Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 01/08/2018
Organi della Camera: V Bilancio

Luglio 2018

Schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia Atto del Governo n. 35 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 30

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 29

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Capo I (Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato) 2

Articolo 2 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335) 2

Articolo 3 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337) 7

Articolo 4 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338) 12

Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334) 13

Capo II (Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei Carabinieri) 19

Articolo 7 (Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) 19

Capo III (Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza) 37

Articolo 8 (Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199) 37

Articolo 9 (Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69) 38

Articolo 10 (Altre modifiche normative) 40

Capo IV (Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria) 43

Articolo 12 (Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162) 43

Capo V (Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) 45

Articolo 14 (Modifiche all’articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) 46

Articolo 15 (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) 55

Articolo 16 (Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Guardia di finanza)) 56

Articolo 17 (Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) 64

Articolo 18 (Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) 67

Articolo 19 (Modifiche all’articolo 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) 71

Articolo 22 (Copertura finanziaria) 72

 



INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

35

Titolo breve:

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia

Riferimento normativo:

 Articolo 8, commi 1, a, 5 e 8 della legge 7 agosto 2015, n.124

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

5ª (Bilancio)

1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa)

I (Affari Costituzionali) e IV(Difesa)

 

PREMESSA

Lo schema di decreto A.G. n. 35 è stato predisposto in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, e reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, nell'ambito della attuazione della delega ivi prevista volta alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, per quanto concerne l'ordinamento del personale delle Forze di polizia. L’intervento normativo è infatti consentito dalla facoltà del Governo di adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (7 luglio 2018), nel rispetto dei princìpi e criteri di delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, uno o più decreti legislativi recanti norme integrative e correttive[1]. Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”, il provvedimento contiene disposizioni nel rispetto del principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

L'esposizione che segue considera le sole norme ritenute meritevoli di interesse per i profili finanziari.

Capo I
(Modifiche alla revisione dei ruoli
del personale della Polizia di Stato)

Articolo 2
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)

Il comma 1 apporta, alle lettere a) - l), svariate integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), e, in particolare:

 

Alle lettere a) ed e) del comma 1, si modifica l’articolo 6, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 335/1982, che stabilisce che il Ministro dell’interno, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina ad agente di polizia. A questi requisiti l’A.G. 35 aggiunge quello dell’efficienza fisica. Si modifica l’art. 27-bis del DPR n. 335/1982, in cui stabilisce che il Ministro dell’interno, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, individui i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina a vice ispettore di polizia.

Alla lettera d) del comma 1, tramite l'integrazione disposta all'articolo 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti), al comma 1, lettera b), si prevede la possibilità di adottare ulteriori procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità "telematiche", relativamente all'aliquota del trenta per cento che è ordinariamente destinata al reclutamento mediante concorso interno per titoli ed esami.

 

La RT certifica che gli interventi non determinano comunque nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che l'aggiunta del requisito della efficienza fisica dei candidati possa comunque avvenire utilizzando le risorse umane e strumentali che già previste dalla legislazione vigente in relazione agli accertamenti concorsuali.

Parimenti, con riferimento alla previsione di modalità telematiche per lo svolgimento del concorso di vice sovrintendente della Polizia di Stato riservato al personale interno, andrebbe acquisita conferma che gli eventuali nuovi oneri possano essere coperti a valere degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

 

 

Il comma 2 sostituisce la TABELLA A allegata al medesimo D.P.R. n. 335 del 1982, con la tabella 1 allegato allo schema, relativamente alle dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato.

 

 

La RT evidenzia che le modifiche alla dotazione organica riguardano, in primo luogo, l’incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 e 32), conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 345 del 1991, convertito dalla legge n. 410 del 1991.

Richiama, in proposito, la modifica di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto.

La modifica riguarda inoltre la riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori (da 24.201 a 23.801 nell’immediato e da 24.911 a 24.511 a decorrere dal 1° gennaio 2027), conseguente al corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici, di cui all’articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto, che - attraverso la tabella 2 allegata al medesimo schema di decreto - sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982.

Mentre quest’ultima previsione, conseguente alla riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, non determina nuovi o maggiori oneri, l’onere dell’intervento derivante dall’incremento di cinque posti di dirigente generale, quantificato su base decennale in relazione alla contestuale riduzione di cinque unità di vice questore nella rispettiva dotazione organica, di cui alla medesima nuova Tabella A allegata al richiamato D.P.R. n. 335 del 1982, è pari nel massimo a 456.698 € a decorrere dall’anno 2019, come riportato nella tabella sottostante.

Gli effetti sono conseguenti alle promozioni - nei limiti delle rispettive dotazioni organiche - da vice questore a primo dirigente, da primo dirigente a dirigente superiore e da dirigente superiore a dirigente generale. La promozione da vice questore aggiunto a vice questore avviene - a ruolo aperto - nell’ambito della medesima dotazione organica di vice questore aggiunto e vice questore, di cui alla richiamata tabella A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982.

 

 

 

Al riguardo, in linea di massima, considerando la dettagliata rappresentazione dei maggiori oneri fornita dalla RT relativamente alle variazioni intervenute per il profilo professionale di dirigente generale e vice questore del nuovo organico, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, relativamente al computo del maggiore onere in ragione annua previsto per la previsione in organi delle n. 5 posizioni dirigenziali generali di P.S. previste nel nuovo organico, andrebbe confermato che i parametri considerati dalla RT corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente.[2]

Inoltre, come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S[3], i dati riportati nel calcolo delle differenze retributive, andrebbero integrati con il computo degli effetti indotti e l'indicazione delle aliquote contributive applicate.

È da segnalare comunque che la Tabella 1 sostitutiva della già citata Tabella A allegata al D.P.R. 335/1982, prevede anche un aumento di 83 unità all’interno del ruolo degli agenti e degli assistenti, che però non è evidenziato dalla RT. Sul punto occorrerebbe chiedere un chiarimento al governo.

Articolo 3
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337)

L'articolo reca una serie di modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), e, in particolare, tra l'altro, al comma 2 stabilisce che le “TABELLA A e B” allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla “TABELLA 2 e dalla TABELLA 3”, allegate al decreto.

 

 

La RT certifica che attraverso le tabelle 2 e 3 allegate allo schema di decreto, si sostituiscono le Tabelle A e B, allegate al medesimo D.P.R. n. 337 del 1982, relative, rispettivamente, alle dotazioni organiche del personale che espleta attività tecnico – scientifica o tecnica ed all’equiparazione delle qualifiche dei ruoli tecnici con quelle dei ruoli ordinari (conseguente alla modifica delle denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico principale, rispettivamente, commissario tecnico e in commissario capo tecnico).

In particolare, la modifica della TABELLA A, richiama quanto previsto specularmente per la modifica della TABELLA A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982 (articolo 2, comma 2, dello schema di decreto), con l’aumento della dotazione previsto di n. 400 unità della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici e con la contestuale riduzione della dotazione degli ispettori.

La relazione certifica che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, in considerazione degli elementi forniti dalla RT in merito alla piena compensazione e alla neutralità delle variazioni contenute nella tabella 2 associata alla norma in esame, con quelle disposte all'articolo 2, comma 2 per la dotazione del personale appartenente ai ruoli "operativi", non ci sono osservazioni.

Articolo 4
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338)

L'articolo prevede modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), e in particolare, tra l'altro:

al comma 2, si prevede che la “TABELLA A” e la “TABELLA B”, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, siano sostituite, rispettivamente, dalla TABELLA 4 e dalla TABELLA 5, allegate al presente decreto.

 

La RT certifica che attraverso le tabelle 4 e 5 allegate allo schema di decreto, si prevede la sostituzione delle TABELLE A e B, allegate al medesimo D.P.R. n. 338 del 1982, relative, rispettivamente, ai posti di funzione per il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari ed all’equiparazione delle qualifiche delle medesime carriere con quelle dei ruoli ordinari.

Precisa che attraverso la modifica della TABELLA A, sono adeguati alcuni posti di funzioni previsti per i dirigenti, tra cui la soppressione del riferimento a quelli di componenti delle Commissioni mediche o mediche legali che diventano attribuzioni per il medesimo personale (articolo 6, comma 1, lettera a)), del presente schema di decreto).

La relazione certifica che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, tenuto conto delle indicazioni riportate nella RT e, in particolare, la specificazione relativa all'articolo 6, comma 1, lettera a), relativamente alle competenze medico legali conferite al personale sanitario della Polizia di Stato, non ci sono osservazioni.

Articolo 6
(Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334)

L'articolo reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato", a norma nell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

In particolare, tra l'altro, si segnala:

 

Al comma 1, lettera e), si stabilisce che il corso di formazione per commissario possa essere ripetuto una sola volta nei casi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso.

 

La RT evidenzia che attraverso l’integrazione della disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per commissario, di cui all’articolo 5 del Regolamento vigente, si introduce la possibilità di ripeterlo una sola volta, nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso.

La relazione certifica che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, nel presupposto che l'ammissione d'ufficio al primo corso successivo per coloro che non abbiano superato il corso per la nomina a commissario della polizia di Stato, operi comunque nei limiti del computo dei fabbisogni annuali di reclutamento e delle disponibilità organiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, circostanza che andrebbe comunque confermata, nulla da osservare.

 

 

Al comma 1, lettera g), si prevede la modifica della composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali, analogamente a quanto previsto per la composizione della Commissione per la progressione in carriera, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000.

Al comma 1, lettera v) si prevede l'integrazione della composizione della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

La RT certifica che gli interventi in questione non determinano nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma provvede ad definire un ampliamento della composizione della commissione consultiva già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a dirigente generale della pubblica sicurezza, andrebbero richiesti elementi di delucidazione in merito ai compensi previsti dalla legislazione vigente per i componenti di tale organismo, con rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei relativi oneri aggiuntivi di spesa, a valere delle sole risorse finanziarie che sono già previste ai sensi della legislazione vigente nella titolarità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In tal senso, andrebbe altresì confermato che anche per il suo funzionamento e per le attività istruttorie, detta commissione, ampliata per effetto della norma in esame, potrà avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

 

 

Al comma 1, lettere s) e t), viene prevista la riduzione da un anno a sei mesi della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei). Si prevede inoltre una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari (armonizzando la formulazione a quella speculare già prevista agli articoli 6, comma l, e 33, comma l, del decreto legislativo n. 334 del 2000).

