XVII Legislatura

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Resoconto stenografico



Seduta n. 36 di Mercoledì 21 gennaio 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 3 

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sulla finanza dei comuni, con particolare riferimento all'IMU sui terreni agricoli, all'IMU secondaria e alla determinazione delle capacità fiscali standard. (Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati):
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 3 
Zanetti Enrico (SCpI) , Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze ... 3 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 10 
Fornaro Federico  ... 10 
Zanoni Magda Angela  ... 11 
Paglia Giovanni (SEL)  ... 12 
De Menech Roger (PD)  ... 13 
D'Incà Federico (M5S)  ... 14 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 15 
Zanetti Enrico (SCpI) , Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze ... 15 
Giorgetti Giancarlo , Presidente ... 15

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANCARLO GIORGETTI

  La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sulla finanza dei comuni, con particolare riferimento all'IMU sui terreni agricoli, all'IMU secondaria e alla determinazione delle capacità fiscali standard.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Enrico Zanetti, sulla finanza dei comuni, con particolare riferimento all'IMU sui terreni agricoli, all'IMU secondaria e alla determinazione delle capacità fiscali standard.
  Nel sottolineare l'estrema attualità di tali argomenti, sui quali si sono avute evoluzioni molto repentine, in particolare per quanto attiene alle capacità fiscali standard, ringrazio il Sottosegretario Zanetti per la sua presenza nonché per la sua disponibilità, considerato che, a causa dei lavori parlamentari, l'audizione era stata rinviata.
  Do pertanto la parola al Sottosegretario Zanetti per lo svolgimento della relazione.

  ENRICO ZANETTI, Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze. Nel ringraziarvi anzitutto per questa opportunità di interlocuzione, comincio dal primo dei tre macrotemi su cui verte l'audizione: lo stato dell'arte delle capacità fiscali standard.
  Per quanto concerne le capacità fiscali standard, ricordo che, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, l'articolo 1, comma 380-quater, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto che una quota percentuale dell'importo attribuito a titolo di fondo di solidarietà comunale deve essere ripartito tra i comuni sulla base delle capacità fiscali, nonché dei fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Come è noto, tale quota percentuale è stata portata dal 10 al 20 per cento, a decorrere dal 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 459, della legge di stabilità per il 2015.
  Il procedimento per l'adozione della nota metodologica per il calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario è stato formalizzato a livello normativo dall'articolo 43, comma 5-quater, del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, inserito in sede di conversione nella legge n. 164 dell'11 novembre 2014. Tale comma 5-quater prevede che la nota metodologica e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario siano adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, innanzitutto previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, e in seconda battuta previo inoltro alle Camere dopo la conclusione Pag. 4dell'intesa, perché su di esso sia espresso entro 30 giorni dalla data di trasmissione il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato, fermo restando che il ministro, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione in cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri.
  Per quanto concerne lo stato dell’iter procedurale di approvazione, si evidenzia che è stato già predisposto lo schema di decreto del Ministro dell'economia e finanze, di cui al citato comma 5 dell'articolo 43, al fine di provvedere all'adozione della nota metodologica, e che sul medesimo è stata acquisita l'intesa in Conferenza Stato Città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014.
  Sullo schema di decreto resta quindi da acquisire il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. A tale proposito vi informo che la lettera di trasmissione alle Camere sul decreto è stata firmata ieri sera dal ministro. Le audizioni hanno notoriamente capacità taumaturgiche.
  Per quanto concerne i profili di contenuto dello schema di decreto, si evidenzia che la stima della capacità fiscale è stata effettuata da un gruppo di lavoro congiunto ANCI-MEF, mediante l'individuazione delle singole componenti di entrata e la determinazione della migliore tecnica di stima, date le informazioni disponibili, per ciascuna tipologia di entrate.
  In particolare, per le principali entrate tributarie comunali (IMU, TASI e addizionale IRPEF) si è applicata la metodologia di standardizzazione, nota come representative tax system, volta a calcolare l'ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, considerati l'ammontare delle relative basi imponibili e l'aliquota fiscale legale.
  Per la stima della capacità fiscale IMU/TASI 2014 sono stati utilizzati gli approcci metodologici già condivisi con l'ANCI nei precedenti lavori di standardizzazione, con una capacità fiscale stimata partendo dal gettito effettivo o riscosso, anziché dal gettito teorico ricavabile dalle basi catastali.
  Per le voci di entrata diverse dall'IMU e dall'addizionale comunale all'IRPEF, quindi per quanto riguarda la capacità fiscale residua, la stima è stata determinata mediante opportune tecniche econometriche, con un modello costruito su un panel di dati riferiti al periodo 2003-2011, per circa 6.700 comuni delle regioni a statuto ordinario. In totale, le osservazioni che hanno portato alla costruzione di questo panel sono state 67.000. La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto alla tassazione immobiliare.
  Giova infine sottolineare che l'ANCI, pur approvando in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali lo schema di decreto, ha chiesto di procedere a una maggiore diffusione e comunicazione della metodologia ai comuni, supportandoli nell'applicazione e rafforzando il contenuto informativo della banca dati Opencivitas. L'ANCI ritiene inoltre necessario prevedere un meccanismo di correzione degli eventuali errori che dovessero emergere nel corso del tempo.
  Per quanto concerne l'IMU sui terreni agricoli, ricordo anzitutto che la questione si origina da quanto stabilito dall'articolo 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, e successivamente modificato dal decreto-legge n. 66 del 2014; ai sensi di tale ultimo intervento normativo, con decreto di natura non regolamentare, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, per effetto della quale sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree Pag. 5montane e di collina delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977.
