XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito

Resoconto stenografico



Seduta n. 21 di Mercoledì 20 aprile 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Scanu Gian Piero , Presidente ... 3 

Seguito dell'audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi:
Scanu Gian Piero , Presidente ... 3 ,
Magrassi Carlo , Segretario generale del Ministero della difesa ... 4 ,
Scanu Gian Piero , Presidente ... 11 ,
Magrassi Carlo , Segretario generale del Ministero della difesa ... 11 ,
Scanu Gian Piero , Presidente ... 11 ,
Catalano Ivan (Misto)  ... 11 ,
Magrassi Carlo , Segretario generale del Ministero della difesa ... 11 ,
Scanu Gian Piero , Presidente ... 11 ,
Magrassi Carlo , Segretario generale del Ministero della difesa ... 12 ,
Scanu Gian Piero , Presidente ... 12

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIAN PIERO SCANU

  La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  (Così rimane stabilito).

Seguito dell'audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi.

  PRESIDENTE. Buonasera a tutti. Mi scuso anche a nome di qualche collega che appartiene alla Commissione difesa per questo ritardo. C'era la necessità di approvare un parere molto importante e delicato e, quindi, siamo stati vincolati al dovere di esercitare il voto.
  Naturalmente, mi scuso con il graditissimo ospite, che per la terza volta ci viene a trovare, il Generale Carlo Magrassi, Segretario generale del Ministero della difesa. Il Generale Carlo Magrassi è accompagnato dal Generale Nicolò Falsaperna, vicesegretario generale della Difesa, dalla dottoressa Giovanna Romeo, capo del VI Reparto del Segretariato generale della Difesa, dal Colonnello Cesario Totaro, capo Segreteria particolare del Segretario generale della Difesa, e dal Tenente colonnello Pierluigi Vestrucci, capo Segreteria particolare del vicesegretario generale della Difesa, nonché dal Colonnello Pasquale Izzo. A tutti costoro a vostro nome do il benvenuto, come do il benvenuto anche alle signore e ai signori esperti – magistrati e scienziati – che saluto con molta cordialità.
  Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera e che, ove necessario, i lavori potranno proseguire in forma segreta.
  Il Generale Magrassi si trova qui oggi a seguito delle audizioni già svoltesi gli scorsi 3 e 17 marzo. In ragione della quantità e della rilevanza delle questioni sollevate nel corso di tali sedute il generale è stato nuovamente invitato a rispondere a quesiti sopravvenuti e a richieste integrative di informazioni che sono state, di volta in volta, avanzate dai componenti della Commissione e che hanno costituito l'oggetto di una specifica richiesta di elementi conoscitivi inviata per lettera nei giorni scorsi.
  Per un'esigenza di chiarezza richiamo brevemente il testo delle richieste trasmesse. Il Segretario generale della Difesa è cortesemente invitato a voler riferire in ordine al numero dei sopralluoghi effettuati dagli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro delle Forze armate, distinti per regione; in ordine al numero delle notizie di reato trasmesse all'autorità giudiziaria e delle prescrizioni impartite ai contravventori dagli organi di vigilanza per violazioni delle norme in tema di salute e sicurezza del lavoro accertate nei luoghi di lavoro delle Forze armate; il numero e l'esito delle inchieste svolte dagli organi di vigilanza su infortuni del lavoro e malattie professionali in personale militare e civile dell'amministrazione della Difesa; la natura delle malattie professionali oggetto di inchieste da parte degli organi di vigilanza delle Forze armate, distinte tra inchieste svolte da tali organi su delega dell'autorità giudiziaria e di propria iniziativa; gli importi delle sanzioni amministrative irrogate al personale Pag. 4militare e civile dell'amministrazione della Difesa nei luoghi di lavoro delle Forze armate; gli importi delle somme pagate in sede amministrativa per le contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 758 del 1994, distinte tra le somme imputate in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e le somme pagate dagli interessati in seguito a rivalsa dell'amministrazione; il numero delle rivalse dell'amministrazione a norma dell'articolo 253, comma 8 del D.P.R. n. 90 del 2010; il numero dei casi in cui sia stata accertata l'inosservanza dell'ordine impartito a norma dell'articolo 253, comma 7 del decreto legislativo n. 90 del 2010; il numero dei casi in cui i competenti servizi sanitari delle Forze armate abbiano segnalato la necessità di una valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato a norma dell'articolo 255 del già citato D.P.R. n. 90 del 2010.
  Abbiamo, inoltre, chiesto al signor generale di voler fornire una descrizione di ciascuna delle reazioni avverse a vaccini già indicate nelle dichiarazioni rese dall'Ispettore generale della sanità militare nel corso dell'audizione svolta presso questa Commissione lo scorso 16 marzo. Chiediamo al signor generale di riferirci in questa sede se esistano dati disaggregati in funzione di grado o qualifica da cui risulti la proporzione tra domande di riconoscimento di causa di servizio ed esito positivo delle stesse nell'ambito di ciascuna categoria, per esempio ufficiali generali ed equiparati, ufficiali superiori e inferiori, sottufficiali e truppa.
  In materia di sicurezza sul lavoro la Commissione è poi particolarmente interessata ad acquisire elementi conoscitivi sulle modalità di svolgimento dell'attività di formazione e su come e da chi vengano attuate le verifiche dell'apprendimento.
  Infine, al signor generale chiediamo di voler riferire in ordine ai risultati delle eventuali analisi ambientali effettuate durante le attività delle Forze armate, nonché di trasmettere o depositare, ove esistano, valutazioni di rischio ambientale eseguite nelle realtà fuori area.
  Do, dunque, la parola al Generale Carlo Magrassi, ringraziandolo ancora una volta per essere presente qui con noi. Grazie.

