XVII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito

Resoconto stenografico



Seduta n. 1 di Giovedì 21 gennaio 2016

INDICE

Esame del regolamento interno:
Scanu Gian Piero , Presidente ... 3 
Pili Mauro (Misto)  ... 3 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 3 
Pili Mauro (Misto)  ... 3 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 3 
Pili Mauro (Misto)  ... 3 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 3 
Cirielli Edmondo (FdI-AN)  ... 4 
Zardini Diego (PD)  ... 4 
Causin Andrea (AP)  ... 4 
Duranti Donatella (SI-SEL)  ... 4 
Catalano Ivan (SCpI)  ... 4 
Boldrini Paola (PD)  ... 4 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 4 
Duranti Donatella (SI-SEL)  ... 4 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 4 
Pili Mauro (Misto)  ... 5 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 5 
Cirielli Edmondo (FdI-AN)  ... 5 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 5 
Cirielli Edmondo (FdI-AN)  ... 5 
Pili Mauro (Misto)  ... 5 
Massa Federico (PD)  ... 6 
Causin Andrea (AP)  ... 6 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 6 
Pili Mauro (Misto)  ... 7 
Scanu Gian Piero , Presidente ... 7 

ALLEGATO: Regolamento interno ... 9

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIAN PIERO SCANU

  La seduta comincia alle 8,30.

Esame del regolamento interno.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame del regolamento interno, ai sensi dell'articolo 5 della delibera istitutiva della Commissione del 30 giugno 2015.
  Lo schema di regolamento interno che viene sottoposto all'approvazione della Commissione è stato oggetto di valutazione preventiva da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 gennaio. Come convenuto nell'ufficio di presidenza integrato, il testo è il frutto di una prassi costante, riferita ai regolamenti di organizzazione delle Commissioni d'inchiesta monocamerali, con particolare riferimento a quelle di più recente costituzione.
  Segnalo che, per quanto non disciplinato dal regolamento della Commissione, in base alla consolidata prassi parlamentare, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il presidente della Commissione. In questo caso, pertanto, il riferimento è al Regolamento della Camera dei deputati.
  Ricordo che la procedura per l'approvazione del regolamento della Commissione prevede il voto articolo per articolo ed una votazione finale.
  Se non vi sono osservazioni, avverto che allo stato attuale, non essendo state proposte modifiche, inizierò a proporre la votazione articolo per articolo.

  MAURO PILI. Signor presidente, c’è stato un termine per presentare emendamenti ?
  Io chiedo di poter presentare emendamenti.

  PRESIDENTE. Di questo ne abbiamo parlato ieri in ufficio di presidenza.

  MAURO PILI. Questa è la plenaria, presidente. Non è l'ufficio di presidenza che decide di impedire la presentazione di emendamenti. È la plenaria.

  PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai capigruppo la gentilezza di concordare una riunione condivisa perché, sulla base di quanto è stato definito ieri in ufficio di presidenza, per osservazioni o emendamenti non è stato indicato un termine, ma è stata acquisita come decisione quella di votare questa mattina.
  Facciamo un veloce giro di tavolo perché vorrei che qualunque decisione assunta fosse condivisa.
  Intanto, prego il collega Pili di farci conoscere il tipo di proposta emendativa che intende presentare.

  MAURO PILI. Intendo chiedere alla presidenza i termini per presentare gli emendamenti, non avendo ancora visto il regolamento.
  Siccome l'ufficio di presidenza non costituisce organo deliberante, perché l'organo deliberante è la Commissione nella sua sede plenaria, servono da oggi i termini per presentare gli emendamenti.
  In quei termini io presenterò i miei emendamenti.

  PRESIDENTE. La invito ad avere un tono meno assertivo perché stiamo parlando in termini molto calmi e tranquilli. Non sarà certamente la determinazione Pag. 4del suo tono ad indurmi in decisioni diverse da quelle che sono abilitato a prendere.
  Se lei ieri all'ufficio di presidenza fosse stato presente anziché assente, avrebbe potuto dire in quella sede le cose che sta dicendo questa mattina.
  A questo punto, chiedo agli altri colleghi di valutare se, conformemente a quanto deciso ieri, si debba procedere alla votazione articolo per articolo, oppure se si debba accettare la richiesta del deputato Pili di prendere tempo e rimandare questa decisione.

