Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Riferimenti: AC N.105/XVIII AC N.194/XVIII AC N.221/XVIII AC N.222/XVIII AC N.717/XVIII AC N.920/XVIII AC N.2269/XVIII AC N.2981/XVIII AC N.3511/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 52/2
Data: 29/06/2022
Organi della Camera: Assemblea

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

A.C. 105 e abb.-A

 

 

 

 

 

 

 

n. 52/2

 

 

 

29 giugno 2022

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855– * st_istituzioni@camera.it -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AC0171b.docx

 


INDICE

Schede di lettura

§  Premessa                                                                                                         3

§  Art. 1 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)                                        5

§  Art. 2 (Disposizioni di coordinamento e finali)                                               12

Testo a fronte

§  Testo a fronte tra il testo vigente della legge n. 91/1992 e le modifiche introdotte dall’A.C. 105 e abb.-A                                                                   15

Legislazione straniera (a cura del Servizio Biblioteca)

§  L’acquisizione della cittadinanza nei principali Paesi europei                      31

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

 

 

La Commissione Affari costituzionali della Camera, all'inizio della legislatura, ha avviato l'esame di una proposta di legge di iniziativa parlamentare di riforma della vigente disciplina in materia di cittadinanza (A.C. 105). Come si legge nella relazione illustrativa, la proposta interviene con diverse modifiche al fine di facilitare e incrementare le possibilità di acquisizione della cittadinanza.

Nel corso dell'istruttoria legislativa, la Commissione ha deliberato lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali sul provvedimento. Nel prosieguo dell'esame sono state abbinate ulteriori proposte di legge vertenti sulla medesima materia.

Nella seduta del 9 marzo 2022 la Commissione ha approvato come testo base il testo unificato proposto dal relatore, il cui perimetro è circoscritto alla previsione di una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale (c.d. ius culturae o ius scholae).

Nella seduta del 28 giugno 2022 la Commissione ha deliberato di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente.

La proposta di legge si compone di due articoli: l'articolo 1 introduce alcune modifiche alla legge sulla cittadinanza (L. n. 91 del 1992), mentre l’articolo 2 detta alcune disposizioni di coordinamento e finali.

 

 

 


Art. 1
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

 

 

L’articolo 1 introduce una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (c.d. ius culturae o ius scholae), mediante modifiche ed integrazioni alla legge n. 91 del 1992, che attualmente detta la disciplina della materia.

 

La legge sulla cittadinanza italiana è basata sul principio del c.d. ius sanguinis, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani. Il diritto alla cittadinanza per ius soli - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio - è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori.

Nel corso delle ultime legislature è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo. In particolare, nel corso della XVII legislatura la Camera dei deputati era giunta all’approvazione di una proposta di riforma che si concentrava sulla questione della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori (v., infra, box). La proposta è stata approvata dall'Assemblea della Camera il 13 ottobre 2015, per poi essere trasmessa al Senato dove tuttavia l'esame non ha concluso il proprio iter entro lo scioglimento delle Camere (A.S. 2092). La proposta di legge in esame ha un contenuto parzialmente analogo a quanto stabilito nel testo di riforma della scorsa legislatura.

 

In particolare, l’articolo 1, al comma 1, lettera a), introduce alcune integrazioni all'articolo 4 della L. 91 del 1992, tese a favorire l'acquisizione della cittadinanza ai minori stranieri, nati o entrati in Italia nei primi anni di vita.

 

Si ricorda in proposito che la disciplina vigente, di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992 prevede che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (c.d. ius domicilii).

Il decreto-legge c.d. "del fare" (D.L. 69/2013, art. 33) ha introdotto una disposizione di semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, secondo il quale ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 91/1992, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Inoltre, gli ufficiali di stato civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

 

Nel dettaglio, la proposta di legge prevede che acquista la cittadinanza italiana il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che risieda legalmente in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale.

Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è necessario aver concluso positivamente il corso medesimo.

Inoltre, con riferimento ai percorsi di istruzione e formazione professionale, si precisa che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’istruzione e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni[1] saranno definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione devono possedere ai fini dell’idoneità a costituire titolo per l’acquisto della cittadinanza.

 

In relazione ai requisiti soggettivi, si ricorda che il regolamento di attuazione della legge 91/1992 chiarisce che per l’acquisto della cittadinanza italiana viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica (DPR 572/1993, art. 1, co. 2, lett. a).

 

Pertanto, l’acquisizione della cittadinanza da parte del minore straniero è subordinata al requisito della frequenza regolare per almeno cinque anni di uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione professionale.

In proposito, si ricorda infatti che il nostro ordinamento prevede due cicli di istruzione (legge 28 marzo 2003, n. 53). Il primo dura 8 anni e ricomprende la scuola primaria (per alunni da 6 a 11 anni) e la scuola secondaria di primo grado (per alunni da 11 a 14 anni). Il secondo ciclo prevede due tipi di percorsi di durata variabile da 3 a 5 anni: la scuola secondaria di secondo grado (quinquennale per gli studenti da 14 a 19 anni) e i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale (di 3 o 4 anni), rivolti a coloro che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

 

Secondo il vigente quadro normativo (per il quale si rinvia all’apposita sezione del sito Ministero dell’istruzione), tanto nella scuola secondaria di primo grado, quanto nella scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

Tuttavia, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, per entrambi i cicli scolastici, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze documentate e continuative complessivamente non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

 

Ancora in relazione alla frequenza scolastica è opportuno ricordare altresì quanto richiamato dal Governo nel corso dell’istruttoria del provvedimento in esame nella relazione trasmessa alla Commissione nella seduta del 10 maggio 2022 a proposito delle procedure di iscrizione scolastica dei minori stranieri.

La norma di riferimento è rappresentata dall'articolo 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento attuativo TU immigrazione), che attribuisce ai minori stranieri presenti sul territorio nazionale il diritto dovere all'istruzione alla stessa stregua dei cittadini italiani, indipendentemente dalla regolarità in ordine al loro soggiorno: gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità sono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione e l'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno scolastico.

Per decidere a quale classe iscrivere il minore straniero appena arrivato in Italia occorre tener presente una serie di fattori:

-        l'età anagrafica;

-        il livello di competenze nei saperi essenziali, anzitutto nella lingua italiana;

-        la scolarizzazione nel paese di origine.

Il collegio dei docenti ha il compito di attivare interventi iniziali di prima alfabetizzazione e/o di consolidamento delle competenze linguistiche, nonché formulare proposte al consiglio d'istituto per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi.