 

La RT certifica che attraverso la modifica dell’articolo 47, si prevede la riduzione da un anno a sei mesi della durata del corso di formazione iniziale per l’immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari, atteso che agli stessi possono accedere solo candidati già in possesso della specializzazione o dell’abilitazione all’esercizio della professione e che il limite di età previsto è, rispettivamente, di 35 e 32 anni, rispetto ai 30 anni previsto per l’accesso alle altre carriere dei funzionari.

Anche in relazione al bagaglio specialistico di cui sono in possesso è altresì prevista la soppressione della frequenza e superamento del master prima della conclusione del medesimo corso.

Sottolinea che l’intervento comporta l’onere quantificato nelle tabelle 3, 4 e 5 allegate alla medesima relazione che a seguito di riproducono.

Precisa quindi che attraverso la modifica dell’articolo 48, si allinea il riferimento alla durata del corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di medico capo e di medico capo veterinario a quello corrispondente per l’accesso alla qualifica di vice questore aggiunto e di direttore tecnico capo, di cui agli articoli 6, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (durata del corso non superiore a tre mesi e non già non inferiore a tre mesi).

Inoltre, viene previsto, in relazione alla riduzione della durata del corso di cui alla precedente lettera s), un corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l’ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l’accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei).

La relazione assicura infine che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri, atteso, tra l’altro, che la decorrenza della promozione alla qualifica di medico capo e di medico capo veterinario, è sempre quella del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze (articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000).


 


 

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la riduzione della durata del corso per l'accesso al ruolo direttivo sanitario della Polizia di Stato (da 1 anno a 6 mesi) determina una corrispondente "velocizzazione" dell'anzianità da maturarsi ai fini dell'avanzamento dei funzionari medici della PdS, a medico principale e quindi a medico capo, la RT provvede alla puntuale definizione dei maggiori oneri annui, per il decennio 2018/2028, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente, andrebbe solo confermata la congruità dei parametri retributivi considerati, a partire dalla platea considerata (n. 234) e dalle mensilità considerate per ciascun anno (Tabelle 3 e 4).

In ordine ai profili di computo materiale dell'onere unitario lordo (Tabella 5), come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S, andrebbero altresì richiesti i prospetti di calcolo degli oneri contributivi posti a carico dell'Amministrazione per ciascuno dei profili retributivi considerati, con l'indicazione delle aliquote applicate.

 

 

Al comma 1, lettera u) si dispone che l’aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, a normativa vigente rimesso, in via esclusiva, all’Amministrazione della pubblica sicurezza, possa essere effettuato anche da altri soggetti, non specificati.

 

La RT certifica che attraverso l'integrazione all’articolo 52, si estende l’apertura verso altri attori istituzionali in materia di aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, in precedenza rimesso, in via esclusiva, all’Amministrazione della pubblica sicurezza. Assicura che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri, neanche a carico del Servizio sanitario nazionale.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la RT certifica che non vi saranno oneri nemmeno a carico degli enti del Servizio Sanitario in relazione ai corsi in questione, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi di chiarificazione in merito alla concreta possibilità che siano chiamate comunque anche delle Amministrazioni pubbliche all'aggiornamento professionale dei medici e veterinari della Polizia di Stato e che maggiori oneri debbano quindi sostenersi a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per tali attività formative.

Sul punto, va sottolineato che la stessa norma, relativamente ai corsi e percorsi di aggiornamento che siano organizzati dalla medesima Amministrazione della pubblica sicurezza, certifica che gli stessi rivestono carattere di obbligatorietà per i direttivi appartenenti al ruolo sanitario.

Capo II
(Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei Carabinieri)

Articolo 7
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

L'articolo reca al comma 1, alle lettere a) - zz), le modifiche ed integrazioni al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'amministrazione militare), per le esigenze di adeguamento della normativa vigente prevista per il personale dell'Arma dei Carabinieri, tra cui si segnalano:

 

Al comma 1, lettera i), la norma modifica l'articolo 692 del Codice in merito all’ alimentazione del ruolo dei sovrintendenti al fine di:

- attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver prestato servizio presso il comando stazione territoriale;

- introdurre una visita medica, tesa a escludere l’assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale, per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti (nuovo comma 2-bis dell’articolo 692 del Codice);

- consentire agli appuntati scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all'emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato.

 

 

La RT riferisce che la norma integra l’articolo 692 del COM, inerente all’alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, apportando, tra le altre, la seguente modificazione:

-        al n. 2) viene introdotta una visita medica, tesa a escludere l’assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale, per il personale che partecipa ai concorsi per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti, uniformando così le procedure concorsuali interne;

La relazione certifica comunque che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che l'introduzione della visita medica potrà aver luogo a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente per l'Arma dei carabinieri.

 

 

Al comma 1, lettera ee), all'articolo 2196-quinquies, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

l) "3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi per l'accesso ai ruoli sovrintendenti;

2) "3-ter. Nei concorsi di cui al comma precedente assume rilevanza preferenziale tra i titoli di merito essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.";

3) "3-quater. L 'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato.";

 

La RT ribadisce che la norma modifica l’articolo 2196?quinquies apportando le seguenti modificazioni:

al n. 3) viene introdotta la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell’Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli. In particolare, viene altresì stabilito che a tutti i vincitori venga riconosciuta la medesima decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, relativa al primo ciclo di formazione, mantenendo l’ordine di iscrizione in ruolo corrispondente ai successivi cicli d’istruzione.

La relazione certifica che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, rispetto alla possibilità che l'iscrizione in ruolo possa essere posticipata a causa dell'articolazione dei corsi di formazione in più cicli, seppure la RT chiarisce che a tutti i vincitori viene riconosciuta la medesima decorrenza economica, andrebbe confermato che alcun tipo di effetto finanziario aggiuntivo, nemmeno di cassa, risulti associabile alla differente materiale tempistica di iscrizione in ruolo per i carabinieri sovrintendenti che siano stati dichiarati vincitori del medesimo concorso.

 

 

Al comma 1, lettera nn), all’articolo 2212-duodecies (Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri) al comma 5, si eleva l'aumento di anzianità di grado per gli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che passa da un aumento di due anni, un mese e ventiquattro giorni, a un aumento di due anni e cinque mesi.

 

La RT segnala che la norma modifica l’articolo 2212-duodecies consente di riallineare la rideterminazione dell’anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento provenienti dal disciolto Corpo degli agenti di custodia a quella dei pari aliquota.

La relazione certifica che l’intervento non comporta oneri, trattandosi di mera rideterminazione di anzianità ai fini giuridici.

 

Al riguardo, posto che il riconoscimento dell'anzianità maturata aumenta da 2 anni, 1 mese e 24 giorni, a 2 anni e 5 mesi, andrebbe comunque valutato l'impatto finanziario della disposizione, ai fini della maturazione dell'anzianità utile per gli avanzamenti nella carriera ufficiali a ruolo "aperto" del ruolo speciale a esaurimento, e le conseguenti modifiche rispetto agli effetti tendenziali da ritenersi già scontati a legislazione vigente.

 

 

Al comma 1, lettera oo), all’articolo 2212-terdecies (Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento) sono apportate le seguenti modificazioni:

1)     al comma 3, laddove è oggi previsto dalla norma che fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, secondo modalità stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies, le parole: “in misura non superiore a 160 unità annue”, sono sostituite dalle seguenti: “equamente per ogni annualità”;

2)     il comma 4, laddove è ad oggi stabilito dalla norma che le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800, è sostituito dal seguente: “4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all’organico complessivo degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800.”;

3)     il comma 5, laddove è oggi previsto che le unità soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è sostituito dal seguente: “5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell’Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non può superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell’articolo 800.”;

 

La RT evidenzia che la norma modifica l’articolo 2212-terdecies, inerente l’istituzione del ruolo straordinario a esaurimento dell’Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modificazioni:

-   al n. 1), viene introdotta una formula più elastica che consente, nel limite massimo delle 800 unità nel quinquennio, di assorbire eventuali squilibri nell’arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo;

-   ai nn. 2) e 3), viene inserito il concerto del Ministero dell’economia e delle finanze nel decreto che fissa le unità annue da immettere nel citato ruolo, nel contempo prevedendo che la somma delle consistenze effettive nel ruolo degli ispettori e nel ruolo straordinario a esaurimento, non possa superare il limite organico fissato dall’articolo 800 del COM.

La relazione certifica infine che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, premesso che l'effetto principale del dispositivo è quello del superamento del contingente massimo di 160 unità annue, da iscrivere sino al 2021 nel ruolo ufficiali ad "esaurimento"- sia pure nel limite del contingente complessivo di n. 800 unità nel quinquennio - sostituendone il numero massimo annuale con un contingente che sia annualmente stabilito con apposito D.M., e che il citato contingente numerico complessivo vada considerato comunque in "soprannumero" rispetto alla relativa dotazione organica, ai sensi della normativa vigente, degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla compatibilità dell'eventuale superamento del precedente limite annuale con gli effetti da considerarsi già scontati nei tendenziali annui a legislazione vigente.

 

 

Al comma 1, lettera uu), all’articolo 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto), sono apportate le seguenti modificazioni:

1)   si provvede ad un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021. In particolare, l'aggiunta prevede che per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;

2)   si prevede l’introduzione di un regime transitorio nel quale il periodo di comando previsto per la promozione al grado di maresciallo maggiore è considerato compiuto per i marescialli capo con decorrenza nel grado fino al 2016, in quanto la normativa previgente al decreto legislativo prevedeva il citato periodo di comando per l'attribuzione del predetto grado. Inoltre, vengono esclusi dal compimento del citato periodo di comando i marescialli del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in ragione dei differenti compiti connessi con la diversa organizzazione del comparto di specialità;

3)   viene altresì previsto che i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 31 dicembre 2016 ed il corrispondente personale del Corpo Forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado l° gennaio sono inseriti nell'aliquota al 31 dicembre precedente, in quanto in tale data abbiano compiuto il periodo minimo di permanenza prevista per il grado rivestito (commi 9-bis e 9-ter).

