legge recanti disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni (A.C. 4207, approvata dal Senato, e abbinate), il cui iter si è interrotto nella fase successiva all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.
Nella XVII Legislatura, il 3 ottobre 2017, il Senato ha approvato in prima lettura - in un testo unificato - il disegno di legge  S. 302 Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) e della LIS tattile. Il testo è poi passato all'esame della Camera dei Deputati che non ha completato l'esame dell'A.C. 4679 per la scadenza della Legislatura. 
Si osserva che l'A.C. 2248 Lepri ed altri, esamiato all'interno di questo Dossier, riprende il testo unificato A.C. 4679.

Attualmente, la quasi totalità delle regioni italiane ha approvato norme specifiche per la promozione del riconoscimento della LIS. A titolo esemplificativo, citiamo le più recenti leggi regionali in materia, quali la L.R. Lombardia 20/2016, la L.R. Basilicata 30/2017,la L. R. Campania 27/2018, la L. R. Veneto 11/2018L.R. Emilia Romagna 9/2019 che promuovono il riconoscimento, la diffusione, l'acquisizione e l'uso della LIS , e della LIS tattile, la rimozione delle barriere della comunicazione, l'inclusione e l'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere. Promuovono, inoltre, la prevenzione e la cura del  deficit uditivo e la diffusione di ogni altra tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella rete dei servizi.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, non riconosce "nuovi" diritti alle persone con disabilità, intendendo piuttosto assicurare che queste ultime possano godere, sulla base degli ordinamenti degli Stati di appartenenza, degli stessi diritti riconosciuti agli altri consociati, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti. Nello stesso modo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel vietare qualsiasi forma di discriminazione fondata, tra l'altro, sulla disabilità (articolo 21), sancisce il riconoscimento e il rispetto del diritto delle persone disabili a beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità (art. 26).

Sul tema, il Parlamento europeo è intervenuto una prima volta con la Risoluzione sulla lingua dei segni dei sordi del 17 giugno 1988. La Risoluzione promuove l'adozione di una serie di misure concernenti la formazione a tempo pieno di interpreti di lingua dei segni, la traduzione nella lingua dei segni delle principali trasmissioni televisive e delle circolari governative in materia di assistenza sociale, salute e occupazione, la pubblicazione di dizionari aggiornati delle rispettive Lingue dei segni nazionali, nonché la ricerca in tale settore e l'elaborazione di dizionari multilingue delle lingue dei segni usate nella Comunità. Il Parlamento europeo è nuovamente intervenuto sul tema, attraverso la Risoluzione del 18 novembre 1998, ribadendo, a dieci anni di distanza, gli stessi principi definiti nella richiamata risoluzione del 1988, e invitando nuovamente la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al riconoscimento ufficiale in ogni Stato membro della lingua dei segni.
Nel 2006, il Parlamento europeo ha approvato la Risoluzione sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata: Piano d'azione europeo 2006-2007, in cui invita gli Stati membri ad utilizzare, promuovere e diffondere il linguaggio gestuale attraverso la televisione digitale. Nella Risoluzione è espressamente riconosciuto che le lingue dei segni nazionali e regionali sono a pieno titolo lingue naturali, con una loro grammatica e sintassi, al pari delle lingue parlate.
Nel 2010, la Dichiarazione di Bruxelles sulle lingue dei segni nell'Unione europea riafferma che le lingue dei segni nazionali devono essere considerate come le lingue madri di coloro che utilizzano il linguaggio dei segni, invitando gli stati membri a garantire gli stessi diritti e le stesse opportunità a tutti i cittadini europei che ne fanno uso . 
Da ultimo, il 23 novembre 2016, il Parlamento europeo ha approvato la  Risoluzione sulle lingue dei segni e gli interpreti di lingua dei segni professionisti  in cui si sottolinea la necessità di ovviare alla carenza di interpreti professionisti e qualificati della lingua dei segni, ribadendo che tale obiettivo può essere realizzato solo sulla base di un approccio che preveda: a) il riconoscimento ufficiale negli Stati membri e in seno alle istituzioni dell'UE delle lingue dei segni nazionali e regionali; c) l'iscrizione in un registro (sistema di accreditamento ufficiale e di controllo di qualità, come il perfezionamento professionale continuo), d) il riconoscimento formale della professione.
 
Va ricordato che l'articolo 1, commi 456-458, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) ha istituito un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2019, 1 milione per il 2020 e 3 milioni per il 2021.Il Fondo è finalizzato, tra l'altro, a dare attuazione alla citata Risoluzione del Parlamento europeo n. 2952 del 23 novembre 2016, ovvero a promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza, nonché per favorire l'uso di tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere alla comunicazione (comma 456). La definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo è fissata da un decreto del Presidente del Consiglio non ancora pubblicato in G.U., su cui la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole,  (qui il link al testo del Decreto del 17 dicembre 2019). Il decreto prevede la presentazione, previa pubblicazione di un bando pubblico, di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato con la LIS, con particolare riguardo ai servizi pubblici e e all'uso di tecnologie funzionali. I progetti devono essere presentati dalle Regioni e dalle province autonome, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie, e favorendo la partecipazione delle Autonomie locali, delle ASL e di eventuali altre istituzioni pubbliche. Viene inoltre prevista una Commissione, nominata con provvedimento del responsabile dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (e ai cui componenti non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese), per la valutazione delle proposte progettuali, il cui lavoro si conclude con l'approvazione di una graduatoria di quelle ammissibili.
Il  19 dicembre 2017 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 23 settembre Giornata internazionale delle lingue dei segni.
La sordità e le provvidenze economiche collegate
 
L'articolo 1 della legge 381/1970, come modificato dalla legge 95/2006, definisce sordo chi soffre una perdita uditiva congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni, come precisato dal D.M.  febbraio 1992), tale da compromettere il normale apprendimento del linguaggio parlato. La sordità non deve avere un'origine esclusivamente psichica e  non deve essere stata causata da guerra, lavoro o servizio. L'articolo 1 della legge n. 95 del 2006, ha eliminato il preesistente termine "sordomuto"  sostituendolo con "sordo", ed ha introdotto il criterio della "compromissione" del linguaggio al posto del suo "impedimento". Vale a dire che l'apprendimento del linguaggio non deve più essere impossibile ma soltanto difficoltoso e, quindi, può realizzarsi, ad esempio, grazie alla protesizzazione ed a percorsi abilitativi precoci. A tali soggetti, la legge 381/1970 ha concesso un assegno mensile, rilasciato su richiesta, che  spetta in caso di difficoltà economiche. La pensione, pagata per 13 mensilità, è erogata entro limiti di reddito personale (per il 2020 il limite è di 16.982,49 euro); per il 2020 l'importo mensile della pensione è di 286,81 euro; importo che può aumentare in condizioni particolari di reddito. A partire dai 67 anni, la pensione di sordità viene sostituita con l'assegno sociale.
Per rimanere in tema di provvidenze economiche, si ricorda l'indennità di comunicazione, istituita dall'articolo 4 della  legge 508/1988; una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita che spetta indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali. Sono però necessari dei requisiti sanitari e amministrativi, come un' ipoacusia di almeno 60 decibel fino ai 12 anni, di almeno 75 decibel dopo i 12 anni e la residenza in Italia. Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile l'epoca di comparsa dell'ipoacusia, la valutazione sanitaria segue i criteri dell'invalidità civile. L'indennità è pagata per dodici mensilità. L'importo per il 2020 è pari a 258,07 euro mensili.  

La legge 107/2010 ha poi riconosciuto  la sordocecità come una disabilità unica che, comportando difficoltà specifiche nell'accesso all'informazione, alla comunicazione e alla mobilità, necessita di ausili e servizi specifici. Le persone affette da sordocecità, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile e cecità civile, erogate dall'INPS. Le modalità di accertamento della sordocecità, gli interventi per l'integrazione ed il sostegno sociale delle persone sordocieche, e le modalità di assistenza da parte delle regioni sono definiti dagli articoli 4 e 5 della citata legge 107/2010.

