CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 ottobre 2016
708.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4079 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015»;
   considerata l'importanza del disegno di legge che consente all'Italia di poter essere tra gli attori protagonisti della prossima Conferenza sul clima che si terrà a Marrakech il prossimo mese di novembre, nella quale si discuterà dell'attuazione degli impegni di Parigi, con particolare riguardo agli aspetti finanziari;
   rilevata la necessità che il Governo definisca una nuova e più impegnativa roadmap climatica sia prevedendo, nel prossimo disegno di legge di bilancio, in fase di predisposizione, misure volte a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale dal richiamato Accordo, sia rivedendo la Strategia Energetica Nazionale nella prospettiva di tali obiettivi;
   rilevata altresì la necessità che il Governo si faccia promotore, in sede europea, di politiche da parte dei vari Stati membri dirette al raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'Europa dall'Accordo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 116

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (n. 335);
   evidenziato che lo Schema di decreto è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
   evidenziato altresì che il provvedimento in esame introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche;
   sottolineato che sul territorio nazionale esiste una disomogeneità con riferimento ai requisiti di sicurezza tra gli impianti installati in periodo antecedente e quelli installati in periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999;
   richiamata la Raccomandazione 95/216/CE che si pone l'obbiettivo di garantire tendenzialmente il medesimo livello di sicurezza a tutti gli utenti di ascensori, sia vecchi che nuovi, già recepita nella maggior parte degli Stati membri – tra cui Francia, Germania e Spagna – ma non ancora implementata in Italia;
   evidenziato, con riferimento a tale specifico aspetto degli ascensori più vecchi, che la problematica relativa ai costi degli interventi per questo adeguamento, unitamente a perplessità successivamente emerse circa la possibilità giuridica e l'opportunità di un'attuazione della citata Raccomandazione contestualmente al recepimento della direttiva in sede regolamentare, hanno fatto propendere per un rinvio della relativa decisione, subordinandola ad un ulteriore approfondimento;
   richiamato il parere 1852/2016 del Consiglio di Stato in riferimento al provvedimento in oggetto con il quale ha segnalato al Governo l'esigenza di provvedere con urgenza all'adeguamento alle nuove norme di sicurezza del parco ascensori preesistenti, anche al fine di non correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un'ingiustificata discriminazione per i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza;
   richiamato il parere approvato il 22 ottobre 2014 dalla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati sull'atto Pag. 117del Governo n. 111 con il quale si chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e privi quindi della marcatura europea;
   sottolineato che l'articolo 2, comma 1, lettera i), dello Schema di decreto in esame ipotizza la rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d'esami, con riproduzione ed aggiornamento delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. Si prevede altresì una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l'esame e che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza;
   evidenziata l'incertezza normativa derivante dalla soppressione delle Commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi che oltre a compromettere l'attività di manutenzione, essenziale a garantire la sicurezza delle persone, rappresenta un ostacolo per l'occupazione dei giovani ascensoristi e per lo sviluppo delle aziende del settore;
   richiamato ancora il parere 1852/2016 con il quale il Consiglio di Stato ha segnalato al Governo in riferimento alla rivitalizzazione delle commissioni di esame istituite presso le prefetture per la concessione dell'abilitazione del personale tecnico addetto alla manutenzione degli ascensori l'assenza di base legale in quanto la norma in questione non rientra né nel contenuto obbligatorio della direttiva, né in quello facoltativo;
   richiamato ancora, al riguardo, il parere approvato il 22 ottobre 2014 dalla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati sull'atto del Governo n. 111 con il quale si sottolineava l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, e ad esempio in sede di recepimento della nuova direttiva europea in materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 2014/33/UE), in relazione all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, al fine di garantire agli interessati l'opportunità di conseguire il certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, necessario per svolgere la relativa attività, ripristinando la Commissione prefettizia già prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, o individuando altro organo o istituzione con medesime competenze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) provveda il Governo, con idoneo provvedimento, a prevedere modalità di verifica per l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, anche attraverso l'individuazione di selettivi e limitati interventi, necessari ed urgenti a ridurre le cause di infortunio più frequenti per gli utilizzatori;
