Schema di decreto ministeriale A/R n. SMD 33/2021,acquisizione di un'area addestrativa gallegiante per il GOI 9 dicembre 2021 |
Indice |
Premessa|Presupposti normativi|Contenuto| |
PremessaLo scorso 29 novembre 2021 il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l'approvazione del programma pluriennale di AIR (Ammodernamento e Rinnovamento) n. SMD/33 E.F 2021 relativo all'acquisizione di un'Area Addestrativa Galleggiante per il Gruppo Operativo Incursori (GOI), corredato delle schede tecnica e illustrativa. (A.G. 338). Il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato è il 10 gennaio 2022
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Presupposti normativiL'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato. La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari. La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte. I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.
Il
Il documento programmatico pluriennale della difesa
Documento programmatico pluriennale della difesa
(DPP
) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla
legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 9 documenti programmatici pluriennali.
Da ultimo, il Ministro della Difesa, il Ministro della difesa, con lettera in data 29 luglio 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (
Doc. CCXXXIV, n. 4). Per approfondimenti si rinvia al relativo
dossier.
Per quanto concerne
I programmi presentati
l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "
Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 536-
bis sulla verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base degli obiettivi e degli indirizzi definiti dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la necessità di salvaguardare le esigenze operative prioritarie e quelle derivanti dal processo di definizione della politica europea di difesa e sicurezza,
procede alla verifica della rispondenza dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma e
propone al Ministro della difesa la rimodulazione dei programmi relativi a linee di sviluppo capacitive che risultino non più adeguate, anche in ragione delle disponibilità finanziarie autorizzate a legislazione vigente. La predetta verifica tiene altresì conto dei risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare riportati nel DPP.
In base al comma 2 gli schemi dei decreti che approvano la rimodulazione di programmi sui quali è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), devono essere sottoposti a tale parere. Dalle citate rimodulazioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in termini di indebitamento netto. |
ContenutoLa richiesta di parere parlamentare fa riferimento all'acquisizione di una piattaforma galleggiante polivalente per il Gruppo Operativo lncursori (GOI) da destinare prioritariamente alla condotta di attività addestrative avanzate nei settori relativi alle operazioni di liberazione ostaggi nel dominio marittimo e ad azioni di abbordaggio e presa di controllo di unità mercantili in situazioni ad alto rischio (Oppose d Boarding). La Difesa fa presente che la piattaforma verrà posizionata ed ancorata nel Seno del Varignano (SP) e il relativo impiego avverrà in linea con i dettami del dritto Diritto Internazionale Umanitario (cfr. nota tecnica allegata allo schema di decreto ministeriale).
Il Gruppo Operativo Incursori
Il Gruppo Operativo Incursori (GOI) è una delle due articolazioni del
COMSUBIN, Comando Subacquei ed Incursori, e costituisce la componente di
Forze Speciali della Marina Militare. Partendo dagli anni bellici con le operazioni subacquee contro il naviglio avversario, passando agli anni di piombo con la lotta al terrorismo nazionale ed internazionale con il sequestro dell'Achille Lauro, negli ultimi anni i compiti affidati al GOI hanno subito un ulteriore evoluzione che lo hanno posto come centro di gravità nazionale allargando di fatto i suoi orizzonti operativi ed implementando la capacità di proiezione globale. Dall'11 Settembre ad oggi il GOI è stato impegnato in maniera sempre più preponderante anche nei principali teatri operativi terrestri, quali l'Iraq e l'Afghanistan, e per il contrasto a fenomeni quali la pirateria in oceano indiano e il controllo dei flussi migratori (cfr. scheda tecnica allegata alla richiesta di parere relativa all'atto de Governo n, 114 e, per un ulteriore approfondimento:
http://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/formazione-in-marina/formazione_specialistica/ilgoi/Pagine/default.aspx . I
compiti assegnati al GOI sono di norma di pertinenza del livello strategico. Tra questi:
Nel raggio d' azione del G.O.S. (
Gruppo Operativo Subacquei) rientrano invece le operazioni di supporto ai nuclei subacquei imbarcati su unità ausiliarie della Marina, lavori subacquei, operazioni di ricerca e recupero, nonchè la sperimentazione di nuove tattiche e supporti tecnici. La specialità del G.O.S. è costituita dall'immersione iperbarica, la quale consente operazioni di salvataggio a profondità elevate.
