XVII Legislatura

Commissione parlamentare per le questioni regionali

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Giovedì 2 marzo 2017
Bozza non corretta

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA SULLE FORME DI RACCORDO TRA LO STATO E LE AUTONOMIE TERRITORIALI E SULL'ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 2 ,
Bressa Gianclaudio (PD) , sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie ... 2 ,
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 8 ,
Rostellato Gessica (PD)  ... 8 ,
Kronbichler Florian (MDP)  ... 9 ,
Ribaudo Francesco (PD)  ... 10 ,
Borioli Daniele Gaetano  ... 11 ,
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 11 ,
Bressa Gianclaudio (PD) , sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie ... 12 ,
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 17 ,
Bressa Gianclaudio (PD) , sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie ... 17 ,
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 17 ,
Lanièce Albert  ... 17 ,
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 18 ,
Bressa Gianclaudio (PD) , sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie ... 18 ,
D'Alia Gianpiero , Presidente ... 19

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIANPIERO D'ALIA

  La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie, Gianclaudio Bressa, nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione per l'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli statuti speciali.
  Il Sottosegretario Bressa ha già ampiamente collaborato con la nostra Commissione nelle precedenti indagini conoscitive e lo ringraziamo per essere qui anche oggi.
  Nel rinnovargli i ringraziamenti per la consueta disponibilità, cedo subito a lui la parola.

