CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 25 gennaio 2016
579.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 3513 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In relazione alla proroga delle facoltà assunzionali disposta dal comma 1, e nell'ambito delle vacanze di organico, nelle more dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 7 luglio 2015, n. 124 ed in coerenza con l'articolo 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero con gli incarichi dirigenziali coperti alla data del 15 ottobre 2015, il personale che alla data del 1o gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni di un incarico dirigenziale di seconda fascia, può essere inquadrato, a domanda, nei limiti delle facoltà assunzionali, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato conferito il predetto incarico. È comunque fatta salva, nei limiti delle citate facoltà assunzionali e nell'ambito delle relative vacanze di organico, la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1o gennaio 2016. Le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del presente comma e la correlata spesa annua lorda a regime, indicando altresì le facoltà assunzionali utilizzate.
1. 49. Ferro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nelle more dell'istituzione dei ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), punto 1), della legge 7 luglio 2015, n. 124 ed in coerenza con l'articolo 1, comma 219, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero con gli incarichi dirigenziali coperti alla data del 15 ottobre 2015, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, come prorogate ai sensi del comma 1, e nell'ambito delle vacanze di organico, il personale che alla data del 1o gennaio 2016 è collocato tra gli idonei in graduatorie vigenti di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni ed è titolare presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di un Pag. 24incarico dirigenziale di seconda fascia, può essere inquadrato, a domanda, nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione presso la quale è stato conferito il predetto incarico. È comunque fatta salva, nei limiti delle citate facoltà assunzionali e nell'ambito delle relative vacanze di organico, la prioritaria assunzione di eventuali vincitori di concorsi banditi dalle amministrazioni interessate all'inquadramento di cui al precedente periodo le cui graduatorie risultino vigenti al 1o gennaio 2016. Le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi del presente comma e la correlata spesa annua lorda a regime, indicando altresì le facoltà assunzionali utilizzate.
1. 118. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Il divieto previsto dal comma 6 viene meno per i singoli enti, non appena questi abbiano concluso le procedure indicate nel comma 1, nel rispetto della spesa consentita e delle facoltà assunzionali previste in base alla legislazione vigente».
1. 173. Rotta, Zardini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9, comma 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le società che direttamente o tramite società controllate abbiano emesso prestiti obbligazionari».
1. 105. Marchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2016».
1. 80. Marchetti, Fabbri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cui sono state affidate mansioni sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei diversi contratti collettivi nazionali di comparto del quadriennio 1998-2001 ed oggetto di annullamento in sede giurisdizionale dopo almeno un decennio dalla loro indizione, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale di comparto, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano a svolgere le relative funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 6. Oliverio, Galati.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Agli enti locali territoriali ubicati nelle regioni a statuto speciale, in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante: «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» è data facoltà di prorogare, in permanenza del fabbisogno e delle Pag. 25comprovate esigenze organizzative, i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2016.
1. 5. Burtone, Albanella.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Ai fini delle assunzioni nel corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.
1. 133. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 2 e 3 nella qualifica di vigile del fuoco si dovrà procedere come di seguito:
   a) con la medesima ripartizione di cui al comma 2, articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   b) in caso di esaurimento della graduatoria relativa alla procedura selettiva indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, il competente Ministero dell'interno è autorizzato nei limiti di spesa di cui ai commi precedenti ad indire con apposito decreto una nuova procedura riservata al personale volontario del corpo nazionale vigili del fuoco al fine di garantire l'equa ripartizione delle assunzioni tra personale interno ed esterno.
1. 7. Labriola.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A fronte della carenza di organico nei ruoli di vice ispettore della Polizia di Stato e al fine di ridurre gli oneri connessi all'avvio di nuove procedure di reclutamento nel medesimo ruolo, le unità da reclutare attraverso il concorso bandito dal Ministero dell'interno con decreto del 24 settembre 2013, attualmente in itinere, sono incrementate di un numero di posti pari a 320.
1. 29. Nesci, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Caso.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2016, sono soppresse le sezioni «ASSI», «monopoli» e «dogane» dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il personale inquadrato in dette sezioni confluisce nel ruolo unico dell'Agenzia. Al personale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si fa fronte con gli stanziamenti annuali destinati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto della neutralità finanziaria prevista dall'operazione di incorporazione, inclusi quelli previsti all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dal 1o luglio 2016, all'articolo 1, comma 9, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è soppressa la lettera b).
1. 148. Borghi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire Pag. 26la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un nuovo corso intensivo di formazione da predisporre nei modi e nei tempi previsti dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale possano partecipare coloro che abbiano sostenuto con esito positivo almeno una prova d'esame o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio in relazione al contenzioso relativo al concorso suddetto. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
1. 63. Rocchi, Sgambato, Manfredi, Famiglietti, Di Lello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le graduatorie relative al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 sono prorogate fino allo svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale selettiva, volto all'immissione in ruolo di dirigente scolastico dei soggetti che abbiano superato positivamente tutte le prove concorsuali, ancorché non abbiano superato la prova preselettiva e dei soggetti che abbiano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza alcuna sentenza definitiva. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza.
1. 56. Piccione, Burtone, Albanella, Zappulla.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, previa domanda, il personale con funzioni di Dirigente scolastico, in servizio con contratto a tempo indeterminato, è nella facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo e comunque non oltre l'avvenuto espletamento della procedura concorsuale indetta secondo le modalità di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
1. 62. Carocci, Capone, Malisani, Sgambato, Manzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Limitatamente all'anno 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 87, 89, 91 e 92 della legge 13 luglio 2015, n. 107, esclusivamente ai candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo. Le assunzioni dei predetti soggetti avvengono comunque successivamente all'immissione in ruolo di quelli inclusi nelle graduatorie di merito regionali e negli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 499 del 2015.
1. 142. Palladino, Di Lello.

Pag. 27

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Restano aperte, limitatamente all'anno 2016, le graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per l'inserimento nelle stesse, di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito, dei candidati partecipanti alla citata procedura selettiva per titoli ed esami che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo un giudizio positivo. Le assunzioni dei predetti soggetti avvengono comunque successivamente all'immissione in ruolo di quelli inclusi negli elenchi aggiuntivi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 499 del 2015.
1. 143. Palladino, Di Lello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e dell'avvocatura civica» sono soppresse.
1. 42. Giorgis, Rossomando.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La possibilità di attribuire, senza alcun vincolo di esclusività, gli incarichi dirigenziali all'avvocatura civica, prevista dal secondo periodo del comma 221 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sospesa fino al 31 dicembre 2016.
1. 41. Giorgis, Rossomando.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 31 marzo 2016.
1. 33. Naccarato.

  Sopprimere il comma 5.
1. 131. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato fino al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
  Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere inviate alla commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare – Ministero della difesa, istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 341.
1. 149. Tullo.

  Sopprimere il comma 8.
1. 134. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. In deroga al decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in legge con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015; in deroga all'articolo 688, comma 7 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010; in deroga all'articolo 43, comma 7 del decreto legislativo n. 199 del 12 maggio 1995 e del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza sono autorizzate ad assumere, in via straordinaria, attingendo alle graduatorie dei concorsi per allievi marescialli del Ruolo Ispettori, di cui sopra, approvate dal 1o gennaio 2011.
  8-ter. Al fine di contrastare i reati fiscali e persecutori il Corpo della guardia di finanza e l'Arma dei carabinieri sono Pag. 28autorizzate ad assumere in deroga agli articoli 688, comma 7; 679, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 43, comma 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tutti gli idonei non vincitori per le graduatorie approvate dal 1o gennaio 2011.
  8-quater. Al fine di garantire più personale per le esigenze connesse con il territorio, la prevenzione ed il contrasto dei reati persecutori e di evasione fiscale sono autorizzate le assunzioni, in via eccezionale, di tutti gli idonei non vincitori dei concorsi per i ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri (1o corso triennale) e della Guardia di finanza (83o corso) per le graduatorie approvate dal 1o marzo 2011.
1. 26. Sgambato, Manfredi.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  9-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015.
1. 74. Marchi, Agostini, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
*1. 4. Melilli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
*1. 34. Giorgis.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
*1. 160. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Melilla, Marcon.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
*1. 166. Cenni.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
**1. 2. Melilli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
**1. 35. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Pag. 29

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
**1. 119. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
**1. 144. Borghi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
**1. 151. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
**1. 154. Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono soppresse.
**1. 175. Cenni.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».
*1. 32. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole:; conseguentemente all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015».
*1. 52. Incerti.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2015».
**1. 120. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2015».
**1. 179. Melilli.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2015».
**1. 36. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

Pag. 30

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2015».
**1. 145. Borghi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2015».
**1. 152. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2015».
**1. 155. Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Costantino.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; a tal fine, all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2015».
**1. 176. Cenni.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro centoventi giorni»;
   b) al comma 82, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle parole: «lettere a) e b)».
1. 11. Pagani, Fabbri, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: «di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualora si tratti di contratti atipici» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
1. 16. Terrosi, Mazzoli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «i contratti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «anche qualora si tratti di contratti atipici» e sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».
1. 17. Terrosi, Mazzoli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non Pag. 31può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. All'onere di cui al presente comma pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 19. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
1. 20. Martella, Mognato, Murer, Zoggia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'applicazione delle disposizioni previste dalla lettera f) dell'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con esclusivo riferimento alle province, è sospesa fino al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015.
1. 18. Terrosi, Mazzoli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fino al 31 dicembre 2016, allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1o gennaio 2015-19 giugno 2015».
1. 91. Melilli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. L'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato è differita al 31 dicembre 2017.
1. 135. Terzoni, Massimiliano Bernini, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Zolezzi, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di Pag. 32posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.
*1. 121. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.
*1. 146. Borghi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.
*1. 156. Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.
*1. 1. Melilli.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le province e le città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.
*1. 37. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con Pag. 33modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
1. 123. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In attesa di una specifica definizione della materia, alle figure tecniche certificate dalle scuole di cui all'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 che detengono e svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 e dall'articolo 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, funzioni di coordinamento e direzione tecnico-operativa nelle attività di soccorso svolte nell'ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, ivi incluse quelle dei servizi di elisoccorso del Servizio sanitario nazionale, nei quali viene utilizzato in servizio attivo il personale previsto dall'articolo 4, comma 5 della legge del 21 marzo 2001, n. 74, si applica, fino al 31 dicembre 2016, la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa personale ai sensi dell'articolo 409, primo comma, punto 3) del Codice di procedura civile.
1. 69. De Menech, Rubinato.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 64 del 2006, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la Commissione Permanente per le Gallerie Stradali Contrattualizzati del Consiglio Superiore dei LL.PP. IIIa Sezione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, sono prorogati fino alla data del 30 aprile 2019.
1. 8. Currò.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. I docenti a tempo indeterminato, utilizzati nell'anno scolastico 2015/2016 nei licei musicali, istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, per l'insegnamento di discipline musicali nonché i docenti in servizio nell'anno scolastico 2015/2016 come supplenti annuali e immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1o settembre 2015, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati fino al 30 giugno 2015 e hanno diritto di precedenza assoluta per l'assegnazione definitiva nell'insegnamento impartito. L'assegnazione definitiva di sede avviene a domanda sulla base degli anni di servizio specifico di ruolo e non di ruolo per l'insegnamento di discipline musicali nei licei musicali ordinamentali e nelle precedenti sperimentazioni di ordinamento di liceo musicale.
1. 40. Donati.

Pag. 34

  Sopprimere il comma 10.
1. 132. Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di favorire il processo di stabilizzazione del personale precario e per promuovere il definitivo prosciugamento del bacino del precariato storico presso le pubbliche amministrazioni negli enti locali territoriali delle regioni a Statuto speciale, i termini e le condizioni di cui all'articolo 4, comma 9-bis, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificati dall'articolo 1, comma 215 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2018. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2018 le deroghe previste nei periodi quinto, sesto e settimo, così come introdotti dall'articolo 1, comma 215 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  10-ter. Con onere finanziario a carico dei rispettivi bilanci o a valere su risorse regionali, gli enti di cui al comma 10-bis possono stabilizzare il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in possesso dei requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del personale di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  10-quater. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui al comma 10-bis, le regioni e gli enti territoriali di cui al medesimo comma 10-bis, possono promuovere la costituzione di un'Agenzia del Lavoro, di seguito Agenzia, nella forma di Società consortile per la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato. Per le funzioni amministrative e direzionali dell'Agenzia potrà essere utilizzato, per il periodo necessario, personale in atto dipendente dalla regione.
  10-quinquies. L'Agenzia, secondo modalità, criteri e procedure da stabilirsi con legge regionale, da approvarsi inderogabilmente entro il 30 luglio 2016, destinerà il personale di cui al comma 10-bis, prioritariamente presso ciascuno dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 10-bis nel quale prestava la propria attività lavorativa, nel rispetto della categoria di inquadramento e dei profili professionali posseduti all'atto dell'assunzione presso l'Agenzia e, successivamente, presso gli uffici della regione e gli uffici periferici dello Stato che ne facciano richiesta.
  10-sexies. Ove, nei termini di cui al comma 10-quinquies, la regione non dovesse dotarsi della legge regionale che definisca modalità, criteri e procedure per la stabilizzazione e collocazione del personale di cui al comma 10-bis, restano immutate le proroghe e le deroghe previste dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 76. Capodicasa, Iacono, Albanella, Amoddio, Berretta, Boccadutri, Burtone, Cardinale, Causi, Culotta, Greco, Lauricella, Moscatt, Piccione, Raciti, Ribaudo, Schirò, Taranto, Zappulla.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale 25 settembre 2012, n. 75, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo Pag. 3516 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:
   a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 10-ter;
   b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 10-ter, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

