| Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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| Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
| Titolo: | Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura |
| Riferimenti: | AC N.2049/XVIII |
| Serie: | Analisi degli Effetti Finanziari Numero: |
| Data: | 27/04/2022 |
| Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Analisi degli effetti finanziari |
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A.C. 2049 e abb.
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| Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura
(Nuovo testo unificato) |
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N. 86 – 27 aprile 2022
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| La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere
Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura
Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura
Informazioni sul provvedimento
| A.C. |
2049 e abb. |
| Titolo: |
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura |
| Iniziativa: |
parlamentare |
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in prima lettura alla Camera |
| Relazione tecnica (RT): |
assente |
| Relatrice per le Commissione di merito: |
Incerti |
| Gruppo: |
PD |
| Commissione competente: |
XIII Commissione (Agricoltura) |
Il progetto di legge reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
Il testo non è corredato di relazione tecnica.
È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione XIII (Agricoltura) e trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l’acquisizione dei pareri.
Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
La norma indica, al comma 1, le finalità del provvedimento in esame.
In particolare, queste consistono:
§ nella promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, attraverso interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore;
§ nella eliminazione delle criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
§ nel contrasto delle disparità salariali e delle discriminazioni di genere, nonché nel monitoraggio dell'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.
Inoltre, al comma 2 si prevede il recepimento, con decreto, delle norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale della norma.
Le norme prevedono l’elaborazione e l’attuazione di un Piano nazionale di interventi, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali (commi 1 e 2).
Il piano è finalizzato a una serie di interventi indicati nella disposizione tra i quali si evidenziano quelli volti a favorire la creazione e l'attività delle imprese a conduzione femminile, promuovere il ruolo femminile nell'agricoltura multifunzionale, la tutela della maternità e della genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, così come il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e il contrasto ai fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di adozione del Piano, in modo da assicurarne il coordinamento con la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e con gli atti di programmazione di competenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Piano è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali (comma 3).
Si precisa che il Piano viene predisposto dall'Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, di cui al successivo articolo 3.
Per l'attuazione del Piano nazionale sono stanziati 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tali risorse sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale e possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il FEAMP (comma 4).
La disposizione non richiama espressamente la norma di copertura, comunque recata dall’articolo 10: si rinvia in proposito alla pertinente scheda.
In merito ai profili di quantificazione, nel prendere atto della formulazione della disposizione in termini di limiti di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.
Fermo restando quanto sopra, potrebbe comunque essere utile acquisire elementi volti a valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle varie finalità previste dall’istituendo piano nazionale.
Le norme prevedono l’istituzione presso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’Ufficio dirigenziale non generale per l'imprenditoria e il lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (comma 1).
L'ufficio agisce in coordinamento con il Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché con i competenti uffici delle regioni e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA[1]) (comma 2).
Tra i compiti attribuiti all’Ufficio si indicano, tra l’altro, il monitoraggio dell'evoluzione dell'imprenditoria femminile e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, così come il monitoraggio dell’utilizzo e dell'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell’acquacoltura previste dalla Politica agricola comune, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dal PNRR. Inoltre, all’Ufficio sono attribuite le competenze dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 13 ottobre 1997.
Si prevede che, nello svolgimento dei propri compiti, l’ufficio proceda alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate nel mondo agricolo e agroalimentare (comma 3). L’ufficio, inoltre, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell’ISMEA, predispone un rapporto annuale sulla condizione dell’imprenditoria e del lavoro femminile, da trasmettere al Parlamento e alle regioni, in cui dà conto anche delle attività svolte (comma 4)
Infine, per lo svolgimento delle attività dell'ufficio si stanzia una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 5). La disposizione non richiama espressamente la norma di copertura, comunque recata dall’articolo 10: si rinvia alla pertinente scheda.
In merito ai profili di quantificazione, la norma istituisce un nuovo ufficio ministeriale, attribuisce ad esso nuovi compiti e stanzia 300.000 euro annui dal 2022.
In proposito, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la correttezza della quantificazione degli oneri.