 

La RT:

-  con riferimento al n.1), afferma che l’onere dell’intervento, quantificato su base decennale in relazione al numero di promozioni previste nel 2021 e al conseguente sviluppo di carriera del personale promosso, è pari nel massimo a 292.053 € per l’anno 2025, come riportato nella tabella sottostante.

In dettaglio, per ciascuna unità di personale interessato, il maggior onere dell’intervento è stato quantificato considerando il differenziale tra il trattamento economico fondamentale complessivo corrisposto nel grado di Luogotenente o Luogotenente C.S. e quello delle posizioni economiche di Maresciallo Maggiore o Luogotenente, pari, rispettivamente, a 1.136€ e 1.232€ (importi considerati al lordo degli oneri a carico dello Stato).

 

Tabella A

 

-  con riferimento al n. 2), la RT certifica che la previsione, che non comporta oneri in quanto non modifica in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica del grado, ferma al 1° gennaio del medesimo anno, consente di procedere senza il ritardo precostituito di 12 mesi che si potrebbe venire a creare nel caso in cui detto personale venisse inserito in aliquota di avanzamento il 31 dicembre successivo. Viene così garantito l’esercizio dell’azione amministrativa secondo criteri di efficacia ed economia volti al conseguimento del risultato con il minor dispendio possibile di mezzi e tempi procedurali. L’intervento, infine, mira altresì a prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dal notevole intervallo di tempo, prossimo ai 2 anni, intercorrente tra la decorrenza giuridica e amministrativa del grado e il materiale conferimento dello stesso.

Precisa che la procedura introdotta per l’attribuzione delle promozioni, peraltro limitata al solo periodo transitorio, non determina sperequazioni con il personale di altre amministrazioni, poiché non modifica in alcun modo la decorrenza della promozione stessa. Di contro, gli effetti del ritardo nel conferimento del nuovo grado sarebbero particolarmente rilevanti per la sola Arma dei carabinieri che, storicamente, procede con cadenza regolare alla valutazione delle aliquote di avanzamento, a differenza di altre amministrazioni, che per prassi valutano il personale con sensibile ritardo.

Evidenzia, infine, che la medesima previsione è introdotta con il presente provvedimento anche per il personale della Guardia di finanza, esplicitando la procedura, invero già adottata nella prassi, di includere nell’aliquota del 31 dicembre antecedente il personale con anzianità 1°gennaio.

 

Al riguardo, si prende atto della quantificazione dell'onere per l''incremento delle promozioni al grado di luogotenente, ricordando che ai sensi della Circolare n. 32/2010 della R.G.S., i dati riportati nel calcolo delle differenze retributive, andrebbero integrati con il computo degli effetti indotti, e l'indicazione delle aliquote contributive applicate.

Sulle altre modifiche, posto che gli avanzamenti nel periodo transitorio operano comunque nel limite delle vacanze che si determinano annualmente, e che non modifica in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica dell'avanzamento al grado, non ci sono osservazioni.

 

 

Il comma 2 dell'articolo dispone che prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche.

Di conseguenza il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente il ruolo ufficiali normale dell'Arma dei carabinieri è sostituito dalla tabella 4 – quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto.

 


 

 



 

La RT ribadisce che la norma prevede, tra l'altro, il collocamento del comandante generale dell’Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche.

La relazione precisa che l’onere dell’intervento:

       ha natura eventuale (in quanto si verifica esclusivamente nell’ipotesi in cui il comandante generale sia nominato tra gli ufficiali generali dell’Arma dei carabinieri);

       deriva dalla possibilità di promuovere, ad invarianza di organico, un generale di divisione al grado di generale di corpo d’armata.

       è stato quantificato su scala decennale, nella misura massima di 24.835,80 € per il 2022, considerando (come risulta dalla tabella sottostante):

×         la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;

×         le unità di personale interessato, per gli anni di servizio che saranno svolti con il nuovo grado fino alla cessazione per raggiunti limiti di età. In particolare, vengono considerate: una unità dal 2018 al 2022 (anno in cui presumibilmente l’ufficiale generale promosso raggiungerà i 65 anni di età), una unità dal 2023 al 2027 ed una unità dal 2028.

 

Tabella B

Al riguardo, alla luce dei dettagliati elementi forniti dalla RT per la definizione dell'onere annuo a partire dal 2018, e per il decennio 201872028, del collocamento in sovrannumero del posto di comandante generale, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, andrebbe confermata la congruità della retribuzione media annua individuata nei gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, nonché dei parametri per l'individuazione dei maggiori oneri corrispondenti alle posizioni retributive lorde di nuovo inquadramento.

In relazione alla posizione retributiva lordo Stato, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione dell'aliquota applicate.

 

 

Il comma 3 prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano. Di conseguenza il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, concernente l'avanzamento del ruolo ufficiali forestali dell'Arma dei carabinieri è sostituito dalla tabella 4 – quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegate al presente decreto.

Non emergono sostanziali differenze nelle dotazioni di posti previste nei quadri organici iscritti dalle tavole già previste a legislazione vigente.



 

La RT afferma che la norma prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.

La relazione certifica che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto non prevede variazioni della dotazione organica.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che il computo dei periodi di comando anche nel grado di maggiore o capitano, ai fini dell'avanzamento al grado dirigenziale, non influisca sul contingente delle nomine annue che rimane ancorato al numero dei posti vacanti in organico così come risulta determinato al 1° gennaio di ciascun anno, non ci sono osservazioni.

Capo III
(Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza)

La relazione tecnica considera, agli articoli 8-10, anche la gamma dei profili finanziari riconducibili alle disposizioni integrative e correttive di cui al capo III, al capo IV e al capo V, per il Corpo della Guardia di finanza.

Articolo 8
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

Il comma 1 prevede che al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Disposizioni in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), sono apportate le seguenti modificazioni:

 

Al comma 1, lettera r) si specifica che il personale con anzianità l° gennaio è inserito nell’aliquota formata al 31 dicembre antecedente.;

 

La RT evidenzia che la norma inserisce il comma 1-bis all’articolo 54 al fine di prevedere che gli ispettori ed i sovrintendenti da valutare per l’avanzamento con anzianità 1° gennaio sono inseriti nell’aliquota formata al 31 dicembre antecedente.

Tale modifica consente di esplicitare in norma una procedura già adottata dal Corpo per gli avanzamenti del personale dei ruoli Ispettori e Sovrintendenti, il quale, per essere sottoposto a valutazione per l’avanzamento al grado superiore, è incluso in specifiche aliquote determinate al 31 dicembre di ogni anno.

Tra i requisiti per l’inclusione nelle predette aliquote rileva il possesso dell’anzianità nel grado minima indicata nelle Tabelle allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995.

Al fine di determinare detta anzianità di grado, per il Corpo è già adottata la procedura secondo la quale il militare con decorrenza nel grado al 1° gennaio matura il richiesto anno di permanenza al 31 dicembre dell’anno precedente e per tale ragione è incluso nell’aliquota formata a tale data.

Evidenzia che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri;

 

Al riguardo, nel presupposto che la modifica in esame produca i propri effetti sull'inserimento quadri annuali di avanzamento al 31 dicembre dell'anno precedente, e che questi operino comunque, annualmente, nei limiti delle vacanze organiche accertate al 1 gennaio di ogni anno, non ci sono osservazioni.

 

 

Al comma 1, la lettera u), al fine di risolvere criticità organizzative connesse alla capienza degli istituti di istruzione, stabilisce che il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell’ultimo ciclo, l’anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.

 

La RT sottolinea che la norma stabilisce la possibilità di organizzare - in caso di oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del medesimo concorso interno presso gli istituti di istruzione - i corsi di formazione in più cicli, aventi identico ordinamento didattico.

A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo.

Al termine dell’ultimo ciclo, l’anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti al termine di ciascun ciclo.

L’intervento non determina nuovi o maggiori oneri;

 

Al riguardo, come già rilevato alla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 7 in relazione ai Carabinieri, anche per il n. 3) in esame rispetto alla possibilità che l'iscrizione in ruolo possa essere posticipata a causa dell'articolazione dei corsi di formazione in più cicli, seppure la RT chiarisce che a tutti i vincitori viene riconosciuta la medesima decorrenza economica, andrebbe confermato che alcun tipo di effetto finanziario aggiuntivo, nemmeno di cassa, risulti associabile alla differente materiale tempistica di iscrizione in ruolo per i carabinieri sovrintendenti che siano stati dichiarati vincitori del medesimo concorso.

Articolo 9
(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69)

Il comma 1, alle lettere a) - l) modifica il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), a cui, tra le altre, si segnalano in particolare le seguenti modificazioni:

 

Al comma 1, la lettera g) all’articolo 30 (Promozioni annuali), aggiunge un comma 4-bis per escludere il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, dal calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.

Il comma 4 vigente stabilisce che qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato, solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo e che quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano.

 

La RT conferma che la norma modifica l’articolo 30, introducendo il comma 4-bis, al fine di evitare che l’unità di Colonnello del “ruolo maestro direttore della banda musicale”, escluso dall’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenze organiche per effetto della modifica all’articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sia computata ai fini del calcolo di dette eccedenze. Afferma che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma esclude espressamente la posizione dirigenziale del maestro della banda dalla attuazione del dispositivo di cui al comma 4 (attivazione del collocamento in aspettativa d'ufficio per riduzione quadri), cui si ricorre ordinariamente, qualora le promozioni annuali nei quadri dirigenziali determinino eccedenze rispetto ai contingenti organici previsti a legislazione vigente e le stesse non siano riassorbibili, andrebbero chiariti gli effetti finanziari che appaiono onerosi.

Ciò detto, atteso che la norma interviene ponendo una espressa deroga-esclusione al numero di ufficiali per cui è prevista l'attivazione di un istituto previsto dalla legislazione vigente in connessione proprio alla salvaguardia della coerenza degli organici dirigenziali, entro i limiti quantitativi individuati dall'ordinamento.

