ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392).
PARERE APPROVATO
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico;
ricordato che esso è adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 124 del 2015 (cosiddetta «legge Madia»), all'articolo 8, comma 1, lettera d), che indica l'obiettivo di pervenire al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, mediante la razionalizzazione delle modalità di archiviazione dei relativi dati, cui si connette la finalità di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza;
rilevato che la legge di delegazione finalizza quindi l'intervento di riorganizzazione delle strutture amministrative alla unificazione degli archivi e alla diminuzione degli oneri per il soggetto pubblico e per gli utenti, nonché alla semplificazione insita nel rilascio di un documento unico;
valutato positivamente il superamento dell'attuale situazione, che vede l'emissione di due distinti documenti – che appare un unicum in Europa – nel senso di prevedere un unico documento di circolazione costituito dall'incorporazione nella carta di circolazione delle informazioni contenute nel certificato di proprietà, rilasciato da un unico soggetto che firma la certificazione, dietro presentazione da parte dell'utenza, di un'unica domanda;
rilevato che a tale scelta non si connette alcun intervento sulle strutture amministrative esistenti in quanto, come esplicitato nelle relazioni che corredano il provvedimento in esame, si è preso atto dei potenziali effetti pregiudizievoli conseguenti ad una soppressione del PRA e delle difficoltà organizzative di costituire una nuova agenzia, come pure la legge di delega consentirebbe;
preso atto della volontà di non procedere pertanto alla soppressione del PRA e al trasferimento delle funzioni dello stesso al Ministero, anche al fine di non intaccare la sostenibilità economica della missione svolta dall'ACI, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali nel PRA e in ACI Informatica che, secondo quanto dichiarato nelle relazioni di accompagnamento, non sarebbero interamente riassorbibili nell'organico della Motorizzazione Civile;
segnalato che lo schema di decreto demanda ad un decreto interministeriale l'introduzione di una tariffa unica da fissare sulla base dei costi dei servizi ma che comunque non potrà essere superiore all'importo risultante dalla somma delle due tariffe – nonché dell'imposta di bollo unificato, anche in questo caso da fissare in misura tale da garantire i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente Pag. 224senza impatti negativi sui saldi di bilancio e che, pertanto, non sembra possibile riconoscere a tale atto la funzione di attuare le citate finalità di riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati e la realizzazione di significativi risparmi per l'utenza;
considerato che l'emanazione del citato decreto condiziona inoltre l'operatività della disciplina modificativa di numerose novelle al codice della strada (articoli 93, 94, 94-bis, 95, 96, 101, 103, 201, 2013, 214-bis, 214-ter, 226), nonché dell'articolo 231 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), senza che per esso sia previsto un preventivo esame da parte delle Commissioni parlamentari;
rilevata l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, che l'istanza di rilascio del documento unico sia ammessa presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista (STA) ovvero presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile ma anche presso gli sportelli telematici dell'automobilista eventualmente presenti presso le delegazioni ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica;
evidenziato inoltre che dal combinato disposto dell'articolo 1 – che fissa la data iniziale del 1o luglio 2018 per il rilascio del documento unico – e dell'articolo 4 – secondo cui le carte di circolazione e i certificati di proprietà, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo, mantengono la loro validità – non risulta chiaro se abbiano ancora valore anche i documenti rilasciati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo ma anteriormente al 1o luglio 2018;
segnalata l'opportunità di realizzare una effettiva semplificazione immediatamente operativa stabilendo che il Certificato di proprietà non sia più necessario per la redazione delle dichiarazioni unilaterali di vendita;
considerato che le funzioni oggi effettivamente svolte dall'Automobile Club d'Italia suggeriscono, nel dare attuazione alla delega in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche competenti in materia di autoveicoli, di non mantenere l'attribuzione delle attività di vigilanza sull'ACI al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ma di trasferirle ai dicasteri più specificamente competenti con riguardo a problemi automobilistici, mobilità di persone e merci, gestione della rete stradale, sicurezza della circolazione e sport;
preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 12 aprile 2017, secondo cui la modifica dell'articolo 103, comma 1 del Codice della Strada – recata dall'articolo 5, comma 1, lettera g) – ha sia funzioni di coordinamento normativo, sia di indispensabile correttivo ad una prassi amministrativa che ostacola la libera circolazione delle merci in ambito comunitario, grava di oneri impropri le imprese e i cittadini nel procedimento di radiazione per esportazione e priva di ogni tutela coloro che cedono i propri veicoli a terzi ai fini dell'esportazione e, peraltro, modifica una disciplina che comunque non appare efficace per contrastare il fenomeno del «traffico transfrontaliere di rifiuti»;
acquisito il parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 aprile 2017, nel quale si specifica che il Governo ha dato conferma dell'intendimento di accogliere le richieste modificative riferite all'articolo 1, comma 3, nonché all'articolo 2, commi 6 e 7, avanzate da quel consesso;
tenuto conto dei rilievi formulati nel parere reso dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, segnatamente nella parte in cui segnala che «non appare compiutamente dimostrato dallo schema in oggetto che l'intervento adottato [...] sia di per sé sufficiente, in assenza di un connesso intervento sull'unificazione degli archivi, a soddisfare le finalità imposte dalla legge delega»;Pag. 225
condivisi altresì i suggerimenti forniti dalla predetta Commissione del Consiglio di Stato ove raccomanda di inserire nell'ambito del decreto, disposizioni che assicurino la tempestività ed effettività della riforma per raggiungere gli obiettivi della riduzione dei costi e dei significativi risparmi per l'utenza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. al fine di assicurare una piena conformità del testo ai principi di delega che richiedono riduzioni di oneri amministrativi e corrispondenti risparmi per gli utenti, all'articolo 2, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «La riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati derivanti dall'attuazione della presente disciplina devono essere integralmente destinati a realizzare risparmi per l'utenza»;
2. all'articolo 4, comma 1, al fine di chiarire che manterranno la loro validità (alle condizioni previste dal primo comma) non solo le carte di circolazione rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo ma anche quelle rilasciate successivamente, fino al 1o luglio 2018, data dalla quale la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, si sostituiscano le parole «all'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti «al termine di cui all'articolo 1, comma 1»;
3. sia determinata e chiaramente indicata la programmazione delle risorse umane coinvolte nelle varie fasi del processo di riorganizzazione, individuando tutti gli strumenti necessari a garantire i livelli occupazionali esistenti;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, si valuti l'opportunità di riformulare il comma 1, lettera a), nel seguente modo «a) presso qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista, di seguito STA, operativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.358, negli Uffici provinciali della motorizzazione civile, in quelli dell'ACI che gestiscono il PRA, nelle delegazioni dell'ACI e nelle imprese di consulenza automobilistica;»;
b) attesa la rilevanza del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, la cui emanazione condiziona l'operatività della disciplina modificativa degli articoli 93, 94, 94-bis, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter, 226 del Codice della strada, nonché dell'articolo 231 del cosiddetto Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006), sia integrata la disposizione in esame prevedendo che sullo schema di decreto sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
c) per le medesime ragioni, valuti infine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'opportunità di sentire, nella fase di predisposizione del decreto interministeriale attuativo di cui all'articolo 2, comma 2, l'ACI e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese operanti negli STA;
d) si valuti altresì l'opportunità di introdurre nell'articolo 2, comma 2, la previsione secondo cui agli utenti sarà consentito di effettuare i pagamenti della tariffa e del bollo secondo i più diffusi strumenti di pagamento elettronico;
e) all'articolo 2, comma 2, ove si dispone che il decreto attuativo disciplini le modalità di versamento delle tariffe all'ACI e alla Motorizzazione civile per gli importi di rispettiva competenza, si valuti l'opportunità di predeterminare i criteri in base ai quali definire le quote percentuali da versare direttamente all'ente previa valutazione dei costi degli adempimenti cui ciascun ente è tenuto;
f) all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere che – dall'entrata in vigore del decreto – il Certificato di proprietà non sia necessario per la redazione della dichiarazione unilaterale di vendita;Pag. 226
g) dovrebbe valutarsi l'opportunità di aggiungere all'articolo 4, dopo il comma 2, il seguente: «2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza sull'Automobile Club d'Italia è esercitata, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e, limitatamente alla attività ed alle strutture dedicate alla tenuta del PRA, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».