Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti
Riferimenti: AC N.3166/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 439/1
Data: 21/06/2021
Organi della Camera: V Bilancio

Misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR
e altre misure urgenti per gli investimenti

D.L. 59/2021 – A.C. 3166

Parte I – Schede di lettura

 

Giugno 2021

 

Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 391/1

 

 

 

Servizio Studi

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Progetti di legge n. 439/1

 

 

 

Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 335

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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

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I N D I C E

 

Articolo 1, commi 1-2 e 6-9 (Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza) 3

Articolo 1, comma 2, lett. a), nn. 1, 2 e lettera f), n. 1 (Servizi digitali) 20

Articolo 1, comma 2, lett. a), n. 3 (Tecnologie satellitari ed economia spaziale) 22

Articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4 (Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati) 24

Articolo 1, comma 2, lett. b) (Eventi sismici 2009 e 2016) 25

Articolo 1, comma 2, lettera c), nn. 1-4 e 7-9; commi da 2-bis a 2-quater (Interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti) 26

Articolo 1, comma 2, lett. c), nn. 5 e 6 (Strade sicure) 30

Articolo 1, comma 2, lett. c), nn. 10-11 (Efficientamento energetico e Cold ironing) 32

Articolo 1, comma 2, lett. c) n. 12 e commi 2-quinquies e 2-sexies (Strategia Nazionale Aree interne) 34

Articolo 1, comma 2, lett. c), n. 13 e commi 2-septies - 2-decies (Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica) 37

Articolo 1, comma 2, lettera d), e comma 7-quater (Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali) 41

Articolo 1, comma 2, lettera e), e comma 7-ter (Interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute) 48

Articolo 1, comma 2, lett. f) (Transizione 4.0 e Accordi per l'Innovazione) 51

Articolo 1, comma 2, lett. g) (Edilizia penitenziaria) 55

Articolo 1, comma 2, lett. h) (Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo) 56

Articolo 1, comma 2, lettera i) (Finanziamenti in materia di ricerca sanitaria) 58

Articolo 1, comma 2, lett. l) (Piani urbani integrati) 59

Articolo 1, commi 2, lett. m), 3, 4 e 5 (Proroga Superbonus) 60

Articolo 1-bis (Misure di semplificazione per gli investimenti) 63

Articolo 2 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione) 70

Articolo 3 (Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0) 78

Articolo 4 (Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC) 87

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie) 90

Articolo 6 (Entrata in vigore) 96

 

 

 

 


Articolo 1, commi 1-2 e 6-9
(Piano nazionale per gli investimenti complementari
al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

 

 

L’articolo 1 dispone l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1).

Il comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le risorse ed il relativo profilo finanziario annuale.

I commi 6-7 disciplinano le modalità per l’attuazione degli investimenti previsti dal Piano, ai quali si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR. Ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano complementare è prevista l’emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni con l’individuazione per ciascun intervento o programma degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, in relazione al cronoprogramma finanziario e in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR.

Il comma 7-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.

I commi 7-ter e 7-quater, inseriti nel corso dell’esame al Senato, recano disposizioni specifiche inerenti l’attuazione di interventi di pertinenza del Ministero della salute e del Ministero della cultura (per i quali si rinvia alla relativa scheda di lettura).

Il comma 7-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Il comma 8 dispone che l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare, soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE, è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione. Secondo quanto introdotto in prima lettura al Senato, le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Il comma 9 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1.

 

 

Il comma 1 prevede l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari, costituito al fine di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo italiano alla UE lo scorso 30 aprile,

Il Piano viene dotato di complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Come esposto nella Relazione tecnica, il profilo annuale del Piano è il seguente:

§  2.999,8 milioni di euro per l’anno 2021;

§  6.025,8 milioni per l’anno 2022;

§  6.750,1 milioni per l’anno 2023;

§  6.184,8 milioni di euro per l’anno 2024;

§  5.460 milioni di euro per l’anno 2025;

§  3.202 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Si rammenta che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi il 30 aprile scorso, prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, tra sovvenzioni (68,9 miliardi) e prestiti (122,6 miliardi), finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza per il periodo 2021-2016. Nella programmazione complessiva degli interventi del PNRR, il Piano Nazionale considera, in aggiunta ai 191,5 miliardi del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (RFF), ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare – quello approvato dall’articolo in esame, finanziato attraverso lo scostamento pluriennale di bilancio richiesto dal Consiglio dei ministri ed approvato dal Parlamento il 22 aprile scorso - e 13 miliardi resi disponibili dal Programma React-EU (che, come previsto dalla normativa UE, vengono spesi negli anni 2021-2023) per un complessivo di risorse assegnate a Missioni e componenti del PNRR pari a 235,1 miliardi di euro.

Il PNRR presentato dal Governo si articola in 6 Missioni: 1) digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 2) rivoluzione verde e transizione ecologica; 3) infrastrutture per una mobilità sostenibile; 4) istruzione e ricerca; 5) inclusione e coesione; 6) salute – in piena coerenza con i sei pilastri del Programma Next Generation EU (NGEU) - suddivise in 16 Componenti, funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del Governo.

Per ogni Missione sono indicati le linee di investimento e le riforme settoriali (in totale 49) volte ad introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti.

Nel complesso delle risorse programmate con il PNRR (235,12 miliardi), il 30 per cento è destinato agli investimenti per il contrasto al cambiamento climatico (69,94 miliardi), il 21 per cento alla digitalizzazione (49,86 miliardi), il 14 per cento all’istruzione e alla ricerca (33,81 miliardi), il 13 per cento alle infrastrutture (31,46 miliardi), il 13 per cento all’inclusione e alla coesione e il 9 per cento alla salute (20,23 miliardi). Secondo quanto riportato nel Piano, il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili sono destinate al Mezzogiorno.

 

Il comma 2 provvede alla ripartizione delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari tra le Amministrazioni centrali competenti, con l’indicazione, per ciascuna Amministrazione, dei programmi e degli interventi ricompresi nel Piano, con la relativa ripartizione delle risorse assegnate tra gli stessi interventi, per singola annualità.

Si sottolinea, al riguardo, che gli interventi del Piano complementare possono concernere anche ambiti che non sono rientrati nel PNRR, anche sulla base di una valutazione circa la pertinenza degli interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee.

In sintesi, il comma 2 dispone l’assegnazione, su appositi capitoli dello stato di previsione di ciascun Ministero, di:

a) 1.750 milioni di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (tramite trasferimento di risorse dal Ministero dell’economia e delle finanze) per i seguenti programmi e interventi:

1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 350 milioni dal 2021 al 2026;

2. Servizi digitali e competenze digitali: 250 milioni dal 2021 al 2026;

3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 800 milioni dal 2022 al 2026;

4. Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati: 350 milioni dal 2022 al 2026;

b) 1.780 milioni di euro dal 2021 al 2026 per il Ministero dell’economia e delle finanze per il seguente programma:

1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016;

c) 9.760 milioni di euro per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus: 600 milioni dal 2022 al 2026;

2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi: 800 milioni dal 2021 al 2026;

3. Rafforzamento delle linee regionali (nel corso dell’esame al Senato è stata eliminata la specificazione “– linee regionali gestite da Regioni e Municipalità”): 1.550 milioni dal 2021 al 2026;

4. Rinnovo del materiale rotabile e - come precisato nel corso dell’esame al Senato -infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 200 milioni dal 2021 al 2026;

5. Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) (come precisato nel corso dell’esame al Senato): 1.000 milioni dal 2021 al 2026;

6. Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale (come precisato nel corso dell’esame al Senato, in luogo della precedente “ANAS”): 450 milioni dal 2021 al 2026;

7. Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 1.470 milioni dal 2021 al 2026;

8. Aumento selettivo della capacità portuale: 390 milioni dal 2021 al 2026;

9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 250 milioni dal 2021 al 2026;

10. Efficientamento energetico: 50 milioni dal 2021 al 2026;

11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) – e come precisato nel corso dell’esame al Senato – attraverso un sistema alimentato, ove l’energia non provenga dalla rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale: 700 milioni dal 2021 al 2026;

12. Strategia Nazionale Aree interne – Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade – e come precisato nel corso dell’esame al Senato –  inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 300 milioni dal 2021 al 2026;

13. Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica: 2.000 milioni dal 2021 al 2026.

Si segnala che con riferimento ai programmi di cui ai punti da 1) a 4), nonché 12) e 13), nel corso dell’esame al Senato sono state introdotte disposizioni volte a precisare la destinazione e le modalità di assegnazione delle risorse - contenute, rispettivamente, nei commi da 2-bis a 2-quater per i punti 1-4), nei commi 2-quinquies e 2-sexies per il punto 12) e nei commi da 2-septies a 2-decies per il punto 13) - per l’analisi dei quali i quali si rinvia alle successive schede di lettura nel presente dossier.

d) 1.455,24 milioni dal 2021 al 2026 per il Ministero della cultura riferiti al seguente programma:

1. Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

e) 2.387,41 milioni di euro per il Ministero della salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. Salute, ambiente, biodiversità (introdotto al Senato) e clima: 500 milioni dal 2021 al 2026;

2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 1.450 milioni dal 2021 al 2026;

3. Ecosistema innovativo della salute: 437,4 milioni dal 2021 al 2026;

f)  6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per il Ministero dello sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:

1. “Polis”– Case dei servizi di cittadinanza digitale: 800 milioni dal 2022 al 2026;

2. Transizione 4.0: 5.080 milioni dal 2021 al 2026;

3. Accordi per l’Innovazione: 1.000 milioni dal 2021 al 2025;

g) 132,9 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 per il Ministero della giustizia riferiti al seguente programma e intervento:

1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori;

h) 1.203,3 milioni per gli anni dal 2021 al 2026 (anziché dal 2022, come modificato nel corso dell’esame al Senato) per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riferiti al seguente programma e intervento:

1. Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo.

Nel corso dell’esame al Senato è stata inserita la previsione che almeno il 25 per cento delle predette somme sia destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore;

i)  500 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026 per il Ministero dell’università e della ricerca riferiti al seguente programma e intervento:

1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale;

l)  210 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 per il Ministero dell’interno riferiti al seguente programma e intervento:

1. Piani urbani integrati;

m) 4.563,6 milioni di euro (di cui 910 milioni per l’anno 2023, 829,9 milioni per l’anno 2024, 1.439,9 milioni per l’anno 2025 e 1.383,81 milioni per l’anno 2026) per le agevolazioni in materia di Ecobonus e Sismabonus, secondo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, alla cui scheda si rinvia.

Per approfondimenti relativi ai singoli programmi e interventi finanziati con le risorse del Piano Nazionale Complementare, ai sensi delle lettere da a) a m) del comma 2 e dei successivi commi da 2-bis a 2-decies, introdotti nel corso dell’esame al Senato, si rinvia alle successive schede di lettura nel presente dossier.

 

 

I successivi commi 6 e 7 dell’articolo in esame recano disposizioni relative all’attuazione degli investimenti previsti dal Piano.

In particolare, il comma 6, come modificato nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applicano, in quanto compatibili, le medesime procedure di semplificazione e accelerazione, nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento, stabilite per il PNRR.

Secondo quanto espressamente indicato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’obiettivo dell’integrazione tra il PNRR e il Fondo Nazionale complementare si realizza anche con la messa in opera di strumenti attuativi comuni. Sul piano generale, la fase di attuazione del PNRR si articola attraverso:

-   la realizzazione di specifici interventi e delle necessarie riforme, cui provvedono, nelle rispettive competenze, le singole Amministrazioni centrali interessate (Ministeri), nonché le regioni e gli enti locali

Si ricorda che tra le riforme orizzontali il PNRR prevede la riforma della PA: con un decreto-legge, da approvare a maggio 2021, saranno introdotte misure volte a eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa e ridurre tempi e costi per cittadini e imprese (c.d. misure fast track). Tra le riforme abilitanti sono elencate, inoltre, misure di semplificazione e razionalizzazione della legislazione;

-   il coordinamento centralizzato per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione del Piano, attribuito al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, presso cui sarà istituita un’apposita struttura, che costituisce il punto di contatto con la Commissione europea;

-   l’istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di garantire il monitoraggio dell’avanzamento del Piano, il rafforzamento della cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, e di proporre l’attivazione di poteri sostitutivi e le modifiche normative necessarie per l’implementazione delle misure del PNRR.

Nel PNRR, al fine di garantire la semplificazione dei processi di gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati, e, contestualmente, aderire ai principi di informazione, pubblicità e trasparenza prescritti dalla normativa europea e nazionale, si prevede l’utilizzo del sistema informativo “ReGiS” sviluppato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Tale sistema informatico è stato previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge Bilancio 2021), al fine di fornire alla Commissione una “raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell’attuazione delle attività e dei risultati”, come previsto dall’articolo 29 del Regolamento (UE) 2021/241.

Tale sistema di monitoraggio unitario -  attualmente in fase di implementazione - rileva tutti i dati relativi all’attuazione del PNRR, sia a livello finanziario (spese sostenute per l’attuazione delle misure e le riforme), sia fisico (attraverso la rilevazione degli appositi indicatori), sia a livello procedurale. Nel sistema sono anche registrati i dati di avanzamento dei Target e Milestone. Le informazioni sono rilevate, a livello di dettaglio, da parte dei titolari degli interventi (Comuni, Regioni, Ministeri, altri Enti) e rese disponibili alle singole Amministrazioni responsabili di ciascuna misura che le validano e le inviano al Ministero dell’economia e delle finanze. Il sistema di monitoraggio ha la caratteristica di sistema “unitario” per le politiche di investimento a sostegno della crescita, in quanto rileverà anche i dati relativi all’attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al PNRR, nonché i dati dei programmi finanziati dai Fondi Strutturali e di investimento europei del ciclo 2021-2027 e dal Fondo di sviluppo e coesione nazionale.

Al sistema informatico di monitoraggio hanno accesso gli utenti delle Istituzioni nazionali coinvolte, nonché la Commissione Europea, l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO (Procura europea) in adempimento a quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento (EU) 2021/241.

È inoltre, garantito, in ottemperanza alle indicazioni formulate in sede parlamentare, la predisposizione di una piattaforma digitale per fornire un’adeguata informazione sullo stato di avanzamento dei progetti contenuti nel PNRR.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata soppressa la disposizione che prevedeva, per gli interventi del Piano complementare, l’applicazione delle procedure previste per il PNRR per la eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7.

La revoca dei finanziamenti è ora disciplinata dal successivo comma 7-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato (cfr. ultra).

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre inserita, alla fine del comma 6, una disposizione volta espressamente ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lett. f), n. 1), relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale “Polis”; a tal fine si esclude per tali interventi l’obbligo, per le imprese che per disposizioni di legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, di rendere accessibili beni o servizi anche informativi di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche alle imprese concorrenti, in condizioni equivalenti rispetto a quelle offerte a proprie società partecipate o controllate (art. 8, comma 2-quater, della legge n. 287 del 1990).

Per approfondimenti in merito, si rinvia alla scheda relativa al comma 2, lett. f), n. 1).

 

Il comma 7, ai fini del monitoraggio degli investimenti previsti dal Piano complementare, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame, il compito di individuare per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi (milestone) e finali (target), in relazione al cronoprogramma finanziario, in coerenza con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea, sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Al riguardo, la Relazione tecnica sottolinea l’estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti procedurali, tenendo conto che la Commissione europea, nell’ambito della riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Tale obiettivo verrà pertanto valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese; risulta quindi necessario “procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l’attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall’articolo 1, comma 1”.

 

In merito, si rammenta che la dotazione finanziaria del Piano nazionale per gli investimenti complementari, autorizzata per gli anni dal 2021 al 2016 dal precedente comma 1, in quanto costituita da risorse nazionali, consentirebbe  - con la possibile gestione di impegni contabili e di pagamenti, in base alle ordinarie regole di bilancio, anche in anni successivi al 2026 - l'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un orizzonte temporale più ampio rispetto a quello previsto per gli interventi contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, i quali, in base alla relativa norma europea, devono essere completati entro il 31 agosto 2026[1].

Proprio per accelerarne l’attuazione, si sottolinea la necessità che il Piano complementare utilizzi le medesime procedure abilitanti del RRF, abbia Milestones e Targets per ogni progetto e che le opere finanziate siano soggette ad un attento monitoraggio al pari di quelle del RFF, sebbene per gli interventi del Piano complementare non risulti necessaria la rendicontazione a livello europeo.

 

Il comma 7, inoltre, come modificato nel corso dell’esame al Senato, prevede che le informazioni necessarie per l’attuazione degli investimenti indicati dall’articolo in esame (finanziati dal PNC) sono rilevate attraverso il sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), ai sensi del D.Lgs. n. 229 del 2011, previsto nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Negli altri casi, e comunque per i programmi e gli interventi cofinanziati dal PNRR, è utilizzato il citato sistema Informativo “ReGiS” sviluppato dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si segnala che nel PNRR è espressamente indicato che il sistema di monitoraggio sull’attuazione del PNRR ha la caratteristica di sistema “unitario” per le politiche di investimento a sostegno della crescita, destinato pertanto a rilevare anche i dati relativi all’attuazione degli interventi finanziati con il Fondo complementare al PNRR, nonché i dati dei programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027 e dal Fondo di sviluppo e coesione nazionale.

