XVII Legislatura

VI Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 4 di Mercoledì 24 febbraio 2016

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Bernardo Maurizio , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE TEMATICHE RELATIVE AI RAPPORTI TRA OPERATORI FINANZIARI E CREDITIZI E CLIENTELA

Audizione dei rappresentanti di ASSOFIDUCIARIA.
Bernardo Maurizio , Presidente ... 3 
Cattaneo Michele , presidente di ASSOFIDUCIARIA ... 3 
Bernardo Maurizio , Presidente ... 8 
Alberti Dino  ... 8 
Cattaneo Michele , presidente di ASSOFIDUCIARIA ... 8 
Pelillo Michele (PD)  ... 9 
Cattaneo Michele , presidente di ASSOFIDUCIARIA ... 9 
Pagano Alessandro (AP)  ... 10 
Cattaneo Michele , presidente di ASSOFIDUCIARIA ... 10 
Paglia Giovanni (SI-SEL)  ... 11 
Cattaneo Michele , presidente di ASSOFIDUCIARIA ... 11 
Bernardo Maurizio , Presidente ... 12 

ALLEGATO: Documentazione depositata dal dottor Cattaneo ... 13

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà- Berlusconi Presidente: (FI-PdL);
Area Popolare (NCD-UDC): (AP);
Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL;
Scelta Civica per l'Italia: (SCpI);
Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA);
Democrazia Solidale - Centro Democratico: (DeS-CD);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI;
Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P;
Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR;
Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURIZIO BERNARDO

  La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione dei rappresentanti di ASSOFIDUCIARIA.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, l'audizione dei rappresentanti di ASSOFIDUCIARIA.
  Saluto, a nome di tutta la Commissione, il Presidente, dottor Michele Cattaneo, il Segretario generale, avvocato Lucia Frascarelli, e il Responsabile Area normativa e regolamentare, dottor Matteo Sagona.
  Nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla nostra Commissione sul rapporto tra il sistema bancario italiano e i contribuenti, abbiamo individuato una serie di soggetti affinché espongano la loro posizione su tale tematica, tenuto conto del ruolo che ciascuno di essi ricopre sia come organismo organizzato sia in funzione della loro posizione all'interno del sistema bancario.
  Lascio quindi la parola al Presidente di ASSOFIDUCIARIA, Michele Cattaneo.