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni, specifici interventi individualizzati o per gruppi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola: ad esempio, nella scuola secondaria di primo grado, è possibile utilizzare le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua straniera per l'apprendimento dell'italiano come lingua veicolare.

Quando manca del tutto la conoscenza della lingua italiana può essere valutato l'inserimento nella classe precedente rispetto a quella anagrafica (articolo 45, comma 2, lettera a)), allungando in tal modo la durata del ciclo di studi.

La medesima tutela è garantita ai minori richiedenti protezione internazionale e ai minori figli di richiedenti protezione internazionale (art. 21, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142), nonché ai minori stranieri non accompagnati per i quali è prevista la predisposizione di progetti specifici che si avvalgano del ricorso o del coordinamento di mediatori culturali (art. 14 della legge 7 aprile 2017, n. 47).

 

Gli alunni con cittadinanza non italiana

 

In base ai dati del rapporto del Ministero dell’istruzione sugli alunni con cittadinanza non italiana relativo all’anno scolastico 2019/2020 (settembre 2021), in tale a.s. le scuole italiane hanno accolto complessivamente 877.000 studenti di cittadinanza non italiana, pari al 10,3% del totale della popolazione scolastica.

Secondo il rapporto i dati di trend mostrano che la presenza degli studenti stranieri tende a stabilizzarsi. Nel decennio 2010/2011-2019/2020 gli studenti stranieri sono complessivamente aumentati del 23,4% (+166 mila unità) con un ritmo di crescita assai lontano da quello verificatosi nel decennio 2000/2001–2009/2010 durante il quale l’incremento è stato del 357,1% corrispondente a 526 mila unità. La maggioranza degli studenti stranieri è quindi costituita da studenti di seconda generazione, cioè bambini e giovani nati in Italia da genitori non italiani.

I tassi di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana sono prossimi a quelli degli italiani sia nella fascia di età 6-13 anni (intorno al 100%), sia nella fascia 14-16 anni, (nella quale scendono al 96%). Al contrario, a 17 e 18 anni di età (ultimo biennio di Secondaria II grado) il tasso di scolarità degli studenti con cittadinanza non italiana diminuisce fino al 73,2% rispetto all’81,1% degli studenti italiani.

La crescita complessiva degli studenti stranieri in una prospettiva di lungo periodo mostra andamenti piuttosto diversi nei vari gradi di istruzione: posto uguale a 100 il numero di studenti con cittadinanza non italiana presenti nei diversi ordini di scuola nell’A.S. 2009/2010, nell’A.S. 2019/2020 gli studenti sono cresciuti del 22,5% nella scuola dell’Infanzia, del 30% nella scuola Primaria, del 25% nella scuola Secondaria di I grado e del 43% negli istituti di Secondaria di II grado.

A livello di grandi aree geografiche, i dati 2019/2020 confermano che la maggioranza degli studenti con cittadinanza non italiana si concentra nelle regioni settentrionali (65,3%) a seguire nelle regioni del centro (22,2%) e infine nel mezzogiorno 12,5%.

Nel quinquennio 2015/2016 - 2019/2020 il numero degli studenti “stranieri” nati in Italia è passato da oltre 478 mila unità a quasi 574 mila con un incremento di oltre 95 mila unità (+20% circa). Nell’a.s. 2019-2020 la crescita è stata di oltre 20 mila unità (+3,7%), portando la quota dei nati in Italia sul totale degli studenti di origine migratoria al 65,4%, quasi un punto percentuale in più rispetto al 2018/2019 (64,5%).

 

 

Ai sensi della disposizione introdotta, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, resa entro il compimento della maggiore età dell'interessato da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore (art. 1, comma 1, lett. a), cpv. 2-bis).

 

Ai fini della presentazione della dichiarazione da parte dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, è dunque richiesta la residenza legale di almeno uno di essi, che presuppone la regolarità del relativo soggiorno.

 

L'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove non sia stata resa la dichiarazione di volontà (art. 1, comma 1, lett. a), cpv. 2-bis e 2-ter).

 

Con una seconda modifica, il medesimo articolo 1 della proposta in esame, al comma 1, lettera b), inserisce nella legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-bis.

Il primo comma del nuovo articolo, con una disposizione generale di carattere interpretativo, specifica che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale specificazione vale ai fini dell’intera legge n. 91 del 1992 per le disposizioni in cui venga in rilievo il requisito della minore età.

In proposito si ricorda che l’articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 afferma che “Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge”; in tal senso, la legge sembra quindi distinguere la fattispecie della “dichiarazione” da quella dell’”istanza”.

Si valuti quindi l’opportunità di chiarire se quanto previsto dal primo comma del nuovo articolo 23-bis trovi applicazione anche nei confronti della “dichiarazione di volontà” di cui al nuovo comma 2-bis dell’articolo 4 sopra illustrato.

 

Il secondo comma dello stesso articolo 23-bis dispone l’obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2-bis, introdotto dalla proposta in commento, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

 

Tale disposizione riprende, estendendone la portata, quanto già previsto - per l'acquisto della cittadinanza per ius soli in base alla normativa vigente - dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che viene conseguentemente abrogato dall’articolo 2, comma 1 della proposta di legge (si v. infra).

In particolare, la riformulazione estende l’obbligo degli ufficiali di anagrafe anche in favore dei minori che potranno esercitare lo ius culturae ai sensi della nuova normativa. Inoltre, introduce la sospensione dei termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza in caso di inottemperanza dell’ufficiale, mentre attualmente si dispone che in mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche oltre i termini previsti dalla legge.

 

I lavori parlamentari nella XVII legislatura

 

Nella XVII legislatura il dibattito sulla riforma della legge si è mosso sulla base del prevalente intento di riflettere sul rapporto tra cittadinanza e fenomeno migratorio, come sviluppatosi nell'ultimo decennio. La Commissione affari costituzionali della Camera, all'inizio della legislatura, aveva avviato in sede referente l'esame di 25 proposte di legge e svolto un'indagine conoscitiva in sede istruttoria, valutando dapprima un'ipotesi molto ampia di riforma. Nel corso dell'istruttoria il perimetro della discussione si è incentrato sulla questione della tutela dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori, da cui è scaturita la proposta di riforma approvata da un solo ramo del Parlamento.

La novità principale del testo rispetto alla normativa vigente consisteva nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (c.d. ius soli) e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico o formativo (c.d. ius culturae).