  CARLO MAGRASSI, Segretario generale del Ministero della difesa. Desidero innanzitutto porgere un cordiale saluto al presidente, ai componenti della Commissione e agli esperti presenti. Vi ringrazio della convocazione odierna, che segue le due effettuate nel mese di marzo.
  Vorrei sottolineare, prima di dare inizio alla lettura delle risposte ai differenti quesiti, che da parte mia e della Difesa c'è attesa affinché veramente questa volta il lavoro riesca ad essere definitivo e a completare quella necessità che c'è, di cui abbiamo parlato nelle volte precedenti. È veramente un auspicio da parte di tutta la Difesa. Non lo facciamo solo per un dovere, ma anche proprio per fare chiarezza e trasparenza in tutto quello che è stato.
  Voglio sottolineare solo due aspetti. Alcune domande non sono pertinenti al mio settore e, quindi, mi sono fatto portavoce di queste domande, come ho già detto l'altra volta. Ho visto che sono stati chiamati, di volta in volta, tutti i vari attori.
  Inoltre, alcune domande sono particolarmente dettagliate e specializzate. Alcune poi sono arrivate abbastanza negli ultimi giorni, il 15. Su quelle mi riservo di mandare una risposta in tempi brevissimi. Mi spiaceva, però, far saltare questo incontro solamente adducendo la ragione di non avere ancora raccolto tutto il materiale. Pertanto, risponderò ad alcune delle domande oggi. Per le altre arriverà il materiale per iscritto, rimanendo a disposizione, ovviamente, per un ulteriore incontro, se fosse necessario.
  Mi riferisco, in particolare, ai quesiti riguardanti i poligoni (per esempio, l'elenco dei poligoni e delle relative planimetrie e il loro utilizzo da parte delle forze alleate e delle ditte), la sanità militare (per esempio, i vaccini e il loro uso, le indagini epidemiologiche dei Paesi alleati e il medico competente), nel cui ambito sono stati auditi il Generale Tomao e il Colonnello De Angelis. Pag. 5
  Infine, mi riferisco agli scambi di informazioni con i Paesi alleati per le problematiche di salute e sicurezza, ai corsi sull'uranio impoverito presso la scuola NBC e all'uso di proiettili all'uranio impoverito da parte di forze alleate nel corso di missioni internazionali.
  Per quanto riguarda, invece, la richiesta della Commissione di ricevere una tabella degli indennizzi previsti per le cause di servizio e, in particolare, per gli equiparati alle vittime del dovere, credo che il titolare della competente articolazione del Segretariato, la dottoressa Paolotti, vi abbia già fornito elementi di risposta per illustrare il vigente sistema indennitario.
  Venendo, invece, alle tematiche che attengono alla competenza del Segretariato generale, vorrei fornire risposta ai quesiti riguardanti le seguenti tematiche: la sicurezza sul lavoro, le bonifiche degli immobili dall'amianto, i componenti del munizionamento acquistato e i poligoni limitatamente alle due aree gestite dall'area tecnico-amministrativa del Dicastero.
  Ritengo utile iniziare dai numerosi quesiti che mi hanno posto sia il presidente, sia alcuni componenti della Commissione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione ai quali, raggruppando le risposte per argomento, cercherò di fornire elementi che vanno a integrare quanto già illustrato il 3 e il 17 marzo scorsi.
  Mi è stato chiesto di fornire dettagli sull'organizzazione della sicurezza dei luoghi di lavoro delle Forze armate e, in particolare, sulla figura del datore di lavoro. A tale riguardo, l'articolo 246 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (che discorsivamente nel seguito citerò come TUOM), prevede, al comma 1, che il datore di lavoro sia individuato secondo il criterio dettato dalla norma generale per le pubbliche amministrazioni, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero nel titolare, con qualifica dirigenziale o meno, di un ente con autonomia gestionale e che sia dotato di autonomi poteri decisionali di spesa.
  Tuttavia, per la peculiare organizzazione operativa e territoriale delle Forze armate, tra l'altro per comprensibili motivi non omogenea tra le Forze armate, nonché a causa dell'accentramento nel vertice dell'area operativa del controllo operativo delle risorse finanziarie, della programmazione generale finanziaria e dell'individuazione degli obiettivi strategici e strutturali, e nei vertici di Forza armata e nel Segretariato generale della funzione di impiego operativo delle stesse, della programmazione e della destinazione delle risorse per il conseguimento degli obiettivi operativi assegnati, la citata regola generale sull'individuazione del datore di lavoro trova alcune deroghe previste nei commi dal 2 al 7 dello stesso articolo 246. È stato ritenuto, infatti, più opportuno individuare il datore di lavoro in quei dirigenti o funzionari che, pur non avendo propri poteri di spesa, sono dotati di ampi poteri di gestione del personale e di regolazione dei processi lavorativi.
  In tale ottica la previsione di cui all'articolo 246, comma 2, che individua come datore di lavoro il soggetto in capo al quale si assomma la maggior quota dei poteri di gestione, ferma restando la responsabilità di coloro, individuati sulla base di quanto previsto dagli ordinamenti di competenza, che hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri di spesa, appare più efficace per la tutela del personale. Essa privilegia, infatti, l'aspetto della prossimità del datore di lavoro medesimo al contesto in cui si svolgono le attività lavorative e della loro conoscenza diretta rispetto a un approccio applicativo meramente convenzionale, cioè accentrato al vertice.
