ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 451).
PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (atto n. 451);
preso atto favorevolmente delle modifiche recate dall'articolo 5 volte, tra l'altro, a chiarire che il passaggio di competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha mutato il quadro di riferimento relativo alle competenze regionali e locali disciplinato dalla legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000, che rinvia, all'articolo 7, una compiuta definizione degli strumenti e delle metodologie di impiego di mezzi e personale agli accordi di programma stipulati con le singole regioni;
considerato, inoltre, che l'articolo 6 interviene in merito all'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedendo l'applicazione della «tabella di equiparazione» approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2016, la quale ha regolato le procedure di mobilità riguardanti la fattispecie del transito «a domanda» del personale del Corpo forestale;
preso atto di quanto emerso nel corso delle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FNS, UIL-PA, CISAL CFS e USB pubblico impiego;
considerato, in particolare, che nel corso delle audizioni è emersa l'esigenza che venga data la possibilità di transitare a domanda nell'Arma dei carabinieri o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco al personale appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato e assegnato dal 1o gennaio 2017 all'Arma dei Carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Corpo della guardia di finanza;
ritenuto, al riguardo, auspicabile che venga posta in essere una ricognizione dei fabbisogni eventualmente esistenti in relazione alle competenze che prima svolgeva il Corpo forestale dello Stato e che ora sono state assegnate all'Arma dei carabinieri e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo un monitoraggio in ordine ai problemi applicativi che tale trasferimento possa avere comportato, con particolare riguardo alla tutela dei diritti del personale transitato nei due Corpi, alle aspettative di progressione economica e alla salvaguardia delle professionalità esistenti;
considerato, altresì, che è risultato opportuno procedere all'inquadramento Pag. 186del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tenendo nella debita considerazione che esso è stato assegnato al Dicastero agricolo e non è rientrato, quindi, nelle fattispecie del transito «a domanda», e che occorrerebbe far riferimento a una tabella di equiparazione che rispetti, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli;
ritenuto, al riguardo, che il trasferimento delle funzioni relative allo spegnimento dell'incendio richiede tuttora un completamento del percorso, attraverso una più compiuta individuazione del personale e dei mezzi necessari per garantire l'assolvimento di tale delicato compito, evitando ogni inefficienza in ordine all'utilizzo di competenze e di mezzi che erano prima in possesso del Corpo forestale dello Stato;
considerato, in particolare, di particolare importanza non disperdere le competenze acquisite nel tempo dai Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS) transitati dal Corpo forestale dello Stato al Corpo dell'Arma dei Carabinieri;
ritenuto, altresì, che occorre utilizzare nel modo più efficace possibile le unità di personale attualmente appartenenti al gruppo volo del disciolto Corpo forestale in modo da garantire al meglio il controllo del territorio e l'efficacia delle operazioni di spegnimento, assicurando, al contempo, che tutti gli elicotteri in dotazione possano essere utilizzati per le stesse operazioni di spegnimento degli incendi;
rilevato, altresì, che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di trasferimento delle funzioni del Corpo forestale dello Stato agli altri Corpi di polizia non ha previsto alcuna procedura per permettere l'inquadramento in ruolo del contingente di personale operaio assunto dal Corpo forestale ai sensi della legge n. 124 del 1985, nonostante tale personale svolga funzioni di tipo istituzionale;
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto legislativo,
con i seguenti rilievi:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 6 del provvedimento in esame in modo da prevedere che l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avvenga attraverso l'adozione di una tabella di equiparazione che tenga nel debito conto, oltre al criterio della prossimità del trattamento economico, il livello di professionalità e responsabilità precedentemente raggiunto, con particolare riguardo al personale delle qualifiche apicali nell'ambito dei diversi ruoli;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di richiedere che venga definito un accordo tra l'Arma dei Carabinieri e il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che preveda la costituzione di un'apposita struttura presso il Dipartimento della Protezione civile alla quale assegnare funzionalmente i Direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), fermo restando il loro inquadramento presso il Corpo dell'Arma dei Carabinieri;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che nel medesimo accordo venga previsto che presso la struttura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri appositamente creata venga assegnato, fermo restando l'inquadramento presso l'Arma dei Carabinieri, tutto il personale elicotterista (piloti e specialisti) appartenente all'ex COA-CFS, trasferendo, al contempo, allo stesso Dipartimento, la proprietà della flotta aerea ed elicotteristica appartenente al disciolto Corpo forestale;Pag. 187
valutino le Commissioni di merito di prevedere che il Corpo dell'Arma dei Carabinieri venga autorizzato ad assumere, mediante procedure di natura concorsuale o comunque consentite dalla legge, personale operaio con contratto a tempo indeterminato allo scopo di mantenere inalterato il numero di OTI provenienti dal Corpo forestale ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124.