XVII Legislatura

XIII Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 2 di Mercoledì 5 agosto 2015

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Sani Luca , Presidente ... 3 

Proposta di legge (Discussione e approvazione): Fiorio ed altri; Russo e Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri: «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» (C. 303-760-903-1019-1020-B ): (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato):
Sani Luca , Presidente ... 3 
Olivero Andrea , Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali ... 3 
Sani Luca , Presidente ... 3 4 
L'Abbate Giuseppe (M5S)  ... 4 
Zanin Giorgio (PD) , relatore ... 4 
Olivero Andrea , Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali ... 4 
Sani Luca , Presidente ... 4 
Olivero Andrea , Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali ... 5 
Sani Luca , Presidente ... 5 
Terrosi Alessandra (PD)  ... 5 
Sani Luca , Presidente ... 5 
Taricco Mino (PD)  ... 5 
Zaccagnini Adriano (SEL)  ... 5 
Bordo Franco (SEL)  ... 5 
Sani Luca , Presidente ... 5 
Fiorio Massimo (PD)  ... 5 
L'Abbate Giuseppe (M5S)  ... 6 
Zaccagnini Adriano (SEL)  ... 6 
Fiorio Massimo (PD)  ... 7 
Sani Luca , Presidente ... 7 

Missioni e sostituzioni:
Sani Luca , Presidente ... 7 

Votazione nominale:
Sani Luca , Presidente ... 7 
Zanin Giorgio (PD) , Relatore ... 7 
Sani Luca , Presidente ... 8 
Olivero Andrea , Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali ... 8 
Sani Luca , Presidente ... 9 
Russo Paolo (FI-PdL)  ... 9 
Sani Luca , Presidente ... 9 
Bordo Franco (SEL)  ... 9 
Sani Luca , Presidente ... 9 
Oliverio Nicodemo Nazzareno (PD)  ... 9 
Sani Luca , Presidente ... 10 

Allegato 1: Testo adottato come testo base ... 11 

Allegato 2: Emendamenti ... 16 

Allegato 3: Ordini del giorno ... 17

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: LNA;
Per l'Italia-Centro Democratico: (PI-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCA SANI

  La seduta comincia alle 8.20.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Discussione della proposta di legge: Fiorio ed altri; Russo e Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B) (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

  PRESIDENTE. Avverto che l'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Fiorio ed altri; Russo e Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.
  Ricordo che la Commissione ha esaminato, in sede referente, la proposta di legge in titolo senza apportarvi modificazioni e che le Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso i prescritti pareri. Nello specifico, hanno espresso parere favorevole le Commissioni I Affari costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione europea e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la Commissione XII Affari sociali ha espresso parere favorevole con osservazioni.
  Essendosi verificati i necessari presupposti, è stato quindi richiesto il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge in esame, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta di ieri.
  Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

  ANDREA OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Intervengo, presidente, solo per dire che il Governo, dichiarando il proprio apprezzamento per il lavoro fatto e anche per la celerità che la Camera dei deputati ha saputo mostrare in questa circostanza, rinuncia all'intervento.

  PRESIDENTE. Grazie. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
  Propongo di assumere come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (vedi allegato 1). Se non vi sono osservazioni, il testo si ritiene approvato.

  (La Commissione concorda).

  Ricordo che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 29 luglio ha indicato alle ore 8.45 della giornata odierna l'inizio della discussione e votazione degli articoli.
  Propongo, quindi, che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle 8.45 di questa mattina.Pag. 4
  Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

  (Così rimane stabilito).

  La seduta, sospesa alle 8.25, è ripresa alle 8.45.

  PRESIDENTE. Avverto che, deliberando la Commissione su un testo già approvato in prima lettura dalla Camera e successivamente modificato dal Senato, la Commissione delibererà, a norma del comma 2 dell'articolo 70 del Regolamento, solo sugli articoli modificati dal Senato e sulle proposte emendative ad essi riferite.
  Comunico che è stata presentata una unica proposta emendativa (vedi allegato 2).
  Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti.
  Passiamo all'esame dell'articolo 1. Lo pongo in votazione.
  È approvato.

  Passiamo all'esame dell'articolo 2, rispetto al quale è stato presentato l'emendamento L'Abbate 2.1.
  Ha chiesto di intervenire l'onorevole L'Abbate.

  GIUSEPPE L'ABBATE. Grazie, presidente, con il mio emendamento si intende restringere la platea delle persone che potranno essere assunte nell'attività di agricoltura sociale. Infatti, ci sembra che si voglia allargare eccessivamente tale platea. Penso, per esempio, alle persone che sono disoccupate da sei mesi e che hanno più di 54 anni. Vogliamo, dunque, evitare il rischio di snaturare l'obiettivo della legge, che dovrebbe essere quello di tutelare al meglio e di dare un'opportunità alle persone realmente svantaggiate.
  Grazie.

  GIORGIO ZANIN, relatore. Presidente, come ho già espresso nel corso dell'esame in sede referente, io ritengo che questo provvedimento contenga in sé elementi di assoluto rilievo, sui quali sarà opportuno rinnovare la nostra attenzione anche in tempi successivi. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento L'Abbate 2.1, proprio per completare in tempi brevi l’iter di questa importante iniziativa legislativa.

  ANDREA OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

  PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento L'Abbate 2.1 con il parere contrario del relatore e del Governo.
  (È respinto).

  Pongo in votazione l'articolo 2.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 3. Lo pongo in votazione.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 4. Lo pongo in votazione.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 5. Lo pongo in votazione.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 6. Lo pongo in votazione.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame dell'articolo 7. Lo pongo in votazione.
  (È approvato).

  Passiamo all'esame degli ordini del giorno. Comunico che sono stati presentati due ordini del giorno, che sono in distribuzione (vedi allegato 3).
  Poiché i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli, invito il Governo ad esprimere il parere.

Pag. 5

  ANDREA OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1 Taricco.
  Per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2 Gagnarli, il parere è favorevole purché riformulato nel senso di sostituire nell'ultimo capoverso delle premesse, le parole: «trasforma di fatto», con le seguenti: «potrebbe trasformare», in quanto questa riformulazione rende più coerente il testo che approviamo.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Terrosi.

  ALESSANDRA TERROSI. Grazie, presidente. Intervengo per sottoscrivere l'ordine del giorno dell'onorevole Taricco 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Taricco.

  MINO TARICCO. Grazie, presidente. Vorrei solo spendere una parola su quest'ordine del giorno. Ho sostenuto, insieme ad altri colleghi, la necessità di ripensare alla soglia del 30 per cento di attività agricola al fine di individuare i soggetti esercenti l'attività di agricoltura sociale, perché noi crediamo che rischi di essere una soglia che esclude, se non tutta, gran parte dei soggetti che hanno dato vita al fenomeno stesso della cooperazione sociale.
  Detto questo, ci rendiamo conto che lo stato di avanzamento dell’iter della legge chiede che questa sia approvata, perché ha contenuti importanti, che devono essere trasferiti e trasformati in legge. Pertanto, con quest'ordine del giorno chiediamo di acquisire tutti gli elementi per poter verificare ciò di cui noi siamo convinti, cioè che quella soglia è molto esclusiva, e di poter – alla luce di dati di fatto, magari in un futuro immediato – intervenire per modificarla, consentendo tuttavia in questo momento di approvare la legge, che rappresenta un segnale importante di sensibilità e di attenzione per il settore.
  Per questo siamo contenti che il Governo abbia espresso parere favorevole su quest'ordine del giorno, anche perché crediamo che aiuti a meglio interpretare questo fenomeno e a fornire una prospettiva su cui lavorare.

  ADRIANO ZACCAGNINI. Vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1 Taricco.

  FRANCO BORDO. Anch'io vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1 Taricco.

  PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Taricco non insiste per la votazione del suo ordine del giorno e l'onorevole Gagnarli ha accettato la riformulazione proposta dal Governo, a sua volta non insistendo per la votazione, dichiaro concluso l'esame degli ordini del giorno.
  Passiamo alla votazione finale.
  Avverto che si procederà ora alla votazione finale ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del Regolamento. Chiedo se vi sono deputati che intendono intervenire per dichiarazione di voto.

  MASSIMO FIORIO. Intervengo, più che altro, per apprezzare la celerità della Commissione nell'approvazione della legge, anche rispetto all'esito che ha avuto in Senato. Credo che questa mattina facciamo un passo importante per l'agricoltura e anche per il lavoro di questa Commissione. Si tratta della prima proposta di iniziativa parlamentare che questa Commissione approva in via definitiva.
  L’iter è stato complicato e anche un po’ disgraziato – permettetemi – rispetto ad alcune normative che sono cambiate strada facendo. Lo dico con consapevolezza, perché questa legge è partita la scorsa legislatura e, in questo momento, vorrei ringraziare per il lavoro che è stato fatto anche nella scorsa legislatura con il presidente Paolo Russo.
  Naturalmente, questa Commissione, con questa presidenza, è stata in grado di portarla fino in fondo. Voglio ringraziare, inoltre, l'onorevole Cenni, con cui siamo Pag. 6partiti su questo lavoro, il capogruppo del Partito Democratico, Oliverio Nicodemo, il Governo – soprattutto nella persona del Viceministro Andrea Olivero, che ha costantemente seguito questo provvedimento con un impegno e una vicinanza particolare – il presidente stesso e, naturalmente, tutti i colleghi, anche quelli che hanno avuto opinioni differenti rispetto alla soluzione finale.
  Credo che questa sia una legge perfettibile. Chiedo soltanto al Governo di apportare la dovuta attenzione al tema dell'osservatorio, perché quello sarà uno degli elementi fondamentali. Noi ci siamo concentrati un po’ sul cuore della legge e sull'attività connessa, ma è vero che l'osservatorio sarà lo strumento che consentirà di registrare l'attività di agricoltura sociale in questo Paese e potrà anche fornire in futuro le soluzioni normative a questo fenomeno importante, che sta crescendo e che recupera una dimensione dell'agricoltura connaturata alla sua storia aprendo al mondo sociale in un modo importante.
  Grazie.

  GIUSEPPE L'ABBATE. Finalmente abbiamo la prima legge della Commissione Agricoltura. Ci abbiamo impiegato forse un po’ troppo tempo, soprattutto se pensiamo che si tratta di un'iniziativa discussa già nella precedente legislatura. Auspico che, da adesso in poi, si possa dare maggiore impulso alle proposte di iniziativa parlamentare e che il Governo eviti di ingolfare i lavori dell'Assemblea con le decretazioni di urgenza.
  Questa è una legge di cui si aveva bisogno, perché alcune Regioni avevano già superato il Parlamento e cominciato a legiferare in maniera indipendente sulla materia dell'agricoltura sociale. Abbiamo bisogno di questo tipo di agricoltura per dare una possibilità a tutte le persone svantaggiate di potersi reinserire nella società. Quindi, ben venga questa legge.
  Ci sono solo due punti che noi non condividiamo e su cui abbiamo visioni diverse. Per questo condivido la parte dell'intervento del collega Fiorio in cui auspica che il Governo monitori bene l'effettiva applicazione della legge, in modo da poter eventualmente poi fare delle modifiche al fine di meglio disciplinare l'attività di questi operatori.
  I due punti che noi non condividiamo e che, quindi, ci porteranno all'astensione sul voto finale riguardano l'articolo 4, ossia, il primo, la possibilità di creare delle organizzazioni di produttori per gli operatori di agricoltura sociale. Riteniamo che tale articolo vada un po’ a snaturare, perché il lavoro delle OP è quello di andare verso una produzione, mentre per noi l'agricoltura sociale dovrebbe offrire una possibilità più alle persone svantaggiate per reinserirle e, quindi, prevedere più un lavoro di tipo sociale.
  Il secondo punto riguarda invece la platea di soggetti a cui è rivolta l'agricoltura sociale – definita dall'articolo – che, a nostro avviso, è un po’ troppo vasta e andrebbe ristretta. Condividiamo, invece, la soglia del 30 per cento che è stata inserita, perché crediamo che sia una tutela maggiore verso chi fa realmente agricoltura sociale.
  Ben venga, comunque sia, la legge. Invito nuovamente il Governo a monitorare ed eventualmente, durante i primi anni, a effettuare delle modifiche per andare a rendere la legge realmente utile per le persone svantaggiate a cui è rivolta.
  Grazie.