Si fa presente, inoltre, che il recente D.L. n. 77 del 2021, in materia di governance del PNRR[2], all’articolo 14, comma 1, dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dallo stesso decreto-legge per l’attuazione degli interventi del PNRR si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. L’estensione riguarda anche l’applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi (di cui agli articoli 11-13). Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 77/2021 agli interventi del Fondo complementare cofinanziati dal PNRR.

 

Il comma 7-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, disciplina la revoca del finanziamento nei casi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti e di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Sono fatte salve le procedure applicabili ai programmi e interventi cofinanziati dal PNRR e le misure di accelerazione e semplificazione applicabili agli investimenti del PNC previste dal citato art. 14 del D.L. n. 77 del 2021.

I provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonché per gli interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016 (di cui al comma 2, lettera b), numero 1), la revoca è disposta con D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Le risorse disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui, sono riprogrammate con uno o più D.P.C.M., su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.

Si ricorda che l’articolo 34-bis della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196) reca la disciplina in materia di conservazione in bilancio dei residui passivi e di eliminazione dei residui stessi dal conto del bilancio.

In particolare, il comma 3 riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio (c.d. residui di stanziamento). Mentre le somme di parte corrente non impegnate alla chiusura dell’esercizio di competenza sono registrate in economia, per gli stanziamenti in conto capitale è autorizzata in via generale la conservazione in bilancio anche se entro la fine dell’esercizio finanziario tali spese non sono state impegnate. Il loro mantenimento in bilancio è autorizzato nei limiti di un solo anno successivo all’esercizio di iscrizione in bilancio. Per gli stanziamenti iscritti in bilancio in forza di disposizioni legislative che siano entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario, il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno.

Il comma 4 riguarda il mantenimento in bilancio dei residui propri delle spese in conto capitale. Per i residui propri relativi a spese in conto capitale, i termini di conservazione in bilancio sono fissati a tre anni. Decorsi i suddetti termini, i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi, e sono eliminati dal conto del bilancio. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti unità elementari di bilancio degli esercizi successivi.

Si evidenzia che l’articolo 15, comma 5, ha esteso all’anno 2022 l’applicazione sperimentale, prevista dall’art. 4-quater del D.L. n. 32/2019 per il triennio 2019-2021, di alcune deroghe alle norme contabili sul mantenimento in bilancio delle risorse in conto capitale, tra le quali l’allungamento dei termini di mantenimento in bilancio dei residui relativi alle spese in conto capitale, rispetto a quanto previsto dall’articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevedendo che: i termini riferiti ai residui di stanziamento (comma 3) sono prolungati di un ulteriore esercizio, passando quindi da uno a due esercizi; i termini relativi ai residui propri (comma 4, primo periodo) sono prolungati di ulteriori tre esercizi, con la possibilità, dunque di poter essere pagati entro il sesto esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, decorsi i quali i residui si intendono perenti agli effetti amministrativi.

La norma prevede, inoltre, che qualora le somme oggetto di revoca siano state già trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione disposta con il D.P.C.M. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

In caso di mancato versamento delle predette somme da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, il recupero è operato con le procedure previste dall'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Le norme citate stabiliscono che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme all’atto del pagamento ai Comuni dell’imposta municipale propria ovvero per le province all’atto del riversamento alle province della RC auto. Gli importi recuperati sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione a pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno.

Per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette autonomie speciali assoggettano i propri enti ad una riduzione in corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome che provvedono, conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio statale le somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono stati inserti i commi 7-ter e 7-quater che recano disposizioni specifiche inerenti l’attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, al comma 2, lettera e) e al comma 2, lettera d), punto 1), alle cui schede di lettura nel presente dossier si rinvia.

 

Il comma 7-quinquies, infine, anch’esso inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede la presentazione di una relazione annuale alle Camere sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi compresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, anche sulla base dei risultati del sistema di monitoraggio previsto dal comma 7.

 

Si osserva che non è indicato il soggetto tenuto alla presentazione della relazione.

 

La relazione è presentata unitamente a quella presentata annualmente alle Camere dal Ministro per il Sud e la coesione sociale sull’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, in ordine ai princìpi di riequilibrio territoriale.

Si ricorda che l’art. 7-bis del D.L. n. 243 del 2016 ha introdotto il criterio di assegnazione differenziale di risorse a favore degli interventi nei territori delle regioni del Mezzogiorno, disponendo che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti, da assegnare sull'intero territorio nazionale, per i quali non siano già individuati specifici criteri o indicatori di attribuzione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti in conto capitale proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34%).

 

Il comma 8, con le modifiche formali apportate dal Senato, dispone che l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale complementare, che sono soggetti alla procedura di notifica alla Commissione UE ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione.

Secondo quanto introdotto in prima lettura al Senato, le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano in coerenza con il principio dell’assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali (does not significantly harm”), sancito nel Regolamento n. 2020/852/UE (art. 17), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.

Tale articolo tenta una prima ricognizione degli elementi da considerare per valutare se una attività economica possa o meno provocare un danno significativo agli obiettivi ambientali, quali

a)   la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b)  l’adattamento ai cambiamenti climatici;

c)   l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

d)  l’economia circolare;

e)   la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;

f)   la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Per valutare se un’attività economica sia o meno significativamente dannosa dal punto di vista ambientale, occorre tener conto dell’impatto ambientale dei prodotti e dei servizi forniti durante il loro intero ciclo di vita, in particolare prendendo in considerazione produzione, uso e fine vita di prodotti e servizi.

Si tratta del principio alla base dell’intero NGEU, sancito nell’articolo 5 del Regolamento n. 2021/241/UE che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tale articolo stabilisce che il Dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo». I progetti del PNRR sono stati predisposti sulla base di tale principio e corredati da relative tabelle di analisi (DNSH).

 

L’articolo 107, par. 1, del TFUE prevede che - salvo deroghe contemplate dai Trattati - sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

L’articolo 107 stabilisce dunque i principi di carattere generale per l’integrazione della fattispecie di aiuto di Stato vietato[3], ma il riconoscimento effettivo della loro incompatibilità è in capo alla Commissione. Tale potere di accertamento è esercitato sulla base dell’articolo 108 TFUE e delle procedure applicative del Trattato stesso.

L’articolo 108 TFUE, al par. 1, dispone che la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Lo stesso articolo, al par. 2, prevede che se la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constata che un aiuto concesso è incompatibile con il mercato interno ex articolo 107, oppure è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Se lo Stato non si conforma, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia.

In via generale, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, e, dunque il controllo della Commissione è ex ante. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, questa inizia senza indugio la procedura prevista dall’articolo 108, paragrafo 2 sopra descritta. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima di una decisione finale in tal senso.

Il Trattato comunque - all’articolo 108, par. 4 - facoltizza la Commissione ad adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE[4], che possono essere dispensate dalla procedura di notifica ex ante.

Di qui, la legittimità dei Regolamenti di esenzione dall’obbligo di notifica ex ante di determinate categorie di aiuti, quali, il cd. GBER-General Block exemption Regulation Regolamento UE n. 651/2014 e il cd. ABER-Agriculture Block Exemption Regulation Regolamento (UE) n. 702/2014, nonché del Regolamento Reg. 1407/2013/UE di esenzione degli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis" che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo (l’operatività dei regolamenti in questione è stata prorogata sino all’anno 2023 ed è anche in corso una procedura per l’estensione dell’ambito di applicazione del GBER, cfr. infra)[5].

La Commissione poi, utilizza per prassi, lo strumento della Comunicazione per elaborare “linee guida agli Stati membri” utili per delineare “gli schemi di intervento pubblico nell’economia nazionale in particolari ambiti”, considerati essenziali per le stesse politiche europee, quali ad esempio quelli inerenti le PMI, l’ambiente e l’energia, l’agricoltura e le politiche di coesione.

 

La cornice normativa in materia di aiuti di Stato delineata dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea informa l’adozione e l’attuazione dei progetti di investimento e delle riforme contenute nei Piani Nazionali di Ripresa e resilienza. Dovrà infatti essere assicurato il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato in tutti i casi in cui le Autorità nazionali, esercitando il proprio potere discrezionale nell'utilizzo delle risorse economiche provenienti dalla UE, adottino misure di vantaggio selettivo per soggetti che esercitano attività economica, ai sensi di quanto previsto dal TFUE. Tale principio è enunciato nel considerando n. 8 del Regolamento sul Dispositivo per la ripresa e la resilienza Reg. 2021/241/UE) [6].

La Commissione europea, nelle apposite Linee guida agli Stati Membri (Commission Staff Working Document – Guidance to Member State RRF - SWD(2021) 12 final Part 1, pag. 18-19) afferma che i fondi dell'Unione, erogati (channelled) attraverso le autorità degli Stati membri, diventano risorse statali e possono costituire aiuti di Stato se sono soddisfatti i criteri di cui articolo 107, par. 1, del TFUE. In tal caso, e in presenza di un aiuto di Stato, le misure devono essere notificate e approvate dalla Commissione prima che gli Stati membri possano concedere l'aiuto, a meno che tali misure non soddisfino le condizioni applicabili di un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (cfr. supra).

La Commissione ha pubblicato diversi modelli di orientamento (guiding templates) per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei loro Piani nazionali di ripresa e di resilienza in linea con le norme UE in materia di aiuti di Stato.

Il 21 dicembre 2020 sono stati adottati 11 modelli di orientamento in materia di aiuti di Stato che coprono diversi tipi di progetti di investimento in linea con le "iniziative faro europee" della Strategia annuale 2021 della Commissione per una crescita sostenibile.

Iniziative faro

Modelli di orientamento

 

POWER UP

Infrastrutture energetiche e dell'idrogeno

 

Energia da fonti rinnovabili, compresa la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili

 

Infrastrutture per generare e distribuire reti di teleriscaldamento/teleraffreddamento

RENOVATE

Efficienza energetica degli edifici

 

RECHARGE & REFUEL

Punti di ricarica per auto elettriche e auto a idrogeno per i veicoli stradali

 

Acquisto di veicoli a basse e a zero emissioni

 

Altri modi di trasporto a basse emissioni

 

CONNECT

Dispiegamento e adozione di reti fisse e mobili ad altissima capacità, compresi 5G e reti in fibra ottica

 

MODERNISE

Digitalizzazione della pubblica amministrazione, compreso il settore sanitario

 

SCALE UP

Tecnologie innovative relative ai processori e ai semiconduttori

 

RESKILL & UPSKILL

Modernizzare e aggiornare l'istruzione e la formazione, tra cui le competenze digitali e la pertinente connettività

 

 

I modelli forniscono orientamenti settoriali su:

i) casi in cui la presenza di aiuti di Stato può essere esclusa e pertanto non è necessaria una notifica preventiva alla Commissione;

ii) casi in cui si configurerebbe un aiuto di Stato, ma non è necessaria alcuna notifica in quanto la misura di aiuto rientra in un'esenzione per categoria; e iii) casi in cui si configurerebbe un aiuto di Stato ed è necessaria una notifica, alla luce delle principali norme applicabili in materia di aiuti di Stato.

L’11 febbraio 2021 la Commissione europea ha pubblicato un ulteriore modello di orientamento sugli aiuti di Stato per assistere gli Stati membri nell'elaborazione dei PNRR in linea con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il sostegno alla digitalizzazione dei mezzi di informazione.

La Commissione ha affermato che i modelli di orientamento possono e saranno aggiornati, se del caso, una volta che la Commissione avrà una visione e una comprensione migliori del contenuto dei Piani nazionali per la ripresa degli Stati membri.

Quanto alla redazione dei PNRR, si evidenzia che nelle citate Linee Guida del 22 gennaio 2021, la Commissione invita gli Stati membri a specificare nel PNRR, per ciascuna misura (riforme e investimenti), se, a loro avviso:

§  il sostegno non costituirà un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107, par. 1, del TFUE oppure se

§  la riforma o l'investimento sarà finanziato sulla base di un regime di aiuti di Stato esistente che rientra in un regolamento di esenzione per categoria, in particolare il GBER, o approvato da una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato (fornendo il numero di riferimento di tale regime. Oppure, se

§  la riforma o l'investimento darà luogo a una nuova misura di aiuto di Stato, si dovrà spiegare se essa sarà conforme alle condizioni di un regolamento di esenzione per categoria o del GBER(indicando quale articolo); oppure se

§  la misura richiede una notifica di aiuto di Stato, un'indicazione di quando la misura sarà pre-notificata o notificata alla Commissione e dettagli sulla base di compatibilità prevista.

In caso di dubbi sull'esistenza di un aiuto di Stato o sulla compatibilità di una misura con le norme UE in materia di aiuti, lo Stato membro è invitato a contattare la Commissione e a segnalarlo nel progetto di Piano di ripresa e resilienza.

In ultima analisi, afferma la Commissione, è dovere dello Stato membro notificare le misure di aiuto di Stato alla Commissione prima di concederle, in conformità con l'articolo 108, par. 3, del TFUE. A questo proposito, l'analisi degli aiuti di Stato effettuata dallo Stato membro nel PNRR non può essere considerata una notifica di aiuti di Stato. Inoltre, l'approvazione del PNRR non può essere intesa come una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato sulla misura in questione.

 

Si evidenzia, infine, che, contestualmente all’adozione dei modelli di orientamento, la Commissione ha avviato una procedura di consultazione per una modifica ai fini di un'eventuale estensione dell'ambito di applicazione del GBER - Regolamento generale di esenzione per categoria per consentire un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché di altri fondi dell'UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell'UE. Si tratterrebbe ad esempio, come rileva la stessa Commissione, di agevolare (escludendo dall’obbligo di notifica preventiva a date condizioni) gli investimenti previsti dal green new deal per il miglioramento dell'isolamento, dell'efficienza energetica o della digitalizzazione degli edifici, nella costruzione di reti di punti di ricarica per auto elettriche, nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI) o nello sviluppo della banda larga.

Quanto all’applicazione temporale del GBER, il 2 luglio 2020 la Commissione l’ha già prorogata di tre anni, dunque, fino al 2023. Ugualmente prorogata di tre anni è stata la vigenza del  Regolamento de minimis .

Sono stati poi prorogati di un anno, dunque, fino al 2021:

§  gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01). A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2027 troveranno applicazione i nuovi orientamenti adottati con la Comunicazione (2021/C 153/01);

§  gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);

§   gli orientamenti sugli aiuti di Stato per la protezione dell'ambiente e l'energia (2014/C 200/01);

§  la comunicazione sulla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI), (2014/C 188/02);

§  la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC) già modificata nell’attuale contesto pandemico (2012/C 392/01).

Contestualmente alla proroga sono stati apportati alcuni adeguamenti mirati a garantire la certa applicazione delle norme durante la crisi del coronavirus (cfr.Reg. n. 2020/972/UE pubblicato in GUUE del 7 luglio 2020, Comunicazione 2020/C 224/02 pubblicata in GUUE dell'8 luglio 2020).

Con la successiva Comunicazione della Commissione 2020/C 424/05, pubblicata in GUCE l'8 dicembre 2020, gli orientamenti in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, sono stati prorogati di due anni, dunque al 31 dicembre 2022, e anch’essi adeguati per tenere conto dell'impatto della pandemia di COVID-19.

La Commissione europea ha messo a disposizione un Tabella che indica il calendario delle prossime revisioni alla disciplina sugli aiuti di Stato (disponibile qui).

 

Il comma 9, infine, reca la quantificazione degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, determinati in 3.005,53 milioni di euro per l’anno 2021 (come corretto dal Senato, per eliminare un refuso), 6.053,59 milioni di euro per l’anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l’anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l’anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l’anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l’anno 2026, 70,9 milioni di euro per l’anno 2027, 6,4 milioni di euro per l’anno 2028, 10,1 milioni di euro per l’anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l’anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l’anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l’anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l’anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l’anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l’anno 2030, di cui si prevede la copertura complessiva ai sensi dell’articolo 5.


 

Articolo 1, comma 2, lett. a), nn. 1, 2 e lettera f), n. 1
(Servizi digitali)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera a), nn. 1 e 2 e lettera f), n. 1 determinano le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1,4 miliardi di euro, al finanziamento, rispettivamente, di:

Servizi digitali e cittadinanza digitale (350 milioni di euro);

Servizi digitali e competenze digitali (250 milioni di euro);

Polis – Case dei servizi digitali (800 milioni di euro).

 

Lo stanziamento è distribuito come segue.

                                       (milioni di euro)

Anno

Servizi digitali e cittadinanza digitale

Servizi digitali e competenze digitali

Polis – Case dei servizi digitali

2021

50,00

0,73

0,00

2022

100,00

46,81

125,00

2023

100,00

26,77

145,00

2024

50,00

29,24

162,62

2025

40,00

94,69

245,00

2026

10,00

51,76

122,38

Totale

350,00

250,00

800,00

 

 

Si tratta di risorse che affiancano quelle, pari a 9,75 mld di euro, stanziate dal PNRR a valere sulla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA. Tali risorse aggiuntive si riferiscono prevalentemente all’investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale, afferente alla Digitalizzazione della PA.

 

L’investimento 1.4 è finalizzato allo sviluppo dell’offerta di servizi digitali delle PA in favore di cittadini, residenti e imprese, in linea con gli obiettivi del "Digital Compass" dell'Europa, secondo cui entro nel 2030 i principali servizi pubblici saranno disponibili online.