  EDMONDO CIRIELLI. Penso che il tema sia importante, presidente, quindi eviterei qualsiasi valutazione di tipo burocratico e andrei avanti rapidamente perché la Commissione è già partita con grande ritardo e dobbiamo essere celeri.

  DIEGO ZARDINI. La discussione di ieri è stata molto serena. Avevamo individuato la necessità di procedere celermente; tra l'altro, non c’è alcuna volontà di chiusura su un tema importante qual è il regolamento, che deve essere patrimonio di tutti.
  Non so se, nel breve tempo che abbiamo, ci possa essere qualche possibilità alternativa. Altrimenti, io sarei dell'opinione di procedere o quanto meno di capire quali sono le eventuali necessità di modifica per valutarne il peso e il significato.

  ANDREA CAUSIN. Ieri abbiamo affrontato il tema del regolamento e abbiamo assunto che questo regolamento è analogo a quello che di norma si usa nel caso delle Commissioni di inchiesta, non ravvisando particolari differenze che potessero far perdere alla Commissione ulteriore tempo per l'esame degli articoli regolamentari.
  Vista l'importanza dell'argomento che tratta questa Commissione e il tempo che abbiamo di fronte, forse sarebbe opportuno procedere e passare alle questioni di merito.

  DONATELLA DURANTI. Anche io ritengo che sia necessario procedere con i nostri lavori e approvare, all'interno di questa seduta, il regolamento. Invito il collega Pili, se avesse già pronte proposte emendative, a presentarle adesso, in modo che possiamo valutarle.
  Gli uffici, in maniera molto celere, ci hanno inviato il testo del regolamento e ieri abbiamo tenuto una seduta di ufficio di presidenza in cui non sono emerse questioni particolari, tant’è che si è assunta la decisione di andare avanti. Come ripeto, poiché penso che il collega Pili abbia avuto, come tutti noi, il tempo di leggere il regolamento in anticipo, se ha già delle proposte le possiamo valutare adesso. Diversamente, anch'io sono per procedere.

  IVAN CATALANO. Anch'io sono per procedere. Concordo con la vicepresidente Duranti.

  PAOLA BOLDRINI. Sono d'accordo.
  Ho ricontrollato adesso la posta elettronica. Giustamente la collega Duranti ha detto che il testo del regolamento è arrivato due giorni fa assieme ai curricula, perché gli uffici hanno inviato tutto molto velocemente. C'era il tempo di esaminarlo ed essere presenti in ufficio di presidenza.
  Come si diceva prima, i tempi cominciano a stringere e bisogna iniziare a lavorare. Questa è una base fondamentale per lavorare e quindi direi di andare avanti.

  PRESIDENTE. Vi ringrazio.
  Vorrei fare una proposta estemporanea, data le circostanze, chiedendo la vostra eventuale disponibilità a rivederci al termine dei lavori dell'Aula.

  DONATELLA DURANTI. Dalle notizie che ho io, presidente, si concluderanno alle 14,30.

  PRESIDENTE. Ho capito che nessuno di noi ci sarà.
  Collega Pili, sono molte le sue proposte emendative ? Ce le vuole illustrare ?

Pag. 5

  MAURO PILI. No, presidente. Come ripeto, io ricevo oggi per la prima volta questo regolamento, ma non è questo il problema; per me il problema è sostanziale e non formale.
  Il tema, che avevo già posto agli uffici all'inizio dei lavori, riguarda l'articolo 14 laddove compare il termine «la Commissione». I parlamentari componenti di questa Commissione hanno titolo ad acquisire documentazione, notizie e informazioni o è la Commissione nella sua costituzione plenaria ad avere questo titolo ?
  È una questione dirimente.

  PRESIDENTE. Sono in grado di risponderle perché abbiamo approfondito questo aspetto. Qualcuno dei colleghi – non so se sia stato lei – ha già posto agli uffici il quesito. L'organo è la Commissione, non i singoli parlamentari. Non è una squadra – perdonatemi l'espressione – fatta da brasiliani, dove ciascuno gioca la propria tattica. È un collegio che, in quanto tale, ha una soggettività prima giuridica ed insieme politica.
  Non è ipotizzabile un'autonomia funzionale delle singole persone. Non a caso, le decisioni vengono opportunamente prese sia in sede di ufficio di presidenza integrato – e c’è tutta una casistica precisa che governa i compiti dell'ufficio di presidenza integrato – sia in seduta plenaria, come stiamo facendo oggi.
  Le assicuro che una proposta di questo tipo sarebbe assolutamente irricevibile.