  10-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 10-bis.
  10-quater. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 10-bis, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.
  10-quinquies. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.
1. 65. Malpezzi, Rampi, Coscia, Berretta, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI), istituita dall'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché di conferire alla stessa il carattere di stabilità in attuazione di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, è assegnato un contributo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  10-ter. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, quanto a 3 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, integrato dell'importo annuo di 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; quanto a 6 milioni di euro annui utilizzando le risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, appositamente stanziate dalla delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. A decorrere dall'anno 2019, all'onere di 3 milioni di euro annui di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, integrato dell'importo annuo di 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  10-quater. Il finanziamento di cui al comma 1 è reso disponibile, a seguito dell'istituzione del GSSI come Istituto universitario a ordinamento speciale con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del comma 6 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Fino al 31 dicembre 2019, nel Pag. 36rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e nell'ambito delle risorse di cui ai commi precedenti, ai fini dell'avvio delle attività e delle relative procedure di accreditamento, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014.
1. 128. Castricone.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché».
  10-ter. Il beneficio di cui al comma 10-bis è riconosciuto nel limite massimo di 4.335 soggetti e di 261,5 milioni di euro nel 2016, 234,9 milioni di euro nel 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018.
  10-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter si provvede mediante provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanarsi entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, che modificano la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 261,5 milioni di euro per l'anno 2016, 234,9 milioni di euro per l'anno 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 130. Castelli, Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Nuti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 106. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al comma 1, articolo 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2015, n. 11, sostituire le parole «per l'anno 2015», con le parole «per Pag. 37gli anni 2015 e 2016», e le parole «dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014», con le parole «dovuti negli anni 2015 e 2016 in forza di contratti di solidarietà stipulati negli anni 2014 e 2015».
  10-ter. All'onere di cui al precedente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 162. Duranti, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 5, comma 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, la parola «tre» è sostituita con la seguente: «sei».
1. 140. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), punto 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, si applica a decorrere dalla data di scadenza della Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  10-ter. All'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti «entro il 4 luglio 2019».
1. 85. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico della Regione Sicilia a causa dell'eccessivo numero di scuole in condizione di reggenza, di incarichi annuali e per l'assenza di graduatorie valide ai fini del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, per l'anno 2016 è prorogata la validità dell'elenco dei soggetti ammessi a sostenere la prova scritta di cui al decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015. Il MIUR, con apposito decreto ministeriale, assegna ai soggetti inclusi nel suddetto elenco le sedi disponibili e stimate alla data del 1o settembre 2016. La proroga è valida fino all'espletamento del programmato concorso ordinario nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per il quale sarà accantonata una quota pari al 20 per cento dei posti stimati. Le modalità di convocazione ed assegnazione delle sedi al personale incluso nel citato elenco, sono quelle definite nel provvedimento dell'USR Sicilia n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 13916 USC – Ufficio III – Dirigenti scolastici. La graduatoria è redatta sulla base dei titoli professionali dichiarati dai soggetti individuati nel settore organizzativo-gestionale delle scuole. I titoli professionali che valutati ai fini della graduatoria sono quelli di cui al D.D.G. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004, le attività quelle di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) della tabella Titoli di Servizio e Professionali allegata al D.D.G. Fatte salve le priorità di assegnazione previste per legge e quelle introdotto con la presente legge, a parità di punteggio si darà priorità ai soggetti anagraficamente più giovani. A Pag. 38tutti i soggetti nominati, l'USR Sicilia assegna un tutor, individuato tra i Dirigenti Scolastici attualmente reggenti nelle sedi oggetto di nomina e che ne validano l'operato nel corso del periodo di valutazione che avrà termine con gli scrutini finali e comunque entro il mese di giugno 2016. Al termine del periodo di prova è indetta una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine al periodo ed alle modalità di valutazione sostenuti, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti Dirigenti Scolastici che partecipano ai movimenti nell'ambito regionale secondo le norme vigenti in materia di mutamento di incarico in pendenza di contratto e del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica. Al fine di dare continuità gestionale alle scuole attualmente con Dirigenza assegnata con incarico annuale o con Dirigenza che sarà collocata fuori ruolo perché in quiescenza entro il 31 agosto 2016, i soggetti beneficiari del presente provvedimento, hanno priorità assoluta nella movimentazione per l'anno scolastico 2016/2017 per le sedi dove alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzione di Dirigente Scolastico incaricato, di primo o secondo collaboratore del Dirigente Scolastico in uscita.
*1. 68. Burtone, Cardinale, Albanella.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico della Regione Sicilia a causa dell'eccessivo numero di scuole in condizione di reggenza, di incarichi annuali e per l'assenza di graduatorie valide ai fini del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, per l'anno 2016 è prorogata la validità dell'elenco dei soggetti ammessi a sostenere la prova scritta di cui al decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione per Dirigenti Scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015. Il MIUR, con apposito decreto ministeriale, assegna ai soggetti inclusi nel suddetto elenco le sedi disponibili e stimate alla data del 1o settembre 2016. La proroga è valida fino all'espletamento del programmato concorso ordinario nazionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici per il quale sarà accantonata una quota pari al 20 per cento dei posti stimati. Le modalità di convocazione ed assegnazione delle sedi al personale incluso nel citato elenco, sono quelle definite nel provvedimento dell'USR Sicilia n. MPI.AOODRSI.REG.UFF. n. 13916 USC – Ufficio III – Dirigenti scolastici. La graduatoria è redatta sulla base dei titoli professionali dichiarati dai soggetti individuati nel settore organizzativo-gestionale delle scuole. I titoli professionali che valutati ai fini della graduatoria sono quelli di cui al D.D.G. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004, le attività quelle di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) della tabella Titoli di Servizio e Professionali allegata al D.D.G. Fatte salve le priorità di assegnazione previste per legge e quelle introdotto con la presente legge, a parità di punteggio si darà priorità ai soggetti anagraficamente più giovani. A tutti i soggetti nominati, l'USR Sicilia assegna un tutor, individuato tra i Dirigenti Scolastici attualmente reggenti nelle sedi oggetto di nomina e che ne validano l'operato nel corso del periodo di valutazione che avrà termine con gli scrutini finali e comunque entro il mese di giugno 2016. Al termine del periodo di prova è indetta una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine al periodo ed alle modalità di valutazione sostenuti, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti Dirigenti Scolastici che partecipano ai movimenti nell'ambito regionale secondo le norme vigenti in materia di mutamento di incarico in pendenza di contratto e del Pag. 39C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica. Al fine di dare continuità gestionale alle scuole attualmente con Dirigenza assegnata con incarico annuale o con Dirigenza che sarà collocata fuori ruolo perché in quiescenza entro il 31 agosto 2016, i soggetti beneficiari del presente provvedimento, hanno priorità assoluta nella movimentazione per l'anno scolastico 2016/2017 per le sedi dove alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzione di Dirigente Scolastico incaricato, di primo o secondo collaboratore del Dirigente Scolastico in uscita.
*1. 178. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti «, ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996,».
1. 50. Fanucci, Crimì, Dallai, Donati, Tancredi, Venittelli, Galati, Galperti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, al comma 14, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: «Al fine di prorogare le attività tecnico-amministrative in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria sono destinate a quest'ultime, a copertura delle spese derivanti dalle finalità di cui al presente comma 14, rispettivamente un importo massimo di euro 3.000.000,00 per la regione Umbria e euro 1.600.000,00 per la regione Marche, da reperire tra gli importi già assegnati alle regioni per le attività del presente decreto».
1. 72. Giulietti, Sereni.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 194, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
1. 58. Carrescia, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 10, aggiungere seguente:
  10-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 è soppresso.
1. 25. Roberta Agostini.

  Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. All'articolo 47-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «della Commissione nazionale per la società e la borsa di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di cui all'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni,». La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 171. Alberto Giorgetti, Palese.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 1 dell'articolo 2248 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2020».
1. 168. Fiano.

Pag. 40

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 12, comma 12-duodecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «all'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2016».
1. 73. Giulietti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:
  «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
*1. 108. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:
  «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
*1. 93. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter dell'articolo 14, con il seguente:
  «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
*1. 117. Rampelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 31 marzo 2016.
**1. 51. Coppola.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato alla data del 31 marzo 2016.
**1. 75. Coscia, Ghizzoni, Malpezzi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

Pag. 41

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:
  «107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017».
1. 78. Ribaudo, Culotta, Ventricelli, Speranza, Tentori, Iacono, Censore.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 29-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla scadenza della carica nell'organo di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni».
1. 59. Carrescia.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
*1. 127. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
*1. 87. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».
**1. 28. Miccoli, Damiano, Marroni, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Fusilli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
**1. 177. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».
**1. 107. Causi.

Pag. 42

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».
**1. 126. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «e delle società dalle stesse controllate», sono aggiunte le parole: «nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni,»;
   b) dopo le parole: «di mobilità di personale anche», è aggiunta la parola: «già»;
   c) dopo le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,», sono aggiunte le parole: «ancorché beneficiano di ammortizzatori sociali anche in deroga e successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali,»;
   d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «non può comunque avvenire tra le società», sono aggiunte le parole: «o le aziende speciali».
1. 70. Carloni, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi, Valeria Valente, Impegno, Amendola, Rostan, Salvatore Piccolo, Giorgio Piccolo, Palma, Bossa, Famiglietti, Migliore, Di Lello, Sgambato, Cuomo, Valiante.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: «non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
1. 169. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle azioni.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con le seguenti: entro il 31 dicembre 2016.
1. 170. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle azioni. Per le finalità del periodo precedente, il termine di cui al medesimo comma 568-bis, lettera a) è prorogato fino al 31 dicembre 2016.
1. 172. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 43

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo di cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e correttive dei decreti di cui al comma 10, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse».
1. 66. Gribaudo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2016/17» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2» e dopo il comma 131, sono aggiunti i seguenti commi:
  «131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera b);
   b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 7, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:
    1) una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
    2) una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;
    3) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;
   c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera b) sub iii., del titolo di studio;
   d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b), sub iii;
   e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera a);
   f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;
   g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera f), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al Pag. 44comma 3, lettere a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;
   h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera b), sub iii, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera b) sub ii e sub iii una volta acquisiti i relativi titoli.
1. 23. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dall'anno 2016, al personale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, con specifico riguardo a quello in servizio e in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti di cui di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341, si applica la disciplina prevista del citato comma 10 della legge n. 4 del 1999. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per l'anno 2016 e per i successivi, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1. 88. Binetti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In via sperimentale, limitatamente all'anno 2016, la valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ultimo periodo, è ridotta da cento a quaranta per i percorsi della durata di quattro semestri e da centocinquanta a sessantadue per i percorsi della durata di sei semestri.
1. 94. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ultimo periodo, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «quaranta» e la parola: «centocinquanta» è sostituita dalla seguente: «sessantadue».
1. 95. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 107 le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».
1. 110. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 108 le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti Pag. 45assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016».
1. 109. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole «A decorrere dall'anno scolastico 2016/17» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2».
1. 22. Occhiuto, Centemero.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, la durata delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia è prorogata, ove le predette graduatorie non risultino esaurite, sino all'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge e alla conseguente prima tornata di immissioni in ruolo.
1. 21. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 1, comma 63 della legge n. 107 del 2015, è sostituito dal seguente: «Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il potenziamento dell'offerta formativa e per il sostegno, ivi compreso i posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche al fine di garantire la continuità didattica ed educativa agli alunni diversamente abili».
1. 44. Capone, Ventricelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 66 della legge n. 107 del 2015, è aggiunto il seguente periodo: «In attesa della definizione dell'ampiezza degli ambiti territoriali, la loro delimitazione coincide con l'attuale suddivisione provinciale in distretti scolastici».
1. 45. Ventricelli, Capone.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 69 della legge n. 107 del 2015, le parole «ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81» sono soppresse.
1. 46. Capone, Ventricelli.

Pag. 46

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 73, della legge n. 107 del 2015, le parole: «Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale docente in esubero o soprannumerario e beneficiario della mobilità territoriale e professionale nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato prioritariamente alla sede definitiva prescelta e subordinatamente, a richiesta, agli ambiti territoriali».
1. 47. Ventricelli, Capone.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Conseguono ad ogni effetto l'accesso al ruolo di Dirigente scolastico di cui alla legge n. 107 del 2015, articolo 1, commi 87 e seguenti e al decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, i candidati che abbiano superato, almeno con il voto minimo previsto, le prove d'esame previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.
1. 61. Burtone, Cardinale, Albanella.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 108 della legge n. 107 del 2015, dopo le parole: «Tale personale partecipa, a domanda,» sono aggiunte le seguenti: «alla mobilità, anche sulle altre classi di concorso in cui sono abilitati, ivi compresi i docenti di sostegno, anche in deroga al vincolo quinquennale; (a tal fine viene considerato il servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno ai fini di un'eventuale indisponibilità a derogare al vincolo dei 5 anni). I docenti titolari DOS (sulla secondaria di 2o grado) entro l'anno scolastico 2014/15 possano richiedere una sede di titolarità così come per gli altri ordini di scuole, senza confluire negli albi, ovvero continuare a presentare domanda di utilizzazione se non ottengono la sede richiesta e possano confluire negli albi, solo se indicato nella domanda di mobilità, ed esclusivamente in caso di indisponibilità di posti nelle sedi richieste. Esaurite la fase provinciale e quella interprovinciale per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15, ove si dovessero liberare posti nella fase successiva, prevedere una fase di assestamento (con eventuale rielaborazione delle richieste sulle sedi residue) e di scambio per compensazione fra docenti titolari all'interno di province della stessa Regione e successivamente fra province diverse, quindi senza intaccare l'organico di ciascuna provincia».
1. 48. Capone, Ventricelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine dell'anno scolastico 2015/2016 di cui all'articolo 1, comma 108, penultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato, per l'assegnazione provvisoria sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, all'anno scolastico 2016/2017 per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016.
1. 64. Parrini, Coscia, Malpezzi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui Pag. 47all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.
1. 82. Malpezzi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «1o settembre 2018».
1. 57. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, lettera b) dopo le parole: purché non già titolari delle medesime funzioni superiori aggiungere le seguenti: e che nell'ultimo triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca o altri contratti, ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa;
   b) sopprimere il comma 4.
1. 53. Ginefra.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Ai fini della procedura di valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e nelle more dell'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della sopra citata legge n. 240 del 2010 che sono scaduti, ovvero scadono, prima della medesima data e i cui titolari non hanno ancora conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010 sono equipollenti a quelli di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 60. Ghizzoni, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Scuvera.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, primo periodo, sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo» e al secondo capoverso sostituire le parole: «alla metà» con «ai quattro quinti» e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: «a decorrere dal settimo anno» e «di ruolo».
1. 54. Ginefra.