  Lo stesso comma 5-bis nella sua formulazione attuale prevede inoltre che l'individuazione dei comuni nei quali opera l'esenzione in parola debba essere effettuata sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Dalle disposizioni dello stesso comma 5-bis deve inoltre derivare un maggior gettito complessivo annuo, non inferiore a 350 milioni di euro, a decorrere dal 2014.
  Occorre anche evidenziare che le modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014 hanno previsto che ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e in usucapione che non ricadono in zone montane o di collina, sia riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Quest'ultima disposizione, introdotta dalla legge n. 89 del 2014, ha comportato un oggettivo rallentamento dell'elaborazione del decreto, dal momento che la legge di conversione è entrata in vigore solo il 24 giugno 2014 e per la relativa raccolta dei dati concernenti detti immobili, di cui l'amministrazione statale non era a conoscenza, è stato necessario emanare il decreto direttoriale del 29 luglio 2014, con il quale sono state stabilite le modalità per l'inserimento, entro il 15 settembre 2014, da parte dei comuni sul portale del federalismo fiscale dei dati relativi ai terreni in questione.
  In prossimità della scadenza del predetto termine, sul sito internet del Dipartimento delle finanze, è stato pubblicato il seguente comunicato: «In considerazione delle numerose segnalazioni da parte dei comuni, che hanno evidenziato difficoltà nell'individuazione dei dati relativi ai terreni in oggetto, ai fini dell'inserimento entro il termine del 15 settembre 2014, si comunica che si terrà conto degli inserimenti effettuati fino al 23».
  Pertanto l'elaborazione dei dati del decreto relativo all'individuazione dei comuni ai quali applicare l'esenzione ricordata, oltre a presentare un'indubbia complessità per le ragioni che di seguito saranno ulteriormente ricordate, è stata condizionata anche dalla circostanza che la trasmissione dei dati necessari all'elaborazione in discorso si è conclusa dopo il 22 settembre 2014, vale a dire dopo il termine di scadenza dei 90 giorni stabiliti dalla legge n. 89 del 2014 per l'emanazione del decreto in parola, avvenuta poi il 28 novembre 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014.
  Appare opportuno sottolineare che già durante la fase di elaborazione del decreto citato sono emerse alcune criticità, che hanno avuto una vasta eco riportata sia dagli organi di stampa specializzata, sia dai soggetti interessati nei giorni successivi alla pubblicazione del decreto.
  A questo proposito si deve sottolineare che le maggiori criticità derivano dalla circostanza che il decreto tiene conto dell'altezza del centro del comune, senza alcun riferimento all'altitudine dei singoli terreni o all'elenco dei comuni montani e parzialmente montani predisposto dall'Istat.
  Il decreto del 28 novembre 2014 si pone però in linea con quanto stabilito dall'articolo 4 del più volte richiamato comma 5-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, secondo il quale l'esenzione in questione si applica sulla base di tre condizioni così riassumibili: 1) altitudine del comune riportata nell'elenco Istat, rinvenibile all'indirizzo di cui al sito Istat, che è riportato in esteso nel testo che lascio agli atti della Commissione, 2) diversificazione tra i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli e da altri soggetti, 3) maggior gettito complessivo annuo, non inferiore a 350 milioni di euro, ricavabili dal nuovo regime a decorrere dall'anno 2014.
  In linea con la predetta norma e con le condizioni in essa indicate, il decreto del 28 novembre 2014 ha tenuto conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro, vale a dire il livello altimetrico che si riferisce al centro del comune, senza alcun riferimento all'altitudine dei singoli Pag. 6terreni o all'elenco dei comuni montani o parzialmente montani presenti nel sito dell'Istat.
  I nuovi criteri per l'applicazione dell'esenzione, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, rispetto a quelli contenuti nella circolare del 14 giugno 1993, che ha disciplinato fino al 2013 l'esenzione IMU per i terreni in questione, comportano per 549 comuni l'abolizione dell'esenzione IMU, anche se gli stessi sono qualificati come totalmente montani dall'Istat.
  Il totale dei comuni sale a 1.967 se si considerano anche i comuni, sempre qualificati come totalmente montani dall'Istat, che, nel nuovo regime, sono solo parzialmente esenti, in quanto pagano i proprietari diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
  Si deve sottolineare che, prima di emanare il decreto del 28 novembre 2014, sono stati simulati gli effetti derivanti dall'ipotesi di lasciare esenti i comuni qualificati come totalmente montani dall'Istat e far pagare tutti gli altri, senza distinzione tra coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e altre tipologie di proprietari. Tale simulazione ha determinato un maggior gettito stimato di circa 300 milioni di euro, quindi lontano dalla condizione indicata dalla norma, che era di 350. Si deve precisare che in quest'ultima simulazione non sono stati considerati i comuni qualificati come parzialmente montani dall'Istat.
  In conclusione, si vuole sottolineare in questa sede che il raggiungimento dell'obiettivo di gettito e di altri criteri indicati dalla disposizione legislativa ha comportato necessariamente la predisposizione del decreto del 28 novembre 2014, che si basa sulle seguenti disposizioni: anzitutto il decreto si applica su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, che, in base alla legge provinciale n. 3 del 2014, ha istituito l'imposta municipale immobiliare in sostituzione delle imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali; Sono inoltre esenti dall'IMU i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'elenco comuni montani tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro; sono infine esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola dei comuni ubicati a un'altitudine compresa tra 281 e 600 metri, individuati sulla base del predetto elenco, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna Altitudine del centro. L'esenzione si applica anche ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
  Un altro punto che caratterizza il decreto del 28 novembre è che i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU sulla base delle disposizioni del decreto avrebbero dovuto effettuare il versamento dell'imposta in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014, originaria scadenza prevista.
