CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08151 Baradello: Iniziative per un nuovo progetto di risanamento dell'area dell'ex arsenale nell'isola La Maddalena.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007 ha dichiarato «Grande Evento» la Presidenza italiana del G8 per l'anno 2009, per il cui svolgimento veniva individuata l'area de «La Maddalena».
  Con la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (O.P.C.M.) del 19 novembre 2008, all'interno del territorio de La Maddalena è stato individuato come Sito di bonifica di interesse nazionale l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, molo carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua. Il soggetto competente allo svolgimento delle attività di bonifica nella suddetta area è stato individuato nel Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Successivamente, in seguito al sisma che ha colpito l'Abruzzo nell'aprile del 2009, anche al fine di contribuire al rilancio socio-economico della zona colpita, con d.l. n. 39 del 28 aprile 2009 è stato disposto che il «Grande Evento» del Vertice G8 si sarebbe tenuto non più nella città de La Maddalena, ma nel territorio della città de L'Aquila. Tuttavia, sono stati fatti salvi gli effetti prodotti dalle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per assicurare il completamento delle opere programmate e in corso di realizzazione nella regione Sardegna.
  In data 11 gennaio 2013, con decreto del Ministero dell'ambiente n. 7, il Sito di interesse nazionale de «La Maddalena» è stato declassificato a Sito di interesse regionale (SIR), con conseguente trasferimento delle competenze in materia di bonifica a quest'ultima.
  Inoltre, l'articolo 2 del richiamato decreto ministeriale n. 7 del 2013 prevede che i finanziamenti non ancora disciplinati saranno regolamentati mediante il ricorso ad Accordi di Programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione e gli enti locali territorialmente competenti. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal citato decreto ministeriale n. 7 del 2013, in data 29 ottobre 2013 e stato sottoscritto, tra il Ministero dell'ambiente, la regione autonoma della Sardegna e il comune de La Maddalena, il Protocollo di intesa per il completamento delle opere di bonifica delle aree a mare antistanti l'ex arsenale militare de La Maddalena.
  Tale Protocollo di Intesa disciplina l'utilizzo da parte del comune de La Maddalena, Ente titolare del procedimento di bonifica in base a legge regionale, la somma di Euro 11.236.996,99, di cui Euro 5.836.996,99 a valere su risorse ordinarie del Ministero dell'ambiente.
  Si precisa, inoltre, che il Progetto definitivo di bonifica dello specchio acqueo dell'ex Arsenale militare è stato approvato con pareri favorevoli nella Conferenza di Servizi del 9 dicembre 2015 e adottato dal comune de La Maddalena in data 16 febbraio 2016.
  Per l'assegnazione della gestione dell'ex Arsenale, il comune ha indetto apposita gara di appalto, aggiudicata dalla Mita Resort s.r.l. la quale, tuttavia, nel 2011 ha avviato una procedura arbitrale per ottenere la risoluzione della concessione. In Pag. 98data 21 ottobre 2014 è stato pronunciato il lodo arbitrale che ha dichiarato risolta la concessione, obbligando la Mita Resort s.r.l. alla restituzione del complesso immobiliare.
  Il Dipartimento della protezione civile ha successivamente impugnato il lodo arbitrale davanti la Corte di appello di Roma ed il relativo giudizio è stato rinviato per l'esame nel merito al novembre 2018. Nelle more delle vicende giudiziarie, il Dipartimento della protezione civile ha comunque avviato interlocuzioni con la regione autonoma Sardegna, per consentire il ritorno del complesso immobiliare alla collettività locale. Tuttavia, la regione si è limitata a fornire solo una disponibilità di massima al rientro in possesso dell'immobiliare in questione, tenuto conto del contenzioso in atto.
  Ad ogni modo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il Ministero dell'ambiente, unitamente a tutte le altre amministrazioni coinvolte, ha adottato tutte le iniziative possibili per il superamento delle criticità in atto.