Pag. 48

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sopprimere al primo periodo le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo.» e al terzo periodo sopprimere le parole: «a decorrere dal settimo anno» e «di ruolo».
1. 55. Ginefra.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire il comma 2-ter con il seguente:
  «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2016/2017 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».
1. 114. Rampelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018,». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 101. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 563 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «dalle stesse controllate» sono aggiunte le seguenti: «nonché le aziende speciali delle medesime pubbliche amministrazioni»;
   b) dopo le parole: «di mobilità di personale anche» è aggiunta la seguente: «già»;
   c) dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «ancorché beneficiario di ammortizzatori sociali anche in deroga successivamente espulso dalle predette società o aziende speciali»;
   d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «non può comunque avvenire tra le società» sono aggiunte le seguenti: «o le aziende speciali».
1. 116. Taglialatela, Cuomo, Manfredi, Impegno.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci.»;Pag. 49
   b) al comma 3, le parole da: «non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo», fino a: «ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014»;
1. 104. Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Piazzoni, Piso.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 le parole: «ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2014»; conseguentemente al comma 1, primo periodo, le parole: «corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci.» e al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui al» sono aggiunte le seguenti: «quarto e».
1. 103. Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Piazzoni, Piso.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole da: «non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo», fino a: «ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014»; conseguentemente al comma 1, primo periodo, le parole: «corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci.»
1. 102. Causi, Orfini, Argentin, Bonaccorsi, Coscia, Marroni, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Piazzoni, Piso.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 1-quinquies, dell'articolo 2, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, come integrato dal comma 1, dell'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, dopo le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono aggiunte le seguenti: «e dell'anno 2016».
1. 12. Carrescia, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine inerente la prosecuzione dell'efficacia delle disposizioni, di cui all'articolo 14, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni, individuato dal comma 12-ter, dell'articolo 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.
1. 13. Carrescia, Giovanna Sanna.

Pag. 50

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 332 le parole: «1o Settembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o Settembre 2017»;
   b) al comma 333 le parole: «1o Settembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o Settembre 2017»;
   c) al comma 334 le parole: «dall'anno scolastico 2015/2016» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «dall'anno scolastico 2017/2018»

  Conseguentemente:

  A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 5-bis, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
1. 111. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine del 31 dicembre 2015, di cui al comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.
1. 14. Carrescia, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: 10-bis. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «2015/2016» inserire le seguenti: «nonché nell'anno scolastico 2016/2017»;
   b) le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
1. 136. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o giugno 2016».
*1. 90. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o giugno 2016».
*1. 113. Rampelli.

Pag. 51

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno scolastico 2017/2018».
1. 137. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/18».
1. 139. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2018».
*1. 43. Rampelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2018».
*1. 112. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
1. 138. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le somme di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107, già impegnate nell'anno 2015 e non ancora pagate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e riassegnate sul pertinente capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di euro 8.446.000,00 per l'anno 2016.
1. 83. Malpezzi, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Rampi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera b) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro il 30 settembre 2016».
1. 84. Giampaolo Galli.

Pag. 52

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  11. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sopprimere il comma 6.
1. 141. Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis: «Nelle Regioni a statuto speciale gli enti locali territoriali possono, ai fini meramente giuridici, prorogare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2015, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali, in attuazione dell'articolo 9-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 2013, e successive modificazioni e integrazioni».
1. 27. Burtone, Albanella, Raciti, Berretta, Capodicasa.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai comuni, alle loro associazioni rappresentative, alle unioni di comuni e alle aziende speciali di cui all'articolo 114, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle spese dirette all'acquisto di arredi di locali non strumentali alla gestione di servizi e all'esercizio di funzioni pubbliche».
1. 9. Gadda, Fragomeli, Vazio, Moretto, Dallai, Marco Di Maio, Donati, Ermini, Morani, Fiorio, Capozzolo, Crimì, Fossati, Coppola.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
  «221. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale. Per concretizzare in modo efficace il percorso di riorganizzazione degli enti di area vasta (province), l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto».
1. 174. D'Arienzo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.
*1. 3. Melilli.

Pag. 53

  Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.
*1. 122. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.
*1. 147. Borghi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.
*1. 153. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.
*1. 157. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'Ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.
*1. 38. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al Pag. 54presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.
**1. 10. Simoni.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.
**1. 30. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.
**1. 39. Giorgis.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-Pag. 55finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.
**1. 99. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 226 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico-finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni e integrazioni.
**1. 158. Fassina, Melilla, Marcon, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge n. 190 del 2014» aggiungere le seguenti: «, nonché i processi di stabilizzazione previsti dall'articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni.».
1. 71. Melilli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 236 della legge 208 del 2015 sostituire le parole: «dal 1o gennaio 2016» con le seguenti: «dal 31 dicembre 2016».
1. 24. Roberta Agostini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «dal 1o gennaio 2016» con le seguenti: «dal 1o gennaio 2017».
1. 161. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Pag. 56Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 265 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi»;
   b) al terzo periodo le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
1. 124. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 387 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) Avvio su tutto il territorio nazionale di reti socio assistenziali integrate, basate sull'utilizzo di tecnologie digitali, istituite anche attraverso soluzioni di partnership pubblico-privato, per il coordinamento dell'assistenza domiciliare, tali da consentire l'effettivo contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
1. 86. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 397, lettera d), punto 6) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: «con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior» aggiungere le seguenti: «personale medico ed infermieristico».
1. 92. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. È differita al 1o gennaio 2018 l'applicazione del comma 511 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 129. Crippa, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Al comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni,» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
1. 79. Gutgeld.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: «Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento», è sostituito dal seguente: «Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento».
1. 15. Salvatore Piccolo, Manfredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2016, delle misure destinate a migliorare le modalità di uscita dal mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori del comparto pubblico che siano in possesso dei requisiti minimi necessari, sono adottate le seguenti misure:Pag. 57
   a) al comma 281 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «Al fine di portare a conclusione la sperimentazione» sono sostituite dalle parole: «Al fine di poter proseguire la sperimentazione»; le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»; le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e 49 milioni per l'anno 2018.»;
   b) limitatamente all'anno 2016, sono comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, primo e quarto comma, le domande di riammissione in servizio già presentate e respinte per indisponibilità di posti ovvero per valutazione discrezionale dell'amministrazione, riguardanti i lavoratori che, entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 96. Lupi, Sammarco.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
*1. 31. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
*1. 100. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del Pag. 58personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
*1. 159. Fassina, Melilla, Marcon, Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera l) della legge 7 agosto 2015, n. 124, è prorogata la dotazione annua dello stanziamento previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per un importo ivi previsto complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, destinato alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico legali, richiesti all'INPS o alle Aziende Sanitarie Locali.
1. 67. Murer, Mognato.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cui sono state affidate mansioni sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei diversi contratti collettivi nazionali di comparto del quadriennio 1998-2001 ed oggetto di annullamento in sede giurisdizionale dopo almeno un decennio dalla loro indizione, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale di comparto, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 89. Dorina Bianchi, Galati.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, esercitate in via ordinaria dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), ai sensi della legge regionale 19/2014, la Regione Campania, anche per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata ad avvalersi del personale a tempo determinato in servizio presso l'ARCADIS, mediante proroga, nei termini e per l'effetto di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), dei contratti del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 125/2013, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento, previste dall'articolo 9 delle OOPCM 3841 e 3849/2010.
1. 115. Taglialatela.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per consentire il pagamento delle spettanze dei dipendenti dei Consorzi di bacino operanti nel ciclo dei rifiuti in Regione Campania, fino alla data del 30 giugno 2016 è sospesa l'efficacia degli atti di pignoramento aventi ad oggetto somme vantate dai predetti Consorzi nei confronti di propri committenti. I Commissari liquidatori dei Consorzi utilizzano dette somme esclusivamente per il pagamento delle spettanze del personale dipendente.».
1. 81. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

Pag. 59

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Gli ufficiali in ferma prefissata, vincitori del concorso bandito con il decreto interdirigenziale del Ministero della Difesa del 24 agosto 2011, n. 170, che hanno prestato servizio presso il Corpo delle Capitanerie di porto e che abbiano completato senza demerito il periodo di ferma, sono ammessi, a domanda, alla proroga di un anno della ferma annuale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 77. Capodicasa, Iacono.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nel caso di gravi carenze di organico le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono disporre il differimento della data di cessazione del servizio per limiti di età dei dipendenti che ne facciano richiesta, ivi compresi quelli che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e fatti salvi, per tutti, gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2001, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30.07.10, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 97. Tancredi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. La dotazione annua dello stanziamento previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è prorogata per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, da destinarsi alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico legali, richiesti all'INPS o alle Aziende Sanitarie Locali. Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 70 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 125. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le Università della Regione Sardegna, nelle more della ridefinizione del Costo standard unitario di formazione per studente, l'ammontare dell'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2015, è prorogato per l'anno 2016 nel valore stabilito in applicazione dei criteri di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335. Sono fatte salve le ulteriori risorse derivanti dal consolidamento degli importi relativi alla programmazione delle università per il triennio 2013-2015, di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827.
1. 164. Pes.

Pag. 60

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per le Università della Regione Sardegna, l'ammontare dell'assegnazione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2015 è prorogato per l'anno 2016 nel valore stabilito in applicazione dei criteri di cui al decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335. Sono fatte salve le ulteriori risorse derivanti dal consolidamento degli importi relativi alla programmazione delle università per il triennio 2013-2015, di cui al decreto ministeriale 15 ottobre 2013, n. 827. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca sono adottati i conseguenti adempimenti di riparto.
1. 165. Pes, Francesco Sanna, Cani, Marrocu, Marco Meloni, Mura, Giovanna Sanna, Scanu.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017.
1. 167. Palese.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».
1. 012. Patrizia Maestri, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Marchi, Fregolent, Carnevali, Rubinato, Ginefra, Piccione, Lattuca, Giampaolo Galli, Fabbri, Matarrese.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» sono sostituite con le seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
  Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 03. Cinzia Maria Fontana, Ginefra, Sanga, Cenni, Guerra.

Pag. 61

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. All'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  2. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 4 mesi e l'incremento di cui al primo periodo non dà luogo ad accredito della contribuzione figurativa.
  3. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2016 e a 90 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 010. Patrizia Maestri, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Zappulla.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 83473 del 01/08/2014, esclusivamente per l'anno in corso e non oltre il termine del 31 dicembre 2016 è possibile, in base a specifici accordi regionali, previa intesa con i Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze, prevedere la possibilità di concedere lo strumento della mobilità deroga, quale prima concessione, in favore di quei lavoratori che, al momento della entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, risultavano essere titolari di trattamento di mobilità ordinaria ai sensi della legge n. 223 del 1991, Aspi, Mini Aspi, indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari o ridotti e il cui beneficio ha avuto termine entro l'anno 2015.
1. 011. Patrizia Maestri.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2016 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro Pag. 62per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*1. 06. Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Amato, Burtone.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2016 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
*1. 07. Vico, Ginefra, Pelillo, Bargero, Capone, Grassi, Michele Bordo, Mongiello, Massa, Mariano, Ventricelli, Losacco, Cassano.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Per il settore terziario ed il settore edile, l'esenzione disposta dall'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata al 31 dicembre 2016. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 09. Ginefra, Abrignani, Palladino, Ciracì, Cinzia Maria Fontana, Mongiello, Capone, Carnevali, Capozzolo, Lodolini, Fragomeli, Marzano, Albanella, Manfredi, Salvatore Piccolo, Incerti, Sgambato, Cenni, Gnecchi, Beni, Baruffi, Venittelli, Taricco, Giacobbe, Carrescia, Gribaudo, Michele Bordo, Mariano, Ventricelli, Pelillo, Vico, Massa, Castricone, Patrizia Maestri, Mognato, Lattuca, Preziosi, Matarrese.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Per il settore terziario, l'esenzione disposta dall'articolo 2, comma 34, della Pag. 63legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata al 31 dicembre 2016. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 01. Tancredi.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Per il settore terziario, l'esenzione disposta dall'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è prorogata al 31 dicembre 2016. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente comma, valutate in 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
*1. 08. Ginefra, Abrignani, Palladino, Ciracì, Cinzia Maria Fontana, Mongiello, Capone, Carnevali, Capozzolo, Lodolini, Fragomeli, Marzano, Albanella, Manfredi, Salvatore Piccolo, Incerti, Sgambato, Cenni, Patrizia Maestri, Gnecchi, Beni, Baruffi, Venittelli, Taricco, Giacobbe, Carrescia, Gribaudo, Michele Bordo, Mariano, Ventricelli, Pelillo, Vico, Massa, Castricone, Mognato, Lattuca, Preziosi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Per i ricercatori che siano professori aggregati – ai soli fini del collocamento in pensione – si applicano le norme previste per i professori universitari ordinari, come previsto dall'articolo 1, commi 17 e 18 della legge 4 novembre 2005, n. 230.
1. 04. Gigli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sostituire le parole: «durata di sei anni» con le seguenti: «durata di sette anni».
1. 05. Gigli.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.
2. 12. Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o luglio 2016 tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intendono effettuati con modalità telematiche, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; limitatamente ai ricorsi depositati prima della stessa data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136, comma 2, del codice del processo amministrativo, e agli articoli da 1 a 7 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  2-ter. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e al Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.Pag. 64
  2-quater. Le disposizioni degli articoli 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche nei procedimenti dinanzi agli organi della giustizia amministrativa a decorrere dal 1o luglio 2016.
  2-quinquies. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 possono essere altresì dettate norme integrative e di coordinamento necessarie ad assicurare l'applicazione delle disposizioni processuali con le modalità proprie del processo amministrativo telematico.
2. 4. Carbone, Famiglietti.

  Aggiungere, in fine, i seguente commi:
  2-bis. All’ articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018»;
   b) al comma 10, le parole: «dal 1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019».

  2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: amministrativa.
2. 1. D'Alia, Misuraca, Garofalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In considerazione del ritardo nella realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, della sede giudiziaria dell'Aquila ove accorpare entro il 2018 i tribunali di Avezzano e Sulmona, la data di accorpamento è prorogata al 31 dicembre 2025. E conseguentemente modificata la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.
2. 9. Piccone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del Tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018. Il termine indicato dal comma 13 articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata nel periodo precedente Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente Pag. 65riduzione dello stanziamento, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.
2. 10. Misuraca, D'Alia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire la parola: «3» con la seguente: «quattro».
2. 3. Giuseppe Guerini, Massa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».
2. 5. Sisto, Centemero, Gullo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 21-quinquies comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, pulizia e facchinaggio»;
   b) dopo le parole «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».
*2. 2. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 21-quinquies comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, pulizia e facchinaggio»;
   b) dopo le parole «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».
*2. 8. Rubinato.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 21-quinquies comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, pulizia e facchinaggio»;
   b) dopo le parole «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».
*2. 11. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 21-quinquies comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, pulizia e facchinaggio»;
   b) dopo le parole «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».
*2. 14. D'Attorre, Costantino, Quaranta, Melilla, Marcon.

Pag. 66

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 18, comma 1-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. 13. Mottola.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro;
   b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro e, alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1o dicembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «Giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro»;
    b) nel circondario di Terni; la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa; nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto. Le disposizioni di cui al presente comma non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. 6. Verini, Sereni, Ascani, Giulietti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del Tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31/12/2018. Per l'effetto, il termine indicato dal comma 13 del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al comma precedente.
2. 7. Verini, Tartaglione, Rossomando, Rostan, Bossa, Rocchi, Raciti, Ribaudo, Currò.

Pag. 67

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sostituire le parole «possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata», con le seguenti «possono proporre opposizione entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. L'opposizione è disciplinata».
2. 15. Pellegrino, Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, D'Attorre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Possono accedere alla facoltà di cui l'articolo 2, comma 1, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche gli enti pubblici, che iscritti alla gestione previdenziale pubblica, siano costituiti prevalentemente da enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
2. 16. De Mita.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Con ulteriore decreto il Ministro della Giustizia potrà allargare la platea dei beneficiari da selezionare tra gli esclusi del primo bando per l'Ufficio per il processo»;
   b) al comma 2, le parole «5.208.667» sono sostituite con le seguenti: «10.417,333»;

  2. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «e di ufficiale giudiziario» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico»;
   b) al comma 1, le parole «di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono sostituite dalle seguenti: «di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico».
2. 02. Melilla, Marcon, Daniele Farina, Sannicandro, Fassina, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015 n. 209, recante proroga di termini in materia di magistratura onoraria.
  L'articolo 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015, n. 209, si interpreta nel senso che i Giudici di Pace in servizio al 31 dicembre per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016, anche qualora abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età.
2. 04. Taglialatela.

Pag. 68

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia, con particolare riferimento all'accesso all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori).

  1. Al comma 4, dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sostituire la parola «tre» con la parola «cinque».
2. 05. Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Proroga in materia di giustizia).

  1. A causa dell'incompleta realizzazione della sede del tribunale de L'Aquila, relativamente alle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona e Avezzano, il termine di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato di ulteriori quattro anni.
2. 06. Sisto, Centemero, Gullo.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le seguenti: 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2016.
3. 58. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole: «30 settembre 2016» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 2015, ad esclusione dei beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale,»;
   b) al comma 733 le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016».

  1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 32. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole: «30 settembre 2016» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 2015»;
   b) al comma 733 le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016».

  1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi Pag. 69la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 33. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
3. 13. Losacco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 38. Vallascas, Da Villa, Crippa, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Caso, Nuti.

  Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «per le medesime utenze connesse in», aggiungere la seguente: «media»;
   b) dopo le parole: «distribuzione e misura, in vigore dal 2014,» aggiungere le seguenti: «introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali».
*3. 7. Misiani, Lodolini.

  Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «per le medesime utenze connesse in», aggiungere la seguente: «media»;
   b) dopo le parole: «distribuzione e misura, in vigore dal 2014,» aggiungere le seguenti: «introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali».
*3. 45. Parisi.

  Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «per le medesime utenze connesse in», aggiungere la seguente: «media»;
   b) dopo le parole: «distribuzione e misura, in vigore dal 2014,» aggiungere le seguenti: «introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali».
*3. 41. Mariani.

  Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «per le medesime utenze connesse in», aggiungere la seguente: «media»;
   b) dopo le parole: «distribuzione e misura, in vigore dal 2014,» aggiungere le seguenti: «introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali».
*3. 11. Alberto Giorgetti, Bergamini, Centemero, Gullo.

  Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «per le medesime utenze connesse in», aggiungere la seguente: «media»;
   b) dopo le parole: «distribuzione e misura, in vigore dal 2014,» aggiungere le seguenti: «introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali».
*3. 16. Dorina Bianchi.

Pag. 70

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per le medesime utenze connesse in, aggiungere la seguente: media;
**3. 12. Bergamini, Alberto Giorgetti, Centemero, Gullo.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per le medesime utenze connesse in, aggiungere la seguente: media;
**3. 46. Parisi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per le medesime utenze connesse in, aggiungere la seguente: media;
**3. 49. Cenni.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per le medesime utenze connesse in, aggiungere la seguente: media;
**3. 36. Librandi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per le medesime utenze connesse in, aggiungere la seguente: media;
**3. 14. Dorina Bianchi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per le medesime utenze connesse in, aggiungere la seguente: media;
**3. 40. Mariani.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: per le medesime utenze connesse in, aggiungere la seguente: media;
**3. 8. Misiani, Lodolini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la Pag. 71copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 27. Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 50. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla, D'Attorre.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo Pag. 72raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 23. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Scaduti tali Pag. 73termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 6. Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 12 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 14 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 13 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 8 mesi.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara»;
   b) i commi 4 e 5 sono soppressi.
*3. 9. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Pag. 74

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015», aggiungere le seguenti: «sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015».
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 3. 31. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015»;
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 62. Pisicchio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015»;
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 5. Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «decorrere dall'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015».
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 56. Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015», aggiungere le seguenti: «; tale autorizzazione Pag. 75di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015.».
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 28. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015» aggiungere le seguenti: «tale autorizzazione di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015.».
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 59. Pisicchio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015» aggiungere le seguenti: «tale autorizzazione di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015.».
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 55. Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015», aggiungere le seguenti: «tale autorizzazione di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015.».
  2-ter. All'onere di al comma 2-bis pari a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 2. Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «nell'anno 2014», aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 80 milioni di euro nell'anno 2015».Pag. 76
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 30. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «nell'anno 2014,» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 80 milioni di euro nell'anno 2015»;
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 61. Pisicchio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «nell'anno 2014,» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 80 milioni di euro nell'anno 2015»;
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 4. Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «nell'anno 2014,» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 80 milioni di euro nell'anno 2015»;
  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*3. 53. Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015»;
   b) dopo le parole: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016».

  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3. 54. Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

Pag. 77

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015»;
   b) dopo le parole: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016».

  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3. 3. Losacco, Peluffo, Ginefra, Pelillo, Grassi, Mariano, Ventricelli, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Capone, Massa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015»;
   b) dopo le parole: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016».

  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3. 60. Pisicchio.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015»;
   b) dopo le parole: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016».

  2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**3. 39. Matarrese, Vargiu, D'Agostino, Librandi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1 comma 194 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015»;
   b) dopo le parole: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» aggiungere le seguenti: «e di ulteriori 20 milioni a decorrere dall'anno 2016».

  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito Pag. 78dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 29. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sostituire le parole: «fino al 2016» con le seguenti: «fino al 2018».
  2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 638, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 57. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Tenuto conto della necessità ed urgenza di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili e, conseguentemente, di adattare allo scopo la struttura organizzativa dell'impresa e di assicurare la redditività dei relativi investimenti al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, le parole: «Ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 30 aprile 2016, ogni tre anni».
*3. 1. Melilli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Tenuto conto della necessità ed urgenza di adeguare i livelli di servizio alle mutate esigenze degli utenti in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, di assicurare la sostenibilità dell'onere del servizio universale in relazione alle risorse disponibili e, conseguentemente, di adattare allo scopo la struttura organizzativa dell'impresa e di assicurare la redditività dei relativi investimenti al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, le parole: «Ogni cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 30 aprile 2016, ogni tre anni».
*3. 17. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano fino al 31 marzo 2016. A decorrere dal 1o aprile 2016 la facoltà di usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta può essere esercitata dai Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti per tutti gli impianti di cui abbiano la disponibilità a qualunque titolo.
3. 35. Sammarco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La decorrenza dei termini per le assunzioni di personale altamente qualificato, come previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettuate negli esercizi 2012 e 2013 è riaperta a partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016. Nello stesso periodo le società potranno completare il caricamento della documentazione del personale assunto ed ancora occupato a tempo indeterminato sulla piattaforma del Ministero dello Sviluppo economico. Per la copertura di tali integrazioni di domanda si attingerà allo stesso capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 21. Tancredi.

Pag. 79

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento» aggiungere le seguenti: «In alternativa, il produttore può optare per una rimodulazione della predetta modalità di riduzione dell'incentivo attraverso la restituzione del saldo fra i maggiori e minori incentivi percepiti al 31 dicembre 2015, sia in regime di incremento che in quello di riduzione ai sensi di quanto disposto dal presente comma, distribuendo la suddetta restituzione in modo uniforme, con cadenza mensile, nel periodo di incentivazione residuale, a decorrere dal 1o gennaio 2016».
3. 20. Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
*3. 26. Marco Di Maio, Donati, Moretto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
*3. 42. Braga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
*3. 44. Abrignani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
*3. 34. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
le parole: «31 dicembre 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
*3. 19. Vignali.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, alle lettere a) e b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2017».
3. 15. Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto al primo periodo del comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2016.
3. 10. Misuraca, D'Alia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il contributo erogato in favore del Fondo di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è prorogato per il triennio 2016-2018 con una dotazione di 3 milioni di euro annui destinati al funzionamento di base dell'organismo scientifico destinatario ed al sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante Pag. 80corrispondente riduzione dello stanziamento, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. 18. Calabrò.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2017 e nel limite di spesa di 3,4 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 37. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Terzoni, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come interpretato dall'articolo 1, comma 921, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel senso che il Concessionario versa oltre alle somme di sua competenza anche le somme riscosse e di competenza dei componenti della filiera. In caso di mancata riscossione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha azione diretta ed agisce per il recupero nei confronti dei componenti della filiera rimasti inadempienti, per come segnalato dai concessionari ai sensi dell'articolo 1, comma 649, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'Agenzia dei monopoli per il recupero può utilizzare le forme dell'ingiunzione fiscale.
3. 43. Abrignani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'articolo 1 commi 918 e 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le mere sostituzioni di nulla osta di esercizio di apparecchi operate in conseguenza dell'applicazione di tali norme non impongono oneri aggiuntivi e pertanto a tali operazioni non si applica il disposto di cui all'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
3. 47. Abrignani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento» sono inserite le seguenti: «In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può optare per spalmare la restituzione del bilancio economico fra i maggiori e minori incentivi ricevuti al 31 dicembre 2015 in applicazione di quanto precedentemente disposto, spalmandoli uniformemente, mese per mese, nel residuo periodo di diritto all'erogazione Pag. 81degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di dieci anni a partire dal 1 gennaio 2016».
3. 48. Schullian, Alfreider, Plangger, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel caso di eventi sismici o calamitosi, riconosciuti come tali da provvedimenti legislativi o amministrativi, nonché per l'intera durata dei giudizi amministrativi promossi contro le autorizzazioni acquisite per tali impianti, purché decisi in via definitiva con il rigetto dei ricorsi, i termini previsti per la connessione di impianti di generazione elettrica a fonti rinnovabili non fotovoltaiche, previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, sono prorogati di 24 mesi.
3. 51. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 9 agosto 2013, n. 98 sostituire le parole: «con corrispondente riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nei successivi tre anni di incentivazione o, comunque, entro la fine del periodo di incentivazione» con le seguenti: «compensati dalla riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante negli ultimi tre anni del periodo di incentivazione previsto».
3. 52. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le unità di produzione di energia elettrica ubicate nella regione Sardegna ed incluse, ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A della delibera dell'AEEGSI n. 111/2006 come modificata dalle successive delibere AEEGSI n. 500/2014/R/EEL e n. 150/2015/R/EEL, nell'elenco degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico predisposto da TERNA, ai sensi delle citate delibere, nell'anno 2015, sono considerate, sino all'entrata in funzione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia di cui alla legge 12 dicembre 2002, n.273, risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A della predetta delibera.
3. 63. Pili.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
  2-bis. Le unità di produzione di energia elettrica ubicate nella regione Sardegna ed incluse, ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A della delibera dell'AEEGSI n. 111/2006 come modificata dalle successive delibere AEEGSI n. 500/2014/R/EEL e n. 150/2015/R/EEL, nell'elenco degli impianti di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico predisposto da TERNA, ai sensi delle citate delibere, nell'anno 2015, sono considerate, anche per l'anno 2016, risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 63 dell'Allegato A della predetta delibera.
3. 64. Pili.