Come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, l'area addestrativa in esame risulterà utile anche per la pianificazione e la preparazione di operazioni speciali essendo dotata di una "
capacità di simulazione virtuale" idonea a riprodurre molteplici scenari operativi, sia navali che terrestri.
In particolare, nella nota allegata allo schema di decreto ministeriale si fa presente che la peculiare struttura interna della nuova piattaforma, articolata su pareti balistiche modulari, consentirà agli operatori di esercitare le proprie capacità di intervento/irruzione in un ambiente corrispondente a quello delle unità mercantili o passeggeri, situazione questa che "ad oggi non è replicabile presso alcuna struttura addestrativa in Italia e all'estero".
La difesa fa, inoltre, presente che la realizzazione di questa nuova addestrativa complessa "rappresenta certamente un unicum nel panorama europeo" e costituirà un volano di crescita nel settore della ricerca e dello sviluppo di sistemi innovativi, stimolando l'individuazione di nuove soluzioni nel campo della realizzazione di impianti altamente competitivi, che porranno "il sistema paese in una condizione di leadership anche nell'ambito della cantieristica nazionale civile".
Con riferimento alle Caratteristiche tecniche del programma caratteristiche tecniche del programma, lo Stato maggiore della Difesa rende noto che la struttura principale dello scafo avrà le tipiche forme di un catamarano, realizzato in acciaio e suddiviso in 8 compartimenti stagni (cfr. riproduzione grafica del progetto riportata nella citata nota tecnica dello Stato maggiore della Difesam allegata alla richiesta di parere parlamentare). La lunghezza e la larghezza massima saranno, rispettivamente di 70 e 24 metri, mentre l'altezza misurerà circa 8 metri. L'area interna di tiro sarà di circa 1300 m2 e sarà collegata ad un sistema di video sorveglianza e di controllo ambientale, gestiti da un'apposita sala di controllo che dovrà supervisionare l'addestramento ed integrarlo con i necessari input in modalità remota (controllo delle sagome target a comparsa o in movimento, controllo luci, proiezione scenari, fumo, ecc.).
Viene, inoltre, segnalato che la piattaforma sarà dotata di sistemi corredati da adeguati piani manutentivi tali da garantire un ridotto impegno in termini di manutenzioni ordinarie e straordinarie e di sostegno logistico. Il costo del programma, relativamente al periodo 2021-2026, è stimato in 13,5M€, finanziati a valere sul Bilancio Ordinario del Ministero della Difesa (capitolo 7120-01). Tale importo è cCosto del programmaonfermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023 (pag. 125).
Nel Documento si legge che il programma di ammodernamento del Gruppo Operativo Incursori (G.O.I.), è volto a preservare la capacità operativa delle forze speciali della Marina Militare nei settori più specialistici e a spiccata connotazione marittima,
proseguendo le attività già avviate nel 2013 per l'acquisizione di equipaggiamenti, sistemi, materiali e mezzi specifici mirate ad incrementare l'interoperabilità, la capacità di comando e controllo, la protezione, la mobilità e la sostenibilità delle forze speciali. La prosecuzione del programma beneficia di risorse a valere sull' art.1 co. 1072 (LdB 2010) e sul bilancio ordinario della Difesa.
Al riguardo si ricorda che le Commissioni difesa della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale n. 05/2019 SMD (Stato maggiore difesa), relativo allo sviluppo, all'acquisizione e al supporto logistico decennale di
due nuove linee di mezzi subacquei per le missioni affidate alle
Forze Speciali
Precedenti programmi per il GOI (A.G. 114)
(Atto n. 114). Nello specifico il programma fa riferimento lo sviluppo e l'acquisto di due nuove linee di trasportatori subacquei (TT.S.S), di piccole dimensioni, ad alto contenuto tecnologico ed elevatissima precisione di navigazione, comprensive dei relativi sistemi d'arma speciali, sistemi C4I, sistemi optoelettrici integrati ed equipaggiamenti subacquei specialistici, nonché dotazioni di sicurezza. Si prevede, inoltre, un sistema di supporto logistico integrato decennale. Il programma avrà uno sviluppo pluriennale nel periodo 2019 - 2027 per un costo complessivo di 90 milioni di euro (10 milioni per ciascun anno) a valere sulle risorse di cui al comma 1072.
