XVII Legislatura

II Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 6 di Giovedì 3 luglio 2014

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EFFICACIA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Audizione di rappresentanti dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.
Ferranti Donatella , Presidente ... 3 
Chieppa Roberto , Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato ... 3 
Ferranti Donatella , Presidente ... 5 
Sarro Carlo (FI-PdL)  ... 5 
Chieppa Roberto , Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Chieppa Roberto , Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Chieppa Roberto , Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Chieppa Roberto , Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Chieppa Roberto , Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato ... 6 
Patroni Griffi Filippo , Membro del Consiglio direttivo dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato ... 6 
Ferranti Donatella , Presidente ... 6 
Chieppa Roberto , Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7 
De Michele Gabriella , Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 7 
De Michele Gabriella , Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa ... 7 
Ferranti Donatella , Presidente ... 9 
De Michele Gabriella , Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa ... 9 
Prosperi Raffaele , Componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Prosperi Raffaele , Componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Prosperi Raffaele , Componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Prosperi Raffaele , Componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa ... 10 
Ferranti Donatella , Presidente ... 10 
Santoro Sergio , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Marotta Antonio (FI-PdL)  ... 11 
Ferranti Donatella , Presidente ... 11 
Santoro Sergio , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa ... 11 
Bazoli Alfredo (PD)  ... 11 
Santoro Sergio , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa ... 11 
Iannuzzi Tino (PD)  ... 11 
Santoro Sergio , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12 
Lo Presti Giampiero , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12 
Lo Presti Giampiero , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 12 
Lo Presti Giampiero , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi ... 12 
Ferranti Donatella , Presidente ... 13 
Cestaro Luca , Componente della Giunta e del Direttivo dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi ... 13 
Picone Savio , Componente del Direttivo dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi ... 14 
Lo Presti Giampiero , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi ... 15 
Ferranti Donatella , Presidente ... 15 
Lo Presti Giampiero , Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati amministrativi ... 15 
Ferranti Donatella , Presidente ... 15 
Iannuzzi Tino (PD)  ... 15 
Lo Presti Giampiero , Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi ... 15 
Ferranti Donatella , Presidente ... 16

Sigle dei gruppi parlamentari:
Partito Democratico: PD;
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: FI-PdL;
Scelta Civica per l'Italia: SCpI;
Sinistra Ecologia Libertà: SEL;
Nuovo Centro-destra: NCD;
Lega Nord e Autonomie: LNA;
Per l'Italia: (PI);
Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN);
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

Testo del resoconto stenografico
Pag. 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DONATELLA FERRANTI

  La seduta comincia alle 12.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  (Così rimane stabilito).

Audizione di rappresentanti dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario, con particolare attenzione all'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, l'audizione di rappresentanti dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.
  Sono presenti per l'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato il presidente, Roberto Chieppa, accompagnato da Damiano Nocilla, segretario dell'Associazione, e da Filippo Patroni Griffi, membro del Comitato direttivo; per il Coordinamento nuova magistratura amministrativa il presidente, Gabriella De Michele, accompagnata da Raffaele Prosperi, componente del Direttivo dell'Associazione, e da Filoreto D'Agostino, presidente del Tribunale amministrativo per la Sicilia; per l'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa il presidente, Sergio Santoro, accompagnato da Maria Grazia Vivarelli, consigliere del Tribunale amministrativo per il Lazio; e per l'Associazione nazionale magistrati amministrativi il presidente, Giampiero Lo Presti, accompagnato da Luca Cestaro, componente della Giunta e del Direttivo dell'Associazione, e da Savio Picone, componente del Direttivo dell'Associazione.
  Do la parola al presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, Roberto Chieppa.
  Se potete, vi chiedo di contenere gli interventi in 8-10 minuti al massimo, se vogliamo lasciare un po’ di spazio alle domande.

