ALLEGATO 1
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli
TESTO BASE ADOTTATO
ART. 1.
1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «16 novembre 1972,» sono inserite le seguenti: «resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167,»;
b) all'articolo 4, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale italiani dell'UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole»;
c) dopo la parola: «siti», ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: «e le rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale».
ART. 2.
1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, è autorizzata per l'anno 2016 l'ulteriore spesa di 800.000 euro. All'onere di cui al precedente periodo si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Pag. 109ALLEGATO 2
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Testo unificato C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 1.
Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:
00a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «i siti sono aggiunte le seguenti: e gli elementi del patrimonio culturale immateriale»;
0a) conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: «dei siti» sono aggiunte le seguenti: «e degli elementi del patrimonio culturale immateriale».
1. 1000. Relatrice.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «denominati siti», sono aggiunte le seguenti: «ed elementi».
1. 1001. Relatrice.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono aggiunte le seguenti: «e degli elementi».
1. 1002. Relatrice.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono aggiunte le seguenti: «e degli elementi».
1. 1003. Relatrice.
Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
0b) All'articolo 4, comma 1, alinea, dopo le parole: dei siti sono aggiunte le seguenti e degli elementi.
1. 1004. Relatrice.
Al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
0b) All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai siti» sono aggiunte le seguenti: «e agli elementi».
1. 1005. Relatrice.
Al comma 1, lettera b) capoverso lettera d), sostituire le parole: delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale con le seguenti: degli elementi.
1. 1006. Relatrice.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «dei siti» sono aggiunte le seguenti: «e degli elementi».
Conseguentemente:
al medesimo articolo 5, comma 1, dopo le parole: i siti sono aggiunte le seguenti: e gli elementi;
nella rubrica dell'articolo, dopo le parole: dei siti sono aggiunte le seguenti e degli elementi.
1. 1007. Relatrice.