ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La I Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
preso atto della valutazione favorevole espressa, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento della Camera, dalla V Commissione il 25 ottobre 2017;
preso atto dei rilievi deliberati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, dalla III Commissione il 18 ottobre 2017;
preso atto delle osservazioni formulate dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel corso dell'audizione svolta il 7 novembre 2017;
ricordato che l'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'articolo 15 della legge 7 aprile 2017, n. 47, prevede che «il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito»,
considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, modificando l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, attribuisce al tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore non accompagnato;
evidenziata l'opportunità nei suddetti casi, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica;
osservato che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 che reca disposizioni sull'elenco dei tutori volontari»;
rilevato che nel suddetto ambito, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità Pag. 40garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;
rilevato che l'articolo 2, comma 4, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati, specificando che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del citato decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo,
evidenziata l'opportunità di specificare espressamente, al medesimo articolo 19-bis, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore in ogni stato e grado dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano»,
ricordato che il provvedimento in esame dispone che il presidente di ciascuna commissione territoriale è tenuto a svolgere l'incarico in via esclusiva,
evidenziata, al riguardo, l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali,
preso atto che il Ministro dell'interno, in data 8 settembre 2017, ha adottato il Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale,
rilevata l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal suddetto Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale in ordine all'estensione dell'applicazione delle linee guida previste dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015 anche alle strutture straordinarie di accoglienza individuate dalle prefetture-UTG ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 142,
rilevata altresì l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, ai fini dell'introduzione di accorgimenti idonei a garantire la maggior sicurezza possibile e adeguati servizi, assicurando in particolare: la presenza nelle strutture di accoglienza di alloggi e servizi igienici in aree separate per le donne sole e i nuclei familiari; lo sviluppo di procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere per il personale che lavora nelle strutture di accoglienza; la presenza obbligatoria di personale femminile di riferimento, in particolare per i servizi di mediazione culturale, quelli legali e medici; l'adozione di un regolamento in merito alle procedure operative per l'individuazione, l'invio ai servizi e la presa in carico delle persone di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che, al contempo, identifichi meccanismi di coordinamento tra le istituzioni competenti,
considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 1), del provvedimento in esame, modifica il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 gennaio 2008, n. 25, nel senso di specificare che per le competenze del tribunale per i minorenni ivi previste per la nomina del tutore, si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice civile «in quanto compatibili»,
evidenziata, alla luce delle suddette modifiche disposte dall'articolo 2, l'opportunità di introdurre analoga specificazione (si applicano «in quanto compatibili») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa Pag. 41menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, così da evitare incertezze in sede applicativa,
ricordato infine che è in corso la procedura di infrazione n. 2014/2171 – Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo in cui la Commissione europea ha rilevato nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati che intendano fare domanda di protezione internazionale ritenendo inoltre i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea; tale situazione di fatto, secondo la Commissione europea, viola, tra l'altro: l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva accoglienza ove si prevede che «il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori» e l'articolo 19, paragrafo 1, che stabilisce, tra l'altro che gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza,
evidenziata dunque l'opportunità di introdurre tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità, al fine di rimuovere ogni eventuale incertezza interpretativa, di specificare espressamente, all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore in ogni stato e grado dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano»;
b) si valuti l'opportunità, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica laddove agisce per aprire la tutela e nominare il tutore del minore non accompagnato;
c) si valuti l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali;
d) si valuti l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche legislative, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, adottato dal Ministro dell'interno l'8 settembre 2017, con particolare riguardo ai profili evidenziati in premessa;
e) alla luce delle modifiche disposte dall'articolo 2, si valuti, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di introdurre analoga specificazione (si applicano «in quanto compatibili») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
f) nell'ambito delle disposizioni in materia di elenco dei tutori volontari, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, modificato dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle funzioni attribuite Pag. 42dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio, che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;
g) si valuti l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171.
ALLEGATO 2
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (C. 3365-B Businarolo, approvata dalla Camera e modificata dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo della proposta di legge C. 3365-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»;
ricordato il parere espresso dal Comitato in data 20 gennaio 2016, in occasione dell'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera;
considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» che rientrano nella potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed l), della Costituzione;
osservato che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) prevedendo, anzitutto, che colui il quale – nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione – segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;
rilevato che l'articolo 1, capoverso articolo 54-bis, comma 6, terzo e quarto periodo – sulla base di modifiche introdotte al Senato – prevede che l'ANAC applichi la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, e che l'ANAC medesimo determini la misura della sanzione, tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione cui si riferisce la segnalazione;
osservato che tale previsione pare suscettibile di approfondimento nella parte in cui pone la determinazione della misura della sanzione in correlazione al solo criterio delle dimensioni dell'amministrazione;
preso atto poi che l'articolo 1, capoverso articolo 54-bis, comma 9, non modificato presso il Senato, sancisce una clausola di esclusione delle tutele previste dal provvedimento, secondo cui le stesse non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;Pag. 44
rilevato che l'articolo 3, comma 1, introdotto durante l'esame presso il Senato, con riguardo alle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nel settore pubblico (articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001) o privato (articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001) introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio (articolo 326 del codice penale), del segreto professionale (articolo 622 del codice penale), del segreto scientifico e industriale (articolo 623 del codice penale) nonché di violazione dell'obbligo di fedeltà all'imprenditore da parte del prestatore di lavoro (articolo 2105 del codice civile) il perseguimento, da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti, dell'interesse all'integrità delle amministrazioni (sia pubbliche che private) nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni;
rilevato poi che il medesimo articolo 3, al comma 3, prevede che, quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito «e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine»;
osservato, dunque, che il comma 3 costituisce una eccezione rispetto alla sussistenza della giusta causa e che in presenza di modalità eccedenti rispetto alle finalità della eliminazione dell'illecito sussisterebbe la fattispecie di reato a tutela del segreto;
segnalata l'opportunità di valutare la determinatezza della condotta penalmente sanzionabile di violazione dell'obbligo del segreto attuata attraverso la rivelazione «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine», anche alla luce del soprarichiamato nuovo articolo 54-bis del testo unico del pubblico impiego che, nel testo modificato dal provvedimento fa venire meno, al nuovo comma 9, la garanzia delle tutele per i segnalanti anche nel caso di reati commessi con la loro denuncia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito le disposizioni recate dall'articolo 1, capoverso articolo 54-bis, comma 6, quarto periodo, nella parte in cui pongono la determinazione da parte dell'ANAC della misura della sanzione a carico del responsabile in correlazione al solo criterio delle dimensioni dell'amministrazione;
b) all'articolo 3, comma 3, valutino le Commissioni di merito la determinatezza della condotta penalmente sanzionabile di violazione dell'obbligo del segreto attuata attraverso la rivelazione «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine».