Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni |
Titolo: | Proroga di termini legislativi e ulteriori disposizioni |
Riferimenti: | AC N.2845/XVIII |
Serie: | Progetti di legge Numero: 396 |
Data: | 19/01/2021 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, V Bilancio |
Servizio Studi
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Dossier n. 347
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Progetti di legge n. 396
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 293
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D20183.docx
INDICE
Articolo 1, comma 4 (Proroga di termini per assunzioni presso amministrazioni dello Stato)
Articolo 1, commi 10 e 18 (Disposizioni in favore del comune di Matera)
Articolo 1, comma 11 (Proroga di termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione)
Articolo 1, commi 12 e 13 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
Articolo 1, comma 14 (Colloqui investigativi con i detenuti)
Articolo 1, comma 17 (Proroga di termini in materia di processo amministrativo)
Articolo 2, comma 3 (Gestione associata di funzioni fondamentali dei comuni)
Articolo 3, comma 2 (Razionalizzazione del patrimonio pubblico)
Articolo 3, comma 5 (Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria)
Articolo 3, comma 6 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
Articolo 3, comma 7 (Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti)
Articolo 3, comma 8 (Pagamento dei debiti degli enti sanitari)
Articolo 3, commi 9-11 (Lotteria dei corrispettivi)
Articolo 4, comma 6 (Procedure concorsuali ed assunzioni dell’AIFA)
Articolo 5, comma 3 (Valutazione degli apprendimenti)
Articolo 5, comma 4 (Proroga di termini in materia di edilizia scolastica)
Articolo 5, comma 5 (Proroga del termine per l’assunzione di collaboratori scolastici)
Articolo 6, comma 6 (Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale)
Articolo 6, comma 7 (Somme residue dei mutui per edilizia universitaria)
Articolo 7, comma 1 (Differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici)
Articolo 7, commi 3 e 5 (Celebrazioni ovidiane)
Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia)
Articolo 9, comma 1 (Proroga banche dati DNA)
Articolo 10, comma 6 (Disposizioni per i beneficiari degli esoneri contributivi in agricoltura)
Articolo 11, comma 1 (Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)
Articolo 11, comma 2 (Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)
Articolo 11, commi 3 e 4 (Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)
Articolo 11, comma 5 (Termini per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite)
Articolo 11, commi 6-8 (Disposizioni per i lavoratori del settore portuale)
Articolo 12, comma 1 (Contratto di rete con causale di solidarietà)
Articolo 12, commi 2-4 (Proroga dei termini delle misure nel settore aereo)
Articolo 12, comma 5 (Sorveglianza radiometrica EURATOM)
Articolo 12, comma 7 (Disposizioni in materia di pubblica illuminazione)
Articolo 12, comma 8 (Proroga integrazione standard ITU)
Articolo 13, comma 1 (Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)
Articolo 13, comma 2, lettera c) (Proroga norme decreto-legge "Sblocca cantieri")
Articolo 13, comma 4 (Proroga di disposizioni di arruolamento sulle navi)
Articolo 13, commi 9 e 18 (Mantova Hub)
Articolo 13, comma 10 (Mondiali di sci alpino Cortina d'Ampezzo)
Articolo 13, commi 11 e 19 (Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea - Buono viaggio)
Articolo 13, comma 12 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Articolo 13, commi 16 e 17 (Interventi sulla linea ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza-Padova)
Articolo 14, comma 1 (Proroga convenzione INVITALIA per Piano Made in Italy)
Articolo 14, comma 2 (Proroga di termini per la digitalizzazione dei servizi consolari)
Articolo 15, comma 1 (Differimento delle convenzioni Sogesid)
Articolo 15, comma 3 (Stabilimento Stoppani)
Articolo 15, commi 4 e 5 (End of waste)
Articolo 15, comma 6 (Obbligo etichettatura imballaggi)
Articolo 16, comma 1 (Proroga gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006)
Articolo 18 (Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)
Articolo 19 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
Articolo 20 (Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)
2_Articolo 3, comma 4, D.L.18/2020 (Potenziamento reti assistenziali)
3_Articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 18/2020 (Disciplina delle aree sanitarie)
13_Articolo 83, D.L. 34/2020 (Sorveglianza sanitaria)
21_Articolo 4, D.L. 23/2020 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
22_Articolo 27-bis, commi 1, D.L. 23/2020 (Distribuzione dei farmaci agli assistiti)
26_Articolo 9, D.L. 34/2020 (Proroga dei piani terapeutici)
28_Articolo 34 D.L. 34/2020 (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)
29_Articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020 (Lavoro agile nel settore privato)
30_Articolo 100, D.L. 34/2020 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)
31.1_Articolo 232, comma 4, D.L. 34/2020 (Stati di avanzamento lavori in edilizia scolastica)
Il comma 1 dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine temporale per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall’impiego verificatesi negli anni 2009-2012. La lettera a) del successivo comma 3 estende l'analoga proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, già intervenuta
[1]
per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2018, alle cessazioni verificatesi nel 2019. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all’assunzione sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista)
[2]
.
Restano fermi i limiti quantitativi, posti originariamente con riguardo alle possibilità di assunzione in ciascun anno successivo alle cessazioni di riferimento (tali limiti variano in relazione alle norme di volta in volta vigenti per le diverse amministrazioni).
Più in particolare, le disposizioni in esame concernono le possibilità (si fa qui riferimento al complesso delle fattispecie, ivi comprese quelle inerenti alle suddette cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2013-2018
[3]
):
§ di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici [4] , in relazione alle cessazioni dall’impiego verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse [5] nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2013 [6] ; al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nel 2014; al 25 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2015-2017; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2018 e 2019. Gli enti pubblici di ricerca, di cui al D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, non rientrano nelle norme in esame, in quanto l’articolo 12, comma 4, del suddetto D.Lgs. n. 218 ha attribuito a tali enti la facoltà di reclutare il personale corrispondente al proprio fabbisogno con esclusione di ogni vincolo, fatti salvi i limiti stabiliti dall'articolo 9, commi da 2 a 4, del medesimo D.Lgs. n. 218 (per questo motivo, l’articolo 20, comma 3, di quest’ultimo decreto legislativo ha abrogato l’articolo 3, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e l’articolo 66, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, che prevedevano norme simili a quelle oggetto delle proroghe in esame);
§ di assunzioni a tempo indeterminato, originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020 (con riferimento alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente), per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei limiti stabiliti dalle relative norme oggetto di proroga [7] . Riguardo alle assunzioni nei Corpi in oggetto, cfr. anche il comma 2 e il comma 3, lettera b), del presente articolo 1 (oltre che il successivo comma 4, avente un ambito più generale);
§ di assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato [8] , originariamente previste per ciascuno degli anni 2010-2020, per le università statali, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi in ciascun anno precedente. Tali facoltà sono ammesse [9] - fatte salve alcune eventuali maggiorazioni per le assunzioni di ricercatori (a tempo determinato) [10] - nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari, rispettivamente: al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2009-2010; al 20 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2011-2012; al 50 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2013-2014; al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2015; all’80 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno 2016; al 100 per cento di quella relativa al personale cessato negli anni 2017-2019.
È disposta una duplice proroga - al 31 dicembre 2021 - in materia di talune assunzioni per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013, adottate, per il comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni assunzionali previste per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.
La novella incide sull'articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 150 del 2013. Tuttavia, per effetto dei rinvii normativi, le autorizzazioni alle assunzioni sopra ricordate sono disciplinate dall'articolo 1, commi 89-91, della legge n. 228 del 2012.
In particolare il comma 89 prevede che - per le finalità di incremento di efficienza nell'impiego delle risorse, nonché tenuto conto della specificità e peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali possano procedere ad assunzioni di personale a valere sull’apposito Fondo, istituito (dal comma 90) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il successivo comma 91 dispone che siffatte assunzioni siano autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), le quali possono essere incrementate fino al 50% (in luogo del 20%) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% (in luogo del 50%) per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.
Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi del richiamato comma 91, sono state successivamente prorogate di anno in anno, da ultimo al 31 dicembre 2019 dall'articolo 1, comma 1131, lettera b) della legge n. 145 del 2018, indi al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 162 del 2019.
Il comma 3, lettera b) proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le autorizzazioni alle assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e nel comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 192 del 2014.
Quest'ultima disposizione prorogava (al 31 dicembre 2015, originariamente) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013 (legge finanziaria 2014).
Quest'ultimo dispose l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel comparto Sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, ed articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012).
La norma citata della legge finanziaria 2014 veniva a disporre che siffatte assunzioni potessero essere effettuate a condizione che: il turn-over complessivo relativo allo stesso anno non fosse superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012); e che il contingente complessivo di assunzioni fosse corrispondente ad una determinata spesa annua lorda (pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015), con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza.
Quella prima proroga disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014 è stata seguita da altre, succedutesi di anno in anno, da ultimo per effetto dell'articolo 1, comma 1131, lettera c), n. 2 della legge n. 145 del 2018 e, a seguire, dell'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto-legge n. 162 del 2019.
Le due disposizioni del presente decreto-legge fin qui ricordate recano dunque proroga delle autorizzazioni ad assumere, relative, rispettivamente, all'anno 2013 ed all'anno 2014.
Vale rammentare infine che altre disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge - cfr. il comma 1; il comma 3, lettera a); il comma 4 - incidono sul riguardo delle assunzioni anche per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 1, comma 4
(Proroga di termini per assunzioni presso
amministrazioni dello Stato)
L’articolo 1, comma 4, proroga al 31 dicembre 2021 il termine per procedere ad assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, finanziate con il Fondo istituito a tale scopo e disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Nel dettaglio, si tratta delle assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici, gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, finanziate con l’apposito Fondo, di cui all’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016, istituito per sovvenzionare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche e autorizzate con decreto ministeriale del 24 aprile 2018 (vedi infra).
Il termine, già oggetto di proroga da parte dell’art. 1, c. 1148, lett. e) della L. 205/2017, su cui interviene espressamente la disposizione in esame, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, c. 5, del D.L. 162/2019.
Il richiamato Fondo è stato istituito dall’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016. Il Fondo – le cui risorse sono state ripartite con il DPCM 27 febbraio 2017 e rideterminate da provvedimenti successivi - presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365).
In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e a decorrere dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto ministeriale (cfr. il richiamato DM 24 aprile 2018), entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. 101/2013, tra le quali si ricorda quella secondo cui per tali amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.
Il comma 5 proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale le amministrazioni ricorrono – per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti –all’elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, in cui sono iscritti coloro che hanno superato l’VIII corso-concorso selettivo per la formazione dirigenziale e che sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati. Da tale data, ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
In proposito, si ricorda che con il decreto legge n. 34 del 2020 (art. 250, commi 1-4), su cui interviene la disposizione di proroga, è stata prevista l’indizione dell’VIII corso-concorso ai fini del reclutamento di dirigenti nelle amministrazioni statali e negli pubblici non economici, stabilendone speciali modalità di svolgimento.
Le norme generali di riferimento in materia di reclutamento nelle PA si rinvengono, principalmente negli articoli 28, 28-bis e 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che detta norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, nonché nel D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 e nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, che dettano disposizioni per l'accesso alla dirigenza.
Rispetto alle forme ordinarie stabilite in via generale dalla citata normativa di rango regolamentare si prevede: la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al corso-concorso con modalità telematiche; lo svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate di due prove scritte; la possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, che accerta anche il possesso delle conoscenze linguistiche; l’articolazione in sottocommissioni della commissione di concorso.
Tra gli elementi di novità, il decreto-legge n. 34/2020 ha stabilito che coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni attingono per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.
Infatti, ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già banditi, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
La norma originaria (art. 250, co. 4) disponeva la possibilità di utilizzare l’elenco a decorrere dal 1° gennaio 2021, termine prorogato al 1° gennaio 2022 dalla disposizione in esame.
Ciò in considerazione del fatto che la procedura per l’ammissione all’VIII corso–concorso selettivo di formazione dirigenziale risulta ancora allo stadio iniziale, anche in dipendenza delle disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus COVID-19 introdotte dall’art. 1, comma 9, lett. z), del d.p.c.m. 3 novembre 2020, riguardanti la sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici e privati.
In proposito si ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2020, n. 114, è stato pubblicato il DM 31 marzo 2020, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) è stata autorizzata ad indire l’VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per un totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche di seguito indicate:
Amministrazione
|
Posti disponibili
|
Consiglio di Stato
|
3
|
Presidenza del Consiglio dei ministri
|
18
|
Ministero dell'interno
|
21
|
Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
|
3
|
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
|
3
|
Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
|
12
|
Ministero della difesa
|
13
|
Ministero dell'economia e delle finanze
|
15
|
Ministero dello sviluppo economico
|
17
|
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
|
10
|
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
|
12
|
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
|
3
|
Ministero dell'istruzione Ministero dell'università e della ricerca
|
18
|
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
|
20
|
Ministero della salute
|
2
|
Agenzia delle dogane e dei monopoli
|
10
|
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ITA-ICE)
|
6
|
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA
|
2
|
Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
|
1
|
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
|
6
|
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
|
9
|
Ispettorato nazionale del lavoro (INL)
|
5
|
Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
|
1
|
|
|
Totale dei posti da bandire
|
210
|
Successivamente nella Gazzetta ufficiale n. 50 del 30 giugno 2020 è stato pubblicato il bando per l’ammissione di 315 allievi all’VIII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici.
La pubblicazione dell'avviso riguardante il calendario, le modalità e le sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico è stata più volte rinviata, da ultimo, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie speciale "Concorsi ed Esami" del 12 gennaio 2021.
Il comma 6 dell’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della disciplina delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali stabilita dall’articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale l’accesso a tale qualifica avviene, per il 50 per cento dei posti disponibili, tramite concorso pubblico.
Più in dettaglio, la disposizione modifica la previsione (di cui all’art. 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012) che ha disposto la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia disciplinate dall’articolo 28-bis del testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001) ed introdotte ad opera del D.Lgs. 150 del 2009 (art. 47).
In particolare, ai sensi dell’art. 28-bis TU (introdotto dal D.Lgs. 150/2009), l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia avviene, per il 50 per cento dei posti, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con D.P.C.M., previo parere della Scuola nazionale della amministrazione. Al concorso sono ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, che hanno maturato almeno cinque anni di servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di studio e professionali individuati nei bandi di concorso. In base alla norma, i vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.
In base alla disciplina vigente (art. 23 del D.Lgs. 165/2001) l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia può avvenire altresì a seguito del transito dei dirigenti della seconda fascia, qualora questi ultimi abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.
Fino alla effettiva applicazione di quanto stabilito dall’art. 28-bis del testo unico, oggetto di ulteriore proroga con la disposizione in esame, quella dell’articolo 23 è la modalità usuale di accesso alla prima fascia.
L’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 95/2012 – oggetto di novella da parte del comma in esame – ha infatti sospeso tali modalità fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione derivanti dalla riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato, di cui al medesimo articolo 2 e comunque, in base al testo originario, non oltre il 31 dicembre 2015, termine prorogato: una prima volta al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 1, comma 4); successivamente, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 1, comma 4) e al 31 dicembre 2018 dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, co. 1148, lett. f)).
L’ultima proroga al 31 dicembre 2020 era stata prevista dall’art. 1, comma 6, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (decreto proroga-termini 2020).
Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 95/2012 ha disposto una generale riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di riduzione (da attuare con l’adozione di uno o più D.P.C.M.) si prevedeva che le amministrazioni interessate adottassero regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte al raggiungimento di una serie di obiettivi (art. 2, comma 10, D.L. 95/2012).
L’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015 - nel disporre la prima proroga al 31 dicembre 2016 - faceva espresso riferimento al fatto che la disposizione interveniva "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124" da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (quindi, entro il 28 agosto 2016), al fine di evitare che - come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione - mentre il Governo stava dando attuazione alla legge di delega n. 124 del 2015, tra l'altro in materia di riforma della dirigenza, venissero introdotte figure dirigenziali di prima fascia secondo un regime che sarebbe risultato a breve superato con la piena attuazione della medesima legge.
Il comma 7 dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2021 le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 per l’assunzione di personale appartenente alla carriera della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell’interno.
La disposizione fa riferimento alle procedure concorsuali autorizzate ai sensi dell’articolo 5 del d.P.C.m. del 24 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2018) per il personale indicato alla Tabella 5 allegata.
La relazione illustrativa specifica che la proroga riguarda in particolare le procedure relative a:
- 10 unità dirigenziali di seconda fascia;
- 199 unità dell’area funzionale II;
- 149 unità dell’area funzionale II, posizione economica F2.
La relazione specifica altresì, in relazione a tali procedure, che il Ministero dell’interno è in attesa che vengano banditi dal Dipartimento della funzione pubblica i concorsi unici ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quinquies, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv. L. 125 del 2013).
Articolo 1, comma 8
(Stabilizzazione del personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)
Il comma 8 dell'articolo 1 modifica alcuni riferimenti temporali per l'applicazione, relativamente agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, della normativa transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro subordinato a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni. Le modifiche concernono i requisiti soggettivi per le procedure in esame - le quali consistono in assunzioni dirette o in procedure concorsuali riservate, a seconda delle fattispecie sottostanti -.
Si ricorda che l'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, consente alle pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni, indicate in successivi commi), nel periodo 2018-2021
[11]
ovvero (ai sensi del comma 11-bis dello stesso articolo 20) nel periodo 2018-2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo indeterminato
[12]
- in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria
[13]
- il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015 [14] con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione [15] ;
- essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione;
-
avere maturato, al 31 dicembre 2020
[16]
, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Ai fini di quest'ultimo requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui al comma 8 in esame, con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro cui deve essere maturato il suddetto requisito di anzianità; resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020; a quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di riformulare la novella, la quale fa letteralmente riferimento all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75, anziché all'entrata in vigore della novella medesima.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, le medesime amministrazioni - nel periodo 2018-2020 ovvero (ai sensi del comma 11-bis dello stesso articolo 20) nel periodo 2018-2022 per le assunzioni relative al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - possono bandire
[17]
, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:
- sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015 [18] , di un contratto di lavoro flessibile [19] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;
- abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto in via generale al 31 dicembre 2020. La novella di cui al comma 8 in esame, con riferimento alla stabilizzazione del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, differisce tale termine al 31 dicembre 2021; resta ferma la possibilità di far riferimento, per il computo degli ultimi otto anni, alla data del 31 dicembre 2020; a quest'ultimo riguardo, si valuti l'opportunità di riformulare la novella, la quale fa letteralmente riferimento all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75, anziché all'entrata in vigore della novella medesima.
Si ricorda che nel computo della suddetta anzianità rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga [20] .
Si segnala che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto
[21]
indica come contenuto della novella di cui al comma 8 in esame anche l'introduzione - ai fini della stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - di un riferimento all’attività prestata in regime di somministrazione di lavoro
[22]
. Tuttavia, tale contenuto non è presente nel testo della novella.
L’articolo 1, comma 9, consente agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021.
La disposizione opera in deroga all'art.163 del Testo unico degli enti locali-TUEL (di cui al D.lgs. n.267 del 2000) in quanto permette ai predetti enti il reclutamento del personale, anche se gli stessi si trovano in esercizio o gestione provvisoria, nelle more dell'approvazione del bilancio per il triennio 2021-2023.
L'art.163 del TUEL stabilisce che se il bilancio di previsione non è approvato entro l'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente locale si svolge con le regole dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria; l'ente nello specifico gestisce gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato ed effettua i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
L'esercizio provvisorio si attiva nel caso in cui vi sia un'autorizzazione disposta con legge o con decreto del Ministro dell'interno di differimento del termine di approvazione del bilancio. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.
In assenza di tale autorizzazione, l'ente procede alla gestione provvisoria del bilancio, nel corso della quale può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nell'ambito della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
Come noto, ai sensi dell'art.106, comma 3-bis, del decreto-legge n.34 del 2020 (cosiddetto decreto crescita) per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione (di cui all'articolo 151, comma 1, del TUEL) è differito al 31 gennaio 2021.
La norma in esame stabilisce inoltre che il differimento delle procedure concorsuali riguarda gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del TUEL) ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020.
La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali è disciplinata dall'art.155 del TUEL. Incardinata presso il Ministero dell'interno, esercita, fra l'altro, il controllo centrale, prioritariamente in relazione alla verifica della compatibilità finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale dei predetti enti locali.
La composizione e le modalità di funzionamento di detta Commissione sono dettate dal DPR 8 novembre 2013, n.142.
Nella disposizione in commento si richiamano alcune norme del TUEL, di cui si illustra brevemente il contenuto.
Ai sensi del citato art.243, comma 1, del TUEL, gli enti locali strutturalmente deficitari sono perlappunto soggetti al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della citata Commissione.
Secondo l'art.243, comma 7, ai medesimi controlli sulla dotazione e sul reclutamento del personale sono altresì sottoposti gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per la durata del risanamento.
Il richiamato comma 8 dell'art.243-bis del TUEL impone all'ente locale in predissesto il perseguimento del prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. A tal fine l'ente, fra l'altro:
-
è assoggettato, ai sensi della lettera d), al medesimo controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto per gli enti in dissesto e per gli enti strutturalmente deficitari (ai sensi del richiamato articolo 243, comma 1);
-
è tenuto alla rideterminazione della dotazione organica con l'individuazione delle eccedenze di personale
[23]
, in modo che la stessa non possa essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio, qualora intenda procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio per spese di investimento (in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente), nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.
La finalità della disposizione in esame è quella di tener conto che i richiamati enti locali si sono trovati nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 in conseguenza delle misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19. In particolare, la disposizione in commento fa menzione dell'impossibilità di concludere dette procedure "per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020", che, all'articolo 1, comma 9, lettera z), sospende lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali.
Nella Relazione illustrativa al presente decreto-legge di precisa che l'intervento normativo è posto in essere al fine di garantire la piena funzionalità di servizi essenziali altrimenti a rischio, per via delle carenze di personale.
Nella Relazione tecnica, infine, si precisa che la disposizione in commento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misura di carattere ordinamentale con cui si dispone il solo differimento di assunzioni di personale già programmate ed autorizzate, nel rispetto dei vincoli finalizzati al rispetto dei piani di riequilibrio finanziario degli enti sottoposti ai controlli della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.
Articolo 1, commi 10 e 18
(Disposizioni in favore del comune di Matera)
L’articolo 1, comma 10, proroga al 31 dicembre 2021: la disapplicazione delle norme limitative delle assunzioni di personale in favore del comune di Matera (lett.a)); la possibilità per il medesimo comune di Matera di corrispondere al personale non dirigenziale compensi per prestazioni di lavoro straordinario (lett.b)). Si prevede inoltre che, per l'anno 2021, il comune di Matera può provvedere alle relative spese nel limite massimo di 900.000 euro a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020 (lett.c). A tal fine, novella l'articolo 1, comma 346, della L. 208/2015. Il comma 18 reca la copertura finanziaria.
La disposizione è connessa alle conseguenze relative alle attività di contrasto al fenomeno epidemiologico ed è motivata dall'esigenza di ultimare i progetti e i lavori avviati per "Matera 2019" nonché per completare la rendicontazione.
Si ricorda infatti che la L. 208/2015 ha dettato una disciplina particolare per gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto a Matera per il 2019.
L'azione comunitaria "Capitale europea della cultura" è stata istituita per gli anni dal 2007 al 2019 attraverso la Decisione n. 1622/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che ha disposto la nomina, per ognuno degli anni sopra indicati, di una città di ciascuno degli Stati membri indicati nell'elenco allegato. Successivamente, la Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ha istituito l'azione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033. La Decisione n. 445/2014/UE è stata poi modificata dalla Decisione n. 2017/1545/UE del 13 settembre 2017. In base al calendario allegato, l'Italia - dopo il 2019 - potrà partecipare nuovamente alla selezione nel 2033.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014 è stata adottata e approvata la Raccomandazione inoltrata dalla Commissione esaminatrice (Selection Panel) al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), secondo cui Matera era la città designata quale Capitale europea della cultura 2019. Qui il dossier di candidatura. In relazione a tale designazione, la L. 208/2015 (art. 1, co. 345) ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2016, 6 milioni di euro per il 2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 9 milioni di euro per il 2019 per la realizzazione di un programma di interventi, da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera. Il programma di interventi per Matera è stato approvato con D.M. 1° maggio 2016, n. 230.
Per ulteriori approfondimenti si veda il Report di monitoraggio "A Matera si produce cultura".
L'art. 1, co. 346, della L. 208/2015 - novellato, da ultimo, dall'art. 118-quater del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - ha disposto quindi che al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi e - in virtù della novella in commento (lett. a) - fino al 31 dicembre 2021, quelle limitative delle assunzioni di personale con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato o con forme contrattuali flessibili (art. 9, co. 28, D.L. 78/2010), nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento.
L'art. 7, co. 2, lett. a), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) aveva già prorogato dal 2019 al 2020 la non applicazione delle disposizioni sui limiti alle assunzioni.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge in esame presentato in prima lettura afferma che la proroga si è resa necessaria per l'"impossibilità di concludere lo stralcio di tutte le attività amministrative che sono rimaste sospese o rallentate a causa delle concomitanti misure di contrasto al fenomeno epidemiologica. La misura riguarda complessive 20 unità di
personale di cui una di livello dirigenziale". Sempre la relazione illustrativa rende noto che con la proroga si "introduce un allineamento temporale a quello previsto al comma 1 dell'articolo 20, del d. lgs. n. 75 del 2017, dei termini necessari alla maturazione dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario della PA senza alterarne i contenuti".
Si proroga inoltre dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la possibilità, per il comune di Matera, di autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività connesse all'evento di "Capitale europea della cultura", nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese oltre i limiti previsti dall’articolo 14 del CCNL del personale del comparto "Regioni-Autonomie locali" del 1° aprile 1999 [24] (lett.b)). E' altresì consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato.
Detta previsione era stata inserita dall'art. 22, comma 3-ter, lett. a) e b), D.L. 50/2017 e poi prorogata dall'art. 7, co. 2, lett. b), del citato D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
L'Il citato L'L'Per le attività connesse al ruolo di Capitale europea della cultura, Lllart. 1, co. 346, della L. 208/2015 ha inoltre autorizzato la spesa, in favore del comune di Matera, pari a 500.000 euro per il 2016 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. In virtù dell'ulteriore novella prevista dalla disposizione in commento (lett. c)), si specifica che, per l'anno 2021, il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per l'anno 2020.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura afferma che, "come comunicato dal Comune di Matera, lo stanziamento per l'anno 2020 è stato utilizzato per contratti che hanno avuto decorrenza dal 3 agosto e verranno a scadere alla fine dell'anno in corso. Pertanto, residuano dallo stanziamento precedente circa 0,9 milioni di euro con i quali si potrebbe procedere al rinnovo fino al 31 dicembre 2021 e comunque nel limite delle risorse disponibili, dei contratti a tempo determinato di 19 dipendenti e di un dirigente.
Il comma 18 stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 (L. 189/2008), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L’articolo 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La disposizione in esame modifica l’articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cura Italia) rubricato Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese.
La disposizione di cui si dispone la proroga è finalizzata:
§ ad agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
§ a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina;
§ ad agevolare l'accesso ai servizi in rete.
Il comma 1 dell’articolo 75 del D.L. 18/29020 individua l’ambito soggettivo di applicazione della norma nelle:
§ amministrazioni aggiudicatrici, ossia le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti, secondo la definizione recata dall’art. 3 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);
§ autorità amministrative indipendenti, comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
Tali soggetti sono autorizzati, sino al 31 dicembre 2021, all’esito della proroga introdotta dalla disposizione in esame, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività in deroga a tutte le disposizioni di legge che disciplinano i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), nonché delle misure in materia di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e delle disposizioni in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.
Per quanto riguarda le misure di sicurezza cibernetica di cui al decreto-legge n. 105 del 2019, in questa sede rilevano principalmente le procedure, modalità e termini, ivi previsti, ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.
Il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), ha compiti di controllo e verifica con riferimento all'approvvigionamento di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e associate infrastrutture - qualora destinati a reti, sistemi informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
Per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore ha organicamente disciplinato, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 la materia dei poteri speciali (golden power) esercitabili dal Governo. Per mezzo del decreto-legge n. 21 del 2012 sono stati definiti la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei suddetti poteri speciali.
Le amministrazioni possono acquisire tali prodotti e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
I prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018.
Il Regolamento citato, relativo alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea vieta agli Stati membri di introdurre obblighi di localizzazione di dati a meno che siano giustificati da motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di atto che introduca un nuovo obbligo di localizzazione di dati o apporti modifiche a un vigente obbligo di localizzazione dei dati.
Per “Cloud della PA” si intende: “l’insieme delle infrastrutture e servizi IaaS/PaaS erogati da Cloud del SPC [Sistema pubblico di connettività], dai PSN [Poli strategici nazionali] e dagli altri CSP [Cloud service provider] che saranno qualificati ai sensi di quanto disposto dal Piano Triennale”. Tra i modelli di servizio offerti dalle piattaforme di Cloud computing, il Software as a Service (SaaS) identifica la classe di servizi fully-managed in cui il gestore del servizio (CSP) si occupa della predisposizione, configurazione, messa in esercizio e manutenzione dello stesso (utilizzando un’infrastruttura cloud propria o di terzi), lasciando al fruitore del servizio (PA) il solo ruolo di utilizzatore delle funzionalità offerte (Circolare Agid n. 3 del 9 aprile 2018).
Inoltre, viene posto obbligo di selezionare l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui, rispettivamente, all’articolo 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012 e all’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 3/2015.
Il comma 2 dell’articolo 75 del DL 18/2920 prevede la trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate da parte delle amministrazioni procedenti.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura di supporto al Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, nominato dal nuovo Governo nel settembre 2019. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese (DPCM 26 settembre 2019).
Ai sensi del comma 3 dell’art. 75 del D.L. 18/2020 le amministrazioni, prima di stipulare il contratto, sono tenute ad acquisizione una autocertificazione dell’operatore economico aggiudicatario che attesti:
§ il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici;
§ la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ossia il documento con il quale, in modalità telematica, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili;
§ l’assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
Inoltre, spetta alle stesse amministrazioni che stipulano il contratto verificare preventivamente il rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
A conclusione della gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l’esecuzione degli stessi, anche in deroga ai termini di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
L’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 disciplina le fasi delle procedure di affidamento e i relativi termini.
Il comma 3-bis dell’articolo 75 del D.L. 18/2020 introduce alcune condizioni sul contenuto dei contratti relativi agli acquisti di servizi informatici e di connettività quali:
§ hanno durata massima non superiore a trentasei mesi;
§ prevedono il diritto di facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione. Tale facoltà è attribuita senza corrispettivo e senza oneri di alcun genere a carico dell'amministrazione;
§ garantiscono in ogni caso il rispetto dei principi di interoperabilità, di portabilità dei dati personali e dei contenuti senza ulteriori oneri per il committente.
Il comma 4 pone due ulteriori condizioni agli acquisti in deroga di cui sopra.
In primo luogo essi devono essere inclusi in progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione fissa gli obiettivi e individua i principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi delle p.a. (art. 14-bis CAD). Il Piano è redatto dall'AgID, che ne cura anche la verifica dell'attuazione, e approvato dal Presidente del Consiglio, o dal ministro delegato per l'informatizzazione.
Nel luglio 2020 è stato varato il Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione 2020-2022 che prosegue e integra le linee di azione del Piano 2019-2021 e del Piano 2017-2019.
Il nuovo Piano si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste dai piani precedenti ed è volto in particolare a:
-
favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della pubblica amministrazione che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;
-
promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l'innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale,
-
contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l'innovazione e la sperimentazione nell'ambito dei servizi pubblici.
Inoltre, gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, qualora sia possibile, l’integrazione con le piattaforme abilitanti previste dal Codice dell'amministrazione digitale (CAD D.Lgs. 82/2005).
Si tratta delle seguenti piattaforme:
§ Piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati -Pago PA (art. 5 CAD)
§ Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR (art. 62 CAD);
§ Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese - PID (art- 64 CAD)
§ Punto di accesso telematico presso la Presidenza del Consiglio (art. 64-bis CAD).
Articolo 1, commi 12 e 13
(Gruppo di supporto digitale
alla Presidenza del Consiglio dei ministri)
L’articolo 1, comma 12 estende all’anno 2021 l’operatività del gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito dal D.L. 18/2020 per l’anno 2020, per attuare le misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Il comma 13 interviene sulla previsione (art. 8, comma 1-quater del D.L. 135/2018) che ha istituito un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio, nella parte in cui la norma dispone che gli incarichi attribuiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento. Con la modifica dettata dal comma 13 si estende tale conferma alla scadenza prevista nell’eventuale atto di rinnovo.
Il comma 12 modifica l’articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha istituito il Gruppo di supporto digitale per il 2020.
La relazione illustrativa al d.d.l. di conversione del decreto-legge in esame evidenzia che la disposizione consente di garantire l’operatività del gruppo di supporto digitale, creato per le attività strettamente legata all'emergenza COVID-19 e “necessario anche per garantire la continuità di tali attività di supporto anche in uscita dallo stato di stretta emergenza e per accompagnare il Paese alla ripresa delle attività ordinarie, attraverso le attività di tracciamento e allerta digitale, un più massiccio ricorso agli strumenti e ai servizi digitali della pubblica amministrazione, allo smart working o alla formazione in campo digitale”.
L’articolo 76, comma 1, del D.L. 18/2020 ha autorizzato la Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) ad avvalersi - fino al 31 dicembre 2020 - di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
La previsione ricade sotto la generale copertura normativa fornita dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, che ha per oggetto il personale della Presidenza del Consiglio, compresi esperti o personale incaricato.
L’art. 76 ha rimesso ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la individuazione del contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi. Tale disposizione risulta essere stata attuata con il D.P.C.M. 20 marzo 2020 recante l’individuazione del contingente di esperti, della composizione e dei relativi compensi del Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19; così risulta dalla scheda dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio, che peraltro non riporta il testo del provvedimento.
Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire se sia necessario adottare un nuovo decreto – a seguito dell’estensione al 2021 disposta dal comma in esame - per l’individuazione del contingente di esperti, della composizione e dei compensi.
Il comma 2 del medesimo articolo 76 del decreto-legge n. 18 del 2020 è al contempo intervenuto sulla previsione (art. 8, comma 1-quater del D.L. 135/2018) che ha istituito un contingente di personale a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio, disponendo che gli incarichi attribuiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento.
Tale disposizione (articolo 8, comma 1-quater) ha previsto - nel trasferire alla Presidenza del Consiglio competenze prima attribuite al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale - la costituzione di un contingente di esperti dedicato.
Si ricorda in proposito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono state trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale (D.L. 135/2018, art. 8). Si tratta delle funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con i connessi poteri di impulso e di coordinamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui competono tali adempimenti, ivi inclusa l'Agenzia per l'Italia digitale, nonché il potere sostitutivo in caso di inadempienze gestionali o amministrative. Per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio viene posto uno stanziamento di 6 milioni annui, a decorrere dal 2020.
Il D.L. 135/2018 prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio si avvalga, per le nuove funzioni acquisite, di un contingente di esperti (a disposizione della propria struttura), in possesso di specifica ed elevata competenza e di significativa esperienza in materia tecnologica e di gestione di processi complessi, compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione a larga scala. Questi esperti sono da nominare secondo la disciplina (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999) del conferimento degli incarichi presso la Presidenza del Consiglio. Il regime giuridico ed economico di tale contingente è disciplinato dal D.L. 162/2019 (art. 42) che prevede altresì la possibilità per la Presidenza del Consiglio di avvalersi, per lo svolgimento di funzioni nella materia di innovazione tecnologica di un contingente di personale non dirigenziale composto da 7 unità in collocamento fuori ruolo da altre p.a.
Il comma 13 dell’articolo in esame interviene (integrando l’art. 8, comma 1-quater del D.L. 135/2018, come modificato dal citato articolo 76 del D.L. 18/2020) disponendo che gli incarichi ad esperti ivi previsti - se conferiti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 – sono confermati anche sino alla scadenza dell’eventuale atto di rinnovo.
In base alle modifiche disposte dalla disposizione in esame, dunque, si proroga (ad opera del comma 12) l’operatività anche per il 2021 dell’attività del contingente di esperti in materia di digitalizzazione di cui all’art. 76 del DL 18/2020 disponendo al contempo, in base al comma 13, che restano confermati fino alla scadenza di un eventuale atto di rinnovo gli incarichi attribuiti ad esperti in precedenza, nell’ambito della previsione normativa (D.L. 135/2018, art. 8, comma 1-quater) che ha istituito un gruppo di supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio.
Articolo 1, comma 14
(Colloqui investigativi con i detenuti)
Proroga fino al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio, anche tramite il direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, possa delegare i direttori delle Agenzie d’informazione per la sicurezza interna ed esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale.
La disposizione novella il comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005 (recante "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale").
In tal modo si proroga di un anno (al 31 gennaio 2022) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio - anche a mezzo del Direttore generale del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) - può richiedere che i direttori dell’AISE (l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna) e dell’AISI (l’Agenzia informazioni e sicurezza interna) o altro personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui investigativi con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
Tale facoltà è stata ammessa, in via transitoria, dall'articolo 6 del decreto-legge n. 7 del 2015 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali") che, a sua volta, ha modificato l’articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2005, introducendovi il citato comma 2-bis.
Una proroga di un anno di tale disciplina è stata disposta prima dal decreto-legge n. 210 del 2015 (articolo 4-ter), indi dal decreto-legge 244 del 2016 (art. 5, comma 8), dalla legge n. 205 del 2017 (art. 1, comma 1120, lettera c)), dalla legge n. 145 del 2018 (art. 1, comma 1131, lettera g)), infine dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 3, comma 3).
L’autorizzazione a tali colloqui investigativi è rilasciata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, in presenza di specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione.
Dello svolgimento dei colloqui è data comunicazione scritta entro cinque giorni al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. Inoltre, le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in un registro riservato presso l’ufficio del procuratore generale.
Devono essere informati dello svolgimento dei colloqui anche il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e, a conclusione delle operazioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Articolo 1, comma 15
(Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza)
Proroga al 31 gennaio 2022 i termini di efficacia di alcune disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data:
§ il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo;
§ al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione;
§ l'identità di copertura degli agenti dei servizi può essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all’autorità giudiziaria con modalità riservate;
§ l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE – autorizza i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.
La disposizione in esame proroga le misure a tutela del personale dei servizi di sicurezza introdotte in via transitoria (fino al 31 gennaio 2018) dal decreto-legge n. 7 del 2015 (articolo 8, comma 2) recante disposizioni urgenti per il contrasto del terrorismo (nonché quelle relative a missioni internazionali di pace).
A quella prima proroga, è seguita altra triennale (fino al 31 gennaio 2021) disposta dall'articolo 1, comma 1120, lettera d) della legge n. 205 del 2017.
Ad esse si aggiunge quella qui disposta, valevole fino al 31 gennaio 2022.
La prima previsione oggetto di proroga concerne la possibilità di estendere anche ad una serie di delitti con finalità di terrorismo le condotte previste dalla legge come reato che il personale dei servizi di informazione per la sicurezza possa essere autorizzato a porre in essere, sebbene per tali condotte non sia opponibile il segreto di Stato di cui all’art. 39, comma 11 della legge sui servizi di informazione (legge n. 124 del 2007).
La legge infatti (art. 17 della legge n. 124 del 2007) esclude che possano essere autorizzate condotte per le quali non sia opponibile il segreto di Stato ai sensi dell’art. 39, comma 11, della legge n. 124 del 2007, con le sole eccezioni della partecipazione all’associazione con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-bis, comma 2, c.p.) e dell’associazione mafiosa (art. 416-bis, comma 1).
Per tali condotte opera la speciale causa di giustificazione - prevista dallo stesso art. 17, comma 1, della legge n. 124 del 2007 - secondo cui non è punibile il personale dei servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi.
Il richiamato articolo 39, comma 11, esclude che possano essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di devastazione, saccheggio e strage, associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso.
In base al decreto-legge n. 7 del 2015 le ulteriori condotte-reato previste dal codice penale per le quali, in presenza di autorizzazione, opera la suddetta scriminante, ma solo in via temporanea, sono le seguenti:
§ partecipazione ad associazioni sovversive (art. 270, secondo comma);
§ assistenza agli associati (art. 270-ter);
§ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);
§ organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1);
§ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies);
§ istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità interna o internazionale dello Stato (art. 302);
§ partecipazione a banda armata (art. 306, secondo comma);
§ istigazione a commettere delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità o apologia degli stessi delitti (art. 414, quarto comma).
La seconda misura oggetto di proroga riguarda la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.
La terza misura prorogata prevede che, in caso di procedimenti penali avviati per le condotte-reato di agenti dei servizi realizzate nelle operazioni d’istituto, sia consentito comunicare con modalità riservate all’autorità giudiziaria procedente le relative identità di copertura (autorizzate dal direttore generale del DIS) contestualmente all’opposizione della causa di giustificazione.
Infine, viene prorogata anche la misura che consente all’autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell’AISI e dell’AISE - di autorizzare i dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura, ove sia necessario mantenere segrete le loro vere generalità nell’interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l’incolumità.
L’articolo 1, comma 16, proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione del regolamento di delegificazione (previsto dall'articolo l, comma 7, del decreto-legge 162/2020) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici nelle more dell’adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Inoltre, sospende le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza fino all'adozione del predetto regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020.
I commi da 7 a 7-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 162/2019 hanno previsto che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, come invece stabilisce il Codice della trasparenza (D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016). Fanno eccezione i dirigenti di cui all’articolo 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001 (segretario generale, capo dipartimento, dirigente con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale) per i quali continua a trovare applicazione la disciplina relativa agli obblighi di pubblicazione (di cui all’art. 14 D.Lgs. 33/2013, come successivamente integrato). Sono fatti salvi i settori per i quali è possibile disporre una deroga in ragione del pregiudizio per la sicurezza.
Viene specificato - dal medesimo decreto-legge 162/2019 - che la previsione è adottata nelle more dell’adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l’obbligo di pubblicazione di tali dati è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità.
Viene quindi demandata ad un regolamento di delegificazione, da adottare entro il medesimo termine (31 dicembre 2020, ora oggetto di proroga al 30 aprile 2021), sentito il Garante per la privacy, l’individuazione dei dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nel rispetto di determinati criteri quali:
§ la graduazione – tenuto conto di una serie di elementi relativi all’incarico svolto - degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum ed all’assunzione di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e i relativi compensi;
§ la possibilità che i dati patrimoniali possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;
§ l’individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione, per motivi di sicurezza.
Inoltre, non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento e gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell’interno.
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 400 del 1988.
Si ricorda che tale disposizione disciplina i regolamenti di delegificazione stabilendo che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentare.
Anche se tale disciplina non prevede l’individuazione da parte della legge di autorizzazione alla delegificazione di un termine, tuttavia in diversi casi il legislatore ha previsto un termine entro il quale esercitare l’autorizzazione e talvolta è intervenuto a prorogare tale termine.
Relativamente alla natura di tale termine, si ricorda che secondo l’avviso della giurisprudenza amministrativa e di quella contabile, il termine fissato dalla legge di delegificazione non si ritiene abbia carattere perentorio, bensì ordinatorio, non soltanto perché l’art. 17, comma 2, della L. 400/1988, non fissa limiti temporali per l’esercizio della potestà regolamentare, ma anche perché la delegificazione ha carattere permanente, e non già temporaneo, essendo possibile un esercizio ripetuto della potestà regolamentare nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia (Corte dei conti, Sez. controllo. Stato 12 ottobre 1994, n. 102/94; Consiglio di Stato, Adunanza generale, 16 maggio 1996, 3035). Infatti, l’adozione di un regolamento di delegificazione dopo la scadenza del termine previsto dalla norma di autorizzazione “non lo rende illegittimo in quanto il termine stesso ha mera efficacia sollecitatoria che non fa venir meno la possibilità di esercitare il potere regolamentare autorizzato dalla legge” (Consiglio Stato, Sez. Consultiva per gli Atti Normativi, decisione 2197 del 6 aprile 2009).
Anche la circolare della Presidenza del Consiglio del 2 maggio 2001, Guida alla redazione dei testi normativi, si è espressa in senso analogo, evidenziando l’“efficacia sollecitatoria” dell’individuazione di termini per l’adozione di atti amministrativi o regolamenti.
La disposizione su cui si interviene con la proroga in esame rientra dunque tra gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previste dal D.Lgs. 33/2013 (Codice della trasparenza), in attuazione di quanto previsto dalla legge anticorruzione (L. 190/2012).
Il provvedimento individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni. I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna p.a. (articoli 8 e 9).
Una prima tipologia di obblighi riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28). Vi rientrano i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi ad una pubblica amministrazione per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali degli uffici (tra cui i bandi di concorso, gli elenchi dei provvedimenti adottati ecc.).
Tra gli obblighi di pubblicazione delle p.a. vi rientrano quelli che riguardano i dati dei titolari di incarichi politici, anche di natura non elettiva, e i dirigenti pubblici.
Con riferimento a questi soggetti le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare:
- l’atto di nomina (art. 14, comma 1, lett. a);
-
il curriculum (art. 14, comma 1, lett. b);
- i compensi di qualunque natura connessi alla carica, compresi gli importi di viaggi di sevizio e missioni (art. 14, comma 1, lett. c);
- i dati relativi ad eventuali altri incarichi in enti pubblici o privati e relativi compensi (art. 14, comma 1, lett. d);
- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi (art. 14, comma 1, lett. e);
- le dichiarazioni patrimoniali cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso (art. 14, comma 1, lett. f), D.Lgs. 33/2013).
Le pubbliche amministrazioni pubblicano tali dati entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione dell’incarico (art. 14, comma 2).
L’obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali, in origine previsto per i soli titolari di incarichi politici, è stato esteso anche ai dirigenti pubblici ad opera del D.Lgs. 97/2016 che ha apportato diverse modifiche e integrazioni al D.Lgs. 33/2013. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 (introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 97/2016) ha previsto in particolare la pubblicazione di tali dati “per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”.
Per i dirigenti l’obbligo riguarda i dati patrimoniali ricavabili dalla dichiarazione dei redditi e da apposite attestazioni sui diritti reali sui beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, sulle azioni di società e sulle quote di partecipazione a società (art. 2, L. 441/1982). Inoltre, la medesima legge prevede che entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, è necessario depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (art. 3) e che entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio è necessario depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (art. 4).
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, compresi quelli di cui sopra, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art. 46, D.Lgs. 33/2013).
Inoltre, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. Le sanzioni sono irrogate dall’ANAC, secondo le modalità fissate dalla medesima Autorità nel regolamento del 16 novembre 2016 (art. 47, D.Lgs. 33/2013).
L’Autorità nazionale anticorruzione, in considerazione delle modifiche intervenute, ha adottato apposite Linee guida sull’attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 97/2016 (Deliberazione 8 marzo 2017, n. 241) con le quali ha fornito indicazioni e chiarimenti ai fini dell’applicazione delle nuove diposizioni, compresa l’entrata in vigore.
Come già ricordato, il D.L. 162/2019, oggetto della proroga disposta dal comma 16 in esame, ha sospeso fino al 31 dicembre 2020 l’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del Codice della trasparenza, in caso di mancata pubblicazione sia dei compensi, sia dei dati patrimoniali dei dirigenti. Ciò ad esclusione, come specificato, dei dirigenti di cui all’art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 165 del 2001: si tratta dei dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (art. 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, comma 4). Per tali dirigenti continua a trovare piena applicazione la disciplina di pubblicazione vigente (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013), ferma restando la previsione di cui alla lettera c) dell’art. 1, comma 7, del D.L. 162/2020 (individuazione dei settori esclusi dalla nuova disciplina – si veda infra).
Sull’estensione dell’obbligo di pubblicazione ai redditi e patrimoni personali (di cui all’art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 33/2013) di tutti i dirigenti pubblici è infatti intervenuta la sentenza 20/2019 della Corte costituzionale, che ha evidenziato come in taluni casi i dati di cui era stato previsto un generale obbligo di pubblicazione non sono necessariamente e direttamente collegati all’espletamento dell’incarico affidato.
La Corte ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati patrimoniali di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Corte ha ritenuto viceversa legittimo l’obbligo di pubblicazione dei compensi di tutti i dirigenti pubblici.
La Corte costituzionale ha in tale sede evidenziato come si tratti di «una questione concernente il bilanciamento tra due diritti: quello alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni».
In nome di rilevanti obiettivi di trasparenza dell’esercizio delle funzioni pubbliche, e in vista della trasformazione della pubblica amministrazione in una «casa di vetro», - argomenta la Corte - il legislatore può approntare strumenti che consentano a chiunque di accedere liberamente alle informazioni detenute dalle p.a. Tuttavia, la conoscenza di tali informazioni deve essere «ragionevolmente ed effettivamente connessa all’esercizio di un controllo, sia sul corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto impiego delle risorse pubbliche».
Ciò vale per i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica (di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 33/2013), il cui obbligo di pubblicazione viene preservato, dalla sentenza, per tutti i dirigenti pubblici: «Si tratta, infatti, di consentire, in forma diffusa, il controllo sull’impiego delle risorse pubbliche e permettere la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – di quelle utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione».
A diversa conclusione giunge la Corte per la pubblicazione dei dati relativi ai redditi e al patrimonio personali (di cui all’art. 14, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 33/2013), estesa, senza alcuna distinzione, a tutti i titolari di incarichi dirigenziali.
Si tratta di dati che «non necessariamente risultano in diretta connessione con l’espletamento dell’incarico affidato». Infatti, la loro pubblicazione non può essere sempre giustificata - come avviene per i titolari di incarichi politici – dalla necessità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale allo scopo di mantenere saldo, durante il mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare.
Inoltre, la Corte paventa il rischio di generare “opacità per confusione” nell’immissione di una massa importante di dati personali, stante la platea degli interessati, valutata in circa 140 mila interessati, oltre ai coniugi e parenti entro il secondo grado.
L’art. 1, comma 7, del D.L. 162/2020, su cui interviene la disposizione in esame, prevedeva dunque il termine del 31 dicembre 2020 affinché il Governo adottasse un regolamento di delegificazione (ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) per individuare i dati che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti previsti dalla legge devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.
Gli altri soggetti tenuti alla pubblicazione sono quelli indicati all’articolo 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, ossia:
§ enti pubblici economici e ordini professionali;
§ società in controllo pubblico, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
§ associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, con bilancio superiore a 500 mila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
In base a tale norma al regolamento è affidata anche l’individuazione dei dati da pubblicare in riferimento ai incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Per questi soggetti, le medesime aziende sono tenute, secondo quanto previsto dall’articolo 41, comma 2 del D.Lgs. 33 del 2013, a pubblicare tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
Il regolamento previsto dall’art. 1, comma 7, del D.L. 162/2020 deve essere adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto di una serie di criteri, quali:
lett. a): graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi al curriculum e agli eventuali altri incarichi con oneri a carico delle finanza pubblica (di cui al comma 1, lett. b) ed e), dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.
La graduazione è effettuata in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale e tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione all’amministrazione dei dati patrimoniali e reddituali che possano porlo in una situazione di potenziale conflitto di interessi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 13, comma 3, DPR 16 aprile 2013, n. 62).
lett. b): previsione che i dati patrimoniali (di cui all'art. 14, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 323/2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza (nella versione originaria del decreto-legge si prevedeva che i dati patrimoniali fossero oggetto esclusivamente di comunicazione). Si tratta di un’ipotesi richiamata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 20/2019, punto 5.3.2. del considerato in diritto;
lett. c): individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria che sono esclusi dall’obbligo di pubblicazione, “in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna”.
Inoltre, l’art. 1, comma 7-bis del D.L. 162/2019 prevede che, al fine di garantire l'effettiva tutela di cui alla lettera c) di cui sopra - ossia l’esclusione dagli obblighi di pubblicazione per alcune amministrazioni per ragioni di sicurezza – le amministrazioni interessate possono individuare, con decreto del ministro competente, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013.
Come specificato dal successivo comma 7-ter, infine, non è consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento.
Si ricorda infine che gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 33 del 2013, sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell’interno (art. 144, D.Lgs. 267/2000, testo unico degli enti locali). Al medesimo regolamento di delegificazione di cui sopra sono demandate le relative modalità attuative (art. 1, comma 7-quater, D.L. 162/2019).
Articolo 1, comma 17
(Proroga di termini in materia di processo amministrativo)
Il comma 17 dell'articolo 1 estende l'ambito temporale di applicazione fino al 30 aprile 2021 della disciplina in materia di discussione orale delle udienze del processo amministrativo mediante collegamento da remoto.
Più nel dettaglio il comma 17 dell'articolo interviene sul comma 1 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 (c.d. decreto legge ristori).
Il comma 1 dell'articolo 25, nella formulazione antecedente alla entrata in vigore del decreto-legge qui in conversione, aveva esteso fino al 31 gennaio 2021 l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 28 del 2020
[25]
(conv. legge n. 70 del 2020) che consentono la discussione orale mediante collegamento da remoto con riguardo al processo ammnistrativo, continuino a trovare applicazione in relazione alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio dei Giudici amministrativi.
Il decreto legge in esame posticipa il termine del 31 gennaio al 30 aprile 2021. Ne consegue un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni dettate dal decreto legge n. 28 del 2020 in tema di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, che continueranno quindi ad operare con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio della giustizia amministrativa che si svolgeranno fino al 30 aprile 2021.
Le disposizioni del decreto-legge n. 28 richiamate prevedono la possibilità per le parti costituite di chiedere con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, la discussione orale mediante collegamento da remoto.
Lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto deve non solo garantire che siano assicurati il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori stessi all'udienza, ma anche assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnate attualmente ai singoli uffici. Si dà luogo alla discussione con modalità da remoto:
§
a richiesta di tutte le parti costituite;
§
su disposizione del presidente del collegio:
-
quando lo ritenga necessario anche in assenza di istanza di parte;
-
nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti.
In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza di trattazione, l'avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l’accertamento dell’identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.
L’articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La proroga interviene sulla decorrenza delle disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2012, articolo 17, comma 4-bis e comma 4-ter, originariamente fissata dal comma 4-quater del medesimo articolo 17 al 1° gennaio 2013.
Tali disposizioni sono finalizzate alla completa equiparazione dello straniero regolarmente soggiornante in Italia con il cittadino italiano, per quanto concerne l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In particolare, il comma 4-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 5/2012 ha modificato la disposizione (di cui all’articolo 3, comma 2, del DPR 445/2000, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che consente ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione e regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni) ed all'articolo 47 (relativo alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) del citato Testo unico, limitatamente - si è ricordato - agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
La modifica apportata dal DL 5/2012 ha eliminato ogni riferimento all’applicazione di speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
In via analoga, il comma 4-ter dell'articolo 17 del medesimo D.L. 5/2012 è intervenuto sulla disposizione speciale prevista dal regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione (DPR 394/1999, art. 2, comma 1), che riconosce ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti il diritto di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, fatte salve le disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1999) o del regolamento di attuazione che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
Anche in tal caso, è stato soppresso il riferimento all’applicabilità di disposizioni speciali contenute nella normativa di settore.
Il comma 4-quater ha indicato la decorrenza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dal 1° gennaio 2013.
Tale termine è stato prorogato più volte: al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014, al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014, al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015, al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016, al 31 dicembre 2018, dalla L. 205/2017, al 31 dicembre 2019, dalla L. 145/2018 e al 31 dicembre 2020 dal D.L. 162/2019.
Il comma 4-quinquies, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l’individuazione delle modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
La relazione illustrativa del provvedimento in esame, ribadendo quanto affermato in occasione della presentazione del disegno di legge di conversione del D.L. 162/2019 (recante la medesima proroga per il 2020), chiarisce come l'efficacia delle disposizioni sia subordinata alla realizzazione di un canale informatico in grado di consentire l'acquisizione dei diversi certificati esclusivamente attraverso il ricorso a sistemi informatici e banche dati. In particolare: "Le azioni di informatizzazione dei citati processi di lavoro sono condizionate dal completamento di operazioni tecniche, finalizzate alla costituzione e all'alimentazione dei necessari sistemi informatici e delle relative banche. dati. Un'attività, questa, complessa che non vede coinvolto il solo Ministero dell'interno, ma anche le diverse Amministrazioni dello Stato deputate al rilascio dei certificati e delle informazioni specificamente elencati nella norma. Tali interventi di adeguamento tecnologico sono tuttora in corso presso le altre Amministrazioni coinvolte e, pertanto, vi è la necessità di posticipare il termine di applicazione delle disposizioni in materia dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021”.