 

 

Al comma 1, la lettera h), modifica la tabella n. l allegata al citato decreto legislativo, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza. In particolare, al ruolo vengono apportate le seguenti modifiche:

- vengono incrementati gli anni di anzianità minima di grado richiesti per l'inserimento di un'aliquota di valutazione a scelta, rimodulando le permanenze minime nel grado di tenente colonnello per essere inseriti nella prima fascia di valutazione al grado superiore (da quattro a sei anni anziché da quattro a cinque anni) e nella seconda fascia (ora da sette a otto anni anziché da sei a otto anni);

- vengono modificate le promozioni al grado superiore per il grado di tenente colonnello che passano da 12 a 15 nella categoria dei soggetti con anzianità da quattro a sei anni, e da 12 a 9 nella categoria dei soggetti con anzianità da sette a otto anni;

- viene ridotto da quattro a due anni il ciclo di promozioni definito dalla tabella con riferimento alla categoria del tenente colonnello, che in precedenza riguardava il periodo 2017-2023 mentre ai sensi del decreto in esame viene riferito al periodo 2017-2019.

 

La RT afferma che la norma modifica la tabella n.1 in relazione ai requisiti di comando, all'ordine delle promozioni tra comparti e face di valutazione, senza modificare il numero delle promozioni complessive, pertanto l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, andrebbe compiutamente dimostrata l'invarianza complessiva degli effetti determinati dalle norme in esame che da un lato modificano i requisiti di anzianità per il passaggio da una aliquota di valutazione all'altra dei tenenti colonnelli e dall'altro rimodulano i contingenti di promozioni.

Si segnala inoltre che, ad esito della modifica apportata dalla lettera h) punto 3.1, viene abbreviata dal 2023 al 2019 la vigenza della norma che prevede per un periodo transitorio un differente numero di promozioni. Andrebbero chiariti gli effetti finanziari connessi alla modifica.

Articolo 10
(Altre modifiche normative)

Il comma 1, alle lettere a) - b), modifica l'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (“Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”).

In particolare, si segnalano, tra le altre disposizioni:

 

Alla lettera a), vengono integrate le disposizioni di cui all'articolo 4, relative alla nomina e alle attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza.

 

La RT afferma che dal comma 1, lettera a), numero 1), discende un onere, derivante dalla possibilità di promuovere - ad invarianza di organico - un generale di divisione al grado apicale, che è stato quantificato considerando:

(a)  la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;

(b)  le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado fino alla cessazione per raggiunti limiti di età;

(c)  A tal riguardo, è stata considerata una unità a far data da ottobre 2018 e fino al 2022 (anno in cui presumibilmente l’ufficiale generale promosso raggiungerà i 65 anni di età), una unità dal 2023 al 2027 (quando si raggiungerà il predetto limite di età) e una unità dal 2028.

L’onere così determinato ha carattere eventuale, in quanto si verifica esclusivamente nell’ipotesi in cui il Comandante Generale sia tratto dalle fila del Corpo, e ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco massimo di euro 24.835,80 negli anni 2022 e 2027 (come risultante dalla tabella A1).

La modifica al successivo quarto comma (numero 2) è di mero coordinamento formale, in quanto viene ora operato il rinvio all’articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante “Codice dell’ordinamento militare, e non più all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, abrogato e riassettato nel predetto articolo 2229, comma 3.

Pertanto, come già previsto dal soppresso articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 215 del 2001, anche per effetto dell’art. 2229, comma 3, al termine del mandato del Comandante Generale è disposto il collocamento in congedo, da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni recate dal menzionato articolo 2229, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare.

Infine, riferisce che l’intervento pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri.


 

Tabella A1


Al riguardo, in considerazione della dettagliata esposizione dei profili di computo del maggior onere connesso alla esclusione dal quadro organico dirigenziale della posizione di Comandante generale della guardia di finanza dalla RT, rappresentata in un orizzonte decennale (2018/2028) come stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, in relazione ai parametri retributivi considerati dalla RT, al lordo della componente contributiva posta a carico dell'Amministrazione, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con la indicazione delle percentuali applicate

 

 

Al comma 2, laddove si apportano modifiche alle norme del C.O.M.:

Alla lettera c), all’articolo 2145 (Norme di stato giuridico e avanzamento riguardanti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza) al comma 2, dove è prevista l'esclusione dal provvedimento di collocamento in aspettativa, l'ufficiale che ricopra la carica di Comandante generale, dopo le parole: “Comandante generale” sono aggiunte le seguenti: “nonché il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79”.

 

La RT riferisce che la norma interviene sull’articolo 2145, comma 2, al fine di escludere dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo.

La relazione certifica che la norma non comporta oneri.

 

Al riguardo, si rinvia alle riflessioni formulate in relazione alla modifica di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9.

Capo IV
(Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

La RT riferisce che il Capo IV è composto tre articoli con i quali, in ragione della mancanza di una analoga delega per le Forze Armate, sono stati apportati correttivi di ordine formale nonché i possibili correttivi idonei ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di riordino delle carriere del personale delle forze di polizia, senza con ciò ledere il principio di equiordinazione.

Articolo 12
(Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162)

Il comma 1, alle lettere a) - n), apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante norme in materia di Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e ivi apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici.

In particolare, si segnala:

Il comma 2 laddove sono sostituite le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici, con le Tabelle n.17 e n. 18, allegate al provvedimento in esame. Anche queste modifiche hanno carattere formale attenendo esclusivamente all’aggiornamento delle denominazioni contenute nelle citate tabelle.

 

 

La RT ribadisce che anche l’intervento concerne la modifica delle TABELLE A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, in considerazione della circostanza che le due tabelle sono conformi ai contingenti organici che sono già previsti nelle tabelle che vengono sostituite e ad oggi allegate al decreto legislativo 162/2010 testo, nulla da osservare.

Capo V
(Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

La relazione si sofferma sul Capo V evidenziando che questo è composto da nove articoli, con i quali si introducono delle modifiche alle disposizioni applicate, in particolare, nella fase transitoria, al fine di superare anche incertezze interpretative che hanno generato anche un rilevante contenzioso.

Articolo 14
(Modifiche all’articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

L'articolo al comma 1, alle lettere a) - aa), apporta modifiche all’articolo 2, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante norme di riordino dei ruoli del personale appartenente alla Forze di Polizia, specificamente concernenti la Polizia di Stato, a cui sono apportate rilevanti modificazioni e integrazioni.

In particolare, si segnalano:

-   Al comma 1, lettera a), al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera b), concernente la copertura dei posti in organico nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato nella fase transitoria 2017-2023, si dispone che per i vincitori dei concorsi interni per titoli per vice sovrintendente il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese.

-   Al comma 1, lettera d), al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera d), inerente l'alimentazione del ruolo ispettori della Polizia di Stato dispone che i vincitori dei concorsi previsti dall’art. 2 D.Lgs. 95/2017 nella fase transitoria sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, viene specificato l’ordine con cui i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo (numeri 1-4).

 

La RT ribadisce che alle lettere a) e d), attraverso l’introduzione delle lettere b?bis) e d?bis) e l’integrazione della lettera c), del predetto articolo 2, del decreto legislativo, prevedono la rimodulazione della disciplina dei corsi di aggiornamento e di formazione per i vincitori dei concorsi per vice sovrintendente e per vice ispettore indetti nella fase transitoria (dal 2017 al 2023), di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, prevedendo anche la durata minima dei medesimi corsi (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese per quello per vice sovrintendente e non superiore a sei mesi e non inferiore per quello per vice ispettore), attraverso modalità attuative rinviate al già previsto decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, con il quale potranno essere rideterminate - per il concorso per vice sovrintendente - anche le categorie di titoli da ammettere a valutazione e di punteggi da attribuire a partire dal secondo concorso da bandire per i posti disponibili al 31 dicembre 2017.

Ciò, sottolinea, al fine di far fronte alle criticità emerse nella fase di prima applicazione dei predetti primi due concorsi interni per vice sovrintendente e per vice ispettore, per i quali sono state presentate oltre 60.000 domande per oltre 7.000 posti di vice sovrintendente e di vice ispettore, nonché per far fronte all’organizzazione dei relativi corsi, atteso il limitato numero di istituti di istruzione disponibili e i tempi già dilatati per la conclusione degli stessi rispetto a quelli previsti anche per la copertura dei relativi oneri, atteso l’allungamento già registrato per la conclusione delle relative procedure concorsuali, ancora in corso in relazione al richiamato numero elevatissimo delle domande presentate e alla conseguente valutazione dei diversi titoli previsti per la partecipazione al concorso.

La relazione certifica poi che gli interventi non comportano oneri aggiuntivi anche nell’eventuale ipotesi di riduzione della durata del corso di formazione (da tre a un mese per quello per vice sovrintendente e da sei a tre mesi per quello per vice ispettore), atteso che con la relazione tecnica di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria, ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione.

Inoltre, afferma che per il concorso interno per vice ispettore, nella lettera d?ter), dello stesso articolo 2, è stato specificato che la decorrenza giuridica ed economa della nomina a vice ispettore, decorre dal giorno successivo a quello di conclusione del corso di formazione.

 

Al riguardo, andrebbe meglio esplicitata la ragione per cui la rinnovata disciplina non sarebbe suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri, in quanto si sarebbe fatto riferimento, come copertura finanziaria "ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione", dal momento che la riduzione della durata nei corsi produce giocoforza l'anticipazione della nomina in ruolo e la "velocizzazione" dell'anzianità di servizio utile agli avanzamenti ai gradi successivi cd. a ruolo "aperto".

 

 

Al comma 1, lettere b) e c) si prevede, da una parte, che resta fermo quanto già previsto dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 95/2917 per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto (che dispone la copertura di 1000 posti di quelli disponibili al 31 dicembre 2016 riservati al concorso pubblico per la qualifica di vice ispettore) e che si aggiungono altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c). Si specifica che gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1), che dispone che il 70 per cento dei posti a vice ispettore sono coperti con concorso per titoli rivolto al personale del ruolo di sovrintendenti con determinati requisiti.

È inoltre stabilita la precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo.

 

La RT riferisce che le lettere b), c), e sempre la richiamata lettera d), attraverso l’introduzione della lettera d?bis) all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 95/2017, introducono l’espressa indicazione della medesima decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, per la nomina a vice ispettore dei vincitori del primo concorso interno già bandito, di cui alla lettera c), n. 1), e del concorso a 1.000 posti di cui alla successiva lettera d), del medesimo articolo 2 - i cui posti possono essere eventualmente incrementati di 500 unità attraverso la contestuale riduzione dei posti per il secondo concorso per vice ispettori previsto dalla medesima lettera c), n. 1) - riservati ai soli sovrintendenti capo più anziani, con la previsione della precedenza dell’iscrizione in ruolo dei vincitori dei medesimi concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1° gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo.