  EDMONDO CIRIELLI. Presidente, se come commissario, vengo in Commissione con un documento e lo illustro, automaticamente la Commissione lo acquisisce perché entra a far parte degli atti.
  Penso che sia un problema giusto sul piano sostanziale, ma formalmente, al di là di quello che ha detto lei, superabile. Se un commissario, che ha diritto a dire quello che vuole, porta in Commissione un documento e lo lascia agli atti, così come avviene alla Camera, quel documento è acquisito. Altra cosa è che la Commissione lo condivida.
  Credo che entrambi diciate la stessa cosa e che il problema sia superabile.

  PRESIDENTE. Come giustamente sostiene lei, a ciascuno dei commissari è riconosciuta appieno la facoltà e la titolarità di portare in sede collegiale i propri suggerimenti, le proprie indicazioni e richieste.
  A me era parso di capire che il collega Pili intendesse riferirsi alle iniziative autonome assumibili dai commissari, che non sono assolutamente previste. Chi decide, in relazione alle attività da svolgere da parte della Commissione, sono gli organi della Commissione medesima.
  La collegialità è la fonte che conferisce titolarità allo svolgimento delle attività e non il contrario. Non è la sede in cui si determina la sommatoria delle singole iniziative. Mi pare che questo, peraltro, sia confermato da tutti i manuali di diritto, non solo quello parlamentare.
  Gli uffici ci informano che le votazioni in Aula sono previste per le ore 10,30. Essendo anche stato convocato – così mi è stato comunicato dal capogruppo del Partito democratico – un incontro di gruppo a conclusione dei lavori di questa Commissione, se siete d'accordo, poiché dobbiamo partire bene e senza litigi di sorta, proporrei di concedere al collega Pili la possibilità di predisporre le proprie osservazioni fino alle 9,30 e dalle 9,30 riprendere la seduta e votare articolo per articolo, con l'impegno di finire non oltre le 10.
  Chiedo ai colleghi questa disponibilità e cortesia.

  EDMONDO CIRIELLI. Condivido la necessità di procedere in questo modo, ma purtroppo devo fare una dichiarazione di voto in Aula sul provvedimento relativo alla tutela degli autori di segnalazioni di reati.
  Chiedo, quindi, scusa se non potrò votare.

  MAURO PILI. Rinuncio, presidente. Ribadisco che è la plenaria, e non l'ufficio di presidenza, a determinare i termini per gli emendamenti, ma prendo atto del percorso che è stato stabilito e si proceda.
  La questione che ho posto è sostanziale e non secondaria, per quanto mi riguarda. Pag. 6Il problema è se un parlamentare di questa Commissione possa acquisire informazioni, non portarle in Commissione. Il tema è come un parlamentare possa acquisire elementi da sottoporre alla Commissione nella sua riservatezza. Se serve ad aggiungere documenti che già conosciamo, è evidente che questa Commissione non ha senso.
  Se, ad esempio, questa mattina alla base militare di Teulada si stanno movimentando i missili Milan, che hanno generato le cause dell'uranio impoverito, non c’è il tempo di convocare la Commissione ma un parlamentare si trova sul posto, può rilevare quello che sta avvenendo e sottoporlo alla Commissione nella sua riservatezza oppure no ?
  Da quello che si evince, il singolo parlamentare componente di questa Commissione non ha alcun titolo ad acquisire elementi, se non quello di parlamentare, ma con ventiquattro ore di ritardo. Più noi acceleriamo i lavori di questa Commissione, più sull'altro fronte, quello dell'indagine, si sta movimentando l'esercito per modificare anche elementi che possiamo acquisire.
  È una questione sostanziale, non è una questione regolamentare. È una partita rilevante ma, se c’è questo tipo di intenzione da parte della Commissione, io ne prendo atto. In buon ordine farò il mio lavoro di parlamentare e agirò con i pochi mezzi che ha un parlamentare, anziché i mezzi che avrebbe potuto avere un componente di questa Commissione nella sua azione, in segretezza e riservatezza, per acquisire elementi e sottoporli alla Commissione.
  La clausola a cui io facevo riferimento è il fatto che il parlamentare componente di questa Commissione non agisce come un «brasiliano», ma come componente di una squadra nella sua riservatezza, acquisisce informazioni e le porta all'esame segreto e riservato della Commissione: è una partita molto importante. Se vogliamo fare ogni volta una Commissione plenaria per acquisire un documento, prendiamo atto di questo.
  Evidentemente vogliamo rispettare i tempi della politica anziché quelli di un'indagine e di un'inchiesta come quella che vogliamo portare avanti.

