Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in materia di sportello telematico dell'automobilista 14 gennaio 2020 |
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Premessa|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamento|Incidenza sull'ordinamento giuridico| |
PremessaLo schema di decreto del Presidente della Repubblica (AG 141), modifica il precedente DPR n. 358 del 2000, con il quale è stato introdotto lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) ed attraverso il quale sono stati semplificati i procedimenti di immatricolazione, reimmatricolazione, trasferimento della proprietà e cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, che sono assoggettati al regime dei beni mobili registrati e iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA). La modifica si rende necessaria a seguito della nuova normativa di semplificazione amministrativa contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 , che ha disposto che la carta di circolazione costituisca il documento unico di circolazione dei veicoli e che sia pertanto soppresso il certificato di proprietà. Il nuovo documento unico di circolazione riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi >3,5 t e se ne prevede il rilascio presso la Motorizzazione civile o tramite lo Sportello telematico dell'automobilista (STA), che comprende anche gli uffici di ACI-PRA. Lo schema di DPR in commento ridefinisce pertanto le procedure amministrative e telematiche di raccordo tra la motorizzazione civile, lo STA ed il Centro elaborazione dati (CED) del Ministero dei Trasporti, che viene ora individuato quale "centro unico di servizio'', aggiornandole alla nuova previsione del documento unico di circolazione. Circa l'entrata in vigore del nuovo documento unico di circolazione, fissata originariamente al 1° luglio 2018, questa è stata successivamente più volte differita: al 1° gennaio 2019 dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 1140), quindi al 1° gennaio 2020 dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 1135, lettera b) che ha novellato in tal senso il D.Lgs. n. 98/2017. Con l'articolo 1, comma 687, dalla legge di bilancio 2020, è stato previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisca con successivi decreti, sentite l'Automobile Club d'Italia e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, le modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli STA appositamente individuati dal medesimo Ministero, comunque entro il termine del 31 ottobre 2020.
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D.P.R. n. 358/2000 che qui viene novellato, reca il Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati (libro VI, titolo I, capo III, sezione I, codice civile) e, pertanto, iscritti nel Pubblico registro automobilistico, in attesa della riforma del regime giuridico di detti veicoli e del conseguente riordino amministrativo (art. 1, comma 1). Tale normativa ha
istituito e e disciplinato lo
Sportello Telematico dell'automobilista. La semplificazione realizzata attraverso l'introduzione dello STA
consiste nel rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione (targhe, carte di circolazione e tagliandi di aggiornamento di queste ultime) sia del certificato di proprietà (articolo 2, comma l, d.P.R. n. 358 del 2000).
Lo STA è presente presso tutti gli Uffici Motorizzazione Civile, presso tutti gli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia che gestiscono il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), nonché
presso le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
(Agenzie) che operano secondo la disciplina contenuta nella legge 8 agosto 1991, n. 264 (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 358 del 2000)
che ne abbiano fatto richiesta, ed è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. (art. 2, comma 3, d.P.R. n. 358 del 2000).
Secondo quanto risulta dall'AIR allegata al provvedimento lo STA è operativo presso: - 105 Uffici Motorizzazione Civile, presenti nei capoluoghi di provincia; -103 Uffici Provinciali del PRA, anch'essi presenti nei capoluoghi di provincia ; - circa 6.000 soggetti privati, costituiti dalle delegazioni ACI e dagli Studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991, n. 264), che hanno ottenuto la necessaria abilitazione e che sono capillarmente presenti su tutto il territorio nazionale. Attualmente gli STA operano accedendo, indifferentemente, al sistema informativo del Dipartimento trasporti o al sistema informativo dell'ACI, in quanto Ente preposto alla gestione del PRA.
Rivolgendosi agli STA, i cittadini ottengono, contestualmente, il rilascio sia della carta di circolazione sia del certificato di proprietà. Presso gli SI A, sono anche gestite le procedure di radiazione dalla circolazione per demolizione o per definitiva esportazione all'estero, che danno luogo al rilascio al cittadino del certificato di cessazione dalla circolazione.
Si ricorda che le operazioni escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 sono indicate all'articolo 1 del decreto e sono le seguenti: le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché di veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno di tali Stati. Sono infine escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati da Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo.
