Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni
Riferimenti: AC N.2845/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 396/2 Volume I
Data: 24/02/2021

D.L. 183/2020 – A.S.2101
Volume I – Art. 1 - 11

 


 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 347/2 Volume I

 

 

 

Servizio Studi

 

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - * st_istituzioni@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_istituzioni

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_bilancio

Progetti di legge n. 396/2 Volume I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 


INDICE

 

Schede di lettura

§  Articolo 1, comma 1 del disegno di legge di conversione (Conversione in legge del decreto-legge n. 183 del 2020) 9

§  Articolo 1, commi 2-3 del disegno di legge di conversione (Abrogazione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, del decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3 e del decreto legge 30 gennaio 2021, n. 7 e salvezza degli  effetti) 10

§  Articolo 1, commi 4 e 5 del disegno di legge di conversione (Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto») 12

§  Articolo 1, comma 1 e comma 3, lettera a) (Proroga di termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni) 14

§  Articolo 1, commi 1-bis e 1-ter (Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo) 17

§  Articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b) (Assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 20

§  Articolo 1, comma 4 (Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato) 22

§  Articolo 1, comma 5 (Proroga del termine per attingere all’elenco dei vincitori dell’VIII corso-concorso per dirigenti) 24

§  Articolo 1, comma 6 (Proroga del termine che sospende le modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia) 27

§  Articolo 1, comma 7 (Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per personale del Ministero dell’interno) 29

§  Articolo 1, commi 7-bis e 8 (Stabilizzazione di alcune categorie di soggetti nelle pubbliche amministrazioni e norme specifiche in materia per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) 30

§  Articolo 1, comma 9 (Differimento del termine per le assunzioni già autorizzate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali) 34

§  Articolo 1, commi 10 e 18 (Disposizioni in favore del comune di Matera) 37

§  Articolo 1, comma 11 (Proroga di termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione) 40

§  Articolo 1, commi 12 e 13 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri) 45

§  Articolo 1, comma 14 (Colloqui investigativi con i detenuti) 48

§  Articolo 1, comma 15 (Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza) 50

§  Articolo 1, comma 16 (Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici) 53

§  Articolo 1, comma 17 (Proroga di termini in materia di processo amministrativo) 61

§  Articolo 1, comma 17-bis (Proroga termini validità fogli con le sottoscrizioni per i progetti  di legge di iniziativa popolare) 63

§  Articolo 1-bis, commi 1-6 (Norme in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e della Giustizia amministrativa, nonché di Consiglieri di Stato e di referendari Tar) 65

§  Articolo 1-bis, comma 7 (Assunzioni di personale presso il MEF) 69

§  Articolo 1-bis, commi 8-10 (Disposizioni sul personale del Ministero dell’economia e delle finanze) 74

§  Articolo 2, comma 1 (Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all’UE) 76

§  Articolo 2, comma 2 (Proroga del termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati) 78

§  Articolo 2, comma 3 (Gestione associata di funzioni fondamentali dei comuni) 80

§  Articolo 2, commi 4, 4-bis e 4-ter (Differimento dei termini per le elezioni negli enti locali) 83

§  Articolo 2, comma 4-quater (Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni) 87

§  Articolo 2, comma 4-quinquies (Rielezione presidente Camera di commercio) 90

§  Articolo 2, comma 4-sexies (Modalità attuative di utilizzo del Fondo sperimentale voto elettronico) 93

§  Articolo 2, comma 4-septies (Adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido) 96

§  Articolo 2, comma 4-octies (Adeguamento antincendio nelle strutture recettive) 98

§  Articolo 3, comma 1 (Termine per la costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca) 101

§  Articolo 3, comma 2 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico) 103

§  Articolo 3, comma 3 (Adempimenti IVA a carico delle piattaforme elettroniche che facilitano la cessione di beni) 105

§  Articolo 3, comma 4 (Adeguamento dei contratti fra enti locali e soggetti affidatari della gestione delle entrate) 110

§  Articolo 3, comma 5 (Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria) 112

§  Articolo 3, comma 6 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) 114

§  Articolo 3, comma 6-bis (Garanzia SACE sui titoli di debito emessi dalle imprese) 118

§  Articolo 3, comma 7 (Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti) 120

§  Articolo 3, comma 8 (Pagamento dei debiti degli enti sanitari) 122

§  Articolo 3, commi 9-11 (Lotteria dei corrispettivi) 124

§  Articolo 3, comma 11-bis (Anticipazioni di tesoreria Campione d’Italia) 128

§  Articolo 3, comma 11-ter (Misure fiscali per Campione d’Italia) 130

§  Articolo 3, comma 11-quater (Intermediari finanziari) 136

§  Articolo 3, comma 11-quinquies (Termini agevolazioni prima casa) 138

§  Articolo 3, comma 11-sexies (Regolamento delegato (UE) 2018/815) 141

§  Articolo 3-bis (Tardivo deposito di bilanci di aziende speciali e istituzioni) 142

§  Articolo 3-ter (IVA cessioni kit diagnostici e vaccini anti-Covid) 143

§  Articolo 4, comma 1 (Proroga per l’utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose) 144

§  Articolo 4, commi 2 e 3 (Accantonamento 2021 risorse SSN per obiettivi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza per prestazioni non remunerate nel vigente nomenclatore tariffario) 146

§  Articolo 4, comma 4 (Metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del SSN) 148

§  Articolo 4, comma 4-bis (Procedure elettive degli ordini sanitari e delle relative federazioni) 150

§  Articolo 4, comma 5 (Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici) 152

§  Articolo 4, comma 6 (Procedure concorsuali ed assunzioni dell’AIFA) 156

§  Articolo 4, comma 7 (Contratti di lavoro flessibile con Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali) 158

§  Articolo 4, comma 7-bis (Disposizioni in materia di rinnovo dei Consigli direttivi degli ordini dei chimici e del Consiglio nazionale dei chimici) 160

§  Articolo 4, comma 7-ter (Valorizzazione attività dell’ISMETT) 161

§  Articolo 4, comma 8 (Elenco nazionale soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN) 163

§  Articolo 4, comma 8-bis (Proroga di misure agevolative per investimenti privati nella struttura ospedaliera Mater Olbia) 167

§  Articolo 4, comma 8-ter (Contributo una tantum per DPI alle strutture private accreditate) 169

§  Articolo 4, comma 8-quater (Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica) 172

§  Articolo 4, comma 8-quinquies (Screening neonatali) 174

§  Articolo 4, comma 8-sexies (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione) 176

§  Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies (Interventi a favore delle aziende ospedaliero-universitarie) 179

§  Articolo 5, comma 1 (Proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica) 182

§  Articolo 5, comma 2 (Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca) 185

§  Articolo 5, comma 3 (Valutazione degli apprendimenti) 189

§  Articolo 5, comma 4 (Proroga di termini in materia di edilizia scolastica) 193

§  Articolo 5, comma 5 (Proroga del termine per l’assunzione di collaboratori scolastici) 195

§  Articolo 5-bis (Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario) 200

§  Articolo 6, commi 1 e 2 (Proroghe di termini relativi alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica) 204

§  Articolo 6, comma 3 (Proroga flessibilità nella restituzione di crediti agevolati concessi a valere sul FAR) 212

§  Articolo 6, comma 4 (Proroga del termine per l'assegnazione di strutture e personale del soppresso MIUR) 216

§  Articolo 6, comma 5 (Deroga all'obbligo di risparmio di spesa nel settore informatico in favore di università e istituzioni AFAM) 220

§  Articolo 6, commi 6 e 6-bis (Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale) 222

§  Articolo 6, comma 7 (Somme residue dei mutui per edilizia universitaria) 226


 

§  Articolo 6, comma 7-bis (Termine per il conseguimento dei titoli di studio universitari e delle altre istituzioni di formazione superiore relativi all’a.a. 2019/2020) 228

§  Articolo 6, comma 8 (Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per abilitazione professionale) 230

§  Articolo 7, comma 1 (Differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici) 233

§  Articolo 7, comma 2 (Contabilità speciali per interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici) 235

§  Articolo 7, commi 3 e 5 (Celebrazioni ovidiane) 237

§  Articolo 7, comma 3-bis (Tax credit vacanze) 240

§  Articolo 7, commi 4 e 6 (Proroga delle misure straordinarie sul credito di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo) 241

§  Articolo 7, comma 4-bis (Contributo a imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale) 247

§  Articolo 7, comma 4-ter (Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici) 251

§  Articolo 7, comma 4-quater (Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo) 253

§  Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia) 255

§  Articolo 9, comma 1 (Proroga banche dati DNA) 262

§  Articolo 9, comma 2 (Proroga dell’iscrizione dell’Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle Imprese) 264

§  Articolo 10, commi 1-5 (Proroghe in materia di organismi di controllo dei vini, di contratti di lavoro EIPLI, di documentazione antimafia e di recupero aiuti per il settore saccarifero) 266

§  Articolo 10, comma 6 (Disposizioni per i beneficiari degli esoneri contributivi in agricoltura) 273

§  Articolo 10, comma 6-bis (Proroga attestati macchine agricole e per vendita prodotti fitosanitari) 275

§  Articolo 11, comma 1 (Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore) 276

§  Articolo 11, comma 1-bis (Modifiche alla disciplina in materia di accredito figurativo) 278

§  Articolo 11, comma 2 (Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro) 279

§  Articolo 11, commi 3 e 4 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale) 280

§  Articolo 11, comma 5 (Termini per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite) 282

§  Articolo 11, commi 6-8 (Disposizioni per i lavoratori del settore portuale) 284

§  Articolo 11, comma 9 (Sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) 286

§  Articolo 11, comma 10 (Contratti di lavoro a tempo determinato nella Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità) 288

§  Articolo 11, commi 10-bis e 10-ter (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19) 289

§  Articolo 11, comma 1 (Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore) 290

§  Articolo 11, comma 1-bis (Modifiche alla disciplina in materia di accredito figurativo) 292

§  Articolo 11, comma 2 (Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro) 293

§  Articolo 11, commi 3 e 4 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale) 294

§  Articolo 11, comma 5 (Termini per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite) 296

§  Articolo 11, commi 6-8 (Disposizioni per i lavoratori del settore portuale) 298

§  Articolo 11, comma 9 (Sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) 300

§  Articolo 11, comma 10 (Contratti di lavoro a tempo determinato nella Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità) 302

§  Articolo 11, commi 10-bis e 10-ter (Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19) 303

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 1 del disegno di legge di conversione
(Conversione in legge del decreto-legge n. 183 del 2020)

 

 

L’articolo 1, comma 1, reca la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 2-3 del disegno di legge di conversione
(Abrogazione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, del decreto legge 15 gennaio 2021, n. 3 e del decreto legge 30 gennaio 2021, n. 7 e salvezza degli  effetti)

 

 

Il disegno di legge di conversione, modificato in sede parlamentare, prevede l'abrogazione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, e dei decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7, con salvezza dei loro effetti.

 

L'articolo 1 del disegno di legge di conversione, al comma 2, prevede l'abrogazione dei decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7, al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza.

 

Esso prevede inoltre l’abrogazione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182, e stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge (comma 1-ter).

 

Al contempo, le modifiche approvate nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati recano puntuali disposizioni aggiuntive al corpo del decreto-legge n. 183 in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni dei decreti-legge di cui propone l'abrogazione:

 

§  l’articolo 22-bis, che riproduce il contenuto del decreto-legge n. 7 del 2021, è riconducibile a due distinte finalità: la proroga (già prevista fino al 31 gennaio dall’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021) al 28 febbraio 2021 di alcuni termini per adempimenti di natura tributaria (notifica di cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni, articolo 1) e la proroga al 30 aprile 2021 della disciplina speciale, connessa all'emergenza in corso, in materia di permessi premio, semilibertà ed esecuzione presso il domicilio della pena detentiva per i detenuti (articolo 2);

 

§  l’articolo 22-quater, che riproduce il contenuto dell’articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2021, proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio 2021 al l6 marzo 2021 e il termine di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

 

§  l’articolo 22-sexies, che riproduce il contenuto del decreto-legge n. 182 del 2020, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, prevista per il solo secondo semestre 2020 e resa permanete dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). L’agevolazione spetta nei seguenti importi annuali:

-      960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

-      960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

 

 

Negli Appunti del Comitato per la legislazione (10 febbraio 2021) si evidenzia come negli ultimi anni sia aumentato significativamente il fenomeno della “confluenza dei decreti-legge”, vale a dire l’abrogazione in corso di conversione o la mancata conversione di decreti-legge fatti poi confluire, nell’iter di conversione, in altri decreti-legge emanati; il dato della XVIII Legislatura, al 31 gennaio 2021 è di 20 decreti-legge, di cui 15 successivi all’inizio dell’emergenza dell’epidemia da COVID-19; nella prima metà della XVIII Legislatura si è trattato di 13 decreti-legge a fronte dei 6 e degli 8, rispettivamente, dei corrispondenti periodi della XVII e della XVI Legislatura.

 

Da ultimo, nei parerei espressi dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2021 e n. 7 del 2021, nel richiamare l’ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10 vertente su tali aspetti,  si evidenzia l’esigenza di “evitare l’abrogazione o la modifica esplicita di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d’urgenza, alla luce delle gravi antinomie, di complessa soluzione nel sistema delle fonti, che questo modo di procedere può comportare”.


 

Articolo 1, commi 4 e 5 del disegno di legge di conversione
(Proroga della Commissione di inchiesta sui fatti accaduti
presso la comunità «Il Forteto»)

 

 

I commi 4 e 5 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, prorogano fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità “Il Forteto” deve concludere i propri lavori. La disposizione, inoltre, quantifica nel limite massimo di 50 mila euro per l'anno 2021 le spese per il funzionamento della Commissione, che sono equamente ripartite tra Camera e Senato.

 

Il comma 4, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è volto a prorogare fino al 31 dicembre 2021 - in conseguenza del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - il termine entro il quale la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la Comunità "Il Forteto" deve concludere i propri lavori. Attualmente, in base all'art. 8 della legge istitutiva della Commissione (legge n. 21 del 2019), essa deve concludere i propri lavori entro 12 mesi dalla costituzione, avvenuta il 6 febbraio 2020.

 

La legge n. 21 del 2019 ha istituito una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi presso la comunità «Il Forteto» con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura. La Commissione è stata costituita il 6 febbraio 2020. Essa è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento).

In particolare, in base alla legge n. 21 del 2019 la Commissione - procedendo alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria - è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi con particolare riguardo:

•   all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte perpetrate all'interno della comunità;

•   alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali in favore delle vittime;

•   all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale;

•   al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.

 

Il comma 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2021 e siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

Si ricorda che una proposta di legge dal contenuto analogo alla disposizione in esame, volta a prorogare al 31 dicembre 2021 l’attività Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti verificatisi presso la comunità «Il Forteto» è stata approvata dal Senato (AS 1961) ed è attualmente all’esame della Camera (AC 2827).


 

Articolo 1, comma 1 e comma 3, lettera a)
(Proroga di termini per assunzioni nelle
pubbliche amministrazioni)

 

 

Il comma 1 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2009-2012. La lettera a) del successivo comma 3 estende l'analoga proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, già intervenuta[1] per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018, alle cessazioni verificatesi nel 2019. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)[2].

 

Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).

Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità (si fa qui riferimento al complesso delle fattispecie, ivi comprese quelle inerenti alle suddette cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2018[3]):

-        di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici[4], in relazione alle cessazioni dall’impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[5] nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2013[6]; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018 e 2019. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in esame, in quanto l’articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l’articolo 20, comma 3, di quest’ultimo decreto legislativo ha abrogato l’articolo 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e l’articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);

-        di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga[7]. Riguardo alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il comma 2 e il comma 3, lettera b), del presente articolo 1 (oltre che il successivo comma 4, avente un ambito più generale);

-        di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato[8], originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse[9] - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato)[10] - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2015; all’80 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2019.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 1-bis e 1-ter
(Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti
al bacino PIP - Emergenza Palermo)

 

 

L'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni che incidono sulla disciplina (di cui all'articolo 32-sexies del decreto-legge n.137 del 2020), che autorizza gli enti locali alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico bacino PIP - Emergenza Palermo, in essere o scaduti nell'anno 2020.

 

Il comma 1-bis, nello specifico, stabilisce che la predetta autorizzazione sia esercitabile sino al 31 marzo 2022, con un differimento di tre mesi del termine precedentemente previsto (31 dicembre 2021).

Esso dispone altresì l'istituzione di un tavolo tecnico, presso il Dipartimento della funzione pubblica, cui è assegnato il compito di individuare "soluzioni volte al superamento dell’attuale situazione relativa all’utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP – Emergenza  Palermo" di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24 (v. infra), "secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020". A detto tavolo, da istituire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono chiamati a partecipare il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché "i rappresentanti delle amministrazioni competenti" e delle parti sociali.

Fra le "amministrazioni competenti", nel silenzio della disposizione in esame, parrebbero quanto meno doversi ricomprendere la Regioni siciliana e gli enti locali che sono autorizzati a fare ricorso a detto personale (v.infra).

 

La finalità della norma (consistente nella "individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo" dei predetti lavoratori), parrebbe collegarsi all'intendimento della regione Siciliana di stabilizzare detti lavoratori, che sino ad oggi è rimasto incompiuto, anche in ragione della recente declaratoria di illegittimità costituzionale di una disciplina legislativa regionale in materia, di cui si farà cenno nel prosieguo della trattazione.

 

È altresì previsto che il tavolo svolga le proprie riunioni anche in modalità telematica e che i partecipanti non possano vantare alcuna pretesa economica, né in termini di compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti, né in termini di rimborsi di eventuali spese sostenute.

Il comma 1-ter reca la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, pertanto, l’amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti con l’utilizzo  delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente». 

 

La richiamata disciplina dettata dall'art.32-sexies del decreto-legge n.137 del 2020 e quella in commento, più in generale, si inseriscono in un contesto normativo che trova fondamento nell'art. 19 della legge regionale siciliana n.30 del 1997 (recante misure di politiche attive del lavoro), che detta una disciplina relativa allo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché alla partecipazione ad iniziative formative, anche con lo svolgimento di esperienze lavorative. Lo strumento legislativo regionale dà, nel complesso (e fatte salve talune differenze) attuazione all'art. 15 del decreto-legge n. 299 del 1994, riguardante la disciplina dei Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione (PIP).

 

In tale ambito, la legge della Regione Siciliana 26 novembre 2000, n. 24 (Disposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili) ha finanziato interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio.

 

A tal fine, l'art. 15 di tale legge regionale prevede un contributo di 10.000 milioni di lire al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto «Emergenza Palermo», nonché del personale di supporto dei relativi cantieri.

Successivamente, le misure di inserimento lavorativo sono state estese ad altri soggetti al fine di perseguire la finalità, recata nel decreto legislativo n. 280/1997, (di attuazione della delega di cui all’articolo 26 della legge n.196 del 1997) in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno.

 

La Regione siciliana ha costantemente sostenuto, negli anni, iniziative per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) e il sostegno al reddito dei medesimi soggetti, se disponibili a svolgere attività di interesse pubblico e sociale. Tale impegno si è sostanziato in numerosi interventi, anche legislativi, che in alcuni casi sono stati oggetto di vaglio della Corte costituzionale.

Al riguardo, si segnala che la L.R. n. 8 del 2018 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), all'art.64, ha introdotto misure per la tutela (fra gli altri) dei soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP). Nello specifico, la disciplina dispone il transito, con contratto a tempo indeterminato, presso la società Resais spa (partecipata dalla Regione), di soggetti attualmente utilizzati nelle pubbliche amministrazioni, fra cui quelli appartenenti al bacino «Emergenza Palermo ex PIP» di cui al citato art. 19 della legge della Regione Siciliana n.30 del 1997.

Tale disciplina è stata tuttavia censurata dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n.194 del 2020, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva (anche) in materia di ordinamento civile. Nello specifico, la Corte ha rilevato che la disciplina regionale invade la sfera dell'ordinamento civile, nella misura in cui dispone la trasformazione ex lege di rapporti esistenti di tipo formativo, piuttosto che lavorativo, in favore di amministrazioni pubbliche della Regione, in contratti a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa, senza rispettare la disciplina delle eccedenze di personale e delle nuove assunzioni dettata, per le società a partecipazione pubblica, dal d.lgs. n. 175 del 2016 (artt. 19, 20 e 25).

In tale sede, la Corte ha peraltro rilevato che "rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal d.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli artt. 19, 20 e 25" (Considerato in diritto n.11.3).

 

 


 

Articolo 1, comma 2 e comma 3, lettera b)
(Assunzioni per il comparto sicurezza-difesa
e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

È disposta una duplice proroga - al 31 dicembre 2021 - in materia di talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 89-91, della legge n. 228 del 2012.

In particolare il comma 89 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito Fondo, istituito (dal comma 90) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 91 dispone che siffatte assunzioni siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), le quali possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018, indi al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019.

Il comma 3, lettera b) proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.

Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015, originariamente) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).

Quest'ultimo dispose l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).

La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.

Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, succedutesi di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018 e, a seguire, dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 162 del 2019.

 

Le due disposizioni del presente decreto-legge fin qui ricordate recano dunque proroga delle autorizzazioni ad assumere, relative, rispettivamente, all'anno 2013 ed all'anno 2014.

 

Vale rammentare infine che altre disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge - cfr. il comma 1; il comma 3, lettera a); il comma 4 - incidono sul riguardo delle assunzioni anche per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 


 

Articolo 1, comma 4
(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)

 

 

L’articolo 1, comma 4, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

 

Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l’apposito Fondo, di cui all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche e autorizzate con decreto ministeriale del 24 aprile 2018 (vedi infra).

Il termine, già oggetto di proroga da parte dell’art. 1, c. 1148, lett. e) della L. 205/2017, su cui interviene espressamente la disposizione in esame, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, c. 5, del D.L. 162/2019.

 

Il richiamato Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016.  Il Fondo – le cui risorse sono state ripartite con il DPCM 27 febbraio 2017 e rideterminate da provvedimenti successivi - presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365).

In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e a decorrere dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto ministeriale (cfr. il richiamato DM 24 aprile 2018), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013, tra le quali si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

 

 


 

Articolo 1, comma 5
(Proroga del termine per attingere all’elenco dei vincitori
dell’VIII corso-concorso per dirigenti)

 

 

Il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti –all’elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

 

In proposito, si ricorda che con il decreto legge n. 34 del 2020 (art. 250, commi 1-4), su cui interviene la disposizione di proroga, è stata prevista l’indizione dell’VIII corso-concorso ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, stabilendone speciali modalità di svolgimento.

 

Le norme generali di riferimento in materia di reclutamento nelle PA si rinvengono, principalmente negli articoli 28, 28-bis e 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che detta norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, nonché nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che dettano disposizioni per l'accesso alla dirigenza.

Rispetto alle forme ordinarie stabilite in via generale dalla citata normativa di rango regolamentare si prevede: la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al corso-concorso con modalità telematiche; lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate di due prove scritte; la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, che accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche; l’articolazione in sottocommissioni della commissione di concorso.

 

Tra gli elementi di novità, il decreto-legge n. 34/2020 ha stabilito che coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni attingono per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Infatti, ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

La norma originaria (art. 250, co. 4) disponeva la possibilità di utilizzare l’elenco a decorrere dal 1° gennaio 2021, termine prorogato al 1° gennaio 2022 dalla disposizione in esame.

Ciò in considerazione del fatto che la procedura per l’ammissione all’VIII corso–concorso selettivo di formazione dirigenziale risulta ancora allo stadio iniziale, anche in dipendenza delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 introdotte dall’art. 1, comma 9, lett. z), del d.p.c.m. 3 novembre 2020, riguardanti la sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati.

 

In proposito si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2020, n. 114, è stato pubblicato il DM 31 marzo 2020, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) è stata autorizzata ad indire l’VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di seguito indicate:

 

Amministrazione

Posti disponibili

Consiglio di Stato

3

Presidenza del Consiglio dei ministri

18

Ministero dell'interno

21

Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

3

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

3

Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

12

Ministero della difesa

13

Ministero dell'economia e delle finanze

15

Ministero dello sviluppo economico

17

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

3

Ministero dell'istruzione Ministero dell'università e della ricerca

18

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

20

Ministero della salute

2

Agenzia delle dogane e dei monopoli

10

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA-ICE)

6

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA

2

Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)   

1

Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)

6

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

9

Ispettorato nazionale del lavoro (INL)

5

Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

1

 

 

Totale dei posti da bandire

210

 

Successivamente nella Gazzetta ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020 è stato pubblicato il bando per l’ammissione di 315 allievi all’VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.

La pubblicazione dell'avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico è stata più volte rinviata, da ultimo, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale "Concorsi ed Esami" del 12 gennaio 2021.

 

 

 

 


 

Articolo 1, comma 6
(Proroga del termine che sospende le modalità di reclutamento
dei dirigenti di prima fascia)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali stabilita dall’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l’accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico.

 

Più in dettaglio, la disposizione modifica la previsione (di cui all’art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall’articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ed introdotte ad opera del D.Lgs. 150 del 2009 (art. 47).

 

In particolare, ai sensi dell’art. 28-bis TU (introdotto dal D.Lgs. 150/2009), l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al concorso sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. In base alla norma, i vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.

In base alla disciplina vigente (art. 23 del D.Lgs. 165/2001) l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia può avvenire altresì a seguito del transito dei dirigenti della seconda fascia, qualora questi ultimi abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

  Fino alla effettiva applicazione di quanto stabilito dall’art. 28-bis del testo unico, oggetto di ulteriore proroga con la disposizione in esame, quella dell’articolo 23 è la modalità usuale di accesso alla prima fascia.

L’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 95/2012 – oggetto di novella da parte del comma in esame – ha infatti sospeso tali modalità fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato: una prima volta al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 1, comma 4); successivamente, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 1, comma 4) e al 31 dicembre 2018 dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, co. 1148, lett. f)).

L’ultima proroga al 31 dicembre 2020 era stata prevista dall’art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (decreto proroga-termini 2020).

 

Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di riduzione (da attuare con l’adozione di uno o più D.P.C.M.) si prevedeva che le amministrazioni interessate adottassero regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte al raggiungimento di una serie di obiettivi (art. 2, comma 10, D.L. 95/2012).

L’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la prima proroga al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124" da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016), al fine di evitare che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato con la piena attuazione della medesima legge.

 

 


 

Articolo 1, comma 7
(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali
per personale del Ministero dell’interno)

 

 

Il comma 7 dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno.

 

La disposizione fa riferimento alle procedure concorsuali autorizzate ai sensi dell’articolo 5 del d.P.C.m. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) per il personale indicato alla Tabella 5 allegata.

La relazione illustrativa specifica che la proroga riguarda in particolare le procedure relative a:

- 10 unità dirigenziali di seconda fascia;

- 199 unità dell’area funzionale II;

- 149 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.

 

La relazione specifica altresì, in relazione a tali procedure, che il Ministero dell’interno è in attesa che vengano banditi dal Dipartimento della funzione pubblica i concorsi unici ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. L. 125 del 2013).

 


 

Articolo 1, commi 7-bis e 8
(Stabilizzazione di alcune categorie di soggetti nelle pubbliche amministrazioni e norme specifiche in materia per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)

 

 

Il comma 7-bis - inserito dalla Camera - e il comma 8 dell'articolo 1 modificano alcuni riferimenti temporali per l'applicazione della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano o abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato a termine o altre forme di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono sia l'ambito di applicazione temporale di alcune delle norme suddette - con l'estensione al 2021 di quelle aventi come termine finale attuale il 31 dicembre 2020 - sia i riferimenti temporali per i requisiti soggettivi per le procedure in esame; queste ultime consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti. In tale ambito, la novella di cui al comma 7-bis concerne in generale le pubbliche amministrazioni, mentre la novella di cui al comma 8 riguarda gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[11]), nel periodo 2018-2021[12] ovvero (ai sensi del comma 11-bis dello stesso articolo 20) nel periodo 2018-2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria[13] - il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-        essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015[14] con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione[15];

-        essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione;

-        avere maturato, entro un termine temporale ora oggetto di proroga, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui al comma 7-bis differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il suddetto requisito di anzianità; la novella di cui al comma 8 opera il medesimo differimento con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, specificando che resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020; a quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di riformulare la novella, la quale fa letteralmente riferimento all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75, anziché all'entrata in vigore della novella medesima. Si valuti se sussista l’esigenza di un coordinamento tra il comma 7-bis e il comma 8, considerato che, da un lato, il differimento operato da quest’ultimo comma è contenuto già, con riferimento ad un ambito di applicazione più ampio, nel comma 7-bis e che, dall’altro lato, la clausola suddetta di salvezza, di cui al comma 8, viene posta solo con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le pubbliche amministrazioni[16], nel corso di un periodo il cui termine è ora oggetto di proroga, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possieda determinati requisiti. Il periodo temporale entro cui possono essere indetti i bandi in oggetto è costituito, nella formulazione fino ad ora vigente, dal triennio 2018-2020, mentre la novella di cui al comma 7-bis estende la possibilità all'anno 2021; per i bandi in esame concernenti le assunzioni relative al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, resta fermo (ai sensi del comma 11-bis dello stesso articolo 20) un periodo più ampio, costituito dal quinquennio 2018-2022. I bandi sono riservati al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-        sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015[17], di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[18] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;

-        abbia maturato, entro un termine temporale ora oggetto di proroga, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso. La novella di cui al comma 7-bis differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il suddetto requisito di anzianità; la novella di cui al comma 8 opera il medesimo differimento con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, specificando che resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020. Riguardo all’opportunità di alcune valutazioni circa la formulazione della novella di cui al comma 8 e circa l’eventuale esigenza di coordinamento con la novella di cui al comma 7-bis, cfr. supra.

Si ricorda che nel computo della suddetta anzianità rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga[19].

Si segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[20] indica come contenuto della novella di cui al comma 8 in esame anche l'introduzione - ai fini della stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di un riferimento all’attività prestata in regime di somministrazione di lavoro[21]. Tuttavia, tale contenuto non è presente nel testo della novella.

 

Si ricorda che dall'applicazione delle norme oggetto delle presenti novelle sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al citato comma 11 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[22]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[23].

Si ricorda altresì che alcuni criteri e modalità specifici per l’applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca[24].

 

Inoltre, la novella di cui al comma 7-bis estende al 2021 anche la norma di cui al comma 3 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, posta finora con riferimento al triennio 2018-2020; tale norma consente in via transitoria alle pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione dei suddetti commi 1 e 2 del medesimo articolo 20, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse è ammessa a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

 

 


 

Articolo 1, comma 9
(Differimento del termine per le assunzioni già autorizzate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali)

 

 

L’articolo 1, comma 9, consente agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021.

 

 

La disposizione opera in deroga all'art.163 del Testo unico degli enti locali-TUEL (di cui al D.lgs. n.267 del 2000) in quanto permette ai predetti enti il reclutamento del personale, anche se gli stessi si trovano in esercizio o gestione provvisoria, nelle more dell'approvazione del bilancio per il triennio 2021-2023.

 

L'art.163 del TUEL stabilisce che se il bilancio di previsione non è approvato entro l'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente locale si svolge con le regole dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria; l'ente nello specifico gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato ed effettua i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio provvisorio si attiva nel caso in cui vi sia un'autorizzazione disposta con legge o con decreto del Ministro dell'interno di differimento del termine di approvazione del bilancio. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

In assenza di tale autorizzazione, l'ente procede alla gestione provvisoria del bilancio, nel corso della quale può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nell'ambito della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

 

Come noto, ai sensi dell'art.106, comma 3-bis, del decreto-legge n.34 del 2020 (cosiddetto decreto crescita) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione (di cui all'articolo 151, comma 1, del TUEL) è differito al 31 gennaio 2021.

 

La norma in esame stabilisce inoltre che il differimento delle procedure concorsuali riguarda gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del TUEL) ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020.

 

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali è disciplinata dall'art.155 del TUEL. Incardinata presso il Ministero dell'interno, esercita, fra l'altro, il controllo centrale, prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale dei predetti enti locali.

La composizione e le modalità di funzionamento di detta Commissione sono dettate dal DPR 8 novembre 2013, n.142.

 

Nella disposizione in commento si richiamano alcune norme del TUEL, di cui si illustra brevemente il contenuto.

Ai sensi del citato art.243, comma 1, del TUEL, gli enti locali strutturalmente deficitari sono perlappunto soggetti al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della citata Commissione.

Secondo l'art.243, comma 7, ai medesimi controlli sulla dotazione e sul reclutamento del personale sono altresì sottoposti gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.

Il richiamato comma 8 dell'art.243-bis del TUEL impone all'ente locale in predissesto il perseguimento del prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. A tal fine l'ente, fra l'altro:

-        è assoggettato, ai sensi della lettera d), al medesimo controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto per gli enti in dissesto e per gli enti strutturalmente deficitari (ai sensi del richiamato articolo 243, comma 1);

-        è tenuto alla rideterminazione della dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze di personale[25], in modo che la stessa non possa essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio, qualora intenda procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio per spese di investimento (in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente), nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

 

La finalità della disposizione in esame è quella di tener conto che i richiamati enti locali si sono trovati nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 in conseguenza delle misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19. In particolare, la disposizione in commento fa menzione dell'impossibilità di concludere dette procedure "per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020", che, all'articolo 1, comma 9, lettera z), sospende lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali.

 

Nella Relazione illustrativa al presente decreto-legge di precisa che l'intervento normativo è posto in essere al fine di garantire la piena funzionalità di servizi essenziali altrimenti a rischio, per via delle carenze di personale.

 

Nella Relazione tecnica, infine, si precisa che la disposizione in commento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misura di carattere ordinamentale con cui si dispone il solo differimento di assunzioni di personale già programmate ed autorizzate, nel rispetto dei vincoli finalizzati al rispetto dei piani di riequilibrio finanziario degli enti sottoposti ai controlli della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 10 e 18
(Disposizioni in favore del comune di Matera)

 

 

L’articolo 1, comma 10, a cui sono state apportate modifiche di carattere formale durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2021: la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera (lett.a)); la possibilità per il medesimo comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario (lett.b)). Si prevede inoltre che, per l'anno 2021, il comune di Matera può provvedere alle relative spese nel limite massimo di 900.000 euro a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020 (lett.c). A tal fine, novella l'articolo 1, comma 346, della L. 208/2015. Il comma 18 reca la copertura finanziaria.

 

    La disposizione è connessa alle conseguenze derivanti dalle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed è motivata dall'esigenza di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione.

Si ricorda infatti che la L. 208/2015 ha dettato una disciplina particolare per gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto a Matera per il 2019.

 

L'azione comunitaria "Capitale europea della cultura" è stata istituita per gli anni dal 2007 al 2019 attraverso la Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che ha disposto la nomina, per ognuno degli anni sopra indicati, di una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco allegato. Successivamente, la Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito l'azione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033. La Decisione n. 445/2014/UE è stata poi modificata dalla Decisione n. 2017/1545/UE del 13 settembre 2017. In base al calendario allegato, l'Italia - dopo il 2019 - potrà partecipare nuovamente alla selezione nel 2033.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione esaminatrice (Selection Panel) al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), secondo cui Matera era la città designata quale Capitale europea della cultura 2019. Qui il dossier di candidatura. In relazione a tale designazione, la L. 208/2015 (art. 1, co. 345) ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2016, 6 milioni di euro per il 2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di un programma di interventi, da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera. Il programma di interventi per Matera è stato approvato con D.M. 1° maggio 2016, n. 230.

Per ulteriori approfondimenti si veda il Report di monitoraggio "A Matera si produce cultura".

 

L'art. 1, co. 346, della L. 208/2015 - novellato, da ultimo, dall'art. 118-quater del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - ha disposto quindi che al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi e - in virtù della novella in commento (lett. a) - fino al 31 dicembre 2021, quelle limitative delle assunzioni di personale con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o con forme contrattuali flessibili (art. 9, co. 28, D.L. 78/2010), nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento.

 

L'art. 7, co. 2, lett. a), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) aveva già prorogato dal 2019 al 2020 la non applicazione delle disposizioni sui limiti alle assunzioni.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto in esame presentato in prima lettura afferma che la proroga si è resa necessaria per l'"impossibilità di concludere lo stralcio di tutte le attività amministrative che sono rimaste sospese o rallentate a causa delle concomitanti misure di contrasto al fenomeno epidemiologica. La misura riguarda complessive 20 unità di personale di cui una di livello dirigenziale". Sempre la relazione illustrativa rende noto che con la proroga si "introduce un allineamento temporale a quello previsto al comma 1 dell'articolo 20, del d. lgs. n. 75 del 2017, dei termini necessari alla maturazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario della PA senza alterarne i contenuti".

 

Si proroga inoltre dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità, per il comune di Matera, di autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività connesse all'evento di "Capitale europea della cultura", nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dall’articolo 14 del CCNL del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999[26] (lett.b)). E' altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato.

 

Detta previsione era stata inserita dall'art. 22, comma 3-ter, lett. a) e b), D.L. 50/2017 e poi prorogata dall'art. 7, co. 2, lett. b), del citato D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

 

L'L'Il citato L'L'Per le attività connesse al ruolo di Capitale europea della cultura, Lllart. 1, co. 346, della L. 208/2015 ha inoltre autorizzato la spesa, in favore del comune di Matera, pari a 500.000 euro per il 2016 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. In virtù dell'ulteriore novella prevista dalla disposizione in commento (lett. c)), si specifica che, per l'anno 2021, il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2020.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura afferma che, "come comunicato dal Comune di Matera, lo stanziamento per l'anno 2020 è stato utilizzato per contratti che hanno avuto decorrenza dal 3 agosto e verranno a scadere alla fine dell'anno in corso. Pertanto, residuano dallo stanziamento precedente circa 0,9 milioni di euro con i quali si potrebbe procedere al rinnovo fino al 31 dicembre 2021 e comunque nel limite delle risorse disponibili, dei contratti a tempo determinato di 19 dipendenti e di un dirigente.

 

    Il comma 18 stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 (L. 189/2008), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 11
(Proroga di termini in materia di innovazione tecnologica
e digitalizzazione)

 

 

L’articolo 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

La disposizione in esame modifica l’articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia) rubricato Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese.

La disposizione di cui si dispone la proroga è finalizzata:

§  ad agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

§  a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina;

§  ad agevolare l'accesso ai servizi in rete.

 

Il comma 1 dell’articolo 75 del D.L. 18/29020 individua l’ambito soggettivo di applicazione della norma nelle:

§  amministrazioni aggiudicatrici, ossia le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, secondo la definizione recata dall’art. 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

§  autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

 

Tali soggetti sono autorizzati, sino al 31 dicembre 2021, all’esito della proroga introdotta dalla disposizione in esame, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività in deroga a tutte le disposizioni di legge che disciplinano i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), nonché delle misure in materia di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.

 

Per quanto riguarda le misure di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge n. 105 del 2019, in questa sede rilevano principalmente le procedure, modalità e termini, ivi previsti, ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

Il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), ha compiti di controllo e verifica con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture - qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

 

Per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 la materia dei poteri speciali (golden power) esercitabili dal Governo. Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati definiti la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali.

 

Le amministrazioni possono acquisire tali prodotti e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

 

I prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018.

 

Il Regolamento citato, relativo alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea vieta agli Stati membri di introdurre obblighi di localizzazione di dati a meno che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati.

Per “Cloud della PA” si intende: “l’insieme delle infrastrutture e servizi IaaS/PaaS erogati da Cloud del SPC [Sistema pubblico di connettività], dai PSN [Poli strategici nazionali] e dagli altri CSP [Cloud service provider] che saranno qualificati ai sensi di quanto disposto dal Piano Triennale”. Tra i modelli di servizio offerti dalle piattaforme di Cloud computing, il Software as a Service (SaaS) identifica la classe di servizi fully-managed in cui il gestore del servizio (CSP) si occupa della predisposizione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione dello stesso (utilizzando un’infrastruttura cloud propria o di terzi), lasciando al fruitore del servizio (PA) il solo ruolo di utilizzatore delle funzionalità offerte (Circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018).

 

Inoltre, viene posto obbligo di selezionare l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui, rispettivamente, all’articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012 e all’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 3/2015.

Il comma 2 dell’articolo 75 del DL 18/2920 prevede la trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate da parte delle amministrazioni procedenti.

 

Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto al Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nominato dal nuovo Governo nel settembre 2019. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese (DPCM 26 settembre 2019).

 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 75 del D.L. 18/2020 le amministrazioni, prima di stipulare il contratto, sono tenute ad acquisizione una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario che attesti:

§  il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici;

§  la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ossia il documento con il quale, in modalità telematica, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili;

§  l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

 

Inoltre, spetta alle stesse amministrazioni che stipulano il contratto verificare preventivamente il rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

A conclusione della gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

L’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 disciplina le fasi delle procedure di affidamento e i relativi termini.

 

Il comma 3-bis dell’articolo 75 del D.L. 18/2020 introduce alcune condizioni sul contenuto dei contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività quali:

§  hanno durata massima non superiore a trentasei mesi;

§  prevedono il diritto di facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione. Tale facoltà è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione;

§  garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti senza ulteriori oneri per il committente.

 

Il comma 4 pone due ulteriori condizioni agli acquisti in deroga di cui sopra.

In primo luogo essi devono essere inclusi in progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle p.a. (art. 14-bis CAD). Il Piano è redatto dall'AgID, che ne cura anche la verifica dell'attuazione, e approvato dal Presidente del Consiglio, o dal ministro delegato per l'informatizzazione.

Nel luglio 2020 è stato varato il Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2020-2022 che prosegue e integra le linee di azione del Piano 2019-2021 e del Piano 2017-2019.

Il nuovo Piano si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste dai piani precedenti ed è volto in particolare a:

§  favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;

§  promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale,

§  contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.

 

Inoltre, gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, qualora sia possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD D.Lgs. 82/2005).

 

Si tratta delle seguenti piattaforme:

§  Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati -Pago PA (art. 5 CAD)

§  Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR (art. 62 CAD);

§  Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese -  PID (art- 64 CAD)

§  Punto di accesso telematico presso la Presidenza del Consiglio (art. 64-bis CAD).

 

 


 

Articolo 1, commi 12 e 13
(Gruppo di supporto digitale
alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

 

 

L’articolo 1, comma 12 estende all’anno 2021 l’operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito dal D.L. 18/2020 per l’anno 2020, per attuare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il comma 13 interviene sulla previsione (art. 8, comma 1-quater del D.L. 135/2018) che ha istituito un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio, nella parte in cui la norma dispone che gli incarichi attribuiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento. Con la modifica dettata dal comma 13 si estende tale conferma alla scadenza prevista nell’eventuale atto di rinnovo.

 

Il comma 12 modifica l’articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha istituito il Gruppo di supporto digitale per il 2020.

 

La relazione illustrativa al d.d.l. di conversione del decreto-legge in esame evidenzia che la disposizione consente di garantire l’operatività del gruppo di supporto digitale, creato per le attività strettamente legata all'emergenza COVID-19 e “necessario anche per garantire la continuità di tali attività di supporto anche in uscita dallo stato di stretta emergenza e per accompagnare il Paese alla ripresa delle attività ordinarie, attraverso le attività di tracciamento e allerta digitale, un più massiccio ricorso agli strumenti e ai servizi digitali della pubblica amministrazione, allo smart working o alla formazione in campo digitale”.

 

L’articolo 76, comma 1, del D.L. 18/2020 ha autorizzato la Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) ad avvalersi - fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

La previsione ricade sotto la generale copertura normativa fornita dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, che ha per oggetto il personale della Presidenza del Consiglio, compresi esperti o personale incaricato.

L’art. 76 ha rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la individuazione del contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi. Tale disposizione risulta essere stata attuata con il D.P.C.M. 20 marzo 2020 recante l’individuazione del contingente di esperti, della composizione e dei relativi compensi del Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19; così risulta dalla scheda dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio, che peraltro non riporta il testo del provvedimento.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se sia necessario adottare un nuovo decreto – a seguito dell’estensione al 2021 disposta dal comma in esame - per l’individuazione del contingente di esperti, della composizione e dei compensi.

 

Il comma 2 del medesimo articolo 76 del decreto-legge n. 18 del 2020 è al contempo intervenuto sulla previsione (art. 8, comma 1-quater del D.L. 135/2018) che ha istituito un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio, disponendo che gli incarichi attribuiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento.

 

Tale disposizione (articolo 8, comma 1-quater) ha previsto - nel trasferire alla Presidenza del Consiglio competenze prima attribuite al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale - la costituzione di un contingente di esperti dedicato.

Si ricorda in proposito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (D.L. 135/2018, art. 8). Si tratta delle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con i connessi poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché il potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative. Per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio viene posto uno stanziamento di 6 milioni annui, a decorrere dal 2020.

Il D.L. 135/2018 prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio si avvalga, per le nuove funzioni acquisite, di un contingente di esperti (a disposizione della propria struttura), in possesso di specifica ed elevata competenza e di significativa esperienza in materia tecnologica e di gestione di processi complessi, compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione a larga scala. Questi esperti sono da nominare secondo la disciplina (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999) del conferimento degli incarichi presso la Presidenza del Consiglio. Il regime giuridico ed economico di tale contingente è disciplinato dal D.L. 162/2019 (art. 42) che prevede altresì la possibilità per la Presidenza del Consiglio di avvalersi, per lo svolgimento di funzioni nella materia di innovazione tecnologica di un contingente di personale non dirigenziale composto da 7 unità in collocamento fuori ruolo da altre p.a.

 

Il comma 13 dell’articolo in esame interviene (integrando l’art. 8, comma 1-quater del D.L. 135/2018, come modificato dal citato articolo 76 del D.L. 18/2020) disponendo che gli incarichi ad esperti ivi previsti - se conferiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 – sono confermati anche sino alla scadenza dell’eventuale atto di rinnovo.

 

In base alle modifiche disposte dalla disposizione in esame, dunque, si proroga (ad opera del comma 12) l’operatività anche per il 2021 dell’attività del contingente di esperti in materia di digitalizzazione di cui all’art. 76 del DL 18/2020 disponendo al contempo, in base al comma 13, che restano confermati fino alla scadenza di un eventuale atto di rinnovo gli incarichi attribuiti ad esperti in precedenza, nell’ambito della previsione normativa (D.L. 135/2018, art. 8, comma 1-quater) che ha istituito un gruppo di supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio.

 

 


 

Articolo 1, comma 14
(Colloqui investigativi con i detenuti)

 

 

Proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

 

La disposizione novella il comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale").

In tal modo si proroga di un anno (al 31 gennaio 2022) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali") che, a sua volta, ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.

 

Una proroga di un anno di tale disciplina è stata disposta prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter), indi dal decreto-legge 244 del 2016 (art. 5, comma 8), dalla legge n. 205 del 2017 (art. 1, comma 1120, lettera c)), dalla legge n. 145 del 2018 (art. 1, comma 1131, lettera g)), infine dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 3, comma 3).

 

L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione.

Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.

Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 

 

 


 

Articolo 1, comma 15
(
Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale
del personale dei servizi di informazione e sicurezza)

 

 

Proroga al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:

§  il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;

§  al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;

§  l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;

§  l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

 

La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018) dal decreto-legge n. 7 del 2015 (articolo 8, comma 2) recante disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo (nonché quelle relative a missioni internazionali di pace).

A quella prima proroga, è seguita altra triennale (fino al 31 gennaio 2021) disposta dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge n. 205 del 2017.

Ad esse si aggiunge quella qui disposta, valevole fino al 31 gennaio 2022.

 

La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche ad una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (legge n. 124 del 2007).

 

La legge infatti (art. 17 della legge n. 124 del 2007) esclude che possano essere autorizzate condotte per le quali non sia opponibile il segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1).

Per tali condotte opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge n. 124 del 2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.

Il richiamato articolo 39, comma 11, esclude che possano essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.

 

In base al decreto-legge n. 7 del 2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:

§  partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);

§  assistenza agli associati (art. 270-ter);

§  arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);

§  organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);

§  addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);

§  istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);

§  partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);

§  istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).

 

La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.

La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, sia consentito comunicare con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS) contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.

 

Infine, viene prorogata anche la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 16
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza

dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici)

 

 

L’articolo 1, comma 16, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo l, comma 7, del decreto-legge 162/2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell’adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.

 

I commi da 7 a 7-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 162/2019 hanno previsto che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come invece stabilisce il Codice della trasparenza (D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016). Fanno eccezione i dirigenti di cui all’articolo 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione (di cui all’art. 14 D.Lgs. 33/2013, come successivamente integrato). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.

Viene specificato - dal medesimo decreto-legge 162/2019 - che la previsione è adottata nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l’obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità.

Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare entro il medesimo termine (31 dicembre 2020, ora oggetto di proroga al 30 aprile 2021), sentito il Garante per la privacy, l’individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:

§  la graduazione – tenuto conto di una serie di elementi relativi all’incarico svolto - degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum ed all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;

§  la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

§  l’individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.

Inoltre, non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento e gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell’interno.

 

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988.

Si ricorda che tale disposizione disciplina i regolamenti di delegificazione stabilendo che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentare.

Anche se tale disciplina non prevede l’individuazione da parte della legge di autorizzazione alla delegificazione di un termine, tuttavia in diversi casi il legislatore ha previsto un termine entro il quale esercitare l’autorizzazione e talvolta è intervenuto a prorogare tale termine.

Relativamente alla natura di tale termine, si ricorda che secondo l’avviso della giurisprudenza amministrativa e di quella contabile, il termine fissato dalla legge di delegificazione non si ritiene abbia carattere perentorio, bensì ordinatorio, non soltanto perché l’art. 17, comma 2, della L. 400/1988, non fissa limiti temporali per l’esercizio della potestà regolamentare, ma anche perché la delegificazione ha carattere permanente, e non già temporaneo, essendo possibile un esercizio ripetuto della potestà regolamentare nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia (Corte dei conti, Sez. controllo. Stato 12 ottobre 1994, n. 102/94; Consiglio di Stato, Adunanza generale, 16 maggio 1996, 3035). Infatti, l’adozione di un regolamento di delegificazione dopo la scadenza del termine previsto dalla norma di autorizzazione “non lo rende illegittimo in quanto il termine stesso ha mera efficacia sollecitatoria che non fa venir meno la possibilità di esercitare il potere regolamentare autorizzato dalla legge” (Consiglio Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, decisione 2197 del 6 aprile 2009).

Anche la circolare della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001, Guida alla redazione dei testi normativi, si è espressa in senso analogo, evidenziando l’“efficacia sollecitatoria” dell’individuazione di termini per l’adozione di atti amministrativi o regolamenti.

 

La disposizione su cui si interviene con la proroga in esame rientra dunque tra gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previste dal D.Lgs. 33/2013 (Codice della trasparenza), in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).

 

Il provvedimento individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna p.a. (articoli 8 e 9).

 

Una prima tipologia di obblighi riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28). Vi rientrano i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi ad una pubblica amministrazione per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali degli uffici (tra cui i bandi di concorso, gli elenchi dei provvedimenti adottati ecc.).

Tra gli obblighi di pubblicazione delle p.a. vi rientrano quelli che riguardano i dati dei titolari di incarichi politici, anche di natura non elettiva, e i dirigenti pubblici.

Con riferimento a questi soggetti le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare:

-       l’atto di nomina (art. 14, comma 1, lett. a);

-       il curriculum (art. 14, comma 1, lett. b);

-       i compensi di qualunque natura connessi alla carica, compresi gli importi di viaggi di sevizio e missioni (art. 14, comma 1, lett. c);

-       i dati relativi ad eventuali altri incarichi in enti pubblici o privati e relativi compensi (art. 14, comma 1, lett. d);

-       altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi (art. 14, comma 1, lett. e);

-       le dichiarazioni patrimoniali cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 33/2013).

 

Le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell’incarico (art. 14, comma 2).

L’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali, in origine previsto per i soli titolari di incarichi politici, è stato esteso anche ai dirigenti pubblici ad opera del D.Lgs. 97/2016 che ha apportato diverse modifiche e integrazioni al D.Lgs. 33/2013. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 (introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 97/2016) ha previsto in particolare la pubblicazione di tali dati “per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”.

Per i dirigenti l’obbligo riguarda i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società (art. 2, L. 441/1982). Inoltre, la medesima legge prevede che entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, è necessario depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (art. 3) e che entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio è necessario depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (art. 4).

 

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui sopra, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46, D.Lgs. 33/2013).

Inoltre, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC, secondo le modalità fissate dalla medesima Autorità nel regolamento del 16 novembre 2016 (art. 47, D.Lgs. 33/2013).

L’Autorità nazionale anticorruzione, in considerazione delle modifiche intervenute, ha adottato apposite Linee guida sull’attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016 (Deliberazione 8 marzo 2017, n. 241) con le quali ha fornito indicazioni e chiarimenti ai fini dell’applicazione delle nuove diposizioni, compresa l’entrata in vigore.

 

Come già ricordato, il D.L. 162/2019, oggetto della proroga disposta dal comma 16 in esame, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del Codice della trasparenza, in caso di mancata pubblicazione sia dei compensi, sia dei dati patrimoniali dei dirigenti. Ciò ad esclusione, come specificato, dei dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001: si tratta dei dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (art. 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, comma 4). Per tali dirigenti continua a trovare piena applicazione la disciplina di pubblicazione vigente (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013), ferma restando la previsione di cui alla lettera c) dell’art. 1, comma 7, del D.L. 162/2020 (individuazione dei settori esclusi dalla nuova disciplina – si veda infra).

 

Sull’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai redditi e patrimoni personali (di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013) di tutti i dirigenti pubblici è infatti intervenuta la sentenza 20/2019 della Corte costituzionale, che ha evidenziato come in taluni casi i dati di cui era stato previsto un generale obbligo di pubblicazione non sono necessariamente e direttamente collegati all’espletamento dell’incarico affidato.

La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l’obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.

 

La Corte costituzionale ha in tale sede evidenziato come si tratti di «una questione concernente il bilanciamento tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni».

In nome di rilevanti obiettivi di trasparenza dell’esercizio delle funzioni pubbliche, e in vista della trasformazione della pubblica amministrazione in una «casa di vetro», - argomenta la Corte - il legislatore può approntare strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni detenute dalle p.a. Tuttavia, la conoscenza di tali informazioni deve essere «ragionevolmente ed effettivamente connessa all’esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche».

Ciò vale per i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica (di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013), il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici: «Si tratta, infatti, di consentire, in forma diffusa, il controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e permettere la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione».

A diversa conclusione giunge la Corte per la pubblicazione dei dati relativi ai redditi e al patrimonio personali (di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013), estesa, senza alcuna distinzione, a tutti i titolari di incarichi dirigenziali.

Si tratta di dati che «non necessariamente risultano in diretta connessione con l’espletamento dell’incarico affidato». Infatti, la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata - come avviene per i titolari di incarichi politici – dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.

Inoltre, la Corte paventa il rischio di generare “opacità per confusione” nell’immissione di una massa importante di dati personali, stante la platea degli interessati, valutata in circa 140 mila interessati, oltre ai coniugi e parenti entro il secondo grado.

 

L’art. 1, comma 7, del D.L. 162/2020, su cui interviene la disposizione in esame, prevedeva dunque il termine del 31 dicembre 2020 affinché il Governo adottasse un regolamento di delegificazione (ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) per individuare i dati che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti previsti dalla legge devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

 

Gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione sono quelli indicati all’articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, ossia:

§  enti pubblici economici e ordini professionali;

§  società in controllo pubblico, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

§  associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

 

In base a tale norma al regolamento è affidata anche l’individuazione dei dati da pubblicare in riferimento ai incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Per questi soggetti, le medesime aziende sono tenute, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 del D.Lgs. 33 del 2013, a pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

 

Il regolamento previsto dall’art. 1, comma 7, del D.L. 162/2020 deve essere adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di una serie di criteri, quali:

lett. a): graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum e agli eventuali altri incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica (di cui al comma 1, lett. b) ed e), dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

La graduazione è effettuata in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale e tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione all’amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali che possano porlo in una situazione di potenziale conflitto di interessi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 13, comma 3, DPR 16 aprile 2013, n. 62).

lett. b): previsione che i dati patrimoniali (di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 323/2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza (nella versione originaria del decreto-legge si prevedeva che i dati patrimoniali fossero oggetto esclusivamente di comunicazione). Si tratta di un’ipotesi richiamata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 20/2019, punto 5.3.2. del considerato in diritto;

lett. c): individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione, “in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”.

Inoltre, l’art. 1, comma 7-bis del D.L. 162/2019 prevede che, al fine di garantire l'effettiva tutela di cui alla lettera c) di cui sopra - ossia l’esclusione dagli obblighi di pubblicazione per alcune amministrazioni per ragioni di sicurezza – le amministrazioni interessate possono individuare, con decreto del ministro competente, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013.

In base a tale disposizione sono stati emanati i seguenti atti: D.M. 15/06/2020, Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero della difesa per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; D.M. 01/07/2020, Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali del Corpo della guardia di finanza per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; D.M. 29/10/2020, Individuazione dei dirigenti generali e dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità e del Corpo di polizia penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Come specificato dal successivo comma 7-ter, infine, non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.

 

Si ricorda infine che gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013, sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell’interno (art. 144, D.Lgs. 267/2000, testo unico degli enti locali). Al medesimo regolamento di delegificazione di cui sopra sono demandate le relative modalità attuative (art. 1, comma 7-quater, D.L. 162/2019).

 

 


 

Articolo 1, comma 17
(Proroga di termini in materia di processo amministrativo)

 

 

Il comma 17 dell'articolo 1 estende l'ambito temporale di applicazione fino al 30 aprile 2021 della disciplina in materia di discussione orale delle udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto.

 

Più nel dettaglio il comma 17 dell'articolo interviene sul comma 1 dell'articolo 25 del c.d. decreto legge ristori (decreto-legge n. 137 del 2020, conv. legge n. 176 del 2020).

 

Il comma 1 dell'articolo 25, nella formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto-legge qui in conversione, aveva esteso fino al 31 gennaio 2021 l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020[27] (conv. legge n. 70 del 2020) che consentono la discussione orale mediante collegamento da remoto con riguardo al processo ammnistrativo, continuino a trovare applicazione in relazione alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio dei Giudici amministrativi.

 

Il decreto legge in esame posticipa il termine del 31 gennaio al 30 aprile 2021. Ne consegue un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, che continueranno quindi ad operare con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio della giustizia amministrativa che si svolgeranno fino al 30 aprile 2021.

 

Le disposizioni del decreto-legge n. 28 richiamate prevedono la possibilità per le parti costituite di chiedere con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, la discussione orale mediante collegamento da remoto.

Lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto deve non solo garantire che siano assicurati il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori stessi all'udienza, ma anche assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnate attualmente ai singoli uffici. Si dà luogo alla discussione con modalità da remoto:

§  a richiesta di tutte le parti costituite;

§  su disposizione del presidente del collegio:

-      quando lo ritenga necessario anche in assenza di istanza di parte;

-      nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti.

 

In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza di trattazione, l'avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l’accertamento dell’identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.

 

 


 

Articolo 1, comma 17-bis
(Proroga termini validità fogli con le sottoscrizioni per i progetti
di legge di iniziativa popolare)

 

 

La disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati, proroga il termine di validità della vidimazione dei fogli contenenti le sottoscrizioni per la presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare. Tale termine di validità, attualmente fissato in 6 mesi prima dalla data di presentazione della proposta, è prorogata di ulteriori 6 mesi dal termine della cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19.

 

 

La disposizione dispone dunque che per la presentazione di progetti di legge d’iniziativa i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.

 

I progetti di legge di iniziativa popolare, previsti dall’articolo 71 della Costituzione, sono presentati da almeno 50.000 elettori.

A tale fine, la legge n. 352 del 1970, agli articoli 48 e 49, ne disciplina le modalità di presentazione prevedendo, in particolare, che la proposta debba contenere il progetto redatto in  articoli, accompagnato  da  una  relazione  che  ne  illustri le finalità e le norme.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto  ed essere vidimati  (secondo il disposto dell'articolo 7 della medesima legge n. 352).

In base all’articolo 49, comma 3, della citata legge n, 352 del 1970, non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta. La disposizione in oggetto modifica tale termine prorogandolo di 6 mesi dal termine della cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 30 aprile 2021).

Il testo fa dunque riferimento ad un atto non legislativo (la delibera del Consiglio dei ministri chiamata a definire la durata dello stato d'emergenza ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile), così operando un "rinvio mobile" a tale atto.

 

L’articolo 49 della legge n. 352 del 1970 dispone inoltre che se il testo del  progetto supera le tre facciate di ogni foglio esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo   che   non   possa   esserne   distaccato,   e   da   vidimarsi contemporaneamente a quello.

Articolo 1-bis, commi 1-6
(Norme in materia di assunzioni di personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e della Giustizia amministrativa, nonché di Consiglieri di Stato e di referendari Tar)

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, ai commi da 1 a 6, autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere 27 unità di livello dirigenziale non generale e 166 unità appartenenti all'area III, con conseguente aumento della dotazione organica. Inoltre, la Giustizia amministrativa è autorizzata per il triennio 2021-2023, ad assumere 45 unità di personale non dirigenziale, nonché 10 Consiglieri di Stato e 20 referendari Tar, con conseguenti modifiche alle rispettive dotazioni organiche.

 

 

Nel dettaglio l'articolo 1-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, al comma 2 autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere a tempo indeterminato, nel triennio 2021-2023, mediante concorso per titoli ed esami, un contingente di personale di:

§  27 unità di livello dirigenziale non generale;

§  166 unità appartenenti all'area III, posizione economica F1 (di cui 5 unità con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale).

 

Conseguentemente è disposto un analogo (27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unità di personale di area III) incremento della dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

La disposizione prevede che nella procedura concorsuale per la copertura del suddetto contingente di personale di livello dirigenziale possa essere prevista una riserva - nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso - per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente.

 

Per la copertura degli oneri è quindi autorizzata la spesa di euro 930.885 per l'anno 2021, di euro 9.308.845 per l'anno 2022 e di euro 11.170.614 annui a decorrere dall'anno 2023 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

 

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 (conv. l. n. 307 del 2004) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

 

La disposizione autorizza l'Avvocatura dello Stato, nelle more della conclusione della procedura concorsuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo della durata massima di un anno, equiparato ai fini economici al personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1. E' autorizzata a tal fine una spesa massima di 219.436 euro. Le assunzioni del personale con tale profilo professionale non potranno quindi avere luogo prima della scadenza dei suddetti contratti di lavoro autonomo.

 

Il comma 1 modifica il comma 171 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) in materia di dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato.

 L'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha autorizzato, per il triennio 2020-2022, l’Avvocatura dello Stato, all’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami un contingente di personale non dirigenziale di 25 unità così suddivise, incrementando conseguentemente, la dotazione organica dell’Avvocatura di 25 unità.

Il comma 1 sostituisce il riferimento al triennio 2020-2022 con il richiamo al quadriennio 2020-2023.

 

Il comma 4 dell'articolo autorizza, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'amministrazione della Giustizia amministrativa a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente pari a 45 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area Terza, posizione economica F1. Il reclutamento può avvenire anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla Giustizia amministrativa pur se unitamente ad altre Amministrazioni.

 

Sono conseguentemente rideterminate, al fine di assicurare la migliore funzionalità del Consiglio di Stato e dei TAR, le relative dotazioni organiche. A decorrere dal 2021 la dotazione organica del personale non dirigenziale della Giustizia amministrativa è incrementata di 39 unità di Area Terza.

 

 

Per le assunzioni del personale amministrativo non dirigenziale è autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di euro 2.259.098 annui a decorrere dall'anno 2022. Anche alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

 

Il comma 3 dell'articolo 1-bis interviene sul comma 321 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Il comma 321 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto per agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e per ridurre ulteriormente l'arretrato della giustizia amministrativa l’assunzione di un massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale nel triennio 2019-2021.

Il comma 3 sostituisce il riferimento al triennio 2019-2021, con quello al quadriennio 2019-2022.

 

Il comma 6 dell'articolo autorizza, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, la Giustizia amministrativa ad assumere 20 referendari Tar e 10 Consiglieri di Stato (6 nel biennio 2021-2022 e 4 nel 2023). Tali assunzioni sono motivate, da un lato, dall'esigenza di assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato e, dall'altro, dalla necessità di migliorare il funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado e in particolare di potenziare il Tar Lazio, sede di Roma.

Conseguentemente è disposto un analogo (per il Consiglio di Stato 10 unità e per il Tar 20 unità, di cui non meno della metà da assegnare al Tar Lazio, sede di Roma) incremento della dotazione organica della giustizia amministrativa.

Il comma 6 modifica da ultimo la Tabella A allegata alla legge n. 186 del 1982, recante ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa.

 

La Tabella A, come modificata dal comma 6 dell'articolo in esame reca quindi:

1 posto di Presidente del Consiglio di Stato;

1 posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

23 posti di presidenti di sezione del Consiglio di Stato (attualmente 22);

24 posti di presidente di Tar (attualmente 22);

111 posti di consiglieri di Stato (attualmente 102);

423 posti di consigliere/referendario di Tar (attualmente 403).

 

Non sono inclusi nella Tabella, come viene specificato, i posti del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (sia laici sia togati, giacché questi ultimi ex lege in fuori ruolo), nonché i posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e quelli della sezione autonoma di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426; nonché, infine, i due posti di Consigliere di Stato di lingua tedesca previsti dall'articolo 14 dello stesso decreto n. 426 del 1984.

 

Per le assunzioni dei magistrati amministrativi sono stanziati 258.678 euro per l'anno 2021; 3.297.865 euro per l'anno 2022; 3.948.017 euro per l'anno 2023; 4.763.503 euro per l'anno 2024; 5.173.896 euro per l'anno 2025; 5.355.511 euro per l'anno 2026; 5.429.688 euro per l'anno 2027; 5.495.660 euro per l'anno 2028; 6.419.002 euro per l'anno 2029 e infine 6.432.217 euro a decorrere dal 2030. Anche alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

 


 

Articolo 1-bis, comma 7
(Assunzioni di personale presso il MEF)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 1-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca alcune modifiche alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2021 che autorizzano il MEF ad assunzioni di personale.

 

Innanzitutto, con la lettera a) del comma in esame viene riformulato il comma 854, dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) che istituisce il Fondo per le assunzioni di personale, destinato al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni, aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rideterminandone in aumento la sua dotazione annuale.

In particolare, l’incremento delle risorse del Fondo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente è di circa 978 mila euro per il 2021 e di circa 556 mila euro a decorrere dal 2022.

Tale importo, si rileva, corrisponde alle maggiori esigenze finanziarie per le assunzioni di personale del Ministero dell’economia previste comma 886 della legge di bilancio 2021, come riformulato dalla successiva lettera c) del comma in esame (vedi oltre).

La dotazione del Fondo è rideterminata, dalla lettera a) del comma in esame, nei seguenti importi annuali: 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Si rammenta che il Fondo in questione è destinato ad essere ripartito tra le amministrazioni per il finanziamento di assunzioni di personale a tempo indeterminato, aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai fini dell’assegnazione delle risorse, la disposizione del comma 900 della legge di bilancio 2021 prevede che le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Presidenza del Consiglio del Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato), entro 30 giorni dalle assunzioni previste dai medesimi commi 855-899, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ed i corrispondenti oneri, ai fini del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo per le assunzioni di personale.

La lettera b) del comma 7 integra le disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 884, della legge di bilancio per il 2021, che autorizza il MEF a bandire concorsi di personale non dirigenziale per assumere 550 unità con contratto a tempo indeterminato, da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato (450) e alle Commissioni Tributarie (100).

Il comma 884 della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a bandire procedure concorsuali, anche in deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101 del 2013) e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni Tributarie, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni. Le assunzioni sono dirette a potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle Ragionerie Territoriali dello Stato sul territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché a incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell’amministrazione finanziaria.

 

La modifica è volta a sopprimere la disposizione – recata dal primo periodo della lettera c) del comma 350 della medesima legge n. 245/2018 – che, nel prescrivere la revisione degli assetti organizzativi periferici del Ministero, stabilisce l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.

 

La lettera c) riformula il comma 886, dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2021, che autorizza il MEF a bandire concorsi per assumere unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, ai fini delle attività connesse all’attuazione del Programma Next Generation EU.

Il comma 886 della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) prevede che per le finalità di attuazione del Programma Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2021-2023, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell’Area III-F1.

La norma esclude la necessità del previo espletamento delle procedure di mobilità e deroga alla previsione dei concorsi pubblici unici (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 101/2013), ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).

Per le finalità del comma 886 è autorizzata la spesa di 220.446 euro per l’anno 2021 e di 881.783 euro a decorrere dal 2022.

 

Rispetto alla disciplina vigente, la nuova formulazione del comma 886 è volta:

§  a precisare che le nuove assunzioni di personale presso il MEF sono destinate ad avviare tempestivamente il monitoraggio degli interventi del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR);

§  a prevedere che le assunzioni siano autorizzate per il solo anno 2021 (e non per il periodo 2021-2023);

§  a prevedere che, in alternativa alle procedure concorsuali, si possa ricorrere allo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

§  a prevedere che le procedure concorsuali, in deroga alla normativa vigente, siano solo per titoli ed esame orale (quindi senza prove scritte);

§  a incrementare le facoltà assunzionali e modificare la posizione economica del personale: 30 unità (anziché 20) di personale con contratto a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3 (anziché F1);

§  a prevedere che debba trattarsi di personale “di alta professionalità”: a tal fine si prevede che per l’accesso alle prove concorsuali è richiesto il possesso, in aggiunta al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di titoli post-universitari (dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello) in specifici ambiti (materie giuridiche o economiche, contabilità e bilancio, statistica, valutazione delle politiche pubbliche).

 

Si evidenzia che il requisito del possesso di titoli post-universitari è riferito unicamente alle assunzioni a seguito di procedure concorsuali, e non anche alle assunzioni mediante scorrimento di graduatorie vigenti. Si valuti, quindi, l’opportunità di prevedere, anche per queste ultime, il requisito del possesso di tali titoli, al fine di garantire, in ogni caso, l’alta professionalità del personale assunto.

 

E’ altresì ridefinita in aumento la spesa autorizzata per le finalità del comma 886, stabilita ora in 1.980.406 euro per il 2021 e 1.438.087 euro a decorrere dal 2022, con un incremento rispetto a quanto stimato previsto dalla normativa vigente di circa 978 mila euro per il 2021 e di circa 556 mila euro a decorrere dal 2022.

Alla maggiore spesa autorizzata si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo per le assunzioni di personale, istituito dal comma 854 della legge di bilancio 2021, la cui dotazione annuale è stata infatti rivista in aumento di un importo corrispondente alle maggiori esigenze finanziarie del comma 886, dalla precedente lettera a) del comma in esame.

 

 

La lettera d) modifica il comma 1050, dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2021, che prevede l’istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, di un’apposita unità di missione presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, con il compito di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento medesimo a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU.

Per tale finalità, il comma 1050 dispone l’istituzione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell’ambito della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

La lettera d) del comma in esame integra le disposizioni del comma 1050, stabilendo che l’unità di missione può avvalersi, oltre che del personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

 

La lettera d) apporta, inoltre, una modifica all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123[28], al fine di precisare che per lo svolgimento delle attività di analisi e valutazione della spesa, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può avvalersi di personale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127/1997, su richiesta del Ministero (anziché del Ministro) dell'economia e delle finanze.

 


 

Articolo 1-bis, commi 8-10
(Disposizioni sul personale del
Ministero dell’economia e delle finanze)

 

 

Le disposizioni in esame, introdotte dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina della maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento da parte di alcune categorie di personale in forza al MEF (comma 8) e aumenta la dotazione finanziaria per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali (comma 9).

In dettaglio, il comma 8 modifica l'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che disciplina la erogazione di tale maggiorazione al personale interessato che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale.

La ragione di tale previsione risiede nel fatto che l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, comporta obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonché, su proposta dei Capi Dipartimento, il personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attività di cui al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato

La novella prevede che la maggiorazione al personale interessato sia erogata anche per l’anno 2020, nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2021, nel limite di spesa di 3,5 milioni di euro annui; si precisa, altresì, che l’erogazione mensile avvenga in favore del personale individuato.

Il comma 9, invece, sostituisce l'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aumentandone la dotazione finanziaria per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, nell’ambito delle disposizioni che presiedono alla riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione sostituita richiama, infatti, l’articolo 7, comma 7, del dpr 227/2003 che, con riferimento al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, dispone che spetti, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2.

A tal fine, pertanto, la novella dispone che la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7, dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 (con un aumento di 700 mila euro sulla dotazione in essere) e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 (anche qui, con un aumento di 700 mila euro sulla dotazione in essere).

Il comma 10 dispone la copertura degli oneri di cui ai precedenti commi 7, lettere b) e c) (per la cui descrizione si rinvia alla relativa scheda), 8 e 9, complessivamente pari a 3.404. 455 per l’anno 2021, e a 2982.799 a decorrere dall’anno 2022, con copertura sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente, di cui al bilancio 2021-2023, nell’ambito del programma “fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, sull’accantonamento del medesimo Ministero.

 


 

Articolo 2, comma 1
(Proroga dei termini per le autocertificazioni dei cittadini
dei Paesi non appartenenti all’UE)

 

 

L’articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

 

La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, originariamente fissata dal comma 4-quater del medesimo articolo 17 al 1° gennaio 2013.

Tali disposizioni sono finalizzate alla completa equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

La modifica apportata dal DL 5/2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

 

In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.

Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.

 

Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.

Tale termine è stato prorogato più volte: al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014, al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016, al 31 dicembre 2018, dalla L. 205/2017, al 31 dicembre 2019, dalla L. 145/2018 e al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019.

 

Il comma 4-quinquies, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l’individuazione delle modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.

 

La relazione illustrativa del provvedimento in esame, ribadendo quanto affermato in occasione della presentazione del disegno di legge di conversione del D.L. 162/2019 (recante la medesima proroga per il 2020), chiarisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. In particolare: "Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche. dati. Un'attività, questa, complessa che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico sono tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte e, pertanto, vi è la necessità di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021”.


 

Articolo 2, comma 2
(Proroga del termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati)

 

 

Il comma 2 dell'articolo 2 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, nonché quello (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) entro il quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.

 

Nel dettaglio la disposizione modifica il comma 594 dell'articolo 1, della legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018).

 

Il comma 594 - nella sua formulazione vigente prima della entrata in vigore del decreto-legge in conversione - prorogava alla data del 31 dicembre 2020:

 

§  i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017;

 

Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 167 del 2017 prevedeva che la domanda di concessione dell'indennizzo da parte di coloro che erano state vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e il 23 luglio del 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016) dovesse essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 167 (entrata in vigore il 12 dicembre 2017).

 

§  i termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 per la concessione dell’indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione gravissima;

L'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 disciplina la domanda di indennizzo. Il comma 2 in particolare prevede che tale domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

 

 

La disposizione in commento interviene sul comma 594 su citato prorogando al 31 dicembre 2021 (quindi di un anno) i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017 e quelli per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 (lett. a)).

 

In proposito la relazione illustrativa precisa che "La necessità di differire detti termini - già prorogati dall'articolo 3 del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - deriva dal fatto che le istanze presentate per ottenere gli indennizzi in questione impegnano risorse inferiori rispetto a quelle disponibili nel Fondo stanziato dalla legge n. 167 del 2017. A causa del diffondersi della pandemia derivante dal virus COVID19 e delle conseguenti restrizioni, la presentazione delle domande di indennizzo è risultata particolarmente difficoltosa. La disposizione appare ancor più necessaria, essendosi constatato, da un primo esame delle istanze per i benefici - effettivi solo da luglio del corrente anno, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71, in favore degli orfani dei crimini domestici, che i medesimi non sono venuti a conoscenza della possibilità di accedere anche ai benefici previsti dalla legge n. 122 del 20I6 per ottenere l'indennizzo dovuto per l'omicidio del genitore. Trattandosi, il più delle volte, di minori affidati a terzi o a case-famiglia corrisponde a un'esigenza di equità consentire una dilazione del termine previsto, tanto più che l'adozione del decreto di attuazione delle disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici - comunque riconducibili alla fattispecie dei reati intenzionali violenti - avvenuta nello scorso mese di luglio, non ha consentito nell'anno corrente una tempestiva campagna di comunicazione, tale da rendere diffusamente conoscibili le disposizioni di legge".

 

Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa di un anno (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) anche il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lett. b).

 

 


 

Articolo 2, comma 3
(Gestione associata di funzioni fondamentali dei comuni)

 

 

L’articolo 2, comma 3, differisce al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019 n. 33 della Corte costituzionale.

 

La disciplina oggetto dell’intervento normativo è contenuta all’articolo 14, commi da 26 a 31, del D.L. 78 del 2010 (conv. L. 122 del 2010), che hanno individuato l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e hanno stabilito per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un’attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 14, comma 31-ter, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l’entrata in vigore.

 

Il termine per l’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione era stato fissato inizialmente al 1° gennaio 2014 dal D.L. 95 del 2012 (articolo 19, comma 1, lettera e), che ha sostituito l’originario comma 31 dell’articolo 14 del D.L. 78 del 2010 con i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater).

Il comma 31-ter del D.L. 78 del 2010 prevedeva non un unico termine, bensì scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata:

§  entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera a);

§  entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera b);

§  entro il 31 dicembre 2014 con riguardo al complesso delle funzioni (lettera b-bis).

Tali termini sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 530, della legge n. 147 del 2013 e successivamente al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis)), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6), al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2018 (art. 1, comma 1120, lett. a), al 30 giugno 2019 dal D.L. n. 91 del 2018 (articolo 1, comma 2-bis), al 31 dicembre 2019 dal D.L. 135/2019, al 31 dicembre 2020, dal DL. 162/2019, e con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2021.

 

L’articolo 14, comma 27, del decreto legge 78 del 2010 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

m) i servizi in materia statistica.

È, inoltre, funzione fondamentale lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione civile, art. 12, co. 1).

La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13), ha, tra l’altro, previsto che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea.

 

Si ricorda che sulla materia è intervenuta la sentenza 4 marzo 2019 n. 33 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010) presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.

Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai Comuni è delineato con un’eccessiva rigidità considerato, tra l’altro, che dovrebbe trovare applicazione anche in tutti quei casi in cui:

a)   non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati;

b)  esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità;

c)   la collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.

 

La Corte ha evidenziato inoltre che «un ulteriore sintomo delle criticità della normativa risulta dall’estenuante numero dei rinvii dei termini originariamente previsti che, coprendo un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l’esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma».

 

Successivamente alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, il 6 luglio 2020 è stato avviato un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'Interno, anche in vista della elaborazione di uno specifico disegno di legge delega in materia. Il gruppo di lavoro è coordinato dal presidente emerito del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e si compone di 18 membri, tra rappresentanti dell’amministrazione dell’interno e esperti.

La riforma degli enti locali è stata oggetto anche della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020, che include tra i disegni di legge collegati al bilancio anche un disegno di legge di revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali. La necessità di riformare il testo unico degli enti locali era evidenziata anche nella NADEF 2019, che prevedeva "un'Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città Metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili".

 

 


 

Articolo 2, commi 4, 4-bis e 4-ter
(Differimento dei termini per le elezioni negli enti locali)

 

 

L’articolo 2, comma 4, modificato nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, dispone il differimento del termine entro cui deve avere luogo la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l'annullamento dell'elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.

Durante l'esame alla Camera dei deputati sono stati altresì inseriti i commi 4-bis e 4-ter che dispongono in ordine al differimento dello svolgimento delle elezioni provinciali e delle città metropolitane.

 

Con riguardo al comma 4, si premette che il Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali (di cui al D.P.R. 16/05/1960, n. 570) disciplina il caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (art.77) o superiore alla medesima soglia (art.79): se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull'elezione di alcuno degli eletti, non sono previsti né lo svolgimento, né la ripetizione della votazione (art.77, comma 1, e art.79, comma 1). Altrimenti, il Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello, stabilisce la data dell'elezione, entro i successivi due mesi (art.77, comma 2, e art.79, comma 2).

 

Nel merito delle disposizioni recate al comma 4, esso stabilisce che se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni è influente sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la ripetizione della consultazione nelle sezioni stesse si terrà entro il 31 marzo 2021, nella data che sarà stabilita dal Prefetto, di concerto con il Presidente della Corte di appello, e dunque non entro due mesi dall'annullamento come previsto, in via ordinaria, dai richiamati commi 2 degli articoli 77 e 79 del DPR n.570.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, è stato differito il richiamato termine del 31 marzo 2021, sostituendolo con il termine del 20 maggio 2021.

 

Tale differimento è motivato dalla perdurante "emergenza epidemiologica da COVID-19" e dal "carattere particolarmente diffusivo del contagio".

Nella Relazione illustrativa si specifica che l'intervento normativo, seppur di carattere generale, trova immediata applicazione per la rinnovazione delle elezioni amministrative in quattro sezioni del comune di Lamezia terme, in provincia di Catanzaro. Il TAR per la Calabria, con sentenza dell'11 dicembre 2020 (e pubblicata il 14), ha infatti dichiarato l'illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi in tali sezioni per la scelta del sindaco e dei consiglieri comunali, ne ha disposto l'annullamento e la rinnovazione e ha conseguentemente annullato il verbale dell'Ufficio elettorale centrale di proclamazione degli eletti.

Con l'entrata in vigore del comma 4 in commento, le operazioni elettorali saranno indette dal Prefetto in una data anteriore al 20 maggio 2021, ma non necessariamente entro 60 giorni dalla richiamata sentenza.

Il termine iniziale del 31 marzo (ora differito al 20 maggio) entro cui procedere alla consultazione elettorale, come segnalato nella relazione illustrativa, è il medesimo indicato, in altra disposizione legislativa (art.1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n.125 del 2020), per lo svolgimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare. Tali elezioni riguarderanno, fra l'altro, anche alcuni comuni della medesima Regione: Casabona e Crucoli, in provincia di Crotone, e Delianuova e Siderno, in provincia di Reggio Calabria).

 

Infine, i periodi secondo e terzo del comma in esame recano una clausola di invarianza finanziaria, peraltro ribadita in sede di relazione tecnica: il comma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce una novella all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato disposto il rinvio delle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, già disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n.26 del 2020, anche nel caso in cui fossero già state indette. Dette elezioni avrebbero dovuto essere svolte in una data entro il 31 marzo 2021, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale.

 

In precedenza, la citata lettera d-bis) aveva stato stabilito che, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si sarebbero dovute svolgere entro novanta giorni dalle elezioni dei consigli comunali previsti per il turno annuale ordinario riferito al medesimo anno. Termine, quello dei novanta giorni, successivamente sostituito con quello del 31 marzo 2021, che, con la modifica approvata dalla Camera, verrebbe ulteriormente differito.

Il comma 4-bis, nello specifico, stabilisce che le richiamate elezioni (da svolgersi, a legislazione vigente entro il 31 marzo 2021) si devono (invece) tenere: i) entro sessanta giorni dalla data dell’ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all’anno 2021; ii) o, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni”.

 

La disposizione in commento, così come quella già in vigore e incisa dal decreto-legge in esame, deroga all'art. 1, comma 79, lettera b), della legge n.56 del 2014.