   b) provveda il Governo ad assicurare, tramite motivata conferma o con un intervento normativo idoneo, il ripristino di organi o istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori (n. 335);
   evidenziato che lo Schema di decreto è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;
   evidenziato altresì che il provvedimento in esame introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche;
   sottolineato che sul territorio nazionale esiste una disomogeneità con riferimento ai requisiti di sicurezza tra gli impianti installati in periodo antecedente e quelli installati in periodo successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999;
   richiamata la Raccomandazione 95/216/CE che si pone l'obbiettivo di garantire tendenzialmente il medesimo livello di sicurezza a tutti gli utenti di ascensori, sia vecchi che nuovi, già recepita nella maggior parte degli Stati membri – tra cui Francia, Germania e Spagna – ma non ancora implementata in Italia;
   evidenziato, con riferimento a tale specifico aspetto degli ascensori più vecchi, che la problematica relativa ai costi degli interventi per questo adeguamento, unitamente a perplessità successivamente emerse circa la possibilità giuridica e l'opportunità di un'attuazione della citata Raccomandazione contestualmente al recepimento della direttiva in sede regolamentare, hanno fatto propendere per un rinvio della relativa decisione, subordinandola ad un ulteriore approfondimento;
   richiamato il parere 1852/2016 del Consiglio di Stato in riferimento al provvedimento in oggetto con il quale ha segnalato al Governo l'esigenza di provvedere con urgenza all'adeguamento alle nuove norme di sicurezza del parco ascensori preesistenti, anche al fine di non correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti sia percepita come un'ingiustificata discriminazione per i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza;
   richiamato il parere approvato il 22 ottobre 2014 dalla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati sull'atto Pag. 119del Governo n. 111 con il quale si chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, e privi quindi della marcatura europea;
   sottolineato che l'articolo 2, comma 1, lettera i), dello Schema di decreto in esame ipotizza la rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d'esami, con riproduzione ed aggiornamento delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. Si prevede altresì una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l'esame e che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza;
   evidenziata l'incertezza normativa derivante dalla soppressione delle Commissioni per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi che oltre a compromettere l'attività di manutenzione, essenziale a garantire la sicurezza delle persone, rappresenta un ostacolo per l'occupazione dei giovani ascensoristi e per lo sviluppo delle aziende del settore;
   richiamato ancora il parere 1852/2016 con il quale il Consiglio di Stato ha segnalato al Governo in riferimento alla rivitalizzazione delle commissioni di esame istituite presso le prefetture per la concessione dell'abilitazione del personale tecnico addetto alla manutenzione degli ascensori l'assenza di base legale in quanto la norma in questione non rientra né nel contenuto obbligatorio della direttiva, né in quello facoltativo;
   richiamato ancora, al riguardo, il parere approvato il 22 ottobre 2014 dalla Commissione Attività produttive della Camera dei deputati sull'atto del Governo n. 111 con il quale si sottolineava l'opportunità di intervenire, nel primo provvedimento utile, e ad esempio in sede di recepimento della nuova direttiva europea in materia di sicurezza degli ascensori (direttiva 2014/33/UE), in relazione all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, al fine di garantire agli interessati l'opportunità di conseguire il certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi, necessario per svolgere la relativa attività, ripristinando la Commissione prefettizia già prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, o individuando altro organo o istituzione con medesime competenze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   a) provveda il Governo, con idoneo provvedimento, a prevedere modalità di verifica per l'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999, anche attraverso l'individuazione di selettivi e limitati interventi, necessari ed urgenti a ridurre le cause di infortunio più frequenti per gli utilizzatori;
   b) provveda il Governo ad accelerare il ripristino di organi o istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all'esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi.