Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Istituzioni
Titolo: La prima applicazione della nuova legge elettorale n. 165/2017 - Dati di sintesi
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 11
Data: 26/07/2018
Organi della Camera: I Affari costituzionali

 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

La prima applicazione della legge elettorale n. 165/2017

 

Dati di sintesi

 

 

 

 

 

 

n. 11

 

 

 

26 luglio 2018

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-3855– * st_istituzioni@camera.it

 

 

 

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File: AC0125

 


INDICE

§  Premessa........................................................................................................ 1

§  Partecipazione al voto..................................................................................... 1

§  Dalla percentuale di voti al numero di seggi................................................... 4

§  Presentazione di contrassegno, statuto, programma elettorale.................... 10

§  Equilibrio di genere: le nuove regole sulle candidature................................ 17

§  I risultati in termini di eletti/elette................................................................... 22

§  Pluricandidature e rappresentanza di genere............................................... 28

§  Numero delle candidature in rapporto al numero degli eletti........................ 31

§  Ripartizione dei seggi nella circoscrizioni e nei collegi plurinominali e “procedura di compensazione”..................................................................... 35

§  Il tasso di rinnovamento delle Camere.......................................................... 46

§  Eletti per fasce di età.................................................................................... 48

§  Voto degli italiani all’estero........................................................................... 51

§  Approfondimenti tematici.............................................................................. 54

 

 


Premessa

Il 4 marzo 2018 si sono tenute le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con il nuovo sistema elettorale, definito dal Parlamento nel mese di ottobre 2017 (legge n. 165/2017). La nuova legge elettorale è basata - sia per il Senato, sia per la Camera - su un sistema misto di attribuzione dei seggi, per una parte proporzionale e per altra parte maggioritario. Il territorio nazionale è a tal fine suddiviso in circoscrizioni collegi plurinominali[1] e collegi uninominali. Alla Camera le circoscrizioni sono 27, oltre la Valle d’Aosta; al Senato corrispondono ai confini regionali,

La determinazione dei collegi elettorali è stata effettuata con il decreto legislativo n. 189 del 2017, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato. Per l'elezione alla Camera dei deputati sono stati definiti 231 collegi uninominali, cui si aggiunge un collegio in Valle d'Aosta, e 63 collegi plurinominali; per l'elezione al Senato della Repubblica i  collegi uninominali sono 115, cui si aggiunge un collegio in Valle d'Aosta, e 33 collegi plurinominali.

Partecipazione al voto

Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 hanno riguardato un totale di 7.958 comuni, suddivisi in 61.552 sezioni in Italia. Gli elettori aventi diritto per la Camera dei deputati erano 46.604.925 di cui 22.430.202 (48,1%) uomini e 24.174.723 (51,9%) donne; per il Senato della Repubblica 42.871.428, di cui 20.509.631 uomini (47,8%) e 22.361.797 (52,2%) donne. I giovani che hanno avuto diritto al voto per la prima volta sono stati 584.530 (1,2% degli elettori della Camera) (dati Ministero interno).

Il numero di seggi spettanti a ciascuna circoscrizione e a ciascun collegio plurinominale è stato determinato, sia per la Camera sia per il Senato, con DPR del 28 dicembre 2017.

 

I risultati elettorali sono disponibili sul sito del Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda l’affluenza al voto, il dato definitivo dei votanti per la Camera è del 72,93 % degli aventi diritto; nel 2013 i votanti sono stati pari al 75,2 %. Per il Senato, si sono recati alle urne il 72,94 % degli elettori (erano stati il 75,11 % nelle precedenti elezioni).

Nella tabella e nei grafici che seguono sono confrontati i dati relativi a corpo elettorale, votanti, voti validi e non, schede bianche, delle ultime tornate elettorali svolte con tre differenti sistemi elettorali (rispettivamente nel 2001; nel 2006-2013; e nel 2018).

 

 

2001(*)

2006

2008

2013

2018

Elettori

Camera

49.256.295

46.997.601

47.041.814

46.905.154

46.604.925

Senato

44.499.794

42.232.467

42.358.775

42.270.824

42.871.428

Votanti

Camera

40.085.397

39.298.497

37.874.569

35.270.926

33.923.321

(81,38%)

(83,62%)

(80,51%)

(75,2%)

(72,93%)

Senato

36.189.394

35.262.679

34.058.405

31.751.350

31.231.814

(81,32%)

(83,50%)

(80,40%)

(75,11%)

(72,84%)

Voti validi

Camera

37.122.776

38.153.343

36.457.254

34.005.755

32.840.055

Senato

33.871.262

34.162.615

32.774.339

30.617.901

30.213.874

Voti non validi

Camera(**)

1.274.012

(3,17%)

705.868

(1,79%)

931.445

(2,45%)

869.892

(2,46%)

692.855

(2,04%)

Senato (**)

1.035.616

(2,86%)

637.709

(1,80%)

835.559

(2,45%)

761.148

(2,39%)

644.686

(2,06%)

Schede bianche

Camera

1.688.609

439.286

485.870

395.279

389.441

Senato

1.282.516

462.355

448.507

369.301

376.765

 

Fonte: Ministero dell’interno.

Non sono compresi i dati dei cittadini all’estero e della Val d’Aosta (ad eccezione delle elezioni 2001). Per le elezioni del Senato 2006-2013 sono esclusi anche i dati del Trentino-Alto Adige.

(*) Per il 2001 sono stati presi in considerazione, per la Camera, i voti riferiti alla parte proporzionale.

(**) Percentuale rispetto ai votanti

 

 

 

 

Titolo: Senato della Repubblica

 

 

 


 

Dalla percentuale di voti al numero di seggi

Sono di seguito riepilogati i risultati, per la Camera e per il Senato, in termini di voti conseguiti e di seggi ottenuti, nella prima applicazione della legge elettorale n. 165/2017 nel marzo 2018. Tali dati sono raffrontati con quelli delle elezioni, dal 1994 al 2013, svoltesi con i precedenti sistemi elettorali (legge n. 277/1993 e legge n. 270/2005).

 

Legge n. 165/2017

Riparto con metodo proporzionale per il 67% dei seggi e metodo maggioritario a turno unico in collegi uninominali per il 33% dei seggi. Scheda unica.

Elezioni marzo 2018. Camera dei deputati. Voti e seggi

 

Coalizione
centro destra

Coalizione
centro sinistra

Movimento 5 stelle

Liberi e uguali

% voti conseguiti

37,03%

22,82%

32,66%

3,39%

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz. proporzionale

12.152.158

7.133.100

10.732.373

1.114.298

 

 

 

 

 

Seggi proporz.

151

88

133

14

 

 

 

 

 

Seggi uninom.

111

27

93

-

(collegi un. vinti)

 

 

 

 

Totale seggi: 617

262

115

226

14

 

42,46%

18,64%

36,63%

2,27%

Escluse Valle d’Aosta e Circoscrizione Estero

 

 

Elezioni marzo 2018. Senato della Repubblica. Voti e seggi

 

Coalizione centro destra

Coalizione centro sinistra

Movimento 5 stelle

Liberi e uguali

% voti conseguiti

37,49%

22,96%

32,21%

3,27%

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz. proporzionale

11.330.164

6.632.575

9.733.303

990.715

 

 

 

 

 

Seggi proporz.

77

44

68

4

 

 

 

 

 

Seggi uninom.

58

13

44

0

(collegi un. vinti)

 

 

 

 

Totale seggi: 308

135

57

112

4

 

43,8%

18,5%

36,4%

1,3

Esclusa Valle d’Aosta e Circoscrizione Estero

 


 

 

Legge n. 270/2005

 

Per la Camera: riparto con metodo proporzionale con premio di maggioranza fino a 340 seggi alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale. Scheda unica.

Per il Senato: riparto con metodo proporzionale con premio di maggioranza alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale regionale. Scheda unica.

 

 

Elezioni febbraio 2013. Camera dei deputati. Voti e seggi

 

Coalizione centro sinistra

Coalizione centro destra

Movimento 5 stelle

Scelta civica Monti

% voti conseguiti

29,55%

29,18%

25,56%

10,56%

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz. proporzionale

10.049.393

9.923.600

8.691.406

3.591.541

 

 

 

 

 

Totale seggi: 617

340

124

108

45

 

55,1%

20,1%

17,5%

7,3%

Esclusa Valle d’Aosta e Circoscrizione Estero

 

 

 

 

Elezioni febbraio 2013. Senato della Repubblica. Voti e seggi

 

Coalizione centro sinistra

Coalizione centro destra

Movimento 5 stelle

Con Monti per l’Italia

% voti conseguiti

31,63%

30,72%

23,80%

9,14%

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz. proporzionale

9.685.437

9.405.652

7.286.550

2.797.734

 

 

 

 

 

Totale seggi: 301

113

116

54

18

 

37,5%

38,5%

18%

6%

Escluso Trentino – Alto Adige, Valle d’Aosta e Circoscrizione Estero


 

Elezioni aprile 2008. Camera dei deputati. Voti e seggi

 

Coalizione centro destra

Coalizione centro sinistra

Unione di centro

SVP

% voti conseguiti

46,81%

37,55%

5,62%

0,41%

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz. proporzionale

17.064.506

13.689.330

2.050.229

147.718

 

 

 

 

 

Totale seggi: 617

340

239

36

2

 

55,1%

38,7%

5,9%

0,3%

Esclusa Valle d’Aosta e Circoscrizione Estero

 

Elezioni aprile 2008. Senato della Repubblica. Voti e seggi

 

Coalizione centro destra

Coalizione centro sinistra

Unione di Centro

% voti conseguiti

47,32%

38,01%

5,69%

 

 

 

 

Cifra elett. naz. proporzionale

15.508.899

12.457.182

1.866.356

 

 

 

 

Totale seggi: 301

168

130

3

 

55,8%

43,2%

1%

Escluso Trentino – Alto Adige, Valle d’Aosta e Circoscrizione Estero

 

 

Elezioni aprile 2006. Camera dei deputati. Voti e seggi

 

Coalizione centro sinistra

Coalizione centro destra

% voti conseguiti

49,81%

49,74%

 

 

 

Cifra elett. naz. proporzionale

19.002.598

18.977.843

 

 

 

Totale seggi: 617

340

277

 

55,1%

44,9%

Esclusa Valle d’Aosta e Circoscrizione Estero

 

 

Elezioni aprile 2006. Senato della Repubblica. Voti e seggi

 

Coalizione centro sinistra

Coalizione centro destra

% voti conseguiti

48,96%

50,21%

 

 

 

Cifra elett. naz. proporzionale

16.725.401

17.153.978

 

 

 

Totale seggi: 301

148

153

 

49,2%

50,8%

Escluso Trentino – Alto Adige, Valle d’Aosta e Circoscrizione Estero


 

Legge n. 277/1993

Riparto con metodo maggioritario a turno unico in collegi uninominali per ¾ dei seggi e con metodo proporzionale (con ‘scorporo’) per 1/4 dei seggi. Doppia scheda per la Camera. Scheda unica per il Senato.

 

Elezioni maggio 2001. Camera dei deputati. Voti e seggi

 

Forza Italia

Alleanza Nazionale

Democratici di sinistra

Margherita

Rifondazione comunista

% voti conseguiti liste

29,43%

12,02%

16,57%

14,52%

5,03%

% voti conseguiti coalizioni

41,45%

36,12%

Cifra elett. naz. proporzionale

10.923.431

4.463.205

6.151.154

5.391.827

1.868.659

 

 

 

 

 

 

Seggi proporz.

62

24

31

27

11

 

Casa delle libertà

l’Ulivo (*)

Seggi uninom.

282

192

 

 

 

 

 

 

Totale seggi: 629

368

261

 

58,5%

41,5%

Esclusa Valle d’Aosta

(*) Sono stati considerati i collegi uninominali vinti dai candidati delle liste l’Ulivo, l’Ulivo-SVP, SVP e l’Ulivo-con Illy per Trieste

 

 

 

Elezioni maggio 2001. Senato della Repubblica. Voti e seggi

 

Casa delle Libertà

L’Ulivo

Rifondazione Comunista

Lista Di Pietro

Democrazia Europea

% voti conseguiti

42,53%

38,70%

5,04%

3,37%

3,15%

 

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz.

14.406.519

13.106.860

1.708.707

1.140.489

1.066.908

 

 

 

 

 

 

Seggi

176

125

4

1

2

 

55,8%

39,6%

1,2%

0,3%

0,6%

 

Alleanza Lombarda Autonoma

SVP -L’Ulivo

SVP

Valle d’Aoste

 

% voti conseguiti

0,91%

0,52%

0,37%

0,10%

 

 

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz.

308.559

175.635

126.177

32.429

 

 

 

 

 

 

 

Seggi

1

3

4

1

 

 

0,3%

0,9%

1,2%

0,3%

Totale: 315

 

 

 

 

 

 

 

Elezioni aprile 1996. Camera dei deputati. Voti e seggi

 

PDS

Pop. Prodi

Rinn. Italiano

FI

AN

CCD-CDU

Lega Nord

Rif. Com

% voti liste

21,06%

6,81%

4,34%

20,57%

15,66%

5,84%

10,07%

8,57%

% voti coalizioni

32,21%

42,07%

 

 

Cifra elett. naz. proporz.

7.894.118

2.554.072

1.627.380

7.712.149

5.870.491

2.189.563

3.776.354

3.213.748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seggi proporz.

26

4

8

37

28

12

20

20

 

l’Ulivo (*)

Polo delle libertà

 

 

Seggi uninom.

249

169

39

15(***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale seggi 627 (**)

 

287

 

 

246

 

59

35

% su 629

45,62%

39,1%

9,37%

5,55%

Esclusa Valle d’Aosta

(*) Sono stati considerati i collegi uninominali vinti dai candidati delle liste l’Ulivo, l’Ulivo-Leg aut. veneta, l’Ulivo-ps.d’az.

(**) Non sono rappresentati nel prospetto 2 seggi uninominali vinti, un ciascuno, da altre liste (Lega d’azione meridionale e Democrazia-libertà).

(***) Con il simbolo “Progressisti (1996)”

 

 

 

Elezioni aprile 1996. Senato della Repubblica. Voti e seggi

 

L’Ulivo

Polo per le libertà

Lega Nord

Progessisti

% voti conseguiti

41,18%

37,35%

10,41%

2,87%

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz.

13.434.607

12.185.020

3.394.733

934.974

 

 

 

 

 

Seggi

157 (*)

116

27

10

 

49,84%

36,83%

8,57%

3,17%

 

Mov.Soc.Tricolore

Pannella-Sgarbi

L’Abete SVP

Valle d’Aoste

% voti conseguiti

2,29%

1,56%

0,55%

0,09%

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz.

747.487

509.826

178.425

29.5381

 

 

 

 

 

Totale seggi: 315

1

1

2

1

 

0,32%

0,32%

0,63%

0,32%

(*) Sono stati considerati i collegi uninominali vinti dai candidati della lista L’Ulivo e l’Ulivo-P. Sardo d’Azione.

 

Elezioni marzo 1994. Camera dei deputati. Voti e seggi

 

FI

AN

Lega Nord

PDS

Rif.Com.

PPI

Patto Segni

% voti liste

21,01%

13,47%

8,36%

20,36%

6,05%

11,07%

4,68%

% voti coalizioni

42,84%

26,41%

15,75%

Cifra elett. naz. proporz.

8.136.135

5.214.133

3.235.248

7.881.646

2.343.946

4.287.172

1.811.814

 

 

 

 

 

 

 

 

Seggi proporz.

30

23

11

38

11

29

13

 

Polo delle Libertà -

Polo del Buon Governo

Progressisti

Patto per l’Italia

Seggi uninom.

302

164

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale seggi 625(**)

 

366

 

213

46

% su 629

58,18%

33,86%

7,31%

Esclusa Valle d’Aosta

(**) Non sono rappresentati nel prospetto 4 seggi uninominali vinti da SVP (3) e 1 (Lega d’azione meridionale).

 

 

 

 

Elezioni marzo 1994. Senato della Repubblica. Voti e seggi

 

Polo delle Libertà - Polo Buon Governo (*)

Progressisti

Patto per l’Italia

SVP

% voti conseguiti

42,66%

32,9%

16,69%

0,66%

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz.

14.110.705

10.881.320

5.519.090

217.137

 

 

 

 

 

Seggi

156

122

31

3

 

49,52%

38,73%

9,84%

0,95%

 

Lega Alpina Lumbarda

Altri Gruppi

Liste Autonomiste

 

% voti conseguiti

0,74%

2,52%

0,71%

 

 

 

 

 

 

Cifra elett. naz.

246.046

835.028

233.361

 

 

 

 

 

 

Totale seggi: 315

1

1

1

 

 

0,32%

0,32%

0,32%

 

(*) Sono stati considerati i collegi uninominali vinti dai candidati di Polo delle Libertà, Polo Buon Governo, Alleanza Nazionale, Panella-Riformatori, FI-CCD

 

 

 


 

Presentazione di contrassegno, statuto, programma elettorale

In base alla legge (art. 14 DPR n. 361/1957) i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, sono tenuti a depositare presso il Ministero dell'interno:

·        il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste;

·        la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato;

·        lo statuto ovvero una dichiarazione di trasparenza;

·        il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica;

·        la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito delle liste di candidati.

 

Presentazione del contrassegno

Per quanto riguarda i contrassegni, nelle elezioni 2018 sono stati depositati, entro il termine previsto dalla legge, 103 contrassegni, di cui 10 non ammessi.

Nella fase successiva, sono stati 42 i contrassegni, cui è seguita la presentazione di liste di candidati.

 

Tra questi sono compresi 3 contrassegni della lista Italia Europa Insieme (con indicazioni in lingue diverse) e uno denominato Lega Nord-Forza Italia-Fratelli d’Italia, che contraddistingue le liste presentate in comune dai partiti della coalizione di centrodestra nelle ripartizioni della circoscrizione Estero.

 

Sulla base dei risultati elettorali del 4 marzo 2018, hanno superato la soglia di sbarramento prevista per il riparto proporzionale, sia alla Camera sia al Senato, 5 liste infra-coalizione (Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia; Partito Democratico e SVP – sulle coalizioni v. infra) e 2 liste singole (Movimento 5 stelle, Liberi e Uguali).

 

Elezioni del 4 marzo 2018

Partiti o gruppi politici che hanno depositato il contrassegno presso il Ministero dell’interno

Partiti o gruppi politici che hanno presentato liste di candidati

Partiti o gruppi politici che hanno partecipato al riparto dei seggi per la parte proporzionale

 

103

 

 

42

 

7

 

Si ricorda che la legge n. 165/2017 prescrive le seguenti percentuali di voti validi al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali:

-       le liste che ottengono il 3% a livello nazionale o il 20% alla regione per il Senato;

-       le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze (in Trentino-Alto Adige e in Friuli-Venezia Giulia), che conseguono nella medesima regione il 20% o che hanno eletto almeno 2 candidati nei collegi uninominali;

-       le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% purchè comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale il 3%, ovvero, per il Senato, una lista collegata che abbia raggiunto il 20% a livello regionale.

Per le coalizioni non sono computati i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1%.

 

 

 

Precedenti elezioni

Partiti o gruppi politici che hanno depositato il contrassegno presso il Ministero dell’interno

Partiti o gruppi politici che hanno presentato liste di candidati in Italia e nella circoscrizione Estero

 

2006

 

2008

 

2013

 

174

 

177

 

219

 

69

 

41

 

81

 

Fonte: Ministero dell’interno

 

 

Presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza

Come già ricordato, a seguito delle modifiche apportate dapprima dalla legge n. 52/2015 (per quanto riguarda lo statuto) e, quindi, dalla legge n. 165/2017 (presentazione dello statuto o della dichiarazione di trasparenza) a decorrere dalle elezioni 2018 i partiti o gruppi politici che intendono presentare liste di candidati sono tenuti a depositare presso il Ministero dell’interno, oltre al contrassegno ed al programma elettorale, lo statuto o – ove non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all’art. 4 del DL n. 149/2013 - una dichiarazione che indichi alcuni elementi minimi di trasparenza.

 

Il registro dei partiti politici è stato istituito dal DL n. 149/2013: i partiti che intendono avvalersi dei benefici previsti da tale disciplina (detrazione del 26% per le donazioni e accesso al 2 per mille in favore dei partiti politici) sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente.

 

 

Lo statuto, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea, deve indicare (art. 3 DL n. 149/2013):

0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;

a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;

b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;

e) i criteri con i quali è promossa la presenza delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi;

f) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;

h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;

m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;

o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;

o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

 

La dichiarazione di trasparenza, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, deve indicare i seguenti “elementi minimi di trasparenza” (art. 14 DPR n. 361/1957, come modificato dall’art 1, co. 6, legge n. 165/2017):

1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato;

2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

 

Analizzando i dati relativi alle elezioni 2018, nel complesso delle 42 liste di candidati, 10 hanno presentato lo statuto in base alla nuova prescrizione stabilita dalla legge e 32, in luogo dello statuto, hanno presentato la dichiarazione di trasparenza. Tali documenti sono stati pubblicati nel sito Elezioni trasparenti, come prescritto dalla nuova legge elettorale (165/2017) entro 10 giorni dal termine per il deposito dei contrassegni.

Presentazione del programma elettorale

Sono stati al contempo pubblicati sul sito del Ministero dell’interno “Elezioni trasparenti” tutti i dati richiesti dalla legge per ciascuna lista: contrassegno, candidature, programma e indicazione del capo della forza politica.

 

In particolare, contestualmente al deposito del contrassegno, in base alla legge i partiti o gruppi politici organizzati devono depositare il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome della persona da loro indicata come capo della forza politica (D.P.R. 361/1957, art. 14-bis, comma 3).

In base alla legge, il deposito del contrassegno, dello statuto o della dichiarazione di trasparenza, del programma elettorale e dell’eventuale dichiarazione di collegamento in coalizione è effettuato, per ciascun partito o gruppo politico organizzato, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato, che provvede, inoltre, a designare, con atto autenticato dal notaio, per ciascuna circoscrizione (al Senato, per ciascuna circoscrizione regionale), un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare il deposito delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e dei relativi documenti (D.P.R. 361/1957, artt. 15 e 17).

 

Nella tabella che segue sono ripercorse le modifiche alla disciplina elettorale apportate negli ultimi anni per quanto riguarda l’obbligo di presentazione del programma con l’indicazione del capo della forza politica.

 

L. 270/2005

L. 52/2015

L. 165/2017

L’indicazione del "capo della forza politica" nel programma elettorale dei partiti o gruppi politici che “si candidano a governare” fu introdotta dalla legge n. 270 del 2005, ferme restando le prerogative del Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92, secondo comma, Cost..

La legge n. 52 del 2015 ha mantenuto la previsione del "capo della forza politica".

La legge del 2017 ha previsto l’indicazione del "capo della forza politica" nel programma elettorale. Nella formulazione della norma, non è stato riproposto il riferimento ai partiti o gruppi politici “che si candidano a governare”.

La legge del 2005 prevedeva altresì che le coalizioni che si candidassero a governare indicassero il nome del "capo della coalizione" e presentassero un unico programma elettorale. La legge dava altresì rilievo alle coalizioni per la determinazione della soglia di sbarramento.

La legge del 2015 – vigente per la sola Camera e mai applicata nelle tornate elettorali - prevedeva infatti che la “competizione elettorale” riguardasse le singole liste senza rilievo per le coalizioni.

Nel testo è stato di conseguenza eliminato il riferimento al "capo della coalizione".

La legge del 2017 dà rilievo alle coalizioni ai fini della soglia di sbarramento e della presentazione di candidati uninominali. Non è stata invece ripresa la previsione del 2005 sull’indicazione del “capo della coalizione” e sulla presentazione di un unico programma elettorale di coalizione.

 

Per le elezioni del 4 marzo 2018 tutte le liste hanno presentato il programma ed hanno indicato il capo della forza politica come richiesto dalla vigente disciplina elettorale.

Cinque liste (USEI, UNITAL, Free Flights to Italy, Movimento delle libertà e Lega Nord-Forza Italia-Fratelli d’Italia) non hanno presentato il programma né indicato il capo della forza politica ma hanno presentato candidature solo nella circoscrizione Estero.

 

Collegamenti in coalizione

In base alla legge, insieme al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Nelle elezioni del 4 marzo 2018 sono stati presentati 2 collegamenti in coalizione sia alla Camera, sia al Senato: uno formato dalle liste Lega Nord, Forza Italia, Noi con l’Italia-UDC, Fratelli d’Italia, e uno formato dalle liste Partito Democratico, +Europa, Civica Popolare, Italia Europa Insieme e SVP.

L’elenco dei collegamenti in coalizione è stato pubblicato, come previsto dalla legge (art. 14-bis DPR 361/1957) sulla Gazzetta Ufficiale (n. 34 del 10 febbraio 2018).

 

Nel dettaglio, la legge prevede che le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno. I collegamenti in coalizione hanno rilievo ai fini del riparto dei seggi. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione. L’elenco dei collegamenti, una volta accertata la regolarità delle dichiarazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 20° giorno antecedente la votazione (D.P.R. 361/1957, art. 14-bis).

 

Nelle elezioni 2018 per la Camera dei deputati entrambe le coalizioni hanno superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge (v. supra) per le coalizioni (10% dei voti validi a livello nazionale, pari - per le elezioni del 4 marzo 2018 - a 3.284.000 di voti considerato che il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste è stato pari a 32.840.055) (si veda verbale dell’Ufficio centrale nazionale).