ART. 4.

  Sopprimere il comma 1.
4. 58. Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 54 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è sostituito dal seguente:
  «54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli Pag. 82altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento per l'attuazione di progetti comunitari, di cui almeno la metà da destinare alle aree depresse del territorio nazionale, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate nelle predette aree depresse».
4. 29. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «Nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016»;
   b) al primo periodo, le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»;
   c) al primo periodo, le parole: «tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno»;
   d) il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Per i medesimi anni di cui al primo periodo, alle province e alle città metropolitane la sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile».
4. 35. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. È prorogato al 15 giugno 2016 il termine di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
  1-ter. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo del presente comma, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000».
4. 20. Carbone, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione della riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015 prevista dall'intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 per gli altri Pag. 83comuni colpiti da analoghe calamità nel 2009 e nel 2012, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, si applica al comune di Marsciano per il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno 2015, fino ad un importo di 304.000 euro.
4. 30. Sereni, Giulietti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.
4. 53. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine di trasmissione della documentazione per la procedura di rinegoziazione dei mutui stabilito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è prorogato al 31 dicembre 2015, a condizione che l'ente abbia effettuato le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2015.
4. 46. Berretta, Giulietti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 259, comma 6, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica dei comuni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 263, comma 2, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuta dal Ministero dell'interno».
4. 49. Albanella, Burtone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai fini dell'individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, il decreto ministeriale di cui al comma 1 tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuta dal Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015».
4. 50. Albanella, Burtone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai fini dell'individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, in ragione della sua specificità, al comune di Mirabella Imbaccari il decreto ministeriale di cui al comma 1 tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) tenuta dal Ministero dell'interno».
4. 51. Albanella, Burtone.

Pag. 84

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711 è aggiunto il seguente:
  « 711-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per il pagamento delle rate di rimborso dei mutui contratti».
4. 33. Rostellato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».
4. 26. Giulietti.

  Sopprimere il comma 2.
4. 83. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 2 dopo le parole: servizi scolastici aggiungere le seguenti: e asili nido.
4. 66. Vezzali, Librandi.

  Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2016.
4. 82. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido»;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».
* 4. 2. Melilli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido»;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».
* 4. 19. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido»; Pag. 85
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».
* 4. 44. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido»;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».
* 4. 45. Rubinato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido»;
   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017».
* 4. 69. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto ministeriale è adottato entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge di conversione; detto termine può essere prorogato di un mese dalle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, su richiesta motivata del Ministro dell'interno.
4. 74. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al decreto interministeriale 19 marzo 2015 recante norme per «Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002» sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, lettera a), le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
    2) al comma 2, lettera a), le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, lettera a), le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 24 aprile 2017»;
    2) al comma 4, lettera a), le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
4. 47. Busin, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per i quali, nel corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica Pag. 86di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. 94. Romanini, Patrizia Maestri, Taricco, Prina, Paolo Rossi, Carra, Incerti, Carocci, Donati, Iori, Lattuca, Schirò, Baruffi, Antezza, Amoddio, Zanin, Zappulla, Galperti, Amato, Albanella, Casellato, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.

* 4. 56. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
* 4. 8. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
* 4. 41. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno Pag. 8716 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 21. Biasotti, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 27. Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 39. Pizzolante.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 52. Arlotti, Taranto, Camani, Senaldi, Ginato, Pilozzi, Dallai, Cenni, Montroni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 72. Abrignani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno Pag. 8816 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 85. Latronico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 88. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 89. De Mita.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
** 4. 92. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis sostituire le parole: «entro il 7 ottobre 2016» con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2017»;
   b) al comma 2-ter sostituire le parole: «entro otto mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».
* 4. 7. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis sostituire le parole: «entro il 7 ottobre 2016» con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2017»;
   b) al comma 2-ter sostituire le parole: «entro otto mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».
* 4. 40. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, Pag. 89dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis sostituire le parole: «entro il 7 ottobre 2016» con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2017»;
   b) al comma 2-ter sostituire le parole: «entro otto mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».
* 4. 54. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis sostituire le parole: «entro il 7 ottobre 2016» con le seguenti: «entro il 7 ottobre 2017»;
   b) al comma 2-ter sostituire le parole: «entro otto mesi» con le seguenti: «entro diciotto mesi».
* 4. 93. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, sostituire le parole: «entro otto mesi» con le parole: «entro diciotto mesi».
4. 28. Moretto, Camani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
4. 37. Pizzolante.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2016».
* 4. 32. Lattuca.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
**4. 57. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 ottobre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
**4. 91. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il termine del 31 ottobre 2015, ivi previsto per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016.
4. 71. De Menech.

  Sopprimere il comma 3.
4. 63. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Pag. 90

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi a decorrere dall'anno 2011, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è prorogato dal 1o gennaio 2016 al 1o gennaio del quinto anno successivo a quello della istituzione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
4. 64. Guerra, Braga, Melilli, Gribaudo, Fanucci, Mognato, Richetti, Narduolo, Rocchi, Malpezzi, Dallai, Cenni, Fabbri, Tentori, Castricone, Pastorelli, Pastorino, Donati, Misiani, Lodolini, Marantelli, Rigoni, Romanini, Cinzia Maria Fontana, Petrini, Patriarca, Senaldi, Patrizia Maestri, Plangger, Guerini, Bargero, Giulietti, Rostellato, Berlinghieri, De Menech, Carra, Scuvera, Boccadutri, Bruno Bossio, Arlotti, Baruffi, Rampi, Ginato, Gadda, Ferrari, Marco Di Maio, Piazzoni, Fragomeli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le parole: «e gli enti locali».
* 4. 1. Melilli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le parole: «e gli enti locali».
* 4. 10. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le parole: «e gli enti locali».
* 4. 65. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le parole: «e gli enti locali».
* 4. 70. Borghi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre Pag. 912015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le parole: «e gli enti locali».
* 4. 73. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di ricorrere ai soggetti aggregatori previsto per gli enti locali all'articolo 1, comma 499, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o luglio 2016; all'articolo 1, comma 512 della medesima legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le parole: «e gli enti locali».
* 4. 75. Quaranta, D'Attorre, Melilla, Marcon, Costantino.

  Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: conseguentemente gli adempimenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono prorogati al 31 dicembre 2016.
4. 24. Giovanna Sanna, Casellato, Culotta, Gribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 al 2017» e le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
4. 36. Marchetti, Giulietti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 è aggiunto infine: «Nel caso in cui la scadenza per fine mandato del presidente o del consiglio provinciale si sovrapponga con la convocazione dei comizi elettorali di uno o più Comuni del territorio provinciale stesso, gli organi provinciali sono prorogati fino alla data di insediamento dell'ultimo consiglio comunale eletto in tale tornata elettorale. Da tale data decorrono i termini per l'indizione delle procedure previste per il rinnovo degli organi provinciali scaduti».
4. 6. Fabbri, Pagani, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole «entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni».
4. 5. Fabbri, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

  Sopprimere il comma 5.
4. 59. Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
4. 61. Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Pag. 92

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
4. 60. Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse nel periodo compreso dal 1o gennaio 2015 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari, possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio, nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante, il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute, a 1.000 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia. In tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2016. In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente articolo non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo, al 31 maggio 2018. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
4. 87. Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:
  «3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattenimento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri conseguenti, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
4. 62. Invernizzi, Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:
  «715-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario Pag. 93dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011».
*4. 15. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:
  «715-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011».
*4. 43. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:
  «715-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011».
*4. 77. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Per le finalità di contrasto al terrorismo, con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, anche al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale, di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, Pag. 94n. 42, Roma Capitale ha facoltà di costituire il fondo per la retribuzione accessoria del personale, appostando come risorse stabili risorse variabili già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
4. 84. Fassina, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 22. Miotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 23. Miotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».
* 4. 18. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Pag. 95

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».
* 4. 34. Giulietti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».
* 4. 80. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».
* 4. 90. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, è aggiunto il seguente comma:
  «715-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 10 ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
** 4. 4. Melilli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, è aggiunto il seguente comma:
  «715-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini Pag. 96del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 10 ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
** 4. 14. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, è aggiunto il seguente comma:
  «715-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 10 ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
** 4. 42. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, è aggiunto il seguente comma:
  «715-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 10 ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
** 4. 76. Costantino, Quaranta, Marcon, Melilla, D'Attorre.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:
  «729-bis. Per gli enti locali istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1o gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710».
* 4. 97. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:
  «729-bis. Per gli enti locali istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1o gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710».
* 4. 13. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Pag. 97

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:
  «729-bis. Per gli enti locali istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1o gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710».
* 4. 31. Rubinato.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:
  «729-bis. Per gli enti locali istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 1o gennaio 2012, per il triennio 2016-2018 nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le spese sostenute da tali enti per interventi effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un ammontare non superiore ad un terzo delle entrate considerate ai fini dell'applicazione del saldo così come individuate dal comma 710».
* 4. 79. Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla, Quaranta.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge n. 400 del 1988, articolo 17, comma 2, da emanarsi entro 180 giorni dell'entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'Ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'Ente il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.
4. 86. Galperti.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il mandato dei componenti in carica del consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è prorogato fino al 30 maggio 2017.
  1-bis. I procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza devono concludersi entro il 15 luglio 2017”.
4. 9. Falcone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.
* 4. 3. Melilli.

Pag. 98

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.
* 4. 17. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.
* 4. 81. Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applicano limitatamente alle previsioni di cui alla lettera a) del comma medesimo e per un importo non superiore al 2 per cento della spesa corrente dell'ente locale inadempiente, come risultante dall'ultimo rendiconto approvato.
* 4. 96. Cenni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
** 4. 11. Giorgis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
** 4. 12. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
** 4. 78. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a Pag. 99seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
** 4. 95. Cenni.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis
. All'articolo 210, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016.
4. 68. Frusone, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Tofalo, Rizzo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2016».
4. 16. Fanucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «30 maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio 2017»;
   b) al comma 1-bis le parole: «15 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 2017».
4. 67. Villecco Calipari, Vito, Scopelliti, Petrenga, Causin, Duranti, D'Arienzo, Bonomo, Fusilli, Lacquaniti, Salvatore Piccolo, Piras, Falcone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disponibilità di fondi per anticipazioni enti locali in dissesto a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis del TUOEL).

  1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1o settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1o luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione Pag. 100dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
* 4. 03. Melilla, D'Attorre, Quaranta, Costantino, Marcon.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disponibilità di fondi per anticipazioni enti locali in dissesto a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis del TUOEL).

  1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1o settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1o luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata Pag. 101la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
* 4. 08. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano al diritto dell'Unione europea).

  1. Al fine di garantire l'adeguatezza dell'ordinamento giuridico italiano alle norme dei Trattati dell'Unione europea e al relativo diritto derivato:
   a) all'articolo 34 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, dopo le parole: «negozio od opificio,» sono inserite le seguenti: «qualora in numero superiore a sei»;
    2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, in luogo del preventivo avviso di trasporto è data comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. L'attestazione dell'avvenuta comunicazione deve accompagnare le relative armi o parti d'arma.»;
   b) all'articolo 11, comma 5, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: «dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «dal Banco nazionale di prova».
4. 01. Galperti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure a tutela del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  1. Fino al 31 dicembre 2017, per fronteggiare le esigenze derivanti dall'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115 nonché con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è istituto presso l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, uno speciale contingente di pronto impiego e soccorso sanitario (Co.P.I.S. San. – «COPISSAN»), ove transita – a domanda – il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana in servizio attivo già assunto a tempo indeterminato.
  Il 1o gennaio 2018 ovvero alla data di soppressione dell'Ente Strumentale, il suddetto personale militare in servizio attivo viene trasferito, con corrispondente spostamento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.Pag. 102
  Il provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari trattandosi di personale il cui trattamento economico e previdenziale è posto già a carico dello Stato.
4. 05. Crimì.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 al 2017»;
   b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
* 4. 02. D'Attorre, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 al 2017»;
   b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
* 4. 04. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo enti in dissesto).