  MICHELE CATTANEO, presidente di ASSOFIDUCIARIA. Ringrazio il presidente e la Commissione per l'opportunità di raccontare un po' di noi e della nostra attività nel corso del tempo. Tale opportunità non ci viene offerta di frequente e me ne rammarico perché il nostro è uno degli istituti più vitali dell'intero panorama finanziario italiano. Basti pensare che la legge istitutiva delle società fiduciarie risale al 1939 e da allora non è stata mai modificata, il che non vuol dire che sia obsoleta, ma che è semplicemente longeva, perché, come tutte le norme ben scritte, ottiene i risultati che si prefigge e dura nel tempo.
  Le società fiduciarie nascono in un momento storico molto delicato, per assicurare determinati scopi e sopravvivono a quel momento storico, trovando una particolare vitalità in funzioni specifiche all'interno dell'ordinamento.
  La legge del 1939 stabilisce che «sono società fiduciarie le entità che si occupano in forma di impresa dell'amministrazione di beni per conto di terzi, dell'organizzazione di aziende e della rappresentanza dei portatori di azioni ed obbligazioni». La legge del 1939 descrive quindi tre attività, variamente interpretabili, utilizzando termini che non hanno una definizione precisa.
  Il concetto di amministrazione di beni è, infatti, molto ampio, non esistendo alcuna norma del Codice civile che definisca esattamente il concetto di amministrazione, il quale è citato solo nell'ambito della disciplina sui contratti bancari, in cui si parla di amministrazione di titoli. Sappiamo, tuttavia, che nella vita quotidiana il concetto di amministrazione è sempre presente nei casi in cui un individuo o una serie di individui demandano a un terzo, che ha caratteristiche professionali più avanzate rispetto alle proprie, il compimento di atti giuridici per loro conto. Pag. 4
  Anche «organizzazione di aziende» e «rappresentanza di portatori di obbligazioni» sono concetti economici non particolarmente scientifici, ma è nell'amministrazione di beni per conto di terzi che le società fiduciarie svolgono la loro attività nell'ambito dell'ordinamento.
  La fortuna delle società fiduciarie è iniziata quando sono declinati gli strumenti di fiducia esteri. Può sembrare un paradosso, tuttavia fino al 1979 le società fiduciarie in Italia esistevano ma non amministravano beni, perché tutti i beni significativi erano intestati in paradisi fiscali esteri.
  Le società fiduciarie hanno cominciato ad avere beni da amministrare nel 1979, quando fu approvata dal Parlamento italiano la prima legge in materia di aspetti penali dell'esterovestizione dei beni posseduti in Italia. Definendo illecito penale il possesso di beni in Italia per il tramite di società estere si volle, nello stesso tempo, assicurare a chi si «pentiva» la possibilità di farlo mantenendo la riservatezza, cosa che, allora, era una caratteristica dell'ordinamento.
  Tenete conto che la riservatezza ancora oggi caratterizza molti aspetti della vita privata ed economica, ma sono stati notevolmente ampliati i margini di conoscenza che l'ordinamento si è assicurato, per numerosi motivi; nel 1979, invece, era consentita una riservatezza di più ampio impatto, la quale era peraltro sempre esclusivamente connessa ai rapporti con terzi non dotati di uno specifico potere di indagine.
  Questo è uno degli equivoci che, purtroppo, hanno condannato le società fiduciarie a essere considerate, per lungo tempo, uno strumento di occultamento, mentre in realtà non è così, perché da sempre e fin dal momento della loro costituzione le società fiduciarie sono state aperte a tutti i controlli, da parte di qualunque soggetto l'ordinamento designasse come controllore. Alcune leggi, ad esempio, specificavano che il possesso di partecipazioni in una società in misura superiore a determinate percentuali dovesse essere comunicato alla Consob, o prevedevano l'apertura delle fiduciarie ad accessi da parte dell'amministrazione finanziaria; nessuno strumento di occultamento può convivere con queste realtà ispettive operative.
  Le società fiduciarie sono state il luogo e l'ambito nel quale ha preso sostanza buona parte dell'innovazione finanziaria che ha caratterizzato l'evoluzione del nostro ordinamento, dagli anni '70 in poi. Prima che esistessero i fondi comuni di investimento esistevano gli enti di gestione fiduciaria e le amministrazioni collettive. Nel 1984, la legge eresse i fondi comuni di investimento a entità autonome.
  La gestione patrimoniale individuale nacque nell'ordinamento nel 1991, ma prima di allora le società fiduciarie amministravano dinamicamente beni per conto di terzi ed è nell'ambito delle società fiduciarie che ha avuto inizio la regolamentazione del mercato mobiliare, perché esse furono i primi soggetti ad avere a che fare con l'allora nascente Commissione nazionale per la società e la Borsa. Nel nostro ambito sono nate gestioni collettive, gestioni individuali, emissioni in titoli in massa, accettazioni bancarie, altri elementi che non potevano sorgere in un contesto diverso, perché la nostra è l'unica legge quadro che non definisce un oggetto specifico di attività, ma lascia ampio spazio all'inventiva.
