CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Istituzione del Registro pubblico delle moschee e dell'Albo nazionale degli imam (C. 2976 Garnero Santanchè, C. 486 Caparini, C. 1570 Molteni e C. 3421 Palmizio).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
*1. 1. Fiano, Carbone, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Giachetti, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Mauri, Marco Meloni, Naccarato, Francesco Sanna.
(Approvato)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
*1. 2. Roberta Agostini, Quaranta, D'Attorre.
(Approvato)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo dei luoghi di culto, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, nonché per assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito il Registro pubblico dei luoghi di culto.
  2. Al fine di salvaguardare l'identità e il ruolo dei ministri di culto delle confessioni religiose senza intesa, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 3, 8, 19 e 20 della Costituzione, nonché per assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito l'Albo nazionale dei ministri di culto.

  Conseguentemente, ovunque ricorra sostituire la parola: Moschea con le seguenti: Luoghi di culto e ovunque ricorra la parola: Imam con le seguenti: Ministri di culto.
1. 3. Santerini, Gigli.

ART. 2.

  Sostituire gli articoli da 2 a 9 con i seguenti:

Art. 2.
(Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici di culto).

  1. La costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica sono ammessi sulla base delle intese sottoscritte tra una confessione o un'associazione religiosa legalmente riconosciuta e lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  2. Nei casi in cui le intese previste al comma 1 non siano state sottoscritte, l'autorizzazione per la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzioni di Pag. 13culto, per la sua ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica è regolamentata dalla presente legge.

Art. 3.
(Norme di competenza statale e delega al Governo in materia di statuti).

  1. Gli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  2. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
  3. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, devono iscriversi nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno.
  4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i requisiti generali degli statuti delle confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  esplicito riconoscimento della democraticità e della laicità dello Stato italiano;
   b)  divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;
   c)  divieto di ogni pratica e attività collegata o collegabile a forme di ideologia violenta, radicale o fondamentalista;
   d)  rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme;
   e)  esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;
   f) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione a qualunque titolo esercitate; si intende esclusa da tale divieto l'attività di esposizione didattica della dottrina religiosa;
   g) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto;
   h) divieto di utilizzo consapevole dei luoghi di culto per ricezione, ospitalità o incontro di soggetti legati, affiliati o riconducibili a organizzazioni e gruppi dediti ad attività terroristiche o di violenza organizzata o di discriminazione razziale, religiosa o identitaria. Previsione che salvo che il fatto costituisca più grave reato, tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.

  5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.
  6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui all'interno dei luoghi di culto sia accertato l'inneggiamento alla violenza, l'apologia della violenza o siano propagandate, diffuse o Pag. 14alimentate ideologie riconducibili a interpretazioni ideologiche radicali, fondamentaliste, razziste o xenofobe, tali luoghi sono interdetti all'utilizzo per un periodo di tempo non inferiore a mesi tre; in caso di recidività è revocata permanentemente la concessione all'utilizzo degli stessi per lo svolgimento di attività di culto.
  7. Le confessioni o associazioni religiose di cui al comma 1 regolano i loro rapporti con lo Stato esclusivamente per le materie previste dalla presente legge.
  8. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni o associazioni religiose di cui all'articolo 1, comma 2, se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato o con i princìpi costituzionali ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 4.
(Norme di competenza regionale).

  1. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, possono concedere l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, su domanda presentata ai sensi del comma 2 del presente articolo, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 5.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa deve presentare apposita domanda alla regione interessata, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato dalla regione stessa.
  3. È fatto divieto a soggetti stranieri quali enti, associazioni e organizzazioni riconosciute dallo Stato italiano di contribuire attraverso finanziamenti alla costruzione di luoghi di culto. Da tale divieto sono esclusi i finanziamenti da parte di entità governative statali straniere riconosciute e autorizzate dallo Stato italiano.
  4. Il progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.
  5. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi, che tiene conto del reale numero di aderenti alla confessione o associazione religiosa che ne hanno fatto richiesta e che siano legalmente residenti nel territorio di competenza.
  6. Il piano di cui al comma 5 è aggiornato ogni cinque anni e la sua espansione deve comunque essere contenuta nella misura del 5 per cento di incremento del rapporto numerico stabilito ai sensi del comma 4. I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

Art. 5.
(Norme urbanistiche ed edilizie).

  1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi;
   a)  gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio dei culti ammessi sono esclusivamente quelli riferiti alle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   b)  non possono essere edificati o destinati ad uso legato al culto edifici se Pag. 15già esiste un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa nel raggio di un chilometro;
   c)  non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni o associazioni religiose, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;
   d)  il piano di cui all'articolo 4, comma 5, deve prevedere norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche dei territorio interessato.

Art. 6.
(Norme transitorie).

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'interno i soggetti appartenenti alle confessioni o associazioni religiose che abbiano conseguito idonea e certificata abilitazione all'esercizio della funzione di ministri del culto, formatori spirituali e guide di culto presso istituti di formazione legalmente riconosciuti, anche stranieri purché gli Stati di appartenenza abbiano stipulato specifiche convenzioni bilaterali con lo Stato italiano. L'iscrizione al registro dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto avviene previo superamento del corso integrativo di «cultura e valori italiani» da istituire a cura del Ministero dell'interno.
  2. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità di riconoscimento dei titoli e stila l'elenco di Stati stranieri che abbiano chiesto di avviare specifiche convenzioni per il riconoscimento dei titoli abilitanti ai fini dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 3, comma 2.
  3. Le confessioni o associazioni religiose di cui all'articolo 2, comma 2, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.
  4. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 3, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.
2. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 2, sostituire le parole: o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto con le seguenti:, a condizione che siano iscritti all'Albo di cui all'articolo 7 della presente legge,.
2. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 3.

  Al comma 1 sostituire le parole: ed esteri con le seguenti: che, a pena di inammissibilità della domanda devono avere residenza nel territorio nazionale.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.bis) l'attestazione della residenza in territorio italiano di enti, persone fisiche o comunque da parti terze che abbiano finanziato la realizzazione della moschea.
3. 1. Invernizzi, Molteni, Guidesi, Rondini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o è responsabile della direzione del luogo di culto.
3. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o è responsabile della direzione del luogo di culto.
3. 3. Invernizzi, Molteni, Rondini.

Pag. 16

  Al comma 3, lettera a), punto 3), sopprimere le parole: o funzioni analoghe.
3. 4. Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituto di credito aggiungere le seguenti: che abbia sede in Italia.
3 5. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la parola: cura con le seguenti: e il Comune nel cui territorio e ubicata la moschea curano.
4. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 2, lettera c), dopo la parola: Registro aggiungere le seguenti: sentito il comune interessato.
4. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Sopprimere il comma 3.
4. 3. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 5.

  Al comma 1 dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: e che la moschea sia stata realizzata nel rispetto dei piani urbanistici approvati dal comune nel cui territorio essa è ubicata.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: e se fino alla fine del comma.
5. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 6.

  Al comma 1 sopprimere le parole: o funzioni analoghe.
6. 1. Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 2 sopprimere le parole: o il responsabile della direzione del luogo di culto.
6. 2. Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 2 sopprimere le parole: ed esteri.

  Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: nei casi di particolare gravità aggiungere le seguenti: o qualora abbia ricevuto finanziamenti da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze non residenti nel territorio nazionale.
6. 3. Invernizzi, Molteni, Rondini.

  Al comma 3 sopprimere le parole: o il responsabile della direzione del luogo di culto.
6. 4. Invernizzi, Molteni, Guidesi, Rondini.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, nei casi di particolare gravità,.
6. 5. Invernizzi, Molteni, Rondini.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.
(Divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici).

  1. È fatto divieto di indossare nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o esposti al pubblico, indumenti o qualunque altro accessorio, ivi inclusi quelli motivati da precetti religiosi o etnico-culturali che celano, travisano ovvero rendono irriconoscibile il viso impedendo l'identificabilità della persona senza giustificato motivo.Pag. 17
  2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo le ipotesi previste o autorizzate da disposizioni legislative o regolamenti, da condizioni di salute esplicitamente certificate o motivi professionali, da ragioni motivate da manifestazioni di carattere sportivo, feste, manifestazioni artistiche o tradizionali, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'ammenda da 150 a 300 euro.
  4. Il tribunale può altresì disporre che l'ammenda sia commutata nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali e culturali destinate al raggiungimento di obiettivi di integrazione di cui al comma 4.

Art. 10-ter.
(Aggravanti per il mancato rispetto del divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici).

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

  «Art. 612-ter. – (Aggravanti per il mancato rispetto del divieto dell'uso di indumenti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con una pena pari ad un anno di reclusione e 30.000 euro di ammenda, chiunque costringa uno o più individui all'occultamento del volto o all'utilizzo di indumenti che, pur non occultando il volto, ledano la dignità della persona sulla base di precetti religiosi o ideologici, con minacce, molestie o in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare fondato motivo per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
10. 01. Invernizzi, Molteni, Rondini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jihadismo).

  1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:

  «Art. 414.1. – (Reato di apologia della sharia, del radicalismo di matrice islamica e del jiadismo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque agisce in contrasto con il principio della tolleranza sostenendo la supremazia del complesso di norme religiose, giuridiche e sociali direttamente fondate sulla dottrina coranica, ovvero della legge islamica o sharia, e dei suoi principi sulle leggi dello Stato italiano, nonché la loro promozione con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico, istigando a commettere reati, legittimando pubblicamente comportamenti contrari ai principi sanciti dalla Carta costituzionale o effettuando apologia della sharia o di condotte sanzionabili connesse al radicalismo religioso di matrice islamica o jihadista è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
10. 02. Invernizzi, Molteni, Rondini.
(Inammissibile)