In primo luogo, si intende rafforzare ed estendere servizi già esistenti quali identità digitale (SPID e CIE), firma elettronica, strumenti di pagamento digitale per pubblico e privato (PagoPA), piattaforma AppIO. Inoltre, si prevede di introdurre nuovi servizi, quali la Piattaforma unica di notifiche digitali e la sperimentazione in ambito mobilità (Mobility as a Service) per migliorare l’efficienza dei sistemi di trasporto urbano.

Si punta, entro il 2026, a rendere disponibili on line l’80% dei principali servizi pubblici e a dotare di CIE/SPID il 70% della popolazione.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata modificato il comma 6 dell’articolo 1, inserendo una disposizione volta espressamente ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lett. f), n. 1), relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale “Polis”; a tal fine si esclude per tali interventi l’obbligo, per le imprese che per disposizioni di legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, di rendere accessibili beni o servizi anche informativi di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte, anche alle imprese concorrenti, in condizioni equivalenti rispetto a quelle offerte a proprie società partecipate o controllate (art. 8, comma 2-quater, della legge n. 287 del 1990).


 

Articolo 1, comma 2, lett. a), n. 3
(Tecnologie satellitari ed economia spaziale)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lett. a) n. 3 destina alle tecnologie satellitari ed economia spaziale, risorse nazionali complementari pari a 65,98 milioni di euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06 milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno 2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026.

 

 

Per gli interventi del PNRR relativi alle tecnologie satellitari ed economia spaziale vengono dunque stanziate risorse nazionali complementari pari a complessivi 800 milioni nel periodo 2022-2026, che si aggiungono alle risorse RRF pari a 1.487 milioni di euro nello stesso periodo.

 

Nell'anno 2016 è stato adottato il "Piano Strategico nazionale Space economy ", volto a potenziare i sistemi di osservazione della terra per il monitoraggio dei territori e dello spazio extra-atmosferico e a rafforzare le competenze nazionali in materia. Il Piano si articola in 5 linee programmatiche, in linea con le iniziative condotte a livello europeo e con l'obiettivo di valorizzarne al massimo l'impatto a livello interno:

§  Telecomunicazioni satellitari a bassa latenza per servizi istituzionali e governativi (Mirror GovSatCom)

§  Supporto alla partecipazione nazionale a GALILEO (Mirror Galileo)

§  Infrastruttura Galileo PRS

§  Supporto a Copernicus (Mirror Copernicus) - Osservazione della Terra

§  Esplorazione spaziale e sviluppi tecnologici connessi.

Le risorse stanziate dal PNRR copriranno una quota degli investimenti definiti per alcune linee di intervento del Piano Space economy, quali SatCom, Osservazione della Terra, Space Factory, Accesso allo Spazio, In-Orbit Economy, Downstream.

Il sostegno finanziario trova allocazione all'interno della Missione n. 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura), Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", Investimento 4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale, cui sono ascritti 1,49 miliardi di euro. Secondo quanto risulta dagli allegati al PNRR, le risorse RRF (prestiti-loans), saranno ripartite a sostegno delle diverse iniziative come segue (nella Tabella è indicato anche il tempo di realizzazione dell’investimento “relevant time period”).

 

 

 

 

INIZIATIVE

PERIODO

RISORSE

TOTALE

(loans)

IMPORTO A VALERE SU RRF(mln euro)

RIPARTITO PER ANNUALITA’

2022

2023

2024

2025

2026

Satcom Initiative

1/01/2021

30/06/2026

385

30

70

80

120

85

Earth Observation

1/01/2021

30/06/2026

417

20

0

50

50

80

Space Factory

1/01/2021

30/06/2026

235

20

0

70

45

100

In-Orbit Economy

1/01/2021

30/06/2026

450

10

15

45

50

30

Altro Tecnologie satellitari e Space Economy

n.d

n.d

517

0

0

67

100

350

Totale Investimento 1.4

 

 

1.487

80

85

312

365

645

Fonte: PNRR


 

Articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4
(Ecosistemi per l’innovazione al Sud
in contesti urbani marginalizzati)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per gli ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.

 

Lo stanziamento, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riprende le finalità di cui all’Investimento 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S", esposto all’interno della Missione 4, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede un investimento di 1,3 mld a favore di 12 “campioni territoriali di “R&S” (esistenti o nuovi).

Gli ecosistemi dell’innovazione rappresentano un modello innovativo di sviluppo economico e sociale e sono luoghi di contaminazione e collaborazione tra Università, centri di ricerca, società e istituzioni locali che hanno finalità di formazione di alto livello, innovazione e ricerca applicata definite sulla base delle vocazioni territoriali.

L’intervento partirà nel 2021 e si concluderà nel 2026.


 

Articolo 1, comma 2, lett. b)
(Eventi sismici 2009 e 2016)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera b) determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia) per complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La lettera b) del comma 2 stabilisce al n. 1 che per gli interventi a favore delle aree colpite dai terremoti del 2009 e 2016 sono destinati complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, in base alla seguente ripartizione:

§  220 milioni per l’anno 2021;

§  720 milioni per l’anno 2022;

§  320 milioni di euro per l’anno 2023;

§  280 milioni di euro per l’anno 2024;

§  160 milioni di euro per l’anno 2025;

§  80 milioni di euro per l’anno 2026.

 

La norma in esame non individua l’entità delle risorse da destinare singolarmente alle due aree terremotate del 2009 (Abruzzo) e del 2016 (Centro-Italia).

I suddetti investimenti complementari ricadono nella strategia della Missione 5 (Inclusione e coesione), Componente 3 (Interventi speciali di coesione territoriale) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che presenta 1,98 miliardi di euro (risorse PNRR) e 2,43 miliardi di euro (risorse del Fondo Complementare).

Nel corso della XVIII legislatura sono stati adottati diversi interventi a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dal sisma verificatosi a far data dal 24 agosto 2016 e varie misure a favore del terremoto avvenuto in Abruzzo nel 2009. Per approfondire tali interventi, si rinvia al tema web “Terremoti”.


 

Articolo 1, comma 2, lettera c), nn. 1-4 e 7-9;
commi da 2-bis a 2-quater

(Interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera c) - modificata dal Senato - destina 9.760 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere nei pertinenti capitoli del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per interventi nei settori delle infrastrutture e dei trasporti.

Durante l'esame presso il Senato sono state introdotte disposizioni aggiuntive, le quali: riservano alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota delle risorse destinate al rinnovo delle flotte di bus e al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali; recano specifiche destinazioni delle risorse destinate al rinnovo delle navi; demandano ad un decreto ministeriale taluni profili di attuazione delle disposizioni in esame.

 

Per quanto attiene alle destinazioni delle risorse in questione, si riporta di seguito quanto previsto nei punti da 1 a 4 e nei punti da 7 a 9, rinviando per i punti 5 e 6 alla specifica scheda di lettura.

 

§  Punto 1: Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus: 62,12 milioni di euro per l’anno 2022, 80,74 milioni di euro per l’anno 2023, 159,01 milioni di euro per l’anno 2024, 173,91 milioni di euro per l’anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l’anno 2026;

 

§  Punto 2: Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi: 45 milioni di euro per l’anno 2021, 54,2 milioni di euro per l’anno 2022, 128,8 milioni di euro per l’anno 2023, 222 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per l’anno 2025 e 150 milioni di euro per l’anno 2026;

 

Gli investimenti di cui ai punti 1 e 2 risultano complementari alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile del PNRR.

 

§  Punto 3: Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (in luogo di "Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità", a seguito di modifica approvata dal Senato): 150 milioni di euro per l’anno 2021, 360 milioni di euro per l’anno 2022, 405 milioni di euro per l’anno 2023, 376,9 milioni di euro per l’anno 2024, 248,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026;

§  Punto 4: Rinnovo del materiale rotabile e (secondo l'integrazione apportata dal Senato) infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci: 60 milioni di euro per l’anno 2021, 50 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 20 milioni di euro per l’anno 2025;

 

Gli investimenti di cui ai punti 3 e 4 risultano complementari alla Missione 3- Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 1 - Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0 del PNRR.

 

Durante l'esame presso il Senato sono stati introdotti i commi da 2-bis a 2-quater.

Il comma 2-bis prevede che sia riservato almeno il 50 per cento delle risorse per gli investimenti relativi al rinnovo dei bus (punto 1) e almeno l'80 per cento delle risorse per gli investimenti destinati al rafforzamento delle linee ferroviarie regionali (punto 3) alle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. La disposizione mira a favorire gli investimenti in materia di mobilità su tutto il territorio nazionale, riducendo al contempo il divario infrastrutturale fra le regioni.

Il comma 2-ter fa riferimento alle risorse destinate al rinnovo delle navi, di cui al punto 2. Tale comma:

§  prevede l'erogazione di un contributo per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in fase di costruzione, non superiore al 50 per cento dei costi necessari, fino a concorrenza delle risorse qui determinate nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026 (lettera a));

§  destina 20 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni per l'anno 2022 e 30 milioni per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto - da parte di Rete Ferroviaria Italiana Spa - di unità navali impiegate nel traghettamento nello stretto di Messina (ivi compresi i servizi ferroviari di collegamento passeggeri e merci ed il traghettamento veloce dei passeggeri); tali risorse, specifica il comma in esame, si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (lettera b));

§  prevede il finanziamento (fino al 50 per cento dei relativi costi) di interventi destinati alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul territorio nazionale per la decarbonizzazione dei trasporti del settore marittimo, nonché di punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL e Bio-GNL) in ambito portuale, con le relative capacità di stoccaggio e l'acquisto delle unità navali necessarie a sostenere le attività di rifornimento di combustibile per la propulsione della navi (c.d. bunkeraggio, effettuato con navi) a partire dai terminali di rigassificazione nazionali; a tal fine sono previste risorse pari 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni di euro per l'anno 2026 (lettera c)).

Il comma 2-quater, lett. b), demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, la definizione delle tipologie e dei parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento, ai sensi delle suddette lettere a) e c) del comma 2-ter, nonché l'entità del contributo concedibile e le modalità di erogazione.

Con medesimo decreto (ai sensi della lett. a) del medesimo comma 2-quater) dovranno inoltre essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate al rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario merci (punto 4), da erogare alle imprese del settore ferroviario e della logistica operanti sul territorio nazionale. Tali contributi, chiarisce il comma in esame, sono destinati al finanziamento (nella misura massima del 30 per cento dei relativi costi) dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci ferroviarie, anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento (fino al 100 per cento) di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete Ferroviaria Italiana Spa.

 

Si ricorda che nell’ambito della “Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, del PNRR, le cui risorse ammontano complessivamente a 25,40 miliardi di euro, gli Interventi sulla rete ferroviaria rappresentano la prima componente (M3C1.1), con risorse pari a 24,77 miliardi di euro.

Gli obiettivi comuni a tutti gli investimenti sono: la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni attraverso lo spostamento del traffico passeggeri e merci dalla strada alla ferrovia; la maggiore connettività territoriale riducendo i tempi di percorrenza; la digitalizzazione delle reti di trasporto e il miglioramento della sicurezza di ponti, viadotti e gallerie; la maggiore competitività dei sistemi produttivi del Sud migliorando i collegamenti ferroviari.

 

§  Punto 7: Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni di euro per l’anno 2021, 400 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 270 milioni di euro per l’anno 2024, 130 milioni di euro per l’anno 2025 e 50 milioni di euro per l’anno 2026;

 

§  Punto 8: Aumento selettivo della capacità portuale: 72 milioni di euro per l’anno 2021, 85 milioni di euro per l’anno 2022, 83 milioni di euro per l’anno 2023, 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 60 milioni di euro per l’anno 2025;

 

§  Punto 9: Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni di euro per l’anno 2021, 52,79 milioni di euro per l’anno 2022, 68,93 milioni di euro per l’anno 2023, 46,65 milioni di euro per l’anno 2024, 47,79 milioni di euro per l’anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l’anno 2026;

 

Si segnala che gli investimenti di cui ai punti da 7 a 9 risultano complementari alla Missione 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile, Componente 2 - Distretti intelligenti e logistica integrata intermodale (ex Progetto integrato Porti d'Italia).

 

Con riguardo, più in generale, all'ambito della “Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile”, si ricorda che le risorse del PNRR ammontano complessivamente a € 25,40 miliardi.

L’intermodalità e la logistica rappresentano la seconda componente (M3C2), con risorse pari a 0,63 miliardi di euro.

La componente si divide a sua volta in due ambiti di intervento:

§  Sviluppo del sistema portuale (M3C2.1), con risorse per 0,27 mld € costituiti da prestiti (loans);

§  Intermodalità e logistica integrata (M3.C2.2), con risorse per 0,36 mld €, costituiti da sovvenzioni (grants).

 


 

Articolo 1, comma 2, lett. c), nn. 5 e 6
(Strade sicure)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera c), nn. 5 e 6, determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, rispettivamente, per gli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.000 milioni di euro, a favore, di interventi per la implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25, e per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel in gestione ANAS.

Con due modifiche introdotte al Senato, gli interventi previsti per ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24-A25 sono stati estesi, oltre che per l’implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto, anche alla loro messa in sicurezza; inoltre, l’intervento previsto per il sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel in gestione ANAS è stato esteso a tutta la rete viaria principale.

 

La lettera c), n. 5, prevede risorse pari a complessivi 1.000 milioni di euro, per il periodo 2021-2026, per interventi a favore di ponti, viadotti e tunnel delle autostrade A24 e A25, secondo il seguente programma:

§  150 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

§  90 milioni per l’anno 2023;

§  337 milioni per l’anno 2024;

§  223 milioni di euro per l’anno 2025;

§  50 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Con una modifica introdotta dal Senato al n. 5, si specifica che l’intervento denominato “Strade sicure” è rivolto, oltre che alla implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25), anche per la loro messa in sicurezza.

Le autostrade A24 (Roma-Teramo) e A25 (Torano-Pescara), gestite da Strada dei parchi S.p.A., rappresentano un collegamento che unisce l’Autostrada del Sole A1 all’Autostrada Adriatica A14, caratterizzato da 153 ponti e viadotti, per uno sviluppo complessivo di circa 118,8 km (per comprendere l’imponenza di queste strutture basti pensare che alcuni di questi viadotti superano i 100 metri di altezza dal piano di campagna) e da 54 gallerie che s’incontrano sul tragitto e che, con uno sviluppo complessivo di circa 70,8 km, rappresentano il 12,6% del percorso autostradale (otto di queste gallerie hanno lunghezze variabili fra duemila e diecimila metri).

In merito, con il D.P.C.M. del 24 settembre 2020, è stato nominato, fino al 31 dicembre 2025, l'ing. Maurizio Gentile Commissario straordinario per l'espletamento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli di priorità per la sicurezza antisismica, delle Autostrade A24 e A25, ai sensi dell’art. 206 del D.L. 34/2020.

La lettera c), n. 6 prevede risorse per complessivi 450 milioni di euro, per il periodo 2021-2026, al fine di implementare il sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti da ANAS.

Con una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, l’implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel è stato esteso a tutta la rete viaria principale, oltre che alle infrastrutture gestite da ANAS.

L’art. 2 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), che reca la definizione e la classificazione delle strade in generale, definisce nell’ambito del comma 4 “strada principale”, le autostrade, le strade extraurbane principali, e le strade urbane di scorrimento. 

Il finanziamento degli interventi avviene secondo il seguente programma:

§  25 milioni di euro per l’anno 2021;

§  50 milioni di euro per l’anno 2022;

§  100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

§  75 milioni di euro per l’anno 2026.

In tema di monitoraggio di ponti viadotti e tunnel, con il D.M. 17 dicembre 2020 n. 578, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha adottato le Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti,  che assicurano l’omogeneità della classificazione e gestione del rischio, della valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali. Inoltre, l’Anas ha recentemente pubblicato la prima guida nel settore stradale italiano, che definisce il concetto di “Smart Road”.

I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile), Componente 1 (Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale 4.0) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che presenta 24,8 miliardi di euro (risorse PNRR) e 3,20 miliardi di euro (risorse del Fondo Complementare).


 

Articolo 1, comma 2, lett. c), nn. 10-11
(Efficientamento energetico e Cold ironing)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lett. c) n. 10 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l’anno 2021, 7 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico.

L’articolo 1, comma 2, lett. c) n. 11 stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 80 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni di euro per l’anno 2022, 160 milioni di euro per l’anno 2023, 140 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni di euro per l’anno 2026 per l’elettrificazione delle banchine (cold ironing).

 

L’efficientamento energetico è oggetto di uno specifico investimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che alla Missione 2, componente 3 ha come obiettivo l’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, con un importo di 15,36 mld.

Per una complessiva descrizione della tematica, si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.

Si tratta di uno dei cardini della transizione ecologica che sottende al Piano, difatti si parla di efficientamento energetico in varie parti del Piano stesso (efficientamento energetico degli edifici, efficientamento energetico, di musei, cinema e teatri, efficientamento energetico di stazioni e nodi ferroviari, efficientamento energetico dei porti).

 

Proprio in relazione ai porti interviene il finanziamento degli interventi di elettrificazione delle banchine (cold ironing). L’elettrificazione delle banchine deriva dalla rilevazione del fatto che il settore del trasporto marittimo di persone e cose contribuisce all'emissione di sostanze inquinanti nocive per l'aria, costituendo un problema per le comunità portuali coinvolte e le aree attigue.