  In ragione della complessità strutturale delle Forze armate, che presentano elementi di organizzazione assai disomogenei e dislocati sull'intero territorio nazionale e all'estero, infatti, in un'ottica squisitamente pragmatica, si è ritenuto che la concentrazione dei gravosi compiti del datore di lavoro per una significativa molteplicità di enti in un unico organo di vertice si sarebbe potuta verosimilmente risolvere in Pag. 6una sostanziale inefficienza del sistema di prevenzione dei singoli enti dipendenti. Il vertice non riusciva ad avere traccia di tutto quello che avveniva in una piramide così ampia e profonda.
  È comunque previsto, all'articolo 246, comma 6 del TUOM, che, nell'osservanza dei princìpi dettati dal citato articolo, il vertice di ogni area operativa e amministrativa (Capi di Stato maggiore, Comandante generale, Segretario generale e Capo di Gabinetto) emani gli atti formali con i quali individua le posizioni cui sono associati i poteri di gestione propri del datore di lavoro nella sua area di competenza. Per il Segretariato generale è stato adottato apposito decreto, col quale sono stati individuati i datori di lavoro nell'area tecnico-amministrativa.
  Per quanto riguarda, invece, il potere del datore di lavoro nell'ambito delle Forze armate di sospendere l'attività insicura, mi risulta che nel caso generale, cioè nelle attività poste in essere dall'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, non esista alcuna deroga al principio generale. Non vi è alcuna ragione o comunque alcuna disposizione normativa o regolamentare che consenta al datore di lavoro di esporre il proprio personale a rischi per la propria sicurezza e salute.
  Diversamente, per le attività di carattere addestrativo e operativo non sono a conoscenza di specifiche disposizioni che ciascuna Forza armata potrebbe aver adottato in relazione alle condizioni di impiego e alle varie possibili contingenze, in quanto sono esposti a condizioni operative che potrebbero essere inattese o variabili.
  In relazione al tema della sorveglianza sanitaria – cambiamo adesso l'argomento – sui lavoratori delle Forze armate, come premesso all'inizio di questa mia relazione, si tratta di materia di competenza dell'area operativa del Dicastero, alla quale ho dato informazione dei quesiti rivoltimi dalla Commissione. Questa funzione, infatti, è assolta prioritariamente dai medici competenti dell'amministrazione militare, ovvero dai medici militari in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 38, comma 1, lettera d-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, ove si prevede che possano svolgere tale funzione i medici delle Forze armate e di quelle di Polizia civile che abbiano svolto attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.
  È altresì previsto che il competente organo di Forza armata, qualora non vi fosse disponibilità del predetto personale, possa autorizzare l'impiego presso un determinato datore di lavoro di un medico competente esterno alla Difesa (vedasi l'articolo 257, comma 5 del TUOM).
  Presso lo Stato Maggiore della Difesa è istituito un apposito registro dei medici competenti della Difesa, di cui vengono promossi la formazione e l'aggiornamento continuo. La gestione dei medici competenti è, invece, affidata agli organismi territoriali sanitari di ciascuna Forza armata, i quali assegnano a ogni datore di lavoro un medico competente. È, infine, previsto che un unico medico competente possa svolgere la propria attività in favore anche di più datori di lavoro.
  Con riferimento, invece, a quanto richiesto dall'onorevole Ivan Catalano circa l'autonomia del medico competente nell'esplicazione delle sue funzioni nei luoghi di lavoro delle Forze armate, la stessa è espressamente prevista e recita «Le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia» nell'articolo 257 del TUOM. Nel rinviare a eventuali ulteriori informazioni che potranno essere fornite sul tema dalle competenti articolazioni della Difesa, aggiungo che non sono a conoscenza di provvedimenti che disciplinino tale autonomia.
  Riguardo alla figura del responsabile del Servizio prevenzione e protezione non mi risulta che ci siano differenze con le disposizioni previste dalla normativa generale, salvo la previsione di potersi avvalere esclusivamente di personale dipendente, militare o civile, dell'amministrazione, come previsto dall'articolo 249 del TUOM.
  Ogni datore di lavoro della Difesa nomina il proprio responsabile sulla base del possesso dei requisiti elencati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008, compreso il superamento di un percorso formativo presso organismi dell'amministrazione Pag. 7 Difesa o istituti di formazione esterni. Il Servizio di prevenzione e protezione, secondo la regola generale, può essere anche condiviso da più datori di lavoro della Difesa, ferma restando la responsabilità di ciascun titolare per la propria area, che siano titolari di diversi enti, ma tra loro contigui.
  Mi risulta che l'incarico di responsabile del Servizio di protezione e prevenzione nella maggior parte dei casi, e comunque in tutte le realtà lavorative rientranti nelle aree di competenza del Segretariato generale, sia svolto in via esclusiva, pur essendo inserito nelle funzioni operative del proprio ente o comando, cosa che lo mette in grado di riconoscere e valutare i rischi connessi alle attività svolte dalle unità di cui fa parte. Si cerca un esperto di questo settore.