Il
documento unico di circolazione, previsto e disciplinato dal
D. Lgs. n. 98/2017 (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d) e 5 della
legge n. 124 del 2015), prevede, come detto, la soppressione del certificato di proprietà attualmente rilasciato dall'ACI, cui è affidata la gestione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
la carta di circolazione, che contiene i dati tecnici del veicolo ed i dati i intestazione,
costituirà l'unico documento di circolazione (questa è invece
rilasciata dalla Motorizzazione civile che fa capo al Ministero delle infrastrutture e trasporti. Nel
documento unico saranno annotati anche i dati relativi privilegi e ipoteche, a provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA, nonché
i provvedimenti di fermo amministrativo, con modalità anche telematiche (art. 1, comma 3, d. Lgs. n. 98/2017).
Circa la procedura di rilascio, il D.Lgs n. 98/2017 ha previsto la presentazione di un'unica richiesta allo STA che trasmette in via telematica al CED i dati, il quale li invia a sua volta al PRA, che li controlla con l'archivio veicoli valida e consente allo STA la stampa del documento unico. Inoltre ha modificato l'articolo 93, comma 12, del codice della strada, prevedendo che, fermo restando quanto previsto dal DPR. 358 del 2000, gli adempimenti amministrativi per la circolazione dei veicoli e per il trasferimento di proprietà nonché per la cessazione della circolazione, siano gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento del MIT.
Si ricorda che con il
Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 23 ottobre 2017 sono state fissate le
prime modalità di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei
dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo,
relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli.
La Direzione generale per la Motorizzazione ha emanato il decreto prot. n. 72 del 13 marzo 2019 con il quale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, e' stato approvato il modello unificato di istanza per il rilascio del documento unico di circolazione.
Della tariffa unica è stata prevista la determinazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia (era previsto un termine perentorio del 30 aprile 2018), sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
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ContenutoIl provvedimento in commento si compone di tre articoli, il cui contenuto è di seguito illustrato. L'articolo 1 reca una serie di novelle al DPR n. 358 del 2000, che ridefiniscono il procedimento per il rilascio della carta di circolazione, che sarà gestito interamente in via telematica, con un ruolo centrale del CED del Ministero delle infrastrutture e trasporti quale centro unico di servizio.
In dettaglio, con la lett. a) del comma 1 viene adeguata la terminologia del DPR n. 358/200, nelle definizioni dei soggetti interessati di cui all'art. 1, comma 2, in particolare introducendo la definizione del CED, il Centro elaborazione dati della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e modificando quella dello STA, come lo "sportello telematico dell'automobilista" o gli "sportelli telematici dell'automobilista" presso cui è possibile effettuare le operazioni previste dal decreto. Gli UMC vengono inoltre introdotti nelle definizioni come Uffici motorizzazione civile e le relative sezioni coordinate, anziché come "uffici provinciali" citati attualmente nel successivo articolo 2 del DPR.
Con la lett b) si modifica l'art. 2 del DPR, prevedendo che lo sportello telematico dell'automobilista rilasci, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di Circolazione e di proprietà, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. Si prevede inoltre che lo STA sia attivato mediante un unico collegamento con il CED (mentre nella formulazione attuale è prevista anche la possibilità di collegamento con il sistema informativo dell'A.C.I.), per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal regolamento.
Si ricorda che in base al comma 4 dell'art. 2 del DPR, l
o STA non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 93
del Codice della Strada
(quando non sussistano il titolo o i requisiti richiesti dalle disposizioni di legge per il servizio o il trasporto), né quelle di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
Il
decreto legislativo n. 98/2017 (art. 5, comma 1, lett a), n. 3), ha previsto che gli adempimenti amministrativi per il rilascio della carta di circolazione siano gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che viene ora individuato quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso (Centro elaborazione dati - CED).
Con la lett. c) si sopprime l'obbligo per le imprese di consulenza automobilistica e l'ACI, previsto dall'art. 3 del DPR, di conservare e custodire le etichette autoadesive in precedenza utilizzate. La presa in carico e l'utilizzo di tali materiali sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero (e non anche più dall'A.C.I.). Come risulta dalla relazione illustrativa, la soppressione del riferimento alle etichette autoadesive deriva dalla circostanza secondo la quale "in detta ipotesi dovrà essere rilasciato un nuovo documento unico a nome del nuovo proprietario". Si prevede inoltre che solo gli UMC accertino il corretto funzionamento degli STA e dell'osservanza delle modalità indicate al comma 1 dell'art. 3, escludendo pertanto da tale funzione gli uffici provinciali dell'ACI che gestiscono il PRA (modifica al comma 2 dell'art. 3).
La formulazione attuale del comma 1 prevede che l
e imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottino ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dall'A.C.I.
L'articolo 6 del DPR, in materia di irregolare rilascio dei documenti, prevede che in caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione cancelli il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinga la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
La lett. d) del comma 1 sostituisce l'art. 4 del DPR e definisce le procedure e gli adempimenti per il funzionamento dello STA.