  L'inventiva delle società fiduciarie si caratterizza per il tentativo di soddisfare i bisogni della clientela. Le società fiduciarie sono state il primo strumento con cui le banche hanno cercato di uscire dal novero dei loro compiti istituzionali. Le banche nascono per raccogliere risparmio ed erogare credito, ma oggi svolgono una serie di attività diversificate le quali, negli anni '80, non erano possibili, perché allora i servizi che furono poi disciplinati come servizi di investimento erano considerati non «bancarizzabili» e venivano affidati a entità specializzate possedute da banche: le società fiduciarie.
  Per questo motivo, nell'ambito delle società fiduciarie sono nate le gestioni patrimoniali individuali e altri servizi oggi acquisiti dalle banche, nel loro tentativo di divenire soggetto di interlocuzione universale con i portatori di interessi finanziari. Pag. 5
  Le fiduciarie hanno però mantenuto un elemento di caratterizzazione e di distinzione: esse non vendono niente di proprio, se non la loro capacità di servizio, posto che non possiedono prodotti finanziari. Sotto questo profilo hanno invece un compito preciso: amministrare per conto dei clienti, e ciò significa sviluppare con diligenza attività demandate, le quali consistono spesso in attività di mediazione fra l'offerta bancaria e la richiesta del cliente.
  Un tempo, quando la riservatezza era ancora possibile (sto parlando dei cosiddetti «anni di piombo») quello che il cliente cercava era la riservatezza circa il proprio possesso patrimoniale. Non desiderava infatti depositare i propri fondi presso una banca ritenuta permeabile e sottoporsi volontariamente a un rischio di rapimento, per cui ricorreva a un incarico fiduciario per essere rappresentato nei rapporti con la banca.
  Quegli anni sono passati, la riservatezza ha perso sempre più contenuto per quanto riguarda le attese dell'individuo e i servizi che allora erano fondati sulla riservatezza sono ora basati su un'altra caratteristica delle società fiduciarie: lo spossessamento. La fiduciaria detiene i beni che il cliente le demanda e spesso questi beni devono essere detenuti in garanzia, nell'interesse e per conto di soggetti diversi.
  Il caso tipico nel quale le società fiduciarie vengono utilizzate sono i patti parasociali di piccole e medie aziende: sia che si chiamino accordi fra soci, accordi fra creditori o fra compratore e venditore, c'è infatti bisogno di un individuo terzo che detenga i beni oggetto di un contratto, i quali devono essere assegnati all'una o all'altra parte in tempi diversi. Dai servizi fondati sulla riservatezza siamo quindi passati ai servizi fondati sullo spossessamento.
  Da ultimo, il nostro ruolo è diventato ancor più specifico: è diventato quello del sostituto d'imposta specializzato, laddove l'individuo intenda operare sull'estero e fruire di un sistema di tassazione dei suoi beni come se fosse in Italia. Spiego questo concetto. Da sempre la società fiduciaria è stata un sostituto d'imposta e, qualunque tipo di bene amministrasse, l'Agenzia delle entrate, piuttosto che l'ordinamento tributario, le hanno assegnato i compiti del sostituto d'imposta, soprattutto perché il campo di operatività erano titoli.
  L'individuo ha conosciuto la libertà, come cittadino dell'Europa, degli investimenti all'estero, libertà che poteva assumere due forme: l'investimento all'interno del tracciato previsto dall'ordinamento e l'investimento a prescindere da questo tracciato. Dimentichiamoci il secondo. Il primo è un investimento possibile, che vede il cittadino andare a investire all'estero, ma lo vede poi dover compilare la dichiarazione dei redditi in Italia per i redditi finanziari prodotti all'estero ovvero per i redditi relativo al possesso immobiliare.
  Se lo stesso cittadino investe in Italia, ha un sostituto d'imposta che praticamente gli consente di percepire il reddito al netto del prelievo tributario attraverso un'applicazione d'imposta alla fonte. Nel tempo, le società fiduciarie sono state riconosciute come sostituto d'imposta e, potendo assistere i cittadini italiani nei rapporti con entità finanziarie estere, è stato concesso loro di applicare ritenute alla fonte come se quei cittadini lavorassero in Italia. Quindi, esse sono gli unici soggetti che consentono ai cittadini italiani di investire all'estero avendo il medesimo trattamento fiscale dei propri investimenti, alla fonte, che avrebbero operando in Italia.
  Questa funzione è stata di estrema utilità quando si è trattato di far rientrare beni in Italia in occasione dell'applicazione del cosiddetto «scudo fiscale» e, da ultimo, della procedura di voluntary disclosure; i beni rientrati in Italia, infatti, hanno dovuto trovare un'allocazione presso entità equivalenti, al rientro nel territorio dello Stato. Se, però, per il denaro è facile migrare e quindi, quando una legge impone di reimportare i beni, è facile reimportarli presso un'entità italiana, non è così agevole reimportare un immobile o una partecipazione in una società.