  Mi sono state formulate, inoltre, alcune domande sul Documento di valutazione dei rischi. A questo proposito, secondo quanto previsto dalla norma generale, all'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che sancisce il principio dell'indelegabilità della redazione del documento in esame, anche per le Forze armate il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi e ne opera una trasposizione nel Documento di valutazione dei rischi, i cui contenuti sono, quindi, una diretta ed esclusiva responsabilità del datore di lavoro.
  Peraltro, il Documento di valutazione dei rischi è un documento dinamico, che richiede continui aggiornamenti a cura del datore di lavoro, che ha l'onere, secondo quanto previsto dalla normativa generale, di renderlo continuamente coerente con le condizioni di rischio presenti nell'attività lavorativa del proprio ente o comando.
  Il controllo su tale adempimento, come già emerso nell'audizione del 17 marzo, viene effettuato dall'organo di vigilanza, che generalmente si sofferma sulla sua corretta elaborazione e sul relativo aggiornamento.
  In relazione agli avvicendamenti dei comandanti e datori di lavoro, abbastanza frequenti nell'organizzazione delle Forze armate – il periodo di comando di norma è annuale – il Segretariato generale ha recentemente emanato un'apposita circolare che evidenzia gli obblighi previsti dalla norma necessari per garantire l'indispensabile continuità della funzione.
  Riguardo al quesito in materia di formazione di tutti i lavoratori militari e civili dell'amministrazione della Difesa, ho già riferito del fatto che il Segretariato generale in tale settore ha compiti di indirizzo, d'intesa con gli Stati maggiori (articolo 251, comma 2 del TUOM). A tale riguardo è necessario premettere che già il decreto legislativo n. 626 del 1994 e poi l'articolo 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008 hanno individuato l'amministrazione della Difesa tra i soggetti deputati a organizzare i corsi di formazione per il responsabile del Servizio prevenzione e protezione.
  Nella specie, premesso che in tutti i percorsi formativi e addestrativi di base per l'ammissione nei ruoli del personale militare e civile della Difesa è previsto un modulo specifico sui princìpi fondamentali sulla sicurezza del lavoro (articolo 251, comma 4 del TUOM), vengono organizzati corsi specifici in via principale presso l'articolazione del Segretariato generale denominato Scuola di formazione e perfezionamento della Difesa, di recente riconfigurata come Ufficio formazione specialistica e didattica, nonché percorsi formativi direttamente presso i datori di lavoro (articolo 251, commi 1 e 3 del TUOM).
  I docenti vengono individuati sulla base dei requisiti previsti per i formatori dal decreto interministeriale lavoro e salute del 6 marzo 2013, per la cui applicazione in ambito Difesa il Segretariato generale ha emanato un'apposita circolare nell'aprile 2013.
  I programmi, la durata e le modalità dei corsi, invece, vengono definiti dal Segretariato generale di concerto con le Forze armate, conformandosi agli accordi sottoscritti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 23 gennaio 2006 e il 21 dicembre 2011, ma tenendo anche conto dei fabbisogni espressi dai singoli datori di lavoro rispetto ai rischi tipici e alle peculiarità tecniche, operative e organizzative delle Forze armate. Ogni corso si conclude Pag. 8con una verifica puntuale dell'apprendimento ricevuto.
  Per quanto concerne i corsi presso l'Ufficio formazione specialistica e didattica, l'attività formativa, indirizzata ai datori di lavoro, ai responsabili e addetti del Servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è iniziata fin dei primi anni Duemila e nell'ultimo quinquennio sono stati organizzati a Roma e nelle sedi decentrate 1.486 corsi, per un numero complessivo di 33.731 discenti.
  In tale contesto si inserisce l'accordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione sottoscritto il 5 marzo 2015 per affidare alla Difesa l'attività di progettazione ed erogazione di corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in favore di personale di altre pubbliche amministrazioni.
  Per quanto concerne, invece, l'attività formativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, indirizzata ai lavoratori, ai dirigenti e ai preposti, organizzata a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro, tali percorsi formativi sono predisposti sulla base delle linee di indirizzo scaturenti dal citato accordo in Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011, per la cui applicazione il Segretariato generale nel 2012 ha dettato linee guida per i contenuti, le tempistiche e le modalità didattiche, al fine di assicurare la necessaria adeguatezza ed omogeneità nei percorsi formativi, in relazione all'autonoma valutazione dei rischi da ognuno effettuata per il proprio ente.
  Passiamo ora all'argomento delle competenze affidate al Segretariato generale in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Mi sono già soffermato in occasione delle precedenti audizioni riferendo sul ruolo di indirizzo e coordinamento svolto nei confronti delle competenti articolazioni delle Forze armate e sui compiti assolti nel settore della formazione e della vigilanza per gli enti dell'area tecnico-amministrativa.
  Con riguardo, in particolare, ai compiti di indirizzo e coordinamento svolti nei confronti delle strutture di vertice delle Forze armate, di cui all'articolo 103, lettera s), dell'articolo 242, comma 4 del TUOM, il Segretariato fornisce direttive che potrei definire di indirizzo e orientamento generale, in quanto volte a delineare i princìpi applicativi delle norme in materia di prevenzione: definire procedure di sistema, individuare corretti flussi informativi e promuovere attività di formazione specifica.
