Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese
Riferimenti: SCH.DEC N.188/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 188
Data: 26/08/2020
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Ripartizione delle risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese

26 agosto 2020
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

Lo schema di decreto del Presidente del consiglio (DPCM) n.188 in esame è emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in attuazione dei commi 14 e 24 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), che prevedono l'istituzione e il riparto del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese

Le risorse del Fondo sono finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con particolare riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019).

Al riparto del fondo si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza.

Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.

L'annuncio all'Assemblea della Camera del presente atto del Governo è avvenuto il 30 luglio 2020, e pertanto il parere della commissione Bilancio sullo schema di DPCM deve essere espresso entro il 29 agosto 2020.

Il profilo finanziario del Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7575), è il seguente: 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2015, 1.513 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 20,8 miliardi nel periodo indicato (comma 14).

Si evidenzia, tuttavia, che altre norme hanno disposto la realizzazione di specifici interventi il cui finanziamento è previsto a valere sul Fondo istituito dal comma 14.

In primo luogo, il primo periodo del comma 18 della stessa legge di bilancio per il 2020 prevede un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 (50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni per l'anno 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e di 10 milioni per l'anno 2026), per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, a valere sulle risorse di cui al comma 14. Il finanziamento è volto a garantire la sostenibilità delle Olimpiadi Invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità.
La medesima legge di bilancio per il 2020, ai sensi dell'articolo 1 commi 18, secondo periodo, 19 e 622, destina poi una quota del Fondo di cui al comma 14 alla realizzazione di specifici interventi. Si tratta, in particolare del completamento del polo metropolitano M1-MS di Cinisello-Monza Bettola, degli interventi per garantire la sostenibilità sotto il profilo ambientale, economico e sociale della Ryder Cup, e degli interventi di bonifiche dei poligoni militari e di rimozione dell'amianto dai sistemi d'arma.
Infine, il decreto-legge n.16 del 2020 (articolo 3, comma 12- bis, lett. a)) ha previsto per tale intervento il finanziamento mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato, in luogo del finanziamento disposto a valere sugli stanziamenti del citato Fondo come inizialmente previsto dalla citata legge di bilancio. A seguito di tale modifica, dunque, le risorse del Fondo destinate alle finalità olimpiche e paralimpiche non saranno più assegnate in sede di riparto dello stesso Fondo, ma derivano da una specifica autorizzazione di spesa, che determina una riduzione delle risorse del Fondo, e saranno allocate su un apposito capitolo di bilancio. La dotazione del Fondo è pertanto ridotta di 50 milioni nel 2020, 180 milioni nel 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, 10 milioni nel 2026.
 
Il riparto delle predette risorse, pari a 29 milioni di euro nel 2020, 32 milioni nel 2021, 30 milioni nel 2022, 20 milioni nel 2023, è oggetto di un distinto schema di D.P.C.M. ( A.G. n. 189, trasmesso unitamente all'A.G. n.188 in esame, per il quale si rinvia all'apposito dossier di documentazione).

 

La dotazione residuale del Fondo, oggetto del presente provvedimento di riparto, è pertanto la seguente: 356 milioni di euro per l'anno 2020, di 668 milioni di euro per l'anno 2021, di 714 milioni di euro per l'anno 2022, di 835 milioni di euro per l'anno 2023, di 871 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.322 milioni di euro per l'anno 2025, 1.503 milioni per l'anno 2026, 1.672 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, per una dotazione complessiva di risorse pari a circa 19,701 miliardi nel periodo indicato (comma 14).

 

I precedenti Fondi per gli investimenti

Si evidenzia che il fondo in esame presenta le medesime caratteristiche dell'omonimo Fondo istituito dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio per il 2019), con una dotazione di oltre 43,6 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2019 al 2033, le cui risorse sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (tranne una quota parte – peraltro non quantificata – da destinare alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria). Una quota di 900 milioni di euro è stata destinata al finanziamento del prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza.

Per il riparto di tale fondo è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti, per il prescritto parere, lo schema di cui all'A.G. n. 81. Tale D.P.C.M., ha ottenuto parere favorevole con osservazioni il 29 maggio alla Camera e il 6 giugno al Senato (DPCM 11 giugno 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019).

Per il riparto della quota del fondo destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza è stato presentato alle Commissioni parlamentari competenti, per il prescritto parere, lo schema di cui all'A.G. n. 82 (Il DPCM 11 giugno 2019, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 12 luglio 2019 (Le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019, 2020 e 2021 sono state apportare con il D.M. economia 4 ottobre 2019).

Per approfondimenti sul riparto operato con tali provvedimenti, si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera Il fondo per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Si ricorda, infine, che i fondi destinati al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali si affiancano all'ulteriore Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032) e rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017 (per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033). Tale Fondo finanzia interventi in specifici settori di spesa (tra cui i trasporti, le infrastrutture, la ricerca, la difesa del suolo, l'edilizia pubblica, la riqualificazione urbana) e viene ripartito con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sui quali è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Per il riparto di tale Fondo e per ulteriori approfondimenti si rinvia al Tema curato dal Servizio Studi della Camera sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

 

La norma della legge di bilancio per il 2020 (comma 24) dispone che nei decreti siano individuati i criteri e le modalità di eventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati entro 24 mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione, comunque nell'ambito delle finalità del Fondo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, devono essere adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nei decreti di ripartizione devono essere indicate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancari ai sensi del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario), compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Si segnala come tale modalità di utilizzo dei contributi, che ne prevede l'impiego anche con ricorso ad operazioni con diverse tipologie di soggetti finanziatori, sia già stata prevista in altre disposizioni legislative, quali in particolare:
  • il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) e il comma 140 dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), i quali recano la disciplina di due diversi Fondi per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con norme del tutto analoghe a quella prevista dal comma in esame;
  • il decreto-legge n. 189 del 2016, sul sisma del 2016 in Italia centrale, il cui articolo 5, comma 6 prevede che il commissario straordinario possa stipulare appositi mutui (di durata massima venticinquennale) con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato (pagati agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato) con i medesimi soggetti finanziatori;
  • l'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 ove si fa riferimento ai soggetti finanziatori di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 della legge di bilancio per il 2020 richiama il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Sulla base dei dati di monitoraggio, nonché delle risultanze dell'ultimo Rendiconto generale dello Stato, la norma prevede, inoltre, che ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustri lo stato dei rispettivi investimenti e lo stato di utilizzo dei finanziamenti, con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, nell'ambito di una apposita sezione della Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017.