  GIANCLAUDIO BRESSA, sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie. Grazie, presidente. Io, in qualche modo, per quanto riguarda alcune delle questioni che sono state sottoposte dalla nostra relazione, rinvio alle audizioni che, come ha appena ricordato il Presidente, ho già fatto, con particolare riferimento alla questione delle Regioni a statuto speciale. Pag. 3
  Mi concentrerò, quest'oggi, su una questione che credo sia di particolare attualità e urgenza: quali possono essere, in tempi rapidi e con forme sostanzialmente corrette e gestibili, i rapporti tra il potere legislativo statale e il potere legislativo regionale. Per farlo, prenderò come riferimento base la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale, meglio nota come «sentenza Madia», perché ci consente di fare alcune riflessioni, anche richiamando una giurisprudenza costituzionale che nel corso di questi anni si è consolidata.
  Nella sentenza n. 278 del 2010, ripresa dalla «sentenza Madia», la Corte afferma che ci sono interventi del legislatore statale volti a disciplinare in maniera unitaria fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta trama di relazioni, nella quale sarà impossibile isolare un singolo interesse, quanto piuttosto interessi distinti, che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regioni. Si tratta di una sentenza fondamentale, che segna in qualche modo il territorio e ci costringe a ragionare in maniera nuova e significativamente puntuale per la definizione del rapporto tra Stato e Regioni.
  Talvolta, la valutazione circa la prevalenza di una materia su tutte le altre può rivelarsi impossibile e avallare l'ipotesi di una concorrenza di competenze, che apre la strada all'applicazione del principio di leale collaborazione. In ossequio a tale principio, il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni a difesa delle loro competenze.
  «Il parere, come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali, non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre più valorizzato la leale collaborazione, quale principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell'intesa la soluzione che meglio incarna Pag. 4la collaborazione». Questo è tratto direttamente dalla sentenza n. 251 del 2016 e richiama altre due recenti sentenze, sempre del 2016, la n. 1 e la n. 21.
  È importante richiamare il principio della sentenza n. 278 del 2010, anche se è datata, stante quello che è accaduto nel corso di questi ultimi mesi. Quel principio è tanto più apprezzabile, in questa sentenza del 2010, se si considera la ’perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi’.
  Già nel 2010, la Corte lamentava una sostanziale incapacità del bicameralismo, così come pensato, di garantire un adeguato coinvolgimento della dimensione regionale nel procedimento legislativo.
  C'è una prima osservazione: la mancata riforma costituzionale rende evidentemente più pressante questa questione, posta – lo ripeto – nel 2010 dalla Corte. Posto che la riforma costituzionale non è più un tema all'ordine giorno di questa stagione parlamentare, occorre trovare una soluzione, la più semplice e immediata, per garantire la leale collaborazione. Credo che la «Bicameralina» dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non corrisponda a queste caratteristiche di immediatezza e semplicità, perché, anche se fornisce una risposta sistematica, deve, come sappiamo, coinvolgere, perché si possa arrivare a una sua completa attuazione, una serie di processi, soprattutto parlamentari e di revisione dei regolamenti parlamentari, che credo, sulla base dell'esperienza pluriennale di tutti noi, non essere esattamente alla portata di mano, mentre il problema e la sua urgenza restano.
  Riprendo le considerazioni della sentenza n. 251. Nella sentenza, si legge che «questa Corte ha individuato, nel sistema delle Conferenze, il principale strumento, che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto Pag. 5di alcuni atti legislativi statali, che incidono su materie di competenze regionali». In questo caso, si richiamano altre sentenze della Corte. Inoltre, si legge che il sistema delle Conferenze è «una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate a integrare il parametro della leale collaborazione», come riferito nella sentenza n. 31 del 2006.
  «Inserite in questo quadro evolutivo, le procedure di consultazione devono prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative e su specifici strumenti di mediazione». Anche in questo caso vengono ripetute sentenze della Corte che danno questo indirizzo. «La reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere un esito consensuale, non comporta in alcun modo però che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, nell'ipotesi in cui le strategie concertative abbiano un esito negativo e non concludano un accordo». In merito, c'è amplissima giurisprudenza costituzionale.
  «È pur vero che questa Corte», come si afferma nella sentenza n. 251, «ha più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo, tuttavia, laddove il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa. Quest'ultima s'impone quale cardine della leale collaborazione, anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal Governo sulla base dell'articolo 76 della Costituzione». Questa è la giurisprudenza costituzionale e la sentenza n. 251 in qualche modo ha rimesso in fila e in sequenza logica tutta la giurisprudenza precedente.
  È possibile immaginare un ruolo della Conferenza Stato-Regioni, anche durante la fase del procedimento legislativo? In Pag. 6coerenza con quanto sopra menzionato, con riferimento a una giurisprudenza costituzionale consolidata, io penso di sì. Credo che si possa ipotizzare, a legislazione vigente, un ruolo per la Conferenza Stato-Regioni. Si potrebbe immaginare un intervento della Conferenza Stato-Regioni nella fase in cui la legge si discute. La cosa deve essere pensata come un confronto necessario, ma snello, quando si ha a che fare con provvedimenti legislativi, ove il confine di competenza e materia tra Stato e Regioni appare labile, difficilmente distinguibile, e quando si ha a che fare con una res mixtae di particolare importanza sul piano legislativo.
  In questo caso, nel passaggio dalla prima lettura alla seconda lettura dell'altra Camera, il Presidente dell'Assemblea potrebbe richiedere un passaggio del testo licenziato in Conferenza Stato-Regioni, allargata alla presenza degli Uffici di Presidenza delle Commissioni parlamentari competenti e dei relatori, della Presidenza della Commissione bicamerale degli affari regionali, per l'espressione di un parere da parte della stessa Conferenza. Si tratta di parere vincolante? No, perché non si può modificare il procedimento legislativo, ma si tratta di parere politicamente e istituzionalmente significativo.
  Quali provvedimenti legislativi? Quale procedura? Quali tempi per fare tutto questo? Si tratta di questioni che si possono risolvere con agreement, con convenzioni tra le Camere, e con la sola modifica legislativa di prevedere l'espressione di questo parere da parte della Conferenza Stato-regioni. Si tratterebbe di introdurre un comma.
  Fatto e sperimentato questo primo passo, si può ipotizzare che per i provvedimenti legislativi oggetto di parere siano, a procedimento legislativo completato, oggetto di intesa, alle condizioni normative attuali, senza alcun appesantimento o Pag. 7condizionamento rispetto al procedimento legislativo, così come previsto dalla Costituzione.
  Sarebbe questa una forma per concretizzare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, così come, da tempo immemorabile un'autorevole dottrina fin dagli anni Settanta si è espressa, sottolineando che l'individuazione della rilevanza costituzionale della collaborazione si configura come un problema di interpretazione del sistema complessivo. Stiamo cercando di dare ordine a un fatto costituzionalmente rilevante, che ci trasciniamo da troppi anni, senza avere messo un punto fermo sul tema.
  Il compito di consentire il leale confronto fra lo Stato e le Regioni ricade quindi sulla Conferenza Stato-Regioni, che, anche in assenza del riconoscimento costituzionale del suo ruolo, è la sede istituzionale in cui meglio possono essere rappresentate le istanze delle regioni.
  Da questo punto di vista, c'è una sentenza del 1994, la n. 116, che afferma che la Conferenza è la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica tra Stato e Regioni e opera come strumento per la cooperazione tra Stato e Regioni.
  Quello che io vi ho proposto è un passo in avanti, ma è soprattutto una scommessa sulla capacità di dialogare prima che la legge sia fatta. Si tratta di una scommessa che fa, della leale collaborazione, l'antidoto costituzionalmente corretto al dilagare dello strumento dell'impugnativa, da parte del Governo, e del ricorso alla Corte, da parte delle Regioni. Questa è una scommessa per de-giurisdizionalizzare il rapporto tra Stato e Regioni e rendere istituzionalmente corretto il rapporto tra i poteri legislativi, statale e regionale.
  Si tratta di una scommessa, come vi dicevo, ma, che per me deve essere fatta nel rispetto della Costituzione vigente, che credo, per lungo tempo, rimarrà tale, ma soprattutto questa Pag. 8deve essere fatta per superare una stagione di rapporti istituzionali tra Stato e Regioni, che ha mostrato e continuerà a mostrare, come temo, la corda. Si tratta di una situazione che il sistema nel suo complesso non può più permettersi.