  È stato quindi messo a punto uno schema di cosiddetto «rimpatrio giuridico», che ha visto le società fiduciarie come destinatarie di questi rientri. Si può Pag. 6quindi affermare che le società fiduciarie hanno contribuito alla costruzione dell'ordinamento giuridico, tributario e di investimento, oggi fruibile da chiunque.
  La storia delle società fiduciarie però si evolve in parallelo con i bisogni che gli individui rappresentano. Noi abbiamo alle nostre spalle decine di migliaia di clienti e amministriamo valori per oltre 110 miliardi di euro. Non tutti i nostri clienti sono di fascia elevata, molti di essi appartengono a una fascia medio-bassa, perché i bisogni hanno mille sfaccettature: può essere utile essere sostituiti nel rapporto con un intermediario finanziario nel caso in cui un individuo intrattenga due o tre rapporti e le società fiduciarie lo rappresentano con l'entità B o C e gli rendono un servizio utile fornendogli un rendiconto cumulato, cosicché quel soggetto deve leggere un solo documento, anziché una serie di documenti. È questo un genere di necessità elementare, ma frequentissimo.
  C'è poi il caso in cui si voglia intrattenere un rapporto con un'entità ma ci si preoccupi della solidità dell'entità stessa, e si decida, quindi, di ripartire i propri investimenti. Dividere oggi è una parola che si accompagna al concetto di bail-in, laddove la possibilità di aprire più rapporti e di avere un soggetto che informa sulle nuove tematiche connesse a un possibile default della banca può essere assolutamente importante.
  La società fiduciaria non ha niente da vendere, se non la sua capacità di assistere il cliente nelle scelte. Non si tratta quindi di guidarne le scelte, perché, in fatto di investimenti, guidare è un'attività, ad oggi, ancora riservata, in modo assurdo, a SIM e soggetti che svolgono attività finanziaria.
  Il fatto che, purtroppo, la guida sia demandata a chi ha qualcosa da vendere provoca molto spesso i danni a cui tutti abbiamo assistito. Sarebbe forse meglio separare l'attività di advisoring dall'attività di investimento, altrimenti è chiaro che prevalgono le logiche del condurre il soggetto a compiere passi non sempre sostenuti da qualità e terzietà del suggerimento, ma tant'è: il nostro ordinamento, come tanti altri ordinamenti, contempla questi ibridi.
  La realtà è che noi non abbiamo nulla da vendere, il nostro è un rapporto che costa poco nonostante comporti molti rischi, perché, purtroppo, operiamo con strumenti giuridici che ci rendono responsabili nei confronti del cliente.
  Abbiamo però ancora molto da dire, perché ci evolviamo a seconda del cambiamento dei bisogni. Più l'ordinamento diventa complesso, maggiormente l'individuo ha bisogno di essere rappresentato; più l'ordinamento pone rischi a carico dell'individuo, maggiormente l'individuo si chiude «a riccio» rispetto ad esso, ovvero cerca soluzioni a questi rischi.
  Faccio due esempi semplicissimi: l'imprenditore e l'amministratore di una società. Oggi questi due soggetti sono come parafulmini, perché, qualunque cosa facciano, ne rispondono con il loro intero patrimonio. Ciò non è logico perché chi avvia un'impresa intende porre come capitale di rischio quella parte del proprio patrimonio che ha deciso di utilizzare per l'impresa, ed è illogico che debba rischiare tutto: ciò rappresenta un freno all'attività imprenditoriale.
  Non è vero che con società che abbattono i limiti di capitale ma associano a questo la totale responsabilità dell'individuo si agevolano gli investimenti; è anzi vero l'esatto contrario: in un mondo che funziona dal punto di vista economico, l'individuo avvia un'impresa strutturata come società di capitali, perché questa è ciò che offre al mercato e nel caso in cui si commettano degli errori. L'affidamento deve essere fatto su ciò che è visibile, non su ciò che si intravede.
  In ogni caso, questa realtà induce l'individuo a cercare forme di parziale sottrazione dei suoi beni da un rischio futuro e non manifesto, in quanto non vuole mettere in gioco tutto il suo patrimonio in un'attività di impresa; ha bisogno di pensare prima alla sua famiglia. Purtroppo le uniche risposte che il nostro ordinamento dà sono strumenti di diritto non italiani, come i trust, o l'abuso di strumenti giuridici italiani, come, ad esempio, le polizze assicurative vita. Pag. 7
  Nell'ordinamento giuridico ci sono gli strumenti necessari come, ad esempio, le comunioni dei beni e, a tale fine, si possono anche rispolverare le basi dell'attività fiduciaria, cioè quei vecchi contratti fiduciari traslativi della proprietà alla società fiduciaria, in funzione di ponte verso il futuro. In questo modo si affidano beni alla fiduciaria affinché essi siano utilizzati per mantenere la propria famiglia o per mantenere un figlio disabile.
  Se, nel frattempo, si corre un rischio nell'ambito della propria attività di amministratore di una società, si paga e si risponde di tale rischio con una fetta importante della propria attività reddituale o patrimoniale, ma non con tutto.
  Quello che noi chiediamo oggi è quindi che l'ordinamento smetta di essere esterofilo: è inutile ratificare convenzioni strane che portano i nostri cittadini a regolare i loro rapporti in base alle leggi di Paesi molto diversi dal nostro. Oggi si fanno trust regolati dalla legge di Cipro.