In particolare, in base al testo approvato acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cd. ius soli). In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

In base al testo approvato dalla Camera entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

·        rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza; ovvero

·        fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza prevista dal testo riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell'interessato.

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può:

·        rinunciare alla cittadinanza acquisita, purché sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero; ovvero

·        fare richiesta all'ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, il testo introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), avente carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie avrebbe dovuto riguardare, in particolare, il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

Tra le ulteriori disposizioni del testo si prevede, infine, l'esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

Il testo di riforma stabiliva, infine, una disciplina transitoria per coloro che avessero maturato i requisiti per l'acquisto iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge e avessero già compiuto i 20 anni di età (termine previsto dalla legge per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza). A questi veniva, infatti, riconosciuta la possibilità di fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, purché residenti in Italia da almeno 5 anni; l'acquisto era escluso nel caso in cui l'interessato fosse stato destinatario di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica, ovvero di provvedimenti di espulsione per i medesimi motivi. Restava ferma l'applicazione della normativa a coloro che, di età inferiore ai 20 anni, avessero maturato i requisiti per l'acquisto iure soli o iure culturae prima dell'entrata in vigore della legge.

 

 

 


Art. 2
(Disposizioni di coordinamento e finali)

 

 

L’articolo 2, il comma 1, come anticipato, dispone l’abrogazione dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, il quale stabilisce l’obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di acquistare la cittadinanza iure domicilii esercitando il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età.

Tale abrogazione è correlata alla previsione di analoga disposizione nel corpo della legge n. 91 del 1992, al nuovo articolo 23-bis, comma 2, introdotto dalla disposizione in commento (v. supra).

 

Il comma 2 autorizza il coordinamento, riordino e accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

A tal fine è previsto si provveda con regolamento governativo di esecuzione ex art. 17, comma 1, L. 400/1988, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Per l’espressione del parere del Consiglio di Stato è stabilito un termine di trenta giorni.

 

Si ricorda in generale che ai sensi della legge n. 400 del 1988 tutti i regolamenti governativi ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Si ricorda altresì che ai sensi dell'art. 25 della legge sulla cittadinanza si prevede che le norme di esecuzione della legge siano emanante con DPR adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia. Il regolamento di esecuzione della legge è stato adottato con il DPR 12 ottobre 1993, n. 572.

 

 


Testo a fronte

 


Testo a fronte tra il testo vigente della legge n. 91/1992 e le modifiche introdotte dall’A.C. 105 e abb.-A

 

Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza

Testo vigente

Testo modificato da A.C. 105 e abb.-A

 

 

Art. 1

 

1. È cittadino per nascita:

Identico

a) il figlio di padre o di madre cittadini;

 

b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

 

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Identico

 

 

Art. 2

 

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

Identico

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Identico

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Identico

 

 

Art. 3

 

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

Identico

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Identico

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

Identico

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Identico

 

 

Art. 4

 

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

Identico

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

Identico

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

Identico

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Identico

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

 

 

2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che risieda legalmente in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i requisiti essenziali che i percorsi di istruzione e formazione professionale devono possedere ai fini dell'idoneità a costituire titolo per l'acquisto della cittadinanza. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.

 

2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

 

 

Art. 5

 

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’ articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

Identico

2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Identico

 

 

Art. 6

 

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

Identico

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

 

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

 

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

 

2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

Identico

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna

Identico

4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

Identico

 

 

Art. 7

 

1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

Identico

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Identico

 

 

Art. 8

 

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

Identico

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Identico

 

 

Art. 9

 

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

Identico

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

 

b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

 

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

 

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

 

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

 

f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Identico

 

 

Art. 9-bis

 

1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

Identico

2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro.

Identico

3. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 2 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea e, per l’altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

Identico

 

 

Art. 10

 

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

Identico

 

 

Art. 11

 

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Identico

 

 

Art. 12

 

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

Identico

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

Identico

 

 

Art. 13

 

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

Identico

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

 

b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

 

c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

 

d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

 

e) se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

 

2. Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 12, comma 2.

Identico

3. Nei casi indicati al comma 1, lettere c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

Identico

 

 

Art. 14

 

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Identico

 

 

Art. 15

 

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.

Identico

 

 

Art. 16

 

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

Identico

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

Identico

 

 

Art. 17

 

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Identico

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Identico

 

 

Art. 17-bis

 

1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

Identico

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

 

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

 

 

 

Art. 17-ter

 

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

Identico

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

Identico

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:

Identico

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;

 

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

 

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante.

 

 

 

Art. 18

 

[abrogato]

 

 

 

Art. 19

 

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace fra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Identico

 

 

Art. 20

 

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

Identico

 

 

Art. 21

 

1. Ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

Identico

 

 

Art. 22

 

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

Identico

 

 

Art. 23

 

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.

Identico

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

Identico

 

 

 

Art. 23-bis

 

1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

 

2. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

Art. 24

 

[abrogato]

 

 

 

Art. 25

 

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Identico

 

 

Art. 26

 

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1° dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143-ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Identico

2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

Identico

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

 

 

Art. 27

 

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico

 


Legislazione straniera
(a cura del Servizio Biblioteca)


L’acquisizione della cittadinanza nei principali Paesi europei

Francia

Lo ius soli è storicamente, da molti anni, in Francia un criterio fondamentale per l’attribuzione della cittadinanza. In un certo periodo storico lo è stato a tal punto che, nel 1962, il Code de la nationalité aveva previsto che la semplice residenza anche solo di pochi giorni e la volontà di acquisire la cittadinanza francese avrebbe comportato l’acquisto per lo straniero della cittadinanza francese.

Tale previsione normativa inglobava e superava il concetto di ius soli (la possibilità di essere riconosciuti come cittadini francesi per il solo fatto di essere nati in Francia), per dare rilievo alla circostanza della semplice residenza ai fini dell’attribuzione della cittadinanza e prescindendo dalla verifica di requisiti culturali (conoscenza della lingua o frequenza di un corso di studi scolastici), cioè in pratica dell’adempimento di requisiti collegati allo ius culturae.

È peraltro emblematico della concezione assimilazionista francese il fatto che si parli ancora oggi, nel codice civile francese, non di cittadinanza ma di nazionalità, come a voler evidenziare che dopo la rivoluzione francese non è tanto o solo importante, al fine di contribuire alle sorti dello Stato francese, essere strettamente collegati con un legame di sangue (ius sanguinis) ai valori francesi, ma di voler fornire un concreto apporto in termini di partecipazione agli ideali francesi o di servizi.