Pag. 99

ALLEGATO 2

5-08152 Segoni: Chiarimenti sulla Valutazione d'Impatto Ambientale effettuata da Enac e Toscana Aeroporti per il progetto di ampliamento dell'aeroporto di Firenze.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione in oggetto, tenuto conto dei diversi aspetti tecnici che interessano la procedura, si rappresenta quanto segue.
  L'ENAC, in data 24 marzo 2015, ha presentato la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto «Master Plan aeroportuale 2014-2029» dell'Aeroporto di Firenze, che prevede la riqualificazione dell'aeroporto esistente.
  La competente Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero, in data 1o aprile 2015, ha dato avvio all'istruttoria tecnica presso la commissione VIA/VAS e, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato dato avviso al pubblico dell'avvio del procedimento di VIA e del deposito della documentazione progettuale sui quotidiani. Si fa presente, inoltre, che il procedimento comprende anche la valutazione di incidenza in quanto il progetto ricade all'interno dell'area naturale protetta SIC-ZPS «Stagni della piana fiorentina e pratese».
  Facendo seguito alle riunioni tecniche con gli enti coinvolti, il 21 luglio 2015, e stata formalizzata anche la richiesta di integrazioni su proposta della commissione CTVA. Tali integrazioni sono state consegnate in data 4 settembre 2015 e pubblicate sui quotidiani il 5 settembre 2015.
  Successivamente, dopo aver avviato l'istruttoria tecnica sulla documentazione integrativa, in data 22 ottobre 2015, il Gruppo istruttore ha ritenuto opportuno convocare una riunione con il proponente e tutti i soggetti che partecipano all'istruttoria tecnica, regione, MIBACT ed ISPRA, chiedendo un supporto tecnico alla CTVA sulle componenti ambientali (ambiente idrico, atmosfera, rumore e valutazione di incidenza). Ciò al fine di assicurare un efficace coordinamento delle istruttorie tecniche avviate, nonché al fine di definire la sede in cui dovessero essere definite le criticità riscontrate sul progetto, cioè se in fase di progettazione ovvero nell'ambito della procedura di VIA perché determinanti ai fini della compatibilità ambientale dell'infrastruttura stessa. Proprio in questa sede il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha rilevato un'incongruenza tra il progetto e le previsioni del Piano di indirizzo territoriale della Toscana (PIT), con funzione di Piano paesaggistico, che tutela il lago di Peretola che si prevede di tombare.
  La regione Toscana, con D.G.R. del 30/11/2015, ha espresso parere positivo con prescrizioni. L'ENAC, in data 11 marzo 2016, ha risposto trasmettendo puntuali controdeduzioni.
  Per completezza di informazioni, si fa presente che sono stati conclusi i saggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza archeologia di Firenze che ha espresso, al riguardo, il proprio parere endoprocedimentale. Le questioni paesaggistiche, afferenti la delocalizzazione del lago di Peretola, sono invece in via di definizione; esse devono essere oggetto di condivisione da parte della regione Toscana in quanto incidenti sul Piano paesaggistico copianificato.Pag. 100
  L'istruttoria risulta attualmente in corso presso la commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e le osservazioni presentate da enti pubblici e da soggetti privati sono disponibili sul sito web di questo Ministero.
  Si fa presente, comunque, che la normativa vigente in materia prevede la possibilità sia da parte del proponente di presentare integrazioni volontarie, sia da parte dell'autorità procedente di chiedere in merito al progetto oggetto della procedura specifiche integrazioni e chiarimenti.
  Ad ogni modo, mi preme sottolineare l'importanza del coinvolgimento delle comunità locali nella procedura autorizzativa di un intervento strategico e di notevole impatto come un aeroporto, nonché del confronto tra i diversi attori coinvolti a vario titolo nel percorso progettuale.