  Nell'ambito della propria competenza specifica ciascuna Forza armata declina poi tali direttive fornendo agli enti dipendenti, avuto riguardo della peculiarità di impiego e addestramento e dei mezzi aventi in uso, degli specifici contenuti tecnico-applicativi. A titolo esemplificativo si segnalano, oltre a quelli in materia di formazione e di avvicendamento dei comandanti datori di lavoro sopra ricordati, i seguenti atti di indirizzo formulati dal Segretario generale (di tutti forniamo copia alla Commissione): la direttiva per l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro; la direttiva relativa alla responsabilità dei datori di lavoro nei teatri operativi; le linee-guida concernenti la valutazione del rischio ex articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che tenga conto dei rischi connessi alle differenze di genere; la direttiva sulla regolamentazione in regime transitorio degli incarichi di verifica periodica delle attrezzature di lavoro in uso; le linee di indirizzo sulla gestione del potenziale rischio amianto nelle attività di manutenzione e riparazione degli aeromobili ad ala rotante.
  Con particolare riferimento alla direttiva sopra menzionata concernente le misure di prevenzione antinfortunistiche e di tutela della salute dei militari italiani impiegati in missioni internazionali, ritengo di dover evidenziare come le misure di prevenzione per i militari in missione all'estero siano di competenza della Forza armata direttamente coinvolta.
  Fatta questa premessa, la direttiva del Segretariato, non potendo entrare nel merito delle singole innumerevoli e non prevedibili situazioni, anche estreme, di impiego, si limita a richiamare i doveri ineludibili di prevenzione e protezione del personale associati al ruolo di comandante, da declinare in modo ponderato nelle diverse Pag. 9 circostanze contingenti sulla base di quelle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative individuate dal TUOM, come vi ho illustrato nel corso dell'audizione del 17 marzo.
  Riguardo ai quesiti in materia di vigilanza posso fornire dati sull'attività ispettiva dell'ultimo triennio. In particolare, a fronte di un dato complessivo in tutta l'amministrazione della Difesa di n. 1.309 sopralluoghi effettuati e di n. 183 violazioni riscontrate e comunicate all'autorità giudiziaria, evidenzio come il personale ispettivo del Segretariato generale nel periodo considerato abbia svolto 70 ispezioni su un totale di 58 enti vigilati. Le ispezioni sono avvenute effettivamente su 34 enti, indicando 40 sanzioni, di cui fornisco alla Commissione un dettagliato elenco delle tipologie. Sottolineo, altresì, che sono state segnalate all'autorità giudiziaria tutte le violazioni riscontrate.
  Sempre in tema di vigilanza mi è stato chiesto di fornire indicazioni sulla dipendenza disciplinare degli ispettori. A tale riguardo rappresento che il personale militare e civile addetto ai servizi di vigilanza è incardinato in uffici che generalmente sono dipendenti, o meglio nello staff, dell'organo di vertice di Stato maggiore, il Segretariato generale. Pertanto, è tale vertice che provvede all'elaborazione delle rispettive note caratteristiche o, nel caso di personale civile, alla valutazione della performance. Vengono, quindi, sollevati da dipendenze di basso livello e portati alle dipendenze di vertice. Il loro livello di autonomia è attualmente ritenuto, per quanto mi risulta, soddisfacente, o quanto meno non ho notizia di episodi nei quali la questione si sia posta come problema.
  Ancora in tema di normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è stato chiesto dall'onorevole Diego Zardini se siano previste sanzioni per chi ha ruoli di responsabilità nella valutazione dei rischi e nell'adozione delle misure preventive, nonché di operare un confronto tra l'attuale normativa (decreto legislativo n. 81 del 2008) e quella previgente.
  Sul tema delle sanzioni mi risulta che gli organi di vigilanza operino secondo il regime ordinario previsto dal decreto legislativo n. 758 del 1994 recante la disciplina delle sanzioni in materia di lavoro, in quanto in tale ambito non è prevista per la Difesa alcuna eccezione alla disciplina generale. Pertanto, l'Ispettore della difesa, accertata la violazione, nelle sue funzioni di ufficiale di Polizia giudiziaria, comunica al magistrato la notizia di reato e, contestualmente, impartisce le prescrizioni utili a rimuovere le condizioni di pericolo per il personale o a sanare le irregolarità documentali.
  Trascorsi i tempi concessi per la regolarizzazione, egli effettua la verifica sull'efficacia dei rimedi posti in essere dal datore di lavoro o dagli altri contravventori e li ammette al pagamento delle sanzioni nella misura prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008, comunicando all'autorità giudiziaria l'avvenuta conclusione del procedimento ispettivo. Degli atti ispettivi, inoltre, è data di norma informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
  Per quanto riguarda, invece, il confronto tra la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e quella previgente sotto il profilo della maggiore o minore considerazione delle specificità delle Forze armate, il decreto legislativo n. 81 del 2008 ha sicuramente meglio definito rispetto al precedente decreto n. 626 del 1994 il modello di prevenzione e sicurezza applicabile nelle attività delle Forze armate.