Ciò non significa che la Costituzione non riconosca uno status particolare ai citoyens. Tale riconoscimento non inficia tuttavia la valenza e forza del concetto allargato di cittadinanza vigente ancora oggi in Francia. Intendere tale concetto in senso così ampio attribuisce ancora oggi un valore fondamentale allo strumento della naturalizzazione, inteso come criterio in base al quale si diventa cittadini anche solo per meriti specifici (vedi legione straniera o particolari servizi resi allo Stato francese). 

Lo ius culturae, nell’impostazione che il codice civile conferisce alla materia, è tuttora così importante che neanche l’essere sposati con un cittadino francese attribuisce automaticamente la cittadinanza, ma occorre dimostrare di conoscere la lingua francese e avere una condotta irreprensibile, in altri termini essere in linea con la cultura francese.

In questo senso lo ius culturae diventa criterio così assorbente da non riguardare attualmente solo quei casi nei quali è effettivamente necessario verificare l’assimilazione da parte degli stranieri della cultura francese, e cioè i casi di residenza per un certo numero di anni con permessi di soggiorno, ma anche quei casi in cui, constatata la nascita in territori facenti parte di ex colonie, potrebbe essere più scontata l’assimilazione in questione, prescindendo dallo ius culturae e basando il riconoscimento della cittadinanza sulla base della nascita in territori appartenenti in senso lato a quello francese. Solo i nati da genitori algerini possono in realtà invece ancora godere di tale presunzione, che si era radicata ad un certo punto negli anni sessanta a favore di tutti gli abitanti delle ex colonie. (gli abitanti dei territori oltremare, ex colonie diventate parte integrante del territorio dello Stato, sono riconosciuti invece direttamente come cittadini dalla Costituzione, come nel caso degli arcipelaghi di Guadalupa e Mayotte).

Da un altro punto di vista lo ius culturae è così inclusivo in Francia da operare come principio di attribuzione della cittadinanza nel caso in cui si possa dimostrare anche il semplice possesso di Stato.

In conclusione, rinviando alle norme del codice civile per la disciplina più dettagliata delle modalità di acquisizione della cittadinanza, al decreto per gli aspetti più specifici dello ius culturae e ai contributi contenuti in due articoli di cui alla nota in fondo alla pagina[2], occorre ricordare che in Francia non esiste lo ius soli puro ma il doppio ius soli o lo ius soli semplice.

In altre parole, non si è cittadini francesi per il semplice fatto di essere nati in Francia, ma occorre rispettare una serie di condizioni: Nel sistema francese vige, infatti, il principio del «doppio ius soli», secondo il quale la cittadinanza viene riconosciuta automaticamente nei confronti di colui che nasce sul territorio francese, da genitori stranieri di cui almeno uno nato in Francia. Accanto a questo, è previsto il beneficio dello «ius soli semplice», mediante il quale la cittadinanza viene concessa al compimento della maggiore età a chi è nato in Francia da genitori stranieri, purché al compimento della maggiore età risieda o abbia la residenza abituale nel Paese per un periodo, continuo o discontinuo, di almeno cinque anni dal compimento dell’undicesimo anno di età. Viene, inoltre, prevista la possibilità di anticipare l’acquisto della cittadinanza attraverso un’espressa dichiarazione. Tale atto può provenire dal soggetto interessato, che abbia un’età compresa tra i sedici e i diciassette anni ovvero dai genitori, con il consenso del minore di età compresa tra i tredici e i sedici anni. Nell’ipotesi da ultimo esaminata, la residenza deve essere almeno di cinque anni dal compimento degli otto anni.

Per il figlio nato in Francia da genitore straniero apolide o che non ha potuto trasmettergli la cittadinanza ovvero nato da genitore sconosciuto (codice civile, artt. 19 - 19-2) è peraltro possibile, in via del tutto eccezionale, ottenere per semplice ius soli la cittadinanza francese, in modo da evitargli di restare apolide. Se durante la minore età del figlio i genitori ottengono la cittadinanza straniera e la trasmettono al figlio, quest’ultimo sarà considerato non essere mai stato francese. A determinate condizioni, il bambino può scegliere di rinunciare alla cittadinanza francese.

Un caso particolare di ius soli temperato riguarda, infine, i fratelli e le sorelle di persone che hanno acquisito la cittadinanza per semplice ius soli o per la loro residenza in Francia. Ai sensi, in particolare, dell’art. 21-13-2 del codice civile, i fratelli e le sorelle di bambini che hanno acquisito la cittadinanza francese in ragione della loro nascita in Francia o della loro residenza abituale in Francia dall'età di undici anni, possono acquisire essi stessi la cittadinanza francese se risiedono in Francia dall'età di undici anni e se hanno seguito la scuola dell'obbligo in Francia in un istituto statale. Si tratta di un caso in realtà di ius soli per derivazione da fratello o sorella unitamente all’applicazione del principio dello ius culturae.

 

Germania

La disciplina tedesca in materia di cittadinanza è contenuta, oltre che nella Legge fondamentale (Grundgesetz – GG), in un’apposita legge federale sulla cittadinanza (Staatsangehörigkeitsgesetz – StAG) del 22 luglio 1913 da ultimo modificata nell’agosto 2021. Inoltre, tutti i cittadini tedeschi sono automaticamente anche cittadini dell’Unione Europea.

A livello costituzionale, l’art. 16 comma 1 della Legge fondamentale sancisce il principio della irrevocabilità della cittadinanza tedesca, specificando che la stessa si può perdere soltanto per effetto di una legge e, nel caso in cui il soggetto interessato manifesti una volontà contraria, solo se non diventi apolide. L’art. 116 GG reca invece la definizione di “tedesco”, inteso come “colui che possiede la cittadinanza tedesca o colui che è stato accolto, come rifugiato o espulso di nazionalità tedesca o come suo coniuge o discendente, nel territorio del Reich tedesco secondo lo status del 31 dicembre 1937”. A coloro che sono stati privati della cittadinanza tedesca tra il 30 gennaio 1933 e l’8 maggio 1945, per motivi politici, razziali o religiosi, è nuovamente concessa la cittadinanza sulla base di una richiesta di naturalizzazione. La stessa possibilità è offerta anche ai loro discendenti. Non sono considerati privati della cittadinanza coloro che dopo la fine della Seconda guerra mondiale hanno stabilito la loro residenza in Germania e non hanno manifestato una volontà contraria in merito.