Attualmente l'art. 4 reca le procedure di competenza del Ministero per i soggetti che intendano attivare uno sportello collegato telematicamente con il CED per svolgere le operazioni consentite.
Le operazioni contemplate nella nuova formulazione del comma 1 sono le seguenti (in carattere grassetto sono evidenziate le operazioni attualmente non previste): a) immatricolazione, reimmatricolazione, iscrizione della proprietà e annotazione dell'usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto, della vendita con patto di riservato dominio, di privilegi e di ipoteche; b) rinnovo e aggiornamento della carta di circolazione, trascrizione dei trasferimenti della proprietà e di ogni altro mutamento delle annotazioni di cui alla lettera a); c) cessazione dalla circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione; d) consegna delle targhe, nei casi previsti dall'art. 102, commi 1, 2 e 3 del Codice della strada (smarrimento, sottrazione o distruzione e conseguente reimmatricolazione). Il nuovo comma 2 prevede che gli sportelli operino nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quindi secondo i principi generali dell'attività amministrativa (secondo i fini determinati dalla legge e secondo criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza) applicabili anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative. Il nuovo comma 3 prevede che l'UMC consenta il collegamento con il CED (viene invece eliminato il riferimento alla possibilità di collegamento per il tramite del sistema informativo dell'ACI) e assegni allo STA, mediante utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe e di carte di circolazione sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente, analogamente a quanto previsto dall'attuale comma 3. Il nuovo comma 4 dispone che lo STA, ricevuta la domanda relativa ad una delle operazioni previste, redatta sul modello unificato (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98), accertata l'identità del richiedente e verificato il versamento delle imposte e delle tariffe previste e di ogni altro importo, se dovuto, nonché l'idoneità e la completezza della domanda e della documentazione presentate, provveda alla formazione del fascicolo digitale e lo trasmetta in via telematica al CED entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda. Attualmente è invece prevista la trasmissione delle informazioni al CED senza la predisposizione del fascicolo digitale e senza termini per espletare tale pratica. Le domande non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle predette imposte e tariffe nonché di ogni altro importo dovuto, o dal loro contestuale versamento, non sono prese in considerazione, analogamente a quanto previsto attualmente. Il successivo comma 5 conferma che il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei·veicoli e nel PRA, attraverso le procedure di validazione messe a disposizione dal sistema informativo del P.R.A, consente allo STA la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero disponibile di targa del lotto assegnato allo sportello.
Come risulta anche dall'AIR tale procedura richiede, quale presupposto, l'interconnessione tra la banca dati del Dipartimento trasporti e quella dell'ACI, atteso che l'annotazione della proprietà nel documento unico presuppone necessariamente l'allineamento delle due banche dati, non potendo evidentemente sussistere incongruenze nella univoca individuazione sia dei veicoli sia dei relativi proprietari.
Viene poi aggiunto un comma 6 secondo il quale gli uffici del PRA provvedono quindi alle iscrizioni e alle trascrizioni secondo la disciplina vigente ed a tal fine, il sistema informativo dell'A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo alle domande che ne individua l'ordine cronologico di presentazione. Con il nuovo art. 4-bis, introdotto dalla lett. e) del comma 1, si introduce il "fascicolo digitale" alla cui formazione provvederà, come detto, lo STA per trasmetterlo poi al CED del Dipartimento del Ministero entro le ore tredici del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della domanda: viene così superato l'obbligo attualmente previsto di consegnare agli sportelli i fascicoli cartacei. Tale procedura, all'esito positivo delle previste verifiche, porterà, come detto, alla stampa del documento unico da parte dello STA. Il fascicolo digitale contiene: - la domanda di una delle operazioni previste, sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata; - ogni altra documentazione di supporto, compresa la riproduzione in formato digitale del documento di identità del richiedente nonché l'atto o la dichiarazione unilaterale di vendita che vengono formati digitalmente e sottoscritti dall'avente titolo con firma elettronica avanzata, autenticata (secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 82/2005, il Codice dell'amministrazione digitale). Nei casi in cui il titolo, l'atto o la dichiarazione di vendita siano formati all'origine su supporto cartaceo, si dispone che gli stessi siano preventivamente consegnati agli uffici del PRA che procedono all'attestazione di conformità prevista dall'articolo 22, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale per le copie informatiche di documenti analogici, a seguito della quale il fascicolo digitale si considera perfezionato.