 

Con le modifiche apportate dal Senato, si circoscrive il finanziamento per l’elettrificazione delle banchine all’ipotesi di utilizzo – ove il prelievo non avvenga dalla rete di trasmissione nazionale – di fonti green rinnovabili, o, qualora queste non siano disponibili, di biogas o, in sua mancanza, di gas naturale.

Per una ricognizione degli incentivi alle fonti rinnovabili, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.

Si valuti l’opportunità di precisare o rimandare ad apposito atto secondario la definizione delle energie “green rinnovabili”.

Si tratta di una locuzione innovativa a livello legislativo, che evidentemente esclude dal novero delle energie rinnovabili il biogas (solitamente le biomasse sono ricomprese nella disciplina delle fonti rinnovabili), cui si può ricorrere solo in subordine.

Per quanto riguarda inoltre l’utilizzo del gas naturale, si ricorda che tutti gli interventi devono rispettare il principio del non arrecare danni significativi all’ambiente (vedi articolo 1, comma 8), per cui  si valuti l’opportunità di una valutazione di merito dell’impatto di tale intervento.

 

All’interno della Missione 3 (Infrastrutture per una mobilità sostenibile) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è prevista una riforma volta alla definizione di procedure semplificate per la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fornitura di energia elettrica da terra alle navi durante la fase di ormeggio.

 

Attualmente, in base al livello di tensione dei lavori necessari per l'elettrificazione delle banchine, esistono due diverse procedure autorizzative:

a)     una per le opere ricadenti sulla RTN (tensione superiore a 132 kV), previa autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dell'Economia, d’intesa con il Ministero dell'Ambiente, previo accordo con la Regione o le Regioni interessate;

b)     un’altra per opere con tensione inferiore a 132 kV. In questo caso l'iter autorizzativo segue le regole previste dalle procedure autorizzative regionali.

 

Per il Cold ironing, le due procedure autorizzative procedono parallelamente e l'ottenimento dell'autorizzazione finale è condizionato dalla procedura più lenta.

 

L’investimento 1.1 della Missione 3, componente 2, prevede risorse pari a 270 milioni per il progetto Green Ports, che si pone come obiettivo quello di rendere le attività portuali sostenibili e compatibili con i contesti urbani portuali attraverso il finanziamento di interventi volti all’efficientamento ed alla riduzione dei consumi energetici delle strutture e delle attività portuali.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 2, lett. c) n. 12 e commi 2-quinquies e 2-sexies
(Strategia Nazionale Aree interne)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lett. c) n. 12, destina 300 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, in favore della Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade. Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti, nell’articolo 1, i commi 2-quinquies e 2-sexies, volti a precisare la destinazione delle risorse, finalizzate ad interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria, anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione, nonché a definire criteri di ripartizione delle risorse medesime tra le Aree Interne interessate.

 

L’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 12) introduce tra gli interventi del Piano Nazionale complementare il finanziamento, per 300 milioni di euro negli anni dal 2021 al 2026[7], della Strategia Nazionale Aree interne, con riferimento al programma per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade.

Secondo le modifiche approvate in Senato, il programma include la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

Il finanziamento è ripartito secondo il seguente profilo temporale:

§  20 milioni di euro per l’anno2021;

§  50 milioni di euro per l’anno 2022;

§  30 milioni di euro per l’anno2023;

§  50 milioni di euro per l’anno 2024;

§  100 milioni di euro per l’anno2025;

§  50 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Tale finanziamento è da considerarsi integrativo rispetto all’investimento previsto nel PNRR (nell’ambito della Missione 5 “Inclusione e coesione, Componente 3 “Interventi speciali di coesione territoriale”) per il rilancio e la valorizzazione delle Aree Interne, per un importo complessivo di 825 milioni di euro per il periodo 2021-2026.

L’investimento considerato nel PNRR è destinato a due specifiche linee di intervento:

§  potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità. I relativi progetti possono riguardare: servizi di assistenza domiciliare per anziani; infermiere e ostetriche di comunità; potenziamento di piccoli ospedali senza pronto soccorso o alcuni servizi di base e ambulatoriali; infrastrutture per l'elisoccorso; rafforzamento centri per disabili; centri di consulenza, centri culturali, sportivi e per l’accoglienza di migranti.

§  servizi sanitari di prossimità, destinati al consolidamento delle farmacie rurali convenzionate dei centri con meno di 3.000 abitanti.

Nel PNRR si sottolinea, tra l’altro, che il contributo del PNRR alla Strategia Nazionale per le Aree Interne è complementare a un’azione ancora più ampia e organica che, coinvolgendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), mobiliterà 2,1 miliardi di euro nei prossimi 5 anni.

 

Nel corso dell’esame al Senato sono stati inseriti i commi 2-quinquies e 2-sexies, volti a precisare, rispettivamente, la destinazione delle risorse assegnate con il comma 2, lettera c), n. 12, e i criteri di ripartizione tra le Aree Interne delle somme in questione.

In particolare, il comma 2-quinquies stabilisce che, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento dell'accessibilità delle aree interne, le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 12 sono destinate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

Ai fini della ripartizione delle risorse tra le Aree Interne, è previsto un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - di concerto con Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali - da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sulla base dei seguenti criteri:

a)  entità della popolazione residente;

b)  stensione delle strade statali, provinciali, e comunali, qualora queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o più comuni appartenenti all'area interna;

c)  esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei territori e dall'accelerazione sismica;

d)  esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa entità.

Il comma 2-sexies precisa che, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-quinquies, i criteri di cui alle lettere a) e b), complessivamente considerati, sono da considerarsi prevalenti.

 

La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, definite nell’ambito dell’Accordo di Partenariato[8], e rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, che corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana.

La Strategia, che ha lo scopo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti maggiore accessibilità ai servizi essenziali, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali.

Per la Strategia Nazionale per le Aree Interne il legislatore ha stanziato risorse nazionali, a partire dall'esercizio 2014, per complessivi 481,2 milioni per il periodo 2015-2023, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 187 del 1983, c.d. Fondo IGRUE).

Il processo di selezione delle aree è stato completato nel corso del 2017 e ha interessato 72 aree, composte da 1.060 Comuni, da poco meno di 2 milioni abitanti (dato al 2020) e un territorio di circa 51mila kmq, pari ad un sesto del territorio nazionale. Come illustrato nell’ultima Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, allegata al DEF 2021, al 31 dicembre 2020, le aree interne che hanno definito strategie d’area sono 71, con un totale di investimenti programmati di circa 1,167 miliardi di euro. Lo sforzo, che ha accumunato Amministrazioni centrali, Regioni e comunità locali, ha consentito di approvare, nel corso del 2020, 24 strategie di area (un terzo delle aree interne selezionate), portando a conclusione la fase di sperimentazione definita nell’Accordo di partenariato 2014-2020.

I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52.

Inoltre, con la Delibera CIPE n. 14/2019 sono state assegnate ai Patti per il Sud ulteriori risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 in favore delle Regioni, per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro destinati all’attuazione di un “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne”. Per tale finalità, a ciascuna Regione del Sud è stato destinato un importo pari a 10 milioni di euro.

Articolo 1, comma 2, lett. c), n. 13 e commi 2-septies - 2-decies
(Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 13, determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, al programma “Sicuro, verde e sociale”, per interventi di riqualificazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con una modifica approvata dal Senato sono stati introdotti i commi 2-septies – 2-nonies, che individuano e disciplinano la destinazione delle suddette risorse al finanziamento di un Programma di interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, anche in forma congiunta, per favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni e degli ex Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari.  Con il comma 2-decies, anch’esso aggiunto dal Senato, si stabiliscono ulteriori finalità per le risorse del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, previste dall’art. 4 del D.L. 47/2014, al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

 

La lettera c) prevede a favore dell’intervento n. 13 relativo al programma “Sicuro, verde e sociale”, per interventi di riqualificazione dedicati all’edilizia residenziale pubblica, risorse pari a complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, da assegnare ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le seguenti modalità:

§  200 milioni per l’anno 2021;

§  400 milioni per l’anno 2022;

§  350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

 

I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 2 (Rivoluzione verde e transizione ecologica), Componente 3, nell’ambito degli investimenti dedicati alla “Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”, in cui sono previsti complessivi 15,36 miliardi di euro per il periodo 2021-2026 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 6,56 miliardi di euro dal Fondo complementare.

Nello specifico – come si legge nel PNRR – attraverso la Componente 3 si vuole rafforzare l’efficientamento energetico incrementando il livello di efficienza degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come il nostro, che soffre di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati, come già avviato dall’attuale misura “Superbonus 110%”.

 

Nel corso dell’esame al Senato, sono stati introdotti i commi aggiuntivi 2-septies - 2-nonies, che prevedono, in particolare, che le risorse previste al comma 2, lettera c), n. 13, siano destinate al finanziamento di un Programma di interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica, al fine di favorire l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Regioni, Comuni, ex Istituti autonomi case popolari, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari.

Nello specifico, il comma 2-septies prevede che il Programma di interventi di riqualificazione della edilizia residenziale pubblica finanzi la realizzazione di:

a)   interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e realizzazione di progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;

b)  interventi di efficientamento energetico di alloggi, ovvero di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

c)   interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d)  interventi di riqualificazione degli spazi pubblici se eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e)   operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). La condizione prevista in tal caso è che gli immobili da acquistare siano in possesso di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b). Per tali può essere destinato un importo non superiore al dieci per cento del totale delle risorse;

f)   locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

Il comma 2-octies specifica che gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, lettera c), n. 13, non possono essere ammessi alle detrazioni previste dall'art. 119 del D.L. 34/2020, che disciplina le agevolazioni fiscali previste dal cd. Superbonus 110%.

L'art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Per approfondire, si rinvia al tema web “Superbonus e tassazione immobiliare”.

 

Il comma 2-nonies prevede l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa in sede di Conferenza unificata, al fine di individuare:

a)   gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse di cui al comma 2-octies, tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna regione, dell'entità della popolazione residente nella regione e dell'entità della popolazione regionale residente in zona sismica 1 e 2 (in cui le probabilità di avere forti terremoti sono alte o possibili);

b)  le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi, con priorità per gli interventi effettuati in zona sismica 1 e 2, per quelli che prevedono azioni congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di efficientamento energetico, e per quelli in relazione ai quali sia già disponibile almeno il progetto di fattibilità tecnico-economica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50[9];

c)   la disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

 

Con il comma 2-decies, anch’esso aggiunto dal Senato, si stabiliscono inoltre ulteriori finalità per le risorse previste nel Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, istituito dall’art. 4 del D.L. 47/2014, al fine di incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, il comma 2-decies precisa le seguenti finalità:

a)   interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e immobili già destinati a edilizia residenziale pubblica;

b)  interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque vincolo.

 

L’art. 4 del D.L. 47/2014 disciplina il programma di interventi per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) dei Comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) avviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le risorse sono assegnate alle regioni e sono attivate secondo due linee d’intervento: ripristino di piccola entità fino a 15mila euro e interventi di manutenzione straordinaria, compresi quelli a carattere energetico, fino a 50mila euro ad alloggio. Con il D.M. 16 marzo 2015 sono stati stabiliti i criteri per la formulazione del programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Nella interrogazione 5/00811, svolta nel mese di ottobre 2018 presso la Commissione Ambiente della Camera, il Governo ha sottolineato, tra l’altro, che 492 milioni di euro sono stati assegnati al programma di recupero degli immobili di proprietà di comuni ed ex IACP comunque denominati, e, per soddisfare l’ulteriore fabbisogno segnalato dalle Regioni, altri 321 milioni sono stati attribuiti al programma dal Fondo investimenti infrastrutturali di cui all'art. 1, comma 140, della legge di stabilità 2017. In particolare, la disponibilità aggiuntiva è stata destinata agli interventi di manutenzione straordinaria da conseguire mediante l'adeguamento sismico, impiantistico e l'efficientamento energetico nonché la ridefinizione del numero degli alloggi mediante frazionamenti.

Rileva in tale ambito anche quanto previsto dal Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, istituito nella legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), finalizzato alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie in un'ottica di sostenibilità e densificazione e senza consumo di nuovo suolo, i cui interventi devono seguire il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart city), mediante l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033 (art. 1, commi 437-444). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema web “Edilizia e Urbanistica”.


 

Articolo 1, comma 2, lettera d), e comma 7-quater
(Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera d), assegna al Ministero della cultura (MIC) complessivi € 1.455,24 mln, per gli anni dal 2021 al 2026, riferiti ad un Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali.

Il comma 7-quater dello stesso articolo 1, introdotto durante l’esame al Senato, disciplina le modalità di ripartizione delle risorse.

 

In particolare, il comma 1 precisa che le risorse destinate al Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali sono temporalmente distribuite come segue:

 

Importo (mld di €)

Ripartizione risorse (mld di €)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1,455

0,2077

0,3552

0,2849

0,2651

0,2600

0,0823

 

Il comma 7-quater prevede che, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dall’articolo 1 in esame, nonché dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7 dello stesso articolo 1[10], alla ripartizione delle risorse sopra indicate si provvede con DPCM, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

 

Al riguardo, si ricorda che la scheda progetto relativa alle risorse di cui al co. 2, lett. d), dell’art. 1, presentata durante l’esame in Commissione al Senato, specifica che l’obiettivo è costituito da 14 interventi su diverse tipologie di beni, tutti di natura pubblica e appartenenti a enti locali o al Ministero della cultura. Di essi:

§  8 realizzano progetti di rigenerazione integrata di recupero urbano e/o processi di riqualificazione culturale. Sono previste la realizzazione di biblioteche e la riqualificazione di grandi aree urbane a fini culturali e sociali;

§  4 si concentrano sul restauro e/o recupero del patrimonio culturale in aree che richiedono interventi rilevanti;

§  2 interessano ambiti paesaggistico/territoriali.

 

Con riferimento alle modalità attuative, la stessa scheda progetto evidenziava che “l'intervento si realizza tramite un decreto di ammissibilità al finanziamento dei 14 progetti selezionati emanato dal ministero; il decreto individuerà puntualmente il beneficiario/ente attuatore (stazione appaltante) e sarà accompagnato da un disciplinare d’obblighi da sottoscrivere entro 10 giorni dall'emissione del decreto di ammissibilità che stabilirà le fasi di attuazione e gli obblighi del beneficiario, le spese ammissibili e le procedure e le modalità di attuazione. I decreti di concessione delle risorse verranno invece adottati una volta perfezionati i livelli di progetto e in base allo stato di avanzamento”.

Inoltre, evidenzia che “Il Ministero della cultura monitorerà l’avanzamento procedurale e fisico degli interventi tramite i sistemi informativi RGS”.

Tali previsioni sembrerebbero in parte superate da quanto si propone con il comma 7-quater.

 

Si ricorda, peraltro, che, con riferimento ai progetti, gli stessi sono stati anticipati anche da comunicati stampa del Ministero della cultura, che ne hanno fornito alcune specifiche. Si tratta di:

 

1. Progetto di sviluppo e potenziamento delle attività de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale e internazionale. A tale intervento sarebbero destinati, in base ad un comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 169,556 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “Il progetto verrà articolato in diversi interventi di recupero, che interesseranno l’Arsenale di Venezia, il Padiglione Centrale e i Giardini della Biennale, le strutture della Mostra del Cinema al Lido (Palazzo del Cinema, Sala Darsena e Sala Perla). Ciò avverrà attraverso il restauro e la valorizzazione di beni storici vincolati in uso insieme alla manutenzione e riqualificazione dei siti, con l’efficientamento energetico e interventi innovativi per le sedi pubbliche in uso. Verranno anche sostenute azioni per la ricerca applicata nel campo della produzione artistica delle giovani generazioni, per la valorizzazione della ricerca storica in ambito archivistico e per progetti di ricerca ed editoriali capaci di coinvolgere università, centri di ricerca e fondazioni nazionali e internazionali. In particolare, due interventi riguarderanno lo start up del nuovo Archivio Storico per le Arti Contemporanee e il potenziamento delle attività di Biennale College”.

Al riguardo, la citata scheda progetto  fa presente che il soggetto attuatore sarà la Fondazione La Biennale di Venezia;

 

2. Il Porto Vecchio di Trieste: il nuovo rinascimento della città. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 40 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “Le nuove risorse andranno a finanziare due interventi. Il primo consiste nella riqualificazione del Viale Monumentale, con la valorizzazione della linea ferroviaria originale e la manutenzione di un tratto dello storico Torrente Chiave: le opere da eseguire riguardano in particolare la realizzazione di un collegamento tra il Polo museale del Porto Vecchio e il centro storico della città […]. Il secondo intervento prevede la realizzazione di un parco lineare e ciclabile verde di archeologia industriale dal terrapieno di Barcola al centro storico.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che il soggetto attuatore sarà il comune di Trieste.

 

3. Torino, il suo Parco e il suo Fiume: memoria e futuro. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 100 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “Gli interventi prevedono il recupero di architetture d’autore del centro Torino Esposizioni da destinare alla Nuova Biblioteca Civica e al Nuovo Teatro, il ripristino di attracchi con nuove opere per la riattivazione delle linee di trasporto fluviale e il ripristino dei Murazzi, la sistemazione del Borgo Medievale con il recupero di tutti gli edifici, la realizzazione di arredi per i percorsi interni del Parco del Valentino, di impianti di illuminazione scenografica degli esterni a basso impatto, di piattaforme digitali per la promozione e di spazi per l’alta formazione”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che il soggetto attuatore sarà il comune di Torino.