La prima grande riforma del diritto sulla cittadinanza (Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrecht del 15 luglio 1999), entrata in vigore il 1° gennaio 2000, ha introdotto, quale ulteriore condizione per l’acquisizione della cittadinanza tedesca, il principio del luogo di nascita (ius soli o Geburtsortsprinzip), in aggiunta al principio di discendenza o filiazione (ius sanguinis o Abstammungsprinzip). A seguito di questa riforma acquisiscono automaticamente la cittadinanza tedesca non solo i figli di cittadini tedeschi, ma anche i figli di stranieri che nascono in Germania, purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato (unbefristetes Aufenthaltsrecht). Un bambino di genitori ignoti (Findelkind) che viene trovato in territorio tedesco è considerato figlio di cittadini tedeschi fino a prova contraria. Dal 20 dicembre 2014 i bambini nati e cresciuti in Germania non devono più scegliere tra la cittadinanza tedesca e quella dei genitori stranieri potendo mantenere entrambe. Tuttavia, il cosiddetto obbligo di opzione (Optionspflicht) continua a sussistere solo per chi è nato ma non è cresciuto in Germania: in tal caso la decisione tra cittadinanza tedesca e straniera deve essere presa dopo il compimento del 21° anno di età

Le modalità di acquisizione della cittadinanza tedesca sono sinteticamente elencate nel § 3 della Legge sulla cittadinanza, ai sensi del quale si può diventare cittadini tedeschi per nascita (§ 4 StAG), per dichiarazione (§ 5 StAG), per adozione di minore (§ 6 StAG), per rilascio di apposito certificato di ammissione ai reimmigrati tedeschi - i c.d.  Spätaussiedler, ossia immigrati di origine tedesca provenienti da paesi dell’ex blocco orientale - (§ 7 StAG), per naturalizzazione (§§ 8-16, 40b e 40c StAG) e, a partire dalla riforma del 2007, nel caso in cui il soggetto interessato abbia ricevuto il trattamento di cittadino tedesco per un lungo periodo (Ersitzung). In base a quest’ultima disposizione, introdotta dall’art. 5 della Legge di attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di diritto d’asilo e di soggiorno (Gesetz zur Umsetzung von aufenthalts- und asylrechtlichen Richtlinien der Europäischen Union) del 19 agosto 2007, può infatti acquisire la cittadinanza tedesca anche colui che per dodici anni è stato considerato dalla Pubblica Amministrazione cittadino della Repubblica federale senza esserlo (§ 3 comma 2 StAG). L’acquisizione della cittadinanza ha in tal caso effetto retroattivo e il diritto si estende anche ai discendenti.

La riforma del 2007 ha modificato anche le norme riguardanti la naturalizzazione (Einbürgerung) degli stranieri residenti in Germania e ne ha semplificato le procedure. La naturalizzazione non avviene in modo automatico, ma previa un’apposita richiesta (Antrag) da parte dell’interessato. Le domande di naturalizzazione possono essere presentate alle competenti autorità locali dopo il compimento del sedicesimo anno di età e, in base al § 38, comma 2, StAG, è richiesto il pagamento di una tassa di naturalizzazione di 255 euro, che per i figli minori non economicamente indipendenti è di 51 euro.

Nella fattispecie della naturalizzazione rientrano gli stranieri residenti stabilmente e regolarmente in Germania, i coniugi e conviventi registrati stranieri di cittadini tedeschi e i figli minori.

Per ottenere la naturalizzazione, lo straniero deve possedere i seguenti requisiti ai sensi del § 10 StAG:

-        otto anni di residenza stabile e legale sul territorio federale tedesco (il coniuge straniero, il convivente registrato e i figli minori possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore (§ 1o, comma 2);

-        il rispetto e l’osservanza dell’ordinamento libero e democratico stabilito nella Legge fondamentale tedesca;

-        il diritto di soggiorno a tempo indeterminato, la carta blu UE (rilasciata ai lavoratori stranieri altamente qualificati) o un altro regolare permesso di soggiorno;

-        la capacità di assicurare il mantenimento proprio e dei familiari a carico, senza far ricorso a sussidi sociali (Sozialhilfe) o all’indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld II);

-        la rinuncia o la perdita della cittadinanza d’origine. Ai cittadini dell’Unione europea e della Svizzera è però consentito conservare la propria cittadinanza d’origine (§ 12, comma 2);

-        l’assenza di condanne penali per aver compiuto atti contrari alla legge o di misure di correzione e di sicurezza. La riforma ha reso più rigorosi i limiti per i reati penali minori: è escluso dalla procedura di naturalizzazione chi è stato condannato ad una pena pecuniaria che superi i 90 tassi giornalieri o una pena detentiva di durata superiore ai tre mesi;

-        la dimostrazione di una sufficiente conoscenza della lingua tedesca;

-        la conoscenza dell’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché delle condizioni di vita in Germania a cui il candidato alla naturalizzazione deve conformarsi.

La conoscenza della lingua tedesca rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza e per integrarsi nel tessuto sociale e politico della Germania. Per ottenere la naturalizzazione, il richiedente deve superare un esame scritto e orale di lingua tedesca (Sprachprüfung) del livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (per i minori fino a 16 anni è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata alla loro età). Per gli stranieri che abbiano frequentato e superato con successo un corso di integrazione (Integrationskurs) certificato dall’Ufficio federale per la migrazione e i profughi (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) il periodo minimo di soggiorno richiesto per ottenere la naturalizzazione è ridotto da otto a sette anni. Tale periodo può inoltre essere ulteriormente ridotto a sei anni se lo straniero consegue speciali risultati di integrazione, attestati in particolare da competenze linguistiche che superano i requisiti richiesti, da qualifiche professionali o impegno civico. Infine, a partire dal 1° settembre 2008 è obbligatorio dimostrare di conoscere l’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (Einbürgerungstest). Per la preparazione dell’esame sono messi a disposizione corsi di naturalizzazione (Einbürgerungskurse) la cui partecipazione, tuttavia, non è obbligatoria.

Le disposizioni relative alla naturalizzazione degli stranieri si applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza registrata con cittadini tedeschi, fattispecie detta della “naturalizzazione dovuta” (Soll-Einbürgerung o In-der-Regel Einbürgerung) regolata dal § 9 StAG. Anche i figli minori dei coniugi o dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati. In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presentare la relativa richiesta è ridotto da otto a tre anni, mentre la durata del matrimonio o della convivenza registrata deve essere di almeno due anni.

Per coloro ai quali viene riconosciuto il diritto di asilo ai sensi dell’art. 16a della Legge fondamentale, per i rifugiati ufficialmente riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra e per gli apolidi la procedura è più breve, essendo sufficienti sei anni di soggiorno per ottenere la cittadinanza.