  ROBERTO CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato. Noi interveniamo, ovviamente, per gli aspetti del decreto-legge che riguardano la giustizia amministrativa e per quelli che riguardano il diritto sostanziale collegato alla fase processuale.
  Io penso che sia corretta l'indicazione del Governo di partire da una riforma della pubblica amministrazione, far seguire una riforma della giustizia e abbinare, già in questa prima sede, alcune norme processuali che sono state già inserite.
  Per semplificare e modernizzare la macchina burocratica, serve innanzitutto Pag. 4riformare la pubblica amministrazione e poi passare agli aspetti processuali. Questo può essere un motore per migliorare la competitività del Paese. Sappiamo, infatti, in questo momento di crisi, quanto l'Italia abbia bisogno di maggiore competitività. Molte norme del decreto-legge che ci chiamate a commentare vanno in questa direzione.
  Passo subito all'esame. Gli articoli 39 e 40 riguardano gli appalti, sotto il profilo sostanziale e sotto il profilo processuale. La nostra Associazione valuta con favore queste norme.
  L'articolo 39, sotto il profilo sostanziale, semplifica molto tutte le fasi formali dei requisiti ed evita che si vada a discutere davanti al giudice non di quale sia l'impresa migliore che debba aggiudicarsi un appalto, ma di quale sia l'impresa che sia riuscita a districarsi nella giungla di norme e di dichiarazioni e che, pur avendo tutti i requisiti, magari non li ha dichiarati bene. La norma che consente la sanatoria dei requisiti e l'ammissione dell'impresa che riesce a sanare i requisiti, poiché ne dispone, noi la valutiamo favorevolmente.
  Valutiamo anche favorevolmente l'accelerazione del processo in materia di appalti contenuta all'articolo 40. Al riguardo, però, facciamo un'osservazione collegata a una proposta emendativa di cui poi faremo avere il testo a brevissimo.
  La norma prevede che tutto il processo appalti si svolga nel periodo limitato di 60 giorni dalla proposizione del ricorso, entro i quali si arriva al giudizio definivo e alla sentenza definitiva. Questa norma è sostenibile solo se c’è una collaborazione da parte degli avvocati, i quali dovrebbero rispettare un principio generale già contenuto nel Codice, quello di sinteticità. Nelle varie versioni che avevamo visto pubblicate sui siti e che avevano riguardato proposte sfociate poi in questo decreto-legge c'era una norma sul principio di sinteticità. Si tratta di una norma che demandava al Presidente del Consiglio di Stato, così come accade in Corte di giustizia, di delineare i limiti massimi.
  Se noi vogliamo un processo appalti così veloce, non possiamo consentire che arrivino ricorsi di 100-150-200 pagine, come oggi avviene. Diversamente, il giudice amministrativo dovrebbe fare solo giudizi in materia di appalti, ma ciò significherebbe avere una giustizia a doppia velocità. A prescindere dall'alto contenzioso, questo non sarebbe neanche costituzionalmente compatibile. Noi, quindi, proporremo un emendamento all'articolo 40 che declina il principio di sinteticità.
  Passo ad altre questioni. Vi è la soppressione delle sezioni staccate del Tribunale amministrativo regionale, di cui parleranno anche le associazioni che poi sentirete, che sono le associazioni dei magistrati amministrativi di primo grado.
  Non è una questione che riguarda direttamente i Consigli di Stato. Non si tratta di difesa di posti o di presidenze, perché i Consigli di Stato non possono neanche partecipare per le presidenze dei posti di cui stiamo parlando. Non è, quindi, una questione corporativa.
  Ci limitiamo a segnalare che dei dubbi di costituzionalità sullo strumento del decreto-legge vi sono, e che sarebbero dubbi che, come ci ricorda la Corte costituzionale, con sentenze anche recenti, non sarebbero sanati in fase di conversione. Lo stesso fatto che il decreto-legge differisca dopo la conversione e l'entrata in vigore della disposizione, forse, sotto il profilo della necessità e urgenza, qualche dubbio lo crea.
  Anche per la magistratura ordinaria fu utilizzato lo strumento della delega legislativa per riordinare le sezioni. A noi sembra di capire che la ratio della norma non sia il contenimento della spesa, ma la razionalizzazione. Almeno questo si desume dalla relazione. Se è così, forse – lasciamo alla sede politica la valutazione – lo stralcio in un disegno di legge, lo strumento della delega legislativa e forse una riflessione più meditata sui numeri sono necessari. Da quei numeri poi si potrà magari ricavare che quelle sezioni staccate sono in parte da sopprimere e in parte no.
  Secondo me, numeri alla mano – numeri che, peraltro, sono già disponibili e che sono anche in allegato alla relazione Pag. 5di inaugurazione dell'anno giudiziario del Presidente del Consiglio di Stato – si può fare questo discorso. Sicuramente ci sono tre o quattro sezioni, che sono, tra l'altro, sedi di Corte d'appello, le quali hanno un contenzioso numericamente più rilevante delle altre e di cui forse si potrebbe valutare il mantenimento.
  Un'altra norma è l'articolo 2, comma 4, che pone un limite al sindacato sugli atti del Consiglio superiore della magistratura. Noi comprendiamo che questa norma nasce anche da alcuni eccessi in alcune pronunce giurisdizionali, a volte corrette in appello, che ci sono stati. Capiamo da dove nasce l'esigenza. Su questo siamo autocritici.
  Io rappresento, però, che ho registrato una preoccupazione tra i magistrati ordinari, anche tra i più giovani, sul fatto che comunque venga meno una tutela. Noi ci limitiamo a rappresentare che dei dubbi di costituzionalità ci sono. Sicuramente la norma, con la sua formulazione, è destinata a essere vagliata dalla Corte costituzionale.
  Del resto, l'alternativa è che o si va in Corte costituzionale, o si cerca a fatica un'interpretazione costituzionalmente orientata. Noi rappresentiamo che ci sono questi problemi tecnici e rimettiamo alla sede politica, anche in questo caso, lo scioglimento degli stessi. Si tratta di una norma forse collegata con uno dei dodici punti della riforma della giustizia che sono stati presentati dal Governo e che riguardano altri aspetti del Consiglio superiore della magistratura, per i quali è stata avviata la consultazione pubblica.
  L'articolo 1, che disciplina il ricambio generazionale, io penso sia uno dei punti qualificanti della norma. Vi viene portata l'età pensionabile anche per i magistrati a settant'anni, senza possibilità di ulteriori trattenimenti in servizio, con un periodo transitorio fino al dicembre 2015.
  Noi ravvisiamo una questione che probabilmente riguarda anche gli ordinari e che influisce su di noi. Molti di noi – io e tanti altri – provengono dalla magistratura ordinaria. Quando noi entrammo in magistratura ordinaria e approdammo poi anche ad altre giurisdizioni, l'età media di ingresso era ben al di sotto dei trent'anni: io entrai a ventiquattro e l'età era sui venticinque o ventisei.
  Oggi l'età media d'ingresso penso si aggiri sui trentuno o trentadue anni. Con l'età pensionabile a settanta non si raggiunge il periodo di quarant'anni per la pensione (sono quaranta o forse quarantadue, non ho ben capito). Segnalo questo punto perché potrebbe essere una motivazione non per allungare – c’è chi propone di portare l'età a settantadue – ma per rivedere il sistema dell'accesso in magistratura come accesso di secondo grado, che ha determinato questo innalzamento dell'età pensionabile.
  L'ultima questione, proprio flash, riguarda l'articolo 50, l'ufficio del processo per la magistratura ordinaria per adottare modelli organizzativi caratterizzati da innovazione o migliore impiego delle tecnologie per la ragionevole durata del processo a costo zero. Nell'ambito delle risorse disponibili sarebbe a costo zero l'estensione di questa norma anche per la magistratura amministrativa.

  PRESIDENTE. Do la parola ai deputati che intendano porre quesiti o formulare osservazioni.

  CARLO SARRO. Presidente, sarò telegrafico nella domanda. Abbiamo ascoltato le osservazioni, indubbiamente interessanti.
  Vorrei tornare un attimo sull'articolo 2, perché nel suo intervento il Presidente Chieppa faceva riferimento alla limitazione del perimetro del sindacato giurisdizionale. Io, invece, vorrei chiedere una valutazione, che sicuramente è stata condotta, sulla limitazione dell'ottemperanza alle pronunce del giudice amministrativo.
  Si crea una distinzione, sostanzialmente, tra l'ottemperanza ordinaria e l'ottemperanza rispetto alle pronunce rese in questa materia, eliminando due strumenti previsti alle lettere a) e b) o c) – non ricordo adesso esattamente – e, quindi, anche la compatibilità, in termini proprio di sistema, di questa norma con le garanzie Pag. 6costituzionali sull'effettività delle pronunce giurisdizionali.