Le norme estendono l’ambito dei progetti per la nuova imprenditorialità finanziabili ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n. 185/2000[2], a valere sul Fondo rotativo intestato a Sviluppo Italia[3], anche alle iniziative rilevanti per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in settori ulteriori rispetto a quello industriale, artigianale, della trasformazione dei prodotti agricoli, del commercio e del turismo (comma 1).
L’articolo 4 del D.lgs. n. 185/2000 prevede attualmente il finanziamento, tramite mutui agevolati da concedere a imprese costituite da non oltre 5 anni da giovani o donne, di iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. La norma quindi consente l’accesso alle agevolazioni previste dal citato decreto anche alle iniziative relative a settori diversi dall’industria, dall’artigianato, dal commercio, dal turismo e dalla trasformazione dei prodotti agricoli per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile. L’importo massimo delle spese ammissibili sale a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno tre anni e da non oltre cinque anni. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
Si prevede che con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si proceda alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza per favorire la costituzione di imprese nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti al D.lgs. n. 185/2000 (comma 2).
La disposizione integra l’articolo 29 del D.L. n. 34/2019[4] laddove, nel testo vigente, affida al solo Ministro dello sviluppo economico, il compito di procedere, con propri decreti, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, per la piena accessibilità agli interventi per l’incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie.
Inoltre, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene istituito il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 3).
La disposizione non richiama espressamente la norma di copertura, comunque recata dall’articolo 10: si rinvia in proposito alla relativa scheda.
Le risorse del nuovo fondo sono destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili (comma 4).
Infine, si rinvia ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame (comma 5).
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sul comma 1, che concerne l’estensione all’imprenditoria femminile dei finanziamenti già previsti per l’imprenditoria giovanile, in quanto i relativi incentivi operano nel limite delle risorse disponibili, per cui l’estensione della platea dei beneficiari non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non si formulano inoltre osservazioni sul comma 2, dato il carattere ordinamentale della disposizione, né sul comma 3 in quanto l’onere è configurato in termini di limiti di spesa.
Disposizioni per l'attuazione del principio della parità di genere
Le norme prevedono la revisione da parte del Governo del Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. n. 251/2012[5], al fine di rendere permanente l’obbligo di garantire, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, sopprimendo il limite dei tre mandati consecutivi, e che i compiti di accertamento delle eventuali violazioni ora in capo al Presidente del Consiglio o al Ministro delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente (comma 2).
Il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società non quotate in mercati regolamentati controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e operanti nel settore agricolo – si provveda ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 251/2012, così come modificato dal Governo ai sensi del comma 2.
Con una modifica alla legge n. 154/2016, si rende permanente, e non limitato ai primi tre mandati, anche l’obbligo per i consorzi di tutela di prevedere nel proprio statuto il riparto degli amministratori da eleggere nel rispetto dei criteri che assicurano l’equilibrio tra i sessi in base al D.P.R. n. 251/2012 (comma 5).
Inoltre, l’inserimento nello statuto dei consorzi di tutela della previsione in base alla quale il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i sessi, ai sensi del D.P.R. n. 251/2012 viene richiesto ai fini del suo riconoscimento (comma 4).
Qualora la composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi di tutela non rispetti il criterio dell’equilibrio tra i sessi, si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità ovvero il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, diffidi il consorzio a ripristinare l'equilibrio tra i generi e, in caso di inerzia, provveda alla ricostituzione dell’organo (comma 3).
Si prevede, poi, che il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali assicuri l’applicazione del principio dell’equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati, nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, ricerca e studio (comma 6). Il Ministero, le Regioni e le province autonome sono poi chiamati ad assicurare un’adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani Nazionali e Regionali dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (comma 7).
Infine, si rinvia ad un regolamento da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità attuative dell’articolo in esame (comma 8).
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, le quali non incidono sul numero dei componenti degli organi delle società e degli enti controllati e vigilati o sulle loro funzioni bensì solo sulla composizione degli stessi. Circa tale interpretazione andrebbe acquisita una conferma.
Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura
Le norme prevedono il riconoscimento del 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura (comma 1).
L’istituzione, specifica la norma, avviene in corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007.
In tale occasione sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura (comma 2).
La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260/1949[6] (comma 3).