  Ci sono strumenti che hanno una loro regolamentazione fiscale e giurisprudenziale, come è stato affermato da un'infinità di soggetti; non vengono utilizzati quindi per violare le norme di diritto in materia di successioni piuttosto che in materia di responsabilità creditizia, ma servono semplicemente per far sì che un soggetto possa affermare: «la mia famiglia deve vivere anche se io rischio». Il rischio oggi è presente in qualunque attività appena «sopra le righe», perché rischiano coloro che svolgono le funzioni di controllo nelle banche, rischiano gli auditors, così come i soggetti che intraprendono.
  Un'altra cosa che abbiamo imparato in questo periodo è che il nostro sistema di garanzia è ormai superato. Esso ha mostrato la corda proprio in presenza della crisi del credito, la quale ha causato la perdita di miliardi di euro di patrimonio perché i beni dati in garanzia hanno sofferto di un sistema ormai superato e devono essere venduti attraverso licitazioni pubbliche.
  Le banche sono indotte a svendere questi beni e da ciò derivano percentuali di raffronto fra il valore del credito e il bene esitato che hanno indotto sia la Banca d'Italia sia gli organi dell'ordinamento europeo a ciò preposti a valutare la sottopatrimonializzazione della banca e a imporre, quindi, alle banche italiane la ricostituzione di capitale per inadeguatezza delle fonti di garanzia.
  Tutto ciò avviene perché se un creditore detiene un bene nella forma del pegno e dell'ipoteca e il bene detenuto nella forma del pegno e dell'ipoteca deve essere esitato in un certo modo, è impossibile gestirlo attraverso una licitazione privata, e soprattutto è impossibile cederlo a un terzo dicendogli: «tieni questo bene e mettilo a reddito; utilizza il reddito ottenuto per pagare prima di tutto me e poi il creditore; cerca poi di vendere, privatamente, il bene al meglio e di usare il denaro ottenuto dalla vendita per estinguere il mio debito e dare il resto al debitore».
  Il nostro ruolo consiste nell'amministrare beni nell'interesse congiunto del creditore e del debitore, l'abbiamo sempre fatto e lo facciamo per le imprese italiane quando gestiamo escrow agreement nell'ambito di transazioni internazionali, cioè gestiamo somme depositate a garanzia quando compriamo soggetti esteri o quando soggetti esteri comprano da noi; c'è sempre una fase dedicata all'osservazione, durante la quale si cerca di capire se la verità corrisponda esattamente al dichiarato e in cui, quindi, determinate somme vengono depositate in garanzia.
  Noi facciano gli escrow agent, ma ci manca un riconoscimento legislativo (anche se non nel nostro caso specifico), ci mancano cioè gli strumenti giuridici necessari. Oggi deteniamo beni in base a un mandato e, quindi, il bene resta di proprietà di colui che ce lo affida. In futuro dovremmo poter detenere beni in base a strumenti diversi: in base al mandato, se la volontà sarà di lasciarlo nella sfera proprietaria di coloro che ce lo affidano, ma anche con effetto traslativo, se la volontà sarà invece quella di sottrarre il bene alla sfera giuridica del possessore, per tenerlo – passatemi il termine – «parcheggiato» finché non si verifica un dato evento. Pag. 8
  In questo ambito, noi chiediamo il supporto e la condivisione dei nostri obiettivi e rivendichiamo una funzione importante, in virtù sia del nostro passato sia delle nostre capacità operative. Ogni giorno mettiamo tali capacità a disposizione dell'ordinamento, operando come sostituti d'imposta e, come abbiamo dimostrato nell'ambito della disciplina sugli «scudi fiscali» e sulla cosiddetta voluntary disclosure, svolgiamo un ruolo utile. Ormai tutti, a partire dai magistrati che sempre più ci aiutano a uscire da una posizione equivoca, hanno capito che non siamo uno strumento, per così dire, diabolico: siamo una parte dell'ordinamento, a disposizione di coloro che hanno esigenze particolari e chiedono di essere soddisfatti da entità riconosciute dall'ordinamento stesso.
  Ho letto oggi, con soddisfazione, i risultati di un'indagine conoscitiva svolta a livello internazionale dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle attività antiriciclaggio e sulla qualità dei soggetti che operano nel mondo dell'antiriciclaggio: le società fiduciarie italiane sono state classificate come uno dei soggetti a minor rischio di riciclaggio, con buona pace di tutti coloro che ancora pensano diversamente.
  Ripeto: abbiamo fatto passi da gigante e stiamo vivendo proprio in questi giorni il passaggio delle società fiduciarie di matrice bancaria e di quelle dotate di maggior patrimonio sotto il diretto controllo di Banca d'Italia. Saremo quindi ancora gli enti più controllati di tutto l'ordinamento, posto che normalmente di controllore ce n'è uno, mentre noi abbiano l'organo istitutivo, che è il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'Italia, oltre a Consob e Ania.
  Ho concluso la mia relazione e sono a vostra disposizione per le domande che vorrete pormi.