  ROBERTO CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato. La questione più evidente, a mio parere, è quella sul manifesto eccesso di potere. Da giudice, io faccio fatica a distinguere un eccesso di potere semplice da un eccesso di potere manifesto. È vero che si possono richiamare gli atti di alta amministrazione, però questa è una distinzione un po’ complicata.
  Ovviamente, il problema si pone anche per l'ottemperanza. Per l'ottemperanza viene eliminato il riferimento a due possibilità, alle lettere a) e c) che lei ha richiamato. Io leggo la questione diversamente per l'ottemperanza, quantomeno per la parte in cui si evita che la determinazione venga fatta direttamente dal giudice. Sappiamo che in sede di ottemperanza il giudice amministrativo può fare il provvedimento amministrativo. In molti casi non lo fa e nomina il Commissario ad acta. Questo fatto io lo vedo meno grave, anche se è un profilo problematico.

  PRESIDENTE. È grave l'opposto, con riferimento alle nomine.

  ROBERTO CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato. Il fatto che ci siano stati eccessi è vero. Io sono partito da questa considerazione. Tuttavia, avere pronunce che non sono portate a esecuzione è un problema. Forse si potrebbe fare un distinguo.

  PRESIDENTE. Lei parlava in maniera serena di alcuni eccessi che ci sono stati, evidentemente, da tutte e due le parti, è ovvio, per motivare. Parlo di eccessi di nomine. Poi è stato imposto, in sede di ottemperanza, un nome.

  ROBERTO CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato. Nel ricorso in cui ci sono due controinteressati...

  PRESIDENTE. Credo che nasca da questo la problematica.

  ROBERTO CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato. La problematica nasce da questo. Nasce da alcuni eccessi che sono arrivati proprio alla fase dell'ottemperanza.

  PRESIDENTE. Sì, ma reciproci, perché dall'altra parte c’è un braccio di ferro lungo. Chi un po’ si interessa di questo sa anche che, quando ci sono stati tutti gli annullamenti, dall'altra parte il Consiglio ha spesso reiterato le stesse nomine. Questo non agevola la funzionalità. Ci sono stati Direttivi rimasti in piedi per anni e poi annullati. Bisognerà trovare una soluzione.

  ROBERTO CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato. Ci sono due punti. L'eccesso di potere manifesto sicuramente io faccio fatica a definirlo. Poi c’è il fatto dell'ottemperanza, che può essere ritagliata in modo diverso dallo strumento generale, ma se in assoluto non può proprio essere portata in esecuzione, in qualche modo si crea un problema.

  FILIPPO PATRONI GRIFFI, Membro del Consiglio direttivo dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato. Anche perché c’è il rischio che l'esecuzione poi diventi penale o risarcitoria. Se posso intervenire, quando il giudizio di ottemperanza funzionava di meno, ovviamente il rimedio, che noi leggevamo anche sui libri, era quello di intentare una denuncia all'autorità giudiziaria penale, il che sarebbe ancora più dirompente, evidentemente. Comunque, resta un giudizio anche tra parti, non solo col Consiglio superiore della magistratura.

  PRESIDENTE. Certo. Vi ringraziamo del contributo. Peraltro, abbiamo tempi di trascrizione. L'indagine è conoscitiva e, quindi, è tutto resocontato. Se ritenete, in Pag. 7breve, di porci qualche suggerimento anche in via emendativa, vi chiediamo di mandarlo alla Commissione.

  ROBERTO CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato. Volevo ribadire l'aspetto della sinteticità.

  PRESIDENTE. L'abbiamo capito. Lo dovremmo estendere anche al nostro civile. Servono indagini più corte, ma anche memorie più succinte. Questo è un discorso tra me e loro. Non lo si può pretendere solo da una parte.
  Do la parola al Coordinamento nuova magistratura amministrativa. Vi prego di contenere l'intervento – non so se avete note scritte – perché c’è una chiama in contemporanea e, quindi, i deputati dovranno scendere. Se avete anche un intervento scritto, vi do cinque o sei minuti.
  Parleranno la Presidente, Gabriella De Michele e Raffaele Prosperi, componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa. Dividetevi questo poco tempo che, purtroppo, vi riusciamo a offrire.

  GABRIELLA DE MICHELE, Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa. Innanzitutto, ovviamente, ringraziamo il presidente e i componenti della Commissione per averci consentito di esprimere le nostre osservazioni su questo testo normativo.
  Ci presentiamo. La nostra è un'associazione di consiglieri di Stato nata nel 2007. Nel nostro Statuto abbiamo l'esigenza di una riforma «urgente» dell'ordinamento della giustizia amministrativa. Lo cito tra virgolette.
  Questa riforma è anche preannunciata in una legge di ormai quattordici anni fa, la legge n. 205 del 2000, che non è stata mai attuata. Ecco perché in questa stagione di riforme noi veniamo non certamente in una veste di conservazione. Vorremmo, invece, che la giustizia amministrativa avesse un forte impulso innovatore, che si dice di voler imprimere, e quindi auspichiamo che ci siano anche altri appuntamenti sotto questo profilo.
  Naturalmente, in questa sede noi veniamo a commentare il testo che ci è stato trasmesso e non usciremo fuori tema, anche se abbiamo una bozza di riforma che trasmetteremo al Governo, come è stato richiesto di fare, e che è stata approvata dalla nostra Assemblea.
  Più o meno a quanti minuti mi debbo attenere ? Cinque minuti ? Va bene. Del resto, abbiamo lasciato un testo.

  PRESIDENTE. La pregherei, anche per essere più efficace, di riferirci i punti critici.

