Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Agricoltura
Titolo: Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
Riferimenti: AC N.290/XVIII AC N.410/XVIII AC N.1314/XVIII AC N.1386/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 21/1
Data: 10/12/2018
Organi della Camera: Assemblea


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Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico

10 dicembre 2018
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il testo unificato (C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1310 Parentela e C. 1386 Golinelli) si compone di 21 articoli e reca norme per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura  con metodo biologico

Tale produzione trova la principale regolamentazione nella normativa europea e più specificamente nel regolamento (CE) n. 834/07 , da ultimo modificao dal Reg. (UE) n.848/2018, applicabile a decorrere dal 1 gennaio 2021.

E' stata, poi, rivista ultimamente, con il decreto legislativo n. 20 del 2018, la normativa nazionale in materia di controlli.

L'art. 1 definisce l'oggetto e le finalità. La produzione biologica viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale e ambientale. Il metodo di agricoltura biodinamica viene equiparato al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti gli specifici disciplinari di metodo e i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.

L'art. 2 reca le definizioni di: "produzione biologica"; "prodotti biologici"; di "aziende" e di "piccole aziende agricole" con metodo biologico.

L'art. 3 specifica, poi, che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, chiamato a svolgere attività di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea.

L'art. 4 individua come autorità locali competenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative di settore.Le regioni sono chiamate ad adeguare i propri ordinamenti ai principi espressi nella legge.

L'art. 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica al quale viene affidato il compito di: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione; nonché individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

L'art. 6 istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

L'art. 7 prevede che il Ministero adotti il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici contenente interventi per:

  1. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole;
  2. sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico;
  3. incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione ed educazione al consumo;
  4. monitorare l'andamento del settore;
  5. favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;
  6. migliorare il sistema di controllo e di certificazione;
  7. incentivare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;
  8. incentivare la ricerca;
  9. promuovere progetti  per i prodotti provenienti dai distretti biologici che permettano la tracciabilità delle diverse fasi produttive e l'informazione al consumatore sulla sostenibilità ambientale, la salubrità del terreno, la lontananza da impianti inquinanti, l'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e le tecniche di lavorazione e imballaggio utilizzate;

L'art. 8 prevede che l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.

L'art. 9 istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, alimentato dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo.

Le risorse finanziarie del Fondo sono destinate alla copertura delle spese derivanti:

- dal finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e del Piano nazionale delle sementi biologiche;

- dall'istituzione del marchio italiano;

- dal finanziamento dei progetti di ricerca, inclusi quelli in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, e dei percorsi formativi e per l'aggiornamento dei docenti previsti dall'articolo 9.

L'art. 10 prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere stipulati contratti di rete e costituite cooperative tra produttori del biologico. Possono, altresì, essere  sottoscritti contratti di filiera tra gli operatori del settore.

L'art. 11, come già accennato, delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'art. 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore mentre gli articoli 11, 12, 13 e 14 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di:

  • distretti biologici (art.13), intendendosi tali i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, a spiccata vocazione agricola, nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto possono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconoscimento alla regione di appartenenza. Con decreto del Ministero (rectius: del Ministro) sono disciplinati i requisiti per la costituzione dei distretti; con successivo decreto sono, poi, definiti gli interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e nell'atmosfera causati da impianti inquinanti. I distretti biologici promuovono la costituzione di gruppi di operatori per realizzare forme di certificazione di gruppo;
  • organizzazioni interprofessionali (art. 14), finalizzate al riordino delle relazioni contrattuali, aventi il compito di meglio coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redigere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, quello di rappresentare una quota dell'attività economica, pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno l'85% del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione;
  • accordi- quadro (art. 15) stipulati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari ad almeno ai costi medi di produzione;
  • intese di filiera (art.16) volte a: valorizzare le produzioni biologiche, i processi di preparazione e trasformazione con metodo biologico, la salvaguardia dell'ambiente, la tracciabilità delle produzioni, la promozione delle attività connesse, lo sviluppo dei distretti, la valorizzazione dei rapporti organici con le organizzazioni dei produttori biologico  per pianificare e programmare la produzione;
  • organizzazioni di produttori biologici (art. 17) che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute;

L'art. 18 prevede il divieto di uso di organismi geneticamente modificati  nella produzione biologica nonché il divieto di usare i termini "biologico " o "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati.

L'art. 19 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate, hanno diritto alla vendita in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcune registro e evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.