Precisa che tali interventi hanno una funzione parzialmente "deflattiva" del contenzioso in atto: infatti, l’incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo.

Certifica che il legislatore del riordino è intervenuto, infatti, prevedendo una serie di concorsi interni per titoli per consentire al personale più anziano dei sovrintendenti capo, con un’anzianità in tale qualifica superiore a due anni al 1° gennaio 2017 come espressamente previsto nelle richiamate lettere c) e d), dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017, di accedere in tempi brevi al ruolo degli ispettori.

In tale contesto - come evidenziato nella stessa relazione illustrativa al decreto legislativo n. 95 del 2017 - era stata considerata a suo tempo anche la situazione dei frequentatori del 15°, 16° e 17° corso di formazione per vice sovrintendente.

Questi ultimi, però, sebbene sia stata valorizzata nei concorsi interni la valutazione dei titoli di servizio dell’anzianità complessiva, dell’anzianità nel ruolo dei sovrintendenti e nella qualifica di sovrintendente capo, potrebbero essere scavalcati da colleghi più giovani con notevole minore anzianità effettiva nel ruolo dei sovrintendenti, a causa della diversa decorrenza giuridica della nomina alla qualifica iniziale di vice sovrintendente attribuita dalla legge, nell’ultimo decennio, alle diverse procedure concorsuali.

L’intervento, limitatamente all’eventuale incremento di n. 500 posti di vice ispettore per il richiamato concorso per 1.000 posti di vice ispettore comporta l’onere quantificato nella tabella sottostante.

Lo stesso onere - solo per gli anni 2020, 2023 e 2027 - è conseguente all’anticipazione di un anno dell’eventuale utilizzo di 500 posti previsti per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c), n. 2), dell’articolo 2 del decreto legislativo 95/2017.

Il personale interessato, con un’anzianità nella qualifica di sovrintendente capo di almeno due anni al 1° gennaio 2017, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, acquisisce - al massimo entro 1° gennaio 2019 – il parametro di sovrintendente capo coordinatore.

I relativi oneri di cui alla tabella sottostante sono specificati nelle tabelle 1 e 2 allegate alla presente relazione.


 

 


Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, relativamente all'anticipazione della decorrenza del grado di sovraintendente coordinatore e successivi dal 2018, considerando l'analitica rappresentazione esposta in RT del maggior onere atteso nell'arco del decennio 2017/2028 a ragione dei 500 previsti posti nei concorsi ad ispettore, andrebbero comunque richieste conferme anche in merito alla congruità degli elementi singolarmente considerati nel calcolo; delle differenze retributive, in ogni grado di anzianità (assegno ad personam, vice ispettore + 17 e +27 anni di servizio) tra sovrintendente capo (dei vari livelli di anzianità) e ispettore (dei vari livelli di anzianità) (Tabella 2), al lordo degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione[4], ivi fornendosi anche i prospetti di computo degli oneri e l'indicazione delle aliquote applicate.

 

 

Al comma 1, lettera e), si modifica la lettera n) dell'articolo 2, si specifica che le riduzioni dell’anzianità della rispettiva qualifica, previse dall’art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 95/2017 sono disposte non prima del 1° gennaio 2017 come decorrenza. La citata lettera n) prevede misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal D.Lgs. 95/2017. La finalità evidenziata nella relazione illustrativa è quella “di superare una incertezza interpretativa derivante dall'attuale formulazione che sembra accomunare alla stessa decorrenza del 1° ottobre 2017 anche gli effetti diversi da quelli connessi all'introduzione del nuovo sistema dei parametri stipendiali con la decorrenza del 1° ottobre 2017, di cui all'articolo 45, comma l, del decreto legislativo n. 95/2017”.

Al comma 1, lettera q), si modifica la lettera vv), dell'articolo 2, e si prevede che, nella fase transitoria, le promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze, hanno decorrenza giuridica 1° gennaio 2017 e non 1° ottobre 2017. Tale precisazione è analoga a quella prevista per le corrispondenti previsioni della lettera e), riferita al personale degli altri ruoli non direttivi con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa;

 

La RT ribadisce che attraverso un intervento correttivo alle lettere n) e vv), dell’articolo 2, del decreto legislativo, si precisa la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non già al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze.

 Ciò al fine di superare una incertezza interpretativa derivante dall’attuale formulazione che sembra accomunare alla stessa decorrenza del 1° ottobre 2017 anche gli effetti diversi da quelli connessi all’introduzione del nuovo sistema dei parametri stipendiali con la predetta decorrenza del 1° ottobre 2017, di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo.

La RT certifica che l’intervento non comporta comunque nuovi o maggiori oneri, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1° gennaio 2017 sono già stati considerati nella RT allegata al decreto legislativo 95/2017.

 

Al riguardo, nel presupposto che l'anticipazione degli effetti degli avanzamenti al 1 gennaio 2017, anziché al 1 ottobre 2017, risulti esser stata già scontata nei calcoli riportati dalla RT annessa al DL 95/2017, circostanza che andrebbe comunque confermata, non ci sono osservazioni.

 

Al comma 1, la lettera f), dispone, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, “il recupero” per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi.”;

 

La RT ribadisce che attraverso l’integrazione della lettera t), n. 2), dell’articolo 2, del decreto legislativo, prevede che i posti non coperti (n. 136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, di cui al n. 1) della medesima lettera t), siano portati ad incremento del prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandola in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell’originario periodo di sei mesi.

La relazione precisa che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che i 136 posti che potranno aggiungersi ai 300 risultano già coperti finanziariamente, con decorrenza giuridica ed economica precedente a quella che avranno i vincitori del concorso a 300 posti (si soggiunge che la progressione in carriera per i vincitori di quest’ultimo corso è meno veloce di quella prevista per i vincitori del richiamato concorso per 1.500 vice commissari).

 

Al riguardo, in considerazione del fatto che gli effetti riconducibili alla norma risultano comunque già scontati nell'ambito dei tendenziali a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

 

 

Al comma 1, lettera o), si aggiungono al comma 1 dell'articolo 2, le nuove lettere mm-bis), mm-ter) e mm-quater) al fine di integrare la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, di cui alla lettera mm) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95/2017, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018, conseguente all'aumento di 400 unità attraverso la modifica della tabella A allegata al D.P. R. n. 337 del 1982 dei posti del concorso interno per vice ispettore tecnico (di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto in esame). L'impiego dei predetti ulteriori 400 posti di vice ispettore tecnico avviene attingendo dagli idonei della graduatoria del concorso di cui alla lettera mm), ovvero, in via subordinata, per i posti residui, mediante un secondo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019. É prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

 

La RT evidenzia che, attraverso l’inserimento delle lettere mm?bis), mm?ter) e mm?quater), integra la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, di cui alla lettera mm) dell’articolo 2 del decreto legislativo, prevedendo l’utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018, conseguente all’aumento di 400 unità attraverso la richiamata modifica della tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982 dei posti del concorso interno per vice ispettore tecnico (di cui all’articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto).

L’impiego dei predetti ulteriori 400 posti di vice ispettore tecnico avviene attingendo dagli idonei della graduatoria del concorso di cui alla lettera mm), ovvero, in via subordinata, per i posti residui, mediante un secondo concorso da bandire entro il 30 aprile 2019.

Nella prima ipotesi, agli altri vincitori sarà estesa la decorrenza giuridica della nomina a vice ispettore tecnico al 1° gennaio 2019, analoga a quella per l’eventuale ulteriore procedura concorsuale. Inoltre è prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

La relazione certifica che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che all’incremento dei posti per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici attraverso concorso interno corrisponderà una contestuale corrispondente riduzione dei posti per i concorsi interni per vice ispettore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo, i cui oneri sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto legislativo.

 

Al riguardo, ivi trattandosi di integrazione che lascia inalterati gli effetti già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

 

 

Al comma 1, la lettera z) reca l’indicazione della decorrenza del 1° gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, in analogia a quanto previsto anche per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa.

 

La RT evidenzia che attraverso l’inserimento della lettera vvv-bis) all’articolo 2 del decreto legislativo, introduce l’espressa indicazione della decorrenza del 1° gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, colmando una lacuna rispetto a quanto già espressamente previsto per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia.

L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che il relativo onere è stato già considerato dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo.

 

Al riguardo, nel presupposto che gli effetti della norma in esame risultino già scontati nei tendenziali di spesa in quanto contemplati nella quantificazione degli oneri connessi al riordino di cui alla RT annessa al D.L. 95/2017, circostanza che però andrebbe opportunamente confermata, non ci sono osservazioni.

 

 

Al comma 1, la lettera aa), inserisce le nuove lettere aaaa-bis), aaaa-ter), aaaa-quater) al comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. 95/2017 con la previsione di nuovi concorsi interni per titoli da bandire secondo le scadenze ivi previste. Per le modalità attuative si rinvia ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici.

 

La RT rappresenta che, attraverso l’inserimento delle lettere aaaa?bis), aaaa?ter), aaaa?quater) e aaaaa?quinquies), all’articolo 2 del decreto legislativo, si prevede dei concorsi straordinari interni per titoli, relativi:

-   al transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un’età non inferiore a 50 anni - in posizione di soprannumero e con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di origine - per lo svolgimento di compiti per i settori di “supporto logistico e supporto logistico-amministrativo” (lettera aaaa?bis). La disposizione è finalizzata a corrispondere alla duplice esigenza di funzionalità che discende, da un lato, dall’attuale situazione in cui un elevato numero di operatori appartenenti alla Polizia di Stato ha un’anzianità anagrafica tale da renderne problematico l’impiego nei servizi di ordine e sicurezza pubblica e, dall’altro, dalla considerazione che una considerevole gamma di compiti amministrativi/gestionali sono svolti, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, da personale del ruolo che espleta funzioni di polizia in relazione alle consistenti diminuzioni delle dotazioni del personale dell’Amministrazione civile registrata negli ultimi dieci anni, anche per effetto del blocco del turn over. La soluzione proposta consente quindi, per un verso di accompagnare alla quiescenza mediante l’espletamento di impieghi più confacenti all’età operatori che per lungo tempo hanno svolto attività lavorativa in settori operativi e, per altro verso, di poter procedere all’assunzione di nuovo personale nelle qualifiche di base, per corrispondere alle oggettive esigenze di disporre di personale più giovane per le attività operative;

-   all’accesso al settore logistico e al settore logistico-amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da almeno cinque anni funzioni del settore sanitario, anche se privo dello specifico titolo abilitativo, nonché alla qualifica di vice ispettore tecnico del personale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici per l’impiego nel settore di supporto logistico amministrativo (lettera aaaa?ter) e aaaa?quater);

Per le modalità attuative di quanto previsto dalle lettere aaaa?bis), -ter),?quater), viene fatto rinvio ad un decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici (lettera aaaa?quinquies).

