CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 gennaio 2016
581.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 27 gennaio 2016. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.40.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti (procedimento n. 12078/14 RG TRIB – N. 60924/10 RGNR – N. 3415/14 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 16).
(Esame e rinvio).

  La Giunta inizia l'esame della richiesta in titolo.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel richiamarsi alle proprie comunicazioni del 22 dicembre scorso, ricorda che il 16 dicembre 2015 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Milano, IV Sezione penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (n. 12078/14 RG TRIB – n. 60924/10 RGNR – n. 3415/14 RG GIP) nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Gli atti sono stati quindi assegnati a questa Giunta.
  Oggi inizierà l'esame di merito con lo svolgimento della relazione della relatrice.
  Prima di dare la parola alla relatrice, al fine di conciliare la facoltà riconosciuta all'interessato di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire una migliore programmazione dei tempi del procedimento, propone di indicare all'interessato: il termine di martedì 2 febbraio per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, intendendosi – in difetto di tale comunicazione – che egli abbia rinunciato all'esercizio di tale facoltà; il termine massimo di mercoledì 10 febbraio per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.

  La Giunta concorda.

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  Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice, riferisce che la domanda in titolo riguarda affermazioni dell'allora deputato Francesco Barbato risalenti al 15 gennaio 2009, allorché sul Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo dal titolo: «Barbato: Tonino, attento a questi nomi – Il caso. L'esponente IdV: Di Pietro a Napoli per la questione morale ? Si guardi da Marazzo e Silvestro».
  In particolare, dal capo d'imputazione riportato nel decreto che dispone il giudizio, risulta che: «la giornalista Alessandra Arachi ha realizzato un'intervista all'esponente del partito politico “Italia dei valori”, Francesco Barbato, nel corso del quale lo stesso dichiarava che il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito “Italia dei valori” Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campagna, il quale in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco (circostanza non corrispondente al vero)».
  L'interessato risulta dunque imputato (in concorso con la giornalista Aracri) di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, per avere offeso l'onore di Ciro Campagna, querelante e persona offesa.
  La questione viene all'esame della Giunta in quanto, con ordinanza dello scorso 11 dicembre 2015, il Tribunale di Milano – nel respingere l'eccezione sollevata in giudizio dall'interessato e volta a far valere l'insindacabilità delle predette affermazioni – ha trasmesso gli atti alla Camera per le conseguenti deliberazioni e sospeso il procedimento penale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003.
  Come più volte ricordato anche dalla Corte costituzionale, il compito della Giunta consiste nella verifica della sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dall'interessato e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento: alla sussistenza di tale nesso è infatti è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Dunque, l'estensione dell'insindacabilità delle opinioni espresse al di fuori dell'ambito dei lavori degli organi parlamentari non può essere automatica: occorre verificare in concreto se le dichiarazioni in questione possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare.
  Il nesso funzionale garantisce il necessario bilanciamento fra valori costituzionali contrapposti e di pari rilevanza: da un lato, l'esigenza di salvaguardia dell'autonomia e libertà delle assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di altri poteri (in particolare, di quello giudiziario) e, dall'altro, l'esigenza di garanzia del diritto dei singoli alla tutela della loro dignità di persone.
  La necessità di identificare un punto di equilibrio fra i predetti valori porta ad escludere che l'insindacabilità possa coprire la complessiva attività politica posta in essere dal parlamentare (poiché ciò trasformerebbe la prerogativa dell'immunità funzionale in un privilegio personale) e a delimitare l'area di operatività dell'insindacabilità in correlazione all'esercizio di funzioni parlamentari. Pertanto, il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica, per i quali non vale l'immunità, e le opinioni invece coperte da tale garanzia, è costituito dalla inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari.
  La Corte costituzionale, interpretando in modo rigoroso il dettato dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, ha precisato che, per riconoscere l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario il concorso di due requisiti:
   a) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima;Pag. 5
   b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, né il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento, né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenze nn. 305 del 2013, 55 e 221 del 2014).

  In quest'ottica, pertanto, al fine di accertare la sussistenza del nesso funzionale, occorre che vi sia, se non una puntuale coincidenza testuale, comunque una sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e il contenuto di atti parlamentari tipici del parlamentare medesimo, anteriori o contestuali a tali dichiarazioni.
  Tornando all'esame del caso di specie, è possibile rilevare come la difesa dell'interessato, nella memoria recante l'eccezione di insindacabilità, abbia ritenuto che le dichiarazioni in questione rappresentino esercizio di attività di critica e denuncia politica, connesse alla funzione di parlamentare e, in quanto tali, insindacabili. Barbato, segnatamente, si rivolgerebbe al leader del proprio partito, Antonio Di Pietro, che era in visita a Napoli per affrontare la «questione morale». Secondo questa prospettazione, qualunque dichiarazione riguardante la «questione morale» (e con essa la critica e la denuncia) sarebbe direttamente attinente alla funzione parlamentare e, quindi, coperta dalla garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Una posizione, quella della difesa di Barbato, che si reputa necessario segnalare come non propriamente coerente con la giurisprudenza costituzionale.
  Il giudice richiedente, nel respingere l'eccezione, ha pertanto ritenuto che le dichiarazioni «non presentavano alcun evidente nesso funzionale con l'attività coperta dalla prerogativa invocata», richiamando a tale proposito la giurisprudenza costituzionale (in particolare, le sopracitate sentenze nn. 305 del 2013 e 55 del 2014).
  Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta alla Giunta all'esito dell'eventuale audizione e dell'esame delle eventuali produzioni documentali dell'interessato e, comunque, all'esito del dibattito.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.