I §§ 13 e 14 StAG riguardano infine altre due fattispecie di “naturalizzazione discrezionale” (Kann-Einbürgerung o Ermessenseinbürgerung). Si tratta, rispettivamente, della naturalizzazione di ex cittadini tedeschi che risiedono abitualmente all’estero e dei loro figli minori legittimi e adottivi, e della naturalizzazione di cittadini stranieri che vivono all’estero e mantengono legami particolari con la Germania, tali da giustificarne la naturalizzazione.

La Legge di modifica della legge sulla cittadinanza (Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes) del 5 febbraio 2009 ha introdotto la possibilità di revocare o annullare la naturalizzazione o l’autorizzazione a conservare la cittadinanza tedesca, qualora l’atto amministrativo sia stato ottenuto attraverso l’inganno, la minaccia o la corruzione o mediante il rilascio di informazioni false o incomplete (§ 35 StGA).

Infine, il 20 agosto 2021 è entrata in vigore la Quarta legge di modifica della Legge sulla cittadinanza (Viertes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes del 12  agosto 2021) con la quale è stato introdotto (§ 15 StGA) un nuovo diritto legale alla rinaturalizzazione a beneficio di persone - e dei loro discendenti - che hanno perso la cittadinanza tedesca o non l’hanno mai ottenuta a causa delle misure persecutorie naziste e che non ne hanno diritto ai sensi dell’art. 116, comma 2 della Legge Fondamentale.

 

Regno Unito

1.     Riferimenti normativi

L’acquisizione della cittadinanza britannica è materia di una stratificata legislazione, il cui antecedente può individuarsi nel British Nationality Act 1981, più volte modificato nei decenni successivi assieme alla normativa secondaria di attuazione. L’evoluzione della disciplina di riferimento è stata infatti scandita da una serie di testi legislativi, tra cui il British Overseas Territories Act 2002, il Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, l’Immigration, Asylum and Nationality Act 2006, lo UK Borders Act 2007, il Borders, Citizenship and Immigration Act 2009.

2.     La disciplina generale della cittadinanza

L’istituto della cittadinanza si articola in modi distinti a seconda degli ambiti territoriali di origine della persona. Oltre alla cittadinanza britannica propriamente detta - relativa al Regno Unito, alle Isole del Canale e all’Isola di Man -, sono infatti contemplate forme di ulteriori di nazionalità, quali la British Dependent Territories Citizenship e la British Overseas Citizenship, riservate ai  cittadini di determinati Stati esteri legati da tradizionali rapporti con il Regno Unito; nei confronti di questa categoria di persone, qualificate British subjects o British protected persons, hanno efficacia istituti propedeutici alla acquisizione della cittadinanza quali il right to abode e il right to re-admission, la cui applicazione è tipicamente riferita ai cittadini di Paesi del Commonwealth[3].

Oltre che in relazione allo spazio, la legislazione in materia di cittadinanza si modula diversamente in rapporto al fattore temporale. La successione nel tempo delle riforme legislative ha comportato una differenziazione dei regimi applicabili a seconda dell’anno di nascita della persona interessata a vedersi riconosciuto lo status di cittadino britannico; ai fini della presente disamina è fatto principale riferimento alle norme applicabili alle persone nate nel Regno Unito dopo il 1° luglio 2021 (introdotte con le British Nationality Act 1981 (Immigration Rules Appendix EU) (Amendment) Regulations 2021).

a) L’acquisizione della cittadinanza per nascita

La persona nata (o adottata) nel Regno Unito acquista la cittadinanza automaticamente se uno dei genitori è cittadino britannico (oppure irlandese residente nel Regno Unito).

La cittadinanza è altresì acquisita automaticamente se al momento della nascita uno dei genitori, cittadino di un Paese dell’Unione Europea (o dell’Area Economica Europea), è stabilito nel Regno Unito (“settled”), ossia vi è residente a tempo indeterminato in quanto titolare di uno dei permessi di soggiorno rilevanti allo scopo (ad esempio, l’indefinite leave to remain oppure il settled status introdotto a seguito della Brexit in sostituzione del permanent residence status). Si ha egualmente accesso alla cittadinanza se uno dei genitori è straniero (cittadino di Stati non appartenenti all’Unione Europea o alla AEE) e ha titolo a soggiornare nel Regno Unito a tempo indeterminato.

Al fine di considerare l’evoluzione normativa intercorsa in materia è qui utile notare che, ai sensi del British Nationality Act 1981 (section 50(9)) l’acquisizione della cittadinanza da parte delle persone nate tra il 1983 del 2006 è sottoposta ad ulteriori condizioni, quali la nazionalità britannica – o il regolare stabilimento - di entrambi i genitori od almeno della madre, e la sussistenza del rapporto coniugale tra i genitori qualora il genitore in possesso dei requisiti suddetti sia il padre[4]. Per i nati dopo il 2006, la normativa (modificata dal Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, section 9) si limita a porre il requisito della cittadinanza o del settlement di entrambi i genitori, accantonando il precedente requisito matrimoniale.

b) La Brexit e lo EU settlement scheme

Regole particolari, a carattere transitorio e con vigenza limitata al 30 giugno 2021 (salvo il differimento di tale termine motivato sulla base di comprovate “ragioni particolari”), hanno avuto applicazione in conseguenza del recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

Le Regulations adottate nel 2021, sopra richiamate, hanno a tal fine modificato il British nationality Act 1981 ponendo (alla section 10A) condizioni specifiche per i nati nel Regno Unito da genitori stranieri a partire dal 1° luglio 2021.

In applicazione di un’apposita procedura (nota come EU settlement scheme) è stata prevista la possibilità di ottenere il settled status  per i cittadini dell’Unione Europea (o di cittadinanza norvegese, svizzera, islandese o del Lichtenstein) regolarmente stabiliti nel Regno Unito prima del 31 dicembre 2020. In tale ipotesi, la cittadinanza è acquisita automaticamente dal figlio nato prima della regolarizzazione del soggiorno dei genitori effettuata entro il termine (salva la proroga prevista dalla legge a fronte di comprovate ragioni).

La decorrenza della cittadinanza acquisita dal figlio è pertanto determinata dal conseguimento, da parte dei genitori, dello stabilimento nel Regno Unito regolarizzato in base allo schema predetto.

c) La naturalizzazione dei cittadini stranieri

La legislazione disciplina i casi di acquisto della cittadinanza britannica da parte della persona non nata sul suolo nazionale. Oltre alle norme specifiche previste per casi particolari (concernenti le persone nate nei Territori individuati dalle disposizioni del 2002 - a tale scopo denominati “qualifying territories” - e da genitori di cui almeno uno sia cittadino britannico oppure stabilito nel Regno Unito), la disciplina prevede particolari procedure di naturalizzazione degli stranieri.