 

Si tratta della Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del già citato Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (prevista dall'art. 1, comma 1075, legge n. 205 del 2017, cui fa rinvio anche l'articolo 1, comma 95, della legge n.145 del 2018, relativa al precedente Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali), che ciascun Ministero beneficiario è tenuto ad inviare, entro il 15 settembre di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e finanze ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
 
Si segnala che al momento risultano pervenute al Parlamento solo le relazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ( Doc. CCXL, n. 1 , trasmessa nel dicembre 2018, e Doc. CCXL, n. 2 , trasmessa nel luglio 2019) e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ( Doc. CCLX, n. 3 , trasmessa l'11 novembre 2019).

Contenuto

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, composto da un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione di una quota del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, per un importo di 19,701 miliardi di euro complessivi nel periodo 2020-2034.

 

Le risorse sono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, come da elenco riportato nell'Allegato 1 allo schema di decreto.

 

Nella relazione governativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri e di una loro valutazione effettuata sulla base di specifici criteri (carattere innovativo, sostenibilità, impatto sociale, effettiva cantierabilità, ricadute sul mercato interno, capacità di attrarre finanziamenti europei e di completare progetti già avviati, interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di mitigazione del rischio sismico e di manutenzione straordinaria della rete viaria), in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo.
La relazione afferma, inoltre, che i successivi interventi da finanziare saranno realizzati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione. Laddove tali interventi rientrino nelle materie di competenza regionale o delle province autonome saranno individuati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

La ripartizione delle risorse per Amministrazione e per annualità effettuata con l'allegato 1 viene riepilogata nella tabella seguente.

Ministeri
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
Totale 2020-2034
P.D.C.M.
9
4
5
2
3
105
106
106
104
100
113
114
135
157
174
1.237
Economia e finanze
99
39
37
37
40
79
75
45
38
35
40
21
24
44
56
706
Sviluppo economico
5
24
63
86
92
168
161
258
181
240
238
246
733
91
116
2.702
Lavoro
3
5
4
2  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
14
Giustizia
38
53
39
17
12
10
10
8
7
2
-
-
-
-
-
197
Affari esteri
8
70
60
58
69
18
12
 8
 5  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
307
Istruzione
1
5
27
36
59
122
143
160
152
155
120
147
260
475
440
2.301
Universita'
21
53
49
40
34
68
69
70
59
59
62
60
71
134
160
1.007
Interno
9
37
31
20
26
59
61
51
30
26
31
16
21
26
21
465
Ambiente
59
126
151
205
221
9
10
4
20
9
26
27
5
6
6
884
Infrastrutture e trasporti
35
88
100
112
152
353
472
613
793
803
832
868
203
424
245
6.091
Difesa
0
44
50
66
81
183
247
272
217
197
173
160
175
262
278
2.403
Politiche agricole
2
26
32
49
33
34
25
18
24
4
 5  
 -  
 -  
 -  
 -  
253
Beni culturali e turismo
15
23
16
12
12
21
23
27
16
26
30
12
41
76
173
523
Salute
52
72
50
97
38
94
89
31
26
17
2
2
2
5
32
612
Totale complessivo
356
668
714
835
871
1.322
1.503
1.672
1.672
1.672
1.672
1.672
1.672
1.700
1.700
19.701

Le risorse del Fondo (19,7 miliardi di euro nel periodo 2020-2034) sono state assegnate per circa il 31 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il 13,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico, il 12,2 per cento al Ministero della difesa e l'11,7 per cento al Ministero dell'istruzione. Agli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al sette per cento, come mostrato dal grafico seguente.

Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.

Si ricorda che il comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 prevede che, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, vengano adottati appositi decreti, previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome.

 

I commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Tali codici sono riportati nelle fatture elettroniche e nei mandati di pagamento relativi agli interventi.

Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

 

Il decreto legislativo n. 229/2011 - che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009 e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1) - introduce nuovi obblighi informativi e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 (pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54).
Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell' art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP).

 

Si evidenzia che lo schema di decreto in esame – diversamente da quanto affermato nella Relazione illustrativa allegata al provvedimento - non individua "i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dai commi da 14 a 26", come richiesto dall'articolo 1, comma 24, della legge n.169 del 2019.

 

Diversamente da quanto riportato nel testo del provvedimento, nella relazione illustrativa si afferma che "In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge di bilancio per il 2020, il DPCM disciplina le procedure per l'individuazione delle risorse non utilizzate e per la determinazione di quelle da riassegnare ai Ministeri nell'ambito delle finalità del Fondo investimenti, anche con riferimento alle risorse destinate a interventi che siano ritenuti non più di interesse dall'Amministrazione competente".

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

 

Si ricorda che il citato comma 25 della legge n. 160/2019 prevede che ciascun Ministero illustri, in una apposita sezione della relazione di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti, indicando le principali criticità attuative. Si tratta della relazione annuale presentata ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese.