La fiscalità sportiva 29 gennaio 2020 |
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Il trattamento fiscale delle società sportive professionistiche|La fiscalità dello sport dilettantistico| |
Il trattamento fiscale delle società sportive professionisticheLa tassazione delle società sportiveLa trasformazione delle associazioni sportive, nate con l'unica finalità di esercitare in comune un'attività sportiva, in enti caratterizzati da interessi economico-patrimoniali rilevanti, è avvenuta attraverso una serie di provvedimenti:
Nel 1995, la nota sentenza Bosman (Sentenza 15. 12. 1995 - Causa C-415/93) della Corte di giustizia dell'Unione europea interviene sulla disciplina del trasferimento dei calciatori nelle federazioni appartenenti all'UE, stabilendo che le società non possono chiedere il pagamento di un'indennità per il trasferimento di calciatori ed eliminando ogni impedimento volto a limitare la possibilità, per i vari club, di schierare giocatori stranieri, ma comunitari, nei campionati professionistici.
Il successivo decreto legge n. 485 del 1996 introduce per la prima volta nel mondo del calcio e dello sport la possibilità di distribuire la ricchezza generata tra gli azionisti (finalità di lucro), prevedendo che una quota parte degli utili, stabilita in misura non inferiore al 10 % sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
Pertanto, le società sportive professionistiche sono assoggettate all'Ires, imposta sul reddito delle società, con aliquota al 24%, ai sensi dell'art. 81 TUIR, il quale prevede che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali deve essere considerato reddito d'impresa, indipendentemente da quale sia la sua provenienza. I componenti positivi e negativi di reddito tipici delle società sportive professionistiche sono i seguenti:
Ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 446/1997, inoltre, le società sportive sono soggette a Irap, imposta regionale sulle attività produttive, la cui base imponibile è costituita dal valore netto della produzione. L'aliquota ordinaria è pari al 3,9%, ma ogni regione può applicare un'aliquota più alta o più bassa di 0,92 punti percentuali.
Per quanto riguarda l'Iva, imposta sul valore aggiunto, sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria pari al 22%, gli introiti da gare, costituiti dagli incassi derivanti da biglietti venduti e dai proventi da cessione di abbonamenti, ai sensi dell'art. 74-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (decreto Iva). La Tabella C, allegata al decreto, ricomprende tra le attività assoggettabili all'imposta in via ordinaria gli spettacoli sportivi di ogni genere e ovunque sia il loro luogo di svolgimento. Anche i diritti televisivi sono soggetti a Iva, in quanto equiparati ai diritti d'autore, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, n. 2, del medesimo decreto Iva, così come i proventi di natura pubblicitaria e i proventi da sponsorizzazione. Ai sensi del medesimo articolo 3, è poi soggetto a Iva il trasferimento di atleti, in quanto cessione di contratto.