  GABRIELLA DE MICHELE, Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa. Sarò sintetica ed enuncio intanto i punti che abbiamo trattato.
  All'articolo 1, commi 1 e 3, ci sono le disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni. La proroga dei termini non è stata chiesta dai magistrati e non è stata nemmeno gradita, perché, quando è stata fatta, ha invecchiato le direzioni degli uffici.
  Noi non abbiamo, quindi, una posizione di contrasto al limite di età riportato a settant'anni. Dobbiamo, però, doverosamente riferire che questi collocamenti a riposo riguarderanno contemporaneamente 60 magistrati su poco più di 400, fra primo grado e appello. Tra questi 14 su 19 sono presidenti di TAR, 19 consiglieri di Stato e lo stesso presidente, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato. È una situazione organizzativa molto complessa.
  Noi non proponiamo emendamenti su questo punto, anche perché ci rendiamo conto che la norma dovrà essere valutata in una dimensione globale e, quindi, per tutti i magistrati. Come avete sentito noi sui problemi organizzativi, sentirete anche gli altri e valuterete.
  Su questo punto noi vi diciamo due cose soltanto. In primo luogo, per il ricambio generazionale noi chiediamo che venga applicata anche ai magistrati amministrativi la norma già in vigore per la Pag. 8magistratura ordinaria sulla temporaneità degli incarichi direttivi. I riferimenti normativi sono nel nostro testo.
  In secondo luogo, vorremmo che, se per ragioni organizzative – non solo nostre, ma generali – la Commissione arrivasse a una proroga, voi non effettuaste ulteriori proroghe spezzettate e destabilizzanti. Il limite o è settanta o, per ragioni puramente organizzative, lo mettete a settantadue, ma non dal 15 dicembre 2015.
  Poi c’è l'articolo 2, comma 4, che è una norma veramente preoccupante, perché quella che parla di eccesso di potere manifesto è una disposizione che crea forti problemi di costituzionalità e anche di compatibilità eurocomunitaria.
  Noi dobbiamo ricordare che effettivamente il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è un organo di rilevanza costituzionale, ma anche che i magistrati che vengono pretermessi e che fanno ricorso ai nostri tribunali sono magistrati e cittadini per i quali si applicano gli articoli 24 e 113 della Costituzione, nonché l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.
  Non vi dico altro. È tutto nel nostro appunto. Noi proponiamo la soppressione di questa norma, che riteniamo palesemente incostituzionale. Ci sono poi maggiori riferimenti dottrinali nel testo, naturalmente.
  L'articolo 18 riguarda la soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale. Anche qui si pongono dubbi di costituzionalità. Noi abbiamo una situazione organizzativa stabile da decenni e improvvisamente si ritiene necessario modificarla con decreto-legge.
  Oltretutto, c’è un altro profilo di incostituzionalità meno evidente. Oltre all'articolo 77 dobbiamo pensare anche all'articolo 125, che prevede la possibilità di istituire sezioni staccate. Abolirle tutte, in un colpo solo, con legge ordinaria significa fare ciò che la Costituzione non prevede. Anzi, si elimina questa previsione.
  Anche su questo non mi dilungo, però il testo contiene qualche annotazione in più, fra cui anche quelle riferite al fatto che questa norma costa molto – non c’è un risparmio di spesa, costa di più – per una serie di ragioni che abbiamo esposto. Abbiamo allegato un documento con un dettaglio delle varie sezioni. Alcune coincidono con sedi di Corte d'appello, e via elencando.
  L'articolo 22 riguarda le Autorità indipendenti. Si decide di trasportare a Roma la competenza funzionale sull'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Anche questa disposizione non trova una chiara ragione giustificatrice e appesantisce moltissimo le competenze funzionali del TAR del Lazio. Ci sembra, quindi, una norma non adatta. Le ragioni sono ampiamente esposte nel testo.
  C’è poi l'articolo 38, relativo al processo amministrativo digitale, che è una norma integrativa. Noi poniamo in evidenza anche il collegamento con l'articolo 18, perché si decide di fare un processo amministrativo digitale con tempi estremamente ristretti e senza mezzi. Oltretutto, non si fa nemmeno coincidere l'entrata in vigore del processo digitale con la soppressione delle sezioni.
  Pertanto, noi siamo messi di fronte a un periodo di caos organizzativo senza precedenti. Vi posso assicurare che nell'anno 2015 circa metà dei tribunali amministrativi saranno bloccati, senza avere ancora, neanche se fossero rispettati questi tempi incredibili, il processo digitale, che almeno consentirebbe ai cittadini e agli avvocati di poter interagire con le sedi centrali, visto che ci sono quelle soppresse.
  Abbiamo poi l'articolo 39, relativo alla semplificazione degli oneri formali nella partecipazione per i contratti per gli appalti pubblici. Qui ci sono effettivamente alcune norme che ci sembrano presentare dubbi di costituzionalità e anche di buonsenso.
  L'articolo 38 del Codice degli appalti è già additato come una norma formalistica ed è una delle fonti principali di miriadi di ricorsi. Quando il Governo dice che dopo una gara d'appalto lavorano più gli avvocati che gli operai, io osservo che molte di queste cause vengono dall'articolo 38.
  Adesso noi introduciamo un formalismo in più, ossia una sanzione pecuniaria Pag. 9per tutte queste dichiarazioni, salvo due categorie che nessuno conosce, e che saranno fonte di altro contenzioso, ossia le irregolarità non essenziali – non sappiamo cosa siano – e la mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili. Sono categorie giuridiche da costruire, su cui ci presenteranno decine di ricorsi. La norma è contraria, dunque, ai princìpi di proporzionalità e di ragionevolezza riconducibili proprio al diritto comunitario.
  Un'altra norma, più pericolosa ancora, è quella che prevede che ogni variazione intervenuta per una pronuncia giurisdizionale dopo la fase di ammissione alla gara non rilevi ai fini del calcolo delle medie per l'individuazione della soglia di anomalia.
  Questa norma è l'anticamera per accordi tra imprese che partecipano al solo fine di precostituire tali anomalie. Il povero Cantone non so dove andrà a finire, visto che in Italia mi pare ci sia un certo ingegno per fare queste cose. Gli apriamo proprio un'autostrada, perché queste imprese vengono dichiarate illegittime. Le imprese che hanno fatto accordi sottobanco per precostituire le medie e le anomalie, a questo punto, hanno comunque l'aggiudicazione e l'amministrazione, oltre ad avere l'impresa truffaldina, paga anche il risarcimento del danno a quella che innocentemente è stata pretermessa. Questa norma è di una pericolosità assoluta e noi ne proponiamo la soppressione.
  Se veramente volete semplificare, inoltre, avanziamo due proposte. Proponiamo una norma che somigli all'articolo 21-octies della legge sul procedimento, il quale prevede che le irregolarità formali non sono invalidanti. Si potrebbe dire che, quando ci sono dichiarazioni incomplete o irregolari circa il possesso di un requisito, se il requisito è posseduto, l'irregolarità non è viziante.

  PRESIDENTE. Studieremo le proposte, altrimenti non ce la facciamo.