Tale ultima disposizione (al primo periodo) dispone infatti che l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolge entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

 

Rimane peraltro fermo quanto disposto ai sensi del comma 4-sexiesdecies, non inciso dalla norma in esame: al fine di garantire continuità nell'amministrazioni delle città metropolitane e delle province, fintanto che non si sia proceduto al rinnovo dei relativi organi, è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

 

Il comma 4-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che i richiamati termini per lo svolgimento delle elezioni si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane e dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell’anno 2021.

 

La disposizione, nel richiamare "le elezioni degli organi delle città metropolitane" parrebbe riferirsi alle elezioni dei Consigli metropolitani, tenuto conto che i sindaci delle città metropolitane coincidono con i sindaci dei comuni capoluogo, e non sono pertanto organi elettivi eletti.

 

Inoltre, il secondo periodo del comma in esame dispone la proroga della durata del mandato degli organi in carica sino al loro rinnovo.

La disposizione reca contenuti analoghi al citato comma 4-sexiesdecies dell'articolo 1 del DL n.125/2020, che in quel contesto si riferisce agli organi che avrebbero dovuto essere rinnovati nel 2020. 

 


 

Articolo 2, comma 4-quater
(Piattaforma elettronica per la gestione telematica
del rilascio delle certificazioni)

 

 

Il comma 4-quater, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, reca alcune modifiche in materia di elaborazione, mediante Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 145 del 2028 (legge di bilancio 2019).

La norma modifica altresì la disciplina di pubblicazione e aggiornamento, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture.

 

Preliminarmente, si ricorda che il comma 861 della legge di bilancio 2019 specifica al primo periodo che i tempi di pagamento e ritardo stabiliti per le amministrazioni pubbliche e per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013). Ai sensi del secondo periodo, i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare.

 

In materia si ricorda che l’articolo 1, comma 859, della legge n. 145 del 2018, detta le condizioni in base alle quali le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato e dagli enti del SSN (P.A. di cui all'elenco ISTAT), a decorrere dal 2021:

§  devono effettuare l’accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, (previsto dal successivo comma 862), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria;

§  subiscono le penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi (previste dal successivo comma 864), se si tratta di amministrazioni che adottano la contabilità economico-patrimoniale. In particolare si applicano:

a)     le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 se il debito commerciale residuo (di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. Tali misure, in seguito all’integrazione apportata con l’articolo art. 38-bis, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019 (cd. “Decreto crescita”), non si applicano nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b)     le misure di cui ai commi 862 o 864 se le amministrazioni pubbliche medesime rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulla base delle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002.

 

La lettera a) del comma in esame deroga alla tassatività della elaborazione degli indicatori di ritardo mediante Piattaforma elettronica.

La norma aggiunge al richiamato comma 861 un ultimo periodo che stabilisce che limitatamente al 2021, le amministrazioni pubbliche qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal comma stesso, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa.

 

La lettera b) modifica il richiamato comma 862 precisando che non è possibile disporre impegni e pagamenti sull’accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata (nel previgente testo: quota libera) del risultato di amministrazione.

 

Si ricorda, a tale proposito, che il comma 862 dispone che entro il 28 febbraio (secondo la modifica apportata, da ultimo, dal cd. “decreto fiscale” n. 124 del 2019) dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. Il comma stabilisce poi i parametri per il calcolo dell'accantonamento sulla base della spesa per acquisto di beni e servizi ovvero della mancata riduzione del debito commerciali residuo ovvero dei giorni di ritardo nel pagamento.

 

La lettera c), tenendo conto di quanto previsto dalla disposizione in esame, introduce una modifica al comma 868 della legge 145, stabilendo che, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure previste dai commi 862, lettera a), 864, lettera a), nonché dal comma 865, lettera a) in materia di quota di indennità di risultato, si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

 

La lettera d) modifica il comma 869 stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 (rispetto al previgente 2019) per le singole amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) sono pubblicati e aggiornati nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri:

§  con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

§  con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza (lettera b del comma 869).

 

Si ricorda che la previgente lettera b) prevedeva che con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.


 

Articolo 2, comma 4-quinquies
(Rielezione presidente Camera di commercio)

 

 

L’articolo 2, comma 4-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l’articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, consentendo la seconda rielezione del presidente delle Camere di commercio, attualmente limitata a una sola volta.

 

Il comma che si intende modificare è stato già più volte modificato nel corso del suo periodo di vigenza. Così:

§ dal 1994 al 1999 era previsto che il Presidente delle Camere di commercio durasse in carica 4 anni in coincidenza con la durata del consiglio e fosse rinnovabile per una sola volta;

§ dal 1999 al 2005 la durata dell’incarico passa a cinque anni, sempre in coincidenza con la durata del consiglio, con una sola possibilità di rielezione;

§ dal 2005 al 2016 le rielezioni diventano due;

§ dal 2016 la rielezione torna ad essere una (dopo l’intervento dell’art. 1, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219).

 

Il sistema delle funzioni e dell'organizzazione e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – come disciplinato dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e già modificato dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 – è stato oggetto di riforma ad opera del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, di attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge delega di riforma delle pubbliche amministrazioni (legge 7 agosto 2015, n. 124).

Si ricorda in proposito che la L. n. 580/1993 disciplina le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come enti pubblici dotati di autonomia funzionale, che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

Il sistema camerale italiano è costituito dalle camere di commercio, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché dai loro organismi strumentali.

L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano.

Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e quelle estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

Ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare.

La vigilanza sul sistema camerale spetta, rispettivamente, al MISE (per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato), che si avvale di un comitato indipendente di esperti, e alle regioni (nelle materie di propria competenza).

Gli organi delle camere di commercio sono il consiglio, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

Il d.lgs. n. 219/2016 ha introdotto una serie di importanti novità, con particolare riguardo alle funzioni delle camere di commercio, all'organizzazione dell'intero sistema camerale e alla sua governance complessiva.

Il d.lgs. n. 219/2016 ha poi ridefinito i compiti delle Camere di commercio, con l'obiettivo di focalizzarne l'attività sui servizi alle imprese.

In particolare, le Camere di commercio svolgono le seguenti attività: tenuta e gestione del Registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti alle Camere di commercio dalla legge; formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa; tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione; sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, con esclusione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero; orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro; attività oggetto di convenzione con soggetti pubblici e privati; attività in regime di libero mercato.

La Corte costituzionale, con la sentenza 8 novembre-13 dicembre 2017, n. 261 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 219/2016, nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano", anziché previa intesa con detta Conferenza.

La Corte, nella medesima sentenza, ha tuttavia stabilito che le modifiche apportate dal d.lgs. n. 219/2016 non hanno alterato i caratteri fondamentali delle camere di commercio, essendo stata "realizzata una razionalizzazione e riduzione dei costi del sistema camerale, confermando, tra le altre: l'attribuzione dei compiti in materia di pubblicità legale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese; le funzioni specificatamente previste dalla legge in materia di tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale; le competenze in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rafforzando la vigilanza da parte del Ministero dello sviluppo economico" (cfr. anche sentenza n. 86 del 2017). Accanto a queste sono stati mantenuti compiti che incidono su competenze regionali, tenuto conto della perdurante attribuzione, tra le altre (in via meramente esemplificativa) delle funzioni di sviluppo e promozione del turismo, di supporto alle imprese, di orientamento al lavoro ed alle professioni nella parte in cui concernono anche dette competenze.

Con la sentenza n. 225 del 29 ottobre 2019, la Corte costituzionale ha affermato che le Camere di commercio non possono definirsi enti locali in senso proprio, ma sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.

 

 


 

Articolo 2, comma 4-sexies
(Modalità attuative di utilizzo del
Fondo sperimentale voto elettronico)

 

 

L’articolo 2, comma 4-sexies  differisce al 30 giugno 2021 il termine ultimo, scaduto il 30 gennaio 2020, per l’adozione del decreto del Ministro dell’interno recante le modalità attuative di utilizzo del Fondo - con uno stanziamento di 1 milione di euro per l’anno 2020 - per l’introduzione in via sperimentale del voto elettronico per le elezioni europee, le elezioni politiche e per i referendum. La sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020 (L. 160, art. 1, commi 627 e 628) è riferita al voto degli italiani all’estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza ed in altra regione per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

 

Il comma 627 della L. 160/2019 ha istituito, presso lo stato di previsione del Ministero dell’interno, il Fondo per il voto elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020.

Il fondo è finalizzato all’introduzione in via sperimentale di “modalità di espressione del voto in via digitale”.

La sperimentazione riguarda alcune specifiche consultazioni elettorali:

§  elezioni politiche;

§  elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

§  referendum abrogativi (ex art. 75 Cost.);

§  referendum costituzionali (ex art. 138 Cost.).

 

La sperimentazione non riguarda, dunque, le elezioni regionali e amministrative e gli altri tipi di referendum diversi da quello abrogativo e da quello costituzionale.

 

Ai sensi del comma 628 della L. 160/2019 le modalità attuative di utilizzo del Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate ad un decreto del Ministro dell’interno, da adottare di concerto con il Ministro dell’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 30 gennaio 2020).

Termine differito al 30 giugno 2021 dalla disposizione in esame.

 

Il comma chiarisce, inoltre, che la sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori:

§  italiani all’estero;

§  elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

 

Per quanto riguarda il voto degli italiani all’estero la legge n. 459/2001 stabilisce che i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE, votano, per corrispondenza, nella circoscrizione Estero, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 1).

Per il voto al Parlamento europeo si applica invece una diversa normativa. Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso dall’Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all’elezione dei candidati al Parlamento europeo presentatisi nel Paese di residenza. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (decreto-legge n. 408 del 1994, art. 3, commi 1 e 2).

La legge n. 52/2015 ha inoltre introdotto la possibilità - per gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero per lavoro, studio o cure mediche - di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso. Possono votare nel Paese estero in cui si trovano temporaneamente, sempre che il loro soggiorno sia dovuto ai medesimi motivi, anche gli elettori iscritti all’AIRE, e residenti in un altro Paese estero (legge n. 459/2001, art. 4-bis, introdotto dall’art. 2, comma 37, della legge n. 52/2015).

Anche costoro possono votare esclusivamente per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli elettori ‘fuori sede’ nel territorio nazionale, attualmente il voto in comune diverso da quello di residenza è previsto esclusivamente per alcune particolari categorie di elettori, quali i militari e gli appartenenti alle forze di Polizia, che votano nel comune dove prestano servizio; i naviganti imbarcati, che votano nel comune dove si trovano; i degenti, che sono ammessi al voto nel luogo di ricovero (D.P.R. n. 361/1957, artt. 49-51).

La disciplina normativa vigente, come si è visto, consente ai soli elettori temporaneamente all’estero e ad alcune specifiche categorie di elettori l’esercizio del diritto di voto in un luogo diverso da quello di iscrizione nelle liste elettorali, prevedendone termini e modalità. Il comma 628 della L. 190/2020 dispone invece che la sperimentazione di modelli per l’esercizio del diritto di voto digitale sia riferita anche agli elettori che si trovino temporaneamente in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti.

 

La previsione della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza è oggetto di una proposta di legge approvata dalla Camera e attualmente all’esame del Senato (A.S. 859, art. 7). Essa prevede, con riferimento ai referendum e alle elezioni europee, l’espressione del voto da parte degli elettori che, per motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro comune, sito in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

L’articolo 8 della medesima proposta di legge dispone, inoltre, in ordine, all’espressione del voto da parte del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali nonché del personale impiegato presso piattaforme marine.

 

 

 


 

Articolo 2, comma 4-septies
(Adeguamento alla normativa antincendio
degli edifici scolastici e degli asili nido)

 

 

L’articolo 2, comma 4-septies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga e unifica il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici (lett.a)) e ad asili nido (lett. b)) alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. In particolare, vengono novellati, rispettivamente, i commi 2 e 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016 (L. 19/2017).

 

In particolare, il termine di adeguamento alla normativa antincendio:

§  è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola (art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016);

§  è differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2022, per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (art. 4, co. 2-bis, del D.L. 244/2016).

 

Si ricorda che l’art. 10-bis del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) aveva previsto che le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno – che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione – dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.

Successivamente, l’art. 4, co. 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) aveva disposto che l’adeguamento delle strutture scolastiche dovesse essere completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 10-bis del citato D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono state adottate con D.I. 12 maggio 2016.

Il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alla normativa antincendio era poi stato prorogato, nei casi in cui a ciò non si fosse già provveduto, al 31 dicembre 2017 dall'art. 4, co. 2, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), al 31 dicembre 2108 dall'art. 6, co. 3-bis, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018) e poi al 31 dicembre 2021 dall'art. 4-bis, co. 2, lett. a), del D.L. 59/2019 (L. 81/2019).

 

A sua volta, l'art. 4, co. 2-bis, del citato D.L. 244/2016 aveva fissato al 31 dicembre 2017 - prorogato al 31 dicembre 2018 dall’art. 6, co. 3-ter, del summenzionato D.L. 91/2018 e poi al 31 dicembre 2019 dall'art. 4-bis, co.2, lett. b), del predetto D.L. 59/2019 (L. 81/2019) - il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data della sua entrata in vigore non si fosse ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'art. 6, co. 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla medesima lett. a)[29], fermi restando i termini indicati per gli altri adempimenti previsti dalle lett. b) e c) dello stesso art. 6, co. 1.

Con D.I. 21 marzo 2018 sono state adottate le disposizioni applicative della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido.

 

Per completezza, con riferimento alle risorse stanziate per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici, si rammenta che con D.M. 13 febbraio 2019, n. 101 l'ex MIUR ha ripartito tra le regioni contributi per complessivi  114.160.000 euro, per le annualità dal 2019 al 2022[30].

Successivamente, sempre al fine dell'adeguamento alla normativa antincendio delle scuole, un ulteriore riparto di risorse si è avuto con D.M. 29 novembre 2019, n.1111, che ha ripartito tra le regioni, per il triennio 2019-2021, 98 milioni di euro (di cui 25 milioni di euro per il 2019, 25 milioni di euro per il 2020 e 48 milioni di euro per il 2021), sulla base dei criteri stabiliti nell'Accordo quadro definito nella seduta della Conferenza unificata del 6 settembre 2018. Tale D.M. ha dato attuazione all'art. 4-bis, co. 1, del D.L. 59/2019, che ha previsto la definizione, con decreto dell'allora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, di un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Per maggiori informazioni si veda la pagina dedicata al Piano antincendio sul sito del Ministero dell'istruzione.

 

 


 

Articolo 2, comma 4-octies
(Adeguamento antincendio nelle strutture recettive)

 

 

L’articolo 2, al comma 4-octies, inserito dalla Camera dei deputati, sostituisce l’articolo 1, comma 1122, lett. i) della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), al fine di posticipare i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

 

In particolare, il comma 4-octies dispone:

·       la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, che prevedeva una istanza da parte delle strutture interessate e la ammissione da parte di un decreto del Ministro dell’Interno (DM 16 marzo 2012), previa presentazione della SCIA che attesta il rispetto di almeno 4 dei requisiti indicati dal comma 1122 della legge n. 205 del 2017 entro il 30 giugno 2021;

·       per le strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, nonché per i territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d’Ischia in ragione degli eventi sismici del 21 agosto 2017, si prevede la proroga del termine di adeguamento al 31 dicembre 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022), previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020);

·       differisce di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011) e della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

 

 

Relativamente alle strutture citate dalla norma in esame, si rammenta che il DM 9 aprile1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere” è stato aggiornato con le modifiche introdotte dal DM 6 ottobre 2003 “Regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al DM 9/4/1994” e dal DM 3 marzo 2014 “Modifica del Titolo IV - del DM 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini”.

Con il DM 16 marzo 2012 è stato approvato il "Piano straordinario biennale, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 (26 aprile 1994), che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi".

L’articolo 1, comma 1222, lett. i) della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), ha posticipato al 30 giugno 2019 il termine per il completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.

Ha altresì previsto la previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 1° dicembre 2018, della Scia parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

§  resistenza al fuoco delle strutture

§  reazione al fuoco dei materiali

§  compartimentazioni

§  corridoi

§  scale

§  ascensori e montacarichi

§  impianti idrici antincendio

§  vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove prevista la reazione al fuoco dei materiali

§  vie d’uscita ad uso promiscuo con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali

§  locali adibiti a deposito.

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, co. 1141) ha poi aggiunto una ulteriore previsione per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018.

Per tali strutture, ha prorogato il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2019 della SCIA parziale.

Il successivo D.L. n. 162/2019 (cd. milleproroghe), all’art. 3, comma 5, ha sostituito integralmente la lettera i) del comma 1122 della L. n. 205/2017, al fine di ulteriormente differire:

·       dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;

·       dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle prescrizioni disciplinate dalle specifiche regole tecniche già indicate dalla legge di bilancio 2018.

Il D.L. n. 162/2019 ha anche prorogato:

·        dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale;

·       dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale la predetta SCIA parziale deve essere presentata.

Il D.L. n. 162/2019 ha introdotto, infine, una disposizione relativa ai rifugi alpini, volta al differimento al 31 dicembre 2020 (dal 31 dicembre 2019) del termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio, dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011); della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

 


 

Articolo 3, comma 1
(Termine per la costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio
presso il Ministero dell'università e della ricerca)

 

 

L’articolo 3, al comma 1, fissa una scadenza al termine entro cui si deve procedere alla costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 1/2020, precisando che esso debba essere costituito entro il 31 dicembre 2021.

 

A tal fine, la disposizione in esame novella il comma 12 dell’articolo 4 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 – recante l’istituzione dei due nuovi Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca – nella parte in cui disciplina le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai due nuovi Ministeri a decorrere dal 2021.

Al riguardo, la norma dispone che, a decorrere dal 2021, per assicurare le funzioni di controllo sugli atti adottati dal nuovo Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un apposito Ufficio centrale di bilancio, di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per il funzionamento dell’Ufficio sono istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato, 10 unità di personale da inquadrare nell’area terza, posizione economica F1.

Le funzioni di controllo sugli atti adottati dal nuovo Ministero dell’istruzione continueranno invece ad essere svolte dall’Ufficio centrale di bilancio già presente nel soppresso MIUR.

La norma dispone altresì che in fase di prima applicazione, le suddette funzioni di controllo continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

 

In sostanza, con la modifica introdotta dalla disposizione in esame, viene precisato che il nuovo Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca, cui a decorrere dal 2021 sono affidate le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, debba essere costituito entro l’anno 2021.

 

Al riguardo si ricorda che gli Uffici centrali del bilancio, incardinati nel Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato Generale di Finanza), operano concretamente dislocati nelle sedi di ciascun Ministero. Essi esercitano, tra l’altro, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa produce i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal d.lgs. 123/2011.

Gli Uffici centrali di bilancio vigilano sull’osservanza delle norme che disciplinano: la conservazione del patrimonio dello Stato; l’esatto accertamento delle entrate; la regolare gestione dei fondi di bilancio. Le principali funzioni degli Uffici - oltre al controllo di cui si è già detto - si concretizzano nella tenuta delle scritture contabili concernenti la gestione delle amministrazioni e nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, dei programmi e dei progetti.

 

 

 


 

Articolo 3, comma 2
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico)

 

 

L’articolo 3, comma 2, proroga per l’anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

 

Si ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2020, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

 

La norma in commento proroga, quindi, il predetto blocco del canone anche per l’anno 2021.

 

Si ricorda che negli ultimi anni, stante il protrarsi dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, numerosi interventi hanno riguardato il patrimonio pubblico, sia con riferimento alle misure di valorizzazione o dismissione degli immobili pubblici, che per quanto riguarda la razionalizzazione delle locazioni passive da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici pubblicato dal MEF (anno 2017), le amministrazioni locali detengono la maggior parte del patrimonio immobiliare censito, circa 1 milione e 200 mila fabbricati e 1 milione e 300 mila terreni. Nel caso dei fabbricati, esse pesano per circa il 66 per cento delle unità censite e per l’81 per cento della superficie complessivamente dichiarata; nel caso dei terreni, rappresentano il 97 per cento delle unità e il 96 per cento delle superfici. Da un ulteriore livello di analisi emerge che la gran parte del patrimonio immobiliare censito è utilizzato dalle stesse Amministrazioni o dato in uso a privati. In particolare, le unità immobiliari dichiarate come utilizzate costituiscono, in termini di numerosità, nel caso dei fabbricati, circa il 93 per cento delle unità complessivamente comunicate, mentre in quello dei terreni, circa il 73 per cento. Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2017 è stimato in 292 miliardi di euro.

 

Secondo la Nota di aggiornamento del DEF 2020, l’attività di valorizzazione del patrimonio pubblico è finalizzata alla realizzazione di un impatto positivo sull’economia. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, si considera fondamentale il rafforzamento delle politiche di valorizzazione a tutti i livelli istituzionali - centrale e locale - e di incremento dell’efficienza dei cespiti utilizzati.

Nella Nota si sottolinea che, accanto al proseguimento delle valorizzazioni dirette, l’Agenzia del demanio è impegnata in interventi di rigenerazione degli immobili in uso alle Amministrazioni statali e di rifunzionalizzazione di beni non strumentali, in coerenza con le strategie europee per la transizione verde e digitale e le linee guida nazionali per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per gli asset non strumentali, le iniziative riguardano la valorizzazione per finalità economiche e sociali degli immobili dello Stato e degli enti pubblici con particolare riferimento ai beni di interesse culturale e paesaggistico, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo del territorio mediante il partenariato pubblico-privato. In tale ambito, l’Agenzia sta lavorando, in collaborazione con MiBACT, ENIT, Difesa servizi S.p.A. e gli altri soggetti istituzionali competenti, al progetto denominato ‘Valore Paese Italia’, volto a riunire sotto un unico brand reti tematiche accomunate dall’obiettivo della valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, secondo il principio del turismo sostenibile connesso a cultura, sport, formazione, ambiente e mobilità dolce.

 

Tra le misure adottate negli ultimi anni, si ricorda che i commi 616-620 della legge di bilancio 2020 prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, di richiedere ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione. In particolare il comma 616 dispone che al fine di conseguire risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie anche fiscali (compresa l'Agenzia del demanio), nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Più recentemente, la legge di bilancio 2021, comma 153, prevede la possibilità per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate.


 

Articolo 3, comma 3
(Adempimenti IVA a carico delle piattaforme elettroniche
che facilitano la cessione di beni)

 

 

L’articolo 3, comma 3, armonizza i tempi di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali online che intervengono nelle transazioni relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop alle decisioni del Consiglio dell’Unione europea, che ha accordato una proroga di 6 mesi a seguito della pandemia.

 

L'articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA) - introdotto dall'art. 2, par. 1, punto 2 della Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE, a decorrere dal 18 gennaio 2018 - prevede che se un soggetto passivo dell’IVA facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Le piattaforme digitali sono in sostanza definite come "rivenditori" nel caso di vendite a distanza effettuate nell'Unione europea da soggetti non stabiliti nell'Unione oppure di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. Tale presunzione ha effetto ai fini della riscossione dell'IVA, che grava in questi casi sul cedente.

Secondo la direttiva, tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2021.

Tuttavia, a seguito della pandemia, il Consiglio dell’Unione europea (con la decisione (UE) n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 che ha modificato la direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995), ha disposto il rinvio della decorrenza inizialmente prevista, fissandola al 1° luglio 2021, posto che in diversi Stati membri si sono riscontrate difficoltà nel portare a termine entro il 31 dicembre 2020 lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 e ad applicarle dal 1° gennaio 2021.

È così divenuta necessaria una disposizione di legge che – anticipando i tempi di recepimento delle direttive citate – chiarisca il termine di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme che intervengono nel commercio elettronico, già altrimenti fissati dal decreto legge n. 135 del 2018 e dal decreto-legge n. 34 del 2019, di seguito illustrati.

Il nuovo termine di decorrenza dell'applicazione delle citate direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 20I 9/1995 è pertanto fissato al l° luglio 202l.

 

La relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla proroga, “trattandosi di una misura di coordinamento normativo volto, tra l'altro, a tenere in considerazione quanto disposto dal Consiglio UE a seguito dell'emergenza pandemica”.

 

 

I commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).

Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

Per comprendere la portata dei commi in esame è opportuno richiamare il meccanismo dell'inversione contabile, già previsto nell'ordinamento italiano per i medesimi beni cui si riferiscono le modifiche in commento.

Per inversione contabile o reverse charge si intende il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA all'acquirente di beni e servizi (in deroga alla disciplina generale che li demanda al cedente).

L'acquirente risulta al contempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Si tratta di un meccanismo ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA in quanto il cedente, che potrebbe tenere comportamenti a rischio di frode, riceve dall'acquirente esclusivamente l'importo imponibile del bene ceduto (o della prestazione eseguita), con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'IVA dell'operazione eseguita, che, come detto, spetta all'acquirente.

Tale meccanismo è previsto dall'ordinamento italiano (DPR 633 del 1972, art.17, commi 5 e 6) e dall'ordinamento dell'Unione europea (fra le altre direttiva 2010/23/UE, art.199-bis).

Il richiamato art.17, comma 6, include fra le operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari (lettera b)) e le "cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale" (lettera c)). Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 (scadenza così prorogata dal decreto-legge n. 119 del 2018).

Esse sono in linea con l'art.199-bis della citata direttiva, che autorizza gli Stati membri ad adottare tale sistema, fra le altre, per le cessioni di console di gioco, di tablet PC, di laptop e "di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo".

Le cessioni per le quali l'ordinamento italiano prevede inversione contabile (fra cui quelle relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop) sono quelle effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Nel caso in cui la vendita avvenga dunque nei confronti del consumatore finale, a tali cessioni si applica il regime ordinario (si vedano in proposito le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 59/E/2010 e n. 21/E del 25 maggio 2016).

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi "l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi". Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l'istituto dell'inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.

Nello specifico, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente "ricevuto e ceduto detti beni".

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s'intende dell'Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell'IVA; a richiesta deve essere disponibile in formato elettronico e deve essere conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un Paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.

L'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019 stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i dati anagrafici, il numero totale delle unità vendute in Italia e, a scelta, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il comma 4 del medesimo articolo dispone che le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, acquistassero efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

L'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019 aveva previsto che per i soggetti passivi che avessero facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (dovuta ai sensi dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018) da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, fossero prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.

 

Dopo la proroga disposta dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legge n. 34 del 2019, è intervenuto il provvedimento 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, che ridefinisce i termini e fissa le modalità di trasmissione digitale dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica.

Il provvedimento dispone che in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 34 del 2019, i dati relativi all'ultimo trimestre del 2020 siano tramessi entro il 31 gennaio 2021.

 


 

Articolo 3, comma 4
(Adeguamento dei contratti fra enti locali e soggetti affidatari
della gestione delle entrate)

 

 

Il comma 4 dell’articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali, alla riforma della riscossione delle medesime entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020.

 

Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, commi 784-815) ha operato una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme predette:

·       sono intervenute sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;

·       hanno disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

·       hanno introdotto anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;

·       hanno novellato la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

·       in assenza di regolamentazione da parte degli enti, hanno disciplinato puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

·       hanno istituito una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

·       hanno disposto la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo.

Con riferimento ai soggetti concessionari della riscossione, il comma 788 della predetta legge (successivamente modificato dall’articolo 111 del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. decreto Agosto) ha integrato l’articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che istituisce l’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

La norma è volta a chiarire che il versamento delle entrate degli enti locali non può essere effettuato a favore di alcuni affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (soggetti individuati dall’art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446 del 1997), in particolare dei soggetti individuati ai punti 1-2-4 della predetta lettera b). Sono quindi escluse dalla limitazione le societa? pubbliche affidatarie di tali servizi (di cui al punto 3), che possono continuare a incassare direttamente le entrate di loro competenza.

Il comma 789 prevede che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i predetti soggetti affidatari dei servizi di riscossione delle entrate locali, siano  adeguati entro il 31 dicembre 2020 alle disposizioni di riforma.

 

Con la modifica in esame - ritenuta necessaria, come chiarito dal Governo, in considerazione del permanere dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del COVID-19 - il termine per l’adeguamento  dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (di cui al già menzionato articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), alle disposizioni di riforma della riscossione (di cui ai commi da 784 a 814 sopra menzionati) è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. A tal fine è modificato l’illustrato comma 789.

 

Si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020; articolo 1, commi 1092-1093) è intervenuta sulla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento ai comuni di minore dimensione.

In particolare, per svolgimento di funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, la soglia di capitale interamente versato richiesta ex lege è fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate, viene richiesta una soglia di 500.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.

Si differisce di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

 

 


 

Articolo 3, comma 5
(Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria)

 

 

La disposizione in esame rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.

 

Preliminarmente si ricorda che l'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere a tale obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, tali soggetti adempiono all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

In base all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Successivamente i decreti ministeriali 1° settembre 2016, 22 marzo 2019 e 22 novembre 2019 hanno individuato ulteriori soggetti (iscritti agli albi professionali dei veterinari, esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, strutture sanitarie militari, nonché iscritti a vari albi della professione sanitaria) tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.

L’Agenzia delle entrate nella Circolare 14/E-Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica ha chiarito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.

Si segnala inoltre che con decreto 19 ottobre 2020  il MEF ha provveduto all’adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.

 

Si ricorda, altresì, che la data a partire dalla quale la possibilità sopra citata di trasmissione telematica dei dati diviene un obbligo è stata nel tempo più volte prorogata. Da ultimo il comma 2, dell’articolo 140, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, aveva previsto uno slittamento al 1° gennaio 2021 (anziché al 1° luglio 2020) del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

Nella relazione illustrativa che accompagnava il decreto si specificava che le proroghe si rendono necessarie in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici.

 

Il comma 5 in esame, modificando il richiamato comma 6-quater, rinvia ulteriormente, al 1° gennaio 2022, l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

 

 


 

Articolo 3, comma 6
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

 

Il comma 6 dell'articolo 3, integralmente sostituito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021.

 

Il testo originario del decreto in esame aveva esteso alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA ed s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020. Per effetto della novella introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tali norme, con alcune modifiche di dettaglio di seguito esposte, sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 (nuovo comma 7 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020).

 

Oltre a prorogare l'ambito temporale di applicazione della richiamata disciplina, il nuovo testo dell'articolo 3, comma 6, reca due modifiche al comma 1 del citato articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, che posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. ed s.r.l. dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio). Rispetto a tale formulazione, viene specificato che si tratta della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e viene inoltre soppresso il secondo periodo del comma 1, introdotto per effetto delle modifiche apportate all'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 dall'articolo 7, comma 2-bis del decreto legge n. 23 del 2020, che aveva riconosciuto alle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile la facoltà di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

 

Il comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

§  il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;

§  l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;

§  l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

I commi 4 e 5 dell'articolo 106 mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

L'articolo 135-undecies del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) dispone che, salvo diversa previsione statutaria, le società con azioni quotate in mercati regolamentati designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, è sempre revocabile (così come le istruzioni di voto) ed è conferita, senza spese per il socio, mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea mentre con specifico riferimento alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. In forza della delega contenuta nei commi 2 e 5 dell'articolo 135-undecies del TUF la Consob ha disciplinato con regolamento alcuni elementi attuativi della disciplina appena descritta. In particolare, l'articolo 134 del regolamento Consob n. 11971/1999 ("regolamento emittenti") stabilisce le informazioni minime da indicare nel modulo e consente al rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del TUF, ove espressamente autorizzato dal delegante, di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

 

Per effetto del comma 4 dell'articolo 106, le società con azioni quotate in mercati regolamentati possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, che detta le regole generali (e meno stringenti) applicabili alla rappresentanza in assemblea, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF che, invece, in ragione della specifica condizione del rappresentante designato dalla società, esclude la possibilità di potergli conferire deleghe se non nel rispetto della più rigorosa disciplina prevista dall'articolo 135-undecies stesso. Per effetto del comma 5, le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

 

Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 135-undecies del TUF, per cui viene esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

La possibilità di designare un rappresentante che raccolga un numero indefinito di deleghe viene prevista in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), ai sensi del quale lo statuto delle banche popolari determina il numero massimo (comunque non superiore a 20) di deleghe che possono essere conferite a un socio; all'articolo 135-duodecies del TUF, che esclude l'applicabilità alle società cooperative della disciplina sulle deleghe di voto; all’articolo 2539, primo comma, del codice civile, che, con riferimento alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare fino a 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono un limite al numero di deleghe che possono essere conferite a un medesimo soggetto.

 

Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016, l’applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 3, comma 6-bis
(Garanzia SACE sui titoli di debito emessi dalle imprese)

 

 

Il comma 6-bis dell’articolo 3, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività della garanzia straordinaria SACE (cd. “Garanzia Italia”) sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente. A tal fine, novella il comma 14-bis dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020).

 

La garanzia SACE opera in favore delle banche, delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti che sottoscrivono in Italia i suddetti titoli di debito.

 

Il D.L. n. 23/2020, convertito in legge n. 40/2020, ha delineato, all’articolo 1, uno schema di garanzie straordinarie e transitorie sui finanziamenti bancari alle imprese colpite dalla pandemia da COVID-19, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A.

Nel dettaglio, il comma 1 ha autorizzato SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Della cd. “Garanzia Italia” SACE possono beneficiare imprese di qualsiasi dimensione, dunque anche le PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti. Purtuttavia, le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia, ovvero la capacità di accesso alle garanzie fornite da ISMEA, se imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Sono escluse dal beneficio le società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020 è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 dalla Legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)), in conformità a quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato nel contesto dell’attuale pandemia da COVID-19, Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 Outbreak , cd. “Temporary Framework”. Le misure previste dall'articolo 1 del D.L. n. 23/2020 sono state autorizzate dalla Commissione europea in data 14 aprile 2020 (SA56963) e la proroga disposta dalla L. di bilancio 2021 è stata autorizzata in data 15 gennaio 2021 (SA59681).

Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Il comma 14-bis dello stesso articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020), al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, prevede l’operatività di “Garanzia Italia” anche sui titoli di debito emessi dalle stesse imprese.

In particolare, il comma 14-bis dispone che SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, conceda garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nell’articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari  a BB- o equivalente. Gli impegni così assunti dalla SACE S.p.A. devono rientrare nell’importo massimo euro consentito per le esposizioni complessivamente assunte da SACE ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 23/2020 (come detto, 200 miliardi).

SACE, Abi ( Associazione Bancaria Italiana ) e Aifi (Associazione del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) hanno annunciato, con comunicato stampa del 3 agosto 2020, l’avvio dell’operatività di “Garanzia Italia” per i titoli di debito, con la fissazione della relativa disciplina esecutiva.


 

Articolo 3, comma 7
(Obblighi di aggiornamento professionale
dei revisori legali dei conti)

 

 

Il comma 7 dell'articolo 3 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

 

Nel dettaglio, il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione stabilisce che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti nell’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

 

Ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, la formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Tali crediti devono essere acquisiti entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

Il differimento del termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione dei revisori legali dei conti iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al 31 dicembre 2021, previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione, è giustificato dalla situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus COVID-19.

Tale emergenza - precisa la relazione illustrativa - ha colpito e reso maggiormente difficoltose tutte le attività professionali, incluse quelle legate allo svolgimento delle funzioni e dei compiti richiesti dall'organizzazione delle società di capitale e degli enti assimilabili e quindi anche all'obbligo formativo a carico dei revisori legali dei conti. La portata e la durata della situazione sorta in relazione all'epidemia sono tali da suggerire che il differimento previsto in via eccezionale interessi non soltanto l'anno 2020 ma anche il 2021, rinviando il termine per l'assolvimento di tutti i relativi obblighi al 31 dicembre 2022.

 

Come precisa il sito istituzionale del MEF l'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021. Pertanto, ai sensi della disposizione citata:

- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020; si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni sul punto;

- l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;

- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);

- il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato.

 

Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato il programma annuale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12/05/2020.

È confermata la validità delle istruzioni in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti illustrate da ultimo nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2020, n. 3.

 

 

 


 

Articolo 3, comma 8
(Pagamento dei debiti degli enti sanitari)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 3 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

 

Allo scopo di agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dell’epidemia, anche con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione delle azioni esecutive, disposta dall’art. 117, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020[31], nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 118/2011[32]. Pertanto, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale, effettuati in data antecedente all’entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 (19 maggio 2020) non producono effetti dalla suddetta data. Gli enti del Servizio sanitario regionale e i loro tesorieri non rimangono vincolati dalle predette azioni esecutive e possono disporre, per la gestione dell’emergenza sanitaria e per il pagamento dei loro debiti, delle somme agli stessi trasferite dalle regioni fino a tutto il 2020.

 

Si ricorda che l’art. 115 del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto rilancio) ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.  Il successivo articolo 117, commi 1-4, allo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, prevede alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell’adozione delle delibere annuali del CIPE. Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevede che i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che derivano dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 (fornitura ed erogazione di prestazioni sanitarie per conto del Ssn da parte di privati accreditati), ove non siano stati certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del D. L. n. 35/2013 (L. 64/2013) per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, possono essere ceduti, anche in base alle norme della L. n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore.

    Infine, il comma 5 del medesimo art. 117 consente alle regioni e alle province autonome, i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, di richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) l'anticipazione di liquidità. Tali anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive, consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e pertanto non costituiscono indebitamento. La richiesta relativa all’anticipazione di liquidità doveva essere deliberata dalla Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020.

 


 

Articolo 3, commi 9-11
(Lotteria dei corrispettivi)

 

 

L'articolo 3, commi 9-11, prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione.

 

Si ricorda preliminarmente che i commi 540-544 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) prevedono l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 –  di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima.

 

Per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria, si veda il Provvedimento 31 ottobre 2019 dell'Agenzia delle entrate. Per le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria degli scontrini vedi la Determinazione 5 marzo 2020, n. 80217/RU.

 

Con il provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 32051 del 29 gennaio 2021 sono state dettate le disposizioni attuative per l'avvio della lotteria.

Per l'avvio della lotteria il 1° febbraio 2021 e le principali indicazioni sulle modalità di partecipazione e sui premi, cfr. il Comunicato stampa del 30 gennaio 2021

 

Nel dettaglio, il comma 9 in esame modifica l'articolo 1, comma 544, della legge di bilancio 2017 al fine di disporre il termine per l'emanazione del provvedimento attuativo delle procedure relative alla lotteria dei corrispettivi.

 

Si ricorda che, in particolare, il comma 544 della legge di bilancio 2017 sopra richiamata, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, per quanto di interesse, rinviava a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.

 

La modifica del comma 544 disposta dal comma 9 in esame prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sia emanato entro il 1° febbraio 2021. Si precisa inoltre che la locuzione "ogni altra disposizione necessaria" fa riferimento anche all'avvio, oltre che all'attuazione, della lotteria.

 

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria.

 

Il comma 10 modifica il sopra menzionato comma 540 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

 

Il comma 11 interviene sull'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

 

Nella formulazione previgente, il comma 1-ter sopra richiamato prevede la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di avvalersi con decorrenza non antecedente al 1O ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fino a 6 unità, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.

 

La modifica disposta dal comma 11 in esame stabilisce che, anziché avvalersi di 6 unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, il DAG può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non oltre il 30 giugno 2022 (in luogo del termine del 31 dicembre 2021 precedentemente previsto).

 

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale disposizione risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell'utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell'inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall'altro, di prevedere che il MEF - DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose. La norma in esame mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a 6 unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre 15 mesi e dell'importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito.

 

Si rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo nl 165 del 2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

 

Nella relazione tecnica il Governo precisa che la norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del MEF ai sensi dell'articolo, 1, comma 542, della legge di bilancio 2017 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge.

 


 

Articolo 3, comma 11-bis
(Anticipazioni di tesoreria Campione d’Italia)

 

 

Il comma 11-bis, aggiunto durante l'esame presso la Camera dei deputati, è volto a prorogare fino all’anno 2027 per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea (Campione d’Italia), l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti, già previsto per tutti gli enti locali per il triennio 2020-2022. La proroga riguarda, altresì, le modalità di determinazione di tale limite massimo, riferito alla media delle entrate correnti accertate negli esercizi dal 2015 al 2017, anziché alle entrate accertate nel penultimo anno precedente, come previsto dal TUEL, deroga già prevista per Campione d’Italia per il triennio 2020-2022.

 

In particolare, il comma 11-bis proroga fino all’anno 2027 per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea l’aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti.

La proroga- in quanto riferita soltanto ai “comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all’Unione europea” - riguarda unicamente il comune di Campione d'Italia, quale unica exclave interna a Paesi non UE, in quanto completamente circondato dal territorio della Confederazione Elvetica.

 

L’ampliamento del limite a cinque dodicesimi è attualmente già previsto per tutti gli enti locali per il triennio 2020-2022, dall’art. 1, comma 555, della legge di bilancio per il 2020, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

L’ampliamento del limite massimo di ricorso delle anticipazioni di tesoreria previsto dal citato comma 555 interviene come una deroga all'art.222 del TUEL (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni), il quale prevede che il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

Si rammenta che l'innalzamento del suddetto limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità di agevolare gli enti locali nel rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'art. 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014 aveva infatti modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018. Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

Per il triennio 2020-2022, il citato comma 555 della legge n. 160/2019 ha nuovamente ampliato il limite riportandolo a cinque dodicesimi.

 

La proroga fino al 2027 riguarda, altresì, le modalità di determinazione del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria - già vigenti in favore del comune di Campione d’Italia per gli anni dal 2020 al 2022 ai sensi dell’art. 1, comma 547, della legge di bilancio per il 2020 - e che consentono che il limite massimo dei cinque dodicesimi sia calcolato con riferimento alla media delle entrate correnti accertate negli esercizi dal 2015 al 2017, anziché con riferimento alle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, come previsto dal TUEL.

 

Si rammenta che il comma 547 della legge n. 160/2014– in combinato disposto rispetto a quanto già previsto dal comma 555 che innalza il limite dai 3 ai 5 dodicesimi delle entrate – prevede una ulteriore deroga in favore del Comune di Campione d’Italia relativamente alle modalità la determinazione del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, che consente a tale comune di accrescere ulteriormente la possibilità di disporre di anticipazioni di tesoreria, rapportando tale limite alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, e non nel penultimo anno precedente.