Per quanto riguarda l’acquisto della cittadinanza per matrimonio, la legislazione prevede che il coniuge straniero di un cittadino britannico (così come il partner straniero di un’unione civile ai sensi del Civil Partnership Act 2004) possa conseguire la cittadinanza dopo aver vissuto legalmente e in modo continuativo per almeno un triennio nel Regno Unito, purché in possesso dei requisiti prescritti per la naturalizzazione, personali e “residenziali”. Oltre alla maggiore età, alla conformità della propria condizione alle norme in materia di immigrazione e alle necessarie condizioni di salute mentale (sound mind and good character), l’aspirante cittadino deve comprovare di essere residente nel Regno Unito e di avervi soggiornato, in modo legittimo e continuativo, nei tre anni precedenti (con assenze non superiori a 270 giorni nel triennio e a 90 giorni nell’ultimo anno).

La richiesta di acquisizione della cittadinanza a titolo di naturalizzazione è gravata da un costo tariffario attualmente pari a 1.330 sterline, e il suo accoglimento comporta l’attesa di circa un semestre.

Più stringenti requisiti temporali sono previsti per l’acquisto della cittadinanza al di fuori di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile. Il richiedente, in tale ipotesi, oltre al possesso dei noti requisiti personali (maggiore età e buona condotta), deve dimostrare di essere stabilito nel Regno Unito da almeno un anno e di avervi vissuto regolarmente per i cinque anni precedenti senza rilevanti interruzioni (per non più di 450 giorni nel quinquennio e di 90 giorni nell’anno precedente la domanda)[5].

Dal 1° novembre 2005, inoltre, è stato introdotto per gli aspiranti cittadini  l’obbligo di sottoporsi a due prove, predisposte l’una per verificare la loro sufficiente conoscenza della lingua inglese, gallese o gaelica scozzese (attestato dall’English for Speakers of Other Languages - ESOL), l’altra il possesso di nozioni sulla vita nel Regno Unito (Life in the UK Test), svolta nella forma di domande sulle istituzioni sociali e civili del Paese (i due esami possono essere sostenuti dopo aver seguito appositi corsi a pagamento tenuti da organismi abilitati). I neo-cittadini sono infine chiamati a partecipare, a livello locale, a “cerimonie della cittadinanza” nella cui circostanza essi prestano un giuramento solenne (Oath and Pledge to the United Kingdom[6]).

Egualmente articolata è la disciplina sull’acquisto della cittadinanza da parte di minori.

Al riguardo la legislazione contempla differenti percorsi, a seconda che il minore abbia, alla data della nascita, un genitore con cittadinanza britannica o stabilito nel Regno Unito; oppure abbia vissuto nel Paese fino all’età di 10 anni; o i cui genitori abbiano richiesto la cittadinanza britannica, o siano cittadini di Stati dell’Area Economica Europea e muniti di un titolo di soggiorno a tempo indeterminato.

Nel caso qui di maggiore interesse, in cui il minore sia nato nel Regno Unito da genitori stranieri e non stabiliti nel Paese, o abbiano conseguito una delle due condizioni successivamente alla nascita, la legge del 1981 (sections 1(3) e 1(4)) prevede la naturalizzazione – previa registration – del figlio se di età non inferiore ai 10 anni e se ha risieduto nel Regno Unito in modo continuativo senza assentarsi per più di 90 giorni in ciascuno dei primi dieci anni della sua vita (salva la valutazione discrezionale dell’amministrazione riguardo a più lunghi periodi di assenza). Il consenso dei genitori alla presentazione della richiesta di cittadinanza, sebbene raccomandato, non ha carattere obbligatorio e la sua eventuale mancanza non osta al relativo accoglimento[7].

Nel Regno Unito, pertanto, lo ius soli opera quale criterio abilitativo per il conferimento della cittadinanza al minore straniero se nato da genitore residente nel Regno Unito (e in regola con le norme sull’immigrazione) oppure se il minore è stato residente nel Paese nei dieci anni successivi alla nascita, mentre la durata temporale della residenza necessaria alle altre forme di naturalizzazione “ordinaria” ammontano a tre oppure a cinque anni.

3.     Privazione della cittadinanza

Si segnala, per completezza, che il Nationality, Immigration and Asylum Act 2002 (in seguito modificato dall’Immigration Act 2014) ha attribuito ai poteri pubblici (Secretary of State) la potestà di privare della cittadinanza britannica il soggetto che, nato nel Regno Unito e cittadino anche di altro Stato (o comunque in grado di ottenervi lo status corrispondente), l’abbia conseguita con mezzi fraudolenti, oppure attraverso la propria condotta abbia nuociuto alla sicurezza dello Stato.

La legislazione antiterrorismo ha infatti previsto che, con decisione del Ministro competente, possa essere revocata la cittadinanza britannica alla persona che, dopo averla conseguita, sia stata riconosciuta responsabile di atti seriamente pregiudizievoli per gli interessi vitali del Regno Unito. Per tale decisione di revoca, che si aggiunge a quella già prevista in caso di frode, false dichiarazioni o occultamento di fatti, la legge ammette il diritto di ricorso.

Applicata, in un significativo numero di casi[8], a persone ritenute responsabili di reati riconducibili al terrorismo internazionale, la misura è stata recentemente oggetto di proposte di modifica e prospettata dal Governo in termini più rigorosi (section 9 del Nationality and Borders Bill ora all’esame della Camera Alta), al fine di renderla più generalmente applicabile ai soggetti responsabili di gravi crimini. Inoltre, la decisione di revoca verrebbe adottata – con incisiva limitazione dei diritti dell’interessato - senza obbligo di preavviso da parte dell’autorità, ove ciò a sua discrezione si renda necessario per esigenze pratiche o sia ritenuto opportuno per ragioni diplomatiche o di sicurezza nazionale.

 

Spagna

La Costituzione spagnola del 1978, all’articolo 11, rinvia a una legge attuativa per quanto concerne le modalità di acquisizione, conservazione e perdita della cittadinanza (nacionalidad), limitandosi a porre il principio generale del divieto della privazione della cittadinanza nei confronti degli spagnoli d’origine. Un’ulteriore disposizione riguarda la possibilità di sottoscrivere trattati internazionali sulla “doppia cittadinanza” (doble nacionalidad) con i Paesi ispano-americani o con altri Paesi che abbiano mantenuto particolari legami con la Spagna, sulla base del principio di reciprocità.