La relazione certifica che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che al predetto eventuale transito e accesso nella qualifica di vice ispettore tecnico, in posizione soprannumeraria, corrisponde l’indisponibilità di posti nella qualifica di provenienza, nonché nei concorsi interni nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori, attraverso la prevista indisponibilità dei posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 335 del 1982 (lettera m?quater).

 

Al riguardo, posto che al fine di assicurare la neutralità delle disposizioni in esame, per cui si determinano la creazione di posizioni soprannumerarie nel ruolo tecnico, a cui è prevista l'indisponibilità di un numero di posti, equivalenti sotto il profilo finanziario, nei livelli inziali della carriera, sia per il reclutamento esterno che per i concorsi interni nel ruolo degli ispettori, non ci sono osservazioni.

Articolo 15
(Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

L'articolo, alle lettere a) - c), reca modifiche all’articolo 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Polizia di Stato). Tra le altre, si segnalano in particolare le seguenti:

 

Al comma 1, lettera a) si dispone “il recupero” di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, di cui all’articolo 2, comma 2, dello schema di decreto in esame con la conseguente copertura del relativo onere.

 

La RT rappresenta che attraverso l’inserimento del comma 1?bis all’articolo 3 del decreto legislativo, il recupero, prevede l’aggiornamento dell’art. 3?bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge n. 410 del 1991, con il recupero di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, di cui al richiamato articolo 2, comma 2, del presente decreto, con la prevista conseguente copertura del relativo onere.

 

Al riguardo, rinviando all'articolo 2, comma 2, e alle osservazioni ivi formulate, non ci sono osservazioni.

 

 

Al comma 1, la lettera b), prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, possa articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato.

 

La RT certifica che attraverso l’introduzione del comma 13?bis all’articolo 3 del decreto legislativo, prevede la possibilità per l’Amministrazione di organizzare i corsi di formazione del personale della Polizia di Stato in più cicli didattici, anche mediante il ricorso agli strumenti telematici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso.

Ciò consente di risolvere la criticità logistica degli Istituti di Istruzione connessa alla mancanza di soluzioni alloggiative idonee a garantire la formazione di un elevato numero di dipendenti.

Afferma che l’intervento non comporta oneri aggiuntivi atteso che per tutti i concorsi è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria per la decorrenza giuridica ed economica della nomina, a tutti i vincitori dei medesimi concorsi, per cui l’attribuzione agli stessi della medesima decorrenza di quelli che hanno concluso il primo ciclo risulta già coperto.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito se la previsione di più percorsi formativi attraverso la predisposizione di più cicli didattici, possa ritenersi esperibile potendo avvalersi a tal fine l'Amministrazione della pubblica sicurezza delle sole risorse che sono per essa già previste ai sensi dalla legislazione vigente.

Articolo 16
(Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Guardia di finanza))

L'articolo modifica in più parti l’articolo 36 (Disposizioni transitorie) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 che reca la disciplina del riordino dei ruoli del personale delle forze di Polizia.

Tra cui, in particolare, si segnalano:

 

Al comma 1, la lettera e) modifica la disciplina in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale. Si prevede la possibilità di conferire nel 2019 una promozione ulteriore al grado di generale di brigata rispetto a quanto già previsto dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

 

La RT afferma sulla modifica del comma 47 in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale che l’intervento determina la possibilità di conferire nel 2019 una promozione ulteriore, ad invarianza di organico, al grado di generale di brigata del comparto aeronavale rispetto a quella già prevista dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo n. 69/2001.

L’onere, derivante dalla predetta promozione ulteriore, è stato quantificato considerando:

(a)    la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;

(b)    le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L’onere così determinato (come risultante dalla tabella B1) ha un valore costante nel periodo considerato pari ad euro 11.684,06.


 

Tabella B1

 

 


 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati riportati nella tabella B1 della RT, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di computo, andrebbero richiesti i parametri utilizzati per la determinazione dell'onere al lordo dei contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle aliquote applicate.

 

 

Al comma 1, la lettera f) introduce tre nuovi commi, 60-bis, 60-ter, 60-quater. Con il primo comma si disciplinano per gli appartenenti al Corpo le ipotesi di incompatibilità di servizio nella circoscrizione dove risultino eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa. Con il comma 60-ter si stabilisce un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo, con le relative modalità di svolgimento. Il comma 60-quater infine prevede, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità, una deroga temporanea al meccanismo secondo cui la promozione dell’ufficiale, per il quale era stato precedentemente sospeso il giudizio di avanzamento, è effettuata anche se non esiste vacanza nel grado superiore. Tale norma non si applica alle promozioni al grado di generale di divisione nell’anno 2019, salvo che non si determinino, al 1°luglio del medesimo anno, eccedenze nell’organico.

 

La RT rappresenta sul comma 60?bis, che l’intervento non reca oneri tenuto conto che:

-      è volto a disciplinare le ipotesi di incompatibilità per gli appartenenti alla Guardia di finanza che risultino eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa;

-      la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che per i trasferimenti connessi a tali ipotesi di incompatibilità, disposti già al momento della mera candidatura, non spetta la correlata indennità di cui all’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in quanto la stessa “è prevista soltanto quando il trasferimento è disposto per esigenze del servizio dell’Amministrazione”, mentre nei casi della specie il trasferimento è stato determinato da una “necessità operativa dell’Amministrazione che prescinde totalmente dalla presenza di esigenze di servizio e si radica invece in una disposizione legislativa, la quale, interveniente per la tutela di esigenze di carattere generale, ha imposto all’Amministrazione un atto di mobilità”.

Sul comma 60?ter, riferisce che la norma si propone al fine di prevedere un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo.

In particolare, l’intervento previsto è diretto a “stabilizzare” il personale del Corpo che, sebbene non reclutato per tali fini, svolge già da anni le funzioni di “esecutore” nell’ambito del complesso bandistico della Guardia di finanza in qualità di “aggregato”. Tale personale, pari ad undici unità (3 vicebrigadieri e 8 appuntati scelti qualifica speciale), assumerebbe, in caso di superamento del concorso straordinario in parola, la qualifica di 3^ parte B, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.

L’onere è stato quantificato considerando:

-        la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile) su tredici mensilità percepito nei gradi inferiori a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore, tenuto conto anche delle rispettive progressioni di carriera;

-        le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L’onere così determinato (come risultante dalla tabella C) ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco di euro 59.367,47 negli anni 2026, 2027 e 2028.


 

Tabella C


Sul comma 60?quater, volto ad assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità della Guardia di finanza e, in particolare, dei Comandi retti da ufficiali generali a livello di generale di divisione, afferma che il dispositivo opera mediante la previsione di una deroga temporanea al meccanismo previsto dall’ultimo periodo di cui all’articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 69/2001, secondo cui la promozione al grado superiore di un ufficiale per il quale era stato precedentemente sospeso il giudizio di avanzamento, è effettuata anche se non esiste vacanza e la stessa è computata nel numero di quelle da effettuare per l’anno successivo. Ne consegue che, qualora nel corso del 2018 detto meccanismo trovi concreta applicazione, la promozione effettuata non ha effetti su quelle previste per il 2019.

L’onere, derivante pertanto dalla possibilità di promuovere - ad invarianza di organico - un generale di divisione ulteriore nell’anno 2019, è stato quantificato considerando:

-        la differenza tra il trattamento economico (stipendio, indennità mensile pensionabile, indennità integrativa speciale, indennità dirigenziale/di posizione) su tredici mensilità percepito nel grado inferiore a legislazione vigente e quello attribuito nel grado superiore;

-        le unità di personale interessato e gli anni di servizio che verranno espletati con il nuovo grado.

L’onere così determinato (come risultante dalla tabella D) ha un valore pressoché costante nel periodo considerato, con un picco di euro 41.768,22 negli anni 2027 e 2028;


Tabella D

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente ai prospetti di calcolo forniti in relazione alle norme di cui agli articoli 60-ter e 60-quater, nulla osservare.

Ad ogni modo, relativamente ai criteri e parametri adottati nel calcolo dei maggiori oneri annui, andrebbero comunque richiesti i prospetti di calcolo al lordo degli oneri contributivi posti a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle percentuali applicate.

 


Articolo 17
(Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

Il comma 1, alle lettere a) - g), reca le modifiche all’articolo 44 (Polizia penitenziaria) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

Tra le altre, si segnala in particolare:

Al comma 1, la lettera a), modifica alcune disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 44, comma 8, con riferimento all’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria.

Più nello specifico al punto l) viene modificato il termine ultimo, procrastinato dal 30 giugno 2018 al 30 ottobre 2019, per l'attivazione del concorso straordinario per titoli previsto per la copertura degli 800 posti di vice sovrintendente collegata all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del medesimo articolo 44.

Al punto 2), si prevede una disciplina transitoria fino al 2022, in deroga a quella ordinaria prevista dal D.lgs. n. 443 del 1992 (art. 16), per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, analoga a quella già prevista per l'omologo personale della Polizia di Stato. È fatto salvo il rispetto delle aliquote delle riserve di posti stabiliti nella disciplina vigente.

Al riguardo, per il periodo transitorio e dunque fino al 2022, la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente è fissata in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e la determinazione delle modalità attuative dei corsi stessi sono rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

La RT conferma che la norma reca la modifica parziale di alcune disposizioni transitorie introdotte dall’articolo 44, comma 8, relativamente all’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria.

In particolare, riferisce che viene modificato il termine ultimo per l’attivazione del concorso previsto alla lettera b) di tale comma e, in ossequio al principio di equiordinazione, viene prevista una disciplina transitoria per l’accesso al ruolo dei sovrintendenti fino al 2022, analoga a quella già prevista all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 95/2017.