  Nell'allegato A al decreto sono riportati sia gli importi da recuperare per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, nonché per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, sia quelli da rimborsare nei riguardi dei comuni che subiscano una perdita di gettito per effetto delle modifiche al perimetro applicativo dell'esenzione.
  Il maggior gettito stimato rispetto all'importo di 350 milioni sarebbe stato utilizzato per la compensazione del minor gettito a favore dei comuni nei quali ricadano i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, cui è riconosciuta l'esenzione IMU, ai sensi del comma 5-bis del più volte richiamato articolo 4. Si deve inoltre ribadire che l'eventuale adozione di un criterio diverso, la cui proposta è stata avanzata, avrebbe ineluttabilmente richiesto un'apposita modifica normativa e conseguentemente la Pag. 7necessità di reperire risorse finanziarie compensative del minor gettito rispetto ai 350 milioni previsti.
  A seguito della pubblicazione del decreto del 28 novembre 2014, sono state approvate diverse risoluzioni dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati nella seduta del 18 dicembre 2014, che impegnano il Governo a risolvere le varie questioni relative ai terreni agricoli montani.
  In particolare, nella risoluzione n. 8-00094, si impegna il Governo a consentire ai comuni l'accertamento convenzionale degli importi risultanti dal decreto del 28 novembre 2014 sul bilancio 2014 a titolo di maggior gettito IMU, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del fondo di solidarietà comunale, prevedendo parimenti che i comuni interessati dalla compensazione accertino la relativa entrata quale integrazione del fondo di solidarietà nazionale per il medesimo esercizio 2014; valutare l'opportunità di integrare i criteri relativi all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli montani, prevedendo indicatori maggiormente espressivi della redditività delle diverse aree, nonché la revisione della franchigia vigente per i terreni agricoli con l'innalzamento della soglia esente; valutare ogni possibile iniziativa per mitigare gli effetti della revisione dell'imponibilità IMU dei terreni agricoli, al fine di salvaguardare le zone svantaggiate e quelle a rischio idrogeologico anche attraverso politiche di agevolazione fiscale, mirate a favorire le piccole imprese agricole.
  Nella risoluzione n. 8-00095, inoltre, si impegna il Governo ad assumere iniziative per prevedere una revisione dei criteri di applicazione dell'esenzione dell'IMU per le aree agricole montane e collinari interessate, rendendoli più equi ed equilibrati attraverso l'eliminazione della scelta dell'altimetria della casa comunale quale unico criterio di distinzione, che penalizza gravemente i terreni, in particolare quelli collinari e montani, caratterizzati da rilevanti dislivelli.
  Nella risoluzione n. 8-00096, infine, si impegna il Governo ad assumere iniziative, ivi compresa l'eventuale convocazione di un tavolo tecnico, al fine di procedere all'individuazione di una modalità di tassazione dei terreni agricoli impostata su criteri premiali, quali, a titolo esemplificativo, un regime di esenzione IMU che consideri montani i comuni situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non sia minore di 600 metri; tale soglia dovrà essere ridotta a 500 metri nelle aree meridionali ricomprese nell'obiettivo convergenza comunitario e l'esenzione dovrà in ogni caso applicarsi ai terreni che singolarmente superino le suddette soglie. Si prevede inoltre la possibilità per le regioni, come precedentemente previsto dall'articolo 29 della legge n. 142 del 1990, di individuare ulteriori aree nelle quali applicare esenzioni e riduzioni delle imposte in funzione delle specificità dei diversi territori, della redditività delle colture, dell'isolamento e del ritardo di sviluppo; si prevede altresì che l'esenzione IMU spettante a coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali si applichi ai terreni da essi regolarmente condotti, purché in attualità di coltivazione, e non soltanto quindi ai terreni posseduti; inoltre, nel caso in cui l'IMU sia dovuta, vi è la previsione di un'aliquota ridotta per i primi anni di insediamento in favore dei giovani imprenditori agricoli; è contemplata infine la possibilità che i comuni, sia montani sia non, con propri regolamenti possano modificare in termini premiali o sanzionatori le aliquote dell'IMU, introducendo o incrementando l'imposta a carico dei terreni agricoli lasciati incolti, fatti salvi i riposi colturali o i terreni abbandonati, anche sotto il profilo della mancata esecuzione delle opere di tutela della pubblica incolumità o di sicurezza idrogeologica posti dalla legge a carico dei proprietari ovvero introducendo nuove, ulteriori riduzioni in favore dei terreni in attualità di coltura o non coltivati, la cui corretta conduzione costituisca presidio contro il dissesto idrogeologico.Pag. 8
  In considerazione delle problematiche emerse in ordine all'applicazione del nuovo regime di esenzione il legislatore, il comma 692 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015 ha previsto la proroga al 26 gennaio 2015 del termine per il versamento dell'IMU relativo al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del più volte richiamato decreto del 28 novembre.
  Contestualmente sono state introdotte disposizioni per la determinazione dell'imposta dovuta nei comuni in cui terreni agricoli non siano più oggetto dell'esenzione anche parziale. In questi casi l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base, fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
  Il successivo comma 693 prevede che i comuni accertino convenzionalmente gli importi a titolo di maggior gettito IMU risultanti dal decreto ministeriale in parola sul bilancio 2014, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione del fondo di solidarietà comunale. Si è già iniziato un parziale recepimento di alcune delle indicazioni previste nelle risoluzioni che abbiamo prima ricordato.
