CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2016
590.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell'utilizzo dell'uranio impoverito
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deliberazione in tema di criteri per l'esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funzionamento e di collaborazioni esterne,

Art. 1.
(Programmazione delle spese).

  1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, approva, per ciascun anno, un piano relativo alle spese per il funzionamento della Commissione, entro il limite stabilito dalla delibera istitutiva. Nel piano le predette spese sono ripartite tra le collaborazioni esterne, le missioni, la ristorazione esterna, le traduzioni e l'interpretariato ed eventuali altre voci.

Art. 2.
(Missioni).

  1. Le missioni sono svolte, di norma, da delegazioni composte da un numero contenuto di parlamentari, designati dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in modo proporzionale, secondo un criterio di rotazione tra i gruppi, ovvero in modo da assicurare la presenza di tutti i gruppi.
  2. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può autorizzare la partecipazione di un componente in rappresentanza della Commissione, qualora non vi partecipi direttamente il Presidente, a manifestazioni pubbliche di particolare e specifico rilievo istituzionale o sociale, nei settori di interesse della Commissione.
  3. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, autorizza la partecipazione di collaboratori esterni a missioni della Commissione nei soli casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

Art. 3.
(Incarichi dei collaboratori esterni).

  1. Le collaborazioni esterne di cui si avvale la Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva, e dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, nel numero massimo di trenta unità, sono svolte di norma a titolo gratuito, salvo diversa e motivata determinazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Sono sempre a titolo gratuito le collaborazioni con appartenenti a pubbliche amministrazioni che mantengono lo stipendio da parte dell'amministrazione di appartenenza.
  2. I collaboratori esterni sono scelti dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in base a criteri di trasparenza e comprovata competenza in relazione all'oggetto dell'inchiesta parlamentare, come definito dall'articolo 1 della delibera istitutiva. A tal fine il Presidente sottopone al vaglio dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i curricula dei soggetti proposti come collaboratori e può chiedere che gli interessati, sotto la propria responsabilità, presentino i titoli esposti nel curriculum, la documentazione relativa a quanto previsto nel primo periodo, nonché ogni ulteriore informazione utile.
  3. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, conferisce l'incarico di collaboratore esterno, specificando se sia a tempo pieno o a tempo parziale e la durata, nonché le attività di competenza e l'eventuale attribuzione di un'indennità, ovvero del rimborso delle spese sostenute. Pag. 173
  4. Il Presidente acquisisce, ove occorra, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza dei collaboratori esterni, nonché il consenso espresso degli interessati; comunica alla Commissione i nomi dei collaboratori esterni.
  5. Il Presidente comunica il conferimento dell'incarico al collaboratore esterno con lettera, nella quale sono dettagliate le condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico, definite ai sensi del comma 3 del presente articolo. Il collaboratore esterno accetta espressamente l'incarico conferito.
  6. L'incarico del collaboratore esterno ha efficacia dalla data in cui questi presta giuramento di svolgere la propria attività nell'esclusivo interesse della Commissione, impegnandosi all'osservanza dei vincoli di segreto eventualmente previsti dalla delibera istitutiva. L'incarico ha durata fino al 31 dicembre di ciascun anno. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberarne il rinnovo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
  7. La revoca dell'incarico dei collaboratori esterni è deliberata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, su proposta del Presidente, che la comunica alla Commissione.
  8. La nomina dei collaboratori esterni e la revoca dell'incarico sono tempestivamente comunicate ai Presidenti delle Camere.

Art. 4.
(Trattamento economico dei collaboratori esterni).

  1. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, determina, per ciascun collaboratore esterno, la misura massima annuale del rimborso delle spese e le relative modalità di corresponsione. A tal fine, si tiene conto anche della distanza da Roma del luogo ove risiede il collaboratore esterno.
  2. Il rimborso delle spese può essere effettuato solo se dalla documentazione presentata risultino la congruità e la connessione delle spese con lo svolgimento dell'incarico.
  3. Le spese di trasporto, vitto e alloggio a Roma possono essere rimborsate ai soli collaboratori esterni non residenti a Roma, ad eccezione delle spese relative alle missioni previamente deliberate dalla Commissione, nei seguenti casi:
   a) quando il collaboratore esterno si trova a Roma per lo svolgimento di attività riconducibili alle competenze della Commissione, a seguito di espressa richiesta del Presidente, con lettera o messaggio elettronico, che deve essere allegata alla richiesta di rimborso;
   b) le spese di trasporto sono rimborsate limitatamente ai viaggi di andata e ritorno per Roma in treno, oppure in aereo, in classe economica;
   c) le spese di soggiorno a Roma sono rimborsate per la notte trascorsa in albergo precedentemente al giorno della seduta per la quale il collaboratore è chiamato a essere presente qualora la seduta abbia luogo al mattino, e per la notte successiva alla seduta che abbia luogo di sera. Di norma non si rimborsano importi di entità superiore ad euro 200 per notte; eventuali modalità di rimborso diverse devono essere autorizzate dalla Presidenza.

  4. Il limite complessivo di rimborso per le spese di trasporto, vitto e alloggio, di cui ciascun collaboratore può usufruire è stabilito in euro 5.000 annui. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può disporre, caso per caso, aumenti degli importi previsti dalla presente deliberazione.

Art. 5.
(Compiti dei collaboratori esterni).

  1. I collaboratori esterni svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su autorizzazione del Presidente possono assistere alle Pag. 174sedute della Commissione; riferiscono alla Commissione ogni qual volta sia loro richiesto.
  2. I collaboratori esterni sono presenti in sede in tutti i casi in cui il Presidente lo richieda espressamente.
  3. I collaboratori esterni non possono essere impiegati presso l'archivio della Commissione, alla cui gestione e tenuta sono addetti i militari del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta.

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ALLEGATO 2

Deliberazione di acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalle Commissioni di inchiesta costituite presso il Senato della Repubblica nella XV e nella XVI legislatura, nonché di informatizzazione di atti e documenti.

  La Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni,
   visto l'articolo 1, comma 2, della delibera istitutiva della Commissione del 30 giugno 2015,
   considerato che la Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima delibera istitutiva, ha facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari e, in base al successivo comma 5, «mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia (...) sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi»,
   preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sulla necessità di acquisire copia dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XV legislatura con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006 e dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita nella XVI legislatura con deliberazione del Senato della Repubblica 16 marzo 2010, già presente nel patrimonio documentale versato all'Archivio storico del Senato della Repubblica,
  delibera:
   1) di acquisire copia digitale dell'intera documentazione raccolta dalle citate Commissioni, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale legislatura per i fini dell'inchiesta;
   2) di dare mandato al personale del Nucleo della Guardia di finanza addetto alla tenuta dell'archivio della Commissione, nonché a quello addetto all'archivio informatico delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita, ivi inclusa quella di cui al precedente n. 1), secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

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