  1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2012 al 2017»;
   b) le parole: «dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017».
* 4. 07. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

Pag. 103

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – (Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale). – All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: «Fino al 31 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2017».
4. 06. Villecco Calipari, Ferrara, Speranza, Tofalo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

  All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «4-bis. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni relativi al traffico telematico, detenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché successivamente, dagli operatori dei servizi di telecomunicazione secondo le prescrizioni e i limiti di cui all'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dalle predette disposizioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»;
   2) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   3) al comma 3 le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2017».
4. 09. Verini, Villecco Calipari.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  1-ter. All'articolo 9, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 2 le parole: «entro il 31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini in materia di turismo.
5. 1. Taranto, Arlotti, Benamati, Tidei.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Le risorse previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
  1-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
5. 2. Fregolent, Dallai.

Pag. 104

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale «Omero»)
.

  1. Sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2016, a valere sulle risorse del capitolo di bilancio 3671 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
5. 01. Manzi, Lodolini, Coscia, Lenzi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Richetti, Marchetti, Carnevali, Lattuca, Cenni.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga dei termini di realizzazione degli interventi del Fondo di sviluppo delle isole minori).

  I termini per l'avvio degli interventi finanziati dal Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati al 31 dicembre 2016. Alle acquisizioni immobiliari direttamente connesse e indispensabili alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) non si applica l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.
5. 02. Francesco Sanna.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di definizione dei corsi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2016.
6. 21. Spessotto, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Mantero, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di dare concreta e tempestiva attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, all'articolo 11, comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, da emanarsi entro il 30 giugno 2016».
6. 22. Spessotto, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Mantero, Nuti, Caso, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  Sopprimere il comma 2.
6. 25. Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Caso, Nuti.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1 gennaio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2016.
6. 24. Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Nuti.

Pag. 105

  Al comma 2, sostituire le parole: 1 gennaio 2017 con le seguenti: 30 marzo 2016.
6. 23. Colonnese, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Nuti.

  Sopprimere il comma 3.
6. 26. Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Nuti.

  Al comma 3, capoverso comma 16, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.
6. 28. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Caso, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 settembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.
6. 27. Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Nuti.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2015 e 2016».
  4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  7-bis. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, per l'anno 2016 in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, qualora alla data del 31 gennaio 2016 non dovessero risultare chiuse le verifiche da parte dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005 sui conti consuntivi relativi all'anno 2014, si considerano come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015.»
*6. 17. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2015 e 2016».
  4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  7-bis Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, per l'anno 2016 in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, qualora alla data del 31 gennaio 2016 non dovessero risultare chiuse le verifiche da parte dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005 sui conti consuntivi relativi all'anno 2014, si considerano come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015.»
*6. 33. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «un terzo» sono sostituite con «un quinto».
  4-ter. Al comma 12 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «qualora abbia votato almeno un Pag. 106sesto degli aventi diritto» sono sostituite con: «qualunque sia stato il numero dei votanti».
  4-quater. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.
**6. 1. Sbrollini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 11 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «un terzo» sono sostituite con «un quinto».
  4-ter. Al comma 12 dell'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, le parole: «qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto» sono sostituite con: «qualunque sia stato il numero dei votanti».
  4-quater. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.
**6. 31. Gregori, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo del 21 novembre 2014 n. 175 e successive modificazioni per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta sono rinviati al 31 dicembre 2016.
  4-ter. Gli obblighi previsti dall'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 così come modificato dall'articolo 1, comma 900, lettera b), della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta sono rinviati al 31 dicembre 2016.
  4-quater. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «al 90 per cento nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 90 per cento nel 2017».
6. 10. D'Incecco.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 2, è abrogato;
   b) i commi 2, lettere a) e c), 3, e 4 dell'articolo 6 sono abrogati.

  4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
6. 14. Gigli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. È istituito il Fondo per i Farmaci Innovativi in Oncologia (FFIO) destinato a garantire l'accesso uniforme alle cure innovative Pag. 107ai pazienti affetti da patologie oncologiche su tutto il territorio nazionale. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 200 milioni per l'anno 2016 e a 200 milioni a decorrere dal 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 18. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'indennizzo è riconosciuto, altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al periodo precedente e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione “Tutela della salute” dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
*6. 6. Fucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'indennizzo è riconosciuto, altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 Pag. 108dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al periodo precedente e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione “Tutela della salute” dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
*6. 16. Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1-bis, dell'articolo 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'indennizzo è riconosciuto, altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al periodo precedente e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196, nell'ambito della missione “Tutela della salute” dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
*6. 29. Nicchi, Gregori, Marcon, Costantino, Melilla, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

   Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al comma 1-bis, articolo 31, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'indennizzo è Pag. 109riconosciuto, altresì, dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al periodo precedente e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui sopra, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione “Tutela della salute” dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6. 12. Fanucci, Bini, Castricone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «Il direttore sanitario è un medico che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-scientifica in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore sanitario è un medico che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di Direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione e che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
6. 11. Burtone, Miotto, Amato, Cuomo, Gelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 è soppresso.
* 6. 30. Gregori, Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 è soppresso.
* 6. 2. Sbrollini, Covello.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Sino al 31 dicembre 2020, e nelle more di una ridefinizione organica della Pag. 110materia, sono sospesi gli effetti applicativi del comma 1 dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
6. 13. Sbrollini, Covello.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, le parole: «da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche» sono soppresse.
6. 3. Fossati, Patriarca, Capone, D'Incecco, Casati, Grassi, Piazzoni, Amato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le società sportive dilettantistiche di cui al comma 17 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni, entro il 1o gennaio 2017, si dotano di defibrillatori semiautomatici».
6. 20. Simone Valente, Ferraresi, Lorefice, Silvia Giordano, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il termine ultimo per l'obbligo di dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita previsto dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 169 del 20 luglio 2013 è prorogato, per le realtà sportive amatoriali e dilettantistiche, al 30 giugno 2016.
6. 5. Sbrollini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, le parole «36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «31 mesi».
6. 19. Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'entrata in vigore del provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri emanato ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, è prorogata al 31 dicembre 2016.
6. 8. Fabrizio Di Stefano, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nelle more degli adempimenti volti a consentire l'inclusione del plasma nazionale nel Plasma Master File europeo dei titolari o richiedenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali emoderivati e comunque non oltre il 30 giugno 2017, è consentito l'utilizzo del plasma umano raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati nell'ambito di una procedura di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) ad esclusiva valenza nazionale e che preveda l'utilizzo di solo plasma nazionale.
* 6. 34. Marazziti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Nelle more degli adempimenti volti a consentire l'inclusione del plasma nazionale nel Plasma Master File europeo dei titolari o richiedenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali emoderivati e comunque non oltre il 30 giugno 2017, è consentito l'utilizzo del plasma umano raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati nell'ambito di una procedura di Autorizzazione all'Immissione Pag. 111in Commercio (AIC) ad esclusiva valenza nazionale e che preveda l'utilizzo di solo plasma nazionale.

* 6. 9. Gelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i soggetti esercenti le attività professionali di servizi alla persona nonché per le prestazioni sanitarie possono certificare la prestazione resa, in luogo della fattura, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249.
6. 15. Tancredi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014 -2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale ricompresi nel proprio ambito territoriale.
6. 32. Dallai.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 5, comma 5, del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, le parole: « 30 mesi» sono sostituite da: «42 mesi».
6. 4. Fossati, Patriarca, Capone, D'Incecco, Casati, Grassi, Piazzoni, Amato.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'ultimo capoverso del comma 601 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sostituire le parole da: « 30 aprile 2015» a «presente comma» con le seguenti: « 30 giugno 2016, il Ministro della salute d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»
6. 7. Russo, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 è aggiunto in fine il seguente periodo: «. Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia elettrica sia a servizio di un'attività socio-sanitaria e/o socio-assistenziale, il cliente finale può essere costituito anche da più soggetti giuridici, purché siano tutti operanti nel medesimo complesso immobiliare in cui è installato l'impianto e a condizione che l'attività di ciascun soggetto giuridico sia finalizzata all'erogazione di un unico servizio complessivo.»
6. 01. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: « 1o gennaio 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2017»;
6. 02. Rondini, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis.

  1. In ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio – 1 Sezione bis – n. 640/1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n. 2537/2004, è riconosciuto con effetto retroattivo ai medici ex condotti il diritto al percepimento, a decorrere dalla data del 1o gennaio 1987, o, se più favorevole, dalla data di inquadramento ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, della Retribuzione Individuale di Anzianità determinata ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e degli articoli 108 e 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nonché il diritto alla rivalutazione dello stipendio base, già fissato in L. 8.640.000 annue lorde dall'annullato articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, da determinarsi in base al principio della perequazione retributiva a seconda della posizione funzionale ricoperta con lo stesso incremento percentuale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 per il trattamento tabellare del restante personale medico collocato nelle posizioni di assistente e coadiutore medico, con conseguenziale incremento dei tabellari determinati successivamente dai vari CCNL dell'Area della dirigenza medico veterinaria ed accesso ad ogni altra indennità del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. 03. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

  1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
  2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
  3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le Pag. 113modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, commi 1, 2 lettera a), 3, lettera f) e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.
6. 04. Crimì, Fanucci, Gelli, Lenzi, Amato.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 11 sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quinto»;
   b) Al comma 12 sostituire le parole: «qualora abbia votato almeno un sesto degli aventi diritto» con le seguenti: «qualunque sia stato il numero dei votanti».

  2. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel periodo tra il 10 gennaio ed il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza dell'ultimo Consiglio territoriale attualmente in carica. I Consigli territoriali ovvero il Consiglio Nazionale in carica che dovessero scadere in un periodo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.
6. 05. Roberta Agostini.

ART. 7.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017, e comunque fino al termine di applicazione della decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, con cui il consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment)».
7. 77. Abrignani.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: 31 dicembre 2015, sono sostituite dalle seguenti: 31 luglio 2016;
   b) le parole: Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, sono sostituite dalle seguenti: Con riferimento ai contratti di appalto.
7. 30. Ginato.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
7. 74. Abrignani.

Pag. 114

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*7. 21. Carrescia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
*7. 45. Marco Di Maio, Donati, Moretto.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».
**7. 65. Librandi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».
**7. 98. Dell'Aringa.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».
**7. 93. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».
**7. 39. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».
**7. 53. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».
**7. 51. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto».
**7. 5. Melilli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono soppresse le seguenti parole: «relativi a lavori».
7. 25. Carrescia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexies-decies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per una somma pari al 20 per cento e le rimanenti per pari importo in ciascuno degli anni dal 2017 al 2020».
7. 38. Melilli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Pag. 115«Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale».
7. 28. Melilli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016 o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
* 7. 22. Carrescia.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016 o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
* 7. 44. Marco Di Maio, Donati, Moretto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016 o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
* 7. 78. Abrignani.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 luglio 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
** 7. 23. Carrescia.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 luglio 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
** 7. 43. Marco Di Maio, Donati, Moretto.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 luglio 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
** 7. 75. Abrignani.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
7. 63. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Pag. 116

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
* 7. 62. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

  Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «»31 dicembre 2017».
* 7. 66. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vecchio, Vargiu, Librandi.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
** 7. 24. Carrescia.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
** 7. 76. Abrignani.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. 61. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

  Al comma 2, aggiungere in fine, la seguente lettera:
   b-bis)
al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
* 7. 1. Cenni.

  Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
* 7. 10. Giorgis.

  Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
* 7. 15. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
* 7. 32. Mauri.

Pag. 117

  Al comma 2 aggiungere, in fine la seguente lettera:
   b-bis) al comma 20-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
* 7. 82. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: «Per il periodo 2013-2015,» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2016-2018,». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 38 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 35. Giampaolo Galli.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», nonché le parole: «ai migliori cinque anni del decennio antecedente» sono sostituite dalle parole: «al decennio antecedente».
7. 67. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vecchio, Vargiu, Librandi.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
* 7. 17. Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
* 7. 54. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
* 7. 42. Tancredi, Matarrese.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
7. 34. Marchi, Matarrese, Mariani.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. 41. Tancredi, Matarrese.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
* 7. 55. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

Pag. 118

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
* 7. 18. Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
** 7. 33. Marchi, Matarrese, Mariani.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 253, comma 20-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
** 7. 72. Greco.

  Al comma 5 sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.
7. 58. Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nuti, Caso, Castelli.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2016.
7. 94. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, dopo le parole: «dei titoli autorizzativi» è aggiunto il seguente periodo: «Alla scadenza del termine di cui al primo periodo, il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, si intende definitivamente abrogato».
7. 70. Catalano, Librandi.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sospesa l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. 71. Catalano, Librandi.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «31 marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. 69. Catalano, Librandi.

  Sopprimere il comma 7.
* 7. 8. Brunetta, Centemero, Gullo.

  Sopprimere il comma 7.
* 7. 64. Brescia, Mannino, Cancelleri, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Nuti, Caso.

  Al comma 7 sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 1o maggio 2016.
7. 60. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Pag. 119

  Al comma 7, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 31 luglio 2016.
7. 95. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte dei comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2013, Serie Generale n. 7, sono riassegnante al medesimo Ministero 150 milioni per l'anno 2016.
  8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-bis per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 48. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e quindi della completa attuazione dell'autonomia delle istituzioni di alta cultura facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2016 le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, ancora in essere in capo alle province o agli enti che ne hanno assorbito le funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7. 26. Ghizzoni, Crimì.

  Al comma 9 sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.
7. 59. Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. A completamento del percorso di societarizzazione di ANAS S.p.A., e al fine di assicurare una pianificazione pluriennale degli investimenti, il termine massimo di durata della concessione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera d) del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è prorogato da «trenta anni» a «cinquanta anni».