La tassazione del reddito degli sportivi professionistiIl lavoro sportivo professionistico è disciplinato dalla legge n. 91 del 1981, ed è caratterizzato, oltre che dalla sua obbligatoria rispondenza a determinati modelli formali individuati dal CONI e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, dall'onerosità e dalla continuità della prestazione sportiva. Inoltre, il rapporto di lavoro sportivo professionistico deve essere stipulato per iscritto tra lo sportivo (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge n. 91 del 1981) e la società destinataria delle sue prestazioni, la quale deve essere obbligatoriamente costituita nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. L'attività degli sportivi professionisti può rientrare tra le fattispecie di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, a seconda delle caratteristiche che la prestazione assume. L'articolo 3 della legge n 91/1981 presume che il contratto stipulato tra l'atleta e la società sportiva sia riconducibile nell'alveo del lavoro subordinato. In tal caso, la tassazione dei relativi redditi deve avvenire in base alle disposizioni degli articoli da 49 a 52 del DPR n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) in materia di redditi di lavoro dipendente. In sostanza, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, sono assoggettati ad Irpef le somme ed i valori percepiti in relazione allo svolgimento del rapporto di lavoro sportivo, come gli stipendi, i compensi in natura ed i premi aggiuntivi corrisposti direttamente dalla società sportiva di appartenenza. Rientrano tra i redditi da lavoro dipendente i beni assegnati agli atleti in virtù di contratti con gli sponsor, quali le divise ufficiali del club firmate da case di moda, gli autoveicoli forniti da case automobilistiche da utilizzare per raggiungere il centro sportivo o il luogo della manifestazione sportiva, gli accessori da indossare o da esibire durante le occasioni ufficiali (Circolare 37/E/2013 dell'Agenzia delle Entrate), a meno che non sia contrattualmente previsto l'obbligo di utilizzo e di restituzione degli stessi. In caso di mancata restituzione del bene, il valore normale dello stesso è assoggettato a tassazione. Sono altresì assoggettabili a tassazione Irpef anche le somme corrisposte dalle società sportive, a favore del procuratore che abbia assistito gli sportivi professionisti in occasione della stipulazione del contratto di lavoro.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, tuttavia, la prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
Sono quindi inquadrabili tra i redditi di lavoro autonomo i premi e compensi percepiti per la partecipazione o la vincita di manifestazioni o tornei, con conseguente applicazione delle ritenute alla fonte previste dall'articolo 25 del DPR n 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR n 633/1972 (decreto Iva) le attività di lavoro sportivo in forma autonoma non sono rilevanti ai fini IVA, salvo che l'atleta professionista non svolga altre attività di lavoro autonomo soggette ad Iva, che possano attrarre nell'ambito di rilevanza ai fini del tributo anche quelle di tipo sportivo.
Lo Sport bonus e le ulteriori risorse per l'impiantistica sportivaIl c.d. Sport bonus, è stato introdotto dalla L. di bilancio 2018 e confermato dalla L. di bilancio 2019 e dalla L. di bilancio 2020. In particolare, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha riconosciuto a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino ad € 40.000 effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (art. 1, co. 363-366). In attuazione è intervenuto il DPCM 23 aprile 2018. Per il 2019, la L. 145/2018 (L. di bilancio 2018: art. 1, co. 621-628) ha previsto un credito di imposta pari al 65% dell'importo erogato nello stesso anno per le finalità indicate, oltre che per le imprese - nel limite del 10 per mille dei ricavi annui - anche per le persone fisiche e gli enti non commerciali, per i quali lo stesso credito non può eccedere il 20% del reddito imponibile. In attuazione, è intervenuto il DPCM 30 aprile 2019. La disciplina recata dalla L. 145/2018 è stata estesa al 2020 dalla L. 160/2019 (L di bilancio 2020: art. 1, co. 177-179), che in particolare ha stabilito anche che il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali, di pari importo, nel limite complessivo di € 13,2 mln. Per l'attuazione delle disposizioni si applicano le disposizioni del DPCM emanato per il 2019. Ulteriori risorse per l'impiantistica sportiva sono state stanziate al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa. In particolare, la L. di bilancio 2018 ha disposto il riconoscimento in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per il 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di € 25.000 (art. 1, co. 352, lett. a). In attuazione, è intervenuto il DPCM 28 marzo 2018. Ancora, la stessa L. di bilancio 2018 ha disposto che i dividendi di pertinenza del MEF relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura negli anni 2017, 2018 e 2019 sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva (art. 1, co. 1061). Da ultimo, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive (istituito dall'art. 5 della L. 1295/1957) nella misura di € 12,8 mln, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo. La delega al Governo in materia di ordinamento sportivoSi ricorda, infine, che la legge n. 86 del 2019, reca deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo. In particolare, le deleghe riguardano:
Le deleghe devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni o - in alcuni casi - con la Conferenza unificata, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. |
La fiscalità dello sport dilettantisticoLa disciplina tributaria delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro è disciplinata dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002. I commi 17 e 18 del citato articolo 90 individuano nelle associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) e nelle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fine di lucro le tipologie soggettive di enti non lucrativi che possono operare nel settore dello sport dilettantistico indicandone i requisiti. In particolare possono assumere una delle seguenti forme:
Alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, in possesso dei requisiti previsti, ovvero iscritte nell'apposito Registro istituito presso il Coni (unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche in base all'articolo 7, comma 2, della legge 136 del 2004), si applicano alcune agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
Qualificazione tributaria e regime fiscaleLe associazioni sportive dilettantistiche qualora svolgano in via esclusiva o principale attività non commerciali, sono riconducibili, quali soggetti passivi IRES, tra gli enti non commerciali (articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR). Tali associazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'imposta sul valore aggiunto). Le società sportive dilettantistiche ancorché non perseguano scopo di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell'ambito dei soggetti passivi IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR. Tuttavia l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e le altre norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Conseguentemente trova applicazione nei loro confronti oltre al regime fiscale previsto dalla richiamata legge n. 398 del 1991 anche la disposizione contenuta nell'articolo 148, comma 3, del TUIR che prevede l'esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.