  PRESIDENTE. Grazie, dottor Cattaneo. Chiedo ai colleghi se vi siano interventi, anche se devo dire che il Presidente di ASSOFIDUCIARIA è stato molto chiaro nella sua esposizione su molti punti e in riferimento a diversi istituti che presentano importanti profili di delicatezza, svolgendo il suo intervento con un livello di approfondimento che ha messo in luce anche aspetti spesso trascurati.

  DINO ALBERTI. Ringrazio innanzitutto il dottor Cattaneo per l'audizione e, poiché è stata citata la voluntary disclosure, vorrei chiedere un vostro parere sull'esito di tale procedura per sapere se, a vostro avviso, essa abbia rispettato le aspettative.

  MICHELE CATTANEO, presidente di ASSOFIDUCIARIA. Abbiamo letto i risultati pubblicati e, dal nostro punto di vista, si è soltanto «sfiorato» il risultato potenzialmente ottenibile. Dico questo perché, come abbiamo evidenziato da tempo, la voluntary disclosure era uno strumento che avrebbe dovuto riguardare, inizialmente, il possesso di beni all'estero e ha concluso il suo iter con una legge che ha visto il rientro delle attività finanziarie dall'estero.
  C'è una grande differenza tra beni e attività finanziarie, perché nel concetto di beni rientrano oggetti come le opere d'arte e d'antiquariato, i beni immobili, le partecipazioni, i marchi e i brevetti, mentre tra le attività finanziarie ci sono i titoli. Abbiamo la sensazione che, strada facendo, si sia dimenticato qualcosa.
  Il nostro ruolo di preposti al rientro giuridico delle attività finanziarie è stato soppiantato dalla legittimazione che è stata data al mantenimento dei beni all'estero in cambio di dichiarazioni dell'intermediario estero e dall'improvvisa trasformazione di paradisi fiscali in località di villeggiatura. Però – ripeto – molto si è dimenticato per strada, forse perché è stata posta l'attenzione sulle attività finanziarie, su quello che si poteva reimportare, ma si è dimenticato un patrimonio immenso.
  Vorrei aggiungere che tale dimenticanza si è verificata non tanto per cattiva volontà, quanto per una sorta di disinformazione: di questa legge si è parlato molto anche sui giornali, ma si è parlato poco dei beni diversi dalle attività finanziarie. Ci si è occupati della Svizzera, del Lussemburgo e di altri Paesi per quanto riguarda i depositi e, in tale contesto, le banche svizzere hanno subito chiesto di regolarizzare la propria posizione perché hanno attese, per il medio periodo, di mantenimento delle Pag. 9proprie posizioni e sanno che non avrebbero potuto mantenerle rimanendo ferme al passato. Non si è parlato però di tutti i beni immobili all'estero che, ad esempio, circondano il lago di Lugano, i quali sono beni di proprietà di cittadini italiani che sono rimasti là.
  Tale disinformazione emergerà con l'applicazione delle normative sullo scambio di informazioni. Ci saranno molti «ops!», perché lo scambio di informazioni non riguarderà esclusivamente il possesso di attività finanziarie, ma riguarderà anche lo scambio di informazioni su redditi di varia natura, quelli immobiliari e anche quelli connessi alla negoziazione di opere d'arte piuttosto che altri redditi. Alcuni soggetti dovranno ammettere di aver dimenticato qualcosa, perché avranno somme di denaro che non sapranno come imputare: nel momento in cui alcuni beni verranno trasformati in denaro, infatti, queste persone andranno a chiedere agli ex depositari di depositare queste somme presso di loro ed essi risponderanno «no», perché le predette somme di denaro non hanno una provenienza lecita.
  Paradossalmente, l'intervento migliore è stato l'introduzione del reato di autoriciclaggio, che ha spaventato tutti, soprattutto i soggetti esteri, che potevano utilizzare interpretazioni, più o meno sofisticate, del concetto di riciclaggio, mentre il concetto di autoriciclaggio ha spaventato, non tanto perché sia chiaro, quanto perché, essendo abbastanza oscuro, induce l'individuo a decidere di non rischiare.
  Credo di aver risposto alla domanda del deputato Alberti anche parlando del desiderio di noi operatori del settore che si ponesse fine all'abuso degli strumenti esteri. Siamo un magnifico Paese, non abbiamo nulla di meno di altri, quindi perché il nostro cittadino deve essere costretto a emigrare?
  Sono andati all'estero sia gli evasori, i quali però lo faranno sempre, sia persone che, negli anni '80, hanno temuto l'instabilità del Paese, il pericolo di una politica complicata, poi il pericolo dei sequestri e infine quello connesso all'instabilità del sistema creditizio. Hanno portato all'estero i propri risparmi i pensionati e coloro che avevano pagato le tasse su di essi: i movimenti migratori verso l'estero sono sempre colpa nostra: si tratta di ricchezza che non viene investita in Italia, non trova riallocazione nelle imprese italiane, viene portata all'estero e vi resta.