 

4. Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC) – Milano. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 101,574 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “Il progetto si articola in diversi interventi tra loro complementari: la creazione di un polo bibliotecario di nuova generazione capace di divenire il centro funzionale del sistema bibliotecario dell’area metropolitana, la realizzazione di una struttura in grado di sviluppare programmi di ricerca e sviluppo in sinergia con le università milanesi, lo sviluppo di relazioni strutturate con i soggetti attivi nella riduzione del digital divide e per il contrasto alle povertà educative, il supporto alla riduzione del divario di accesso all’informazione per realizzare alcuni obiettivi dell’Agenda europea per lo sviluppo sostenibile”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che i soggetti attuatori saranno comune di Milano e Fondazione BEIC.

 

5. Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesiGenova. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 69,97 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “Il progetto si articola in due linee distinte. La prima è la realizzazione di una nuova cabinovia per collegare la città con il Sistema dei Forti di Genova, che connetterà la Stazione Marittima con l’area di Forte Begato. La seconda prevede il recupero dei Forti Belvedere, Crocetta, Tenaglia, Sperone, Puin, Begato, Diamante, Torre Granara, Santa Tecla, della cinta muraria del Sistema dei Forti e, in ambito urbano, delle Mura di Malapaga e Porta Siberia; il recupero dei percorsi pedonali storici; la creazione di un hub informativo e di accoglienza dei visitatori presso il punto di arrivo della cabinovia nell’area di Forte Begato”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che il soggetto attuatore sarà il comune di Genova.

 

6. Progetto integrato per il potenziamento dell’attrattività turistica delle aree del parco del delta del PoRegioni Veneto, Emilia Romagna. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 55 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “il progetto prevede il potenziamento del sistema di visita di ambienti naturalistici […], anche con punti di interesse culturale e naturalistico (piccoli musei diffusi, capanni birdwatching, camminamenti attrezzati sugli ambienti umidi); il potenziamento di punti di accoglienza (ospitalità, informazione, didattica ambientale) e di servizio e la creazione di un polo culturale integrato con realizzazione del museo della nave romana di Comacchio ed il restauro del comparto storico in cui è inserito”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che i soggetti attuatori saranno regioni, enti Parco, strutture periferiche del MIC.

 

7. Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pierluigi Nervi – Firenze. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 95 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “l’intervento prevede il recupero di un iconico monumento, considerato uno dei migliori esempi dell’architettura europea del 900, garantendone la funzione sportiva originaria e adeguandolo alle esigenze di sicurezza e fruibilità di un impianto contemporaneo”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che il soggetto attuatore sarà il comune di Firenze.

 

8. URBS. Dalla città alla campagna romana – Roma. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 105,9 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “Il progetto intende rafforzare le connessioni tra i due Istituti del MiC – il Museo Nazionale Romano e il Parco Archeologico dell’Appia Antica - attraverso l’implementazione di una rete museale tra la città e una parte rilevante della campagna romana. […]. Nello specifico, per il Museo Nazionale Romano tra le azioni che s’intendono sviluppare sono quelle di aprire al pubblico le grandi aule delle Terme di Diocleziano; di restaurare il quartiere antico, medioevale e moderno della Crypta Balbi; di ripensare e riorganizzare profondamente il percorso espositivo complessivo del Museo Nazionale Romano, perché diventi un percorso educativo, innovativo, accessibile a tutti i tipi di pubblico. […]. Per il Parco Archeologico dell’Appia Antica l’obiettivo è invece quello di sostenere e promuovere il rilancio del territorio tra la via Appia e la via Latina. […]. Gli interventi si articoleranno su più livelli: nuove acquisizioni, scavi archeologici, restauri e rifunzionalizzazioni. […]. Il sistema territoriale della via Appia Antica sarà interessato da nuove possibili acquisizioni”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che i soggetti attuatori saranno il Museo nazionale romano e il Parco Archeologico dell’Appia Antica.

 

9. Museo del Mediterraneo. Waterfront di Reggio Calabria. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 53 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “Il progetto Waterfront di Reggio Calabria. Museo del Mediterraneo prevede la riqualificazione del tratto urbano adiacente al centro storico e all’area portuale di Reggio Calabria […]. L’obiettivo del progetto è la creazione di due edifici […]. Una delle costruzioni sarà adibita a centro polifunzionale […]; l’altra accoglierà il Museo del Mediterraneo, sede espositiva di una collezione permanente e dotato di padiglioni per esposizioni temporanee, area per la didattica, ristorante, libreria. Inoltre, verrà realizzato un grande acquario, struttura indipendente collegata al museo mediante un percorso dedicato. Il progetto per l’acquario vede, inoltre, la presenza di laboratori veterinari e di analisi”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che il soggetto attuatore sarà il comune di Reggio Calabria.

 

10. Costa Sud. Parco costiero della cultura, del turismo, dell'ambiente – Bari. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 75 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021,Obiettivo del progetto è la realizzazione di un parco lineare costiero lungo 6 km che connetta il lungomare monumentale novecentesco e le spiagge urbane con i quartieri collocati a est e a sud del nucleo urbano centrale”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che il soggetto attuatore sarà il comune di Bari.

 

11. Recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi in chiave culturale, con realizzazione del primo Auditorium per la Città di Palermo. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 33 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021,Il recupero dell’ex complesso della Manifattura Tabacchi prevede la valorizzazione dell’intero complesso architettonico in chiave culturale: in particolare con la realizzazione di un Auditorium, a cui saranno affiancati spazi espositivi, e un’area dedicata alla creatività artistica con annessa foresteria per artisti. L’obiettivo è creare un centro polifunzionale costituito da sale per congressi ed intrattenimenti, uffici, sale espositive e multisala”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che i soggetti attuatori saranno il comune di Palermo e la Cassa Depositi e Prestiti.

 

12. Percorsi nella storia - Treni storici e Itinerari culturali – Vari. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021,€ 435 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 28 aprile 2021,è previsto il completamento della riqualificazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei musei ferroviari di Trieste-Campo Marzio; della Cabina ACE di Roma Termini, importante opera architettonica del razionalismo italiano, e del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sede di uno dei più importanti musei ferroviari d’Europa.

Vengono inoltre finanziati interventi di recupero di siti destinati al rimessaggio e alla manutenzione degli oltre 600 km di linee ferroviarie del progetto Binari senza tempo – realizzato tra il 2014 e il 2018 dalla Fondazione FS […]. Per quanto riguarda la valorizzazione dei Cammini e degli itinerari storici […], aumentano i fondi per il progetto Appia Regina Viarum, per i Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica e sulla Via Francigena. Previste infine analisi storiche e agiografiche sul Cammino di S. Pietro, in vista della pianificazione degli prossimi eventi del Giubileo 2025”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che i soggetti attuatori saranno Fondazione FS e MIC.

 

13. Progetto integrato di restauro, fruizione e valorizzazione dell'immobile costiero Colombaia – Castello di mare – Torre Peliade Trapani. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 27 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “Il progetto del Castello della Colombaia di Trapani mira non solo alla valorizzazione del bene attraverso il restauro e l’attività museale, ma anche allo sviluppo della ricerca scientifica, attraverso la creazione di centri d'eccellenza, attività didattiche divulgative e un centro convegnistico”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che i soggetti attuatori saranno la regione Sicilia e la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani.

 

14. Valorizzazione e rigenerazione urbana del Real Albergo dei Poveri a Napoli e dell’ambito urbano piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour. A tale intervento sarebbero destinati, in base al già citato comunicato stampa del 26 aprile 2021, € 100 mln.
Come emerge da altro comunicato stampa del 26 aprile 2021, “ Il progetto del Real Albergo dei Poveri di Napoli prevede il completamento del restauro, la rifunzionalizzazione degli spazi ed un’attenta attività di valorizzazione del bene”.

Al riguardo, la citata scheda progetto fa presente che il soggetto attuatore sarà il comune di Napoli.


 

Articolo 1, comma 2, lettera e), e comma 7-ter
(Interventi in materia di salute ed ambiente, di sicurezza delle strutture sanitarie e per un ecosistema innovativo della salute)

 

 

La lettera e) dell'articolo 1, comma 2, prevede - nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al precedente comma 1 - una dotazione complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento a programmi e interventi:

-     in materia di salute, ambiente e clima, per i quali vengono stanziati dalla disposizione in esame 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il 2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026. Nel corso dell’esame al Senato è stato inserito il riferimento alla biodiversità;

-     relativi ad un "ospedale sicuro e sostenibile", per i quali vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni per il 2025 e 120 milioni per il 2026;

-     relativi ad un "ecosistema innovativo della salute", per i quali vengono stanziati 10 milioni per il 2021, 105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026.

Ai sensi del comma 7-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, l’attuazione degli investimenti di cui supra costituisce adempimento ai fini dell’accesso a una quota del finanziamento ordinario del SSN.

 

In merito ai programmi e interventi in oggetto, si rileva che alcuni di essi sono previsti anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza - e sono quindi disposti ad integrazione di quest'ultimo -, mentre altri concernono ambiti che erano presenti nella versione originaria del suddetto Piano nazionale, presentata alle Camere il 15 gennaio 2021, ma non nella versione definitiva (inviata alla Commissione europea il 30 aprile 2021).

Più in particolare, riguardo agli interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, la versione finale del PNRR prevede "la definizione entro la metà del 2022, a seguito della presentazione di un disegno di legge alle Camere," di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con l’approccio One-Health. La versione precedente del 15 gennaio 2021 prevedeva un complesso di interventi relativi ai profili sanitari connessi con le problematiche dell'ambiente e del clima, per un importo pari a 900 milioni di euro. Tale previsione è assente nella versione definitiva, mentre l'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto stanzia ora - al numero 1) - le risorse summenzionate (pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 500,01 milioni).

In merito all'impiego delle risorse di cui al numero 1) della presente lettera e), il Governo ha trasmesso alla 5a Commissione del Senato una "scheda progetto".

Quest'ultima non concerne profili inerenti alla biodiversità; il riferimento a quest'ultima, come detto, è stato inserito nel corso dell’esame al Senato.

Riguardo agli interventi per "un ospedale sicuro e sostenibile", si ricorda che la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la destinazione di 1,64 miliardi di euro per l'adeguamento di edifici ospedalieri alle normative antisismiche; tale importo (di cui 1,0 miliardi sono relativi a progetti già in essere) concerne la realizzazione, entro il secondo trimestre del 2026, di 116 interventi, individuati in base alla ricognizione condotta nel 2020 dal Ministero della salute. Per la tipologia di interventi in oggetto, l'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto stanzia ora - al numero 2) - le ulteriori risorse summenzionate (le quali sono pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 1.450 milioni).

In merito all'impiego delle risorse di cui al numero 2) della presente lettera e), il Governo ha trasmesso alla 5a Commissione del Senato una "scheda progetto".

Riguardo allo sviluppo di un "ecosistema innovativo della salute", si ricorda che la suddetta versione originaria del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevedeva a tali fini la destinazione di 100 milioni di euro (con riferimento ad interventi relativi al settore delle scienze della vita). Nella versione finale tale previsione è assente, mentre l'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente decreto stanzia ora - al numero 3) - le risorse summenzionate (pari, per il complessivo periodo 2021-2026, a 437,4 milioni).

In merito all'impiego delle risorse di cui al numero 3) della presente lettera e), il Governo ha trasmesso alla 5a Commissione del Senato una "scheda progetto".

Infine, nel corso dell’esame al Senato, nel corpo dell’articolo 1, è stato inserito il comma 7-ter con la finalità di prevedere che l'attuazione degli investimenti di cui alla suddetta lettera e) rientri tra gli adempimenti della regione a seguito dei quali è riconosciuto, alla medesima regione, l’accesso ad una quota del finanziamento ordinario della spesa sanitaria (si ricorda che tale quota è pari a due o tre punti percentuali del totale del finanziamento medesimo a seconda che la regione acceda all'erogazione anticipata nella misura del 97 o del 98 per cento, ovvero in misura superiore[11]). La verifica dell'attuazione degli investimenti è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui, rispettivamente, all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome, sancita nella relativa sede di Conferenza permanente il 23 marzo 2005 ("Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311").


 

Articolo 1, comma 2, lett. f)
(Transizione 4.0 e Accordi per l'Innovazione)

 

 

La lettera f) dell’articolo 1, comma 2 destina risorse nazionali complementari per gli interventi del Piano - pari a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 - da iscrivere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per i programmi e gli interventi di seguito indicati.

 

1)  «?Polis?» – Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni per l'anno 2022, 145 milioni per l'anno 2023, 162,62 milioni per l'anno 2024, 245 milioni per l'anno 2025 e 122,38 milioni per l'anno 2026, per un totale di 800 milioni di euro.

 

Secondo quanti indicato nelle schede progetto trasmesse al Senato della Repubblica, il progetto prevede investimenti complessivi per 1.120 milioni, di cui 320 a carico di Poste. Poste sosterrà inoltre i costi i costi di manutenzione e gestione dei macchinari e delle piattaforme realizzate con il progetto.

L'obiettivo del Progetto è di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale in relazione ai piccoli centri urbani e nelle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio.

La prima linea progettuale (costo pari a 1 miliardo di euro) è diretta alla realizzazione di uno “sportello unico” di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità digitale, per il tramite di un unico punto di accesso alla piattaforma di servizio multicanale di Poste Italiane.

Tale Progetto accelererà la trasformazione digitale del settore, dotandolo di un punto di accesso dislocato e sicuro nei territori più difficilmente raggiungibili per la diffusione e la fruibilità dei servizi digitali tra i cittadini superando il digital divide. L’intervento coinvolgerà infatti 4.800 Uffici Postali in 4.764 Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nel 100% delle 72 aree interne del Paese. Gli uffici saranno radicalmente trasformati e dotati di una infrastruttura tecnologica e digitale all’avanguardia che abiliti l’automazione dei servizi e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della PA.

La seconda linea di intervento del Progetto (con costi limitati, pari a 120 milioni di euro, in massima parte in capo a Poste italiane) è diretta alla realizzazione della più ampia rete nazionale di spazi di co-working, nei capoluoghi di provincia e in altri centri di medie dimensioni. Si prevede infatti la realizzazione di 250 “Spazi per l’Italia” con oltre 5.000 postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione pubblica ed il cui modello di servizio sarà disciplinato in ciascun ambito territoriale, remunerando a Poste solo i costi vivi sostenuti, da apposite convenzioni di servizio tra Poste, pubbliche amministrazioni nazionali e locali, associazioni di impresa, università e centri di ricerca. Tale rete sarà realizzata attraverso la trasformazione di edifici direzionali e di grandi uffici postali distribuiti in tutte le province italiane, nei principali distretti industriali e nelle aree di alto interesse ambientale, culturale e paesistico.

Il piano degli interventi e dei relativi investimenti è, secondo quanto riportato nella scheda illustrativa, dettagliato e completo, ed i lavori saranno terminati entro luglio del 2026 sulla base di un cronoprogramma condiviso tra il Ministero proponente e Poste. I lavori di esecuzione saranno avviati nel primo trimestre del 2022. Il Progetto prevede il monitoraggio trasparente degli obiettivi e delle milestone tramite un Portale pubblico dedicato con evidenza dei risultati raggiunti e dei fornitori ingaggiati e con il coinvolgimento della PA locale.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata inserita alla fine del comma 6 una disposizione volta espressamente ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lett. f), n. 1), relativi alle Case dei servizi di cittadinanza digitale “Polis”.

Tale disposizione esclude per tali interventi l’obbligo per le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato (in tal caso si tratta dell’azienda Poste italiane spa), di rendere accessibili beni o servizi anche informativi di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte anche alle imprese concorrenti, in condizioni equivalenti rispetto a quelle offerte a proprie società partecipate o controllate (art. 8, comma 2-quater, della legge n. 287 del 1990).

 

2)  Transizione 4.0: 704,5 milioni per l'anno 2021, 1.414,95 milioni per l'anno 2022, 1.624,88 milioni per l'anno 2023, 989,17 milioni per l'anno 2024, 324,71 milioni per l'anno 2025 e 21,79 milioni per l'anno 2026.

 

L’articolo 3 del decreto in esame (alla cui scheda si fa rinvio) modifica la copertura finanziaria per i crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (Transizione 4.0), che gravava interamente sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia.

Infatti, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex super-ammortamento) non presenta i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non è stata ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica.

Pertanto, la copertura a carico del Fondo di tutti gli oneri di cui ai commi da 1051 a 1064 viene ridotta degli importi indicati all’articolo 3, a loro volta suddivisi in due quote, per ogni anno dal 2021 al 2026. La parte maggiore del nuovo onere viene ricondotta all’articolo 5 (che prevede forme di indebitamento), mentre una quota (minore) viene a gravare su risorse proprie del MISE, che sono appunto quelle indicate nell’articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2, qui in commento.

 

3)    Accordi per l'Innovazione: 100 milioni per l'anno 2021, 150 milioni per l'anno 2022 e 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Gli accordi per l’innovazione sono disciplinati dal D.M. 24 maggio 2017. Si tratta di accordi - sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti - diretti a sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale. I progetti ammissibili alle agevolazioni nell'ambito degli accordi per l'innovazione devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto[12]. Le agevolazioni concedibili nell’ambito degli accordi (contributo diretto alla spesa e finanziamento agevolato, nelle modalità ed entità indicate dall’art. del D.M.) soddisfano le condizioni del Regolamento n. 651/2014/UE che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (GBER).