  FEDERICO MASSA. Prendo atto della soluzione a cui si è pervenuti.
  Volevo solo dire che mi sembra un fatto quasi formale. Se uno di noi o un parlamentare che non fa parte di questa Commissione si trova in una situazione particolare, apprende le informazioni del caso e le porta alla Commissione. Il problema più delicato credo riguardi il potere di richiedere una certa documentazione. Parcellizzare quel potere sui singoli componenti di questa Commissione, mi sembra un rischio. Una testimonianza diretta credo invece che sia sempre acquisibile.
  Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che si possa andare avanti contemperando le esigenze sostanziali.

  ANDREA CAUSIN. Mi pare che nessuna Commissione di inchiesta nella storia della Repubblica possa cambiare le prerogative del pubblico ufficiale intrinseche al ruolo di parlamentare, che ha il dovere di segnalare agli organismi competenti.

  PRESIDENTE. Avendo raccolto e condiviso la necessità, conseguente a una determinazione formalmente assunta ieri, di procedere senza indugio, nondimeno ritengo sia mio e nostro dovere tenere nella debita considerazione le osservazioni del collega Pili.
  Acquisite, perché apodittiche, le affermazioni finali del collega Causin, per cui ciò che è stabilito è stabilito, desidero tranquillizzare il collega Pili in ordine al fatto che questa Commissione non è una Commissione notarile e tanto meno una Commissione che intende adagiarsi su tempi biblici.
  Ieri ho detto in ufficio di presidenza che per la prossima settimana, avendo acquisito in questi giorni il contributo dei singoli, intenderò sviluppare, seppure in maniera sintetica, la declinazione di alcuni punti programmatici. In questi punti programmatici il fattore tempo non sarà una variabile indipendente.Pag. 7
  La puntualizzazione che è stata fatta dal collega Massa mi trova completamente d'accordo. Chiederò agli uffici anche di predisporre una memoria scritta in maniera tale che non ci sia il rischio che la mia o la nostra interpretazione possa essere o riduttiva o eccessivamente estensiva, ma assicuro il collega Pili che lo svolgimento delle nostre prerogative avverrà senza rinunciare ad alcunché e magari, se sarà possibile per la prossima settimana, al prossimo ufficio di presidenza, al quale invito il collega Pili a non mancare, questo argomento potrà essere definitivamente approfondito e risolto per chi dovesse avere ancora qualche dubbio.
  Passiamo alla votazione degli articoli.
  Pongo in votazione l'articolo 1.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 2.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 3.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 4.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 5.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 6.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 7.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 8.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 9.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 10.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 11.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 12.
  (È approvato).

  MAURO PILI. Vorrei rimanesse a verbale il mio voto contrario sugli articoli 13 e 14.

  PRESIDENTE. Ne prendo atto.
  Pongo in votazione l'articolo 13.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 14.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 15.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 16.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 17.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 18.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 19.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 20.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 21.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 22.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 23.
  (È approvato).

  Pongo in votazione l'articolo 24.
  (È approvato).

Pag. 8

  Non essendovi altre osservazioni, pongo in votazione il testo del regolamento interno nel suo complesso.
  (È approvato).

  Vi ringrazio.
  Vorrei ribadire quanto ho già detto ieri. Nella seduta dell'ufficio di presidenza di mercoledì o di giovedì della prossima settimana verranno proposti i nomi di esperti e consulenti, tutti a titolo gratuito, di cui la Commissione dovrà avvalersi in questi due anni di lavoro. Sottolineo che la competenza a deliberare è dell'ufficio di presidenza. Vi invito a far pervenire al presidente e alla segreteria della Commissione eventuali suggerimenti e proposte, in maniera tale che possano essere sottoposti all'approvazione dell'ufficio di presidenza per essere accolti, come immagino accadrà.
  Ho avuto modo ieri di chiarire un aspetto a beneficio di quanti legittimamente ritenessero di dover limitare il numero degli esperti. Questa Commissione ha un budget, a mio giudizio, notevolmente ridotto rispetto alle molteplici attività che potrebbe e dovrebbe svolgere. La parametrazione delle nostre scelte non è costituita dal numero di esperti e consulenti che nomineremo, i quali peraltro sono a titolo gratuito, ma è già definita in re ipsa, è già stabilita a monte. Non dovremo fare le nozze con i fichi secchi, ma dovremo gestire e amministrare bene i pochi fondi che abbiamo a disposizione.
  Non creiamoci alcun tipo di complesso dell'amministratore spendaccione perché, viceversa, saremo costretti a fare tante cose con i pochi soldi che ci sono stati messi a disposizione. C’è bisogno, come ce n’è stato nelle precedenti Commissioni, di persone che abbiano competenze specifiche in tutti gli ambiti in cui si svilupperà l'inchiesta. C’è bisogno quindi di esperti e possibilmente di scienziati.
  Vi invito a farmi pervenire le vostre proposte insieme a suggerimenti, richieste e proposte operative, che vorrei poter inserire nelle dichiarazioni che renderò in occasione del prossimo incontro, in maniera tale che, anche nello spirito della preoccupazione del collega Pili, ci sia una intelligente, condivisa e comune partecipazione all'attività della Commissione.
  Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.

  La seduta termina alle 9.

Pag. 9

ALLEGATO

Regolamento interno

TITOLO I
NORME APPLICABILI

Art. 1.
(Norme applicabili).

  1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera approvata dalla Camera dei deputati il 30 giugno 2015, di seguito denominata «delibera istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Organizzazione).

  1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.
  2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.
(Sostituzione dei componenti della Commissione).

  1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera istitutiva.
  2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 4.
(Partecipazione alle sedute della Commissione).

  1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 nonché dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 di cui il Presidente ritenga necessaria la presenza, e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 23.

Art. 5.
(Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vicepresidenti e dai Segretari.
  2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti Pag. 10designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Art. 6.
(Funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari).

  1. Il Presidente:
   a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti istituzionali;
   b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;
   c) formula e dirama l'ordine del giorno della Commissione, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ai sensi del successivo articolo 7;
   d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;
   e) esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

  2. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente nella presidenza della Commissione in caso di assenza o impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente eletto con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute.
  3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.
(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.
  2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi di minoranza.
  3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.
  4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente.

TITOLO III
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Convocazione della Commissione).

  1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
  2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
  3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. Pag. 11In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.
(Ordine del giorno delle sedute).

  1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.
  2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.
(Numero legale).

  1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
  2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.
  3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

Art. 11.
(Deliberazioni).

  1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
  2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.
  3. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

Art. 12.
(Pubblicità dei lavori).

  1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.
  3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo. Pag. 12
  4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV
MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

Art. 13.
(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni).

  1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera istitutiva.
  2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

Art. 14.
(Attività istruttoria).

  1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.
  2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
  3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi connessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 15.
(Esame di testimoni e confronti).

  1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.
  2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.
  3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.
  4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.
(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).

  1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.
  2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporne l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle loro eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, Pag. 13in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.
(Falsa testimonianza).

  1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che trasmette all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.
  2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla relativa trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

Art. 18.
(Denuncia di reato).

  1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.
  2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

Art. 19.
(Archivio della Commissione).

  1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce, con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.
  2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
  3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, previa intesa, ove occorra, con il Presidente della Camera dei deputati.
  4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti.
  5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.
  6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.
(Relazioni al Parlamento).

  1. Dopo sei mesi dall'inizio dei lavori e al termine della propria attività, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della delibera istitutiva.
  2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita Pag. 14seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.
  3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.
  4. In nessun caso possono essere utilizzate nella relazione informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.
(Pubblicità di atti e documenti).

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici, specie nel caso in cui del relativo contenuto sia stato dato conto nella predetta relazione.
  2. Dopo la cessazione della Commissione per scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 1, della delibera istitutiva, e comunque al termine della legislatura, tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico della Camera dei deputati.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 22.
(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).

  1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di personale, locali e strumenti operativi assegnati dal Presidente della Camera dei deputati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della delibera istitutiva.
  2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, della delibera istitutiva.

Art. 23.
(Collaborazioni esterne).

  1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di trenta unità.
  2. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.
  3. In sede di affidamento dell'incarico l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera di corrispondere ai collaboratori esterni il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione.
  4. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 3, comma 6, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro Pag. 15affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.
  5. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva.

Art. 24.
(Modifiche al regolamento della Commissione).

  1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.