Per quanto riguarda i Settori industriali interessatisettori industriali interessati, la scheda illustrativa indica che tali settori sono prevalentemente quelli della cantieristica navale, dell'elettronica, della meccanica e degli armamenti. Si precisa, inoltre, che il programma coinvolgerà un indotto di PMI le cui principali aree di interesse sono quelle della cantieristica navale specializzata, della fabbricazione di sistemi generazione elettrica navale, della carpenteria, della impiantistica industriale, dell' allestimento navale, della forniture marinaresche, della logistica portuale. La Difesa, fa altresì, presente che alle attività realizzative si aggiungerà, poi, l'indotto delle attività manutentive future, gestite a cura dell'Arsenale militare di La Spezia, con ulteriore significativo contributo e ricadute d'impiego per le aree interessate. Si precisa, infine, che la realizzazione del programma in esame consentirà la valorizzazione dell'eccellenza del GOl in ambito internazionale, potendo offrire alle Nazioni Alleate un assetto addestrativo all'avanguardia, in linea con l'attuale policy di condivisione delle strutture disponibili. Riguardo alle condizioni contrattuali e allaFacoltà di recesso facoltà di recesso, la scheda illustrativa ricorda che l'iter per la sottoscrizione degli accordi attuativi internazionali tra i Paesi partner a seguito della firma del Memorandum of Understanding (MoU) è in corso di finalizzazione e se ne prevede il completamento per la metà del 2022, ed evidenzia la necessità di assicurare, tramite la formalizzazione di specifici contratti, già dal corrente esercizio finanziario, la piena operatività dei processi di ricerca e innovazione, anche in considerazione del fatto che il progetto, nel Regno Unito, è già pienamente operativo. La relazione precisa pertanto che, al momento, in assenza di un atto contrattuale, si possono esprimere solo valutazioni generalmente valide per ogni attività contrattuale. Le norme di riferimento per la materia contrattuale pubblica sono la normativa speciale dettata dal D. Lgs. 208/2011, di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/CE, e il relativo regolamento (D.P.R. 49/2013) e, per quanto da essi non direttamente disciplinato, le disposizioni rappresentate dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), ove non derogate e compatibili con le predette norme e con le clausole contrattuali.
Le norme che disciplinano la materia contrattuale pubblica nel nostro ordinamento sono di derivazione comunitaria e sono rappresentate dal Codice dei Contratti (
D.Lgs. n. 50 del 2016) e relativi regolamenti di attuazione generale (
D.P.R. n. 207 del 2010) e speciale per il settore della Difesa (
D.P.R. n. 236 del 2012). A queste si affiancano, per quel che concerne la disciplina degli appalti nel settore della Difesa e Sicurezza, il provvedimento di recepimento della Direttiva comunitaria 2009/81/UE (
D.Lgs. n. 208 del 2011) e il relativo regolamento di attuazione (
D.P.R. n. 49 del 2013). Tali ultimi provvedimenti normativi, che per il settore del
procurement militare costituiscono la principale disciplina di riferimento, rinviano alle disposizioni del Codice dei Contratti e dei relativi regolamenti di attuazione per ciò che concerne specifici istituti come, ad esempio, il recesso.
Per quel che concerne la disciplina del recesso dal contratto in ambito nazionale questa è, infatti, riconducibile principalmente a quanto previsto dall' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 e dall' articolo 1373 del Codice Civile fatto salvo, ovviamente, quanto stabilito nello specifico atto negoziale circa le eventuali condizioni e modalità di esercizio del recesso. Il quadro di riferimento è completato dalle disposizioni in materia dettate dalla Legge di contabilità generale dello Stato ( R. D. n. 2440 del 1923) e dal relativo regolamento di attuazione del Libro IV del Codice Civile. L' articolo 107 del citato D.P.R. n. 236 del 2012 detta i principi in base ai quali determinare le possibili conseguenze economiche discendenti dall'esercizio della facoltà di recesso. In particolare, l'esercizio del diritto di recesso è subordinato al pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. Ulteriore condizione è rappresentata dall'obbligo per l'Amministrazione di assumere la proprietà e il carico contabile dei materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore. |