È stata inoltre prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

La relazione assicura infine che gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, premesso che tra l'altro il dispositivo provvede a stabilire una durata dei corsi inferiore, per gli avanzamenti interni a vice sovrintendente, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, andrebbero considerati gli effetti in termini di maggiori oneri rispetto a quelli contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente connessi agli avanzamenti automatici per anzianità ai gradi successivi della carriera sottufficiali del Corpo della Polizia penitenziaria.

 

 

Al comma 1, lettera b) si dispone l'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44. La ridefinizione della disciplina del corso, con riferimento alle modalità e alla durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi, è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento.

 

La RT certifica che ivi è statuita la modifica del comma 14 con la previsione dell’incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l’accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria ivi istituito, nonché la rimodulazione del corso prevedendo il rinvio al decreto del Capo del Dipartimento anche per la specifica determinazione della durata dello stesso, da stabilire tra un minimo tre ed un massimo di mesi sei.

Gli oneri derivanti dalla norma, calcolati in € 89.895,59 fino al 2023 ed in € 115.835,22 a regime, sono stati quantificati considerando che l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento è riservata per il 20 % dei posti ai sostituti commissari e per l’80% al restante personale del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo.

Nel dettaglio, la disposizione:

·       per l’anno 2019, anno di nomina nella qualifica iniziale di vice commissario (ipotizzata a partire dal secondo semestre), non determina oneri in quanto tutto il personale ammesso alla procedura (appartenente al ruolo degli ispettori a partire dalla qualifica di ispettore capo), percepisce un trattamento economico superiore a quello del vice commissario.

·       per gli anni 2020-2023, determina un onere annuale pari a € 89.895,59, così calcolato:

-        n. 24 unità: differenziale tra la media del trattamento economico relativo alle qualifiche da ispettore capo a ispettore superiore + 8 ed il trattamento economico del commissario: € 3.551,46 (5.362,15 – 51.810,69) x 24 = € 85.235,07;

-        n. 6 unità: differenziale tra la media del trattamento economico relativo ai sostituti commissari e sostituti commissari coordinatori ed il trattamento economico del commissario:

 

€ 776,75 (55.362,15 – 54.585,40) x 6 = € 4.660,52;

 

totale: 85.235,07+4.660,52 =. 89.895,59

 

·       per gli anni 2024-2029 l’onere pari a € 115.035,22 così calcolato:

-        n 24 unità: differenziale tra la media del trattamento economico relativo alle qualifiche da ispettore capo a ispettore superiore + 8 ed il trattamento economico del commissario capo

€ 4.389,45 (56.200,14 -51.810,69) x 24 = € 105.346,77.

-        n. 6 unità: differenziale tra la media del trattamento economico relativo ai sostituti commissari e sostituti commissari coordinatori ed il trattamento economico del commissario capo:

€ 1.614,74 (56.200,14 – 54.585,40) x 6 = € 9.688,45.

totale: 105.346,77+ 9.688,45= 115.035,22

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva della ripartizione degli oneri per anno:

 

Per completezza la RT precisa infine che tale incremento, ai sensi di quanto previsto al comma 19 dell’articolo 44, rende indisponibile un corrispondente numero di posti della carriera dei funzionari, insistendo nell’ambito della dotazione organica della stessa categoria.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che l'attivazione di un ruolo direttivo ad esaurimento nell'ambito della dotazione organica dei funzionari dell'amministrazione penitenziaria per n. 30 posti è accompagnata da una RT che reca l'esposizione delle retribuzioni annue e del differenziale tra gli importi spettanti alla qualifica di ispettore capo e ispettore superiore della polizia penitenziaria e commissari del ruolo direttivo della medesima per il periodo 2020-2028 - atteso che per il 2019 non è riscontrata differenza positiva tra la retribuzione del vice commissario e quella degli ispettori capi e superiore - andrebbero solo richiesti i prospetti di computo dei singoli emolumenti compresi valori retributivi annui, analogamente a quanto riportato dalla RT per gli inquadramenti nel ruolo ad esaurimento del personale non direttivo e non dirigente della Polizia di Stato.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli oneri contributivi posti a carico dell'Amministrazione, con l'indicazione delle percentuali applicate.

 

 

Al comma 1, la lettera d), modifica l'articolo 44, comma 25, fissando la decorrenza giuridica al 1° gennaio 2017 e non più al 1° ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze.

 

La RT ribadisce che la norma reca la modifica del comma 25 necessaria a perfezionarne e chiarire l’impianto normativo, allo scopo di evitare possibili dubbi in ordine all’applicabilità delle disposizioni interessate. Assicura che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che la validità della norma di riduzione del periodo di anzianità, ai fini dell'avanzamento prevista dagli articoli del decreto legislativo n. 443/1992, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, anziché con decorrenza non anteriore al 1 ottobre 2017 come previsto dalla norma vigente, non determini un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente per il medesimo anno.

 

 

Al comma 1, la lettera f), inserisce, nell’articolo 44, un nuovo comma 32-bis, che prevede la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Secondo la Relazione illustrativa tale previsione si renderebbe necessaria al fine di risolvere le criticità logistiche delle Scuole di formazione a fronte della necessità di avviare alla frequenza dei prescritti corsi formativi una platea di interessati superiore alle capacità ricettive degli istituti di istruzione

 

La RT certifica che la norma integra le disposizioni vigenti prevedendo la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Assicura che l’intervento non determina nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, come già visto per le disposizioni di analogo tenore previste per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, andrebbe chiarito se la previsione di più percorsi formativi attraverso la predisposizione di più cicli didattici, possa ritenersi esperibile potendo avvalersi a tal fine l'Amministrazione della pubblica sicurezza delle sole risorse che sono per essa già previste ai sensi dalla legislazione vigente.

Articolo 18
(Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

L'articolo, al comma 1, alle lettere a) - g), reca modifiche ed integrazioni all’articolo 45 (Disposizioni finali e finanziarie) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia.

Tra le altre, in particolare si segnalano:

 

Al comma 1, la lettera c), attraverso il nuovo comma 4-bis all' articolo 45 del decreto lett. c) legislativo, introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1° gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. Fermo restando l'inquadramento al 1° gennaio 2018 nel livello retributivo di ‘tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale’, detto personale continua nella progressione economica determinata ai sensi dell’articolo 1811 , comma l, lettera a), numero 9), del decreto legislativo n. 66 del 2010, corrispondente alla posizione del ‘maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale’, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondente con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale”.

 

La RT precisa che attraverso il nuovo comma 4?bis all’articolo 45 del decreto legislativo, introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1° gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un’anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni.

La relazione certifica che in tale modo si elimina uno “scavalcamento temporaneo” nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1° gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente.

A tale scopo, fermo restando l’inquadramento al 1° gennaio 2018 nel livello retributivo di “tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale”, detto personale continua nella progressione economica determinata ai sensi dell’articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo, n. 66 del 2010, corrispondente alla posizione del “maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale”, fino all’inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale.

Per l’Arma dei carabinieri, l’intervento riguarda, complessivamente, 28 ufficiali del ruolo tecnico promossi al grado di tenente colonnello prima del compimento del 18° anno dalla nomina a ufficiale, i quali:

       alla data del 1° gennaio 2018, sono stati “scavalcati” nel trattamento economico dai maggiori con la stessa anzianità di servizio, in ragione del più favorevole indice di abbattimento applicato a questi ultimi con il provvedimento di riordino;

       matureranno il passaggio al livello retributivo superiore di “tenente colonnello +18” tra il 2018 e il 2019.

La modifica introdotta consente di applicare agli interessati l’indice di abbattimento del “maggiore +13”, fino al compimento del 18° anno dalla nomina a ufficiale, allorquando gli stessi conseguiranno la più favorevole posizione stipendiale.

Pertanto, l’onere dell’intervento, per l’Arma dei carabinieri, relativo agli anni 2018 e 2019, è stato, quantificato, rispettivamente, in 67.599,84€ e 61.966,52€, considerando:

(a)  le 28 unità di personale dell’Arma dei carabinieri interessato;

(b)  i mesi fino al nuovo inquadramento nella posizione di “tenente colonnello +18”;

(c)  la differenza tra lo stipendio (su 13 mensilità) percepito nell’inquadramento riconosciuto alla luce della disciplina previgente (“Col.+2”, classe iniziale) e lo stipendio attribuito a seguito del riordino, applicando l’indice di abbattimento (15) previsto per il “maggiore +13”.

 


Tabella E

Per il Corpo della Guardia di finanza l’intervento riguarda gli ufficiali che hanno avuto la promozione al grado di Tenente Colonnello dopo 17 anni dalla nomina a ufficiale nel corso del 2017, e che, quindi, al 1° gennaio 2018, quando si è proceduto al nuovo inquadramento:

(d)  non hanno potuto essere inquadrati come maggiori +13, con l’impossibilità quindi di vedersi applicato il correlato indice di abbattimento (15) e riconosciuto uno stipendio lordo dipendente pari ad euro 26.084,80 (importo previsto per Maggiore e Tenente Colonnello +13, 2^ Classe) in applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1811?bis, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2010;

(e)   hanno continuato a percepire lo stipendio previsto dalla disciplina previgente (Col. II posizione, classe iniziale) pari ad euro 25.912,90 lordo dipendente, tenuto conto che un loro inquadramento a Tenente Colonnello, con applicazione del correlato indice di abbattimento così come previsto dall’attuale normativa (19), avrebbe portato gli stessi a percepire uno stipendio inferiore, pari ad euro 23.290,00.

Il personale interessato (43 ufficiali del ruolo normale e 23 del ruolo speciale) maturerà comunque il passaggio al livello retributivo superiore di Tenente Colonnello +18 nel corso del 2018 (dopo 9 mesi gli ufficiali del ruolo normale e dopo 2 mesi gli ufficiali del ruolo speciale).

L’onere per il Corpo della Guardia di finanza è stato quantificato considerando:

(f)   la differenza tra lo stipendio su 13 mensilità percepito nell’inquadramento riconosciuto alla luce della disciplina previgente (Col. II posizione, classe iniziale) e lo stipendio attribuito a seguito del riordino applicando l’indice di abbattimento (15) previsto per il Maggiore +13;

(g)  le unità di personale interessato;

(h)  i mesi fino al nuovo inquadramento previsto per il Tenente Colonnello +18.