  Conseguentemente, è abrogato il comma 1019 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. 49. Marchi.

Pag. 120

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Ferrovie dello Stato S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». Al medesimo articolo 1, al comma 6, le parole: «l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana SpA» e la parola: «Agenzia» è sostituita dalla seguente: «Società».
* 7. 13. Fanucci.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Ferrovie dello Stato S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana S.P.A.» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». Al medesimo articolo 1, al comma 6, le parole: «l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana SpA» e la parola: «Agenzia» è sostituita dalla seguente: «Società».
* 7. 97. Bargero, Bruno Bossio.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: «Ferrovie dello Stato S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.».
7. 2. Melilli.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Nell'ambito della proroga di cui al comma 9 del presente articolo è istituto presso il Ministero delle infrastrutture uno specifico Osservatorio sulla mobilità ferroviaria per il Mezzogiorno al fine di valutare in vista del prossimo Contratto di Programma interventi specifici per quanto concerne investimenti in materiale rotabile e collegamenti infrastrutturali per le regioni del sud in particolare prestando attenzione alla mobilità dei pendolari e dei collegamenti extraregionali e prevedendo uno specifico capitolo per i collegamenti con Matera Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019.
7. 4. Covello.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti SpA,» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «Anagrafe dell'edilizia scolastica» è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì destinate al CIPE, per le finalità e secondo le modalità di cui al precedente periodo, le somme relative ad interventi avviati per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti SpA.»;
   c) le parole: «le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: Il termine di cui al periodo precedente è fissato alla data del 31 dicembre 2016 Pag. 121limitatamente agli importi sopra soglia comunitaria.
7. 96. Bruno Bossio, Bargero.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. All'articolo 1, comma 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti SpA,» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «Anagrafe dell'edilizia scolastica.» è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì destinate al CIPE, per le finalità e secondo le modalità di cui al precedente periodo, le somme relative ad interventi avviati per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti SpA»;
   c) le parole: «le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: al 29 febbraio 2016 con le seguenti: al 31 dicembre 2016.
7. 14. Fanucci.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Alla lettera a), comma 267, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro trentasei mesi». Inoltre, alla medesima lettera a), le parole: «ai dodici mesi successivi», sono sostituite con le seguenti, «ai trentasei mesi successivi».
7. 90. Fassina, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini, Costantino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

  Al comma 11, sostituire le parole: 29 febbraio con le seguenti: 30 giugno.
7. 29. Guerra.

  Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: Il termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui la gara d'appalto espletata entro il 29 febbraio 2016 sia andata deserta. Il termine è prorogato al 30 novembre 2016, per gli appalti di valore superiore alle soglie indicate all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.
7. 27. Malpezzi, Fragomeli, Cinzia Maria Fontana, Rotta, Guerra, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.
7. 3. Melilli.

Pag. 122

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1o gennaio 2017.
7. 6. Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. In deroga alla normativa vigente in materia di evidenza pubblica, ed esclusivamente per quanto concerne il finanziamento di indagini diagnostiche per la sicurezza di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado è possibile, da parte delle amministrazioni comunali, accedere ai bandi di finanziamento, retroattivamente per l'anno 2015, anche nel caso in cui suddette indagini siano avvenute prima della emanazione dell'avviso pubblico e comunque entro un limite non superiore a sei mesi antecedenti alla pubblicazione dell'avviso pubblico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
7. 7. Carra.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1, comma 512, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: «Le Regioni,» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014.».
* 7. 9. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1, comma 512, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 dopo le parole: «Le Regioni,» aggiungere le seguenti: «e gli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014».
* 7. 81. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  «2-bis. Il precedente comma 2 non si applica alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, che entrano in vigore a partire dal 10 gennaio 2017».
7. 11. Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «A partire dal 1o gennaio 2017, in caso di mancato utilizzo».
7. 12. Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. I termini di validità delle convenzioni sottoscritte per l'attuazione dei programmi integrati ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, nonché i termini di inizio e fine lavori della realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, sono prorogati, di tre anni dalla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo che recepisce gli adeguamenti alle disposizioni legislative, nel Pag. 123caso in cui il soggetto attuatore abbia comunicato entro i termini disposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di volersi assumere i maggiori oneri derivanti dalla completa attuazione del programma integrato, e quindi della realizzazione a proprio carico della parte dell'intervento di edilizia sovvenzionata non coperta da finanziamento statale.
7. 16. Donati.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Alle somme destinate per la realizzazione del «Programma 6.000 campanili» come previsto dal comma 9 del Fondo istituito dall'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è assegnata una ulteriore somma di 50 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7. 20. Marchetti.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
  11-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
* 7. 19. Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
  «3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
  11-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
* 7. 40. Tancredi, Matarrese.

Pag. 124

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 3 è sostituito dal seguente comma:
  «3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
  11-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
* 7. 31. Marchi, Matarrese, Mariani.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di quattro anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2015, sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. E altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
7. 56. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Non concorrono al calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici o calamità naturali che abbiano portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati. Gli atenei possono contrarre le forme di indebitamento di cui al periodo precedente, a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.».
7. 36. Paola Boldrini, Bratti, Guerra, Patriarca, Paola Bragantini, Ghizzoni, Rubinato, Carra.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «nei comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte le seguenti: «e in quelli a questi Pag. 125contermini, esclusivamente per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203».
7. 46. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 32, dell'allegato n. 25, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Previo parere conforme di ENAC, ENAV S.p.A. è esentata dal pagamento dei contributi di cui al presente titolo relativamente alle frequenze strumentali ai servizi di cui all'articolo 691-bis del Codice della navigazione».
7. 47. Marco Di Maio.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, gli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 92. Palese.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  11-bis. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013 e successive modifiche sono destinate, in deroga all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro.
7. 52. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato di cinque anni, a decorrere dalla data della rivalutazione, e, pertanto, fino al 31 dicembre 2020.
7. 57. Busin, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11-bis. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Pag. 126le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
7. 73. Oliverio.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
  11-ter. Il termine per l'aggiornamento della formazione dei lavoratori del settore agricolo, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è fissato a 5 anni dalla data di entrata in vigore indicata dal medesimo articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
7. 79. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
   b) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. 80. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Gli adeguamenti delle tariffe autostradali determinati in attuazione alle pattuizioni stabilite dalle Convenzioni tra lo Stato e le concessionarie autostradali di cui ai relativi decreti interministeriali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze del dicembre 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2016.
7. 83. Fassina, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Gli adeguamenti delle tariffe autostradali determinati in attuazione alle pattuizioni stabilite dalle Convenzioni tra lo Stato e le concessionarie autostradali di cui al decreto interministeriale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze n. 0000442 del 31 dicembre 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2016».
7. 84. Melilla, Fassina, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Gli adeguamenti delle tariffe autostradali determinati in attuazione alle pattuizioni stabilite dalle Convenzioni tra Pag. 127lo Stato e le concessionarie autostradali di cui ai relativi decreti interministeriali tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze del dicembre 2015 sono prorogati al 31 dicembre 2016 per tutti i residenti che percorrono tali tratte interessate dagli adeguamenti per esigenze di lavoro o comunque a carattere pendolare.
7. 85. Fassina, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161.
  11-ter. Il termine di cui al comma 11-bis, può essere sospeso esclusivamente su richiesta motivata e certificata del Comune competente per territorio alla Prefettura di riferimento, nel caso in cui lo stesso abbia attivato le iniziative, ivi compresa la graduazione degli sfratti, relative alla disponibilità effettiva delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché degli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, resi effettivamente disponibili.
  11-quater. Gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione di cui all'articolo 4 della legge 23 maggio 2014, n.  80, ed effettivamente disponibili, nonché le risorse del fondo, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella quota destinata dalla ripartizione effettuata in sede di Conferenza Unificata del 21 gennaio 2015, sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, e alle famiglie con i requisiti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, al fine di garantire loro il passaggio da casa a casa e l'effettivo accompagnamento sociale da parte dell'Amministrazione comunale.
7. 86. Scotto, Zaratti, Melilla, Fassina, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161.
7. 87. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

Pag. 128

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
  11-ter. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede comunque nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 11-quater e 11-quinquies.
  11-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  11-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7. 88. Zaratti, Pellegrino, Costantino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite con le seguenti:«2014, 2015, 2016, 2017 e 2018».
  11-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
7. 89. Zaratti, Pellegrino, Costantino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Le Province e gli Enti, che ne assorbono le funzioni, mantengono le competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche sino alla completa attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero sino alla emanazione di tutti i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 23 del 1996.
7. 91. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
   «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale Pag. 129e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
7. 01. Franco Bordo, Fassina, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Marcon, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Zaccagnini, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Le addizionali previste dalle leggi n. 350 del 2003, n. 166 del 2008 e n. 92 del 2012 e che a qualunque titolo, alla data del 31 dicembre 2015, devono ancora essere versate a favore degli aventi diritto dalle Società di Gestione di Aeroporti italiani che alla stessa data registrano un volume di traffico inferiore ad un milione di passeggeri, sono rateizzati senza oneri finanziari aggiuntivi in 36 versamenti mensili dello stesso importo, realizzati obbligatoriamente entro la prima decade di ciascun mese, a partire dal 1o febbraio 2016.
7. 02. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2016, sono sospesi gli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica – sovvenzionata, agevolata e convenzionata – realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, la legge 17 febbraio 1992 n. 179 o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di ERP.
7. 03. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: In ragione della mancata adozione delle opportune modifiche normative con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento tecnologico dell'intero sistema SISTRI.
8. 29. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

Pag. 130

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: «, commi da 3 a 9», sono soppresse e, al medesimo comma, il terzo periodo è soppresso.
8. 36. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole: «commi da 3 a 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 9» e al medesimo comma, il terzo periodo è soppresso».
8. 9. Coppola, Carrescia.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2017».
* 8. 7. Squeri, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2017».
* 8. 14. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2017».
* 8. 16. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2017».
* 8. 33. Librandi.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
** 8. 18. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
** 8. 35. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3-bis, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016 e comunque fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica bandite dalla Consip Spa il 26 giugno 2015».
8. 10. Carrescia, Coppola, Mariani, Senaldi, Manfredi, Cova, Manzi, Donati, Braga.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) al 9 dopo le parole: «delle operazioni di collaudo di cui al comma 8» sono inserite le seguenti: «e della verifica di tutti gli apparati e dei relativi diritti di proprietà intellettuale».
8. 13. Boccadutri.

Pag. 131

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 8. 27. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 8. 30. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

   Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: stabilito al 31 dicembre 2016 con le seguenti: stabilito al 30 giugno 2016;
   b) sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: sino al 30 giugno 2016.
8. 31. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Mannino, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuarsi a seguito della procedura prevista dal periodo che precede, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio».
8. 6. Fanucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:
  «14-ter. Dall'anno 2016 gli importi dei contributi annuali per l'iscrizione al SISTRI stabiliti all'Allegato II del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, sono ridotti del 20 per cento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210».
8. 11. Carrescia, Coppola, Mariani, Senaldi, Manfredi, Cova, Manzi, Donati, Braga.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, adotta i provvedimenti necessari ai fini della restituzione delle quote di iscrizione al SISTRI, per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, da parte dei soggetti che sono stati iscritti al sistema e successivamente sono stati esclusi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dei successivi decreti attuativi.
8. 19. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. 5. Centemero, Gullo.

  Sopprimere il comma 2.
* 8. 23. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

Pag. 132

  Sopprimere il comma 2.
* 8. 37. Pellegrino, Zaratti, D'Attorre, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro, Franco Bordo, Fassina, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 3-bis.
8. 25. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

  Al comma 2, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1o gennaio 2017, con le seguenti: 31 maggio 2016;
   b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura.
8. 24. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

  Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 30 aprile 2016.
8. 39. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2015 con le seguenti: alla data del 31 luglio 2015;
   b) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura.
8. 26. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, sostituire le parole:, alla data del 31 dicembre 2015, con le seguenti:, alla data del 31 luglio 2015,.
8. 20. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, con le seguenti: e comunque non oltre il 31 maggio 2016;
   b) al secondo periodo dopo la parola: gestore inserire le seguenti:, non sottoposto a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea e che abbia rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non sia oggetto di indagini della magistratura,.
8. 21. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il Pag. 133comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ai fini del riconoscimento della tariffa di cui al punto 6 della tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2016, i titolari degli impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, di anno in anno, per l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo pari a 1,8 in sostituzione di quello previsto. In caso di esercizio dell'opzione il coefficiente sostitutivo può essere applicato solo a un quantitativo massimo di energia incentivabile prodotta a seguito del funzionamento orario annuo di 5.800 ore alla potenza nominale. All'energia eccedente tale produzione massima viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a zero.».
8. 38. Dorina Bianchi.

  Al comma 3, premettere le seguenti parole: Al fine di scongiurare l'incenerimento di specifiche tipologie di rifiuti, e sostituire le parole: 29 febbraio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
8. 22. Vignaroli, Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Caso.