Posta dunque la flessibilità dello strumento e la sua compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato, il suo impiego è previsto, nel PNRR, per la realizzazione delle fasi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di numerosi progetti di investimento di competenza del MISE, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle concernenti la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (M2- C2 -3.1), quelle concernenti gli impianti di produzione a FER innovativi, incluso off-shore (M2- C2 -1.3), quelle nell’ambito del quadro di attuazione del piano strategico “Space Economy” (M1 C2 4).

La relazione illustrativa non dettaglia a quali accordi per l’innovazione saranno dirette le risorse complementari.


 

Articolo 1, comma 2, lett. g)
(Edilizia penitenziaria)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera g) stanzia nel Piano nazionale per gli investimenti complementari 132,9 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori.

 

Lo stanziamento, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è distribuito come segue:

 

Anno

Risorse (in mln di euro)

2022

2,5

2023

19,0

2024

41,5

2025

57,00

2026

12,9

Totale

132,9

 

Si tratta di investimenti complementari alla strategia della Missione 5, Inclusione e coesione, con particolare riferimento alla componente n. 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore). Le risorse nazionali appaiono inoltre sinergiche al conseguimento dell’obiettivo della “lotta alla recidiva, che ponga al centro la rieducazione ed il reinserimento sociale dei soggetti inseriti nel circuito penitenziario”, individuato dal PNRR come uno degli obiettivi della riforma orizzontale della giustizia.

 

Si ricorda che nella bozza di PNRR di aprile, l’investimento per l’edilizia penitenziaria era inserito nella Missione 5, Componente 2, Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore. In particolare, erano previsti due distinti stanziamenti, destinati a:

§  costruzione di 8 padiglioni di detenzione comprensivi di camere e spazi di riabilitazione (80 milioni di euro);

§  miglioramento degli spazi e della qualità della vita in prigione nelle strutture penitenziarie per adulti e minori (50 milioni di euro).

 

Tale investimento, confermato nell’importo, non verrà dunque più effettuato a carico delle risorse del Recovery, bensì con le risorse del Piano complementare.


 

Articolo 1, comma 2, lett. h)
(Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera h) – modificato dal Senato - determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinarsi, negli anni dal 2021 al 2026, per complessivi 1.203,3 milioni di euro: tali risorse sono finalizzate al finanziamento dei “Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo”. Il Senato, oltre ad alcune correzioni formali, ha precisato che il 25 per cento delle predette somme è destinato esclusivamente alle produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa europea e a quella nazionale di settore.

 

La lettera h), reca, nello specifico, lo stanziamento di risorse, sopra richiamato, da iscriversi nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da ripartirsi secondo il seguente programma:

§  200 milioni di euro per l’anno 2021;

§  300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

§  258,81 milioni di euro per l’anno 2024;

§  122,5 milioni di euro per l’anno 2025;

§  20,33 milioni di euro per l’anno 2026.

 

    Si ricorda che, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato all’Unione europea il 30 aprile 2021, le risorse destinate direttamente all’agricoltura fanno riferimento principalmente alla Missione 2, e specificamente, nell’ambito della Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (per la quale sono previsti complessivamente 5,27 miliardi di euro, più - secondo quanto riportato nella tabella a pag. 22 - 1,2 miliardi di euro a titolo di Fondo complementare), sono riferibili all’ambito di intervento 2 “Sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile”, al quale sono destinati 2,8 miliardi di euro.

    Il suddetto ambito di intervento 2 (e le relative risorse) sono ripartiti, nel PNRR, nei seguenti investimenti (tabella a pag. 381):

 

1)  Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2-C1-II.2.1): 800 milioni di euro, consistenti in sovvenzioni (grants), dei quali 130 milioni previsti per il 2022, 350 milioni per il 2023, 150 milioni per il 2024, 100 milioni per il 2025 e 70 milioni per il 2026;

2)  Parco Agrisolare (M2-C1-II.2.2): 1,5 miliardi di euro, consistenti anch’essi in sovvenzioni, dei quali 225 milioni di euro previsti per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 725 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 75 milioni per il 2025 e 25 milioni per il 2026;

3)  Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare (M2-C1-II.2.3): 500 milioni di euro, consistenti in sovvenzioni, dei quali 100 milioni previsti nel 2022, 250 milioni nel 2023, 100 milioni nel 2024 e 50 milioni nel 2025.

 

 


 

Articolo 1, comma 2, lettera i)
(Finanziamenti in materia di ricerca sanitaria)

 

 

La lettera i) dell'articolo 1, comma 2, reca - nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al precedente comma 1 - uno stanziamento di 500 milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

 

Le risorse in oggetto per la ricerca sanitaria hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelle contemplate in materia dalla versione definitiva del Piano nazionale di ripresa e resilienza (inviato alla Commissione europea il 30 aprile 2021). Si ricorda che esso prevede la destinazione di 520 milioni di euro per alcuni progetti di ricerca biomedica; queste ultime risorse riguardano, in particolare: il finanziamento (mediante bandi di gara del valore complessivo di 100 milioni) di progetti Proof of Concept (PoC), "volti a ridurre il gap fra i risultati del settore della ricerca scientifica e quello dell’applicazione per scopi industriali, attraverso la predisposizione di prototipi per la commercializzazione e la mitigazione dei rischi potenziali - derivanti da eventuali brevetti, licenze o barriere all’entrata - che potrebbero scoraggiare gli investitori di mercato"; due finanziamenti - del valore di 50 milioni ciascuno - per programmi e progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari; due finanziamenti - del valore di 160 milioni ciascuno - per programmi e progetti di ricerca in materia di malattie altamente invalidanti.

 

In merito all'impiego delle risorse di cui alla presente lettera i), il Governo ha trasmesso alla 5a Commissione del Senato una "scheda progetto".


 

Articolo 1, comma 2, lett. l)
(Piani urbani integrati)

 

 

L’articolo 1, comma 2, lettera l) determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell’interno.  

 

La lettera l) del comma 2 prevede al n. 1 risorse pari a complessivi 210 milioni di euro, per il periodo 2021-2024, da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno riferiti al programma e intervento sui Piani urbani integrati, secondo le seguenti modalità:

§  80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

§  30 milioni di euro nel 2023;

§  20 milioni di euro nell’anno 2024.

 

I suddetti investimenti complementari ricadono nella Missione 5 (Inclusione sociale), Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore), nell’ambito degli investimenti dedicati alla Rigenerazione urbana e housing sociale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui sono previste risorse pari a 9,02 miliardi di euro, di cui 2,92 miliardi di euro per i Piani urbani integrati.

Nello specifico – come si legge nel PNRR – i Piani urbani integrati, per cui si prevede un investimento pari a 2,45 miliardi di euro, sono gestiti dal Ministero dell’interno e finalizzati a promuovere una pianificazione urbanistica partecipata, con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili nelle periferie delle Città metropolitane in città smart e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile. Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione con il Terzo settore ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 e la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30 per cento.

In aggiunta ai citati 2,45 miliardi di euro, sono previsti ulteriori 270 milioni di euro, a favore di una specifica linea d’intervento per il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo, in esecuzione del piano strategico contro il caporalato in agricoltura e la lotta al lavoro sommerso varato nel 2020, e ulteriori risorse pari a 200 milioni di euro, in favore di un Fondo Tematico dedicato al settore della rigenerazione urbana, da costituire nell’ambito del Fondo di fondi gestito dalla BEI (Banca europea Investimenti).

 


 

Articolo 1, commi 2, lett. m), 3, 4 e 5
(Proroga Superbonus)

 

 

L’articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi della misura del Superbonus per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali. Agli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

La norma prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 ridetermina la copertura sulle risorse previste nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale sono vincolati alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione.

Il comma 2, lettera m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte.

 

L’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd Decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici (Superbonus). La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Non può essere fruito, invece, per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) ma solo per le unità immobiliari non aperte al pubblico a seguito della modifica introdotta dall'articolo 80, comma 6, del decreto n.104 del 2020, cd. decreto Agosto. Per una dettagliata disciplina della materia si rinvia alla lettura del dossier Il Superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento alla legge di bilancio 2021 realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

 

Con specifico riferimento agli Istituti Autonomi Case Popolari - IACP, l'articolo 1, comma 66, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) consente di usufruire della richiamata agevolazione fiscale per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo). L’articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto in esame proroga tale termine di ulteriori sei mesi.

Pertanto, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica possono avvalersi della detrazione al 110 per cento fino alla data del 30 giugno 2023.

La lettera b), che sostituisce interamente il comma 8-bis dell’articolo 119, proroga altresì di sei mesi il termine entro il quale gli IACP possono avvalersi della detrazione, qualora siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In particolare, gli IACP comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 (rispetto al previgente 31 dicembre 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente 30 giugno 2023).

 

Con riferimento ai condomini, il nuovo comma 8-bis dell’articolo 119, come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b) in esame, elimina - ai fini della proroga del termine per avvalersi dell’agevolazione fiscale - la verifica dello stato di avanzamento dei lavori. In particolare, la norma stabilisce che, per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 (rispetto al termine generale previsto 30 giugno 2022). A tale proposito si sottolinea che la legislazione previgente prevedeva che per usufruire della proroga della misura del Superbonus al 31 dicembre 2022 i condomini avrebbero dovuto effettuare lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Tale requisito sull’avanzamento dei lavori (SAL) non è più richiesto.

La disposizione conferma invece che, per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

 

L’articolo 1, comma 4, ridetermina la copertura prevista dall’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), relativa al Superbonus, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ai sensi del comma da 1037 della medesima legge n. 178, in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.

 

L’effetto netto di tali oneri è riportato all’articolo 1, comma 2, lettera m), per gli anni dal 2023 al 2026.

La richiamata lettera m), stabilisce che nell’ambito delle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026) di cui al comma 1, ai fini del finanziamento degli interventi sopra descritti (commi 3 e 4), sono destinati 910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 milioni di euro per l’anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per l’anno 2026.

 

Si ricorda che le risorse destinate alla detrazione 110% Superbonus sono allocate nella Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta, complessivamente, di 13,95 miliardi di euro.

 

Il comma 5 stabilisce che gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della detrazione Superbonus, da definire con successivi provvedimenti legislativi.

Il monitoraggio di cui al primo periodo è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e i conseguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

 


 

Articolo 1-bis
(Misure di semplificazione per gli investimenti)

 

 

L’articolo 1-bis prevede una serie di obblighi di verifica a carico degli enti eroganti contributi per la progettazione e la realizzazione di investimenti in conto capitale (comma 1); modifica la scansione temporale dei contributi erogati dal Ministero dell'interno ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previsti dalla legge di bilancio 2019 (comma 2); stabilisce che le risorse messe a disposizione degli enti locali dalla legge di bilancio 2020 per la spesa di progettazione di particolari tipologie di opere risultanti eccedenti rispetto ai contributi assegnati siano finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per il 2021 (comma 3); estende i termini per l'assegnazione delle ulteriori risorse messe a disposizione dei comuni dalla legge di bilancio 2019 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (comma 4).

 

L'articolo aggiuntivo in esame è stato approvato dal Senato in prima lettura.

 

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che, ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e della erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1 (si veda la relativa scheda), l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

a)   la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 3 del 2003;

b)  l'affidamento dei relativi contratti;

c)   l'emissione di stati di avanzamento lavori;

d)  il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;

e)   la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;

f)   la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003.

 

Il comma 2 precisa che le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1.

 

Si rammenta che il decreto legislativo n. 229 del 2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l’art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall’art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall’art. 13, comma 2, nell’AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l’altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera.

Il comma 4 di tale articolo dispone, tra l’altro, che le Regioni e gli enti locali (oltre ad altri soggetti che gestiscono o detengono dati riferiti ad un'opera pubblica o all'esecuzione di lavori pubblici) alimentano l'AINOP con i dati in proprio possesso per la redazione di un documento identificativo, contenente i dati tecnici, amministrativi e contabili, relativi a ciascuna opera pubblica presente sul territorio nazionale. Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi Codici Unici di Progetto (CUP).

In tal modo l’AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.

Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell’attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

 

 

L'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 (recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) ha introdotto il «Codice unico di progetto», a decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità relative al funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge n. 144 del 1999), e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici.

Il Codice unico di progetto è attribuito a ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché a ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data. Le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori provvedono a richiederlo in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11.

Si riportano di seguito ulteriori informazioni sul CUP tratte dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE).

 

Il Codice unico di progetto

 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP). La sua richiesta è obbligatoria per tutta la "spesa per lo sviluppo", inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, "pura" o "assistita", o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con risorse private. I progetti rientranti nella spesa per lo sviluppo possono consistere in:

-      lavori pubblici (come individuati dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni),

-      incentivi a favore di attività produttive,

-      contributi a favore di soggetti privati, diversi da attività produttive,

-      acquisto o realizzazione di servizi (ad esempio corsi di formazione e progetti di ricerca),

-      acquisto di beni finalizzato allo sviluppo,

-      sottoscrizione iniziale o aumento di capitale sociale (compresi spin off), fondi di rischio o di garanzia.

In particolare, la richiesta del CUP è obbligatoria per gli interventi rientranti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN), nella programmazione dei Fondi Europei, quali ad esempio Fondi strutturali e di investimento europei (ESIF) 2014-2020 e nel Fondo di Sviluppo e Coesione.

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio Finanziario delle Grandi Opere, MGO.

 

Il comma 3 sostituisce il comma 144 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

 

Si rammenta che i commi 139-148 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) hanno previsto l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 4,9 miliardi di euro per il periodo 2021-2033. Negli stessi commi sono inoltre disciplinate, tra l’altro, le procedure per la concessione (e l’eventuale revoca e successivo recupero) dei contributi medesimi.

Tali disposizioni mirano, nella sostanza, a prolungare fino al 2033 quanto previsto, fino al 2020, dai commi 853 e seguenti della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), che ha disposto, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il triennio 2018-2020, a favore dei comuni, l'assegnazione di contributi nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Per un’analisi di dettaglio delle disposizioni recate dai commi 139-148 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 si rinvia alla relativa scheda di lettura tratta dal dossier sulla legge di bilancio 2019.

In particolare, il comma 144 della legge di bilancio 2019, come modificato dall'articolo 1, comma 38, lettera e), della legge di bilancio 2020, disciplina le modalità di erogazione dei contributi prevedendo i contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60% alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146, e per il restante 20% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

La nuova formulazione del comma 144 introdotta dall'articolo in esame stabilisce, invece, che i contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70% (anziché il 60% attualmente previsto) sulla base degli stati avanzamento dei lavori, e per il restante 10% (anziché il 20% attualmente previsto) previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). La nuova formulazione prevede inoltre che i relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 146.

 

Si rammenta che il comma 146 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 dispone che il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011 (v. supra), classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».

 

Il comma 4 aggiunge un periodo alla fine del comma 51-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019).

 

Si ricorda che i commi 51-58 della legge di bilancio 2020 recano norme in materia di contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio.

Il comma 51 in particolare ha previsto che al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. L'articolo 45, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. "agosto"), al fine di rafforzare le misure già previste per interventi di progettazione definitiva ed esecutiva degli enti locali, ha inserito il nuovo comma 51-bis in base al quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del citato comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56 della legge di bilancio 2020.

Si ricorda che in base alla normativa già citata l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente viene determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad un ordine di priorità stabilito dalla disposizione. L'ente beneficiario del contributo deve affidare la progettazione entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto ministeriale che determina l'ammontare del contributo. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno. Si prevede il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni". Inoltre, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo in parola. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’Interno da pubblicare entro il 5 novembre 2020; gli enti locali beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in questione; con decreto del Ministero dell’Interno vengono formalizzate le relative assegnazioni, da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di affidamento della progettazione entro tre mesi, di cui al comma 56, a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Si ricorda che il comma 56 stabilisce che l'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

 

La modifica apportata dall'articolo in esame prevede che qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo del comma 51-bis sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021.

 

Il comma 5 apporta due modifiche all'articolo 1, comma 139-bis, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

 

Il comma 139-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, inserito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 104 del 2020, aumenta le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 della medesima legge (risorse per favorire gli investimenti dei comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio) di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Tali ulteriori risorse sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 (cfr. supra). Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.

 

Con le modifiche apportate dall'articolo in esame si prevede:

a)   che gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021 (attualmente, invece, gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021);

b)  che il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni ai comuni con proprio decreto da emanare entro il 10 agosto 2021 (anziché entro il 28 febbraio 2021 attualmente previsto). Copia questo link.

 


 

Articolo 2
(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

 

 

L’articolo 2 incrementa le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relative al ciclo di programmazione 2021-2027 di un importo complessivo di 15,5 miliardi per le annualità dal 2022 al 2031 (comma 1).

Con una modifica approvata dal Senato, è specificato che il rifinanziamento del Fondo è finalizzato ad accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I successivi commi da 1-bis a 1-quater, introdotti nel corso dell’esame al Senato, prevedono la destinazione di una quota parte delle risorse del FSC 2021-2027, come rifinanziato dal comma 1, pari a complessivi 700 milioni di euro, ad investimenti in determinati settori, individuati espressamente dal comma 1-bis, con apposita delibera del CIPESS.

 

L’articolo 2, al comma 1, incrementa di 15.500 milioni per le annualità dal 2022 al 2031 la dotazione del Fondo sviluppo e coesione per gli interventi ricompresi nel ciclo di programmazione 2021-2027. Il rifinanziamento è così ripartito nelle singole annualità:

§  850 milioni per il 2022,

§  1.000 milioni per il 2023,

§  1.250 milioni per il 2024,

§  2.850 milioni per il 2025,

§  3.600 milioni per il 2026,

§  2.280 milioni per il 2027,

§  2.200 milioni per il 2028,

§  600 milioni per il 2029,

§  500 milioni per il 2030

§  370 milioni per il 2031.

 

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione.

Nel Fondo sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate alle finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Il requisito dell'aggiuntività è espressamente precisato dalla disciplina istitutiva del Fondo, laddove si dispone (art. 2 del D.Lgs. n. 88/2011) che le risorse non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza con l'analogo criterio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea.

Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi comunitari. L'intervento del Fondo è destinato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.

Le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell’80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

 

Con una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, viene specificato che il rifinanziamento del FSC è assegnato “al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza”. Il rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione viene quindi ricondotto alle finalità del PNRR, presentato alla UE il 30 aprile 2021.

Si fa presente che ciò è in linea con quanto anticipato dal Governo nel PNRR, in cui viene indicato un anticipo della programmazione del Fondo per un valore di circa 15,5 miliardi, in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR. Tali risorse, si sottolinea sempre nel PNRR, saranno reintegrate nella disponibilità del fondo, così da garantirne la piena complementarità e di addizionalità delle risorse.

 

Le risorse autorizzate dall’articolo in esame si aggiungono a quelle già stanziate dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020, all’articolo 1, commi 177 e 178), per complessivi 50 miliardi per le annualità 2021-2030.

Si rammenta che l’articolo 1, comma 177, della legge di bilancio per il 2021 ha disposto una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nell’importo di 50 miliardi di euro (secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l’anno 2030), destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del Paese. Il successivo comma 178, nel disciplinare le procedure per la programmazione delle risorse, stabilisce l’impiego di tale dotazione finanziaria per obiettivi strategici, in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027, nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e addizionalità delle risorse.

Si ricorda, peraltro, che una quota parte dei 50 miliardi autorizzati dall’articolo 1, comma 177, della legge di bilancio per il 2021, è già stata impiegata dalla legge di bilancio stessa, per un importo di circa 6.025 milioni, con corrispondete riduzione delle risorse del Fondo 2021-2027 a circa 44 miliardi, per i seguenti interventi:

(milioni di euro)

FSC programmazione 2021-2027

2021

2022

2023

2024-2030

Risorse autorizzate dall’art. 1, co. 177-178

4.000,0

5.000,0

5.000,0

36.000,0

Utilizzi FSC per copertura oneri:

 

 

 

 

Art. 1, co. 169: Decontribuzione Sud

-

-

-3.500,0

-

Art. 1, co. 172: Credito imposta investimenti nel Mezzogiorno

-1.053,9

-1.053,9

-

-

Art. 1, co. 187: Credito d’imposta nel Mezzogiorno ricerca e innovazione

-

-52,0

-104,0

-156,0

Art. 1, co. 194: Fondo per la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche

-20,0

-20,0

-20,0

-

Art. 1, co. 200: Copertura parziale del rifinanziamento del Fondo di sostegno ai comuni marginali

-15,0

-15,0

-15,0

-

LEGGE DI BILANCIO 2021

2.911,1

3.859,1

1.361,0

35.844,0

 

 

Con i successivi commi da 1-bis a 1-quater, introdotti nel corso dell’esame al Senato, si prevede l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione al finanziamento di investimenti in specifici settori.

 

In particolare, il comma 1-bis stabilisce la destinazione di una quota parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, come rifinanziato dal comma 1, pari a complessivi 700 milioni di euro, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)[13], ad investimenti nei seguenti settori:

a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 55 milioni di euro per l'anno 2024, per realizzazione di una unica Rete di interconnessione nazionale dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e ministero; l'omogeneità nell'elaborazione e trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette;

b) 20 milioni di euro per l'anno 2022, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo energetico nell'Adriatico per riconvertire le piattaforme Oil and Gas e realizzare un distretto marino integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna in cui eolico offshore e fotovoltaico galleggiante produrranno energia elettrica in maniera integrata e saranno, contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite elettrolisi.

Si rammenta che nel corso dell’Audizione informale sul PNRR di SAIPEM S.p.A. presso le Commissioni riunite 5° e 14° del Senato, in data 12 marzo 2021, i rappresentanti della Società  –partecipata per il 30,54 % da ENI S.p.A e per il 12,55% da CDP, sottoposta a controllo congiunto delle società citate – ha evidenziato (qui la documentazione depositata) il progetto AGNES Adriatic Green Network of Energy Sources che consiste in un distretto marino integrato nell’ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste di Ravenna. L’obiettivo del progetto, il cui iter autorizzativo è già avviato, è riconvertite il settore dell’Oil & Gas e creare sinergie tra varie fonti di energia naturali, quali vento, sole e idrogeno. Il polo energetico nell’Adriatico sarà costituito da un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili in mare con una capacità superiore a 500MW. In particolare: un impianto eolico offshore, un impianto solare fotovoltaico su fondazioni galleggianti, un sistema di stoccaggio energetico a batterie e la generazione di idrogeno verde in mare e in prossimità del porto, alimentato dalle stesse fonti rinnovabili. Una caratteristica fondamentale del progetto è il suo scarso, o quasi nullo impatto visivo dal momento che le pale eoliche saranno installate oltre le 10 miglia nautiche[14];

c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per l'anno 2022, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore dei comuni tra 50.000 e 250.000 abitanti e ai capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a favorire l'inclusione sociale;

d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il riparto di cui al comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Il co. 14-ter citato ha previsto, a decorrere dall'anno 2021, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, destinato alle finalità previste dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88: tale disposizione, in considerazione della situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, ha indicato le finalità di promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino. Il citato Fondo ha dotazioni dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035; in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le relative misure previste, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla citata procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008; il monitoraggio degli interventi, identificati dal codice unico di progetto, è previsto ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011,n. 229. Si rammenta che il citato comma 14-ter è stato riscritto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, da ultimo, dall'art. 51, comma 1, lett. b), del D.L.  n. 104 del 2020; per ulteriori elementi su tale disposizione nonché sulle procedure di infrazione in parola, si veda, con particolare riferimento all'articolo 51, co. 1, lett-b), il relativo dossier di approfondimento.

e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, per interventi prioritari di adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud Italia.

L’obiettivo dell’intervento è anche quello di valorizzare i siti di interesse storico, turistico e archeologico del meridione.

Si ricorda che il PNRR destina risorse pari a 2,4 miliardi di euro ai fini del Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud (M3-C1-I.1.7), nonché ulteriori 936 milioni di euro per il potenziamento delle linee regionali, che si collocano anche nelle regioni meridionali (M3-C1-I.1.6).

Sono inoltre previsti stanziamenti pari a 700 milioni di euro per il miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud (M3-C1-I.1.8) e risorse per specifici progetti infrastrutturali ferroviari localizzati al sud tra i quali la Linea AV Napoli-Bari (per la quale sono destinate risorse per 1,4 miliardi di euro), la Linea AV Palermo-Catania-Messina (1,44 miliardi di euro), la linea AV Salerno-Reggio Calabria (1,8 miliardi di euro). Con riferimento a quest’ultimo intervento si rinvia inoltre alla scheda illustrativa dell’articolo 4 del decreto-legge in commento.

f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali nello stretto di Messina.

Si segnala che le schede illustrative inviate dal Governo, con riferimento all’articolo 1, comma 4, lettera c), n. 1), avente ad oggetto l’intervento “rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi” precisano che 80 milioni di euro saranno destinati, per 60 milioni di euro, al “Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni in linea con standard ecologici moderni” con riferimento all’acquisto di 3 mezzi navali nuovi veloci (Blu Jet) per il trasporto passeggeri. Con riferimento alle navi che effettuano il trasporto dei convogli ferroviari si prevede invece la trasformazione ad alimentazione ibrida di 3 navi (per un costo di 20 milioni di euro) di cui una di nuova fornitura;

g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il sopraffollamento carcerario.

Le risorse stanziate saranno presumibilmente volte ad aumentare la capienza degli istituti penitenziari. Si ricorda, infatti, che attualmente (dati aggiornati al 31 maggio 2021), a fronte di una capienza regolamentare di 50.780 posti, nei 189 istituti penitenziari in funzione sono detenute 53.660 persone. Questo stanziamento si aggiunge a quanto previsto dall’art. 1, co. 2, lett. g) del DL in commento (v. sopra), che prevede 132,9 milioni di euro, per gli anni dal 2022 al 2026, per la costruzione ed il miglioramento di strutture penitenziarie per adulti e minori;

h) 15 milioni di euro per l'anno 2021 per investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera, estensivi, pascolivi, come l'allevamento all'aperto, grass fed e quello biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie.

Al riguardo, si osserva che la predetta formulazione non indica a quali specie animali siano riferiti gli allevamenti in questione, prevedendosi una serie di metodi di allevamenti - alcuni dei quali richiamati a titolo esemplificativo (allevamento all’aperto, grass fed, biologico e per la transizione a sistemi senza gabbie) – dei quali, in particolare, quello “grass fed” (ossia nutrito a erba), non risulta definito giuridicamente.

 

Il comma 1-ter precisa che le risorse di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1-bis, sono assegnate dal CIPESS, previo parere della conferenza Stato Regioni, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e nel rispetto della percentuale di riparto territoriale ivi stabilita, che prevede – si rammenta - che la dotazione complessiva del Fondo deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno ed il restante 20 per cento al Centro Nord.

 

Per quel che concerne l’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, l’articolo 1, comma 178, della legge n. 178/2020 definisce, alle lettere da a) a m), i meccanismi procedurali di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio dell’utilizzo delle risorse, prevedendone l'impiego per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale.

Spetta al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale il compito di individuare, in coerenza con i contenuti dei Fondi SIE e del PNRR, le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area, in collaborazione con le amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. Gli obiettivi strategici sono poi comunicati alle competenti Commissioni parlamentari. Con successiva delibera del CIPE (ora CIPESS), su proposta del Ministro per il Sud, viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC 2021-2027 tra le diverse aree tematiche (lett. b).

Gli interventi del FSC 2021-27 siano attuati nell’ambito di “Piani Sviluppo e Coesione” a titolarità delle Amministrazioni Centrali, Regionali, Città Metropolitane, ovvero di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate dal CIPE (lett. c). I suddetti piani operativi sono redatti dalla Cabina di regia nel rispetto della chiave di riparto che prevede che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all’80% per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno, ed approvati dal CIPE (lett. d). Nelle more della definizione dei “Piani di Sviluppo e Coesione” FSC 2021-27, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può sottoporre all'approvazione del CIPE l’assegnazione di risorse FSC per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono poi nei “Piani di Sviluppo e Coesione”, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono.

La lettera f) assegna al Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale l’attività di coordinamento dell’attuazione dei “Piani di Sviluppo e Coesione”. Spetta altresì al Ministro la competenza di individuare i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo.

Le assegnazioni di risorse deliberate dal CIPE consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi finanziati (lett. h). Ai fini dell’erogazione delle somme, la lettera i) prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione dei “Piani di sviluppo e coesione” approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione.

 

Con la delibera del CIPESS sono individuati, per ciascun intervento finanziato, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale, nonché le modalità di revoca in caso di mancato rispetto di tali obiettivi.

Le risorse revocate ritornano nella disponibilità della programmazione complessiva da parte del CIPESS nell'ambito del Fondo Sviluppo e Coesione.

 

Il comma 1-quater stabilisce, infine, che gli interventi di cui alle lettere b) (Polo energetico nell'Adriatico), f) (Rinnovo delle flotte navali dello stretto di Messina) ed h) (Investimenti per il passaggio a metodi di allevamenti a stabulazione libera) sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

 


 

Articolo 3
(Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0)

 

 

L’articolo 3 apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all’articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo articolo 1 (Transizione 4.0). Si tratta di autorizzazioni di spesa che non possono trovare copertura nelle risorse di cui al Next Generation Eu in quanto non ritenute significative sotto il profilo della transizione ecologica del Paese, per cui occorre provvedere con risorse proprie dello Stato italiano.

 

La norma ha un contenuto prettamente finanziario.

 

Il comma 1 rivede infatti la quota degli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della medesima legge, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

 

I commi da 1051 a 1064 della legge n. 178 del 2020 riguardano il credito d’imposta per beni strumentali nuovi.

La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d’imposta in formazione 4.0 (articolo 185, commi 14 e 16, alla cui scheda di lettura si rinvia) nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

Lo strumento riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

 

La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), al cui dossier si fa rinvio, al comma 1051 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono escluse dall’agevolazione (comma 1052):

§  le imprese in stato di crisi, e più precisamente: imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ovvero altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

§  le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

La fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

§  veicoli e altri mezzi di trasporto;

§  beni con ammortamento più lungo di 15 esercizi;

§  fabbricati e costruzioni;

§  beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), ad esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;

§  i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il credito d’imposta in parola è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

 

Il comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

§  investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

§  investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

La misura del credito d’imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

 

La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 1055, scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Ai sensi del comma 1061, il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

 

Il comma 1056 dispone che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

§  nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

§  nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Ai sensi del comma 1058, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il comma 1059 chiarisce che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

 

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

 

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

 

A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010).

 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

 

Il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.

 

Il comma 1063 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

 

Il comma 1065, per la copertura finanziaria della disciplina del credito d’imposta in parola, individua le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia, di cui all’articolo 1037 della medesima legge, che aveva appostato risorse pari a 32.766,6 milioni di euro per il 2021, a 40.037,4 milioni di euro per il 2022 e a 44.573 milioni per il 2023 (per un totale di 117,65 miliardi) quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione Europea.

 

La relazione tecnica rileva che, “a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti ì beni materiali (ex super-ammortamento) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di ''non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (cd "do not significant harm principle") [DNSH], ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese”.

 

Si valuti la coerenza di tale impostazione con quanto prevede l’articolo 1, comma 8, come modificato al Senato, in base al quale anche gli interventi finanziati dal fondo complementare devono rispettare tale principio.

 

Per queste ragioni il decreto in esame modifica la copertura finanziaria già prevista a dicembre del 2020 con la legge di bilancio 2021, che gravava interamente sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia.

Con le modifiche di cui al comma 1, la copertura a carico del Fondo di tutti gli oneri di cui ai commi da 1051 a 1064 viene ridotta degli importi di cui alla prima riga della tabella che segue.

La seconda e la terza riga della tabella indicano le modalità di copertura dei nuovi oneri. In sintesi, per ogni annualità (ad eccezione del 2026, interamente a carico dell’articolo 1), una parte degli oneri viene ricondotta all’articolo 5 e una parte (minore) a risorse proprie del MISE indicate nell’articolo 1.

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Totale

oneri cui non si fa fronte con il Fondo Next Generation EU (nuovo comma 1061 L. 178/2020)

3.976,10

3.629,05

3.370,18

2.082,07

450,41

21,79

13.529,60

risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2 (MISE, Transizione 4.0)

704,50

1.414,95

1.624,88

989,17

324,71

21,79

5.080,00

articolo 5

3.271,60

2.214,10

1.745,30

1.092,90

125,70

-

8.449,60

 

L’articolo 1 approva il “Piano nazionale per gli investimenti complementari” finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Si tratta di uno stanziamento per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 2 ripartisce le risorse del Piano tra le varie finalizzazioni. Per quanto qui rileva, al comma 2, lettera f), punto 2, viene indicata, tra le destinazioni del Piano i cui importi verranno iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, l’obiettivo Transizione 4.0, per gli importi indicati nella seconda riga della tabella sopra esposta.

L’articolo 5, a sua volta, indica nuovi limiti del ricorso all’indebitamento.

 

 

 

 

§  Il progetto Transizione 4.0 nel PNRR

 

Come è noto, è stato recentemente trasmesso alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alle Camere sono stati trasmessi anche altri Allegati al Piano stesso.

In tali Allegati è riportato l’ammontare delle risorse dedicate al progetto Transizione 4.0 con le leggi di bilancio 2020 e 2021.

Nella Tabella che segue sono riportati gli ammontari complessivi delle due leggi di bilancio:

 

Tempistica e finanziamenti complessivamente previsti dalle leggi di Bilancio

Tax. Credit (mn EUR)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 Totale

Beni capitali materiali 4.0

2.124

3.902

4.214

2.408

708

79

13.436

Beni capitali immateriali 4.0

331

593

638

307

45

-

1.914

Beni capitali tradizionali immateriali

106

76

63

40

7

-

291

Ricerca, sviluppo e innovazione

-

420

840

840

420

-

2.520

Formazione 4.0

-

150

150

-

-

-

300

Totale

2.560

5.142

5.905

3.595

1.180

79

18.461

La tabella contiene arrotondamenti all'unità superiore o inferiore

 

A questi importi vanno aggiunti quelli indicati nel Piano, sintetizzati nella tabella che segue:

 

Tempistica e finanziamenti previsti dal Recovery fund

Tax. Credit (mn EUR)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

 Totale

Beni capitali materiali 4.0

1.402

2.576

2.782

1.589

467

52

8.868

Beni capitali immateriali 4.0

331

593

638

308

45

-

1.914

Beni capitali tradizionali immateriali

106

76

63

40

7

-

291

Ricerca, sviluppo e innovazione

-

335

670

670

335

-

2.008

Formazione 4.0

-

150

150

-

-

-

300

Totale

1.838

3.730

4.302

2.606

854

52

13.381

La tabella contiene arrotondamenti all'unità superiore o inferiore

Da quanto è indicato sempre negli allegati, le risorse in questione fanno parte delle sovvenzioni (e non dei prestiti) concessi con il Next-gen EU.