Ente nazionale preposto alla protezione e all'assistenza dei sordi - ENS

L'ENS Onlus è l'Ente nazionale preposto alla protezione e all'assistenza dei sordi in Italia, nonché associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2002. L'Ente, fondato su base associativa nel 1932 con la denominazione di Ente Nazionale Sordomuti ed eretto in ente morale con la legge 889/1942, ha acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico con la legge 698/1950. A seguito del decentramento amministrativo, con il D.P.R. 31 marzo 1979 l'ENS è stato trasformato in Ente morale di diritto privato, conservando i compiti di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella. La vigilanza sull'Ente è assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'ENS è attivo e presente in tutta Italia grazie alle sue 106 Sedi provinciali e a  18 Consigli Regionali, 

L'ENS, attraverso Osservatorio sull'Accessibilità (OSA),  partecipa a progetti, all'attività di ricerca e ad altre azioni aventi come oggetto la definizione e diffusione di buone prassi per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere della comunicazione per le persone sorde. In questo ambito, l'ENS svolge attività anche con le strutture che offrono servizi radiotelevisivi, sia pubbliche che private, per garantire alle persone sorde l'accesso all'informazione e alla comunicazione. Sempre nell'ottica di agevolare la vita sociale dei sordi, grazie alla collaborazione  con l' ACI, è stato realizzato un apposito programma informatico, dedicato al soccorso stradale per le persone sorde. Importante anche la sinergia tra ENS-INPS ed ENS-Agenzia delle entrate per agevolare il dialogo delle persone sorde con le istituzioni e la collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per rendere accessibile il patrimonio culturale alle persone sorde; è stato, infatti, attuato il progetto MAPS (Musei accessibili per le persone sorde), ideato dall'ENS e dedicato alla creazione di un'area web al fine di fornire informazioni sui siti museali che offrono già servizi accessibili alle persone sorde.

Si ricordano inoltre i progressi compiuti nella diffusione di SOS SORDI, un progetto inaugurato nel 2013 ed implementato nel corso degli anni successivi, condiviso con la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, con il Ministero degli Interni ed ACI. Il progetto ha come obiettivo la creazione di un servizio unificato per la richiesta di soccorso e la gestione delle emergenze accessibile per le persone sorde mediante l'utilizzo dell'applicazione SOS SORDI.  Il sistema permette alla persona sorda di inviare una richiesta di aiuto consentendo, al tempo stesso, la geo-localizzazione della persona.

Comunic@ENS è un servizio volto a facilitare la comunicazione tra sordi e udenti, consolidato in un moderno ambiente comunicativo multimediale. Promosso ed inaugurato agli inizi del 2012 dal Consiglio Regionale ENS Piemonte, con il supporto della Regione Piemonte, il servizio è stato rielaborato in forma progettuale in una versione standardizzata e adottabile con annesso regolamento d'uso ed organigramma dedicato. Si tratta di un contact center che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie. La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 455, della legge 160/2019), ha autorizzato un contributo di 250mila euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del progetto Comunic@ENS. 

Negli anni l'ENS ha ricevuto diversi finanziamenti. Si ricordano:

  •   1 milione di euro per il 2016, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma (art. 1, co. 403, della legge 208/2015 - legge di stabilità 2016);
  • 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per sostenere l'attività dell'associazione (art. 1, co. 324, della legge 205/2017 - legge di bilancio 2018).

Si segnalano inoltre gli ulteriori stanziamenti in favore di associazioni

  • contributo di 1 milione di euro per il 2019 in favore della Lega del Filo d'oro, organizzazione senza scopo di lucro che ha tra gli scopi statutari l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento dei non vedenti privi di udito (sordociechi) e dei pluriminorati psicosensoriali (art. 1, co. 337, della legge 205/2017 - legge di bilancio 2018).

La legge quadro 104/1992 e la sordità

La legge quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili dedica soltanto alcuni passaggi alla disabilità uditiva dando indicazioni sui servizi essenziali da attivare a garanzia delle persone non udenti: l'articolo 9 disciplina il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti  quale servizio di aiuto che può essere prestato facoltativamente dagli enti locali, mentre gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni sul diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica. L'articolo 16 stabilisce per le scuole superiori la presenza degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione durante le prove d'esame scritte o grafiche, mentre l'articolo 37 dispone che vengano disciplinate con decreto le modalità di tutela della persona non udente, in relazione alle esigenze di comunicazione, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di espiazione della pena.

Con riguardo all'istruzione universitaria, si rammenta che l'art. 13, co. 1, della L. 104/1992 ha stabilito, per quanto qui interessa, che l'integrazione scolastica della persona con disabilità nelle università si realizza, tra l'altro, attraverso la dotazione alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico (lett. b)), nonché mediante l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica – che doveva essere emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ma che non risulta essere intervenuto –, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti (lett. d)). Ai fini dell'art. 13, co. 1, lett. d), l'art. 42, co. 6, lett. f), della stessa legge aveva autorizzato la spesa di 1 miliardo e 600 milioni di lire annui per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle università.

Inoltre, il co. 6-bis dello stesso art. 13 ha stabilito che agli studenti con disabilità iscritti all'università è garantito, tra l'altro, il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università. Tra gli atenei che hanno attivato un servizio di supporto con interpreti della LIS per studenti non udenti, si ricordano, a titolo esemplificativo: Università degli studi di Torino; Università di Foggia; Università degli studi di Bari Aldo Moro.

Sordità e il Ssn

Dal punto di vista sanitario, lo screening audiologico neonatale universale rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione e diagnosi precoce per identificare, entro i primi mesi di vita, i bambini con disturbi all'udito, permettendo di attivare interventi tempestivi. Partendo dalla constatazione che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale di rilevanza clinica è pari a 1,0-1,5 per mille nati, e che dunque è una condizione clinica frequente e rilevante per la salute dell'individuo e per i costi economici e sociali cui  è associata, il "Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018" del 13 novembre 2014, ha incluso lo screening audiologico neonatale, con particolare riferimento al macro obiettivo "Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali", tra le strategie di intervento per identificare disturbi bilaterali permanenti dell'udito in un'epoca della vita molto precoce, generalmente entro il 3°-4° mese dalla nascita, permettendo un intervento riabilitativo entro il 6° mese di vita.

In ultimo, il D. P. C.M. 12 gennaio 2017di aggiornamento  dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ha garantito, all'articolo 38, comma 2, al neonato le prestazioni per la diagnosi precoce delle malattie congenite, tra cui la diagnosi precoce della sordità congenita e della  cataratta congenita, con estensione a tutti i nuovi nati. E' anche importante sottolineare come i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza prevedano l'introduzione di un nuovo nomenclatore che consentirà di prescrivere apparecchi acustici a tecnologia digitale e 
attrezzature domotiche e sensori di comando e controllo per ambienti.

Sordità e istruzione

Con riguardo all'istruzione scolastica, si ricorda, innanzitutto, che l'art. 323 del d.lgs. 297/1994, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto che, per gli alunni "sordomuti" – ora "sordi", in base all'art. 1 della L. 95/2006, che ha stabilito che in tutte le disposizioni legislative il termine "sordomuto" è sostituito con il termine "sordo" –, l'obbligo scolastico si adempie nelle classi ordinarie delle "scuole elementari e medie" – ora "scuole primarie" e "scuole secondarie del primo ciclo" –, oppure nelle scuole speciali, stabilendo al contempo la possibilità di istituire "scuole elementari statali" e "scuole medie statali" per "sordomuti".

Qui l'elenco per l'a.s. 2019/2020 delle scuole speciali. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito, alcuni esempi di Piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) di scuole che prevedono l'utilizzo della lingua dei segni (LIS): I.C. Casanova-Costantinopoli-Plesso Smaldone di Napoli; ISISS Magarotto-Vicolo del Casal Lumbroso di Roma; ISISS Magarotto–ITE di Padova.