Il comma 2 dell'articolo 2 proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine per la presentazione delle istanze di indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti, nonché quello (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) entro il quale devono essere maturati i requisiti e le condizioni per poter richiedere l'indennizzo.
Nel dettaglio la disposizione modifica il comma 594 dell'articolo 1, della legge di bilancio per l'anno 2019 (legge n. 145 del 2018).
Il comma 594 - nella sua formulazione vigente prima della entrata in vigore del decreto-legge in conversione - prorogava alla data del 31 dicembre 2020:
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 167 del 2017 prevedeva che la domanda di concessione dell'indennizzo da parte di coloro che erano state vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e il 23 luglio del 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 122 del 2016) dovesse essere presentata, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 167 (entrata in vigore il 12 dicembre 2017).
L'articolo 13 della legge n. 122 del 2016 disciplina la domanda di indennizzo. Il comma 2 in particolare prevede che tale domanda debba essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
La disposizione in commento interviene sul comma 594 su citato prorogando al 31 dicembre 2021 (quindi di un anno) i termini per la presentazione della domanda per la concessione dell’indennizzo di cui all'articolo 6, comma 3 della legge n. 167 del 2017 e quelli per la presentazione della domanda di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 122 del 2016 (lett. a)).
In proposito la relazione illustrativa precisa che "La necessità di differire detti termini - già prorogati dall'articolo 3 del decreto-legge del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - deriva dal fatto che le istanze presentate per ottenere gli indennizzi in questione impegnano risorse inferiori rispetto a quelle disponibili nel Fondo stanziato dalla legge n. 167 del 2017. A causa del diffondersi della pandemia derivante dal virus COVID19 e delle conseguenti restrizioni, la presentazione delle domande di indennizzo è risultata particolarmente difficoltosa. La disposizione appare ancor più necessaria, essendosi constatato, da un primo esame delle istanze per i benefici - effettivi solo da luglio del corrente anno, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71, in favore degli orfani dei crimini domestici, che i medesimi non sono venuti a conoscenza della possibilità di accedere anche ai benefici previsti dalla legge n. 122 del 20I6 per ottenere l'indennizzo dovuto per l'omicidio del genitore. Trattandosi, il più delle volte, di minori affidati a terzi o a case-famiglia corrisponde a un'esigenza di equità consentire una dilazione del termine previsto, tanto più che l'adozione del decreto di attuazione delle disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici - comunque riconducibili alla fattispecie dei reati intenzionali violenti - avvenuta nello scorso mese di luglio, non ha consentito nell'anno corrente una tempestiva campagna di comunicazione, tale da rendere diffusamente conoscibili le disposizioni di legge".
Attraverso una modifica all'ultimo periodo del comma 594, si prevede inoltre che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è quello di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 122. In altri termini si posticipa di un anno (dal 31 ottobre 2020 al 31 ottobre 2021) anche il termine ultimo di acquisizione dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 122 per i soggetti che a tale data non ne risultino ancora in possesso ai fini della presentazione della domanda di accesso all'indennizzo entro i 60 giorni stabiliti dalle disposizioni normative (lett. b).
Articolo 2, comma 3
(Gestione associata di funzioni fondamentali dei comuni)
L’articolo 2, comma 3, differisce al 31 dicembre 2021 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, secondo quanto disposto dall’articolo 14 del D.L. 78 del 2010. Su tale previsione è altresì intervenuta la sentenza 4 marzo 2019 n. 33 della Corte costituzionale.
La disciplina oggetto dell’intervento normativo è contenuta all’articolo 14, commi da 26 a 31, del D.L. 78 del 2010 (conv. L. 122 del 2010), che hanno individuato l’elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e hanno stabilito per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) l’obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali stesse mediante unione di comuni o convenzione, prevedendo tuttavia un’attuazione graduale nel tempo di tale obbligo (art. 14, comma 31-ter, D.L. 78/2010), oggetto di successive e ripetute proroghe che ne hanno rinviato l’entrata in vigore.
Il termine per l’esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali dei comuni in questione era stato fissato inizialmente al 1° gennaio 2014 dal D.L. 95 del 2012 (articolo 19, comma 1, lettera e), che ha sostituito l’originario comma 31 dell’articolo 14 del D.L. 78 del 2010 con i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater).
Il comma 31-ter del D.L. 78 del 2010 prevedeva non un unico termine, bensì scadenze differenti in relazione al numero di funzioni da svolgere in forma associata:
§ entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali (lettera a);
§ entro il 30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali (lettera b);
§ entro il 31 dicembre 2014 con riguardo al complesso delle funzioni (lettera b-bis).
Tali termini sono stati prorogati una prima volta al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 530, della legge n. 147 del 2013 e successivamente al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/2014 (art. 4, comma 6-bis)), al 31 dicembre 2016 dal D.L. 210/2015 (art. 4, comma 4), al 31 dicembre 2017 dal D.L. 244/2016 (art. 5, comma 6), al 31 dicembre 2018 dalla L. 205/2018 (art. 1, comma 1120, lett. a), al 30 giugno 2019 dal D.L. n. 91 del 2018 (articolo 1, comma 2-bis), al 31 dicembre 2019 dal D.L. 135/2019, al 31 dicembre 2020, dal DL. 162/2019, e con la disposizione in commento, al 31 dicembre 2021.
L’articolo 14, comma 27, del decreto legge 78 del 2010 individua le seguenti funzioni fondamentali dei comuni:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
m) i servizi in materia statistica.
È, inoltre, funzione fondamentale lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza (D.Lgs. 1/2018, Codice della protezione civile, art. 12, co. 1).
La legge sui piccoli comuni (L. 158/2017, art. 13), ha, tra l’altro, previsto che i comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani debbono svolgere in forma associata anche le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell’Unione europea.
Si ricorda che sulla materia è intervenuta la sentenza 4 marzo 2019 n. 33 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le funzioni fondamentali (art. 14, comma 28, D.L. 78/2010) presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.
Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai Comuni è delineato con un’eccessiva rigidità considerato, tra l’altro, che dovrebbe trovare applicazione anche in tutti quei casi in cui:
a) non esistono Comuni confinanti parimenti obbligati;
b) esiste solo un Comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri Comuni non in situazione di prossimità;
c) la collocazione geografica dei confini dei Comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.
La Corte ha evidenziato inoltre che «un ulteriore sintomo delle criticità della normativa risulta dall’estenuante numero dei rinvii dei termini originariamente previsti che, coprendo un arco temporale di quasi un decennio, dimostrano l’esistenza di situazioni oggettive che, in non pochi casi, rendono di fatto inapplicabile la norma».
Successivamente alla pubblicazione della citata sentenza della Corte costituzionale, il 6 luglio 2020 è stato avviato un gruppo di studio per la modifica dell'ordinamento degli enti locali nominato dal Ministro dell'Interno, anche in vista della elaborazione di uno specifico disegno di legge delega in materia. Il gruppo di lavoro è coordinato dal presidente emerito del Consiglio di Stato Alessandro Pajno e si compone di 18 membri, tra rappresentanti dell’amministrazione dell’interno e esperti.
La riforma degli enti locali è stata oggetto anche della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2020, che include tra i disegni di legge collegati al bilancio anche un disegno di legge di revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali. La necessità di riformare il testo unico degli enti locali era evidenziata anche nella NADEF 2019, che prevedeva "un'Agenda Urbana per lo sviluppo sostenibile delle città, delle Città Metropolitane, di Roma capitale, attuando la legge per la valorizzazione dei piccoli Comuni e sopprimendo gli enti inutili".
Articolo 2, comma 4
(Differimento dei termini per la ripetizione delle operazioni elettorali annullate dal TAR)
L’articolo 2, comma 4, dispone il differimento del termine entro cui deve avere luogo il termine per la rinnovazione delle consultazioni elettorali nelle sezioni dei comuni in cui sia intervenuto l'annullamento dell'elezione degli organi amministrativi, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente.
Nello specifico, il Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali (di cui al D.P.R. 16/05/1960, n. 570) disciplina il caso in cui in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (art.77) o superiore alla medesima soglia (art.79): se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sull'elezione di alcuno degli eletti, non sono previsti né lo svolgimento, né la ripetizione della votazione (art.77, comma 1, e art.79, comma 1). Altrimenti, il Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello, stabilisce la data dell'elezione, entro i successivi due mesi (art.77, comma 2, e art.79, comma 2).
La disposizione in commento stabilisce che se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni è influente sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la ripetizione della consultazione nelle sezioni stesse si terrà entro il 31 marzo 2021, nella data che sarà stabilita dal Prefetto, di concerto con il Presidente della Corte di appello, e dunque non entro due mesi dall'annullamento come previsto, in via ordinaria, dai richiamati commi 2 degli articoli 77 e 79 del DPR n.570.
Tale differimento è motivato dalla perdurante "emergenza epidemiologica da COVID-19" e dal "carattere particolarmente diffusivo del contagio".
Nella Relazione illustrativa si specifica che l'intervento normativo, seppur di carattere generale, trova immediata applicazione per la rinnovazione delle elezioni amministrative in quattro sezioni del comune di Lamezia terme, in provincia di Catanzaro. Il TAR per la Calabria, con sentenza dell'11 dicembre 2020 (e pubblicata il 14), ha infatti dichiarato l'illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi in tali sezioni per la scelta del sindaco e dei consiglieri comunali, ne ha disposto l'annullamento e la rinnovazione e ha conseguentemente annullato il verbale dell'Ufficio elettorale centrale di proclamazione degli eletti.
Con l'entrata in vigore del comma 4 in commento, le operazioni elettorali saranno indette dal Prefetto in una data anteriore al 31 marzo 2021, ma non necessariamente entro 60 giorni dalla richiamata sentenza.
Il termine del 31 marzo entro cui procedere alla consultazione elettorale, come segnalato nella relazione illustrativa, è il medesimo indicato, in altra disposizione legislativa (art.1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n.125 del 2020), per lo svolgimento delle elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa o similare. Tali elezioni riguarderanno, fra l'altro, anche alcuni comuni della medesima Regione: Casabona e Crucoli, in provincia di Crotone, e Delianuova e Siderno, in provincia di Reggio Calabria).
Per completezza, si segnala che il medesimo termine del 31 marzo è stato altresì fissato in relazione alle elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali ai sensi dell'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del citato decreto-legge n.125 del 2020).
Infine, i periodi secondo e terzo del comma in esame recano una clausola di invarianza finanziaria, peraltro ribadita in sede di relazione tecnica: il comma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 3, al comma 1, fissa una scadenza al termine entro cui si deve procedere alla costituzione dell'Ufficio centrale di bilancio della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi del D.L. n. 1/2020, precisando che esso debba essere costituito entro il 31 dicembre 2021.
A tal fine, la disposizione in esame novella il comma 12 dell’articolo 4 del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 – recante l’istituzione dei due nuovi Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca – nella parte in cui disciplina le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai due nuovi Ministeri a decorrere dal 2021.
Al riguardo, la norma dispone che, a decorrere dal 2021, per assicurare le funzioni di controllo sugli atti adottati dal nuovo Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un apposito Ufficio centrale di bilancio, di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Per il funzionamento dell’Ufficio sono istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato, 10 unità di personale da inquadrare nell’area terza, posizione economica F1.
Le funzioni di controllo sugli atti adottati dal nuovo Ministero dell’istruzione continueranno invece ad essere svolte dall’Ufficio centrale di bilancio già presente nel soppresso MIUR.
La norma dispone altresì che in fase di prima applicazione, le suddette funzioni di controllo continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.
In sostanza, con la modifica introdotta dalla disposizione in esame, viene precisato che il nuovo Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca, cui a decorrere dal 2021 sono affidate le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, debba essere costituito entro l’anno 2021.
Al riguardo si ricorda che gli Uffici centrali del bilancio, incardinati nel Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato Generale di Finanza), operano concretamente dislocati nelle sedi di ciascun Ministero. Essi esercitano, tra l’altro, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa produce i suoi effetti, secondo i principi e i criteri stabiliti dal d.lgs. 123/2011.
Gli Uffici centrali di bilancio vigilano sull’osservanza delle norme che disciplinano: la conservazione del patrimonio dello Stato; l’esatto accertamento delle entrate; la regolare gestione dei fondi di bilancio. Le principali funzioni degli Uffici - oltre al controllo di cui si è già detto - si concretizzano nella tenuta delle scritture contabili concernenti la gestione delle amministrazioni e nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, dei programmi e dei progetti.
Articolo 3, comma 2
(Razionalizzazione del patrimonio pubblico)
L’articolo 3, comma 2, proroga per l’anno 2021 le norme in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
Si ricorda preliminarmente che l’articolo 3 del decreto legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, ha previsto, per gli anni 2012-2014, termine successivamente prorogato nel tempo fino al 2020, che l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
La norma in commento proroga, quindi, il predetto blocco del canone anche per l’anno 2021.
Si ricorda che negli ultimi anni, stante il protrarsi dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, numerosi interventi hanno riguardato il patrimonio pubblico, sia con riferimento alle misure di valorizzazione o dismissione degli immobili pubblici, che per quanto riguarda la razionalizzazione delle locazioni passive da parte delle pubbliche amministrazioni.
Secondo quanto emerge dall’ultimo Rapporto sugli immobili pubblici pubblicato dal MEF (anno 2017), le amministrazioni locali detengono la maggior parte del patrimonio immobiliare censito, circa 1 milione e 200 mila fabbricati e 1 milione e 300 mila terreni. Nel caso dei fabbricati, esse pesano per circa il 66 per cento delle unità censite e per l’81 per cento della superficie complessivamente dichiarata; nel caso dei terreni, rappresentano il 97 per cento delle unità e il 96 per cento delle superfici. Da un ulteriore livello di analisi emerge che la gran parte del patrimonio immobiliare censito è utilizzato dalle stesse Amministrazioni o dato in uso a privati. In particolare, le unità immobiliari dichiarate come utilizzate costituiscono, in termini di numerosità, nel caso dei fabbricati, circa il 93 per cento delle unità complessivamente comunicate, mentre in quello dei terreni, circa il 73 per cento. Il valore patrimoniale complessivo dei fabbricati censiti per l’anno 2017 è stimato in 292 miliardi di euro.
Secondo la Nota di aggiornamento del DEF 2020, l’attività di valorizzazione del patrimonio pubblico è finalizzata alla realizzazione di un impatto positivo sull’economia. Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, si considera fondamentale il rafforzamento delle politiche di valorizzazione a tutti i livelli istituzionali - centrale e locale - e di incremento dell’efficienza dei cespiti utilizzati.
Nella Nota si sottolinea che, accanto al proseguimento delle valorizzazioni dirette, l’Agenzia del demanio è impegnata in interventi di rigenerazione degli immobili in uso alle Amministrazioni statali e di rifunzionalizzazione di beni non strumentali, in coerenza con le strategie europee per la transizione verde e digitale e le linee guida nazionali per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per gli asset non strumentali, le iniziative riguardano la valorizzazione per finalità economiche e sociali degli immobili dello Stato e degli enti pubblici con particolare riferimento ai beni di interesse culturale e paesaggistico, funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo del territorio mediante il partenariato pubblico-privato. In tale ambito, l’Agenzia sta lavorando, in collaborazione con MiBACT, ENIT, Difesa servizi S.p.A. e gli altri soggetti istituzionali competenti, al progetto denominato ‘Valore Paese Italia’, volto a riunire sotto un unico brand reti tematiche accomunate dall’obiettivo della valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati, secondo il principio del turismo sostenibile connesso a cultura, sport, formazione, ambiente e mobilità dolce.
Tra le misure adottate negli ultimi anni, si ricorda che i commi 616-620 della legge di bilancio 2020 prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato, laddove lo ritengano conveniente, di richiedere ai proprietari degli immobili locati la rinegoziazione dei contratti di locazione passiva vigenti alla data di entrata in vigore della disposizione. In particolare il comma 616 dispone che al fine di conseguire risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva di immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie anche fiscali (compresa l'Agenzia del demanio), nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Più recentemente, la legge di bilancio 2021, comma 153, prevede la possibilità per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali di procedere all'acquisto diretto di unità immobiliari appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate.
L’articolo 3, comma 3, armonizza i tempi di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme commerciali online che intervengono nelle transazioni relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop alle decisioni del Consiglio dell’Unione europea, che ha accordato una proroga di 6 mesi a seguito della pandemia.
L'articolo 14-bis della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva IVA) - introdotto dall'art. 2, par. 1, punto 2 della Direttiva 5 dicembre 2017, n. 2017/2455/UE, a decorrere dal 18 gennaio 2018 - prevede che se un soggetto passivo dell’IVA facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.
Le piattaforme digitali sono in sostanza definite come "rivenditori" nel caso di vendite a distanza effettuate nell'Unione europea da soggetti non stabiliti nell'Unione oppure di vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. Tale presunzione ha effetto ai fini della riscossione dell'IVA, che grava in questi casi sul cedente.
Secondo la direttiva, tali norme avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2021.
Tuttavia, a seguito della pandemia, il Consiglio dell’Unione europea (con la decisione (UE) n. 2020/1109 del 20 luglio 2020 che ha modificato la direttiva (UE) 2017/2455 e la direttiva (UE) 2019/1995), ha disposto il rinvio della decorrenza inizialmente prevista, fissandola al 1° luglio 2021, posto che in diversi Stati membri si sono riscontrate difficoltà nel portare a termine entro il 31 dicembre 2020 lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l'applicazione delle norme stabilite dalle direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 e ad applicarle dal 1° gennaio 2021.
È così divenuta necessaria una disposizione di legge che – anticipando i tempi di recepimento delle direttive citate – chiarisca il termine di entrata in vigore degli adempimenti IVA richiesti alle piattaforme che intervengono nel commercio elettronico, già altrimenti fissati dal decreto legge n. 135 del 2018 e dal decreto-legge n. 34 del 2019, di seguito illustrati.
Il nuovo termine di decorrenza dell'applicazione delle citate direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 20I 9/1995 è pertanto fissato al l° luglio 202l.
La relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alla proroga, “trattandosi di una misura di coordinamento normativo volto, tra l'altro, a tenere in considerazione quanto disposto dal Consiglio UE a seguito dell'emergenza pandemica”.
I commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop).
Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).
La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell'IVA è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.
Per comprendere la portata dei commi in esame è opportuno richiamare il meccanismo dell'inversione contabile, già previsto nell'ordinamento italiano per i medesimi beni cui si riferiscono le modifiche in commento.
Per inversione contabile o reverse charge si intende il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA all'acquirente di beni e servizi (in deroga alla disciplina generale che li demanda al cedente).
L'acquirente risulta al contempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che in quello delle fatture. Si tratta di un meccanismo ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA in quanto il cedente, che potrebbe tenere comportamenti a rischio di frode, riceve dall'acquirente esclusivamente l'importo imponibile del bene ceduto (o della prestazione eseguita), con la conseguenza che non si determina in capo ad esso l'obbligo di versare l'IVA dell'operazione eseguita, che, come detto, spetta all'acquirente.
Tale meccanismo è previsto dall'ordinamento italiano (DPR 633 del 1972, art.17, commi 5 e 6) e dall'ordinamento dell'Unione europea (fra le altre direttiva 2010/23/UE, art.199-bis).
Il richiamato art.17, comma 6, include fra le operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile le cessioni di telefoni cellulari (lettera b)) e le "cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale" (lettera c)). Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 (scadenza così prorogata dal decreto-legge n. 119 del 2018).
Esse sono in linea con l'art.199-bis della citata direttiva, che autorizza gli Stati membri ad adottare tale sistema, fra le altre, per le cessioni di console di gioco, di tablet PC, di laptop e "di telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo".
Le cessioni per le quali l'ordinamento italiano prevede inversione contabile (fra cui quelle relative a telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop) sono quelle effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Nel caso in cui la vendita avvenga dunque nei confronti del consumatore finale, a tali cessioni si applica il regime ordinario (si vedano in proposito le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 59/E/2010 e n. 21/E del 25 maggio 2016).
I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi "l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi". Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l'istituto dell'inversione contabile.
Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).
Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.
Nello specifico, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente "ricevuto e ceduto detti beni".
Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.
Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l'onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s'intende dell'Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.
La documentazione deve essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell'IVA; a richiesta deve essere disponibile in formato elettronico e deve essere conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.
Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un Paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.
L'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2019 stabilisce che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per ciascun fornitore i dati anagrafici, il numero totale delle unità vendute in Italia e, a scelta, l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il comma 4 del medesimo articolo dispone che le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, acquistassero efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.
L'art. 3 del DPCM 27 febbraio 2019 aveva previsto che per i soggetti passivi che avessero facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, i termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (dovuta ai sensi dell'art. 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018) da effettuarsi entro il 16 aprile 2019, fossero prorogati al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo.
Dopo la proroga disposta dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legge n. 34 del 2019, è intervenuto il provvedimento 31 luglio 2019 dell’Agenzia delle Entrate, che ridefinisce i termini e fissa le modalità di trasmissione digitale dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica.
Il provvedimento dispone che in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 34 del 2019, i dati relativi all'ultimo trimestre del 2020 siano tramessi entro il 31 gennaio 2021.
Il comma 4 dell’articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali, alla riforma della riscossione delle medesime entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020.
Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, commi 784-815) ha operato una complessiva riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme predette:
· sono intervenute sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
· hanno disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
· hanno introdotto anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l’accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
· hanno novellato la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
· in assenza di regolamentazione da parte degli enti, hanno disciplinato puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
· hanno istituito una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
· hanno disposto la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l’atto esecutivo.
Con riferimento ai soggetti concessionari della riscossione, il comma 788 della predetta legge (successivamente modificato dall’articolo 111 del decreto-legge n. 104 del 2020, cd. decreto Agosto) ha integrato l’articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che istituisce l’albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
La norma è volta a chiarire che il versamento delle entrate degli enti locali non può essere effettuato a favore di alcuni affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (soggetti individuati dall’art. 52, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 446 del 1997), in particolare dei soggetti individuati ai punti 1-2-4 della predetta lettera b). Sono quindi escluse dalla limitazione le societa? pubbliche affidatarie di tali servizi (di cui al punto 3), che possono continuare a incassare direttamente le entrate di loro competenza.
Il comma 789 prevede che i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i predetti soggetti affidatari dei servizi di riscossione delle entrate locali, siano adeguati entro il 31 dicembre 2020 alle disposizioni di riforma.
Con la modifica in esame - ritenuta necessaria, come chiarito dal Governo, in considerazione del permanere dello stato emergenziale dovuto alla diffusione del COVID-19 - il termine per l’adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti affidatari del servizio di riscossione delle entrate locali (di cui al già menzionato articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), alle disposizioni di riforma della riscossione (di cui ai commi da 784 a 814 sopra menzionati) è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. A tal fine è modificato l’illustrato comma 789.
Si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020; articolo 1, commi 1092-1093) è intervenuta sulla disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l’iscrizione nell'albo dei soggetti abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, con riferimento ai comuni di minore dimensione.
In particolare, per svolgimento di funzioni e attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, la soglia di capitale interamente versato richiesta ex lege è fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate, viene richiesta una soglia di 500.000 euro nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti.
Si differisce di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all’albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.
Articolo 3, comma 5
(Trasmissione telematica Sistema tessera sanitaria)
La disposizione in esame rinvia al 1° gennaio 2022 (rispetto al precedente termine del 1° gennaio 2021) la decorrenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.
Preliminarmente si ricorda che l'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone che i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere a tale obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.
A decorrere dal 1° gennaio 2021, tali soggetti adempiono all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
In base all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, sono le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Successivamente i decreti ministeriali 1° settembre 2016, 22 marzo 2019 e 22 novembre 2019 hanno individuato ulteriori soggetti (iscritti agli albi professionali dei veterinari, esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, strutture sanitarie militari, nonché iscritti a vari albi della professione sanitaria) tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie.
L’Agenzia delle entrate nella Circolare 14/E-Chiarimenti in tema di documentazione di operazioni rilevanti ai fini IVA, alla luce dei recenti interventi normativi in tema di fatturazione elettronica ha chiarito che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS devono continuare a certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo – ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al suddetto sistema. Anche i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo ovvero in formato elettronico con trasmissione attraverso canali diversi dallo SdI.
Si segnala inoltre che con decreto 19 ottobre 2020 il MEF ha provveduto all’adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.
Si ricorda, altresì, che la data a partire dalla quale la possibilità sopra citata di trasmissione telematica dei dati diviene un obbligo è stata nel tempo più volte prorogata. Da ultimo il comma 2, dell’articolo 140, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, aveva previsto uno slittamento al 1° gennaio 2021 (anziché al 1° luglio 2020) del termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Nella relazione illustrativa che accompagnava il decreto si specificava che le proroghe si rendono necessarie in considerazione del fatto che la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19, con la chiusura di gran parte degli esercizi commerciali (soprattutto di piccole dimensioni) e il contenimento degli spostamenti non essenziali, rende difficoltosa la distribuzione e l’attivazione dei registratori telematici.
Il comma 5 in esame, modificando il richiamato comma 6-quater, rinvia ulteriormente, al 1° gennaio 2022, l’obbligo per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.
Articolo 3, comma 6
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)
Il comma 6 dell'articolo 3 estende alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA introdotte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020.
Il comma 1 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. e s.r.l. dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. I commi 4 e 5 mirano a incentivare un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico l’applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per effetto della proroga in esame, tali norme sono applicabili alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021. (nuovo comma 7).
Il comma 1, in deroga a quanto previsto rispettivamente per le società per azioni (S.p.A.) e per le società a responsabilità limitata (s.r.l.) dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria dev'essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Il comma 2 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
§ il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
§ l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
§ l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., il comma 3 consente che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
I commi 4 e 5 dell'articolo 106 mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
L'articolo 135-undecies del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) dispone che, salvo diversa previsione statutaria, le società con azioni quotate in mercati regolamentati designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, è sempre revocabile (così come le istruzioni di voto) ed è conferita, senza spese per il socio, mediante la sottoscrizione di un modulo il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea mentre con specifico riferimento alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che, per conto proprio o di terzi, abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. In forza della delega contenuta nei commi 2 e 5 dell'articolo 135-undecies del TUF la Consob ha disciplinato con regolamento alcuni elementi attuativi della disciplina appena descritta. In particolare, l'articolo 134 del regolamento Consob n. 11971/1999 ("regolamento emittenti") stabilisce le informazioni minime da indicare nel modulo e consente al rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del TUF, ove espressamente autorizzato dal delegante, di esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
Per effetto del comma 4 dell'articolo 106, le società con azioni quotate in mercati regolamentati possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, che detta le regole generali (e meno stringenti) applicabili alla rappresentanza in assemblea, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4, del TUF che, invece, in ragione della specifica condizione del rappresentante designato dalla società, esclude la possibilità di potergli conferire deleghe se non nel rispetto della più rigorosa disciplina prevista dall'articolo 135-undecies stesso. Per effetto del comma 5, le disposizioni di cui al comma 4 sono applicabili anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Il comma 6 prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Viene tuttavia esclusa l'applicabilità del comma 5 dell'articolo 135-undecies del TUF, per cui viene esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante. Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
La possibilità di designare un rappresentante che raccolga un numero indefinito di deleghe viene prevista in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), ai sensi del quale lo statuto delle banche popolari determina il numero massimo (comunque non superiore a 20) di deleghe che possono essere conferite a un socio; all'articolo 135-duodecies del TUF, che esclude l'applicabilità alle società cooperative della disciplina sulle deleghe di voto; all’articolo 2539, primo comma, del codice civile, che, con riferimento alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare fino a 10 soci, nonché alle disposizioni statutarie che prevedono un limite al numero di deleghe che possono essere conferite a un medesimo soggetto.
Il comma 8, infine, dispone che per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 175 del 2016, l’applicazione delle disposizioni dell'articolo in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 3, comma 7
(Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti)
Il comma 7 dell'articolo 3 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Nel dettaglio, il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione stabilisce che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
Ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, la formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali. Ogni anno il revisore deve acquisire 20 crediti formativi, in ragione di 60 crediti nel triennio. Le materie e gli argomenti oggetto dei corsi devono essere corrispondenti a una o più delle materie o degli argomenti di cui al programma annuale del Ministero dell’economia e delle finanze. Almeno metà del programma di aggiornamento, in ragione di 10 crediti annuali, riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l’indipendenza e la tecnica professionale della revisione. Tali crediti devono essere acquisiti entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il differimento del termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione dei revisori legali dei conti iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al 31 dicembre 2021, previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione, è giustificato dalla situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus COVID-19.
Tale emergenza - precisa la relazione illustrativa - ha colpito e reso maggiormente difficoltose tutte le attività professionali, incluse quelle legate allo svolgimento delle funzioni e dei compiti richiesti dall'organizzazione delle società di capitale e degli enti assimilabili e quindi anche all'obbligo formativo a carico dei revisori legali dei conti. La portata e la durata della situazione sorta in relazione all'epidemia sono tali da suggerire che il differimento previsto in via eccezionale interessi non soltanto l'anno 2020 ma anche il 2021, rinviando il termine per l'assolvimento di tutti i relativi obblighi al 31 dicembre 2022.
Come precisa il sito istituzionale del MEF l'articolo 3, comma 7, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021. Pertanto, ai sensi della disposizione citata:
- il mancato assolvimento degli obblighi di formazione relativi al 2017, 2018 e 2019 non può essere compensato maturando i corrispondenti crediti in ragione dell'entrata in vigore del suddetto decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020; si fa comunque riserva di ulteriori comunicazioni sul punto;
- l'obbligo relativo al 2022 non può in ogni caso essere assolto anticipatamente, cioè anteriormente al 1° gennaio 2022;
- i crediti maturati nel corso del 2020 sono validi esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'obbligo in tale anno, in misura non superiore a 20 crediti formativi (di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti);
- il regime dell’accreditamento degli enti di formazione non è modificato.
Per il 2021 e fino a nuova determina è confermato il programma annuale di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 642668 del 12/05/2020.
È confermata la validità delle istruzioni in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali dei conti illustrate da ultimo nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 20 febbraio 2020, n. 3.
Articolo 3, comma 8
(Pagamento dei debiti degli enti sanitari)
Il comma 8 dell’articolo 3 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione delle azioni esecutive nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.
Allo scopo di agevolare una regolare programmazione e gestione amministrativa e contabile dei pagamenti, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione dell’epidemia, anche con riferimento al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, la disposizione in esame proroga al 31 dicembre 2021 la temporanea sospensione delle azioni esecutive, disposta dall’art. 117, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020 [26] , nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 118/2011 [27] . Pertanto, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale, effettuati in data antecedente all’entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 (19 maggio 2020) non producono effetti dalla suddetta data. Gli enti del Servizio sanitario regionale e i loro tesorieri non rimangono vincolati dalle predette azioni esecutive e possono disporre, per la gestione dell’emergenza sanitaria e per il pagamento dei loro debiti, delle somme agli stessi trasferite dalle regioni fino a tutto il 2020.
Si ricorda che l’art. 115 del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto rilancio) ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro per il 2020, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale. Il successivo articolo 117, commi 1-4, allo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, prevede alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell’adozione delle delibere annuali del CIPE. Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati, prevede che i crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che derivano dalla stipula di accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 (fornitura ed erogazione di prestazioni sanitarie per conto del Ssn da parte di privati accreditati), ove non siano stati certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del D. L. n. 35/2013 (L. 64/2013) per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, possono essere ceduti, anche in base alle norme della L. n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, solo a seguito di espressa accettazione da parte dell'ente debitore.
Infine, il comma 5 del medesimo art. 117 consente alle regioni e alle province autonome, i cui enti del Servizio sanitario nazionale non riescono a far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, di richiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) l'anticipazione di liquidità. Tali anticipazioni di liquidità non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive, consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e pertanto non costituiscono indebitamento. La richiesta relativa all’anticipazione di liquidità doveva essere deliberata dalla Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020.
Articolo 3, commi 9-11
(Lotteria dei corrispettivi)
L'articolo 3, commi 9-11, prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione.
Si ricorda preliminarmente che i commi 540-544 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) prevedono l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima.
Per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria, si veda il Provvedimento 31 ottobre 2019 dell'Agenzia delle entrate. Per le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria degli scontrini vedi la Determinazione 5 marzo 2020, n. 80217/RU.
Nel dettaglio, il comma 9 in esame modifica l'articolo 1, comma 544, della legge di bilancio 2017 al fine di disporre il termine per l'emanazione del provvedimento attuativo delle procedure relative alla lotteria dei corrispettivi.
Si ricorda che, in particolare, il comma 544 della legge di bilancio 2017 sopra richiamata, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, per quanto di interesse, rinviava a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
La modifica del comma 544 disposta dal comma 9 in esame prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021. Si precisa inoltre che la locuzione "ogni altra disposizione necessaria" fa riferimento anche all'avvio, oltre che all'attuazione, della lotteria.
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria.
Il comma 10 modifica il sopra menzionato comma 540 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.
Il comma 11 interviene sull'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
Nella formulazione previgente, il comma 1-ter sopra richiamato prevede la possibilità per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) di avvalersi con decorrenza non antecedente al 1O ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fino a 6 unità, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.
La modifica disposta dal comma 11 in esame stabilisce che, anziché avvalersi di 6 unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, il DAG può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non oltre il 30 giugno 2022 (in luogo del termine del 31 dicembre 2021 precedentemente previsto).
Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale disposizione risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell'utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell'inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall'altro, di prevedere che il MEF - DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose. La norma in esame mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a 6 unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre 15 mesi e dell'importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito.
Si rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo nl 165 del 2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.
Nella relazione tecnica il Governo precisa che la norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell'ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del MEF ai sensi dell'articolo, 1, comma 542, della legge di bilancio 2017 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge.
Articolo 4, comma 1
(Proroga per l’utilizzo delle risorse a valere sul finanziamento del SSN accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose)
Il comma 1 dell’articolo 4 dispone la proroga al 2021 dell’utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.
Con una modifica all’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), il comma 1 dell’articolo 4 in esame estende anche al 2021 la possibilità, in via transitoria, di ripartire le risorse accantonate sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, attualmente distribuite in misura complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
La proroga in esame, come le precedenti, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto rientra nell’ambito del livello complessivo del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato. Essa si rende indispensabile nelle more dell’adozione del decreto interministeriale già previsto dalla legislazione vigente (v. box) per la definizione di più specifici criteri di riparto delle quote premiali tra le Regioni.
A decorrere dal 2012, l'art. 2, comma 67-bis della citata legge 191/2009 ha previsto forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi. La misura percentuale della quota premiale è corrispondente allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata [28] , che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’anno di riferimento vengano tenuti in conto, al fine della distribuzione delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consentendo alle Regioni di far fronte agli impegni di ordine finanziario senza criticità relative agli equilibri di bilancio.
La proroga si è resa necessaria in quanto non risulta ancora adottato il decreto di cui al primo periodo del già citato art. 2, comma 67-bis, della legge 191/2009. Tale decreto interministeriale Economia/Salute, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, dovrà stabilire le forme premiali, da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN.
La premialità è stata prevista a decorrere dall'anno 2012 per le Regioni che costituiscono una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo determinato con il medesimo decreto, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dal D.Lgs 502 del 1992, all’articolo 4, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.
Articolo 4, commi 2 e 3
(Accantonamento 2021 risorse SSN per obiettivi di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza per prestazioni non remunerate nel vigente nomenclatore tariffario)
I commi 2 e 3 dell’articolo 4 dispongono la proroga al 2021 ed il parziale riparto per il medesimo anno dell’accantonamento della somma annua di complessivi 32,5 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del SSN, per la realizzazione di obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza, collegati a prestazioni che attualmente non trovano adeguata remunerazione nel vigente nomenclatore tariffario, nelle more della definizione del procedimento di aggiornamento del sistema di remunerazione delle prestazioni del SSN.
Il comma 2 proroga per il 2021 l’accantonamento per finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie, in termini identici a quelli già stabiliti (dalle norme ora oggetto di novella) per il 2019 e il 2020
[29]
.
Per il 2021, così come per il 2019 e il 2020, i finanziamenti riguardano alcune prestazioni pediatriche e di adroterapia. Gli stanziamenti sono pari a 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti e sono disposti a valere sulle risorse (cosiddette quote vincolate) destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.
La proroga dello stanziamento per il 2021, così come quello già previsto per il 2019 e 2020, concerne in particolare:
-
strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico (9 milioni di euro);
-
strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, per l’erogazione di trattamenti di contrasto di specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio (12,5 milioni di euro);
-
strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico (11 milioni di euro).
Ai fini del riparto delle risorse per il 2021 - così come per il 2020 - si prevede che il decreto del Ministro della salute sia emanato previa determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il comma 3 dispone conseguentemente il riparto, anche per il 2021, dell’accantonamento a valere sul finanziamento del SSN, già precedentemente previsto per gli anni dal 2017 al 2020, per la realizzazione dei suddetti obiettivi di ricerca, assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione dei LEA, in particolare per le sole finalità di cui alle lett. a) e b), comma 1, articolo 18, del DL. 148/2017 (L.172/2017), quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, rispettivamente, di 9 e 12,5 milioni di euro per il 2021, oggetto di proroga dell’accantonamento ai sensi del precedente comma 2.
Si ricorda che in base alle norme del collegato fiscale alla legge finanziaria per il 1997 (commi 34 e 34-bis, art. 1, L. 662/1996) è prevista la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, di vincolare specifiche quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di obiettivi del Piano sanitario, con determinate priorità volte a migliorare l’erogazione dei LEA. L’accantonamento non produce oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di risorse del Fondo sanitario nazionale già stanziate per il 2021.
L’articolo 4, comma 4, rinvia al 2022 (precedentemente il termine era fissato al 2021) l’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti e delle aziende del Ssn cui subordinare gli incrementi di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, quinto periodo, del decreto legge n. 35 del 2019 [30] , all’adozione di tale metodologia è subordinata la possibilità per le regioni e le province autonome di applicare determinati incrementi ai valori di spesa per il personale degli enti ed aziende del Ssn.
L'articolo 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge n. 35 del 2019 (c.d. Decreto Calabria) ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Ssn. Il nuovo limite (decorrente dal 2019) non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Successivamente, il decreto legge n. 124 del 2019 [31] (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45, co. 1-bis, ha aumentato, nel triennio 2019-2021, il limite dal 5 al 10% in ciascun anno sulla base dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale.
La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Dal 2021, il medesimo incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno facoltà di incrementare ulteriormente i limiti di spesa di cui sopra, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto Calabria. Con riferimento ai nuovi limiti, sono estese le procedure previste per la verifica del rispetto dei limiti finora vigenti nonché il principio secondo cui la regione si considera comunque adempiente qualora abbia assicurato l'equilibrio economico. Di conseguenza, il nuovo vincolo di spesa per il personale è assoggettato alle verifiche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che deve certificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. L'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Calabria specifica poi che i limiti non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia). Infine, il successivo comma 4-ter sopprime la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripiano del disavanzo di gestione.
Precedentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 516, lett. c), della legge n. 145 del 2018) ha compreso la valutazione dei fabbisogni del personale e della programmazione della formazione di base e specialistica fra le misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi dei servizi sanitari regionali.
Articolo 4, comma 5
(Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici)
Il comma 5 dell’articolo 4 dispone la (ulteriore) proroga dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 della sospensione dell’applicazione delle disposizioni del D.Lgs n. 26/2014, che vietano in Italia alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d’abuso).
Il comma 5 dell’articolo 4, mediante una modifica testuale all’articolo 42 del Decreto legislativo n. 26/2014 [32] , differisce dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022 la sospensione dell’applicazione di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento all’autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle ricerche sulle sostanze d'abuso (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco) [33] e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio" [34] . Tale divieto è contenuto nel D.Lgs. 26, peraltro finalizzato a recepire la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici
Il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è stato avviato dall'articolo 14 della legge Comunitaria 2011, il cui contenuto è stato successivamente trasfuso nell'articolo 13, comma 1, lett. c) ed f) della legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013)
[35]
, che ha stabilito i criteri di delega da rispettare nella trasposizione della direttiva nel nostro ordinamento (v. box). Con il decreto legislativo n. 26 del 2014 sono state recepite le norme della direttiva, introducendo tuttavia una parte discrezionale con un livello superiore e più restrittivo di regolazione rispetto a quello europeo, la cui applicazione è stata a suo tempo in parte differita di un triennio, al 1° gennaio 2017
[36]
.
Successivi differimenti dei termini di decorrenza dei divieti previsti, mediante novella del comma 1 dell’articolo 42 del predetto D. Lgs. n. 26/2014, sono stati disposti con le seguenti norme contenute in decreti-legge di proroga termini:
-
articolo 7, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (L. n. 19/2017) che ha prorogato il termine di applicazione delle procedure dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2020;
-
articolo 5, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (L. n. 8/2020) che ha prorogato il medesimo termine dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.
Ulteriori differenze di recepimento hanno riguardato il fatto che il decreto ha disposto, entro il mese di giugno 2016, un monitoraggio da parte del Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare, per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi durante il periodo di sospensione del divieto e consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento all'esito del monitoraggio.
Pertanto, le sollecitazioni alle successive proroghe sono derivate in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici contrari all'interruzione della ricerca in tali settori. La relazione illustrativa sottolinea in particolare che la piattaforma Research4Life che rappresenta i maggiori enti di ricerca nazionale (tra cui l'istituto Mario Negri, l’Istituto europeo oncologico e la Società italiana di neuroscienze) ha ribadito al Ministero della salute la necessità dell’intervento regolatorio per non impedire le ricerche soprattutto nel settore delle sostanze di abuso, peraltro pienamente consentite negli altri Stati membri Ue ed extra Ue, al fine di non pregiudicare la possibilità per i ricercatori italiani di accedere a bandi e finanziamenti europei pluriennali. L'ulteriore proroga consentirebbe pertanto ai soggetti interessati di sviluppare un approccio alternativo idoneo agli attuali livelli di sperimentazione, oltre a rispondere adeguatamente alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della richiamata direttiva 2010/63/UE.
Con riferimento alle norme finanziarie relative agli approcci alternativi a tali procedure di sperimentazione, la normativa vigente ha previsto l’invio alle Camere, entro il 30 giugno 2020, da parte del Ministro della salute di una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione sugli animali autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche rispetto alle possibilità di adozione dei suddetti approcci alternativi.
Il recepimento della direttiva europea sulla protezione degli animali da laboratorio (direttiva 2010/63/UE) ha suscitato un amplissimo e acceso dibattito nell'opinione pubblica, all'interno della comunità scientifica e in seno alle Commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere un parere sul testo proposto dal Governo.
Il 4 dicembre 2013 il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (Atto del Governo n. 50). L'intervento regolatorio, come la stessa direttiva, ha inteso garantire un più alto livello di tutela grazie alla fissazione di requisiti e condizioni puntuali per lo svolgimento delle attività di allevamento, fornitura e utilizzazione degli animali, con l'ottica di ridurne progressivamente l'utilizzo fino ad arrivare alla completa sostituzione degli animali con pratiche e metodi alternativi [37] . Sono state registrate prese di posizione contrastanti, sia a livello politico che istituzionale, che hanno inizialmente rallentato il processo di recepimento della direttiva, fissato al 1° gennaio 2013, con il conseguente avvio di una procedura di infrazione (n. 2016/2013) da parte della Commissione UE nei confronti dell'Italia per recepimento in difformità della predetta direttiva e violazione del diritto dell'Unione, a causa di condizioni eccessivamente restrittive delle sperimentazioni stesse rispetto a quelle esistenti in altri Stati membri. L'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE, infatti, non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva.
Il 24 gennaio 2014 il Comitato Nazionale di Bioetica ha fornito il proprio contributo al dibattito sulla sperimentazione animale. Il Comitato, raccomandando il recepimento della richiamata direttiva europea, ha sottolineato alcuni aspetti bioeticamente discutibili della normativa italiana proposta (divieto di xenotrapianti, sperimentazione di sostanze d'abuso, allevamento di cani, gatti e primati), auspicando la semplificazione dell'assetto regolatorio italiano e sollecitando la creatività dei ricercatori finalizzata anche ad attenuare l'impatto delle sperimentazioni sugli esseri senzienti. Tali osservazioni sono state in parte riprese dalle Commissioni competenti nei loro pareri [38] .
In proposito, come sottolineato dal rappresentante del Governo nella seduta del 5 febbraio 2014 presso la Commissione XII della Camera, lo schema di decreto ha cercato di raggiungere il punto di equilibrio e di mediazione necessario fra posizioni tra loro molto distanti.
Si segnala che la procedura d'infrazione risulta ancora aperta ed è in fase di parere motivato, inviato dalla Commissione il 15/2/2017 con una nota che sottolinea l'invito all'Italia a conformare pienamente la sua legislazione per garantire "che il livello di benessere degli animali resti elevato pur salvaguardando il corretto funzionamento del mercato interno". In sostanza, si è preso atto che l'Italia ha recepito la direttiva nel marzo 2014, ma si invita a risolvere le non conformità già rilevate.
Articolo 4, comma 6
(Procedure concorsuali ed assunzioni dell’AIFA)
Il comma 6 dell’articolo 4 consente che alcune procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato, già autorizzate in favore dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per il periodo 2016-2020, siano effettuate nel 2021 (ove non effettuate negli anni precedenti).
Le procedure concorsuali in oggetto - previste dall’articolo 9-duodecies, comma 2, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, e successive modificazioni - possono essere svolte in deroga ad ogni norma sul previo esperimento di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia [39] . Le graduatorie si formano per titoli ed esami. Le procedure sono bandite nel rispetto sia della programmazione triennale del fabbisogno di personale [40] sia dei limiti della dotazione organica dell’AIFA e possono contemplare, nel complesso, un numero massimo di assunzioni pari a 320 [41] .
Il comma 3 del citato articolo 9-duodecies del D.L. n. 78 e l’allegata tabella B hanno disposto, ai fini della copertura finanziaria degli oneri relativi al suddetto incremento di dipendenti, un aumento graduale di tariffe e diritti spettanti all’AIFA; in base all’interpretazione seguita, i nuovi valori a regime hanno avuto decorrenza dal 1° gennaio 2020 a prescindere dall’effettività delle assunzioni.
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto [42] osserva che la proroga in esame è intesa a consentire sia l’indizione e lo svolgimento della procedura concorsuale relativa a dirigenti sanitari biologi sia il completamento della procedura concorsuale relativa a dieci dirigenti amministrativi di seconda fascia, nonché a permettere le relative assunzioni.
Il comma 7 dell'articolo 4 consente per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali la proroga fino al 30 settembre 2021 dei contratti di lavoro flessibile in corso, relativi ad attività di ricerca o di supporto alla ricerca.
La possibilità di proroga dei contratti è posta in deroga al divieto di stipulazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di contratti di collaborazione coordinata e continuativa - divieto decorrente dal 1° luglio 2019 - [43] . La medesima possibilità viene ammessa nel limite delle risorse finanziarie disponibili, per ciascun Istituto, ai fini della stipulazione - per le attività di ricerca - di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato.
Si ricorda che, a decorrere dal 2019, tale limite è pari alla somma del 30 per cento delle complessive risorse finanziarie disponibili (per ciascun Istituto) per le attività di ricerca e della quota di ulteriori risorse attribuite, ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a ciascun Istituto dal Ministero della salute. Queste ulteriori risorse sono pari, complessivamente, a 50 milioni di euro per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni annui a decorrere dal 2021.
Più in particolare, si ricorda che i commi da 424 a 434 del citato articolo 1 della L. n. 205 del 2017, e successive modificazioni, hanno posto una disciplina specifica per la stipulazione - da parte dei suddetti Istituti e ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca - di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, mediante procedure concorsuali
[44]
. La definizione della disciplina di queste ultime procedure, ivi compresi i requisiti e i titoli per l'ammissione alle medesime, è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; tale decreto deve ancora essere emanato, mentre l'accordo è stato sancito nella suddetta sede della Conferenza nella seduta del 17 dicembre 2020.
La norma transitoria
[45]
ha previsto che, entro l'8 gennaio 2020
[46]
, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017 con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio (erogata dagli stessi Istituti) a seguito di procedura selettiva pubblica potesse essere assunto a tempo determinato
[47]
, a condizione che avesse maturato un'anzianità di servizio (o di titolarità di borsa di studio) di almeno tre anni nel periodo 2013-2019 oppure nel periodo 2011-2017 (i criteri e le modalità per tali assunzioni sono stati definiti dal regolamento di cui al D.M. 20 novembre 2019, n. 164). Nelle more di queste ultime assunzioni, gli Istituti in esame (ai fini della prosecuzione delle attività di ricerca) potevano continuare
[48]
ad avvalersi - con esclusivo riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2017 - delle forme contrattuali di lavoro in essere, in deroga al divieto summenzionato di stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del presente decreto
[49]
rilevano che, anche se l'iter relativo al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sta proseguendo, la proroga di cui al presente comma 7 si rende necessaria, anche in relazione ai ritardi che ci saranno nello svolgimento delle procedure concorsuali, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma 8 dell’articolo 4, allo scopo di garantire l’ampliamento della platea dei soggetti idonei all’incarico di direttore generale degli enti e delle aziende del SSN, anche in ragione delle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, prevede che l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale possa essere integrato entro il 21 marzo 2021, previa riapertura dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati.
Più nello specifico, la disposizione in commento è diretta a consentire che per l'anno 2021, l’aggiornamento dell'elenco di cui all’articolo 1 del D.Lgs n. 171/2016 [50] , possa avvenire entro il 21 marzo 2021.
In proposito va ricordato che l’ultimo aggiornamento del citato elenco nazionale è stato effettuato nell’aprile 2020 e pubblicato sul portale del Ministero della salute il 1° aprile scorso. Data la cadenza biennale degli aggiornamenti (cfr. infra), l’elenco avrebbe quindi dovuto essere nuovamente aggiornato nel 2022.
In materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, si segnala l'attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015, da parte del decreto legislativo n. 171/2016 che, nell'ambito di una più ampia disciplina di delega in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ha attuato la revisione delle norme sul conferimento di incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
La principale novità in proposito è la costituzione di un elenco nazionale, presso il Ministero della Salute, dei soggetti idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle ASL, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN, policlinici universitari compresi. Vengono anche definite le disposizioni per il conferimento degli incarichi e prevista la decadenza da direttore generale in caso di gravi disavanzi, per violazioni di legge o per il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza. Sono poi previste nuove misure anche per il conferimento degli incarichi di direttore sanitario, amministrativo e socio sanitario (v. infra gli aspetti di dettaglio). Le disposizioni di attuazioni sono in vigore dal 18 settembre 2016, ma la delega sopra indicata vige dal 28 agosto 2015.
Entrando più nel dettaglio, sull'attuazione della delega contenuta nel sopracitato D. Lgs. n. 171/2016, in primo luogo si ricorda che viene disciplinato l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale.
L'elenco, istituito presso il Ministero della Salute, è aggiornato con cadenza biennale. Sempre ogni due anni, per la formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei, verrà nominata una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza Stato Regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco. La Commissione dovrà procedere alla formazione dell'elenco nazionale entro 120 giorni dalla data di insediamento. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni di età in possesso di: a) diploma di laurea; b)comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.
Vengono poi previste disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale. Qui viene innanzitutto precisato che le Regioni potranno procedere a nominare direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale. Una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, ed uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, procederà poi una valutazione per titoli e colloquio dei candidati, tenendo conto anche di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
In proposito, il Presidente della regione propone una terna di candidati nell'ambito dei quali verrà scelto quello che presenta i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nel decreto viene inoltre specificato che, nella terna proposta, non potranno essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la stessa azienda sanitaria locale, azienda ospedaliera o ente del Servizio sanitario nazionale. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni dovranno definire e assegnare, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. La durata dell'incarico di direttore generale non potrà essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario verrà scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni, dovrà verificare i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi e, in caso di esito negativo, dichiarare la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto. L'immediata decadenza del direttore generale potrà avvenire, inoltre, in caso di gravi e comprovati motivi o nel caso in cui la gestione dovesse presentare una situazione di grave disavanzo o ancora in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché per violazione degli obblighi in materia di trasparenza. I provvedimenti di decadenza dovranno essere comunicati al Ministero della salute per la cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico.
Le previsioni appena descritte si applicano anche alle aziende ospedaliero universitarie, ferma restando per la nomina del direttore generale l'intesa del Presidente della Regione con il Rettore. Si passa poi alle disposizioni per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Per la scelta la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Anche in questo caso l'elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l'incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Il conferimento di questi incarichi è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. Viene stabilito che la partecipazione alla Commissione nazionale e alle Commissioni regionali saranno a titolo gratuito. vengono infine esplicitate le abrogazioni normative previste dopo l'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto.
Per quanto riguarda i criteri relativi alla nomina di direttore sanitario di direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, il Decreto Fiscale (decreto legge 124/2019, art. 45, co. 1-quater), con una modifica al comma 7 dell'articolo 3 del D.Lgs n. 502/1992, ha disposo che il requisito del mancato compimento del sessantacinquesimo anno di età debba sussistere soltanto all'atto del conferimento dell'incarico.
A tal fine viene stabilito che i termini di presentazione delle domande relative alla formazione dell’elenco nazionale di idonei, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 2019, n. 93, e già scaduti (ai sensi dell’articolo 8 del citato avviso che prevedeva, quale termine di presentazione delle domande, il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso in Gazzetta), sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Viene poi chiarito che restano iscritti nell’elenco i soggetti già inseriti nello stesso alla data di entrata in vigore del decreto legge.
L’articolo 5, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere emanato il bando di concorso per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica.
A tal fine, novella l’art. 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) che aveva autorizzato l’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca [51] a bandire il concorso entro il 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica previsti vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
In particolare, a seguito della novella, il concorso deve essere bandito, ferme restando le procedure di autorizzazione di cui all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997 [52] , entro il 2021, per la copertura dei posti che si prevedono vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.
La relazione tecnica fa presente che si stima che i posti vacanti e disponibili negli a.s. dal 2021/2022 al 2023/2024 saranno 5.789 [53] .
Come risulta anche dalla relazione illustrativa, la proroga è correlata alla circostanza che l’intesa fra il Ministero e la CEI è intervenuta il 14 dicembre 2020. Il comunicato stampa che ha dato conto dell’intesa, peraltro, faceva presente che il concorso sarebbe stato bandito nelle settimane a seguire.
Al riguardo, si ricorda che lo stesso art. 1-bis del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) ha disposto che una quota non superiore al 50% dei posti può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano, che abbia svolto almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (che comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali).
Non è stato previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.
Ha, altresì, disposto che, nelle more dell’espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004.
Si è disposta, così, di fatto, la riapertura delle graduatorie, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 (v. infra).
In attuazione di quest’ultima previsione, è intervenuto il DM 93 dell'8 agosto 2020, che ha autorizzato 472 assunzioni a tempo indeterminato, corrispondenti al numero delle cessazioni registrate per l’a.s. 2020/2021.
Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi della L. 121/1985, e dall'intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, resa esecutiva con DPR 751/1985 –, la L. 186/2003 ha istituito due distinti ruoli regionali del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, relativi, rispettivamente, a scuola dell’infanzia e scuola primaria e a scuola secondaria.
Ha, altresì, attribuito agli insegnanti di religione cattolica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale docente di ruolo e ha disposto che la consistenza della relativa dotazione organica, articolata su base regionale e determinata nella misura del 70% dei posti d’insegnamento complessivamente funzionanti, è stabilita con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione [54] .
L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi, per titoli ed esami, indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell’istruzione. Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve essere in possesso dei prescritti titoli di qualificazione professionale [55] , nonché del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio [56] .
Infine, ha stabilito che il primo concorso era riservato agli insegnanti di religione cattolica – in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di idoneità – che avevano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.
In attuazione dell’art. 5 della L. 186/2003, con bando emanato con D.D. 2 febbraio 2004 [57] , sono stati indetti due distinti concorsi riservati – l’uno per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, l’altro per la scuola secondaria di primo e di secondo grado – per la copertura dei posti vacanti e disponibili all’inizio di ciascuno degli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 [58] .
Le procedure sono state curate dai singoli uffici scolastici regionali che hanno provveduto, altresì, ad approvare le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi. In particolare, in base all’art. 9 del D.D. citato, le graduatorie erano valide per i medesimi a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.
Successivamente, non sono state bandite ulteriori procedure.
Articolo 5, comma 2
(Proroga delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca)
L’articolo 5, comma 2, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). A tali fine si novella l'art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).
Preliminarmente si rammenta che il D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha disposto la separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca e la conseguentemente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). Ha quindi dettato disposizioni sulle rispettive nuove dotazioni organiche.
Per quanto qui di interesse, l'art. 3, co. 3-ter, del D.L. 1/2020 ha autorizzato sia il Ministero dell'istruzione che il Ministero dell'università e della ricerca a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere - in virtù della novella apportata dalla disposizione in commento - entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto "Funzioni centrali" e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del soppresso MIUR. Tali facoltà assunzionali sono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis del medesimo art. 3, come riportate nella Tabella A allegata al D.L. 1/2020 (riportata di seguito).
Tabella A (art. 3, co. 3-bis, D.L. 1/2020)
Dirigenti di prima fascia
|
Dirigenti di seconda fascia
|
III
area funzionale
|
II
area funzionale
|
III
area funzionale
|
|
Ministero dell'istruzione
|
25
|
381
|
2.307
|
2.909
|
322
|
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6
|
1
|
6
|
130
|
||
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva
|
190
|
||||
Ministero dell'università e della ricerca
|
6
|
35
|
195
|
244
|
28
|
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6
|
1
|
3
|
60
|
||
Totale
|
31
|
416
|
2.502
|
3.153
|
350
|
In base all'art. 9 del D.P.C.M 30 settembre 2020, n. 164 , recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e alle aree I, II e III del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che riproduce quanto stabilito dal D.L. 1/2020.
In base all'art. 10 del D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le dotazioni organiche del personale appartenente alla qualifica dirigenziale e delle aree I, II e III del Ministero sono individuate nell'allegata Tabella A, che parimenti riproduce quanto stabilito dal D.L. 1/2020.
Si rammenta che secondo il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018) del 13 luglio 2016, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono aggregati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto delle Funzioni centrali;
B) Comparto delle Funzioni locali;
C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
D) Comparto della Sanità.
A ciascun comparto corrisponde una precisa Area dirigenziale, che costituisce un'autonoma area di contrattazione collettiva.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali triennio 2016 – 2018 è stato siglato il 12 febbraio 2018. Il 9 ottobre 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area dirigenziale delle Funzioni centrali, per il triennio normativo 2016-2018.
A seguito della separazione dei due Dicasteri, si è reso necessario approvare un nuovo piano del fabbisogno [59] del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con D.I. 14 agosto 2020, n. 100. In dettaglio, per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, dal piano del fabbisogno emerge che, al 31 marzo 2020, erano in servizio:
- 174 dirigenti, 17 con incarico di prima fascia e 157 di seconda, mentre il D.L. 1/2020 stabilisce una dotazione complessiva di 406 dirigenti;
- 2.619 unità appartenenti al personale delle Aree, a fronte di 5.538 unità previste per tutte le aree dal D.L. 1/2020.
Rispetto alle dotazioni organiche stabilite dal D.L. 1/2020, sussiste una carenza di personale pari, in media, al 50%, destinata ad acuirsi nel prossimo triennio per le cessazioni dal servizio.
Quanto al Ministero dell'università e della ricerca, al 31 marzo 2020, erano in servizio 197 unità di personale di ruolo, così suddivise:
- 21 dirigenti, 3 con incarico di prima fascia e 18 di seconda fascia, mentre il D.L. 1/2020 stabilisce una dotazione complessiva di 41 unità;
- 176 unità appartenenti al personale delle Aree, a fronte di 467 unità previste per tutte le aree dal D.L. 1/2020.
Rispetto alle dotazioni organiche stabilite dal D.L. 1/2020, anche nel Ministero dell’università e della ricerca si registra una scopertura di personale, vicina al 50% per i dirigenti e al 60% per il personale delle aree.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura accenna alla sospensione dello svolgimento procedure concorsuali in atto in virtù dei provvedimenti di contenimento vigenti, ma sottolinea la necessità di indire procedure di reclutamento, onde concluderle entro l'anno 2021.
La relazione tecnica, nel descrivere la proroga in commento, fa erroneamente riferimento al termine per bandire le procedure concorsuali, mentre invece si tratta della proroga del termine di conclusione delle stesse.
Per completezza si segnala che l'art. 1, co. 936-941 e 942, della L. 178/2020 autorizza, rispettivamente:
-
il Ministero dell'università e della ricerca a bandire appositi concorsi pubblici per coprire l'incremento della dotazione organica di 3 posizioni dirigenziali di livello non generale nonché una o più procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a 56 unità da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali;
-
il Ministero dell'istruzione a bandire appositi concorsi pubblici per la copertura di 3 nuove posizioni dirigenziali di livello non generale.
Articolo 5, comma 3
(Valutazione degli apprendimenti)
L’articolo 5, comma 3, differisce all'anno scolastico 2020/2021 l'applicazione delle disposizioni che attribuiscono alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, le suddette disposizioni - inizialmente collegate solo allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 - vengono estese anche alle successive proroghe dello stato di emergenza. A tal fine, si novella l'art. 87, comma 3-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
Anno scolastico 2019/2020
Preliminarmente si ricorda che, a seguito dei provvedimenti di contenimento della diffusione del virus da COVID-19 connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza [60] , a partire da febbraio 2020 (per alcune zone d'Italia) e poi dal 5 marzo 2020 (per tutto il Paese) è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza, in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Detta sospensione ha riguardato, con successive proroghe disposte con D.P.C.M [61] ., il restante anno scolastico 2019/2020 fino a giugno 2020. L'art. 1, co. 2, lett. p), del D.L. 19/2020, in virtù di un meccanismo che demanda ai D.P.C.M. [62] l’adozione di provvedimenti normativi di contenimento, ha riconosciuto - per quanto di interesse - la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale.
Con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti, subito dopo la prima sospensione, la nota n. 279 dell'8 marzo 2020 del Ministero dell'istruzione ha affermato che, a seconda delle piattaforme utilizzate, vi era una varietà di strumenti a disposizione e ha ricordato che "la normativa vigente (D.P.R. 122/2009, d.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa". Successivamente, nella nota n. 388 del 17 marzo 2020, si è ribadito che "le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientra[va]no nella competenza di ciascun insegnante e [avevano] a riferimento i criteri approvati dal collegio dei docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso [del] periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza [sarebbe stata] come di consueto condivisa dall’intero consiglio di classe".
Durante tale prima fase, l'art. 87, comma 3-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha attribuito - per l'anno scolastico 2019/2020 - alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza gli stessi effetti di quella normalmente prevista dal d.lgs. 62/2017, per le scuole del primo ciclo, e dal D.P.R. 122/2009, per la scuola secondaria di secondo grado. Sono state previste poi disposizioni specifiche per la valutazione del comportamento.
Parallelamente, sempre per l'anno scolastico 2019/2020, sulla stessa materia è intervenuto anche l'art. 1, co. 4, lett. a), del D.L.22/2020 (L. 41/2020), secondo il quale, nel caso in cui l'attività didattica in presenza non fosse ripresa il 18 maggio 2020, con ordinanze del Ministro dell'istruzione sarebbero state definite le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'art. 2 del suddetto d.lgs. 62/2017 e all'art.4 del D.P.R 122/2009. In attuazione è intervenuta l'ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti.
Anno scolastico 2020/2021
Per l'anno scolastico 2020/2021, iniziato in presenza durante lo stato di emergenza, sono state adottate ulteriori misure connesse all'attività didattica a distanza (DAD). Sul piano dei contenuti e dell'organizzazione dell'attività didattica a distanza, il Ministero dell'istruzione ha elaborato il Piano Scuola 2020/2021, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, che ha stabilito, per la tematica in argomento, la necessità per tutte le scuole - a prescindere dal grado di istruzione - di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI). Sulla base di ciò sono state adottate le Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI), di cui al D.M. 7 agosto 2020, n. 89, secondo le quali: la "didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola".
Quanto al tema della valutazione, le citate Linee guida per la DDI affermano che "con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende".
Da ultimo, l'art. 1, co. 504, della L. 178/2020 ha stabilito che - per l'anno scolastico 2020/2021 - con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, tra le quali anche quelle che sono state previste dall'art. 1 del citato D.L. 22/2020 (L. 41/2020) per l’anno scolastico 2019/2020.
La disposizione in commento estende quindi anche all'anno scolastico 2020/2021 la garanzia che la valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica digitale integrata produca gli stessi effetti di quella svolta secondo le norme vigenti (che non prevedono la valutazione di attività svolta a distanza). Inoltre, si introduce un rinvio mobile alle proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza che dovessero ulteriormente intervenire dopo il 31 gennaio 2021.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa infatti che in tal modo è possibile garantire efficacia alla valutazione - periodica e finale - degli apprendimenti acquisiti durante la didattica digitale integrata attivata dalle istituzioni scolastiche nei periodi di sospensione delle attività in presenza a causa delle misure restrittive applicate a livello locale e nazionale con il perdurare dell'emergenza epidemiologica.
Per completezza, si ricorda che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 - in virtù del combinato disposto dell’art. 1, co. 2-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e dell'art. 32, co. 6-sexies del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) - la valutazione finale e quella periodica degli alunni della scuola primaria è espressa con giudizio descrittivo. In attuazione, si veda l'ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020.
Articolo 5, comma 4
(Proroga di termini in materia di edilizia scolastica)
L’articolo 5, comma 4, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, di alcuni lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di istituti scolastici statali.
In particolare, la proroga riguarda il trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell’istruzione agli enti locali al fine di consentire il pagamento, entro il 31 dicembre 2021 (e non più entro il 31 dicembre 2020), secondo gli stati di avanzamento dei lavori, debitamente certificati, delle opere di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
A tal fine, novella il termine contenuto nel co. 8-quinquies, ultimo periodo, del citato art. 18, fissato inizialmente al 31 dicembre 2014 e successivamente prorogato, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2020
[63]
. Aggiunge, inoltre, alla fine dello stesso comma, un ulteriore periodo, in base al quale restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
La relazione illustrativa evidenzia che la proroga si rende necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, i soggetti da ultimo beneficiari delle stesse, pur avendo completato i lavori, stanno terminando le procedure di rendicontazione necessarie per ottenere i pagamenti.
La relazione tecnica fa, a sua volta, presente che si stima che siano ancora da liquidare circa € 2 mln.
L’art. 18, co. 8-ter–8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha destinato € 150 mln per il 2014 all'attuazione di misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui fosse stata censita la presenza di amianto.
In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.
Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili. A loro volta, le regioni dovevano presentare all’allora MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, cui si doveva provvedere entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
[64]
.
L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori.
Ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che si sarebbero rese disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, sarebbero state riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste.
I termini relativi alla procedura sono stati più volte ridefiniti: in particolare, il termine per l'affidamento dei lavori, da parte degli enti locali (il mancato rispetto del quale comportava la revoca del finanziamento), è stato, da ultimo, differito al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 per le regioni nelle quali erano intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – dall'art. 6, co. 4, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015); il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori, come già detto, era stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, co. 4, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
Articolo 5, comma 5
(Proroga del termine per l’assunzione di collaboratori scolastici)
L’articolo 5, comma 5, proroga (dal 1° gennaio 2021) al 1° marzo 2021 il termine per l’assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione.
A tal fine, novella l’art. 58, co. 5-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).
La relazione illustrativa sottolinea, al riguardo, che la proroga è determinata dalla circostanza che i ritardi registrati, a seguito dell’emergenza da COVID-19, nelle precedenti fasi di assunzione, si sono riverberati sull’avvio della seconda procedura selettiva. Evidenzia, inoltre, che, sebbene i provvedimenti destinati a dare avvio alla stessa siano in fase di emanazione, i passaggi necessari non hanno consentito di rispettare il termine del 1° gennaio 2021.
Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2, co. 5, lett. da a) ad e), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), modificando i co. da 5-bis a 5-quater dell’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), inseriti dall’art. 1, co. 760, della L. di bilancio 2019 (L. 205/2018), e inserendo nello stesso i co. 5-quinquies e 5-sexies:
- ha differito (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole statali sono svolti esclusivamente da personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico (co. 5-bis)
[65]
;
- ha modificato la disciplina – dettata dalla stessa L. di bilancio 2019 – per la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato e impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi di 2018 e 2019. In particolare, ha sostituito alla procedura selettiva per titoli e colloquio una procedura selettiva per soli titoli, prevedendo che i candidati dovevano essere graduati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per titoli a posti di collaboratore scolastico, di cui all’art. 554 del d.lgs. 297/1994, e disponendo che la stessa riguardava l’assunzione di 11.263 collaboratori scolastici. Ha, altresì, disposto che non poteva partecipare alla procedura il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73, DPR 309/1990), i condannati per uno dei delitti contro la persona per i quali sono previste le pene accessorie (artt. 600-septies.2 e 609-nonies c.p.), e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori (co. 5-ter)
[66]
;
- ha confermato che le assunzioni all’esito della procedura selettiva erano autorizzate anche a tempo parziale e che i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Al contempo, ha previsto che, nel limite complessivo di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all’esito della stessa procedura dovevano essere utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell’ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell’ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria (co. 5-quater)
[67]
;
- ha previsto che, sempre nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l’a.s. 2020/2021 dovevano essere avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria, a domanda – disciplinate da apposito accordo sindacale, e riservate al personale assunto con la procedura selettiva – sui posti eventualmente ancora residuati all’esito della procedura di chiamata dall’apposita graduatoria nazionale (co. 5-quinquies)
[68]
;
- ha disposto che, dopo le operazioni di mobilità straordinaria per l’a.s. 2020/2021, il Ministero è autorizzato ad avviare una seconda procedura selettiva per soli titoli (graduando i candidati secondo le modalità previste nel co. 5-ter) per la copertura – a decorrere dal 1° gennaio 2021, ora prorogato al 1° marzo 2021 – dei posti eventualmente residuati. Può partecipare alla seconda procedura il personale impegnato nell’erogazione dei medesimi servizi di pulizia e ausiliari per almeno 5 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019, in qualità di dipendente, non solo a tempo indeterminato (come nel caso della prima procedura selettiva), ma anche a tempo determinato, di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei medesimi servizi. Non possono, invece, partecipare i soggetti esclusi dalla partecipazione alla prima procedura selettiva, nonché i soggetti già inseriti nelle graduatorie della medesima. I requisiti per la partecipazione, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze (co. 5-sexies).
Al riguardo, il 2 dicembre 2020 il Consiglio superiore della pubblica istruzione ha espresso il parere sullo schema di decreto interministeriale. Nello stesso schema si evidenzia che la procedura riguarda 1.592 unità di personale, corrispondenti al contingente complessivo di posti liberi e disponibili risultanti in esito alla procedura di mobilità straordinaria.
Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 964, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha previsto la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020 all’esito della prima procedura selettiva
[69]
, nonché l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici che nella medesima procedura selettiva siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria
[70]
.
A sua volta, il co. 965, novellando ulteriormente l’art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) con l’aggiunta del nuovo comma 5-septies, ha disposto che, sempre nel limite di spesa di cui al co. 5-bis, primo periodo, dello stesso art. 58, i posti che, nell’ambito degli 11.263 autorizzati dal co. 5-ter siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo le 4 fasi previste dai commi da 5-ter a 5-sexies (prima procedura selettiva, graduatoria nazionale, mobilità straordinaria, seconda procedura selettiva) sono destinati, a domanda, ai soggetti che partecipano alla seconda procedura selettiva (di cui al co. 5-sexies) che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un’(ulteriore) apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito nella seconda procedura selettiva.
Articolo 6, commi 1 e 2
(Proroghe di termini relativi alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica)
L’articolo 6, commi 1 e 2, riguarda la disciplina delle procedure per il reclutamento e per l’attribuzione di alcuni incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
In particolare, il comma 2 proroga (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico delle medesime Istituzioni, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
Conseguentemente, il comma 1 estende anche all’a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle medesime Istituzioni.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la L. 508/1999, disponendo che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM)
[71]
, ha previsto, all’art. 2, l’intervento di regolamenti di delegificazione per la disciplina di vari profili relativi a tali Istituzioni, fra i quali quello relativo alla disciplina del reclutamento del personale.
Quest’ultimo, è stato adottato con DPR 143/2019 e, in base all’art. 8, co. 3, le relative disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dall’a.a. 2020/2021.
Tale termine era poi stato differito all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater, co. 1, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) che, contestualmente, aveva disposto che, in sede di prima attuazione, la programmazione del reclutamento del personale di cui all'art. 2 del medesimo DPR doveva essere approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’applicazione del regolamento è stata differita all’a.a. 2022/2023 dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021).
Sempre preliminarmente, con riferimento all’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente nelle Istituzioni AFAM, si ricorda che, già prima della L. 508/1999, l’art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (come modificato dall'art. 3, co. 1, lett. a), della L. 124/1999) ha disposto, riprendendo concetti presenti in norme previgenti, che ai ruoli si accede attingendo annualmente, per il 50% dei posti, alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami (GET) e, per il restante 50%, alle graduatorie nazionali permanenti. Tali graduatorie nazionali permanenti sono divenute poi ad esaurimento (GNE), a seguito di quanto disposto dall’art. 2, co. 6, della L. 508/1999
[72]
.
Nel caso di insegnamenti per i quali le GNE e le GET sono esaurite, per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato si attinge, nell’ordine:
·
alle graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), in cui sono stati inseriti, originariamente per l’attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali, i docenti precari che avessero un servizio di 360 giorni nelle Istituzioni AFAM
[73]
. Tale possibilità è stata prevista per l’a.a. 2013/2014 dall’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), che ha anche trasformato le graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento. La stessa possibilità è poi stata estesa agli a.a. successivi. In particolare, l’estensione all'a.a. 2020/2021 è stata operata dall’art. 6, co. 2, D.L. 162/2019-L. 8/2020
[74]
, la cui relazione illustrativa sottolineava che ciò era statuito nelle more dell’applicazione del regolamento concernente le procedure e le modalità per il reclutamento;
·
alle graduatorie nazionali di cui all’art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), in cui sono stati inseriti, anche in tal caso, originariamente, per il conferimento di contratti a tempo determinato, i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e che avessero maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le medesime Istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto-legge
[75]
. Tale possibilità è stata prevista dall’art. 1, co. 653, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che ha anche trasformato le graduatorie in graduatorie nazionali ad esaurimento e ha disposto che il personale resta incluso nelle stesse anche a seguito dell’emanazione del regolamento sul reclutamento;
·
alle graduatorie nazionali ad esaurimento istituite dall’art. 1, co. 655, della stessa L. 205/2017, in cui sono stati inseriti i docenti che non fossero già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM, che avessero superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e avessero maturato, fino all’a.a. 2017/2018, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso le medesime Istituzioni
[76]
. Al riguardo, si ricorda che, successivamente, l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020), novellando l’art. 1, co. 655, della L. 205/2017, ha consentito l’inclusione di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali dallo stesso previste. In particolare, ha disposto che il servizio di insegnamento triennale richiesto può essere maturato fino all’a.a. 2020/2021 incluso. Da ultimo, tuttavia, l’art. 1, co. 890, primo periodo, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha stabilito un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli, disponendo che l’attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato avviene utilizzando prioritariamente le vigenti graduatorie nazionali per titoli (art. 270, co. 1, d.lgs. 297/1994; art. 2-bis D.L. 97/2004-L. 143/2004; art. 19, co. 2, D.L. 104/2013-L. 128/2013; art. 1, co. 655, primo periodo, L. 205/2017) e, in subordine, le “graduatorie di cui all’art. 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1”.
A seguito di contatti per le vie brevi con l’ufficio legislativo del Ministero dell’università e della ricerca, si è appreso che tale espressione deriva dalla circostanza che i soggetti ai quali fa riferimento l’art. 3-quater, co. 3, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) saranno, in realtà, inseriti in nuove graduatorie, da costituire nel corso del prossimo anno solare.
Per quanto riguarda gli incarichi a tempo determinato per il personale docente, l’art. 4, co. 12, della L. 124/1999 ha disposto l’applicazione alle Istituzioni AFAM delle disposizioni recate per la scuola dai co. 1-11 dello stesso art. 4. In particolare, per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno accademico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo (co. 1).
Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (co. 2). Nei casi diversi da quelli citati si provvede, invece, con supplenze brevi (co. 3).
In particolare, il comma 1 estende all’a.a. 2021/2022 la possibilità di attingere, per il conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM, alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004).
A tal fine, novella l’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
Il comma 2 differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 l'avvio dell'applicazione del regolamento adottato con DPR 143/2019, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento.
Al riguardo, si segnala che – come già accennato – il differimento del termine relativo all’avvio dell’applicabilità del regolamento è stato previsto anche – senza ricorrere alla novella legislativa – dall’art. 1, co. 890, primo periodo, della più volte citata L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) (che, invece, non ha previsto anche il differimento del termine per l’approvazione della prima programmazione triennale del regolamento).
Conseguentemente, lo stesso comma 2 differisce (dall’a.a. 2021/2022) all’a.a. 2022/2023 la decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, co. 4, dello stesso DPR 143/2019.
La decorrenza delle abrogazioni disposte dall'art. 8, co. 4, del DPR 143/2019 era stata differita (dall’a.a. 2020/2021) all’a.a. 2021/2022 dall’art. 3-quater, co. 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020).
A tali fini, lo stesso comma 2 novella l’art. 3-quater, co. 1 e 2, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020.
La relazione illustrativa fa presente, in particolare, che le Istituzioni AFAM non hanno potuto operare la programmazione triennale del reclutamento entro il 31 dicembre 2020 stante l’incertezza del quadro normativo e l’ampliamento delle dotazioni organiche previsto dalla legge di bilancio 2021, che dovrà essere oggetto di ripartizione
[77]
.
Si valuti l’opportunità di chiarire se, a seguito dei differimenti disposti, subiscono adeguamenti anche altri riferimenti temporali contenuti all’interno del DPR 143/2019.
Al riguardo, si ricorda, in particolare, che, in base al DPR 143/2019, ogni Istituzione AFAM adotta la programmazione triennale del reclutamento di personale docente e tecnico amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, con la possibilità di aggiornamenti annuali.
La programmazione triennale deve conformarsi ai seguenti criteri:
Si tratta, sostanzialmente, delle stesse previsioni recate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, dall’art. 1, co. 654, della già citata L. 205/2017, rispetto alle quali, tuttavia, è stato introdotto, in particolare, il meccanismo dei c.d. "punti organico" già in uso per le università.
Nell'ambito del budget per le assunzioni a tempo indeterminato, per ogni a.a.:
- già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 270, co. 1, del d.lgs. 297/1994 (GNE);
- già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004);
- già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013);
- già citate graduatorie nazionali di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017;
- per titoli, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per esami e titoli;
- per esami e titoli, riservate a docenti di seconda fascia assunti a tempo indeterminato, da almeno 3 a.a., dall'Istituzione che bandisce il concorso, attraverso selezione per soli titoli
[78]
;
Inoltre, i posti in organico vacanti del personale docente possono essere convertiti in posti in organico del personale tecnico-amministrativo, e viceversa, nel rispetto di un rapporto fra personale tecnico-amministrativo e personale docente non superiore a 0,5, e le cattedre di un settore artistico-disciplinare possono essere convertite in cattedre di altri settori artistico-disciplinari, nel limite annuo del 30%.
Le assunzioni di docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse non possono superare il limite del 50% delle assunzioni di docenti effettuate all'esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle Istituzioni.
Alle nuove procedure di reclutamento di docenti, per titoli ed esami, distinte per settore artistico-disciplinare, possono partecipare soggetti in possesso, almeno, di laurea o di diploma accademico di I livello. Le commissioni – di cui il regolamento disciplina la composizione – dispongono, per ciascun candidato, di un massimo di 100 punti, di cui tra 50 e 60 punti devono essere riservati ai titoli, fra quelli indicati dallo stesso regolamento. I candidati che ottengono almeno 25 punti nella valutazione dei titoli, sono ammessi ad una prova didattica a carattere teorico o pratico in base al tipo di insegnamento, alla cui valutazione sono riservati tra 40 e 50 punti.
La graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso.
Il regolamento prevede, inoltre, che per sopperire temporaneamente ad esigenze didattiche alle quali non si possa far fronte con personale di ruolo, si provvede, nel limite delle vigenti dotazioni organiche, all'attribuzione di contratti di insegnamento di durata annuale, rinnovabili solo per altri due anni accademici. A tal fine, si attinge, nell'ordine, alle graduatorie: GNE; GET; di cui all'art. 2-bis del D.L. 97/2004; di cui all'art. 19, co. 2, del D.L. 104/2013; di cui all'art. 1, co. 655, della L. 205/2017.
Ove le graduatorie indicate siano esaurite, gli incarichi sono conferiti a seguito di procedure di selezione disciplinate, con proprio regolamento, dalle singole Istituzioni, nel rispetto di alcuni principi generali, fra i quali l'articolazione della selezione per titoli e prova didattica, ovvero, per le peculiarità dell'insegnamento, esclusivamente per titoli. Il punteggio massimo è pari a 100, di cui, nel caso di selezione per titoli e prova didattica, almeno 40 punti devono essere riservati ai titoli e altrettanti alla prova didattica.
Per il personale tecnico-amministrativo, i requisiti generali per la partecipazione alle procedure selettive e i criteri per la formazione delle commissioni sono quelli previsti dalla normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego (d.lgs. 165/2001 e DPR 487/1994). La tipologia di procedura selettiva appare rimessa, in base al testo, alle singole Istituzioni AFAM. Infatti, si dispone che i bandi di concorso, oltre a indicare i profili professionali e i titoli di studio richiesti, nonché le principali funzioni da svolgere, indicano anche i punteggi previsti, riservando, "in caso di selezioni per titoli ed esami", almeno i due terzi del punteggio alla valutazione delle prove.
Nel caso in cui, per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche, non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, le istituzioni possono stipulare contratti d'opera.
Per quanto concerne gli incarichi di insegnamento, la disciplina prevista dal DPR 143/2019 è stata superata con l’art. 1, co. 284 e 285, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020). In particolare, l’art. 1, co. 284, citato ha disposto che, qualora alle esigenze didattiche non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell'ambito delle dotazioni organiche, le Istituzioni AFAM provvedono all'attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un a.a., rinnovabili annualmente per un periodo massimo di 3 anni, tramite stipula di contratti di collaborazione continuativa. L’art. 1, co. 285, come novellato dall’art. 1, co. 894, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021), ha disposto che gli incarichi di insegnamento non sono conferibili al personale in servizio di ruolo nella medesima Istituzione e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L'attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
In relazione alla nuova disciplina, così sinteticamente, riepilogata, lo stesso DPR 143/2019, all'art. 8, co. 4, ha disposto l’abrogazione:
·
con riferimento al personale tecnico-amministrativo:
- dell'art. 19, co. 3-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013);
- dell'art. 1-quater, co. 1, quarto periodo, del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);
·
con riferimento al personale docente:
- dell'art. 270 del d.lgs. 297/1994 e dell’art. 3 della L. 124/1999, fatte salve le GNE vigenti alla data della sua entrata in vigore;
- dell'art. 4 del D.L. 357/1989 (L. 417/1989), fatte salve le GET vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Articolo 6, comma 3
(Proroga flessibilità nella restituzione di crediti agevolati concessi a valere sul FAR)
L’articolo 6, comma 3, proroga la misura di flessibilità nelle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), già disposta dal comma 3 dell’articolo 100 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”). Il comma consente, attraverso una novella alla citata norma, che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento. Alla compensazione degli effetti finanziari della misura, quantificati in misura pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Il comma 3 dell'articolo 100 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), nella formulazione originaria, previgente alla novella qui in esame, ha consentito la sospensione per sei mesi degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020.
Come evidenzia la relazione illustrativa, il Ministero dell'università e della ricerca, opera, a sostegno di progetti di ricerca industriale, attraverso due differenti modalità: quella di un contributo a fondo perduto e quella di un finanziamento nella forma di credito agevolato (cfr. anche, infra, Box ricostruttivo della normativa vigente).
In particolare, per i beneficiari del finanziamento, una volta ammessi, viene predisposto un piano di ammortamento prevedendo, pertanto, un successivo piano di rientro a tassi di interesse agevolati. Il pagamento delle rate così generate avviene con cadenza semestrale. Il ritardato pagamento di tali rate di rientro prevede, ai sensi della normativa vigente, la classificazione dei soggetti interessati dal ritardo nella categoria dei soggetti morosi con conseguente interruzione di qualunque tipologia di ulteriori finanziamenti da parte della Direzione generale competente e con conseguente applicazione di maggiorazioni nelle rate scadute mediante l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.
L’articolo 100, comma 3 del D.L. n. 18/2020 ha così disposto l'interruzione, per sei mesi, degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020, evitando altresì le conseguenze del ritardato pagamento delle stesse. Tale disposizione agevolativa ha permesso, agli interessati che ne abbiano fatto richiesta, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi, congelando di fatto il primo semestre del 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza nel mese di dicembre 2020.
Atteso il perdurare della situazione emergenziale e avuto riguardo delle reiterate richieste in tal senso provenienti da parte dei beneficiari di finanziamenti in forma di credito agevolato, il comma qui in esame prevede di prorogare la misura agevolativa in questione, consentendo la sospensione dei pagamenti di ulteriori due rate (riferite al 2° semestre del 2020 e al I° semestre 2021) senza pregiudizio della posizione giuridica soggettiva dei beneficiari. Rimane fermo che il Ministero proceda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale con le rate semestrali posticipate.
Il D.Lgs. 297/1999 recante “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”, ha istituito il Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) (articolo 5).
Successivamente, l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha istituito nello stato di previsione della spesa del MIUR- ora MUR - il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale sono confluite le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse:
- del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) (cui continua ad essere titolata l’apposita contabilità speciale 3001 (cfr. infra)),
- del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB),
- e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, dell’ex Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della L. 289/2002 (ora Fondo sviluppo e coesione).
A queste, si sono aggiunte le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN-Progetti di ricerca di interesse nazionale).
Come evidenzia la Corte dei Conti (Relazione di agosto 2020,“Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”), dallo scorso decennio il FIRST è stato alimentato esclusivamente dai fondi originariamente destinati ai progetti di ricerca di base (o fondamentale) - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN), essendo venuti a mancare i finanziamenti relativi sia al FIRB che al FAR.
Le disponibilità finanziarie del FIRST vengono dunque ora alimentate in via ordinaria:
1) dai conferimenti annualmente disposti con legge di bilancio;
2) dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato;
3) dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) per quanto riguarda le aree sottoutilizzate e nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo-FAS (art.2, c. 3, decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115).
Quanto alle agevolazioni alla ricerca scientifica e tecnologica, il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. Decreto Sviluppo I) (conv. L. 134/2012) Capo IX, (artt. 60-63), ha ridefinito degli interventi di competenza del MUR volti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, estese ai processi di sviluppo sperimentale, individuando i soggetti potenziali beneficiari e le tipologie d’intervento ammissibili.
L’art. 63 del D.L. 83/2012 ha quindi espressamente previsto l’abrogazione della disciplina istitutiva e di funzionamento del FAR di cui al D.Lgs. n. 297/1999, subordinandola all’entrata in vigore di un decreto di natura non regolamentare, destinato a contenere la nuova disciplina di dettaglio delle modalità di utilizzo e funzionamento del FIRST.
Questa disciplina è stata adottata con il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115. Il D.M. ha individuato quattro linee di intervento del FIRST, conformemente a quanto previsto dall’articolo 60 del D.L. n. 83/2012. Contestualmente, ha disposto che il FIRST sia alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di bilancio, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del Fondo sviluppo e coesione. A tale riguardo, il D.M. ha previsto che la quota di stanziamento del FIRST annualmente finalizzata alla concessione di contributi nella forma di credito agevolato sia destinata ad alimentare la contabilità speciale del fondo di rotazione intestata al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR- contabilità 3001), in concorrenza alle altre entrate del predetto Fondo, ivi comprese quelle derivanti dai predetti rientri.
Successivamente, con il D.M. del 26 luglio 2016, n. 593, recante “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del D.Lgs. n. 83/2012”, il MIUR è ulteriormente intervenuto al fine di stabilire nuove procedure per regolare l’utilizzo e la gestione del FIRST.
Come chiarito sul sito istituzionale del MUR e dalla Corte dei Conti (cit.), la previgente disciplina del FAR (D.M. n. 593/2000 e D.M. n. 115/2013) continua ad applicarsi per la gestione dei progetti di ricerca presentati prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo D.M. (23/8/2016) e per i quali risulti pendente l’attività istruttoria ovvero collegata all’erogazione delle agevolazioni concesse.
Si rinvia alla Corte dei Conti, Analisi delle gestioni contabili fuori bilancio effettuata nell’ambito della Relazione sul rendiconto generale dello Stato relativa all’anno 2019 (Par. 4.5.1, pag. 98), e alla già citata Relazione della Corte dei conti approvata con Delibera n. 8/2020, su “Le risorse per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica”, dove ne viene esaminata la gestione, nel periodo 2015-2019, sollevandone talune criticità.
L’articolo 6, comma 4, differisce alcune disposizioni inerenti la fase transitoria connessa alla separazione tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e la ricerca e alla conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR). In sintesi, si stabilisce come termine finale per la conclusione di tale fase transitoria il conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della (neo istituita) Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca o comunque il 31 ottobre 2021.
Occorre brevemente riepilogare, per quanto qui di interesse, la fase transitoria prevista a seguito della soppressione del MIUR disposta dal D.L. 1/2020 (L. 12/2020), caratterizzata:
- dall'avvalimento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali trasferito provvisoriamente al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal D.P.C.M. di ricognizione e trasferimento di personale, strutture e risorse (su cui si veda infra). Le direzioni generali del Dipartimento continuano a svolgere anche per il Ministero dell’università e della ricerca i compiti concernenti le spese già ad essi affidate per il 2020, quali strutture di servizio (art. 3, co. 3, del D.L. 1/2020);
- dalla ricognizione e dal trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie, disposto con il citato D.P.C.M., che indica anche la data di decorrenza del trasferimento. Il trasferimento del personale è disposto sulla base di un'apposita procedura di interpello [79] (art. 3, co. 4, del D.L. 1/2020).
In dettaglio, con riferimento al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, si prevede che con D.P.C.M. - che si sarebbe dovuto adottare entro il 30 aprile 2020 - su proposta di entrambi i Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del D.L. 1/2020.
Dopo la separazione, i due Ministeri si sono dotati di un proprio regolamento di organizzazione. Secondo l'art. 6 del D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 166, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
§
Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;
§
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica;
§
Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi dell'amministrazione, la comunicazione e i contratti.
-
permanenza del personale di entrambi i Ministeri nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR, fino alla data di decorrenza del trasferimento indicata nel summenzionato D.P.C.M. (art. 4, co. 4, del D.L. 1/2020);
-
mantenimento dell'operatività della Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti (ora Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in base al nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione) - afferente al citato Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - quale struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, fino alla data di decorrenza del trasferimento indicata nel summenzionato D.P.C.M. (art. 4, co. 6, del D.L. 1/2020).
Gli articoli 3, commi 3 e 4, e 4, commi 4 e 6, del D.L. 1/2020 sono pertanto oggetto di novella ad opera della disposizione in commento.
In dettaglio, in base al comma 4, lett. a), della disposizione in commento, l'avvalimento da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali opera (non più fino alla data indicata dal D.P.C.M. ma) fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, fino al 31 ottobre 2021. Pertanto, le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate non solo per l'anno 2020 ma anche per il 2021.
L'art. 7 del D.P.C.M 30 settembre 2020, n. 164 , recante il nuovo regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, disciplina i compiti della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Dicastero.
In base al comma 4, lett. b), della disposizione in commento, la ricognizione e il trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie avviene con uno o più D.P.C.M., potendo dunque in tal modo suddividere - come specificato dalla relazione illustrativa - in atti con tempistiche diverse le funzioni affidate originariamente a un solo D.P.C.M. Inoltre, la data di adozione dei suddetti (molteplici) D.P.C.M. non è più fissata al 30 aprile 2020, ma al conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della citata Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'università e della ricerca e, comunque, entro il 31 ottobre 2021.
Si segnala che l'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, del D.L.1/2020, modificato dal comma 4, lett. b), della disposizione in commento, affida al "decreto di cui al primo periodo" l'indicazione della data di decorrenza del trasferimento: al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento, o quanto meno, di un adeguamento sul piano della formulazione menzionando "i decreti" di cui al primo periodo, in virtù della novella apportata.
In base al comma 4, lett. c), della disposizione in commento, alla data di conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali della citata Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali - e comunque fino al 31 ottobre 2021- viene ancorata anche la permanenza del personale di entrambi i Ministeri nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso MIUR.
Infine, in base al comma 4, lett. d), della disposizione in commento, alla data di conferimento dei suddetti incarichi dirigenziali della citata Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali - e comunque fino al 31 ottobre 2021 - viene riferito anche il mantenimento dell'operatività della Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti (afferente, come si è detto, al Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione) quale struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca.
Articolo 6, comma 5
(Deroga all'obbligo di risparmio di spesa nel settore
informatico in favore di università e istituzioni AFAM)
L’articolo 6, comma 5, estende all'anno 2021 la possibilità, già consentita nel 2020, per le università e per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di non applicare l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.
L'art. 238, comma 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha consentito alle università, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca e alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT) di non applicare, per l'anno 2020, l'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 in materia di risparmio di spesa nel settore informatico.
In virtù della disposizione in commento, l'art. 238, comma 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) trova applicazione anche nel 2021 limitatamente alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di permettere il regolare svolgimento della didattica a distanza. Queste ultime non sono dunque soggette, per l'anno 2021, all'obbligo di assicurare il risparmio di spesa per la gestione del settore informatico di cui al citato art. 1, co. 610 della L. 160/2019.
L'art. 1, co. 610, della L. 160/2019 dispone infatti che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - con esclusione degli enti territoriali e delle società da questi partecipate - assicurano, per il triennio 2020-2022, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017. È richiamato (quale possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa) il riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT (Information and Communications Technology, tecnologie dell'informazione e della comunicazione).
Secondo l'art. 1, co. 2, della L. 196/2009, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L’ISTAT è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente (entro il 30 settembre) tale elenco delle amministrazioni pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale. Da ultimo è consultabile l’elenco pubblicato il 4 novembre 2020. In tale elenco sono compresi, tra gli altri, le università, gli enti pubblici di ricerca e la Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT).
Per le indicazioni operative si veda la circolare del 21 aprile 2020, n. 9 della Ragioneria generale dello Stato.
Articolo 6, comma 6
(Proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale)
L’articolo 6, comma 6, proroga (dal 15 marzo 2021) al 15 aprile 2021 il termine per la conclusione dei lavori riferiti al VI quadrimestre della tornata di abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2018-2020 e (dal 30 giugno 2021) al 30 luglio 2021 il termine per l’operatività delle Commissioni nazionali già costituite per la medesima tornata.
A tali fini, novella l’art. 7-bis, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che ha previsto l’istituzione del VI quadrimestre citato, conseguentemente differendo ulteriormente alcuni termini relativi ai procedimenti per l’acquisizione dell’ASN per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, già differiti dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla disciplina generale.
La relazione illustrativa fa presente che le domande presentate per il VI quadrimestre sono state 11.070, con un aumento del 162% rispetto alla media delle domande presentate nei primi 5 quadrimestri.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’ASN – introdotta dall'art. 16 della L. 240/2010 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo dei professori universitari e richiede requisiti differenti per la fascia dei professori ordinari e per quella dei professori associati.
La durata dell’ASN – originariamente prevista in 4 anni – è stata elevata prima a 6 anni
[80]
e, da ultimo, a 9 anni dall’art. 5, co. 1, del D.L. 126/2019 (L. 156/2019), che ha stabilito che ciò si applica anche ai titoli di ASN conseguiti precedentemente alla data della sua entrata in vigore.
Le procedure per il conseguimento dell'ASN sono svolte per settori concorsuali che, in base all’art. 15 della stessa L. 240/2010, sono raggruppati in macrosettori concorsuali e possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari.
A seguito delle novelle apportate all’art. 16 della L. 240/2010 dall’art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), per il conseguimento dell’ASN si è passati da una procedura a indizione annuale ad una procedura “a sportello”. Inoltre, è stata prevista l'istituzione per ciascun settore concorsuale, a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per il conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore ordinario e di professore associato.
E’ stato, dunque, emanato il DPR 95/2016, il cui art. 3, co. 1, ha disposto che con decreto del competente direttore generale del Ministero, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre, sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, le procedure per il conseguimento dell'ASN. Ha, altresì, disposto che le domande dei candidati sono presentate, unitamente alla relativa documentazione e secondo le modalità indicate nel regolamento, durante tutto l'anno.
A sua volta, l'art. 6 ha stabilito che il procedimento per la formazione di una commissione nazionale, con mandato biennale, per ciascun settore concorsuale, composta da 5 membri, è avviato con decreto direttoriale. In particolare, ha disposto che, dalla seconda tornata, il procedimento per la formazione della nuova commissione è avviato nel terzo semestre di durata della commissione in carica.
Infine, l'art. 8, co. 3, ha disposto che la commissione conclude la valutazione di ciascuna domanda nel termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la candidatura. Su tale previsione è poi intervenuto l'art. 4, co. 5-sexies, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), estendendo il termine di 30 giorni.
Successivamente, è stato emanato il DM 120/2016, recante criteri e parametri per la selezione dei membri delle Commissioni e per la formulazione dei giudizi di valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della ASN.
Con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1531 è stata definita la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’ASN per il primo biennio. La procedura per il conseguimento dell’ASN per il medesimo biennio è stata definita con Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532
[81]
.
Da ultimo, la procedura per la selezione dei commissari per il biennio 2018-2020 è stata avviata con D.D. 1502 del 30 aprile 2018, poi modificato con D.D. 2119 dell'8 agosto 2018.
Con D.D. 2175 del 9 agosto 2018 è stata definita la procedura per il conseguimento dell'ASN per il medesimo biennio. In particolare, era stato stabilito che la domanda di partecipazione per la nuova tornata di ASN doveva essere presentata, telematicamente, nei seguenti termini:
a)
I quadrimestre: dal 10 settembre 2018 ed entro le 15.00 del 10 gennaio 2019;
b)
II quadrimestre: dall' 11 gennaio 2019 ed entro le 15.00 dell'11 maggio 2019;
c)
III quadrimestre: dal 12 maggio 2019 ed entro le 15.00 del 12 settembre 2019;
d)
IV quadrimestre: dal 13 settembre 2019 ed entro le 15.00 del 13 gennaio 2020;
e)
V quadrimestre: dal 14 gennaio 2020 ed entro le 15.00 del 14 maggio 2020
[82]
.
Rispetto a tali previsioni, l’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha poi apportato alcune prime deroghe.
In particolare, si è disposto, anzitutto, che i lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel IV quadrimestre della tornata 2018-2020 si concludevano (anziché entro il 13 maggio 2020) entro il 10 luglio 2020.
Inoltre, è stata differita (dal 14 maggio 2020) all’11 luglio 2020 la data di scadenza per la presentazione delle domande – e, dunque, per l’avvio dei lavori delle Commissioni – relative al V quadrimestre della medesima tornata 2018-2020, al contempo precisando che la valutazione riferita alle stesse doveva concludersi entro il termine generale di 3 mesi e 30 giorni e, dunque, entro il 10 novembre 2020.
Ulteriori previsioni recate dallo stesso art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) sono state a loro volta derogate dall’art. 7-bis, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) che, in particolare, nell’istituire, come già accennato, un VI quadrimestre nell’ambito della tornata 2018-2020, ha disposto che le domande di partecipazione dovevano essere presentate dal 12 luglio 2020 al 12 novembre 2020. Ha, altresì, disposto che i lavori della Commissione per la valutazione delle medesime domande dovevano concludersi entro il 15 marzo 2021, ora prorogato al 15 aprile 2021.
Conseguentemente, ha disposto che le Commissioni nazionali costituite a seguito dell’avvio della tornata 2018-2020 restavano in carica fino al 30 giugno 2021
[83]
, ora prorogato al 30 luglio 2021.
Infine, ha previsto che il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali per la tornata 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021
[84]
.
Articolo 6, comma 7
(Somme residue dei mutui per edilizia universitaria)
L’articolo 6, comma 7, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine previsto dall'art. 1, co. 1145, secondo periodo, della L. 205/2017 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.
L'art. 1, co. 1145, della L. 205/2017 ha introdotto una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) in attuazione delle norme che hanno disposto la trasformazione di CDP in società per azioni e definito i rapporti giuridici con il MEF, per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse dall’art. 1, co. 1, del D.L. 67/1997 e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione dall’art. 54, co. 1 della L. 488/1999.
Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
Originariamente, l’erogazione delle somme doveva essere effettuata entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MUR. Tale termine è stato già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'art. 6, co. 1, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
In occasione dell'esame parlamentare del D.L. 162/2019, nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione presentato in prima lettura (A.C. 2325) si faceva presente che per tre università interessate (Cassino, Napoli Federico II e Napoli Parthenope) restavano ancora da erogare complessivamente 15.745.082 euro. Le università avevano fatto presente, con nota congiunta, che a causa della complessità degli appalti non sarebbero riuscite a completare le opere nel termine indicato.
In virtù della disposizione in commento, il termine per l'erogazione delle predette somme è nuovamente prorogato al 31 dicembre 2021.
La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura rende noto che per le università interessate (Cassino e Napoli Parthenope) restano ancora da erogare complessivamente 6.748.772,40 euro. Anche in questo caso, gli atenei, con nota congiunta, hanno informato dei ritardi nell'esecuzione dei lavori a causa dell'emergenza epidemiologica. Si rende dunque necessario prorogare di 12 mesi il termine per consentire il completamento dei lavori di edilizia universitaria e la conseguente erogazione delle risorse già stanziate.
Il comma 8 dell’articolo 6 concerne la proroga e l’estensione dell’ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l’abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio di professioni o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale).
In particolare, si prevede che, con applicazione delle relative disposizioni fino al 31 dicembre 2021:
§ il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 [85] , volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni (oltre che alla suddetta abilitazione alla revisione legale), già oggetto della norma omologa [86] stabilita per la prima e la seconda sessione dell'anno 2020: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile;
§ il Ministro dell’istruzione, con uno o più decreti e qualora sia necessario in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica, possa definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti - fermo restando il rispetto delle norme del citato D.Lgs. n. 206 del 2007 - l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni: agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato. Tali professioni sono state già formalmente oggetto della norma omologa [87] stabilita per il 2020 - norma che faceva però rinvio a decreti del Ministro dell’università e della ricerca, anziché del Ministro dell’istruzione -; tuttavia, per tali professioni la norma non ha avuto attuazione per il 2020;
§ con decreti del Ministro dell'università e della ricerca o - a seconda delle competenze suddette - del Ministro dell’istruzione, possano essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni summenzionate, o previste nell’ambito degli ordinamenti didattici dei corsi di studio ovvero successive al conseguimento del titolo di studio (ivi comprese le attività suddette che siano volte al conseguimento dell’abilitazione professionale) [88] .
Riguardo alle modalità speciali relative agli esami di abilitazione, si ricorda che, con riferimento al primo gruppo di professioni summenzionate, in attuazione della citata norma omologa relativa alla prima e alla seconda sessione dell'anno 2020, sono stati adottati, rispettivamente per ciascuna sessione, il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 57, e il D.M. 24 settembre 2020, prot. n. 661, i quali hanno previsto lo svolgimento di un’unica prova orale, con modalità a distanza.
In attuazione della disposizione - ora oggetto di proroga - relativa alle attività pratiche o di tirocinio summenzionate, sono stati adottati i seguenti decreti, che prevedono anche la possibilità di svolgimento secondo modalità a distanza:
-
il D.M. 9 aprile 2020, prot. n. 12, recante la disciplina per consentire modalità alternative di svolgimento dei tirocini pratici necessari per abilitare i medici e i professionisti dell'area sanitaria;
-
il D.M. 29 aprile 2020, prot. n. 58, recante modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali necessarie per il conseguimento dei titoli di studio;
-
il citato D.M. 24 settembre 2020, prot. n. 661
[89]
.
Si rileva che le norme di proroga di cui al presente articolo 6, comma 8, non concernono gli esami di abilitazione: per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" - soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti
[90]
-; per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro
[91]
. Si valuti l’opportunità di una valutazione di tale profilo.
Il comma 1 dell’articolo 7 mira a prorogare al 31 dicembre 2021 il termine previsto (attualmente al 31 dicembre 2020) per la delimitazione dei Distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi.
Il comma 1 dell’articolo 7 modifica l’articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011 ai sensi del quale la delimitazione dei distretti turistici doveva essere effettuata - dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati - entro il 31 dicembre 2017.
Il termine era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2020 dall'art. 7, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).
La norma ha natura ordinamentale, secondo quanto riportato nella relazione tecnica.
Si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 70/2011, al comma 4, consente l’istituzione dei Distretti turistici, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate. Il medesimo comma dispone che i Distretti hanno l’obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti doveva essere effettuata - ai sensi del comma 5, come modificato dal D.L. n. 244/2016, articolo 11, comma 3-bis - entro il 31 dicembre 2017 dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.
Come anticipato, il termine era poi stato spostato al 31 dicembre 2020, per essere ora fissato al 31 dicembre 2021.
Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
Secondo quanto risulta dal sito istituzionale del MIBACT, ad oggi sono stati istituiti 49 distretti turistici.
Articolo 7, comma 2
(Contabilità speciali per interventi di messa in sicurezza di beni culturali a seguito di eventi sismici)
L'articolo 7, comma 2, proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. A tal fine, novella l'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 90/2016.
In dettaglio, considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, l'art. 11-bis, co. 2, del d.lgs. 90/2016 ha stabilito che contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Una prima proroga di tale termine dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 è stata disposta dall'art. 7, co. 5, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
In virtù della novella in commento, si dispone una seconda proroga per cui le contabilità speciali sono ulteriormente mantenute fino al 31 dicembre 2021.
La proroga parrebbe allineata con il termine previsto per la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione di cui all'art. 1, co. 4, del D.L. 189/2016, prorogato da ultimo al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, co. 2, del D.L. 104/ 2020 (L. 126/2020).
Si ricorda che l'art. 11-bis è stato introdotto dal d. lgs. 116/2018 ed è entrato in vigore il 24 ottobre 2018. Sul punto si veda anche la circolare n. 28 del 14 novembre 2018 della Ragioneria generale dello Stato, in cui si chiarisce che il co. 2 dell’articolo 11-bis del d.lgs. 90/2016 introduce una deroga parziale al processo di chiusura delle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo previsto dal D.P.C.M. 8 febbraio 2017, per tenere conto del fatto che quattro contabilità speciali (nn. 2909, 2915, 2918, 2924) intestate ai Segretariati regionali sono attualmente utilizzate, in parte, per la gestione di somme destinate alla messa in sicurezza del patrimonio culturale in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Si tratta delle gestioni relative ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sulle quali sono confluite anche le risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si ricorda che all'indomani del sisma del 2016, l'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile ha autorizzato, all'art. 4, per la realizzazione degli interventi d'urgenza previsti nella ordinanza medesima, l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate. L'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016 del Capo del Dipartimento della protezione civile ha stabilito che, per le attività del MIBACT connesse agli eventi sismici del 2016, i Segretariati regionali dell'Abruzzo, del Lazio, delle Marche e dell'Umbria potessero utilizzare le ordinarie contabilità speciali n. 2909, 2915, 2918 e 2924 agli stessi intestate.
Il D.L. 189/2016 ha previsto interventi d'urgenza per le popolazioni interessate dal terremoto, intestando un'apposita contabilità speciale al Commissario straordinario, nonché ai presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari.
L'art. 11-bis prevede comunque che, alla data di chiusura delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalità, in tutto o in parte, allo stato di previsione del MIBACT, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero può stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilità speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
In base all'art. 33, co. 2, lett. b), n. 15, del D.P.C.M. 169/2019, l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, fino al 31 dicembre 2023, è un ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale, e opera come articolazione della Direzione generale sicurezza del patrimonio culturale.
Articolo 7, commi 3 e 5
(Celebrazioni ovidiane)
L’articolo 7, comma 3, proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per l’operatività del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, autorizzando, altresì, una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2021, cui si provvede ai sensi del comma 5. A tal fine, novella la L. 226/2017.
In particolare, il comma 3 proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021, oltre al termine previsto per la realizzazione delle iniziative e per la durata in carica del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, anche il termine per la trasmissione, da parte del medesimo Comitato, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, di una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate, insieme con il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. Analogamente, viene spostato al 31 dicembre 2021 il termine per la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della citata relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti.
Inoltre, autorizza una ulteriore spesa di 350.000 euro per il 2021.
A tal fine, novella l’art. 2, co. 1, alinea, l’art. 3, co. 3 e 5, e l’art. 4, co. 1, della L. 226/2017. Le citate disposizioni sono state già prorogate, per il 2019, dall'art. 1, commi 816 e 817, della L. 145/2018 e, per il 2020, dall'art. 7, comma 10-decies, lett. a), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
Si ricorda che la L. 226/2017 - come successivamente modificata - ha dichiarato il 2017, nel quale sono ricorsi i duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone, "anno ovidiano" (art. 1) e ha riconosciuto meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare nel 2017, 2018, 2019 e 2020 (art. 2).
Inoltre, ha previsto (art. 3):
§
l'istituzione del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri – o da un suo delegato – e composto dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – o da loro delegati –, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del Consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) Terre d'amore in Abruzzo, e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio.
Il Comitato promotore doveva durare in carica fino al 31 dicembre 2019, data entro la quale doveva trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle attività realizzate e il rendiconto sull'utilizzo dei contributi ricevuti. Gli stessi documenti, entro la medesima data, dovevano essere pubblicati sul sito web di cui il Comitato promotore deve dotarsi
[92]
;
§
l’istituzione, da parte del Comitato promotore, di un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio – incluse, di diritto, le tre personalità di chiara fama facenti parte dello stesso Comitato promotore, tra le quali il Comitato scientifico elegge il proprio coordinatore –, che formula gli indirizzi generali per le iniziative da realizzare ai fini delle celebrazioni;
§
la redazione, da parte del Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, di un programma di attività da realizzare, e l’individuazione dei soggetti attuatori di ogni attività.
In particolare, l’art. 4 della legge ha attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario per lo svolgimento delle iniziative celebrative pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, poi esteso anche al 2020 dal citato art. 7 del D.L. 162/2109 (L. 8/2020)
[93]
. A sua volta, l’art. 1, co. 815, della stessa L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), per quanto qui interessa, ha autorizzato l’impegno nel 2019 delle somme non impegnate entro il 2018.
Successivamente, per l’attuazione della L. 226/2017, è stato emanato il D.P.R. 67/2019.
Il comma 5 dispone che agli oneri di cui al comma 3, pari a 350.000 euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura specifica che per la copertura degli oneri viene ridotto lo stanziamento previsto per il 2021 sul cap. 5650 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul quale, in base al D.M. 30 dicembre 2020, sono stanziati 38.668.603 euro. Sempre la relazione tecnica puntualizza che le risorse stanziate negli anni precedenti non sono state impiegate e i relativi interventi non sono stati ancora realizzati.
Articolo 7, commi 4 e 6
(Proroga delle misure straordinarie sul credito di imposta nel settore cinematografico e audiovisivo)
L’articolo 7, comma 4, proroga (dal 31dicembre 2020) al 31 gennaio 2021 l'efficacia delle disposizioni straordinarie in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva dettate, per l’anno 2020, dal D.I. 8 luglio 2020. Inoltre, consente alle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce-Cinecittà, il quale può emettere strumenti finanziari - nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 - per effettuare investimenti nel settore cinematografico. Il comma 6 reca la copertura finanziaria.
Il comma 4, primo periodo, proroga di 30 giorni l'efficacia delle misure sul credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, contenute nel D.I. 8 luglio 2020, adottato in attuazione dell'art. 183, comma 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), e valevoli fino al 31 dicembre 2020. L'obiettivo della disposizione è di favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà (su cui si veda infra).
L’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 ha introdotto infatti, per il 2020, la possibilità di prevedere - mediante uno o più decreti - una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna, al fine di mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 [94] .
