Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano
Riferimenti: AC N.2927/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/09/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi degli effetti finanziari

 

 

 

A.C. 2927

 

Dichiarazione di monumento nazionale dell’ex campo di prigionia di Servigliano

 

(Approvata dal Senato – A.S. 1658)

 

 

 

 

 

N. 71 – 15 settembre 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI - 3 -

ARTICOLI 1-2. - 3 -

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano sacrificio alpino   - 3 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2927

Titolo:

Dichiarazione di monumento nazionale dell’ex campo di prigionia di Servigliano

Iniziativa:

parlamentare

Relatore per la Commissione di merito:

Piccoli Nardelli

Gruppo:

PD

Commissione competente:

VII (Cultura)

 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare e approvato con modificazioni dal Senato[1], ha ad oggetto la Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

È oggetto del presente dossier il testo trasmesso dal Senato.

Il testo iniziale non è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio (seduta del 13 gennaio 2021) una nota tecnica della RGS: di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla predetta Nota RGS nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

 

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

ARTICOLI 1-2

Dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano sacrificio alpino

Le norme prevedono che:

·        l'ex campo di prigionia di Servigliano, in provincia di Fermo, oggi denominato «Parco della Pace», sia dichiarato monumento nazionale (articolo 1);

·        dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2).

 

La Nota RGS messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato afferma quanto segue: «... Con riferimento alla relazione tecnica tramessa dal MIBACT, la stessa afferma che la dichiarazione di “monumento nazionale” recata dal disegno di legge in argomento “non potrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto gli eventuali, ulteriori interventi di conservazione e manutenzione, nonché le possibili nuove iniziative di valorizzazione, sarebbero imputati alle disponibilità già iscritte in bilancio ai sensi della normativa vigente in materia, né la qualificazione di monumento nazionale comporta in sé un impegno di spesa di qualsiasi natura, da parte dell’Amministrazione, al di fuori di tali disponibilità”.  Al riguardo, per quanto di competenza, nel prendere atto di quanto affermato dalla Amministrazione del MIBACT, si ribadisce la necessità dell’inserimento nel testo di apposita clausola di neutralità finanziaria.»

 

Si rileva che la relazione tecnica del MIBACT citata dalla Nota RGS non risulta posta a disposizione della Commissione Bilancio del Senato: la Nota RGS ne riporta, comunque, come visto, stralci salienti utili ai fini della verifica parlamentare delle quantificazioni.

 

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso, sul testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza. La condizione è stata recepita e la clausola è ora recata all’articolo 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, prendendo atto di quanto riportato nella documentazione che il Governo ha posto a disposizione della Commissione Bilancio del Senato e considerato che, in casi analoghi, siffatte dichiarazioni di monumento nazionale sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Ciò è avvenuto, per esempio, nella XVII legislatura per gli atti C. 3450 (“Dichiarazione di monumento nazionale della Casa museo Gramsci in Ghilarza”, approvato in prima lettura ma non in via definitiva) e C. 1363 (“Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza”, divenuto legge n. 64 del 2014), sui quali la V Commissione ha espresso parere non ostativo con avviso conforme del Governo, senza richiedere l’inserimento di clausole di invarianza. Nella presente legislatura – oltre al caso in esame (S 1658) – si evidenzia che il DL 103/2021 (C 3257, tuttora in fase di conversione) ha dichiarato, all’articolo 1, comma 2, monumento nazionale le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia, e alla disposizione (non accompagnata da clausola di neutralità) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione della medesima legge con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

 



[1] AS 1658.