ALLEGATO 1
5-07643 Moretto: Chiarimenti circa l'applicazione dell'esenzione IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e per le prestazioni didattiche di ogni genere.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'esenzione per l'esenzione IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, gli Onorevoli richiamano la circolare ministeriale 22/E del 18 marzo 2008 dell'Agenzia delle entrate secondo cui sono riconducibili nell'ambito applicativo del beneficio dell'esenzione dall'Iva anche «le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici», in quanto nel finanziamento del progetto educativo e didattico sarebbe insita l'attività di controllo e di vigilanza da parte dell'ente pubblico (amministrazioni statali, regioni, enti locali, università, e altro) avente ad oggetto i requisiti soggettivi e la rispondenza dell'attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che l'ente è preposto a tutelare.
Pertanto, gli Onorevoli chiedono che venga specificatamente chiarito quale sia l'entità e la modalità di effettuazione del finanziamento da parte di enti pubblici necessarie ai fini dell'applicazione dell'esenzione IVA in argomento ma soprattutto quali siano le modalità alternative al finanziamento ai fini del riconoscimento del medesimo requisito soggettivo.
Al riguardo l'Agenzia delle entrate precisa che, al fine dell'applicazione dell'esenzione ai fini IVA, alle prestazioni di natura educativa, didattica e formativa, a nulla rilevano né le modalità né l'entità di effettuazione del finanziamento e che lo stesso finanziamento (comportamento concludente) rappresenta esso stesso una modalità alternativa al riconoscimento formale.
Quanto alle condizioni ed ai requisiti necessari affinché possa ritenersi applicabile la norma di esenzione di cui all'articolo 10, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, restano confermati i contenuti della citata circolare n. 22/E del 2008.
ALLEGATO 2
5-07644 Sottanelli: Esclusione dall'applicazione del bail in dei depositi di titoli in amministrazione.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Giulio Cesare Sottanelli, dopo aver premesso che dall'ambito di applicazione del bail-in sono escluse le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela, inclusi i titoli nell'apposito conto, chiede se non sia opportuno «anche per rassicurare i risparmiatori italiani, che tra le esclusioni del bail-in sia considerato il cosiddetto conto titoli di cui all'articolo 1838 codice civile (deposito di titoli in amministrazione), comprendendo sia i relativi interessi e/o dividendi sia le somme accreditate dei titoli venduti o cessati, senza limite d'importo, eccetto gli eventuali titoli afferenti la banca depositaria».
Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che l'articolo 49, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 180 del 2015, esclude dall'ambito di applicazione del bail-in «qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili».
La norma recepisce le disposizioni dell'articolo 44, comma 2, lettera c) della BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), che prevede un elenco chiuso di passività sottratte dall'applicazione del bail-in.
Il deposito di titoli in custodia o in amministrazione (conto titoli) di cui all'articolo 1838 del codice civile ha ad oggetto la custodia e l'amministrazione, da parte della banca, degli strumenti finanziari e dei titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi di investimento, etc.) di titolarità del cliente, i quali, in forza del principio di separazione patrimoniale ex articolo 22.1 del decreto legislativo 58 del 1998 (TUF), costituiscono patrimonio distinto e separato da quello della banca (e degli altri clienti) e quindi godono di protezione nelle procedure concorsuali a carico di questa.
In tale quadro, l'esclusione prevista dal citato articolo 49 comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 180 del 2015 risulta senz'altro riferibile all'obbligo della banca (in risoluzione) concernente la restituzione dei titoli della clientela detenuti e/o amministrati dalla banca stessa.
Quanto invece alle somme di denaro della clientela detenute presso la banca (liquidità e denari accreditati sul conto a titolo di interessi, di dividendi o di controvalore dei titoli in caso di vendita), per esse non opera la predetta separazione patrimoniale, che è prevista solo per la liquidità detenuta dagli intermediari non bancari e non anche per quella detenuta dalle banche (articolo 22.1 TUF).
Le somme della clientela, ove rientranti nella nozione dei depositi ammessi alla protezione dei sistemi di garanzia dei depositanti, godrebbero delle relative tutele: i depositi non sono soggetti a bail-in fino all'importo di euro 100.000, applicato a tutta la liquidità del cliente; oltre tale soglia, il credito del depositante, che sia persona fisica, Pag. 80microimpresa, piccola o media impresa beneficia comunque della tutela accordata dalla cosiddetto « depositor preference», essendo soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori chirografari (nuovo articolo 91, comma 1-bis, TUB).
In ogni caso, gli interventi normativi in materia di bail-in devono essere coerenti con le prescrizioni della BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) che prevedono un elenco chiuso e non estensibile di esclusioni dal bail-in stesso.
ALLEGATO 3
5-07645 Paglia: Stima dei crediti deteriorati che potrebbero essere smobilizzati in forza dell'accordo concluso in sede europea sullo schema di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (GACS).