Il D.I 8 luglio 2020, per quanto di interesse, ha incrementato di dieci punti percentuali le aliquote previste per i film per i quali siano state effettuate almeno due settimane di riprese nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 novembre 2020. Ha altresì disposto che l'importo del credito d'imposta spettante è riconosciuto interamente, in deroga alle disposizioni vigenti, anche alle produzioni non terminate a causa di un'interruzione irreversibile delle riprese e dell'assoluta impossibilità di completarle per effetto della pandemia. Infine, ha stabilito la non obbligatorietà di forme di copertura assicurativa sul rischio di fermo tecnico derivante da COVID-19 se non disponibili correntemente sul mercato.
Si osserva che la fonte legislativa (art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020) ha introdotto la maggiore flessibilità delle disposizioni sul credito di imposta limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, dovendosi dunque intendere il termine finale al 31 dicembre 2020; tuttavia, il termine sostanzialmente prorogato dalla disposizione in commento (dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021) è contenuto in un atto normativo secondario (il citato D.I. 8 luglio 2020). Si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento.
Per completezza, si segnala che con D.M. n. 273 del 5 giugno 2020 una quota, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo emergenze di conto capitale di cui all’art. 89, co. 1, del D.L. 18/2020 è stata destinata al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (su cui si veda il box sottostante), per il finanziamento degli incentivi fiscali previsti dalla L. 220/2016, al fine di attuare le misure di sostegno di cui all’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per mitigare gli effetti subiti dal settore a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Successivamente, con D.M. n. 463 del 14 ottobre 2020, una quota, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, del medesimo Fondo emergenze di conto capitale è stata destinata alle seguenti finalità:
-
25 milioni di euro al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo per il finanziamento dei predetti incentivi fiscali in attuazione dell’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L.77/2020);
-
25 milioni di euro a Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di favorire gli investimenti per la ripresa delle attività nel settore cinematografico e audiovisivo e di potenziarne l’internazionalizzazione, anche mediante lo sviluppo di un progetto di adeguamento strutturale ed impiantistico da realizzarsi nel comprensorio di Cinecittà.
?
Si ricorda che l’art. 13 della L. 220/2016 ha istituto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo - d’ora in avanti: Fondo per il cinema e l'audiovisivo - destinato al finanziamento di diversi interventi previsti dalla stessa legge. In particolare, il co. 5 - come modificato dall’art. 3, co. 4, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) – ha previsto che, con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, si provvede al riparto del Fondo fra le tipologie di contributi previsti dalla stessa legge (credito di imposta: artt. 15-20; contributi automatici: artt. 23-25 [95] ; contributi selettivi: art. 26 [96] ; contributi per le attività e le iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva: art. 27, co. 1 [97] ), fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli artt. 26 e 27, co. 1, non può essere inferiore al 10% e superiore al 15% del Fondo medesimo [98] . Inoltre, specifiche sezioni del Fondo sono destinate al finanziamento degli interventi del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui, rispettivamente, agli artt. 28 [99] e 29 [100] .
Nello specifico, i crediti di imposta riguardano le imprese di produzione (art. 15), le imprese di distribuzione (art. 16), le imprese dell'esercizio cinematografico e le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17), il potenziamento dell'offerta cinematografica (art. 18), l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (art. 19) e le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20). Per ciascuna di tali tipologie, gli articoli citati hanno stabilito le percentuali di corresponsione degli stessi crediti di imposta.
A sua volta, l’art. 21, dettando disposizioni comuni ai diversi crediti di imposta, ha, anzitutto, disposto che gli stessi sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il già citato decreto di riparto del Fondo per il cinema e l’audiovisivo. Inoltre, ha stabilito che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di credito di imposta; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno (co. 1).
Inoltre, ha demandato a uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta e nell'ambito delle percentuali per ciascuna previsti, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, ovvero alla varie tipologie di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza (co. 5).
In attuazione dell’art. 21, co. 5, della L. 220/2016 sono intervenuti il D.I. 15 marzo 2018 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 15 della L. 220/2016 - modificato dal summenzionato D.I. 8 luglio 2020 - e il D.I. 15 marzo 2018 relativo ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli artt. 16, 17, co. 1, 18, 19 e 20 della medesima L. 220/2016.
Il comma 4, secondo periodo, sempre al fine di attrarre investimenti e di supportare la realizzazione di piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà, consente alle società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale.
Si ricorda che l'art. 1, co. da 585 a 588, della L. 178/2020 prevedono la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sul piano della formulazione, la denominazione corretta è Istituto Luce Cinecittà Spa.
Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà spa sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), d'intesa con il MEF medesimo. Alla S.p.A. (al 1° gennaio 2021) è assegnato un capitale pari al netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura della Istituto Luce S.r.l. al 31 dicembre 2020, e contempo il MEF è autorizzato ad incrementare tale capitale di 10 milioni nel 2021. In base allo statuto dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l., il capitale sociale è di 20 milioni di euro.
La disposizione in esame precisa poi che lo statuto della società - si intenderebbe l'Istituto Luce Cinecittà - è adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e ad essa si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato.
Si specifica altresì che L'Istituto Luce Cinecittà può assumere la forma giuridica di società per azioni. Al riguardo, come accennato sopra, si segnala che l'Istituto Luce Cinecittà, dal 1° gennaio 2021, è già trasformato in società per azioni.
L'Istituto Luce Cinecittà può infine acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030.
Il comma 6 dispone che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008 (L. 189/2008), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
L’articolo 8 prevede una serie di proroghe di termini in materia di giustizia.
In particolare:
- il comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario;
- il comma 2 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario;
- il comma 3 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali;
- il comma 4 proroga al 31 dicembre 2021 il divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni;
- il comma 5 estende l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del DAP, alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021.
Il comma 1 dell’articolo 8 proroga di un anno, dunque fino al 31 dicembre 2021, la disposizione che consente che le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
In particolare, la disposizione interviene sull’articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha inserito tale deroga alla disciplina dei ruoli e delle qualifiche della carriera dirigenziale penitenziaria, motivandola con l’esigenza di coprire i posti di dirigente dell’esecuzione penale esterna in attesa dello svolgimento di specifici concorsi pubblici.
L’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, dettato dal decreto legislativo n. 63 del 2006, prevede infatti (articoli 3 e 4) tre distinti ruoli per i dirigenti di istituto penitenziario, i dirigenti di esecuzione penale esterna ed i dirigenti medici psichiatri e dispone che alla carriera si acceda dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.
Nelle more dell’espletamento dei concorsi per dirigente di esecuzione penale esterna, il legislatore ha dunque consentito di coprire tali posti attingendo al ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
La deroga era originariamente introdotta per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, e dunque fino al 22 febbraio 2017. La disposizione è stata quindi prorogata dal decreto-legge n. 244 del 2016 (fino al 31 dicembre 2018), dall'art. 1, comma 1139, lett. b), della legge di bilancio 2019 (l. n. 145 del 2018), fino al 31 dicembre 2019, e, da ultimo, dal decreto-legge n. 162 del 2019 (fino al 31 dicembre 2020).
Si ricorda che l’articolo 1 comma 419 della legge di bilancio 2020 autorizza il Ministero della giustizia, nel triennio 2020-2022, a derogare ai vigenti vincoli assunzionali e ad assumere a tempo indeterminato, tramite procedure concorsuali pubbliche, fino a 18 unità di personale di livello dirigenziale non generale della carriera penitenziaria, destinati agli Uffici di esecuzione penale esterna.
Analogamente a quanto disposto dal comma 1 per lo svolgimento delle funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, il comma 2 proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2021, la disposizione che consente che le funzioni di direttore di istituti penali per i minorenni siano svolte, in deroga alla disciplina generale, da funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
Il comma 2, in particolare, interviene sull’art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale stabilisce che tale deroga viene disposta nelle more dell’espletamento dei concorsi per la copertura di 7 posti di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
L’articolo 1, comma 311, ha aumentato di 7 posizioni di livello dirigenziale non generale la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, modificando le tabelle allegate al regolamento di organizzazione del Ministero (D.P.C.M. n. 84 del 2015) per quanto riguarda il personale dirigenziale del ministero (tabella C) e, più specificamente, il personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
Con decreto del Ministro della giustizia 15 febbraio 2019, emanato ai sensi del medesimo comma 311, si è provveduto ad individuare i 7 istituti penali per i minorenni da classificare come uffici di livello dirigenziale non generale. Si tratta degli istituti di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (Napoli), Milano, Roma e Torino, scelti, secondo quanto riportato nelle premesse del medesimo decreto, in considerazione delle dimensioni e della complessità gestionale, della significativa presenza di detenuti minorenni per reati di particolare allarme sociale legati alla criminalità organizzata nonché dell’esigenza di elaborare adeguati percorsi trattamentali di riabilitazione e di reinserimento sociale dei giovani detenuti.
Il comma 311 ha quindi conseguentemente autorizzato il Ministero della giustizia a bandire procedure concorsuali nel triennio 2019-2021 e ad assumere fino a 7 unità di personale di livello dirigenziale non generale.
Il comma 3 dell’articolo 8 concerne il passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015).
In particolare, la lettera a) del comma 3, intervenendo sul comma 1 dell’art. 21-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2021) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria. Si tratta di un termine – originariamente fissato al 31 dicembre 2015 - già più volte prorogato dal legislatore [101] .
La proroga si inquadra nell’ambito della disciplina del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530).
Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che ai comuni non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge del 1941. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione della nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.
La lettera b) del comma 3, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 21-quinquies, prevedendo che, anche per l’anno 2021, così come avvenuto per gli anni 2018, 2019 e 2020, il Ministero della giustizia possa autorizzare gli uffici giudiziari ad avvalersi del personale comunale secondo i criteri fissati nella convenzione quadro con l’ANCI, nei limiti di importi di spesa pari al 10 per cento di quanto stanziato nel capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero nell’esercizio precedente (capitolo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge n. 190 del 2014), e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda che, per il 2015, le autorizzazioni potevano essere concesse nel limite del 15% di quanto stanziato nel capitolo allora di nuova istituzione; nel 2016 nel limite del 20% e nel 2017 nel limite del 15%.
Il comma 4 interviene in materia di limitazioni alla mobilità del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.
In particolare la disposizione modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 168 del 2016 (conv. L. n. 197 del 2016), il quale, in deroga espressa all'art. 17, comma 4, della legge n. 127 del 1997 (che obbliga le amministrazioni di appartenenza ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta, se disposizioni di legge o regolamentari dispongono l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando), proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia, salvo che vi sia il nulla osta dell'amministrazione stessa.
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (convertito dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), ha disposto che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l’esclusione fino al 31 dicembre 2019 della possibilità per il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia di essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali. Tale previsione rispondeva all’esigenza di non sottrarre risorse al settore della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici.
L’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8), ha modificato la suddetta disposizione, prolungandone gli effetti fino al 31 dicembre 2020, e aggiungendo che essa avrebbe operato «salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».
Secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa, l’ulteriore proroga disposta dalla disposizione in esame si renderebbe necessaria, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l’introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con il comparto della giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale, e in un contesto nel quale, inoltre, l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sta impedendo il normale svolgimento dei concorsi
Il comma 5 riguarda i limiti temporali entro cui è destinata ad operare l'assegnazione straordinaria di funzioni in materia di edilizia penitenziaria in favore del personale tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP). In particolare è modificato l’art. 7, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 168 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2016). Tale periodo, introdotto dall’art. 8, comma 6-novies, del decreto-legge n. 162/2019, specifica che l’attribuzione, ai sensi dal comma 1 del medesimo art. 7, di talune funzioni in materia di edilizia penitenziaria al personale del DAP fino al 31 dicembre 2022, sia limitata alle opere le cui procedure di affidamento siano state avviate entro il 30 settembre 2020. Il comma in esame proroga di un anno quest’ultimo termine, consentendo quindi che il personale del DAP eserciti tali funzioni con riguardo alle opere per le quali siano state avviate le procedure di affidamento entro il 30 settembre 2021.
Ai sensi, dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 168/2016, allo scopo di far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie e per consentire una più celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in corso, al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono attribuite le seguenti funzioni:
a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti;
b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera a), delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia;
c) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.
Le modalità operative per l’esercizio delle suddette funzioni sono poi individuate dal comma 3 del medesimo articolo 7, il quale prevede che la definizione del programma dei lavori da eseguire e l'individuazione dell'ordine di priorità sia demandato ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi - su proposta del Capo del DAP e d’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto interministeriale è stato emanato il 15 marzo 2019 e reca l’approvazione del programma di edilizia penitenziaria relativo all’annualità 2019.
L’articolo 9, comma 1 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per ultimare il trasferimento, da parte delle Forze di polizia, alla banca dati nazionale del DNA dei profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima del 14 luglio 2009.
In particolare, il comma 1- novellando l’art. 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum - proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le Forze di polizia, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, devono trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di entrata in vigore della stessa legge 85/2008 (il 14 luglio 2009).
Il termine per il citato trasferimento dei profili del DNA era stato già prorogato:
- al 31 dicembre 2018 dall’art. 1, comma 1122, lett, f) della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, comma 1140, lett. a) della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145)
- al 31 dicembre 2020 dall'art. 9, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (legge 28 febbraio 2020, n. 8).
L’istituzione della banca dati del DNA è stata prevista dalla legge n. 85 del 2009, con cui l’Italia ha aderito al Trattato di Prum, sottoscritto da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all’immigrazione clandestina.
La legge, allo scopo di facilitare l'identificazione degli autori di delitti, permette la comparazione dei profili del DNA di persone già implicate in procedimenti penali con gli analoghi profili ottenuti dalle tracce biologiche rinvenute sulla scena di un crimine. La medesima legge prevede sia l’istituzione di una banca dati nazionale del DNA presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che di un Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
La banca dati nazionale provvede, nei casi tipizzati, alla raccolta dei profili del DNA:
·
dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, (specificamente indicati all'articolo 9 della legge);
·
relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;
·
di persone scomparse o loro consanguinei e di cadaveri e resti cadaverici non identificati.
La disciplina transitoria della legge n. 85 del 2009 (art. 17, comma 1) aveva previsto che i profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge 85, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, fossero trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
L’effettiva entrata in funzione della banca dati del DNA, collegata all’adozione del regolamento attuativo, ha scontato il notevole ritardo derivante dall’emanazione di tale regolamento (D.P.R. 7 aprile 2016, n. 87), entrato in vigore solo il 10 giugno 2016. D’altra parte, l’art. 35 del regolamento attuativo - pur prevedendo che i profili del DNA ricavati da reperti biologici e da campioni biologici di soggetti che al momento del prelievo rientravano nelle previsioni della legge n. 85/2009 (acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in funzione della banca dati del DNA) fossero inseriti nella stessa banca dati (con le modalità tecniche indicate dallo stesso regolamento) - non ha fissato alcun termine entro il quale, nelle ipotesi indicate, i profili del DNA dovessero essere obbligatoriamente trasferiti.
Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, attualmente, il numero complessivo dei profili genetici ignoti – riferiti all'articolo 17 – che i reparti investigazioni scientifiche di Roma, Parma, Messina e Cagliari devono ancora immettere nella banca dati nazionale dei profili del DNA è pari a circa 3.000 dati, tenuto anche conto delle difficoltà avute nella gestione dei flussi informatici e dello scambio dei dati nella particolare congiuntura pandemica dovuta al COVID-19. Specifica la Relazione che lo spirare del termine previsto dall'articolo 17, in mancanza del completo trasferimento di tutti i profili presenti nel sistema CC-DNA, determinerebbe la perdita di un patrimonio informativo fondamentale, indispensabile per il positivo esito delle attività investigative, anche con riferimento a procedimenti penali risalenti nel tempo e relativi a casi giudiziari ancora irrisolti.
Articolo 9, comma 2
(Proroga dell’iscrizione dell’Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle Imprese)
L’articolo 9 comma 2 è volto a prorogare al 31 dicembre 2021 l'iscrizione di Agenzia Industrie Difesa al Registro Nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali da armamento.
La proroga dell'iscrizione di cui all'articolo 9 comma 2 è concessa nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali da armamento, previsto dal comma 1 dell’articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare.
Istituito dall'art. 3 della legge n. 185/1990, il Registro è attualmente disciplinato dal citato art. 44 del Codice che prevede (al comma 1) che: sia tenuto presso il Segretariato generale della Difesa un Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata; che copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti siano trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Il successivo comma 2 prevede che solo agli iscritti al Registro Nazionale posso essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. Ulteriori disposizioni di rango secondario sono recate dagli artt. 123-130 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90/2010.
Scopo di Agenzia Industrie Difesa (AID), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 22, è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa. AID è un Ente di diritto pubblico che opera secondo sotto la vigilanza del Ministero della Difesa. Ai sensi dell'articolo 133 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. n. 90/2010, l'Agenzia opera secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità, con la "missione" di realizzare il processo di risanamento del sistema produttivo costituito dai seguenti stabilimenti industriali che le sono stati assegnati in gestione con decreti del Ministro della difesa: Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto.; Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto; Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri; Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata; Stabilimento chimico farmaceutico Militare di Firenze; Stabilimento produzione Corda:µi di Castellamare di Stabia; Arsenale di Messina; Stabilimento grafico di Gaeta (ridenominato Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa ("Ce. De. C.U."); Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua.
La misura in commento è volta a consentire la proroga al 31 dicembre 2021 dell'iscrizione dell'Agenzia nel predetto Registro, salvaguardandone la funzionalità e consentendole di continuare ad operare secondo le modalità disposte dalla legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), art. 30, comma 1 e dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, art. 16, nelle more di una revisione delle normativa.
Il richiamato articolo 30 della legge n. 110/1975 stabilisce che non sono richieste le autorizzazioni per le armi o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto, altrimenti previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo Regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla medesima legge n. 110/1975, né sono richiesti gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma (avviso al Prefetto per il trasporto delle armi nell'interno dello Stato), e 34 (l'obbligo dell'avviso all'autorità di pubblica sicurezza anche per via telematica per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza del questore per la fabbricazione di armi di cui all'articolo 31) del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il richiamato articolo 16 del Testo unico prevede altresì che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza abbiano facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.
Secondo la relazione illustrativa, la revisione della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle imprese dovrebbe provvedere in linea di continuità in materia di esenzioni, dal momento che l'esenzione troverebbe il parere favorevole delle Amministrazioni interessate, rinvenendosi la ratio nel fatto che AID è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa, circostanza che rende superflua la verifica sul possesso dei requisiti soggettivi richiesti per lo svolgimento di tale attività economica.
L’articolo 10, ai commi 1-5, prevede 4 distinte proroghe concernenti il settore agricolo:
a) la prima disposizione proroga al 31 dicembre 2021 il termine per l’accreditamento degli organismi di controllo esistenti dei vini DOP e IGP aventi natura pubblica (comma 1);
b) la seconda proroga, al 31 dicembre 2021, taluni contratti a tempo determinato dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia – EIPLI (commi 2 e 3);
c) la terza proroga, al 31 dicembre 2021, l’esonero degli obblighi di presentazione della documentazione antimafia per ricevere i fondi dell’Unione europea, relativi ai terreni agricoli, con importi non superiori a 25 mila euro (comma 4);
d) la quarta proroga, fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021, la sospensione delle procedure di recupero degli aiuti dell’Unione europea per le imprese del settore saccarifero (comma 5).
Organismi di certificazione e controllo vini
Nel dettaglio, il comma 1 dispone quanto sopra delineato relativamente all’accreditamento degli organismi di controllo pubblici dei vini DOP e IGP, sostituendo il comma 2 dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” (cosiddetto Testo unico del vino).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 64, comma 1, della suddetta legge n. 238 del 2016, la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 (poi abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2017/625) che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento.
Il comma 2 del medesimo art. 64, oggetto della disposizione in commento, prevede, nel testo che è stato modificato – da ultimo - dall’art. 43-ter, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) che gli organismi di controllo debbano essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e, in ogni caso, alla sua versione più aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica - precisa tale disposizione - devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di tale modifica, ossia entro sei mesi decorrenti dal 15 settembre 2020 (quindi entro il 15 marzo 2021).
Come anticipato, la disposizione in commento proroga al 31 dicembre 2021 tale termine riferito agli organismi di controllo aventi natura pubblica.
La relazione illustrativa ricorda che, al momento, gli organismi di controllo interessati dalla suddetta disposizione sono 19, di cui solo 4 hanno avviato le procedure necessarie per ottenere l’accreditamento in base alla citata norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Dopo aver rappresentato che il tempo medio per ottenere l’accreditamento è di circa 5 mesi dalla presentazione della domanda, la medesima relazione afferma che la proroga al 31 dicembre 2021 è necessaria per evitare la revoca, a decorrere dal 16 marzo 2021, delle autorizzazioni rilasciate a quegli organismi pubblici che, a tale data, non riusciranno a completare l’iter procedimentale necessario a conseguire l’accreditamento, con il rischio di lasciare numerosi vini a denominazione protetta e a indicazione geografica protetta sprovvisti dell’organismo preposto alla verifica del rispetto del relativo disciplinare di produzione.
Contratti a tempo determinato EIPLI
Il comma 2, novellando il comma 5 dell’art. 63 del decreto-legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020), prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore di tale decreto (ossia al 17 luglio 2020) e la cui scadenza sia prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021 (finora quest’ultimo termine era il 31 dicembre 2020), possano essere prorogati fino al 31 dicembre 2021 (finora il termine era il 31 dicembre 2020).
Il comma 3 stabilisce che l’EIPLI provveda agli oneri derivanti dal comma 2 nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La relazione illustrativa ricorda che l’EIPLI è in liquidazione dal 2011, per effetto di quanto previsto dall’art. 21, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), che ne ha dichiarato la soppressione, prevedendo, al comma 11 del medesimo art. 21, la costituzione di una nuova società cui vengono trasferite le relative funzioni.
I ministeri coinvolti nella definizione del soggetto gestore – prosegue la relazione illustrativa – hanno avviato nel 2020 la fase conclusiva per addivenire alla costituzione di tale società, al fine di risolvere definitivamente le problematiche dell’ente in liquidazione orami da nove anni. “Assumono particolare rilievo, in tale contesto, le questioni relative al personale a tempo determinato il cui utilizzo si è incrementato notevolmente nel corso della liquidazione, in considerazione della previsione normativa del citato articolo 21 che affida la gestione del servizio all’ente fino alla costituzione della nuova società”.
La relazione tecnica rileva che i commi 2 e 3 in commento prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità, per l’EIPLI, di prorogare i contratti a tempo determinato esistenti (pari a 30 unità) e che, all’onere derivante dalla proroga dei predetti contratti, si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Documentazione antimafia per accesso ai fondi europei
Il comma 4, modificando l’art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018), proroga al 31 dicembre 2021 (dal precedente 31 dicembre 2020) la previsione che le disposizioni del Codice antimafia relative all’obbligo di presentare la documentazione antimafia e di acquisire l’informazione antimafia da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 83, comma 3-bis e art. 91, comma 1-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011), non si applichino limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.
Viene quindi prorogato al 31 dicembre 2021 il termine che fissa a 25.000 euro la soglia oltre la quale è necessaria la presentazione della documentazione antimafia per accedere a tali fondi: dopo tale termine, sarà quindi obbligatoria la presentazione di tale documentazione per i titolari di terreni agricoli che accedono a fondi europei per importi superiori a 5 mila euro.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 28, comma 1, della legge n. 161 del 2017, di riforma del c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sull’art. 91 dello stesso Codice, ha introdotto l’obbligo di presentare l’informazione antimafia a carico dei seguenti soggetti:
§
beneficiari di una concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo;
§
titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.
L’informazione antimafia attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
La disposizione è entrata in vigore il 19 novembre 2017.
Si ricorda, peraltro, che una disposizione volta a limitare l’operatività della riforma del Codice antimafia con particolare riferimento ai titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei è stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017 (legge n. 172 del 2017): l’art. 19-terdecies del predetto decreto-legge modifica infatti l’art. 91 del codice antimafia - a decorrere dal 6 dicembre 2017 - prevedendo che l’obbligo di informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei si applichi solo in caso di fondi di importo superiore a 5.000 euro.
È poi intervenuta la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 1142, della legge n. 205 del 2017):
§
escludendo che debbano presentare l’informazione antimafia coloro che hanno inoltrato la domanda per accedere ai fondi europei – a prescindere dall’entità dei fondi richiesti – prima del 19 novembre 2017, data di entrata in vigore della riforma realizzata dal citato art. 28 della legge n. 161 del 2017;
§
escludendo dall’obbligo di presentare l’informazione antimafia, fino al 31 dicembre 2018, coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare pari o inferiore a 25.000. Conseguentemente, restano soggetti all’obbligo coloro che usufruiscono di fondi europei di ammontare superiore a 25.000 euro.
Successivamente, l’art. 24, comma 1-bis, del decreto-legge n. 113 del 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine (del 31 dicembre 2018) individuato dalla legge di bilancio 2018.
Da ultimo, l’art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 162 del 2019 (proroga termini), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020, ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 tale esclusione dalla presentazione della documentazione antimafia relativamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro.
Recupero aiuti per le imprese del settore saccarifero
Il comma 5 modifica l’art. 10-quinquies del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che ha disposto che i procedimenti di recupero di taluni aiuti concessi per il settore dello zucchero, derivanti dalla decisione di esecuzione della Commissione n. 2015/103, del 16 gennaio 2015, restino sospesi sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari.
La disposizione in commento, prevede che tale sospensione avvenga “fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021”.
Si ricorda che l’articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 27 del 2019, è destinato alle imprese del settore saccarifero sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n.?320/2006 e n.?968/2006, derivanti dalla citata decisione di esecuzione n.?2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015.
In particolare, tale articolo ha sospeso i procedimenti di recupero sino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e, conseguentemente, ha dichiarato prive di effetti le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione già avviate.
Il richiamato regolamento (CE) n. 320/2006 ha introdotto un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, prevedendo in particolare, all'articolo 3, che ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di insulina, alla quale sia stata assegnata una quota del Fondo di ristrutturazione temporaneo istituito dal regolamento stesso all'art. 1, "potesse beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata", a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:
-
rinunciasse alla quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici e smantellasse completamente gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati, o
-
rinunciasse alla quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici, smantellasse parzialmente gli impianti degli zuccherifici interessati e non utilizzasse i restanti impianti di produzione degli zuccherifici interessati "per la produzione di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero", o
-
rinunciasse a una parte della quota destinata a uno o più dei suoi zuccherifici, non utilizzando gli impianti di produzione degli zuccherifici interessati per la raffinazione di zucchero greggio.
Le modalità di applicazione del regime temporaneo di ristrutturazione sono state fissate dall'altro regolamento sopra citato (n. 968/2006), che dopo aver ulteriormente precisato, tra l'altro, le condizioni per la concessione dell'aiuto alla ristrutturazione (Capo II) e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione degli aiuti (Capo III) dispone, all'art. 26, che "se il beneficiario non adempie, in tutto o in parte, agli impegni previsti, secondo i casi, nel piano di ristrutturazione, nel piano aziendale o nel programma di ristrutturazione nazionale, l'aiuto erogato è recuperato proporzionalmente all'impegno o agli impegni non rispettati, eccetto in caso di forza maggiore." Il successivo art. 27 prevede a sua volta un regime sanzionatorio nei casi in cui il beneficiario non abbia segnalato chiaramente la propria inadempienza e non abbia prodotto prove sufficienti del fatto che l'inadempienza stessa sia dovuta a forza maggiore. La penale per il beneficiario è "pari al 10% dell'importo che è tenuto a rimborsare", percentuale elevata al 30% "se l'inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave".
La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 del 16 gennaio 2015, infine, ha previsto l'esclusione dal finanziamento dell'Unione degli importi "indicati nell'allegato (alla decisione stessa) e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR". Tra queste rientrano, per quanto riguarda l'Italia:
-
i finanziamenti dal Fondo di ristrutturazione del settore dello zucchero per gli anni 2007, 2008 e 2009 (a causa di "interpretazione erronea della produzione di zucchero");
-
le misure relative alla campagna di commercializzazione 2008/2009.
La relazione illustrativa, dopo aver ricostruito la vicenda, rileva – tra l’altro – che a seguito della decisione comunitaria di rettifica finanziaria, l’AGEA (l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha avviato un’iniziativa di recupero nei confronti delle imprese saccarifere, per un ammontare identico a quello escluso dal finanziamento, complessivamente pari a 90.498.735,16 euro.
La relazione tecnica rileva, tra l’altro, che la disposizione in commento proroga la sospensione di tutti i procedimenti di recupero di somme dovute dalle imprese del settore bieticolo-saccarifero in conseguenza dell’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 2 aprile 2020 C-390/19 (che ha respinto l’impugnazione – proposta dalla Repubblica italiana – della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2019, Italia/Commissione (T?135/15)).
Articolo 10, comma 6
(Disposizioni per i beneficiari degli esoneri contributivi in agricoltura)
L’articolo 10, comma 6, sospende il pagamento della rata relativa ai contributi di novembre e dicembre 2020, in scadenza il 16 gennaio 2021, in favore dei beneficiari degli esoneri contributivi disposti in agricoltura.
In dettaglio, la sospensione del pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021, concernente gli importi dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020, riguarda gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero previsto dall’articolo 16 e 16-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e si protrae fino alla comunicazione, da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi dovuti, ma comunque non oltre il 16 febbraio 2021.
L’articolo 16-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (che assorbe l’articolo 21 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149), riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.
La disposizione, in particolare, riconosce il predetto beneficio dell’esonero contributivo ai medesimi soggetti beneficiari della stessa misura per il mese di novembre 2020, ai sensi dell’articolo 16 del medesimo dl 137/2020, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 di quel decreto.
L’articolo 16 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce il beneficio, in particolare, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l’esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l’anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Inoltre, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.
La Relazione illustrativa del provvedimento precisa che la disposizione in oggetto persegue il fine di consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata, dall'ente previdenziale, sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti, rendendo fruibili in modo effettivo le misure di esonero contributivo previste dai cd "decreti Ristori" a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, senza esporre gli stessi soggetti al rischio di effettuare i. dovuti versamenti contributivi dopo avere effettuato autonomamente le operazioni di ricalcolo, anziché procedere sulla base della nuova emissione di appositi F24 da parte dell'ente previdenziale, il quale soltanto dispone di tutti i dati completi ed aggiornati circa le posizioni contributive delle singole aziende.
D'altra parte, si rileva che “l'INPS non ha potuto provvedere finora alla suddetta nuova tariffazione in quanto la normativa prevede l'effettuazione di diversi passaggi, che richiedono una tempistica obbligata”.
Articolo 11, comma 1
(Proroga di termini in materia di enti del Terzo settore)
L’articolo 11, comma 1, fissa al 31 dicembre 2021, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.
Il comma 1 fissa al 31 dicembre 2021 (precedentemente, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore - CTS, entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del medesimo Codice), il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore. Come recentemente chiarito con nota n. 12411 del 16 novembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il decorso del termine, non pregiudica la possibilità di operare trasformazioni, ma le stesse fanno sorgere in capo alle società di mutuo soccorso i conseguenti obblighi devolutivi, come previsto dall’art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886 (legge speciale in materia di SOMS).
Le SOMS sono disciplinate dalla Legge n. 3818 del 1886, che le identifica come enti senza fini di lucro, che perseguono finalità di interesse generale attraverso l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di alcune attività tassativamente elencate, quali:
- erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le prime due attività elencate possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione di fondi sanitari integrativi. Le Società possono anche promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
È fatto comunque divieto alle Società di Mutuo Soccorso di svolgere attività di impresa.
Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886, in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato.
Alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della Legge 3818 del 1886, in subordine quelle del Codice del Terzo settore - CTS (D. Lgs. n. 117 del 2017) ed in via residuale la normativa del Codice civile.
Il CTS dedica alle Società di mutuo soccorso gli articoli da 42 a 44, chiarendo all’art. 42 che alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, e prevedendo al successivo art. 43 che “le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio”.
La citata nota n. 12411 del 16 novembre 2020, una volta chiarito come la trasformazione di cui all’art. 43 CTS non dove intendersi come obbligatoria ma rappresenti una facoltà, che beneficia di un regime di “favor” consistente nell’assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, sottolinea che le SOMS che non se ne avvalgono continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione di cui all’art. 43 del CTS.
Articolo 11, comma 2
(Disposizioni sul personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro)
L’articolo 11, comma 2, proroga al 31 dicembre 2021 alcune disposizioni in materia di personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro in posizione di comando o fuori ruolo
In dettaglio, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la disposizione di cui all’articolo 1, comma 445, lett. h), della l. 145/2018, che, al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ha limitato, inizialmente sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Peraltro, tale disposizione è circoscritta dall’ambito di operatività dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si riferisce, in particolare, ai dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
In queste ipotesi, si prevede la applicazione (sempre fino al 31/12/2021) della disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza della quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
Secondo la Relazione illustrativa del provvedimento, la proroga al 31/12/2021 della limitazione disposta dall’art. 1, comma 445, lett. h), risiede nella “assoluta carenza di personale presso tutte le sedi dell’Ispettorato, rispetto alla quale non è possibile immaginare in tempi congrui una soluzione e pertanto, la scelta della c.d. "opzione zero", attesa la sospensione o il rallentamento delle procedure concorsuali già autorizzate per implementare gli organici, sia ispettivi sia amministrativi, dell'Agenzia.
Articolo 11, commi 3 e 4
(Commissioni per lavori gravosi e spesa previdenziale)
L’articolo 11, commi 3 e 4, proroga al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori delle due Commissioni tecniche, istituite dalla legge di bilancio 2020, per lo studio della gravosità delle occupazioni e per l’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale.
Nel dettaglio, viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine (precedentemente fissato al 31 dicembre 2020) entro il quale devono essere conclusi i lavori delle predette Commissioni tecniche, ricostituite dall’art. 1, c. 474 e 475, della L. 160/2019 finalizzati, rispettivamente:
§ a studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale;
§ ad elaborare un quadro comparativo della spesa previdenziale ed assistenziale, in ambito europeo ed internazionale.
La Relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che tale proroga dei lavori si rende necessaria a causa dei rallentamenti nella costituzione della Commissione e nel conseguente avvio dei lavori dovuti alla chiusura delle attività istituzionali ordinarie conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID- 19.
I richiamati commi 474 e 475 demandano a due distinti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’istituzione delle predette Commissioni, ciascuna delle quali:
o è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato;
o è composta:
- da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e, per la sola Commissione sulle attività gravose, del Consiglio superiore degli attuari;
- da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).
Inoltre, si prevede che entro i 10 giorni successivi alla conclusione dei lavori il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori.
Si ricorda che le medesime Commissioni, con le medesime finalità (ma presiedute dal Presidente dell’ISTAT), sono state istituite con i Decreti del Presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2018 e 10 aprile 2018, in base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, c. 155 e 158, L. 205/2017), che prevedeva anche che i loro lavori si sarebbero dovuti concludere entro il 15 novembre 2018, per la Commissione sui lavori gravosi, ed entro il 30 settembre 2018, per la Commissione sulla spesa previdenziale ed assistenziale.
Articolo 11, comma 5
(Termini per il recupero di prestazioni pensionistiche indebite)
Il comma 5 dell’articolo 11 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero, da parte dell'INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d'imposta 2018. La proroga del termine concerne i trattamenti pensionistici della "Gestione previdenziale privata".
La locuzione "Gestione previdenziale privata" sembrerebbe far riferimento alle gestioni INPS relative ai lavoratori del settore privato, dal momento che alcune circolari dell'INPS adoperano le locuzioni "Gestione previdenziale privata" e "Gestione previdenziale pubblica"; si valuti in ogni caso l'opportunità di chiarire a quale o a quali gestioni pensionistiche dell'INPS si faccia riferimento, considerato anche che per l'ambito dei lavoratori del settore privato esistono diverse gestioni pensionistiche dell'INPS.
Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto [102] rilevano che la proroga è posta in considerazione dell'attività di analisi amministrativa e di adeguamento dei programmi informatici che si rende necessaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo principio fiscale, di cui all'articolo 150 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. Quest'ultimo articolo ha previsto che le somme da restituire al soggetto erogatore, qualora siano state assoggettate a ritenuta fiscale, siano restituite al netto della ritenuta subita - in sostituzione del principio precedente, secondo il quale occorreva restituire anche la quota corrispondente alla ritenuta (quota, dunque, solo formalmente percepita), con la possibilità di deduzione dalle imposte sui redditi della medesima quota [103] -.
La proroga in esame al 31 dicembre 2021 costituisce una deroga esplicita alla norma di cui all'articolo 13, comma 2, della L. 30 dicembre 1991, n. 412. Quest'ultimo prevede che l'INPS proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero degli importi eventualmente pagati in eccedenza.
Riguardo al suddetto termine "anno successivo", si ricorda che, in base alle norme poste dall'articolo 35, commi 8 e 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ed in base all'interpretazione seguita dalla giurisprudenza e dall'INPS
[104]
:
-
qualora l'INPS non abbia preso in considerazione redditi di cui l'Istituto fosse già a conoscenza, anche indirettamente, cioè per il tramite dell'Amministrazione finanziaria o di un'altra Amministrazione pubblica che detenga informazioni, il recupero deve avvenire entro l’anno successivo a quello di liquidazione del trattamento pensionistico indebito;
-
negli altri casi, il termine è costituito dall'anno successivo a quello nel corso del quale sia stata resa la dichiarazione dei dati in oggetto da parte del pensionato.
Si ricorda altresì che, secondo il paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 16 marzo 2018, il termine temporale in oggetto si intende in ogni caso soddisfatto con l’avvio delle attività di recupero, coincidente, secondo le disposizioni regolamentari dell'INPS, "con le attività di postalizzazione e, dunque, con la trasmissione dei debiti al servizio preposto alla spedizione"
[105]
.
Il presente comma 5 specifica che alle attività di recupero oggetto della proroga sono connesse le attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni pensionistiche in oggetto.
Articolo 11, commi 6-8
(Disposizioni per i lavoratori del settore portuale)
Il comma 6 dell’articolo 11 differisce dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine finale di possibile operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale - previste da una disciplina transitoria [106] per i porti contraddistinti da particolari stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche - e reca uno stanziamento per l'anno 2021, pari a 5,1 milioni di euro, ai fini della corresponsione, in favore dei lavoratori iscritti negli elenchi delle medesime agenzie, dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Ai fini della copertura finanziaria di quest'ultimo stanziamento, il comma 8 riduce, nell'identica misura di 5,1 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro. Il comma 7 opera una novella di coordinamento in relazione al summenzionato differimento.
Si ricorda che la norma istitutiva delle agenzie (di cui all’articolo 4 del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, e successive modificazioni) fa riferimento ai porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci "containerizzate" avvenisse o fosse avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e nei quali persistessero da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche. Negli elenchi delle agenzie vengono iscritti i lavoratori in esubero di tutte le imprese che svolgano operazioni portuali [107] .
La relazione illustrativa e la relazione tecnica allegate al disegno di legge di conversione del presente decreto [108] specificano che, attualmente, le agenzie sono presenti esclusivamente nei porti di Taranto e di Gioia Tauro [109] .
Si ricorda che le agenzie possono operare la somministrazione dei lavoratori, iscritti nei propri elenchi, nei confronti di qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza dell’agenzia
[110]
. Ai medesimi lavoratori iscritti è riconosciuta, nel rispetto di un determinato limite di spesa - pari per il 2021, come detto, in base alla novella di cui al presente comma 6, a 5,1 milioni di euro -, un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro (indennità di importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria e comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare); l'indennità è attribuita per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.
Si ricorda altresì che le agenzie in oggetto svolgono, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi, anche attraverso la formazione professionale degli stessi soggetti in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza dell’Autorità di sistema portuale. Le regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al termine del periodo di operatività delle agenzie, qualora sussistano nei relativi elenchi lavoratori non reimpiegati, le medesime possono essere trasformate in agenzie di lavoro portuale temporaneo
[111]
.
Come accennato, il comma 8 riduce (ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento di cui al comma 6), nella misura di 5,1 milioni di euro per il 2021, la dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 [112] .
L’articolo 11, comma 9, sospende dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. I predetti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e, qualora la decorrenza dei predetti termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio della decorrenza è posticipato al termine della sospensione stessa.
In dettaglio, la disposizione che prevede la sospensione in esame interviene sull’articolo 3, comma 9 della legge 335/1995 (recante la “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”), in forza del quale le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono (e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati):
a) in dieci anni, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà ad esclusivo carico dei datori di lavoro (nella misura del dieci per cento in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori), a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari, nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione (articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103). A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
La Relazione illustrativa al provvedimento ricorda che analoga disposizione di sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria era stata disposta fino al 30 giugno 2020 dall’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rispondendo, anche in quel caso, alla necessità di consentire agli Istituti previdenziali di disporre di un maggior periodo di tempo per l'effettuazione delle notifiche degli atti di recupero e di accertamento amministrativo nei confronti dei contribuenti.
Peraltro, “il protrarsi delle misure legislative di sospensione rende necessario sospendere di nuovo il termine della prescrizione fino al 30 giugno 202I. Ciò al fine di escludere che in capo agli uffici postali si possa determinare. un picco di carico gestionale conseguente agli invii massivi di atti di diffida e di accertamento con i quali sia rilevata l'omessa o non conforme denuncia della contribuzione dovuta a seguito di attività interna di verifica da parte dell'lnps ovvero sulla base dei dati provenienti dalle dichiarazioni fiscali. Tali atti riguardano, in particolare, i soggetti tenuti all'iscrizione nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti e nella Gestione separata. Infatti, la notifica contestuale di atti, che per lo stesso contribuente potrebbe riguardare più annualità di contribuzione accertata come dovuta, è destinata a gravare proprio su alcune delle categorie maggiormente colpite dagli effetti della pandemia - artigiani, commercianti e liberi professionisti”.
Il comma 10 dell'articolo 11 consente la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proroga, si riduce, nella misura di 7,5 milioni di euro per il 2021, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).
In particolare, la suddetta proroga è ammessa, così come la precedente norma di proroga [113] : nelle more delle procedure di assunzioni a tempo indeterminato già previste (da concludere entro il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021); in deroga alle disposizioni (richiamate dalla norma [114] oggetto della presente novella) sui contratti di lavoro a termine e sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
Articolo 12, comma 1
(Contratto di rete con causale di solidarietà)
L’articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2021, la possibilità - in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge - di stipulare contratti di rete con causale di solidarietà, precedentemente consentita sino al 3I dicembre 2020, al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.
La disposizione in commento proroga al 2021 la possibilità di stipulare i suddetti contratti di rete di solidarietà, istituto introdotto dai nuovi commi da 4-sexies a 4-octies dell’art. 3 del D.L. 5/2009, introdotti dal D.L. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio).
Il decreto rilancio, attraverso l’introduzione dei predetti commi, ha disposto che rientrano tra le finalità del contratto di rete:
§ l’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
§ l’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
§ l’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La Relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che la proroga in esame si rende necessaria in relazione alle finalità per cui l'istituto è stato introdotto - ossia la tutela dell'occupazione di imprese di filiere colpite da eventi di crisi dichiarati con provvedimento delle autorità competenti – in quanto gli effetti della attuale crisi socio-economica derivano, da un lato, dall’emergenza epidemiologica che non è destinata ad esaurirsi in pochi mesi e, dall'altro, da situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati pubblicamente con provvedimento delle autorità non collegate alla pandemia da COVID-19. Si ricorda, infatti, che la norma che istituisce il contratto di rete con causale di solidarietà ha carattere generale.
Inoltre, la medesima Relazione considera che il ricorso allo strumento della rete di solidarietà per far fronte alla ripresa economica e al mantenimento dei livelli occupazionali presso le imprese partecipanti al contratto potrà manifestare le sue potenzialità solo a partire dal 2021.
Per le suddette finalità solidaristiche, le imprese ricorrono agli istituti del distacco e della codatorialità [115] per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete (ex art. 30, c. 4-ter, D.Lgs. 276/2003). La definizione delle modalità operative per procedere alla comunicazione da parte dell’impresa referente individuata dal contratto di rete necessarie a dare attuazione alla codatorialità è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, allo stato non ancora emanato.
Proprio la mancata emanazione del predetto decreto costituisce, in base alla richiamata Relazione illustrativa, un’ulteriore giustificazione della proroga in esame, in considerazione dee fatto che l'istituto della codatorialità rappresenta uno degli strumenti principali attraverso cui perseguire le finalità solidaristiche della nuova fattispecie di contratto di rete.
Per completezza, si ricorda che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete stipulato per le suddette finalità deve essere sottoscritto per atto firmato digitalmente, con l’assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Tale previsione opera in deroga a quanto previsto dal richiamato articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, secondo il quale, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato. Viene comunque mantenuta ferma (per la parte non derogata) la disciplina generale inerente il contratto di rete (vedi infra).
Il contratto di rete
La disciplina del contratto di rete è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto-legge n. 5/2009 (convertito, con modificazioni, in L. n. 33/2009) articolo 3, commi 4-ter e ss.. La disciplina originaria ha subito successive modifiche ed integrazioni (cfr. in particolare, l’art. 45 del D.L. n. 83/2012, convertito con mod. in L. n. 134/2012, l’articolo 36 del D.L. n. 179/2012, nonché l’articolo 12 della Legge n. 81/2017
[116]
).
Secondo quanto dispone l’articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, con il contratto di rete, “due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato e a tal fine esse si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a:
1) collaborare in ambiti predeterminati attinenti l’esercizio delle proprie imprese, ovvero;
2) a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica e tecnologica, ovvero ancora;
3) a svolgere in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese.
Il contratto può prevede la costituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso (cd. elementi facoltativi del contratto di rete).
Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, ma è fatta salva la facoltà di acquisto della stessa soggettività ai sensi del comma 4-quater ultima parte dell’articolo 3.
Secondo tale disposizione, per l’acquisto della soggettività giuridica, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).
Quanto al regime di pubblicità – ai sensi del citato comma 4-quater - il contratto di rete cd. “ordinario” (privo di soggettività giuridica) è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Nel caso invece di contratto di rete con autonoma soggettività si prevede invece l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, e non già della posizione dei singoli imprenditori “retisti”.
Articolo 12, commi 2-4
(Proroga dei termini delle misure nel settore aereo)
L’articolo 12, commi 2-4 è volto a prorogare alcune disposizioni riguardanti i benefici riconosciuti per il settore del trasporto aereo. In particolare il comma 2, modifica il termine di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari di servizi di trasporto aereo ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 (comma 2, lettera a) e dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 2, lettera b). È poi prorogata al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, alla società Alitalia SAI (comma 3). Si estendono inoltre, nel limite di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 (comma 4, primo periodo). Si riducono infine le risorse di cui è consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l’utilizzo nell'esercizio successivo di cui all’articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (comma 4, secondo periodo).
Il comma 2, lettera a), in particolare modifica l’articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al fine di prevedere che l’anticipazione delle risorse riconosciute ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 alle imprese titolari di licenze di trasporto aereo di passeggeri che, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sia restituita, nell’ipotesi in cui l’aiuto non sia riconosciuto compatibile con le disposizioni europee, non più entro il 15 dicembre 2020 ma entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 2, lettera b), allo stesso modo, modificando l’articolo 85, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, prevede che l’anticipazione del contributo di cui all’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020, riconosciuta agli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sia anch’essa restituita, nell’ipotesi in cui l’aiuto non sia riconosciuto compatibile con le disposizioni europee, non più entro il 15 dicembre 2020 ma entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l’anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Viene inoltre soppresso, in entrambe le disposizioni, il riferimento alla riassegnazione delle risorse ai medesimi fondi, non praticabile nel caso di valutazione negativa da parte dell’Unione europea sulla compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
L’articolo 85, comma 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che il Ministero dello sviluppo economico sia autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese titolari di licenze aventi i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto “Cura Italia”), che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta, a valere sul fondo istituito con la medesima disposizione. Ciò nelle more del perfezionamento dell’iter autorizzatorio, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea della misura di indennizzo prevista da tale norma.
L’articolo 79, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020 attribuisce alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che, alla data di entrata in vigore del citato decreto, adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID-19 al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. A tale scopo è stato istituito un fondo con risorse pari a di 350 milioni di euro per l'anno 2020.
L’articolo 85, comma 6, prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti previsti dall'articolo 198 del D.L. n. 34 del 2020, nelle more del perfezionamento dell’iter autorizzatorio europeo della misura prevista per la compensazione dei danni subiti dal trasporto aereo. L’articolo 198, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 istituisce un fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validità e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili con una capacità superiore a 19 posti.
Il comma 3 proroga al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, alla società Alitalia SAI, originariamente da restituire entro il 31 dicembre 2020.
La relazione illustrativa segnala come la proroga risulti necessaria a fronte della persistente crisi di liquidità e della contrazione dei ricavi delle società beneficiarie del prestito, rappresentata dagli organi della gestione commissariale, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e del permanere di una situazione di sensibile riduzione del traffico aereo dovuta alla crisi sanitaria in atto.
La relazione tecnica precisa come dalla proroga della restituzione del prestito non siano ascritti effetti negativi per la finanza pubblica in quanto gli effetti della restituzione del finanziamento nell’anno 2020 non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica.
Per approfondimenti riguardanti le vicende societarie di Alitalia SAI si veda il paragrafo la procedura di cessione dei complessi aziendali nell’ambito dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati, nell’ambito del quale sono ricostruiti, tra l’altro anche i finanziamenti concessi ad Alitalia-Società Aerea Italiana Spa e i termini previsti per la loro restituzione.
Il comma 4, primo periodo, modifica l’articolo 198 del decreto-legge n.34 del 2020 al fine di estendere, attraverso l’inserimento di un comma aggiuntivo 1-bis, le misure previste dal comma 1 dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (sopra descritte), nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi stanziate (pari a 130 milioni di euro) per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.
La relazione tecnica segnala come la Commissione europea abbia autorizzato l’attuazione della misura prevista dall’articolo 198 del decreto-legge n.34 per l’anno 2020 per un importo massimo di 79 milioni di euro. Residuano pertanto 51 milioni idonei alla copertura dello stanziamento di 16 milioni di euro sopra descritto.
Il comma 4 secondo periodo riduce da 309 a 274 milioni di euro le risorse previste all’articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
L’articolo 34, comma 11 prevede, che, al fine di consentire l'attuazione di alcune disposizioni normative di sostegno a diversi settori economici del comparto trasporti specificamente individuati (tra le quali anche la previsione dell’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020), sia consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l’utilizzo nell'esercizio successivo risorse pari a 309 milioni di euro (ridotte ora a 274 milioni di euro).
Secondo quanto indicato nella relazione tecnica la riduzione di 35 milioni di euro si realizza in ragione dei minori utilizzi del Fondo di cui all’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 (51 milioni di risparmi, di cui 16 conservati per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 dai beneficiari delle misure di cui all’articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020). In ragione di ciò dalla misura di cui al comma 4 derivano risparmi pari a 35 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Tali risorse sono utilizzate, ai sensi del comma 19 dell’articolo 13, per il finanziamento delle misure di cui al comma 11 dell’articolo 13 (il cosiddetto buono mobilità).
Per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda.
Articolo 12, comma 5
(Sorveglianza radiometrica EURATOM)
Il comma 5 dell’articolo 12 estende al 30 aprile 2021, in attesa di un apposito decreto interministeriale di regolazione della materia, il termine previsto per l’applicazione di un regime transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal D.Lgs. n. 100 del 2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l’adozione di misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente.
Il comma 5, allo scopo di estendere il termine dell’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica scaduto il 25 dicembre 2020, modifica testualmente l’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
[117]
, disponendo che, nelle more dell’approvazione dell’apposito decreto interministeriale coordinato dal Ministero dello sviluppo economico per la regolazione degli aspetti tecnici della materia, tale regime si applica fino al nuovo termine del 30 aprile 2021.
Si ricorda che il D.Lgs n. 101 del 29 luglio 2020 (qui il Dossier del Servizio Studi sul corrispondente schema del decreto presentato alle Camere) ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. L'articolo 72, comma 3, aveva previsto l’adozione, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/15/35/CE, di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l' ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione) per la definizione delle modalità esecutive e dell’oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati dai Paesi terzi.
In attesa dell'approvazione di detto decreto ministeriale, lo stesso articolo 72, al comma 4, ha stabilito l’applicazione di un regime transitorio di 120 giorni, nel quale è prevista l’applicazione dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 100 del 2011 per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici di cui all’allegato 1. Tale regime transitorio per la sorveglianza radiometrica si è concluso il 25 dicembre 2020 e a partire dal giorno successivo ha trovato applicazione l'Allegato XIX al citato decreto legislativo n. 101/2020, che prevede, in particolare, l’attestazione da parte di esperti di radioprotezione con le modalità indicate nel medesimo Allegato XIX nel quale sono elencati i prodotti oggetto della sorveglianza. Tale Allegato perciò presuppone l’oneroso obbligo, che non risulta ancora regolato negli aspetti tecnici da parte dei soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica, della misurazione dei livelli anomali di radioattività, adottando misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente. L’obbligo include l’immediata comunicazione alle autorità competenti per territorio.
Poiché ai suddetti obblighi sono tenuti anche i vettori di trasporti sui materiali interessati alla sorveglianza radiometrica, come rappresentato da alcune associazioni di categoria al Ministero dello sviluppo economico, vi potrebbe essere un significativo rallentamento delle attività portuali e aeroportuali che andrebbe a incidere sul sistema logistico nazionale, a danno della concorrenzialità dei soggetti interessati.
Infatti, il materiale che si suppone contaminato non può essere utilizzato, posto sul mercato o smaltito senza l’autorizzazione del Prefetto, che adotta i provvedimenti opportuni avvalendosi degli organi del SSN e delle agenzie regionali o provinciali dell’ambiente. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti possono adottare i provvedimenti opportuni, ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore.
La relazione illustrativa alla norma sottolinea che il decreto del Ministero dello sviluppo economico di regolazione di tali aspetti tecnici risulta già trasmesso in bozza alle amministrazioni centrali di cui è richiesto il concerto, con nota dell'Ufficio legislativo del 29 ottobre 2020 (prot. n. 24869) e si attendono i tempi tecnici necessari all'elaborazione di eventuali osservazioni.
Il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020 è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della L. 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018).
Tale disciplina di delega concerne il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione.
Il termine per il recepimento della direttiva, scaduto il 6 febbraio 2018, ha determinato l’avvio contro l'Italia della procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la messa in mora formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un parere motivato chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, ed infine, il 25 luglio 2019, a deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento della direttiva entro tale data (qui il comunicato).
Si ricorda che la suddetta direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia di sorveglianza radiometrica contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate) [118] , introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).
L’articolo 12, comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.
In particolare, come emerge dalla relazione illustrativa di accompagnamento, la proroga è volta ad aiutare le imprese di autoriparazioni e di revisioni dei veicoli che, a causa del limitarsi degli spostamenti dovuto alle misure restrittive per fronteggiare la pandemia, hanno visto importanti riduzioni del proprio fatturato.
Articolo 12, comma 7
(Disposizioni in materia di pubblica illuminazione)
L’articolo 12, comma 7, fissa al 30 giugno 2021 il termine concesso ai comuni per procedere all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati - la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020.
L’articolo 12, comma 7, porta al 30 giugno 2021 il termine concesso ai comuni per procedere all'acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando alla previsione di cui all'articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati - la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020.
La relazione illustrativa sottolinea che la necessità di concedere un ulteriore termine di tempo ai comuni deriva “anche a fronte dell'attuale situazione di crisi”.
Gli impianti del servizio di illuminazione pubblica attualmente presenti nei comuni italiani sono costituiti da punti luci la cui proprietà è ripartita tra la società Enel X (Ex Enel Sole) e i comuni. Nella prevalenza dei casi il servizio di illuminazione pubblica è esercitato dalla stessa Enel X, sia nella parte di impianto di sua proprietà che negli impianti di proprietà comunale a seguito di convenzioni tacitamente rinnovate negli anni.
Posto che il servizio di illuminazione delle strade comunali è un servizio pubblico locale di rilevanza economica, diviene illegittimo l’affidamento diretto in favore di Enel X. L’affidamento del servizio deve quindi avvenire tramite una procedura ad evidenza pubblica, al fine di garantire il principio di trasparenza, il principio di libera concorrenza e il principio di rotazione degli incarichi.