La normativa specifica sul diritto di cittadinanza è contenuta nel codice civile, all’interno del libro primo “Delle persone”, nel titolo I “Degli spagnoli e degli stranieri” (artt. 17-28).

In particolare, sono spagnoli d’origine:

-       i nati da padre o madre spagnoli;

-       i nati in Spagna da genitori stranieri, se almeno uno di essi è nato in Spagna, ad eccezione dei figli di funzionari diplomatici o consolari accreditati in Spagna;

-       i nati in Spagna da genitori stranieri, se entrambi non possiedono alcuna cittadinanza o la legislazione dei loro Paesi d’origine non assegna al figlio la cittadinanza;

-       i nati in Spagna la cui filiazione non risulti accertata. In tal caso si considerano nati nel territorio nazionale i minori di età il cui primo luogo conosciuto di soggiorno sia la Spagna.

In aggiunta ai casi di possesso della cittadinanza d’origine, è possibile, nel caso di accertamento della nascita o filiazione in Spagna dopo il compimento del diciottesimo anno di età, optare per la cittadinanza spagnola; tale possibilità è prevista anche per gli adottati nella maggiore età, purché esercitino tale opzione entro i due anni dall’adozione.

Il codice civile individua inoltre altre due categorie che possono esercitare il diritto d’opzione:

-       le persone che siano, o siano state, soggette alla patria potestà di uno spagnolo;

-       coloro il cui padre o madre, nato in Spagna, abbia avuto in passato la cittadinanza spagnola.

Esiste inoltre la possibilità dell’acquisizione della cittadinanza. La cittadinanza spagnola può essere acquisita con due modalità: in primo luogo attraverso il rilascio di un “certificato di cittadinanza” (carta de naturaleza) mediante “Real Decreto”, emanato a discrezione dell’autorità competente, ma soltanto nei casi in cui il richiedente si trovi in “circostanze eccezionali”, in secondo luogo, nella maniera più frequente, l’ottenimento della cittadinanza avviene con il requisito della “residenza in Spagna”, su concessione del Ministro della giustizia.

Il requisito fondamentale, per la richiesta in base alla residenza, è quello della “residenza legale e continuata” in Spagna per un periodo di 10 anni, come regola generale.

Stabilito questo criterio di base, sono tuttavia previste le seguenti eccezioni favorevoli:

-       per coloro che sono stati riconosciuti come rifugiati politici: 5 anni di residenza;

-       per i cittadini d’origine dei Paesi ispano-americani, per quelli di Andorra, Filippine, Guinea Equatoriale, Portogallo e per i sefarditi: 2 anni di residenza;

-       per coloro che sono nati in Spagna: 1 anno di residenza;

-       per coloro che sono sposati con un cittadino spagnolo da almeno un anno e non sono separati legalmente o di fatto: 1 anno di residenza;

-       per coloro che sono, o sono stati, soggetti legalmente alla tutela, alla curatela con facoltà di piena rappresentanza o alla custodia o all’affidamento di un cittadino o di un ente spagnolo per due anni consecutivi: 1 anno di residenza;

-       per i vedovi o le vedove di uno spagnolo o di una spagnola, se alla morte del coniuge non vi era separazione legale o di fatto: 1 anno di residenza;

-       per i nati fuori dalla Spagna, ma con un genitore o un nonno che ha avuto, in passato, la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza;

-       per coloro che non hanno fatto valere, in passato, il diritto di opzione per la cittadinanza spagnola: 1 anno di residenza.

L’interessato deve inoltre attestare “buona condotta civica e sufficiente grado di integrazione nella società spagnola”.

Infine, disposizioni speciali sull’acquisizione della cittadinanza spagnola, non inserite nel codice civile, sono state introdotte con la settima disposizione aggiuntiva della Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Le disposizioni, di natura temporanea, hanno consentito la richiesta di acquisizione della cittadinanza spagnola, entro un periodo di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della disposizione aggiuntiva, poi prorogato per un ulteriore periodo di un anno, fino al 27 dicembre 2011, per le seguenti due categorie:

-       persone con padre o madre che siano stati spagnoli di origine;

-       nipoti di coloro che persero o dovettero rinunciare alla cittadinanza spagnola come conseguenza dell’esilio.

 



[1]     Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997

[2]     Saverio F. Regasto, Brevi note sulla cittadinanza nell’ordinamento francese, AmbienteDiritto, 2021; Sara Fabianelli, Le radici dello ius soli: il criterio territoriale di acquisto della cittadinanza negli ordinamenti di Italia e Francia, Rivista Aic, 2017.

[3]     L’articolata disciplina è riassunta nella guida esplicativa dello Home Office, British citizenship: automatic acquisition (luglio 2021).

[4]     La prova della paternità biologica (quando non vi sia matrimonio con la madre) è in questo caso disciplinata dalle British Nationality (Proof of Paternity) Regulations 2006.

[5]     In relazione alla continuità del soggiorno sul territorio nazionale negli anni precedenti alla richiesta di naturalizzazione e agli altri requisiti, la disciplina di dettaglio è riassunta nella guida predisposta dallo Home Office, Naturalisation Booklet. The Requirements (luglio 2021).

[6]     Può essere utile riportare il testo del giuramento, articolato in tre parti, da pronunciare in occasione delle citizenship ceremonies (fonte: UK Borders Agency):

Oath of allegiance - I (name) swear by Almighty God that on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, her Heirs and Successors, according to law.

Affirmation of allegiance - I (name) do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that on becoming a British citizen, I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth the Second, her Heirs and Successors, according to law.

Pledge - I will give my loyalty to the United Kingdom and respect its rights and freedoms. I will uphold its democratic values. I will observe its laws faithfully and fulfil my duties and obligations as a British citizen.

[7]     E’ utile la guida dello Home Office, Registration as Britsh citizen: children (agosto 2021). La registration è egualmente accessibile agli adulti in possesso del requisito consistente nel possesso di una delle altre forme di nazionalità britannica (British Overseas Citizen, British subject, ecc.).

[8]     Da notizie di stampa si apprende che la misura ha avuto applicazione progressiva e ha riguardato 464 persone fino al 2021. Sul contenuto e sulla finalità della controversa disposizione, si segnala il policy paper pubblicato dal Governo il 2 marzo 2022: Nationality and Border Bill. Deprivation of Citizenship factsheet.