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Giovanni Paglia, pone quesiti in ordine all'accordo recentemente concluso in sede europea, che prevede una gestione delle sofferenze bancarie attraverso una garanzia sulla cartolarizzazione delle stesse (GACS). In particolare si chiede quale sia la stima dei crediti deteriorati che, in virtù di detto accordo, potrebbero essere smobilizzati, con particolare riferimento a quelli aventi un sottostante immobiliare, sia di natura residenziale che produttiva.
Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, si fa presente che l'accordo sullo schema di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS) raggiunto dal Ministro dell'economia e delle finanze con la Commissione Europea segna un progresso nella creazione di un mercato secondario dei prestiti deteriorati, ponendo fine alle incertezze dei mesi scorsi. Il più agevole reperimento di risorse per finanziare l'acquisto di tali prestiti ne potrà consentire una più rapida dismissione e potrà contribuire ad un aumento non trascurabile dei prezzi di vendita.
Lo schema – insieme con le possibili ulteriori misure per accelerare i tempi di recupero dei crediti – potrà quindi agevolare il riequilibrio dei bilanci delle banche italiane e la loro capacità di finanziare l'economia reale.
Quanto all'impatto del suddetto accordo sul sistema bancario italiano, la Banca d'Italia ha precisato che non è possibile prevedere, al momento, in che misura le banche faranno ricorso allo strumento della GACS.
ALLEGATO 4
5-07646 Alberti: Carattere usurario della somma pattuita per l'estinzione anticipata del mutuo tra la società municipalizzata Brescia Infrastrutture Srl e la Cassa depositi e prestiti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Ferdinando Alberti ed altri chiede se la somma pattuita per l'estinzione anticipata del mutuo del contratto stipulato tra Brescia Infrastrutture e Cassa Depositi e Prestiti determini il superamento della soglia rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina anti-usura.
Al riguardo, Cassa Depositi e Prestiti, in relazione al contratto di prestito stipulato in data 16 febbraio 2012 da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con Brescia Infrastrutture S.r.l., ha comunicato che la clausola di estinzione anticipata, richiamata nell'interrogazione, è prevista nell'ambito della Circolare n 1276 (pubblica in G.U. parte seconda n. 92 dell'11 agosto 2009) recante «Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP), ai sensi dell'articolo 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, da parte degli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attività di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004».
In merito al quesito «se la somma pattuita per l'estinzione anticipata del mutuo del contratto stipulato tra Brescia Infrastrutture e Cassa Depositi e Prestiti in considerazione ad ogni altro genere di onere collegato all'erogazione del credito previsto nel medesimo contratto, determini il superamento della soglia rilevante ai Fini dell'applicazione della disciplina antiusura...», si fa presente che la Banca d'Italia, nelle Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, emanate nell'agosto 2009, nella Sezione 1, punto C4, definisce, nel dettaglio, il trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del Tasso Effettivo Globale («TEO») che costituisce il riferimento per la verifica del rispetto della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia d'usura.
Tali Istruzioni individuano specificamente tutta una serie di oneri e spese, indicando quali di questi debbano essere inclusi o esclusi dalla base di calcolo del TEG. Nella parte dedicata alle «esclusioni», dopo l'elencazione di una serie di spese escluse dalla base di calcolo, si legge: «le penali a carico del cliente, previste in caso di estinzione anticipata del (rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (le spese di chiusura pratica sono ricomprese tra le voci «incluse»).
Pertanto, sia dal tenore letterale della disposizione citata, sia dalla sua specifica collocazione nelle Istruzioni citate (tra le «Esclusioni») si evince chiaramente che il compenso pattuito per l'estinzione anticipata non va considerato nella base di calcolo del TEG e, di conseguenza, non rileva ai fini della applicazione della disciplina anti usura.
Con specifico riferimento la legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, si precisa che la stessa prevede che siano resi noti con Pag. 83cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni e spese connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee, attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario. Alla citata rilevazione trimestrale viene data ampia pubblicità, sia con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica che con la pubblicazione nel sito ministeriale.
Sin dalla prima applicazione della citata normativa, la prassi operativa per la determinazione del tasso soglia è stata caratterizzata, come correttamente ricostruito dalla Suprema Corte (Sez. II penale, Sent. n. 28743/2010), dall’«intervento della Banca d'Italia che nella sua qualità di Organo di vigilanza deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie».
I tassi effettivi globali medi decretati ogni trimestre non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Questo calcolo sarà prossimamente aggiornato, seguendo recenti rilevazioni operate dalla Banca d'Italia. Tuttavia, non è parte, allo stato attuale, della composizione del tasso soglia, dato che la mora ha caratteristica eventuale e non necessaria, così come le estinzioni anticipate, che avvengono solo nei casi decisi dal cliente, e non sono imposte dall'intermediario finanziario. Non si tratta di tassi di interesse o spese consequenziali all'ordinario corso del prestito/mutuo.
Un eventuale danno come nel caso descritto non è ricollegabile al superamento del tasso soglia, ai sensi della normativa vigente, e dunque a una eventuale ipotesi di usura, ma solo alla trasparenza delle condizioni contrattuali in fase di stipula.