In ultimo si rinvia al più volte citato, all'interno delle pdl in commento, D.Lgs. 66/2017 (emanato sulla base della delega recata dalla legge 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c)), come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 96/2019), grazie al quale la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è diventata parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole.

In sintesi, il Decreto, con riferimento alle competenze, dispone, che lo Stato provveda, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: all'assegnazione, nelle istituzioni scolastiche statali, dei docenti per il sostegno didattico; alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto della presenza di studenti con accertata condizione di disabilità; all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, e all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo economico parametrato al numero degli studenti con accertata condizione di disabilità accolti, ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. A loro volta, gli enti territoriali provvedono ad assicurare gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica e l'accessibilità e la fruibilità fisica, senso-percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali. Il medesimo Decreto, inoltre, prevede l'individuazione in sede di Conferenza Stato-regioni di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.

Relativamente alle procedure di certificazione e documentazione, il D.Lgs. stabilisce che il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo documento, redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare (che opera nell'ambito del SSN) , è propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale ( art. 14, co. 2, L. 328/2000) e del Piano educativo individualizzato (PEI), ed è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché, nella misura massima possibile, dello studente con disabilità, e con la partecipazione del dirigente scolastico.

Per quanto riguarda la progettazione e l' organizzazione scolastica per l'inclusione, il Decreto prevede che:

- ogni istituzione scolastica predisponga, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, il Piano per l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;

- presso ogni istituzione scolastica sia istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale. Il GLI è presieduto dal dirigente scolastico e ha compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell'attuazione dei PEI;

- presso ogni istituzione scolastica siano inoltre costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità, che, in particolare, hanno il compito di definire il PEI, verificare il processo di inclusione e quantificare le ore di sostegno e le altre misure di sostegno. Essi sono composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità. E', inoltre, assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva. Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione è supportato dal Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT), composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative, e presieduto da un dirigente tecnico o scolastico. In particolare, il GIT può confermare o esprimere parere difforme sulla richiesta inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio Scolatico Regionale (USR) relativamente al fabbisogno delle misure di sostegno;

- presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) sia istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), che ha il compito di fornire consulenza all'USR, e supporto ai GIT, nonché alle reti di scuole per la realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al GLIR – che è presieduto dal dirigente dell'USR o da un suo delegato – partecipano pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali, associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative.

La composizione e l'articolazione del GLIR sono state disciplinate con DM 338 del 26 aprile 2018.

Infine, è stata prevista l'istituzione, presso il MIUR, dell' Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, con compiti di studio, monitoraggio, espressione di pareri e proposte. L'Osservatorio è stato costituito con DM 686 del 21 settembre 2017 ed è articolato in Comitato Tecnico scientifico e Consulta delle Associazioni. L'insediamento dell'Osservatorio è stato reso noto dal MIUR con comunicato del 27 novembre 2017.

 

 

 


Contenuto delle proposte di legge


A.C. 462, Carnevali ed altri

L'A.C.462 Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua italiana dei segni riprende, seppur non testualmente, alcuni dei contenuti del testo unificato approvato nella scorsa legislatura al Senato e trasmesso alla Camera (A.C. 4679), il cui iter, come detto, non è stato concluso per la fine della XVII Legislatura. Tale testo è stato integralmente riproposto dall'A.C. 2248, esaminato all'interno di questo dossier (cfr.ultra).

Il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità dell provvedimento, volto ad affermare i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, a rimuovere le barriere linguistiche e a riconoscere la lingua dei segni italiana (LIS). Più in particolare, il provvedimento intende:

  • tutelare e sostenere l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche di ogni strumento per l'apprendimento e l'utilizzo della lingua orale e scritta;
  • riconoscere e tutelare la lingua dei segni italiana (LIS), promuovendone l'acquisizione e garantendo pari opportunità in relazione al suo uso nella comunicazione, nell'educazione e nell'accesso all'informazione;
  • promuovere la ricerca scientifica in ambito linguistico, psicologico, neuropsicologico, pedagogico e didattico relativa alla disabilità uditiva e alla sordocecità, nonché la ricerca in ambito tecnologico al fine di acquisire nuovi ausili, quali apparecchiature intelligenti, impianti e sistemi;
  • promuovere la diffusione e la piena accessibilità degli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, incentivando l'uso di sistemi di sottotitolazione, di servizi di interpretariato in LIS e in LIS tattile e di ogni altro strumento atto a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e la realizzazione di ciascuna persona, nel rispetto delle scelte delle persone e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 2;
  • garantire l'accessibilità ai contenuti delle campagne pubblicitarie istituzionali, delle pagine e dei portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici, nonché dei congressi, delle giornate di studio, dei simposi e dei seminari promossi dalle amministrazioni pubbliche, che sono tenute a facilitarne l'accesso;
  • promuovere la diffusione degli interventi diagnostici precoci e la conseguente tempestiva attivazione degli interventi riabilitativi per la sordità congenita o acquisita, riconoscendoli quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
  • nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti penali, civili, amministrativi e tributari, garantisce alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, su loro richiesta, il diritto alla piena comprensione delle comunicazioni e all'espressione della propria volontà attraverso idonei mezzi tecnici e informatici, anche con l'uso della LIS e della LIS tattile.

  Infine si stabilisce che, per le finalità di cui al provvedimento in esame, nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

L'articolo 2 prevede che la  Repubblica riconosca il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi e rieducativi e agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale e stabilisce che nessuna persona possa essere discriminata né sottoposta a trattamenti differenziati, per l'esercizio del suo diritto di opzione all'uso della LIS, della LIS tattile o di altri mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico e privato.

L'articolo  3 detta disposizioni in materia di inclusione scolastica, universitaria, sanitaria, culturale e sportiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. Più in particolare si stabilisce che:

- Nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui al D.Lgs. 66/2017, le regioni e gli enti locali garantiscono, in base alle rispettive competenze, i servizi volti al sostegno e all'inclusione degli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere o sordociechi, assicurandone la piena partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche. 
 - Nel rispetto dell'autonomia universitaria, al fine di garantire agli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi l'accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria, sono riconosciuti l'insegnamento e l'uso della LIS e della LIS tattile nonché di qualsiasi altra tecnica o metodologia, anche informatica, idonea a favorire la comunicazione delle, con e tra le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche. 
 -  Al fine di garantire l'accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche alle strutture preposte ad assicurare la salute del cittadino, le pubbliche amministrazioni competenti garantiscono servizi di interpretariato nella LIS e nella LIS tattile, nonché la disponibilità di altri strumenti comunicativi idonei. 
  - I soggetti pubblici e privati competenti garantiscono alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche l'accesso al patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, ai servizi turistici e agli eventi culturali, sportivi e ricreativi. 
  -  Le pubbliche amministrazioni competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale nazionale da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche.

L'articolo 4 dispone sui regolamenti attuativi da emanarsi entro quattro mesi (sei mesi nell'A.C. 2248) dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, sentito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18 (nell'A.C. 2248: su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politihe sociali, di concerto con gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata). Tali regolamenti devono:

a) disciplinare le modalità degli interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi per le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche ai fini dell'erogazione dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

b) disciplinare interventi di sostegno psicologico per i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le loro famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o di sordocecità, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

 

Si ricorda che l'art. 3 dell'A.C. 2248 on. Lepri ed altri intende promuovere, quali livelli essenziali delle prestazioni, l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordocecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione, implantologia e logopedici. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla diagnosi di sordità e sordocecità. Viene poi promossa la costituzione, nelle Regioni e nelle province autonome, di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame, da qualificare come livelli essenziali di assistenza.