 

Per quanto riguarda le liste infra-coalizione (per le quali la legge ha previsto la soglia del 3% dei voti validi a livello nazionale, pari - per le elezioni del 4 marzo 2018 - a 985.202 voti) per la coalizione di centro-destra hanno superato la soglia le liste Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d’Italia; per la coalizione di centro-sinistra le liste Partito Democratico e SVP (quest’ultima avendo conseguito 2 candidati eletti nei collegi uninominali della regione e una cifra elettorale nazionale pari a 132.613 mila voti quindi superiore alla soglia del 20% a livello regionale, pari a 111.440 voti, espressi nella regione per le elezioni di marzo 2018. Tale previsione per la Camera è valida per le liste presentate esclusivamente in regioni a statuto speciale per le quali sono previste particolari forme di tutela delle minoranze linguistiche dallo statuto o dalle relative norme di attuazione).

 

Non hanno raggiunto la soglia infra-coalizione (3%) le liste Noi per l’Italia-UDC e +Europa i cui voti sono quindi stati ripartiti tra le liste ammesse al riparto di ciascuna coalizione di appartenenza (avendo superato la soglia dell’1%). Non hanno invece superato la soglia dell’1% previsto dalla legge (pari, per le elezioni 2018, a 328.401 voti) per concorrere alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di appartenenza, le liste Italia Europa Insieme che ha conseguito una cifra elettorale pari a 191.489 voti e Civica popolare Lorenzin che ha conseguito una cifra elettorale pari a 180.539 voti.

 

Egualmente, nelle elezioni del 4 marzo 2018 per il Senato della Repubblica, le medesime due coalizioni hanno superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge (v. supra) per le coalizioni (10% dei voti validi a livello nazionale, pari - per le elezioni del 4 marzo 2018 - a 3.021.387 di voti considerato che il totale dei voti validi ottenuti da tutte le liste è stato pari a 30.213.874) (si veda Verbale dell’Ufficio centrale elettorale nazionale del 4 marzo 2018).

L’Ufficio centrale nazionale ha attestato inoltre che per entrambe le coalizioni almeno una lista ha conseguito il 3% dei voti validi a livello nazionale, pari - per le elezioni del 4 marzo 2018 per il Senato - a 906.416 voti e che non hanno superato la soglia dell’1% (pari, per le elezioni 2018, a 302.139 voti) prevista dalla legge per concorrere alla determinazione della cifra elettorale nazionale della coalizione di appartenenza, le liste Italia Europa Insieme che ha conseguito una cifra elettorale pari a 163.903 voti e Civica popolare Lorenzin che ha conseguito una cifra elettorale pari a 152.505 voti.


 

 

Elezioni 4 marzo 2018 - Riepilogo nazionale dei voti[2]

 

 

 

 

Camera

(voti validi 32.840.055)

 

Senato

(voti validi 30.213.874)

 

Coalizione di centro destra

12.152.158

 

Cifra elettorale naz. delle liste della coalizione:

Lega Nord: 5.694.351

Mov. pol. Forza Italia: 4.591.888

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni: 1.435.114

Noi con l’Italia-UDC: 430.805

 

 

Coalizione di centro destra

11.330.164

 

Cifra elettorale naz. delle liste della coalizione:

Lega Nord: 5.323.045

Mov. pol. Forza Italia: 4.358.101

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni: 1.286.887

Noi con l’Italia-UDC: 362.131

 

 

 

Coalizione di centro sinistra

7.133.100

Coalizione di centro sinistra

6.632.575

 

Cifra elettorale naz. delle liste della coalizione:

Partito democratico: 6.153.081

+Europa con Emma Bonino - Centro democratico: 845.406 (*)

Svp-Patt: 134.613 (**)

Italia Europa insieme: 191.489 (***)

Civica popolare Lorenzin: 180.539 (***)

 

 

Cifra elettorale naz. delle liste della coalizione:

Partito democratico: 5.788.103

+Europa con Emma Bonino – Centro democratico: 716.136 (*)

Svp-Patt: 128.336 (**)

Italia Europa insieme: 163.903 (***)

Civica popolare Lorenzin: 152.505 (***)

 

Movimento 5 stelle

10.732.373

Movimento 5 stelle

9.733.303

 

Liberi e Uguali

1.114.298

 

Liberi e Uguali

990.715

 

 

 

(*) Lista che non ha superato il quorum richiesto per la ripartizione dei seggi nell’ambito della coalizione (3% dei voti validi espressi a livello nazionale o, per il Senato, 20% dei voti validi espressi almeno in una regione).

(**) Lista rappresentativa di minoranza linguistica riconosciuta che ha conseguito almeno 2 candidati eletti nei collegi uninominali (o voti corrispondenti al 20% dei voti validi espressi nella regione).

(***) Lista che non ha superato il quorum richiesto per la determinazione della cifra nazionale della coalizione (1% dei voti validi espressi a livello nazionale). I relativi voti non sono quindi computati nella cifra nazionale della coalizione.

 

 


 

Equilibrio di genere: le nuove regole sulle candidature

 

Per la prima volta nell’ambito della disciplina delle elezioni per la Camera e per il Senato, la legge ha previsto specifiche prescrizioni nella presentazione delle candidature volte a garantire l’equilibrio di genere nella rappresentanza politica. Si ricorda che già la legge n. 52/2015 aveva introdotto specifiche prescrizioni in materia ma tale disciplina non ha mai trovato applicazione nelle tornate elettorali, essendo successivamente intervenuta la legge n. 165/2017.

 

 

 

Le candidature nella legge n. 165 del 2017

La legge prescrive che per garantire la parità di genere, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere, a pena di inammissibilità della lista medesima (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 3; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4). Inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e coalizioni di liste nei collegi uninominali e, limitatamente ai capilista, dalle liste nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato - a livello nazionale, alla Camera, a livello regionale, al Senato - in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 3.1; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4-bis). L’Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni in sede di verifica dei requisiti, comunicando eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali al fine di apportare eventuali modifiche nella composizione delle liste. A tal riguardo, assume rilevanza, ai fini di possibili modifiche delle liste e candidature, anche l’elenco dei candidati supplenti (Ministero dell’interno, Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 4 marzo 2018, Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, gennaio 2018, pp. 77-78).

 

 


 

Da un’analisi dei dati risultanti dal complesso di tutte le candidature presentate alle elezioni 2018 emerge che per l’elezione della Camera sono stati presentati:

·      nei collegi uninominali, il 57,3% (1.440) di candidati di sesso maschile e il 42,7% (1.072) di sesso femminile;

·      nei collegi plurinominali, il 52,3% (1.869) di candidature di sesso maschile e il 47,7% (1.706) di sesso femminile.

 

 

 

Per l’elezione del Senato sono stati presentati:

·      nei collegi uninominali, il 55,1% (696) di candidati di sesso maschile e il 44,9% (566) di sesso femminile;

·      nei collegi plurinominali, il 52,1% (996) di candidature di sesso maschile e il 47,9% (916) di sesso femminile.

 

 

 

 

Confrontando i dati sulle candidature con i precedenti disponibili, elaborati nel Rapporto finale OSCE relativo alle elezioni politiche 2006, emerge che le donne erano pari al 24% dei candidati alla Camera e il 21% dei candidati al Senato (e ottennero poi 109 seggi alla Camera (17,3%) e 45 seggi al Senato (14,3%).

 

Si tenga comunque presente che allora era vigente una diversa normativa elettorale (solo candidature di lista) e l’attribuzione di un premio di maggioranza che aveva effetti anche sulla composizione di genere degli eletti (tale composizione era infatti influenzata anche dal numero di candidati dei due sessi presenti nella lista che otteneva poi un numero aggiuntivo di seggi a seguito dell’attribuzione del premio).

 

Pertanto, dal 2006 ad oggi si assiste ad un significativo aumento della percentuale di candidature di sesso femminile, sia alla Camera che al Senato, come evidenziato nei due grafici che seguono[3].

 

 

Percentuale delle candidature divise per sesso dal 2006 al 2018

 

 

 

 


 

La tabella che segue reca un focus sulla composizione per genere delle candidature delle liste presentate alla Camera, che hanno superato la soglia di sbarramento prevista dalla legge.

 

 


 

 

Nella circoscrizione Estero le candidature per le elezioni del 4 marzo 2018 (per la relativa disciplina si vedano le Istruzioni sulla presentazione delle candidature, a cura del Ministero dell’interno) sono state così articolate:

 

Elezione Camera dei deputati nella Circoscrizione Estero:

188 candidati

di cui 147 uomini (78,19%) e 41 donne (21,81%)

 

Elezione Senato della Repubblica nella Circoscrizione Estero:

80 candidati

di cui 54 uomini (67,5 %) e 26 donne (32,5 %)

 

Nella circoscrizione Estero, dove l’attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale, l’elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre.


 

I risultati in termini di eletti/elette

 

Per quanto riguarda i risultati elettorali, la percentuale di donne elette alla Camera risulta pari al 35,7% (225 su 630), in crescita rispetto alla precedente legislatura (+4,3%), la quale, a sua volta, aveva fatto registrare un incremento di circa il 10 per cento rispetto alla XVI legislatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Senato, la percentuale complessiva di donne elette è pari al 34,7% (109 su 314), in crescita rispetto alla XVII legislatura (+5,5%) che aveva già fatto registrare un significativo aumento rispetto alla legislatura precedente (+11,1%).

 

 

 

 

Di seguito, si può verificare l’andamento storico (dalla I alla XVIII legislatura) in dati percentuali e assoluti della presenza di seggi assegnati alle donne nella Camera dei deputati. Per i dati relativi al Senato si rinvia al documento di analisi n. 13 dell‘Ufficio Valutazione Impatto del Senato, Parità vo’ cercando (30 marzo 2018).

 

 

 

 

 

All’aumento delle candidature di sesso femminile ha dunque fatto seguito un aumento delle elette, che porta l’Italia al di sopra della media dell’Unione europea (pari al 29,3%)[4]. Analizzando i dati più nel dettaglio, alla Camera:

·      nei collegi uninominali, a fronte del 42,7% di candidate, sono donne il 35,3% degli eletti in tali collegi (82 su 232);

 

 

 

 

·      nei collegi plurinominali, a fronte del 47,7% di candidature di sesso femminile, sono donne il 36% degli eletti in tali collegi (139 su 386).

 

 

 

 

 

Alla Camera, il Gruppo parlamentare con la più alta percentuale di donne elette è il Movimento 5 Stelle con il 43,2%, seguito da Forza Italia (36,6%), dal Partito Democratico (33,3%), da Fratelli d’Italia (31,3%), dalla Lega (28,8%) e da Liberi e Uguali (22,2%), come riportato nelle tabelle che seguono.

 

 

 

 

 

 

Composizione gruppi Camera

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Lega

Liberi e Uguali

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico

Misto

Tot

Donne

38

10

36

4

96

37

4

225

Uomini

66

22

89

10

126

74

18

405

Tot.

104

32

125

14

222

111

22

630

 

 

Composizione gruppi Camera (%)

FI

FdI

LEGA

LeU

M5S

PD

MISTO

Donne

36,54

31,25

28,80

28,57

43,24

33,33

22,22

Uomini

63,46

68,75

71,20

71,43

56,76

66,67

77,78

 

 

Per quanto riguarda l’elezione del Senato:

·      nei collegi uninominali, a fronte del 44,9% di candidate, sono donne il 38,9% degli eletti in tali collegi (45 su 116);

 

 

 

 

 

 

 

·      nei collegi plurinominali, a fronte del 47,9% di candidature di sesso femminile, sono donne il 32,1% degli eletti in tali collegi (62 su 193).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche al Senato, il Gruppo parlamentare con la più alta percentuale di donne elette è il Movimento 5 Stelle con il 42,2%, seguito dal Partito Democratico (34,6%), da Forza Italia (34,4%), dalla Lega (32,8%) da Per le autonomie e Misto (25%) e da Fratelli d’Italia (16,7%).

 

 

Composizione gruppi Senato

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Lega

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico

Per le autonomie (SVP-PATT, UV)

Misto

Tot

Donne

21

3

19

46

18

2

3

112

Uomini

40

15

39

63

34

6

9

206

Tot.

61

18

58

109

52

8

12

318

 

 

Composizione gruppi Senato (%)

FI

FdI

Lega

M5S

PD

Per le autonomie (SVP-PATT, UV)

Misto

Donne

34,4

16,7

32,8

42,2

34,6

25,0

25,0

Uomini

65,6

83,3

67,2

57,8

65,4

75,0

75,0


 

Pluricandidature e rappresentanza di genere

 

Nei collegi plurinominali della Camera le liste che hanno superato la soglia di sbarramento hanno presentato complessivamente 1504 candidature, a fronte delle quali i candidati ‘persone fisiche’ sono stati 1309.

 

Le pluricandidature nella legge n. 165 del 2017

Ai sensi della legge n. 165/2017 sia alla Camera, sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5.

Si ricorda inoltre che le prescrizioni della legge n. 165/2017 per garantire la parità di genere (60-40) si intendono riferite al numero delle candidature e non a quello delle persone fisiche; di conseguenza, il limite del 60 per cento deve essere applicato computando più volte le candidature multiple. Ad esempio, chi si candida in 5 collegi plurinominali esprime tante candidature quanti sono i collegi medesimi e non, trattandosi di una stessa persona, una sola candidatura.