Le disposizioni finali sono contenute nell'art. 20, che reca le abrogazioni espresse, e nell'art. 21, che prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame delle proposte di legge, di identico contenuto, Gadda 290 e Cenni 410, è iniziato il 7 agosto 2018.

Dopo una prima fase istruttoria, nella quale sono stati sentiti i rappresentati delle organizzazioni di settore, il 20 novembre è stata abbinata la proposta di legge  Parentela C.1314 ed è stato costituito il Comitato ristretto.

Nella seduta del 22 novembre scorso la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.

Il 29 novembre è stata abbinata la proposta di legge C. 1386 Golinelli e sono state votate le proposte emendative.

Il 5 dicembre è stato votato un emendamento del relatore che ha recepito un'osservazione formulata dalla Commissione politiche dell'Unione europea e il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

Ne ciclo di audizioni concordato sono stati sentiti:

- i rappresentanti dell'Associazione italiana agricoltura biologica, i quali hanno sottolineato l'opportunità di inserire i rappresentanti degli organismi di controllo tra  soggetti che partecipano al tavolo tecnico e di aggiungere tra le associazioni rappresentative anche quelle che fanno riferimento all'agricoltura con metodo biodinamico. E' stato, poi, sottolineata l'opportunità di prevedere un piano sementiero nazionale; è stato, altresì, chiesto di specificare che i distretti biologici si caratterizzino per la significatività della produzione primaria, superiore alla media regionale o nazionale, e per il loro carattere sovracomunale. E' stata, poi, sottolineata l'importanza che gli enti pubblici che insistono all'interno dei distretti vietino l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche;

- i rappresentanti di Federbio, i quali, oltre ad aver sottolineato l'importanza di un utilizzo delle risorse della PAC per la transizione dell'agricoltura italiana al biologico, hanno ricordato alcune priorità quali: l'inserimento nel Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei fitosanitari (PAN) del piano integrativo per il biologico; la definizione di distanze di sicurezza per evitare le contaminazioni accidentali; l'importanza della ricerca, dell'innovazione e della formazione, ai fini della predisposizione del Piano di settore; l'approvazione di un piano sementiero per il biologico. Hanno, poi, sottolineato l'opportunità di inserire nel testo unificato: la riforma del sistema di certificazione di settore; norme sulla contaminazione accidentale e tecnicamente inevitabile dei prodotti; regole specifiche sull'importazione dei prodotti dai Paesi terzi;

- i rappresentanti di Anabio, i quali hanno sottolineato come le nuove regole approvate in sede europea per il settore non risultano in linea con i livelli e gli standard di qualità applicati in Italia. Hanno espresso, quindi, apprezzamento sul fatto che i provvedimenti all'esame individuino nei distretti e nelle filiere le modalità organizzative migliori per sostenere la crescita del comparto. Hanno, infine, rilevato come occorra garantire la reputazione del biologico a fronte dei preparati industriali che si richiamano al biologico senza averne le caratteristiche; a tal fine, la tecnologia digitale, anche attraverso la costituzione di piattaforme telematiche, può risultare significativa per il supporto dell'integrità della filiera. Si sono, infine associati alle proposte presentate da Agrinsieme;

- i rappresentanti di Coldiretti, i quali, dopo aver espresso considerazioni di carattere generale sulla produzione agricola con metodo biologico, hanno sottolineato l'opportunità di: far richiamo anche al settore dell'agricoltura biodinamica, prevedendo un loro rappresentante al tavolo tecnico; di prevedere, allo stesso tavolo, un rappresentante delle regioni per assicurare un impiego coordinato degli strumenti finanziari previsti dai Piani di sviluppo rurale; prevedere un apposito capitolo nel Piano nazionale dedicato allo sviluppo delle sementi biologiche; istituire un Marchio che identifichi le produzioni del Made in Italy; semplificare e ridurre la documentazione cartacea richiesta, sopprimendo l'obbligo di apposizione della marca da bollo sulla notifica e coinvolgendo, altresì, i Centri di assistenza agricola, ai quali è stata già attribuita dalla legge la possibilità di certificare fatti e circostanze di ordine tecnico; rivedere, infine per taluni aspetti, la normativa recentemente approvata in ordine alle modalità di svolgimento dei controlli;

- i rappresentanti dell'Anci, i quali hanno espresso condivisione sulle proposte di legge presentate in quanto in linea con gli interventi promossi dal'associazione per valorizzare le produzioni biologiche di qualità, per la promozione del consumo del biologico  nella ristorazione collettiva, e per il sostegno alle economie locali, indice di una maggiore contiguità con il luogo di produzione e, conseguentemente, maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale. Nel merito dei testi, hanno chiesto che nel Tavolo di filiera sia previsto un loro rappresentante;

- i rappresentanti dell'Associazione per l'agricoltura biodinamica, i quali, in relazione ai testi presentati, hanno chiesto di: specificare, all'art. 1, dove si fa riferimento all'agricoltura con metodo biodinamico, che tale produzione deve essere in linea con gli specifici standard di produzione che identificano il metodo biodinamico; poter avere un loro rappresentante al Tavolo tecnico; inserire una percentuale di risorse certa da destinare al Fondo per l'agricoltura biologica; specificare il riferimento al biodinamico dovunque si necessiti per evitare incertezze nell'interpretazione;

- i rappresentanti di Agrinsieme, i quali hanno espresso condivisione sulle proposte in esame, chiedendo di prestare attenzione alle seguenti proposte: prevedere che il piano nazionale per l'agricoltura biologica debba fungere da presupposto per la predisposizione dei programmi attuativi della PAC; considerare per le organizzazioni di produttori del biologico che alcune filiere, quali per esempio l'ortofrutta e l'olio di oliva, godono di finanziamenti specifici ai sensi della normativa europea; nel disciplinare le organizzazioni interprofessionali e le intese di filiera, prevedere che la componente agricola sia la più rilevante; inserire la definizione di "gruppo di operatori" ai fini della certificazione; introdurre alcuni elementi di flessibilità che potrebbero facilitare la conversione al biologico, soprattutto in territori difficili dove la proprietà agraria è particolarmente frazionata, prevedendo, a tal fine, la possibilità di suddividere le unità fondiarie in "biologiche" e "non biologiche"; adeguare la normativa sul libero scambio di sementi a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. (UE) n.848/2018; prevedere, infine, che il numero di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole presenti al Tavolo tecnico sia pari a quattro; aggiungere, accanto all'alta formazione, anche i corsi di formazione permanente nella scuola secondaria;

- i rappresentanti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari hanno espresso condivisione sulla scelta di equiparare l'agricoltura biodinamica a quella biologica mentre hanno espresso criticità in ordine all'attribuzione alle Autorità locali di compiti relativi ad attività tecnico scientifico che, a loro avviso, dovrebbero restare di competenza statale. Hanno, quindi, ricordato che sulle sementi biologiche, l'articolo 13 del Reg. UE n.848 del 2018 ha previsto specifiche disposizioni per la commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale eterogeneo biologico;

- i rappresentanti dei Carabinieri per la Tutela agroalimentare, i quali hanno ricostruito le principali frodi registrate nel settore e l'azione di contrasto realizzata a tal fine dal Comando;

- i rappresentanti della Rete internazionale dei Bio-distretti, i quali  hanno sottolineato l'opportunità di: fare riferimento anche alla legge n.205 del 2017 che ha previsto i biodistretti come una della possibili forme di realizzazione dei distretti del cibo; inserire, tra le politiche che devono adottare gli enti locali che intendono partecipare ai distretti biologici, anche quelle di promozione del consumo di prodotti locali ottenuti con il metodo biologico; differenzare, rispetto al previsto "Comitato direttivo del distretto biologico" tra Comitato promotore, che si costituisce per la costituzione del biodistretto, e il Consiglio direttivo del distretto biologico, organo di direzione che opera una volta costituito il soggetto giuridico; incentivare i distretti biologici nelle aree protette, introducendo una priorità per tali aree al fine della stipula di accordi di programma quadro; inserire, infine, i distretti biologici tra coloro che possono partecipare ai programmi di ricerca nazionale.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Le Commissioni Giustizia, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Lavoro e Affari sociali hanno espresso parere favorevole.

La Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione con la quale è stato chiesto di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato regioni nell'adozione dell'adozione del Piano triennale d'azione nazionale per la produzione biologica.

La Commissione Politiche dell'Unione europea ha chiesto alla Commissione di merito di specificare la natura facoltativa del marchio "Biologico italiano" e il rispetto delle norme europee sulle indicazioni obbligatorie relative all'etichettatura . L'osservazione è stata recepita con l'approvazione di un emendamento del relatore.