L’onere così determinato (come risultante dalla tabella F) è pari, per la sola annualità 2018, ad euro 9.542,46.

 

Al riguardo, andrebbe chiarita la ragione per cui le differenze retributive cui la norma pone termine fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza. Infatti, pur avendo gli stessi trattamenti economici di partenza (39.865 euro), in virtù della norma gli interessati appartenenti ai Carabinieri avranno un nuovo trattamento di 42.280 euro mentre gli interessati appartenenti alla Guardia di Finanza avranno un nuovo trattamento di 40.130 euro, essendo le differenze retributive rispettivamente di 2.414 euro e 264 euro. Andrebbero pertanto fornite maggiori informazioni sui parametri che determinano tale differenza di trattamento economico.

 

 

Al comma 1, la lettera f) introduce un nuovo comma 27-bis all’art. 45 del D.Lgs. 95/2017 che prevede che per salvaguardare i livelli di funzionalità dell’Arma dei carabinieri, per il 2019, non sono computate nel numero delle promozioni annuali da effettuare eventuali conferimenti per effetto dell’art. 1089, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare (conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089). In particolare il comma 3 dell’art. 1089 prevede che l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto, secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria in cui sarebbe stato compreso se la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale è iscritto nel quadro di avanzamento ed è già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione ha luogo dopo che è stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

 

La RT riferisce che allo scopo di salvaguardare l’armonico sviluppo del ruolo degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri ancora in fase di assestamento dopo il riordino, solo per il 2019, consente, attraverso l’introduzione di un comma 27?bis, al decreto legislativo, di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all’articolo 1089 del COM.

L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché non prevede variazioni della dotazione organica.

 

Al riguardo, si evidenzia che la norma, consentendo di non computare tra le promozioni per il 2019 quelle avvenute a seguito di cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089, neutralizza l'efficacia della disposizione contenuta nel medesimo articolo 1089 che prevede di computare la promozione in quelle da effettuare l'anno successivo nel caso in sia stato raggiunto il limite massimo di promozioni stabilite per l'anno. Sarebbe quindi opportuno un chiarimento sulle ricadute finanziare di questa possibile mancanza di compensazione delle promozioni nell'anno successivo.

 

 

Al comma 1, la lettera g) inserisce il richiamo all'articolo 11 del D.P.R. n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, dì imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile che – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica che evidenzia che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11 - era ‘saltato’ tra le norme "contrattuali" estese al personale dirigente delle Forze di polizia dal D.Lgs. 95/2017.

 

La RT riferisce che la norma integra il comma 30, lettera d), del decreto legislativo, attraverso la correzione delle norme di estensione del contratto di cui all’articolo 45, comma 30, del decreto legislativo, atteso che tra le norme “contrattuali” estese al personale dirigente delle Forze di polizia era saltato il richiamo all’articolo 11 del D.P.R. n. 51 del 2009, relativo all’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

L’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11.

 

Al riguardo, nel presupposto che l'indennità in parola risulta esser stata già considerata nella determinazione degli oneri conseguenti al riordino delle carriere dalla RT annessa al decreto legislativo n. 95/2017, circostanza per cui andrebbe richiesta una conferma, non ci sono osservazioni.

Articolo 19
(Modifiche all’articolo 46 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)

L'articolo reca la modifica l’art. 46 del D.Lgs. 95/2017, che ha introdotto una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale.

Viene aggiunto il medesimo periodo ai commi 5 e 7 del citato art. 46 con la finalità di prevedere la disapplicazione per il triennio 2018/2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari.

 

La RT riferisce che la norma apporta una integrazione all’articolo 46 del decreto legislativo 95/2017, concernente la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevedendo la disapplicazione, per il triennio 2018/2020, della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo “contratto” per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che, per il suddetto triennio, è già prevista una adeguata copertura finanziaria, assicurata dalle risorse destinate all’attuazione del predetto articolo 46, dal DPCM 21 marzo 2018, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La relazione assicura che l’intervento non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

Al riguardo, non ci sono osservazioni, trattandosi di risorse comunque destinate al trattamento accessorio[5].  Ad ogni modo, pur trattandosi di effetti che sono comunque già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, va evidenziato che la disapplicazione della clausola prevista dalla norma vigente per le annualità del triennio 2018/2020, determina, giocoforza, l'ampliamento della quota delle risorse già disponibili, per lo stesso triennio 2018/2020, ai fini dell'adeguamento del trattamento accessorio. Circostanza, quest'ultima, su cui andrebbe chiesto un chiarimento.

Articolo 22
(Copertura finanziaria)

Il comma 1 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione dal presente decreto, valutati in 508.961 euro per l’anno 2018, in 1.005.628 euro per l’anno 2019, in 923.613 euro per l’anno 2020, in 1.32.429 euro per l’anno 2021, in 789.425 euro per l’anno 2022, in 702.360 euro per l’anno 2023, in 723.417 euro per l’anno 2024, in 1.015.369 euro per l’anno 2025, in 816.466 euro per l’anno 2026, in 1.100.429 euro per l’anno 2027 e in 730.883 euro a decorrere dall’anno 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Si tratta delle risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il comma 2 specifica che gli effetti indotti inclusi negli importi indicati al comma l, derivanti dall’applicazione dell’articolo 19, comma 1, lettera c), sul personale delle Forze armate, e definiti ai sensi dell'art. 17, comma 7, della legge di contabilità (196/2009) ammontano a euro 277.873 per l’anno 2018, euro 306.088 per l’anno 2019, euro 156.567 per l’anno 2020 e euro 40.681 per l’anno 2021.

 

La RT sul comma 1 si limita ribadire le norme.

 

Nell’allegata tabella riepilogativa AA sono riportati gli oneri per ciascuna Forza di polizia, in relazione a contenuti dei richiamati CAPI da I a V, del presente schema di decreto, nonché quelli complessivi, con un onere a regime, a partire dall’anno 2028, pari ad euro 730.883,40.

 


 

 

 


Al riguardo, in merito ai profili di stretta copertura, posto che il comma 1 prevede gli oneri contenuti nel provvedimento si farà fronte nell’ambito della quota di risorse ancora disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, andrebbe confermata l'esistenza delle citate disponibilità nel bilancio in gestione alla prevista data di emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, fornendosi l'indicazione del capitolo di bilancio interessato[6] [7].

Inoltre, in merito allo scrutinio degli effetti finanziari che scaturiscono dal provvedimento, pur considerando che trattasi di norme tutte comportanti maggiori spese di natura economica corrente (personale) e che al solito tali spese sono contraddistinte da una certa "simmetria" nella contabilizzazione degli effetti d'impatto sui singoli saldi di finanza pubblica, va evidenziato che la tabella di sintesi AA allegata alla RT, espone invece la gamma degli oneri in termini assai più "sintetici": in tal senso, andrebbe pertanto richiesta un'integrazione alla RT che prospetti la distinta esplicitazione dell'impatto, per ciascuna annualità, delle singole norme sui tra saldi di finanza pubblica e dei relativi effetti indotti.

In merito poi al comma 2, si rileva sul piano formale che il riferimento dovrebbe essere all'articolo 18, comma 1, lettera c) e non all'articolo 19 che non reca una lettera c) ed è norma priva di oneri secondo la RT. Si dovrebbe quindi trattare dell'estensione alle forze armate della speciale disciplina prevista per le Forze di polizia dal citato articolo 18. Al riguardo, andrebbero richieste maggiori spiegazioni sulle modalità di elaborazione di tali oneri, con riferimento alla differenza retributiva che si determina per ogni categoria di soggetti e ai parametri che la determinano.

Andrebbero altresì illustrate le ragioni dell'estensione temporale degli effetti che per alcune unità arriva al 2021, mentre per i Carabinieri e Guardia di Finanza secondo la RT all'articolo 18, è limitata rispettivamente al 2018 e al 2019.

 



[1]     La relazione illustrativa informa che per la revisione delle Forze di polizia sono ancora disponibili le risorse finanziarie derivanti dagli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pari a 30.120.313 euro per l’anno 2017, 15.089.182 euro per l’anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall’anno 2019, come previsto dall’articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

[2]     Sul punto, si segnala che il Conto Annuale della R.G.S. aggiornato al 2016 evidenzia un costo lordo omnicomprensivo per i dirigenti generali che assomma a circa 112.000 euro annui (di cui 102.000 circa di soli emolumenti) mentre il personale direttivo con trattamento superiore registra un ammontare di circa 81.000 euro annui (di cui 74.000 per emolumenti). Cfr. MINISTERO DELL'ECONONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P. Conto Annuale al 2016, tavole forze di polizia sul sito internet del dicastero.

[3]     MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Circolare n. 32/2010, pagina 7.

[4]     I dati tratti dalla ricognizione del Conto Annuale del personale della R.G.S al 2016, indicano una differenza tra le retribuzioni medie di tali profili pari a 4.000 euro annui (gli ispettori hanno un costo medio di 51.000 euro annui lordo amministrazione, i sovrintendenti di circa 47.000 lordo amministrazione). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2016, tavole sul sito internet del dicastero.

[5]     A titolo esemplificativo dei criteri di utilizzo delle "economie" di spesa nell'ambito degli istituti della contrattazione decentrate delle Forze di Polizia, si rinvia all'articolo 7 dell'Accordo tra il Ministro dell'interno e le OO.SS. relativamente ai criteri per l 'utilizzo del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sottoscritto il 20 aprile 2016 per l'anno 2015.

[6]     Da una rapida scorsa dei capitoli potenzialmente interessati, si è individuato il capitolo 3078 (Fondo destinato al finanziamento delle misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco) iscritto dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che ad oggi tuttavia non reca stanziamento di spesa. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Sistema Datamart-RGS, interrogazione al 17 luglio 2018.

[7]     Sotto il profilo prettamente contabile, va segnalato che la ragione per cui non si è resa possibile l'individuazione di uno stanziamento nel bilancio 2017/2019, né in quello 2018/2020, è presumibilmente da ricondursi all'indisponibilità del relativo decreto di variazione sul sito internet della RGS. Ciò detto, considerato anche che l'articolo 6, comma 3, della legge di contabilità prevede che i decreti di variazione al bilancio adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi siano resi disponibili, sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, il giorno successivo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.