 

 

 

Pertanto, vi sono state 195 posizioni occupate da pluricandidati[5]: di queste il 64,6% (126) riguardano posizioni occupate da donne, il 35,4% posizioni occupate da uomini (69).

Il numero di ‘persone fisiche’ pluricandidate è stato pari a 114, di cui il 57,9% (66) donne e il 42,1% (48) uomini.

La tabella che segue mostra la composizione delle pluricandidature per lista politica.

 

I comportamenti sono stati differenziati tra le diverse forze politiche. Considerando le posizioni occupate da pluricandidati nei collegi plurinominali della Camera[6], esse sono state 48 per la Lega (31 occupate da donne e 17 da uomini), 47 per Fratelli d’Italia (28 occupate da donne e 19 da uomini), 38 per Liberi e Uguali (16 occupate da donne e 22 da uomini), 37 per Forza Italia (21 occupate da donne e 6 da uomini), 25 per il Partito Democratico (23 occupate da donne e 2 da uomini).

Mentre il Movimento 5 Stelle non ha presentato pluricandidature nei collegi plurinominali della Camera, la Lega ha presentato 29 persone fisiche pluricandidate (15 donne e 14 uomini), Forza Italia 27 persone fisiche pluricandidate (21 donne e 6 uomini), Fratelli d’Italia 24 persone fisiche pluricandidate (13 donne e 11 uomini), Liberi e Uguali 22 persone fisiche pluricandidate (7 donne e 15 uomini), il Partito Democratico 12 persone fisiche pluricandidate (10 donne e 2 uomini).

 

Per ciò che attiene al numero delle persone pluricandidate tra collegio uninominale e collegio plurinominale alla Camera per le liste che hanno superato la soglia di sbarramento, esse sono stati complessivamente 234, di cui il 55,6% donne (130) ed il 44,4% uomini (104).

 

Considerando le liste non in coalizione, Liberi e Uguali ha pluricandidato 55 persone (26 donne e 29 uomini) e il Movimento 5 Stelle 54 persone (27 donne e 27 uomini).

Per le liste in coalizione, invece, il Partito Democratico ha presentato 45 pluricandidati (27 donne e 18 uomini), Forza Italia 32 pluricandidati (21 donne e 11 uomini), la Lega 29 pluricandidati (19 donne e 10 uomini), Fratelli d’Italia 19 pluricandidati (19 donne e 10 uomini).

I candidati per i quali alla Camera è stato fatto ricorso al numero massimo di pluricandidature consentito dalla legge (6, di cui 5 nei collegi plurinominali ed 1 negli uninominali) sono 11 e sono tutte donne: 4 di Fratelli d’Italia, 3 del Partito Democratico, 2 della Lega, 1 di Forza Italia, 1 di Liberi e uguali).


 

Numero delle candidature in rapporto al numero degli eletti

Come già ricordato, la legge n. 165/2017 prescrive che ciascuna lista, in ogni collegio plurinominale, sia alla Camera, sia al Senato, debba essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico e in tal modo rappresentati nella scheda elettorale, in numero non inferiore alla metà e non superiore a quello dei seggi assegnati al collegio plurinominale.

In ogni caso il numero dei candidati di ogni lista, per ciascuno collegio plurinominale, non può essere inferiore a due né superiore a quattro. Nei collegi plurinominali del Senato in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 3; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 4).

 

Nella sentenza n. 35 del 2017, la Corte costituzionale, nel richiamare la precedente pronuncia in materia elettorale (sentenza n. 1 del 2014, con cui si è espressa sulla legge n. 270/2015) ha ricordato come il sistema allora vigente fosse stato ritenuto lesivo della libertà del voto garantita dall’art. 48, secondo comma, della Costituzione in quanto “non consentiva all’elettore alcun margine di scelta dei propri rappresentanti, prevedendo un voto per una lista composta interamente da candidati bloccati, nell’ambito di circoscrizioni molto ampie e in presenza di liste con un numero assai elevato di candidati, potenzialmente corrispondenti all’intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, perciò difficilmente conoscibili dall’elettore”. In quel sistema, “alla totalità dei parlamentari, senza alcuna eccezione, mancava il sostegno della indicazione personale degli elettori, in lesione della logica della rappresentanza prevista dalla Costituzione.

La Corte ha posto quindi l’accento sul fatto che “mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione di consenso degli elettori, appartiene al legislatore la discrezionalità nella scelta della più opportuna disciplina per la composizione delle liste e per l’indicazione delle modalità attraverso le quali prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati”.

Nella sentenza n. 1 del 2014 la Corte aveva altresì evidenziato come le caratteristiche delle liste di candidati come definite dalla legge n. 270/2005 rendono tale disciplina “non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)”.

 

Come già ricordato, la legge prescrive inoltre che ciascun candidato possa invece presentarsi in più collegi plurinominali, fino al massimo di cinque (candidatura plurima), in liste aventi il medesimo contrassegno (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 2). Qualora venga eletto in più collegi, è proclamato in quello nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale determinata ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lett. e) (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1; D.Lgs. 533/1993, art. 17-bis, comma 3).

 

Si ricorda che, con la sentenza n. 35 del 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione dell’art. 85 del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, che prevedeva che il deputato eletto in più collegi plurinominali dovesse dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell’ultima proclamazione, quale collegio plurinominale fosse stato prescelto.

Ad avviso della Corte, infatti, “l’assenza di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore, che pure la legge n. 52 del 2015 ha in parte accolto, permettendo l’espressione del voto di preferenza”. La Corte ha dunque evidenziato che l’opzione arbitraria consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di prescegliere il collegio d’elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima analisi, a condizionare l’effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori.

La Corte ha quindi ricordato come, a seguito di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, più d’uno sono i possibili criteri alternativi.

 

Al contempo, la legge prescrive che nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, ma può essere contestualmente candidato, con il medesimo contrassegno, anche fino al massimo di cinque collegi plurinominali (D.P.R. 361/1957, art. 19, commi 3 e 4). Qualora venga eletto sia nel collegio uninominale, sia in uno o più collegi plurinominali, il candidato si intende eletto nel collegio uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 85, comma 1-bis; D.Lgs. 533/1993, art. 17-bis, comma 3).

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in un nessun collegio del territorio nazionale, né plurinominale, né uninominale (D.P.R. 361/1957, art. 19, comma 5).

 

La Tabella che segue evidenzia alcuni dati di sintesi, mettendo a confronto, per la Camera dei deputati, il numero di seggi che – a seguito delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 – sono stati attribuiti a ciascuna lista rispetto al numero totale di candidati (persone fisiche, quindi “al netto” delle pluricandidature) presentati da ciascuna lista o coalizione di liste (si veda supra  Tabella pluricandidature alla Camera).

 

Come indice di riferimento può tenersi presente che il numero massimo di candidati previsto dalla legge per ciascuna lista (quindi nel caso in cui non si optasse per alcuna pluricandidatura) è per la Camera di 482 composto da 232 candidati uninominali + 249 candidati plurinominali (62 collegi plurinominali per 4 candidati per lista quale limite massimo più il collegio unico del Molise la cui lista può avere una lunghezza massima di 2 candidati in base all’espressa previsione della legge). Per le coalizioni composte da 3 partiti l’indice diviene pari, per la Camera, a 979 (242x3+232).

Camera dei deputati (elezioni 4 marzo 2018[7]):

 

 

Seggi spettanti dal riparto proporzionale

Seggi attribuiti nei collegi uninominali

Totale seggi spettanti

Totale candidati (persone fisiche) a livello nazionale

Rapporto % eletti-candidati

Coalizione di centro destra (FI, FdI, Lega)

151

(di cui 73 Lega, 59 Forza Italia, 19 Fratelli d’Italia)

111

262

773

33,9

Coalizione di centro sinistra (PD, SVP-PTT[8])

88

27

117

411

28,5

Movimento 5 Stelle

133

93

226

424

53,3

Liberi e uguali

14

-

14

384

3,6

 

Per il Senato l’indice di riferimento può essere individuato, a livello nazionale, in 242 candidati, numero composto da 116 (candidati uninominali) + 126 (33 collegi plurinominali per 4 candidati per lista salvo il Molise e il Trentino-Alto Adige la cui lista può essere composta da un solo candidato); per le coalizioni composte da 3 partiti l’indice diviene pari a 494 (126x3+116). Per il Senato, tuttavia, occorre tenere presente che il Testo unico dispone che qualora i seggi spettanti ad una lista siano superiori al numero dei candidati in essa compresi, l’ufficio elettorale regionale assegna i seggi residui, nella medesima circoscrizione regionale; trova applicazione l’articolo 84 del D.P.R. 361/1957 ad eccezione dei commi 4, 6 e 7.

Applicando l’art. 84, con l’eccezione dei suddetti commi 4, 6 e 7, l’ufficio elettorale regionale attribuisce il seggio nell’ambito della medesima circoscrizione nel seguente ordine:  ai candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali; ai "migliori perdenti" nei collegi uninominali del collegio plurinominale e, successivamente, ai migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione regionale; ai candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione regionale.

 

Per quanto riguarda gli eletti, nelle elezioni 2018 per il Senato vi sono stati 23 candidati subentrati a seguito di 15 plurieletti (si veda la seduta del 23 marzo 2018). Si è inoltre verificato un caso di incapienza di lista per insufficienza di candidati nella circoscrizione regionale Sicilia.

Per la Camera vi sono stati 21 candidati subentrati a seguito delle plurielezioni (si veda il verbale dell’Ufficio centrale elettorale nazionale del 18 marzo 2018 e successive integrazioni).

 


 

Ripartizione dei seggi nella circoscrizioni e nei collegi plurinominali e “procedura di compensazione”

Ripartizione nelle circoscrizioni

Alla Camera la ripartizione con metodo proporzionale dei 386 seggi da assegnare alle coalizioni e alle liste che hanno superato le soglie di sbarramento è effettuata, con la formula dei quozienti naturali e dei più alti resti, dapprima su base nazionale poi su base circoscrizionale e quindi nell’ambito dei collegi plurinominali. Al termine delle relative operazioni la somma dei seggi spettanti alle circoscrizioni potrebbe non corrispondere alla ripartizione effettuata a livello nazionale ed il legislatore prevede quindi una procedura di “compensazione” basata sui seggi eccedentari e deficitari con la finalità di assicurare la rispondenza proporzionale tra voti e seggi e, al contempo, il rapporto territoriale dei voti ottenuti.

Al Senato, alla luce della base regionale prevista dall’art. 57 Cost., la prima ripartizione dei seggi tra le liste e le coalizioni avviene direttamente su base circoscrizionale regionale e non è prevista quindi la possibilità di uno slittamento di seggi tra circoscrizioni.

La legge 165/2017, in relazione alla procedura della ripartizione dei seggi tra liste e coalizioni nelle circoscrizioni per la Camera, ha modificato solo parzialmente la procedura già disciplinata dalla precedente legge elettorale (legge 270/2005).

 

Nel dettaglio, la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è effettuata per la Camera dall’Ufficio centrale nazionale, in proporzione al numero di seggi assegnato in sede nazionale e ai voti ottenuti nella circoscrizione, sulla base del quoziente circoscrizionale. A ciascuna coalizione e lista singola sono prioritariamente assegnati, in ciascuna circoscrizione, un numero di seggi corrispondente alla parte intera del suddetto quoziente. I seggi che rimangono da attribuire sono assegnati alle liste e coalizioni secondo l’ordine decrescente delle rispettive parti decimali dei medesimi quozienti di attribuzione e, in caso di parità dei resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di questa si procede a sorteggio.

Terminate queste operazioni l’Ufficio verifica che a ciascuna coalizione e lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra coalizioni e liste cosiddette ‘eccedentarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste cosiddette ‘deficitarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina nel dettaglio le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista ‘eccedentaria’ cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. h).

 

Le modifiche rispetto alla procedura prevista dalla legge 270/2005, oltre a quelle che erano connesse all’attribuzione di un premio di maggioranza e che rendeva necessario basarsi sulla determinazione, per ogni lista, di un indice proporzionale[9], sono le seguenti:

-       esclusione dalla procedura di attribuzione dei seggi con le parti decimali della lista o coalizione a cui sono stati già attribuiti i seggi spettanti con la procedura dei quozienti interi;

-       attribuzione del seggio in eccesso nella medesima circoscrizione in cui è sottratto attraverso lo scorrimento della graduatoria crescente delle parti decimali della lista o coalizione eccedentaria.

I contenuti di tali modifiche sono illustrati nel dettaglio nell’approfondimento tematico infra “Slittamenti di seggi tra circoscrizioni verificatisi con la precedente legge elettorale e ‘correzioni’ della legge vigente”.

 

Nelle elezioni del 4 marzo 2018 la ripartizione totale dei seggi nelle circoscrizioni, in base ai voti conseguiti, è corrisposta senza scostamenti a quella effettuata con il DPR 28 dicembre 2017 in base alla popolazione, anche alla luce delle modifiche previste con la finalità di ridurre quanto più possibile la necessità di attribuire, in altra circoscrizione, il seggio assegnato in eccesso alla lista deficitaria.