L’articolo 34 del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, prevede - per i servizi pubblici locali di rilevanza economica – che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.
In sostanza, i Comuni devono procedere, anche in via forzosa, all’acquisizione della proprietà degli impianti, per poi esperire la gara di affidamento del servizio.
L’articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179
[119]
, ha introdotto disposizioni particolari per gli "affidamenti diretti", cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012 (18 ottobre 2012), anche non conformi alla normativa europea.
Per questi è stata prevista la cessazione alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre per gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza si dispone la cessazione, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, al 31 dicembre 2020.
Tale particolare regime è previsto solo a condizione che gli affidamenti siano stati assentiti alla data del 1º ottobre 2003 e riguardino società a partecipazione pubblica già quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003; ovvero società da esse controllate (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile).
In occasione della modifica della disciplina nel 2015, erano state riportate nella relazione illustrativa del disegno di legge alcune procedure di infrazione aperte a livello comunitario.
In particolare, era aperta la procedura di infrazione n. 2012/2050
[120]
, per violazione della normativa dell’UE in materia di appalti pubblici e concessioni, in relazione al mantenimento dell’affidamento da parte di alcuni comuni dei servizi di igiene urbana ad una società divenuta - in corso di affidamento – da società interamente pubblica a società partecipata mediante chiamata diretta anziché con procedura con gara, in quanto, ove nel corso del periodo di validità di un appalto attribuito ad una società in house senza gara, siano ammessi a partecipare al capitale della medesima società azionisti privati, si determina il mutamento di una condizione essenziale dell’appalto con conseguente obbligo di indire una gara.
Va anche ricordato che l’art. 34 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha dettato la prima disciplina degli affidamenti dei servizi pubblici locali dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012.
In particolare la Corte rilevò che l’articolo 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 fu emanato dopo che, con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113 era stata dichiarata l'abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, recante la precedente disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. La disciplina sottoposta a referendum popolare dettava una normativa generale inerente a quasi tutti i predetti servizi, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali. La reintroduzione di una disciplina “contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house” è risultata perciò in contrasto con il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’articolo 75 della Costituzione.
Per quanto riguarda nello specifico il servizio di pubblica illuminazione, occorre segnalare l’attività svolta dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC). In particolare va segnalato il Comunicato del 27 febbraio 2019, che ha fornito indicazioni operative ai Comuni sull’approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica – ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti.
Il comunicato riporta alcune criticità che spesso ricorrono nelle procedure di approvvigionamento di tali servizi, segnatamente:
a) la violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari per omessa o irregolare acquisizione del Cig, là dove sussista il relativo obbligo;
b) la violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dal codice dei contratti (articolo 213, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
c) l’omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del Cig, ovvero nel caso di Cig non perfezionati;
d) ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
e) la violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
f) il mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
Già con la Deliberazione n. 110 del 19 dicembre 2012, l’Autorità aveva descritto - sotto il profilo della qualificazione giuridica - il servizio di illuminazione delle strade comunali come servizio pubblico locale, riprendendo l’indirizzo della giurisprudenza amministrativa. In particolare, fu sottolineato che “la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all’ambito di intervento e su quello soggettivo della riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico”.
Già con il precedente comunicato del 14 settembre 2016, l’Autorità aveva sottolineato che “l’illuminazione pubblica rappresenta un servizio pubblico locale avente rilevanza economica, e come tale il suo affidamento è soggetto alla disciplina comunitaria mediante procedure ad evidenza pubblica (cosiddetta esternalizzazione), attraverso l’appalto di lavori e/o servizi, la concessione di servizi con la componente lavori, il project financing, ovvero il finanziamento tramite terzi. Resta salvo l’affidamento a una società mista pubblico-privata, nonché l’affidamento diretto a società a totale capitale pubblico corrispondente al modello cosiddetto in house providing”.
Sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali si rinvia al relativo tema dell’attività parlamentare.
Articolo 12, comma 8
(Proroga integrazione standard ITU)
L’articolo 12, comma 8 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 dei termini di integrazione degli standard di codifica dell'International Telecomunication Union (ITU) precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento.
In particolare la norma in questione, analogamente a quanto già disposto in occasione del decreto-legge milleproroghe del 2014 (articolo 3, comma 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192), vista la rapida successione di codifiche approvate dall'ITU, per evitare di trovarsi nella necessità di intervenire continuamente sulla norma in caso di approvazione di ulteriori standard fino al 2022 (anno dello switch-off da DVBT a DVB-T2), si propone di modificare la norma per renderla maggiormente efficace anche per i consumatori finali, che saranno soggetti ad un nuovo switch off televisivo nel 2022.
A tale riguardo è utile ricordare che la tecnologia DVB-T2 consiste in una versione migliorata dello standard DVB-T che il DVB (Digital Video Broadcasting), consorzio europeo che si occupa di definire modalità condivise per la trasmissione televisiva digitale terrestre, iniziò a proporre già nel 2006.
Nel 2012, quando la televisione analogica migrò al digitale terrestre la sua prima versione fu conosciuta con l'appellativo DVB-T (dove "T" sta appunto per terrestrial).
Il fine dello standard DVB-T2 consiste nel miglioramento della ricezione con apparati fissi e portatili facendo crescere anche il bitrate ovvero la quantità di informazioni trasferita nell'unità di tempo. Ovviamente, più dati sul flusso video vengono trasferiti al secondo, maggiore sarà la qualità delle immagini.
In base a quanto emerge dalla relazione illustrativa, sulla base delle richieste dei vari operatori dell'industria del settore, emerse nel corso del Tavolo TV 4.0 del Ministero dello sviluppo economico del 16 dicembre 2020, si è previsto di posticipare le date indicate nella norma per chiarire che dal 1° gennaio 2021, negli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento, sentiti gli operatori del settore.
L'Autorità dovrà inoltre indicare i relativi tempi congrui di implementazione in modo da concedere un ragionevole tempo agli operatori per l'implementazione.
La disposizione, mantenendo inalterato l'obiettivo di favorire l'innovazione tecnologica dei prodotti, tende quindi a ricondurre l'identificazione delle nuove codifiche e i relativi tempi di implementazione ad una modalità che tenga conto della reale evoluzione delle piattaforme e della necessità di non mettere a rischio gli ingenti investimenti del settore, affidando questo compito all'Autorità di settore, in coerenza con l'analogo mandato già affidato alla stessa Autorità relativamente all'indicazione delle codifiche obsolete.
Articolo 12, comma 9
(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio)
L’articolo 12, comma 9, fissa al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con cadenza nell'esercizio 2021, devono essere erogate alle aziende stesse per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019.
Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020).
A tal fine il comma 9 novella il comma 2 dell'articolo 52 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).
L’articolo 52 ha disposto la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell’aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della Legge n. 808/1985, con scadenza nel 2020.
I versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021 (comma 1).
Nella previgente formulazione, il comma 2 aveva inoltre previsto che le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della L. n.808/1985, con cadenza nel 2020, o in esercizi precedenti, fossero erogate entro il 31 luglio 2020 alle imprese per le quali non risultassero inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino al 31 dicembre 2019.
Alle imprese che procedessero a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (il 19 maggio 2020), e, comunque, entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, le quote sarebbero state erogate entro tre mesi.
La relazione tecnica all'AC 2500 (disegno di legge di conversione del D.L. 34/2020) evidenziava che i versamenti in questione - da effettuare all’entrata del bilancio dello Stato - erano quantificabili in un valore stimato di circa 140 milioni; in base alla legislazione vigente, tali versamenti sono destinati ad essere riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808/1985, per la parte eccedente i 15 milioni di euro. L’onere viene dunque quantificato in tale misura.
La relazione tecnica ricordava altresì che per i finanziamenti liquidati a seguito del controllo dei costi e delle attività ai sensi della legge 808/1985, l’erogazione, in coerenza con gli stanziamenti relativi, viene effettuata con rate pluriennali.
Al riguardo, si ricorda che la legge n. 808/1985 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa.
In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici.
L'intervento di sostegno di cui alla legge n. 808/85 è di regola nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 3, comma primo, lettera a) e articolo 4, comma settimo della stessa legge 808. L'accesso ai finanziamenti, avviene attraverso appositi bandi.
Le disposizioni citate prevedono in particolare che – a valere sulle risorse della legge - possano essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime (comma 3, lettera a)). Tali finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, comma nono, lettera c));
L'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, previsto dall’articolo 2 della legge n. 808/1985 per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di sostegno previsti dal citato articolo 3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è costituito da rappresentanti del MISE, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione università e ricerca MIUR e del Ministero della Difesa e da tre esperti (professori universitari) nelle discipline riconducibili all'aerospazio.
In attuazione dell’articolo 3 della legge n. 808, è stato adottato dapprima il D.M. 173/2010 (Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo). Successivamente, è intervenuto il D.M. 3 luglio 2015 che ha ridefinito i criteri e le modalità degli interventi agevolativi finalizzati a promuovere e sostenere i progetti di ricerca e di sviluppo nel settore aerospaziale. Da ultimo è stato adottato il D.M. 20 febbraio 2019, che ha riformato il regime di aiuto per progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale (civile) già disposto dal D.M. del 2015.
Il D.M. n. 174/2010 ha disciplinato invece inizialmente i criteri e le modalità procedurali degli interventi di sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale. Recentemente, è stato adottato il nuovo D.M. 20 dicembre 2019.
Come evidenzia la Corte dei Conti, nella Relazione sullo “Sviluppo tecnologico ed interventi nel settore aeronautico” approvata con la Deliberazione 17 ottobre 2018, n. 20/2018/G, le restituzioni dei finanziamenti erogati per progetti in ambito di sicurezza nazionale, avvengono - ai sensi del D.M. n. 174/2010 - attraverso il meccanismo dei diritti di regia sulle vendite dei prodotti generati dai programmi finanziati (“royalties”). In sostanza, è adottata, in ambito di progetti riguardanti la sicurezza nazionale, una modalità di rimborso delle erogazioni calcolata su una percentuale degli incassi derivanti dalle vendite effettive dei prodotti che utilizzano le tecnologie sviluppate nell’ambito del progetto finanziato.
Il fatto che i rimborsi si basino sulle vendite effettive e non su dati previsionali, come per l’ambito civile, costituisce uno dei principali elementi distintivi fra le due tipologie di procedimento.
I relativi rimborsi, da parte delle imprese, è previsto si avviino dall’anno successivo all’ultima erogazione del finanziamento - come anche per i progetti in ambito “civile” – ed è stabilito che ammontino all’intero importo degli interventi fruiti commisurato all’ammontare dei costi ammissibili.
Articolo 13, comma 1
(Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)
L’articolo 13, comma 1, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 l’applicabilità delle disposizioni recate dall’art. 207 del D.L. 34/2020 che, per fattispecie specificamente determinate, consentono alle stazioni appaltanti di elevare al 30 per cento l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore.
Il comma 1 dell’articolo 13 modifica il comma 1 dell’art. 207 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali, ai sensi della richiamata disposizione, l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.
Come si evince anche dalla relazione illustrativa, in forza del rinvio operato al comma 1 dell’art. 207 dal comma 2 della stessa disposizione oggetto della proroga disposta dalla norma in esame non è solo la previsione di cui al citato comma 1 bensì anche la previsione di cui al citato comma 2 in base alla quale l’anticipazione può essere elevata fino al 30 per cento anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Si ricorda che l’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto che l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista a favore dell’appaltatore dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 può essere incrementato fino al 30 per cento (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20 per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, e che l’anticipazione si applica alle seguenti procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016:
- le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, alla medesima data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
- e, in ogni caso, le procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e fino alla data del 30 giugno 2021 (termine ora oggetto della proroga disposta dalla norma in esame).
Il comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. A seguito della novella disposta dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia) all’art. 35, comma 18l del Codice dei contratti pubblici, l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
Il comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 ha previsto, inoltre, che, fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista, ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.
Per il commento all’art. 207 del D.L. 34/2020 si rinvia alla scheda di lettura del relativo dossier.
Per chiarimenti in ordine all’interpretazione del citato art. 207, si rinvia alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 112 dell’11 agosto 2020,
nella quale si precisa che ai sensi del comma 2 l’ambito di applicazione della misura temporanea di cui al comma 1 deve intendersi esteso più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, e che la disposizione temporanea di cui all’art. 207 è applicabile anche agli appalti cd. sotto soglia e a quelli indetti nei cd. settori speciali.
In materia si ricorda che l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050, ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.
La relazione tecnica segnala, infine, che “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa si limita ad estendere unicamente il periodo di riferimento entro cui è consentito alle stazioni appaltanti di riconoscere nella misura del 30 per cento l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando che l'ammontare delle risorse corrisposte a tale titolo resta comunque contenuto nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento e a disposizione della stazione appaltante”.
Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La lettera a) interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il secondo periodo del medesimo comma dispone che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.
La norma in esame modifica la disposizione richiamata al fine di estenderne l’applicazione anche al 2021.
Si fa notare che sulla possibilità o meno di conferire un incarico per le sole spese relative alla progettazione, nella speranza di reperire in un momento successivo le necessarie risorse per il finanziamento dell’intera opera, si è pronunciata la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera n. 352 del 25 settembre 2019.
La lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino alla fine del 2021, la disposizione transitoria recata dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Nel dettaglio, il comma 6 prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal d.lgs. 50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, nonché che l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Si fa notare che l’art. 23, comma 3-bis, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro e ad individuare le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
Si fa altresì notare che la norma recata dal richiamato comma 6 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (su cui interviene la proroga in esame) riproduce quanto già previsto dall’art. 216, comma 4, del Codice. L’unica differenza tra le due norme è che mentre la disposizione recata dal citato comma 4 dell’art. 216 prevede l’operatività della disciplina semplificata nelle more dell’emanazione del decreto previsto dal succitato comma 3-bis (a tutt’oggi non emanato), il comma 6 dell’art. 1 pone un limite temporale certo (31 dicembre 2020, prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2021).
Articolo 13, comma 2, lettera c)
(Proroga norme decreto-legge "Sblocca cantieri")
L’articolo 13, comma 2, lettera c) reca alcune modifiche all'articolo 1, comma 18 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "Sblocca cantieri") inserendo alcune proroghe.
In particolare, la disposizione in questione proroga al 30 giugno 2021 la previsione in base alla quale, nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la soglia del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Al contempo, la disposizione in esame sospende fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
Il comma 3 dell’articolo 13 proroga di un anno i termini di applicazione della normativa sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali comprese nella rete stradale transeuropea (recata dal d.lgs. 35/2011) alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale ma non comprese nella citata rete nonché alle strade di competenza delle regioni e degli enti locali.
Il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, detta disposizioni per l'istituzione e l'attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
Il comma 2 dell’art. 1 di tale decreto dispone che le norme in esso contenute si applicano alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del citato decreto costituiscono norme di principio.
Il successivo comma 3, tuttavia, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel d.lgs. 35/2011 si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico. Lo stesso comma però ha previsto la possibilità di prorogare tale termine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ma non oltre il 1° gennaio 2021.
In attuazione di tale disposizione sono stati emanati diversi decreti ministeriali di proroga, l’ultimo dei quali (D.M. 19 dicembre 2019, n. 586) ha prorogato il termine di decorrenza previsto dal citato comma 3, al 1° gennaio 2021.
Il successivo comma 4 prevede che entro e non oltre il 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal citato decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.
La lettera a) del comma in esame proroga di un anno, vale a dire dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine massimo fino al quale è possibile, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prorogare la data di decorrenza prevista dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs. 35/2011 (poc’anzi illustrato) per l’applicazione della disciplina contenuta in tale decreto legislativo anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale (individuata dal d.lgs. 461/1999) non comprese nella rete stradale transeuropea.
La lettera b) proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine (previsto dal comma 4 dell’art. 1 del d.lgs. 35/2011, poc’anzi illustrato) entro il quale le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal d.lgs. 35/2011, sono tenute a dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'UE.
Si fa notare che nel testo originario dell’art. 1 della direttiva 2008/96/CE veniva disposta l’applicazione della medesima direttiva solamente “alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico”.
Il nuovo testo dell’art. 1 citato (risultante dalla riscrittura operata dalla direttiva 2019/1936/UE, da recepire entro il 17 dicembre 2021 [121] ) prevede, tra l’altro, che le norme recate dalla direttiva si applicano non solo alle strade che fanno parte della rete transeuropea, ma anche alle autostrade e alle altre strade principali, siano esse in fase di progettazione, in costruzione o già aperte al traffico (paragrafo 2), nonché alle strade e ai progetti di infrastrutture stradali non contemplati dal paragrafo 2 che non sono situati nelle aree extraurbane, che non servono le proprietà che li costeggiano e che sono completati mediante il finanziamento dell'UE, a eccezione delle strade non aperte al traffico automobilistico generale, per esempio le piste ciclabili o delle strade non destinate al traffico generale, come le strade di accesso a siti industriali, agricoli o forestali (paragrafo 3). Viene altresì previsto (al paragrafo 4) che gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le strade principali che presentano un basso rischio per la sicurezza, sulla base di motivi debitamente giustificati connessi ai volumi di traffico e alle statistiche sugli incidenti, nonché imposto agli Stati membri di trasmettere alla Commissione europea, entro il 17 dicembre 2021, l'elenco delle autostrade e delle strade principali presenti sul suo territorio e l'elenco delle strade oggetto di esenzione.
La relazione illustrativa sottolinea che la proroga in esame si rende necessaria in virtù del fatto che “l’applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 maggio 2012, recante ‘Linee guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35’, alle strade di interesse nazionale e alle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, non tiene conto dei recenti sviluppi normativi a livello europeo”.
Ciò premesso, al fine di prevenire un eventuale contenzioso con l’Unione europea, si valuti l’opportunità di coordinare i nuovi termini previsti dalla disposizione in esame con il diverso termine di recepimento (fissato al 17 dicembre 2021) della direttiva 2019/1936/UE.
Articolo 13, comma 4
(Proroga di disposizioni di arruolamento sulle navi)
L’articolo 13, comma 4, proroga fino al 31 agosto 2021 le disposizioni che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui al codice della navigazione, direttamente a bordo delle navi.
In particolare, la disposizione è volta, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza, a prorogare le norme che consentono di stipulare i contratti di arruolamento, secondo le procedure di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, e quindi, direttamente a bordo della nave in presenza di due testimoni, in deroga alle formalità previste dall'articolo 328 dello stesso codice, secondo cui il contratto di arruolamento deve avere la forma dell'atto pubblico ricevuto dall'Autorità marittima.
La misura è prevista per evitare che, al fine di adempiere alle formalità di cui all'articolo 328 del codice della navigazione, si possano formare degli assembramenti di marittimi presso gli uffici delle Capitanerie di porto, in particolare nei porti con un elevato volume di traffico mercantile.
L’articolo 13, comma 5, per i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, differisce sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all’anno 2021 e al 31 luglio 2021 il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari.
Il comma 5 dell’articolo 13, novellando l’art. 13, comma 3, del D.L. n. 162/2019, con riferimento ai concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza:
§ differisce il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative anche all’anno 2021 (oltre che all'anno 2020, secondo quanto già previsto dalla vigente normativa) sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari;
§ differisce dal 31 luglio 2020 al 31 luglio 2021 il termine per la definizione dei procedimenti di aggiornamento dei piani economico-finanziari.
Si ricorda che l’art. 13, comma 3, primo periodo, del D.L. 162/2019 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 8/2020), nel testo previgente al provvedimento in esame, aveva stabilito che per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell’art. 16, comma 1, del D.L. n. 109/2018 dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) di cui all’art. 37 del D.L. n. 201/2011. A tal fine, la norma stabiliva che le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari sarebbero state presentate dai concessionari al Concedente (ossia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) entro il 30 marzo 2020 e che l’aggiornamento si sarebbe dovuto perfezionare entro e non oltre il 31 luglio 2020 sulla base delle proposte di aggiornamento presentate entro il 30 marzo 2020.
Nella relazione illustrativa si legge che “a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il Ministero delle infrastrutture ha prorogato i termini per la presentazione delle proposte da parte dei concessionari al concedente, dal 30 marzo 2020 al 20 giugno 2020” e che “molti concessionari hanno presentato le proposte ben oltre detto termine e, pertanto, non è stato possibile rispettare il termine del 31 luglio 2020 per la definizione dei procedimenti”. Sempre nella relazione illustrativa si fa presente che “attualmente, l'attività istruttoria riguarda le proposte presentate da quindici società concessionarie (Autostrade per l'Italia S.p.A; Asti - Cuneo; Satap A4 (Torino - Milano); Autostrada Brescia - Padova S.p.A; Salt S.p.A. - Tronco Autocisa; Autostrada dei Fiori S.p.A. - Tronco AIO; Rav S.p.A.; Sai S.p.A.; Sav S.p.A.; Milano Serravalle S.p.A.; Sitaf S.p.A.; Tangenziale di Napoli S.p.A.; Strada dei Parchi S.p.A.; Autostrada dei Fiori S.p.A. - Tronco A6; Cav S.p.A.) e, pertanto, si rende necessario individuare un termine per la definizione dei procedimenti”.
Si ricorda che l’art. 27 del D.L. 69/2013 ha modificato la procedura per l'approvazione degli adeguamenti annuali delle tariffe autostradali, al fine di armonizzarla al mutato assetto delle competenze istituzionali, a seguito del trasferimento dall'ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle funzioni di concedente della rete autostradale. Tra le modifiche apportate dal citato art. 27 figura quella secondo cui la proposta relativa alle variazioni tariffarie che il concessionario intende applicare (comprensiva dell'indicazione della componente investimenti dei parametri X e K relativi a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi) debba essere formulata al concedente (quindi al MIT), entro il 15 ottobre di ogni anno, e che tale proposta sia approvata o rigettata entro il 15 dicembre, con decreto motivato del MIT (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Si ricorda che la componente investimenti del parametro K rappresenta, nelle formule di adeguamento tariffario, la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione.
L’art. 16, comma 1, del D.L. n. 109/2018 (recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130/2018, ha modificato l’art. 37, comma 2, lettera g), del D.L. n. 201/2011 al fine di prevedere che l’Autorità di regolazione dei trasporti provvede, con riferimento al settore autostradale, a stabilire, non solo per le nuove concessioni ma anche per i rapporti concessori in essere, sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività a cadenza quinquennale per ciascuna concessione.
Elementi di informazione sul sistema tariffario di pedaggio per le concessioni autostradali vigenti possono essere reperiti nella relazione annuale 2020 al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti (in particolare alle pagine 29-34).
La relazione tecnica segnala, infine, che la disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che “anche la prevista sospensione degli adeguamenti tariffari per le società concessionarie, per gli anni 2020 e 2021 è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento che una volta definito l'aggiornamento dei piani economico - finanziari saranno effettuati tutti i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti”.
L’articolo 13, comma 6 amplia da sei a dodici mesi il termine temporale, a partire dalla presentazione della domanda di esame, entro il quale sostenere la prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida.
In dettaglio, il comma 6 prevede che in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus da COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di esame per controllo delle cognizioni, la c.d. “prova di teoria”, di cui al comma 1 dell'articolo 121, del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), quindi la prova teorica, possa essere espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda, anziché entro sei mesi.
Si ricorda che il richiamato art. 121 del Codice della strada, prevede che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegua superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (la c.d. prova pratica) che viene effettuata su un veicolo ed una prova di controllo delle cognizioni (la c.d. prova teorica). In base all’art. 116, co. 2 del Codice, per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. L’art. 122, relativo alle esercitazioni di guida, prevede che l'autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) venga rilasciata previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro tale termine non sono consentite più di due prove.
La disposizione in commento provvede pertanto ad ampliare da sei a dodici mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida l'arco temporale entro il quale sostenere la prova propedeutica al rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida.
In materia di c.d. “foglio rosa” si ricorda che l’art. 3-bis, co. 1, lett. b) del D.L. n. 125/2020 ha disposto la proroga di tutti gli atti amministrativi abilitativi, tra cui rientra anche l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida.
Si ricorda altresì che per quanto riguarda il rinnovo delle patenti scadute le nuove scadenze fissate a seguito dell’emergenza Covid prevedono il termine del 30 aprile 2021 per rinnovare le patenti scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 29 aprile 2021.
L’articolo 13, comma 7, proroga per il 2021 l’applicazione degli attuali criteri di ripartizione del Fondo TPL tra le regioni a statuto ordinario, senza applicazione di penalità, rinviando pertanto di un ulteriore anno l’applicazione dei nuovi criteri di ripartizione previsti dalla riforma del Fondo.
In dettaglio il comma 7 proroga il termine previsto dall'articolo 200, comma 5, del DL n. 34/2020 (c.d. DL Rilancio), disponendo che la ripartizione alle Regioni ordinarie delle risorse del Fondo nazionale TPL stanziate per il 2021 sia effettuata, senza che vi sia l'applicazione di penalità legate al mancato raggiungimento degli obiettivi di efficientamento, secondo quanto stabilito dal DPCM 11 marzo 2013 e successive modificazioni.
Viene così differita di un ulteriore anno l’applicazione della riforma del Fondo TPL, con i relativi nuovi criteri previsti nell'art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017 (vedi box sub).
Si ricorda che il richiamato articolo 200, comma 5, del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aveva già prorogato per il 2020 l’applicazione dei criteri di ripartizione del Fondo TPL in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modificazioni, senza l’applicazione delle penalità, in attesa dell’applicazione della riforma del Fondo, al fine di ridurre i tempi procedurali di erogazione.
Il DPCM 11 marzo 2013, come modificato dal DPCM 7 dicembre 2015 e da ultimo dal DPCM 26 maggio 2017, che ha anche sostituito la tabella di ripartizione percentuale del Fondo tra le Regioni, è pertanto tuttora applicato in attesa della riforma dei criteri di attribuzione del Fondo, che era prevista a partire dal 2020.
Il DPCM prevede che il 90% il Fondo sia assegnato alle regioni sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 allegata al decreto e per il residuo 10%, sempre in base alle medesime percentuali, ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficientamento.
La riforma, in base al DL n. 124/2019, prevede che:
§ il 10% del Fondo sarà assegnato alle regioni sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato tra il 2014, incrementata, negli anni successivi, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del Fondo;
§ il 10% dell'importo del Fondo, per il primo anno, in base al criterio dei costi standard, incrementato, negli anni successivi, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del Fondo;
§ l'80% del Fondo sarà ripartito sulla base della Tabella di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2014 (tabella riportata anche nel DPCM 26 maggio 2017) ed a partire dal 2021 la ripartizione avverrà sulla base dei livelli adeguati di servizio e con penalizzazioni nel caso di affidamento dei servizi senza procedure ad evidenza pubblica.
L’articolo 13, comma 8, amplia i termini concessi per l’affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della L. 205/2017).
Si ricorda che i commi 1079-1084 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) hanno istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali con una dotazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, destinata al finanziamento di opere di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. Gli stessi commi disciplinano il funzionamento e la gestione del fondo, nonché le procedure da seguire per gli interventi finanziati dal fondo medesimo. In particolare il comma 1082 dispone che i soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.
Il comma in esame amplia da 3 a 6 mesi il termine citato, entro cui gli enti locali sono tenuti a procedere all’affidamento dei progetti finanziati con le risorse del fondo in questione.
Informazioni sui decreti di ammissione al finanziamento con le risorse del fondo sono disponibili nella sezione “Fondo progettazione enti locali” del sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Articolo 13, commi 9 e 18
(Mantova Hub)
L'articolo 13, comma 9, stabilisce una proroga di un anno dei termini previsti per la conclusione dei lavori relativi al progetto "Mantova Hub".
Il comma in questione, inoltre, prevede un finanziamento, per un importo pari a 6,5 milioni di euro, a favore del Comune di Mantova, per consentire il completamento dei lavori del progetto che rientra nell’ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia.
Il comma 18 reca la copertura finanziaria dell'intervento.
In particolare, il finanziamento in questione è volto alla realizzazione di interventi per l’eliminazione delle interferenze del progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico e religioso.
A tal fine il responsabile del procedimento è autorizzato ad inserire le necessarie modifiche al contratto già stipulato di realizzazione del progetto. Il comma in questione prevede che le modifiche dovranno avvenire nel rispetto della normativa sui contratti pubblici.
Si ricorda che il progetto "Mantova HUB" prevede una rigenerazione urbana di una porzione della periferia della città di Mantova. In particolare, il progetto include la riqualificazione di un’area degradata e abbandonata attraverso una ricucitura urbanistica, ambientale, sociale e culturale e di comunità. Il progetto mira ad un recupero dell’identità valoriale dell’area, complementare alla contigua area UNESCO, per generare nuove attività e servizi, attraverso interventi di ridefinizione organica ed equilibrata del fronte urbano, recuperando e potenziando lo storico rapporto tra la città e i suoi laghi.
Da quanto emerge nella relazione illustrativa, il progetto “Mantova HUB” prevede, tra l’altro, nell’ambito della complessiva riqualificazione urbana, una valorizzazione dell’area dell’ex cimitero ebraico della città.
In fase di elaborazione del progetto, sempre in base agli elementi forniti nella relazione illustrativa, l’Amministrazione comunale aveva coinvolto i rappresentanti dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI) e dell’Associazione rabbinica italiana (ARI).
Nel corso dei lavori di realizzazione del progetto è, tuttavia, emersa la necessità di dover apportare delle varianti al progetto stesso con l’obiettivo, limitatamente all’area dell’ex cimitero, di rendere il progetto più aderente alla tradizione religiosa del popolo ebraico limitando tutte le attività di scavo e di consolidamento in profondità.
Il progetto, così come modificato, dovrebbe portare al recupero di un altro edificio, presente in un’area limitrofa, al fine di valorizzare un ulteriore spazio collettivo, nell’ambito del più complessivo programma di rigenerazione urbana, a beneficio degli abitanti della città di Mantova.
Da ultimo si segnala che, in base a quanto previsto dallo comma 9 la concessione del finanziamento è condizionata, tra l'altro, agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e della normativa europea in materia di contratti pubblici.
Il comma 18 reca la copertura degli oneri finanziari dell'intervento, pari a 6,5 milioni di euro per il 2021, cui si provvede attraverso una corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 13, comma 10
(Mondiali di sci alpino Cortina d'Ampezzo)
L’articolo 13, comma 10, conferisce al Commissario nominato per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, legati alla viabilità, relativi ai Mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel 2021, la possibilità di ultimare le opere previste dal piano degli interventi, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
A tale proposito giova ricordare che l'articolo 61, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, ha previsto la nomina di un Commissario con il compito di provvedere al piano di interventi volto alla realizzazione del progetto sportivo.
I commi da 1 a 12 dell'articolo 61, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, stabiliscono le modalità di individuazione e di approvazione degli interventi, i poteri del Commissario, nonché le risorse destinate alla realizzazione del progetto sportivo.
Per le medesime finalità, il citato articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto, al comma 13, la nomina del Presidente di ANAS S.p.A. quale Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e, al comma 17, l'approvazione del piano degli interventi da parte del Commissario con proprio decreto all'esito della conferenza di servizi.
Il comma 21 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017 ha, altresì, stabilito che il Commissario nominato ai sensi del comma 13 cessi dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17 e che la consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, debba avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021.
La disposizione in esame, in analogia con quanto previsto per il Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo al comma 6 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 50/2017, è finalizzata a consentire, anche per il Commissario nominato ai sensi del comma 13 del medesimo articolo 61, la possibilità di ultimare le opere previste dal piano, non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi, e individuate con decreto del medesimo Commissario, oltre il termine del 31 gennaio 2021, prevedendo altresì che la consegna di tali opere debba avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.
Tale disposizione, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, è finalizzata a garantire continuità ed efficacia dell'azione commissariale fino all'effettivo completamento delle opere nonché fino al collaudo delle stesse.
Articolo 13, commi 11 e 19
(Proroga in materia di trasporto pubblico non di linea - Buono viaggio)
L’articolo 13, comma 11 estende al 30 giugno 2021 il termine per l’utilizzo del buono per l’utilizzo di taxi e di servizi NCC, il c.d. “buono viaggio”, pari al 50% della spesa fino ad un massimo di 20 euro per ciascun viaggio e previsto per le persone a mobilità ridotta e con patologie accertate ovvero più esposti agli effetti economici dal Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nelle città metropolitane o nei capoluoghi di provincia.
In dettaglio, il comma 11 modifica l’articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34/2020, differendo dal 3l dicembre 2020 al 30 giugno 202l il termine previsto per l’utilizzo del buono viaggio, in considerazione, come evidenziato nella relazione illustrativa, della mancata trasmissione da parte degli Enti locali, nel termine previsto, dei dati occorrenti per effettuare il trasferimento delle risorse, nonché per consentire anche agli Enti locali stessi, cui sono state medio tempore trasferite le risorse di poterle utilizzare.
Si ricorda in proposito che le risorse stanziate per il “buono viaggio” ammontano a 35 milioni di euro per il 2020 (in base alla modifica operata dal DL n. 104/2020), da ripartire tra i comuni in base ad un decreto ministeriale e che la concessione del buono è prevista fino ad esaurimento delle risorse. Ai fini della concreta erogazione delle risorse, l’articolo 2, comma 4, del DM 6 novembre 2020, che reca le disposizioni di attuazione per la ripartizione delle risorse tra gli enti locali, ha previsto la comunicazione, entro dieci giorni dalla data della sua pubblicazione (quindi entro il 13 dicembre 2020) da parte degli Enti locali, indicati come potenziali beneficiari della misura, della richiesta di trasferimento delle risorse, con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento. Nella relazione tecnica al decreto in commento si evidenzia inoltre che le risorse sono state integralmente impegnate con i seguenti provvedimenti:
1) con decreto direttoriale del 14 dicembre 2020 (numero reg. decreti 0000218) è stato autorizzato "il pagamento ad impegno contemporaneo" della somma di euro 29.894.423,20;
2) con decreto direttoriale del 21 dicembre 2020 (numero reg. decreti 0000226) è stato autorizzato l'impegno somma di euro 5.105.576,73.
Il differimento operato dal comma 11 al 30 giugno 2021, riguarda pertanto unicamente il termine di fruizione dei bonus taxi e Ncc da parte persone già individuate dalla norma e le relative risorse del fondo risultano, come detto, già totalmente impegnate. I Comuni delle regioni a statuto ordinario, come previsto dal comma 4 dell’articolo 200 bis, dovranno pertanto individuare i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.
In base al comma 19 la copertura finanziaria degli oneri previsti dal comma 11, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo (per il quale si veda la relativa scheda).
L'articolo 200-bis del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito il c.d. “buono viaggio” ed è stato poi novellato dall’art. 90 del DL n. 104, 2020, che oltre a stanziare 35 milioni di euro per il 2020, in luogo degli originari 5 milioni previsti, ne ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari, oltre alle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, anche ai soggetti appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno.
È rimasto invariato il regime giuridico dei buoni viaggio, che non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Il comma 2 dell’articolo 200-bis, anch’esso novellato dal DL n. 104/2020, ha quindi rinviato la ripartizione del fondo in favore dei comuni ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i seguenti criteri:
a) il 50 % del totale, per complessivi 17,5 milioni di curo, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) il 30 %, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c) la quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.
Con il DM 6 novembre 2020 (Gazzetta ufficiale 3 dicembre 2020, n. 200), è stata data attuazione a tale disposizione ripartendo le risorse assegnate ai comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitane, nonché alle Regioni e Province Autonome.
Il comma 3 dell’articolo 200-bis prevede che le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, siano assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio.
Articolo 13, comma 12
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
L’articolo 13, comma 12 proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 il divieto di applicare decurtazioni di corrispettivo né sanzioni o penali, ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale per le minori corse effettuate durante l’emergenza Covid-19.
In dettaglio, il comma 12 novella l'articolo 92, comma 4-bis, del DL. n. 18/2020, differendo il divieto, per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di effettuare decurtazioni di corrispettivo, anche laddove negozialmente previste, per le minori corse effettuate a partire dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021 (il termine finale era fissato al 31 dicembre 2020).
Si ricorda che tale divieto, in base all’ultimo periodo dello stesso comma 4-bis, non si applica al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.
Si ricorda che l’art. 92, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è stato novellato dall’art. 109, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, escludendo il servizio di trasporto scolastico dal divieto di decurtazione dei corrispettivi.
Con riguardo ai trasporti sottoposti a contratti di servizio pubblico di media e lunga percorrenza e a servizi interregionali indivisi il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 200, comma 3) aveva stabilito che non trovassero applicazione le disposizioni che prevedevano decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché di rilascio dell’immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.
Il comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
Il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'articolo 103, comma 6, del. decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), e prorogata fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,.che ha sospeso, fino al 1° settembre 2020, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo. Con l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la data del 1° settembre 2020 viene sostituita con quella del 31 dicembre 2020, sospendendo dunque per ulteriori 4 mesi le procedure di esecuzione degli sfratti.
La proroga della sospensione ha effetto solo per:
· i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità),
Si ricorda che in base agli articoli 657 e seguenti del codice di procedura civile, la procedura si avvia con la convalida di sfratto, che costituisce titolo esecutivo attraverso il quale promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile. Con il provvedimento di convalida di sfratto, infatti, il tribunale ordina il rilascio dell'immobile e fissa il termine per l'esecuzione, che generalmente è di 30 giorni. Se entro detto termine lo sfrattando non ha provveduto a liberare spontaneamente l'immobile, si può promuovere l'azione esecutiva di rilascio forzoso dell'immobile in base all'art. 608 c.p.c.: l'azione di rilascio forzoso dell'immobile inizia con la notificazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del preavviso di rilascio, atto con il quale comunica all'inquilino la data e l'ora in cui eseguirà l'accesso forzoso presso l'immobile; la liberazione dell'immobile può essere effettuata, se necessario, con l'intervento della forza pubblica
·
i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari
Si ricorda che l’articolo 586 c.p.c. prevede che il giudice dell'esecuzione pronuncia decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento Nel medesimo decreto è altresì contenuta l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Il comma 14 prevede la proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
A tal fine la disposizione novella l'art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia) il quale prevedeva, nella sua formulazione precedente alla entrata in vigore del decreto legge in conversione, la sospensione su tutto il territorio nazionale - fino al 31 dicembre 2020 - di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. (Forma del pignoramento) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
L'art. 54-ter del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia) prevedeva, nella sua formulazione originaria la sospensione, per la durata di sei mesi a decorrere dal 30 aprile 2020 (dunque fino al 30 ottobre 2020), di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore. La disposizione è stata poi modificata dall'art. 4, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 che ne ha esteso l’efficacia temporale al 31 dicembre 2020.
La disciplina del pignoramento immobiliare è contenuta negli artt. 555-559 del codice di procedura civile, nonché negli artt. 2914, n. 1, 2915, 2916, 2923 del codice civile. Il pignoramento immobiliare si compie con il realizzarsi delle seguenti attività:
a)
iniziativa del creditore procedente, che si concreta in un atto scritto (c.d. libello) contenente la descrizione dei beni e dei diritti immobiliari individuati che si intendono sottoporre ad esecuzione;
b)
sottoscrizione dell'atto;
c)
ingiunzione ex art. 492 da parte dell'ufficiale giudiziario;
d)
notificazione al debitore;
e)
trascrizione nei pubblici registri immobiliari;
f)
deposito nella cancelleria del tribunale competente (art. 557), onde consentire la formazione del fascicolo dell'esecuzione.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 10, comma 3-bis del D.P.R. n. 917 del 1986).
Si ricorda al riguardo che l'art. 76, comma 1, del DPR n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera g) del D.L. n. 69 del 2013 (conv. legge n. 98 del 2013), il c.d. “Decreto del fare”, ha previsto l’interruzione delle procedure esecutive sugli immobili adibiti a “prima casa”, intraprese dalle agenzie di riscossione pubblica. Il divieto di pignoramento si applica solo se:
§
il debitore abbia quel bene immobile come unica proprietà;
§
il debitore vi risieda anagraficamente;
§
l’immobile sia accatastato a uso esclusivo di civile abitazione;
§
l’immobile non appartenga alla categoria “abitazione di lusso” o di pregio che ricade nelle categorie catastali A/8 e A/9 cioè ville, castelli e dimore storiche
Il comma 15 dell’articolo 13 modifica i termini procedurali e le modalità di calcolo per l’erogazione del contributo straordinario a favore dell’ANAS, previsto dall’art. 214 del D.L. 34/2020 a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento dell'emergenza COVID-19.
Il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo straordinario, a favore dell’ANAS, a compensazione della diminuzione degli introiti del canone sui pedaggi delle concessionarie autostradali causata dalla riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale canone sui pedaggi è stato istituito dall’art. 10, comma 3, della legge 537/1993. In base a tale disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere allo Stato un canone annuo, la cui misura è stata più volte modificata: dal comma 1020 della L. 296/2006, dall’art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 e dall’art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010.
Il citato comma 1020 ha fissato la misura del canone annuo al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21% di tale canone (percentuale fissata dal comma 362 della L. 190/2014) è corrisposto direttamente all’Anas che lo destina prioritariamente alle sue attività di vigilanza e controllo.
Come ricordato nella relazione della Corte dei conti sulle concessionarie autostradali (delibera 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), il canone sui pedaggi è corrisposto “in unica soluzione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, si provvede a richiedere la certificazione degli introiti e copia della quietanza di versamento della quota dello Stato. Inoltre, viene richiesta ad Anas conferma dei pagamenti ricevuti”.
L’art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009 ha incrementato il canone in questione, incorporandovi un sovrapprezzo sui pedaggi (in precedenza previsto dal comma 1021 della L. 296/2006, abrogato dal comma 9-bis). Tale sovrapprezzo è calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell’infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 9 millesimi a km per i veicoli pesanti. Tali risorse, per espressa previsione del comma 9-bis, sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all’adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta, riducendo corrispondentemente i trasferimenti dello Stato all’Anas a titolo di corrispettivo del contratto di programma (parte servizi). Lo stesso comma prevede che i concessionari recuperino il suddetto importo mediante l’equivalente incremento della tariffa di competenza non soggetto a canone.
Il comma 4 dell’art. 15 del D.L. 78/2010 ha successivamente previsto un ulteriore aumento della misura del canone annuo corrisposto all’ANAS dai concessionari autostradali dei seguenti importi calcolati sulla percorrenza chilometrica: 1 millesimo di euro a km per i veicoli leggeri e 3 millesimi di euro a km per i veicoli pesanti a decorrere dal 1° luglio 2010; 2 millesimi di euro a km per i veicoli leggeri e a 6 millesimi di euro a km per quelli pesanti a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Il successivo comma 5, analogamente a quanto previsto dal decreto-legge n. 78 del 2009, ha precisato che i pagamenti dovuti all’ANAS a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 4.
Nel bilancio ANAS 2019 le entrate derivanti dal canone, in virtù del disposto del comma 1020 della L. 296/2006, sono pari a circa 32 milioni di euro, mentre le entrate derivanti dalle integrazioni al canone (disposte con D.L. 78/09 e D.L. 78/10) sono pari a 671 milioni.
Per la prevista compensazione, il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 ha autorizzato la spesa complessiva massima di 350 milioni di euro (25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034).
Il successivo comma 2 prevede che la compensazione di cui trattasi è determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali autorizzati dal comma 1, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che dovrà essere emanato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2021.
Lo stesso comma precisa che l’emanazione dovrà avvenire previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021, di una rendicontazione fornita dall’ANAS sulla riduzione delle entrate in questione.
La lettera a) del comma in esame modifica il comma 1 dell’art. 214 del D.L. 34/2020 al fine di precisare tutte le disposizioni da cui origina il canone in questione.
Rispetto al testo previgente, che fa riferimento alle sole disposizioni più recenti (art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009; art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010), il nuovo testo risultante dalla modifica operata dalla lettera in esame richiama anche l'art. 10, comma 3, della legge 537/1993 e il comma 1020 della legge 296/2006.
La relazione illustrativa sottolinea che, in assenza della modifica in esame, non verrebbe riconosciuto all’Anas l'indennizzo per i minori incassi riconducibili alle norme richiamate (il cui contenuto è stato già illustrato nel precedente box).
In pratica, non richiamando la norma istitutiva del canone (L. 537/1993) ed il comma 1020, il testo previgente andava a compensare solo i mancati introiti relativi ai “sovracanoni” disposti con i decreti-legge 78/2009 e 78/2010.
La lettera b) riscrive il comma 2 dell’art. 214 al fine di:
§ prorogare i termini della procedura prevista per la determinazione della misura esatta del contributo di compensazione;
Il comma 2 dispone che la misura della compensazione, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, è determinata con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate. Tali termini sono rispettivamente prorogati al 30 aprile 2021 e al 15 marzo 2021.
§ precisare i criteri da seguire per il calcolo della riduzione delle entrate che dovrà essere compensata con il citato contributo.
A differenza del testo previgente, che si limitava a far riferimento alla riduzione delle entrate “per il periodo interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione autostradale tra gli anni 2019 e 2020”, il nuovo testo prevede che la riduzione delle entrate sia riferita:
- in relazione al “canone base” (cioè a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, della legge 537/1993 e al comma 1020 della legge 296/2006), al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019;
- e, in relazione al “sovracanone” (cioè a quanto previsto dall'art. 19, comma 9-bis, del D.L. 78/2009, come integrato dall'art. 15, comma 4, del D.L. 78/2010), agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.
La relazione illustrativa sottolinea che la riscrittura in esame consente di adeguare il disposto dell’art. 214 al modello regolatorio applicabile ad ANAS, che prevede con riferimento alle norme dei decreti-legge 78/2009 e 78/2010 “un corrispettivo parte servizi su base annua definito nel Contratto di Programma tra lo Stato e la stessa società” e, con riferimento all'art. 10, comma 3, della legge 537/1993, come integrato dal comma 1020 della legge 296/2006, “un canone da corrispondere in funzione dei pedaggi di competenza delle società concessionarie. La distinzione è necessaria in quanto il corrispettivo parte servizi è già definito nel Contratto di Programma e risulta opportuno fare riferimento allo stesso, mentre, in relazione agli importi da riconoscere ad ANAS ai sensi dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, risulta opportuno mantenere il riferimento a quanto incassato da ANAS nel 2019, in quanto tali importi non sono definiti a monte nel Contratto di Programma”.
Articolo 13, commi 16 e 17
(Interventi sulla linea ferroviaria AV/AC Verona-Vicenza-Padova)
I commi 16 e17 dell’articolo 13 prevedono la messa a disposizione per Rete ferroviaria italiana, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti, di risorse pari a un miliardo e 776 milioni di euro finalizzate a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza (comma 16) e autorizzando inoltre Rete ferroviaria all’utilizzo delle risorse individuate ai sensi del comma 17.
In particolare il comma 16 dispone che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) sia autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo del primo lotto funzionale, Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di euro 1.776 milioni di euro.
La finalità dell’intervento è quella di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026.
La relazione tecnica e la relazione illustrativa precisano che tale intervento, ricompreso nella rete centrale TEN-T e nello specifico nel corridoio Lisbona-Kiev, è stato candidato ad accedere ai finanziamenti del Recovery-Fund nell’ambito del programma di interventi per il quadruplicamento della linea Brescia-Verona-Padova. Il finanziamento consentirà di procedere all'avvio dei lavori del 2° lotto costruttivo, programmati nel terzo quadrimestre (settembre) dell'anno 2021 già nel primo quadrimestre (marzo) del medesimo anno 2021 e, pertanto, anticipare la conclusione degli stessi dal mese di maggio 2027 al mese di dicembre 2026, consentendo di aprire al traffico commerciale entro il mese di dicembre 2026 l'intero 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova.
Per approfondimenti sull’opera si veda anche la scheda ad essa relativa del Sistema informativo legge opere strategiche (SILOS).
Conseguentemente il comma 17 prevede che R.F.I. S.p.A. sia autorizzata:
· a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma – Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non è stata avviata la fase di progettazione esecutiva;
La relazione tecnica precisa che gli interventi da definanziare sono gli interventi di nodo Verona Ovest e Verona Est in particolare: 361 milioni di euro sull’intervento 0361 “Linea AV/AC Milano-Verona: tratta Brescia Verona” destinati alla realizzazione del nodo di Verona Ovest e 365 milioni di euro relativi all’intervento 0362A “Linea AV/AC Milano-Verona: Verona-bivio Vicenza 1° lotto funzionale” destinati alla realizzazione del nodo di Verona est. Si precisa comunque che non sarebbe pregiudicato da tale definanziamento il completamento delle attività di progettazione definitiva secondo l’attuale cronoprogramma, stante la residua disponibilità di 15 milioni di euro che costituisce importo sufficiente per il completamento dell’attività relativa ad ambedue gli interventi.
· a utilizzare ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
L’articolo 1, comma 86 della legge n. 266 del 2005, prevede che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene a titolo di contributo in conto impianti. A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005 il capitolo 7122, pg 2, che si riferisce specificamente al contributo in conto impianti al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui alla citata disposizione, prevede stanziamenti pari a 2.533.010.000 euro per l’anno 2021, 3.725.400.000 per l’anno 2022 e 922.360.000 per l’anno 2023.
Le citate risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento riguardante la realizzazione del secondo lotto costruttivo della tratta ferroviaria Verona-bivio Vicenza.
Si prevede poi che le risorse sopra individuate possono essere rimodulate nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma – Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti previsti nei citati atti negoziali.
Entro trenta giorni dall’avvio degli interventi oggetto della disposizione, R.F.I. S.p.A. trasmette un’informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento.
Andrebbe a questo proposito valutata l’opportunità di trasmettere anche al Parlamento la citata informativa.
Per approfondimenti in merito ai contratti di programma tra Rete ferroviaria italiana ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i relativi aggiornamenti si veda il paragrafo “Gli investimenti ferroviari ed i contratti di programma” pubblicati sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.
Articolo 14, comma 1
(Proroga convenzione INVITALIA per Piano Made in Italy)
L’articolo 14, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l’applicazione della lettera b) del comma 2 dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020). La norma consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-MAECI e all’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all’internazionalizzazione delle imprese nell’attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.
La relazione illustrativa afferma che l’intervento di proroga è necessario a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti afferenti al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133 del 2014.
La relazione tecnica afferma che la proroga di validità temporale della suddetta norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività previste dall'art. 72, commi 1 e 2 del DL n. 18/2020, si fa fronte con lo stanziamento ivi previsto, rifinanziato dalla legge di bilancio anche per l'anno 2021.
L’articolo 72, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo con la Legge di bilancio 2021 (cfr. infra) finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane; c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni; d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di cui all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (Fondo Legge n. 394/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
La dotazione finanziaria del fondo, come sopra accennato, è stata più volte implementata, per lo stesso anno, di 250 milioni dal D.L. n. 34/2020 (articolo 48), di 63 milioni di euro dal D.L. n. 104/2020 (articolo 91), di 200 milioni di euro dal D.L. n. 137/2020 (articolo 6, comma 2) e, infine, di ulteriori 100 milioni di euro dal D.L. n. 157/2020
[122]
(articolo 12, comma 6. In sede di conversione in legge del D.L. n. 137/2020, tale norma è confluita, in questo decreto legge, articolo 6-bis, comma 14)
Da ultimo, con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. a)), il Fondo è stato rifinanziato di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e le relative risorse sono state tutte finalizzate alla concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981.
Il medesimo articolo 72, al comma 2, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese dati della diffusione del Covid-19, ha disposto che agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30 del D.L. n. 133/2014 (L. n. 164/2014) si applichino, fino al 31 dicembre 2020 (termine qui prorogato al 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale MAECI e l’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese.
Quanto al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, esso è stato istituito con il D.L. n. 133/2014 (articolo 30) e finalizzato ad ampliare il numero delle imprese, in particolare PMI, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia.
Le linee di intervento del Piano sono state individuate dalla norma di legge istitutiva, come da ultimo modificata dall'art. 1, comma 508, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), e specificate nella normativa attuativa.
Si tratta delle seguenti linee di intervento:
a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese, in particolare PMI;
b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e) realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero e durante l'Esposizione universale 2015, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
f) realizzazione di campagne di promozione strategica per i prodotti agroalimentari sottoposti ad aumento di dazi e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle PMI;
h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali.
Il D.M. 20 febbraio 2015 del Ministro dello Sviluppo Economico ha individuato, ai sensi del D.L. n. 133/2014 e dell’articolo 1, comma 2020 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), nell'ICE-Agenzia il soggetto principale competente all'attuazione del Piano stesso, nonché il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) per le azioni più propriamente inerenti al sostegno al made in Italy agroalimentare.
Il primo Piano è stato elaborato d’intesa con il MAECI e il MIPAAF (D.M. n. 8729 del 9 aprile 2015) e adottato dall’ICE-Agenzia con delibera del Consiglio di amministrazione n. 230 del 27 gennaio 2015.
Con il D.L. n.104/2019, le competenze gestionali su tale Piano sono state trasferite al MAECI. In virtù di tale trasferimento, le modifiche e integrazioni al Piano sono ora adottate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle azioni rivolte alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle iniziative da adottare per la realizzazione delle suddette azioni.
Il Piano è stato finanziato per la prima volta dalla legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), per il triennio 2015-2017, ma successivi interventi l’hanno via via rifinanziato anche per gli anni successivi.
In particolare, la legge di bilancio 2018 ha esteso l'operatività del Piano per il Made in Italy anche al successivo triennio 2018-2020, rifinanziandolo anch’essa per il periodo.
Con la Legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, comma 201) il Piano è stato rifinanziato di 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020.
Con il D.L. n. 162/2019 cd. “Mille proroghe” (articolo 28, comma 3,) convertito con modificazioni in L. n. 8/2020), il Piano è stato finanziato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
La Legge di bilancio per il 2020 (Legge n. 160/2019, articolo 1, comma 297) l’ha ulteriormente rifinanziato di 44,9 milioni di euro per il 2020 e di 40,3 milioni di euro per il 2021.
Da ultimo, la Legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020, Sezione II) rifinanzia il Piano per 50 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2024.
L’art. 1, comma 202 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) dispone che con apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi del Piano. L’ultima Relazione, aggiornata al primo semestre del 2020, è stata trasmessa alla Commissione X e alla Commissione XIII della Camera dei deputati il 12 ottobre 2020 (DOC CXLIII, n.3).
Articolo 14, comma 2
(Proroga di termini per la digitalizzazione dei servizi consolari)
L’articolo 14, al comma 2, proroga dal 28 febbraio 2021 al 30 settembre 2021 dello stesso anno, per gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il termine per il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, già previsto dell’art. 24 del decreto legge n. 76 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020). È altresì disposta la proroga, dal 30 settembre al 31 dicembre dell’anno in corso, del termine ultimo per l’utilizzo di quelle già rilasciate e non ancora scadute.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la proroga dei due termini per il rilascio di credenziali per l’identificazione e l’accesso ai servizi erogati dagli uffici all’estero del MAECI, e per l’utilizzo delle credenziali precedentemente rilasciate si fonda sulla scarsa diffusione delle credenziali SPID (Sistema pubblico d’identità digitale) e delle CIE (carta d’identità elettronica) tra i circa 6 milioni di italiani residenti all’estero: al mese di novembre 2020 gli italiani residenti all’estero possessori di SPID sono solo ottomila mentre quelli di CIE sono 8.900.
Si ricorda, in proposito, che l’articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto che tutte le Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 28 febbraio 2021, utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete. A decorrere da quella stesso termine (28 febbraio 2021) è stato posto per le Amministrazioni pubbliche il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi. Rimane fermo l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021.
La disposizione di proroga è dunque finalizzata a consentire al MAECI di continuare ad adottare ogni misura utile a contribuire alla diffusione degli strumenti di identità digitale senza vanificare i vantaggi ottenuti finora dagli strumenti di digitalizzazione ad oggi attuati.
La relazione summenzionata sottolinea come le attuali modalità di rilascio delle credenziali SPID da parte degli Identity Provider abilitati risultino poco incentivanti per chi risiede all’estero, fino a costituire un vero e proprio ostacolo a quanti si vogliano dotare di tale strumento e come sia iniziata solo di recente l’estensione del processo di erogazione della CIE anche agli italiani residenti all’estero da parte degli uffici consolari. Per quanto attiene, inoltre, al portale principale, “FAST-IT” con il quale gli italiani all’estero possono accedere ad una serie di servizi anagrafici ed i primi servizi di stato civile, la relazione illustrativa evidenzia come soltanto l’1 per cento degli utenti registrati ha finora utilizzato ha finora utilizzato la possibilità di accedervi, ricorrendo alle credenziali dello SPID, pure prevista tra le funzionalità del portale
Articolo 15, comma 1
(Differimento delle convenzioni Sogesid)
L’articolo 15, comma 1 provvede a differire di un anno le scadenze temporali relative alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale.