   

c) disciplinare le modalità di uso della LIS, della LIS tattile e delle altre tecniche e metodologie, anche informatiche, idonee a favorire l'integrazione, l'accesso all'informazione e la comunicazione delle, con e tra le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche in ambito scolastico, universitario e post-universitario, nonché la formazione del personale preposto a tal fine;

d) individuare le forme e le modalità con cui è promosso, in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni altro strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle, con e tra le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;

e) prevedere e disciplinare l'uso della LIS, della LIS tattile e di sistemi di sottotitolazione per l'accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive nonché agli eventi di cultura e tempo libero aperti al pubblico;

f) disciplinare l'accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche ai servizi di emergenza e di pronto intervento mediante l'uso delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni da utilizzare tramite smartphonetablet e dispositivi analoghi;

g) promuovere la realizzazione, anche attraverso convenzioni e protocolli di ricerca, di progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale nelle materie di cui alla presente legge;

h) definire le modalità per la verifica dell'attuazione del provvedimento in esame.

 

L'articolo 5 dispone in merito all'attuazione e al monitoraggio delle disposizioni recate dal provvedimento ora in esame. In particolare si prevede che l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità,  nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provveda al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e predisponga una relazione in merito che il Governo, responsabile del monitoraggio sullo stato di attuazione del provvedimento in commento, trasmette, ogni due anni, alle Camere.


L'articolo 6 dispone la copertura finanziaria  provvedendo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 (da correggere con l'anno 2020), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


A.C. 1198, Bazzaro ed altri

La proposta di legge A.C. 1198 reca "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile" e si compone di 9 articoli.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame definisce, al comma 1, le finalità della stessa, nel rispetto degli articoli 3 (pari dignità sociale) e 117 (potestà legislativa) della Costituzione, e in ottemperanza ai principi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 ratificata dalla L. 18/2009, nonché ai principi della centralità della persona e della libera scelta.

Le finalità riguardano la promozione - mediante la rimozione delle barriere alla comunicazione - dell'inclusione e dell'integrazione sociale delle persone sorde, sordocieche, con disabilità uditiva in genere, con deficit della comunicazione o del linguaggio, associato a disturbi generalizzati dello sviluppo ed altre patologie del sistema nervoso centrale, e delle loro famiglie. Viene pertanto promosso il riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS), e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile), nonché la prevenzione e la cura del deficit uditivo e la diffusione di tecnologie volte a favorire un ambiente accessibile nell'ambito della famiglia, della scuola, della comunità e della rete dei servizi pubblici (comma 1).

Si afferma inoltre il principio della promozione, con il coinvolgimento degli enti locali e di operatori pubblici e privati, della rimozione delle barriere alla comunicazione e attuato il diritto delle persone all'accesso, in condizioni di parità con gli altri cittadini, alle informazioni, alle attività culturali ed educativo-formative e ai servizi pubblici (comma 2).

 

L'articolo 2 definisce nello specifico gli interventi prevedendo, per le finalità sopra indicate, la prevenzione e cura della sordità e sordocecità (lett. a)); interventi educativi per l'apprendimento della LIS o della LIS tattile, oltre che interventi logopedici e fornitura di ausili protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce in favore dei bambini affetti dalle patologie di interesse (lett. b)); azioni di supporto agli studenti affetti dalle predette patologie, segnatamente nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università.

Si sancisce il rispetto delle diverse autonomie, anche con riferimento alla previsione di servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato in LIS, il ricorso a programmi di riconoscimento vocale e di scrittura veloce e l'impiego di ogni altro strumento idoneo a favorirne l'apprendimento e la comunicazione (lett. c)).

Viene altresì prevista la diffusione e l'uso della LIS, della LIS tattile e di ogni strumento comunicativo, anche informatico, attraverso la collaborazione tra ASL, enti pubblici e del privato sociale, istituzioni scolastiche ed educative, al fine di attuare interventi integrati per le persone affette dalle indicate patologie (lett. d)), nonchè la diffusione della LIS, della LIS tattile e di ogni altro strumento comunicativo volto a favorire l'accessibilità ai media, alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi e comunicativi, al fine favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica e l'accesso all'informazione per tali soggetti (lett. e)).

Si dispone il ricorso alle nuove tecnologie e all'uso della LIS e della LIS tattile nei percorsi formativi professionali, nei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche e nella comunicazione istituzionale (lett. f)); la realizzazione, attraverso intese con le emittenti televisive pubbliche e private, di telegiornali e di programmi televisivi, culturali e di interesse generale dotati di sottotitolazione e traduzione simultanea nella LIS (lett. g)); l'accessibilità dei mezzi di trasporto pubblico (lett. h)).

Per le persone affette dalle patologie di interesse si prevede inoltre il principio di pari opportunità e l'accessibilità ai luoghi di lavoro (lett. i)); l'accesso ai servizi sanitari, in particolare di pronto soccorso e socio-sanitari, e ai servizi di pubblica utilità (lett. l)); la realizzazione di un'applicazione informatica mobile gratuita che consenta, tramite sistema di posizionamento globale (GPS), la rapida individuazione della persona in difficoltà da parte delle forze dell'ordine e dei soggetti preposti alla gestione delle emergenze (lett. m)); la produzione di eventi culturali e di pubblico interesse accessibili (lett. n)); forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni con associazioni, organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi specifici o con soggetti che esercitano compiti di rappresentanza e tutela delle persone interessate dalla norma e dai loro familiari (lett. o)).

 

L'articolo 3 definisce il principio di prevenzione e identificazione precoce della sordità e della sordocecità e strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo. A tal fine, è promosso l'uso di strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità, in particolare indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli opportuni interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce, di implantologia cocleare e logopedici.

La norma sottolinea che gli interventi rientrano nel LEA, definiti ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

In particolare, il DPCM 17 gennaio 2017 ha aggiornato le attività che il SSN, inserendo nei livelli essenziali delle prestazioni per la diagnosi e il trattamento terapeutico di diverse patologie in ambito audiologico. Si sottolinea, al riguardo, lo screening neonatale della sordità congenita con un adeguamento tecnologico dei presidi protesici e l'inserimento delle soluzioni per il ripristino dell'udito fra gli "ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato". Più in dettaglio, l'elenco 2A dell'allegato 5 del nuovo nomenclatore comprende, alla voce "Ausili per l'udito", apparecchi acustici ad occhiale, apparecchi acustici retroauricolari, accessori per applicazione via aerea e via ossea, apparecchi acustici connessi a dispositivi impiantati. I livelli di perdita uditiva che danno diritto alla protesizzazione variano a seconda dell'età del paziente, ovvero non prevedono limitazioni in caso di minori di diciotto anni, mentre per i maggiorenni è richiesta un'ipoacusia bilaterale, rilevata senza protesi, da 55 a 75 dB HL nell'orecchio migliore sulla media delle frequenze 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz.  In proposito, il DPCM specifica che, terminata la fase medico-diagnostica della prescrizione, il tecnico audioprotesista applica e adatta gli ausili alle esigenze soggettive dell'assistito. Sarà cura dello specialista la verifica della corrispondenza alla prescrizione degli ausili forniti.

 

Sempre con riferimento ai nuovi livelli essenziali, si precisa (comma 2) la finalità di promuovere interventi di sostegno psicologico per i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla comunicazione della diagnosi di sordità o sordocecità.

Per rendere effettive le misure previste in ragione dei LEA, si promuove la costituzione di centri specializzati idonei nelle regioni e nelle province autonome (comma 3).

Viene in particolare promossa l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software, in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, al fine di consentire loro di superare o ridurre le condizioni di svantaggio, nonché di ausili informatici aventi le medesime finalità. Particolare riguardo sarà prestato alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto sulla persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

 

L'articolo 4 definisce l'accessibilità alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione. A tale scopo, si intende promuovere:

  • l'accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, affinché siano comprensibili, utilizzabili e praticabili da tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile (comma 1);
  • l'accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti, promuovendo l'adozione di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, oltre che sistemi di automazione e domotica (comma 2);
  • la diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione e di attualità, a film, fiction e documentari, ai messaggi promozionali e a ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private (comma 3).