 

Da ultimo, da quanto emerge dagli allegati, non possono essere finanziati con i fondi cui al PNRR gli acquisti relativi a beni strumentali nei seguenti settori:

30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto

22 Fabbricazione di articoli in gomma e plastica

29 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti

41 Costruzione di edifici

42 Ingegneria civile

43 Attività di costruzione specializzate

08 Altre attività minerarie e estrattive

17 Fabbricazione di carta e prodotti di carta

01 Produzione vegetale e animale, caccia e servizi connessi

50 Trasporto su acqua

19 Fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati

20 Fabbricazione di prodotti chimici e prodotti chimici

51 Trasporto aereo

24 Fabbricazione di metalli di base

49 Trasporto terrestre e trasporto tramite condotte

23 Fabbricazione di altri prodotti minerali non metalliferi

35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata.


 

Articolo 4
(Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC)

 

 

L’articolo 4, che presenta alcune modifiche formali approvate nel corso dell’esame in Senato, dispone interventi di finanziamento per l’attraversamento ferroviario di Vicenza e per la progettazione definitiva del terzo lotto della tratta ferroviaria AV/AC Vicenza –Padova, nonché per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria.

 

In dettaglio il comma 1 autorizza i seguenti finanziamenti facenti parte della linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova:

§  per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale «Attraversamento di Vicenza», la spesa complessiva di 925 milioni di euro, così ripartiti:

(in milioni di euro)

Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova - ripartizione annuale delle risorse

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

TOTALE

 

20

100

150

200

150

65

95

45

925

 

§  per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l’anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Si prevede che le risorse suddette siano immediatamente disponibili, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

La Relazione illustrativa ricorda che la “Tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova” è interamente localizzata nella Regione del Veneto, con estensione di circa 76,4 km. L’intervento è articolato in tre lotti funzionali, di cui:

-      il 2^ Lotto FunzionaleAttraversamento di Vicenza” è suddiviso in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea AV/AC pari a 6,2 km in superficie, oltre il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Inoltre, il progetto prevede interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la realizzazione della nuova fermata “Vicenza Fiera”, nonché interventi di riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di Viale Roma da Ovest e da Est. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera del 26.11.2020, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2021, n. 55. Per il 2^ lotto funzionale risulta finanziato il solo 1^ lotto costruttivo per 150 mln di €.

-      il terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova prevede la realizzazione in superficie di circa 26 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica (l’art. 1, comma 4, della legge n. 55/2019, modificata dall’art. 13, comma 4, della legge n.21/ 2021, consente per l’anno 2021, ai soggetti attuatori di poter avviare la progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione).

 

Si ricorda altresì che nel PNNR inviato alla Commissione europea, nell’ambito delle “Linee ad Alta Velocità nel Nord che collegano all'Europa” (M3-C1-I.1.2), è previsto un investimento per la tratta Brescia-Verona e Verona-Bivio Vicenza pari a 3,67 mld €.

 

Il comma 2, modifica l’articolo 208, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di autorizzare la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, così annualmente ripartiti:

(in milioni di euro)

Linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria- ripartizione annuale delle risorse

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

TOTALE

8

150

200

250

740

1.800

1.667

1.830

1.520

1.235

9.400

 

Si ricorda che il richiamato art. 208, comma 3, del DL n. 34/2020 ha disposto che a valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e non finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di programma 2017-2021, RFI fosse autorizzata ad utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15 milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e Genova-Ventimiglia.

Per quanto riguarda la linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, la Relazione illustrativa evidenzia che: “sono stati individuati gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l’eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente. Tali interventi interessano le tratte Battipaglia-Praia, Praia-Tarsia e la galleria Santomarco, per un’estesa complessiva di circa 200 Km. Il primo lotto prioritario, si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h). Questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km, il secondo da Romagnano a Praia, di estesa pari a 94 Km. Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia ed ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice jonica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km. Completa l’intervento dei lotti prioritari la nuova “galleria Santomarco”, di estesa pari a circa 15 km che, oltre a consentire la richiusura funzionale della nuova linea AV sulla linea tirrenica esistente, costituisce l’opera prioritaria per sopperire ai limiti infrastrutturali della galleria esistente e consentire il potenziamento dell’itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Taranto - Bari”.

 

Anche le risorse stanziate dal comma 2 sono immediatamente disponibili, ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Si ricorda in proposito che nel PNNR inviato alla Commissione europea, nell’ambito dei “Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci (M3-C1-I 1.1), sono previste risorse per l’AV Salerno-Reggio Calabria pari a 1,8 miliardi €.

 

Il comma 3 reca la copertura finanziaria delle disposizioni del presente articolo, per le quali si provvede ai sensi del successivo articolo 5 del decreto stesso. Si tratta delle seguenti: 13 milioni di euro per l’anno 2021, 190 milioni di euro per l’anno 2022,  300 milioni di euro per l’anno 2023,  400 milioni di euro per l’anno 2024, 940 milioni di euro per l’anno 2025,  1.950 milioni di euro per l’anno 2026,  1.832 milioni di euro per l’anno 2027,  1.925 milioni di euro per l’anno 2028,  1.565 milioni di euro per l’anno 2029 e 1.235 milioni di euro per l’anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l’anno 2028, 1.850 milioni di euro per l’anno 2029, 1.695 milioni di euro per l’anno 2030, 1.462 milioni di euro per l’anno 2031 e 470 milioni di euro per l’anno 2032.


 

Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)

 

 

L’articolo 5 provvede, in primo luogo, a determinare il limite massimo degli interessi passivi sui titoli pubblici derivanti dal ricorso a maggiore indebitamento (comma 1). Reca quindi la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento in esame e l'individuazione delle relative coperture finanziarie (comma 2). Incrementa inoltre, per il triennio 2021-2023, il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sostituendo, di conseguenza, l'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (comma 3). Provvede infine ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di:

§  7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni nel 2023, 83 milioni nel 2024, 144 milioni nel 2025, 231 milioni nel 2026, 325 milioni nel 2027, 433 milioni nel 2028, 577 milioni nel 2029, 728 milioni nel 2030, 897 milioni nel 2031, 1.061 milioni nel 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:

§  1 milioni di euro nel 2021, 15 milioni nel 2022, 56 milioni nel 2023, 106 milioni nel 2024, 178 milioni nel 2025, 277 milioni nel 2026, 386 milioni nel 2027, 505 milioni nel 2028, 657 milioni nel 2029, 823 milioni nel 2030, 1.007 milioni nel 2031, 1.173 milioni nel 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033.

 

Il comma 2 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in:

§  6.290,13 milioni di euro nel 2021,

§  9.314,69 milioni nel 2022,

§  9.944,70 milioni nel 2023,

§  9.010,70 milioni nel 2024,

§  9.519,68 milioni nel 2025,

§  8.982,96 milioni nel 2026,

§  4.507,90 milioni nel 2027,

§  4.564,40 milioni nel 2028,

§  2.742,00 milioni nel 2029,

§  2.463,00 milioni nel 2030,

§  1.267,00 milioni nel 2031,

§  1.061,00 milioni nel 2032,

§  1.199,10 milioni nel 2033,

§  1.192,40 milioni nel 2034 e

§  1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035,

che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in:

§  5.555,90 milioni di euro nel 2027,

§  6.541,40 milioni nel 2028,

§  6.631,01 milioni nel 2029,

§  6.129,84 milioni nel 2030,

§  6.049 milioni nel 2031,

§  4.943 milioni nel 2032,

§  2.556,10 milioni nel 2033,

§  1.309,40 milioni nel 2034 e

§  1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035.

 

Il comma 2 prosegue quindi con l'indicazione delle relative coperture finanziarie, a cui si provvede:

 

a)   quanto a 6.280,53 milioni di euro nel 2021, 9.173,49 milioni nel 2022, 9.835,40 milioni nel 2023, 9.010,70 milioni nel 2024, 9.519,68 milioni nel 2025, 8.982,96 milioni nel 2026, 4.377,00 milioni nel 2027, 4.490,30 milioni nel 2028, 2.712,20 milioni nel 2029, 2.438,50 milioni nel 2030, 1.241,60 milioni nel 2031, 1.030,50 milioni nel 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni nel 2027, 6.467,30 milioni nel 2028, 6.601,21 milioni nel 2029, 6.105,34 milioni nel 2030, 6.023,60 milioni nel 2031, 4.912,50 milioni nel 2032, 2.546 milioni nel 2033 e 1.306 milioni annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso al maggiore indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

 

Si rammenta, che il 15 aprile 2021, insieme al Documento di economia e finanza (DEF), il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l’aggiornamento degli obietti programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT), già autorizzato sia con la Relazione al Parlamento 2020, allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020 (NADEF 2020), sia con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 e del 2021 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell’epidemia da COVID-19.

Con la Relazione, sentita la Commissione europea, il Governo richiede l’autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all’OMT fissando il nuovo livello dell’indebitamento netto programmatico al -11,8 per cento del PIL nel 2021, al -5,9 per cento nel 2022, al -4,3 per cento nel 2023 e al -3,4 per cento nel 2024.

In valore assoluto, il maggiore indebitamento netto è fissato pari a 40 miliardi di euro nel 2021 e a circa 6 miliardi di euro medi annui dal 2022 al 2034.

Tali importi sono comprensivi, per gli anni dal 2021 al 2033, della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2034, l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

In termini strutturali, l’indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche si attesterebbe al -9,3 per cento del PIL nel 2021, al -5,4 per cento nel 2022, al -4,4 per cento nel 2023 e al -3,8 per cento nel 2024.

Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2021 al 159,8 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 156,3 per cento nel 2022, al 155 per cento nel 2023 e al 152,7 nel 2024.

Il nuovo profilo di avvicinamento all’OMT considera l’aggiornamento del quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale, come illustrato nel DEF 2021.

L'autorizzazione è stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, il 22 aprile 2021 dalla Camera con la risoluzione n. 6/00185 e dal Senato con la risoluzione n. 6/00184.

Si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 27 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera per un'illustrazione dettagliata della Relazione del Governo nell'ambito del quadro macroeconomico e finanziario delineato dal DEF 2021. Si veda inoltre il portale della documentazione della Camera dei deputati per un riepilogo delle relazioni al Parlamento e degli scostamenti di bilancio per l'emergenza COVID-19.

 

a)    quanto a 9,6 milioni nel 2021, 141,2 milioni nel 2022, 109,3 milioni nel 2023, 130,9 milioni nel 2027, 74,1 milioni nel 2028, 29,8 milioni nel 2029, 24,5 milioni nel 2030, 25,4 milioni nel 2031 e 30,5 milioni nel 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, comma 3;

b)    quanto a 10,1 milioni nel 2033 e 3,4 milioni nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

 

Si tratta del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Il fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), è iscritto sul capitolo n. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel bilancio per il 2021-2023 (legge n. 178 del 2020 e relativo D.M. 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli), il Fondo presenta una dotazione di 645,2 milioni per il 2021, 383,5 milioni per il 2022 e di 431,8 milioni per il 2023.

La dotazione del Fondo è stata da ultimo ridotta di circa 5,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 22 del 2021 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), nonché di 35 milioni di euro per l’anno 2023, 14 milioni per l’anno 2024 e di 8 milioni per l’anno 2025 ai sensi dell'articolo 42, comma 10, lettera d), del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "sostegni") in corso di esame alla Camera dei deputati. Il medesimo decreto-legge n. 41 del 2021 prevede altresì, all’articolo 41, un incremento della dotazione del Fondo di 550 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Si rileva che la somma degli oneri, in termini di saldo netto da finanziare, per l'anno 2021 così come indicati agli articoli 1, 3 e 4 non risulta coerente, probabilmente per un refuso, con l'ammontare degli oneri riportati per lo stesso anno dal comma 2 del presente articolo, evidenziando una mancata copertura per 50 milioni di euro per l'anno 2021. La differenza sembra in particolare da attribuirsi all'articolo 1. Per ulteriori osservazioni si rinvia alla Nota di lettura n. 223 del Servizio del bilancio del Senato.

 

Il comma 3 sostituisce l’allegato 1 alla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) con l’allegato 1 annesso al presente decreto.

 

Si rammenta che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), l'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2021, 2022 e 2023).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Si rammenta, inoltre, che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

L'allegato 1 della legge di bilancio 2021 era già stato sostituito dall'art. 22-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 (c.d. "proroga termini") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 30 del 2021 e dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 (c.d. "sostegni"). In precedenza l'allegato era stato modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2021, abrogato dall'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 21 del 2021 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 7 del 2021.

 

Per effetto dell'articolo in esame, pertanto, i valori di cui all'Allegato 1 della legge di bilancio 2021 risultano corrispondenti a quelli della seguente tabella (in grassetto i nuovi valori risultanti dalla modifica).

 

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020)

(tra parentesi i valori dell’allegato 1 della legge di bilancio 2021 come da ultimo modificati dal decreto-legge n. 41 del 2021)

(milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-242.281

(-236.000)

-166.374

(-157.200)

-148.536

(-138.700)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

529.516

(523.235)

440.671

(431.497)

503.586

(493.750)


- CASSA

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-335.281

(-329.000)

-217874

(-208.700)

-208.036

(-198.200)

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

622.646

(616.365)

492.171

(482.997)

563.086

(553.250)

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Il comma 4, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 6
(Entrata in vigore)

 

 

L'articolo 6 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente dall’8 maggio 2021.

 

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (la quale apporta modifiche al decreto-legge) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 



[1] Cfr. l'articolo 18, comma 4, lettera i), del regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

[2]    Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, attualmente all’esame della camera dei deputati in prima lettura (per una analisi del testo del decreto-legge n.77/2021 si rinvia al dossier dei servizi di documentazione del Parlamento).

[3]    In proposito, si rammenta che il paragrafo 2 dell’articolo 107 dichiara “ope legis” compatibili con il mercato interno e, al paragrafo 3 dell’art. 107 gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato interno. L’Unione ha deciso di definire come impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica (cfr. art. 1, della Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003).

[4]    Ai sensi dell’articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell’obbligo di comunicazione (notifica) ex ante alla Commissione dell’aiuto da parte dello Stato membro, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.

[5]    Per gli aiuti cd. de minimis, il (Reg. 1407/2013/UE) è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli. Il massimale di aiuto previsto da tale regolamento è di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013, come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/31/UE.

[6]    Si rammenta, comunque, che fino al 31 dicembre 2021, sarà anche possibile concedere aiuti straordinari sulla base del "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak , che comunque impone la preventiva notifica alla Commissione UE.

[7]    Risorse da iscrivere nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

[8]    L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea.

[9]    L’art. 23, che disciplina i livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, stabilisce tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

[10]   Si tratta di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - che sarebbe dovuto essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – con il quale, ai fini del monitoraggio degli interventi, sono individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Più ampiamente, si veda la relativa scheda di commento.

[11]   L’art. 2, comma 68, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 20101) ha previsto (per il triennio 2010-2012) l’erogazione alle regioni, in via anticipata, del finanziamento ordinario del SSN per una quota pari al 97% della parte indistinta del fondo sanitario stabilita dalle intese annuali di riparto sancite in Conferenza Stato-regioni. Per le regioni “virtuose” che hanno adempiuto agli obblighi della normativa vigente previsti in materia di riduzione della spesa sanitaria, l’anticipazione è elevata ad almeno il 98% (l’ulteriore maggior livello dell’anticipazione può essere corrisposto compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica). La lett. c) del comma 68, tuttavia, stabilisce un accantonamento delle predette anticipazioni del 97 e 98 per cento, pari, rispettivamente, al 3 e al 2 per cento, il cui successivo sblocco – che ne consente l’erogazione - è condizionato alla verifica positiva degli adempimenti cui le regioni sono chiamate per il loro concorso alla riduzione della spesa sanitaria. Le disposizioni contenute al comma 68 sono state rese permanenti, a decorrere dal 2013, dall’art. 15, comma 24, del decreto legge n. 95 del 2012, cd. decreto Spending review (L. 135/2012).

      In materia di anticipazioni del finanziamento sanitario corrente,  si rinvia al paragrafo dedicato del Tema web Misure sanitarie per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

[12]   Le attività devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione (ora Programma “Orizzonte Europa 2021-2027” Reg. 2021/695/UE).Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono, tra l’altro, essere realizzati dalle imprese (escluse quelle che esercitano attività bancaria), e agroindustriale, nonché dai centri di ricerca, nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale; prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a euro 40 milioni; avere una durata non superiore a trentasei mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo per l'innovazione, ovvero una durata più breve ove reso necessario dalla normativa di riferimento per il cofinanziamento con risorse europee.

[13]   A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha assunto la nuova denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

[14]   SAIPEM ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con AGNES Srl (www.agneswindpower.com), società per lo sviluppo delle energie rinnovabili nel mare Adriatico che si occupa di eolico offshore e nearshore, solare galleggiante in mare, sistemi di stoccaggio dell'energia, produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, e QINT’X (www.quintx.com), società italiana specializzata nel settore delle energie rinnovabili, in particolare fotovoltaico, eolico, idroelettrico ed e-mobility (veicoli elettrici).