 

 


 

Articolo 3, comma 11-ter
(Misure fiscali per Campione d’Italia)

 

 

Il comma 11-ter, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia.

In primo luogo, vengono ampliate e prorogate al 2021 le agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP introdotte dalla legge di bilancio 2020, già modificate dal cd. decreto Rilancio. Viene elevata la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia, che viene anch’esso prorogato al 2021 e modulato secondo la dimensione e la tipologia dell’impresa.

 

I commi 559-580 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), anche in considerazione dell’inclusione dell’ente nel territorio doganale europeo e nell’ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise, hanno introdotto una serie di disposizioni concernenti Campione d’Italia.

I commi da 559 a 568 hanno disciplinato una nuova imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Viene assoggettata a tale imposta anche l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.  Con norma di rango secondario sono stabilite le franchigie applicabili alle importazioni dall’UE soggette a imposta e i casi di esonero dall’obbligo dichiarativo.

Non si applicano ai residenti a Campione d’Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione d’Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE.

Viene poi chiarito che Campione d’Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell’ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572).

Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d’Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576).

Si prevede un credito d’imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d’Italia, fino al 2024 (commi 577-579).

Infine, il regime agevolato IRES per Campione d’Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580).

La disciplina della legge di bilancio 2020 è conseguente alle novità recate dal Regolamento (UE) 2019/474 e dalla Direttiva (UE) 2019/475 che hanno incluso il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, rispettivamente, nel territorio doganale dell'Unione e nell’ambito territoriale di applicazione della disciplina generale delle accise.

Si segnala che la Direttiva (UE) 2019/475 è tra quelle elencate nell’Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2019 (A.S. 1721), all’esame del Senato al momento della redazione del presente lavoro.

Come emerge dai considerando alla richiamata direttiva, con lettera del 18 luglio 2017 l'Italia ha chiesto che il comune italiano di Campione d'Italia e le acque italiane del Lago di Lugano siano inclusi nel territorio doganale dell'Unione, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, nonché nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE ai fini dell'accisa, lasciando nel contempo tali territori al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2006/112/CE ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

La direttiva (UE) 2019/475 chiarisce al riguardo che l’inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano discende dalla circostanza secondo cui le motivazioni storiche che ne giustificavano l'esclusione, quali l'isolamento e gli svantaggi economici, non sono più pertinenti. 

L'Italia ha chiesto tuttavia l'esclusione di tali territori dall'applicazione territoriale della direttiva IVA 2006/112/CE, ritenendo che ciò fosse essenziale per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e nel comune italiano di Campione d'Italia attraverso l'applicazione di un regime di imposizione indiretta locale in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera.

Successivamente, l’articolo 129-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, cd. decreto Rilancio, ha novellato le predette misure fiscali relative al comune di Campione d’Italia, nel senso di modificarle ed ampliarle.

Il decreto Rilancio:

§  ha allungato da cinque a dieci periodi di imposta la riduzione a metà delle imposte sui redditi e dell’IRAP per le delle persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d’Italia e si eleva il massimale di tali agevolazioni;

§  ha modificato la misura del credito d’imposta per gli investimenti effettuati a Campione d’Italia, modulata secondo la dimensione dell’impresa, anche nell’importo massimo concedibile;

§  ha affidato a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate la percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti a Campione d’Italia;

§  ha sottoposto ad accisa, con aliquota agevolata, il gasolio per riscaldamento e l’energia elettrica rispettivamente consumato e utilizzato a Campione d’Italia.

Con riferimento alla disciplina fiscale di Campione d’Italia si rammenta infine che la legge di bilancio 2021 ha espressamente esentato dall’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento, e per le prestazioni di servizi in ambito informatica o telecomunicazioni (articolo 1, comma 847 della legge. n. 178 del 2020).

 

Modifiche alle agevolazioni imposte dirette e IRAP

I commi 573-575 della legge di bilancio 2020, come sinteticamente anticipato in precedenza, recano numerose agevolazioni relative alle imposte dirette e all’IRAP per i soggetti residenti o comunque aventi sede a Campione d’Italia. Tali agevolazioni sono state ampliate dal cd. decreto Rilancio (per cui si veda il dossier).

 

Il vigente comma 573 della legge di bilancio 2020 prevede che l’imposta dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche residenti a Campione d’Italia, nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi siti nel Comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (dunque forfettariamente ridotta, se prodotta in franchi) è ridotta al cinquanta per cento per dieci periodi di imposta.

Il comma 574 dispone, per le imprese individuali, le società di persone e le società IRES iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia le imposte sui redditi di impresa sono ridotte al cinquanta per cento per dieci periodi di imposta.

Il comma 575, per i predetti soggetti destinatari della tassazione agevolata sui redditi di impresa (di cui al comma 574), riduce al 50 per cento l’IRAP che deriva da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia per dieci periodi di imposta.

 

Il vigente comma 576-bis ha elevato per l’anno 2020 gli importi massimi concedibili delle predette agevolazioni IRPEF, IRES E IPRES (di cui ai commi 573-575), i quali di conseguenza trovano applicazione nei limiti di 800.000 euro per ogni impresa.

Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il limite è di 120.000 euro per impresa, mentre l’importo massimo per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli tale limite è di 100.000 euro.

Tale disposizione è in esplicita deroga al comma 576, ai sensi del quale le agevolazioni sulle imposte sui redditi e sull’IRAP contenute nelle predette norme:

§  si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019 (dunque dal 2020);

§  operano ai sensi e nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis.

In estrema sintesi, si ricorda che alcune categorie di aiuti di Stato sono esentate dalla notifica alla Commissione UE, sulla base di specifici regolamenti di esenzione: si tratta degli aiuti definiti dalla UE come de minimis, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. In linea generale, il regolamento 1407/2013 chiarisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Per il settore della produzione primaria, il regolamento 1408/2013 fissa un massimale di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, mentre per la pesca e l’acquacoltura il massimale (regolamento 717/2014) è di 30.000 euro.

 

Per effetto delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 11-ter in esame, viene sostituito integralmente il comma 576-bis, con l’effetto di:

§  prorogare le predette agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;

§  elevare gli importi massimi agevolabili, che vengono portati da 800.000 euro a 1.800.000 euro per la generalità delle imprese, da 120.000 a 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e da 100.000 a 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

 

Si rammenta che per l’emergenza Covid-19 è stato stabilito un nuovo quadro regolatorio degli aiuti di Stato, "State Aid Temporary Framework" da parte della Commissione UE (cfr. relativo tema dell'attività parlamentare).

 

Modifiche al credito di imposta per investimenti

 

Il vigente comma 577 concede, in vista del rilancio economico del Comune di Campione d’Italia, un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito dalle norme europee sugli aiuti di stato compatibili col mercato interno (articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014).

Gli investimenti agevolabili vanno effettuati nel territorio del Comune di Campione d’Italia. Il credito d’imposta è commisurato a una quota dei costi ammissibili ai sensi della medesima disciplina UE, in una percentuale variabile a seconda delle dimensioni d’impresa: 25 per cento del costo ammissibile per le grandi imprese, 35 per cento per le medie imprese e 45 per cento per le piccole imprese. Il limite massimo per l’agevolazione è anch’esso commisurato alle dimensioni dell’impresa: 30 milioni di euro per ciascun progetto di investimento per le grandi imprese, 20 milioni per le medie imprese, 6 milioni per le piccole imprese.

Si ricorda che il regolamento 651/2014 dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione della disciplina europea sulla concorrenza.

In linea generale, l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE qualifica i finanziamenti statali con specifiche caratteristiche come aiuti di Stato, quindi soggetti a notifica alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, ai fini della valutazione sulla compatibilità con la disciplina europea sulla concorrenza. Tuttavia, secondo il disposto dell'articolo 109 del trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall'obbligo di notifica. In conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti tali categorie di aiuti di Stato, quale il predetto regolamento 651/2014 che individua, tra l’altro, gli aiuti di stato a finalità regionale compatibili con il mercato interno. 

In particolare l’articolo 2, ai punti da 49 a 51, definisce come “investimento iniziale”:

§  un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

§  l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.

Sono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2. Si tratta, in sintesi, della classificazione statistica delle attività economiche nella UE.

Il punto 51 definisce “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”: 

§  un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

§  l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

 

L’articolo 14 del Regolamento individua quali sono i costi ammissibili, in particolare (par. 4):

§  i costi per gli investimenti materiali e immateriali;

§  i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; o

§  una combinazione dei costi precedenti, purché l'importo cumulato non superi l'importo più elevato fra i due.

I successivi paragrafi dell’articolo 14 recano la disciplina di dettaglio sui predetti costi, anche con riferimento alle modalità di calcolo. 

Ai sensi del comma 578 il credito d’imposta si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024. 

 

Ai sensi del vigente comma 577-bis, introdotto dal decreto Rilancio, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, il credito d’imposta trova applicazione nei limiti di 800.000 euro per ogni impresa. Per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il limite è di 120.000 euro per impresa, mentre l’importo massimo per le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli tale limite è di 100.000 euro.

 

Con le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 11-ter in esame il comma 577-bis viene sostituito integralmente, con l’effetto di:

§  prorogare il credito di imposta per gli investimenti a Campione d’Italia in misura più favorevole fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021;

§  elevare gli importi massimi agevolabili, che vengono portati da 800.000 euro a 1.800.000 euro per la generalità delle imprese, da 120.000 a 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e da 100.000 a 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

 

Si rammenta che il vigente comma 577-ter subordina gli innalzamenti delle predette agevolazioni fiscali – di cui ai già commentati commi 576-bis e 577-bis – al previo parere favorevole della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, comma 3 TFUE, nel quadro del Temporary Framework degli aiuti di Stato nel quadro dell’emergenza (cfr. commento al comma 576-bis).

In assenza di specificazioni sembra dunque doversi ritenere che anche le norme in commento, per essere efficaci, necessitino del previo parere favorevole delle autorità UE.

 


 

Articolo 3, comma 11-quater
(Intermediari finanziari)

 

 

L'articolo 3, comma 11-quater, sospende fino al 31 dicembre 2021 i provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali per l'autorizzazione.

 

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 reca norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB), nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis della legge n. 130 del 1999 (disposizioni sulla cartolarizzazione di crediti).

L'articolo 4 disciplina la determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia ai fini dell'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, consentendo, pertanto, di ampliare il relativo ambito di operatività.

I Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) sono soggetti a natura cooperativa o consortile che rilasciano garanzie collettive a fronte di finanziamenti erogati a favore delle imprese socie o consorziate. Nell’attività di concessione del credito da parte delle banche alle piccole e medie imprese, l’intervento dei confidi consente di ridurre i costi dell’informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento. In via ordinaria i Confidi vengono iscritti nell'elenco previsto dall’articolo 112 del TUB (nella formulazione preesistente alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 141 del 2010) per lo svolgimento esclusivo dell’attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi. L’articolo 112, comma 3, del TUB prevede che il MEF, sentita la Banca d'Italia, determini i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (albo degli intermediari finanziari). In qualità di intermediari finanziari autorizzati, i Confidi possono svolgere, in via non prevalente, anche altre attività quali la prestazione di garanzie a favore dello Stato o la gestione di fondi pubblici di agevolazione, nonché concedere altre forme di finanziamento entro i limiti stabiliti dalla Banca d’Italia.

 

L'articolo 4 prevede, in particolare, che i Confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del TUB che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro siano tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari. Il venir meno dei requisiti dimensionali comporta la revoca dell'autorizzazione, con cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari e iscrizione nell'elenco dei Confidi previsto dall'articolo 112 del TUB.

La norma in esame sospende fino al 31 dicembre 2021 tali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei Confidi nell'albo degli intermediari finanziari, adottati dalla Banca d'Italia in conseguenza del raggiungimento o del mantenimento di un volume di attività finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro.

 

 


 

Articolo 3, comma 11-quinquies
(Termini agevolazioni prima casa)

 

 

L'articolo 3, comma 11-quinquies, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni relative alla prima casa.

 

In particolare, il comma in esame modifica l'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, prorogando la sospensione ivi disposta dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

 

Si rammenta che l'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020 sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

 

Il D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) stabilisce, all'articolo 1 che l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. L'articolo 1 della Tariffa disciplina gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, stabilendo che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi sono soggetti a un'aliquota del 9 per cento. Tuttavia, se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis), l'aliquota viene ridotta al 2 per cento.

La citata nota prevede, al comma 1, che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, debbano ricorrere le seguenti condizioni:

che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano;

che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge usufruendo di una serie di agevolazioni elencate dalla nota in esame.

Il comma 4 prevede inoltre che, in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con aliquota l'agevolata del 2 per cento prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente deve inoltre recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

 

L'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 stabilisce inoltre che, ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla citata nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

 

Per effetto del comma in esame la sospensione operata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020 viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

 


 

Articolo 3, comma 11-sexies
(Regolamento delegato (UE) 2018/815)

 

 

L'articolo 3, comma 11-sexies, prevede che le disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.

 

Il Regolamento delegato (UE) 2018/815 è intervenuto al fine di introdurre un formato elettronico unico europeo per la redazione delle relazioni finanziarie delle società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo.

 

Il Regolamento (articolo 8) si applica alle relazioni finanziarie annuali contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2020 o in data successiva. La norma in esame prevede il rinvio dell'applicazione di un anno, sulla base di una facoltà introdotta nell'ambito del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali adottato in conseguenza (Capital Markets Recovery Package) della crisi sanitaria da COVID-19. Esercitando tale opzione viene pertanto stabilito che le nuove norme tecniche si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a partire dal 1° gennaio 2021.

 

In particolare, il regolamento oggetto delle disposizioni in esame stabilisce le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico (formato XHTML) di comunicazione che le società, i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea, sono tenute ad utilizzare per redigere le relazioni finanziarie annuali. L'elemento fondamentale di tali relazioni sono i bilanci di tali società quotate, redatti conformemente ai principi contabili internazionali (International Financial Reporting Standard - IFRS), i quali tendono a favorire la qualità dei dati comunicati agli operatori di mercato. Al fine di agevolarne ulteriormente l’accessibilità, l’analisi e la comparabilità, i bilanci nelle relazioni finanziarie annuali redatti conformemente agli IFRS dovrebbero essere marcati utilizzando il linguaggio XBRL (eXtensible Business Reporting Language), in modo da rendere tali documenti leggibili da dispositivi automatici e consentire l’utilizzo automatizzato di grandi quantità di informazioni.

 


 

Articolo 3-bis
(Tardivo deposito di bilanci di aziende speciali e istituzioni)

 

 

L’articolo 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la camera di commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dà luogo a sanzioni purchè effettuato entro il 31 marzo 2021.

 

L’articolo 114 del decreto legislativo n.267/2000[33] specifica che l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è l’organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

 

 

 


 

Articolo 3-ter
(IVA cessioni kit diagnostici e vaccini anti-Covid)

 

 

L’articolo 3-ter modifica il riferimento al Regolamento europeo per la concessione dell’esenzione IVA per le cessioni di beni riguardanti la strumentazione diagnostica e i vaccini necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, indicando il Regolamento riguardante i dispositivi medico-diagnostici in vitro.

 

Si ricorda che i commi 452 e 453 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) hanno concesso l’esenzione IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), per i vaccini COVID-19 e per i kit diagnostici. In particolare, sono esentati da IVA fino al 31 dicembre 2022:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse;

- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

 

In particolare, il comma 1 dell’articolo in esame chiarisce che il riferimento al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 contenuto nel predetto comma 452 deve intendersi riferito al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017, in conformità alla Direttiva (UE) del Consiglio 2020/2020 del 7 dicembre 2020.

 

Il Regolamento (UE) 2017/746 stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medico-diagnostici in vitro per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione. Il Regolamento si applica inoltre agli studi delle prestazioni riguardanti tali dispositivi medico-diagnostici in vitro e relativi accessori condotti nell'Unione.

 

Viceversa, il Regolamento (UE) 2017/745 stabilisce le norme relative all'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio dei dispositivi medici per uso umano e degli accessori per tali dispositivi nell'Unione e si applica inoltre alle indagini cliniche relative a tali dispositivi medici e relativi accessori condotte nell'Unione.

 


 

Articolo 4, comma 1
(Proroga per l’utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN accantonate per le quote premiali da destinare
alle regioni virtuose)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 4 dispone la proroga al 2021 dell’utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

Con una modifica all’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), il comma 1 dell’articolo 4 in esame estende anche al 2021 la possibilità, in via transitoria, di ripartire le risorse accantonate sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, attualmente distribuite in misura complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

La proroga in esame, come le precedenti, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto rientra nell’ambito del livello complessivo del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato. Essa si rende indispensabile nelle more dell’adozione del decreto interministeriale già previsto dalla legislazione vigente (v. box) per la definizione di più specifici criteri di riparto delle quote premiali tra le Regioni.

 

A decorrere dal 2012, l'art. 2, comma 67-bis della citata legge 191/2009 ha previsto forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi. La misura percentuale della quota premiale è corrispondente allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata[34], che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’anno di riferimento vengano tenuti in conto, al fine della distribuzione delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consentendo alle Regioni di far fronte agli impegni di ordine finanziario senza criticità relative agli equilibri di bilancio.

 

La proroga si è resa necessaria in quanto non risulta ancora adottato il decreto di cui al primo periodo del già citato art. 2, comma 67-bis, della legge 191/2009. Tale decreto interministeriale Economia/Salute, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, dovrà stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN.

La premialità è stata prevista a decorrere dall'anno 2012 per le Regioni che costituiscono una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal D.Lgs 502 del 1992, all’articolo 4, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione  per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

 


 

Articolo 4, commi 2 e 3
(Accantonamento 2021 risorse SSN per obiettivi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza per prestazioni non remunerate nel vigente
nomenclatore tariffario)

 

 

I commi 2 e 3 dell’articolo 4 dispongono la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell’accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del SSN.

 

Il comma 2 proroga per il 2021 l’accantonamento per finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie, in termini identici a quelli già stabiliti (dalle norme ora oggetto di novella) per il 2019 e il 2020[35].

Per il 2021, così come per il 2019 e il 2020, i finanziamenti riguardano alcune prestazioni pediatriche e di adroterapia. Gli stanziamenti sono pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse (cosiddette quote vincolate) destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.

La proroga dello stanziamento per il 2021, così come quello già previsto per il 2019 e 2020, concerne in particolare:

§  strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento   alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (9 milioni di euro);

§  strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, per l’erogazione di trattamenti di contrasto di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio (12,5 milioni di euro);

§  strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (11 milioni di euro).

 

Ai fini del riparto delle risorse per il 2021 - così come per il 2020 - si prevede che il decreto del Ministro della salute sia emanato previa determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

 

Il comma 3 dispone conseguentemente il riparto, anche per il 2021, dell’accantonamento a valere sul finanziamento del SSN, già precedentemente previsto per gli anni dal 2017 al 2020, per la realizzazione dei suddetti obiettivi di ricerca, assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione dei LEA, in particolare per le sole finalità di cui alle lett. a) e b), comma 1, articolo 18, del DL. 148/2017 (L.172/2017), quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, rispettivamente, di 9 e 12,5 milioni di euro per il 2021, oggetto di proroga dell’accantonamento ai sensi del precedente comma 2.

 

Si ricorda che in base alle norme del collegato fiscale alla legge finanziaria per il 1997 (commi 34 e 34-bis, art. 1, L.  662/1996) è prevista la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, di vincolare specifiche quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di obiettivi del  Piano sanitario, con determinate priorità volte a migliorare l’erogazione dei LEA. L’accantonamento non produce oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di risorse del Fondo sanitario nazionale già stanziate per il 2021.

 

 


 

Articolo 4, comma 4
(Metodologia per la determinazione del fabbisogno
di personale degli enti del SSN)

 

 

L’articolo 4, comma 4, rinvia al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) l’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del SSN cui è subordinata la possibilità di applicare incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali.

 

La novella in esame è testualmente riferita all’art. 11, comma 1, quinto periodo del D.L. n. 35 del 2019[36], con riferimento all’obbligo di adozione della metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del SSN che consenta effettivamente a Regioni e Province autonome di applicare gli incrementi ai valori della spesa per il personale degli enti ed aziende del SSN, in coerenza con quanto stabilito dal D.M. n. 70 del 2015 sulla definizione degli standard relativi all'assistenza ospedaliera e dall’art. 1, comma 516, lett. c), della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018) che ha ricompreso la valutazione dei fabbisogni del personale del SSN tra le misure di programmazione contemplate nel Patto della salute 2019-2021.

 

L'articolo 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge n. 35 del 2019 (c.d. Decreto Calabria) ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Ssn. Il nuovo limite (decorrente dal 2019) non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Successivamente, il decreto legge n. 124 del 2019[37] (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45, co. 1-bis, ha aumentato, nel triennio 2019-2021, il limite dal 5 al 10% in ciascun anno sulla base dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Dal 2021, il medesimo incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno facoltà di incrementare ulteriormente i limiti di spesa di cui sopra, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto Calabria.

Con riferimento ai nuovi limiti, sono estese le procedure previste per la verifica del rispetto dei limiti finora vigenti nonché il principio secondo cui la regione si considera comunque adempiente qualora abbia assicurato l'equilibrio economico. Di conseguenza, il nuovo vincolo di spesa per il personale è assoggettato alle verifiche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che deve certificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. L'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Calabria specifica poi che i limiti non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia). Infine, il successivo comma 4-ter sopprime la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripiano del disavanzo di gestione.

Precedentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 516, lett. c), della legge n. 145 del 2018) ha ricompreso la valutazione dei fabbisogni del personale e della programmazione della formazione di base e specialistica fra le misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi dei servizi sanitari regionali.

 

 


 

Articolo 4, comma 4-bis
(Procedure elettive degli ordini sanitari e
delle relative federazioni)

 

 

Il comma 4-bis - inserito dalla Camera dei deputati - prevede che la durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - per i quali non siano già state svolte le procedure elettorali di rinnovo - e delle relative federazioni nazionali sia prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente deliberato fino al 30 aprile 2021[38]) e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Si ricorda che attualmente vige, per le medesime fattispecie, una proroga della durata degli organi disposta con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 9 febbraio 2021; tale ordinanza consente, per gli ordini territoriali suddetti, una proroga fino ad un termine massimo del 31 marzo 2021 e, per le federazioni, una proroga fino ad un termine massimo del 30 aprile 2021.

Si valuti l’opportunità di chiarire se la proroga di cui al presente comma 4-bis sia tassativa e se sia esclusa la possibilità di svolgimento o di completamento delle procedure di rinnovo durante il periodo summenzionato, esclusione a cui conseguirebbe l’esigenza di definire sia i termini temporali per le successive procedure sia una correlativa proroga ulteriore della durata degli organi in scadenza.

Il medesimo comma prevede che le norme - concernenti gli ordini professionali sanitari e le relative federazioni - di cui all’articolo 2, comma 8, e all’articolo 8, comma 6, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, - si applichino ai mandati successivi rispetto a quello oggetto della proroga in esame.

Si ricorda che in base al citato articolo 2, comma 8: il consiglio direttivo dell’ordine territoriale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio; i soggetti che abbiano svolto i suddetti incarichi possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta. In base al citato articolo 8, comma 6: il comitato centrale della federazione nazionale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto; i soggetti che abbiano svolto tali incarichi possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

 

Riguardo all'ambito delle professioni sanitarie, si ricorda che esso comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini[39]: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi (per questi ultimi, tuttavia, vige una disciplina elettorale specifica[40] ed essi sono quindi al di fuori dell'ambito della presente norma di proroga).

 

 


 

Articolo 4, comma 5
(Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati
per scopi scientifici)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 4 dispone la (ulteriore) proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 26/2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d’abuso).

 

Il comma 5 dell’articolo 4, mediante una modifica testuale all’articolo 42 del Decreto legislativo n. 26/2014[41], differisce dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la sospensione dell’applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all’autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti  (costituiti  dai  trapianti  di  uno  o  più organi  effettuati  tra  animali  di  specie  diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco)[42] e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio"[43]. Tale divieto è contenuto nel D.Lgs. 26, peraltro finalizzato a recepire la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

 

Il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è stato avviato dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13, comma 1, lett. c) ed f) della legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013)[44], che ha stabilito i criteri di delega da rispettare nella trasposizione della direttiva nel nostro ordinamento (v. box). Con il decreto legislativo n. 26 del 2014 sono state recepite le norme della direttiva, introducendo tuttavia una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione è stata a suo tempo in parte differita di un triennio, al 1° gennaio 2017[45].

Successivi differimenti dei termini di decorrenza dei divieti previsti, mediante novella del comma 1 dell’articolo 42 del predetto D. Lgs. n. 26/2014, sono stati disposti con le seguenti norme contenute in decreti-legge di proroga termini:

§  articolo 7, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (L. n. 19/2017) che ha prorogato il termine di applicazione delle procedure dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020;

§  articolo 5, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (L. n. 8/2020) che ha prorogato il medesimo termine dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.

Ulteriori differenze di recepimento hanno riguardato il fatto che il decreto ha disposto, entro il mese di giugno 2016, un monitoraggio da parte del Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare, per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi durante il periodo di sospensione del divieto e consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento all'esito del monitoraggio.

Pertanto, le sollecitazioni alle successive proroghe sono derivate in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici contrari all'interruzione della ricerca in tali settori. La relazione illustrativa sottolinea in particolare che la piattaforma Research4Life che rappresenta i maggiori enti di ricerca nazionale (tra cui l'istituto Mario Negri, l’Istituto europeo oncologico e la Società italiana di neuroscienze) ha ribadito al Ministero della salute la necessità dell’intervento regolatorio per non impedire le ricerche soprattutto nel settore delle sostanze di abuso, peraltro pienamente consentite negli altri Stati membri Ue ed extra Ue, al fine di non pregiudicare la possibilità per i ricercatori italiani di accedere a bandi e finanziamenti europei pluriennali. L'ulteriore proroga consentirebbe pertanto ai soggetti interessati di sviluppare un approccio alternativo idoneo agli attuali livelli di sperimentazione, oltre a rispondere adeguatamente alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della richiamata direttiva 2010/63/UE.

Con riferimento alle norme finanziarie relative agli approcci alternativi il Ministro della salute ha inviato alle Camere una  relazione  sullo  stato delle procedure  di  sperimentazione  sugli  animali  autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche rispetto alle possibilità di adozione dei suddetti approcci alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.

La Relazione è stata presentata il 28 luglio 2020 in ottemperanza all’obbligo previsto al comma 2-bis, del sopra richiamato articolo 42 del D.Lgs. 26/2014, come novellato dall’articolo 25, comma 2-bis del DL. 162/2019 (L. 8/2020) di proroga di alcuni termini legislativi, che ne ha previsto la presentazione entro il termine ordinatorio del 30 giugno 2020.

Sul tema oggetto della disposizione in commento la citata relazione interviene sottolineando che “attualmente, pensare di sostituire in toto il modello animale con quello non animale, perché il primo ha un limitato valore traslazionale, sarebbe non solo utopistico, ma, al momento, anche non scientificamente valido" e precisa nelle conclusioni che "qualora il divieto fosse mantenuto, oltre a dover rispondere all'Ue per l'inevitabile prosieguo della procedura di infrazione, assisteremo a una limitazione sul territorio italiano dello studio e della ricerca, riconosciuti in tutto il territorio UE".    

 

Il recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali da laboratorio (direttiva 2010/63/UE) ha suscitato un amplissimo e acceso dibattito nell'opinione pubblica, all'interno della comunità scientifica e in seno alle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere un parere sul testo proposto dal Governo.

Il 4 dicembre 2013 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto del Governo n. 50). L'intervento regolatorio, come la stessa direttiva, ha inteso garantire un più alto livello di tutela grazie alla fissazione di requisiti e condizioni puntuali per lo svolgimento delle attività di allevamento, fornitura e utilizzazione degli animali, con l'ottica di ridurne progressivamente l'utilizzo fino ad arrivare alla completa sostituzione degli animali con pratiche e metodi alternativi[46]. Sono state registrate prese di posizione contrastanti, sia a livello politico che istituzionale, che hanno inizialmente rallentato il processo di recepimento della direttiva, fissato al 1° gennaio 2013, con il conseguente avvio di una procedura di infrazione (n. 2016/2013) da parte della Commissione UE nei confronti dell'Italia per recepimento in difformità della predetta direttiva e violazione del diritto dell'Unione, a causa di condizioni eccessivamente restrittive delle sperimentazioni stesse rispetto a quelle esistenti in altri Stati membri. L'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE, infatti, non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva.

Il 24 gennaio 2014 il Comitato Nazionale di Bioetica ha fornito il proprio contributo al dibattito sulla sperimentazione animale. Il Comitato, raccomandando il recepimento della richiamata direttiva europea, ha sottolineato alcuni aspetti bioeticamente discutibili della normativa italiana proposta (divieto di xenotrapianti, sperimentazione di sostanze d'abuso, allevamento di cani, gatti e primati), auspicando la semplificazione dell'assetto regolatorio italiano e sollecitando la creatività dei ricercatori finalizzata anche ad attenuare l'impatto delle sperimentazioni sugli esseri senzienti. Tali osservazioni sono state in parte riprese dalle Commissioni competenti nei loro pareri[47].

In proposito, come sottolineato dal rappresentante del Governo nella seduta del 5 febbraio 2014 presso la Commissione XII della Camera, lo schema di decreto ha cercato di raggiungere il punto di equilibrio e di mediazione necessario fra posizioni tra loro molto distanti.

Si segnala che la procedura d'infrazione risulta ancora aperta ed è in fase di parere motivato, inviato dalla Commissione il 15/2/2017 con una nota che sottolinea l'invito all'Italia a conformare pienamente la sua legislazione per garantire "che il livello di benessere degli animali resti elevato pur salvaguardando il corretto funzionamento del mercato interno". In sostanza, si è preso atto che l'Italia ha recepito la direttiva nel marzo 2014, ma si invita a risolvere le non conformità già rilevate.

 

 


 

Articolo 4, comma 6
(Procedure concorsuali ed assunzioni dell’AIFA)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 4 consente che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021 (ove non effettuate negli anni precedenti).

Le procedure concorsuali in oggetto - previste dall’articolo 9-duodecies, comma 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e successive modificazioni - possono essere svolte in deroga ad ogni norma sul previo esperimento di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia[48]. Le graduatorie si formano per titoli ed esami. Le procedure sono bandite nel rispetto sia della programmazione triennale del fabbisogno di personale[49] sia dei limiti della dotazione organica dell’AIFA e possono contemplare, nel complesso, un numero massimo di assunzioni pari a 320[50].

Il comma 3 del citato articolo 9-duodecies del D.L. n. 78 e l’allegata tabella B hanno disposto, ai fini della copertura finanziaria degli oneri relativi al suddetto incremento di dipendenti, un aumento graduale di tariffe e diritti spettanti all’AIFA; in base all’interpretazione seguita, i nuovi valori a regime hanno avuto decorrenza dal 1° gennaio 2020 a prescindere dall’effettività delle assunzioni.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto[51] osserva che la proroga in esame è intesa a consentire sia l’indizione e lo svolgimento della procedura concorsuale relativa a dirigenti sanitari biologi sia il completamento della procedura concorsuale relativa a dieci dirigenti amministrativi di seconda fascia, nonché a permettere le relative assunzioni.

 

 


 

Articolo 4, comma 7
(Contratti di lavoro flessibile con Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali)

 

 

Il comma 7 dell'articolo 4 consente per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca.

 

La possibilità di proroga dei contratti è posta in deroga al divieto di stipulazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa - divieto decorrente dal 1° luglio 2019 -[52]. La medesima possibilità viene ammessa nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per ciascun Istituto, ai fini della stipulazione - per le attività di ricerca - di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato.

Si ricorda che, a decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni annui a decorrere dal 2021.

 

Più in particolare, si ricorda che i commi da 424 a 434 del citato articolo 1 della L. n. 205 del 2017, e successive modificazioni, hanno posto una disciplina specifica per la stipulazione - da parte dei suddetti Istituti e ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca - di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, mediante procedure concorsuali[53]. La definizione della disciplina di queste ultime procedure, ivi compresi i requisiti e i titoli per l'ammissione alle medesime, è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; tale decreto deve ancora essere emanato, mentre l'accordo è stato sancito nella suddetta sede della Conferenza nella seduta del 17 dicembre 2020.

La norma transitoria[54] ha previsto che, entro l'8 gennaio 2020[55], il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica potesse essere assunto a tempo determinato[56], a condizione che avesse maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni nel periodo 2013-2019 oppure nel periodo 2011-2017 (i criteri e le modalità per tali assunzioni sono stati definiti dal regolamento di cui al D.M. 20 novembre 2019, n. 164). Nelle more di queste ultime assunzioni, gli Istituti in esame (ai fini della prosecuzione delle attività di ricerca) potevano continuare[57] ad avvalersi - con esclusivo riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2017 - delle forme contrattuali di lavoro in essere, in deroga al divieto summenzionato di stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

 

Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto[58] rilevano che, anche se l'iter relativo al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sta proseguendo, la proroga di cui al presente comma 7 si rende necessaria, anche in relazione ai ritardi che ci saranno nello svolgimento delle procedure concorsuali, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

 


 

Articolo 4, comma 7-bis
(Disposizioni in materia di rinnovo dei Consigli direttivi degli ordini dei chimici e del Consiglio nazionale dei chimici)

 

 

Il comma 7-bis dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che l'attuale Consiglio nazionale dei chimici resti in carica fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi degli ordini dei chimici.

 

Nel dettaglio il nuovo comma?7-bis riscrive l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge n. 3 del 2018.

 

L’articolo 8 della legge n. 3 del 2018 ha previsto la trasformazione del Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) nella Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. Tale Federazione è posta sotto l’alta vigilanza del Ministero della salute. Nello specifico l'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 8 - nella sua formulazione vigente - reca una norma transitoria per la quale i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della legge (15 febbraio 2018) restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dal provvedimento in esame e dai relativi provvedimenti attuativi.

 

La disposizione in esame - al fine di garantire la continuità delle attività di supporto ai professionisti iscritti, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza sanitaria -  interviene sull'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 8 confermando quanto stabilito con riguardo ai Consigli direttivi degli ordini dei chimici (che restano quindi in carica fino alla fine del mandato) e prevedendo che l'attuale Consiglio nazionale dei chimici (2016-2021) resti in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici.

 

E' opportuno rilevare che il comma 4-bis dell'articolo 4, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che la durata degli organi elettivi degli ordini professionali sanitari territoriali - fra i quali è compreso l'ordine professionale dei chimici (vedi supra) -  per i quali non siano state già svolte le procedure elettorali di rinnovo e delle relative federazioni nazionali sia prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2021.

Si valuti l'opportunità di coordinare le due disposizioni con riguardo al periodo di proroga del Consiglio nazionale dei chimici in carica.

Articolo 4, comma 7-ter
(Valorizzazione attività dell’ISMETT)

 

 

Il comma 7-ter, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, modificando il comma 607 della legge n. 190/2014[59], proroga al 31 dicembre 2024  l’autorizzazione alla Regione siciliana – attualmente prevista fino al 31 dicembre 2021 - ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria e delle funzioni dell’ISMETT. 

 

Va ricordato che l’ISMETT (Istituto mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione), ente con personalità giuridica di diritto privato, è stato costituito nel 1997 come modello gestionale sperimentale - ai sensi dell’art. 9-bis D.L. 502/92, quale forma di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato -, grazie ad una partnership tra la Regione Siciliana, per il tramite delle Aziende Ospedaliere di Palermo "ARNAS Civico" e "Vincenzo Cervello", ed UPMC (University of Pittsburgh Medical Center). L’Istituto fa parte del Sistema Sanitario Regionale della Sicilia. L’ISMETT si occupa di trapianti e di terapie ad alta specializzazione. Il D.M. 12 settembre 2014 ha riconosciuto il carattere scientifico dell'ISMETT nella disciplina Cura e ricerca delle insufficienze terminali d'organo.

 

Va inoltre ricordato che i commi 607 e 608 della legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) hanno inteso favorire la prosecuzione dell’investimento straniero nell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo ed hanno autorizzato la Regione siciliana ad aumentare le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica erogate dall’ISMETT nonché ad incrementare il valore complessivo delle funzioni assistenziali dello stesso ISMETT (comma 607). La Regione siciliana viene impegnata ad approvare un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT (comma 608).

In deroga alla normativa vigente, il comma 607 autorizza la Regione siciliana, anche se sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario, a:

§  incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria dell’ISMETT in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, co. 17, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012), che stabilisce che per le regioni in piano di rientro sanitario, come la Regione siciliana, gli importi tariffari massimi costituiscono un limite invalicabile[60];

§  incrementare la valorizzazione delle funzioni dell’ISMETT oltre il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

 

A tale proposito va ricordato che le prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario pubblico possono essere erogate solo da soggetti accreditati. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza a requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Le strutture accreditate che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del SSN sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Più nel dettaglio, la misura quantitativa delle prestazioni erogabili e la loro remunerazione è oggetto del contratto che le strutture private sottoscrivono con le Aziende sanitarie (artt. 8-quinquies e 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992). Successivamente, l’articolo 15, co. 13, lettera g), del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) ha stabilito che valore complessivo della remunerazione delle funzioni assistenziali non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

 

Le deroghe sono state autorizzate inizialmente fino al 31 dicembre 2017 (e con norma retroattiva anche nel biennio 2013-2014), e poi estese fino al 31 dicembre 2021[61].


 

Articolo 4, comma 8
(Elenco nazionale soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 4, allo scopo di garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN,  anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l’elenco nazionale  dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.  

 

Più nello specifico, la disposizione in commento è diretta a consentire che per l'anno 2021, l’aggiornamento dell'elenco di cui all’articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016[62], possa avvenire entro il 21 marzo 2021.

 

In proposito va ricordato che l’ultimo aggiornamento del citato elenco nazionale è stato effettuato nell’aprile 2020 e pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile scorso. Data la cadenza biennale degli aggiornamenti (cfr. infra), l’elenco avrebbe quindi dovuto essere nuovamente aggiornato nel 2022. 

 

 

In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, si segnala l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

La principale novità in proposito è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario (v. infra gli aspetti di dettaglio). Le disposizioni di attuazioni sono in vigore dal 18 settembre 2016, ma la delega sopra indicata vige dal 28 agosto 2015.

 

Entrando più nel dettaglio, sull'attuazione della delega contenuta nel sopracitato D. Lgs. n. 171/2016, in primo luogo si ricorda che viene disciplinato l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.

 

L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione dovrà procedere alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

 

Vengono poi previste disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

 

In proposito, il Presidente della regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.

 

Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore. Si passa poi alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito. vengono infine esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.

 

Per quanto riguarda i criteri relativi alla nomina di direttore sanitario di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, il Decreto Fiscale (decreto legge 124/2019, art. 45, co. 1-quater), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 502/1992, ha disposo che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico. 

 

A tal fine viene stabilito che i termini di presentazione delle domande relative alla formazione dell’elenco nazionale di idonei, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2019, n. 93, e già scaduti (ai sensi dell’articolo 8 del citato avviso che prevedeva, quale termine di presentazione delle domande, il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso in Gazzetta), sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Viene poi chiarito che restano iscritti nell’elenco i soggetti già inseriti nello stesso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

 

Va ricordato che sul sito del Ministero della salute[63]  sono fornite le indicazioni per la presentazione delle domande nei nuovi termini indicati.

 


 

Articolo 4, comma 8-bis
(Proroga di misure agevolative per investimenti privati
nella struttura ospedaliera Mater Olbia)

 

 

Il comma 8-bis, aggiunto durante l’esame presso la Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2023 le disposizioni previste per la Regione Sardegna volte, fino al 2021, ad autorizzare in deroga ai limiti previsti dalla normativa sulla spending review l’acquisto programmato di prestazioni specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere presso il centro di ricerca medica applicata Mater Olbia.

 

Le disposizioni che autorizzano la Regione Sardegna a programmare gli acquisti di prestazioni sanitarie in deroga presso l’ospedale Mater Olbia, finalizzati a dare certezza ed attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri[64] concernenti detto ospedale di Olbia, sono previste dall’articolo 16, comma 2, del D.L. 133 del 2014 (L. n. 164/2014, cd. Proroga termini) e successive modificazioni.

Al riguardo, la legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018), al comma 572, art. 1, è intervenuta per modificare la normativa di cui al richiamato art. 16, comma 2, del DL. 133/2014, autorizzando la Regione Sardegna, per il triennio 2019-2021, ad estendere dal 6 al 20 per cento il tetto di incidenza della spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali ed ospedaliere da soggetti privati, rispetto al livello definito dal cd. decreto spending review del 2012, al fine di favorire la partecipazione di investimenti stranieri per la realizzazione di strutture sanitarie, per la medesima regione, presso l'ospedale Mater Olbia.

L’autorizzazione triennale - a carattere sperimentale - è finalizzata esplicitamente al conseguimento di incrementi di tassi di mobilità attiva ed abbattimento di quelli relativi alla mobilità passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna devono assicurare il monitoraggio delle attività della struttura in relazione all'effettiva qualità dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilità passiva, con oneri coperti annualmente all'interno del bilancio regionale[65].

Si ricorda che il tetto agli acquisti di prestazioni sanitarie da privati è stato fissato dall’art. 15, comma 14, del DL. 95/2012 (L. n. 135/2012), partendo dalla spesa per contratti ed accordi vigenti nell’esercizio 2012, ai quali viene applicata una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura - determinata dalla Regione - tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014[66].

 

È fatta comunque salva la possibilità dell’acquisto di prestazioni sanitarie in deroga, ai sensi del citato art. 15, comma 14, secondo periodo, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 574, L. n. 208/2015). In base a tale norma, dal 2016, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, è stata prevista la possibilità per le regioni di programmare - in deroga a tale tetto - l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale.