In entrambe le fasi della procedura infatti - ripartizione dei seggi fra le coalizioni di liste e le liste singole e per ciascuna coalizione ripartizione dei seggi fra le liste ammesse - le operazioni di compensazione (illustrate nei verbali dell’Ufficio elettorale centrale nazionale del 18 e del 20 marzo) si sono potute effettuare nell’ambito della medesima circoscrizione.

E’ di seguito brevemente ripercorsa la disciplina adottata per la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni nei precedenti sistemi elettorali per l’elezione della Camera dei deputati[10].

Il sistema proporzionale (1948-1992)

Dalle prime elezioni del 1948 fino a quelle del 1992, la Camera viene eletta con un sistema proporzionale al quale, nel corso degli anni, vengono apportate alcune modifiche che tuttavia non riguardano il metodo di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni.

Il sistema è basato sull’attribuzione dei seggi a liste concorrenti nelle circoscrizioni con il metodo del correttore (+ 2) e dei quozienti interi e il recupero dei resti in un’unica circoscrizione nazionale.

La formula di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni riguarda dunque i seggi attribuiti nel collegio unico nazionale e che non è stato possibile assegnare nelle circoscrizioni. Il metodo utilizzato assegna i seggi nelle circoscrizioni a una lista per volta, in proporzione ai seggi, non considerando i seggi ancora spettanti a ciascuna circoscrizione. Tale metodo non consente, pertanto, di garantire il rispetto dell’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni in base alla popolazione.

A titolo esemplificativo nelle elezioni del 1992 (le ultime con questo sistema) 505 seggi sono stati assegnati nelle circoscrizioni e 125 seggi sono stati assegnati nel collegio unico nazionale. Al termine della ripartizione, solo in 8 circoscrizioni su 31 (è esclusa la Regione Valle d’Aosta che è da sempre costituita in collegio unico uninominale) il numero di seggi assegnato è uguale al numero di seggi spettanti, mentre sono 11 le circoscrizioni in cui vengono assegnati un numero minore di seggi rispetto quelli spettanti (con una differenza di 1 seggio in 7 circoscrizioni e di 2 seggi in 4 circoscrizioni) e 12 le circoscrizioni in cui vengono assegnati un numero maggiore di seggi rispetto quelli spettanti (con una differenza di 1 seggio in 9 circoscrizioni e di 2 seggi in 3 circoscrizioni).

 

Le leggi n. 276 e n. 277 del 1993 (1993-2004)

A seguito della riforma elettorale del 1993, viene introdotto un sistema misto che prevede l’elezione di 475 deputati in altrettanti collegi uninominali e i restanti 155 deputati con sistema proporzionale. 

I 155 seggi della ‘quota’ proporzionale sono assegnati in ambito nazionale, con la formula dei quozienti interi e dei maggiori resti, quindi attribuiti nelle circoscrizioni. A tale scopo la legge prevede una prima attribuzione circoscrizione per circoscrizione sulla base dei quozienti interi, quindi si procede ad una seconda attribuzione partendo, in questo caso, dalla circoscrizione più piccola. I seggi che rimangono da attribuire nella circoscrizione, sono via via assegnati alle varie liste secondo la graduatoria delle parti decimali del quoziente di ciascuna lista.

Nelle 3 elezioni che si sono svolte con questo sistema è sempre successo che in alcune circoscrizioni il numero di seggi assegnati della ‘quota’ proporzionale risulti diverso dai seggi spettanti in base alla popolazione.

Nel 1994 è stato assegnato un seggio in più in tre circoscrizioni: Friuli-Venezia Giulia ne ottiene 4, Liguria ne ottiene 6 e Veneto 1 ne ottiene 8. Di contro le circoscrizioni deficitarie sono due: Emilia-Romagna perde 2 seggi (da 11 a 9); Puglia perde un seggio (da 11 a 10).

Nel 1996 è assegnato un seggio in più in tre circoscrizioni: Lazio 2 ne ottiene 5, Piemonte 2 ne ottiene 7 e Veneto 1 ne ottiene 8; simmetricamente le circoscrizioni deficitarie sono tre, ciascuna per un seggio: Lombardia 2 (da 10 a 9), Emilia-Romagna e Puglia (entrambe da 11 a 10).

Nel 2001 è assegnato un seggio in più in tre circoscrizioni: Liguria ne ottiene 6, Veneto 1 ne ottiene 8 e Campania 1 ne ottiene 9. Di contro le circoscrizioni deficitarie, come nel 1994,  sono due: Emilia-Romagna perde 2 seggi (da 11 a 9); Puglia perde un seggio (da 11 a 10).

 

La legge 270/2005 (2005-2016)

La riforma del 2005 introduce un sistema elettorale di tipo proporzionale con soglie di sbarramento ed attribuzione di un premio di maggioranza.

La formula elettorale adottata per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge 270/2005, comporta che i 618 seggi assegnati alle liste in sede nazionale (340 alla coalizione o lista maggioritaria e 277 alle altre coalizioni e liste singole) siano poi ripartiti nelle 26 circoscrizioni elettorali.

Come già per i 155 seggi della parte proporzionale della legge Mattarella, anche in questo, la formula di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, che ora coinvolge tutti i 618 seggi, dovrebbe garantire, insieme, due risultati:

-       che a ciascuna lista siano assegnati tanti seggi nelle circoscrizioni, quanti sono quelli assegnati in sede nazionale;

-       che in ogni circoscrizione siano proclamati eletti tanti deputati quanti sono i seggi ad essa spettanti in proporzione alla popolazione e stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica, in osservanza di quanto stabilito dalla dall'art. 56 della Costituzione.

La formula adottata dalla legge 270/2005 mira a soddisfare entrambe le condizioni o, comunque, a minimizzare lo scostamento dei seggi assegnati nella circoscrizione da quelli ad essa spettanti in base al decreto del Presidente della Repubblica.

La legge prevede infatti una prima ripartizione dei seggi di ciascuna circoscrizione alle liste (e coalizioni), quindi la verifica che alle liste (e coalizioni) siano stati attribuiti – sommando i seggi assegnati nelle circoscrizioni - tutti i seggi assegnati in sede nazionale e – ove la verifica dia esito negativo - una procedura di correzione.

Al termine della correzione – tuttavia - può risultare che in alcune circoscrizioni i seggi assegnati siano minori o maggiori di quelli ad esse spettanti sulla base della popolazione e stabiliti, come detto, con decreto del Presidente della Repubblica.

Nelle elezioni 2006, la circoscrizione Molise 'ha perso’ uno dei suoi 3 tre seggi in favore della circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Nelle elezioni 2008 si sono spostati due seggi: le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Sicilia 1, 'hanno perso' ciascuna un seggio in favore delle circoscrizioni Veneto 1 e Piemonte 2.

Nelle elezioni 2013 i seggi che sono ‘migrati’ da una circoscrizione ad un'altra sono stati due. Questa volta le circoscrizioni 'perdenti' sono Friuli-Venezia Giulia  e Molise, in favore di Trentino-Alto Adige e Sardegna.

 

 

Prospetto riepilogativo dal 1992 ad oggi - Metodi di ripartizione dei seggi assegnati a livello nazionale nelle circoscrizioni ed effetti sugli slittamento di seggi

 

Elezione Camera dei deputati

Num. di seggi ripartiti nelle circoscrizioni

Numero circoscrizio

ni

(esclusa la VA)

Num. di circoscrizioni in cui è attribuito un numero di seggi diverso da quello assegnato

Numero di seggi ‘coinvolti

Normativa applicata

 

 

 

 

 

 

1992

125

31

23

15

TU Camera prima della L. 277/1993

1994

155

26

5

3

L. 277/1993 (l. Mattarella)

1996

155

26

6

3

L. 277/1993 (l. Mattarella)

2001

155

26

5

3

L. 277/1993 (l. Mattarella)

2006

617

26

2

1

L. 270/2005

2008

617

26

4

2

L. 270/2005

2013

617

26

4

2

L. 270/2005

2018

386

27

0 (*)

0 (*)

L. 165/2017

 

(*) L’indicazione è riferita alla conclusione della fase di attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni e non tiene conto, quindi, della successiva fase di assegnazione dei seggi per insufficienza di candidati di una lista (su cui vedi supra)


 

 

L’applicazione della procedura prevista dalla legge nel caso di ‘incapienza’ delle liste della circoscrizione

 

Nelle elezioni del 4 marzo 2018 si sono verificati alcuni casi di scostamenti del numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione a seguito dell’applicazione, alla Camera, della procedura prevista dalla legge nel caso di incapienza di candidati della lista nella circoscrizione originaria (art. 86 TU Camera che rinvia a sua volta all’art. 84 del medesimo TU).

 

In base a tali disposizioni se l’ufficio elettorale circoscrizionale non può procedere a tutte le proclamazioni perché è esaurito il numero di candidati presenti in una lista deve provvedere alla assegnazione del seggio alla medesima lista in altro collegio o circoscrizione, ovvero, alla assegnazione del seggio ad altra lista della stessa coalizione (D.P.R. 361/1957, art. 84).

A tal fine si applicano i seguenti criteri:

• sono proclamati dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, prima in quelli dove la lista ha la maggiore delle parti decimali di quoziente non utilizzata per una precedente assegnazione di seggio e, in caso di ulteriori seggi da assegnare, in quelli dove la lista ha la maggiore delle parti decimali di quoziente già utilizzata secondo l’ordine decrescente (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 2);

• esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i c.d. "migliori perdenti" nei collegi uninominali del collegio plurinominale (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale), e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 3, e art. 77, comma 1, lett. h);

• qualora sia esaurita questa prima graduatoria, l’assegnazione è fatta alla medesima lista in altra circoscrizione, prima nella circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, poi in quelle che hanno già dato luogo ad assegnazione di seggio secondo l’ordine decrescente delle parti decimali (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 4);

• in caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinominale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione (D.P.R. 361/1957, art. 84, comma 5);

• nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni (D.P.R. 361/1957, art. 84, commi 6 e 7).

 

Come evidenziato nel verbale dell’Ufficio centrale nazionale del 18 marzo e del 20 marzo 2018, per la Camera in base alle comunicazioni degli Uffici centrali circoscrizionali, per una lista (Movimento cinque stelle) si sono registrati complessivi 6 casi di insufficienza di candidati di cui 3 seggi nella circoscrizione Campania 1 (collegio plurinominale n.1) e 3 seggi in Sicilia 2 (di cui 1 seggio ciascuno rispettivamente nei collegi plurinominali nn. 1, 2 e 3).

 

L’Ufficio ha pertanto assegnato i seggi nelle circoscrizioni che avevano capienza di candidati e in cui la lista aveva la maggiore parte decimale non utilizzata del quoziente circoscrizionale procedendo secondo l’ordine decrescente (e, quindi, nelle circoscrizioni Piemonte 2, Toscana, Lazio 1, Campania 2, Puglia, Calabria).

 

Nella Tabella che segue è riportata la ripartizione dei seggi, per la parte proporzionale, tra le circoscrizioni, in cui è evidenziato, nella prima colonna, il riparto dei seggi tra le circoscrizioni effettuato con il DPR del 28 dicembre 2017 sulla base della popolazione e, nella seconda colonna, l’attribuzione dei seggi effettuata dall’Ufficio elettorale centrale nazionale al termine dell’applicazione della procedura dettata dall’art. 83 DPR 361/1957, come modificato dalla legge n. 165/2017 (vedi supra): come emerge dalla terza colonna i due dati sono corrisposti senza scostamenti. Nella quarta colonna è riepilogata l’attribuzione dei seggi come risultante dalle successive operazioni effettuate dall’Ufficio elettorale centrale nazionale dando applicazione alla procedura dettata dagli artt. 84 e 86 DPR 361/1957, come modificati dalla legge n. 165/2017 (vedi supra), nel caso di insufficienza di candidati della lista nel collegio plurinominale e in tutti gli altri collegi della circoscrizione (vedi supra): come evidenziato dalla quinta colonna le incapienze di due circoscrizioni si sono riverberate su sei circoscrizioni cui sono stati attribuiti i seggi/candidati ‘mancanti’.


 

 

Camera dei deputati. Ripartizione seggi tra le circoscrizioni per la parte proporzionale

Elezioni 4 marzo 2018

 

 

 

 

Nelle elezioni precedenti, basate sulla formula elettorale adottata per l'elezione della Camera dei deputati dalla legge 270/2005 (vedi infra Approfondimento tematico) si erano registrati scostamenti nella fase di ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi assegnati secondo il riparto nazionale[11].

 

Si ricorda altresì che in base al precedente sistema elettorale le liste erano composte da un numero di candidati pari al numero di seggi attribuiti alla circoscrizione e non si sono verificati casi di “spostamenti di seggi” a seguito della procedura dettata in caso di incapienza (sulla “lunghezza delle liste” è poi intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014).