  ADRIANO ZACCAGNINI. Intervengo brevemente, perché ci siamo già espressi durante l’iter in sede referente. Noi del gruppo di SEL voteremo a favore, perché siamo contenti che questa iniziativa legislativa sia giunta a conclusione anche se i tempi non sono stati brevi. Ovviamente, questo ci indica anche un po’ quali siano i tempi per arrivare all'approvazione finale di una legge nei lavori parlamentari. La prenderemo, quindi, anche come punto di riferimento per le prossime proposte che porteremo in Commissione. Comunque, sicuramente è un buon risultato poiché si tratta di una legge che serviva al settore.

Pag. 7

  MASSIMO FIORIO. Scusate, ma ho omesso di ringraziare il relatore e vorrei farlo pubblicamente. Naturalmente, ringrazio anche gli uffici, nelle persone del dottor De Girolamo e della dottoressa Sindici, che sono stati preziosissimi in questo lavoro, come in altri.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Bene, grazie.
  Passiamo alla votazione finale. Avverto che la proposta di legge sarà subito votata per appello nominale. È, pertanto, richiesta, ai fini della validità della votazione, la presenza del numero legale, pari alla maggioranza dei componenti della Commissione.

Missioni e sostituzioni.

  PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, il deputato Catania è in missione.
  Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento i deputati Capozzolo, Mongiello, Schullian e Venittelli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Pagani, Capone, Gebhard e Minnucci.
  Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.
  Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
  (Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

  PRESIDENTE. Passiamo alla votazione nominale. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame. Invito i segretari a procedere all'appello nominale.
  Avverto, naturalmente, che i deputati che intendono votare a favore della proposta di legge risponderanno «sì» all'appello, quelli che intendono votare contro risponderanno «no», quelli che tendono astenersi risponderanno «mi astengo».
  (Segue la votazione).

  Dichiaro chiusa la votazione.
  Comunico il risultato della votazione:
   Proposta di legge – Fiorio ed altri; Russo e Faenzi; Franco Bordo e Palazzotto; Zaccagnini ed altri; Schullian ed altri: Disposizioni in materia di agricoltura sociale (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato) (C. 303-760-903-1019-1020-B):

   Presenti  30   
   Votanti  30   
   Astenuti   4   
   Maggioranza  16   
    Hanno votato  26    

  (La Commissione approva).

  Hanno votato sì: Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capone, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Gebhard, Lavagno, Marrocu, Minnucci, Oliverio, Palma, Pagani, Prina, Romanini, Russo, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Zaccagnini, Zanin.

  Si sono astenuti: Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Il presidente si associa ai ringraziamenti.
  Aveva chiesto di intervenire il relatore, onorevole Zanin.