  I comuni interessati dalla compensazione relativa ai terreni a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile accertano la relativa entrata quale integrazione del fondo di solidarietà comunale per il medesimo esercizio 2014.
  In questo contesto già di per sé non particolarmente fluido si è inserito il decreto presidenziale del TAR Lazio, sezione II, n. 16229 del 22 dicembre 2014, che accoglie la domanda di sospensione del decreto del 28 novembre 2014, presentata dall'Associazione dei comuni dell'Umbria, quindi dell'ANCI Umbria e altri, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 gennaio 2015, proprio oggi, data a ridosso della scadenza del versamento dell'IMU, circostanza che concorre con ogni probabilità a ingenerare non poche difficoltà applicative.
  Nel citato decreto presidenziale si legge che «il provvedimento impugnato determina eccezionale e grave pregiudizio per le seguenti ragioni: assoluta incertezza dei criteri applicativi con particolare riguardo a quello dell'altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza», come previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 28 novembre 2014, qui impugnato.
  «Trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo, la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei Comuni sono stati assunti con gravi effetti sul pareggio di bilancio, tali da ingenerare in alcuni casi una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto e comunque con pesanti conseguenze sull'erogazione dei servizi alla comunità di riferimento.
  Tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione per i pagamenti IMU di un termine successivo all'anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un'operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali, sia sull'affidabilità in vista del controllo democratico».
  Tutto ciò premesso, il Governo e in particolare la Presidenza del Consiglio, cui la questione è stata rimessa ai fini dell'individuazione di un accordo politico soddisfacente anche per gli altri attori istituzionali interessati, sta ancora lavorando all'individuazione della più opportuna soluzione dal punto di vista tecnico e politico di una vicenda divenuta oltremodo complessa, tanto più a seguito delle decisioni della giustizia amministrativa, di cui proprio nella giornata odierna si attende di conoscere le ulteriori determinazioni.
  In relazione al tema dell'IMU secondaria, rilevo che, a decorrere dall'anno 2015, sarebbe dovuta entrare in vigore la cosiddetta «imposta municipale secondaria» di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che, come sappiamo, avrebbe dovuto sostituire una serie di imposte, tra cui la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale Pag. 9sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (mi astengo dal citarne l'acronimo, perché sembra un codice fiscale) e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
  Il citato articolo 11, comma 2, affida inoltre la disciplina generale dell'IMU secondaria a un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.
  Va ricordato che il comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2014, modificando l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011 ha differito al 2015 l'introduzione dell'IMU secondaria, originariamente prevista a decorrere dall'anno 2014. La mancata emanazione del predetto regolamento e la mancata previsione di un'ulteriore proroga al 2016 hanno fatto legittimamente sorgere dubbi circa l'immediata abolizione dei predetti tributi e canoni, la cui sostituzione è prevista dalla disciplina dell'IMU secondaria.
  Con la risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2015 il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito alla questione, precisando che la lettura sistematica delle disposizioni che riguardano l'IMU secondaria e di quelle contenute in altre norme dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011 fa emergere come i comuni possano introdurre l'IMU secondaria solo a seguito dell'emanazione del regolamento governativo, di cui al comma 2 del più volte citato articolo 11, e quindi come la mancata emanazione di quest'ultimo provvedimento non determini automaticamente l'abolizione dei tributi e dei canoni che l'IMU secondaria è destinata a sostituire.
  Si deve infatti affermare che il comune non può istituire l'IMU secondaria in mancanza del regolamento governativo, poiché il comma 2 dell'articolo 11 in esame prevede espressamente che i criteri a cui il regolamento comunale deve conformarsi debbano essere esplicitati nel regolamento governativo. Il comma 2 dell'articolo ricordato demanda infatti al regolamento governativo e non alla potestà regolamentare dell'ente locale per quanto concerne la disciplina generale dell'IMU secondaria.
  Tale conclusione appare anche confermata dalla circostanza che, in assenza di disposizioni normative nazionali, i contenuti del comma 2 dell'articolo 11 in parola non sarebbero comunque sufficienti per consentire all'ente locale l'esercizio della propria potestà regolamentare, in quanto mancherebbero alcune disposizioni normative fondamentali per la compiuta disciplina del tributo in questione.
  Si deve in particolare avere riguardo a quanto disposto dal n. 3, lettera c), comma 2 dell'articolo 11, che prevede la fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità di occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione e alla classe demografica del comune.
  Appare evidente che l'esplicitazione di tale criterio è affidata esclusivamente al regolamento governativo, poiché, in mancanza di tariffe massime applicabili, la loro individuazione da parte di ciascun comune sarebbe contraria al principio della riserva di legge contenuto nell'articolo 23 della Costituzione ed esplicitato nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
  Il comma 1 prevede infatti che le province e i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
  La conferma che i tributi e i canoni attualmente vigenti non vengano meno in assenza del regolamento governativo si desume anche dalla lettura dell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011, relativo all'imposta di soggiorno. Anche questo tributo infatti avrebbe dovuto essere disciplinato con un regolamento governativo, che comunque non è mai stato emanato.
  I comuni hanno potuto tuttavia istituire l'imposta di soggiorno con proprio regolamento, in virtù della norma di salvaguardia Pag. 10recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4, la quale stabilisce espressamente che, nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possano comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
  Sulla base delle considerazioni sin qui svolte si deve concludere che, fino a quando non verrà emanato il predetto regolamento governativo, i comuni non possono istituire autonomamente l'IMU secondaria con regolamento comunale e continuano ad applicarsi la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. Ringrazio i commissari per l'attenzione.