Sotto il profilo fiscale le associazioni applicano pertanto, in quanto enti associativi, le disposizioni dell'articolo 148 del Tuir, compresa la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività svolte in attuazione degli scopi istituzionali. Per le attività commerciali possono altresì optare, attraverso comportamenti concludenti, per il regime previsto dalla legge 398 che consiste, ai fini Ires, nella determinazione forfetaria del reddito con coefficiente del 3% fino a 400mila euro di ricavi annui e, ai fini Iva, in una detrazione forfetaria in misura pari al 50%. Tale regime fiscale agevolato è esteso anche alle società dilettantistiche. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 398 del 1991, nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di proventi commerciali di 400.000 euro, il predetto regime cessa di applicarsi con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato. Pertanto, qualora l'associazione o la società sportiva dilettantistica senza fini di lucro consegua nel periodo d'imposta proventi per l'esercizio di attività commerciali superiori a 400.000 euro, si determinano sia ai fini IVA, sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
I medesimi soggetti sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, in analogia con quanto previsto per il regime forfetario; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.
Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 646, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), modificando l'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B annesso al D.P.R. n. 642/1972, ha disposto l'esenzione dall'imposta di bollo agli atti posti in essere o richiesti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni.
Effetti della riforma del terzo settore sulla fiscalità delle associazioni e delle società sportive dilettantisticheLo sport dilettantistico rientra inoltre tra le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (Ets). Il D.Lgs. 117/2017 (articolo 5) stabilisce che sono enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, gli enti che esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto, tra l'altro, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche a prescindere dal riconoscimento da parte del Coni . Conseguentemente le associazioni e le società sportive dilettantistiche potranno chiedere anche l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Alla luce dell'inclusione da parte della riforma del Terzo settore dell'organizzazione e della gestione delle attività sportive nel novero dei settori di interesse generale, si rende necessario fare chiarezza sul raccordo fra i regimi agevolativi presenti nel nostro ordinamento. Allo stato attuale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 18/E del 1° agosto 2018), le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni fiscali ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del Terzo settore, fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del Terzo settore. In caso di iscrizione al Registro, il trattamento tributario dei proventi derivanti da tali attività dipenderà dalla sezione in cui l'ente andrà a collocarsi. Ad esempio laddove l'ente avesse i requisiti per assumere la qualifica di associazione di promozione sociale (Aps), e nel periodo d'imposta precedente non avesse percepito ricavi superiori a 130.000 euro, potrebbe beneficiare di un regime forfettario di tassazione particolarmente agevolato, determinando il reddito imponibile con applicazione di un coefficiente di redditività pari al 3% (articolo 86 del Codice). In aggiunta, con la qualifica di Aps l'ente manterrà un regime di decommercializzazione (articolo 85) delle attività rese verso corrispettivi specifici simile a quello previsto dal richiamato articolo 148 del Tuir. In alternativa, l'ente potrebbe iscriversi nella sezione residuale dedicata agli altri enti del Terzo settore. In tal caso è prevista la facoltà di optare per un regime di tassazione forfettario, che riguarda tutti i redditi di impresa a prescindere dalla connessione o meno con le attività istituzionali svolte (articolo 80 del Codice):
- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento; - ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento; - ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;
- ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento; - ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento; - ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.