  Già con la normativa precedente al decreto n. 81 del 2008 era stato delineato il regime peculiare in materia rispetto all'attività delle Forze armate, ovvero l'applicazione ponderata della normativa rispetto alle particolari esigenze connesse al servizio espletato e alla vigilanza effettuata con personale interno (articoli 1 e 23 del decreto legislativo n. 626 del 1994).
  Con il decreto legislativo n. 81 tali princìpi sono stati ulteriormente precisati. Essendo, inoltre, un testo unico nel quale sono confluiti sia il decreto legislativo n. 626 del 1994 sia i vari provvedimenti successivi che hanno recepito direttive europee in Pag. 10diversi settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha superato la frammentazione del quadro normativo previgente e ha reso più agevole l'interpretazione e l'applicazione nel settore in esame.
  In particolare, il principio dell'applicazione ponderata della norma rispetto alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative è stato inteso nel senso di dover rispettare obbligatoriamente i princìpi fondamentali di tutela della salute dei lavoratori e, solo ove strettamente necessario, supplire la regolamentazione prescritta, contenuta negli allegati del decreto legislativo n. 81 del 2008 o nella normativa tecnica, con equivalenti disposizioni speciali più congruenti rispetto alle infrastrutture, ai mezzi e ai sistemi d'arma, nonché alle procedure operative delle Forze armate.
  Il citato principio non è stato e non è, quindi, interpretato come una deroga, ma piuttosto come una facoltà di regolamentazione limitata a settori ben definiti – parliamo delle citate attività operative e di addestramento – laddove le norme generali non avrebbero potuto esprimere piena efficacia o addirittura sarebbero state inapplicabili, e finalizzata alla maggiore tutela del personale.
  Tale facoltà di regolamentazione comporta che il datore di lavoro e i dirigenti debbano valutare nelle attività operative e addestrative tutti i rischi, anche nelle situazioni estreme, e porre in essere le adeguate misure a tutela del loro personale, facendo riferimento a normative di sicurezza anche internazionali (NATO, per esempio) o elaborate da specifici organismi di Forza armata preposte a tale compito. A tale proposito, come già detto in precedenti occasioni, è in atto una collaborazione con l'INAIL per l'elaborazione di specifiche procedure di sicurezza e per la relativa formazione.
  Da ultimo, sempre in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, mi è stato chiesto dall'onorevole Maria Chiara Carrozza di esprimermi sull'efficacia del regime del controllo interno dei Piani di rischio e, più in generale, sulle conseguenze dello speciale regime vigente in materia per le Forze armate.
  Sull'efficacia e sulla convenienza del regime speciale in tema di sicurezza sul lavoro, ivi compresa la vigilanza interna che si applica alle Forze armate, mi sono già espresso nel corso della scorsa audizione, manifestando l'avviso che questo modello sembra rappresentare il miglior strumento di tutela per la salute e la sicurezza del personale militare e civile impiegato nelle attività tipiche (operativa e addestrativa) delle Forze armate, rimanendo regolati tutti gli altri settori e attività dalla normativa generale.
  Posso aggiungere che la struttura prevenzionale del Ministero della difesa è piuttosto articolata, in quanto, oltre all'organizzazione puntuale di ogni singolo ente, operano organismi di raccordo a livello territoriale che svolgono funzioni di coordinamento logistico e di consulenza per i datori di lavoro del territorio. Collocato presso il vertice di ogni Forza armata opera un organismo che elabora direttive tecniche e logistiche in materia. Esiste, infine, il coordinamento generale, esercitato dal Segretario della Difesa, e più volte menzionato. Il significativo impegno di risorse dedicato alla materia della prevenzione credo possa testimoniare l'attenzione che l'amministrazione ha da tempo verso la tematica.
  Sull'efficacia dei Piani di rischio, per i quali il decreto n. 81 del 2008 assegna al datore di lavoro la piena ed esclusiva responsabilità, imponendone la costante verifica, ritengo che non vi sia motivo di dubitare che ogni datore di lavoro delle Forze armate sia impegnato in un'azione di miglioramento continuo in materia di sicurezza, anche traendo insegnamenti dai pur inevitabili errori e dalle esperienze pregresse, in situazioni che spesso non sono neppure paragonabili alle comuni tipologie e condizioni di lavoro.
  Aggiungo che il controllo sull'efficacia dei Piani di rischio è esercitato dall'organo di vigilanza in occasione dell'ispezione che, nel caso rilevi criticità, irroga la prevista sanzione e impartisce le necessarie prescrizioni correttive. Pag. 11
  Sul piano, invece, delle conseguenze del citato speciale regime e, in particolare, dello svolgimento di più ruoli da parte dell'amministrazione della Difesa in materia di salute e di sicurezza, ritengo si possa concludere che sia essenziale garantire l'autonomia reciproca delle funzioni di prevenzione e vigilanza e, nel contempo, realizzare un'interazione virtuosa fra le due azioni.
  Tali condizioni sembrano essere garantite sia perché la prevenzione è sostanzialmente attestata a livello di singolo datore di lavoro, mentre la vigilanza promana direttamente dall'autorità di vertice delle Forze armate, sia per la qualifica di ufficiali di Polizia giudiziaria attribuita agli ispettori, con i relativi obblighi e responsabilità nei confronti dell'autorità giudiziaria, che li pone di fatto in una condizione adeguatamente tutelata nell'ipotesi di eventuali interferenze gerarchiche.