  PRESIDENTE. Nel ringraziare il Sottosegretario Zanetti, mi permetto di svolgere un piccolo inciso polemico, spogliandomi delle vesti di presidente: non è che, portando il coordinamento della finanza pubblica a competenza esclusiva dello Stato, tutti questi problemi non vengono risolti ? Mi sembra infatti che sia carente soprattutto l'intervento dell'amministrazione centrale, quando non produce i regolamenti previsti dalle normative.
  Chiusa questa parentesi, sollevo un'altra questione. La senatrice Zanoni ha più volte chiesto conto dei costi dell'operazione, ma non so se la capacità taumaturgica possa funzionare anche con riferimento a questo aspetto. Se non può fornirci adesso i relativi dati, rimaniamo comunque in attesa di conoscerli.
  Do pertanto la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  FEDERICO FORNARO. Nel ringraziare il sottosegretario per la sua disponibilità, faccio presente che la richiesta di questa audizione era motivata dalla circostanza che le problematiche che stanno emergendo sui territori necessitavano di chiarimenti. Al riguardo, devo riconoscere che, come altre volte, l'onestà intellettuale del sottosegretario e la fotografia oggettiva di quanto ha descritto per quanto riguarda IMU agricola e IMU secondaria indicano che, nel funzionamento complessivo, ci sono dei problemi che vanno a ledere il rapporto fiduciario tra contribuente e Stato e tra sistema delle autonomie locali e Stato centrale.
  Per quanto attiene all'IMU secondaria, sui cui è stata messa una «toppa», insieme alla collega Guerra avevamo fatto una sollecitazione al riguardo e successivamente è arrivata questa risoluzione del Ministero. Mi permetto però di suggerire al Governo di valutare l'opportunità di inserire nel provvedimento cosiddetto Milleproroghe una copertura legislativa e rinviare al 1o gennaio 2016 l'attivazione dell'IMU secondaria, perché dubito che una risoluzione ministeriale possa essere sufficiente.
  Considerato che stiamo parlando di tasse, sarebbe opportuno far valutare all'ufficio legislativo del Ministero l'opportunità di coprire con una norma di rango superiore questo problema.
  La partita delle cosiddette «tasse minori» per i comuni è una partita significativa anche in termini di liquidità perché, oltre alla questione delle competenze, segnalo che stiamo arrivando a stressare anche sul tema della liquidità, che si è risolto elegantemente con l'accertamento convenzionale, che peraltro ricordo ha un altro solo precedente; non ritengo che nel futuro si possa utilizzare questo strumento, dato che credo che abbia comportato per molti comuni piccoli e piccolissimi un'anticipazione di tesoreria, anche per il fatto che è stato effettuato a dicembre, e l'impossibilità di chiudere entro il 31 dicembre la situazione di cassa con il tesoriere. Ciò è stato peraltro oggetto di sanzioni da parte della Corte dei conti, provocando l'apertura di contenziosi; sono a conoscenza di comuni con 600 abitanti che hanno avuto quasi 200.000 euro in meno dall'oggi al domani ! Questo è un tema su cui centralmente si potrà anche Pag. 11ragionare in merito ai 300 milioni, ma il risultato poi va riportato al singolo comune.
  Il sottosegretario ha fatto una fotografia dell'attuale momento, nel quale siamo appesi alla decisione del TAR a soli cinque giorni dalla scadenza. Se mi desse un numero verde del Ministero, potrei girargli le telefonate che arrivano da amministratori, agricoltori, CAF, che dimostrano il caos che regna in questo momento. Non vuole essere una critica al Governo, ma si tratta di un dato oggettivo: la gente è inferocita perché oltretutto rischia (oltre al danno la beffa) di pagare, per versare poche decine di euro, come avviene in molti casi, oltre alla pratica del valore dell'imposta, ovviamente in aggiunta al tempo.
  Aggiungo una criticità che il sottosegretario non ha evidenziato, per la quale peraltro non ho una soluzione. L'individuazione dell'elenco Istat dei comuni montani e parzialmente montani non risolve una questione relativa alla collina, perché, ad esempio, senza richiamare Fenoglio e i grandi, la Langa a parità di altimetria ha comuni ricchi e comuni poveri, un ettaro a Barolo non vale come un ettaro in un comune del basso Piemonte che abbia la stessa altezza e quindi la stessa classificazione di Barolo !
  Pongo un'altra questione che non è stata sollevata: è ovvio che tutti i calcoli del Ministero sono stati fatti moltiplicando i redditi dominicali; non credo si sia potuto fare diversamente. Lo dico con una battuta: quando aprivo la finestra della mia casa trent'anni fa, c'erano tutte vigne, apro la stessa finestra adesso e sono tutti gerbidi. Il gerbido è ciò che resta quando si dismette la vigna e il terreno diventa incoltivabile, ma il reddito dominicale è rimasto lo stesso, perché nessun proprietario ha mai pensato di declassificare quel terreno.
  Questi terreni spesso sono stati oggetto di frazionamenti proprietari in seguito a trasferimenti di proprietà legati a eredità, i comuni non hanno il database, per cui, se in questo momento qualcuno non paga l'IMU agricola, i comuni non sono in grado di andare a recuperare questi denari.
  Pongo quindi un problema molto chiaro e netto: sono stati fatti questi calcoli, è stato detto che il gettito previsto ammonta a 350 milioni, il che vuol dire per ogni singolo comune vi è una determinata cifra, ma se, a fine gennaio, fatto 100 il gettito definito per quel comune, quel comune incassa 30, chi paga i 70 di differenza ? C’è un momento in cui andiamo a rifare i conti e si compensa, oppure il dato elaborato dal Ministero rimane scolpito nel marmo della legge ? Se questo avverrà, la rottura del patto fiduciario tra comuni e Stato sarà sancita.
  È chiaro (e chiudo scusandomi per essermi dilungato) che per quanto riguarda il 2015 la classificazione Istat di comuni montani, parzialmente montani e collinari evita anche le soluzioni «all'italiana» di annunciare il trasferimento della sede del comune nella frazione più alta o simili invenzioni, ma segnalo che ciò non risolve tutti i problemi.
  Insieme ad altri quaranta senatori abbiamo firmato una lettera inviata al Presidente del Consiglio e ai Ministeri competenti affinché si trovi per il 2015 una copertura dei 350 milioni e si demandi alla definizione della local tax anche tale questione, in modo che a quel punto ogni comune sa cosa è un gerbido, sa cosa può produrre una vigna, sa qual è il reddito prodotto da un ettaro a vigneto piuttosto che ad altri tipi di coltivazione.
  Credo quindi che la soluzione Istat altimetrica sia un passo avanti, ma non sia – lo sottolineo – la soluzione dei problemi. Esprimo la mia seria preoccupazione perché, a cinque giorni, non abbiamo una situazione cristallizzata e stiamo mettendo a rischio i bilanci di centinaia di piccoli e piccolissimi comuni. Ritengo francamente che la fotografia di tutto questo debba far riflettere.

  MAGDA ANGELA ZANONI. Mi scuso perché, come al solito, alle 9 dovrò andare in Commissione, concordo con quanto detto dal senatore Fornaro, ma vorrei sottolineare rapidamente alcuni aspetti.Pag. 12
  Per quanto attiene all'IMU agricola, condivido quanto è stato detto, rilevo anche che vi è il problema della soglia, che non è stata considerata a sufficienza. Molti pagano una cifra inferiore al minimo dovuto, quindi non pagano nulla, ma questo necessita di un grande lavoro. Io dovrei pagare 9 euro – e quindi non pago –, e il mio commercialista ha dovuto comunque fare tutti i conti. Un sacco di gente si è scocciata di tutto questo per non produrre 1 euro di gettito.
  In secondo luogo, cosa contiamo di fare sui bilanci comunali ? Non se ne può veramente più, nel senso che i comuni avrebbero il diritto, oltre che il dovere, di fare il bilancio entro dicembre dell'anno precedente, ma a gennaio non si conosce il fondo di solidarietà, non si sa come chiudere il conto consuntivo dell'anno precedente (chiudere il conto consuntivo sarà da ridere), non abbiamo idea di come sarà la tassazione.
  Se si vuole andare veloci – come piace al nostro Presidente del Consiglio – la manovra da fare è esattamente opposta, ovvero, oltre a tamponare le situazioni più gravi (ovviamente sull'IMU agricola bisogna dire qualcosa), sul resto bisogna dire che tutto è identico a prima, che lavoreremo a luglio e ad agosto e a settembre ci saranno le indicazioni per i comuni, ai quali garantiremo a dicembre la possibilità di fare il bilancio 2016.
  Questo è il modo per andare veloci, non creare confusione su confusione. Prendiamoci due mesi per mettere ordine nella normativa, annullando le normative precedenti. In questo modo andremo veloci, non buttando roba una sull'altra e facendo confusione.
  Sono veramente preoccupata perché gli enti locali sono il nostro tessuto sociale, quello che tiene anche nei confronti dei cittadini. Noi chiediamo giustamente ai cittadini di essere puntuali nei pagamenti delle tasse, ma per farlo li dobbiamo mettere in condizione di capire cosa debbano fare. In questo momento, invece, non si sa che fare. Il problema è che, se si legano insieme gli enti locali con i cittadini, poi davvero non li teniamo più, perché c’è una rivolta popolare !
  Siccome poi vengono messi a rischio i servizi, che gli enti locali erogano direttamente, abbiamo davvero difficoltà. Non entriamo poi nel merito degli altri problemi istituzionali relativi alle province e quant'altro.
  Probabilmente per andare veloci bisogna prima mettere ordine e dare uno stop, in modo che la gente possa fare bene quello che deve fare in questo momento. La ringrazierei infine se potesse darmi l'indicazione sulla SOSE.

  GIOVANNI PAGLIA. Desidero innanzitutto ringraziare sinceramente il Sottosegretario Zanetti a cui spesso, come in questo caso, viene chiesto di mettere la faccia sulle cose più improbabili che mette in atto questo Governo.
  Vorrei dapprima svolgere una considerazione di carattere politico: quando iniziò questa vicenda dell'IMU agricola, la maggioranza alla Camera ha votato le tre risoluzioni prima citate e non a caso non esiste una risoluzione di SEL sull'argomento, perché ha continuato imperterrito a portare avanti l'idea che fosse possibile intervenire anche per il 2014 attraverso un intervento sui regolamenti.
  Alla luce di quello che è stato detto oggi e che qualcuno aveva pensato anche prima, devo dire che il Governo ha preso in giro la sua maggioranza, che direttamente poi ha preso in giro i cittadini italiani, andando in giro per i territori a raccontare che si sarebbe trovata una soluzione, quando invece era evidente già allora quanto adesso viene messo per iscritto, cioè che, non per via regolamentare, ma solo per via di legge si potesse intervenire a modificare la cosa.
  È stato detto ieri esplicitamente in Commissione finanze e viene ribadito anche oggi che la legge aveva maglie troppo strette per poter intervenire in qualsiasi modo sui regolamenti. Non si volle cambiare per legge, ci si limitò a rimandare al 26 gennaio, perché nel frattempo ci sarebbe stato modo di intervenire e modificare Pag. 13il regolamento attuativo del decreto. Si è quindi raccontata una balla sapendo di raccontarla, e questo adesso va detto sinceramente ai cittadini per recuperare quel minimo non di fiducia, ma almeno di credibilità, in quanto si è più credibili ammettendo gli errori che continuando a nasconderli.