 

Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, inoltre, è prevista l'accessibilità a campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e ogni altro metodo inclusivo (v. ante per la ricostruzione della normativa vigente in materia). In particolare, le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche sono tenute a facilitare la loro accessibilità (comma 4).

 

Viene infine prevista la promozione:

  • dell'accesso delle persone affette dalle patologie in esame a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili, oltre che l'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali (comma 5);
  • l'uso, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde o sordocieche, inclusi smartphone, tablet e analoghi dispositivi e la prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nonchè la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti per favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini (comma 6).
  • la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del codice di procedura penale, (nomina dell'interprete per l'imputato che non conosce la lingua italiana) e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria (comma 7).

 

L'articolo 5, riferito all'inclusione scolastica, prevede che, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui al D. Lgs. n. 66/2017 , che prevedono specificamente tale inclusione per i studenti con disabilità, lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di garantire, ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione stabiliti all'articolo 3 del predetto decreto, i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno affetto dalle patologie in esame. Viene in particolare prevista la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno, dell'assistente alla comunicazione, dell'assistente alla sordocecità, dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche (comma 1).

Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a promuovere l'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti affetti dalle patologie di interesse per la presente legge che abbiano optato per queste lingue, nonché l'apprendimento di ogni altra modalità comunicativa necessaria alla loro piena inclusione sociale.

Le amministrazioni pubbliche inoltre sono chiamate a favorire l'accesso a percorsi educativi che, in base alla libera scelta degli studenti stessi e delle loro famiglie, promuovano il bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS e, nel caso di studenti sordociechi, la comunicazione totale (comma 2).

È prevista la promozione di classi miste di studenti udenti e di studenti sordi con curriculum bilingue nella lingua italiana scritta e parlata e nella LIS e, in generale, l'introduzione nei piani di studio dell'apprendimento della LIS e della LIS tattile come materie facoltative, per facilitare l'inclusione sociale degli studenti tutelati, favorendo l'uguaglianza e il rispetto delle diversità linguistiche e culturali (comma 3).

Infine, per disporre di professionisti debitamente qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente alla sordocecità e di interprete in LIS e LIS tattile, è prevista l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'istruzione, sentito un gruppo di esperti nominati dal medesimo Ministro che comprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità. Con tale decreto, che deve tenere conto delle competenze fissate dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 relative all'integrazione della persona disabile nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, vengono determinati gli standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del suddetto gruppo di esperti non spetta alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

 

L'articolo 6 definisce la formazione universitaria e post universitaria in materia, sulla base dei seguenti principi:

  • promozione per gli studenti interessati dalla presente legge all'accesso all'istruzione universitaria e post universitaria mediante gli strumenti e servizi volti all'eliminazione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tattile e ogni altra metodologia, idonei ad assicurare pari opportunità e autonomia, in base alle necessità personali e alle opzioni indicate (comma 1);
  • promozione, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea, sia nella formazione post lauream, dell'insegnamento e dell'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile e di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde o sordocieche (comma 2).

 

L'articolo 7 dispone sui profili dell'inclusione lavorativa e sulla formazione permanente. In particolare si prevede, al fine di realizzare nei luoghi di lavoro la piena inclusione sociale delle persone interessate dalla presente legge, la promozione delle pari opportunità, nell'ambito del lavoro, e la piena accessibilità ad ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze.

 

L'articolo 8 dispone la programmazione degli interventi, prevedendo che il Governo definisca le modalità e gli interventi per l'attuazione della presente legge, mediante la redazione di un piano di durata triennale, in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nella tutela delle persone interessate dal provvedimento (comma 1).

Tale piano deve essere trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. In base ad esso, il Governo predispone un programma annuale di attività.

 

L'articolo 9, infine, detta la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate devono provvedere all'attuazione delle disposizioni della presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


A.C. 1695, Montaruli

La proposta di legge A.C. 1695, recante "Riconoscimento della lingua dei segni italiana e disposizioni per la tutela delle persone sorde e dei loro figli, l'integrazione culturale e la piena partecipazione alla vita civile", si compone di 11 articoli.

L'articolo 1 della proposta di legge definisce, al comma 1, le finalità della stessa. Viene infatti sancito che, in attuazione degli articoli 2 (diritti inviolabili) e 3 (pari dignità sociale) della Costituzione, la Repubblica riconosce i diritti delle persone sorde e con disabilità uditiva. Il comma 2 aggiunge il principio che la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) come lingua non territoriale delle persone sorde e delle loro famiglie.
  Deve pertanto essere garantita la rimozione di ogni ostacolo all'utilizzo della LIS, favorendo:

  • la comunicazione tra persone sorde e tra persone sorde e normoudenti;
  • la prevenzione di ogni forma di disabilità uditiva, anche attraverso la promozione delle tecniche per la diagnosi precoce della sordità e la sua cura;
  • la qualificazione dei necessari interventi protesici e di logopedia quali livelli essenziali delle prestazioni;
  • la libertà di scelta e di accesso ad altre forme di comunicazione e dei percorsi formativi, tutelando l'integrazione sociale e culturale delle persone sorde e la loro partecipazione alla vita collettiva nonché dei figli normoudenti delle medesime persone.

 

Viene sancito il diritto all'informazione in base al quale si prevede che la famiglia del bambino nato o diventato sordo, fin dal momento della diagnosi, deve essere informata sull'esistenza degli strumenti e degli interventi per il superamento della disabilità derivanti dalla ricerca e consigliati dalla comunità scientifica. L'accesso a tali strumenti è sempre garantito (articolo 2).

 

In base alle disposizioni dell'articolo 3 deve essere garantita la formazione della persona con disabilità uditiva e la sua integrazione in tutto il suo percorso scolastico (comma 1). Al momento dell'iscrizione lo studente con disabilità uditiva e la sua famiglia possono scegliere tra il modello educativo dell'oralismo e quello del bilinguismo tra lingua italiana parlata e LIS e LIS tattile.
  Viene inoltre sancito il diritto dello studente sordo ad avere insegnanti curricolari che conoscono e utilizzano la LIS, competenti in tutti gli ambiti dei piani di studio e dell'offerta formativa (comma 3). Tali piani devono prevedere forme di inclusione delle persone con disabilità uditiva senza alcuna discriminazione, tutelando la libertà di scelta tra i metodi didattici e di sostegno alla comunicazione e all'apprendimento nonché il supporto di assistenti alla comunicazione, di logopedisti, di ausili tecnologici e di altre risorse.
  La LIS e la LIS tattile possono essere inserite quali materie facoltative per tutti gli studenti nei piani di studio e dell'offerta formativa (comma 5).

 

L'articolo 4 detta la disciplina sulla formazione universitaria e post-universitaria, prevedendo il diritto dello studente sordo a riceverle.

In particolare, le università devono fornire gratuitamente per tutto il percorso universitario interpreti di LIS e di LIS tattile adeguatamente formati nelle materie oggetto del piano di studio (comma 2). Inoltre, le università devono garantire allo studente sordo l'accesso a tutti gli strumenti e servizi forniti agli studenti normoudenti tramite personale adeguatamente formato all'utilizzo della LIS e della LIS tattile.
 Nel rispetto dell'autonomia universitaria, si prevede la promozione dell'insegnamento e dell'uso della LIS, sia come materia di studio sia come mezzo d'insegnamento (comma 4).

 

L'articolo 5 sancisce, al comma 1, il principio che in nessun caso la disabilità uditiva può essere causa di esclusione del lavoratore sordo per quanto concerne le mansioni da attribuirgli e il rapporto con gli altri lavoratori. Inoltre, nei luoghi di lavoro deve essere garantita ai lavoratori sordi la piena accessibilità ai colloqui, alle riunioni, ai momenti di formazione, alla partecipazione e all'interazione con colleghi e dirigenti, attraverso interpreti, ausili e nuove tecnologie.
  In caso di divergenze il datore di lavoro, prima della contestazione, deve assicurarsi che il lavoratore sordo fosse pienamente a conoscenza dell'idonea condotta che avrebbe dovuto assumere per non incorrere nella violazione (comma 3).