  PRESIDENTE. Ringrazio il Sottosegretario Bressa. Do la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  GESSICA ROSTELLATO. Grazie, presidente. Ringrazio il Sottosegretario Bressa per l'esposizione. Vorrei spostare l'attenzione su un altro argomento, che, nella nostra relazione, è indicato in maniera breve in premessa, cioè quello del regionalismo differenziato.
  Credo che sia utile discuterne con il Sottosegretario Bressa, visto che è un argomento di forte attualità, soprattutto in relazione al fatto che ci sono alcune Regioni che stanno iniziando, per la prima volta, questo percorso. In realtà, c'erano già stati in anni precedenti dei tentativi, che non sono poi andati a buon fine, quindi non abbiamo dei precedenti in questo ambito.
  Sono particolarmente interessata all'argomento, perché la mia Regione sta iniziando questo tipo di percorso, anche se lo sta facendo in maniera un po’ atipica rispetto a quello che si pensava, ossia attraverso un referendum consultivo. Il percorso della mia Regione, tra l'altro, non corrisponde a quello iniziato nella regione Emilia-Romagna, che, se non erro, ha richiesto l'apertura di un tavolo per discutere una maggiore autonomia.
  Nel comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione non è perfettamente comprensibile come questo iter effettivamente dovrebbe essere svolto, quindi tutte le opzioni teoricamente potrebbero essere valide. Il comma terzo parla di «iniziativa della Regione interessata», anche se non si comprende bene se Pag. 9l'iniziativa deve essere ricondotta alla richiesta per l'apertura di questa discussione o se si tratta dell'iniziativa legislativa successiva all'intesa con lo Stato, quindi, se è la Regione che deve, attraverso il suo Consiglio regionale, presentare la legge di approvazione. Inoltre, nel comma terzo si specifica «sentiti gli enti locali». In questo caso, se non erro, in fase di discussione nel 2001, si era partiti con un «sentita la cittadinanza», quindi attraverso probabilmente un referendum consultivo; il riferimento alla cittadinanza si è tramutato poi in quello agli «enti locali». Non si capisce se gli enti locali devono essere sentiti prima che inizi la discussione tra Stato e Regioni o successivamente.
  Vorrei chiedere al Sottosegretario se, a suo parere, sarebbe necessario sottoporre al Parlamento una proposta di norma, che specifichi quale debba essere l’iter, attraverso cui le Regioni devono iniziare e svolgere il percorso verso una autonomia differenziata, indicando appunto tutti i punti che ci siamo detti. Al termine dell'intesa tra Stato e Regioni, quando si è trovato un accordo sul regionalismo differenziato, secondo lei, di chi deve essere l'iniziativa legislativa? Deve essere la Regione attraverso il suo consiglio che, prendendo l'intesa, la trasferisce in una proposta di legge, poi discussa dal Parlamento e, in questo caso, il Parlamento ha diritto o meno di modifica o deve semplicemente ratificare? O è il Governo stesso che deve procedere al deposito di un disegno di legge? Penso sia meno probabile la terza opzione, cioè che sia un'iniziativa parlamentare a prendere in mano l'intesa tra Stato e Regioni con il deposito di una proposta di legge in merito.