Il comma 1, lettera a), modificando il quarto periodo del comma 317 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, provvede, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, a rimodulare la riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’ambiente riguardanti le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale nelle seguenti percentuali: fino al 10 per cento nel 2022, al 20 per cento nel 2023, al 50 per cento nel 2024, al 70 per cento nel 2025 e al 100 per cento nel 2026.
In sostanza, la norma in esame differisce di un anno (a partire dal 2022 fino al 2026, invece che a partire dal 2021 fino al 2025), la fase di progressiva riduzione delle citate convenzioni stipulate dal MATTM nel 2018, fino al loro totale azzeramento.
Tale riduzione fa salva la possibilità per il Ministero, prevista dall’art. 8, comma 1, della L. 349/1986, di avvalersi dei servizi tecnici dello Stato e delle aziende sanitarie locali, nonché della collaborazione di organi di consulenza dello Stato, enti pubblici di ricerca ed istituti universitari.
Nella relazione illustrativa si sottolinea al riguardo che il ritardo nelle immissioni in ruolo del personale da assumere al Ministero, anche causate delle sospensioni delle procedure concorsuali determinate dalle misure disposte per far fronte all'emergenza COVID-19, nonché la progressiva e numericamente rilevante diminuzione dei dipendenti di ruolo del Ministero, a seguito dei pensionamenti nelle more intervenuti, hanno determinato uno slittamento di un ulteriore anno della scansione temporale per la riduzione delle convenzioni in argomento, fissando al 2026 la data entro la quale dette convenzioni dovranno essere azzerate.
Il comma 1, lettera b), modificando il quinto periodo del comma 317 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, prevede, inoltre, che, per gli anni dal 2019 al 2026, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.
Il comma 1, lettera c), modificando il sesto periodo del comma 317 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, stabilisce, altresì, che nell’esercizio finanziario 2027, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.
Il previgente art. 1, comma 317 della legge di bilancio 2019 (L n. 145/2018), come modificato dall'art. 24, comma 2, lett. a), a-bis), a-ter), a-quater) e b), del D.L. 162/2019, nell’autorizzare il MATTM all’assunzione di 420 unità di personale a tempo indeterminato per il triennio 2020-2022, ha disposto che il dicastero provveda alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018.
Il Ministero dell’ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, la quale è strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente dispone che il Ministro se ne avvalga per le attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la gestione in house”. Oltre che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di discariche, e così via), il Ministero dell’ambiente si è servito, nel corso degli anni, della Sogesid per le attività di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni generali, che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali, attraverso la stipula di numerose convenzioni.
Per approfondire, si rinvia alla Relazione della Corte dei conti sull’esercizio finanziario 2018 della Sogesid S.p.A del 16 gennaio 2020.
L’articolo 15, comma 2 proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per la stipula di uno o più accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sicilia, al fine di utilizzare le risorse della contabilità speciale n. 2854, già trasferite dal Ministero dell'ambiente alla Regione Sicilia, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, volte al completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale.
La norma in esame modifica il comma 3 del citato art. 15-ter, che condiziona l'utilizzo delle risorse della contabilità speciale n. 2854, previste per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e non disciplinate in precedenti accordi di programma, alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione Siciliana, al fine di prorogare il termine per la stipula dei suddetti accordi a non oltre il 31 dicembre 2021, invece che al 31 dicembre 2020.
Nella relazione illustrativa si specifica che “sulla contabilità speciale n. 2854 insistono fondi per euro 150.791.846,17, di cui 115.892.030,04 di provenienza ministeriale, che secondo quanto previsto dovranno essere disciplinati in uno o più Accordi di Programma da sottoscriversi tra il Dicastero dell'ambiente e la Regione Siciliana”.
Si ricorda che l’art. 15-ter, comma 1, del D.L. 162/2019 ha disposto al comma 1 la proroga fino al 30 giugno 2020 della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013 (vedi infra), per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
Il comma 2 dell’art. 15-ter ha stabilito, alla scadenza del termine del 30 giugno 2020, il versamento al bilancio della Regione Siciliana delle eventuali somme residue, giacenti sulla contabilità speciale n. 2854, per il completamento dei previsti interventi.
Da ultimo, il comma 4 dell’art. 15-ter prevede, inoltre, al termine del completamento degli interventi previsti, il versamento delle eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
In merito, Il D.P.C.M. del 22 gennaio 1999 ha dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana, successivamente esteso, con il D.P.C.M. del 16 dicembre 1999, al sistema dei rifiuti speciali, pericolosi e in materia di bonifica e risanamento ambientali, e prorogato, con il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012, fino al 31 dicembre 2012.
Successivamente, con l'ordinanza n. 44 del 29 gennaio 2013, è stato disciplinato il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana. In particolare, l’art. 1, comma 6, della citata ordinanza n. 44 del 2013 ha disposto l’apertura della contabilità speciale n. 2854, intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, che, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della medesima ordinanza, può, con le somme residuali, provvedere alla predisposizione di un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, oggetto di un Accordo di programma da stipulare tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana. A seguito della avvenuta stipula del citato Accordo di programma, le risorse residue relative al predetto Accordo, giacenti sulla contabilità speciale, sono trasferite al bilancio della Regione Siciliana ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Al termine delle attività realizzate, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
Successivamente, la durata della contabilità speciale n. 2854 è stata prorogata dall’art. 1 della Ordinanza 19 marzo 2014, n. 158 e, poi, dall’art. 1, comma 1, della Ordinanza 4 maggio 2016, n. 339, fino al 28 febbraio 2017, al fine di consentire il completamento degli interventi indicati nell'allegato 1, tabella A, della medesima ordinanza n. 339 del 2016.
Articolo 15, comma 3
(Stabilimento Stoppani)
Il comma 3 dell'’articolo 15 proroga fino 31 dicembre 2021 - anziché sino al 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma previgente - il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 in relazione agli interventi inerenti lo stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
Il comma 3 proroga fino 31 dicembre 2021 - anziché sino al 31 dicembre 2020, come previsto dalla norma previgente - il periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 (che ha recato Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto), in base all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019 e per le finalità di cui al medesimo comma, in relazione al finanziamento degli interventi necessari a risolvere la grave situazione dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.
L’articolo 12 del decreto-legge n. 27 del 2019 ha introdotto misure urgenti volte a superare l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, al fine di assicurare il completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la grave situazione dello stabilimento in base a quanto previsto nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tale norma ha disciplinato i compiti del Ministero dell’ambiente del territorio e del mare, i poteri del Prefetto di Genova, i soggetti attuatori degli interventi risolutivi, l’assegnazione delle risorse e le deroghe normative previste dalla relativa normativa, dettando inoltre norme relative ai rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all'interno del perimetro del SIN stesso, avvalendosi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, nonché all’impiego del personale della immobiliare Val Lerone S.p.A., all'istruttoria tecnica per il conferimento di rifiuti e alle spese straordinarie per bonifiche. La norma prevede che il Prefetto di Genova, di cui si avvale il Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministro dell’interno, realizzi le attività entro il 31 dicembre 2021 (co. 1, art. 12 D.L. 27/2019). Si ricorda che, a seguito del fallimento della IVL SpA, l’impianto era stato lasciato in uno stato di abbandono, con conseguenti scarichi abusivi di rifiuti, anche contenenti amianto, con una situazione di grave emergenza ambientale conseguente al pericolo di sversamento di percolato dalla discarica, che aveva indotto il Commissario delegato a provvedere al trasporto e al successivo smaltimento di circa 1.227 tonnellate di percolato (si veda, infra, dati e ricostruzione della vicenda nel relativo box di approfondimento).
Nel dettaglio, il comma 5 dell'articolo 12, novellato dalla disposizione qui in esame, ha previsto l’intestazione di apposita contabilità speciale al Prefetto di Genova, a cui attribuire le risorse del Ministero dell’ambiente destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani - ad eccezione della spesa straordinaria prevista dal comma 5-bis del medesimo articolo 12 per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree del SIN Stoppani - già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Si prevede la destinazione delle suddette risorse anche al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006; il comma 5 ha poi previsto un periodo transitorio per l’efficacia delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 3554 del 5 dicembre 2006 finalizzate al proseguimento delle attività di messa in sicurezza in atto, prevedendo che tale disciplina transitoria fosse per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 27/2019 (vale a dire il 29 maggio 2019) e l’emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi previsti. La norma previgente alla proroga in esame prevedeva che gli atti adottati sulla base della ordinanza continuassero ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2020, termine temporale qui oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2021.
Si rammenta poi che con il citato articolo 12 del D.L. n. 27 del 2019 si è previsto che il Ministero dell’ambiente individuasse entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge le misure nonché gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. In estrema sintesi, si ricorda che la disposizione di cui al citato articolo 12 consente al Prefetto di Genova di individuare, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con il Presidente della Regione Liguria, un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto, e autorizza il Prefetto di Genova ad avvalersi, altresì, per le attività volte alla risoluzione dell’emergenza nello stabilimento Stoppani di una serie di strutture, quali Sogesid S.p.a., altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA - legge 28 giugno 2016, n. 132), Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ed Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, con l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 12 cit. co. 2 e 3), disciplinando poi i successivi commi 5 e 6 le risorse e i poteri in deroga attribuiti al Prefetto. Per un'analisi approfondita delle disposizioni contenute nell’articolo 12 del D.L. n. 27 del 2019 e della normativa applicabile al sito Stoppani si veda anche il relativo dossier.
La relazione illustrativa al decreto-legge ora in esame afferma che è prossimo alla sottoscrizione l'accordo di programma per il trasferimento al Prefetto delle risorse a valere sul Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, nell'ambito del quale, tra gli altri, sono previsti investimenti per oltre 14,8 milioni di euro, destinati agli interventi prioritari ed urgenti di messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Cogoleto. Per tali interventi, sottolinea la Relazione, la Delibera n. 55 del 2016 ha previsto quale data per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti quella del 31 dicembre 2021, indicando il citato Accordo di Programma il Prefetto di Genova quale beneficiario dei finanziamenti nonché soggetto attuatore degli interventi. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, lo stesso Prefetto di Genova, con nota prot. n. 42 del 19 novembre 2020 (prot. 95642/MATTM) ha chiesto la proroga del termine (previsto dal comma 5 dell'articolo 12 richiamato, al 31 dicembre 2020), per allinearlo al termine previsto dal comma 1 della stessa disposizione, evidenziando "la necessità di prorogare il termine attualmente previsto dal comma 5 prossimo alla scadenza, come segnalato dal Prefetto di Genova, in ragione delle criticità emerse durante l'anno 2020 connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 per garantire la messa in sicurezza del sito senza soluzione di continuità".
La bonifica del Cogoleto-Stoppani
La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani SpA, che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo, quali acido cromico o anidride cromica per l’industria galvanotecnica e per l’impregnazione del legno, nonché salcromo o solfato basico di cromo per l’industria conciaria. Lo stabilimento ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale e sono stati stanziati per gli interventi di bonifica 6.920.522,45 euro (all’epoca 13.400.000.000 di lire). L’area, successivamente perimetrata con decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 luglio 2002, comprende una superficie di circa 45 ettari a terra e di circa 1,67 chilometri quadrati (167 ettari) a mare.
Con il D.P.C.M. del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello stabilimento e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza.
Nel 2007 la società Immobiliare Val Lerone SpA - nella quale aveva modificato la propria denominazione la società Luigi Stoppani SpA nell’anno 2004 - falliva, rimanendo inadempiente agli obblighi gravanti sulla società in base alla citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Tali obblighi riguardavano: il costante mantenimento delle attività di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda attraverso l’emungimento e trattamento delle acque prelevate dai pozzi della barriera idraulica; l’immediato smaltimento dei fanghi derivanti dall’impianto di trattamento delle acque di falda contaminate presso idoneo impianto autorizzato, la ripresa delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto previa presentazione dei relativi piani di lavoro alla USL competente, la ripresa delle attività di decommissioning delle strutture impiantistiche previa predisposizione dei relativi piani, con particolare riferimento al problema degli edifici contaminati dalla presenza di cromo, la rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell’area di stabilimento e la costante manutenzione di tutte le reti di drenaggio delle acque superficiali al fine di garantirne l’opportuno convogliamento.
Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato, con poteri sostitutivi in ordine agli interventi di bonifica.
Lo stato di emergenza e la gestione commissariale, che inizialmente dovevano terminare il 31 dicembre 2007, sono stati successivamente prorogati fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 1133, della legge di bilancio 2018 – L. n. 205/2017)e , da ultimo, il citato articolo 12 del D.L. 27/2019 ha ridefinito la gestione degli interventi e indicato, al comma 1, il termine del 31 dicembre 2021 per gli stessi.
Per approfondire le vicende giudiziarie e ambientali del sito Cogoleto-Stoppani, si veda anche il relativo capitolo dedicato alla vicenda nell’ambito della Relazione territoriale sulla regione Liguria presentato nella XVII legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
Più di recente, il documento Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 (richiamato anche nella relazione illustrativa alla disposizione) indica il dettaglio degli interventi da programmare in fase di definizione, indicando - con riferimento al Settore Bonifiche aree inquinate- per la regione Liguria, 14,8 milioni di euro per il SIN di Cogoleto Stoppani.
Articolo 15, commi 4 e 5
(End of waste)
L’articolo 15, ai commi 4 e 5, proroga di un anno, sino al 2025 in luogo del 2024 originariamente previsto, la disposizione in materia di gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri end of waste presso il Ministero dell'ambiente, prevedendo al riguardo l'arco temporale dal 2021 al 2025 - anziché dal 2020 al 2024 previsto dalla norma previgente - e recando la relativa copertura degli oneri pari a 200.000 di euro per l'anno 2025.
Più nel dettaglio il comma 4 proroga di un anno, prevedendo l'arco temporale dal 2021 al 2025 - anziché dal 2020 al 2024 previsto dalla norma previgente - le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, in materia di gruppo di lavoro per l’adozione dei criteri end of waste.
Il comma 5 dell'articolo 14 bis suddetto, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti specifici di end of waste (previsti dal comma 2 dell'articolo 184-ter del Codice dell'ambiente), ha infatti previsto l’istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente, disciplinando l’individuazione dei membri del gruppo di lavoro nonché le relative retribuzioni. Viene ivi stabilito che il Ministero dell'ambiente è autorizzato a individuare cinque unità di personale pubblico, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti unità con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo. Le predette unità possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero, in alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze previste. Per tale finalità, l'articolo 14-bis ha autorizzato (al comma 6 dell'articolo 14-bis, non novellato dalla disposizione di proroga in esame) la spesa di 1 milione di euro, prevedendo 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
Il comma 5 della norma di proroga ora in esame reca la relativa copertura finanziaria degli oneri conseguenti alla proroga dell'arco temporale previsto, al periodo dal 2021 al 2025 anziché dal 2020 al 2024.
Si prevede quindi che agli oneri derivanti dalla disposizione di proroga recata dal comma 4, pari a 200.000 di euro per l'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione per 200.000 di euro dall'anno 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione fondi da ripartire dello stato di previsione del MEF per l'anno 2020, parzialmente utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Al riguardo, si rammenta che il vigente co. 6 dell'articolo 14-bis - non modificato dalla proroga qui in esame- stabilisce che ai relativi oneri per l'istituzione del gruppo di lavoro di cui al comma 5 (ora posticipati al quinquennio 2021-2025 per effetto della proroga in esame), pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 si provveda mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Si valuti di coordinare il comma 5 della disposizione in esame con il vigente comma 6 dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101/2019 alla luce della proroga.
La relazione illustrativa alla disposizione di proroga afferma che la proroga è disposta tenuto conto dei ritardi, anche a causa dell'emergenza COVID-19, nella costituzione del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente in materia di end of waste.
In materia di end of waste, si ricorda poi, in sintesi, che l’articolo 14-bis ha modificato ed integrato la disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) contenuta nell’art. 184-ter del Codice dell'ambiente, già sopra richiamato. Il comma 2 di tale disposizione ha peraltro dettato, con una riscrittura del comma 3 dell’art. 184-ter del Codice ambientale, una nuova disciplina transitoria applicabile nelle more dell’emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, c.d. end of waste (dopo quella già operata dall’art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019 c.d. decreto-legge sblocca cantieri). Per un'ampia ricostruzione della disciplina ivi recata, nonché della giurisprudenza in materia, si veda il dossier relativo al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2019, con riguardo all'articolo 14-bis dello stesso.
L'art. 184-ter del Codice dell'ambiente reca la Cessazione della qualifica di rifiuto, ed è in vigore dal 26 settembre 2020. In base alla disposizione, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni indicate in norma. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. In base al co. 2, i criteri sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. In attuazione di tale disposizione, sono stati adottati il D.M. 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari - CSS), il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso), il D.M. 15 maggio 2019, n. 62 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona -PAP), e il D.M. 31 marzo 2020, n. 78 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); si ha inoltre notizia della adozione del D.M. relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone.
Si ricorda infine, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, che con la delibera 6 febbraio 2020, n. 67 sono state emanate, dal Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), linee guida per l'applicazione della nuova disciplina end of waste. Per ulteriori approfondimenti in materia, si veda anche il tema web a cura della Camera.
Articolo 15, comma 6
(Obbligo etichettatura imballaggi)
Il comma 6 dell'articolo 15 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021.
In base al comma 6, è sospesa - fino al 31 dicembre 2021- l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il codice dell'ambiente.
Tale disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
La sospensione applicativa disposta con la norma qui in esame non incide quindi, invece, sul secondo periodo della disposizione del codice ambiente, che reca l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
Si tratta, con riferimento all'articolo 219 del codice ambiente, di una disposizione (già modificata dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128) recentemente riscritta dall'art. 3, comma 3, lett. c), D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, nell'ambito del recepimento del c.d. pacchetto sull'economia circolare. Il recente D.Lgs. n. 116/2020 ha infatti recato l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, recando al suo articolo 3 modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, con specifico riferimento alla gestione degli imballaggi.
In sede di recepimento della direttiva europea nell'ambito del pacchetto economia circolare, è stato novellato l'articolo 219 del codice ambientale, modificandone il comma 5, al fine di stabilire che l'etichettatura di tutti gli imballaggi deve essere effettuata non più in base alle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale (come prevedeva il testo vigente prima del D. Lgs. 116/2020) bensì secondo le norme tecniche UNI applicabili. Per un'ampia disamina dei contenuti della normativa di recepimento della normativa europea in materia di imballaggi, si veda il dossier relativo allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva europea (Atto del Governo 169).
Si fa presente che, con riferimento alla disposizione in parola, qui oggetto di sospensione applicativa, alcune associazioni di categoria avevano rilevato dubbi interpretativi, soprattutto in ordine ai contenuti da riportare in etichetta. Al riguardo, CONAI aveva promosso una consultazione pubblica di linee guida sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, fino al 30 novembre 2020; si evidenziava al riguardo il profilo critico della definizione delle informazioni da riportare sugli imballaggi, rilevando il Conai come la individuazione delle norme UNI applicabili, a cui la norma rimanda, fosse urgente e necessario.
La relazione illustrativa alla norma qui in esame afferma come la disposizione sull'obbligo di etichettatura, qui oggetto di proroga, è entrata in. vigore 'senza un adeguato periodo transitorio per l'adeguamento da parte degli operatori interessati', rilevando problemi applicativi e anche in relazione all'ingenerare la 'necessità di smaltire ingenti quantità di residui di magazzino in un lasso di tempo oggettivamente non sostenibile'. La relazione stessa ricorda come, nella versione del citato articolo 219, comma 5, previgente al d.lgs. n. 116 del 2020, fosse infatti prevista l'adozione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'ambiente (mai emanato), mentre nella attuale formulazione si detta una disciplina immediatamente applicabile, senza necessità di provvedimenti attuativi e senza un regime transitorio, per cui, attese le difficoltà tecniche manifestate dagli operatori (quali, ad esempio, l'adeguamento dei sistemi di stampaggio delle nuove etichette, la mancanza di indicazioni tecniche precise) nel conformarsi alla nuova disciplina si renderebbe necessario dettare un regime transitorio di sospensione dell'efficacia della disposizione fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che le norme UNI sono stabilite dall'Ente Nazionale italiano di Unificazione che rappresenta il nostro paese a livello di normazione europea (CEN, comitato europea di standardizzazione) e a livello mondiale (ISO, organizzazione internazionale di standardizzazione).
Si ricorda infine che, in base alla norma dell'articolo 219, comma 5, secondo periodo (periodo non oggetto invece della sospensione applicativa qui in esame, come sopra evidenziato), i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione europea.
Si segnala che il profilo della etichettatura è disciplinato a livello europeo, in connessione agli obiettivi - nell'ottica dell'economia circolare - di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltreché di informazione al consumatore.
Si ricorda in particolare che la c.d. Direttiva “imballaggi” direttiva 94/62/CE, stabilisce all’art. 8 (marcatura e sistema di identificazione) che, per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero – incluso il riciclaggio – l’imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, la natura del/i materiale/i utilizzato/i; si prevede poi l'obbligo di marcatura apposta sull’imballaggio stesso o sull’etichetta, la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura (par. 4, art. 8 Dir.).
La decisione 97/129– che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla Direttiva 94/62/CE – istituisce poi la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione.
Si ricorda che la Direttiva (UE) 2018/852 modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, introducendo, tra l'altro alcuni obiettivi di riciclaggio per gli imballaggi: entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato; entro il 31 dicembre 2030 il 70% di tutti i rifiuti da imballaggio (con percentuali specifiche per i singoli materiali), consentendo la direttiva agli Stati membri di posticipare il raggiungimento di questi obiettivi fino a un massimo di 5 anni (poste alcune condizioni tra cui: assicurare almeno alcune percentuali minime di riciclaggio; che vengano esplicitate e sia avvisata la Commissione europea in ordine alla necessità di tale posticipo al massimo 24 mesi prima del termine prefissato).
Si valuti la disposizione, con riferimento alla prevista sospensione dell'obbligo di etichettatura, in relazione al quadro europeo in materia di etichettatura degli imballaggi.
Si fa presente che l'articolo 261 del codice, in materia di sanzioni, con specifico riferimento agli imballaggi, prevede al comma 3 che a chiunque immetta nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
Al riguardo, si segnala che l’obbligo di etichettatura degli imballaggi è entrato in vigore il 26 settembre 2020 e non sono stati previsti periodi transitori in relazione all’adeguamento alle nuove prescrizioni da parte dei produttori obbligati. Con riferimento al periodo intercorso dalla entrata in vigore e sino alla sospensione della applicazione prevista dalla norma in esame, la norma non appare quindi chiarire il profilo degli eventuali effetti già prodotti, con particolare riguardo ad eventuali profili sanzionatori.
Si valuti di chiarire, sul piano temporale, gli effetti della disposizione, con particolare riguardo ad eventuali profili sanzionatori e ad eventuali effetti già prodotti.
Articolo 16, comma 1
(Proroga gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006)
L’articolo 16, comma 1, proroga sino al 31 dicembre 2021 la gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006.
La norma in questione, in base agli elementi presenti nella relazione illustrativa, mira a garantire l'ottimale svolgimento delle attività che residuano dall'esercizio della gestione commissariale dell'Agenzia Torino 2006.
La proroga è volta alla definizione:
·
del contenzioso pendente presso il Tribunale di Torino;
·
delle procedure espropriative ancora pendenti, riguardanti aree e terreni la cui acquisizione si è resa necessaria al fine di effettuare i lavori connessi ai giochi olimpici invernali Torino 2006;
·
del completamento di numerosi interventi di manutenzione straordinaria e di completamento degli impianti olimpici.
A tale riguardo si ricorda che la gestione commissariale dell'Agenzia "Torino 2006" è stata disposta dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, la quale, all'art. 3, comma 25, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 fossero svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il suddetto termine di tre anni è stato più volte prorogato, da ultimo dalla legge n. 145 del 2018, fino al 31 dicembre 2020. Parimenti, più volte è stata prorogata la durata dell'incarico del commissario liquidatore, da ultimo con DPCM del 19 aprile 2019.
Articolo 16, comma 2
(Proroga operatività dei Comparti dei Fondi per concessione di garanzie e contributi in conto interessi su finanziamenti del sistema bancario per esigenze di liquidità, gestiti per conto dello Stato dall’Istituto per il Credito Sportivo)
L'articolo 16, comma 2, proroga al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità.
Nel dettaglio, viene modificato l'articolo 14, commi le 2, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, posticipando al 30 giugno 2021 il pre-vigente termine del 31 dicembre 2020.
Si rammenta che l'articolo 14 del decreto-legge n. 23 del 2020 sopra menzionato prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il Credito Sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, si assegna, per l'anno 2020, una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 14 dispone che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all’articolo 90, comma 12, della legge finanziaria 2002 (legge n. 289 del 2002) può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il credito sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999.
A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
Il comma 2, invece, prevede inoltre che il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 1295 del 1957 (si veda il box seguente), può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che tale proroga dell'operatività dei Fondi dell'Istituto per il Credito Sportivo nell'ambito dei finanziamenti per operazioni di liquidità si rende necessaria per il perdurare degli effetti della crisi pandemica da COVID-19 nel settore dello Sport e per poter utilizzare le somme disponibili a seguito del rifinanziamento del comparto di garanzia per 30 milioni di euro operato dall'articolo 31, comma 4-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 e del comparto per contributi in conto interessi per 5 milioni operato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 137 del 2020.
La relazione illustrativa specifica inoltre che la proroga dell'operatività fino al 30 giugno 2021 viene concessa in accordo con la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 [123] .
Nella relazione tecnica si precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché le risorse finanziarie interessate dalla proroga sono nell'ambito di quelle indicate dall'articolo 14 del decreto-legge n. 23, pari a complessivi 35 milioni di euro per l'anno 2020, già oggetto di trasferimento all'Istituto per il Credito Sportivo mediante il bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri e ancora disponibili.
L'Istituto per il credito sportivo è un ente pubblico economico istituito con la legge n. 1295 del 1957, e successivamente disciplinato dal D.P.R. 20/10/2000, n. 453, che opera nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali. Si tratta quindi di una banca pubblica che opera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 151 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario). Finalità dell'Istituto è quella di erogare, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti del proprio patrimonio e con l'emissione di obbligazioni.
Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:
a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal CONI;
b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dalle riserve.
Dai dati più recenti, riportati dal bilancio dell'esercizio finanziario 2019, risulta un patrimonio netto di circa 916 milioni di euro e un utile di esercizio pari a circa 17,4 milioni di euro.
Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 368 del 1998, e dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.
In forza dell'articolo 7 (Fondi Speciali) del vigente Statuto, l’Istituto gestisce e
amministra a titolo gratuito due Fondi Speciali, di titolarità dello Stato:
a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva;
b) Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva.
Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva
L’Istituto può concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive, anche se accordati da altre banche e dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., utilizzando, nel rispetto delle procedure fissate dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, le disponibilità di un Fondo speciale costituito presso l’Istituto
medesimo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 e alimentato con il versamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’aliquota a esso spettante, a norma dell’articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con l'importo dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 496 del 1948, colpiti da decadenza.
I contributi sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto. Alla fine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo speciale per i contributi presentava una disponibilità di 197,5 milioni di euro.
Da ultimo, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 653) ha incrementato, per il 2019, le risorse del Fondo per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive nella misura di 12,8 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'Istituto per il credito sportivo.
Fondo di Garanzia ex lege n. 289/02 per l’impiantistica sportiva
Ai sensi dell’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002, presso l’Istituto è istituito il Fondo di Garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.
Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall’Autorità di Governo con la delega allo sport, ove nominata, su proposta dell’Istituto, sentito il CONI.
Al Fondo possono essere destinati nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato e da Enti Pubblici.
Le disponibilità dei Fondi Speciali di cui al precedente articolo 7, previa deliberazione del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, possono essere depositate su conti correnti accesi presso l’Istituto o altre banche e possono essere investite in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o da altre entità sovranazionali, o in quote di fondi comuni di investimento. I Fondi Speciali devono, peraltro, assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi e per l’assolvimento delle obbligazioni a fronte delle garanzie prestate.
I proventi netti dei suddetti investimenti, così come periodicamente accertati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, sono portati a incremento dei Fondi medesimi.
Al termine dell'esercizio finanziario 2019, il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva presentava una consistenza di 59,6 milioni di euro.
Per una rassegna degli interventi più recenti in materia di impianti sportivi e promozione dello sport, si rinvia al dossier curato nell'ambito dei temi della Camera.
L’articolo 17 stabilisce il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo. Viene inoltre stabilito che, in caso di accertamenti necessari per verificare il maggior danno provocato dal sisma avvenuto in Centro-Italia nel 2016-2017, nonché per gli interventi previsti nei comuni del cratere diversi da l’Aquila, il termine per la presentazione della domanda di contributo è il 30 settembre 2022.
La norma in esame, che introduce il comma 2-bis all'articolo 67-ter del D.L. 83/2012, stabilisce che, al fine di concludere rapidamente gli interventi per la ricostruzione privata in determinati comuni colpiti dal sisma avvenuto in Abruzzo nel 2009 (di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39), gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio.
L’art. 1, comma 3 del D.L. 39/2009 prevede che gli interventi per la ricostruzione, previsti dall’art. 3, comma 1 del medesimo D.L. 39/2009, si applichino ai comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, che hanno risentito di un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado, nonché ai beni localizzati al di fuori dei territori dei suddetti comuni, in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata, come individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 [124] .
Gli interventi previsti dall’art. 3, comma 1 del D.L. 39/2009 riguardano la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d’imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, in particolare, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, l’acquisto di abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta e la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati.
L’art. 67-ter del D.L. 83/2012 disciplina la gestione ordinaria della ricostruzione in Abruzzo. In particolare, il comma 2 dell’art. 67-ter ha istituito due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze. Gli Uffici curano, altresì, l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
La norma in esame prevede, inoltre, che, per gli interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno, collegato agli eventi sismici avvenuti nel Centro-Italia nel 2016-2017, e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi da L'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio.
La disposizione in esame prevede altresì che il comune, avvalendosi degli strumenti previsti per gli interventi ricostruttivi dall'art. 67-quater, comma 2, lettera a) del D.L. 83/2012, possa sostituirsi al privato inadempiente.
L'articolo 67-quater, comma 2, lettera a) del D.L. 83/2012 prevede, in particolare, interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o più aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri.
Per ulteriori approfondimenti sugli interventi previsti per il sisma Abruzzo 2009 si rinvia al tema “terremoti” sul sito della Camera dei deputati.
Articolo 18
(Proroga risorse volte a contrastare la povertà educativa)
L’articolo 18, aggiungendo un comma 3-bis all’articolo 105 del D.L. 34/2020, consente di utilizzare fino a giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
In proposito va ricordato che l’articolo 105 del D.L. 34/2020
[125]
(c.d. Decreto Rilancio) ha incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, da giugno a settembre 2020, nonché progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.
Più specificamente il comma 1 prevede che al fine di sostenere le famiglie, per l’anno 2020, una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 223/2006
[126]
, pari, ai sensi del comma 3, a 150 milioni di euro, sia destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:
a)
interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa fra 0 e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
b)
progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.
La misura è finalizzata a recuperare almeno in parte l’offerta educativa e culturale destinata ai bambini ed agli adolescenti che, a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle attività didattiche resa necessaria dall’attuazione delle misure di contenimento, non hanno potuto svolgere adeguate esperienze, anche di contatto sociale, al di fuori del contesto domestico e familiare. Nello stesso tempo essa viene incontro alle esigenze dei genitori/lavoratori chiamati nella Fase 2, a riprendere lo svolgimento della propria attività.
L'incremento è stato ripartito per 135 milioni con Intesa sul finanziamento a 6.147 Comuni per il potenziamento dei centri estivi, mentre i restanti 15 milioni vengono assegnati tramite bando, per progetti di contrasto alla poverta' educativa.
Va poi ricordato che il Fondo per le politiche della famiglia è stato istituito ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legge 223/2006 per promuovere e realizzare interventi a tutela della famiglia, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. Il Fondo è stato ridisciplinato dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007).
Recentemente, l'art. 3 del decreto legge 86/2018, in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha confermato in capo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità (ora Ministro per le pari opportunità e la famiglia), le funzioni precedentemente svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di famiglia, attribuendone ulteriori con la finalità di raccordare alcune competenze proprie della materia della famiglia, quali i profili relativi alle adozioni, nazionali e internazionali, nonché un più ampio novero di funzioni attinenti l'infanzia e l'adolescenza. Le conseguenti modifiche all'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio è avvenuto con l'adozione del DPCM 21 ottobre 2019.
Conseguentemente, la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 482, della legge 145/2018) ha introdotto una nuova disciplina e nuove finalizzazioni del Fondo, fra le quali si ricordano: interventi volti a valorizzare il ruolo dei Centri per la famiglia; definizione di criteri e modalità per la riorganizzazione dei Consultori familiari (previa intesa in sede di Conferenza unificata); percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive; progetti finalizzati alla protezione e la presa in carico dei minori vittime di violenza assistita; contrasto del fenomeno del cyberbullismo; interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati; interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono dei minori; interventi in materia di adozione e affidamenti.
Dal 2019, la dotazione a regime del Fondo è pari a 100 milioni di euro.
In tema di povertà educativa va ricordato che la legge di bilancio 2019 (L. n.145/2018, art. 1, comma 478) ha prorogato e rifinanziato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, già istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015, art. 1, commi da 392 a 395), alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni di origine bancaria. Contestualmente, la citata legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 479 e 480) ha prorogato per il medesimo triennio 2019-2021 il credito d'imposta concesso alle fondazioni bancarie per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 relativo ai versamenti al predetto Fondo, riducendone però l'entità dal 75 al 65 per cento degli importi versati ed abbassandone il relativo limite di spesa da 100 a 55 milioni di euro annui.
Si segnala infine che, la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, attribuisce all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale.
Ai sensi del comma 2 le modalità per il riparto della quota di risorse vengono definiti con decreto del Ministro con delega per le politiche familiari, previa intesa in sede di conferenza unificata
[127]
, riservando la misura del 10 per cento per il finanziamento dei progetti volti a contrastare la povertà educativa e la restante quota al potenziamento dei centri estivi e dei servizi socioeducativi.
Più nel dettaglio il nuovo comma 3-bis, dell’articolo 105 del D.L. 34/2020 prevede che possano essere utilizzate fino a giugno 2021 le risorse iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei limiti di 15 milioni di euro.
Come evidenziato nella relazione illustrativa le risorse in questione pari a 15 mln di euro, come da previsione di legge e da decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 25 giugno 2020, sono oggetto di specifica assegnazione, mediante avviso pubblico destinato ai soli Comuni, attualmente in corso.
L’articolo 18 in esame prevede poi che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154 [128] , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.
L’articolo 6, comma 2 del D.L. n. 154/2008 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione
di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis
[129]
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004). All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.
Articolo 19
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
L’articolo 19 proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del decreto-legge in esame. Si prevede che all'attuazione delle disposizioni legislative in oggetto si provveda con le risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
L'allegato 1 del decreto-legge in esame reca un elenco di 32 disposizioni legislative oggetto di proroga in base alla presente disposizione, illustrate nel dettaglio nell’apposita sezione del presente dossier.
In proposito si ricorda che tale allegato riprende alcune voci dell'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 (conv. dalla legge n. 124 del 2020) e successive modificazioni. L'art. 1, co. 3, del decreto-legge n. 125 del 2020 (conv. dalla legge n. 159 del 2020) ha modificato il citato allegato al DL n. 83 e prorogato al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre) le disposizioni legislative ivi elencate.
La proroga è riferita alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre la data del 31 marzo 2021.
Si ricorda in proposito che in base all’art. 24 del Codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, la deliberazione dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è adottata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi.
In base al medesimo art. 24 la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.
Relativamente al termine dello stato di emergenza, al momento dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame era previsto il termine del 31 gennaio 2021 (ai sensi della delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020); successivamente, con Delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 20201, lo stato di emergenza da COVID-19 è stato prorogato fino al 30 aprile 2021.
L’articolo 19 determina dunque il termine della proroga delle disposizioni legislative elencate nell’allegato 1 del presente decreto-legge facendo riferimento ad un atto non legislativo (la delibera del Consiglio dei ministri chiamata a definire la durata dello stato d'emergenza ai sensi dell’articolo 24 del codice della protezione civile), così operando un "rinvio mobile" a tale atto ed individuando al contempo un termine temporale ultimo, fissato al 31 marzo 2021.
Dalla formulazione testuale dell’articolo 19 sembra dunque restare fermo che il termine di proroga delle disposizioni legislative elencate nell’allegato 1 è fissato dalla legge al 31 marzo 2021, anche nel caso in cui – come avvenuto con la deliberazione del Coniglio dei ministri del 14 gennaio 2021, adottata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame - lo stato di emergenza sia prorogato oltre tale data (30 aprile 2021, come ricordato).
Si valuti l’opportunità di un chiarimento in proposito.
Articolo 20
(Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali)
L’articolo 20 introduce alcune semplificazioni relative alla realizzazione dei collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, attraverso la metodologia della micro trincea e prevedendo inoltre l’applicazione di una procedura semplificata ai fini delle comunicazioni amministrative necessarie per l’avvio dell’attività in questione.
Il comma 1 prevede che per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocità degli edifici scolastici e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l’esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede.
Si prevede che l’operatore possa utilizzare la linea così realizzata per collegare in fibra ottica ad alta velocità anche gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso.
Il comma 2, prevede che nella fattispecie sopra descritta, per la realizzazione dell’intervento da parte dell’operatore si applica l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
L’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dispone che, qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorità locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonché di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimità dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.
Qualora l’intervento di scavo interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all’ufficio comunale competente e all'ente titolare o gestore della strada.
Nel caso in cui gli interventi di scavo sopra descritti si verifichino su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33.
L’articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 dispone che l'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalità di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.
L’articolo 21 dà esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione sulle risorse proprie dell'Unione europea che, nel contesto del bilancio pluriennale dell'UE per il settennato 2021-2027, individua le fonti di entrata dell'Unione. La decisione autorizza altresì la Commissione europea a contrarre sui mercati finanziari i prestiti strumentali all'avvio del piano di ripresa per l'Europa dopo la crisi pandemica.
L'articolo 21 mira a dare esecuzione nell'ordinamento italiano alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che, all'interno del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027
[130]
, stabilisce il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea per il prossimo settennato al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell’Unione.
Le risorse proprie sono le fonti di entrata dell'Unione europea. Finora sono state composte da:
1) risorse proprie c.d. "tradizionali" (RPT), ovvero: dazi doganali riscossi dagli Stati membri per conto dell’UE sulle importazioni provenienti dai Paesi terzi (comprendono anche i dazi agricoli) e, fino al 2018, contributi sulla produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo d'insulina;
2) risorsa IVA, costituita da un contributo pari allo 0,30 % calcolato da ciascuno Stato membro sulle rispettive basi imponibili IVA nazionali, adeguate secondo criteri uniformi previsti dalla normativa UE (c.d. armonizzazione dei regimi IVA degli Stati membri). Germania, Paesi Bassi e Svezia beneficiano di un’aliquota ridotta pari allo 0,15 % fino al 2020;
3)
risorsa RNL: è commisurata alla quota parte dei redditi nazionali lordi sul reddito nazionale lordo comunitario (RNL) ed è destinata a finanziare le spese del bilancio UE non coperte dalle RPT e dalla risorsa IVA. L'aliquota di contribuzione è uniformemente stabilita ogni anno nel quadro della procedura di bilancio. Attualmente finanzia la maggior parte del bilancio dell'UE.
L'approvazione a livello nazionale della decisione sulle risorse proprie è espressamente richiesta dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 311, infatti, da un lato stabilisce la procedura legislativa speciale necessaria alla sua adozione (delibera unanime del Consiglio dell'Unione previa consultazione del Parlamento europeo) e dall'altro prescrive che la sua entrata in vigore abbia luogo "solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali".
Per il precedente QFP, relativo agli anni 2014-2020, le risorse proprie erano disciplinate dalla decisione 2014/335 (UE, Euratom) del Consiglio, del 26 maggio 2014, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 11 della decisione corrente sulle risorse proprie. La sua ratifica da parte dell'Italia aveva avuto luogo con la legge di stabilità relativa all'anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 819), il cui tenore letterale era analogo alla norma in commento.
In estrema sintesi, la decisione (UE, Euratom) 2020/2053:
1)
conferisce alla Commissione europea il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione per un ammontare fino a 750 miliardi di euro, da utilizzare solo per affrontare le conseguenze della pandemia (articolo 5). Di tale cifra, 390 miliardi saranno destinati a sovvenzioni e 360 miliardi a prestiti all'interno del programma "Next Generation EU" (NGEU). Quest'ultimo integrerà il QFP 2021-2027 fino a permettergli di raggiungere la considerevole dimensione di 1.824,3 miliardi in prezzi 2018; avrà durata temporanea e valenza una tantum, essendo utilizzabile esclusivamente ai fini della risposta alla crisi e delle misure per la ripresa. Le attività di prestito nette avranno termine nel 2026. Il calendario dei rimborsi è fissato in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività fino alla loro estinzione totale al più tardi entro il 31 dicembre 2058.
Si evidenzia che l'articolo 9, par. 4, contempla l'ipotesi che gli stanziamenti autorizzati iscritti nel bilancio non permettano all’Unione di far fronte agli obblighi risultanti dall’assunzione di prestiti e non sia altrimenti possibile generare la necessaria liquidità. In questo caso "gli Stati membri, come soluzione di ultima istanza per la Commissione, mettono a disposizione di quest'ultima le risorse necessarie a tal fine";
2)
fissa l'importo totale delle risorse proprie attribuito all'Unione per coprire gli stanziamenti annuali di pagamento all'1,40 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri mentre, su base annuale, il totale degli stanziamenti di impegno non supera l'1,46 per cento della medesima somma (articolo 3). Di entrambi tali massimali l'articolo 6 prevede l'aumento, eccezionale e temporaneo, per un ammontare pari allo 0,6 % del reddito nazionale lordo dell'UE. L'espansione dei massimali sarà utilizzata al solo scopo di affrontare i bisogni generati dalla crisi Covid 19 e limitata al periodo necessario a coprire le relative passività;
3)
introduce una nuova risorsa propria, ovvero un'aliquota uniforme di prelievo sul peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati generati in ciascuno Stato membro (articolo 2, par. 1, lett. c). L'aliquota è fissata a 0,80 euro per chilogrammo. Una riduzione forfetaria annua è stabilita a beneficio di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, che beneficerà di un'esenzione pari a 184 milioni di euro circa in prezzi correnti, (articolo 2, par. 2, c. 3);
4)
conferma il sistema di correzioni nazionali per la partecipazione all'Unione a beneficio di alcuni Stati membri (rebates)
[131]
. L'articolo 2, par. 4, mantiene infatti anche per il prossimo bilancio settennale riduzioni lorde del contributo annuo basato sull'RNL nazionale di:
-
Austria (565 milioni di euro);
-
Danimarca (377 milioni di euro);
-
Germania (3.671 milioni di euro);
-
Paesi Bassi (1.921 milioni di euro);
-
Svezia (1.069 milioni di euro).
L'articolo 9 della decisione sulle risorse proprie disciplina la riscossione, che sarà posta in essere dagli Stati membri. Questi sono di conseguenza autorizzati a trattenere, a titolo di spese, il 25 % degli importi delle risorse proprie tradizionali.
Si evidenzia infine che l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria contiene (Allegato II) una tabella di marcia per l'introduzione di ulteriori imposte europee, basate su:
a)
un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e su un prelievo sul digitale (proposta entro giugno 2021 per l'introduzione al più tardi dal 1° gennaio 2023, punto 5);
b)
il riesame del sistema per lo scambio delle quote di emissione (ETS), considerandone anche la possibile estensione ai settori dell'aviazione e marittimo (proposta entro giugno 2021, applicazione entro il 1°gennaio 2023; punti 6 e 8);
c)
un'imposta sulle transazioni finanziarie assieme ad un contributo finanziario legato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società (proposta entro giugno 2024, introduzione entro il 1° gennaio 2026, punti 10-11).
Il gettito derivante dalle nuove risorse proprie dovrebbe contribuire a pagare i costi (interessi) di NGEU.
Ai sensi dell'articolo 12 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, e coerentemente con il citato articolo 311 del TFUE, l'entrata in vigore della decisione sulle risorse proprie è subordinata all'espletamento, da parte di tutti gli Stati membri, delle rilevanti procedure di approvazione secondo le rispettive norme costituzionali. L'entrata in vigore è dunque fissata per il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale del Consiglio, dell’ultima notifica dell'avvenuto espletamento.
L’articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l’operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. Brexit).
Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.
Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti.
Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l’operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.
L’articolo in commento contiene specifiche disposizioni per l’operatività degli intermediari bancari e finanziari a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. Brexit).
In particolare, estendendo alcune disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 - emanato in connessione a un recesso in assenza di accordo – viene previsto un sistema di regole volte a disciplinare il passaggio dal regime fondato sul principio di mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello applicabile agli intermediari di paesi terzi.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al dossier dei servizi di documentazione parlamentare sul decreto-legge n. 22 del 2019.
Le norme, secondo quanto illustrato dal Governo, intendono consentire alla clientela degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede nel Regno Unito e nel territorio di Gibilterra operanti in Italia sia la continuità nella prestazione dei servizi bancari, di investimento, di moneta elettronica e di assicurazione, sia adeguate forme di tutela.
Si rammenta al riguardo che, a seguito della conclusione del processo di ratifica dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (avvenuta in data 31 gennaio 2020) dalla data del 1° febbraio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea. In virtù del periodo di transizione, contemplato dall'articolo 126 di detto accordo, è stata, tuttavia, garantita la continuità nell'applicazione del diritto dell'Unione europea nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020 anche in materia di accesso al mercato dei servizi finanziari.
Le disposizioni indirizzate agli operatori del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si intendono riferite anche a quelli con sede nel territorio di Gibilterra, tenendo conto della circostanza in base alla quale, nel diritto dell'Unione europea, Gibilterra è un territorio europeo di cui uno Stato membro (nel caso di specie il Regno Unito) ha assunto la rappresentanza ai sensi dell'articolo 355, punto 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ai sensi anche della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 giugno 2017, causa C-591/15).
Il comma 1 enuncia, tramite rinvio, le definizioni valevoli per l'applicazione delle disposizioni così introdotte.
Esse in particolare sono quelle previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del citato decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, secondo il quale:
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sono autorità competenti le autorità nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente; l’articolo 1, comma 1, lettera l), del Testo Unico Bancario - TUB (d.lgs. n. 385 del 1993) definisce con il termine autorità competenti, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari. Si ricorda che in Italia il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) ha l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio e la Banca d'Italia esercita le funzioni di vigilanza in materia bancaria e creditizia; l'Ivass svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo; la Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la Covip sono le autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni, per la vigilanza in materia di intermediazione finanziaria;
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per Testo unico bancario (TUB) si intende il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
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per Testo unico della finanza (TUF) si indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
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per Codice delle assicurazioni private (CAP) si intende il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
La norma in esame rinvia inoltre agli articoli definitori del TUB, del TUF e del CAP sopra menzionati e, infine, all'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica che individua il cd. periodo di transizione, che è terminato – come già anticipato – il 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 126 del medesimo Accordo.
Il comma 2 consente alle banche, alle imprese di investimento e agli istituti di moneta elettronica britannici – individuati dall'articolo 3, commi da 1 a 5 del decreto-legge n. 22 del 2019 – che, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano presentato domanda di autorizzazione alle competenti autorità italiane, di continuare a operare dal 1° gennaio 2021 (giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione), fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti (in sostanza, fino al rilascio dell'autorizzazione) e, comunque non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (30 giugno 2021).
L'operatività è consentita a condizione che gli intermediari abbiano presentato alle medesime Autorità, entro il 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto) istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di paesi terzi, ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività; tale operatività inoltre è limitata alle sole attività per le quali sia stata richiesta la predetta autorizzazione e alla sola gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere.
Per i contratti derivati OTC – over the counter (ovvero negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e dunque non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale) in essere sono consentite, tramite rinvio all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 22 del 2019, le attività cd. life-cycle event.
Il richiamato comma 3 disciplina lo svolgimento, da parte di banche e imprese di investimento del Regno Unito, di servizi e attività di investimento in Italia in regime di libera prestazione (comma 3). I soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi, secondo la richiamata norma, possono continuare a svolgere le medesime attività, previa notifica alle autorità competenti, solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto, nonché per la gestione degli eventi del ciclo di vita di particolari categorie di contratti derivati in essere, fino all'adozione di una "decisione di equivalenza" della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e comunque non oltre il periodo provvisorio.
La Commissione adotta una decisione di equivalenza, volta sostanzialmente a consentire l’operatività nel territorio UE di imprese di Paesi terzi, sulla base del quadro giuridico e di vigilanza di detti Paesi.
Il comma 3 richiamato fa riferimento a particolari categorie di derivati, ovvero ai contratti non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter - OTC), stipulati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali con banche e imprese di investimento del Regno Unito operanti in regime di libera prestazione.
Dunque, rispetto a tali contratti, viene concesso agli intermediari finanziari del Regno Unito di gestirne il ciclo di vita anche nei casi in cui implichi la modifica dei contratti in essere o la conclusione di nuovi contratti. Sul tema della continuità contrattuale, nel mese di dicembre 2018 la Commissione europea ha approvato delle modifiche ai regolamenti delegati relativi all'obbligo di clearing e allo scambio di garanzie su base bilaterale per i derivati OTC, che sostanzialmente incoraggiano la sostituzione delle controparti dei contratti derivati OTC del Regno Unito con controparti stabilite nell'Unione, prevedendo un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di recesso nell'ambito del quale tali iniziative di riallocazione beneficiano di un trattamento speciale.
Si specifica che non è permessa la prestazione di servizi di investimento nei riguardi della clientela retail da parte degli intermediari che operano senza succursale, in regime di libera prestazione di servizi (ai sensi degli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF).
Il comma 3 delinea il regime applicabile agli intermediari britannici durante il periodo di operatività limitata, come disciplinata al menzionato comma 2.
Durante tale periodo tali intermediari sono soggetti alla normativa nazionale applicabile agli intermediari dei paesi terzi e alla vigilanza delle competenti autorità italiane.
Tali soggetti operano inoltre in conformità all’articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019, il quale stabilisce l'obbligo per le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica di mantenere l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela disciplinati dal TUB e dal TUF (Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF istituito presso la CONSOB in materia di servizi di investimento, che affianca l'Arbitro Bancario Finanziario - ABF).
L’articolo 7 chiarisce inoltre che i soggetti che operano in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire a tali sistemi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea.
Inoltre a tali soggetti in operatività limitata si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge n. 22 del 2019.
Il richiamato comma 1 stabilisce che le banche del Regno Unito con succursale sul territorio italiano e che svolgono le attività ammesse al mutuo riconoscimento aderiscano di diritto, sulla base dei relativi statuti, ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani dalla data del recesso del Regno Unito a tutti gli effetti di legge.
Tali banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela; si tratta di obblighi informativi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 30 del 2016, di attuazione della direttiva 2014/49/UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (comma 3).
Ai sensi del comma 5, le banche e le imprese di investimento che alla data del recesso prestano servizi e attività di investimento sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, si considerano di diritto aderenti ai sistemi italiani di indennizzo degli investitori disciplinati dall'articolo 59 del TUF.
Il comma 7 impone alle predette banche e imprese di investimento di fornire immediata comunicazione ai propri investitori sull'importo e sulla portata della copertura offerta, nonché sulle norme applicabili.
Le norme in esame chiariscono inoltre che, ovunque ricorra, il riferimento al recesso contenuto nell’articolo 8 si intende riferito alla scadenza del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
Da ultimo, durante il periodo di operatività limitata si applica l’articolo 3, comma 9 del decreto-legge n. 22 del 2019, secondo cui i poteri delle autorità sono quelli previsti nei confronti degli intermediari di paesi terzi, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi.
Il comma 4 disciplina l'ipotesi di diniego dell'autorizzazione. In questo caso, gli intermediari devono cessare le attività per le quali non hanno ricevuto l'autorizzazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla comunicazione del diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti, secondo modalità e tempi che non recano pregiudizio ai clienti.
In questo periodo sono assicurate in particolare le tutele rappresentate dai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, dai sistemi di tutela dei depositi e di indennizzo degli investitori.
Il comma 5 prevede che gli intermediari britannici, durante i periodi di estensione limitata delle attività devono assicurare ai clienti un'adeguata informazione sugli effetti della cd. Brexit. Inoltre, si prevede che gli operatori (banche, imprese di investimento, gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) che cessano l'attività al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi dal diniego dell’autorizzazione debbano restituire ai clienti le disponibilità liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute dai clienti stessi.
Infine, con riguardo ai finanziamenti, si precisa che la cessazione delle attività, anche in caso di diniego dell’autorizzazione, non comporta modifica dei tempi e delle modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata.
I commi da 6 a 10 sono dedicati alle imprese di assicurazione.
In particolare, ai sensi del comma 6, le imprese assicurative di Regno Unito e Irlanda del Nord e di Gibilterra che, alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020) sono abilitate a operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi (rispettivamente disciplinate ai sensi degli articoli 23 e 24 CAP), sono automaticamente cancellate, dal 1°gennaio 2021, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP (pubblicato dall’IVASS).
Esse possono proseguire tale attività, nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine evidenziato dall'impresa nel piano di cui al comma 7 (vedi infra).
Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico.
Il Governo evidenzia, nella relazione illustrativa, che con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea dette imprese hanno perso la qualifica di imprese di Stato membro e diventano operatori di Stato terzo, ai quali, ai sensi dell'articolo 29 del codice delle assicurazioni private, non è consentito l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi. Tali imprese per continuare a operare in Italia dovrebbero presentare istanza ed essere autorizzate all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento, in conformità alla procedura di cui all'articolo 28 del codice delle assicurazioni private e alle relative disposizioni di attuazione. Tuttavia, anche tenuto conto delle caratteristiche di struttura, articolazione e durata nel tempo dei contratti e delle coperture in essere e in una prospettiva di garanzia della continuità dei servizi e di assolvimento degli impegni contrattualmente assunti nei confronti degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, dette imprese possono procedere nei limiti della gestione dei rapporti in essere alla data di conclusione del periodo di transizione (31 dicembre 2020). Le stesse non possono dunque in tale periodo assumere nuovi affari, né procedere a rinnovare, neanche tacitamente, i contratti, in assenza del soddisfacimento dei requisiti di accesso ed esercizio nel mercato italiano richiesti dalla normativa di settore a seguito del mutamento del quadro giuridico di riferimento con riguardo alla qualificazione dello Stato di origine.
Ai sensi del comma 7, le imprese assicurative informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile (lettera a)).
E’ poi richiesta all'impresa la presentazione, entro novanta giorni dalla data di conclusione del periodo di transizione (dunque entro il 2 marzo 2021) di un piano contenente le misure di gestione che consentano di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso inclusi i pagamenti dei sinistri (lettera b)).
L'impresa, infine, trasmette all'IVASS con cadenza almeno annuale una relazione riepilogativa che dia atto dello stato di attuazione del piano, con indicazione delle attività e delle misure intraprese a tali fini (lettera c)).
Il comma 8 chiarisce che, dal termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) il contraente può sciogliere il vincolo contrattuale (in particolare può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa) ed è disposta la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo.
Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.
Il comma 9 precisa che alle imprese di assicurazione del Regno Unito, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato al comma 6, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP, che riguarda il trattamento delle imprese di assicurazione di altri Stati membri e ogni altra disposizione in materia assicurativa, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP in materia di sanzioni.
Si applica altresì la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP, che prevede, nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, che l'IVASS possa scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
Infine si prevede (comma 10) che le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, operanti nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché di Gibilterra, al termine del periodo di transizione possano proseguire l'attività in tale Stato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del codice delle assicurazioni private, che fanno salvo il potere dell'IVASS di effettuare le verifiche in merito all'adeguatezza della situazione finanziaria e della struttura organizzativa dell'impresa italiana che intenda operare in Stato terzo, nonché nel rispetto delle norme di diritto britannico.