Il comma 4 prevede la promozione dell'insegnamento della LIS nelle aziende con un numero di dipendenti superiore a quindici.

 

L'articolo 6 stabilisce che, presso ogni amministrazione pubblica, gli uffici per le relazioni con il pubblico (URP) devono essere dotati di personale formato all'utilizzo della LIS e della LIS tattile. Tale personale è chiamato ad intrattenere i rapporti con le persone sorde e a garantire il loro accesso a tutti i servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

In base alle disposizioni di cui al comma 3, Il Ministro per la pubblica amministrazione, con proprio decreto, disciplina la formazione all'utilizzo della LIS e della LIS tattile del predetto personale e stabilisce il contingente di tale personale da destinare a ciascun ufficio per le relazioni con il pubblico in proporzione al numero di abitanti con disabilità uditiva del relativo bacino di utenza.

 

Si prevede inoltre (articolo 7) che il personale impiegato nelle attività di primo soccorso ed emergenza sia adeguatamente formato per la comunicazione con le persone con disabilità uditiva.

 

Con riferimento alla partecipazione politica, l'articolo 8 ne sancisce il principio di garanzia per il cittadino sordo.

Nel periodo di campagna elettorale, l'organo per il quale si procede al voto deve garantire al cittadino sordo la piena accessibilità alle informazioni per l'esercizio dell'elettorato passivo e attivo (comma 1).

Ai sensi del comma 2, il cittadino sordo può chiedere di votare presso un seggio nel quale almeno uno dei componenti sia in grado di utilizzare la LIS o la LIS tattile.

 

In base all'articolo 9, devono essere garantite forme di interpretariato per tutti i programmi televisivi anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e dei social media.

L' art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 (ratificata dall'Italia con L. 18/2009 ), ha sancito, in particolare, l'obbligo per gli Stati sottoscrittori di prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso, tra l'altro, a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili.
Nella normativa nazionale, l' art. 32 del d.lgs. 177/2005, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), dispone che è favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei servizi di media audiovisivi (inclusi quelli radiofonici) e, a tal fine, i fornitori di tali servizi adottano idonee misure, sentite le associazioni di categoria.
Con specifico riferimento al servizio pubblico, l' art. 45, co. 2, del citato d.lgs. 177/2005 stabilisce che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale garantisce l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali, previsione ripresa anche dall'art. 3, co. 1, lett. p), del DPCM 28 aprile 2017, con il quale il servizio pubblico è stato, da ultimo, affidato in concessione decennale, a decorrere dal 30 aprile 2017, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Più in dettaglio, in base al contratto nazionale di servizio 2018-2022, la concessionaria è tenuta a sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonché tutte le edizioni di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale; estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori; tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie; estendere progressivamente la fruibilità dell' informazione regionale; assicurare l'accesso delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all' offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilità; predisporre un piano di intervento per sviluppare sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con deficit sensoriali (art. 25, co. 1, lett. h)). E' inoltre in fase di realizzazione il progetto Rai-Lis, che prevede un set di interpreti virtuali LIS, sviluppati adottando le ultime tecnologie di computer grafica, adatti alla visualizzazione su differenti piattaforme di fruizione per il cliente finale.
 

Il medesimo articolo 9 precisa, inoltre, che il diritto d'autore e i "diritti televisivi" non possono essere d'ostacolo all'interpretazione dei programmi.

Al riguardo, si segnala che il riferimento corretto è ai "diritti audiovisivi sportivi".

In materia di diritto d'autore, si ricorda che la Direttiva 2001/29/CE ha disposto, all'art. 5, par. 3), lett. b), che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti, quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap.
Questa previsione è stata recepita nell'ordinamento italiano con l'art. 9 del d.lgs. 68/2003 che, per quanto qui interessa, ha introdotto gli artt. 71-bis e 71-quinquies nella L. 633/1941, che disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio delle opere dell'ingegno di carattere creativo, ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera).
In particolare, l' art. 71-bis ha disposto che ai portatori di "particolari" handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. Le relative specifiche sono state definite con D.M. 14 novembre 2007, n. 239, che ha precisato che il riferimento è alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della L. 104/1992.  A sua volta, l' art. 71-quinquies, co. 2-3, della L. 633/1941 ha disposto che i titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio – per quanto qui interessa – delle eccezioni di cui all'art. 71- bis, su espressa richiesta dei beneficiari e a condizione che i beneficiari stessi abbiano avuto accesso legittimo agli esemplari dell'opera o del materiale protetto ai fini del loro utilizzo. 
Con riferimento ai diritti audiovisivi sportivi definiti in base all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 9/2008 come diritti esclusivi di durata pari a 50 anni dalla data in cui si svolge l'evento si applicano le disposizioni di cui alla medesima L. 633/1941 in quanto compatibili.

Sono previste specifiche norme per l'integrazione di figli normoudenti delle persone sorde, in base alle quali (articolo 10) il minore normoudente per il quale risulti un nucleo familiare composto solo da soggetti con disabilità uditiva, ha diritto a forme di integrazione sociale adeguate alla sua età.

Il comma 2 stabilisce i principi in base ai quali è sempre garantito l'accesso del figlio normoudente di persone sorde agli asili nido e alle scuole dell'infanzia pubbliche e in nessun caso il minore normoudente può essere impiegato quale intermediario o interprete per la comunicazione tra adulti sordi e adulti udenti quando l'oggetto della conversazione non è consono alla sua età e rappresenta una violazione dei diritti del minore stesso.

 

L'articolo 11 reca, infine, le disposizioni finanziarie che prevedono la copertura degli oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della salute, e l'autorizzazione al MEF di operare le variazioni di bilancio.


A.C. 1923, Molinari ed altri

La proposta di legge A.C. 1923, recante "Disposizioni per la promozione dell'uso della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni", si compone di un solo articolo

L'articolo 1, al comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni, al fine di promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica e l'abbattimento delle barriere alla comunicazione in favore delle persone sorde e sordocieche, adottino ogni iniziativa utile a favorire la diffusione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti tra le stesse amministrazioni e le persone sorde e sordocieche.

Le iniziative in oggetto possono essere promosse anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie e a servizi di interpretariato e di videointerpretariato, con priorità negli ambiti afferenti al diritto allo studio, anche universitario, alla salute e alla tutela giurisdizionale.

Per la definizione delle pubbliche amministrazioni interessate viene richiamato l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che vi include, tra le altre, tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali e locali.

Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 ossia tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

La definizione delle persone sorde è data dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, mentre quella di sordocieche dalla legge 24 giugno 2010, n. 107, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Per l'approfondimento si rinvia al quadro normativo (v. ante).

  Il comma 2 dispone una clausola di salvaguardia degli oneri a carico della finanza pubblica prevedendo che all'attuazione delle disposizioni sopra illustrate, le amministrazioni pubbliche interessate devono provvedere con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri.

Si demanda infine alla legge di bilancio lo stanziamento annuale delle risorse occorrenti ad ampliare l'ambito di applicazione dei progetti sperimentali previsti a legislazione vigente dalla legge di bilancio per il 2019.

Al riguardo, si rinvia al quadro normativo sopra analizzato per la ricostruzione delle risorse stanziate per gli interventi in esame (v. ante).


A.C. 2248, Lepri ed altri

La proposta di legge in commento riprende il testo unificato approvato nella passata legislatura al Senato e trasmesso alla Camera (atto Camera n. 4679), il cui iter, come già detto, non è terminato per la scadenza della legislatura.

Essa si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 esplicita la finalità della legge, prevedendo che la Repubblica, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 (Non discriminazione) e 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in raccordo con la legge 104/1992, e con il decreto legislativo n. 66/2017, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, riconosca i diritti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, promuovendo la rimozione delle barriere alla comprensione ed alla comunicazione che limitano il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita collettiva. Viene anche assicurata la tutela, il sostegno e la promozione di tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione ed alla cura della sordità e sordocecità, nonché degli strumenti tecnologici per il superamento o la riduzione delle condizioni di svantaggio. Inoltre, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta, viene riconosciuta, promossa e tutelata la lingua dei segni italiana in un'ottica di bilinguismo tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS, e la LIS tattile. Vengono poi promossi la diffusione e la piena accessibilità di tutti gli strumenti tecnologici, dei servizi e delle risorse finalizzati ad assicurare l'inclusione sociale e l'accesso all'informazione per i soggetti citati, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile. Infine viene valorizzata la promozione della ricerca scientifica e tecnologia su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico. Per le finalità della legge nella provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni tedesca e la lingua dei segni tattile tedesca sono equiparate alla LIS e alla LIS tattile.

L'articolo 2 riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (e delle loro famiglie) in merito alle modalità comunicative, ai percorsi educativi ed agli ausili utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale, provvedendo alle garanzie necessarie perché i soggetti sopracitati possano fare liberamente uso della LIS, della LIS tattile e dei mezzi di sostegno alla comunicazione in tutti gli ambiti pubblici e privati. Viene poi affermato il divieto di discriminazione di qualsiasi persona per l'esercizio del suo diritto di opzione alla LIS o alla LIS tattile e di mezzi di sostegno alla comunicazione in qualsiasi ambito pubblico o privato.

L'articolo 3  promuove, quali livelli essenziali delle prestazioni, l'uso di strumenti idonei a prevenire ed identificare precocemente la sordità e la sordo cecità, quali le indagini preventive in gravidanza, lo screening neonatale universale, la diagnosi audiologica e oculistica pediatrica e, più in generale, ogni intervento diagnostico precoce, abilitativo e riabilitativo per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, ai fini degli appropriati interventi di protesizzazione, implantologia e logopedici. Vengono anche promossi, quali livelli essenziali di assistenza, gli interventi di sostegno psicologico per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi, nonché interventi informativi e di sostegno pedagogico e psicologico per le rispettive famiglie, da attivare contestualmente alla diagnosi di sordità e sordocecità. Viene poi promossa la costituzione, nelle Regioni e nelle province autonome, di centri specializzati idonei a rendere effettive le misure previste dall'articolo in esame, da qualificare come livelli essenziali delle prestazioni.  Infine viene promossa l'accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software in favore dei soggetti indicati, per consentire loro di ridurre o superare le condizioni di svantaggio, nonché di ausili informatici con le medesime finalità, con particolare riguardo alle situazioni in cui le condizioni di svantaggio comportano un maggiore impatto con la persona sorda, con disabilità uditiva o sordocieca, nonché all'età evolutiva e alle pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

L'articolo 4 sancisce la promozione dei principi relativi all'accessibilità, alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati e ai rapporti con la pubblica amministrazione. In particolare, vengono promossi:

  • accessibilità universale degli ambienti, dei processi, dei beni, dei prodotti e dei servizi, ivi compresi oggetti, strumenti, utensili e dispositivi, al fine di garantirne la comprensibilità, l'utilizzabilità e la praticabilità da parte di tutte le persone in condizioni di sicurezza e nella maniera più autonoma e naturale possibile;
  • accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti, con particolare attenzione all'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione e all'adattamento di apparati e strumenti. Si prevede, a questo scopo, la promozione dell'implementazione negli edifici sia di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo, sia di sistemi di automazione e domotica;

In proposito, la legge n. 13 del 1989 ha dettato disposizioni volte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (v. anche il regolamento di attuazione D.M. 236/89) per garantire l'accessibilità intesa come possibilità, specificamente per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere un determinato edificio o le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
  • diffusione e utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata, quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione, per favorire il pieno accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, a film, fiction e documentari, ai messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private;
  • accessibilità (nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente), mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS e con ogni altro metodo inclusivo, alle campagne pubblicitarie istituzionali, a pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici. In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche, nel caso in cui promuovano o sovvenzionino congressi, giornate di studio, simposi e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, siano tenute (nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) a facilitare la loro accessibilità;
  • accesso delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese le applicazioni mobili, nonché all'accesso ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali ;
  • uso di ogni metodologia comunicativa accessibile e inclusiva, quali la LIS e la LIS tattile, nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, e di ogni strumento tecnico o informatico, accessibile ed inclusivo, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, ivi inclusi smartphone, tablet e analoghi dispositivi. Viene altresì sancito il principio della promozione della prestazione di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti che favoriscano per tutte le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini;
  • creazione e disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile nei confronti delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nei procedimenti giudiziari, in applicazione dell'articolo 143 del c.p.p che sancisce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete di lingua italiana, e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

L'articolo 5 definisce le norme per l'inclusione scolastica, nella cornice dei principi e delle finalità sanciti dal D.Lgs. 66/2017 (per una sintesi di quanto disposto dal Decreto si rinvia al quadro normativo sovra esposto). In particolare, nell'ambito dei principi e delle finalità del predetto Decreto, si prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguano l'obiettivo di garantire (ognuno in base alle prestazioni, alle competenze e ai limiti di applicazione loro assegnati), i servizi volti al sostegno e all'inclusione dell'alunno sordo, con disabilità uditiva in genere e sordocieco, tra cui la presenza, a seconda delle necessità di ciascun alunno, dell'insegnante di sostegno e dell'assistente alla comunicazione (nel caso di alunni sordi) e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione (nel caso di alunni sordociechi), nonché dell'interprete in LIS e LIS tattile, di ausili tecnologici e di altre risorse e operatori che assicurino la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche. Pertanto, tenuto conto delle esigenze d'insegnamento della LIS e della LIS tattile agli studenti sordi, a quelli con disabilità uditiva in genere e ai sordociechi che abbiano optato per queste lingue, le amministrazioni (dello Stato, regionali e locali) sono tenute a prevedere azioni in tal senso nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con decreto del MIUR (andrebbe specificato decreto del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 1/2020), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si prevede la determinazione degli standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso alle professionalità di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, al fine di disporre di professionisti debitamente qualificati, tenuto anche conto delle competenze definite dall'art. 13, co. 3, della L. 104/1992 (comma 3).

In proposito, si ricorda che il citato art. 13, co. 3, ha disposto che nelle scuole di ogni ordine e grado devono essere garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali sancito dal DPR 616/1977 (e specificamente dall'art. 42). Con riferimento ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio – che l'art. 139 del D.Lgs. 112/1998 aveva attribuito alle province in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado, e ai comuni in relazioni ai gradi inferiori di scuola –, novità sono intervenute a seguito delle disposizioni di riordino recate dalla L. 56/2014 in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. Infatti, l'art. 1, co. 89, della legge 56/2014 ha affidato allo Stato e alle regioni, secondo le rispettive competenze, la possibilità di attribuire alle province ulteriori funzioni, diverse da quelle fondamentali indicate dal co. 85, tra le quali non erano incluse quelle relative ai servizi di supporto organizzativo sopra indicati. Successivamente, l'art. 1, co. 947, della legge 208/2015 ha disposto che, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'art. 1, co. 89, della L. 56/2014, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, nonché le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni fossero state già attribuite, alla medesima data, alle province, alle città metropolitane o ai comuni.A tal fine, sono state annualmente stanziate apposite risorse. Ancora in seguito, l'art. 3, co. 5, del D.Lgs. 66/2017 nel far salvo il riparto delle competenze previsto dall'art. 1, co. 947, della L. 208/2015, ha specificato i servizi che gli enti territoriali sono tenuti ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili. Si tratta di:

a) interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione di personale con mansioni di collaboratore scolastico;

b) servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;

c) accessibilità e fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali.

Inoltre, il co. 6 del medesimo art. 3 ha ribadito che regioni ed enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.

Da ultimo, il riparto del contributo di € 100 mln, per l'anno 2019, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, è stato operato con DPCM 1 agosto 2019.