  FLORIAN KRONBICHLER. Grazie, Presidente. Dalle parole del Sottosegretario Bressa, sento molto il rammarico per la riforma costituzionale fallita. Il Sottosegretario, se ho capito bene, ci ha spiegato che, siccome la riforma non è riuscita a Pag. 10mettere alle corde le Regioni, la vuole sostituire con l'istituzione della buona volontà. Mi è piaciuto il concetto del parere politicamente e istituzionalmente significativo e l'insistere sulla leale collaborazione, però vorrei chiederle se ho capito bene: visto che non siamo stati capaci di fare questa riforma, la dovete fare con la buona volontà?

  FRANCESCO RIBAUDO. Grazie, presidente. Non si può pensare che, venuto meno il referendum, le cose potessero restare com'erano. Sulla base delle audizioni svolte abbiamo capito che, in ogni caso, a referendum superato, lo stato delle cose necessita per forza di un intervento per migliorare il rapporto con le Conferenze rispetto al procedimento legislativo.
  Rispetto alle proposte del Sottosegretario Bressa, penso che, in questo modo, si allunghi il procedimento legislativo, perché mi pare di capire che si doppierebbe il lavoro anche della nostra Commissione, che, nel corso dell’iter legislativo, esprime pareri. Forse sarebbe il caso di allargare questa Commissione e, come del resto emerge dal documento e dalla relazione iniziale del nostro Presidente era previsto, di riprendere l'articolo 11.
  Mi convince la proposta di regolamentare meglio la parte che riguarda la fase discendente delle norme, in cui è chiaro che devono essere coinvolti gli enti territoriali, quindi le Conferenze. Dovremmo essere, come abbiamo detto più volte, più puntuali nel regolamentare meglio e nella tempistica, ma anche nel capire laddove appunto è necessaria l'intesa, anziché il solo parere, per evitare appunto quel contenzioso che dicevamo prima. Abbiamo anche rilevato che, per esempio, sui decreti legislativi, appunto perché se ne fanno tanti e si tratta di materia di legislazione ormai molto praticata, bisognerebbe essere più cogenti, nel senso che la Conferenza Stato-Regioni deve avere una funzione e deve esprimere un parere, altrimenti Pag. 11succederà quello che già abbiamo visto accadere negli ultimi giorni. Grazie.

  DANIELE GAETANO BORIOLI. Vorrei semplicemente aggiungere una considerazione rispetto alle indicazioni del Sottosegretario Bressa. È chiaro che, in qualche modo, si tratta anche di capire come dare un orientamento al nostro lavoro. Il sottosegretario ha parlato di una mancata approvazione da parte dei cittadini della riforma costituzionale, sottoposta a referendum e che, oggi, ripropone il tema della conflittualità generata dalla cosiddetta «legislazione concorrente». In questa legislatura – questo frangente, pragmaticamente, è facilmente misurabile – è difficile completare il percorso indicato dall'articolo 11, quindi sistemare tutte le cose che sono necessarie, anche per dare il ruolo che questa Commissione avrebbe dovuto avere.
  A me interessa solo capire dal sottosegretario se, siccome questo è un ragionamento che pragmaticamente è del tutto comprensibile, quella che ha formulato sia un'ipotesi di breve momento, in attesa che, avendo di fronte una legislatura più distesa, si possa magari cominciare, come abbiamo fatto con il lavoro in precedenza, a impostare un'idea di quella che potrebbe essere l'implementazione coerente con il dettato costituzionale vigente delle funzioni di questa Commissione, o se quella che lui formulava sia un'ipotesi per un periodo più lungo.
  Lo chiedo perché il problema c'è tutto. Di solito, quando si portano avanti degli iter di riforma costituzionale che si bloccano (in questo caso, per la legittima espressione democratica popolare), la situazione non solo rimane com'era prima, ma rischia di regredire ulteriormente e di generare ulteriore contenzioso, se non si trovano le misure adatte.