 

Le previsioni che disciplinano l’assegnazione dei seggi, consentendo che un seggio, da assegnarsi in una determinata circoscrizione, possa risultare attribuito in un’altra circoscrizione (ingenerando un fenomeno di traslazione di seggi, noto anche con il termine “slittamento”) sono state esaminate dalla Corte costituzione nella sentenza n. 35 del 2017 con riferimento alle disposizioni previste dalla legge 52/2015 (c.d. Italicum). In tale sede la Corte ha giudicato la questione infondata evidenziando che “il complesso sistema di assegnazione dei seggi dispiega infatti ampie cautele proprio allo scopo di evitare la traslazione. L’effetto traslativo censurato si verifica dunque solo se il ricorso a quelle cautele si riveli inutile, in casi limite che il legislatore intende come del tutto residuali (“la traslazione di un seggio da una circoscrizione può infatti verificarsi, per ragioni matematiche e casuali, solo quando non sia stato possibile, applicando le disposizioni vigenti, individuare nessuna circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria ed una deficitaria con parti decimali dei quozienti non utilizzati”).

Da questo punto di vista, il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni previsto dalla legge n. 52 del 2015 – che ricomprende, quale ipotesi residuale, la disposizione censurata – costituisce l’esito del bilanciamento fra principi ed esigenze diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili (analogamente, sia pure con riferimento alla diversa disciplina prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, sentenza n. 271 del 2010).

“Da un lato, il principio desumibile, appunto, dall’art. 56, quarto comma, Cost., posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale; dall’altro, la necessità di consentire l’attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista [..]; infine l’esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell’art. 48 Cost.” (sentenza n. 35/2017).

 

Ripartizione nei collegi plurinominali

Dopo la procedura di attribuzione dei seggi alle liste in ambito circoscrizionale, l’ultima fase consiste nella ripartizione nei collegi plurinominali dei seggi attribuiti a ciascuna lista, tenendo conto delle determinazioni risultanti dalle fasi precedenti (quindi dei seggi spettanti a ciascuna lista in ambito nazionale e per ciascuna circoscrizione). Tale operazione è effettuata - per circoscrizione - dagli uffici centrali circoscrizionali. Si segue lo stesso metodo proporzionale utilizzato per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, basato, in questo caso, sul quoziente elettorale di collegio. Per ciascun collegio plurinominale, quindi, i seggi sono attribuiti alle liste sulla base dei quozienti interi e, per i restanti seggi, sulla base delle maggiori parti decimali.

Nel caso in cui il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista nei collegi plurinominali della circoscrizione non corrisponda al numero dei seggi ad essa spettanti in base alla ripartizione circoscrizionale già effettuata si procede alla compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’. La procedura di compensazione tra liste ‘eccedentarie’ e liste ‘deficitarie’ per l’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali è basata sul principio in base al quale la lista deficitaria ottiene il seggio nel collegio in cui ha la maggiore parte decimale e la lista eccedentaria lo cede nel collegio in cui lo ha ottenuto con la minore parte decimale. In questo modo, dal momento che può verificarsi che il collegio in cui viene ceduto e attribuito il seggio non sia lo stesso, il numero di seggi attribuiti in ciascun collegio plurinominale può non corrispondere al numero di seggi spettanti sulla base della popolazione (D.P.R. 361/1957, art. 83-bis, comma 1). La determinazione finale, infatti, deve consentire che a ciascuna lista sia stato assegnato - come somma dei seggi assegnati in ciascun collegio plurinominale - il numero di seggi ad essa attribuito a livello circoscrizionale.

Nelle elezioni del 4 marzo 2018, confrontando i risultati provvisori allo stato disponibili relativamente all’attribuzione dei seggi per la parte proporzionale, emerge che in diverse circoscrizioni, sia alla Camera sia al Senato[12], a seguito dell’applicazione della “procedura di compensazione” prevista dall’art. 83-bis TU Camera il numero dei seggi attribuiti ai singoli collegi plurinominali ha subito variazioni rispetto al DPR 28 dicembre 2017.

 

In particolare, alla Camera, è avvenuto per 20 seggi (34 collegi plurinominali) dove nella gran parte dei casi un collegio ha “perso” un seggio e un altro collegio ha “guadagnato” un seggio: ciò è accaduto nelle circoscrizioni Emilia-Romagna, Lazio 1, Lombardia 2, Lombardia 3 e Lombardia 4, Marche, Piemonte 2, Sardegna, Sicilia 1, Toscana. Negli altri casi due collegi hanno “perso” ciascuno un seggio e un altro collegio ne ha “guadagnati” due: circoscrizioni Campania 1, Campania 2, Puglia, Sicilia 2. In Veneto 2 un collegio ha guadagnato due seggi mentre un altro ne ha persi due.

 

Camera dei deputati. Elezioni marzo 2018.

Attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali (collegi che hanno registrato modifiche rispetto all’iniziale attribuzione)

 

Il tasso di rinnovamento delle Camere

Con le elezioni del 4 marzo 2018 sono stati proclamati, alla Camera, 395 deputati eletti per la prima volta, che non avevano quindi mai svolto il mandato parlamentare prima né alla Camera, né al Senato (62,7%). Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con quello della XVII legislatura, quando i deputati eletti per la prima volta erano stati 391. Dai dati dell’ultimo decennio emerge, dunque, un tasso di rinnovamento della classe politica superiore al 50% del plenum, in considerevole aumento rispetto al passato. Nelle due legislature precedenti (XV e XVI), infatti, il numero dei neoeletti era stato inferiore a quello di coloro che erano stati già parlamentari: 266 nella XV e 231 nella XVI legislatura.

Deputati neoeletti e già eletti in precedenti legislature (XV-XIII legislatura)

 

Legislatura

 

XV

XVI

XVII

XVIII

 

2006-2008

2008-2013

2013-2018

2018-…..

Eletti per la prima volta alla Camera

299

261

407

411

di cui già eletti al Senato

33

30

16

16

 

 

 

 

 

Deputati al primo incarico in Parlamento

266

231

391

395

 

(42,2%)

(36,7%)

(62,1%)

(62,7%)

 

 

 

 

 

Già eletti alla Camera

335

371

224

219

di cui:                      solo alla Camera

319

338

207

206

sia alla Camera e sia al Senato

16

33

17

13

Situazione ad inizio legislatura. La somma dei neoletti e dei già eletti in alcuni casi è superiore a 630 in quanto sono compresi dimissionari e subentranti risultanti al momento della rilevazione.

 

 

Presso l’altro ramo del Parlamento i senatori al primo incarico come parlamentari nella XVIII legislatura sono 180 (57,1%), contro i 193 della XVII legislatura. Erano stati 116 nella XV legislatura e 113 nella XVI legislatura. Anche in tale ramo del Parlamento, dunque, si conferma nelle ultime due legislature un tasso di rinnovamento della classe politica superiore al 50% del plenum, in considerevole aumento rispetto al passato.

 

Senatori neoeletti e già eletti in precedenti legislature (XV-XIII legislatura)

 

Legislatura

 

XV

XVI

XVII

XVIII

 

2006-2008

2008-2013

2013-2018

2018-…..

Senatori al primo incarico in Parlamento

116

113

193

180

 

(36,8%)

(35,9%)

(61,3%)

(57,1%)

 

 

 

 

 

Senatori provenienti dalla Camera

71

53

58

40

 

 

 

 

 

Senatori confermati dalla precedente legislatura

120

152

68

73

Fonte: Senato della Repubblica. Nell'elenco vengono considerati anche i senatori cessati e quelli subentrati nel corso della legislatura.

 

 

 

 

 

 

 


 

Eletti per fasce di età

Nei grafici che seguono sono riportati i deputati e i senatori – che compongono i due rami del Parlamento in base ai risultati delle elezioni del 4 marzo 2018 - suddivisi per fasce di età (compresi, per il Senato, i senatori a vita e di diritto).

 

XVIII legislatura

 

Età media nella XVIII legislatura alla Camera: 44 anni

 

Età media nella XVIII legislatura al Senato: 53 anni

 

 

 

Di seguito è confrontata la distribuzione per fasce di età dei deputati e dei senatori dalla XVI alla XVIII legislatura.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Voto degli italiani all’estero

Due leggi di revisione costituzionale (L. cost. 1/2000 e 1/2001) hanno previsto l’elezione da parte dei cittadini italiani residenti all’estero di sei senatori e di dodici deputati nell’ambito di una “circoscrizione Estero”.

Votano per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero.

La legge 52/2015 ha introdotto la possibilità anche per gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero per lavoro, studio o cure mediche di esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero, previa opzione in tal senso.

Per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati, la legge individua nell’ambito della circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

 

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Nella tabella che segue, relativa alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, si riposta l’assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera e del Senato, approvata con due distinti decreti del Presidente della Repubblica emanati in data 28 dicembre 2017.

 

Ripartizioni

Cittadini italiani residenti estero

Seggi Camera

Seggi Senato

Europa

2.685.815

5

2

America meridionale

1.559.068

4

2

America settentrionale e centrale

451.062

2

1

Africa, asia, Oceania e Antartide

277.997

1

1

Totale

4.973.942

12

6

 

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all’estero si esercita per corrispondenza.

L’attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e nell'ambito di ciascuna delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero. Essa segue il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati.

 

Dai dati riscontrati alla data del 26 febbraio 2018 dal Ministero dell’interno risulta che:

·        gli elettori residenti all’estero che a tale data potevano votare per corrispondenza (al netto di quelli che hanno esercitato l’opzione per votare in Italia) erano 4.147.079 per la Camera e 3.770.264 per il Senato.

·        gli elettori temporaneamente all’estero che, a tale data, potevano votare per corrispondenza erano 30.464 per la Camera e 21.510 al Senato:

-     tra gli elettori per la Camera 12.313 erano all’estero per motivi di lavoro, 11.734 per motivi di studio, 288 per cure mediche, 2.020 erano familiari conviventi, 4.291 per missioni internazionali;

-     tra gli elettori per il Senato 10.953 erano all’estero per motivi di lavoro, 4.209 per motivi di studio, 287 per cure mediche, 1.865 erano familiari conviventi, 4.196 per missioni internazionali.

Come già ricordato, a partire dalle elezioni politiche del 2018, i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero per lavoro, studio o cure mediche, nonché i militari impegnati nelle missioni internazionali, sono ammessi a regime ad esercitare il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione Estero (sia alla Camera, sia al Senato) con modalità analoghe a quelle per i cittadini residenti all’estero.

 

Per quanto riguarda la partecipazione al voto, alla Camera i votanti per corrispondenza sono stati il 29,66% degli aventi diritto (30,08% al Senato).

Secondo i dati disponibili, i voti validi per la circoscrizione Estero della Camera sono stati 1.079.530, al Senato 991.211.

 

Nelle precedenti elezioni politiche (febbraio 2013) alla Camera gli elettori nella circoscrizione Estero erano 3.494.687, di cui votanti 1.103.989, pari al 31,59 %. Al Senato su 3.149.501 elettori i votanti sono stati 1.009.921 (32,07%). I voti validi sono stati 982.881 alla Camera e 895.159 al Senato.

 

Nelle elezioni del 2013 gli elettori temporaneamente all’Estero per motivi di servizio per missioni internazionali hanno potuto votare per corrispondenza, a seguito dell’adozione di un provvedimento legislativo d’urgenza, ma non per la circoscrizione Estero, bensì per le circoscrizioni Camera e Senato in cui è compreso il comune di Roma.

 

 

Nella tabella che segue sono confrontati i dati relativi a corpo elettorale e votanti nelle precedenti tornate elettorali.

 

 

2006

2008

2013

Elettori

Camera

2.707.382

2.924.178

3.494.687

Senato

2.432.340

2.627.832

3.149.501

Votanti

Camera

1.053.864

1.155.411

1.103.989

(38,93%)

(39,51%)

(31,59%)

Senato

962.107

1.059.625

1.009.921

(39,55%)

(40,32%)

(32,07%)

 

 

 

 

Fonte: Ministero dell’interno

 

Nella tabella che segue sono riepilogati i dati relativi alla trasformazione dei voti in seggi nelle elezioni politiche del 4 maggio 2018 per la Circoscrizione Estero.

 

Circoscrizione Estero. Elezioni 4 marzo 2018. Camera dei deputati. Voti e seggi

 

% voti

Seggi (su 12)

 

 

 

Partito democratico

26,4%

5

(41,6%)

Forza Italia, Lega, FDI

21,49%

3

(25%)

Movimento 5 stelle

17,5%

1

(8,3%)

Maie

9,68%

1

(8,3%)

Usei

6,05%

1

(8,3%)

+Europa

5.63%

1

(8,3%)

 

 

 

Fonte: Ministero dell’interno

Circoscrizione Estero. Elezioni 4 marzo 2018. Senato della Repubblica. Voti e seggi

 

% voti

Seggi (su 6)

 

 

 

Partito democratico

27,09%

2

(33%)

Forza Italia, Lega, FDI

22,04%

2

(33%)

Movimento 5 stelle

17,64%

-

Maie

10,88%

1

(16%)

Usei

6,56%

1 (16%)

Approfondimenti tematici

1. Slittamento di seggi tra circoscrizioni verificatisi con la precedente legge elettorale e ‘correzioni’ introdotte con la legge vigente (n. 165/2017)

 

La formula che la legge vigente utilizza per ripartire i seggi tra liste e coalizioni nelle circoscrizioni è simile a quella utilizzata dalla precedente legge elettorale (legge 270/2005). Le differenze - oltre a quelle che erano connesse all’attribuzione di un premio di maggioranza e che rendeva necessario basarsi sulla determinazione, per ogni lista, di un indice proporzionale - consistono nelle ‘correzioni’ apportate dalla legge vigente alla precedente disciplina al fine di ridurre quanto più possibile la necessità di attribuire, in altra circoscrizione, il seggio assegnato in eccesso alla lista deficitaria.