 

 


 

Articolo 4, comma 8-ter
(Contributo una tantum per DPI alle strutture private accreditate)

 

 

Il comma 8-ter, inserito nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, consente alle regioni e alle province autonome di riconoscere, alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19, un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. 

 

La disposizione in commento permette alle regioni e alle province autonome di riconoscere, alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il SSN convertendo parte delle attività per destinarle a pazienti COVID-19, un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il predetto riconoscimento è erogato dalle regioni e dalle province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l’accordo contrattuale ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992. L’intervento legislativo è attuato inserendo il comma 5-quater nel corpo dell’art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 (legge n. 77 del 2020).

 

Sul punto si ricorda che, nella prima fase dell’emergenza epidemiologica, la circolare 2619 del 29 febbraio 2020 del Ministero della salute ha impegnato le regioni ad adottare piani di emergenza in grado di garantire, ai pazienti critici affetti da COVID-19, un adeguato numero di posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive. La successiva circolare 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della salute ha poi fornito le indicazioni operative per incrementare la disponibilità di posti letto del Ssn, prevedendo fra l’altro l'utilizzo delle strutture private accreditate, da valutarsi prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19. Tali indicazioni sono state disciplinate dall’art. 3 del decreto legge n. 18 del 2020[67] che ha previsto il rafforzamento delle reti di assistenza territoriale anche grazie l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate. Conseguentemente, l’art. 32 del decreto legge n. 23 del 2020 ha disciplinato la procedura relativa all’acquisto, da parte del Ssn, di prestazioni da soggetti privati accreditati fornendo le indicazioni relative alla definizione della remunerazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il citato art. 32 è stato successivamente abrogato dall’art. 4 del decreto n. 34 del 2020, che ha integrato e disciplinato la procedura relativa all’acquisto, da parte del Ssn, di prestazioni dai soggetti privati accreditati. A tal fine, le regioni e le province autonome sono state autorizzate a stipulare accordi contrattuali con strutture private accreditate (ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992), in deroga al limite di spesa previsto a legislazione vigente[68]. Più in particolare, il citato art. 4 del decreto legge n. 34 del 2020 ha dato facoltà alle regioni, anche a quelle sottoposte a piano di rientro[69], e alle province autonome, di riconoscere alle strutture sanitarie accreditate inserite nei piani regionali di emergenza per pazienti critici affetti da COVID-19, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani. Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro "una tantum", legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura.

 

La norma in commento specifica inoltre che tali strutture devono aver comunque realizzato il 100 per cento del budget degli Acuti (Ricoveri Ordinari e Day Hospital). Le regioni e le province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget possono riconoscere il contributo una tantum a fronte di apposita rendicontazione da parte della medesima struttura interessata, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei DPI eventualmente già forniti alle medesime strutture dalla regione stessa o dal Commissario straordinario per l’emergenza.

 

Per quanto riguarda le misure economiche di sostegno per l’approvvigionamento del materiale necessario per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 da parte delle strutture private accreditate, si ricorda che l’art. 19-novies del Decreto ristori (decreto legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176) ha istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 per facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

 

 

 


 

Articolo 4, comma 8-quater
(Fondo per l’assistenza dei bambini affetti
da malattia oncologica)

 

 

Il comma 8-quater - inserito dalla Camera dei deputati - incrementa per l'anno 2021 da 5 a 7 milioni di euro la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Ai fini della copertura finanziaria dell’incremento, si riduce, nella misura di 2 milioni di euro per il medesimo 2021, l’accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Si ricorda che, per gli anni 2022 e successivi, la dotazione del fondo resta pari a 5 milioni di euro annui, in base allo stanziamento permanente introdotto dall’articolo 1, comma 329, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

Il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. La dotazione finanziaria, in base alla norma istitutiva, era limitata al triennio 2018-2020 – dotazione pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e (in base all'incremento disposto dall'articolo 25, comma 4-octies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) a 7 milioni di euro per il 2020[70] -.

Al fondo in esame (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme) in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175[71].

 

In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni sopra indicate, anche in partenariato tra di esse. I progetti devono prevedere "lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:

a)     segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;

b)     attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;

c)     accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;

d)     accompagnamento verso e dai luoghi di cura;

e)     attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;

f)      riabilitazione psicomotoria dei bambini;

g)     attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;

h)     sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari".

Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.

 

 


 

Articolo 4, comma 8-quinquies
(Screening neonatali)

 

 

Il comma 8-quinquies - inserito dalla Camera dei deputati - differisce dal 30 giugno 2020 al 31 maggio 2021 il termine per la prima revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale obbligatorio.

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 2-bis, della L. 19 agosto 2016, n. 167, e successive modificazioni, demanda al Ministero della salute una revisione periodica, almeno biennale, della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale obbligatorio, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie; la revisione è operata dal Ministero avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, delle regioni e delle province autonome e sentite le società scientifiche di settore. In base al termine finora vigente, posto dal medesimo comma 2-bis, in sede di prima applicazione la revisione doveva essere completata entro il 30 giugno 2020; il presente comma 8-quinquies dispone, come detto, il differimento di tale termine al 31 maggio 2021. Il differimento viene posto con specifico riferimento al completamento della revisione da parte del gruppo di lavoro istituito con D.M. del 17 settembre 2020.

In base al principio di cui all’articolo 2 della citata L. n. 167, e successive modificazioni, gli screening neonatali obbligatori sono effettuati nei casi in cui per le malattie metaboliche ereditarie, le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale esistano evidenze scientifiche di efficacia della relativa terapia, farmacologica o dietetica, ovvero evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. In via attuativa, l’elenco di screening in oggetto è stato per ora definito - con il D.M. 13 ottobre 2016 - con riferimento al testo originario del suddetto articolo 2, che faceva riferimento esclusivamente alle malattie metaboliche ereditarie (sempre per i casi summenzionati di evidenze scientifiche).

Si ricorda che, in base all’articolo 1 della stessa L. n. 167, e successive modificazioni, gli screening obbligatori in esame sono inseriti nei livelli essenziali di assistenza sanitaria[72] e che l’obbligo in oggetto si applica con riferimento a tutti i nati (a prescindere dalla circostanza che il parto sia avvenuto in una struttura sanitaria o a domicilio).

 

 


 

Articolo 4, comma 8-sexies
(Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione)

 

 

La disposizione in commento, inserita nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione vigente, di operatore socio sanitario conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive Ue. Inoltre l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario è consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19. Infine, la possibilità di procedere all’assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19. L’intervento legislativo opera una sostituzione integrale dell’articolo 13 del decreto legge n. 18 del 2020.

 

La disposizione in commento proroga dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando, di operatore socio-sanitario conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive Ue.  Vengono ampliate anche le deroghe relative all’assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea alle dipendenze della pubblica amministrazione. Più precisamente:

§  la deroga all’esercizio temporaneo è estesa anche alla qualifica di operatore socio-sanitario. Inoltre, l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio sanitario è consentito nel territorio nazionale anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19. Come precedentemente previsto a tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti. Per il periodo indicato, l’esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394/1999 ed alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2007 che disciplina, tra l’altro, l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (comma 1);

§   l’assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001[73] e fermo restando ogni altro limite di legge, è consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19. (comma 2).

L’intervento legislativo opera una sostituzione integrale dell’articolo 13 del decreto legge n. 18 del 2020[74] (legge n. 27 del 2020).

 

Nel corso dell’esame alla Camera è stato abrogato il n. 6 dell’Allegato 1 del decreto in esame che recava una proroga al 30 aprile 2021 delle disposizioni dell’articolo 13, commi 1 e 1-bis, nel testo attualmente vigente. 

 

Il D.Lgs 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) come modificato dalla legge 97/2013 (legge comunitaria 2013) ha esteso l’accesso al pubblico impiego, già previsto per i cittadini dell’Unione Europea, anche ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (art. 38 del D.Lgs 165/2001), ma non a tutti indistintamente. In particolare la possibilità di svolgere un lavoro presso una pubblica amministrazione e? possibile per i lavoratori stranieri titolari di:

-   permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno); status di rifugiato; status di protezione sussidiaria.

Possono, inoltre, accedere al pubblico impiego i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L’accesso al pubblico impiego per i cittadini stranieri non e? stato esteso ai ruoli che, nelle amministrazioni pubbliche, implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale.

 

Il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede diversi titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di una attività lavorativa, quali:

-   permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;

-   permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale;

-   permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;

-   permesso di soggiorno per attesa occupazione;

-   permesso di soggiorno per motivi familiari;

-   permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno);

-   permesso di soggiorno per richiesta asilo;

-   permesso di soggiorno per asilo politico;

-   permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;

-   permesso di soggiorno per motivi umanitari (in corso di validità al momento dell’approvazione del DL 113/2018 che lo ha abrogato);

-   permesso di soggiorno per “casi speciali” – regime transitorio (equivalente per la durata del regime transitorio al permesso per “motivi umanitari” abrogato);

-   permesso di soggiorno per “protezione speciale (introdotto dal DL 113/2018);

-   permesso di soggiorno per calamità (introdotto dal DL 113/18);

-   permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (introdotto dal DL113/18);

-   permesso di soggiorno per “casi speciali”;

-   protezione sociale ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/1998;

-   particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell’art 22 co. 12-quater DLgs 286/1998;

-   vittime di violenza domestica ai sensi dell’art. 18-bis D.Lgs. 286/1998;

-   permesso di soggiorno per apolidia.

 

Si ricorda inoltre che alcune categorie di permessi di soggiorno consentono l’attività lavorativa in condizioni particolari:

-   permesso di soggiorno per motivi di studio / formazione;

-   permesso di soggiorno per motivi di tirocinio;

-   permesso di soggiorno per assistenza minore;

-   permessi di soggiorno rilasciati in casi particolari di ingresso ex art. 27 del testo unico immigrazione;

-   permessi rilasciati per motivi di: ricerca scientifica; attività sportiva; lavoro di tipo artistico; vacanza lavoro;

-   missione volontariato;

-   permesso di soggiorno per cure mediche;

-   permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis D.Lgs. n. 286/1998 (introdotto dal DL n. 113/2018);

-   permesso di soggiorno per residenza.

 

Non consentono attività lavorativa i permessi di soggiorno per: turismo; motivi religiosi; giustizia; attesa cittadinanza; attesa apolidia.

 


 

Articolo 4, commi 8-septies e 8-octies
(Interventi a favore delle aziende ospedaliero-universitarie)

 

 

I commi 8-septies e 8-octies, aggiunti durante l’esame presso la Camera dei deputati, dispongono alcune modifiche in ordine ai contributi a sostegno delle aziende ospedaliero-universitarie e ai policlinici universitari non costituiti in azienda, in ottemperanza dell’obbligo di notifica alla Commissione europea da parte del Ministero della salute con riferimento alla disciplina sugli aiuti di Stato.

 

Il comma 8-septies modifica il comma 4-novies dell’articolo 25, DL. n. 162/2019 (L. n. 8/2020 cd. Proroga termini), disponendo che l’attribuzione dei contributi alle aziende ospedaliero-universitarie (illustrati più avanti) è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale e alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa entro 120 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non più della legge di conversione del D.L. n. 76/2020[75].

La novella in esame, infatti, era stata già approvata dal D.L. n. 76/2020 (L. 120/2020), art. 19, comma 6-quinquies e in vigore dal 15 settembre 2020, prescrivendo un nuovo termine ordinatorio per la sottoscrizione del protocollo di intesa tra azienda ospedaliera e regione, necessario a consentire l'erogazione dei contributi previsti. Pertanto il nuovo termine per la sottoscrizione non decorrerà più dal 15 settembre 2020, ma i 120 giorni previsti dovranno essere ricalcolati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. 183.

 

Più in dettaglio, il comma 4-novies aveva autorizzato, per il decennio dal 2020 al 2029, una ulteriore spesa di 8 milioni di euro annui, a valere sulle risorse per il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, finalizzato alla copertura degli oneri connessi all’uso a titolo gratuito da parte delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU) dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle Università, già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale.

Le disposizioni richiamate dal comma 4-novies fanno riferimento alla costituzione dell’azienda ospedaliera-universitaria prevista dal D. Lgs. n. 517 del 1999[76], con il quale è stata disciplinata la collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e Università per pervenire al modello aziendale unico di azienda ospedaliero-universitaria con autonoma personalità giuridica, successivamente ad un quadriennio di sperimentazione che avrebbe dovuto trasformare in tale modello la realtà, da un lato, delle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (SSN) aventi origine dalla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta, e, dall’altro, delle aziende ospedaliere integrate con l'università derivanti dai presidi ospedalieri, nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea medicina e chirurgia.

Si sottolinea che l'attuale diffusione dell'Istituto dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata presenta alla base del suo funzionamento gli atti aziendali di diritto privato per l’esercizio dell’attività assistenziale ed i protocolli di intesa per regolare i rapporti di cooperazione tra Università e Regione, come indicato nelle linee guida contenute nel DPCM 24 maggio 2001 concernenti tali protocolli di intesa, in particolare per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale.

Le linee guida sottolineano la partecipazione attiva degli atenei alla programmazione sanitaria regionale allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche delle facoltà di medicina e chirurgia in un quadro di integrazione tra attività assistenziale ed obiettivi di programmazione regionale.

 

Il comma 8-octies inoltre aggiunge una disposizione al comma 4-duodecies del citato DL. 162/2019, relativa al credito d’imposta attribuito per gli anni dal 2020 al 2023 ai policlinici universitari non costituiti in azienda.

La disposizione aggiunta dalla Camera dei deputati stabilisce che deve essere riconosciuta l’attribuzione di tale credito d’imposta per l'anno 2020 e per l'anno 2021 alle medesime condizioni anche nell'ambito delle attività istituzionali esercitate in regime di impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro annui per il 2020 e di 10 milioni di euro anni per il 2021.

Il credito d’imposta in esame rappresenta un contributo attribuito ai policlinici universitari non costituiti in azienda, originariamente riconosciuto nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica.

Esso è previsto per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il medesimo credito d'imposta.

 

Il comma 8-ter, infine, dispone che l'efficacia delle predette misure è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta dal Ministero della salute, in base a quanto previsto dall'articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la notifica alla Commissione europea di modifiche agli aiuti di Stato esistenti, suscettibili di falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

 In proposito si ricorda che gli aiuti di Stato oggetto della disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono essere considerati tali in quanto concessi mediante risorse statali o comunque di origine pubblica, sotto qualsiasi forma, e sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione. La notifica deve contenere l’indicazione di quale misura oggetto di adozione sia suscettibile di tradursi in un aiuto di Stato. Contestualmente lo Stato membro deve attenersi all’obbligo del cosiddetto stand still, consistente nella sospensione dell’efficacia della misura potenzialmente suscettibile di essere qualificata come aiuto di Stato fino all’avvenuta pronuncia positiva della Commissione europea.

 

 

 

 


 

Articolo 5, comma 1
(Proroga in materia di reclutamento del personale docente
di religione cattolica)

 

 

L’articolo 5, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica.

 

A tal fine, novella l’art. 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) che aveva autorizzato l’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[77] a bandire il concorso entro il 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica previsti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

In particolare, a seguito della novella, il concorso deve essere bandito, ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997[78], entro il 2021, per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.

La relazione tecnica faceva presente che si stima che i posti vacanti e disponibili negli a.s. dal 2021/2022 al 2023/2024 saranno 5.789[79].

 

Come risultava anche dalla relazione illustrativa, la proroga è correlata alla circostanza che l’intesa fra il Ministero e la CEI è intervenuta il 14 dicembre 2020. Il comunicato stampa che, in pari data, aveva dato conto dell’intesa, peraltro, faceva presente che il concorso sarebbe stato bandito nelle settimane a seguire.

 

Al riguardo, si ricorda che lo stesso art. 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha disposto che una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (che comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali).

Non è stato previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.

Ha, altresì, disposto che, nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004.

Si è disposta, così, di fatto, la riapertura delle graduatorie, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 (v. infra).

In attuazione di quest’ultima previsione, è intervenuto il DM 93 dell'8 agosto 2020, che ha autorizzato 472 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondenti al numero delle cessazioni registrate per l’a.s. 2020/2021.

 

 

Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi della L. 121/1985, e dall'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, resa esecutiva con DPR 751/1985 –, la L. 186/2003 ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, relativi, rispettivamente, a scuola dell’infanzia e scuola primaria e a scuola secondaria.

Ha, altresì, attribuito agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente di ruolo e ha disposto che la consistenza della relativa dotazione organica, articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti, è stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione[80].

L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi, per titoli ed esami, indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione. Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve essere in possesso dei prescritti titoli di qualificazione professionale[81], nonché del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio[82].

Infine, ha stabilito che il primo concorso era riservato agli insegnanti di religione cattolica – in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di idoneità – che avevano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.

 

In attuazione dell’art. 5 della L. 186/2003, con bando emanato con D.D. 2 febbraio 2004[83], sono stati indetti due distinti concorsi riservati – l’uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – per la copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007[84].

Le procedure sono state curate dai singoli uffici scolastici regionali che hanno provveduto, altresì, ad approvare le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi. In particolare, in base all’art. 9 del D.D. citato, le graduatorie erano valide per i medesimi a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Successivamente, non sono state bandite ulteriori procedure.


 

Articolo 5, comma 2
(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca)

 

 

L’articolo 5, comma 2, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). A tali fine si novella l'art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

 

Preliminarmente si rammenta che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha disposto la separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e la conseguentemente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Ha quindi dettato disposizioni sulle rispettive nuove dotazioni organiche.

Per quanto qui di interesse, l'art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 ha autorizzato sia il Ministero dell'istruzione che il Ministero dell'università e della ricerca a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere - in virtù della novella apportata dalla disposizione in commento - entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR. Tali facoltà assunzionali sono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis del medesimo art. 3, come riportate nella Tabella A allegata al D.L. 1/2020 (riportata di seguito).


 

 

Tabella A (art. 3, co. 3-bis, D.L. 1/2020)

In vigore dal 10 marzo 2020

Dirigenti di prima fascia

Dirigenti di seconda fascia

III

area funzionale

II

area funzionale

III

area funzionale

Ministero dell'istruzione

25

381

2.307

2.909

322

di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

6

130

di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva

190

Ministero dell'università e della ricerca

6

35

195

244

28

di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6

1

3

60

Totale

31

416

2.502

3.153

350

 

In base all'art. 9 del D.P.C.M 30 settembre 2020, n. 164 , recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree I, II e III del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che riproduce quanto stabilito dal D.L. 1/2020.

In base all'art. 10 del D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle  aree  I,  II  e  III  del  Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che parimenti riproduce quanto stabilito dal D.L. 1/2020.

Si rammenta che secondo il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

A) Comparto delle Funzioni centrali;

B) Comparto delle Funzioni locali;

C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;

D) Comparto della Sanità.

A ciascun comparto corrisponde una precisa Area dirigenziale, che costituisce un'autonoma area di contrattazione collettiva.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016 – 2018 è stato siglato il 12 febbraio 2018. Il 9 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area dirigenziale delle Funzioni centrali, per il triennio normativo 2016-2018.

 

A seguito della separazione dei due Dicasteri, si è reso necessario approvare un nuovo piano del fabbisogno[85] del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con D.I. 14 agosto 2020, n. 100. In dettaglio, per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dal piano del fabbisogno emerge che, al 31 marzo 2020, erano in servizio:

§  174 dirigenti, 17 con incarico di prima fascia e 157 di seconda, mentre il D.L. 1/2020 stabilisce una dotazione complessiva di 406 dirigenti;

§  2.619 unità appartenenti al personale delle Aree, a fronte di 5.538 unità previste per tutte le aree dal D.L. 1/2020.

Rispetto alle dotazioni organiche stabilite dal D.L. 1/2020, sussiste una carenza di personale pari, in media, al 50%, destinata ad acuirsi nel prossimo triennio per le cessazioni dal servizio.

Quanto al Ministero dell'università e della ricerca, al 31 marzo 2020, erano in servizio 197 unità di personale di ruolo, così suddivise:

§  21 dirigenti, 3 con incarico di prima fascia e 18 di seconda fascia, mentre il D.L. 1/2020 stabilisce una dotazione complessiva di 41 unità;

§  176 unità appartenenti al personale delle Aree, a fronte di 467 unità previste per tutte le aree dal D.L. 1/2020.

Rispetto alle dotazioni organiche stabilite dal D.L. 1/2020, anche nel Ministero dell’università e della ricerca si registra una scopertura di personale, vicina al 50% per i dirigenti e al 60% per il personale delle aree.

 

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura accenna alla sospensione dello svolgimento procedure concorsuali in atto in virtù dei provvedimenti di contenimento vigenti, ma sottolinea la necessità di indire procedure di reclutamento, onde concluderle entro l'anno 2021.

La relazione tecnica, nel descrivere la proroga in commento, fa erroneamente riferimento al termine per bandire le procedure concorsuali, mentre invece si tratta della proroga del termine di conclusione delle stesse.

Per completezza si segnala che l'art. 1, co. 936-941 e 942, della L. 178/2020 autorizza, rispettivamente:

-        il Ministero dell'università e della ricerca a bandire appositi concorsi pubblici per coprire l'incremento della dotazione organica di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale nonché una o più procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali;

-        il Ministero dell'istruzione a bandire appositi concorsi pubblici per la copertura di 3 nuove posizioni dirigenziali di livello non generale.

 

 


 

Articolo 5, comma 3
(Valutazione degli apprendimenti)

 

 

L’articolo 5, comma 3, differisce all'anno scolastico 2020/2021 l'applicazione delle disposizioni che attribuiscono alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, le suddette disposizioni - inizialmente collegate solo allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 - vengono estese anche alle successive proroghe dello stato di emergenza. A tal fine, si novella l'art. 87, comma 3-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

Anno scolastico 2019/2020

Preliminarmente si ricorda che, a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del virus da COVID-19 connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza[86], a partire da febbraio 2020 (per alcune zone d'Italia) e poi dal 5 marzo 2020 (per tutto il Paese) è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Detta sospensione ha riguardato, con successive proroghe disposte con D.P.C.M[87]., il restante anno scolastico 2019/2020 fino a giugno 2020. L'art. 1, co. 2, lett. p), del D.L. 19/2020, in virtù di un meccanismo che demanda ai D.P.C.M.[88] l’adozione di provvedimenti normativi di contenimento, ha riconosciuto - per quanto di interesse - la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale.

Con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti, subito dopo la prima sospensione, la nota n. 279 dell'8 marzo 2020 del Ministero dell'istruzione ha affermato che, a seconda delle piattaforme utilizzate, vi era una varietà di strumenti a disposizione e ha ricordato che "la normativa vigente (D.P.R. 122/2009, d.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa". Successivamente, nella nota n. 388 del 17 marzo 2020, si è ribadito che "le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientra[va]no nella competenza di ciascun insegnante e [avevano] a riferimento i criteri approvati dal collegio dei docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso [del] periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza [sarebbe stata] come di consueto condivisa dall’intero consiglio di classe".

Durante tale prima fase, l'art. 87, comma 3-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha attribuito - per l'anno scolastico 2019/2020 - alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado. Sono state previste poi disposizioni specifiche per la valutazione del comportamento.

Parallelamente, sempre per l'anno scolastico 2019/2020, sulla stessa materia è intervenuto anche l'art. 1, co. 4, lett. a), del D.L.22/2020 (L. 41/2020), secondo il quale, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non fosse ripresa il 18 maggio 2020, con ordinanze del Ministro dell'istruzione sarebbero state definite le modalità,  anche  telematiche,  della  valutazione  finale degli  alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'art. 2 del suddetto d.lgs. 62/2017 e all'art.4 del D.P.R 122/2009. In attuazione è intervenuta l'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.

 

Anno scolastico 2020/2021

Per l'anno scolastico 2020/2021, iniziato in presenza durante lo stato di emergenza, sono state adottate ulteriori misure connesse all'attività didattica a distanza (DAD). Sul piano dei contenuti e dell'organizzazione dell'attività didattica a distanza, il Ministero dell'istruzione ha elaborato il Piano Scuola 2020/2021, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, che ha stabilito, per la tematica in argomento, la necessità per tutte le scuole - a prescindere dal grado di istruzione - di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). Sulla base di ciò sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), di cui al D.M. 7 agosto 2020, n. 89, secondo le quali: la "didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola".

Quanto al tema della valutazione, le citate Linee guida per la DDI affermano che "con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende".

Da ultimo, l'art. 1, co. 504, della L. 178/2020 ha stabilito che - per l'anno scolastico 2020/2021 - con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, tra le quali anche quelle che sono state previste dall'art. 1 del citato D.L. 22/2020 (L. 41/2020) per l’anno scolastico 2019/2020.

 

La disposizione in commento estende quindi anche all'anno scolastico 2020/2021 la garanzia che la valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica digitale integrata produca gli stessi effetti di quella svolta secondo le norme vigenti (che non prevedono la valutazione di attività svolta a distanza). Inoltre, si introduce un rinvio mobile alle proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza che dovessero ulteriormente intervenire dopo il 31 gennaio 2021.

 La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura precisa infatti che in tal modo è possibile garantire efficacia alla valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica digitale integrata attivata dalle istituzioni scolastiche nei periodi di sospensione delle attività in presenza a causa delle misure restrittive applicate a livello locale e nazionale con il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

Per completezza, si ricorda che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 - in virtù del combinato disposto dell’art. 1, co. 2-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e dell'art. 32, co. 6-sexies del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) - la valutazione finale e quella periodica degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo. In attuazione, si veda l'ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020.

 


 

Articolo 5, comma 4
(
Proroga di termini in materia di edilizia scolastica)

 

 

L’articolo 5, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.

 

In particolare, la proroga riguarda il trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’istruzione agli enti locali al fine di consentire il pagamento, entro il 31 dicembre 2021 (e non più entro il 31 dicembre 2020), secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente certificati, delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

A tal fine, novella il termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo periodo, del citato art. 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2020[89]. Aggiunge, inoltre, alla fine dello stesso comma, un ulteriore periodo, in base al quale restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

 

La relazione illustrativa evidenziava che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, i soggetti da ultimo beneficiari delle stesse, pur avendo completato i lavori, stanno terminando le procedure di rendicontazione necessarie per ottenere i pagamenti.

La relazione tecnica faceva, a sua volta, presente che si stima che siano ancora da liquidare circa € 2 mln.

 

L’art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha destinato € 150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto.

In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano presentare all’allora MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, cui si doveva provvedere entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[90].

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.

Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste.

I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015); il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, come già detto, era stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, co. 4, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).


 

Articolo 5, comma 5
(
Proroga del termine per l’assunzione di collaboratori scolastici)

 

 

L’articolo 5, comma 5, differisce (dal 1° gennaio 2021) al 1° marzo 2021 il termine per l’assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.

 

A tal fine, novella l’art. 58, co. 5-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

 

La relazione illustrativa sottolineava, al riguardo, che il differimento è determinato dalla circostanza che i ritardi registrati, a seguito dell’emergenza da COVID-19, nelle precedenti fasi di assunzione, si sono riverberati sull’avvio della seconda procedura selettiva. Evidenziava, inoltre, che, sebbene i provvedimenti destinati a dare avvio alla stessa erano in fase di emanazione, i passaggi necessari non hanno consentito di rispettare il termine del 1° gennaio 2021.

In base a notizie di stampa, al 4 febbraio 2021 non era ancora stato raggiunto il concerto sul decreto interministeriale che deve regolare la seconda procedura (v. infra).

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), modificando i co. da 5-bis a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall’art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. 5-quinquies e 5-sexies:

- ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. 5-bis)[91];

- ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, prevedendo che i candidati dovevano essere graduati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994, e disponendo che la stessa riguardava l’assunzione di 11.263 collaboratori scolastici. Ha, altresì, disposto che non poteva partecipare alla procedura il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990), i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie (artt. 600-septies.2 e 609-nonies c.p.), e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (co. 5-ter)[92];

- ha confermato che le assunzioni all’esito della procedura selettiva erano autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all’esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell’ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria (co. 5-quater)[93];

- ha previsto che, sempre nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l’a.s. 2020/2021 dovevano essere avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all’esito della procedura di chiamata dall’apposita graduatoria nazionale (co. 5-quinquies)[94];

- ha disposto che, dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l’a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per soli titoli (graduando i candidati secondo le modalità previste nel co. 5-ter) per la copertura – a decorrere dal 1° gennaio 2021, ora prorogato al 1° marzo 2021 – dei posti eventualmente residuati. Può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi. Non possono, invece, partecipare i soggetti esclusi dalla partecipazione alla prima procedura selettiva, nonché i soggetti già inseriti nelle graduatorie della medesima. I requisiti per la partecipazione, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze (co. 5-sexies).

Al riguardo, il 2 dicembre 2020 il Consiglio superiore della pubblica istruzione aveva espresso il parere sullo schema di decreto interministeriale. Nello stesso schema si evidenzia che la procedura riguarda 1.592 unità di personale, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di mobilità straordinaria.

 

Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 964, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha previsto la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 all’esito della prima procedura selettiva, nonché l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici che nella medesima procedura selettiva siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria[95].

Conseguentemente, ha autorizzato il Ministero dell’istruzione a coprire, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale ATA e non coperti a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/2021.

A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln annui a decorrere dal 2031.

 

Al riguardo, il Ministero dell’istruzione ha fornito prime istruzioni ed indicazioni operative agli Uffici scolastici regionali con nota prot. n. 195 del 4 gennaio 2021.

In particolare, il Ministero ha chiarito che la trasformazione a tempo pieno dei contratti a tempo parziale di coloro che erano stati assunti il 1° marzo 2020 (e ai quali erano state attribuite, dal 1° settembre 2020, 18 ore aggiuntive di supplenza fino al 31 dicembre 2020[96]) opera con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2021 ed economica dalla sottoscrizione del contratto a tempo pieno, e che l’ampliamento contrattuale può avvenire sui posti nelle scuole dove gli interessati sono attualmente già in servizio.

Il Ministero, infine, si è riservato di fornire ulteriori indicazioni per la gestione dei posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale ATA a decorrere dall’a.s. 2021/2022.

 

A sua volta, il co. 965 della L. 178/2020, novellando ulteriormente l’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) con l’aggiunta del nuovo comma 5-septies, ha disposto che, sempre nel limite di spesa di cui al co. 5-bis, primo periodo, dello stesso art. 58, i posti che, nell’ambito degli 11.263 autorizzati dal co. 5-ter siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi previste dai commi da 5-ter a 5-sexies (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva (di cui al co. 5-sexies) che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un’(ulteriore) apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.

 

 

 


 

Articolo 5-bis
(Proroga della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario)

 

 

L'articolo 5-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga (dal 30 settembre 2021) al 30 settembre 2022 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 - di cui all’art. 1, co. 147, lett. b), della L. 160/2019 - limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Si proroga inoltre al 30 settembre 2022 la validità delle predette graduatorie comunali in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022. A tal fine, novella l'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

 

In via generale, riguardo ai limiti temporali di validità delle graduatorie, l'art. 1, co. 147, 147-bis, 148 e 149 della L. 160/2019 ha introdotto specifiche previsioni. Tale normativa concerne le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001[97].

 

In base all'art. 1, co. 147, della L. 160/2019 (che ribadisce la norma di salvezza relativa agli eventuali periodi di validità inferiori previsti da leggi regionali):

§  le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili entro il 30 marzo 2020. Resta fermo che l'utilizzo entro tale termine della graduatoria è ammesso previa frequenza obbligatoria (da parte dei soggetti interessati) di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione (nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e mediante le risorse disponibili a legislazione vigente) e previo superamento (da parte dei medesimi soggetti) di un apposito esame-colloquio, diretto a verificarne la perdurante idoneità (lett.a));

§  si unifica al 30 settembre 2020 il termine di validità delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 (lett.b));

§  per le graduatorie approvate nell'anno 2018, si pone il termine mobile di tre anni dalla data di approvazione (in luogo del termine fisso del 31 dicembre 2021) (lett. c));

§  per le graduatorie approvate nell'anno 2019, si conferma il suddetto termine mobile triennale (lett. c));

§  per le graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2020, il medesimo termine mobile viene ridotto da tre a due anni (co. 149).

 

Sulle previsioni dell'art. 1, co. 147, lett. b), è già intervenuto l'art. 32, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 126/2020)[98], che ha disposto una prima proroga, dal 30 settembre 2020 al 30 settembre 2021, del termine di validità delle graduatorie approvate dal 2012 al 2017, solo per le graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.

La disposizione in commento, novellando l'art. 32, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 126/2020) dispone una ulteriore proroga dal 30 settembre 2021 al 30 settembre 2022 del suddetto termine di validità delle graduatorie (lett.a)). Il riferimento è alle graduatorie delle scuole dell'infanzia comunali e ai servizi educativi per l'infanzia comunali.

 

In proposito, si segnala che l'art. 1, co. 147-bis, della medesima L. 160/2019, introdotto dall'art. 1, co. 10-undecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020), esclude le assunzioni del personale scolastico (compresi i dirigenti), del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e del personale delle scuole ed asili comunali dall'ambito di applicazione della disciplina generale sui termini temporali di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni (di cui al summenzionato co. 147).

Per le assunzioni del personale scolastico e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, i termini di validità delle graduatorie concorsuali sono infatti disciplinati da varie norme, spesso speciali e transitorie.

I termini "scuole e asili comunali", oggetto della esclusione di cui al citato comma 147-bis, parrebbero essere stati impiegati in senso atecnico e dunque potrebbero riferirsi solo alle scuole dell'infanzia comunali. La proroga in commento novella una disposizione riferita alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, che potrebbe dunque riguardare un ambito parzialmente diverso da quello oggetto di esclusione in senso stretto; quest'ultimo ambito non sembrerebbe infatti riguardare il personale ausiliario suddetto ed il personale dei servizi educativi gestiti direttamente dai comuni, categorie che sono invece comprese nella proroga in oggetto.

 

    La disposizione in commento aggiunge poi un periodo all'art. 32, co. 6, del D.L. 104/2020, stabilendo la proroga al 30 settembre 2022 della validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022 (lett. b)).

 

Si ricorda che in base all'art. 2 del d.lgs. 65/2017, il Sistema integrato di educazione e di istruzione è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Queste ultime possono essere paritarie pubbliche (cioè gestite dagli enti locali) o paritarie private.

I servizi educativi per l'infanzia, che comprendono anche gli asili nido destinati a bambini fino a 3 anni di età, sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. I servizi educativi per l'infanzia, sono organizzati a livello locale dai comuni e da soggetti privati, sulla base delle normative emanate dalle singole regioni e province autonome[99]. Alcuni comuni prevedono la possibilità di accreditare gli asili gestiti da privati, qualora siano rispettati e garantiti i requisiti di organizzazione e accoglienza previsti dai relativi regolamenti comunali per la gestione dei servizi all'infanzia.

L'assunzione degli educatori avviene tramite bando di concorso pubblico per titoli ed esami ad opera dei comuni.

In argomento, si rammenta che secondo l'art. 2-ter del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), per l'anno scolastico 2020/2021, le scuole dell’infanzia paritarie comunali che non fossero riuscite a reperire, ai fini delle sostituzioni, personale docente abilitato, potevano prevedere, in via straordinaria, l’attribuzione di incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l’infanzia, in base al d.lgs. 65/2017. Tale possibilità è stata già consentita, in via transitoria, per l’anno scolastico 2019/2020, dall’art. 1-sexies del D.L. 126/2019 (L. 159/2019).

 


 

Articolo 6, commi 1 e 2
(
Proroghe di termini relativi alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

 

 

L’articolo 6, commi 1 e 2, riguarda la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l’attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

In particolare, il comma 2 proroga (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

Conseguentemente, il comma 1 estende anche all’a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 508/1999, disponendo che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)[100], ha previsto, all’art. 2, l’intervento di regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni, fra i quali quello relativo alla disciplina del reclutamento del personale.

Quest’ultimo, è stato adottato con DPR 143/2019 e, in base all’art. 8, co. 3, le relative disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dall’a.a. 2020/2021.

Tale termine era poi stato differito all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

Successivamente, l’applicazione del regolamento è stata differita all’a.a. 2022/2023 dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).

 

Sempre preliminarmente, con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999) ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (GNE), a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999[101].

Nel caso di insegnamenti per i quali le GNE e le GET sono esaurite, per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato si attinge, nell’ordine:

·      alle graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), in cui sono stati inseriti, originariamente per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM[102]. Tale possibilità è stata prevista per l’a.a. 2013/2014 dall’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), che ha anche trasformato le graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento. La stessa possibilità è poi stata estesa agli a.a. successivi. In particolare, l’estensione all'a.a. 2020/2021 è stata operata dall’art. 6, co. 2, D.L. 162/2019-L. 8/2020[103], la cui relazione illustrativa sottolineava che ciò era statuito nelle more dell’applicazione del regolamento concernente le procedure e le modalità per il reclutamento;

·      alle graduatorie nazionali di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), in cui sono stati inseriti, anche in tal caso, originariamente, per il conferimento di contratti a tempo determinato, i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge[104]. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che ha anche trasformato le graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento e ha disposto che il personale resta incluso nelle stesse anche a seguito dell’emanazione del regolamento sul reclutamento;

·      alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall’art. 1, co. 655, della stessa L. 205/2017, in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni[105]. Al riguardo, si ricorda che, successivamente, l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), novellando l’art. 1, co. 655, della L. 205/2017, ha consentito l’inclusione di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali dallo stesso previste. In particolare, ha disposto che il servizio di insegnamento triennale richiesto può essere maturato fino all’a.a. 2020/2021 incluso. Da ultimo, tuttavia, l’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha stabilito un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004-L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le “graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1”.
A seguito di contatti per le vie brevi con l’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca, si è appreso che tale espressione deriva dalla circostanza che i soggetti ai quali fa riferimento l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) saranno, in realtà, inseriti in nuove graduatorie, da costituire nel corso del 2021.

 

Per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato per il personale docente, l’art. 4, co. 12, della L. 124/1999 ha disposto l’applicazione alle Istituzioni AFAM delle disposizioni recate per la scuola dai co. 1-11 dello stesso art. 4. In particolare, per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno accademico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo (co. 1).

Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (co. 2). Nei casi diversi da quelli citati si provvede, invece, con supplenze brevi (co. 3).

 

In particolare, il comma 1 estende all’a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004).

A tal fine, novella l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

 

Il comma 2 differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del regolamento adottato con DPR 143/2019, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.

 

Al riguardo, si segnala che – come già accennato – il differimento del termine relativo all’avvio dell’applicabilità del regolamento è stato previsto anche – senza ricorrere alla novella legislativa – dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della più volte citata L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) (che, invece, non ha previsto anche il differimento del termine per l’approvazione della prima programmazione triennale del regolamento).

 

Conseguentemente, lo stesso comma 2 differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, co. 4, dello stesso DPR 143/2019.

 

La decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, co. 4, del DPR 143/2019 era stata differita (dall’a.a. 2020/2021) all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater, co. 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).

 

A tali fini, lo stesso comma 2 novella l’art. 3-quater, co. 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020.

 

La relazione illustrativa faceva presente, in particolare, che le Istituzioni AFAM non hanno potuto operare la programmazione triennale del reclutamento entro il 31 dicembre 2020 stante l’incertezza del quadro normativo e l’ampliamento delle dotazioni organiche previsto dalla legge di bilancio 2021, che dovrà essere oggetto di ripartizione[106].

 

Si valuti l’opportunità di chiarire se, a seguito dei differimenti disposti, subiscono adeguamenti anche altri riferimenti temporali contenuti all’interno del DPR 143/2019.

 

Al riguardo, si ricorda, in particolare, che, in base al DPR 143/2019, ogni Istituzione AFAM adotta la programmazione triennale del reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, con la possibilità di aggiornamenti annuali.

La programmazione triennale deve conformarsi ai seguenti criteri:

·      per ogni a.a., al reclutamento a tempo indeterminato è destinata una spesa complessiva pari al 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'a.a. precedente, cui si aggiunge, “per l'anno accademico 2020/2021 un importo non superiore al 10% della spesa sostenuta “nell'anno accademico 2016/2017” per i contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di posti vacanti. La spesa complessiva è calcolata parametrando al costo medio di un docente di prima fascia il costo medio delle altre qualifiche.

Si tratta, sostanzialmente, delle stesse previsioni recate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, dall’art. 1, co. 654, della già citata L. 205/2017, rispetto alle quali, tuttavia, è stato introdotto, in particolare, il meccanismo dei c.d. "punti organico" già in uso per le università.

Nell'ambito del budget per le assunzioni a tempo indeterminato, per ogni a.a.:

·      una quota pari al 35% è destinata alla chiamata dei docenti presenti nelle seguenti graduatorie ad esaurimento per soli titoli, secondo l'ordine:

-      già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (GNE);

-      già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004);

-      già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013);

-      già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017;

·        una quota pari ad almeno il 10% è destinata alla chiamata dei docenti che risultano presenti nelle graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli banditi ai sensi dell'art. 12, co. 1, del D.L. 357/1989 (L. 417/1989) (GET);

·        una quota pari ad almeno il 10% e non superiore al 20% – come già previsto dall'art. 1, co. 654, della L. 205/2017 – è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia, all'esito di procedure:

-      per titoli, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per esami e titoli;

-      per esami e titoli, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per soli titoli[107];

·      per l'anno accademico 2020/2021”, una quota pari ad almeno il 10% è destinata al reclutamento di personale tecnico-amministrativo che sia in possesso di una serie di requisiti.

Inoltre, i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico-amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5, e le cattedre di un settore artistico-disciplinare possono essere convertite in cattedre di altri settori artistico-disciplinari, nel limite annuo del 30%.

Le assunzioni di docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse non possono superare il limite del 50% delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni.