  PRESIDENTE. Vorrei fare due domande al sottosegretario, così poi gli diamo la possibilità di un'ampia replica. Pag. 12
  Come l'onorevole Bressa sa e i colleghi della Commissione pure, noi abbiamo formulato, all'esito della nostra seconda indagine conoscitiva sulle forme di raccordo, una serie di proposte, che riguardano anche una riforma del ’sistema delle Conferenze’, sulla base di osservazioni che la Commissione ha fatto per la necessità di un cammino verso un miglioramento dell'efficienza del ’sistema delle Conferenze’, verticali e orizzontali. Vorrei chiedere al Sottosegretario se su questo tema c'è la volontà del Governo di assumere un'iniziativa per riformare il ’sistema delle Conferenze’.
  La seconda considerazione riguarda il tema che la collega Rostellato ha introdotto, con riferimento al meccanismo della cosiddetta «autonomia differenziata». Chiedo se vi è, secondo lei, come noi, peraltro, in qualche modo immaginiamo, la necessità di disciplinare con legge il procedimento attraverso cui si arriva alla concessione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che dovessero farne richiesta. Inoltre, le chiedo se, sul tema trattato nella nostra prima indagine conoscitiva sulle Regioni a statuto speciale, vi è la possibilità che il Governo assuma un'iniziativa, che ovviamente avrebbe il conforto e il sostegno anche della Commissione, visto l'esito della prima indagine conoscitiva che abbiamo fatto, per definire un tavolo comune delle Regioni a statuto speciale, con riferimento alle procedure di attuazione degli Statuti e anche alle eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie.
  Do la parola Sottosegretario Gianclaudio Bressa per la replica.