 

1. Esclusione dalla procedura di attribuzione dei seggi con le parti decimali della lista o coalizione a cui sono stati già attribuiti i seggi spettanti con la procedura dei quozienti interi

Una prima modifica introdotta è stata quella di escludere dalle operazioni successive di assegnazione dei seggi con i resti la lista o coalizione che abbia già ottenuto tutti i seggi spettanti (così come determinati a livello nazionale) attraverso la procedura della ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni sulla base dei quozienti interi.

Nella disciplina previgente, tale esclusione – se pur coerente con il sistema - non era esplicitata e, quindi, le operazioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale si sono svolte includendo comunque anche le liste o coalizioni che avevano già ottenuti i seggi.

Così, ad esempio, in occasione delle elezioni Camera 2008, in sede di ripartizione dei seggi tra liste e coalizioni nelle circoscrizioni, la lista singola SVP, ottiene con i quozienti interi, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, i due seggi che le sono attribuiti a livello nazionale.

Nella operazione successiva in cui vengono attribuiti i seggi con le maggiori parti decimali (resti) – dal momento che tale lista non viene esclusa dalle successive operazioni - ottiene un seggio in quanto, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige, la parte decimale è la seconda in graduatoria (vedi tabella a lato). Questo seggio non può comunque essere assegnato alla lista SVP che dal riparto nazionale ottiene infatti 2 seggi: il seggio è quindi attribuito ad altra lista deficitaria.

Nelle successive operazioni di compensazione, il seggio è attribuito alla coalizione A deficitaria, nella circoscrizione Veneto 1, in quanto nella  circoscrizione Trentino-Alto Adige la coalizione A ha già ottenuto il seggio con la parte decimale. La mancata esclusione dalle operazioni successive, causa, quindi, il primo slittamento di seggio tra circoscrizioni verificatosi nelle elezioni 2008.

 

Il secondo si produce nella fase successiva di ripartizione nelle circoscrizioni dei seggi spettanti alla coalizione tra le liste che la compongono.

La coalizione A, maggioritaria, è formata dalle liste PDL, Lega Nord (presente nelle circoscrizioni del nord da Piemonte 1 alle Marche) e MPA (presente nelle circoscrizioni del centro sud da Lazio 1 alla Sardegna); a livello nazionale ad esse sono stati attribuiti, rispettivamente, 272, 8 e 60 seggi. Nella ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, dopo l’attribuzione dei seggi con i quozienti interi e con le maggiori parti decimali, le liste PDL e MPA sono eccedentarie, rispettivamente di 3 e 1 seggio, mentre la lista lega Nord è deficitaria di 4 seggi.

Cominciando dalla lista con il maggior numero di seggi eccedentari i 3 seggi sono sottratti alla lista PDL nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con le minori parti decimali (vedi graduatoria crescente lista PDL) e in quelle stesse circoscrizioni il seggio è attribuito alla lista Lega Nord che in quelle circoscrizioni, non aveva ottenuto il seggio (vedi infra, Tavola riepilogativa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando invece il seggio eccedentario della lista MPA (vedi graduatoria crescente lista MPA) è sottratto nella circoscrizione Sicilia 1, non è possibile attribuirlo nella medesima circoscrizione in quanto la lista Lega Nord non è presente; il seggio è quindi attribuito nella circoscrizione Piemonte 2 secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali che non hanno dato luogo all’attribuzione del seggio (vedi graduatoria decrescente lista Lega Nord).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Attribuzione del seggio in eccesso nella medesima circoscrizione in cui è sottratto: scorrimento della graduatoria crescente delle parti decimali della lista o coalizione eccedentaria

La fase del procedimento che qui interessa è quella della ‘compensazione’ tra liste eccedentarie e liste deficitarie. I seggi alle coalizioni e liste singole, cioè, sono già stati attribuiti, in ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e delle maggiori parti decimali. Alla fine di queste due procedure, l’Ufficio verifica che a ciascuna coalizione e lista sia stato assegnato (come somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione) il numero di seggi attribuito a livello nazionale. In caso contrario, procede alla compensazione tra coalizioni e liste cosiddette ‘eccedentarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è maggiore dei seggi attribuiti a livello nazionale) e coalizioni e liste cosiddette ‘deficitarie’ (quelle per le quali la somma dei seggi assegnati in ciascuna circoscrizione è minore dei seggi attribuiti a livello nazionale).

La legge disciplina le operazioni di compensazione basate sul principio in base al quale la lista ‘eccedentaria’ cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie (D.P.R. 361/1957, art. 83, comma 1, lett. h). Nel dettaglio, la legge vigente stabilisce che quando non è possibile attribuire il seggio nella medesima circoscrizione in cui lo si toglie alla lista eccedentaria (perché la parte decimale della lista che deve riceverlo ha già dato luogo all'assegnazione di un seggio), si prosegue nella graduatoria delle parti decimali fino a che sia possibile trovare una circoscrizione in cui la lista che deve ricevere il seggio abbia la parte decimale non utilizzata. La disciplina previgente (legge 270/2005), invece, applicava in ogni caso la procedura che, nella normativa vigente, è rimasta come norma di chiusura, vale a dire che quando non sia possibile attribuire il seggio nella medesima circoscrizione, il seggio viene attribuito nella circoscrizione in cui la lista che deve ricevere il seggio ha la parte decimale maggiore.

Questa è una delle cause che, nelle elezioni precedenti al 2018, hanno portato allo slittamento dei seggi tra le circoscrizioni. La legge n. 52/2015, prima, e la legge n. 165/2017, successivamente, hanno introdotto la modifica in titolo per l’attribuzione del seggio “eccedentario”; come giù ricordato, nelle elezioni del 4 marzo 2018 non si sono registrati slittamenti di seggi tra circoscrizioni.

 

 

In particolare, in occasione della elezione Camera 2013, in sede di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni alle coalizioni e liste singole, sono eccedentarie la coalizione Berlusconi (di 3 seggi) e la lista Movimento 5 stelle (di 2 seggi) mentre la coalizione Bersani è quella deficitaria (vedi tabella a lato).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei 3 seggi da sottrarre alla coalizione eccedentaria Berlusconi, secondo la graduatoria crescente delle parti decimali (vedi a seguire la tabella ‘Graduatoria crescente’ coal. Berlusconi), può essere attribuito nella medesima circoscrizione (Liguria).

Nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise invece la coalizione deficitaria aveva già ottenuto il seggio con le maggiori parti decimali (vedi tabella ‘Graduatoria decrescente’ coal. Bersani). I seggi sottratti nelle due circoscrizioni devono quindi essere attribuiti in altre circoscrizioni secondo la graduatoria decrescente delle parti decimali che non hanno dato luogo all’attribuzione del seggio: in questo caso le circoscrizioni Sardegna ed Umbria.

 

 

 

Applicando la legge n. 165/2017 al caso sopra illustrato dopo il seggio ceduto ed attribuito nella circoscrizione Liguria, non si sarebbero sottratti i due seggi in eccedenza nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia e Molise, bensì, seguendo la graduatoria crescente delle parti decimali della coalizione Berlusconi, nelle circoscrizioni Sardegna e Puglia, ove cioè sarebbe stato possibile attribuire il seggio alla coalizione Bersani, in quanto in quelle circoscrizioni non lo aveva ancora ottenuto (vedi tabella a seguire). In tal modo non si sarebbe verificato, in questa fase, alcuno slittamento di seggi tra circoscrizioni.

 

 

Tornando alla effettiva assegnazione dei seggi effettuata nelle elezioni Camera 2013, nella successiva fase di ripartizione dei seggi tra le liste di una coalizione, si verifica il caso che una delle liste deficitarie (SVP) è presente in una sola circoscrizione.

In questa fase sono deficitarie le liste Centro democratico (per 2 seggi) e la lista SVP (per un seggio), mentre le liste eccedentarie sono PD (per 2 seggi) e SEL (per un seggio). Come dispone la legge si comincia dalla lista che ha un maggior numero di seggi eccedenti, quindi dalla lista PD, che cede i due seggi eccedenti nelle circoscrizioni Toscana e Sardegna dove è possibile attribuirli alla lista Centro democratico.

Passando all’altra lista eccedentaria, SEL, invece, il seggio sottratto in Umbria viene attribuito in Trentino-Alto Adige in quanto solo in quella circoscrizione è presente la lista SVP (vedi tabella a seguire).

 

Il risultato finale dell’attribuzione dei seggi nelle circoscrizioni è perciò quello già ricordato nella sintesi: i seggi che slittano sono 2, le circoscrizioni 'perdenti' sono Friuli-Venezia Giulia e Molise, in favore di Trentino-Alto Adige e Sardegna.

 

Anche in questa fase come nella precedente, applicando la legge 165/2017 si sarebbe dovuto ‘scorrere’ la graduatoria crescente delle parti decimali che hanno dato luogo all’assegnazione del seggio alla lista SEL, fino ad arrivare a sottrarre il seggio appunto nella circoscrizione Trentino-Alto Adige. In tal modo, anche in questo caso, non si sarebbe verificato alcuno slittamento di seggi tra circoscrizioni.

 


 

2. L’applicazione delle disposizioni della legge n. 270/2005 per l’attribuzione dei seggi tra le circoscrizioni nell’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo

Il problema dello spostamento dei seggi da una circoscrizione ad un'altra e la conseguente alterazione della proporzione territoriale della rappresentanza politica è presente ogni qualvolta nel meccanismo elettorale sia presente la necessità di distribuire nel territorio i seggi assegnati a livello nazionale.

Per le elezioni dei membri italiani al Parlamento europeo, si è verificato – fino alle elezioni del 2014 - sempre un cospicuo spostamento di seggi in sfavore delle circoscrizioni Italia meridionale e Italia insulare. Il metodo di ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, disciplinato dalla legge n. 18 del 1979, è basato infatti sul quoziente elettorale di lista, dato dal rapporto tra il totale nazionale dei voti ottenuti e i seggi spettanti. L’assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni avviene, cioè, per ciascuna lista separatamente, senza considerare il numero di seggi assegnato ad ogni circoscrizione dal decreto del Presidente della Repubblica. Questo metodo (analogo a quello utilizzato nelle elezioni della Camera fino al 1992 per la parte di seggi non attribuiti direttamente nelle circoscrizioni, per il quale si veda il paragrafo “Il sistema proporzionale”), insieme al dato dell'affluenza alle urne che risulta sempre più basso rispetto alle altre circoscrizioni, fanno sì che alle circoscrizioni Italia meridionale e Italia insulare vengano attribuiti seggi in misura minore rispetto a quelli spettanti in base alla popolazione residente.

Nelle elezioni europee del 2004, a quattro circoscrizioni su cinque sono stati attribuiti un numero diverso di seggi rispetto quelli spettanti: le circoscrizioni Italia Meridionale e Italia Insulare perdono entrambe 2 seggi in favore delle circoscrizioni Italia Nord-Occidentale, a cui vengono assegnati 3 seggi in più, e Italia Centrale, a cui viene assegnato un seggio in più.

Nelle elezioni europee del 2009 a tutte le cinque circoscrizioni sono stati attribuiti un numero diverso di seggi rispetto quelli spettanti: le circoscrizioni Italia Meridionale e Italia Insulare perdono rispettivamente 3 e 2 seggi in favore delle altre circoscrizioni che si vedono assegnati un numero maggiore di seggi: Italia Nord-Occidentale e Italia Nord-Orientale, due seggi in più e Italia Centrale un seggio in più.

A seguito del ricorso Gargani, candidato non eletto in una delle circoscrizioni che “hanno perso” seggi, il Consiglio di Stato, con sentenza della V Sezione, 13 maggio 2011 n. 2886, ha accolto la tesi del ricorrente ed ha evidenziato come si debba applicare la norma sulla ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni per la elezione della Camera dei deputati, che meglio garantisce la rappresentanza territoriale. Nella sentenza si fa esplicito riferimento all'«indice relativo di circoscrizione» quale meccanismo matematico di riequilibrio. Applicando tale norma il candidato appellante risulterebbe eletto in uno dei tre seggi 'mancanti' alla circoscrizione Italia Meridionale.