Pag. 101

ALLEGATO 3

5-08153 Pellegrino: Sull'attuazione degli impegni di Governo in materia di geotermia recati dalla risoluzione 8-00103.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'interrogazione di cui in oggetto, tenuto conto della risoluzione 8-00103, si rappresenta quanto segue.
  Con particolare riferimento alla questione relativa alla redazione delle linee guida finalizzate allo sfruttamento in sicurezza della risorsa geotermica, si fa presente che è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero dello sviluppo economico, a cui partecipa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il gruppo di lavoro ha coinvolto gli stakeholder istituzionali per il necessario supporto tecnico ed ha elaborato una bozza consolidata di linee guida.
  Le linee guida sviluppano, in relazione a tutte le fasi progettuali, i requisiti tecnici necessari di progetto per garantire la tutela dell'ambiente con particolare riferimento alla tutela del suolo e della risorsa idrica, alla dualità dell'aria, nonché al monitoraggio e al controllo del campo geotermico, della microsismicità, della subsidenza e delle pressioni, di poro.
  Si fa presente, inoltre, che nelle more dell'adozione delle linee guida possono essere sviluppate e concluse ulteriori, istruttorie. In particolare, si, evidenzia che, nel caso di specie, (ipotesi di una moratoria sugli impianti geotermici, pur essendo stata valutata, non ha trovato accoglimento.
  La geotermia è un'importante risorsa energetica rinnovabile del nostro Paese. Essa rappresenta una risorsa strategica di interesse nazionale per la promozione del suo sviluppo rientra negli obiettivi stabiliti anche per rispettare il vincolo cosiddetto «20-20-20» imposto dall'Unione europea ai paesi membri (Direttiva 2009/28/CE).
  Si fa presente infine che per quanto riguarda gli impianti pilota di competenza statale, la Valutazione di impatto ambientale (VIA), ad oggi, si è conclusa per n. 3 procedimenti:
   Impianto pilota geotermico nell'area del permesso di ricerca «Cuma» nel comune di Bacoli (Napoli) – archiviato;
   Impianto pilota geotermico denominato Castel Giorgio in comune di Castel Giorgio (Terni) con piano di utilizzo – concluso con esito positivo ma non ancora autorizzato;
   realizzazione di un pozzo geotermico esplorativo a mare denominato «Marsili 1» – permesso di ricerca «Tirreno Meridionale 1» – da assoggettare a VIA (negativo all'esclusione dalla VIA).

  Ad ogni modo, fermi restanti i necessari tempi tecnici del gruppo di lavoro, le citate linee guida saranno poste al più presto all'approvazione dei Ministeri competenti.

Pag. 102

ALLEGATO 4

5-08154 Matarrese: Sulla problematica relativa alla localizzazione della vasca di sollevamento a Marina di Ostuni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, tenuto conto in particolare delle informazioni acquisite dagli enti territoriali competenti, si rappresenta quanto segue.
  Le opere d'intervento citate dall'Interrogante, si inquadrano e trovano la relativa copertura finanziaria tra i progetti individuati dall'Atto integrativo del 29 novembre 2007 dell'Accordo di Programma Quadro – «Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche» dell'11 marzo 2003, siglato tra Ministero dell'ambiente e regione Puglia, quest'ultima responsabile dell'attuazione dei medesimi.
  Le opere in progetto hanno come principale obiettivo la realizzazione delle necessarie infrastrutture per dotare gli esistenti insediamenti costieri del territorio di Ostuni, di rete fognaria ed in particolare consentono di definire lo schema funzionale del sistema fognario per gli insediamenti costieri di Pilone, Rosa Marina e Monticelli. Il progetto in questione costituisce il proseguimento della rete di fognatura nera già esistente al servizio dell'insediamento di Diana Marina e prevede l'incremento delle opere a servizio delle marine, mediante la realizzazione, tra l'altro, di un impianto di sollevamento in località Pilone.
  Con riferimento all'iter autorizzativo dell'opera, si evidenzia che il Servizio assetto del territorio della regione Puglia, con nota del 18 maggio 2011 emetteva il proprio parere evidenziando che «le opere in progetto, ed in particolare l'impianto di sollevamento, si pongono in contrasto con le prescrizioni di base del Piano urbanistico territoriale tematico «Paesaggio» (PUTT/P). Si concludeva, comunque, che «il progetto può comunque proseguire il suo iter, poiché rientrante in una delle fattispecie previste dall'articolo 5, comma 7, del predetto Piano il quale fissa i criteri per eventuali deroghe (...)».
  Il Servizio ecologia della provincia di Brindisi, in data 10 giugno 2011 dichiarava di non sottoporre gli interventi in progetto alla fase di valutazione appropriata della valutazione di incidenza ambientale, poiché «l'intervento in questione, anche se non direttamente connesso alla gestione e conservazione del SIC IT9140002 denominato “Litorale brindisino”, non lo interessa in maniera diretta e non determina effetti significativi sul sito in questione». Il 18 maggio 2012, in sede di Conferenza di servizi sono stati acquisiti, tra gli altri assensi, anche il parere favorevole della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce e Taranto, il parere favorevole della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, nonché il parere favorevole della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia.
  A seguito della complessa procedura, con nota 93015 del 1o agosto 2012 l'Acquedotto Pugliese ribadiva l'impossibilità di reperire soluzioni alternative.
  Con delibera di giunta regionale del 18 settembre 2012 è stata rilasciata all'Acquedotto Pugliese S.p.a. l'Attestazione di compatibilità paesaggistica.
  Ad ogni modo, la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente, ha richiesto uno specifico approfondimento sulle verifiche ex articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE Habitat in materia di valutazione di incidenza, per la quale si è in attesa di riscontro.