Alle nuove procedure di reclutamento di docenti, per titoli ed esami, distinte per settore artistico-disciplinare, possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello. Le commissioni – di cui il regolamento disciplina la composizione – dispongono, per ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui tra 50 e 60 punti devono essere riservati ai titoli, fra quelli indicati dallo stesso regolamento. I candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli, sono ammessi ad una prova didattica a carattere teorico o pratico in base al tipo di insegnamento, alla cui valutazione sono riservati tra 40 e 50 punti.

La graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso.

Il regolamento prevede, inoltre, che per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, nel limite delle vigenti dotazioni organiche, all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici. A tal fine, si attinge, nell'ordine, alle graduatorie: GNE; GET; di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004; di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013; di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017.

Ove le graduatorie indicate siano esaurite, gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione disciplinate, con proprio regolamento, dalle singole Istituzioni, nel rispetto di alcuni principi generali, fra i quali l'articolazione della selezione per titoli e prova didattica, ovvero, per le peculiarità dell'insegnamento, esclusivamente per titoli. Il punteggio massimo è pari a 100, di cui, nel caso di selezione per titoli e prova didattica, almeno 40 punti devono essere riservati ai titoli e altrettanti alla prova didattica.

Per il personale tecnico-amministrativo, i requisiti generali per la partecipazione alle procedure selettive e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994). La tipologia di procedura selettiva appare rimessa, in base al testo, alle singole Istituzioni AFAM. Infatti, si dispone che i bandi di concorso, oltre a indicare i profili professionali e i titoli di studio richiesti, nonché le principali funzioni da svolgere, indicano anche i punteggi previsti, riservando, "in caso di selezioni per titoli ed esami", almeno i due terzi del punteggio alla valutazione delle prove.

Nel caso in cui, per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, le istituzioni possono stipulare contratti d'opera.

Per quanto concerne gli incarichi di insegnamento, la disciplina prevista dal DPR 143/2019 è stata superata con l’art. 1, co. 284 e 285, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020). In particolare, l’art. 1, co. 284, citato ha disposto che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un a.a., rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa. L’art. 1, co. 285, come novellato dall’art. 1, co. 894, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), ha disposto che gli incarichi di insegnamento non sono conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima Istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

 

In relazione alla nuova disciplina, così sinteticamente, riepilogata, lo stesso DPR 143/2019, all'art. 8, co. 4, ha disposto l’abrogazione:

§  con riferimento al personale tecnico-amministrativo:

-      dell'art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013);

-      dell'art. 1-quater, co. 1, quarto periodo, del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);

§  con riferimento al personale docente:

-      dell'art. 270 del d.lgs. 297/1994 e dell’art. 3 della L. 124/1999, fatte salve le GNE vigenti alla data della sua entrata in vigore;

-      dell'art. 4 del D.L. 357/1989 (L. 417/1989), fatte salve le GET vigenti alla data della sua entrata in vigore.


 

Articolo 6, comma 3
(
Proroga flessibilità nella restituzione di crediti agevolati
concessi a valere sul FAR
)

 

 

L’articolo 6, comma 3, proroga la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), già disposta dal comma 3 dell’articolo 100 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”). Il comma consente, attraverso una novella alla citata norma, che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento. Alla compensazione degli effetti finanziari della misura, quantificati in misura pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 

Il comma 3 dell'articolo 100 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), nella formulazione originaria, previgente alla novella qui in esame, ha consentito la sospensione per sei mesi degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020.

 

Come evidenzia la relazione illustrativa, il Ministero dell'università e della ricerca, opera, a sostegno di progetti di ricerca industriale, attraverso due differenti modalità: quella di un contributo a fondo perduto e quella di un finanziamento nella forma di credito agevolato (cfr. anche, infra, Box ricostruttivo della normativa vigente).

In particolare, per i beneficiari del finanziamento, una volta ammessi, viene predisposto un piano di ammortamento prevedendo, pertanto, un successivo piano di rientro a tassi di interesse agevolati. Il pagamento delle rate così generate avviene con cadenza semestrale. Il ritardato pagamento di tali rate di rientro prevede, ai sensi della normativa vigente, la classificazione dei soggetti interessati dal ritardo nella categoria dei soggetti morosi con conseguente interruzione di qualunque tipologia di ulteriori finanziamenti da parte della Direzione generale competente e con conseguente applicazione di maggiorazioni nelle rate scadute mediante l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.

L’articolo 100, comma 3 del D.L. n. 18/2020 ha così disposto l'interruzione, per sei mesi, degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020, evitando altresì le conseguenze del ritardato pagamento delle stesse. Tale disposizione agevolativa ha permesso, agli interessati che ne abbiano fatto richiesta, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi, congelando di fatto il primo semestre del 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza nel mese di dicembre 2020.

Atteso il perdurare della situazione emergenziale e avuto riguardo delle reiterate richieste in tal senso provenienti da parte dei beneficiari di finanziamenti in forma di credito agevolato, il comma qui in esame prevede di prorogare la misura agevolativa in questione, consentendo la sospensione dei pagamenti di ulteriori due rate (riferite al 2° semestre del 2020 e al I° semestre 2021) senza pregiudizio della posizione giuridica soggettiva dei beneficiari. Rimane fermo che il Ministero proceda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale con le rate semestrali posticipate.

 

Il D.Lgs. 297/1999 recante “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”, ha istituito il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) (articolo 5).

Successivamente, l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha istituito nello stato di previsione della spesa del MIUR- ora MUR - il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale sono confluite le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse:

§  del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) (cui continua ad essere titolata l’apposita contabilità speciale 3001 (cfr. infra)),

§  del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB),

§  e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, dell’ex Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della L. 289/2002 (ora Fondo sviluppo e coesione).

A queste, si sono aggiunte le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN-Progetti di ricerca di interesse nazionale).

Come evidenzia la Corte dei Conti (Relazione di agosto 2020,“Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”), dallo scorso decennio il FIRST è stato alimentato esclusivamente dai fondi originariamente destinati ai progetti di ricerca di base (o fondamentale) - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), essendo venuti a mancare i finanziamenti relativi sia al FIRB che al FAR.

Le disponibilità finanziarie del FIRST vengono dunque ora alimentate in via ordinaria:

1) dai conferimenti annualmente disposti con legge di bilancio;

2) dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato;

3) dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione

economica (CIPE) per quanto riguarda le aree sottoutilizzate e nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo-FAS (art.2, c. 3, decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115).

 

Quanto alle agevolazioni alla ricerca scientifica e tecnologica, il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo I) (conv. L. 134/2012) Capo IX, (artt. 60-63), ha ridefinito degli interventi di competenza del MUR volti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale, individuando i soggetti potenziali beneficiari e le tipologie d’intervento ammissibili.

L’art. 63 del D.L. 83/2012 ha quindi espressamente previsto l’abrogazione della disciplina istitutiva e di funzionamento del FAR di cui al D.Lgs. n. 297/1999, subordinandola all’entrata in vigore di un decreto di natura non regolamentare, destinato a contenere la nuova disciplina di dettaglio delle modalità di utilizzo e funzionamento del FIRST.

Questa disciplina è stata adottata con il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115. Il D.M. ha individuato quattro linee di intervento del FIRST, conformemente a quanto previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 83/2012. Contestualmente, ha disposto che il FIRST sia alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di bilancio, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del Fondo sviluppo e coesione. A tale riguardo, il D.M. ha previsto che la quota di stanziamento del FIRST annualmente finalizzata alla concessione di contributi nella forma di credito agevolato sia destinata ad alimentare la contabilità speciale del fondo di rotazione intestata al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR- contabilità 3001), in concorrenza alle altre entrate del predetto Fondo, ivi comprese quelle derivanti dai predetti rientri.

Successivamente, con il D.M. del 26 luglio 2016, n. 593, recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del D.Lgs. n. 83/2012”, il MIUR è ulteriormente intervenuto al fine di stabilire nuove procedure per regolare l’utilizzo e la gestione del FIRST.

Come chiarito sul sito istituzionale del MUR e dalla Corte dei Conti (cit.), la previgente disciplina del FAR (D.M. n. 593/2000 e D.M. n. 115/2013) continua ad applicarsi per la gestione dei progetti di ricerca presentati prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo D.M. (23/8/2016) e per i quali risulti pendente l’attività istruttoria ovvero collegata all’erogazione delle agevolazioni concesse.

Si rinvia alla Corte dei Conti, Analisi delle gestioni contabili fuori bilancio effettuata nell’ambito della Relazione sul rendiconto generale dello Stato relativa all’anno 2019 (Par. 4.5.1, pag. 98), e alla già citata Relazione della Corte dei conti approvata con Delibera n. 8/2020, su “Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”, dove ne viene esaminata la gestione, nel periodo 2015-2019, sollevandone talune criticità.


 

Articolo 6, comma 4
(Proroga del termine per l'assegnazione di strutture e personale del soppresso MIUR)

 

 

L’articolo 6, comma 4, a cui sono state apportate modifiche formali durante l'esame presso la Camera dei deputati, differisce alcune disposizioni inerenti la fase transitoria connessa alla separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e la ricerca e alla conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). In sintesi, si stabilisce come termine finale per la conclusione di tale fase transitoria il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della (neo istituita) Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca o comunque non oltre il 31 ottobre 2021.

 

Occorre brevemente riepilogare, per quanto qui di interesse, la fase transitoria prevista a seguito della soppressione del MIUR disposta dal D.L. 1/2020 (L. 12/2020), caratterizzata:

 

§  dall'avvalimento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali trasferito provvisoriamente al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal D.P.C.M. di ricognizione e trasferimento di personale, strutture e risorse (su cui si veda infra). Le direzioni generali del Dipartimento continuano a svolgere anche per il Ministero dell’università e della ricerca i compiti concernenti le spese già ad essi affidate per il 2020, quali strutture di servizio (art. 3, co. 3, del D.L. 1/2020);

 

§  dalla ricognizione e dal trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie, disposto con il citato D.P.C.M., che indica anche la data di decorrenza del trasferimento. Il trasferimento del personale è disposto sulla base di un'apposita procedura di interpello[108] (art. 3, co. 4, del D.L. 1/2020).

In dettaglio, con riferimento al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, si prevede che con D.P.C.M. - che si sarebbe dovuto adottare entro il 30 aprile 2020 - su proposta di entrambi i Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del D.L. 1/2020.

Dopo la separazione, i due Ministeri si sono dotati di un proprio regolamento di organizzazione. Secondo l'art. 6 del D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e  strumentali si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

§  Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;

§  Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;

§  Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.

 

§  permanenza del personale di entrambi i Ministeri nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR, fino alla data di decorrenza del trasferimento indicata nel summenzionato D.P.C.M. (art. 4, co. 4, del D.L. 1/2020);

 

§  mantenimento dell'operatività della Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti (ora Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in base al nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione) - afferente al citato Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - quale struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, fino alla data di decorrenza del trasferimento indicata nel summenzionato D.P.C.M. (art. 4, co. 6, del D.L. 1/2020).

 

Gli articoli 3, commi 3 e 4, e 4, commi 4 e 6, del D.L. 1/2020 sono pertanto oggetto di novella ad opera della disposizione in commento.

 

In dettaglio, in base al comma 4, lett. a), della disposizione in commento, l'avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali opera (non più fino alla data indicata dal D.P.C.M. ma) fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021. Pertanto, le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate non solo per l'anno 2020 ma anche per il 2021.

L'art. 7 del D.P.C.M 30 settembre 2020, n. 164 , recante il nuovo regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, disciplina i compiti della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Dicastero.

 

In base al comma 4, lett. b), della disposizione in commento, la ricognizione e il trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie avviene con uno o più D.P.C.M., potendo dunque in tal modo suddividere - come specificato dalla relazione illustrativa - in atti con tempistiche diverse le funzioni affidate originariamente a un solo D.P.C.M. Inoltre, la data di adozione dei suddetti (molteplici) D.P.C.M. non è più fissata al 30 aprile 2020, ma al conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della citata Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021.

Si segnala che l'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, del D.L.1/2020, modificato dal comma 4, lett. b), della disposizione in commento, affida al "decreto di cui al primo periodo" l'indicazione della data di decorrenza del trasferimento: al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento, o quanto meno, di un adeguamento sul piano della formulazione menzionando "i decreti" di cui al primo periodo, in virtù della novella apportata.   

 

In base al comma 4, lett. c), della disposizione in commento, alla data di conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali della citata Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali - e comunque non oltre il 31 ottobre 2021- viene ancorata anche la permanenza del personale di entrambi i Ministeri nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR.

 

Infine, in base al comma 4, lett. d), della disposizione in commento, alla data di conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali della citata Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali - e comunque non oltre il 31 ottobre 2021 - viene riferito anche il mantenimento dell'operatività della Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti (afferente, come si è detto, al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione) quale struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca.

 

 


 

Articolo 6, comma 5
(Deroga all'obbligo di risparmio di spesa nel settore
informatico in favore di università e istituzioni AFAM)

 

 

L’articolo 6, comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, estende all'anno 2021 la possibilità, già consentita nel 2020, di non applicare l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico. Il testo originario del decreto-legge consentiva tale disapplicazione solo per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM): con le novelle apportate dalla Camera dei deputati, invece, la disapplicazione è estesa anche agli enti pubblici di ricerca e alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT).

 

In virtù della disposizione in commento, come modificata dalla Camera dei deputati, l'art. 238, comma 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) trova applicazione anche nel 2021: tale disposizione ha consentito alle università, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca e alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT) di non applicare, per l'anno 2020, l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.

Gli enti pubblici di ricerca sono quelli individuati dall'art. 1 del d.lgs. 218/2016[109]. La Fondazione IIT è disciplinata dall'art. 4 del D.L. 269/2003[110]. Gli enti summenzionati non sono dunque soggetti, per l'anno 2021, all'obbligo di assicurare il risparmio di spesa per la gestione del settore informatico di cui al citato art. 1, co. 610 della L. 160/2019.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stata soppressa la previsione del testo originario che limitava la proroga alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza.

     L'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate - assicurano, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT (Information and Communications Technology, tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Secondo l'art. 1, co. 2, della L. 196/2009, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L’ISTAT è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente (entro il 30 settembre) tale elenco delle amministrazioni pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale. Da ultimo è consultabile l’elenco pubblicato il 4 novembre 2020. In tale elenco sono compresi, tra gli altri, le università, gli enti pubblici di ricerca e la Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT).     Per le indicazioni operative si veda la circolare del 21 aprile 2020, n. 9 della Ragioneria generale dello Stato.


 

Articolo 6, commi 6 e 6-bis
(
Proroga di termini in materia di
abilitazione scientifica nazionale
)

 

 

L’articolo 6, comma 6, modificato durante l’esame presso Camera dei deputati, proroga (dal 15 marzo 2021) al 31 maggio 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI quadrimestre della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 e (dal 30 giugno 2021) al 15 settembre 2021 il termine per l’operatività delle Commissioni nazionali già costituite per la medesima tornata.

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame presso Camera dei deputati, differisce il termine per l’avvio delle procedure per il conseguimento dell’ASN relative alla tornata 2021-2023.

 

Il testo originario del comma 6 dell’art. 6 del decreto-legge differiva i termini sopra indicati, rispettivamente, al 15 aprile 2021 e al 30 luglio 2021.

 

Per la proroga dei termini relativi alla tornata 2018-2020, il comma 6 novella l’art. 7-bis, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che ha previsto l’istituzione del VI quadrimestre citato, conseguentemente differendo ulteriormente alcuni termini relativi ai procedimenti per l’acquisizione dell’ASN per le tornate 2018-2020 e “2020-2022” già differiti dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla disciplina generale.

 

La relazione illustrativa faceva presente che le domande presentate per il VI quadrimestre della tornata 2018-2020 sono state 11.070, con un aumento del 162% rispetto alla media delle domande presentate nei primi 5 quadrimestri.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’ASN – introdotta dall'art. 16 della L. 240/2010 attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo dei professori universitari e richiede requisiti differenti per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati.

La durata dell’ASN – originariamente prevista in 4 anni – è stata elevata prima a 6 anni[111] e, da ultimo, a 9 anni dall’art. 5, co. 1, del D.L. 126/2019 (L. 156/2019), che ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.

Le procedure per il conseguimento dell'ASN sono svolte per settori concorsuali che, in base all’art. 15 della stessa L. 240/2010, sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari.

A seguito delle novelle apportate all’art. 16 della L. 240/2010 dall’art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), per il conseguimento dell’ASN si è passati da una procedura a indizione annuale ad una procedura “a sportello”. Inoltre, è stata prevista l'istituzione per ciascun settore concorsuale, a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per il conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore ordinario e di professore associato.

E’ stato, dunque, emanato il DPR 95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, le procedure per il conseguimento dell'ASN. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.

A sua volta, l'art. 6 ha stabilito che il procedimento per la formazione di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da 5 membri, è avviato con decreto direttoriale. In particolare, ha disposto che, dalla seconda tornata, il procedimento per la formazione della nuova commissione è avviato nel terzo semestre di durata della commissione in carica.

Infine, l'art. 8, co. 3, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto l'art. 4, co. 5-sexies, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), estendendo il termine di 30 giorni.

Successivamente, è stato emanato il DM 120/2016, recante criteri e parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi di valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della ASN.

Con D. D. 29 luglio 2016, n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’ASN per il primo biennio. La procedura per il conseguimento dell’ASN per il medesimo biennio è stata definita con D.D. 29 luglio 2016, n. 1532[112].

Nel prosieguo, la procedura per la selezione dei commissari per la tornata 2018-2020 è stata avviata con D.D. 1502 del 30 aprile 2018, poi modificato con D.D. 2119 dell'8 agosto 2018.

Con D.D. 2175 del 9 agosto 2018 è stata definita la procedura per il conseguimento dell'ASN per la medesima tornata. In particolare, era stato stabilito che la domanda di partecipazione doveva essere presentata, telematicamente, nei seguenti termini:

a)   I quadrimestre: dal 10 settembre 2018 ed entro le 15.00 del 10 gennaio 2019;

b)   II quadrimestre: dall' 11 gennaio 2019 ed entro le 15.00 dell'11 maggio 2019;

c)   III quadrimestre: dal 12 maggio 2019 ed entro le 15.00 del 12 settembre 2019;

d)   IV quadrimestre: dal 13 settembre 2019 ed entro le 15.00 del 13 gennaio 2020;

e)   V quadrimestre: dal 14 gennaio 2020 ed entro le 15.00 del 14 maggio 2020[113].

 

Rispetto a tali previsioni, l’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha poi apportato alcune prime deroghe.

In particolare, si è disposto, anzitutto, che i lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel IV quadrimestre della tornata 2018-2020 si concludevano (anziché entro il 13 maggio 2020) entro il 10 luglio 2020.

Inoltre, è stata differita (dal 14 maggio 2020) all’11 luglio 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande – e, dunque, per l’avvio dei lavori delle Commissioni – relative al V quadrimestre della medesima tornata 2018-2020, al contempo precisando che la valutazione riferita alle stesse doveva concludersi entro il termine generale di 3 mesi e 30 giorni e, dunque, entro il 10 novembre 2020.

Ulteriori previsioni recate dallo stesso art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) sono state a loro volta superate dall’art. 7-bis, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che, in particolare, nell’istituire, come già accennato, un VI quadrimestre nell’ambito della tornata 2018-2020, ha disposto che le domande di partecipazione dovevano essere presentate dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020. Ha, altresì, disposto che i lavori della Commissione per la valutazione delle medesime domande dovevano concludersi entro il 15 marzo 2021, ora prorogato al 31 maggio 2021.

Conseguentemente, ha disposto che le Commissioni nazionali costituite a seguito dell’avvio della tornata 2018-2020 restavano in carica fino al 30 giugno 2021[114], ora prorogato al 15 settembre 2021.

Infine, ha previsto che il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la “tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022” doveva essere avviato entro il 31 gennaio 2021[115].

Il procedimento è stato avviato con D.D. 251 del 29 gennaio 2021, che fa riferimento, invece, al periodo “2021/2023”.

 

Il comma 6-bis dispone che, per la tornata 2021-2023, non si tiene conto del termine previsto dall’art. 3, co. 1, del DPR 95/2016 – di cui si è detto ante e che, nel caso di specie, sarebbe coinciso con il 31 dicembre 2020 – per l’avvio, con decreto direttoriale, delle procedure per il conseguimento dell’ASN.


 

Articolo 6, comma 7
(
Somme residue dei mutui per edilizia universitaria)

 

 

L’articolo 6, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'art. 1, co. 1145, secondo periodo, della L. 205/2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

 

L'art. 1, co. 1145, della L. 205/2017 ha introdotto una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’art. 1, co. 1, del D.L. 67/1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall’art. 54, co. 1 della L. 488/1999.

Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

Originariamente, l’erogazione delle somme doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR. Tale termine è stato già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, co. 1, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

In occasione dell'esame parlamentare del D.L. 162/2019, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura (A.C. 2325) si faceva presente che per tre università interessate (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restavano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università avevano fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non sarebbero riuscite a completare le opere nel termine indicato.

 

In virtù della disposizione in commento, il termine per l'erogazione delle predette somme è nuovamente prorogato al 31 dicembre 2021.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura rende noto che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro. Anche in questo caso, gli atenei, con nota congiunta, hanno informato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori a causa dell'emergenza epidemiologica. Si rende dunque necessario prorogare di 12 mesi il termine per consentire il completamento dei lavori di edilizia universitaria e la conseguente erogazione delle risorse già stanziate.

 

 


 

Articolo 6, comma 7-bis
(
Termine per il conseguimento dei titoli di studio universitari e delle altre istituzioni di formazione superiore relativi
all’a.a. 2019/2020
)

 

 

L’articolo 6, comma 7-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, individua a livello legislativo la data ultima per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dalle università e dalle altre istituzioni di formazione superiore relative all’anno accademico 2019/2020.

 

In particolare, dispone che, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni di formazione superiore – quali, ad esempio, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le istituzioni di alta formazione e di studio nel settore del restauro[116] –, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio relative all’a.a. 2019/2020 è fissata al 15 giugno 2021.

Dispone, inoltre, che è conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.

 

Per quanto concerne il conseguimento dei titoli di studio universitari, si replica esattamente, quanto previsto dall’art. 101, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che aveva fissato lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei medesimi titoli di studio relative all’a.a. 2018/2019 al 15 giugno 2020.

La previsione – intervenuta a seguito dell’emergenza da COVID-19 – era volta, evidentemente, a salvaguardare le realtà nelle quali non vi fosse stata la possibilità della discussione della tesi a distanza, nonché ad evitare il pagamento della tassa relativa al nuovo anno accademico da parte di chi si sarebbe laureato nella sessione successiva.

 

Anche per i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM si era intervenuti in maniera analoga: tuttavia, l’art. 7-quater del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) aveva disposto che la data ultima per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali relative all’a.a. 2018/2019 era fissata al 31 luglio 2020.

 

Si valuti, dunque, l’opportunità di approfondire se il termine ora indicato sia congruente.

 

Disposizioni analoghe non sono state invece, introdotte per l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati da altre istituzioni di formazione superiore relative all’a.a. 2018/2019.


 

Articolo 6, comma 8
(Esami di abilitazione professionale ed attività pratiche o di tirocinio previste in relazione a corsi di studio o per
abilitazione professionale)

 

 

Il comma 8 dell’articolo 6 concerne la proroga e l’estensione dell’ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale).

 

In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2021:

§  il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206[117], volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni (oltre che alla suddetta abilitazione alla revisione legale), già oggetto della norma omologa[118] stabilita per la prima e la seconda sessione dell'anno 2020: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;

§  il Ministro dell’istruzione, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni: agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Tali professioni sono state già formalmente oggetto della norma omologa[119] stabilita per il 2020 - norma che faceva però rinvio a decreti del Ministro dell’università e della ricerca, anziché del Ministro dell’istruzione -; tuttavia, per tali professioni la norma non ha avuto attuazione per il 2020;

§  con decreti del Ministro dell'università e della ricerca o - a seconda delle competenze suddette - del Ministro dell’istruzione, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale)[120].

 

Riguardo alle modalità speciali relative agli esami di abilitazione, si ricorda che, con riferimento al primo gruppo di professioni summenzionate, in attuazione della citata norma omologa relativa alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2020, sono stati adottati, rispettivamente per ciascuna sessione, il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 57, e il D.M. 24 settembre 2020, prot. n. 661, i quali hanno previsto lo svolgimento di un’unica prova orale, con modalità a distanza.

In attuazione della disposizione - ora oggetto di proroga - relativa alle attività pratiche o di tirocinio summenzionate, sono stati adottati i seguenti decreti, che prevedono anche la possibilità di svolgimento secondo modalità a distanza:

-        il D.M. 9 aprile 2020, prot. n. 12, recante la disciplina per consentire modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria;

-        il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 58, recante modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali necessarie per il conseguimento dei titoli di studio;

-        il citato D.M. 24 settembre 2020, prot. n. 661[121].

Si rileva che le norme di proroga di cui al presente articolo 6, comma 8, non concernono gli esami di abilitazione: per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti[122] -; per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro[123]. Si valuti l’opportunità di una valutazione di tale profilo.

 

 


 

Articolo 7, comma 1
(Differimento del termine per la delimitazione
dei distretti turistici)

 

 

Il comma 1 dell’articolo 7 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la delimitazione dei Distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi.

 

Il comma 1 dell’articolo 7 modifica l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge  n. 70 del 2011 ai sensi del quale la delimitazione dei distretti turistici doveva essere effettuata - dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati - entro il 31 dicembre 2017.

Il termine era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2020 dall'art. 7, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

 

La norma ha natura ordinamentale, secondo quanto riportato nella relazione tecnica.

 

 

Si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 70/2011, al comma 4, consente l’istituzione dei Distretti turistici, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate. Il medesimo comma dispone che i Distretti hanno l’obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti doveva essere effettuata - ai sensi del comma 5, come modificato dal D.L. n. 244/2016, articolo 11, comma 3-bis - entro il 31 dicembre 2017 dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

Come anticipato, il termine era poi stato spostato al 31 dicembre 2020, per essere ora fissato al 31 dicembre 2021.

Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.

Secondo quanto risulta dal sito istituzionale del MIBACT, ad oggi sono stati istituiti 49 distretti turistici.


 

Articolo 7, comma 2
(Contabilità speciali per interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici)

 

 

L'articolo 7, comma 2, proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. A tal fine, novella l'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 90/2016.

 

In dettaglio, considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, l'art. 11-bis, co. 2, del d.lgs. 90/2016 ha stabilito che contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Una prima proroga di tale termine dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 è stata disposta dall'art. 7, co. 5, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

In virtù della novella in commento, si dispone una seconda proroga per cui le contabilità speciali sono ulteriormente mantenute fino al 31 dicembre 2021.

 

La proroga parrebbe allineata con il termine previsto per la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione di cui all'art. 1, co. 4, del D.L. 189/2016, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, co. 2, del D.L. 104/ 2020 (L. 126/2020).

 

Si ricorda che l'art. 11-bis è stato introdotto dal d. lgs. 116/2018 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Sul punto si veda anche la circolare n. 28 del 14 novembre 2018 della Ragioneria generale dello Stato, in cui si chiarisce che il co. 2 dell’articolo 11-bis del d.lgs. 90/2016 introduce una deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo previsto dal D.P.C.M. 8 febbraio 2017, per tenere conto del fatto che quattro contabilità speciali (nn. 2909, 2915, 2918, 2924) intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

 

Si ricorda che all'indomani del sisma del 2016, l'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile ha autorizzato, all'art. 4, per la realizzazione degli interventi d'urgenza  previsti  nella  ordinanza medesima,  l'apertura  di  apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate. L'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile ha stabilito che, per le attività del MIBACT connesse agli eventi sismici del 2016, i Segretariati regionali dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria potessero utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate.

Il D.L. 189/2016 ha previsto interventi d'urgenza per le popolazioni interessate dal terremoto, intestando un'apposita contabilità speciale al Commissario straordinario, nonché ai presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari.

 

L'art. 11-bis prevede comunque che, alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del MIBACT, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

 

In base all'art. 33, co. 2, lett. b), n. 15, del D.P.C.M. 169/2019, l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, è un ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale, e opera come articolazione della Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale.

 

 

 


 

Articolo 7, commi 3 e 5
(Celebrazioni ovidiane)

 

 

L’articolo 7, comma 3, proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2021, cui si provvede ai sensi del comma 5. A tal fine, novella la L. 226/2017.

 

In particolare, il comma 3 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021, oltre al termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per la durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, anche il termine per la trasmissione, da parte del medesimo Comitato, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, di una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, insieme con il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. Analogamente, viene spostato al 31 dicembre 2021 il termine per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della citata relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.

Inoltre, autorizza una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2021.

 

A tal fine, novella l’art. 2, co. 1, alinea, l’art. 3, co. 3 e 5, e l’art. 4, co. 1, della L. 226/2017. Le citate disposizioni sono state già prorogate, per il 2019, dall'art. 1, commi 816 e 817, della L. 145/2018 e, per il 2020, dall'art. 7, comma 10-decies, lett. a), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

 

Si ricorda che la L. 226/2017 - come successivamente modificata - ha dichiarato il 2017, nel quale sono ricorsi i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, "anno ovidiano" (art. 1) e ha riconosciuto meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare nel 2017, 2018, 2019 e 2020 (art. 2).

Inoltre, ha previsto (art. 3):

§  l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) Terre d'amore in Abruzzo, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio.

Il Comitato promotore doveva durare in carica fino al 31 dicembre 2019, data entro la quale doveva trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti. Gli stessi documenti, entro la medesima data, dovevano essere pubblicati sul sito web di cui il Comitato promotore deve dotarsi[124];

§  l’istituzione, da parte del Comitato promotore, di un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio – incluse, di diritto, le tre personalità di chiara fama facenti parte dello stesso Comitato promotore, tra le quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni;

§  la redazione, da parte del Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, di un programma di attività da realizzare, e l’individuazione dei soggetti attuatori di ogni attività.

In particolare, l’art. 4 della legge ha attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario per lo svolgimento delle iniziative celebrative pari a  350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, poi esteso anche al 2020 dal citato art. 7 del D.L. 162/2109 (L. 8/2020)[125]. A sua volta, l’art. 1, co. 815, della stessa L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), per quanto qui interessa, ha autorizzato l’impegno nel 2019 delle somme non impegnate entro il 2018.

Successivamente, per l’attuazione della L. 226/2017, è stato emanato il D.P.R. 67/2019.

 

Il comma 5 dispone che agli oneri di cui al comma 3, pari a 350.000 euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale. 

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura specifica che per la copertura degli oneri viene ridotto lo stanziamento previsto per il 2021 sul cap. 5650 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul quale, in base al D.M. 30 dicembre 2020, sono stanziati 38.668.603 euro. Sempre la relazione tecnica puntualizza che le risorse stanziate negli anni precedenti non sono state impiegate e i relativi interventi non sono stati ancora realizzati.

Articolo 7, comma 3-bis
(Tax credit vacanze)

 

 

Il comma 3-bis dell’articolo 7 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze.

 

Si ricorda che l’articolo 176 del decreto legge n. 34 del 2020 (Rilancio) ha istituito un credito d’imposta in favore dei nuclei familiari con ISEE inferiore ai 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, dalle aziende di agriturismo e dai bed and breakfast. Tali imprese devono essere in possesso dei titoli prescritti (dalle norme nazionali o regionali) per l’esercizio dell’attività.

L'agevolazione è concessa per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona).

Il beneficio è fruibile esclusivamente:

§  nella misura dell’80 per cento, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;

§  il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta.

Il credito è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonché di agenzie di viaggio e tour operator.

Lo sconto sul corrispettivo è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il credito è utilizzabile dal 1° luglio al 30 giugno 2021.

 

Il comma in esame è volto a prorogare dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 la possibilità di usufruire del credito d’imposta in commento.


 

Articolo 7, commi 4 e 6
(Proroga delle misure straordinarie sul credito di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo)

 

 

L’articolo 7, comma 4, a cui sono state apportate modifiche di carattere formale durante l'esame presso la Camera dei deputati, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni straordinarie in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva dettate, per l’anno 2020, dal D.I. 8 luglio 2020. Inoltre, consente alle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce-Cinecittà, il quale può emettere strumenti finanziari - nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 - per effettuare investimenti nel settore cinematografico. Il comma 6 reca la copertura finanziaria.

 

Il comma 4, primo periodo, proroga di 30 giorni l'efficacia delle misure sul credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, contenute nel D.I. 8 luglio 2020, adottato in attuazione dell'art. 183, comma 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), e valevoli fino al 31 dicembre 2020. L'obiettivo della disposizione è di favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà (su cui si veda infra).

L’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 ha introdotto infatti, per il 2020, la possibilità di prevedere - mediante uno o più decreti - una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19[126].

Il D.I 8 luglio 2020, per quanto di interesse, ha incrementato di dieci punti percentuali le aliquote previste per i film per i quali siano state effettuate almeno due settimane di riprese nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 novembre 2020. Ha altresì disposto che l'importo del credito d'imposta spettante è riconosciuto interamente, in deroga alle disposizioni vigenti, anche alle produzioni non terminate a causa di un'interruzione irreversibile delle riprese e dell'assoluta impossibilità di completarle per effetto della pandemia. Infine, ha stabilito la non obbligatorietà di forme di copertura assicurativa sul rischio di fermo tecnico derivante da COVID-19 se non disponibili correntemente sul mercato.

Si osserva che la fonte legislativa (art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020) ha introdotto la maggiore flessibilità delle disposizioni sul credito di imposta limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, dovendosi dunque intendere il termine finale al 31 dicembre 2020; tuttavia, il termine sostanzialmente prorogato dalla disposizione in commento (dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021) è contenuto in un atto normativo secondario (il citato D.I. 8 luglio 2020). Si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento.

 

     Per completezza, si segnala che con D.M. n. 273 del 5 giugno 2020 una quota, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo emergenze di conto capitale di cui all’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 è stata destinata al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (su cui si veda il box sottostante), per il finanziamento degli incentivi fiscali previsti dalla L. 220/2016, al fine di attuare le misure di sostegno di cui all’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per mitigare gli effetti subiti dal settore a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Successivamente, con D.M. n. 463 del 14 ottobre 2020, una quota, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, del medesimo Fondo emergenze di conto capitale è stata destinata alle seguenti finalità:

-        25 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per il finanziamento dei predetti incentivi fiscali in attuazione dell’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L.77/2020);

-        25 milioni di euro a Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di favorire gli investimenti per la ripresa delle attività nel settore cinematografico e audiovisivo e di potenziarne l’internazionalizzazione, anche mediante lo sviluppo di un progetto di adeguamento strutturale ed impiantistico da realizzarsi nel comprensorio di Cinecittà.

?

Si ricorda che l’art. 13 della L. 220/2016 ha istituto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo - d’ora in avanti: Fondo per il cinema e l'audiovisivo - destinato al finanziamento di diversi interventi previsti dalla stessa legge. In particolare, il co. 5 - come modificato dall’art. 3, co. 4, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto che, con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, si provvede al riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti dalla stessa legge (credito di imposta: artt. 15-20; contributi automatici: artt. 23-25[127]; contributi selettivi: art. 26[128]; contributi per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva: art. 27, co. 1[129]), fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli artt. 26 e 27, co. 1, non può essere inferiore al 10% e superiore al 15% del Fondo medesimo[130]. Inoltre, specifiche sezioni del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui, rispettivamente, agli artt. 28[131] e 29[132].

Nello specifico, i crediti di imposta riguardano le imprese di produzione (art. 15), le imprese di distribuzione (art. 16), le imprese dell'esercizio cinematografico e le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17), il potenziamento dell'offerta cinematografica (art. 18), l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19) e le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20). Per ciascuna di tali tipologie, gli articoli citati hanno stabilito le percentuali di corresponsione degli stessi crediti di imposta.

A sua volta, l’art. 21, dettando disposizioni comuni ai diversi crediti di imposta, ha, anzitutto, disposto che gli stessi sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il già citato decreto di riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo. Inoltre, ha stabilito che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di credito di imposta; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno (co. 1).

Inoltre, ha demandato a uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta e nell'ambito delle percentuali per ciascuna previsti, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, ovvero alla varie tipologie di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza (co. 5).

In attuazione dell’art. 21, co. 5, della L. 220/2016 sono intervenuti il D.I. 15 marzo 2018 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 15 della L. 220/2016 - modificato dal summenzionato D.I. 8 luglio 2020 - e il D.I. 15 marzo 2018 relativo ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli artt. 16, 17, co. 1, 18, 19 e 20 della medesima L. 220/2016.

 

Il comma 4, secondo periodo, sempre al fine di attrarre investimenti e di supportare la realizzazione di piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, consente alle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale.

 

Si ricorda che l'art. 1, co. da 585 a 588, della L. 178/2020 prevedono la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sul piano della formulazione, la denominazione corretta è Istituto Luce Cinecittà Spa.

Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà spa sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), d'intesa con il MEF medesimo. Alla S.p.A. (al 1° gennaio 2021) è assegnato un capitale pari al netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura della Istituto Luce S.r.l. al 31 dicembre 2020, e contempo il MEF è autorizzato ad incrementare tale capitale di 10 milioni nel 2021. In base allo statuto dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l., il capitale sociale è di 20 milioni di euro.

 

La disposizione in esame precisa poi che lo statuto della società è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e ad essa si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. Si specifica altresì che L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni. Al riguardo, come accennato sopra, si segnala che l'Istituto Luce Cinecittà, dal 1° gennaio 2021, è già trasformato in società per azioni.

 L'Istituto Luce Cinecittà può infine acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.

 

Il comma 6 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 (L. 189/2008), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

 

 


 

Articolo 7, comma 4-bis
(Contributo a
imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale)

 

 

L’articolo 7, comma 4-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, dispone la concessione di un contributo nel limite di € 2 mln per il 2021 alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali.

 

A tal fine, richiama l’art. 30-quater, comma 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019), che aveva concesso un analogo contributo per il 2019, specificando che per il 2021 lo stesso contributo è riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste.

 

L’art. 30-quater, co. 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) ha disposto che, al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990, la Presidenza del Consiglio dei ministri doveva corrispondere alle stesse un contributo di € 3 mln per il 2019. Ha, altresì, previsto che il contributo in questione non era soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e poteva essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (v. infra).

A sua volta, il co. 1 dello stesso art. 30-quater ha ribadito quanto già previsto dall’art. 44, co. 1, lett. b-bis), del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), e dall’art. 12, co. 1, del DPR 223/2010, ossia che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, che percepiscono i contributi ai sensi della L. 230/1990 e dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, mantengono il diritto all’intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

Infine, il co. 3 ha disposto che il totale dei contributi di cui ai co. 1 e 2 doveva essere corrisposto nel limite dell'80% dei costi dell'esercizio precedente.

 

Al riguardo, si ricorda che la L. 230/1990 aveva concesso un contributo (per il solo triennio 1990-1992) alle imprese radiofoniche private che nel triennio 1987-1989 avessero (fra l’altro) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le 7 e le 20.

Successivamente, l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006 ha disposto che i contributi previsti dall’art. 4 della L. 250/1990 – relativi ad imprese radiofoniche che risultavano essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento[133] – sono corrisposti anche alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990[134].

Ancora in seguito, l’art. 44, co. 1, lett. b-bis), del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) e l’art. 12, co. 1, del DPR 223/2010 hanno disposto, come già detto, che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della L. 230/1990 mantengono il diritto all’intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

In base alle informazioni disponibili sul sito della Presidenza del Consiglio –Dipartimento per l’informazione e l’editoria, negli anni ha beneficiato del contributo unicamente l’impresa Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente Radio Radicale[135].

 

Con riferimento al riassorbimento del contributo previsto dall’art. 30-quater, co. 2, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, si ricorda che, per effetto della proroga disposta, per sei mesi, dall’art. 1, co. 88, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) la convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, scadeva il 21 maggio 2019[136].

A distanza di oltre 6 mesi dalla scadenza della convenzione, è intervenuta la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), il cui art. 1, co. 397, ha autorizzato la spesa massima di € 8 mln annui per il periodo 2020-2022 per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. A sua volta, il co. 398 ha previsto che, fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio, che doveva essere indetta dal Ministero dello sviluppo economico e completata entro il 30 aprile 2020, era “prorogato” il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa.

In base allo stesso co. 398, decorso tale termine, la convenzione con il Centro di produzione S.p.a. si doveva intendere risolta di diritto, salvo che la suddetta procedura non fosse stata ancora conclusa.

Ad oggi, non risulta mai essere stata indetta la nuova gara.

 

Agli oneri derivanti dalla concessione del contributo per € 2 mln per il 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nell’ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1 della L. 198/2016. Il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM.

Da ultimo, per il 2020 è intervenuto il DPCM 16 settembre 2020.

La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.

Per il 2020 è intervenuto il DPCM 17 novembre 2020, che ha ripartito, complessivamente, € 148.312.874.

 

 


 

Articolo 7, comma 4-ter
(Contributi diretti a imprese radiofoniche e a imprese editrici di quotidiani e periodici)

 

 

L’articolo 7, comma 4-ter, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, differisce di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici, fissati, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, dalla L. di bilancio 2019.

 

A tal fine, novella ulteriormente l’art. 1, co. 394, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 1, co. 810, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019 – come modificato dall’art. 30-quater, co. 4, del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) – aveva previsto, a decorrere dal 31 gennaio 2020, l’abrogazione della L. 230/1990 e la novella dell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, in materia di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. Al riguardo, v. scheda art. 7, co. 4-bis.

 

Lo stesso art. 1, co. 810, lett. b), della L. 145/2018 aveva previsto la progressiva riduzione dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a), b) e c), del d.lgs. 70/2017, a determinate categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici (v. infra), fino alla totale abolizione dal “1° gennaio 2022” – rectius: “a decorrere dall’annualità di contributo 2022” – nella seguente misura:

-   per l’annualità 2019, del 20% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;

-   per l’annualità 2020, del 50% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000;

-   per l’annualità 2021, del 75% della differenza tra l’importo spettante in base alla normativa vigente e € 500.000.

In seguito, tutti i termini previsti dall’art. 1, co. 810, della L. 145/2018 sono stati differiti di complessivi 24 mesi dall’art. 1, co. 394, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), come modificato dall’art. 1, co. 10-quaterdecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

In particolare, la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2020 (A.S. 1586) sottolineava che il differimento di ulteriori 12 mesi da esso recato era finalizzato ad evitare che, già a decorrere da gennaio 2020, si determinassero gli effetti di abolizione o riduzione dei contributi, con conseguenti effetti sia sulla continuità aziendale delle imprese, sia sui livelli occupazionali, senza che fosse previamente intervenuta, come peraltro richiedeva la stessa legge di bilancio 2019, una revisione organica della normativa di settore.

 

Pertanto, a seguito dell’ulteriore differimento:

§  decorre dal 31 gennaio 2024 l’abrogazione delle disposizioni che prevedono la concessione di contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale;

§  decorre dall’annualità di contributo 2023 la riduzione progressiva – secondo le modalità precedentemente esposte – dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2026, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

-      imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (art. 2, co. 1, lett. a), d.lgs. 70/2017);

-      enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (art. 2, co. 1, lett. c), d.lgs. 70/2017).

 

Rimane invece fermo che termina con l’annualità di contributo 2021 la corresponsione del contributo alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro (art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. 70/2017) (categoria inclusa tra quelle per le quali il testo originario dell’art. 1, co. 810, lett. b), della L. 145/2018 aveva previsto la riduzione progressiva a decorrere dal 2019). Infatti, il contributo a tali imprese è stato previsto limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della L. 198/2016.

 

Sulla disciplina vigente in materia di contributi diretti all’editoria, si veda il tema curato dal Servizio Studi della Camera Interventi per l’editoria.

 

 


 

Articolo 7, comma 4-quater
(Sostegno del reddito dei dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo)

 

 

L’articolo 7, comma 4-quater, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, consente agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS)[137] anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

 

La disposizione ripropone sostanzialmente quanto previsto per il 2020 – in quel caso con un’ulteriore condizione -  dall’art. 183, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

L’art. 183, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha disposto che, decorso il primo periodo di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", pari a 9 settimane, previsto dall'art. 19 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), gli organismi dello spettacolo dal vivo potevano utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul FUS anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

 

Per completezza, si ricorda che i co. 4 e 5 del medesimo art. 183 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) hanno individuato – nel testo come modificato dall’art. 80, co. 1, lett. b-bis), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) - criteri specifici per l’attribuzione delle risorse del FUS nel periodo 2020-2022, in deroga alla disciplina generale.

In particolare, il co. 4 ha previsto che la quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2020 e per il 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali assegnate per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall’art. 1 del DM 3 febbraio 2014. Ha previsto, altresì, che, per il 2022, gli stessi criteri generali sono adeguati in ragione dell’attività svolta a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell’occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli annullati.

Il co. 5 ha previsto che, per il 2020, per gli organismi diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020 doveva essere erogato un anticipo del contributo fino all’80% dell’importo riconosciuto per il 2019 e che la restante quota del contributo deve essere erogata entro il 28 febbraio 2021. Ha, altresì, affidato a uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo la definizione, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata triennale della programmazione, delle modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020.

In attuazione, è intervenuto il DM 1 del 31 dicembre 2020 – adottato previa intesa in Conferenza unificata del 17 dicembre 2020 – che, in particolare, ha previsto che per l'anno 2021, in ragione delle difficoltà operative derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, nonché per assicurare la tutela dell’occupazione e la continuità progettuale, agli organismi finanziati a valere sul FUS per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogata un’anticipazione del contributo fino al 65% dell’importo riconosciuto per il 2019. La restante quota del contributo è erogata nel 2022 sulla base delle attività effettivamente svolte negli anni 2020 e 2021 e rendicontate. La rendicontazione deve altresì riportare, fra l’altro, la messa in atto di misure di tutela occupazionale nei confronti dei lavoratori dipendenti e non, inclusi i lavoratori autonomi e i titolari di contratto a tempo determinato e gli scritturati.

Ancora, ha previsto che le risorse aggiuntive destinate al FUS, pari a € 50 mln, previste dalla sez. II della L. di bilancio 2021 (L. 178/2020), devono essere ripartite con uno o più decreti ministeriali, sentito il Consiglio superiore per lo spettacolo, per la finalità – fra le altre – di realizzare strumenti di sostegno integrativo, a fini di garanzia, destinati agli organismi dello spettacolo per la ripresa delle attività e per assicurare la tutela occupazionale, con particolare riguardo ai costi di produzione degli spettacoli eventualmente interrotti e/o cancellati a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 nel 2021 e alla corresponsione del compenso previsto per i lavoratori coinvolti (c.d. fondo di garanzia).

In attuazione, è intervenuto il DM 12 gennaio 2021, n. 28, che ha destinato € 10 mln delle risorse del FUS, per l’anno 2021, a contributi integrativi per la corresponsione del compenso previsto per i lavoratori coinvolti e per la copertura dei costi di produzione di attività teatrali, musicali e di danza e circo, nel caso in cui, nel medesimo anno, a seguito di misure di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19, le attività di spettacolo dal vivo siano interrotte o cancellate.

 


 

Articolo 8
(Proroga di termini in materia di giustizia)

 

 

L’articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia.

In particolare:

§  il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario;

§  il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario;

§  il comma 3 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali;

§  il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni;

§  il comma 5 estende l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del DAP, alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito il comma 5-bis per prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense del 2012.

 

Il comma 1 dell’articolo 8 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2021, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

 

In particolare, la disposizione interviene sull’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.

L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018), dall'art. 1, comma 1139, lett. b), della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019, e, da ultimo, dal decreto-legge n. 162 del 2019 (fino al 31 dicembre 2020).

 

Si ricorda che l’articolo 1 comma 419 della legge di bilancio 2020 autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna.

 

Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2021, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il comma 2, in particolare, interviene sull’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell’espletamento dei concorsi per la copertura di 7 posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.

 

L’articolo 1, comma 311, ha aumentato di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, modificando le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015) per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Con decreto del Ministro della giustizia 15 febbraio 2019, emanato ai sensi del medesimo comma 311, si è provveduto ad individuare i 7 istituti penali per i minorenni da classificare come uffici di livello dirigenziale non generale. Si tratta degli istituti di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (Napoli), Milano, Roma e Torino, scelti, secondo quanto riportato nelle premesse del medesimo decreto, in considerazione delle dimensioni e della complessità gestionale, della significativa presenza di detenuti minorenni per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata nonché dell’esigenza di elaborare adeguati percorsi trattamentali di riabilitazione e di reinserimento sociale dei giovani detenuti.

Il comma 311 ha quindi conseguentemente autorizzato il Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali nel triennio 2019-2021 e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale.

 

Il comma 3 dell’articolo 8 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015).

In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2021) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore[138].

 

La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).

Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

La  lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, anche per l’anno 2021, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20% e nel 2017 nel limite del 15%.

 

Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.

In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (conv. L. n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.

 

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’esclusione fino al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale previsione rispondeva all’esigenza di non sottrarre risorse al settore della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici.

L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 (convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 2020, n.8), ha modificato la suddetta disposizione, prolungandone  gli  effetti fino al 31  dicembre 2020, e aggiungendo che essa avrebbe operato «salvo nulla  osta  della  stessa  amministrazione  della  giustizia».

Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, l’ulteriore proroga disposta dalla disposizione in esame si renderebbe necessaria, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito  l’introduzione  e  la  precedente proroga sono rimaste immutate, con il  comparto della  giustizia  ancora  gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di  personale,  e  in  un  contesto  nel  quale, inoltre, l’emergenza epidemiologica da COVID-19  sta  impedendo  il  normale  svolgimento  dei  concorsi 

 

Il comma 5 riguarda i limiti temporali entro cui è destinata ad operare l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). In particolare è modificato l’art. 7, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016). Tale periodo, introdotto dall’art. 8, comma 6-novies, del decreto-legge n. 162/2019, specifica che l’attribuzione, ai sensi dal comma 1 del medesimo art.

7, di talune funzioni in materia di edilizia penitenziaria al personale del DAP fino al 31 dicembre 2022, sia limitata alle opere le cui procedure di affidamento siano state avviate entro il 30 settembre 2020. Il comma in esame proroga di un anno quest’ultimo termine, consentendo quindi che il personale del DAP eserciti tali funzioni con riguardo alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021.

 

Ai sensi, dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 168/2016, allo scopo di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuite le seguenti funzioni:

a)     effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;

b)     gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;

c)     individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.

Le modalità operative per l’esercizio delle suddette funzioni sono poi individuate dal comma 3 del medesimo articolo 7, il quale prevede che la definizione del programma dei lavori da eseguire e l'individuazione dell'ordine di priorità sia demandato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - su proposta del Capo del DAP e d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto interministeriale è stato emanato il 15 marzo 2019 e reca l’approvazione del programma di edilizia penitenziaria relativo all’annualità 2019.

 

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è stato inserito il comma 5-bis per prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell’entrata in vigore della riforma forense.

La disposizione di proroga interviene sull’art. 22 della legge forense (legge n. 247 del 2012), consentendo l’iscrizione all’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma, entro 9 anni (in luogo degli attuali 8 anni) dall’entrata in vigore della riforma stessa, e dunque entro il 2 febbraio 2022.

 

L’art. 22 della legge di riforma dell’ordinamento forense subordina l’iscrizione all’albo speciale:

-        al superamento dell'apposito esame previsto dall’art. 3 della legge 1003/1936 da parte di coloro che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità d'iscrizione all'albo circondariale;

-        all’aver frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF (reg. 1/2015) per coloro che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo di 8 anni.

 

La normativa in vigore prima della riforma, della quale con il comma 5-bis si proroga ulteriormente l’efficacia, prevede invece, per l’iscrizione all’albo speciale, il possesso dei seguenti requisiti:

-        12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ovvero

-        5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame.

Inoltre, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati, anche se non hanno materialmente esercitato la professione: i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento; gli ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello; l’avvocato generale, il vice-avvocato generale o l’avvocato distrettuale dello Stato; coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

 

Si ricorda che il termine originario previsto dalla legge n. 247 è stato, da ultimo prorogato dall'art. 8, comma 6-quater, del D.L. n. 162/2019, che ha portato a 8 gli anni di vigenza della norma transitoria. Ancor prima erano intervenuti, sempre per prorogare il termine:

-        la legge di bilancio 2019 (l. 145 del 2018, art. 1, co. 1139, lett. e);

-        la legge di bilancio 2018 (l. 205 del 2017, art. 1, co. 470);

-        il D.L. n. 244 del 2016 (art. 10, co. 2-ter);

-        il D.L. n. 210 del 2015 (art. 2, co. 2-ter).


 

Articolo 9, comma 1
(Proroga banche dati DNA)

 

 

L’articolo 9, comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.

 

In particolare, il comma 1- novellando l’art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum - proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).

 

Il termine per il citato trasferimento dei profili del DNA era stato già prorogato:

§  al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 1122, lett, f) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205);

§  al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, comma 1140, lett. a) della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145)

§  al 31 dicembre 2020 dall'art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (legge 28 febbraio 2020, n. 8).

 

L’istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla legge n. 85 del 2009, con cui l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina.

La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:

§  dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);

§  relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

§  di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.

 

La disciplina transitoria della legge n. 85 del 2009 (art. 17, comma 1) aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 85, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

L’effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all’adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall’emanazione di tale regolamento (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016. D’altra parte, l’art. 35 del regolamento attuativo - pur prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 (acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA) fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento) - non ha fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.

Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, attualmente, il numero complessivo dei profili genetici ignoti – riferiti all'articolo 17 – che i reparti investigazioni scientifiche di Roma, Parma, Messina e Cagliari devono ancora immettere nella banca dati nazionale dei profili del DNA è pari a circa 3.000 dati, tenuto anche conto delle difficoltà avute nella gestione dei flussi informatici e dello scambio dei dati nella particolare congiuntura pandemica dovuta al COVID-19. Specifica la Relazione che lo spirare del termine previsto dall'articolo 17, in mancanza del completo trasferimento di tutti i profili presenti nel sistema CC-DNA, determinerebbe la perdita di un patrimonio informativo fondamentale, indispensabile per il positivo esito delle attività investigative, anche con riferimento a procedimenti penali risalenti nel tempo e relativi a casi giudiziari ancora irrisolti.

 


 

Articolo 9, comma 2
(Proroga dell’iscrizione dell’Agenzia Industrie Difesa
al Registro Nazionale delle Imprese
)

 

 

L’articolo 9 comma 2 è volto a prorogare al 31 dicembre 2021 l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento.

 

La proroga dell'iscrizione di cui all'articolo 9 comma 2 è concessa nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali da armamento, previsto dal comma 1 dell’articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare.

Istituito dall'art. 3 della legge n. 185/1990, il Registro è attualmente disciplinato dal citato art. 44 del Codice che prevede (al comma 1) che: sia tenuto presso il Segretariato generale della Difesa un Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata;  che copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti siano trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Il successivo comma 2 prevede che solo agli iscritti al Registro Nazionale posso essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. Ulteriori disposizioni di rango secondario sono recate dagli artt. 123-130 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90/2010.

 

Scopo di Agenzia Industrie Difesa (AID), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 22, è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa. AID è un Ente di diritto pubblico che opera secondo sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Ai sensi dell'articolo 133 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90/2010, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, con la "missione" di realizzare il processo di risanamento del sistema produttivo costituito dai seguenti stabilimenti industriali che le sono stati assegnati in gestione con decreti del Ministro della difesa: Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto.; Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto; Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri; Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata; Stabilimento chimico farmaceutico Militare di Firenze; Stabilimento produzione Corda:µi di Castellamare di Stabia; Arsenale di Messina; Stabilimento grafico di Gaeta (ridenominato Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa ("Ce. De. C.U."); Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua.

 

La misura in commento è volta a consentire la proroga al 31 dicembre 2021 dell'iscrizione dell'Agenzia nel predetto Registro, salvaguardandone la funzionalità e consentendole di continuare ad operare secondo le modalità disposte dalla legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), art. 30, comma 1 e dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, art. 16, nelle more di una revisione delle normativa.

 

Il richiamato articolo 30 della legge n. 110/1975 stabilisce che non sono richieste le autorizzazioni per le armi o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto, altrimenti previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla medesima legge n. 110/1975, né sono richiesti gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma (avviso al Prefetto per il trasporto delle armi nell'interno dello Stato), e 34 (l'obbligo dell'avviso all'autorità di pubblica sicurezza anche per via telematica per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza del questore per la fabbricazione di armi di cui all'articolo 31) del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il richiamato articolo 16 del Testo unico prevede altresì che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza abbiano facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

 

Secondo la relazione illustrativa, la revisione della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese dovrebbe provvedere in linea di continuità in materia di esenzioni, dal momento che l'esenzione troverebbe il parere favorevole delle Amministrazioni interessate, rinvenendosi la ratio nel fatto che AID è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa, circostanza che rende superflua la verifica sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento di tale attività economica.

 

 


 

Articolo 10, commi 1-5
(Proroghe in materia di organismi di controllo dei vini, di contratti di lavoro EIPLI, di documentazione antimafia e di recupero aiuti per il settore saccarifero)

 

 

L’articolo 10, ai commi 1-5, prevede 4 distinte proroghe concernenti il settore agricolo:

a)   la prima disposizione proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l’accreditamento degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica (comma 1);

b)   la seconda proroga, al 31 dicembre 2021, taluni contratti a tempo determinato dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia – EIPLI (commi 2 e 3);

c)   la terza proroga, al 31 dicembre 2021, l’esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia per ricevere i fondi dell’Unione europea, relativi ai terreni agricoli, con importi non superiori a 25 mila euro (comma 4);

d)   la quarta proroga, fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021, la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell’Unione europea per le imprese del settore saccarifero (comma 5).

 

Organismi di certificazione e controllo vini

 

Nel dettaglio, il comma 1 dispone quanto sopra delineato relativamente all’accreditamento degli organismi di controllo pubblici dei vini DOP e IGP, sostituendo il comma 2 dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (cosiddetto Testo unico del vino).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 64, comma 1, della suddetta legge n. 238 del 2016, la verifica annuale del rispetto del  disciplinare  nel  corso della produzione e durante e dopo  il  confezionamento  del  vino  è effettuata  da  autorità  pubbliche  e  da  organismi  di  controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5),  del regolamento (CE) n. 882/2004 (poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/625) che operano come organismi di certificazione  dei prodotti secondo i  criteri  fissati  nell'articolo  5  dello  stesso regolamento.

Il comma 2 del medesimo art. 64, oggetto della disposizione in commento, prevede, nel testo che è stato modificato – da ultimo - dall’art. 43-ter, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) che gli organismi di controllo debbano essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e,  in  ogni  caso,  alla  sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica - precisa tale disposizione - devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale modifica, ossia entro sei mesi decorrenti dal 15 settembre 2020 (quindi entro il 15 marzo 2021).

Come anticipato, la disposizione in commento proroga al 31 dicembre 2021 tale termine riferito agli organismi di controllo aventi natura pubblica.

 

La relazione illustrativa ricorda che, al momento, gli organismi di controllo interessati dalla suddetta disposizione sono 19, di cui solo 4 hanno avviato le procedure necessarie per ottenere l’accreditamento in base alla citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Dopo aver rappresentato che il tempo medio per ottenere l’accreditamento è di circa 5 mesi dalla presentazione della domanda, la medesima relazione  afferma che la proroga al 31 dicembre 2021 è necessaria per evitare la revoca, a decorrere dal 16 marzo 2021, delle autorizzazioni rilasciate a quegli organismi pubblici che, a tale data, non riusciranno a completare l’iter procedimentale necessario a conseguire l’accreditamento, con il rischio di lasciare numerosi vini a denominazione protetta e a indicazione geografica protetta sprovvisti dell’organismo preposto alla verifica del rispetto del relativo disciplinare di produzione.

 

Contratti a tempo determinato EIPLI

 

Il comma 2, novellando il comma 5 dell’art. 63 del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020), prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale  dell'Ente  per   lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania  e  Irpinia  (EIPLI),  in essere alla data di entrata in vigore di tale decreto (ossia al 17 luglio 2020) e  la  cui scadenza sia prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 (finora quest’ultimo termine era il  31  dicembre  2020), possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2021 (finora il termine era il 31 dicembre 2020).

 

Il comma 3 stabilisce che l’EIPLI provveda agli oneri derivanti dal comma 2 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La relazione illustrativa ricorda che l’EIPLI è in liquidazione dal 2011, per effetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), che ne ha dichiarato la soppressione, prevedendo, al comma 11 del medesimo art. 21, la costituzione di una nuova società cui vengono trasferite le relative funzioni.

 

I ministeri coinvolti nella definizione del soggetto gestore – prosegue la relazione illustrativa – hanno avviato nel 2020 la fase conclusiva per addivenire alla costituzione di tale società, al fine di risolvere definitivamente le problematiche dell’ente in liquidazione orami da nove anni. “Assumono particolare rilievo, in tale contesto, le questioni relative al personale a tempo determinato il cui utilizzo si è incrementato notevolmente nel corso della liquidazione, in considerazione della previsione normativa del citato articolo 21 che affida la gestione del servizio all’ente fino alla costituzione della nuova società”.

 

La relazione tecnica rileva che i commi 2 e 3 in commento prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità, per l’EIPLI, di prorogare i contratti a tempo determinato esistenti (pari a 30 unità) e che, all’onere derivante dalla proroga dei predetti contratti, si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Documentazione antimafia per accesso ai fondi europei

 

Il comma 4, modificando l’art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018), proroga al 31 dicembre 2021 (dal precedente 31 dicembre 2020) la previsione che le disposizioni del Codice antimafia relative all’obbligo di presentare la documentazione antimafia e di acquisire l’informazione antimafia da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 83, comma 3-bis e art. 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011), non si applichino limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

Viene quindi prorogato al 31 dicembre 2021 il termine che fissa a 25.000 euro la soglia oltre la quale è necessaria la presentazione della documentazione antimafia per accedere a tali fondi: dopo tale termine, sarà quindi obbligatoria la presentazione di tale documentazione per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei per importi superiori a 5 mila euro.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull’art. 91 dello stesso Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:

§  beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;

§  titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

 

L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l’operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (legge n. 172 del 2017): l’art. 19-terdecies del predetto decreto-legge modifica infatti l’art. 91 del codice antimafia - a decorrere dal 6 dicembre 2017 - prevedendo che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.

 

È poi intervenuta la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017):

§  escludendo che debbano presentare l’informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a prescindere dall’entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma realizzata dal citato art. 28 della legge n. 161 del 2017;

§  escludendo dall’obbligo di presentare l’informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000. Conseguentemente, restano soggetti all’obbligo coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro.

 

Successivamente, l’art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine (del 31 dicembre 2018) individuato dalla legge di bilancio 2018.

Da ultimo, l’art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019 (proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 tale esclusione dalla presentazione della documentazione antimafia relativamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.

Recupero aiuti per le imprese del settore saccarifero

 

Il comma 5 modifica l’art. 10-quinquies del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che ha disposto che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, del 16 gennaio 2015, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari.

La disposizione in commento, prevede che tale sospensione avvenga “fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021”.

 

Si ricorda che l’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 27 del 2019, è destinato alle imprese del settore saccarifero sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n.?320/2006 e n.?968/2006, derivanti dalla citata decisione di esecuzione n.?2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015.

In particolare, tale articolo ha sospeso i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, ha dichiarato prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.

 

Il richiamato regolamento (CE) n. 320/2006 ha introdotto un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, prevedendo in particolare, all'articolo 3, che ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di insulina, alla quale sia stata assegnata una quota del Fondo di ristrutturazione temporaneo istituito dal regolamento stesso all'art. 1, "potesse beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata", a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:

§  rinunciasse alla quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici e smantellasse completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o

§  rinunciasse alla quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici, smantellasse parzialmente gli impianti degli zuccherifici interessati e non utilizzasse i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati "per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero", o

§  rinunciasse a una parte della quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici, non utilizzando gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio.

Le modalità di applicazione del regime temporaneo di ristrutturazione sono state fissate dall'altro regolamento sopra citato (n. 968/2006), che dopo aver ulteriormente precisato, tra l'altro, le condizioni per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione (Capo II) e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione degli aiuti (Capo III) dispone, all'art. 26, che "se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l'aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore." Il successivo art. 27 prevede a sua volta un regime sanzionatorio nei casi in cui il beneficiario non abbia segnalato chiaramente la propria inadempienza e non abbia prodotto prove sufficienti del fatto che l'inadempienza stessa sia dovuta a forza maggiore. La penale per il beneficiario è "pari al 10% dell'importo che è tenuto a rimborsare", percentuale elevata al 30% "se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave".

La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 del 16 gennaio 2015, infine, ha previsto l'esclusione dal finanziamento dell'Unione degli importi "indicati nell'allegato (alla decisione stessa) e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR". Tra queste rientrano, per quanto riguarda l'Italia:

§  i finanziamenti dal Fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero per gli anni 2007, 2008 e 2009 (a causa di "interpretazione erronea della produzione di zucchero");

§  le misure relative alla campagna di commercializzazione 2008/2009.

 

La relazione illustrativa, dopo aver ricostruito la vicenda, rileva – tra l’altro – che a seguito della decisione comunitaria di rettifica finanziaria, l’AGEA (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha avviato un’iniziativa di recupero nei confronti delle imprese saccarifere, per un ammontare identico a quello escluso dal finanziamento, complessivamente pari a 90.498.735,16 euro.

La relazione tecnica rileva, tra l’altro, che la disposizione in commento proroga la sospensione di tutti i procedimenti di recupero di somme dovute dalle imprese del settore bieticolo-saccarifero in conseguenza dell’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 aprile 2020 C-390/19 (che ha respinto l’impugnazione – proposta dalla Repubblica italiana – della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2019, Italia/Commissione (T?135/15)).


 

Articolo 10, comma 6
(Disposizioni per i beneficiari degli
esoneri contributivi in agricoltura)

 

 

L’articolo 10, comma 6, sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura.

 

In dettaglio, la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, concernente gli importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020, riguarda gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero previsto dall’articolo 16 e 16-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e si protrae fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi dovuti, ma comunque non oltre il 16 febbraio 2021.

 

L’articolo 16-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (che assorbe l’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149), riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

La disposizione, in particolare, riconosce il predetto beneficio dell’esonero contributivo ai medesimi soggetti beneficiari della stessa misura per il mese di novembre 2020, ai sensi dell’articolo 16 del medesimo dl 137/2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 di quel decreto.

L’articolo 16 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce il beneficio, in particolare, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Inoltre, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

 

La Relazione illustrativa del provvedimento precisa che la disposizione in oggetto persegue il fine di consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata, dall'ente previdenziale, sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti, rendendo fruibili in modo effettivo le misure di esonero contributivo previste dai cd "decreti Ristori" a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, senza esporre gli stessi soggetti al rischio di effettuare i. dovuti versamenti contributivi dopo avere effettuato autonomamente le operazioni di ricalcolo, anziché procedere sulla base della nuova emissione di appositi F24 da parte dell'ente previdenziale, il quale soltanto dispone di tutti i dati completi ed aggiornati circa le posizioni contributive delle singole aziende.

D'altra parte, si rileva che “l'INPS non ha potuto provvedere finora alla suddetta nuova tariffazione in quanto la normativa prevede l'effettuazione di diversi passaggi, che richiedono una tempistica obbligata”.

 

 


 

Articolo 10, comma 6-bis
(Proroga attestati macchine agricole e per
vendita prodotti fitosanitari)

 

 

L’articolo 10, comma 6-bis introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati – prevede che anche gli attestati di funzionalità delle macchine agricole e gli attestati per la vendita e l’acquisto dei prodotti fitosanitari, in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo, siano prorogati di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 

Ciò avviene per mezzo di una novella all’art. 78, comma 4-octies, del decreto-legge n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020).

Al riguardo, si ricorda che la suddetta disposizione, che ha sospeso i termini di scadenza dei certificati di abilitazione alla vendita e all’acquisto dei prodotti fitosanitari, è già stata modificata dall’art. 224, comma 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020). Quest’ultima disposizione ha – da un lato - esteso la sospensione riferita ai prodotti fitosanitari agli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici, dall’altro, ha nuovamente definito i termini di sospensione, previsti in entrambi i casi, per dodici mesi e, comunque, almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ora, mentre finora la sospensione è riferita ai suddetti certificati e attestati in scadenza nel 2020 (o in corso di rinnovo), la disposizione in esame include nella sospensione anche i certificati e attestati (delle medesime tipologie) in scadenza nel 2021 o in corso di rinnovo.

 

 


 

Articolo 11, comma 1
(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

 

 

L’articolo 11, comma 1, fissa al 31 dicembre 2021, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.  

 

Il comma 1 fissa al 31 dicembre 2021 (precedentemente, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore - CTS, entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del medesimo Codice), il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore. Come recentemente chiarito con nota n. 12411 del 16 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decorso del termine, non pregiudica la possibilità di operare trasformazioni, ma le stesse fanno sorgere in capo alle società di mutuo soccorso i conseguenti obblighi devolutivi, come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886 (legge speciale in materia di SOMS).

 

 

Le SOMS sono disciplinate dalla Legge n. 3818 del 1886, che le identifica come enti senza fini di lucro, che perseguono finalità di interesse generale attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività tassativamente elencate, quali:

­      erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

­      erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

­      erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

­      erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le prime due attività elencate possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi. Le Società possono anche promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

È fatto comunque divieto alle Società di Mutuo Soccorso di svolgere attività di impresa.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della Legge 3818 del 1886, in subordine quelle del Codice del Terzo settore - CTS (D. Lgs. n. 117 del 2017) ed in via residuale la normativa del Codice civile.

Il CTS dedica alle Società di mutuo soccorso gli articoli da 42 a 44, chiarendo all’art. 42 che alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, e prevedendo al successivo art. 43 che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.

La citata nota n. 12411 del 16 novembre 2020, una volta chiarito come la trasformazione di cui all’art. 43 CTS non dove intendersi come obbligatoria ma rappresenti una facoltà, che beneficia di un regime di “favor” consistente nell’assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, sottolinea che le SOMS che non se ne avvalgono continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione di cui all’art. 43 del CTS.

 

 

 


 

Articolo 11, comma 1-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di accredito figurativo)

 

 

L’articolo 11, comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, per il solo anno 2019, differisce dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 i termini relativi alle domande di accredito figurativo per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali collocati in aspettativa non retribuita

 

In dettaglio, la disposizione, per il solo anno 2019, modifica:

§  l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, laddove, per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, si prevede che la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza;

§  l’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, laddove, con riferimento ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, qualora essi intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza.

 

In particolare, ai sensi del comma 1 di quest’ultima norma, i suddetti lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.

 


 

Articolo 11, comma 2
(Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

 

 

L’articolo 11, comma 2, proroga al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo

 

In dettaglio, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’articolo 1, comma 445, lett. h), della l. 145/2018, che, al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Peraltro, tale disposizione è circoscritta dall’ambito di operatività dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che si riferisce, in particolare, ai dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In queste ipotesi, si prevede la applicazione (sempre fino al 31/12/2021) della disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza della quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Secondo la Relazione illustrativa del provvedimento, la proroga al 31/12/2021 della limitazione disposta dall’art. 1, comma 445, lett. h), risiede nella “assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell’Ispettorato, rispetto alla quale non è possibile immaginare in tempi congrui una soluzione e pertanto, la scelta della c.d. "opzione zero", attesa la sospensione o il rallentamento delle procedure concorsuali già autorizzate per implementare gli organici, sia ispettivi sia amministrativi, dell'Agenzia.

 

 


 

Articolo 11, commi 3 e 4
(Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)

 

 

L’articolo 11, commi 3 e 4, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori delle due Commissioni tecniche, istituite dalla legge di bilancio 2020, per lo studio della gravosità delle occupazioni e per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale.

 

Nel dettaglio, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine (precedentemente fissato al 31 dicembre 2020) entro il quale devono essere conclusi i lavori delle predette Commissioni tecniche[139], ricostituite dall’art. 1, c. 474 e 475, della L. 160/2019 finalizzati, rispettivamente:

§  a studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale;

§  ad elaborare un quadro comparativo della spesa previdenziale ed assistenziale, in ambito europeo ed internazionale.

 

La Relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che tale proroga dei lavori si rende necessaria a causa dei rallentamenti nella costituzione della Commissione e nel conseguente avvio dei lavori dovuti alla chiusura delle attività istituzionali ordinarie conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

 

I richiamati commi 474 e 475 demandano a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’istituzione delle predette Commissioni, ciascuna delle quali:

§  è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

§  è composta:

-    da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e, per la sola Commissione sulle attività gravose, del Consiglio superiore degli attuari;

-    da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).

Inoltre, si prevede che entro i 10 giorni successivi alla conclusione dei lavori il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori.

Si ricorda che le medesime Commissioni, con le medesime finalità (ma presiedute dal Presidente dell’ISTAT), sono state istituite con i Decreti del Presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2018 e 10 aprile 2018, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 155 e 158, L. 205/2017), che prevedeva anche che i loro lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 15 novembre 2018, per la Commissione sui lavori gravosi, ed entro il 30 settembre 2018, per la Commissione sulla spesa previdenziale ed assistenziale.

 

 

 


 

Articolo 11, comma 5
(Termini per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 11 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018. La proroga del termine concerne i trattamenti pensionistici della "Gestione previdenziale privata".

 

La locuzione "Gestione previdenziale privata" sembrerebbe far riferimento alle gestioni INPS relative ai lavoratori del settore privato, dal momento che alcune circolari dell'INPS adoperano le locuzioni "Gestione previdenziale privata" e "Gestione previdenziale pubblica"; si valuti in ogni caso l'opportunità di chiarire a quale o a quali gestioni pensionistiche dell'INPS si faccia riferimento, considerato anche che per l'ambito dei lavoratori del settore privato esistono diverse gestioni pensionistiche dell'INPS.

Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto[140] rilevano che la proroga è posta in considerazione dell'attività di analisi amministrativa e di adeguamento dei programmi informatici che si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo principio fiscale, di cui all'articolo 150 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Quest'ultimo articolo ha previsto che le somme da restituire al soggetto erogatore, qualora siano state assoggettate a ritenuta fiscale, siano restituite al netto della ritenuta subita - in sostituzione del principio precedente, secondo il quale occorreva restituire anche la quota corrispondente alla ritenuta (quota, dunque, solo formalmente percepita), con la possibilità di deduzione dalle imposte sui redditi della medesima quota[141] -.

La proroga in esame al 31 dicembre 2021 costituisce una deroga esplicita alla norma di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412. Quest'ultimo prevede che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero degli importi eventualmente pagati in eccedenza.

 

Riguardo al suddetto termine "anno successivo", si ricorda che, in base alle norme poste dall'articolo 35, commi 8 e 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ed in base all'interpretazione seguita dalla giurisprudenza e dall'INPS[142]:

-        qualora l'INPS non abbia preso in considerazione redditi di cui l'Istituto fosse già a conoscenza, anche indirettamente, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'altra Amministrazione pubblica che detenga informazioni, il recupero deve avvenire entro l’anno successivo a quello di liquidazione del trattamento pensionistico indebito;

-        negli altri casi, il termine è costituito dall'anno successivo a quello nel corso del quale sia stata resa la dichiarazione dei dati in oggetto da parte del pensionato.

§  Si ricorda altresì che, secondo il paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 16 marzo 2018, il termine temporale in oggetto si intende in ogni caso soddisfatto con l’avvio delle attività di recupero, coincidente, secondo le disposizioni regolamentari dell'INPS, "con le attività di postalizzazione e, dunque, con la trasmissione dei debiti al servizio preposto alla spedizione"[143].

§   

§  Il presente comma 5 specifica che alle attività di recupero oggetto della proroga sono connesse le attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni pensionistiche in oggetto.

 

 


 

Articolo 11, commi 6-8
(Disposizioni per i lavoratori del settore portuale)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 11 differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria[144] per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - e reca uno stanziamento per l'anno 2021, pari a 5,1 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Ai fini della copertura finanziaria di quest'ultimo stanziamento, il comma 8 riduce, nell'identica misura di 5,1 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro. Il comma 7 opera una novella di coordinamento in relazione al summenzionato differimento.

 

Si ricorda che la norma istitutiva delle agenzie (di cui all’articolo 4 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni) fa riferimento ai porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci "containerizzate" avvenisse o fosse avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e nei quali persistessero da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Negli elenchi delle agenzie vengono iscritti i lavoratori in esubero di tutte le imprese che svolgano operazioni portuali[145].

La relazione illustrativa e la relazione tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto[146] specificano che, attualmente, le agenzie sono presenti esclusivamente nei porti di Taranto e di Gioia Tauro[147].

Si ricorda che le agenzie possono operare la somministrazione dei lavoratori, iscritti nei propri elenchi, nei confronti di qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell’agenzia[148]. Ai medesimi lavoratori iscritti è riconosciuta, nel rispetto di un determinato limite di spesa - pari per il 2021, come detto, in base alla novella di cui al presente comma 6, a 5,1 milioni di euro -, un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro (indennità di importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria e comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare); l'indennità è attribuita per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Si ricorda altresì che le agenzie in oggetto svolgono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la formazione professionale degli stessi soggetti in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell’Autorità di sistema portuale. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al termine del periodo di operatività delle agenzie, qualora sussistano nei relativi elenchi lavoratori non reimpiegati, le medesime possono essere trasformate in agenzie di lavoro portuale temporaneo[149].

 

Come accennato, il comma 8 riduce (ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 6), nella misura di 5,1 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2013, n. 147[150].

 


 

Articolo 11, comma 9
(Sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria)

 

 

L’articolo 11, comma 9, sospende dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I predetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e, qualora la decorrenza dei predetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio della decorrenza è posticipato al termine della sospensione stessa.

 

In dettaglio, la disposizione che prevede la sospensione in esame interviene sull’articolo 3, comma 9 della legge 335/1995 (recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), in forza del quale le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati):

a) in dieci anni, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro (nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori), a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103). A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

 

La Relazione illustrativa al provvedimento ricorda che analoga disposizione di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria era stata disposta fino al 30 giugno 2020 dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rispondendo, anche in quel caso, alla necessità di consentire agli Istituti previdenziali di disporre di un maggior periodo di tempo per l'effettuazione delle notifiche degli atti di recupero e di accertamento amministrativo nei confronti dei contribuenti.

Peraltro, “il protrarsi delle misure legislative di sospensione rende necessario sospendere di nuovo il termine della prescrizione fino al 30 giugno 202I. Ciò al fine di escludere che in capo agli uffici postali si possa determinare. un picco di carico gestionale conseguente agli invii massivi di atti di diffida e di accertamento con i quali sia rilevata l'omessa o non conforme denuncia della contribuzione dovuta a seguito di attività interna di verifica da parte dell'lnps ovvero sulla base dei dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali. Tali atti riguardano, in particolare, i soggetti tenuti all'iscrizione nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti e nella Gestione separata. Infatti, la notifica contestuale di atti, che per lo stesso contribuente potrebbe riguardare più annualità di contribuzione accertata come dovuta, è destinata a gravare proprio su alcune delle categorie maggiormente colpite dagli effetti della pandemia - artigiani, commercianti e liberi professionisti”.

 

 


 

Articolo 11, comma 10
(Contratti di lavoro a tempo determinato nella Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o
di pubblica utilità)

 

 

Il comma 10 dell'articolo 11 consente la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proroga, si riduce, nella misura di 7,5 milioni di euro per il 2021, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

 

In particolare, la suddetta proroga è ammessa, così come la precedente norma di proroga[151]: nelle more delle procedure di assunzioni a tempo indeterminato già previste (da concludere entro il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021); in deroga alle disposizioni (richiamate dalla norma[152] oggetto della presente novella) sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

 

 

 


 

Articolo 11, commi 10-bis e 10-ter
(Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19)

 

 

Il comma 10-bis - inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati - differisce al 31 marzo 2021 i termini, posti a pena di decadenza e scaduti entro il 31 dicembre 2020, relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. Il differimento viene ammesso nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021. Ai fini della copertura del relativo onere finanziario, il comma 10-ter - anch’esso inserito dalla Camera dei deputati - riduce in identica misura la dotazione relativa al 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

In base al comma 10-bis in esame, l’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal differimento in esame, al fine di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa.

Si ricorda che nella fattispecie di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 possono rientrare, in base a varie norme transitorie: i trattamenti ordinari di integrazione salariale; gli assegni ordinari di integrazione salariale (sia dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[153]); i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA); gli appositi trattamenti di integrazione salariale in deroga (con la causale suddetta).

Per un quadro dei suddetti trattamenti con causale COVID-19, si rinvia alla scheda di lettura dei commi da 299 a 308 e da 312 a 314 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, nel volume II del dossier[154] dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati concernente la medesima legge.

 

 


 

Articolo 11, comma 1
(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)

 

 

L’articolo 11, comma 1, fissa al 31 dicembre 2021, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.  

 

Il comma 1 fissa al 31 dicembre 2021 (precedentemente, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore - CTS, entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del medesimo Codice), il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore. Come recentemente chiarito con nota n. 12411 del 16 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decorso del termine, non pregiudica la possibilità di operare trasformazioni, ma le stesse fanno sorgere in capo alle società di mutuo soccorso i conseguenti obblighi devolutivi, come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886 (legge speciale in materia di SOMS).

 

 

Le SOMS sono disciplinate dalla Legge n. 3818 del 1886, che le identifica come enti senza fini di lucro, che perseguono finalità di interesse generale attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività tassativamente elencate, quali:

­      erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

­      erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

­      erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

­      erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le prime due attività elencate possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi. Le Società possono anche promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

È fatto comunque divieto alle Società di Mutuo Soccorso di svolgere attività di impresa.

Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.

Alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della Legge 3818 del 1886, in subordine quelle del Codice del Terzo settore - CTS (D. Lgs. n. 117 del 2017) ed in via residuale la normativa del Codice civile.

Il CTS dedica alle Società di mutuo soccorso gli articoli da 42 a 44, chiarendo all’art. 42 che alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, e prevedendo al successivo art. 43 che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.

La citata nota n. 12411 del 16 novembre 2020, una volta chiarito come la trasformazione di cui all’art. 43 CTS non dove intendersi come obbligatoria ma rappresenti una facoltà, che beneficia di un regime di “favor” consistente nell’assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, sottolinea che le SOMS che non se ne avvalgono continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione di cui all’art. 43 del CTS.

 

 

 


 

Articolo 11, comma 1-bis
(Modifiche alla disciplina in materia di accredito figurativo)

 

 

L’articolo 11, comma 1-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, per il solo anno 2019, differisce dal 30 settembre 2020 al 31 dicembre 2020 i termini relativi alle domande di accredito figurativo per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali collocati in aspettativa non retribuita

 

In dettaglio, la disposizione, per il solo anno 2019, modifica:

§  l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, laddove, per i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, si prevede che la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza;

§  l’articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, laddove, con riferimento ai lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, qualora essi intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza.

 

In particolare, ai sensi del comma 1 di quest’ultima norma, i suddetti lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica.

 


 

Articolo 11, comma 2
(Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)

 

 

L’articolo 11, comma 2, proroga al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo

 

In dettaglio, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’articolo 1, comma 445, lett. h), della l. 145/2018, che, al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Peraltro, tale disposizione è circoscritta dall’ambito di operatività dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che si riferisce, in particolare, ai dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In queste ipotesi, si prevede la applicazione (sempre fino al 31/12/2021) della disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza della quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Secondo la Relazione illustrativa del provvedimento, la proroga al 31/12/2021 della limitazione disposta dall’art. 1, comma 445, lett. h), risiede nella “assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell’Ispettorato, rispetto alla quale non è possibile immaginare in tempi congrui una soluzione e pertanto, la scelta della c.d. "opzione zero", attesa la sospensione o il rallentamento delle procedure concorsuali già autorizzate per implementare gli organici, sia ispettivi sia amministrativi, dell'Agenzia.

 

 


 

Articolo 11, commi 3 e 4
(Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)

 

 

L’articolo 11, commi 3 e 4, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori delle due Commissioni tecniche, istituite dalla legge di bilancio 2020, per lo studio della gravosità delle occupazioni e per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale.

 

Nel dettaglio, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine (precedentemente fissato al 31 dicembre 2020) entro il quale devono essere conclusi i lavori delle predette Commissioni tecniche[155], ricostituite dall’art. 1, c. 474 e 475, della L. 160/2019 finalizzati, rispettivamente:

§  a studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale;

§  ad elaborare un quadro comparativo della spesa previdenziale ed assistenziale, in ambito europeo ed internazionale.

 

La Relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che tale proroga dei lavori si rende necessaria a causa dei rallentamenti nella costituzione della Commissione e nel conseguente avvio dei lavori dovuti alla chiusura delle attività istituzionali ordinarie conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

 

I richiamati commi 474 e 475 demandano a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’istituzione delle predette Commissioni, ciascuna delle quali:

§  è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

§  è composta:

-    da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e, per la sola Commissione sulle attività gravose, del Consiglio superiore degli attuari;

-    da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).

Inoltre, si prevede che entro i 10 giorni successivi alla conclusione dei lavori il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori.

Si ricorda che le medesime Commissioni, con le medesime finalità (ma presiedute dal Presidente dell’ISTAT), sono state istituite con i Decreti del Presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2018 e 10 aprile 2018, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 155 e 158, L. 205/2017), che prevedeva anche che i loro lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 15 novembre 2018, per la Commissione sui lavori gravosi, ed entro il 30 settembre 2018, per la Commissione sulla spesa previdenziale ed assistenziale.

 


 

Articolo 11, comma 5
(Termini per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite)

 

 

Il comma 5 dell’articolo 11 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018. La proroga del termine concerne i trattamenti pensionistici della "Gestione previdenziale privata".

 

La locuzione "Gestione previdenziale privata" sembrerebbe far riferimento alle gestioni INPS relative ai lavoratori del settore privato, dal momento che alcune circolari dell'INPS adoperano le locuzioni "Gestione previdenziale privata" e "Gestione previdenziale pubblica"; si valuti in ogni caso l'opportunità di chiarire a quale o a quali gestioni pensionistiche dell'INPS si faccia riferimento, considerato anche che per l'ambito dei lavoratori del settore privato esistono diverse gestioni pensionistiche dell'INPS.

Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto[156] rilevano che la proroga è posta in considerazione dell'attività di analisi amministrativa e di adeguamento dei programmi informatici che si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo principio fiscale, di cui all'articolo 150 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Quest'ultimo articolo ha previsto che le somme da restituire al soggetto erogatore, qualora siano state assoggettate a ritenuta fiscale, siano restituite al netto della ritenuta subita - in sostituzione del principio precedente, secondo il quale occorreva restituire anche la quota corrispondente alla ritenuta (quota, dunque, solo formalmente percepita), con la possibilità di deduzione dalle imposte sui redditi della medesima quota[157] -.

La proroga in esame al 31 dicembre 2021 costituisce una deroga esplicita alla norma di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412. Quest'ultimo prevede che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero degli importi eventualmente pagati in eccedenza.

 

Riguardo al suddetto termine "anno successivo", si ricorda che, in base alle norme poste dall'articolo 35, commi 8 e 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ed in base all'interpretazione seguita dalla giurisprudenza e dall'INPS[158]:

-        qualora l'INPS non abbia preso in considerazione redditi di cui l'Istituto fosse già a conoscenza, anche indirettamente, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'altra Amministrazione pubblica che detenga informazioni, il recupero deve avvenire entro l’anno successivo a quello di liquidazione del trattamento pensionistico indebito;

-        negli altri casi, il termine è costituito dall'anno successivo a quello nel corso del quale sia stata resa la dichiarazione dei dati in oggetto da parte del pensionato.

§  Si ricorda altresì che, secondo il paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 16 marzo 2018, il termine temporale in oggetto si intende in ogni caso soddisfatto con l’avvio delle attività di recupero, coincidente, secondo le disposizioni regolamentari dell'INPS, "con le attività di postalizzazione e, dunque, con la trasmissione dei debiti al servizio preposto alla spedizione"[159].

§   

§  Il presente comma 5 specifica che alle attività di recupero oggetto della proroga sono connesse le attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni pensionistiche in oggetto.

 

 


 

Articolo 11, commi 6-8
(Disposizioni per i lavoratori del settore portuale)

 

 

Il comma 6 dell’articolo 11 differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria[160] per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - e reca uno stanziamento per l'anno 2021, pari a 5,1 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Ai fini della copertura finanziaria di quest'ultimo stanziamento, il comma 8 riduce, nell'identica misura di 5,1 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro. Il comma 7 opera una novella di coordinamento in relazione al summenzionato differimento.

 

Si ricorda che la norma istitutiva delle agenzie (di cui all’articolo 4 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni) fa riferimento ai porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci "containerizzate" avvenisse o fosse avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e nei quali persistessero da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Negli elenchi delle agenzie vengono iscritti i lavoratori in esubero di tutte le imprese che svolgano operazioni portuali[161].

La relazione illustrativa e la relazione tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto[162] specificano che, attualmente, le agenzie sono presenti esclusivamente nei porti di Taranto e di Gioia Tauro[163].

Si ricorda che le agenzie possono operare la somministrazione dei lavoratori, iscritti nei propri elenchi, nei confronti di qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell’agenzia[164]. Ai medesimi lavoratori iscritti è riconosciuta, nel rispetto di un determinato limite di spesa - pari per il 2021, come detto, in base alla novella di cui al presente comma 6, a 5,1 milioni di euro -, un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro (indennità di importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria e comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare); l'indennità è attribuita per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

Si ricorda altresì che le agenzie in oggetto svolgono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la formazione professionale degli stessi soggetti in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell’Autorità di sistema portuale. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al termine del periodo di operatività delle agenzie, qualora sussistano nei relativi elenchi lavoratori non reimpiegati, le medesime possono essere trasformate in agenzie di lavoro portuale temporaneo[165].

 

Come accennato, il comma 8 riduce (ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 6), nella misura di 5,1 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2013, n. 147[166].

 


 

Articolo 11, comma 9
(Sospensione di termini prescrizionali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria)

 

 

L’articolo 11, comma 9, sospende dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I predetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e, qualora la decorrenza dei predetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio della decorrenza è posticipato al termine della sospensione stessa.

 

In dettaglio, la disposizione che prevede la sospensione in esame interviene sull’articolo 3, comma 9 della legge 335/1995 (recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), in forza del quale le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati):

a) in dieci anni, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro (nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori), a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103). A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

 

La Relazione illustrativa al provvedimento ricorda che analoga disposizione di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria era stata disposta fino al 30 giugno 2020 dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rispondendo, anche in quel caso, alla necessità di consentire agli Istituti previdenziali di disporre di un maggior periodo di tempo per l'effettuazione delle notifiche degli atti di recupero e di accertamento amministrativo nei confronti dei contribuenti.

Peraltro, “il protrarsi delle misure legislative di sospensione rende necessario sospendere di nuovo il termine della prescrizione fino al 30 giugno 202I. Ciò al fine di escludere che in capo agli uffici postali si possa determinare. un picco di carico gestionale conseguente agli invii massivi di atti di diffida e di accertamento con i quali sia rilevata l'omessa o non conforme denuncia della contribuzione dovuta a seguito di attività interna di verifica da parte dell'lnps ovvero sulla base dei dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali. Tali atti riguardano, in particolare, i soggetti tenuti all'iscrizione nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti e nella Gestione separata. Infatti, la notifica contestuale di atti, che per lo stesso contribuente potrebbe riguardare più annualità di contribuzione accertata come dovuta, è destinata a gravare proprio su alcune delle categorie maggiormente colpite dagli effetti della pandemia - artigiani, commercianti e liberi professionisti”.

 

 


 

Articolo 11, comma 10
(Contratti di lavoro a tempo determinato nella Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili
o di pubblica utilità)

 

 

Il comma 10 dell'articolo 11 consente la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proroga, si riduce, nella misura di 7,5 milioni di euro per il 2021, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

 

In particolare, la suddetta proroga è ammessa, così come la precedente norma di proroga[167]: nelle more delle procedure di assunzioni a tempo indeterminato già previste (da concludere entro il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021); in deroga alle disposizioni (richiamate dalla norma[168] oggetto della presente novella) sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

 

 

 


 

Articolo 11, commi 10-bis e 10-ter
(Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19)

 

 

Il comma 10-bis - inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati - differisce al 31 marzo 2021 i termini, posti a pena di decadenza e scaduti entro il 31 dicembre 2020, relativi alla richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti. Il differimento viene ammesso nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021. Ai fini della copertura del relativo onere finanziario, il comma 10-ter - anch’esso inserito dalla Camera dei deputati - riduce in identica misura la dotazione relativa al 2021 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

 

In base al comma 10-bis in esame, l’INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal differimento in esame, al fine di garantire il rispetto del suddetto limite di spesa.

Si ricorda che nella fattispecie di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 possono rientrare, in base a varie norme transitorie: i trattamenti ordinari di integrazione salariale; gli assegni ordinari di integrazione salariale (sia dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia dei Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l’INPS[169]); i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA); gli appositi trattamenti di integrazione salariale in deroga (con la causale suddetta).

Per un quadro dei suddetti trattamenti con causale COVID-19, si rinvia alla scheda di lettura dei commi da 299 a 308 e da 312 a 314 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, nel volume II del dossier[170] dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati concernente la medesima legge.

 



[1]     Ai sensi della novella di cui all'articolo 1-ter del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.

[2]     Resta fermo il principio (posto dall’articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.

[3]     Come detto, con riferimento a queste ultime cessazioni, la proroga è stata già disposta dalla novella di cui all'articolo 1-ter del D.L. n. 125 del 2020.

[4]     Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. infra.

[5]     Ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 1, comma 227, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e l’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni).

[6]     Con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2012, si applica anche il limite del 20 per cento delle unità cessate (ai sensi del citato articolo 3, comma 102, della L. n. 244 del 2007).

[7]     Cfr. l’articolo 66, comma 9-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).

[8]     Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. infra, in nota, per i relativi riferimenti normativi.

[9]     Cfr. l’articolo 66, commi 13 e 13-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).

[10]   Cfr. il citato articolo 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).

[11]   Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.

[12]   Il termine finale è stato così prorogato dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

[13]   Riguardo alle risorse finanziarie, cfr. anche il comma 3 del suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75.

[14]   Data di entrata in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.

[15]   Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

[16]   Riguardo alle pubbliche amministrazioni escluse, cfr., come accennato, infra.

[17]   Riguardo a tale data, cfr. supra.

[18]   Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

[19]   Per le ultime disposizioni di proroga, di cui all'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183 ed al relativo allegato 1, si rinvia alla scheda di lettura della voce di quest'ultimo allegato relativa al comma 3 del medesimo articolo 2-bis.

[20]   Cfr. l’A.C. n. 2845.

[21]   Per l'attuale esclusione di tale istituto, cfr. supra, in nota.

[22]   Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[23]   Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[24]   Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, nonché gli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni.

[25]   L'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ai sensi dell'art.259, comma 6, del TUEL è chiamato a rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e, contestualmente, a ridurre la spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno di riferimento.

[26]   Il richiamato art. 14 dispone che, per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, gli enti possono utilizzare, dal 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nel 1998, al Fondo per il compenso del lavoro straordinario (di cui all’art. 31, c. 2, del CCNL del 6 luglio 1995) per la parte che residua dopo l’applicazione di quanto disposto dal successivo art. 15, c. 1, che prevede la destinazione di determinate risorse per migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.

[27]   Con riguardo all'articolo 4 e alla sua attuazione si veda la seguente sezione del sito della giustizia amministrativa:https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/udienze-da-remoto-art4dl282020.

[28]   Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[29]   Tali adempimenti concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite ed altre disposizioni).

[30]   Si tratta di parte delle risorse del Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall’art. 1, co. 140, della L. 232/2016 e rifinanziato dall’art. 1, co. 1072, della L. 205/2017. Nello specifico, il riparto delle risorse previste dalla L. 205/2017 è stato operato con D.P.C.M. 28 novembre 2018. In particolare, complessivi 3.118,6 milioni di euro dal 2018 al 2033 (di cui 61,4 milioni di euro nel 2018 e 134,3 milioni di euro nel 2019) sono stati destinati all'ex MIUR per interventi di edilizia pubblica compresa quella scolastica e universitaria e di prevenzione del rischio sismico.

[31]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.

[32]   ASL (aziende sanitarie locali); aziende ospedaliere (AO); Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS), anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie (AOU) integrate con il Servizio sanitario nazionale e IZS (Istituti zooprofilattici).

[33]   Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

[34]   La norma è stata estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) e al 2020 con l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019 (Proroga termini, L. n. 8 del 2020).

[35]   La proroga del finanziamento è stata già precedentemente prevista dall’art. 25-sexies, comma 1, D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018); dall'art. 38, comma 1-novies, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019) e, successivamente, dall'art. 5, comma 5-bis, del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020).

[36]   Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/2019.

[37]   Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019.

[38]   Cfr. la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021.

[39]   Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del citato D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

[40]   Cfr. la citata L. n. 56 del 1989 e il regolamento di cui al D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221.

[41]   Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

[42]   In base a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 26 del 2014.

[43]   In base all'articolo 16, comma 1, lettera d) del citato D.Lgs. n. 26 del 2014.

[44]   Rispettivamente: c) considerare la necessità' di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in  una  procedura,  fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure  precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o  sia  classificata  come  «lieve»  o  «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE; e f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti  bellici,  per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali  e  di  esercitazioni  didattiche  ad  eccezione  della formazione  universitaria  in  medicina   veterinaria   e   dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

[45]   In particolare, vengono introdotte, in difformità della normativa europea in materia, le seguenti disposizioni:

·        divieto degli esperimenti e delle procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;

·        divieto di utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;

·        divieto di allevare, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.

[46]   Sul punto, si ricorda che, a livello europeo, è stato creato il Laboratorio di riferimento dell'Unione per la convalida di metodi alternativi ai test sugli animali (European Union Reference Laboratory for alternatives to animal - EURL ECVAM), che ha contribuito a definire i principi di base della validazione e le procedure in grado di ridurre, rifinire e rimpiazzare l'uso di animali da laboratorio. La definizione di tali metodi è comunemente conosciuta come il Principio delle 3Rs, dall'inglese Replacement, nel caso l'animale venga completamente sostituito; Reduction, se si riesce ad attuare lo stesso esperimento con un numero inferiore di animali; Refinment, ovvero qualsiasi metodo o approccio che impedisce o riduce l'esistente o potenziale condizione di pena, dolore o qualsiasi condizione avversa all'animale.

[47]   La Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. La Commissione Affari sociali della Camera ha invece approvato parere contrario. Con il parere approvato, la Commissione ha espresso anche la preoccupazione che l'introduzione di norme più restrittive rispetto a quelle della direttiva possa escludere l'Italia dal circuito dei grandi progetti di ricerca internazionale che prevedono l'uso di animali da laboratorio. Entrambe le Commissioni parlamentari hanno inoltre sottolineato l'inadeguatezza dei fondi previsti per lo sviluppo di metodi alternativi.

[48]   Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, l’AIFA può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non possa far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. Tale possibile fattispecie si aggiunge alle altre fattispecie di lavoro a tempo determinato o flessibile, ammesse nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[49]   Resta fermo che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni (comma richiamato dal citato articolo 9-duodecies, comma 2, del D.L. n. 78).

[50]   La formulazione originaria del citato articolo 9-duodecies, comma 2, del D.L. n. 78 prevedeva che le procedure in esame fossero effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno. Il comma 1 dello stesso articolo 9-duodecies ha elevato a 630 il numero di unità della dotazione organica dell’AIFA (numero comprensivo anche delle procedure di assunzioni summenzionate).

[51]   Cfr. l’A.C. n. 2845.

[52]   Il divieto che concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è posto dall'articolo 7, comma 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 165. Il termine di decorrenza del 1° luglio 2019 è stabilito dall'articolo 22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni. 

[53]   Tali dipendenti a termine rientrano nel ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, ruolo istituito, presso gli Istituti summenzionati, ai sensi dei commi 422 e 423 del citato articolo 1 della L. n. 205 del 2017. Cfr. anche infra, in nota.

[54]   Di cui al comma 432 del citato articolo 1 della L. n. 205, e successive modificazioni.

[55]   Tale data corrisponde (ai sensi del citato comma 432 dell'articolo 1 della L. n. 205) al centottantesimo giorno successivo alla decorrenza della sezione contrattuale relativa al summenzionato ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (tale sezione è stata istituita - con decorrenza dal 12 luglio 2019 - dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 11 luglio 2019).

[56]   Anche tali dipendenti a termine rientrano nel summenzionato ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

[57]   Ai sensi del comma 433 dello stesso articolo 1 della L. n. 205.

[58]   Cfr. l’A.C. n. 2845.

[59]   Legge di stabilità per il 2015

[60]   Il decreto ministeriale 18 ottobre 2012 ha determinate le tariffe massime che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale. Le tariffe fissate dal decreto erano originariamente valide fino al 31 dicembre 2014. L’articolo 7, comma 4, del decreto 192/2014 di proroga termini ha differito il termine di un anno, al 31 dicembre 2015.

[61]   In tal senso sono intervenuti l’articolo 1, comma 410 della legge n.205/2017 (legge di bilancio 2018) e poi l’articolo 1, comma 519 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

[62]   Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n.124.

[63]   http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?
lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5279

[64]   In base ad un accordo formalizzato nel luglio 2017, infatti, l’Ospedale è gestito dalla Qatar Foundation e dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

[65]   Tale previsione è disposta all’art. 1, comma 836, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in base alla quale, dal 2007, la regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

[66]   Il decremento della spesa complessiva annua per l’acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera da privati accreditati rispetto al valore di spesa consuntivato nel 2011 è stato previsto pari allo 0,5 per cento per il 2012 e all’1 per cento per il 2013.

[67]   Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

[68]   Di cui all'art. 45, comma 1-ter, del decreto legge n. 124 del 2019 (c.d. Decreto fiscale) che lo fissa in un valore non superiore al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 e dall’articolo 8-sexies, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 502 del 1992, ai sensi del quale il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

[69]  Sono sette le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro (PdR): Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Molise; Calabria e Molise sono commissariate.

[70]   La dotazione originaria per il 2020 era pari a 5 milioni di euro.

[71]   Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in base alla procedura prevista dal citato articolo 1, comma 338, della L. n. 205).

[72]   In base all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

[73]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[74]   Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[75]   Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

[76]   Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

 

[77]   L’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[78]   In base all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal 1999 il Consiglio dei ministri determina per tutte le pubbliche amministrazioni, entro il primo semestre di ogni anno, il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. E’ conseguentemente emanato un DPCM.

[79]   Evidenziava, inoltre, che nell’a.s. 2020/2021 sono 24.387 i posti funzionanti, mentre la dotazione organica è pari a 17.071 unità.

[80]   Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria tengono conto della previsione di cui all’art. 1, co. 3, della L. 186/2003, in base alla quale in tali ordini di scuole l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica.

[81]   In particolare, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:

a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;

b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;

c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;

d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

Nelle scuole dell’infanzia e primaria l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:

a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;

b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria, abbia frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque sia riconosciuto idoneo dall'ordinario diocesano; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.

[82]   L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori del concorso è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

[83]   Di cui all’avviso pubblicato nella GU, 4a Serie Speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004.

[84]   L’indizione del concorso non ha riguardato i posti d’insegnamento della religione cattolica nelle province di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta, per i quali la normativa vigente prevede autonome procedure di reclutamento del personale docente.

[85] L’art. 6 del d.lgs. 168/2001 stabilisce che per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 dell'allora MIUR è stato approvato con D.M. 25 settembre 2018, n. 627. A seguito della soppressione del MIUR, l'art. 3, co. 4, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto intanto il trasferimento del personale sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. La procedura di interpello è stata disposta con decreto 14 agosto 2020, n. 101. 

[86] La prima dichiarazione dello stato di emergenza, con scadenza fino al 31 luglio 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020; la seconda dichiarazione, con scadenza fino al 15 ottobre 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020; la terza dichiarazione, con scadenza fino al 31 gennaio 2021, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020. La quarta con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con scadenza fino al 30 aprile 2021.

[87] Per un riepilogo di tutti i provvedimenti di contenimento si veda il Dossier del Servizio studi del Senato n. 306/1 di novembre 2020, Le misure di contenimento del contagio nei Dpcm di attuazione con Testo a fronte tematico dei Dpcm dal 7 agosto al 3 novembre 2020.

[88] L'art. 2 del D.L. 19/2020, al comma 1, demanda l'adozione delle misure di contenimento (elencate nell'articolo 1) ai D.P.C.M., per l'adozione dei quali si procede: i) su proposta del Ministro della salute o ii) su impulso delle regioni (con una proposta dei Presidenti delle regioni interessate, qualora le misure riguardino esclusivamente una o più regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora le misure riguardino l'intero territorio nazionale). In entrambi i casi, il decreto è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia (nonché sentiti i Presidenti delle regioni interessate o il Presidente della Conferenza delle regioni nel caso sub i)).

[89]   Le proroghe sono state disposte dall’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), dall’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), dall’art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), dall'art. 1, co. 1138, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) e dall’art. dall'art. 6, co. 4, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

[90]   Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, che ha anche apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

[91]   In base al co. 5 dello stesso art. 58 – come modificato, da ultimo, dall'art. 2, co. 5, lett. a), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – dall’a.s. 2013/2014 e fino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali hanno acquistato – ai sensi dell’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 (che ha disposto che tutte le amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip) – i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sarebbe sostenuta per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’art. 4 del DPR 119/2009 (che aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale).

[92]   La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con D.I. 1074 del 20 novembre 2019 (qui un errata corrige all'allegato). Il bando è stato emanato con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019. Il termine per la presentazione della domanda è poi stato prorogato con D.D. 2318 del 20 dicembre 2019. Il 5 febbraio 2020, rispondendo alla Camera all’interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate 12.977 istanze.

Successivamente, l’art. 20 del D.L. 9/2020 – il cui contenuto è stato poi riversato nell’art. 121-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, che ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti) – ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio, dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.

[93]   La previsione era volta a consentire spostamenti fra province o fra posizioni. Con D.D. 573 del 18 maggio 2020 (di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.

L’inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.

Dovevano essere altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all’esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l’immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.

In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a 1.817, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati.

La domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati. Al riguardo, con nota prot. 12254 del 18 maggio 2020 era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.

[94]   La mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata disciplinata con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020.

Conseguentemente, con nota 25403 del 24 agosto 2020, il Ministero dell’istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.

[95]   Inoltre, ha disposto che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima della sua entrata in vigore restano confermate per la durata delle stesse.

[96]   L’art. 230, co. 2-ter e 2-quater, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) aveva previsto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti a tempo parziale all’esito della prima procedura selettiva.

[97]   Ai sensi di tale comma, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al d.lgs. 300/1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, il presente ambito comprende anche il CONI.

[98] Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del D.L. 104/2020 in prima lettura (A.S. 1925), "la sospensione delle procedure concorsuali disposta dalla normativa emergenziale ha impedito ai comuni di attuare la propria programmazione dei fabbisogni di personale" e pertanto la disposizione in commento consente di ampliare le possibilità di utilizzo delle graduatorie vigenti, per gli enti che ne dispongano o che intendano convenzionarsi tra loro.

 

[99]   Qui la normativa delle regioni e delle province autonome.

[100] In base al FOCUS pubblicato dal MUR a novembre 2020, nell’a.a. 2019/2020 il comparto AFAM è risultato composto da una rete di 157 Istituzioni (86 statali e 71 non statali), così suddivise: 20 Accademie di belle arti statali (ABA); 19 Accademie legalmente riconosciute (ALR); 59 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti superiori di studi musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti superiori per le industrie artistiche statali (ISIA); 1 Accademia nazionale di danza statale (AND); 1 Accademia nazionale di arte drammatica statale (ANAD); 34 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005. Il 54,5% delle Istituzioni appartiene all’Area musicale e coreutica, mentre il restante 46,5% appartiene all’Area artistica e teatrale.

[101] I termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con DM 19 marzo 2001, come rettificato con DM 19 aprile 2001.

[102] La procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con DM 16 giugno 2005.

[103] In precedenza, l’estensione era stata disposta, per gli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 dall’art. 6, co. 3, lett. b), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), per l'a.a. 2016/2017 dall’art. 4, co. 5-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), per l’a.a. 2017/2018 dall’art. 1, co. 1146, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), per l’a.a. 2018/2019 dall’art. 6, co. 2, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018).

[104] Le modalità di inserimento in queste graduatorie sono state definite con DM 30 giugno 2014, n. 526.

[105] Le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con DM 597 del 14 agosto 2018. Le graduatorie definitive erano state pubblicate il 23 novembre 2018. Da ultimo, con avviso 1646 del 19 ottobre 2020 sono state pubblicate le graduatorie definitive rettificate.

[106] L’art. 1, co. 888, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha previsto che, successivamente all’adozione del DPCM che definisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, a decorrere dal 1° novembre 2021 sono incrementate le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali, incluse quelle delle istituzioni da statizzare. A tal fine, il co. 889 dello stesso art. 1 ha autorizzato una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022.

      A sua volta, il co. 890, secondo periodo, ha disposto che – evidentemente dopo l’intervento del DPCM di cui sopra e l’ampliamento delle dotazioni organiche – con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM. Il successivo co. 891, terzo e quarto periodo, ha disposto che tale decreto tiene conto degli esiti della ricognizione degli incarichi di docenza attribuiti per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, effettuata dalle Istituzioni AFAM ai sensi del medesimo co. 891, e che alle Istituzioni che non abbiano effettuato la medesima ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del co. 888.

[107] Al riguardo, l’art. 1, co. 893, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha disposto che, fino all’applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 a.a., sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. A sua volta, la relazione tecnica all’A.C. 2790 (da cui, la L. 178/2020) faceva presente che in attuazione dell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili sono pari a € 7,6 mln.

[108] La procedura di interpello è stata prevista con decreto 14 agosto 2020, n. 101.

[109]  Essi sono: a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park; b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI; c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR; d) Istituto Italiano di Studi Germanici; e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF; f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM; g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN; h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV; i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS; l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM; m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"; o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI; p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE; q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA; r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA; s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP); t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT; u) Istituto Superiore di Sanità - ISS; v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

[110] La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) è stata istituita dall'art. 4 del D.L. 269/2003 "con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza". La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze. Lo statuto vigente è stato adottato D.P.R. 31 luglio 2005.

[111]  Art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), che ha riferito tale aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013.

[112] L’art. 6, co. 1, del D.L. 91/2018 (L. 18/2018) ha prorogato (dal 6 agosto 2018) al 31 ottobre 2018 il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel V quadrimestre di quella tornata.

[113] Qui la pagina dedicata sul sito del MUR.

[114] Anziché fino al 31 dicembre 2020, come previsto dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla previsione di mandato biennale di cui all’art. 16, co. 3, lett. f), della L. 240/2010.

[115] Anziché entro il 30 settembre 2020, come previsto dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla previsione di cui all’art. 6 del DPR 95/2016.

[116] Al riguardo, si ricorda che l’art. 1 del regolamento emanato con D.I. 87/2009 ha disposto che la formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti per l’ordinamento dell'insegnamento universitario (CFU). Per l'accesso ai corsi è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo equipollente rilasciato da Stato estero. I corsi formativi sono realizzati: dalle scuole di alta formazione e di studio istituite, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 368/1998, presso l’Istituto centrale del restauro, l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto centrale per la patologia del libro; dai centri, di cui all’art. 29, co. 11, del d.lgs. 42/2004, costituiti mediante appositi accordi tra il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati; da altri soggetti pubblici o privati accreditati presso lo Stato, ai sensi dello stesso art. 29, co. 9, del medesimo d.lgs. 42/2004.

      Il medesimo art. 1 ha previsto, altresì, che con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, doveva essere definita la classe della laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore di beni culturali. In attuazione, è intervenuto il D.I. 2 marzo 2011, che ha istituito la classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali.

      Infine, l’art. 1 del D.I. 87/2009 ha disposto che, al termine del corso, previo superamento di un esame finale avente valore di esame di Stato, abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, le università rilasciano la laurea magistrale, le accademie di belle arti il diploma accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate un diploma, equiparato alla laurea magistrale.

      Da ultimo, il D.I. 21 dicembre 2017 ha disposto che i diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'Opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna  e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento ai sensi del D.I. 87/2009, sono equiparati al diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali.

[117] Quest’ultimo reca la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.

[118] Di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. Si ricorda che tale comma individua alcune delle professioni in oggetto mediante richiamo del regolamento di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

      Riguardo all’attuazione della norma in esame per il 2020, cfr. infra.

[119] Cfr. supra, in nota.

[120] Tale norma deriva dalla proroga del disposto di cui al comma 2 del citato articolo 6 del D.L. n. 22 del 2020.

[121] Cfr. l’articolo 3 di quest’ultimo.

[122] Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 129 e 138 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.

[123] Si ricorda che gli esami di abilitazione relativi ai suddetti esperti, medici e consulenti del lavoro sono stati svolti, per l’anno 2020, con modalità in deroga, in base, rispettivamente, al decreto direttoriale 29 ottobre 2020, prot. n. 66, al decreto direttoriale 26 ottobre 2020, prot. n. 64, e al decreto direttoriale 4 novembre 2020, prot. n. 67 (nonché in base ai decreti direttoriali richiamati da quest’ultimo); i suddetti tre decreti sono stati adottati ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 6 del D.L. n. 22 del 2020.

      Per l'anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è stata indetta (al momento senza modalità in deroga) con il decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.

[124]  Il Comitato è stato istituito, con l’integrazione dei tre esperti, con D.I. 474 del 31 ottobre 2018.

[125]  In base all’art. 2 della stessa L. 226/2017, una quota non inferiore al 20% del contributo straordinario deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio.

[126] Per completezza, si segnala che secondo l'art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020, per attenuare gli effetti subiti dal settore cinematografico, possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi e i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva previsti dagli artt. 23-27 della L. 220/2016, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsti dall’art. 28 della stessa legge.

[127]  In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari. Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 342 del 31 luglio 2017.

[128]  In particolare, i contributi selettivi sono attribuiti, sulla base della valutazione di 15 esperti, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare e destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle start-up, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 343 del 31 luglio 2017, poi modificato con DM 148 del 15 marzo 2018, DM 9 del 15 gennaio 2019, DM 149 del 14 marzo 2019, DM 150 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019. Con DM 523 del 12 novembre 2019 sono stati nominati i 15 esperti. Modifiche allo stesso DM sono poi state apportate con DM 584 del 16 dicembre 2019.

[129]  In particolare, i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva sono attribuiti dai medesimi esperti che si occupano dei contributi selettivi, sulla base di valutazione relativa alla qualità artistica, al valore culturale e all’impatto economico del progetto. Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 341 del 31 luglio 2017, poi modificato con i già citati DM 148 del 15 marzo 2018, DM 149 del 14 marzo 2019 e DM 179 del 2 aprile 2019.

[130]  Da ultimo, il riparto del Fondo tra le diverse tipologie di contributo previste dalla L. 220/2016 è stato disposto, per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020.

[131]  La sezione del Fondo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche aveva una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e ha una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed 10 milioni di euro per il 2021. Le risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a riattivazione di sale chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, trasformazione di sale o multisale esistenti, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Particolari agevolazioni sono state previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti. E' stata disposta, inoltre, l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Le disposizioni applicative sono state adottate con DPCM 4 agosto 2017, poi modificato con DPCM 5 marzo 2018 che, in particolare, per gli anni dal 2018 al 2021, ha destinato una quota pari al 10% dell’ammontare delle risorse annue alla realizzazione, da parte di enti del terzo settore, di nuove sale cinematografiche presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate. Inoltre, ha ribadito che tra i destinatari dei contributi rientrano anche i comuni e gli altri enti pubblici proprietari di sale cinematografiche.

[132]  La sezione del Fondo destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo aveva una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Le disposizioni applicative sono state definite con DPCM 24 ottobre 2017.

[133] In particolare, per le imprese radiofoniche che risultavano essere organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento e che, oltre ad aver registrato la testata e a non essere editori o controllori di imprese editrici di quotidiani o periodici organi dei medesimi partiti, trasmettevano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, per non meno del 50% delle ore di trasmissione comprese fra le 7 e le 20, l’art. 4 della L. 250/1990 – come modificato, da ultimo, dall’art. 2, co. 6, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012) – aveva previsto la corresponsione di un contributo annuo pari al 40% della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti. Aveva, altresì, disposto che, ove le entrate pubblicitarie fossero state inferiori al 25% dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, era concesso alle stesse imprese un ulteriore contributo integrativo pari al 50% del contributo già indicato. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il contributo integrativo era stato raddoppiato dall’art. 2, co. 1, della L. 278/1991.

La somma di tutti i contributi non poteva, comunque, superare il 50% cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti.

Successivamente, l’art. 12, co. 4, del DPR 223/2010 aveva stabilito che i contributi previsti, tra l’altro, dall’art. 4 della L. 250/1990 non potevano comunque eccedere, per ogni singola impresa, l’importo di € 4 mln (annui).

In seguito, l’art. 3 del d.lgs. 70/2017 – emanato in attuazione dell'art. 2, co. 1 e 2, L. 198/2016 – ha specificato, con riferimento all’esclusione dalla possibilità di continuare a percepire i contributi da parte degli organi di informazione dei partiti e dei movimenti politici e sindacali, già prevista dalla medesima legge, che sono comprese nell’esclusione, oltre alle imprese editrici, anche le imprese di cui all’art. 4 della L. 250/1990, ossia le imprese radiofoniche organi di partiti politici presenti in almeno un ramo del Parlamento.

La disciplina dell’art. 4 citato ha continuato, in ogni caso, ad applicarsi alle imprese radiofoniche private che hanno svolto attività di informazione di interesse generale.

[134] Il riferimento alla L. 7 agosto 1990, n. 250, contenuto nell’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006, è da intendersi come errore materiale.

[135] Dal medesimo sito, risulta che tali contributi sono stati pari a € 4.000.000 per ciascuno degli anni dal 2011 al 2018 (nello specifico: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011), a € 4.131.655,20 per ciascuno degli anni 2010 e 2009, a € € 4.153.629,44 per il 2008, a € 4.153.452,00 per il 2007, a € 4.153.180,20 per il 2006, a € 4.159.915,00 per il 2005, a € 4.159.915,19 per il 2004, a € 4.132.000,00 per il 2003.

[136] La predetta convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, aveva disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione stipulata il 21 novembre 1994 tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire. In particolare, la convenzione era stata stipulata ai sensi dell’art. 9, co. 1, del D.L. 602/1994, successivamente decaduto (il co. 3 aveva previsto che "la scelta del concessionario avviene mediante gara”). La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di D.L., recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e più volte reiterati; da ultimo, l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei D.L. reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità; dopo la scadenza (21 novembre 1997) fu adottata la L. 224/1998 che, come già anticipato, ne dispose in via transitoria il rinnovo per un triennio.

Le successive proroghe erano state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per bienni o per singole annualità, per un importo di (ca) € 10 mln annui.

I più recenti provvedimenti di proroga sono i seguenti: art. 2, co. 3, D.L. 194/2009 (L. 25/2010); art. 33, co. 38, L. 183/2011 (L. stabilità 2012); art. 28, co. 1, D.L. 216/2011 (L. 14/2012); art. 33-sexies D.L. 179/2012 (L. 221/2012); art. 1, co. 306, L. 147/2013 (L. stabilità 2014); art. 1, co. 177, L. 208/2015 (L. stabilità 2016); art. 6, co. 2, D.L. 244/2016 (L. 19/2017); art. 1, co. 689, L. 205/2017 (L. bilancio 2018); art. 1, co. 88, L. 145/2018 (L. bilancio 2019: € 5 mln); art. 1, co. 397, L. 160/2019 (L. di bilancio 2020: € 8 mln).

Le relative risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

[137] Al riguardo, si veda l’approfondimento Il Fondo unico per lo spettacolo curato dal Servizio Studi della Camera.

[138]  Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:

- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);

- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);

- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);

- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c);

- al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 8, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020.

[139]  Con due note (del 20 gennaio e del 27 gennaio 2021) il Ministero del lavoro ha comunicato che il 20 gennaio si è insediata la Commissione per la separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, mentre il 27 gennaio sono stati aperti i lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni.

[140] Cfr. l’A.C. n. 2845.

[141] Riguardo alla deduzione e ad un'eventuale misura suppletiva rispetto a quest'ultima, cfr. l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

      Si ricorda che il nuovo principio fiscale summenzionato si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 (fatti salvi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020).

[142] Cfr. il paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 16 marzo 2018.

[143] Per ulteriori precisazioni a quest'ultimo riguardo, cfr. il suddetto paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 2018.

[144]       Decorrente dal 1° gennaio 2017. 

[145]  Per la nozione di operazione portuali, la normativa in esame fa rinvio all’articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni. Si ricorda che nella normativa vigente fino al 14 agosto 2020 (cioè, prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 93, commi 3 e 4, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) gli elenchi suddetti concernevano esclusivamente i lavoratori in esubero delle imprese operanti come titolari di concessione di aree demaniali e banchine, autorizzate alla movimentazione dei container e fruitrici, alla data del 27 luglio 2016, di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

[146] Cfr. l’A.C. n. 2845.

[147] In base al citato articolo 4 del D.L. n. 243 del 2016, e successive modificazioni, l'Agenzia viene istituita dall'Autorità di sistema portuale competente, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[148]  La somministrazione deve essere operata secondo le modalità di cui al comma 4 del citato articolo 4 del D.L. n. 243.

[149]  La procedura di eventuale trasformazione è disciplinata dal comma 8 del citato articolo 4 del D.L. n. 243, comma che inoltre richiama la disciplina sulle agenzie di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della citata L. n. 84 del 1994, e successive modificazioni.

[150] Riguardo alla disciplina attuativa di tale fondo, cfr. il decreto direttoriale del 14 novembre 2014.

[151] Quest'ultima è stata posta dalla novella di cui all'articolo 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la quale ha riformulato per intero la lettera h) dell'articolo 1, comma 446, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. Tale precedente proroga (che concerneva l'intero anno 2020) era ammessa esclusivamente nei limiti della quota di risorse già individuata a tale scopo, quota non superiore a 30 milioni di euro, disposta a titolo di compartecipazione dello Stato e a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -.

[152]       Costituita, come detto, dalla lettera h) dell'articolo 1, comma 446, della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

[153]       Tali Fondi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[154] Dossier n. 323/6 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 382/6 (serie "Progetti di legge") nella numerazione del Servizio Studi della Camera dei deputati.

[155]  Con due note (del 20 gennaio e del 27 gennaio 2021) il Ministero del lavoro ha comunicato che il 20 gennaio si è insediata la Commissione per la separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, mentre il 27 gennaio sono stati aperti i lavori della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni.

[156] Cfr. l’A.C. n. 2845.

[157] Riguardo alla deduzione e ad un'eventuale misura suppletiva rispetto a quest'ultima, cfr. l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

      Si ricorda che il nuovo principio fiscale summenzionato si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 (fatti salvi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020).

[158] Cfr. il paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 16 marzo 2018.

[159] Per ulteriori precisazioni a quest'ultimo riguardo, cfr. il suddetto paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 2018.

[160]       Decorrente dal 1° gennaio 2017. 

[161]  Per la nozione di operazione portuali, la normativa in esame fa rinvio all’articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni. Si ricorda che nella normativa vigente fino al 14 agosto 2020 (cioè, prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 93, commi 3 e 4, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) gli elenchi suddetti concernevano esclusivamente i lavoratori in esubero delle imprese operanti come titolari di concessione di aree demaniali e banchine, autorizzate alla movimentazione dei container e fruitrici, alla data del 27 luglio 2016, di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

[162] Cfr. l’A.C. n. 2845.

[163] In base al citato articolo 4 del D.L. n. 243 del 2016, e successive modificazioni, l'Agenzia viene istituita dall'Autorità di sistema portuale competente, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[164]  La somministrazione deve essere operata secondo le modalità di cui al comma 4 del citato articolo 4 del D.L. n. 243.

[165]  La procedura di eventuale trasformazione è disciplinata dal comma 8 del citato articolo 4 del D.L. n. 243, comma che inoltre richiama la disciplina sulle agenzie di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della citata L. n. 84 del 1994, e successive modificazioni.

[166] Riguardo alla disciplina attuativa di tale fondo, cfr. il decreto direttoriale del 14 novembre 2014.

[167] Quest'ultima è stata posta dalla novella di cui all'articolo 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la quale ha riformulato per intero la lettera h) dell'articolo 1, comma 446, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. Tale precedente proroga (che concerneva l'intero anno 2020) era ammessa esclusivamente nei limiti della quota di risorse già individuata a tale scopo, quota non superiore a 30 milioni di euro, disposta a titolo di compartecipazione dello Stato e a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -.

[168] Costituita, come detto, dalla lettera h) dell'articolo 1, comma 446, della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni.

[169] Tali Fondi sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[170] Dossier n. 323/6 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 382/6 (serie "Progetti di legge") nella numerazione del Servizio Studi della Camera dei deputati.