  MICHELE PELILLO. Ringrazio anch'io il dottor Cattaneo per la relazione, che ho trovato molto interessante. Vorrei solo un chiarimento: lei assume che il successo del trust possa essere in qualche modo collegato a una carenza legislativa nei confronti delle società fiduciarie italiane?

  MICHELE CATTANEO, presidente di ASSOFIDUCIARIA. Assolutamente sì, perché le società fiduciarie italiane, per motivi storici, hanno dovuto limitare il loro campo di attività ai beni il cui reddito fosse tassato alla fonte e dal cui possesso derivasse una responsabilità civilistica circoscritta.
  Le faccio un esempio: perché le fiduciarie non si intestano beni immobili? Semplicemente perché, se cade un cornicione, la società fiduciaria risponde dei danni; per questo motivo la fiduciaria, all'interno dell'ampio novero dei beni, ha elettivamente preferito quelli che ne limitassero la responsabilità, come le partecipazioni.
  L'esigenza dell'individuo è però più complessa: ad esempio, quella di marito e moglie che hanno bisogno di un amministratore professionale di immobili il quale, qualora succeda loro qualcosa, possa amministrare questi immobili nell'interesse dei figli minori. La fiduciaria non può farlo, il professionista allora suggerisce il trust e l'ordinamento improvvisamente ha spianato la strada a questo strumento (siamo stati il primo Paese in Europa a recepire la Convenzione dell'Aja del 1985 in materia).
  Trust significa rapporto fiduciario: esso è nato in Inghilterra, dove lo esportarono i monaci Benedettini a favore dei nobili inglesi che dovevano partire per le crociate. Il trust era fatto per far sì che il nobile, se tornava dalla crociata, trovasse i suoi beni e affinché, in caso non fosse tornato, il beneficiario dei beni stessi fosse la Chiesa. Pag. 10Per questi motivi ne è stata data grande diffusione.
  L'ordinamento si è precipitato a riconoscere giuridicamente il trust, il quale è uno strumento di tutta dignità come strumento di fiducia; ciò che noi lamentiamo è che, dal punto di vista tecnico, le funzioni del trust devono essere regolate dalla legge di altri Paesi, perché la legge italiana ne riconosce gli effetti, ma non ne regola i rapporti.
  Ci sono legislazioni di altri Paesi che hanno grande dimestichezza con il trust, come gli ordinamenti di common law: in Inghilterra molte persone non possiedono i beni direttamente e utilizzano i trust; ci sono addirittura i trust di Stato per il possesso di beni immobiliari. Ad esempio, non si può possedere una casa a Chelsea se non tramite un trust. Il nostro Paese conosce, invece, e disciplina la fiducia, non il trust.
  Ci troviamo quindi in una situazione di squilibrio. Il trust non è soggetto alla normativa antiriciclaggio. Esso consiste in un rapporto contrattuale traslativo della proprietà che può essere realizzato da chiunque. Ciò non va bene: noi che siamo in prima linea in materia di prevenzione sappiamo che l'abuso è dietro l'angolo. Infatti, se forniamo strumenti come questo, legittimando la possibilità che un trust sia realizzato da chiunque senza che esso debba essere dichiarato, perché il soggetto che lo pone in essere non è tenuto alla responsabilità antiriciclaggio, si crea uno squilibrio.
  Noi siamo tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio e i rapporti che instauriamo sono comunicati all'Anagrafe dei rapporti finanziari, mentre una Trustee Company non è tenuta a tale obbligo, quindi c'è un vuoto normativo in questo senso. Chiediamo che a ciò venga posto rimedio e che il trust si costituisca solo tramite Enti controllati. Chiediamo inoltre che non si debba ricorrere a un ordinamento straniero per dirimere le controversie interne fra trustee, e protector o beneficiari, perché se esigenze di amministrazione professionale degli immobili ci saranno sempre, perché dobbiamo ricorrere a questi strumenti che comportano un forte rischio di abuso?
  Chi, come noi, fa questo mestiere ricorda quando ci arrivavano le prime richieste nell'ambito delle indagini sulla mafia e negli elenchi dei soggetti si trovavano Alfa Beta, di mesi 6, Beta Teta, di mesi 5, e noi, scherzando, immaginavamo il mafioso con la sua piccola lupara a 5 mesi, ma, a posteriori, si è scoperto che, in questi casi, veniva utilizzato abusivamente l'istituto della donazione al nascituro. Nessuno di noi ha mai pensato all'istituto della donazione al nascituro, invece ci avevano pensato i soggetti che avevano cose da nascondere!
  Se così è, occorre lottare per evitare che questi fenomeni allignino e far sì che determinati strumenti vengano gestiti da soggetti controllati. Questa è la nostra richiesta. Dobbiamo essere aperti al mondo e cercare di soddisfare i bisogni leciti e legittimi, ma l'abuso deve essere prevenuto. Se si diffonde la possibilità di vendere armi, prima o poi qualcuno le userà per sparare non ai bersagli, ma al coniuge, se invece la vendita di armi viene regolamentata, è più difficile che succeda. Questo è il concetto posto alla base delle nostre richieste.

  ALESSANDRO PAGANO. I beni che le fiduciarie amministrano ammontano a circa 110 miliardi di euro. Al riguardo vorrei chiedervi: quante sono le società fiduciarie?

  MICHELE CATTANEO, presidente di ASSOFIDUCIARIA. Le società fiduciarie sono circa 275. Di queste, 164 sono iscritte ad ASSOFIDUCIARIA e una quarantina appartengono a gruppi bancari. Le società fiduciarie di matrice professionale sono numerose, perché sono nate in affiancamento agli studi di commercialisti, per soddisfare le esigenze della clientela degli studi stessi. Quelle più strutturate sono emanazione del mondo bancario e, naturalmente, tra di esse abbiamo sia società fiduciarie appartenenti a Gruppi Bancari italiani, sia società fiduciarie emanazione di banche estere. C'è quindi una certa diversificazione.

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  GIOVANNI PAGLIA. Mi chiedevo quali fossero le finalità prevalenti, rispetto alla massa amministrata.

  MICHELE CATTANEO, presidente di ASSOFIDUCIARIA. Innanzitutto il dato relativo alla massa amministrata è un numero soltanto indicativo, perché individua la massa amministrata al suo valore nominale. Il valore nominale è il criterio di contabilizzazione che usiamo proprio perché siamo soggetti terzi rispetto al bene, per cui non ci importa sapere esattamente quanto esso valga; potrebbe avere quindi un valore molto più alto.
  La matrice è: finanza, impresa, famiglia. Interveniamo nelle imprese generalmente in situazioni dove c'è un nucleo imprenditoriale diversificato e, quindi, ci sono più soci e la convivenza tra di essi va gestita. Spesso lavoriamo per imprese che stanno vivendo una situazione di cambio generazionale, quindi il problema è che ci sono i soci e i loro eredi. Si tratta di contesti complessi, perché ogni imprenditore pensa di aver trasmesso ai propri figli la sua «genialità» imprenditoriale ma non sempre è così: ci sono famiglie che passano rapidamente dalla convivenza serena a situazioni di crisi e di lotta.
  Talora, sempre nell'ambito delle partecipazioni in società non quotate, svolgiamo ancora un ruolo di garante della riservatezza. Si pensi al caso in cui una società voglia comprare la sua concorrente e ci incarichi di effettuare un'esplorazione riservata, nella consapevolezza che, se essi svolgessero tale fase in prima persona, il prezzo aumenterebbe di default.
  Spesso nelle imprese gestiamo patti di sindacato, o stock option, come nel caso di società quotate. La stock option è un sistema di remunerazione del dipendente collegato all'andamento dell'impresa che non deve essere applicato soltanto alle società quotate. Oggi è chiaro infatti che un'impresa che ha una zavorra non proattiva non va avanti. Ha un buon andamento l'impresa che associa il lavoratore alla dinamica d'impresa.
  Una volta non era possibile applicare tale meccanismo perché gli imprenditori facevano molto «nero», quindi qual era il lavoratore disposto ad accettare una realtà simile sulla quale parametrare la condivisione dell'utile? Oggi l'evasione ha limiti sempre più ristretti, quindi è possibile innovare nell'ambito di questi schemi, i quali però presuppongono la presenza di un soggetto depositario. Se si scommette di distribuire una somma al conseguimento di un certo obiettivo, essa va affidata a un soggetto terzo che garantisca di non intaccarla finché non si saranno realizzati gli automatismi di questo obiettivo.
  Nell'ambito della famiglia si riscontrano i problemi maggiori nell'essere proattivi in assenza di idonei strumenti giuridici nazionali, perché, ad esempio, c'è il caso dei coniugi che sono in fase di separazione e avrebbero bisogno di affidare a qualcuno il patrimonio oggetto di divisione fino al momento in cui esso non verrà diviso, con l'incarico di amministrarlo al meglio e di attribuire metà del reddito a un coniuge e metà all'altro. Non abbiamo tuttavia lo strumento per fare tutto ciò. Stiamo studiando questi temi con il notariato, abbiamo lavorato con molti soggetti in questo senso: si tratta di argomenti di attualità: sia che si parli di unioni tradizionali sia che si affronti la questione delle unioni di tipo innovativo, infatti, si pone il problema della definizione dei rapporti economici i quali, per essere regolati, hanno bisogno di entità terze capaci di mettere d'accordo le parti.
  Svolgiamo poi un ruolo nel mondo della finanza, in quanto spesso sottoscriviamo per conto dei clienti rapporti con gestori, banche ed assicuratori. Questo è, ormai, un must quando il cliente decide di trasferirsi all'estero: se si è trovato benissimo con il suo gestore ticinese non deciderà mai di stipulare un rapporto di gestione con un gestore italiano, tuttavia se ci assegna l'incarico, ci occuperemo di tutte le questioni connesse alla fiscalità. Egli potrà quindi continuare a vivere felicemente il rapporto con il suo gestore straniero, avendo però assicurata la corretta fiscalità del suo portafoglio. Chi vuole procedere in questo modo si affida appunto a una società fiduciaria. Pag. 12
  Per quanto riguardo il peso percentuale delle diverse tipologie di rapporti amministrati fiduciariamente: il 70 per cento è rappresentato da rapporti finanziari, il 30 per cento da rapporti in ambito societario. La famiglia viene considerata nell'ambito societario.

  PRESIDENTE. Grazie, presidente Cattaneo. Autorizzo la pubblicazione, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, della documentazione da lei consegnata (vedi allegato) e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO

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