  GIANCLAUDIO BRESSA, sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie. Probabilmente non sono riuscito a essere sufficientemente chiaro. Il procedimento non si allunga, perché il parere intermedio avviene nel passaggio tra la prima e la seconda lettura, perché si comincia dal Senato e, mentre la Pag. 13Camera svolge la discussione generale sul testo uscito dal Senato, la Conferenza esprime il proprio parere. Mi riferisco a una Conferenza in forma allargata nei modi che ho detto.
  Vorrei che fosse chiaro che non si tratta di cercare di mettere una toppa rispetto alla mancata riforma, ma si tratta di far crescere il sistema che già esiste, cioè il sistema della Conferenza Stato-Regioni, nel quadro costituzionale definito, per renderlo più funzionale e incisivo. È del tutto evidente che l'ipotesi che ho formulato cerca di inserirsi in questo tempo, in attesa che ci siano forme istituzionalmente e correttamente definite di questo rapporto.
  L'articolo 11 e la «Bicameralina» per me continuano ad avere un'importanza strategica, ma bisogna che questa ci sia. In questo momento, voi siete la Commissione bicamerale che si occupa di affari regionali, quindi non avete nessuna rappresentanza del sistema delle autonomie regionali e locali e, fintanto che non sarete un'altra cosa, è necessario avere un punto di riferimento, in cui le Regioni e gli enti locali siano presenti direttamente.
  È del tutto evidente che quanto ho detto è riferito a una fase di passaggio. Non devo ricordarlo a voi perché è anche l'oggetto della vostra indagine conoscitiva, ma, a mio modo di vedere, la Conferenza Stato-Regioni, nel momento in cui il rapporto tra i legislativi regionali e statali viene definito, diventa altro, cioè un luogo di confronto tra politiche di Governo, cioè tra gli esecutivi regionali e il Governo. In tal senso, si va verso un'ipotesi di evoluzione della Conferenza Stato-Regioni, nella forma, come ha ricordato il Presidente, sia verticale che orizzontale e sul modello di altri esempi in Europa. Siamo in una fase in cui dobbiamo comunque cercare di rispondere a quella che non è più un'emergenza, anche perché, con una gestione accorta dei rapporti tra Stato e Regioni, il contenzioso è molto diminuito, Pag. 14ma che comunque resta, così com'è, un elemento non armonico del sistema costituzionale.
  Credo di avere fugato tutte le incertezze e chiarito meglio il mio pensiero.
  Per quanto riguarda la questione dell'autonomia differenziata, non credo sia necessaria alcuna norma procedimentale, perché, per quanto sia estremamente secco, il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione dice chiaramente che si tratta di un'iniziativa legislativa della Regione, che deve esserci un'intesa con lo Stato e che, una volta avvenuta l'intesa con lo Stato, questa deve essere approvata dal Parlamento.
  Sono sempre contrario a definire con norma le relazioni politico-istituzionali tra Stato e Regioni, per cui, definito qual è il percorso, sta alla capacità di relazione della singola Regione, che vuole fare l'autonomia differenziata, nel suo rapporto con il Governo, e del Governo e alla capacità della Regione nel rapporto con il Parlamento per concedere maggiori forme e condizioni di autonomia.
  Sarei contrario anche a scrivere troppo, perché le esigenze delle singole Regioni, rispetto alle richieste di autonomia, sono fortemente differenziate e devono esserlo.
  Abbiamo due ipotesi in corso. Un'ipotesi è quella del Veneto, che appare più un'iniziativa di tipo politico che non un'iniziativa di tipo istituzionale, perché il Veneto si è mosso chiedendo l'autorizzazione a fare un referendum preventivo, sulla base di una legge regionale per tanta parte cassata dalla Corte costituzionale, lasciando in vita un unico quesito, che è, né più né meno, il comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione. Si chiede che su questo quesito, cioè su una cosa che già si può fare, si pronunci il popolo veneto.
  È del tutto evidente che quest'operazione ha un contenuto puramente politico, perché, anche se si facesse il referendumPag. 15che, tra le altre cose, costa la modesta cifra di 14 milioni, di cui 4 milioni di spese vive e 10 milioni di attività per far sapere che si fa il referendum, per cui lascio a voi la libertà di interpretazione di come possano essere spesi questi 10 milioni – resta il vero problema, cioè che in questo momento il Veneto non ha presentato una proposta o meglio ha allegato uno schema di legge regionale, che, però, non è stata adottata da nessuno. In questo schema, sostanzialmente si chiede tutto, cioè si chiedono tutte le materie del terzo comma, il che, come è del tutto evidente, non è possibile. Il senso politico-istituzionale del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è che una singola Regione, sulla base di valutazioni di progetti legislativi, ma anche di progetti politico-istituzionali, deve dimostrare allo Stato che, su determinate funzioni e su determinate materie, si propone una gestione diretta e deve dimostrare, sulla base delle proprie proposte, di essere maggiormente in grado dello Stato di assolvere quella funzione in maniera migliore.
  Questo significa che l'articolo 116 della Costituzione non trasferisce definitivamente queste funzioni alla Regione, ma le definisce in un arco di tempo temporale, entro cui la Regione può dimostrare di essere effettivamente migliore nella gestione di queste. Trascorso questo tempo, la cosa può essere confermata o meno, perché, se io chiedo una maggiore competenza nel campo del lavoro e, dopo dieci anni, dimostro che quello che ho fatto come Regione nel campo dell'occupazione e degli incentivi al lavoro è inferiore rispetto a quello che ha fatto lo Stato, io non posso condannare i cittadini di quella Regione ad avere uno standard inferiore su questa materia.
  Si tratta di una questione molto complessa, ma anche politicamente molto sfidante.
  Trattandosi di un forte contenuto politico-istituzionale, io non scriverei troppo, perché lo strumento vero, che poi deve Pag. 16essere ratificato dal Parlamento, è quello dell'intesa. Inoltre, l'intesa non può che essere tra la Regione proponente e il Governo. Poi, ripeto che il Governo e la Regione proponente devono avere la capacità politica di avere una maggioranza in Parlamento, che consenta loro di farlo.
  Tutto ciò per me ha un senso e sta bene così, perché non stiamo modificando l'assetto costituzionale del nostro Paese, ma rimaniamo uno Stato regionale, con la possibilità, per alcune Regioni, o meglio per quelle che lo chiedono, di avere delle opportunità in più, ma sempre dentro lo schema dello Stato regionale. Non stiamo costruendo i presupposti per la creazione di micro-Stati all'interno della Repubblica italiana, ma stiamo creando le condizioni perché, all'interno della Repubblica italiana e del sistema delle autonomie regionali, ci sia più autonomia e non altro.
  Questa battaglia politico-culturale è molto importante. La sfida in questo momento è stata raccolta dal Veneto, nella forma che ho detto, cioè in una dimensione politico-propagandistica più che in una istituzionale, e dall'Emilia-Romagna, che credo abbia trasmesso la delibera questa mattina, perché si è riunita ieri la giunta regionale per approvare la delibera definitiva. Si tratta di uno schema di legge regionale in cui si chiedono alcune competenze nel campo dell'ambiente, delle politiche del lavoro, eccetera...
  Se volete, non appena la riceveremo e la valuteremo, posso anche venire in Commissione a illustrarla. Di quella del Veneto non vi posso illustrare niente perché attualmente la richiesta del Veneto è quella di fare un referendum. Quello che c'è dietro il referendum è un non espresso, nel senso che si tratta di un allegato, ma è rispetto a un atto che non si è mai formato.
  Per quanto riguarda la questione delle Regioni a statuto speciale, come voi sapete, un tavolo in cui si era avviata Pag. 17un'ipotesi di procedura è già stato fatto. Le modalità per rendere omogenee le procedure di modifica degli Statuti speciali e renderle anche possibili, da un punto di vista procedurale definito, sono state fatte dal Governo due anni fa. A questo punto, il Governo farà quello che le Regioni intendono fare, nel senso che, se le Regioni intendono procedere e chiedere ai parlamentari di presentarle al dibattito parlamentare, il Parlamento li valuterà. Però, per quello che doveva fare, cioè accompagnare il processo di modifica, il Governo ha già dimostrato la sua disponibilità e ha anche fornito un'ipotesi di lavoro; a questo punto, più di questo credo non sia possibile e non sia neanche giusto fare.