Si rileva, tuttavia, che le predette modifiche recate dal Codice del Terzo settore all'ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione delle Commissione europea (termine previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice, presumibilmente nel 2021).
Come chiarito dall'Agenzia delle entrate, con la richiamata circolare n. 18/E, successivamente a tale termine, il regime di cui alla legge n. 398 del 1991 nonché la disciplina della decommercializzazione prevista dell'articolo 148, comma 3, del TUIR:
Si ricorda in tema di imposte indirette che l'articolo 82, comma 5, del Codice del terzo settore ha previsto che anche gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore sono esenti dall'imposta di bollo.
Per gli enti non riconosciuti dal Coni, pertanto, la riforma apre la possibilità di accedere a un pacchetto di agevolazioni totalmente nuovo, mentre per gli enti riconosciuti è un'opportunità da valutare in termini di convenienza (ad es. associazioni sportive dilettantistiche che pur avendo i requisiti per qualificarsi come Aps non sono interessate ad acquisirlo in quanto presentano ricavi commerciali superiori a 130.000 euro, ma inferiori a 400.000 euro). In particolare sotto il profilo fiscale, l'accesso al Terzo settore potrebbe quindi rilevarsi conveniente soprattutto per quelle associazioni che promuovono lo svolgimento di attività sportive non ancora ufficialmente riconosciute o di attività miste.
La tassazione dei compensi percepiti per attività sportive dilettantisticheI compensi erogati nel mondo sportivo dilettantistico, accanto alle tradizionali categorie reddituali del lavoro dipendente e del lavoro autonomo, sono soggetti a una normativa speciale volta a favorire la pratica sportiva dilettantistica rientrante nella categoria dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera m del Tuir). A tal fine sono necessari i seguenti requisiti:
Le erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantisticheAi sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del Tuir, i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche possono detrarre dalle imposte una somma pari al 19% dell'erogazione effettuata. La detrazione è calcolata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d'imposta. Per avere diritto alla detrazione è necessario che il versamento sia eseguito tramite strumenti di pagamento tracciabili e che il soggetto erogante conservi copia del bonifico con esplicita indicazione della causale del versamento e dei dati del beneficiario. Inoltre, ai sensi dell'art. 78, comma 1, del Tuir, i soggetti passivi Ires possono detrarre dall'imposta lorda, fino a concorrenza della stessa, un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, nei limiti e con le modalità dettati per la medesima detrazione prevista a favore delle persone fisiche.
Il Codice del terzo settore prevede l'introduzione di deduzioni e detrazioni a favore di coloro che finanziano organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni riconosciute o non riconosciute e fondazioni. Le agevolazioni fiscali previste all'articolo 83 del Codice si applicano sin da subito alle Onlus, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano e sono quindi fruibili dai soggetti che perseguono finalità di promozione dell'attività sportiva dilettantistica solo laddove detti soggetti siano costituiti secondo una delle forme giuridiche sopra citate. In particolare, ai sensi dell'articolo 83, co. 1, del Codice, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali possono detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 30% (35% se l'erogazione è fatta verso una organizzazione di volontariato) delle predette erogazioni liberali calcolato su un importo massimo di euro 30.000 per ciascun periodo di imposta. Anche in tal caso, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, invece, le persone fisiche, gli enti e le società che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali possono dedurre dal reddito complessivo netto un importo non superiore al 10% per cento del reddito complessivo dichiarato. |