  GABRIELLA DE MICHELE, Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa. L'altra norma che vi proponiamo è quella – non l'abbiamo formulata per iscritto, ma non sarà difficile da fare – di rendere inoppugnabile il bando di gara dopo trenta giorni dalla partecipazione delle imprese. Questa sì che semplificherebbe e consentirebbe di fare gare con regole certe. Anche questa è una fonte inesauribile di ricorsi pretestuosi. È già nel nostro progetto di riforma e la formuleremo anche in altre sedi.
  C’è poi l'articolo 40, che impone una stupefacente accelerazione al rito in materia di appalti. Effettivamente, per esprimersi in termini poco eleganti, siamo proprio in piene «nozze coi fichi secchi». Ci si riduce, cioè, l'organico di quasi un quarto, non ci si forniscono mezzi supplementari, il personale amministrativo delle sedi staccate praticamente non ci sarà e abbiamo metà dei tribunali bloccati. In questa situazione noi per tutte le gare di appalto, a danno di tutti gli altri ricorrenti per le altre importanti materie che trattiamo, dovremo entro trenta giorni fissare l'udienza di merito. Fissarla in trenta giorni significa che tutti gli avvisi di udienza per tutte le altre cause sono già partiti e che, quindi, vanno tutti in soprannumero.
  Oltretutto, viene richiesto di fare una sentenza in forma semplificata. Le sentenze in forma semplificata si fanno per le cause semplici. Le gare di appalto, che coinvolgono interessi importanti, i ricorsi, gli appelli, le memorie, spesso sono di centinaia di pagine. Se noi non trattiamo tutti i motivi, ci si può chiedere la revocazione della sentenza.
  Come si può chiedere la sentenza in forma semplificata su questa tipologia di contratti di contenzioso e mandarli pure in sovrannumero ? Queste sono norme addirittura senza senso e di impossibile attuazione. Noi ci troviamo di fronte ad appelli in cui abbiamo persino la tutela ante causam, in cui cioè dobbiamo andare di corsa, chiamati di corsa, con un appello di 119 pagine – questo me lo sono ritrovato l'altro giorno – solo sul dispositivo, perché le amministrazioni, in base al dispositivo stipulano. Dicono che è urgente e ci convocano, inaudita altera parte. Senza Pag. 10neanche avere i testi di legge, senza avere le controparti davanti, senza nessuno, noi dobbiamo decidere appelli di questa portata. E poi ci ritroviamo che entro trenta giorni bisogna fare la causa di merito in sovrannumero ? Ripeto, sono 100 pagine per ognuno e non c’è alcuna norma che preveda la sinteticità. È prevista la sinteticità, ma senza norme che sanzionino chi non la rispetta.
  Noi vogliamo delle riforme e vogliamo che siano serie. In questo modo sembra che le norme siano poche, ma la giustizia amministrativa l'avete distrutta. Io vi garantisco che ci vedremo nel 2016 e che si potrà dire, finalmente, che anche i tribunali amministrativi, che stavano riuscendo a smaltire tutti i ricorsi proposti – molti stavano andando avanti e altrettanto vale per il Consiglio di Stato – cominceranno ad avere i record della giustizia ordinaria, perché ci avete messo in condizione di non lavorare.
  Questa è la realtà dei fatti. Se queste norme passano così come sono scritte, vi garantisco che ci rivediamo tra un anno e osserviamo le statistiche. Siamo finiti.

  RAFFAELE PROSPERI, Componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa. Intervengo solo per una brevissima coda.

  PRESIDENTE. Mi pare impossibile, dopo i tempi tenuti. L'importante è che sia veramente brevissima.

  RAFFAELE PROSPERI, Componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa. Io ho fatto parte, dal 2005 al 2009, dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. In merito all'articolo 18 sulle sezioni staccate volevo segnalare che una sola sezione non viene toccata, ed è la sezione di Bolzano del TAR del Trentino Alto Adige. Ci sono ragioni costituzionali internazionali, che si conoscono.
  Questa sezione ha il minor numero di ricorsi all'anno di tutte le sezioni staccate ed è alloggiata in un meraviglioso castello, di fine architettura tedesca, di dimensioni stratosferiche. Tutti possono vederla su internet al sito www.giustizia-amministrativa.it. Tale sezione costa allo Stato più di tutte le altre sezioni staccate.
  Mi domando: a Bolzano non c’è una caserma vuota dove si possa trasferire questo TAR ?

  PRESIDENTE. Capisco tutto, ma questo non c'entra nulla con l'audizione. È assolutamente non pertinente. Lei sa benissimo che per le regioni a Statuto speciale ci sono regole diverse. Non glielo devo insegnare io.

  RAFFAELE PROSPERI, Componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa. Sì, ma non ci sono regole per spendere tanto.

  PRESIDENTE. Non stiamo qui a fare polemica, considerato il ruolo che ricoprite.

  RAFFAELE PROSPERI, Componente del Direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa. Era solo un mezzo per trasmetterlo al pubblico, altrimenti nessuno lo sa. Tutto qui.

  PRESIDENTE. Benissimo. La relazione è stata depositata, e di questo vi ringrazio. Le copie sono per tutti, non le faccio per me.
  Vi ringrazio di quest'audizione e dell'appunto che ci avete fornito. Questi tempi sono così stretti perché noi dobbiamo esprimere un parere alla Commissione affari costituzionali e, anziché farlo alla cieca, abbiamo ritenuto, anche essendo solo in consultiva, proprio per fare una cosa ragionata, di tenere le audizioni. Abbiamo, però, tempo oggi e al massimo lunedì pomeriggio. Voi siete i primi.
  Do la parola all'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa. Siete tante sigle. Passatemi la battuta: siete pochi magistrati amministrativi, ma tante sigle. Siete pochi, ma litigiosi.
  Per l'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa sono presenti il Pag. 11presidente, Sergio Santoro, e il consigliere del Tribunale amministrativo per il Lazio, Maria Grazia Vivarelli.
  Do la parola al Presidente Santoro. Ha otto minuti.

  SERGIO SANTORO, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa. Ringrazio la Commissione dell'invito e mi riporto totalmente allo scritto che ho depositato. È uno scritto ponderoso di 16 pagine.
  Segnalo soltanto la grande attenzione dell'Associazione in opposizione alla soppressione delle sezioni dei TAR. Secondo l'Associazione, la soppressione delle sezioni dei TAR non risponde alla finalità che le è propria, cioè quella di diminuire le spese. A nostro avviso – motiviamo il nostro parere attraverso delle tabelle riepilogative del carico di lavoro e del costo dei singoli immobili – questa è una spesa maggiore.
  Per il resto, mi riporto al nostro testo. Non voglio tediarvi con i complicati ragionamenti.

  PRESIDENTE. Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  ANTONIO MAROTTA. Chiedo una precisazione: quello che ci preme capire soprattutto, con riferimento alla chiusura delle sedi distaccate, è se il lavoro che dovrebbe poi trasferirsi nella sede principale da un punto di vista organizzativo risolve il problema o lo aggrava di più e addirittura allunga i tempi ?

  PRESIDENTE. Lei ha suggerito la risposta.

  SERGIO SANTORO, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa. In effetti, l'osservazione dell'onorevole Marotta si pone in linea con quanto io sostengo a pagina 10 del mio intervento. Cerco di dimostrare, cioè, che quest'abolizione non diminuisce le spese della giustizia amministrativa, ma anzi complica e aggrava l'accesso alla tutela nelle regioni che hanno una conformazione geografica o socio-culturale più complessa.
  Oltretutto, a mio avviso – e questo rilievo è pregiudiziale – manca l'urgenza per provvedere in questo senso. Si tratta di una norma ordinamentale che non ha nessuna ragione di stare in un decreto-legge.

  ALFREDO BAZOLI. Pongo una domanda velocissima. Nella precedente audizione ci hanno detto che è inapplicabile anche la norma che prevede l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico, peraltro in tempi molto ridotti. Ci hanno detto che è inapplicabile perché non ci sarebbero le strutture e non ci sarebbe un'organizzazione tale da consentire l'entrata in vigore di un processo telematico anche nella giustizia amministrativa. Vorrei conoscere il vostro punto di vista su questo tema.

  SERGIO SANTORO, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa. Nella mia esperienza di ieri ero presidente di un'Autorità di vigilanza che aveva nella telematica il suo punto di forza, la Banca dati dei contratti pubblici. Pertanto, mi sento abbastanza forte nel dire che la telematica aiuta moltissimo anche l'attività giurisdizionale e che non ci vogliono molte strutture e molte infrastrutture per svilupparla. Basta semplicemente fare una gara, rivolgersi al migliore degli offerenti per i contratti e provvedere in tal senso. È una questione soltanto di tempi limitati.

  TINO IANNUZZI. Grazie, presidente Ferranti. Pongo una domanda diretta sull'articolo 18, comma 1, fermo rimanendo che io penso che l'obiettivo della velocizzazione del contenzioso passi per l'intervento sulle regole e sugli organici e non sulle sedi.
  Andando nella logica dell'articolo 18, comma 1, vorrei sapere se, alla luce dell'informazione e delle conoscenze che l'Associazione ha in suo possesso, con riguardo alle principali sezioni staccate che Pag. 12verrebbero soppresse e alle conseguenti aggregazioni di tutto il personale, delle strutture, dei carichi pendenti e dei nuovi ricorsi alle nuove sedi, risulta che le condizioni attuali di organico, di stabili e logistiche strutturali di Bari, Napoli, Milano e Palermo, cioè delle principali quattro sezioni centrali che incorporerebbero Salerno, Brescia, Lecce e Catania, siano tali da consentire, senza incremento di costi e con aumento dell'efficienza e della razionalità del funzionamento degli uffici, una rapida esecuzione della norma o se, invece, si vada in senso contrario, dimostrando, da questo punto di vista, l'errore dell'articolo 18, comma 1.

  SERGIO SANTORO, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa. Io sostengo proprio l'ultima delle soluzioni, ossia che si tratti di un errore e che non ci sia assolutamente un alleggerimento dei costi, ma che, viceversa, quest'aggregazione possa aggravare i costi attuali. Il personale rimane lo stesso, non viene sicuramente tagliato, perché è necessario, anzi è in misura ridotta rispetto alle necessità. Le sedi hanno i costi che noi abbiamo dimostrato nelle tabelle che l'Associazione allega al proprio intervento.

  PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande, vi ringraziamo anche per lo scritto che avete inteso depositare e che sarà esaminato attentamente dalla Commissione.
  Passiamo a Giampiero Lo Presti, presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, accompagnato da Luca Cestaro, componente della Giunta e del Direttivo dell'Associazione, e da Savio Picone, componente del Direttivo dell'Associazione.
  Abbiamo poco tempo perché c’è una chiama in corso. Vi do 5-6 minuti, se potete.

  GIAMPIERO LO PRESTI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Ringraziamo la Commissione per l'attenzione. Per noi questo è un momento importante di confronto. Abbiamo depositato anche un documento.

  PRESIDENTE. Siamo contenti che apprezziate lo sforzo della Commissione, perché anche i nostri tempi sono strettissimi.

  GIAMPIERO LO PRESTI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Sarò molto sintetico e rimanderò all'appunto che abbiamo lasciato, che è prezioso, anche perché non siamo riusciti ad avere alcun momento di interlocuzione nella fase di preparazione del decreto-legge.
  L'associazione che io rappresento è l'associazione maggiormente rappresentativa dei magistrati amministrativi. Vorrei prendere le mosse da una considerazione favorevole su una delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

  PRESIDENTE. Meno male, perché eravamo sconfortati.

  GIAMPIERO LO PRESTI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Parlo di quella che riguarda l'abolizione delle proroghe previste per il trattenimento in servizio. Su questo l'Associazione nazionale magistrati amministrativi esprime un parere assolutamente favorevole perché per la magistratura amministrativa garantirà uno scorrimento dei ruoli e un rinnovo generazionale.
  Il regime transitorio che è stato individuato ci sembra tale da garantire appieno le esigenze di avvicendamento per la copertura degli incarichi direttivi e semidirettivi. Un eventuale ampliamento, o protrazione, di questo termine, già previsto al 31 dicembre 2015, sarebbe per noi pericoloso, perché finirebbe con il frustrare le aspettative dei magistrati delle fasce di anzianità immediatamente seguenti, che ovviamente, non ancora ammessi al trattenimento in servizio, finirebbero col subire di netto le conseguenze del nuovo regime.
  Per la situazione ordinamentale della giustizia amministrativa, quindi, la soluzione adottata dal Governo è pienamente soddisfacente.Pag. 13
  Farei ora qualche breve riferimento, come ben potete immaginare, alla disciplina di abolizione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi regionali, che presenta, dal nostro punto di vista, diversi profili di criticità. Abbiamo evidenziato nell'appunto anche le nostre perplessità sul piano della compatibilità costituzionale delle disposizioni e della forma che esse hanno assunto.
  Tuttavia, mi preme richiamare la vostra attenzione su un punto in particolare, cioè sul fatto che le sezioni staccate siano state costituite dal legislatore in attuazione della disposizione di cui all'articolo 125 della Costituzione, la quale prevede espressamente la possibilità che vengano istituite sezioni staccate. Noi riteniamo che ciò sia in una logica prevalente di garanzia del buon funzionamento degli uffici giudiziari e di applicazione concreta, in termini di effettività, del principio di cui all'articolo 97 della Costituzione, che, secondo la dottrina costituzionalista prevalente, può vedere applicazione anche con riferimento alla materia dell'organizzazione degli uffici giudiziari. La vicinanza dell'ufficio giudiziario al cittadino e, quindi, la sua articolazione sul territorio diventa in qualche misura premessa per il buon andamento della giustizia.
  Mi preme poi evidenziare l'impatto devastante che questa riforma, così come articolata, ha sull'attuale assetto organizzativo della giustizia amministrativa sul territorio. Provando a muovermi in una prospettiva di comparazione fra costi e benefici, devo fare presente alla Commissione che alcune di queste sezioni staccate sono allocate presso città molto importanti ed esercitano la giurisdizione su territori particolarmente popolosi ed estesi, con un contenzioso particolarmente rilevante non solo sul piano quantitativo, ma anche sul piano qualitativo.
  Pertanto, l'approccio non dovrebbe essere legato soltanto alla considerazione del mero dato numerico. Bisognerebbe prendere in considerazione il fatto che soprattutto alcune realtà che potrebbero a prima vista apparire minori sul piano quantitativo sono, invece, rilevanti a garanzia di un controllo giurisdizionale di legittimità su realtà economico-imprenditoriali di particolare rilievo. Una fra tutte è Brescia, ma anche la situazione di Pescara va sicuramente segnalata.
  I costi che la giustizia amministrativa sarebbe costretta ad affrontare nella sua autonomia finanziaria per l'attuazione dello spostamento degli uffici giudiziari e, quindi, per l'accorpamento presso le sedi principali sono particolarmente rilevanti e non sembra che siano stati oggetto di un'adeguata ponderazione in sede di stesura di questo decreto-legge.
  Segnalo situazioni come quella di Catania o come quella di Lecce, dove l'accorpamento alla sede principale imporrebbe il reperimento di locali nuovi di particolari dimensioni. Il TAR di Catania occupa un edificio di cinque piani e ha una struttura organizzativa particolarmente complessa.
  L'esigenza di reperimento di nuovi locali, perlomeno in affitto, si pone, però, per tutte queste sezioni staccate. Nessuno dei tribunali principali è in grado, nell'attuale situazione logistica, di accogliere senza costi aggiuntivi l'accorpamento delle sezioni staccate. Anche sul piano dei costi e dell'efficienza, dunque, noi abbiamo diverse perplessità.
  Se poi, presidente, ho ancora pochissimi minuti, vorrei dare la parola ai colleghi per due flash sulla disciplina in materia di appalti e in materia di impugnazione degli atti al CSM.
  Vi ringrazio.

  PRESIDENTE. Posso concedere solo due minuti ciascuno.

  LUCA CESTARO, Componente della Giunta e del Direttivo dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Sulla questione del CSM rilevo – credo che ne abbiamo già parlato le altre associazioni; peraltro, chi parla è un ex magistrato ordinario e sa di non essere il solo in quest'aula – che le perplessità sono diverse.
  Ce ne sono di tipo tecnico, in quanto l'eccesso di potere, come sa chi si occupa Pag. 14di diritto, è tendenzialmente, per sua natura, manifesto e, quindi, l'aggiunta di un ulteriore aggettivo – «manifesto eccesso di potere» – creerebbe un problema interpretativo. Per vivificare questo tipo di locuzione si tratterà di limitare, a questo punto, al minimo il sindacato sugli atti del CSM, il che, devo dire, anche da ex magistrato ordinario, ingenererebbe un certo timore.
  La stessa norma, peraltro, limita i poteri del giudice dell'ottemperanza. Non si vuol dire che il giudice amministrativo debba sostituirsi al CSM immediatamente, ma vi sono stati, purtroppo, dei casi in cui ci sono state reiterate inottemperanze. Non dimentichiamo che questo è garanzia anche di tutela dell'indipendenza interna del magistrato, il quale può fare ricorso contro un atto del proprio autogoverno che non condivide.
  Limitare la possibilità di tutela sul piano sostanziale per l'eccesso di potere manifesto e sul piano processuale per l'effettività dal punto di vista dell'ottemperanza, che viene limitata – si potrà solo ordinare al CSM di provvedere, se i provvedimenti dovessero non essere conformi al giudicato del giudice amministrativo, e il magistrato che ha chiesto tutela se ne troverebbe totalmente privo, a questo punto – noi riteniamo sia controproducente e, in un certo senso, contrario agli stessi propositi riformatori avanzati dal Governo in sede di riforma della giustizia tout-court.
  Inoltre, vi sono evidenti problemi di costituzionalità, che potranno essere affrontati nelle sedi competenti.
  Io avrei concluso e passerei la parola al collega Picone per la questione degli appalti e della sinteticità degli atti.

  SAVIO PICONE, Componente del Direttivo dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Spendo solo due parole sull'articolo 40 del decreto-legge, che modifica e accelera ulteriormente il rito in materia di appalti, rito già notevolmente accelerato.
  Noi crediamo di essere in grado di sostenere questa sfida. La norma così formulata prevede sostanzialmente di arrivare a sentenza entro trenta giorni più trenta, in caso di termini a difesa. Sarebbe, credo, un record, nei sistemi a cui si può comparare il nostro, di giustizia amministrativa e di definizione quantomeno del primo grado. Anzi, io suggerirei di estendere gli stessi termini acceleratori anche al grado d'appello, sia per il deposito del dispositivo della sentenza, sia per la fissazione dell'udienza, altrimenti non avrebbe tanto senso attendere l'esito definitivo del contenzioso in appello. A questi termini noi ci sforzeremo di far fronte. È una cosa meritoria.
  Tuttavia, sarebbe opportuno, in questo caso, sanzionare la violazione del divieto della regola sulla sinteticità degli atti delle parti con maggiore forza anche sul regime delle spese processuali e della responsabilità aggravata. È chiaro che, se dobbiamo arrivare alla definizione di cause molto complesse a sentenza in trenta giorni più trenta, ci deve essere analogo sforzo da parte dei difensori delle parti.
  Un ultimo appunto riguarda l'introduzione della previsione della cauzione pressoché obbligatoria in caso di accoglimento della sospensiva. Teniamo presente che la misura del contributo unificato in materia di appalti è già elevatissima. Arriviamo a scaglioni fino a 6.000 euro per l'iscrizione al ruolo, che si raddoppiano e si triplicano in caso di motivi aggiunti. Già in primo grado la parte può, quindi, pagare sei, più sei, più sei e in appello il contributo unificato è quasi raddoppiato. Di solo contributo unificato un'impresa in primo grado e appello rischia di dover anticipare 20-30.000 euro.
  La questione è stata rimessa dal TAR di Trento alla Corte di giustizia europea – è un'ordinanza di quest'anno – in merito all'eccessivo importo in materia di appalti. Se si aggiunge questo ulteriore onere di anticipazione al cautelare di una cauzione di importo non determinato, rapportato al valore dell'appalto, si costringe la parte, peraltro vittoriosa in cautelare e che, quindi, ha qualche ragione, ad anticipare un'ulteriore somma, che può essere elevata.Pag. 15
  Anche qui c’è il dubbio che la norma possa essere rimessa alla Corte di giustizia, in quanto anche discriminatoria tra la materia degli appalti, che, dal punto di vista comunitario, è normata dalla direttiva ricorsi, e le altre materie del processo amministrativo per le quali non vi è quest'obbligo, o quantomeno il giudice ha facoltà di imporre cauzioni, ma non in questi termini.
  Suggerirei una riflessione su questo ulteriore onere riferito al cautelare.
  Chiudo qui.

  GIAMPIERO LO PRESTI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Presidente, il documento è pervenuto ?

  PRESIDENTE. Stavo chiedendo la stessa cosa. Il documento ce l'avete mandato ?

  GIAMPIERO LO PRESTI, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati amministrativi. Io l'ho mandato per e-mail. È piuttosto articolato. Ci sono questioni di dettaglio, che però non abbiamo voluto affrontare qui.

  PRESIDENTE. Certo, come abbiamo fatto per gli altri. Io ho tutto qui in una cartella.
  Vediamo intanto se ci sono domande. Ce ne dà una versione, così cerchiamo di verificare ? Io non lo vedo nella mia cartella. Dove l'avete mandato ? Poiché si chiama Associazione nazionale magistrati giustizia amministrativa e avete dei nomi simili, può esserci stata una confusione.
  Gli altri sono più di voi. Voi siete magistrati amministrativi e prima c'erano i magistrati della giustizia amministrativa. Può darsi che il documento sia arrivato, ma che ne abbiano stampato solo una copia. Lo acquisiamo.
  Do la parola ai deputati che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  TINO IANNUZZI. Grazie, Presidente Ferranti. Ho una domanda molto circoscritta e precisa. Alla luce delle considerazioni sentite, pongo un interrogativo per avere una risposta che mi pare possa essere la sintesi delle considerazioni.
  Alla luce degli elementi informativi e di conoscenza in possesso dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi sulla situazione logistica, organizzativa e strutturale delle quattro sedi centrali principali che verrebbero a ricevere le quattro principali sezioni staccate che verrebbero soppresse e che, secondo l'ordine di contenzioso 2013, sono Catania, Salerno, Lecce e Brescia, le sedi che aggregherebbero, cioè rispettivamente Palermo, Napoli, Bari e Milano, sono attrezzate, per l'attuale condizione degli immobili, delle strutture, delle aule di udienza, dei luoghi per il deposito non solo dei nuovi ricorsi, ma anche dei contenziosi pendenti, che, probabilmente, considerando le quattro sezioni staccate principali soppresse, io penso sfiorerebbero, considerato l'elevatissimo contenzioso pendente di Catania, i 70-80-90.000 ricorsi ?
  Alla luce di tutto questo – mi pare di capire di no, ma volevo umilmente un'interpretazione autentica del vostro pensiero dalla diretta fonte – vorrei sapere se, per queste quattro sezioni staccate principali che ho indicato, la condizione attuale complessiva delle sedi centrali consenta, senza un forte incremento dei costi e nell'immediato una grande dispersione di energia e di efficienza, questa operazione.
  Grazie.

  GIAMPIERO LO PRESTI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi. Sono stato troppo sintetico sul punto. La risposta è che nessuna di queste sezioni può essere accorpata al tribunale che ha sede nel capoluogo di regione senza un incremento rilevante dei costi, perché bisogna reperire nuovi immobili.
  Faccio presente che alcune di queste sezioni staccate occupano beni demaniali e che, quindi, devono lasciare un bene demaniale per essere accorpate alla sede principale, dove bisognerà reperire nuovi locali. Non abbiamo contezza della disponibilità Pag. 16immediata, perlomeno entro i termini assegnati dal decreto-legge, della reperibilità di locali demaniali che possano abbracciare i due tribunali accorpati.
  Catania, ripeto, occupa un palazzo di cinque piani. È un tribunale che, per contenzioso, numero di magistrati e di personale, è superiore rispetto alle dimensioni del TAR di Palermo.
  Analogo discorso può essere fatto per il TAR di Lecce, ma anche realtà come quelle di Salerno e di Brescia non possono, nei termini di immediatezza che ci vengono prospettati dal decreto-legge, essere trasferite presso la sede principale, perché nessuno di questi tribunali ha una disponibilità di locali e di strutture per l'accoglimento immediato delle sezioni staccate.
  Un discorso analogo mi sembra si possa fare per Reggio Calabria, perché la situazione del TAR di Catanzaro è una situazione di estrema difficoltà. Si trova in immobili parzialmente occupati già da altri uffici pubblici. Si tratterebbe comunque di riorganizzare la logistica anche di altri uffici per rendere disponibili gli spazi per l'accorpamento della sezione staccata.
  La distanza chilometrica fra le sezioni staccate e le sedi principali è in tutte e otto le sezioni staccate superiore ai 50 chilometri di cui al decreto-legge e, quindi, abbiamo anche un problema di mobilità del personale e di reperimento in loco di personale disponibile, ripeto, con i tempi che il decreto-legge impone e che sono estremamente ridotti.
  Mi consenta, presidente, le rubo trenta secondi. Queste sezioni staccate hanno svolto in questi anni un'attività meritevole di progressiva diminuzione dell'arretrato. Troverete nel documento dati significativi sul lavoro che è stato fatto in questi anni dalla giustizia amministrativa in sé e, nello specifico, anche da queste sezioni staccate. C’è tutta un'organizzazione del lavoro, legata al nostro sistema informatico, che imporrebbe una serie di accorgimenti costosi.
  Io non so se ci sia una copertura finanziaria, ma, ripeto, i costi che la giustizia amministrativa dovrà affrontare per personale, archivi, reperimento di locali e modifica del sistema informatico sono tutti costi che, per quanto mi consta, non hanno una copertura finanziaria, allo stato, nelle previsioni del decreto-legge.

  PRESIDENTE. Bisogna valutare tutto con particolare ponderazione.
  Ringraziando i nostri ospiti, dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.40.