In prossimità delle successive elezioni europee (2014), il Consiglio di Stato ha ribadito la sua posizione in occasione di un parere (Parere n. 4748/2013 del 5/12/2013) richiesto dal Ministero dell’interno, su quale debba essere la norma da applicare per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni.

Nelle elezioni europee del 2014, in conseguenza di ciò, per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è stata applicata la normativa prevista dalla legge 270/2005 per la elezione della Camera dei deputati (ritenendo implicitamente abrogato l’art. 21, primo comma, n. e) della legge n. 18 del 1979 a seguito dell’introduzione della determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, nel 1984).

I seggi attribuiti nelle cinque circoscrizioni sono stati quindi in numero uguale ai seggi assegnati sulla base della ripartizione in proporzione alla popolazione.

 

 

Elezioni

Parlamento europeo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europee 2004

78

5

4

4

L. 18/1979

Europee 2009

72

5

5

5

L. 18/1979

Europee 2014

73

5

0

0

L. 270/2005 (*)

 

(*) Nelle elezioni europee del 2014, sulla base del parere reso dal Consiglio di Stato al Ministero dell’interno in data 5 dicembre 2013, per la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni è stata applicata la normativa prevista dalla legge 270/2005 per la elezione della Camera dei deputati (con un’interpretazione fondata sul criterio cronologico e su quello dell’abrogazione per incompatibilità dell’art. 21, primo comma, n. e) della legge n. 18 del 1979 a seguito dell’introduzione, nel 1984, del principio del riparto del numero dei seggi tra circoscrizioni in proporzione alla popolazione).

 

 

 

l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sul riparto dei seggi nelle circoscrizioni nella legge per l’elezione al Parlamento europeo

 

Sulla questione che attiene alla disciplina applicabile per definire la procedura di riparto dei seggi tra le circoscrizioni per l’elezione dei membri italiani al Parlamento europeo – questione che si riverbera anche sulla disciplina normativa applicabile, per il riparto dei seggi tra le circoscrizioni, nelle prossime elezioni dei membri dell’Italia al Parlamento europeo - giova ripercorrere nel dettaglio l’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi anni.

L'art. 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) prevede che l'assegnazione del numero dei seggi a ciascuna delle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il collegio unico nazionale, "è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La ripartizione dei seggi si effettua "dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all’Italia distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti". Tale formulazione è stata introdotta dall'art. 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61. Tale previsione  ha dunque introdotto nella ripartizione degli stessi un criterio di "proporzionalità territoriale", attinente al rapporto tra cittadini residenti e il numero degli eletti per ciascuna circoscrizione,

Tale criterio sì aggiunge a quello di "proporzionalità politica" per l'assegnazione dei seggi a livello nazionale tra le liste concorrenti, previsto dall'art. 1 della legge n. 18 del 1979, e dai successivi artt. 21 e 22 che disciplinano anche l'assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni. Come ricordato anche da Consiglio di Stato nel parere n. 4748 del 2013, infatti, “l'ordinamento dell’Unione europea, in attesa dell'approvazione di una procedura uniforme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo, consente, in virtù dell'Atto di Bruxelles, che le discipline dei Paesi dell'UE, purché salvaguardino il carattere di proporzionalità politica del voto, possano prevedere la ripartizione del territorio nazionale in più circoscrizioni elettorali”.

Nel 2011, tenuto conto del criterio di proporzionalità territoriale introdotto dal citato art. 1 della legge n. 61/1984, il Consiglio di Stato, con sentenza della V Sezione, 13 maggio 2011 n. 2886, ha accolto il ricorso in appello di un candidato alle elezioni 2009 dei membri dei Parlamento europeo, presentatosi nella circoscrizione territoriale meridionale e non eletto per effetto del cosiddetto "slittamento" di alcuni seggi dalle circoscrizioni con minor affluenza (in genere le due dell'Italia Meridionale e dell'Italia Insulare) alle tre solitamente con percentuale di votanti maggiore (Italia Nord-Ovest, Nord-Est e Centrale).

Nella suddetta pronuncia il giudice amministrativo ha ritenuto che la disciplina della distribuzione dei seggi, nella parte prevista dall'art. 21, primo comma, n. 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), non sia più applicabile, in quanto - non prevedendo meccanismi che "chiudono" il riparto del seggi nell'ambito della circoscrizione di relativa assegnazione – “risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dalla legge 9 aprile 1984, a 61 che, modificando l'art. 2 della legge n. 18 del 1979, ha previsto un numero predeterminato di seggi da assegnare ad ogni circoscrizione in base alla popolazione; al contempo, con la legge n. 61 del 1984, il legislatore non ha introdotto alcuna disposizione per garantire che, in applicazione del criterio di rappresentanza territoriale, a ciascuna circoscrizione sia assegnato il numero di seggi predeterminato, tant'è che si sono continuati a verificare si sistematici slittamenti: nel 1994 hanno cambiato circoscrizione complessivamente 7 seggi su 87 assegnati all'Italia.; nel 1999, 4 su 87; nel 2004, 4 su 78; nel 2009, 5 su 72”.

Il Consiglio di Stato, dunque, con un'interpretazione abrogativa della disposizione di cui al primo comma, numero 3, del citato articolo 21, ha ritenuto applicabile, in virtù del generale rinvio al testo unico per le elezioni alla Camera espresso nell'art. 51 della legge n. 18 del 1979, le disposizioni del suddetto testo unico sul riparto dei seggi nelle circoscrizioni, nella parte in cui contengono meccanismi volti a evitare slittamenti di seggi da una circoscrizione all'altra e, quindi, effetti distorsivi nei confronti del principio della rappresentanza territoriale.

A seguito di “detta pronuncia giurisdizionale ed al fine di prevenire ulteriore contenzioso” il Ministero dell’interno – prima dello svolgimento delle elezioni al Parlamento europeo del 2014 - ha chiesto al Consiglio di Stato se ci si dovesse attenere, per l’assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni, alla disciplina di cui all'articolo 83, comma 1, n. 8, del d.P.R. n. 361 del 1957 (TU Camera) - in forza dell'abrogazione tacita dell'art. 21, primo comma, n. 3, della legge n. 18 del 1979 - oppure se, in mancanza di un'espressa modifica normativa in tal senso, si dovessero continuare ad applicare, in materia di riparto dei seggi per le elezioni europee, le disposizioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 3, nella sua attuale formulazione.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 4747/13 del 5 dicembre 2013 ha concluso per l'applicabilità dell’art. 83 del TU Camera alle elezioni dei membri del Parlamento europeo assegnati all'Italia, richiamando altresì la giurisprudenza costituzionale (in particolare, la pronuncia n. 271 del 2010, dove la Corte, pur osservando che spetta al legislatore la scelta dei possibili sistemi volti a contemperare il principio di proporzionalità politica con quello della rappresentanza territoriale, ha implicitamente convenuto che la disciplina prevista per la Camera dei deputati dall’art. 83 TU Camera è in grado di ridurre l'effetto di slittamento dei seggi da una circoscrizione all'altra). Il Consiglio di Stato ha ritenuto infatti tale interpretazione conforme al principio generale dì rappresentatività dei territori in materia elettorale, espresso dall'art. 57 della Costituzione, il quale fa riferimento alla consistenza della popolazione residente e non all'estensione, e non in contrasto con l'ordinamento UE che richiede la salvaguardia del carattere di proporzionalità politica del voto.

Nelle argomentazioni rappresentate nel parere, il Consiglio di Stato ha evidenziato, in particolare, come la questione nasca dalla circostanza per cui, come già detto, la riforma dell'art. 2 della legge n. 18 del 1979 non è stata seguita dalla revisione delle disposizioni contenute dall'art. 21 della stessa legge, il quale disciplina nel dettaglio l'assegnazione dei seggi nel collegio unico nazionale in proporzione dei voti validamente espressi, quale riflesso della proporzionalità politica, e non prevedere meccanismi che consentano la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna.

Ha quindi ritenuto di aderire alla soluzione, applicata dal giudice amministrativo con la citata sentenza n. 286 del 2011, che ha risolto il rapporto tra le norme considerate, ricorrendo al criterio cronologico e a quello dell'abrogazione per incompatibilità.

Si ricorda, infine, per completezza, che l’art. 83, comma 1, n. 8), del d.P.R. n. 361 del 1957 (TU Camera), applicato alla procedura di attribuzione dei seggi tra le circoscrizioni per le elezioni per i membri italiani del Parlamento europeo in virtù della suesposta giurisprudenza amministrativa, è stato oggetto di modifica, da ultimo, da parte della legge n. 165/2017.

La distribuzione nelle single circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste ed alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento ai fini del riparto proporzionale è attualmente disciplinata dall’art. 83, comma 1, lett. h). Come già ricordato, rispetto al precedente testo (che era stato introdotto dalla legge n. 270/2005) le modifiche nella procedura di riparto sono, in particolare, quelle connesse al fatto che in precedenza l’attribuzione di un premio di maggioranza rendeva necessario basarsi sulla determinazione, per ogni lista, di un indice proporzionale, e quelle correlate all’attuazione del principio in base al quale la lista ‘eccedentaria’ cede i seggi nelle circoscrizioni in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale e, contemporaneamente, dove sia possibile assegnare il seggio in eccesso ad una delle liste o coalizioni deficitarie (previsione su cui si è espressa positivamente la Corte costituzionale nella sentenza n. 35/2017 essendo stato introdotto già nella formulazione della legge n. 52/2015 e finalizzata a ridurre quanto più possibile la necessità di attribuire, in altra circoscrizione, il seggio assegnato in eccesso alla lista deficitaria). E’ infine stata esclusa dalle operazioni successive di assegnazione dei seggi con i resti la lista o coalizione che ha già ottenuto tutti i seggi spettanti (così come determinati a livello nazionale) attraverso la procedura della ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni sulla base dei quozienti interi.

 

 

 

 



[1] I collegi plurinominali, definiti per l’assegnazione dei seggi con metodo proporzionale, sono costituiti dall’aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno è attribuiti un numero di seggi da 3 (2 per il Senato) a 8.

[2] E’ richiamata, nella tabella, la cifra elettorale nazionale, come determinata dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, di ciascuna coalizione di liste o lista singola che hanno superato la soglia di sbarramento nelle elezioni del 4 marzo 2018: Verbale Camera dei deputati e integrazioni del 20 marzo 2018; Verbale Senato della Repubblica

[3]     Nel confronto, per il 2018 sono stati utilizzati i dati delle candidature nei collegi plurinominali.

[4]     Fonte: Banca dati dell’European Institute for Gender Equality (EIGE) Women and men in decision making

[5]     Per posizioni occupate da pluricandidati si intendono solo le posizioni aggiuntive rispetto alla prima candidatura (ad es. per un candidato in 3 collegi plurinominali, le posizioni occupate sono 2).

[6]     Si v. nota precedente.

[7]     E’ esclusa la Valle d’Aosta cui spetta un seggio attribuito con metodo maggioritario.

[8] La lista SVP-PTT ha presentato candidature solo nella circoscrizione elettorale Trentino Alto Adige, sia alla Camera sia al Senato.

[9] Tale indice rappresentava, per ogni coalizione o lista singola, la quota di seggi di quella circoscrizione che a ciascuna di esse spettava in base alla quota di seggi loro assegnata in sede nazionale.

[10] Com’è noto, a partire dalle prime elezioni politiche del 1948, i sistemi elettorali adottati per la elezione della Camera dei deputati sono stati i seguenti:

-         un sistema sostanzialmente proporzionale fino alle elezioni del 1992;

-              il sistema ‘misto’ introdotto dalla legge Mattarella, con il quale si è votato nel 1994, 1996 e 2001;

-         il sistema proporzionale con premio di maggioranza introdotto dalla legge 270/2005, con il quale si è votato nel 2006, 2008 e 2013;

-         il sistema vigente, introdotto dalla legge 165/2017.

 

[11] In particolare, nelle elezioni 2006, la circoscrizione Molise 'ha perso' uno dei suoi  tre seggi in favore della circoscrizione Trentino-Alto Adige; nelle elezioni 2008 si sono spostati due seggi: le circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Sicilia 1, 'hanno perso ciascuna un seggio in favore delle circoscrizioni Veneto 1 e Piemonte 2; nelle elezioni 2013 i seggi che migrano da una circoscrizione ad un'altra sono stati due. Questa volta le circoscrizioni 'perdenti' sono Friuli-Venezia Giulia  e Molise, in favore di Trentino-Alto Adige e Sardegna

[12] Per quanto riguarda il Senato, le procedure previste dalla legge per la ripartizione dei seggi affidano all’Ufficio elettorale regionale l’assegnazione dei seggi per ciascuna regione tra le coalizioni di liste e le liste singole che hanno superato la soglia di sbarramento e, quindi, tra le liste facenti parte delle coalizioni. Successivamente l’ufficio regionale procede, nelle regioni ripartite in più di un collegio plurinominale, alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. Per il Senato, dunque, a differenza della Camera ed alla luce delle previsioni dell’art. 57 Cost., la ripartizione dei seggi avviene direttamente a livello regionale (mentre alla Camera vi è la previa ripartizione in ambito nazionale).