  PRESIDENTE. E il ’sistema delle Conferenze’?

  GIANCLAUDIO BRESSA, sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie. Andiamo avanti con l'ipotesi di una riforma. Non ho potuto oggi essere più preciso, perché non abbiamo ancora compiutamente definito il testo con il Ministro, per cui, non appena questo ci sarà, voi sarete chiaramente la prima Commissione alla quale verrà illustrato, cosa che può essere anche di qui a qualche settimana.

  PRESIDENTE. C'è un'ultima domanda del collega Lanièce.

  ALBERT LANIÈCE. Più che una domanda, la mia è solo una coda all'ultima considerazione fatta dal Sottosegretario Bressa su quella che, nelle Regioni a statuto speciale, è chiamata «legge Bressa». Come ha illustrato, questa riguarda la necessità di armonizzare, per quanto riguarda il percorso di modifica degli statuti, le Regioni a statuto speciale. Credo che bisogna prendere atto che è venuto a mancare l'oggetto principale del lavoro che veniva fatto. Come sapete, la riforma della Costituzione prevedeva l'introduzione del principio dell'intesa e questo processo Pag. 18 di lavoro con le Regioni doveva prevedere quali erano le tappe di applicazione e come si doveva applicare l'intesa, quindi, venendo a mancare questo oggetto importante, credo che adesso sia un po’ tutto fermo.

  PRESIDENTE. Do la parola al sottosegretario Bressa.

  GIANCLAUDIO BRESSA, sottosegretario di Stato agli affari regionali e alle autonomie. Per quanto riguarda l'intesa, posso dire di sì. Il problema è che non esiste una procedura per approvare gli statuti speciali, nel senso che, attualmente, il Parlamento può intervenire. Le Regioni a statuto speciale devono assumere loro la scelta, perché la scelta non può che essere loro. Lo dico perché, se immaginano di poter prevedere una procedura particolare per la modifica degli statuti speciali, in questo caso, nell'ipotesi che lei ha ricordato, si prevede un coinvolgimento dell'Assemblea legislativa speciale del Parlamento con una procedura particolare o meno.
  La proposta sulla quale lavoravamo aveva due contenuti. Un primo contenuto è quello dell'intesa, che ovviamente sfuma in quella forma, ma non sfuma nel fatto che quello dell'intesa è lo strumento con cui si fanno gli accordi tra le Regioni a statuto speciale e il Governo, in campo finanziario o su altre questioni.
  La parte procedurale sulla modifica degli statuti, invece, resta assolutamente di attualità, perché, in questo momento, c'è un buco nel sistema. Gli statuti speciali sono leggi costituzionali del tutto particolari, perché regolano la vita di una parte del territorio repubblicano, ma questi non hanno un meccanismo che in qualche modo renda evidente e chiaro quest'aspetto. Trattandosi di una legge costituzionale come tutte le altre, tale norma è soggetta a qualsiasi tipo di intervento del Parlamento, che sarebbe in ogni caso legittimo, anche se incomprensibile, quindi questo problema resta ancora aperto e sta alle Regioni Pag. 19speciali decidere se vogliono provare a trovare una soluzione o meno.

  PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che le audizioni proseguiranno la settimana prossima: mercoledì 8 marzo, con l'audizione dei professori Stelio Mangiameli e Nicola Lupo, e giovedì 9 marzo, con l'audizione dei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di ANCI, UPI e UNCEM.
  Ringrazio i colleghi e il Sottosegretario Bressa e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.