Pag. 103

ALLEGATO 5

5-08155 Zolezzi: Sulla possibilità per i comuni di autogestire il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti solidi urbani.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La gestione dei rifiuti urbani, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dalle regioni, e ciò al fine di consentire, tra l'altro, il superamento della frammentazione delle gestioni stesse attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti e il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali. Le regioni provvedono alla delimitazione degli ATO, nel rispetto delle linee guida di competenza statale, oppure possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ATO, qualora predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza, rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 200, comma 7 del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
  In riferimento all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si richiamano inoltre le disposizioni contenute all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui, nell'ambito dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente.
  La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.
  Solo nel caso in cui tali organismi non siano stati istituiti o designati, la gestione dei rifiuti può continuare ad essere esercitata dai gestori esistenti, come stabilito dall'articolo 204 del decreto legislativo 152/2006 che nel merito prevede la continuità della gestione esistente fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito e dai comuni come previsto dall'articolo 198 del medesimo decreto legislativo.
  Per quanto attiene alla possibilità di affidamento del servizio di raccolta, disgiuntamente dal servizio trasporto e smaltimento, si richiamano le disposizioni contenute all'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 marzo 2012 che prevedono la possibilità di affidamento disgiunto, esclusivamente in capo all'autorità di ambito, del servizio di raccolta, commercializzazione, avvio a smaltimento e recupero dal servizio di gestione e realizzazione degli impianti.
  Premesso quanto sopra, si evidenzia che la forma organizzativa su scala vasta, tipica dell'ambito territoriale ottimale, corrisponde al soddisfacimento delle esigenze connesse all'efficientamento anche economico della gestione, favorendo le economie di scala, oltre che ai principi di solidarietà sociale, secondo cui, chi usufruisce di condizioni socio-economiche e territoriali favorevoli, supporta le utenze in condizioni di minor favore.Pag. 104
  In tale ambito, il Ministero è impegnato nel favorire il processo di aggregazione tra comuni nonché l'attuazione di sistemi tariffari omogenei, sulla base di standard di livello nazionale.
  In conclusione, si precisa che tali procedure debbano garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea sull'evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Pag. 105