Il comma 11 proroga, per una durata pari a quella accordata in favore degli intermediari britannici – ovvero fino al 30 giugno 2021 - il vigente regime transitorio - introdotto con il decreto legislativo n. 129 del 2017, che ha recepito la cd. direttiva MiFID II, sui mercati degli strumenti finanziari - per l’esercizio delle attività da parte delle imprese di paesi terzi già autorizzate in Italia.
In particolare vengono modificati l’articolo 10, commi 16 e 17 del d.lgs. n. 129 del 2017.
Con le modifiche al comma 16, le imprese e le banche di Paesi terzi che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione di servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica e che abbiano la propria sede legale in paesi per i quali, alla medesima data, la Commissione europea non abbia adottato una decisione di equivalenza (a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento Reg. (CE) 15/05/2014, n. 600/2014, per cui v. supra), possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività, limitatamente all'attività svolta nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali fino all'adozione di detta decisione e comunque non oltre il 30 giugno 2021 (in luogo del 3 gennaio 2021).
Analogamente le imprese e le banche di Paesi terzi che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento nel territorio della Repubblica tramite succursale, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attività tramite la succursale fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 3 gennaio 2021), anche se non risultino ancora verificate alcune condizioni richieste per il rilascio dell’autorizzazione.
1_Articolo 2-bis, comma 3, D.L. 18/2020
(Misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1, riferite all’art. 2-bis, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.
Tale norma specifica che alcuni incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa), previsti dalla disciplina transitoria di cui al suddetto articolo 2-bis - in particolare dal comma 1, lettera a) -, possono essere attribuiti anche a tutti i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale. La proroga in oggetto è stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183) [132] ; tuttavia, come ricorda la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente D.L. n. 183 [133] , le norme di cui al comma 1 del citato articolo 2-bis sugli incarichi in oggetto sono state prorogate fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178; di conseguenza, la medesima relazione ritiene che anche la specificazione dell'ambito soggettivo, posta dal citato articolo 2-bis, comma 3, dovrebbe ritenersi prorogata fino al termine più ampio del 31 dicembre 2021 e che tale aspetto potrebbe essere definito in termini più chiari (anche in sede di conversione del presente D.L. n. 183).
Si ricorda che, nel complesso, gli incarichi di cui alla citata lettera a) dell'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 18 concernono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4).
Al riguardo, il citato comma 423 dell'articolo 1 della L. n. 178 consente la stipulazione o la proroga di tali incarichi fino al 31 dicembre 2021, nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui alla tabella 1, allegata alla medesima L. n. 178
[134]
, previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.
In particolare, il comma 1, lettera a), ed i commi da 2 a 4 del citato articolo 2-bis consentono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, nonché agli operatori socio-sanitari. Gli incarichi in oggetto sono di durata non superiore a sei mesi e sono prorogabili nel rispetto dei limiti temporali e finanziari summenzionati.
Il conferimento è ammesso in deroga alle norme di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, concernenti, rispettivamente: il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di stipulazione di contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
[135]
; i limiti, con riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti ivi individuati, del livello della spesa per emolumenti o gettoni o altre utilità, comunque denominate, per i titolari di incarichi di qualsiasi tipo
[136]
. Il conferimento è altresì ammesso in deroga, se necessario, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale
[137]
.
Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini
[138]
: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.
In tale ambito, il comma 3 concerne specificamente i medici e la lettera a) del comma 1 reca disposizioni particolari per i medici in formazione specialistica, mentre i commi 2 e 4 stabiliscono disposizioni comuni.
In particolare, il comma 3, come detto, specifica che gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale.
Riguardo ai medici in formazione specialistica
[139]
, il comma 1, lettera a), fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione.
Il comma 1, lettera a), specifica altresì che: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante gli incarichi in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
Il comma 2 prevede, in primo luogo, che i contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 siano nulli di diritto.
In secondo luogo, il comma 2 dispone che le attività di lavoro ai sensi del presente articolo siano computate ai fini del requisito di anzianità posto dalla disciplina transitoria - relativa a possibili procedure concorsuali riservate per l'accesso all'impiego in pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 20, commi 2, 11 e 11-bis, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.
Riguardo a tali procedure, si fa rinvio alla scheda di lettura dell'articolo 1, comma 8, del presente D.L. n. 183.
Il comma 4 ha fatto salvi gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), già conferiti, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino al 10 marzo 2020, fermi restando il limite massimo di durata stabilito dalla suddetta lettera a) e le previsioni di cui al comma 2.
Si ricorda infine che l'articolo 2-quater del citato D.L. n. 18 del 2020 prevede che le regioni procedano alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi e per gli effetti degli articoli 2-bis e 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni.
2_Articolo 3, comma 4, D.L.18/2020
(Potenziamento reti assistenziali)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 2 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020, relative al potenziamento delle reti assistenziali.
Nel periodo emergenziale da COVID-19, al fine di ampliare la disponibilità di strutture ospedaliere e personale sanitario nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, come indicato dalla circolare del 1° marzo 2020 del Ministero della salute, l’articolo 3 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha previsto che le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie possano stipulare accordi contrattuali
[140]
con le strutture private accreditate in deroga al limite di spesa previsto per i medesimi
[141]
(pari al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011), per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (comma 1). Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi attesi mediante le citate forme contrattuali, le regioni, le province autonome e le aziende sanitarie vengono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi della vigente normativa
[142]
(comma 2).
Inoltre, al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, il citato articolo 3, al comma 3, ha disposto che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome o delle aziende sanitarie, mettano a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture (comma 3).
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del decreto legge n. 18 del 2020, le disposizioni hanno efficacia fino al protrarsi dello stato di emergenza, da ultimo prolungato al 30 aprile 2021. La disposizione ora in commento pone il termine per la loro efficacia alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
3_Articolo 4, commi 1 e 2, D.L. 18/2020
(Disciplina delle aree sanitarie)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 3 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 4, commi 1 e 2 del decreto legge n. 18 del 2020, che disciplinano le aree sanitarie.
L’articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 [143] (legge n. 27 del 2020) ha consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza, ora prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell’emergenza COVID-19.
Più in particolare, le aree sanitarie temporanee possono essere attivate sia all’interno che all’esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza (comma 1). Fino al termine dello stato di emergenza, alle aree sanitarie temporanee non si applicano i requisiti di accreditamento (di cui all’articolo 8-quater del D.Lgs. 502/1992 [144] ). Ai sensi del comma 2, le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all’accoglienza possono essere eseguite in deroga a: le disposizioni di cui al D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), alle leggi regionali, ai piani regolatori e ai regolamenti edilizi locali. Inoltre, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 [145] .
I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attività presso il comune competente. Tali disposizioni si applicano anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli IRCCS ed alle strutture accreditate ed autorizzate.
4_Articolo 5-bis, commi 1 e 3, D.L. 18/2020
(Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi
di protezione e medicali)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183)
[146]
- concerne le norme transitorie relative alle procedure pubbliche di acquisto e di pagamento dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi medici nonché all'ambito delle mascherine chirurgiche utilizzabili dagli operatori sanitari. Tali norme sono poste dai commi 1 e 3 dell'articolo 5-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 5-bis prevede che, nel periodo temporale summenzionato, il Dipartimento della protezione civile, i "soggetti attuatori", individuati dal Capo del medesimo Dipartimento, nonché il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, siano autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, ad acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei per prevenire contatti, droplets ("goccioline") e trasmissione aerea, come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, ed altri dispositivi medici, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento. I summenzionati "soggetti attuatori", ai sensi del presente comma 1, che fa rinvio all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile, sono quelli individuati - anche tra enti pubblici, economici e non economici, e soggetti privati - dal medesimo Capo del Dipartimento della protezione civile per fronteggiare l’emergenza in oggetto.
Il successivo comma 3 consente, per il periodo temporale summenzionato, in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).
5_Articolo 12, comma 2, D.L. 18/2020
(Misure straordinarie per la permanenza in servizio
del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di stato)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 5 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 12, comma 2, del decreto legge n. 18 del 2020, relative alla permanenza in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato
In premessa, si ricorda che le disposizioni dell’articolo 12 del Decreto cura Italia [147] sono state inizialmente prorogate (dal 31 luglio) al 15 ottobre 2020 dall’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2020 [148] . Successivamente, l’efficacia delle predette disposizioni è stata estesa al 31 dicembre 2020 dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legge n. 125 del 2020 [149] . Tale proroga ha riguardato l’articolo 12 nel suo complesso.
Va rilevato che la proroga in esame incide esclusivamente sul comma 2 dell’articolo 12, relativo al trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato, escludendo la sua applicazione al personale del ruolo sanitario del comparto sanita? e agli operatori socio-sanitari del Ssn (di cui al comma 1 dell’articolo 12 del Decreto legge n. 18 del 2020).
L'articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020, al comma 1, dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (posto in un primo tempo al 31 luglio, poi esteso al 15 ottobre e quindi al 31 gannio, ora prolungato, con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanita? e gli operatori socio-sanitari.
Il successivo comma 2 prevede che, ai medesimi fini e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato possa essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza.
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 6 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 13, comma 1 e 1-bis, del decreto legge n. 18 del 2020, di deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.
Per permettere, a regioni e province autonome, di attingere ad ulteriori risorse umane e far così fronte alle carenze di personale sanitario, l’articolo 13, comma 1, del c.d. Decreto cura Italia [150] , consente, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, da ultimo prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021, l’esercizio temporaneo di professioni sanitarie con qualifica conseguita all’estero (Stati dell’Unione europea e Stati terzi). A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.
Per il periodo indicato, l’esercizio temporaneo della professione sanitaria avviene in deroga agli articoli 49 sul riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e 50 sugli esercenti le professioni sanitarie del DPR n. 394/1999 ed alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2007 che disciplina, tra l’altro, l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il successivo comma 1-bis, in deroga all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e fermo restando ogni altro limite di legge, consente alle pubbliche amministrazioni di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare.
Il D.Lgs 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) come modificato dalla legge 97/2013 (legge comunitaria 2013) ha esteso l’accesso al pubblico impiego, già previsto per i cittadini dell’Unione Europea, anche ai cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti (art. 38 del D.Lgs 165/2001), ma non a tutti indistintamente. In particolare la possibilità di svolgere un lavoro presso una pubblica amministrazione e? possibile per i lavoratori stranieri titolari di:
- permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (ex carta di soggiorno); status di rifugiato; status di protezione sussidiaria.
Possono, inoltre, accedere al pubblico impiego i familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
L’accesso al pubblico impiego per i cittadini stranieri non e? stato esteso ai ruoli che, nelle amministrazioni pubbliche, implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
Il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede diversi titoli di soggiorno che consentono lo svolgimento di una attività lavorativa, quali:
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno);
- permesso di soggiorno per richiesta asilo;
- permesso di soggiorno per asilo politico;
- permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari (in corso di validità al momento dell’approvazione del DL 113/2018 che lo ha abrogato);
- permesso di soggiorno per “casi speciali” – regime transitorio (equivalente per la durata del regime transitorio al permesso per “motivi umanitari” abrogato);
- permesso di soggiorno per “protezione speciale (introdotto dal DL 113/2018);
- permesso di soggiorno per calamità (introdotto dal DL 113/18);
- permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (introdotto dal DL113/18);
- permesso di soggiorno per “casi speciali”;
- protezione sociale ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/1998;
- particolare sfruttamento lavorativo ai sensi dell’art 22 co. 12-quater DLgs 286/1998;
- vittime di violenza domestica ai sensi dell’art. 18-bis D.Lgs. 286/1998;
- permesso di soggiorno per apolidia.
Si ricorda inoltre che alcune categorie di permessi di soggiorno consentono l’attività lavorativa in condizioni particolari:
- permesso di soggiorno per motivi di studio / formazione;
- permesso di soggiorno per motivi di tirocinio;
- permesso di soggiorno per assistenza minore;
- permessi di soggiorno rilasciati in casi particolari di ingresso ex art. 27 del testo unico immigrazione;
- permessi rilasciati per motivi di: ricerca scientifica; attività sportiva; lavoro di tipo artistico; vacanza lavoro;
- missione volontariato;
- permesso di soggiorno per cure mediche;
- permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19 co. 2 lett. d-bis D.Lgs. n. 286/1998 (introdotto dal DL n. 113/2018);
- permesso di soggiorno per residenza.
Non consentono attività lavorativa i permessi di soggiorno per: turismo; motivi religiosi; giustizia; attesa cittadinanza; attesa apolidia.
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 7 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 15, comma 1 del decreto legge n. 18 del 2020, che recano misure straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispostivi di protezione individuali.
L’articolo 15 del c.d. Decreto cura Italia è intervenuto per far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale (DPI). Pertanto, fermo restando quanto previsto dall’art. 5-bis dello stesso decreto legge 18/2020 (recante misure finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, ugualmente prorogate dal provvedimento in commento, segnatamente dal n. 4 dell’Allegato 1, alla cui scheda si rinvia), l’articolo 15 del Cura Italia ha consentito di importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI, in deroga alle vigenti disposizioni, avviando una procedura di validazione straordinaria relativamente alla tempistica necessaria per la conformità alle prescrizioni europee in materia (marchio CE). In tal modo, è stata resa possibile anche sul territorio nazionale, la produzione e la fornitura, in tempi rapidi, sia delle mascherine chirurgiche (dispositivi medici), sia dei DPI (dispositivi per la protezione dei lavoratori sanitari quali guanti, occhiali, visiere, camici, maschere protettive facciali filtranti e scarpe), validati rispettivamente dall’Istituto superiore di sanità e dall’INAIL.
Infine, si ricorda che l'art. 66-bis del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha specificato che le procedure di cui all'art.15 del decreto legge 18/2020 restano vigenti per le produzioni in Italia, mentre per le importazioni e le immissioni in commercio dei prodotti importati si introducono, in via sostitutiva e per il solo periodo emergenziale, procedure di validazione a cura delle regioni, che a tal fine devono definire le modalità di presentazione delle domande di validazione, individuare le strutture competenti per la medesima validazione, e provvedere ai relativi controlli. In ogni caso, la validazione deve essere operata secondo i criteri semplificati definiti da comitati tecnici appositamente costituiti, rispettivamente per le mascherine chirurgiche e per i dispositivi di protezione individuale. Il monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di validazione è assicurato dai medesimi comitati, che supportano l'attività delle regioni.
8_Articolo 16, commi 1 e 2, D.L. 18/2020
(Ulteriori misure di protezione in favore dei lavoratori e della collettività)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183) [151] - concerne le norme transitorie relative all’uso, in determinati contesti, delle mascherine chirurgiche e alle relative tipologie, nonché alle tipologie delle mascherine filtranti ammesse nell’ambito dell’intera collettività. Tali norme sono poste dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
In particolare, il citato comma 1 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano incluse tra i dispositivi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori (ivi compresi quelli addetti ai servizi domestici e familiari) e i volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti), nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Tale prescrizione è in sostanza relativa ad un livello minimo di protezione (salve le norme e le valutazioni specifiche, relative ad un livello più elevato).
Si ricorda che la norma transitoria oggetto della novella consente, mediante il richiamo del comma 3 dell'articolo 5-bis del citato D.L. n. 18 (norma anch’essa oggetto di proroga, secondo i suddetti termini temporali, da parte dell'articolo 19 e del relativo allegato 1 del presente decreto), il ricorso anche a mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee), previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, la nozione generale dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori è costituita dall’attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante la sua attività, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Per le attrezzature che rientrano in tale nozione si applicano gli obblighi previsti dal medesimo D.Lgs. n. 81 del 2008.
Il comma 2 del citato articolo 16 del D.L. n. 18 consente, nel periodo temporale summenzionato, l’impiego, da parte delle persone presenti sull’intero territorio nazionale, di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
9_Articolo 17-bis, commi 1 e 6, D.L. 18/2020
(Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale)
Il numero 9 dell’allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19 – proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall’articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) relative al trattamento dei dati personali necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica.
In particolare, le disposizioni oggetto di proroga sono quelle di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo 17-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
Il comma 1, amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati a tali trattamenti sono:
§ soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
§ soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;
§ gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità;
§ le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
§ i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto:
§ delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati;
§
delle disposizioni del D.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.
Si ricorda che l’articolo 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, individua particolari categorie di dati personali dei quali è vietato il trattamento. Tra questi sono espressamente richiamati quelli relativi alla salute della persona. Lo stesso articolo 9, par. 2, del Regolamento, peraltro, individua i presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati. Il trattamento è consentito se trova fondamento nel consenso esplicito dell’interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati. In particolare il trattamento può definirsi necessario quando è svolto:
- per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (lett g);
- per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (lett.h);
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato, in particolare il segreto professionale (lett i).
L’articolo 10 del citato Regolamento specifica che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o, se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, deve prevedere garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
L’articolo 2-sexies, del D.lgs, n. 196 del 2003 (Codice per la protezione dei dati personali) disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante, consentendolo solo se previsto dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante. Al riguardo il comma 2 del citato articolo elenca le ipotesi in cui, con riguardo alla legislazione vigente, l’interesse pubblico può considerarsi rilevante, in relazione a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale (lett. t); compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica (lett. u).
Il comma 6, specifica che, al termine dello stato di emergenza i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell’emergenza, all’ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.
10_Articolo 73, D.L. 18/2020
(Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali)
Il numero 10 dell’allegato 1 richiama, fra le altre disposizioni, l'articolo 73 del decreto-legge n. 18 del 2020 prorogandone l'efficacia (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Il citato articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non si siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà dunque effettuarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
La disposizione in esame è stata già oggetto di proroga sino al 31 dicembre 2020. L'art. 1, comma 3, decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, ha infatti disposto, in modo analogo alla norma in commento, la proroga dei termini previsti dalle disposizioni legislative contenute nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fra cui (al punto n. 16) l'articolo 73 del DL n. 18 del 2020.
Il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità alle seguenti condizioni:
i) che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal "Presidente del consiglio, ove previsto [152] " o dal sindaco;
Per quanto concerne le Province e le città metropolitane le funzioni di presidente del consiglio sono svolte, rispettivamente, dal presidente della provincia (ai sensi dell'art.1, comma 55, primo periodo, della legge n.56 del 2014) e dal sindaco metropolitano (ai sensi dell'art.1, comma 8, della medesima legge);
ii) che le videoconferenze si svolgano con sistemi che garantiscano l'individuazione dei partecipanti;
iii) che sia garantita la regolarità dello svolgimento delle sedute e che sia assicurato lo svolgimento delle funzioni del segretario comunale, provinciale e metropolitano, ai sensi dell'art.97 del TUEL.
In proposito, l'art.97 del TUEL prevede che il segretario svolga compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Fra le funzioni ad esso attribuite, si segnala in particolare, ai fini della disposizione in esame, la partecipazione "con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione";
iv) che sia assicurata adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
La finalità dell'intervento normativo è quella di contenere la diffusione del virus evitando la contemporanea presenza fisica di amministratori locali in spazi inevitabilmente circoscritti, in cui può non essere agevole assicurare il rispetto delle distanze minime.
Il comma 2 estende l'applicabilità delle disposizioni appena illustrate agli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché agli enti e organismi del sistema camerale. La facoltà di disporre lo svolgimento delle videoconferenze è demandato ai rispettivi presidenti anche nel caso di assenza di una regolamentazione in tale senso, a condizione che siano identificabili, con certezza, i partecipanti e sia assicurata la sicurezza delle comunicazioni.
Ai sensi del comma 2-bis, la facoltà di svolgimento delle sedute in videoconferenza, fino alla cessazione dello stato di emergenza, riguarda altresì gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, anche nel caso in cui non sia stata già prevista negli atti "regolamentari interni" di cui all'art.40 del testo unico (TU) delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n.297 del 1994.
Si tratta dei cosiddetti "regolamenti tipo" disciplinati dal citato art.40 del TU, ai sensi del quale, in mancanza dei regolamenti interni previsti dal titolo I, gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero dell'istruzione.
Sino al termine dell'emergenza, il comma 3 dispone la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, commi 8 e 55, del TUEL, relative alle assemblee dei sindaci nelle province e alle conferenze metropolitane nelle città metropolitane, istituite con la legge n.56 del 2014. Detta sospensione è esplicitamente riferita all'esercizio delle funzioni consultive attribuite ai predetti organi, incluse quelle previste in relazione all'approvazione dei bilanci e consuntivi.
L'assemblea dei sindaci (di cui all'art.1, commi 54, lett. b), 55 e 56 della legge n.56/2014) e la conferenza metropolitana (di cui all'art.1, commi 7, 8 e 9, l. n.56/2014) sono organi composti dai sindaci appartenenti al territorio su cui insiste l'area vasta. La conferenza metropolitana, ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge n.56/2014 esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio, prima della loro approvazione definitiva da parte del consiglio e ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto. Inoltre, la conferenza adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano, ai sensi del comma 9 (dell'art.1, della l.n.56). L'assemblea dei sindaci svolge le medesime funzioni della conferenza metropolitana ai sensi dell'art.1, comma 55.
Ai sensi del comma 4 anche le associazioni private, incluse quelle non riconosciute, le fondazioni e "le società, comprese le società cooperative e i consorzi" possono svolgere le sedute (s'intende dei rispettivi organi) mediante il ricorso alla videoconferenza, anche nell'evenienza in cui tale possibilità non sia stata già prevista. A tal fine, la norma prescrive: il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità che devono essere a tal fine previamente fissati; l'individuazione di sistemi che permettano l'identificazione con certezza dei partecipanti; il rispetto delle forme di pubblicità secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Il comma 5 dispone che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano agli adempimenti per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili nei propri bilanci.
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 11, l’articolo 87, commi 6 e 7 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, già prorogato fino al 31 dicembre 2020, che disciplina la dispensa temporanea dal servizio e la non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 87, comma 6 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente (fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19) ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base di specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti e per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria, ma non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 37 del citato D.P.R. n. 3.
Il comma 7 del medesimo articolo prevede che il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19, fino al termine stabilito dal precedente comma 1, venga collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (si prevede, altresì, che tali periodi di assenza - in considerazione del carattere emergenziale del contesto di riferimento - siano esclusi dal computo ad altri fini, puntualmente enumerati dalla disposizione).
12_Articolo 73-bis, D.L. 18/2020
(Misure precauzionali di profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Le disposizioni recate dall'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 concernono misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 73-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 (il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020) dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida.
La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19.
E vale altresì per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Le misure precauzionali volte a tutelare la salute del personale sono definite dai servizi sanitari secondo linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il personale dipende.
Le misure precauzionali sono definite - secondo uniformi procedure - dai servizi sanitari competenti.
Per tali si intendono:
§
i servizi sanitari istituiti per i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente (di cui all’articolo 6, primo comma, lettera z) della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale);
§
le unità sanitarie locali (competenti agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettanti al Servizio sanitario nazionale - con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla sopra citata lettera z) - ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge n. 833 del 1978);
§
le strutture del Servizio sanitario militare (di cui agli articoli 181 e seguenti del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il codice dell'ordinamento militare).
La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 9 del 2020, nel quale la disposizione era originariamente contenuta, evidenziava come alcune ordinanze adottate da Regioni (anche non interessate direttamente da episodi di contagio) prevedessero che i soggetti di rientro da aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte di autorità sanitarie dovessero osservare un periodo di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tale misura di contenimento poteva, quindi, interessare anche il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con ricadute sulla loro disponibilità operativa. La ratio della disposizione è dunque nello scongiuramento di tale negativa conseguenza.
Si ricorda che la previsione si estende altresì al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Queste sono organi amministrativi istituiti nell'ambito delle Prefetture per l'esame 'decentrato' delle domande di protezione internazionale (sono composte da: il presidente, funzionario di carriera prefettizia; un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR); un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro (individuati nell'ambito del contingente di personale qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, reclutato dal Ministero dell'interno).
Le Commissioni territoriali sono venti (è il numero massimo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008 quale oggi vigente, che insieme prevede che presso ogni Commissione, se in condizioni di sovraccarico, possano essere istituite sezioni, fino ad un massimo complessivo di trenta sul territorio nazionale).
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 13, l’articolo 83 del D.L. 34/ 2020, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
In dettaglio, l’articolo 83, di cui si dispone la proroga nei termini suddetti, prevede la sorveglianza eccezionale fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che definisce le competenze e le modalità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria ordinaria [153] , e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1). Tale disposizione era già stata prorogata al 31/12/2020 dall'articolo 37- ter del dl 104/2020 [154] , ma atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si è necessaria l'ulteriore proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COV!D-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale da parte degli stessi datori di lavoro di cui sopra). L’INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 [155] . Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l’effettuazione di tali prestazioni. Al personale medico di cui sopra non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di cui agli articoli 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 (Sorveglianza sanitaria) (comma 2).
Qualora, a seguito dell’esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo, fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (comma 3).
Nell’ambito delle finalità previste dalla disposizione in esame, l’INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di spesa di 20,895 milioni di euro per l’anno in corso e 83,579 milioni di euro per il 2021 (comma 4).
Nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020, l’Unione Europea ha istituito una linea di finanziamento specifica per far fronte al tema dell’occupazione giovanile, mediante il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG). Con il PON IOG, a titolarità del Ministero del lavoro, viene attuata in Italia l'iniziativa Garanzia Giovani, che è il Piano europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Esso prevede, nei Paesi con un tasso di disoccupazione superiore al 25%, appositi stanziamenti per la realizzazione di misure di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo.
Il PON ha un budget di circa 2,8 miliardi di euro, di cui oltre 2,1 milioni di contributo UE, a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE). La parte restante costituisce il cofinanziamento nazionale. In merito allo stato di utilizzo delle risorse del programma, alla data del 3 dicembre 2019 [156] risultano pagamenti per circa 1,3 miliardi, con un livello di avanzamento del programma del 47,5% rispetto al complesso delle risorse programmate.
14_Articolo 101, comma 6-ter, D.L. 18/2020
(Procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati)
Il numero 14 dell'allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19 – proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall’art. 101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in base alle quali, nell’espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, le commissioni tengono conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica conseguenti allo stato di emergenza.
In particolare, l’art. 101, co. 6-ter, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) aveva previsto che, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, co. 5, della L. 240/2010 (v. infra), le commissioni valutatrici, nell’applicazione dei regolamenti di ateneo adottati sulla base dei criteri fissati con DM 344/2011, tenevano conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica connaturate a tutte le disposizioni conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (fino al 31 luglio 2020) e alle disposizioni delle Autorità straniere o sovranazionali conseguenti alla dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020.
Successivamente, il numero 18 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) l’efficacia di quanto previsto dall’art. 101, co. 6-ter, citato.
Ancora dopo, l’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) aveva prorogato il termine fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).
La L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.
In particolare, l’art. 24, co. 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).
Il co. 5 prevede che nel terzo anno della seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore di seconda fascia (associato). In base al co. 5-bis – introdotto dall’art. 19, co. 1, lett. f), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020) – è possibile anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio in questione, qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. Resta fermo il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
Con riferimento al passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo dei professori associati, il DM 344/2011 ha precisato che, ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, le università disciplinano la stessa avendo riguardo ai seguenti aspetti: a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; b) conseguimento della titolarità di brevetti; c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
15_Articolo 102, comma 6, D.L. 18/2020
(Modalità di svolgimento delle prove compensative per il
riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183 [157] ) - concerne una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell’Unione), nell’ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova [158] .
La norma transitoria è posta dall’articolo 102, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.
Il citato comma 6 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, la prova in oggetto possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica [159] .
16_Articolo 122, comma 4, D.L. 18/2020
(Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure sanitarie di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19)
Tra i termini di cui l'allegato 1 del decreto-legge n. 183 del 2020 dispone la posticipazione, figura quello riferito all'operato del Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19.
Questo Commissario è stato istituito dall'articolo 122 del decreto-legge n. 2020, il quale ha previsto (al comma 4) che esso operi "fino alla scadenza del predetto stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe".
L'attivazione ed esercizio dei poteri e facoltà del Commissario ha dunque una proiezione temporale determinata per relationem, con riferimento alla durata dello stato emergenziale.
L'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio fosse nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.
Le sue competenze sono conseguentemente ritagliate nel modo che segue:
§ organizzare, acquisire e produrre ogni genere di beni strumentali utili a contenere l'emergenza, nonché programmare e organizzare ogni attività connessa. Rientrano tra tali compiti: il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie; l'individuazione dei fabbisogni; l'acquisizione e distribuzione di farmaci, apparecchiature, dispositivi medici e di protezione individuale. Nell'esercizio di queste attività il Commissario può avvalersi di soggetti attuatori e di società in house nonché delle centrali di acquisto. Per i contratti di acquisto di beni strumentali o comunque la stipulazione di atti negoziali volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, è prevista la esenzione dal controllo della Corte dei Conti (sono benintesi fatti salvi gli obblighi di rendicontazione) nonché dalla disciplina del controllo di regolarità amministrativa e contabile, interno alla Presidenza del Consiglio;
§ provvedere (raccordandosi con le regioni e le aziende sanitarie) al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere (anche mediante l'allocazione delle dotazioni infrastrutturali), con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e sub-intensiva;
§ disporre la requisizione e circa la gestione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti);
§ adottare ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell’emergenza (v. anche l'articolo 5 del decreto-legge n. 18);
§ provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti - o alla riconversione di quelli esistenti tramite il commissariamento di rami d'azienda - per la produzione dei beni necessari per il contenimento, anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e definendo le modalità di acquisizione e di utilizzazione dei fondi privati destinati all’emergenza (v. al riguardo l'articolo 99 del decreto-legge n. 18), organizzandone la raccolta e controllandone l’impiego;
§ organizzare e svolgere le attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell’attuazione delle misure;
§ provvedere alla gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell’Unione europea (FSUE, di cui al regolamento (CE) 2012/2002) e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all’emergenza.
Circa la competenza sopra ricordata in materia di requisizioni, invero la disposizione deve essere coordinata con quanto previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale attribuisce la medesima competenza al Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un 'corpo' di disposizioni che disciplinano sia il procedimento sia le garanzie. Inoltre il Commissario può avvalersi dei prefetti, ove disponga la requisizione 'in proprio' e senza tramiti.
Per la copertura finanziaria delle attività commissariali, si attinge alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (è il Fondo di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile, decreto legislativo n. 1 del 2018).
Successive disposizioni hanno ampliato lo spettro delle attribuzioni del Commissario.
L'articolo 20 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto l'istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza nazionale; ed ha previsto che il Ministro per la salute possa delegare la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del servizio al Commissario straordinario. Tale delega è stata conferita al Commissario, con decreto ministeriale del 30 ottobre 2020.
La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto (articolo 1, commi 457-465) la istituzione di un piano strategico nazionale dei vaccini, appositamente disponendo circa: i poteri del Commissario sostitutivi in caso di inadempimenti o ritardi di regioni e province autonome nell'attuazione del piano; la redazione da parte del Commissario di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano (nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine), indi la individuazione mediante procedura pubblica di una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione da parte di queste ultime di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nell'elenco; l'individuazione delle strutture dove procedere alla somministrazione dei vaccini.
Nello svolgimento delle sue funzioni, ancora prevede l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, il Commissario "collabora con le regioni" - alle quali spetta la competenza normativa in materia di sanità secondo l'articolo 117 della Costituzione.
E nell'ambito di quelle funzioni il Commissario può adottare - "anche su richiesta delle regioni" - in via d'urgenza "i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale".
Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame.
I provvedimenti del Commissario non hanno portata normativa - senza così incidenza sulla ripartizione di competenza normativa profilata dall'articolo 117 della Costituzione (che la attribuisce alle regioni, per quanto concerne la organizzazione dei servizi sanitari), trovando piuttosto copertura sotto l'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica.
I provvedimenti possono essere adottati "in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea". Può valere ricordare, per inciso, come numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici recepiscano norme europee, siano pertanto da ascrivere agli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (cfr. ad es. la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 2019).
Le misure adottate dal Commissario devono essere in ogni caso "adeguatamente proporzionate" alle finalità perseguite.
Sono previsioni configuranti un generale potere derogatorio in capo al Commissario.
Per questo riguardo, la giurisprudenza costituzionale sin dai suoi esordi (già con la sentenza 8 del 1956: lì si trattava del potere prefettizio d'ordinanza, previsto dall'articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza) ebbe modo di rilevare come il diritto emergenziale e i poteri che esso imputa a Governo ed amministrazione non si pongano extra ordinem bensì debbano presentare alcuni connotati (come efficacia limitata nel tempo, calibrata sui dettami della necessità ed urgenza; adeguata motivazione; efficace pubblicazione ove non siano provvedimenti individuali; conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico). Rimane fermo - può aggiungersi, ancora sulla scorta della giurisprudenza costituzionale - che qualsivoglia conferimento di poteri amministrativi debba rispettare un principio di legalità sostanziale, talché i poteri conferiti non è sufficiente siano finalizzati alla tutela di un bene o valore, debbono essere altresì determinati nel contenuto e nelle modalità, sì da mantenere costantemente una pur elastica copertura legislativa dell'azione amministrativa (evitando di risultare - come rilevava la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 1995 - "non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione generale degli interventi".
Infine, l'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 ha disposto la gratuità dell'incarico di Commissario (salvo eventuali rimborsi spese) e la sua compatibilità con altri incarichi pubblici o privati.
Egli si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento.
Può avvalersi altresì di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche, "nel numero da lui definito".
Sull'attività del Commissario è il Presidente del Consiglio (o un Ministro da lui delegato) a riferire in Parlamento.
Con D.P.C.M. 18 marzo 2020 Commissario è stato nominato il dott. Domenico Arcuri.
Al momento di pubblicazione del presente fascicolo, il Commissario ha emesso trentacinque ordinanze (tra le prime delle quali possono rammentarsi la n. 11 del 26 aprile 2020 sui prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali, ossia l'ordinanza che è intervenuta a calmierare i prezzi di vendita al pubblico delle mascherine facciali ad uso medico, stabilendo che il prezzo finale di vendita al consumo delle mascherine di tipo I, II e IIR, non possa essere superiore a 0,50 euro cadauna, al netto dell'Iva
[160]
; la n. 10 del 16 aprile 2020 sulla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d'uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito; la n. 4 del 23 marzo 2020 su agevolazioni alle imprese). Una più recente ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020 ha per oggetto il servizio di supporto telefonico sblocco Immuni. L'ordinanza n. 1 del 2021 concerne l'utilizzo del deposito militare dell’Aeroporto di Pratica di Mare, ai fini della conservazione e della distribuzione dei vaccini.
Ed ha emesso alcuni bandi di gara, tra cui alcuni relativi al reperimento di personale aggiuntivo somministratore dei vaccini, entro il piano nazionale vaccinale anti-Covid; per materiale utile per la campagna di vaccinazione (come sodio cloruro per la diluizione del vaccino, aghi, siringhe); per la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, di ambulanze e di auto mediche destinate all'emergenza. Innanzi, il 2 ottobre 2020 vi è stata l'indizione di una "Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi dell’articolo 33 della Direttiva 2014/24/Ue per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge dall’articolo 1 della L. n. 77/2020" (altri bandi precedenti sono stati: "Richiesta di Offerta per Test molecolari SARSCoV-2"; "Gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione di kit, reagenti e consumabili per l'effettuazione di 150.000 test sierologici finalizzati ad un'indagine campione sulla diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2"; "Avviso di indizione di gara in procedura semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di 2.000.000 kit rapidi qualitativi per l'effettuazione di test sierologici sull’intero territorio nazionale prioritariamente destinati agli operatori scolastici"; "Avviso di indizione di gara in procedura aperta semplificata e di massima urgenza per l’acquisizione e la distribuzione di banchi scolastici e sedute attrezzate sull’intero territorio nazionale"; "Avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a procedure negoziate per la conclusione di uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria Covid-19”; "Avviso di indagine di consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di relazioni e altra documentazione tecnica e di manifestazione di interesse da parte di operatori economici a partecipare a una procedura negoziata avente ad oggetto l’acquisizione della disponibilità temporanea di quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva").
Altre ordinanze commissariali hanno avuto ad oggetto la nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle singole Regioni.
Il numero 17 dell’allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19 – proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire l’operatività del gruppo di lavoro operativo per l’inclusione a livello di istituzione scolastica.
In argomento, si ricorda, preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 15, co. 10, della L. 104/1992, al fine della definizione dei Piani educativi individualizzati (PEI) e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni o studenti con accertata condizione di disabilità. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell’alunno o dello studente, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunno o lo studente, nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.
In base al co. 11, all'interno del Gruppo di lavoro operativo è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Al riguardo, l’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) aveva previsto la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 (ossia, fino al 31 luglio 2020).
Tale possibilità era poi stata prorogata fino al 15 ottobre 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020), dal numero 21 dell'allegato 1 in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020).
Ancora dopo, l’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) aveva prorogato il termine fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).
18_Articolo 3, comma 1, D.L. 22/2020
(Termine per l'espressione dei pareri del Consiglio superiore
della pubblica istruzione)
Il numero 18 dell’Allegato 1 - in combinato disposto con l’art. 19 - proroga (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l'efficacia delle disposizioni che prevedono un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI).
In dettaglio, il numero 18 del citato Allegato 1 menziona l'articolo 3, comma 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) secondo cui, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo D.L. 22/2020 (quindi dal 9 aprile 2020) e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza - inizialmente disposto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020) - il CSPI rende il suo parere entro sette giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si può prescindere dal parere.
Detta disciplina costituisce una deroga alla vigente legislazione, secondo la quale i pareri del CSPI, disciplinati dall'art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999 come modificato dall'art. 3, co. 2-ter, del D.L. 22/2020, sono resi nel termine ordinario di venti giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni. Decorso il termine di venti giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può prescindere dal parere.
Il D.L. 83/2020 (L. 124/2020) ha già disposto una prima proroga, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020, della disposizione in commento, consentendo così di prolungare l'applicazione del termine ridotto di sette giorni per l'espressione dei pareri del CSPI. Ciò, in corrispondenza del nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, fissato appunto al 15 ottobre 2020.
Il D.L 125/2020 (L. 159/2020) ha poi disposto una seconda proroga della deroga alla disciplina recata dal citato art. 3, co. 5, del d.lgs. 233/1999, riferendola al 31 dicembre 2020 e non al 31 gennaio 2021, nuovo termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020.
La disposizione in esame reca dunque una terza proroga, fissando il termine di applicazione della disciplina derogatoria alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente stabilita nel 30 aprile 2021), e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Si segnala che l'attuale CSPI è stato costituito con D.M. 31 dicembre 2015 e dura in carica cinque anni. Il 30 dicembre 2020 - scaduto dunque il quinquennio - il CSPI ha approvato un Documento di fine mandato recante anche considerazioni sullo stato attuale del sistema scolastico.
19_Articolo 6, comma 4, D.L. 22/2020
(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari)
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 19, l’articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 22 del 2020.
In dettaglio, il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020 (conv. L. n. 41 del 2020) con riguardo alle professioni diverse da quelle indicate dai commi e 3 del medesimo articolo 6, prevede che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza (originariamente fissato per il 31 luglio 2020 e successivamente prorogato dall'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 83 del 2020, fino al 15 ottobre), le amministrazioni competenti all’organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire, tra l’altro, il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l’ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
L'articolo 6 del D.L. n. 22 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. I commi 1 e 3 dell'articolo 6 riguardano specificatamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 del D.L. n. 18 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019.
Con la proroga prevista dal provvedimento in esame, tale disciplina trova applicazione con riguardo anche a tutte le sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 marzo 2021.
20_Articolo 7, comma 1, terzo e quarto periodo, D.L. 22/2020
(Organi delle università e delle istituzioni AFAM)
Il numero 20 dell’allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19 – proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 7, co. 1, terzo e quarto periodo, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), volte a garantire la continuità degli organi delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
Preliminarmente, si ricorda che il primo, il secondo e il quinto periodo dell’art. 7, co. 1, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) hanno previsto la sospensione, fino al 30 giugno 2020, in deroga alle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici, in corso alla data della entrata in vigore dello stesso D.L., ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 fino al 31 luglio 2020 (primo periodo). Fino a tale data potevano comunque essere svolti gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni (secondo periodo). Dal 1 luglio 2020, gli enti potevano proseguire le procedure elettorali (quinto periodo).
Il terzo e il quarto periodo dello stesso co. 1 hanno previsto, rispettivamente, che:
- per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L., subentra nell’incarico il sostituto individuato “dalla legge” o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate
[161]
(terzo periodo);
- i soggetti che subentrano nell’incarico in base a quanto previsto dal citato terzo periodo, nonché coloro che, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L., esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga alla durata prevista per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni (quarto periodo).
L’efficacia di quanto stabilito dal terzo e dal quarto periodo del co. 1 dell'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) era stata inizialmente prorogata fino al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020), dal numero 24 dell'allegato 1 in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020).
Successivamente, la stessa efficacia era stata prorogata dall’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).
A seguito delle disposizioni in esame, si proroga ulteriormente fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l’efficacia di quanto stabilito dal terzo periodo del co. 1 dell'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020). Fino alla data indicata, pertanto, nei casi di impossibilità a proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici subentra nell’incarico il sostituto individuato “dalla legge” o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei professori di prima fascia delle strutture interessate.
Conseguentemente, si dispone anche, con riferimento al quarto periodo del co. 1 dell'art. 7 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che i soggetti che subentrano nell’incarico in base a quanto previsto dal citato terzo periodo, nonché coloro che, a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 22/2020 (L. L. 41/2020), esercitano a qualsiasi titolo le funzioni degli organi monocratici o collegiali, proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, eventualmente anche in deroga alla durata prevista per i singoli mandati nelle università e nelle istituzioni AFAM, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni.
In proposito, si ricorda che, in base all’art. 2 della L. 240/2010 – come modificato, per quanto qui interessa, dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – sono elettivi gli incarichi universitari relativi a Rettore, membro del Senato accademico e organi monocratici a capo delle varie articolazioni universitarie (ad es., Direttori di Dipartimento), nonché ad alcuni dei membri del Consiglio di amministrazione, del Nucleo di valutazione, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e dell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti.
In particolare, il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane e il suo mandato dura 6 anni e non è rinnovabile.
Il Senato accademico è costituito su base elettiva e conta un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore alle 35 unità, inclusi il Rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti. Tra i suoi componenti, almeno 2/3 terzi devono essere docenti di ruolo (almeno 1/3 dei quali Direttori di Dipartimento), eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo. La durata in carica del Senato accademico è fissata in un massimo di 4 anni e il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per una sola volta.
Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero massimo di 11 membri, inclusi il Rettore, componente di diritto, e una rappresentanza elettiva degli studenti. Gli altri componenti sono designati o scelti, secondo modalità previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Un numero di consiglieri non inferiore a 3 nel caso in cui il Cda sia composto di 11 membri e non inferiore a 2 nel caso in cui il Cda sia composto di un numero inferiore di membri, deve essere esterno ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione. Il presidente del Cda è eletto dal medesimo consiglio tra il Rettore o uno dei consiglieri esterni. La durata massima del Cda è fissata in 4 anni, analogamente alla durata del mandato dei suoi componenti, ad eccezione di quello dei rappresentanti degli studenti, di durata, invece, biennale. In tutti i casi, il mandato è rinnovabile per una sola volta. Al fine di garantire un rinnovo graduale dell’intero Cda, è prevista la possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri.
Nel Nucleo di valutazione, composto da soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo, deve essere assicurata una rappresentanza elettiva degli studenti.
Rappresentanze elettive degli studenti sono, infine, presenti nelle commissioni paritetiche studenti-docenti istituite in ciascun Dipartimento e nell’organo deliberante delle strutture di raccordo, comunque denominate, eventualmente istituite tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare.
In argomento, da ultimo, l’art. 19, co. 1, lett. a), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020), novellando l’art. 1, co. 2, della L. 240/2010, ha previsto la possibilità che le università sperimentino, sulla base di accordi di programma con il MUR, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese, per quanto qui interessa, modalità di composizione e costituzione degli organi di governo diverse da quelle indicate nell’art. 2 della stessa L. 240/2010.
Nell’ambito delle istituzioni AFAM sono, invece, elettivi, in base al DPR 132/2003 – emanato sulla base della L. 508/1999 –, gli incarichi relativi a Direttore, membro del Consiglio accademico, membro della Consulta degli studenti e, limitatamente ad alcune sue componenti, membro del Consiglio di amministrazione.
In particolare, in base all’art. 6, il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti – fino all’intervento del regolamento concernente i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti di cui all’art. 2, co. 7, lett. a), della L. 508/1999 – dallo statuto.
Ai sensi dell’art. 7, il Consiglio di amministrazione è composto da 5 componenti, di cui: il Presidente e il Direttore dell’istituzione AFAM; un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico; uno studente designato dalla Consulta degli studenti; un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Qualora enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, il Cda è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di 2, nominati dal Ministro dell’università e della ricerca, su designazione dei predetti soggetti.
In base all’art. 8, il Consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di 13, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede, docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente, oltre a due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
In base all’art. 12, la Consulta degli studenti è composta da 3 studenti eletti per gli istituti fino a 500 studenti, da 5 per gli istituti fino a 1.000, da 7 per gli istituti fino a 1.500, da 9 per gli istituti fino a 2.000, da 11 per gli istituti con oltre 2.000 studenti. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
Ai sensi dell’art. 4, co. 2, gli organi citati durano in carica 3 anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
In argomento, da ultimo, l’art. 33, co. 2-bis, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto, inserendo nell’art. 2 della L. 508/1999 il co. 8-bis, che, sulla base di accordi di programma con il MUR, le istituzioni AFAM possono sperimentare, anche in deroga DPR 132/2003, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al co. 8 del medesimo art. 2, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese, per quanto qui interessa, modalità di composizione e costituzione degli organi di governo.
21_Articolo 4, D.L. 23/2020
(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 21 del medesimo decreto legge, riferite all’articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020, che disciplina la sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.
L'articolo 4 del decreto n. 23 del 2020 stabilisce una disciplina applicabile (originariamente fino al 31 luglio 2020) alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (disciplinati dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario - TUB), dei contratti di credito (125-bis del TUB), dei contratti relativi a servizi di pagamento (126-quinquies del TUB) e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (126-quinquiesdecies del TUB), ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Con riferimento ai tali contratti, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, l'articolo in esame stabilisce che, gli stessi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
In particolare, viene disposto che, durante lo stato di emergenza, risultino soddisfatti i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a condizione che tali documenti mediante i quali viene espresso il consenso siano:
§
accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
§
facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,
§
siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Viene inoltre previsto che il requisito della consegna di copia del contratto sia soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole e che l’intermediario consegni la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori definisce (articolo 2) il "supporto durevole" come ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
Si prevede, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
22_Articolo 27-bis, commi 1, D.L. 23/2020
(Distribuzione dei farmaci agli assistiti)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 22 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 27-bis, commi 1, del decreto legge n. 23 del 2020, in materia di distribuzione diretta dei farmaci forniti agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate con il SSN.
L’articolo 27-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23
[162]
(legge n. 40 del 2020), al comma 1, estende alle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19 e per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, la possibilità di operare la distribuzione per conto - canale che fuoriesce dalla farmaceutica convenzionata - dei farmaci erogati in regime di distribuzione diretta, consentendo agli assistiti di ritirare presso tali farmacie aperte al pubblico i medicinali in confezione ospedaliera, in base a specifiche convenzioni regionali. La norma deve essere attuata senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
L’estensione della dispensazione tramite le farmacie convenzionate dei medicinali di distribuzione diretta, che normalmente vengono dispensati ai pazienti per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche
[163]
, deve seguire le modalità e le condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi della lett. a), comma 1, articolo 8 del D.L. n. 347/2001
[164]
(L. 405/2001) e sarà consentita fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.
In base alla lett. a), comma 1, del citato articolo 8, le regioni e le province autonome hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente da effettuarsi anche tramite tali farmacie, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale.
La dispensazione tramite le farmacie convenzionate dei medicinali di distribuzione diretta, in origine prevista limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020) è stata prima prorogata al 15 ottobre 2020 [165] dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 (L. 124/2020) e successivamente al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (legge 159/2020) [166] .
23_Articolo 38, commi 1 e 6, D.L. 23/2020
(Disposizioni urgenti in materia contrattuale
per la medicina convenzionata)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183)
[167]
- concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell’articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 -.
La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati -. Si valuti se tale richiamo sia superfluo, considerata la portata normativa del comma
[168]
.
Il suddetto comma 1 prevede la corresponsione in via immediata - con i relativi arretrati - ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall’Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019.
Più in particolare, i suddetti incrementi - relativi sia alla quota capitaria (cioè, per assistito) sia alla quota oraria - per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta sono riconosciuti, in via transitoria, nelle more della conclusione dell’accordo collettivo nazionale per il 2016-2018 relativo alla medicina generale ed alla pediatria di libera scelta (commi 1 e 2 del citato articolo 38); il riconoscimento concerne anche gli arretrati. Gli incrementi medesimi cessano qualora le trattative per il suddetto accordo non si concludano - secondo la formulazione del comma 2 dello stesso articolo 38 - entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; considerato che tale comma non è stato richiamato dalle successive disposizioni legislative connesse alle varie proroghe dello stato di emergenza in oggetto, il termine per la conclusione dell'accordo, ai fini in esame, sembrerebbe continuare a decorrere - anche in base alla norma di chiusura di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124 - dal 31 luglio 2020.
Le relazioni illustrativa e tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23 [169] rilevano che gli incrementi previsti dal suddetto Atto di indirizzo sono pari all’1,84% per il periodo 1° gennaio 2018-31 marzo 2018 e al 4,23% dal 1° aprile 2018.
Per i medici di medicina generale, ai sensi del comma 2 del citato articolo 38, il nuovo accordo collettivo deve tener conto - in termini coerenti con la parte normativa prevista dal suddetto Atto di indirizzo - anche dei compiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 38. Quest’ultimo comma reca il principio secondo cui i medici di medicina generale devono garantire la reperibilità a distanza per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 38 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati - medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali -, l’adeguamento in via immediata del trattamento economico relativo al 2018, in base al summenzionato Atto di indirizzo per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata; la relazione tecnica del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23
[170]
rileva che l’adeguamento consiste esclusivamente nella decorrenza anticipata - dal 1° aprile 2018, anziché dal 1° settembre 2018 - dell’incremento già riconosciuto, pari al 4,23%, dall’accordo collettivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019 e oggetto dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 31 marzo 2020.
Si ricorda che il comma 7 del citato articolo 38 specifica che agli oneri derivanti dal medesimo articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
24_Articolo 40, commi 1, 3 e 5, D.L. 23/2020
(Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali
in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19)
La proroga in esame - stabilita (rispetto al termine previgente del 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (secondo i termini temporali di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183) [171] - concerne la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40 [172] del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 - sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull’uso compassionevole [173] dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti.
Le misure temporanee in esame hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili. Tali norme assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall’articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 della citata L. di conversione n. 40 fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione) -.
Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 40 prevede che, per la suddetta finalità, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) possa accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, degli studi osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Sia in tale comma sia in alcuni dei commi successivi, la disciplina presenta alcune modifiche e precisazioni terminologiche rispetto alla versione di cui al suddetto articolo 17 abrogato. Esse, tra l’altro [174] : limitano l’ambito ai medicinali, espungendo il riferimento ai dispositivi medici; estendono le norme specifiche e transitorie in oggetto alla categoria degli studi osservazionali (si ricorda che tali studi - nell’ambito dei quali i farmaci sono prescritti secondo le indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio - non sono assoggettati alla disciplina generale in materia di sperimentazione clinica dei medicinali [175] ); distinguono, ai fini dell’applicazione delle norme in oggetto, in conformità alla distinzione operata dal D.M. 7 settembre 2017, tra la fattispecie di un programma di uso terapeutico compassionevole per una pluralità di pazienti (sulla base di un protocollo clinico) e l’ipotesi di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito).
In base al comma 2 dell'articolo 40, con riferimento all’ambito suddetto (costituito dai pazienti affetti dal virus COVID-19), i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV [176] , degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preventivamente valutati da parte della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA. La Commissione comunica gli esiti della valutazione anche al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile [177] . Relativamente agli studi di fase I, la Commissione si avvale del parere della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione (Commissione istituita presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 2001, n. 439); tale parere non era contemplato nel suddetto articolo 17 abrogato.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 40, il comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive-IRCCS "Lazzaro Spallanzani" è individuato quale comitato etico unico nazionale per la valutazione degli studi e dei programmi in oggetto (con riferimento, come detto, ai pazienti affetti da COVID-19) ed esprime il relativo parere nazionale, anche tenendo conto della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA. Il suddetto comitato etico (comma 4 dell'articolo 40) acquisisce, dai promotori, tutta la documentazione necessaria, unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV [178] , degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché degli eventuali emendamenti; la versione posta dal suddetto articolo 17 abrogato faceva riferimento esclusivamente all’acquisizione degli studi sperimentali sui medicinali di fase II, III e IV, degli eventuali emendamenti e delle richieste dei medici per gli usi compassionevoli.
Il comma 4 dell'articolo 40 specifica altresì che per le valutazioni delle richieste di usi terapeutici compassionevoli nominali (inerenti, come detto, a singoli pazienti, con impiego del medicinale in base alle evidenze scientifiche e non nell'ambito di un protocollo clinico definito) si applicano le disposizioni già vigenti in materia (attualmente stabilite dal citato D.M. 7 settembre 2017). Tale norma di chiusura non figurava nel suddetto articolo 17. Al riguardo, le circolari dell’AIFA del 6 aprile 2020 (emanata durante la vigenza del medesimo articolo 17) e del 22 maggio 2020 hanno specificato che per le richieste di usi terapeutici nominali resta competente il comitato etico locale.
Il comma 5 dell'articolo 40 prevede che il suddetto parere del comitato etico nazionale sia comunicato all’AIFA e sia quindi pubblicato, insieme con il protocollo approvato da parte del parere, sul sito internet istituzionale di quest’ultima. Il comma demanda inoltre all’AIFA di emanare, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sentito il comitato etico dell'Istituto Spallanzani, una circolare che - al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 - definisca le procedure semplificate per l'acquisizione delle domande di sperimentazione clinica e per le modalità di adesione agli studi, in deroga alle procedure vigenti. In merito, come accennato, era stata già emanata dall’AIFA la circolare del 6 aprile 2020, durante la vigenza del suddetto articolo 17; successivamente, è stata emanata la circolare del 22 maggio 2020. Anche le procedure e le modalità stabilite dalla circolare trovano applicazione limitatamente al periodo temporale summenzionato.
Il comma 6 dell'articolo 40 prevede (tale disposizione non era presente nell’articolo 17 abrogato) che per gli studi sperimentali di cui al medesimo articolo senza scopo di lucro non occorra la stipula di una specifica polizza assicurativa. In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del citato D.L. n. 23 [179] osserva che, in considerazione dell’emergenza in oggetto, "è stato previsto che le menzionate sperimentazioni ove siano non profit, rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione".
Il comma 7 dell'articolo 40 reca la clausola di invarianza finanziaria, specificando che le amministrazioni pubbliche svolgono i compiti previsti dalle norme in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riguardo ai compiti del comitato etico nella sperimentazione clinica, si ricorda, in sintesi, che l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, stabilisce che esso debba esprimere il proprio parere prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica (in merito alla quale sia stato interpellato come comitato competente). Il medesimo articolo detta i criteri per la formulazione del parere. Il comitato etico è "un organismo indipendente, composto da personale sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione, sull'idoneità degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato" (articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo). L'articolo 7 dello stesso D.Lgs. n. 211, e successive modificazioni, disciplina il parere unico in caso di sperimentazioni, basate su un unico protocollo, condotte da più centri.
Riguardo ai compiti del comitato etico nelle procedure inerenti all’uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione, cfr. il D.M. 7 settembre 2017.
Riguardo al comitato etico dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani, si veda la pagina internet ad esso dedicata.
25_Articolo 4, commi 1 e 3, D.L. 34/2020
(Avvio di specifiche funzioni assistenziali
per l'emergenza COVID-19)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 25 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 4, commi 1 e 3 del decreto legge n. 34 del 2020, che disciplina la remunerazione di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e già prorogato fino al 31 dicembre 2020.