La legge n. 260/1949 prevede quali ricorrenze siano da considerarsi giorni festivi, agli effetti dell’osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, e quali date siano considerate solennità civili, agli effetti dell’orario ridotto negli uffici pubblici e dell’imbandieramento dei pubblici edifici. Indica poi i giorni considerati festivi in relazione ai quali i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori la normale retribuzione.
Infine, è recata una clausola di neutralità finanziaria in base alla quale dall'attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura (non considerata solennità civile, ai sensi del comma 3) non comporta effetti sull’orario di lavoro degli uffici pubblici né sull’orario scolastico: su tale disposizione non si hanno dunque osservazioni da formulare.
Per quanto attiene alla promozione e all’organizzazione di eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, si evidenzia come nel testo tali attività non parrebbero testualmente configurate come facoltative: pertanto, trattandosi di nuovi adempimenti di carattere obbligatorio per le amministrazioni interessate, andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l’effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 4.
Disciplina della qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura
La norma prevede il riconoscimento al familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa ittica la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 230-bis del codice civile in materia di impresa familiare.
In merito ai profili di quantificazione, la norma è volta a riconoscere la qualifica di coadiuvante dell’impresa familiare nel settore ittico. Tenuto conto che per il coadiuvante è previsto l’obbligo di contribuzione previdenziale (ai sensi della legge n. 463 del 1959) andrebbero determinati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, in termini sia di contribuzioni sia di prestazioni, tenuto conto che la norma non indica un onere e la relativa copertura.
Andrebbe altresì acquisito l’avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti di natura fiscale della disposizione in esame.
In proposito si evidenzia infatti che la figura dell’imprenditore ittico è in parte assimilabile a quella dell’imprenditore agricolo e che il comma 705 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha disposto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente. Andrebbe pertanto chiarito se, anche nel caso dell’impresa ittica, il riconoscimento della qualifica di coadiuvante possa determinare il riconoscimento di specifici benefici fiscali.
Normativa vigente. L’articolo 1, commi 504 e 505, della legge n. 160/2019[7] prevede che con decreto siano definiti i criteri e le modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Per l'attuazione di tali disposizioni, il successivo comma 506 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole e forestali. Si osserva, al riguardo come nel prospetto riepilogativo della norma non erano registrati effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto, il che è probabilmente ascrivibile alla natura rotativa del Fondo istituito ai sensi delle disposizioni in esame
Le norme prevedono che il fondo rotativo di cui al comma 506 sopra descritto sia rifinanziato in misura pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 1).
La disposizione non richiama espressamente la norma di copertura, comunque recata dall’articolo 10: si rinvia in proposito alla pertinente scheda.
È inoltre elevato a 500 mila euro il limite massimo delle agevolazioni che possono essere concesse a ciascuna impresa (comma 2).
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo (comma 3).
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma rifinanzia un fondo rotativo che opera nel limite delle risorse disponibili; in tale quadro anche l’incremento delle risorse concedibili a ciascun richiedente non comporta nuovi o maggiori oneri.
Le norme prevedono che le disposizioni previste dalla legge in esame siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
La norma provvede agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri alla cui copertura si provvede coincidono con gli stanziamenti annui a decorrere dal 2022 previsti dagli articoli 2 (12 milioni), 3 (300mila euro), 4 (15 milioni), 8 (15 milioni).
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge[8], pari a 42.300.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. In proposito, si rileva la necessità di richiamare nel testo della disposizione in esame le singole norme oggetto di copertura, conformemente a quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009.
[1] Il CREA rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato tra gli Enti e Istituzioni di ricerca.
[2] Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
[3] istituito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 novembre 2004
[4] Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.
[5] Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
[6] Disposizioni in materia di ricorrenze festive.
[7] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
[8] Tali oneri riguardano l’attuazione del Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, per 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (articolo 2, comma 4), le attività dell’ufficio per la promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura, per 300.000 euro annui a decorrere dal 2022 (articolo 3, comma 5), l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Fondo per promuovere l’aggregazione dell’imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 (articolo 4, comma 3), e il rifinanziamento, in misura pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura (articolo 8, comma 1).