  GIORGIO ZANIN, Relatore. Presidente, intervengo brevemente per ribadire il ringraziamento per questa fase, che peraltro non è stata così travagliata, grazie all'assenso manifestato dal Governo a procedere in sede legislativa.
  Io ritengo, però, che questa sia l'occasione giusta, associandomi anche a quanto hanno detto in precedenza alcuni colleghi, per ribadire almeno un paio di questioni. La prima è che questo momento diventa uno stimolo per tutti noi, in questa Commissione, a sviluppare un'attività particolarmente Pag. 8attenta nei prossimi mesi, perché questa è la prima legge di iniziativa parlamentare che giunge a compimento. Io credo che, per quanto riguarda una legislatura che ci auguriamo tutti trovi il suo compimento al termine, questo si configuri come lo spazio più opportuno per portare a maturazione questo percorso.
  C’è anche un segnale politico interno a questo tipo di approvazione. Lei ha appena dato conto del voto finale. Si tratta di un segnale chiaro e forte. In questa Commissione, laddove vi sono degli elementi di condivisione forte, si possono produrre delle azioni legislative abbastanza convergenti. Io credo che anche questa sia una cosa da non sottovalutare, proprio al fine di sviluppare una legislazione ancora più puntuale.
  Svolgo l'ultima considerazione. In qualità di relatore, io ho prodotto uno sforzo di sintesi per portare a termine il provvedimento nel più breve tempo possibile, ma la questione della gestione del tema della cooperazione sociale all'interno dell'agricoltura sociale resta un tema non risolto completamente.
  Io vorrei approfittare di questa occasione per dichiarare apertamente che sarà opportuno che in seno a questa Commissione e al Governo si prenda atto che occorre una mediazione rispetto a chi ha prodotto uno sforzo nel mondo dell'agricoltura sociale in termini di qualità, di tema e anche di sviluppo dell'agricoltura stessa come orizzonte per la salute. Credo che sia importante non trascurare questo aspetto e aggiungerlo ai valori positivi che questa legge porta indubbiamente con sé.

  PRESIDENTE. Grazie.
  Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo, il Viceministro Olivero.

  ANDREA OLIVERO, Viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ringrazio anch'io davvero di cuore questa Commissione per il lavoro fatto. Ringrazio il presidente, il relatore, e tutti i proponenti di questo provvedimento. Ringrazio veramente tutti i componenti per la grande disponibilità e anche – cosa non di poco conto – per la rapidità con la quale si giunge a questa conclusione.
  Noi abbiamo più volte auspicato che il provvedimento avesse un iter rapido per poter far sì che diventasse immediatamente efficace a livello nazionale, anche in virtù della partenza dei Programmi di sviluppo rurale (PSR), e che l'agricoltura sociale diventasse una delle priorità e degli ambiti di investimento strategico per la nostra agricoltura nel territorio.
  Questa legge – ci tengo a sottolinearlo, ma lo colgo anche nei discorsi che abbiamo ascoltato quest'oggi – è una legge che pone un criterio fondamentale, quello di riconoscere un settore e di far sì che da parte dello Stato vi sia la presa d'atto di uno straordinario lavoro compiuto in questi anni dal mondo sociale e dal mondo agricolo insieme. Questo è un dato veramente molto importante.
  Qualcuno ha detto che dobbiamo essere pronti a fare modifiche in corso d'opera e ad adattare il testo. È stata richiesta una forte attenzione da questo momento in avanti a questo aspetto. Questo è lo stile e la logica della sussidiarietà. Lo Stato riconosce l'azione che autonomamente i corpi sociali mettono in campo e, mano a mano, prende atto e cerca di valorizzare e di sostenere. Non oggi diamo vita a una fattispecie che è stata creata da persone e organizzazioni che in questi anni hanno lavorato e hanno prodotto uno straordinario sistema sociale, che noi oggi valorizziamo e vogliamo riconoscere con questa norma.
  Questo Governo si assume fortemente questa responsabilità. Io sono particolarmente fiero che oggi questo sia il primo provvedimento di natura parlamentare approvato definitivamente dalla Commissione, un provvedimento che giaceva fermo già dalla scorsa legislatura e che oggi si porta a compimento per questa disponibilità parlamentare, ma, io credo, anche per la scelta che il Governo ha fatto di questo approccio, che è particolarmente importante e che ritengo potrà portarci a buoni risultati anche nel futuro.
  Nel ringraziare tutta la Commissione, voglio ricordare che l’iter è stato sì travagliato, Pag. 9perché ogni disegno di legge ha le sue difficoltà, ma giunge comunque al termine in tempi stretti, e sottolineo ancora che il passo che oggi stiamo compiendo, che voi avete compiuto, è un passo estremamente rilevante. Il Governo è pronto ad accompagnarlo, a sostenerlo e anche a rafforzarlo con tutta la decretazione che sarà necessaria a partire dal testo approvato, affinché possa diventare immediatamente efficace e produrre effetti benefici nell'interesse del settore agricolo e della coesione sociale.
  Questa è una legge di economia sociale, che offre la prospettiva di responsabilità sociale al comparto agricolo, il quale naturalmente aveva già al suo interno, come ho detto, tutto questo, ma che oggi vede riconosciuto questo obiettivo di responsabilità sociale. Credo che questo sia un passaggio importante anche da un punto di vista culturale e strategico, di cui, come componente del Governo, sono particolarmente fiero.
  Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie.
  Ha chiesto di poter intervenire l'onorevole Russo.

  PAOLO RUSSO. Vorrei cogliere l'occasione dell'approvazione in sede legislativa di questa norma, peraltro attesa, sulla quale si è lavorato da tempo, per sollecitarla, presidente – nell'ambito del rispetto dei lavori e del lavoro dell'altro ramo del Parlamento, ma immagino nell'ambito di colloqui e rapporti istituzionali con il presidente della Commissione Agricoltura al Senato – a misurare la possibilità che anche quella Commissione possa esaminare talune proposte che noi abbiamo già approvato in questo ramo e che giacciono da qualche mese.

  PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Bordo.

  FRANCO BORDO. Vorrei soltanto esprimere il mio rammarico per non aver potuto esprimere il voto finale a questa legge, anche se il gruppo di SEL, ovviamente, è rappresentato. Vorrei dire quanto anch'io personalmente, abbia creduto molto in questo lavoro e potuto portare il mio convinto contributo.
  Anch'io penso che questo sia un riconoscimento di quanto è emerso nel Paese in questi anni e dello sforzo che abbiamo fatto, quello più bello, anche con qualche insoddisfazione, che io capisco e condivido anche, relativamente alla partita del sociale, che ovviamente ci deve tenere aperto questo sguardo.
  Da ultimo, l'ordine del giorno 0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1 Taricco, da me sottoscritto e accolto dal Governo ha un senso ben preciso: non soltanto con l'osservatorio, ma anche proprio con l'interlocuzione di questo mondo, penso che in sede parlamentare e in sede governativa si possa, senza rompere una mediazione che si è creata con tutti i settori, arrivare anche a quelle modifiche che un settore importante, quello del mondo del sociale, prima o poi si aspetta.
  Grazie a tutti per il lavoro che abbiamo fatto insieme.

  PRESIDENTE. Do la parola all'onorevole Oliverio.

  NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO. Signor presidente, siamo alla fase conclusiva dei lavori, ragion per cui posso intervenire senza creare turbative.
  Io vorrei veramente ringraziare tutti coloro che hanno partecipato in queste sedute. Devo dire che la Commissione, a prescindere dalle appartenenze politiche, è riuscita a elaborare un testo di legge che io ritengo abbia creato tante attese nei territori.
  Questo è un lavoro che va sicuramente ascritto a tutti i parlamentari che hanno presentato il testo di legge. Mi riferisco in modo particolare all'onorevole Cenni, ma anche all'onorevole Russo, all'onorevole Bordo e a tutti coloro i quali hanno presentato un progetto di legge, che poi abbiamo riunito.
  Tuttavia, credo che la cosa più importante sia che questa esigenza avvertita nel territorio abbia trovato una corrispondenza Pag. 10reale da parte della Commissione. Credo che noi, avendo iniziato il nostro lavoro partendo dal concetto di imprenditore agricolo, abbiamo saputo coniugare sia le imprese agricole, sia la cooperazione sociale. Si tratta di due temi fondamentali, che ci hanno consentito di fare una legge equilibrata, una legge che io credo oggi possa rispondere veramente alla ricchezza di questo mondo del volontariato, che tanto ha fatto in questo settore.
  Devo dire anche un'altra vicenda. L'agricoltura in questo modo è esaltata anche nella sua concezione di multifunzionalità, che sicuramente è auspicata dall'Europa. Credo che l'Italia, con questa legge, possa fare veramente da apripista a una nuova concezione di multifunzionalità dell'agricoltura e anche di welfare community, che credo questa legge voglia rappresentare.
  Grazie a tutti.

  PRESIDENTE. Grazie.
  Dichiaro conclusi i nostri lavori.

  La seduta termina alle 9.25.

Pag. 11

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e delle competenze regionali, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo, dirette a realizzare:
   a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
   b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
   c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
   d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Pag. 12Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1.
  3. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
  4. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
  5. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
  6. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Art. 3.
(Riconoscimento degli operatori).

  1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia al fine di consentire il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).

  1. Gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti dell'agricoltura sociale, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con le norme nazionali di applicazione.

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Art. 5.
(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).

  1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

Art. 6.
(Interventi di sostegno).

  1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
  2. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  4. All'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti».
  5. Con apposito decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. Nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

Art. 7.
(Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

  1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito Pag. 14l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, di seguito denominato «Osservatorio», al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
   b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
   c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
   d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
   e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

  2. L'Osservatorio cura il coordinamento della sua attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura sociale.
  3. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed è composto da:
   a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
   b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime;
   d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale, designati dalle reti medesime;
   e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
   f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della medesima legge n. 383 del 2000;
   g) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative.

  4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto da adottare entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Pag. 15per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e 4) e, alla lettera d), sopprimere le seguenti parole:, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
2. 1. L'Abbate, Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, Lupo, Parentela.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
(C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

ORDINI DEL GIORNO

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    il fenomeno emergente dell'agricoltura sociale è la risultante di almeno due movimenti sociali ed economici di grande rilevanza, a cui va dedicata, come la presente norma in effetti dedica, la massima attenzione;
    sono da annoverare in questo ambito attività svolte da una significativa rappresentanza di aziende agricole che, in virtù di significative sensibilità esistenti all'interno delle stesse ed in risposta a bisogni evidenziati dalle comunità e dai territori in cui queste sono inserite, hanno sviluppato servizi di natura sociale nei molteplici campi dell'educazione, della salute e della fragilità sociale ed in generale della tutela e della cura delle persone più deboli, con una innovativa proposta di servizi;
    sono altresì da annoverare in questo ambito attività di conduzione fondi, allevamento, trasformazione o altre attività agricole, realizzate da cooperative o altri soggetti sociali, nell'ambito delle loro attività di inserimento al lavoro o di cura di soggetti svantaggiati, ai sensi della normativa vigente;
    la legge in approvazione prevede che siano riconosciute come agricoltura sociale, pur in proporzione della sola quota di attività agricola, le sole cooperative sociali che, abbiano prodotto almeno il 30 per cento del loro fatturato con le attività agricole;
    detta scelta rischia di comportare come conseguenza che gran parte delle cooperative sociali che hanno in questi anni fatto la storia e creato l'idea stessa di agricoltura sociale nei fatti, non raggiungendo i requisiti richiesti, non siano, ai sensi della presente legge, riconosciute giuridicamente come agricoltura sociale;
    che vi sono nel settore importanti opportunità di crescita che è nell'interesse generale poter cogliere creando gli idonei strumenti normativi;
    che è interesse delle Istituzioni e dello stesso quadro normativo di interpretare compiutamente la realtà di fatto, e che, affinché ciò possa avvenire compiutamente, è necessario poter disporre in questo caso dei dati relativi alle cooperative sociali che svolgono attività agricola,

impegna il Governo

a fornire alle competenti Commissioni agricoltura di Camera e Senato i dati relativi alle cooperative sociali che operano in agricoltura sviluppando un fatturato complessivo agricolo di almeno 7000 euro, che è la soglia di esonero per i piccoli imprenditori da alcuni adempimenti formali e sostanziali, e che per questo potrebbe rappresentare, dopo le opportune verifiche, un valido punto di riferimento.
0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/1. Taricco, Prina, Zanin Cenni, Franco Bordo, Zaccagnini.

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  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutata con favore la predisposizione di una normativa organica volta a disciplinare la multifunzionalità delle imprese agricole e il loro potenziale utilizzo per attività di integrazione e terapeutico-riabilitative;
    preso atto che nella programmazione 2014-2020 l'agricoltura sociale è una delle priorità inserite nell'Accordo di Partenariato nell'ottica di consentire un pieno utilizzo della multifunzionalità delle aziende agricole al fine di sperimentare modelli di welfare in grado di valorizzare il capitale sociale dei territori rurali;
    visto tuttavia che il provvedimento in parola considera attività di agricoltura sociale quelle dirette a realizzare l'inserimento socio lavorativo non soltanto di soggetti svantaggiati e disabili ma anche di lavoratori considerati svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 4) del regolamento UE 651/2014, ovvero coloro che: non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; hanno superato i 50 anni di età; vivono con una o più persone a carico; sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se appartengono al genere sottorappresentato; appartengono ad una minoranza etnica e hanno necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;
    ritenuto che l'inclusione, tra i beneficiari, delle persone che, più che svantaggiate o disabili, si trovano semplicemente in una condizione di «ridotta contrattualità» trasforma di fatto le attività di agricoltura sociale in opportunità di inserimento lavorativo per soggetti non realmente svantaggiati, assegna all'agricoltura sociale una funzione più assistenziale che sociale in senso proprio ed espone al forte rischio di favorire utilizzi impropri delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge,

impegna il Governo

nella emanazione del decreto di cui all'articolo 2, a predisporre stringenti modalità e requisiti minimi relativi alle attività di agricoltura sociale, al fine di consentire la fruizione delle stesse ai soggetti realmente bisognosi di attività di integrazione e terapeutico riabilitative e di escludere qualsiasi utilizzo improprio delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste alla legge.
0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2. Gagnarli.

  La XIII Commissione,
   esaminato il provvedimento in titolo,
    valutata con favore la predisposizione di una normativa organica volta a disciplinare la multifunzionalità delle imprese agricole e il loro potenziale utilizzo per attività di integrazione e terapeutico-riabilitative;
    preso atto che nella programmazione 2014-2020 l'agricoltura sociale è una delle priorità inserite nell'Accordo di Partenariato nell'ottica di consentire un pieno utilizzo della multifunzionalità delle aziende agricole al fine di sperimentare modelli di welfare in grado di valorizzare il capitale sociale dei territori rurali;
    visto tuttavia che il provvedimento in parola considera attività di agricoltura sociale quelle dirette a realizzare l'inserimento socio lavorativo non soltanto di soggetti svantaggiati e disabili ma anche di lavoratori considerati svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 4) del regolamento Pag. 19UE 651/2014, ovvero coloro che: non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito; hanno superato i 50 anni di età; vivono con una o più persone a carico; sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se appartengono al genere sottorappresentato; appartengono ad una minoranza etnica e hanno necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;
    ritenuto che l'inclusione, tra i beneficiari, delle persone che, più che svantaggiate o disabili, si trovano semplicemente in una condizione di «ridotta contrattualità» trasforma di fatto le attività di agricoltura sociale in opportunità di inserimento lavorativo per soggetti non realmente svantaggiati, assegna all'agricoltura sociale una funzione più assistenziale che sociale in senso proprio ed espone al forte rischio di favorire utilizzi impropri delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge,

impegna il Governo

nella emanazione del decreto di cui all'articolo 2, a predisporre stringenti modalità e requisiti minimi relativi alle attività di agricoltura sociale, al fine di consentire la fruizione delle stesse ai soggetti realmente bisognosi di attività di integrazione e terapeutico riabilitative e di escludere qualsiasi utilizzo improprio delle possibilità di reclutamento agevolato di forza lavoro previste dalla legge.
0/303-760-903-1019-1020-B/XIII/2.(Nuova formulazione). Gagnarli.