L’articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 34
[180]
(legge n. 77 del 2020) ai comma 1 e 3 prevede, per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, che le regioni, anche quelle sottoposte a piano di rientro
[181]
, e le province autonome di Trento e Bolzano, possano effettuare il riconoscimento a favore di determinate strutture sanitarie, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza, secondo le disposizioni dei predetti piani, e di un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.
Le strutture sanitarie interessate sono quelle inserite nei piani adottati per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio, in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 18/2020
[182]
.
Tale remunerazione, in origine prevista limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020) è stata prima prorogata al 15 ottobre 2020
[183]
dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 (L. 124/2020) e successivamente al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (legge 159/2020)
[184]
.
La remunerazione della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario sono riconosciuti anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 118/2011
[185]
, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020, vale a dire: alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.
Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario sono rimesse ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, avendo riguardo alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture relativi:
·
all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione;
·
all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione.
Si veda anche la proroga, richiamata dal n. 2 dell’Allegato 1, relativa al potenziamento delle reti assistenziali di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020 (L. 27/2020).
26_Articolo 9, D.L. 34/2020
(Proroga dei piani terapeutici)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 26 del medesimo decreto legge, riferite all’art. 9 del decreto legge n. 34 del 2020, che prevede la proroga dei piani terapeutici, già prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2020.
L’articolo 9 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 34 [186] (legge n. 77 del 2020) ha previsto la proroga di ulteriori 90 giorni dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell’emergenza epidemiologica in corso, relativi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici in considerazione della necessità di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2, limitando l’affluenza negli ambulatori specialistici al fine di ottenere il rinnovo dei predetti piani.
I piani terapeutici in commento sono relativi alla fornitura di ausili, dispositivi monouso e altri dispositivi protesici fissati in base ai livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M 12 gennaio 2017 (decreto aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – L.E.A), dovuti a incontinenza, stomie e alimentazione speciale, per i laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, oltre che per patologie respiratorie e per altri prodotti funzionali all’ospedalizzazione a domicilio.
La norma prevede inoltre che le Regioni adottino procedure accelerate per l’effettuazione delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici a seguito della ulteriore scadenza definita dalla proroga.
La proroga in esame, in origine prevista limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020) è stata prima estesa al 15 ottobre 2020
[187]
dall’Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020 (L. 124/2020) e successivamente al 31 dicembre 2020, dal decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (legge 159/2020)
[188]
.
27_Articolo 33, D.L. 34/2020
(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi)
L’articolo 19 del decreto legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 - n. 27 del medesimo decreto legge, riferite all’articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2020, che disciplina la sottoscrizione di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato nonché disposizioni in materia di distribuzione di prodotti assicurativi.
L'articolo 33 del decreto legge n. 34 del 2020, estendendo le previsioni già adottate dall'articolo 4 del decreto legge n. 23 del 2020 con riferimento alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari, dei contratti di credito, dei contratti relativi a servizi di pagamento e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta, stabilisce una disciplina applicabile (originariamente fino al 31 luglio 2020) alla conclusione di specifiche categorie di contratti legati all'attività finanziaria e assicurativa.
Si tratta, in particolare, dei contratti relativi allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, disciplinati dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF), dei contratti relativi all'adesione ad offerte al pubblico di prodotti finanziari, disciplinati dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 95 del TUF, per gli strumenti finanziari comunitari e i prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aperti, e dell'articolo 98-quater per le quote o azioni di OICR aperti, nonché dei contratti di assicurazione disciplinati dall'articolo 1888 del codice civile e dell’articolo 165 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private - CAP).
Con riferimento ai tali contratti, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, l'articolo in esame stabilisce che gli stessi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
In particolare, viene disposto che, durante lo stato di emergenza, risultano soddisfatti i requisiti di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici previsti dall’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), a condizione la comunicazione mediante la quale viene espresso il consenso sia:
§
accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente;
§
faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo,
§
sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Viene inoltre previsto che il requisito della consegna di copia del contratto sia soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole e che l’intermediario consegni la copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori definisce (articolo 2) il "supporto durevole" come ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
Si prevede, infine, che il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto possa essere utilizzato dal cliente per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.
Il comma 2-bis stabilisce che, nell'ambito delle misure di cui all'articolo in esame volte a semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e 194-septies del TUF, nella formulazione vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 165 del 2019, e le disposizioni regolamentari emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.
Con il decreto legislativo n. 165 del 2019 sono state adottate disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 129 del 2017, di attuazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta "MiFID II"), relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari.
Nell'ambito del riparto di competenze fra la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il decreto legislativo correttivo alle norme di attuazione della "MiFID II" ha eliminato l'obbligo (ripristinato fino al 31 dicembre 2020 dall'articolo in esame) di notifica preventiva alla CONSOB dei documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (IBIP).
In particolare, l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2019 ha abrogato l'articolo 4-decies del TUF che contiene tale prescrizione.
Sono stati di conseguenza modificati anche i seguenti articoli del TUF:
§ 4-sexies. In particolare, è stata eliminata la lettera c) del comma 2, che identifica la CONSOB come autorità competente alla notifica preventiva del KID. È stato inoltre riformulato il comma 5, sostituendo la delega regolamentare relativa alle modalità di attuazione degli obblighi abrogati con una delega a individuare, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai KID prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati;
§ 4-septies, con l’eliminazione del rinvio agli obblighi del 4-decies;
§ 193-quinquies, con abrogazione del comma 2, che sanziona la violazione degli obblighi eliminati;
§ 194-septies eliminando dalle fattispecie elencate nel comma l le violazioni del 4-decies.
28_Articolo 34 D.L. 34/2020
(Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali)
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 28, l’articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di Buoni fruttiferi postali.
In estrema sintesi, l'articolo 34 consente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 (19 maggio 2020) e fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alla normativa vigente, la stipula per via telefonica dei contratti di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (commi 1 e 2). L'articolo dispone inoltre che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza (comma 3).
Lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato inizialmente disposto con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di 6 mesi, fino al 31 luglio 2020.
L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2020 (legge n. 124 del 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 6), del decreto-legge n. 125 del 2020 (legge n. 159 del 2020) ha già disposto una prima proroga, dal 31 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, delle disposizioni recate dal medesimo articolo 34.
Il nuovo termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, è stato fissato al 31 gennaio 2021. Successivamente, con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 il termine dello stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021,
La disposizione in esame reca dunque una ulteriore proroga, fissando il termine di applicazione della disciplina derogatoria alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (attualmente, come si è detto, stabilita nel 30 aprile 2021), e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i contratti relativi al servizio di collocamento dei Buoni postali fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020 (19 maggio 2020) e fino termine del periodo di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga all’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. n. 144 del 2001 (concernente i servizi di bancoposta), previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente.
Per effetto del decreto-legge in esame, tale possibilità di stipula viene estesa anche ai contratti stipulati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (30 aprile 2021), e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
L'articolo 2, comma 3, del D.P.R. n. 144 del 2001 dispone che alle attività di raccolta di risparmio e alle attività connesse o strumentali svolte in seno all’attività di bancoposta siano applicabili le disposizioni in materia di vigilanza (articolo 5 del Testo unico bancario - TUB), di emissioni di obbligazioni e titoli (articolo 12 TUB), in materia di succursali estere (articolo 15 commi 1, 2 e 16 commi 1, 2 e 5 TUB), tutte le norme relative alle partecipazioni nelle banche (dunque articoli da 19 a 24 TUB), i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza posti a carico degli esponenti aziendali (articolo 26 TUB), di esercizio della vigilanza, con l’esclusione delle norme sui controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie (articoli da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68 TUB), di provvedimenti straordinari in relazione a banche autorizzate in Italia, nel caso di crisi (articolo 78 TUB). Si applicano inoltre alcune disposizioni di trasparenza, in particolare quelle delle norme sull’emissione e sul rimborso della moneta elettronica (articoli 114-bis e 114-ter del TUB), relative a operazioni e servizi bancari e finanziari e in materia di diritto di recesso (articoli da 115 a 120-bis TUB) e alle modalità di calcolo del Tasso Annuo Effettivo Globale – TAEG per la concessione di finanziamenti e le tutele previste in materia di credito al consumo (articoli da 121, comma 3, a 126 del TUB), con esclusivo riferimento all'attività di intermediario svolta da Poste Italiane in seno all’attività di bancoposta. Sono altresì operative le disposizioni introdotte nel Testo Unico a seguito del recepimento della disciplina europea dei servizi di pagamento (articoli da 126-bis a 128-quater del TUB), nonché regole generali, spese addebitabili, controlli, contenzioso (articolo 129 del TUB). Infine, si applicano le norme che sanzionano l’omissione delle comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in società appartenenti ad un gruppo bancario e in intermediari finanziari (articolo 140 TUB) e le disposizioni sanzionatorie contenute negli articoli da 143 a 145 del TUB.
Il comma 1 prosegue prevedendo che, prima che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento concluso telefonicamente, gli dovranno essere fornite le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto legislativo 206 del 2005, ivi comprese le informazioni relative all’esercizio del diritto di recesso.
Successivamente alla conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle condizioni generali di contratto.
Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per l’esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso, il sottoscrittore può usare il medesimo strumento impiegato per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020. Per effetto del decreto-legge in esame, tale scadenza è prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (30 aprile 2021), e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Il comma 2 precisa che resta salva l’applicazione, in quanto compatibili, delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l’art. 67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza.
L'articolo 67-quaterdecies del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza) stabilisce che il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 143 del 1991, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.
Il comma 3 dispone infine che i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza. Per effetto del decreto-legge in esame, tale scadenza è prorogata fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (30 aprile 2021), e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa del decreto-legge n. 34 del 2020, la disposizione è finalizzata ad assicurare maggiori risorse per il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto dell’economia del Paese nonché a prevedere l’adozione di procedure semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia.
Si tratterebbe di una soluzione volta a contemperare l’esigenza di accesso ai prodotti di risparmio postale, nella forma di buoni fruttiferi postali, di quella parte della popolazione con bassa propensione all’uso di canali telematici digitali e di quella che non dispone affatto di tali canali, con quella di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del coronavirus di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali.
La norma per tale via assicurerebbe maggiori risorse per il sostegno, tra l’altro, del finanziamento delle infrastrutture nazionali e del sistema imprenditoriale attraverso il risparmio postale.
29_Articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020
(Lavoro agile nel settore privato)
L’articolo 19 proroga sino al termine dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021 - in luogo del termine del 31 gennaio 2021 finora previsto - le disposizioni richiamate dal numero 29 dell’Allegato 1 al presente decreto, concernente la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.
Le disposizioni richiamate dal suddetto numero 29 dell’Allegato 1 sono quelle di cui all’articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020. Conseguentemente, la suddetta proroga – che opera nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente - concerne:
§ la possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti [189] (di cui all’art. 90, c. 3, del D.L. 34/2020);
§ l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui all’art. 90, c. 4, del D.L. 34/2020).
La disposizione in commento non prevede invece la proroga del comma 1, secondo periodo, del richiamato art. 90 del D.L. 34/2020 che riconosceva – sino al 15 ottobre 2020
[190]
- il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in favore dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19
[191]
.
Per completezza, si ricorda che parte della suddetta platea di lavoratori cosiddetti fragili rientra anche nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 26, c. 2-bis, del D.L. 18/2020. Tale articolo riconosce, dal 16 ottobre al 28 febbraio 2021 - termine così prorogato dall’art. 1, c. 481, della L. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021) - il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. La modalità agile può essere realizzata anche attraverso la destinazione a mansione diversa (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti) o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 30, l’articolo 100 del D.L. 34/ 2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, che dispone la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.
Tale facoltà è prevista, eccezionalmente, dall’articolo 100 del dl 34/2020 (la cui efficacia è stata prorogata al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1, comma 3, del dl 83/2020), al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 e si aggiunge alla facoltà di avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019- 2021) [192] .
L’avvalimento previsto dalla norma dovrà avvenire nell’ambito dell’attuale contingente di organico e di mezzi assegnato dall’Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pertanto la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 1° marzo 2021 quanto disposto dall’articolo 232, comma 4, del D.L. 34/2020 che autorizza gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (cd. SAL), per interventi di edilizia scolastica, anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
L’art. 232, comma 4 del D.L. 34/2020 è stato dapprima prorogato fino al 15 ottobre 2020 ad opera dell’art. 1, comma 3, del D.L. 83/2020 e, successivamente, fino al 31 dicembre 2020, dall’art. 1, comma 3, lett. a) del D.L. 125/2020.
Come ricordato dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) (Atto di segnalazione n. 5 del 29 aprile 2020), in materia di sospensione delle attività contrattuali rilevano le seguenti disposizioni: l’art. 107 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e gli articoli 10 (sospensione dei lavori) e 23 (sospensione dell’esecuzione) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione).
In materia, invece, di emissione e pagamento degli acconti del corrispettivo di appalto, i riferimenti normativi risultano essere l’art. 113-bis (termini di pagamento. clausole penali, recentemente sostituito dall’art. 5, comma 1, della L. 37/2019 – Legge europea 2018) del Codice medesimo e l’art. 14 (documenti contabili) del citato D.M. 49/2018.
Dal complesso delle richiamate disposizioni si evince che al verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice dei contratti pubblici (cioè circostanze speciali, ragioni di necessità o di pubblico interesse, o cause imprevedibili o di forza maggiore), il direttore dei lavori dispone la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione in cui si dà atto dello stato di avanzamento dei lavori.
In sostanza, con l’attuale normativa vigente, non è prevista in corrispondenza della sospensione dei lavori l’emissione di un certificato di pagamento relativo allo stato avanzamento lavori, che, quindi, interviene, in aderenza a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. 49/2018, secondo i termini e le modalità definite nella documentazione di gara e nel contratto, indipendentemente dalla sospensione.
Su tale ultimo punto, il Codice dei contratti pubblici disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia all’art. 106 e, per quel che qui interessa, al comma 1, lett. c) di tale disposizione, che prevede la modifica del contratto da parte del RUP, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
§ la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore (…). Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
§ la modifica non altera la natura generale del contratto.
Pertanto, l’art. 232, comma 4, del D.L. 34/2020 – tenuto conto che non richiama espressamente l’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 – appare finalizzato a superare l’ostacolo al pagamento anticipato rappresentato dalla previsione di tale ultima disposizione, secondo cui per il pagamento anticipato del SAL occorre preliminarmente modificare – in modo consensuale – il contratto di appalto tramite un atto aggiuntivo, in cui indicare le nuove modalità di pagamento delle rate in acconto, svincolando, così, l’emissione del SAL dagli importi indicati nel contratto medesimo.
L’art. 232, comma 4, appare in linea con la richiesta formulata nella citata segnalazione ANAC n. 5/2020, ove si sottolinea che consentire “alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell’epidemia in corso, potrebbe rappresentare uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici per affrontare la carenza di liquidità connessa alla sospensione delle attività”.
Si ricorda, infine, che il comma 4 dell’art. 6 del D.L. 162/2019 (cd. decreto proroga termini) ha prorogato (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. In particolare, la proroga ha riguardato il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente link.
31.2_Articolo 232, comma 5, D.L. 34/2020
(Accelerazione dell’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica)
Il numero 31 dell’allegato 1 – in combinato disposto con l’art. 19 – proroga ulteriormente (dal 31 dicembre 2020) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l’efficacia delle previsioni recate dall’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), volte ad accelerare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche (evidentemente, relative all’a.s. 2019/2020).
L’art. 232, co. 5, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto che, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia durante la fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche – che, si ricorda, per l’a.s. 2019/2020 è stata avviata, sull’intero territorio nazionale, a decorrere dal 5 marzo 2020 – per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
Successivamente, il numero 34 dell'allegato 1, in combinato disposto con l’art. 1, co. 3, del D.L. 83/2020 (L. 124/2020), aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) l’efficacia di tali previsioni.
Da ultimo, la stessa efficacia era stata prorogata dall’art. 1, co. 3, lett. a), del D.L. 125/2020 (L. 159/2020) fino al 31 dicembre 2020 (e non fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).
In particolare, a seguito delle disposizioni in esame, si prevede anzitutto la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, della applicabilità della previsione in base alla quale per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l’assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali sono acquisiti entro 10 giorni dalla relativa richiesta formale.
Con specifico riferimento a pareri, visti e nulla osta relativi a interventi di edilizia scolastica, l’art. 1, co. 260, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto, a regime, che gli stessi sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Decorso inutilmente tale termine, gli stessi si intendono acquisiti con esito positivo.
Nella disciplina generale sui procedimenti amministrativi recata dall’art. 16 della L. 241/1990, invece, i pareri degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni sono resi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta
[193]
.
In base all’art. 17-bis della medesima L. 241/1990, gli assensi, i concerti o i nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici, sono resi entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. In caso di decorso del termine senza che sia stato comunicato l'atto di assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
Inoltre, si proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, l’applicabilità della previsione in base alla quale, decorso il termine di 10 giorni, nei 3 giorni successivi il Ministero dell’istruzione indice apposita conferenza di servizi, convocando tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.
Al riguardo si ricorda che, in base all’art. 232, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) la conferenza di servizi si svolge in forma simultanea e in modalità sincrona, anche in via telematica, e si conclude entro 7 giorni dalla sua indizione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi si intende quale silenzio assenso.
Con la determinazione motivata di conclusione della conferenza, il Ministero dell’istruzione procede all’adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza
[194]
.
L’articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 del medesimo decreto-legge, tra cui, al n. 32, l’articolo 263, comma 1, del D.L. 34/2020, in vigore fino al 31 dicembre 2020, finalizzato ad adeguare le misure di limitazione delle presenze del personale delle pubbliche amministrazioni sul luogo di lavoro alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese, connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali prevedendo, in particolare, l’applicazione, entro il 31 dicembre 2020, del lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.
L’articolo 263, comma 1, del dl 34/2020, in particolare, al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, prevede che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (sui quali cfr. infra), organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. Tali misure semplificate consentono di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81
[195]
relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
L’articolo 87, comma 1 dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, la modalità ordinaria di lavoro delle amministrazioni pubbliche sia il lavoro agile, per cui, alla lett. a) si prevede la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; peraltro, alla lettera b), la norma consente di prescindere, per ragioni di efficienza e rapidità dell’azione amministrativa, dalla stipula, altrimenti necessaria, degli accordi individuali tra le parti e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 relativi alle modalità di svolgimento del lavoro agile.
Inoltre, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle predette amministrazioni, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
Si segnala, peraltro, che con decreto ministeriale del 23/12/2020 sono state prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale, ed in particolare quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 di quel decreto, ove si stabiliva che, “fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
La Relazione illustrativa al provvedimento, precisa, appunto, che la proroga attiene alla deroga del previo accordo individuale (tra amministrazione e lavoratore) per l'accesso alla modalità di lavoro agile da parte del dipendente, disposta dall’articolo 87, comma 1, lett. b). Si tratta, pertanto, di una misura di carattere procedimentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Ai sensi della novella di cui all'articolo 1-ter del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2020, n. 159.
[2] Resta fermo il principio (posto dall’articolo 34-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) che la procedura concorsuale è preceduta dallo svolgimento delle procedure di mobilità.
[3] Come detto, con riferimento a queste ultime cessazioni, la proroga è stata già disposta dalla novella di cui all'articolo 1-ter del D.L. n. 125 del 2020.
[4] Per gli enti pubblici di ricerca, cfr. infra.
[5] Ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dell’articolo 3, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e dell'art. 1, comma 227, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. Le possibilità di assunzioni in esame sono state già oggetto di precedenti proroghe (cfr. l’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e l’articolo 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e successive modificazioni).
[6] Con riferimento alle cessazioni verificatesi negli anni 2009-2012, si applica anche il limite del 20 per cento delle unità cessate (ai sensi del citato articolo 3, comma 102, della L. n. 244 del 2007).
[7] Cfr. l’articolo 66, comma 9-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).
[8] Per i ricercatori, le assunzioni in oggetto sono previste a tempo determinato a decorrere dal 2012. Cfr. infra, in nota, per i relativi riferimenti normativi.
[9] Cfr. l’articolo 66, commi 13 e 13-bis, del citato D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008), e successive modificazioni, il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 216 del 2011 (convertito dalla L. n. 14 del 2012) e il citato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 192 del 2014 (convertito dalla L. n. 11 del 2015).
[10] Cfr. il citato articolo 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112 del 2008 (convertito dalla L. n. 133 del 2008).
[11] Il termine finale è stato così prorogato dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.
[12] Dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale; tuttavia, tale esclusione non concerne - ai sensi del comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
[13] Riguardo alle risorse finanziarie, cfr. anche il comma 3 del suddetto articolo 20 del D.Lgs. n. 75.
[14] Data di entrata in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124, recante la delega in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 75 del 2017.
[15] Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.
[16] Il termine è stato così prorogato dal comma 1-bis del citato articolo 1 del D.L. n. 162 del 2019 (convertito dalla L. n. 8 del 2020).
[17] Dall'applicazione delle norme suddette è escluso il personale dirigenziale; tuttavia, tale esclusione non concerne - ai sensi del comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
[18] Riguardo a tale data, cfr. supra.
[19] Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.
[20] Per le ultime disposizioni di proroga, di cui all'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, nonché di cui all'articolo 19 del presente D.L. n. 183 ed al relativo allegato 1, si rinvia alla scheda di lettura della relativa voce di quest'ultimo allegato.
[21] Cfr. l’A.C. n. 2845.
[22] Per l'attuale esclusione di tale istituto, cfr. supra, in nota.
[23] L'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ai sensi dell'art.259, comma 6, del TUEL è chiamato a rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e, contestualmente, a ridurre la spesa per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno di riferimento.
[24] Il richiamato art. 14 dispone che, per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, gli enti possono utilizzare, dal 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nel 1998, al Fondo per il compenso del lavoro straordinario (di cui all’art. 31, c. 2, del CCNL del 6 luglio 1995) per la parte che residua dopo l’applicazione di quanto disposto dal successivo art. 15, c. 1, che prevede la destinazione di determinate risorse per migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi.
[25] Con riguardo all'articolo 4 e alla sua attuazione si veda la seguente sezione del sito della giustizia amministrativa:https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/udienze-da-remoto-art4dl282020.
[26] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
[27] ASL (aziende sanitarie locali); aziende ospedaliere (AO); Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS), anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie (AOU) integrate con il Servizio sanitario nazionale e IZS (Istituti zooprofilattici).
[28] La norma è stata estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) e al 2020 con l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019 (Proroga termini, L. n. 8 del 2020).
[29] La proroga del finanziamento è stata già precedentemente prevista dall’art. 25-sexies, comma 1, D.L. n. 119/2018 (L. n. 136/2018); dall'art. 38, comma 1-novies, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019) e, successivamente, dall'art. 5, comma 5-bis, del D.L. n. 162/2019 (L. n. 8/2020).
[30] Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60/2019.
[31] Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157/2019.
[32]
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.
[33] In base a quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 26 del 2014.
[34] In base all'articolo 16, comma 1, lettera d) del citato D.Lgs. n. 26 del 2014.
[35] Rispettivamente: c) considerare la necessità' di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come «moderata» e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come «lieve» o «non risveglio», ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2010/63/UE; e f) vietare l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;
[36] In particolare, vengono introdotte, in difformità della normativa europea in materia, le seguenti disposizioni:
· divieto degli esperimenti e delle procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici;
· divieto di utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari;
· divieto di allevare, ma non di utilizzare, nel territorio nazionale cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.
[37] Sul punto, si ricorda che, a livello europeo, è stato creato il Laboratorio di riferimento dell'Unione per la convalida di metodi alternativi ai test sugli animali (European Union Reference Laboratory for alternatives to animal - EURL ECVAM), che ha contribuito a definire i principi di base della validazione e le procedure in grado di ridurre, rifinire e rimpiazzare l'uso di animali da laboratorio. La definizione di tali metodi è comunemente conosciuta come il Principio delle 3Rs, dall'inglese Replacement, nel caso l'animale venga completamente sostituito; Reduction, se si riesce ad attuare lo stesso esperimento con un numero inferiore di animali; Refinment, ovvero qualsiasi metodo o approccio che impedisce o riduce l'esistente o potenziale condizione di pena, dolore o qualsiasi condizione avversa all'animale.
[38] La Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni. La Commissione Affari sociali della Camera ha invece approvato parere contrario. Con il parere approvato, la Commissione ha espresso anche la preoccupazione che l'introduzione di norme più restrittive rispetto a quelle della direttiva possa escludere l'Italia dal circuito dei grandi progetti di ricerca internazionale che prevedono l'uso di animali da laboratorio. Entrambe le Commissioni parlamentari hanno inoltre sottolineato l'inadeguatezza dei fondi previsti per lo sviluppo di metodi alternativi.
[39] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, l’AIFA può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non possa far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. Tale possibile fattispecie si aggiunge alle altre fattispecie di lavoro a tempo determinato o flessibile, ammesse nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
[40] Resta fermo che l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del citato D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni (comma richiamato dal citato articolo 9-duodecies, comma 2, del D.L. n. 78).
[41] La formulazione originaria del citato articolo 9-duodecies, comma 2, del D.L. n. 78 prevedeva che le procedure in esame fossero effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno. Il comma 1 dello stesso articolo 9-duodecies ha elevato a 630 il numero di unità della dotazione organica dell’AIFA (numero comprensivo anche delle procedure di assunzioni summenzionate).
[42] Cfr. l’A.C. n. 2845.
[43] Il divieto che concerne tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è posto dall'articolo 7, comma 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 165. Il termine di decorrenza del 1° luglio 2019 è stabilito dall'articolo 22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.
[44] Tali dipendenti a termine rientrano nel ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, ruolo istituito, presso gli Istituti summenzionati, ai sensi dei commi 422 e 423 del citato articolo 1 della L. n. 205 del 2017. Cfr. anche infra, in nota.
[45] Di cui al comma 432 del citato articolo 1 della L. n. 205, e successive modificazioni.
[46] Tale data corrisponde (ai sensi del citato comma 432 dell'articolo 1 della L. n. 205) al centottantesimo giorno successivo alla decorrenza della sezione contrattuale relativa al summenzionato ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria (tale sezione è stata istituita - con decorrenza dal 12 luglio 2019 - dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 11 luglio 2019).
[47] Anche tali dipendenti a termine rientrano nel summenzionato ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
[48] Ai sensi del comma 433 dello stesso articolo 1 della L. n. 205.
[49] Cfr. l’A.C. n. 2845.
[50]
Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n.124.
[51] L’art. 1 del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, con contestuale soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[52] In base all’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal 1999 il Consiglio dei ministri determina per tutte le pubbliche amministrazioni, entro il primo semestre di ogni anno, il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. E’ conseguentemente emanato un DPCM.
[53] Evidenzia, inoltre, che nell’a.s. 2020/2021 sono 24.387 i posti funzionanti, mentre la dotazione organica è pari a 17.071 unità.
[54] Le dotazioni organiche per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria tengono conto della previsione di cui all’art. 1, co. 3, della L. 186/2003, in base alla quale in tali ordini di scuole l’insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica.
[55]
In particolare, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.
Nelle scuole dell’infanzia e primaria l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla CEI in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria, abbia frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque sia riconosciuto idoneo dall'ordinario diocesano; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.
[56] L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori del concorso è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.
[58] L’indizione del concorso non ha riguardato i posti d’insegnamento della religione cattolica nelle province di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d’Aosta, per i quali la normativa vigente prevede autonome procedure di reclutamento del personale docente.
[59] L’art. 6 del d.lgs. 168/2001 stabilisce che per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il piano triennale dei fabbisogni 2019-2021 dell'allora MIUR è stato approvato con D.M. 25 settembre 2018, n. 627. A seguito della soppressione del MIUR, l'art. 3, co. 4, del D.L. 1/2020 (L. 12/2020) ha previsto intanto il trasferimento del personale sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. La procedura di interpello è stata disposta con decreto 14 agosto 2020, n. 101.
[60] La prima dichiarazione dello stato di emergenza, con scadenza fino al 31 luglio 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020; la seconda dichiarazione, con scadenza fino al 15 ottobre 2020, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 29 luglio 2020; la terza dichiarazione, con scadenza fino al 31 gennaio 2021, si è avuta con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020. La quarta con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con scadenza fino al 30 aprile 2021.
[61] Per un riepilogo di tutti i provvedimenti di contenimento si veda il Dossier del Servizio studi del Senato n. 306/1 di novembre 2020, Le misure di contenimento del contagio nei Dpcm di attuazione con Testo a fronte tematico dei Dpcm dal 7 agosto al 3 novembre 2020.
[62] L'art. 2 del D.L. 19/2020, al comma 1, demanda l'adozione delle misure di contenimento (elencate nell'articolo 1) ai D.P.C.M., per l'adozione dei quali si procede: i) su proposta del Ministro della salute o ii) su impulso delle regioni (con una proposta dei Presidenti delle regioni interessate, qualora le misure riguardino esclusivamente una o più regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, qualora le misure riguardino l'intero territorio nazionale). In entrambi i casi, il decreto è adottato sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia (nonché sentiti i Presidenti delle regioni interessate o il Presidente della Conferenza delle regioni nel caso sub i)).
[63] Le proroghe sono state disposte dall’art. 6, co. 4, lett. c), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), dall’art. 7, co. 8, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), dall’art. 4, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), dall’art. 1, co. 1143, lett. a), della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), dall'art. 1, co. 1138, lett. a), della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) e dall’art. dall'art. 6, co. 4, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).
[64]
Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, che ha anche apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.
[65] In base al co. 5 dello stesso art. 58 – come modificato, da ultimo, dall'art. 2, co. 5, lett. a), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – dall’a.s. 2013/2014 e fino al 29 febbraio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali hanno acquistato – ai sensi dell’art. 1, co. 449, della L. 296/2006 (che ha disposto che tutte le amministrazioni statali sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni-quadro Consip) – i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sarebbe sostenuta per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell’art. 4 del DPR 119/2009 (che aveva previsto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico erano assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, era accantonato il 25% dei posti del corrispondente profilo professionale).
[66] La disciplina applicativa relativa alla prima procedura selettiva è stata adottata con D.I. 1074 del 20 novembre 2019 (qui un errata corrige all'allegato). Il bando è stato emanato con D.D. 2200 del 6 dicembre 2019. Il termine per la presentazione della domanda è poi stato prorogato con D.D. 2318 del 20 dicembre 2019. Il 5 febbraio 2020, rispondendo alla Camera all’interrogazione a risposta immediata 3-01282, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che erano state inoltrate 12.977 istanze.
Successivamente, l’art. 20 del D.L. 9/2020 – il cui contenuto è stato poi riversato nell’art. 121-bis del D.L. 18/2020 (L. 27/2020, che ha previsto l'abrogazione del D.L. 9/2020, facendo salvi gli effetti giuridici prodotti) – ha previsto che i collaboratori scolastici che avrebbero dovuto prendere servizio il 1° marzo 2020 nelle scuole chiuse a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19 avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio, dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali in attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione.
[67] La previsione era volta a consentire spostamenti fra province o fra posizioni. Con D.D. 573 del 18 maggio 2020 (di cui è stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale – IV serie speciale n. 40 del 22 maggio 2020) sono state disciplinate le modalità di predisposizione della graduatoria nazionale finalizzata al conferimento dei posti interi residuati all’esito della procedura selettiva indetta con D.D. 2200/2019 ai partecipanti destinatari di assunzioni a tempo parziale al 50% ovvero risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria.
L’inserimento nella graduatoria nazionale doveva avvenire a domanda degli interessati, sulla base del punteggio già acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza.
Dovevano essere altresì inseriti d’ufficio nella graduatoria nazionale, limitatamente alla provincia della graduatoria di inserimento, coloro che, all’esito della procedura di cui al D.D. 2200/2019, non erano stati destinatari di proposta di immissione in ruolo a tempo parziale al 50% in quanto soprannumerari nella graduatoria provinciale per carenza di posti disponibili qualora, nel corso della procedura nazionale, si fossero evidenziate ulteriori disponibilità nella provincia di inclusione per l’immissione in ruolo con contratto a tempo parziale al 50%.
In particolare, il decreto, evidenziato che, a seguito dello svolgimento della prima procedura selettiva, il numero di posti interi residuati e disponibili a livello provinciale, nell’ambito del numero complessivo di 11.263 posti, era pari a 1.817, li ha ripartiti fra province sulla base dei posti in ciascuna residuati.
La domanda per l’inserimento nella graduatoria nazionale doveva essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e degli Uffici scolastici regionali interessati. Al riguardo, con nota prot. 12254 del 18 maggio 2020 era stato chiarito che il termine decorreva dal 22 maggio 2020 e scadeva il 6 giugno 2020.
[68] La mobilità straordinaria del personale ATA assunto con le procedure di internalizzazione dal 1° marzo 2020 nel profilo professionale del collaboratore scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata disciplinata con Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3 agosto 2020.
Conseguentemente, con nota 25403 del 24 agosto 2020, il Ministero dell’istruzione ha fatto presente che le domande per la partecipazione alla procedura potevano essere inviate dal 25 al 31 agosto 2020 e che la procedura doveva concludersi entro il 13 settembre 2020.
[69] Per completezza, si ricorda che l’art. 230, co. 2-ter e 2-quater, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti con contratti a tempo parziale all’esito della prima procedura selettiva.
[70] A tal fine, ha autorizzato la spesa di € 56,17 mln nel 2021, € 56,91 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, € 60,76 mln nel 2029, € 61,56 mln nel 2030, ed € 61,62 mln annui a decorrere dal 2031. Inoltre, ha disposto che le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima della sua entrata in vigore restano confermate per la durata delle stesse.
[71] In base al FOCUS pubblicato dal MUR a novembre 2020, nell’a.a. 2019/2020 il comparto AFAM è risultato composto da una rete di 157 Istituzioni (86 statali e 71 non statali), così suddivise: 20 Accademie di belle arti statali (ABA); 19 Accademie legalmente riconosciute (ALR); 59 Conservatori di musica statali (CON – di cui 4 sezioni staccate); 18 Istituti superiori di studi musicali non statali (ISSM – ex Istituti Musicali Pareggiati); 5 Istituti superiori per le industrie artistiche statali (ISIA); 1 Accademia nazionale di danza statale (AND); 1 Accademia nazionale di arte drammatica statale (ANAD); 34 altri soggetti privati autorizzati a rilasciare titoli AFAM con valore legale ai sensi dell’art. 11 del DPR 212/2005. Il 54,5% delle Istituzioni appartiene all’Area musicale e coreutica, mentre il restante 46,5% appartiene all’Area artistica e teatrale.
[72] I termini e le modalità di formazione delle GNE sono stati definiti con DM 19 marzo 2001, come rettificato con DM 19 aprile 2001.
[73] La procedura per la formazione di tali graduatorie è stata indetta con DM 16 giugno 2005.
[74] In precedenza, l’estensione era stata disposta, per gli a.a. 2014/2015 e 2015/2016 dall’art. 6, co. 3, lett. b), del D.L. 192/2014 (L. 11/2015), per l'a.a. 2016/2017 dall’art. 4, co. 5-quater, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017), per l’a.a. 2017/2018 dall’art. 1, co. 1146, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), per l’a.a. 2018/2019 dall’art. 6, co. 2, del D.L. 91/2018 (L. 108/2018).
[75] Le modalità di inserimento in queste graduatorie sono state definite con DM 30 giugno 2014, n. 526.
[76] Le modalità di inserimento in tali graduatorie sono state definite con DM 597 del 14 agosto 2018. Le graduatorie definitive erano state pubblicate il 23 novembre 2018. Da ultimo, con avviso 1646 del 19 ottobre 2020 sono state pubblicate le graduatorie definitive rettificate.
[77] L’art. 1, co. 888, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha previsto che, successivamente all’adozione del DPCM che definisce i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale delle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, e al fine di corrispondere alle esigenze formative, a decorrere dal 1° novembre 2021 sono incrementate le dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali, incluse quelle delle istituzioni da statizzare. A tal fine, il co. 889 dello stesso art. 1 ha autorizzato una spesa di € 12 mln per il 2021 e di € 70 mln annui dal 2022.
A sua volta, il co. 890, secondo periodo, ha disposto che – evidentemente dopo l’intervento del DPCM di cui sopra e l’ampliamento delle dotazioni organiche – con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM. Il successivo co. 891, terzo e quarto periodo, ha disposto che tale decreto tiene conto degli esiti della ricognizione degli incarichi di docenza attribuiti per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche, effettuata dalle Istituzioni AFAM ai sensi del medesimo co. 891, e che alle Istituzioni che non abbiano effettuato la medesima ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organica ai sensi del co. 888.
[78] Al riguardo, l’art. 1, co. 893, della L. 178/2020 (L. di bilancio 2021) ha disposto che, fino all’applicazione del DPR 143/2019, le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 a.a., sono disciplinate con decreto del Ministro dell’università e della ricerca che, nei limiti delle risorse accantonate a tal fine negli a.a. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. A sua volta, la relazione tecnica all’A.C. 2790 (da cui, la L. 178/2020) faceva presente che in attuazione dell’art. 1, co. 654, della L. 205/2017, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti dei 3 a.a., le risorse disponibili sono pari a € 7,6 mln.
[79] La procedura di interpello è stata prevista con decreto 14 agosto 2020, n. 101.
[80] Art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), che ha riferito tale aumento anche alle abilitazioni conseguite nelle tornate 2012 e 2013.
[81] L’art. 6, co. 1, del D.L. 91/2018 (L. 18/2018) ha prorogato (dal 6 agosto 2018) al 31 ottobre 2018 il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni per la valutazione delle domande presentate nel V quadrimestre di quella tornata.
[83] Anziché fino al 31 dicembre 2020, come previsto dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla previsione di mandato biennale di cui all’art. 16, co. 3, lett. f), della L. 240/2010.
[84] Anziché entro il 30 settembre 2020, come previsto dall’art. 101, co. 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), in deroga alla previsione di cui all’art. 6 del DPR 95/2016.
[85] Quest’ultimo reca la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sul riconoscimento del possesso di una qualifica professionale, conseguita in altri Paesi dell'Unione.
[86] Di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2020, n. 41. Si ricorda che tale comma individua alcune delle professioni in oggetto mediante richiamo del regolamento di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.
Riguardo all’attuazione della norma in esame per il 2020, cfr. infra.
[87] Cfr. supra, in nota.
[88] Tale norma deriva dalla proroga del disposto di cui al comma 2 del citato articolo 6 del D.L. n. 22 del 2020.
[89] Cfr. l’articolo 3 di quest’ultimo.
[90] Riguardo a tali elenchi, cfr., rispettivamente, gli articoli 129 e 138 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101.
[91] Si ricorda che gli esami di abilitazione relativi ai suddetti esperti, medici e consulenti del lavoro sono stati oggetto, per l’anno 2020, rispettivamente, del decreto direttoriale 29 ottobre 2020, prot. n. 66, del decreto direttoriale 26 ottobre 2020, prot. n. 64, e del decreto direttoriale 4 novembre 2020, prot. n. 67 (nonché dei decreti direttoriali richiamati da quest’ultimo); i suddetti tre decreti sono stati emanati ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 6 del D.L. n. 22 del 2020.
[92] Il Comitato è stato istituito, con l’integrazione dei tre esperti, con D.I. 474 del 31 ottobre 2018.
[93] In base all’art. 2 della stessa L. 226/2017, una quota non inferiore al 20% del contributo straordinario deve essere riservata agli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla vita e all'opera di Ovidio.
[94] Per completezza, si segnala che secondo l'art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020, per attenuare gli effetti subiti dal settore cinematografico, possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi e i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva previsti dagli artt. 23-27 della L. 220/2016, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsti dall’art. 28 della stessa legge.
[95] In particolare, l'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ogni impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. Possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere – fra le quali opere prime e seconde, documentari, opere di animazione – ovvero in determinati canali distributivi e in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su mercati particolari. Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 342 del 31 luglio 2017.
[96]
In particolare, i contributi selettivi sono attribuiti, sulla base della valutazione di 15 esperti, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare e destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e, in particolare, a opere prime e seconde, opere realizzate da giovani autori, film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, opere di particolare qualità artistica, nonché opere sostenute da contributi provenienti da più aziende. Ulteriori contributi selettivi sono attribuiti alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico, a quelle di nuova costituzione, alle start-up, e a quelle che abbiano i requisiti delle microimprese, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni aventi meno di 15.000 abitanti. Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 343 del 31 luglio 2017, poi modificato con DM 148 del 15 marzo 2018, DM 9 del 15 gennaio 2019, DM 149 del 14 marzo 2019, DM 150 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019. Con DM 523 del 12 novembre 2019 sono stati nominati i 15 esperti. Modifiche allo stesso DM sono poi state apportate con DM 584 del 16 dicembre 2019.
[97]
In particolare, i contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva sono attribuiti dai medesimi esperti che si occupano dei contributi selettivi, sulla base di valutazione relativa alla qualità artistica, al valore culturale e all’impatto economico del progetto. Le disposizioni applicative sono state adottate con DM 341 del 31 luglio 2017, poi modificato con i già citati DM 148 del 15 marzo 2018, DM 149 del 14 marzo 2019 e DM 179 del 2 aprile 2019.
[98]
Da ultimo, il riparto del Fondo tra le diverse tipologie di contributo previste dalla L. 220/2016 è stato disposto, per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020.
[99]
La sezione del Fondo destinata a finanziare il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche aveva una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e ha una dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed 10 milioni di euro per il 2021. Le risorse sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto, o di contributi in conto interessi sui mutui o sulle locazioni finanziarie, finalizzati a riattivazione di sale chiuse o dismesse, realizzazione di nuove sale, trasformazione di sale o multisale esistenti, rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Particolari agevolazioni sono state previste per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti. E' stata disposta, inoltre, l'introduzione, da parte delle regioni e delle province autonome, di previsioni di carattere urbanistico ed edilizio volte ad incentivare il potenziamento e la ristrutturazione delle sale cinematografiche, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Le disposizioni applicative sono state adottate con DPCM 4 agosto 2017, poi modificato con DPCM 5 marzo 2018 che, in particolare, per gli anni dal 2018 al 2021, ha destinato una quota pari al 10% dell’ammontare delle risorse annue alla realizzazione, da parte di enti del terzo settore, di nuove sale cinematografiche presso strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate. Inoltre, ha ribadito che tra i destinatari dei contributi rientrano anche i comuni e gli altri enti pubblici proprietari di sale cinematografiche.
[100]
La sezione del Fondo destinata a finanziare il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo aveva una dotazione annua pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinati alla concessione di contributi a fondo perduto o di finanziamenti agevolati alle imprese di post-produzione italiane, comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati e tenendo conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione. Le disposizioni applicative sono state definite con DPCM 24 ottobre 2017.
[101] Il termine del 31 dicembre 2015 è stato prorogato:
- al 31 dicembre 2016 dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 617);
- al 31 dicembre 2017 dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 14);
- al 31 dicembre 2018 dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 467);
- al 31 dicembre 2019 dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, art. 1, comma 1139, lett. c);
- al 31 dicembre 2020 dal decreto-legge n. 162 del 2019 (art. 8, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 del 2020.
[102] Cfr. l’A.C. n. 2845.
[103] Riguardo alla deduzione e ad un'eventuale misura suppletiva rispetto a quest'ultima, cfr. l'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Si ricorda che il nuovo principio fiscale summenzionato si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 (fatti salvi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020).
[104] Cfr. il paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 16 marzo 2018.
[105] Per ulteriori precisazioni a quest'ultimo riguardo, cfr. il suddetto paragrafo 4 della circolare dell'INPS n. 47 del 2018.
[106] Decorrente dal 1° gennaio 2017.
[107] Per la nozione di operazione portuali, la normativa in esame fa rinvio all’articolo 16 della L. 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni. Si ricorda che nella normativa vigente fino al 14 agosto 2020 (cioè, prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 93, commi 3 e 4, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126) gli elenchi suddetti concernevano esclusivamente i lavoratori in esubero delle imprese operanti come titolari di concessione di aree demaniali e banchine, autorizzate alla movimentazione dei container e fruitrici, alla data del 27 luglio 2016, di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.
[108] Cfr. l’A.C. n. 2845.
[109] In base al citato articolo 4 del D.L. n. 243 del 2016, e successive modificazioni, l'Agenzia viene istituita dall'Autorità di sistema portuale competente, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[110] La somministrazione deve essere operata secondo le modalità di cui al comma 4 del citato articolo 4 del D.L. n. 243.
[111] La procedura di eventuale trasformazione è disciplinata dal comma 8 del citato articolo 4 del D.L. n. 243, comma che inoltre richiama la disciplina sulle agenzie di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della citata L. n. 84 del 1994, e successive modificazioni.
[112] Riguardo alla disciplina attuativa di tale fondo, cfr. il decreto direttoriale del 14 novembre 2014.
[113] Quest'ultima è stata posta dalla novella di cui all'articolo 1, comma 161, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, la quale ha riformulato per intero la lettera h) dell'articolo 1, comma 446, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni. Tale precedente proroga (che concerneva l'intero anno 2020) era ammessa esclusivamente nei limiti della quota di risorse già individuata a tale scopo, quota non superiore a 30 milioni di euro, disposta a titolo di compartecipazione dello Stato e a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni -.
[114] Costituita, come detto, dalla lettera h) dell'articolo 1, comma 446, della L. n. 145 del 2018, e successive modificazioni.
[115] Per quanto riguarda il settore privato, il distacco (temporaneo) è regolamentato dal richiamato art. 30 del D.Lgs. 276/2003. Con tale istituto, un lavoratore può essere messo a disposizione di un soggetto diverso dal datore di lavoro, nell’interesse del datore di lavoro distaccante, che rimane l'unico responsabile del trattamento economico e normativo dovuto al lavoratore (il quale continuerà ad essere computato nell'organico dell'unità lavorativa presso cui prestava il proprio lavoro). Ai sensi del comma 4-ter del citato art. 30, quando il distacco di personale avviene tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete (fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dalla normativa civilistica, secondo cui il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive). Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso, ossia l’utilizzazione della prestazione lavorativa da parte di uno o più dipendenti a favore di uno o più datori di lavoro che fanno parte della rete. Sul punto, si segnala che l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare 7/2018, ha chiarito che il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di un contratto di rete tra imprese e che affinché i suddetti effetti – ossia l’automaticità dell’interesse al distacco, da una parte, e la messa in comune dei dipendenti attraverso la codatorialità – si producano nei confronti dei terzi, compresi i lavoratori, è necessario che si proceda preventivamente alla iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete.
[116]
L’espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con la L. n. 81/2017, che all’articolo 12, comma 3 dispone: « Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e ss del D.L. n. 5/2009, con accesso alle relative provvidenze in materia». Cfr. sul punto, Parere MISE 28 gennaio 2020 - prot. 23331.
[117]
Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
[118] La direttiva 2013/59/Euratom ha abrogato, in particolare, le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29 Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e ha disposto il riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lett. a) della legge delega n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), per l’attuazione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione.
[119] Il comma è stato integralmente sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014).
[120] La procedura è stata archiviata il 25 febbraio 2016 proprio a seguito delle modifiche introdotte con la legge europea del 2014.
[121] La delega per il recepimento di tale direttiva è recata dal disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (Atto Camera n. 2757).
[122] Il D.L. n. 157/2020 (cd. Ristori quater, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della Legge di conversione del D.L. n. 137/2020 (cd. “Ristori”), L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ha fatti salvi gli effetti già prodottisi derivanti dall’abrogato decreto legge.
[123] Per un approfondimento sulla normativa in materia di aiuti di Stato durante la crisi pandemica, si veda il relativo tema curato dal Servizio studi della Camera, nonché la Nota su atti dell'Unione europea n. 52 del Servizio studi del Senato.
[124] Con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 sono stati individuati i seguenti comuni: per la provincia dell'Aquila, Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi); per la provincia di Teramo, Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; per la provincia di Pescara, Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri. Tale elenco può essere aggiornato con successivi decreti del Commissario delegato sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento.
[125] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n.77/2020.
[126]
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.
[127] Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997.
[128]
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
[129] Il citato comma 177-bis prevede che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e' disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".
[130] Cfr. il Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "L'approvazione del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027" (106/DE), dicembre 2020.
[131] Per una breve panoramica delle origini e del sistema delle correzioni nazionali al bilancio dell'Unione si rinvia alla documentazione del Parlamento europeo "Rivoglio indietro i miei soldi": La storia delle correzioni nazionali, febbraio 2020. Si veda anche la Nota di approfondimento del Parlamento europeo "Entrate dell'Unione", agosto 2020.
[132] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[133] Cfr. l’A.C. n. 2845.
[134] I medesimi limiti finanziari concernono anche altre ipotesi di contratti da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ipotesi estranee all'oggetto della proroga in esame.
[135] Per le ipotesi ammesse di contratti di lavoro autonomo o di collaborazione, cfr. i commi 6 e seguenti del citato articolo 7 del D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni.
[136] Cfr., a quest'ultimo riguardo, i commi 3 e 20 del citato articolo 6 del D.L. n. 78 del 2010, e successive modificazioni. Tali limiti, in ogni caso, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in quanto le relative norme costituiscono per essi soltanto disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
[137] Riguardo ai limiti della spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, cfr. l'articolo 11, commi da 1 a 4.1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni.
[138]
Per l’individuazione di essi, cfr. l’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, nonché, per l'ordine degli psicologi, l’articolo 01 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.
[139] Si ricorda che il conseguimento dell'abilitazione professionale (entro la data di inizio delle attività didattiche) è richiesto per la frequenza di tutte le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, ai sensi dell'articolo 2, comma 433, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
[140] Ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42.
[141] Dall’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale).
[142] Ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo D.Lgs. 502/1992.
[143] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
[144] Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
[145] Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
[146] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[147] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
[148]
Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, convertito, con modifcazioni, dalla legge n. 124/2020.
[149] Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, co0nvertito, con modificazioni, dalla legge n. 159/2020.
[150] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.
[151] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[152] Si rammenta in proposito che ai sensi dell'art. 69 del TUEL nei comuni con meno di 15.000 abitanti le funzioni di presidente del consiglio comunale sono svolte dal sindaco.
[153] In coerenza con quanto declinato nel Documento tecnico, pubblicato il 23 aprile u.s., elaborato dall’Istituto ed approvato dal Comitato tecnico scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, in deroga alle disposizioni generali di cui al d.lgs. n. 81/2008 e in conseguenza dello stato emergenziale, al fine di individuare le misure preventive, aggiuntive o specifiche per una tutela, quanto maggiore possibile, rispetto ad un eventuale contagio da Covid-19, i datori di lavoro pubblici e privati saranno tenuti a sottoporre i lavoratori alle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale. Trattasi di sorveglianza sanitaria eccezionale, in quanto misura connessa ad uno stato emergenziale e finalizzata alla prevenzione esclusiva del rischio da contagio, ad esclusione quindi degli altri rischi specifici della mansione, normati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
[154] La legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 37- ter ha modificato il decreto-legge n. 83/2020, ricomprendendo nell'ambito delle disposizioni indicate nell'allegato I del medesimo decreto le disposizioni concernenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'articolo 83 in parola. Per effetto della citata disposizione e in conseguenza di quanto precedentemente disposto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, dalla data di entrata in vigore della stessa, i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale sono stati prorogati al 31 dicembre 2020.
[155] Tale contingente è assunto conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
[156] Bollettino statistico del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il Monitoraggio politiche di coesione – Programmazione 2014-2020 – Situazione al 31 dicembre 2019.
[157] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[158] Cfr. la disciplina di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".
[159]
Entrambe le modalità, secondo la suddetta circolare, possono essere integrate con un colloquio, ove la Commissione, in accordo con gli ordini professionali o le associazioni di categoria, lo ritenga necessario.
[160] Circa le mascherine facciali di tipo chirurgico quali beni essenziali per fronteggiare l'emergenza, vale ricordare come una novella introdotta (dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 33 del 2020) nell'articolo 122 (quale suo comma 1-bis) del decreto-legge n. 18 del 2020, ha previsto che il Commissario possa stipulare appositi protocolli con le associazioni di categoria delle imprese distributrici. Questo, al fine di disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici onde assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni. Rientrano in tale ambito di azione le misure atte a ristorare gli aderenti ai protocolli dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto. Rimane ferma la facoltà di cessione diretta, da parte del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di acquisto.
[161]
Al riguardo, si ricorda che, in occasione dell’esame parlamentare del D.L. 22/2020 (v. Dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020), si era evidenziato che alla data di entrata in vigore dello stesso non c’erano previsioni legislative che disciplinassero il sostituto del rettore universitario o del Direttore delle istituzioni AFAM. Sembrava, dunque, che l’intenzione fosse quella di prevedere una clausola di salvaguardia nel caso in cui gli statuti non avessero disposto in materia, disponendo, in via legislativa, con lo stesso D.L. 22/2020 (L. 41/2020), che, in tale ipotesi, subentra il decano dei professori di prima fascia.
[162] Misure urgenti misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cd. Decreto Credito e liquidità).
[163] Il decreto del Ministero della Salute del 31 luglio 2007 ha istituito la Banca Dati centrale per la raccolta delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta a carico delle Regioni e Provincie autonome e ha disciplinato il flusso informativo di alimentazione. Sono oggetto della rilevazione tutti i medicinali per uso umano autorizzati all’immissione in commercio in Italia, le formulazioni magistrali, le formule officinali e i medicinali esteri utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della Salute 11 febbraio 1997.
[164] Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
[165] A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020.
[166] Anche a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
[167] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[168] Cfr. infra.
[169] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[170] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[171] Cfr. la scheda di lettura dell'articolo 19 del presente D.L. n. 183.
[172] Benché la norma di proroga richiami esclusivamente i commi 1, 3 e 5 del citato articolo 40, gli altri commi del medesimo articolo sono implicitamente compresi, per connessione, nella proroga in oggetto.
[173] L’uso compassionevole concerne i medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, con riferimento all’impiego degli stessi al di fuori della sperimentazione. Cfr., in materia, il D.M. 7 settembre 2017.
[174] Per altre differenze rispetto all’articolo 17 abrogato, cfr. infra.
[175] Cfr. l’articolo 1, comma 1, e l’articolo 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico.
[176] Per "protocollo" degli studi sperimentali suddetti deve intendersi "il documento in cui vengono descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli aspetti statistici e l'organizzazione della sperimentazione" (articolo 2, comma 1, lettera h), del citato D.Lgs. n. 211 del 2003). Per la distinzione delle fasi nella sperimentazione clinica si fa rinvio al sito internet AIFA.
[177] Si ricorda che il Comitato è composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell’Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell’Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.
[178] Per la distinzione delle fasi nella sperimentazione clinica, cfr. supra, in nota.
[179] Cfr. l'A.C. n. 2461.
[180] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Rilancio).
[181] Sono sei le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro (PdR): Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania e Molise; Calabria e Molise sono commissariate. Nell’ultimo tavolo di verifica del 22 luglio 2020, la fase di commissariamento della Regione Lazio è stata dichiarata conclusa.
[182] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. decreto Cura-Italia).
[183] A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020.
[184] Anche a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
[185] “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
[186] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Rilancio).
[187] A seguito della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020.
[188] Anche a seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.
[189] Per quanto riguarda lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il comma 2 del richiamato articolo 90 precisa che questo può attuarsi anche attraverso l’uso di strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
[190] Tale termine era stato originariamente prorogato al 31 dicembre 2020 dal D.L. 125/2020, ma tale previsione non è stata confermata in sede di conversione.
[191] In ragione dell’età, o della condizione di immunodepressione, o dell’esito di patologie oncologiche, o dello svolgimento di terapie salvavita o comunque di una comorbilità accertata dal medico competente che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
[192] Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al D.L. 34/2020, la norma richiama quanto già disposto dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019, in relazione alla situazione emergenziale in corso nel nostro Paese che comporta la necessità di intensificare le ispezioni al fine di consentire una regolare dinamica di ripresa delle attività produttive che salvaguardi le basilari esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori. La Convenzione citata in norma per altro prevede in via generale la possibilità del Ministro del lavoro di “avvalersi del Comandante dei carabinieri per la tutela del lavoro e per il suo tramite delle strutture dallo stesso gerarchicamente dipendenti onde disporre a pieno di specifiche professionalità, le cui prerogative, tipiche della polizia giudiziaria meglio si attagliano alle citate esperienze operative”.
[193] Tale termine non si applica in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
[194] In base all’art. 14-ter, co. 2, della L. 241/1990, invece, in caso di indizione di conferenza di servizi simultanea, i lavori della stessa si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in 90 giorni.
[195]
Ai sensi dell’art. 19 di tale legge, in particolare, l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L'accordo può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.