L'articolo 22 del decreto legislativo n.82 del 2005 prevede che
"
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida, ossia le regole tecniche e di indirizzo adottate dall'AGID secondo il procedimento di cui all'articolo 71. Il regolamento per l'adozione delle linee guida è stato emanato con Determinazione 17 maggio 2018, n. 160/2018.
Sono inoltre state emanate: le linee guida dell'indice dei domicili digitali delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi (Determinazione 4 aprile 2019, n. 97); le linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni (Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019); le linee guida contenenti le Regole Tecniche e Raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate (Determinazione 17 maggio 2019, n. 121); le linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale (Determinazione 5 novembre 2019, n. 318/2019) e le linee guida per la realizzazione di un modello R.A.O. pubblico (Determinazione 21 novembre 2019, n. 344/2019).
Con il comma 2 del nuovo articolo 4-bis si prevede inoltre che per le formalità relative alla operazioni di cessazione della circolazione del veicolo per esportazione o per demolizione, gli STA procedano alla formazione di un fascicolo digitale· e provvedano alla distruzione della carta di circolazione e delle targhe. La lett. f) introduce, sostituendo l'articolo 5, la procedura di trasmissione del fascicolo digitale tra lo STA ed il CED, al posto di quella cartacea: lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota; alla fine di ciascuna giornata lavorativa (entro le ore venti e trenta) lo STA richiede informaticamente al CED l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata dallo sportello. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando compare in tale elenco e dall'esame dell'istanza e della documentazione, da parte del competente UMC e del competente ufficio provinciale dell'ACI, le stesse risultano idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e sono state correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine. A tale proposito si segnala che la norma si riferisce testualmente al "termine di cui al comma 2", ma il comma 2 non fa riferimento a termini; pertanto potrebbe desumersi che il riferimento corretto sia al termine del comma 1. La lett. g) del comma 1, interviene in materia di trattamento dei dati personali, introducendo il nuovo articolo 5-bis, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ACI, mediante appositi accordi, dovranno adeguare le attività e le procedure STA alle disposizioni del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e assumeranno il ruolo di contitolari del trattamento dei dati personali di terzi, mentre le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni degli Automobile Club, in quanto STA, assumeranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento dei dati stessi. In proposito si ricorda che il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato nel suo parere (punto 3.2) che "il trattamento dei dati personali posto in essere per il rilascio del "documento unico" comporta lo scambio di dati personali su larga scala (dovrebbero essere circa 10 milioni i documenti rilasciati in un anno, come indicato nella relazione AIR), per cui si rende necessario individuare appropriate misure tecniche e organizzative per garantirne la sicurezza". Nella relazione illustrativa allo schema in commento si dà conto del recepimento di tale parere nella redazione dello schema. La lett. h) modifica l'articolo 6 del DPR, relativo all'irregolare rilascio dei documenti ed alle relative procedure di cancellazione. Viene adeguata nell'articolo la dicitura degli UMC e vengono introdotti due nuovi commi 1-bis e 1-ter in base ai quali, in caso di accertata inidoneità della documentazione o del versamento degli importi dovuti, l'ufficio del P.R.A. sospende l'esito positivo della procedura, opera i necessari interventi sulla banca dati P.R.A. e assegna il termine di tre giorni lavorativi per le occorrenti integrazioni, dandone immediata comunicazione al CED e allo STA. Solo decorso inutilmente il termine di sospensione o in caso di incompletezza delle integrazioni, si applica quanto previsto dal nuovo comma 1-ter che prevede per il PRA un termine di tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione per ricusare la domanda di iscrizione o di trascrizione e l'immediata comunicazione allo STA e all'UMC al fine dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione del documento irregolare, previsti dal comma 1 dell'articolo 6. Si prevede infine che la domanda ricusata potrà essere definita solo a seguito di successiva ripresentazione con contestuale integrazione della documentazione o delle tariffe, delle imposte e di ogni altro importo dovuto. Si abroga infine il comma 4 dell'art. 6, che prevede l'applicazione di tale procedura da parte degli sportelli istituiti presso le delegazioni ACI e presso gli uffici provinciali ACI. La lett. i) abroga gli articoli 7, 8 e 9 relativi alle procedure di competenza del PRA (art. 7), alla inidoneità o irregolarità della documentazione (art. 8) ed all'irregolare rilascio dei documenti (art. 9), in quanto relative al rilascio del certificato di proprietà presso gli STA, ora sostituito dalla nuova procedura del documento unico di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 6. La lett. l) modifica l'articolo 10, relativo alle norme transitorie e finali, prevedendo , con la nuova formulazione del comma 1, che i collegamenti telematici siano attivati dall'UMC. Attualmente il comma 1 prevede invece che i collegamenti telematici siano attivati dall'ufficio provinciale della motorizzazione e dall'ufficio provinciale dell'A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive emanate dal Ministero e dall'A.C.I., in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio. Su tale formulazione, che qui viene modificata, si è espressa l'AGCM nel suo parere sullo schema di decreto in commento, evidenziando la necessità di modifica del comma 1 dell'art. 10 in quanto contrastante con la direttiva "Servizi" n. 2006/123/CE, nella parte in cui prevede che i collegamenti telematici degli STA siano attivati "in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l'apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio." La direttiva infatti esclude che l'accesso al mercato delle imprese che offrono servizi possa essere subordinato a restrizioni quantitative o a valutazioni legate al fabbisogno. La nuova formulazione dell'articolo 10 recepisce quindi pienamente le richieste dell'AGCM. Viene inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 10.