Con l'emanando decreto MIUR dovranno inoltre essere definite le norme transitorie per chi già esercita, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le medesime professioni sopraindicate. Ai fini dell'adozione del decreto dovrà essere sentito un gruppo di esperti nominati dal Ministro dell'istruzione e da quello dell'università e della ricerca (da ridefinire visto lo scorporo del MIUR in due Ministeri, ai sensi dell'articolo 1,) che ricomprenda anche rappresentanti delle associazioni operanti nel settore della sordità e della sordocecità. In proposito viene stabilita una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, in quanto, ai componenti del suddetto gruppo di esperti, si prevede non spetti alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

L'articolo 6 detta disposizioni di principio in materia di accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria per gli studenti sordi, con disabilità uditiva in genere e sordociechi, mediante tutti gli strumenti e servizi volti all'abbattimento delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, anche mettendo a disposizione misure inclusive e strumenti, quali la stenotipia (tecnica per scrivere in stenografia - scrittura manuale più rapida della grafia alfabetica -, ma con l'ausilio di una macchina), il riconoscimento automatico del parlato (tecnica per il riconoscimento del parlato che produce testi in trascrizione, resocontazione o sottotitoli per le persone sorde) nonché la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia, idonea ad assicurare pari opportunità ed autonomia. Ugualmente viene promosso l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS e della LIS tattile nonché di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, nel rispetto dell'autonomia universitaria, sia nell'ambito dei corsi di laurea sia nella formazione post lauream.

L'articolo 7, in tema di inclusione lavorativa delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche nei luoghi di lavoro e di formazione permanente, detta il principio della promozione delle pari opportunità e dell'accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e per tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie, ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze. 

L'articolo 8, in materia di tutela della salute, intende promuovere e facilitare l'accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, mediante servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, oltre che attraverso l'utilizzo di tutti i canali comunicativi e linguistici nonché di tutte le tecnologie a tal fine utilizzabili. Inoltre, le amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono chiamate ad adottare le misure necessarie per garantire l'accesso alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, alle campagne informative e preventive in materia di salute attraverso sistemi innovativi e pienamente inclusivi, quali la LIS, la LIS tattile, i sistemi di sottotitolazione ed ogni altro supporto idoneo a tal fine.

L'articolo 9 intende favorire la piena accessibilità al patrimonio storico, artistico e culturale della Republica attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato  in LIS e LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. Per tali finalità, le amministrazioni pubbliche competenti promuovono iniziative finalizzate alla conoscenza e alla fruibilità del patrimonio culturale italiano in favore delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, quali formazione al personale, visite guidate con interpretariato in LIS e LIS tattile, video-guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea a migliorare la fruibilità delle attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero.

L'articolo 10 detta regole volte a favorire la partecipazione politica da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche (accessibilità e fruibilità di normative, campagne di informazione, tribune elettorali e programmi concernenti eventi elettorali) veicolando l'uniformazione attraverso la LIS, la LIS tattile, sistemi di sottotitolazione e altri mezzi di sostegno alla comunicazione. 

L'articolo 11 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più regolamenti attuativi - da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 400/1988 - , su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con gli altri ministri interessati per quanto di rispettiva competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentiti le università, gli enti di ricerca, le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché le associazioni professionali operanti nel settore - quali associazioni professionali delle professioni non organizzate, di cui all'articolo 2 della legge n. 4/2013 - sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 10 della legge. Viene poi stabilito che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento - da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400/1988 -, sono adottate le disposizioni di riordino degli Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e degli istituti per non vedenti (istituti atipici di cui all'art. 67 di cui al D. Lgs. 297/1994).

Gli istituti di carattere atipico, prima della loro riforma disposta in attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 59/1997 per migliorarne il supporto alla autonomia delle istituzioni scolastiche, si configuravano come istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista o dell'udito ed insieme come scuole speciali e convitti per sordomuti o per cechi ipovedenti, di cui all'articolo 67 del TU sulla scuola (D. Lgs. n. 297/1994). Per gli istituti oggetto della riforma è stata prevista l'integrazione dei soggetti portatori di handicap sensoriali all'interno del nuovo sistema scolastico caratterizzato dall'autonomia delle istituzioni scolastiche (qui l'approfondimento svolto durante l'esame parlamentare dello schema di decreto) nel luglio 2003. La legge n. 69/2000 che ha disposto interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, all'articolo 1, ha successivamente previsto lo stanziamento di risorse destinate alla realizzazione degli interventi programmati dalla riforma (e non ancora attuati), compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Da ultimo, il DL. 91/2017 (L. 123/2017) che ha previsto norme di carattere urgente per la crescita economica del Mezzogiorno, ha disposto, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino dei predetti istituti atipici, l'assegnazione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, finalizzati a specifici interventi educativi per il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, nonché a consentire il funzionamento dei medesimi istituti, fino all'entrata in carica dei nuovi organi direttivi.
L' articolo 12 attribuisce all' Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (di cui all'articolo 3 della legge 18/2009), nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il compito di provvedere al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, e di predisporre una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento agli interventi di prevenzione ed identificazione precoce della sordità e della sordocecità e degli strumenti atti ad attenuare o correggere il deficit uditivo e il deficit visivo (interventi di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame). Per lo svolgimento delle citate funzioni l'Osservatorio costituisce al proprio interno un apposito gruppo di lavoro, i cui membri sono scelti tra esperti di comprovata esperienza scientifica nel campo della sordità e sordocecità. Il gruppo di lavoro svolge le seguenti funzioni: predispone un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'incisione delle persone sorde, con disabilità uditiva e sordocieche; promuove la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione dei soggetti indicati anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; predispone la relazione sullo stato di attuazione della legge; promuove la realizzazione di studi e ricerche per individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni ed interventi per la promozione dei diritti dei soggetti indicati.
Si ricorda che il   D.P.C.M. 21 ottobre 2019   ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020,  l' Ufficio per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità , una struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità. L'Ufficio cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; svolge le attività istruttorie connesse all'adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilità; svolge l'attività istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata, dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità; cura l'attività di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati.
Si ricorda infine che il decreto 162/2019 (c.d. Proroga termini, convertito dalla legge 8/2020) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la Segreteria tecnica dell'Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.  
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L' articolo 13 attribuisce al Governo il compito di provvedere al monitoraggio dell'attuazione della legge - mediante le amministrazioni competenti secondo le rispettive responsabilità - e di trasmettere ogni due anni una relazione alle Camere.
Si valuti l'opportunità di specificare con maggiore chiarezza il rapporto intercorrente tra la relazione sullo stato di attuazione della legge, predisposta dall'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (ai sensi dell'art. 12 del provvedimento in esame),  e la relazione di cui all'art. 13 del provvedimento.
L' articolo 14 contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari.


Relazioni allegate o richieste

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare, corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge recano disposizioni dirette a  promuovere la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, sostenendo e promuovendo gli strumenti finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e sordocecità e, fermo restando l'insegnamento della lingua italiana parlata e scritta,  riconoscendo e tutelando la lingua dei segni italiana (LIS), anche nella forma della LIS tattile, e riguarda diversi ambiti di competenza legislativa. Esse, ponendosi in attuazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2 e 3 , nonché di norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sembrano investire, innanzi tutto, la materia  della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.  Per quanto attiene alle norme sull'inclusione scolastica e a quelle sulla formazione universitaria e post-universitaria può essere richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché il terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione. Per quanto attiene poi ai profili relativi all'uso della LIS e della LIS tattile, nonché di ogni strumento idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde, sordocieche e  con disabilità uditiva nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, possono essere richiamate le materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Infine, per quanto attiene al profilo della prevenzione e identificazione precoce della sordità e sordocecità, nonché dell'adozione di strumenti idonei ad attenuare o correggere il deficit uditivo e visivo, può essere richiamata la materia della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione.