CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 ottobre 2016
712.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Nuovo testo C. 1658 Zampa).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante «Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevato che le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alle materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», «immigrazione» e «ordinamento civile e penale», che, rispettivamente, le lettere a), b) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   considerato che diverse disposizioni incidono peraltro anche sulle materie «istruzione» e «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché sulle materie «politiche sociali» e «formazione professionale», spettanti alla competenza legislativa delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la formazione dei tutori volontari debba avvenire – anziché da parte dei Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza – con le modalità che dovranno essere stabilite con normative regionali;
   b) all'articolo 14, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: «ove possibile» con le seguenti: «ove necessario».

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ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada (Nuovo testo C. 3837 Minnucci e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminata la proposta di legge C. 3837 Minnucci ed abb. recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada»;
   rilevato che l'istituzione di una giornata nazionale, pur non rientrando espressamente in alcuna delle materie elencate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina di livello statale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica Accordo Italia-Francia linea ferroviaria TAV Torino-Lione (S. 2551 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge S. 2551, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016»;
   rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Contrasto alla povertà e riordino delle prestazioni sociali (S. 2494 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il provvedimento S. 2494 del Governo, recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali», collegato alla legge di stabilità 2016, già approvato dalla Camera dei deputati;
   richiamato il proprio parere espresso in data 7 luglio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile sia alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost.) sia alla competenza legislativa delle Regioni in materia di «politiche sociali» (articolo 117, quarto comma, Cost.);
   condivisa la finalità del disegno di legge di delega, che introduce una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione e individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
   preso atto che nella procedura di adozione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza unificata;
   preso, altresì, atto che – grazie alla modifica apportata dalla Camera nel corso dell'esame in Assemblea all'articolo 1, comma 4, lettera d) – è stata introdotta la necessità della previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della predisposizione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei protocolli formativi e operativi volti ad agevolare l'attuazione della misura nazionale di contrasto della povertà, di cui comma 1, lettera a);
   considerato che la previa intesa in sede di Conferenza unificata assicura un maggiore coordinamento tra le misure di contrasto alla povertà disciplinate a livello territoriale con la misura unica nazionale prevista dal comma 1, lettera a), e che sull'opportunità di garantire tale coordinamento questa Commissione aveva richiamato l'attenzione delle Commissioni di merito in sede di espressione del parere in prima lettura,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.