Il comma 2 prevede che le modalità di interconnessione e le relative procedure, nonché ogni altra misura necessaria al funzionamento dello sportello, siano definite dal Ministero e dall'A.C.I. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, e comunque, in modo da assicurare il funzionamento a regime del sistema, entro sei mesi dalla stessa data.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e la previsione delle attività da parte delle Amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 3 reca le disposizioni finali, prevedendo l'entrata in vigore del regolamento alla data fissata dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 98 del 2017 per l'entrata in vigore del documento unico, che, come detto, è stabilita al 1° gennaio 2020. Su tale scadenza è peraltro intervenuta, come detto, la legge di bilancio 2020, che, fermo restando quanto previsto dal comma 1, ha peraltro disposto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'ACI e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, con uno o più decreti definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. In relazione all'entrata in vigore del decreto peraltro nel suo parere il Consiglio di Stato ha peraltro segnalato la necessità che il termine di entrata in vigore del decreto "deve essere modificato prevedendo che il termine di entrata in vigore del decreto è di quindici giorni da quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Ciò in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale (c.d. Preleggi) - rubricato "Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti" - che stabilisce che "(...) Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione. salvo che sia altrimenti disposto". Posto che la data del 1° gennaio 2020 risulta essere già trascorsa si valuti l'opportunità di individuare un termine per l'entrata in vigore della presente disciplina che eviti la retroattività dell'efficacia delle norme con essa introdotte. |
Relazioni e pareri allegatiLo schema di DPR è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall'analisi deIl'impatto della regolamentazione (AIR), dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione tecnica. Sono inoltre allegati il parere del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2019, il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 14 marzo 2019 ed il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) del 20 febbraio 2019. |
Presupposti legislativi per l'emanazione del regolamentoL'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 29, maggio 2017, n. 98 prevede, all'articolo 5, comma 4, che con decreto del Presidente della Repubblica siano definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. |
Procedura di emanazioneIl decreto del Presidente della Repubblica va adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 20017, n. 98. Lo schema di decreto è stato adottato di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze.
Al riguardo il Consiglio di Stato ha rilevato che "Dalla documentazione trasmessa risulta che il capo dell'ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell'interno ha espresso il parere favorevole del medesimo Ministero all'ulteriore corso del provvedimento e che il capo dell'ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha espresso il formale concerto all'ulteriore iter dello schema di regolamento. La Sezione non può che rilevare, analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni, che il prescritto concerto può essere manifestato da un funzionario soltanto per espresso incarico o per delega del Ministro e non sotto forma di parere favorevole o di concerto al seguito dell'iter. Pertanto, la Sezione ritiene necessario che l'amministrazione proponente acquisisca il concerto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prima di procedere all'approvazione definitiva del regolamento in esame e ciò al fine di evitare che la suddetta omissione si rifletta sulla regolarità formale del provvedimento". Nella relazione illustrativa si dà conto che "In data 8 agosto e in data 20 settembre 2019 rispettivamente il, Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno hanno comunicato il proprio concerto".
Su di esso sono stati acquisiti inoltre il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (reso in data 20 febbraio 2019) e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (reso, in data 14 marzo 2019). Il Consiglio di Stato ha reso infine il proprio parere nell'adunanza del 19 dicembre 2019. Lo schema di decreto è stato deliberato dal Consiglio dei ministri in via preliminare nella riunione del 21 ottobre 2019. |
Incidenza sull'ordinamento giuridicoL'intervento regolatorio modifica gli articoli dall'1 al 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, inserisce in tale decreto i nuovi articoli 4-bis e 5-bis, ed adegua la disciplina dello STA alla vigente legislazione in materia di trattamento dei dati personali. |