  Visto che adesso siamo finalmente entrati in una stagione in cui si possono criticare anche le sentenze della magistratura ordinaria, mi sembra incredibile che le motivazioni che il TAR ha tirato fuori abbiano tutte a che fare con la legge, quindi che un tribunale amministrativo si metta a questionare sul fatto che la legge sia o non sia adeguata; è una cosa piuttosto stravagante, perché viene sempre citato l'articolato della legge, mai l'articolato del regolamento.
  È la legge che dice che ci si rifà a quella definizione Istat, non un Ministero, quindi sarà un criterio giusto o sbagliato, sarà equo o iniquo, ma al massimo è materia di competenza della Corte costituzionale, non certo del TAR, avendo a che fare con una disposizione normativa, quindi credo che qualcuno in giornata rinsavirà e non potrà che giungere a un'unica soluzione.
  Vorrei porre un'unica domanda, anche se la senatrice Zanoni è già uscita. Mi riferisco alla sua situazione, da cui risulterebbe un pagamento al di sotto dei 12 euro, quindi si troverebbe nella situazione di rientrare in quei 350 milioni di euro previsionali ma poi di non dover pagare, per cui verrà a mancare a pieno diritto la liquidità; stante la tipologia di tasse da pagare non saranno pochi, perché mentre sull'immobiliare residenziale o commerciale si dà per certo che sia residuale la fascia sotto i 12 euro (equivale a un mezzo garage in poche aree d'Italia), sull'IMU agricola saranno tanti i soggetti in quella condizione.
  Esiste una stima del Ministero per capire se questo sia il 5, il 10 o il 30 per cento del gettito complessivo ? La somma di tanti 12 euro porta infatti a decine di milioni di euro qualora si tratti di una condizione di massa.

  ROGER DE MENECH. Credo che riguardo alla vicenda in merito all'IMU agricola e all'IMU secondaria, scontiamo troppi anni di ritardo della pubblica amministrazione rispetto a una questione fondamentale, che emerge relativa alla conoscenza dei dati e del territorio.
  Ritengo quindi che l'unica vera soluzione, che può consentire con un po’ di fantasia di risolvere il problema relativo al 2014 e di impostare al meglio il 2015 è quella di correre rispetto alla tassa unica locale, la local tax, più velocemente possibile, considerato che i comuni che storicamente non hanno mai considerato un pezzo di territorio non sono mai andati alla ricerca di quel dato, perché spesso non conservavano nemmeno il dato delle proprietà del comune; laddove, a seguito di una serie di provvedimenti adottati in seguito all'esigenza di dismettere il patrimonio pubblico improduttivo o inutilizzato, in questi anni gran parte dei comuni ha messo in vendita quei terreni agricoli nelle zone di montagna senza riuscire a venderli. Sono stati emessi numerosi bandi, addirittura alcuni in cui il comune non metteva neppure una base d'asta, limitandosi a indicare il terreno, i metri quadri, il mappale e a chiedere se qualcuno lo volesse, a qualsiasi prezzo. I terreni però sono rimasti invenduti.
  Dovremmo essere in grado di conoscere il territorio, quindi il catasto ha la sua parte di responsabilità; questi non sono mali di una settimana o di due mesi fa, ma provengono da lontano da uno Stato che non è ancora riuscito a costruire una vera banca dati della proprietà immobiliare dei nostri cittadini, dati che oggi dobbiamo mettere in campo. Lo dico perché altrimenti continuiamo a sottolineare gli errori fatti, mentre aspirerei a cambiare rotta, a rimediare agli errori e ad avviare una seria politica rispetto alle entrate dei comuni.
  Local tax, quindi grande sforzo di conoscenza sul territorio, e a quel punto il comune sarà in condizioni di entrare rispetto al dato e al valore risolvendo tutti i problemi, perché gran parte viene risolta con i parametri di montanità e Istat. Se Pag. 14volessimo però fare un lavoro per i prossimi vent'anni, dovremmo entrare nel merito del valore di questi terreni: ci sono terreni anche a 2.000 metri che hanno valore in quanto in essi vi sono insediamenti di grandissimo pregio turistico. Sicuramente quelli in provincia di Bolzano hanno una qualificazione migliore, ma mi permetto di dire che vi sono territori di grande bellezza anche fuori dalla provincia di Trento e di Bolzano !
  Alcune aree turisticamente di pregio, al di là dell'essere coltivate o non coltivate, hanno un valore che oggi però non conosciamo e quindi emergono tutti i problemi di parcellizzazione perché i terreni sono frazionati e di gran parte si ignora persino la proprietà, in quanto in quella indicata al catasto spesso non sono indicati i passaggi di successione.
  La tassa unica locale è lo strumento che permette di accantonare definitivamente l'IMU secondaria e di impostare finalmente una politica federale grazie ai comuni. L'unica vera scommessa del Governo e dello Stato centrale è il riequilibrio, cioè avere il dato di quanto teoricamente un comune riesce a introitare con i suoi affari e di quanto serve per mettere in equilibrio territori che ovviamente avranno diversa capacità fiscale in entrata.
  Dobbiamo intervenire celermente su questo tema, perché con qualsiasi intervento che non mettesse comuni e Governo, ente locale e Stato centrale in condizioni di conoscere l'effettivo patrimonio dei nostri concittadini e quindi di tassarlo correttamente rispetto al valore, correremmo il rischio di rendere esenti colline di pregio, con redditi superiori ai terreni edificabili e di tassare le frane che invece sono un costo, prevedendo invece che lo Stato erogasse un euro al metro per evitare che cadano sulla strada !