ALLEGATO 6

5-08156 Carrescia: Sulle linee guida da parte dell'ISPRA per la manutenzione di impianti di depurazione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La manutenzione degli impianti di depurazione è di fondamentale importanza per assicurare il costante raggiungimento nel tempo dei necessari livelli di efficienza degli impianti al fine di assicurare il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi. La corretta manutenzione permette, inoltre, di individuare in tempi rapidi la necessità di attivazione di interventi correttivi.
  L'ISPRA ha da ultimo prodotto il manuale 81/2012 «Guida Tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane», approvata dal Consiglio federale nella seduta del 5 aprile 2012. Tale guida tecnica ha integrato le conoscenze maturate sull'argomento e fornito indicazioni metodologiche e tecniche in ordine alla progettazione e gestione dei sistemi di depurazione naturale per il trattamento delle acque reflue urbane.
  In coerenza con il quadro normativo di riferimento, tale Guida Tecnica si aggiunge ai manuali ANPA, «Linee guida per la ricostruzione delle aree umide per il trattamento di acque superficiali» (2002) e APAT «Linee Guida per la progettazione e gestione di zone umide artificiali per la depurazione dei reflui civili» (2005).
  Sempre nel 2012 è stato pubblicato da ISPRA il Manuale 80/2012: «Modello di indagine per la valutazione della fattibilità del riuso delle acque reflue depurate»; risultato di una convenzione stipulata dall'ISPRA con il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio e ambiente dell'Università degli studi di Brescia. Tale Guida contiene altresì una metodologia di valutazione dei livelli di performance, degli impianti di depurazione, basata su indicatori e indici numerici, che consente di formulare un giudizio oggettivo sulla funzionalità degli impianti e sulla fattibilità tecnico-economica del riutilizzo. Esso è inoltre corredato da 10 schede tecniche di analisi della fattibilità del riutilizzo delle acque reflue depurate presso altrettanti impianti.
  In relazione all'esigenza di poter disporre di una Guida adeguata ad assistere i gestori delle tipologie di impianti maggiormente in uso nel nostro Paese, si informa che ISPRA, in collaborazione con il sistema agenziale, ha già assunto iniziative al fine di elaborare specifiche «Linee Guida» per la manutenzione delle diverse tipologie di impianti di depurazione delle acque reflue, la cui stesura è prevista che venga presentata al Consiglio federale entro la fine di questo anno.

Pag. 106

ALLEGATO 7

5-08157 Grimoldi: Sulla prosecuzione dell'attività di bonifica del sito di interesse nazionale di Caffaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n. 147), rispetto al processo di programmazione dei fondi 2014-2020, ha determinato la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) che sarà destinato, in quota parte, al «finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti di interesse nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali». In attuazione di detta previsione normativa, il Ministero dell'ambiente ha provveduto ad elaborare, in raccordo con le regioni interessate, un quadro programmatico puntuale degli interventi e dei relativi fabbisogni finanziari per i settori di propria competenza, tra i quali la tematica delle bonifiche in area SIN.
  Per quanto attiene al SIN di «Brescia Caffaro», la regione Lombardia, nel corso dell'anno 2014, ha segnalato un fabbisogno di 50 milioni di euro, poi rideterminato nel 2015 dalla medesima in 40 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle rogge, peraltro in corso di realizzazione e già disciplinato nell'Accordo di programma del 29 settembre 2009. Il Ministero dell'ambiente ha chiesto ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio l'assegnazione delle risorse occorrenti per l'ultimazione della bonifica del SIN di Caffaro e attualmente è in corso l'istruttoria.
  Come è noto, al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel Sito contaminato di Interesse nazionale «Brescia - Caffaro», è stata prevista la nomina di apposito Commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013 (convertito con legge n. 9/2014), e dell'articolo 20 del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito con legge n. 2 del 2009).
  Per il SIN di Brescia è stato nominato il 17 giugno 2015 il dottor Roberto Moreni e allo stesso sono stati attributi i poteri necessari per la cura delle fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilità e il collaudo, nonché la promozione delle opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati.
  Con riferimento alla possibile delocalizzazione della Caffaro Brescia Srl dal sito di Brescia, il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'ambiente ha convocato una riunione per domani (18 marzo pv) con l'obiettivo di affrontare le criticità di carattere industriale, occupazionale ed ambientale connesse a tale annunciata delocalizzazione.