  PRESIDENTE. Chiedo scusa al signor generale per l'interruzione. Abbiamo ricevuto l'avviso per andare a votare alle 16.20. Acquisiamo, quindi, al patrimonio della Commissione l'intero testo, ringraziandola, signor generale, per le cose che ha voluto dirci.
  I dieci minuti scarsi che rimangono vorrei metterli a disposizione di voi colleghi, eventualmente riteneste di dover fare qualche richiesta di puntualizzazione per il generale, tenuto conto del fatto che, per quanto sia affezionato, non credo che voglia tornare per la quarta volta.
  Ci sono richieste di chiarimento?

  CARLO MAGRASSI, Segretario generale del Ministero della difesa. Rimango a disposizione anche per iscritto, eventualmente.

  PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  IVAN CATALANO. Quando nella sua risposta alla mia domanda ha detto che non è a conoscenza di provvedimenti che disciplinano l'autonomia del medico facente funzione, vuol dire che, quando ha chiesto informazioni, le hanno risposto che non ci sono provvedimenti, oppure che sta attendendo che qualcuno le fornisca materiale per rispondere?

  CARLO MAGRASSI, Segretario generale del Ministero della difesa. Le domande non le ho passate. Ho fornito una risposta di massima adesso, ma di fatto non ho chiesto una risposta. Ho passato questa domanda. Penso che il Generale Tomao sia la persona adeguata per rispondere. Non sarebbe corretto dire che non mi ha risposto. Non mi ha risposto perché non gli ho fatto la domanda, effettivamente. Quindi, non sono a conoscenza in questo senso.

  PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, vorrei informarvi, riprendendo un deliberato dell'Ufficio di presidenza di qualche tempo fa, di aver chiesto al Generale Magrassi la disponibilità di tre persone esperte nell'ambito della Difesa, segnatamente nell'ambito previdenziale e nell'ambito medico-sanitario, per costituire una sorta di interfaccia dialettica all'insegna della leale collaborazione, in maniera tale che noi, come commissari, e naturalmente anche i nostri esperti possiamo dialogare, confrontarci e misurarci direttamente, senza doverci scrivere, come se, piuttosto che interlocutori, fossero una controparte.
  A questo proposito, caro generale, prima di salutarla vorrei ringraziarla a nome di tutti i colleghi e, quasi fossimo nascosti in qualche caverna sperduta, vorrei renderla latore di un messaggio. So che ci stanno ascoltando in diretta, ma, per dare più importanza al messaggio, vorrei ipotizzare una condizione di isolamento.
  A mano a mano che proseguiamo, la fitta rete delle cose a noi sconosciute si sta allargando perché la formulazione delle domande dei colleghi diventa talmente mirata e talmente consapevole – mi verrebbe da dire – da comportare necessariamente un naturale allargamento delle maglie. Tuttavia, c'è ancora da lavorare. Poiché siamo tutti convinti che fin dall'inizio lei si sia disposto nei confronti della Commissione in un atteggiamento di grande collaborazione, vogliamo pregarla di rendersi in qualche Pag. 12 modo portatore di questo messaggio, che è un invito sincero e accorato e, in quanto tale, necessariamente esplicito.
  Questa Commissione ha i poteri della magistratura. Questa Commissione, cioè, è in grado, per come il Parlamento l'ha voluta, di esercitare ex articolo 82 i poteri della magistratura. Pur essendo una Commissione d'inchiesta, l'atteggiamento di questa Commissione non è quello di assumere posizioni giustizialiste, brandendo chissà quale clava, ma è esattamente quello che abbiamo dichiarato fin dall'inizio, ossia finire un lavoro che altri hanno impostato e rendere giustizia a coloro che la giustizia non l'hanno avuta e che l'aspettano da molti anni, naturalmente in una condizione di pieno rispetto della funzione indispensabile delle Forze armate.
  Continuiamo a registrare atteggiamenti di chiusura nell'ambito dell'amministrazione militare che fanno male a tutti, che fanno male al Paese, che fanno male soprattutto a chi li pone in essere e che rischiano, al di là delle nostre intenzioni, di sospingere questa Commissione verso un atteggiamento non parlo di deriva, perché non sarebbe una deriva, ma verso un atteggiamento diverso, l'ultimo che le resterebbe, che sarebbe quello di usare in tutto e per tutto gli strumenti di cui dispone per l'acquisizione dei dati e delle informazioni e per verificare, escutendo a mo’ di testimonianze formali i singoli interlocutori, per fare luce.
  Per cortesia, si renda portavoce di questa esigenza, che le manifestiamo col massimo del rispetto istituzionale e nella piena consapevolezza delle vostre e delle nostre funzioni.
  Infine, vorrei raccomandarle, se mi è permesso, di voler gentilmente perfezionare le domande rimaste ancora in qualche modo in piedi, sospese, in quanto non direttamente pertinenti alla sua giurisdizione, sollecitando, se lo vorrà fare, gli effettivi diretti interessati, che magari, per non aver ancora capito il nostro discorso, si sono guardati bene dal fornire le risposte che avrebbero dovuto fornire.
  Sorridendoci, generale, cerchiamo di lavorare per bene e di rispettarci. Qui nessuno vuol fare la guerra a nessuno, ma nessuno deve alzare bandiera bianca per arrendersi. Non lo deve fare la nobilissima amministrazione della Difesa e non lo deve fare l'altrettanto nobile Parlamento.
  Se vuole salutarci, adesso le do la parola.

  CARLO MAGRASSI, Segretario generale del Ministero della difesa. Grazie, volentieri. Posso dire che sicuramente le risposte ci sono e che l'atteggiamento, non solo da parte mia ma di tutta la Difesa, è aperto. Alcune domande sono dettagliate ed è difficile raccogliere tutti i dati. Sicuramente però arriveranno. Sarà mia cura, se doveste individuare domande a cui non è giunta risposta soddisfacente, farmi strumento per garantire che ci sia la risposta che viene attesa. Questo sicuramente lo posso dire, ma lo posso dire nell'ottica di un atteggiamento che non è mio, ma è proprio della Difesa tutta.
  Vi ringrazio ancora di questo momento.

  PRESIDENTE. Torni quando vuole. Grazie ancora.
  Noi ci vediamo, se Dio vuole, domattina alle 8.30. Abbiamo la canonica riunione all'alba, più o meno.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.20.