  Dobbiamo veramente compiere uno sforzo in tempi veloci perché dovremmo garantire una stabilità della norma anche nell'ambito dei sacrifici che oggi i comuni devono fare. Nessuno chiede di evitare i tagli e una seria revisione della spesa, però, se conosci, pianifichi (sono stato amministratore per qualche anno) la tua politica di entrata e di uscita e l'impostazione dei servizi, ma così non possibile impostarla perché ogni tre giorni cambiamo le carte in tavola !
  Considerato quanto è successo alla fine del 2014, il Governo si impegna a finanziare quei 350 milioni, un po’ lo «scarichiamo» dentro questa partita e così forse abbiamo un filo logico che consente ai comuni di introitare veramente quei soldi e non di averli solo sulla carta, come avviene oggi.

  FEDERICO D'INCÀ. Velocemente, presidente, intanto chiedo se, per cortesia, si possa arrivare con un documento.
  Vorrei sottolineare che l'IMU sui terreni agricoli è un sacrificio per i cittadini e per i comuni; una volta c'era la Lega di lotta e di Governo, che era al Governo e lottava sul territorio nei confronti del Presidente Berlusconi, oggi c’è il PD di lotta e di Governo. Inoltre, considerato che in fondo si tratta di una copertura del decreto IRPEF sugli 80 euro, sarebbe stato carino pensarci al momento di inserire la copertura di 10 miliardi totali, che poteva essere fatta in modo diverso oppure si poteva portare il buono IRPEF a 77 o 78 euro, che sarebbe stata comunque una cifra accettabile. Il presidente Renzi poteva fare comunque la sua bella figura e magari vincere ugualmente.
  Per la prossima volta, quindi, suggerirei un ripensamento anche al presidente Renzi, visto che magari qualcuno ha con lui un collegamento diretto. Non mi dilungo su quanto detto precedentemente, che è tutto corretto e giusto, e spero si prenda nota di quanto emerso perché non si può arrivare all'ultimo momento e avere le difficoltà che oggi si presentano a comuni e cittadini.
  Le persone sono venute a farle visita, come anche i comuni del bellunese nelle settimane passate, hanno visitato Ministeri cercando di far sentire la loro voce; le difficoltà sono tante e, inoltre, vi è la grande problematica che di molti terreni si ignora il proprietario e quindi si presenterà un buco nei bilanci. Di questo prendete atto, perché non basta parlare di Pag. 15local tax, altrimenti verrà semplicemente redistribuito il buco che si verrà a formare sui cittadini del comune e questo rappresenta un ulteriore errore.
  È indispensabile pensare alla risoluzione del problema, perché, come già evidenziato, vi sono comuni totalmente montani che però hanno la sede comunale a un punto diverso rispetto ai 600 metri (ad esempio il comune di Lamon è a 597, mancano 3 metri).
  Questa situazione è talmente ridicola e va dato atto al sottosegretario che viene qui e ci mette la faccia, ma mi auguro che, attraverso la sua voce, vi sia un ripensamento, altrimenti il PD resterà sempre il PD di lotta e di Governo, che sul territorio andrà a spezzare lance contro il Governo mentre qui resterà comunque «chinato», ad eccezione di alcune persone che anche ieri hanno dimostrato di avere la forza di far sentire la propria voce.
  Si tratta di problematiche alquanto serie; vi sono persone che devono pagare 12 euro ma non si sa se vale la pena svolgere tutto il lavoro necessario per calcolare l'importo dovuto. Mi auguro dunque che vi sia un ripensamento al riguardo e un po’ di serietà da parte dei colleghi che qui si comportano in un modo e poi in Aula votano comunque qualsiasi provvedimento del Governo, quindi anche provvedimenti come questo.

  PRESIDENTE. Do la parola al Sottosegretario Zanetti.

  ENRICO ZANETTI, Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze. Credo sicuramente che in prospettiva i richiami alla necessità di una valorizzazione quale criterio del valore dei terreni debbano essere presi in considerazione. Relativamente al 2015 la soluzione di approssimazione all'ottimo, restando possibilmente quantomeno sul buono, è con ogni probabilità quella di ritornare alla classificazione Istat.
  Rimane il tema aperto del 2014, relativamente al quale il Governo deve oggettivamente assumersi le sue responsabilità. Mi sento di dire che però una parte di ulteriore enfatizzazione dei problemi vada anche imputata alla scelta di alcuni comuni di non procedere in queste settimane a un confronto anzitutto politico per la ricerca di una soluzione, ma attraverso atti di carattere giudiziario che non hanno contribuito a semplificare il tutto.
  È evidente che, anche se alcune soluzioni dal punto di vista politico sono già state tendenzialmente individuate, la variabile del giudizio odierno era da considerare, e questo ha reso inevitabile un avvicinamento ulteriore delle risposte alla scadenza, in un contesto in cui nessuno nega che sarebbero state comunque risposte troppo ravvicinate alla scadenza medesima.
  In prospettiva l'intenzione di lavoro va in quella direzione, quindi un 2015 con un ritorno alla classificazione Istat e a medio termine un ragionamento più ampio all'interno della local tax, che tenga conto anche degli aspetti valoriali.
  La partita sul 2014 in questo momento necessita dello «scollinamento», per usare un termine che riguarda il lavoro di cui parliamo, nella giornata odierna, dopodiché ci saranno le conseguenti determinazioni.

  PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario Zanetti per il suo intervento.
  Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.10.