  Al comma 3, sostituire le parole: 29 febbraio 2016 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
8. 40. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 7 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. 17. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera.
* 8. 1. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera.
* 8. 15. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 261, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sospese per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della Pag. 134legge di conversione del presente decreto per le imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e per i relativi Consorzi di filiera.
* 8. 34. Librandi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni.
8. 3. Russo, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2016 nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.».
8. 2. Russo, Centemero, Occhiuto, Squeri.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
  «2-ter. Per l'attuazione degli interventi e l'espletamento delle attività previste nel presente articolo, il Presidente della regione delega il Dipartimento ordinariamente competente in materia di programmazione e gestione del rischio idrogeologico.»;
   b) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
8. 8. Misuraca, D'Alia.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della salvaguardia e valorizzazione delle attività produttive e dei livelli occupazionali nei manufatti edilizi ad uso non residenziale con volumetria superiore di 750 mc., già oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è consentita la condonabilità degli stessi, a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, in tal senso resi ammissibili anche in deroga alle disposizioni urbanistiche e paesaggistiche vigenti, purché espressamente finalizzati alla mitigazione dell'impatto ambientale delle attività produttive, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla mitigazione dell'impatto paesaggistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al contenimento energetico, all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché alla qualità dell'architettura, perseguita secondo specifici indirizzi emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Pag. 135conversione del presente decreto, dalle amministrazioni comunali d'intesa con le competenti soprintendenze.
8. 28. Palladino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le sanzioni previste ai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano solo per le violazioni commesse dal 1o gennaio 2016».
8. 12. Carrescia, Coppola, Mariani, Senaldi, Manfredi, Cova, Manzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. 4. Russo, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 4-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. 32. Pastorino, Basso.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, agli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.
9. 1. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996».
*9. 2. Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996».
*9. 3. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996».
*9. 4. Faenzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «dalla data di entrata in Pag. 136vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996».
*9. 5. Abrignani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9- bis.
(Disposizioni in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 607, sono aggiunti i seguenti:
  «607-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso c-bis, non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato a decorrere dal 1 gennaio 2016 ed ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative e l'accesso alle banche dati degli Istituti previdenziali, assunti direttamente dal patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 152, in una quota non inferiore all'ottanta per cento degli operatori complessivamente impiegati nello stesso anno.
  607-ter. Al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli Istituti di patronato e la maggiore tutela dei dati personali degli utenti, ai collaboratori volontari non può essere consentito l'accesso alle banche-dati degli Enti previdenziali, di esclusiva competenza degli operatori di patronato regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato».
9. 03. Palese, Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a seguito delle modifiche alla composizione della commissione previste dall'articolo 20, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che hanno effetto ai fini della nomina dei membri della commissione in scadenza il 3 luglio 2019».
9. 04. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Impignorabilità dei beni mobili e immobili dei fondi rustici).

  1. Le procedure esecutive mobiliari e immobiliari di pignoramento a carico dei fondi rustici, anche effettuate presso terzi e già in corso alla data del 1o gennaio 2015, compresa ogni tipologia di vendita forzata dei beni pignorati, anche se delegata a concessionari, sono prorogate al 31 dicembre 2016, a condizione che il proprietario nella qualità di società agricola di capitali, società semplice, agricoltore in attività, coltivatore diretto o pensionato dimostri di aver avuto costante ed effettiva sede legale e residenza nel fondo rustico stesso prima del pignoramento.
9. 02. Carra.

Pag. 137

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di terreni e fondi rustici).

  1. In caso di scadenza dei contratti di affitto, i termini per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di terreni e fondi rustici regolati dai contratti agrari di cui agli articoli 1 e 3 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono prorogati al 10 novembre 2016.
9. 01. Carra.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 116. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 136. Castelli, Sibilia, Ruocco, Pesco, Nuti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione,» sono soppresse.
10. 35. Ruocco, Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Cancelleri.

  Al comma 1, dopo le parole: , dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere le seguenti: le parole: «che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio e alle funzioni relative alla riscossione,» sono soppresse e.
10. 36. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Al comma 1, dopo le parole: , dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere le seguenti: le parole: «che si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «che può avvalersi» e.
10. 41. Ruocco, Villarosa, Alberti, Pesco, Pisano, Cancelleri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. I comuni, che non ottemperano al predetto obbligo, per l'anno 2016 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
10. 140. Pesco, Ruocco, Sibilia, Castelli, Nuti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. Per i comuni inadempienti, la quota spettante a carico del Fondo di solidarietà comunale per l'anno finanziario 2016, è decurtata nella misura del 5 per cento.
10. 139. Pesco, Ruocco, Sibilia, Castelli, Nuti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. In caso di inadempienza, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del Pag. 138sindaco e della giunta dei componenti in carica non sono corrisposte.
10. 138. Pesco, Ruocco, Sibilia, Castelli, Nuti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. In caso di inadempienza, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e della giunta dei componenti in carica sono decurtate nella misura del venti per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2015.
10. 137. Pesco, Ruocco, Sibilia, Castelli, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal precedente comma, in deroga alle vigenti disposizioni, i costi del servizio di riscossione affidato alla società Equitalia Spa, nonché alle società per azioni dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e alla società Riscossione Sicilia Spa sono interamente a carico dei comuni e delle società da essi partecipate.
10. 40. Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*10. 25. Melilli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*10. 62. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*10. 107. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*10. 182. Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito reale ed effettivo per l'anno 2015».
10. 27. Fabbri, Marchi, Famiglietti, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

Pag. 139

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 32. Taricco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 63. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 81. Giovanna Sanna, Carrescia, Casellato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 92. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 108. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 142. Librandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 183. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali alla data del 15 dicembre 2015 siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, Pag. 140dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
10. 42. Villarosa, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'articolo 1 comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi comunali pubblicate sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze oltre il termine del 28 ottobre a causa di malfunzionamenti telematici certificati dal segretario generale dell'ente, comunque pubblicate non oltre il 20 novembre 2015, purché approvate entro i termini di legge.
10. 172. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale.
10. 200. Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'Irpef e dell'IMU, della Tasi e della Tari, agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.
10. 54. Gadda.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai soli fini dell'Irpef, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13 dell'articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.
10. 53. Gadda.

Pag. 141

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.
* 10. 73. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.
*10. 184. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.
*10. 189. Paglia, Marcon, Melilla, Quaranta, Placido, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Airaudo, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi Pag. 142adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.
*10. 202. Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente ai fini dell'IMU e della TASI agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8, dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.
*10. 208. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente, ai fini dell'IMU e della Tasi, agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.
10. 86. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
10. 89. Misiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Pag. 143sono valide le deliberazioni relative a regolamenti e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, che prevedono aumenti delle tariffe finalizzati esclusivamente a consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, ai sensi del comma 654 della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147.
10. 93. Fragomeli, Sanga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, compresi gli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali, affidati in riscossione fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento delle somme di cui ai commi 618 e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I debitori che intendono aderire alla definizione agevolata di cui al presente comma versano, in un'unica soluzione, le somme dovute entro il 31 maggio 2016. Sino a tale data, restano sospese le procedure di riscossione e i termini di decadenza e prescrizione. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i cui termini si intendono fissati al 31 ottobre 2016.
10. 37. Pisano, Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, compresi gli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali, di importo non superiore a 20.000 euro e affidati in riscossione fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento delle somme di cui ai commi 618 e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. I debitori che intendono aderire alla definizione agevolata di cui al presente comma versano, in un'unica soluzione, le somme dovute entro il 31 maggio 2016. Sino a tale data, restano sospese le procedure di riscossione e i termini di decadenza e prescrizione. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i cui termini si intendono fissati al 31 ottobre 2016.
10. 45. Villarosa, Alberti, Pesco, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nei casi in cui siano in corso procedure esecutive, possono essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159, con istanza da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. 39. Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La rateazione ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è ammessa anche nei casi in cui siano in corso procedure esecutive per il recupero coattivo delle somme oggetto dei piani di rateazione decaduti.
10. 38. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

Pag. 144

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
10. 44. Alberti, Villarosa, Pesco, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. 43. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine di entrata in vigore di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è differito al 1o gennaio 2017. Entro tale data il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a emanare un regolamento attuativo in cui sono definiti casi e modalità di applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5-bis, anche tenendo conto della natura dell'errore, delle effettive responsabilità dello stesso e di problemi tecnici riscontrati nell'invio dei dati.
10. 55. Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 711, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «limitatamente all'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «2017 e 2018».
10. 204. Taricco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 711, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprendente gli impegni a valere sull'avanzo di amministrazione emergente nel 2015, impegnati entro il 31 marzo 2016».
10. 85. Taricco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2016, ai fini dell'accertamento delle entrate tributarie relative all'addizionale comunale IRPEF, in deroga a quanto previsto dall'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, relativo al Principio contabile applicato della contabilità finanziaria concernente l'accertamento delle entrate tributarie, è consentito l'accertamento sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario dell'anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui.
10. 112. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In relazione ai soli enti pubblici non commerciali, i termini di integrazione a favore delle dichiarazioni annuali delle imposte dirette o indirette ai fini della corretta definizione dei crediti o dei debiti finali e i termini delle richieste di rimborsi per versamenti di imposte effettuati e non dovuti, sono prorogati per l'intero periodo nell'ambito del quale la Corte dei Conti può richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti coinvolti.
10. 187. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, Paglia, D'Attorre.

Pag. 145

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In relazione ai soli enti pubblici non commerciali, i termini di integrazione a favore delle dichiarazioni annuali delle imposte dirette o indirette ai fini della corretta definizione dei crediti o dei debiti finali e i termini delle richieste di rimborsi per versamenti di imposte effettuati e non dovuti, sono estesi all'indietro fino all'intero periodo per il quale la Corte dei Conti possa richiedere il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti coinvolti.
10. 186. Melilla, Quaranta, Costantino, Paglia, Marcon, D'Attorre.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Il regime di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, cessa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. A decorrere dalla medesima data al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole da: «In caso di produzione combinata» sino a: «quinquennio di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettere a), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia elettrica di cui alla Tabella A, allegata al presente Testo Unico». A decorrere dalla medesima data sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 3-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e il decreto 27 ottobre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2012, n. 14.
10. 102. Tancredi.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole da: «In caso di produzione combinata» sino a: «quinquennio di riferimento» sono sostituite dal seguente periodo: «Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota per la produzione di energia elettrica di cui alla Tabella A, allegata al presente Testo Unico». 
  2-bis. Sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2016 i commi 1 e 2, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e il decreto ministeriale 27 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2012, n. 14.
10. 101. Tancredi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'agevolazione di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogata all'anno 2016 limitatamente ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento.
10. 109. Rubinato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «Per il periodo 2013-2015» con le seguenti: «Per il periodo 2013-2016». All'attuazione della misura di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie.
10. 205. Taricco.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14, comma 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «per i soli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre Pag. 1462016» e le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
10. 3. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10. 49. D'Incà, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, Pag. 147nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10. 57. Sandra Savino, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10. 87. Rubinato, Ginato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. L'articolo 19, comma 2, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-ter. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di conversione in legge del presente Pag. 148decreto-legge e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quater. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10. 111. Busin, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.
  2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 50. D'Incà, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché Pag. 149in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.
  2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 58. Sandra Savino, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.
  2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede Pag. 150mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 88. Rubinato, Ginato.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.
  2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
**10. 110. Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il 2016 sono esclusi dal divieto gli enti locali.
10. 26. Fabbri, Marchi, Famiglietti, Baruffi, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il 2016 sono esclusi dal divieto l'acquisto di mobili e arredi conseguenti alla fruibilità ed apertura al pubblico di beni immobili destinati a servizi pubblici di nuova costruzione, ovvero oggetto di manutenzione straordinaria o ampliamento da parte di enti locali.
10. 28. Fabbri, Marchi, Famiglietti, Baruffi, Montroni, Incerti, Giovanna Sanna, Patrizia Maestri, Pagani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;Pag. 151
   b) alla lettera b) le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) alla lettera c) le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
10. 135. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 marzo 2016 per il rilascio del contrassegno, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuto l'aggio nella misura stabilita ai sensi della convenzione adottata in virtù dell'articolo 8, comma 8, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e, dal 1o aprile 2016, torna ad applicarsi l'articolo 39, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
10. 7. Sammarco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 marzo 2016 per il rilascio del contrassegno, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è dovuto l'aggio nella misura convenzionale così come modificata in virtù dell'articolo 8, comma 8, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, e, dal 1o aprile 2016, si applica la misura di cui all'articolo 39, comma 2, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
10. 159. Massa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016, previa attestazione periodica, resa nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva».
*10. 6. Sammarco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016, previa attestazione periodica, resa nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva».
*10. 160. Massa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall'articolo 1, comma 900, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 4-bis, ed in particolare con riferimento ai pagamenti effettuati anche con carte di credito e a quelli di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, si applicano a partire dal 1o gennaio 2017 per i pagamenti effettuati presso i commercianti e gli esercenti per i servizi resi a margini fisso e a preminente interesse pubblico. Conseguentemente, tale differimento deve intendersi riferito anche all'operatività delle norme sanzionatorie che saranno contenute nei decreti in via di emanazione di cui al presente comma».
10. 161. Massa.

Pag. 152

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il termine del 30 novembre 2013 di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è posticipato al 31 dicembre 2016.
10. 201. Latronico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con riferimento alla proroga disposta dal comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole «ed esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia» sono soppresse.
10. 125. Guerra, Lorenzo Guerini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 896 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. 203. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  7. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: «di previsione 2013, 2014 e 2015,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,».
   b) le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   c) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   d) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   e) le parole: «1o gennaio 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;
   f) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;
   g) all'articolo 3, comma 3, le parole: «, il 2014 e il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, il 2014, 2015 e il 2016» e le parole: «, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;
   h) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017».

  7-bis. L'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora emanati è conseguentemente coordinata con le proroghe di cui al comma 7-bis.
10. 98. Tancredi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   b) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2018», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019»;Pag. 153
   e) all'articolo 2, comma 5, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017»;
   f) all'articolo 3, comma 3, le parole: «, il 2014 e il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «il 2014, 2015 e il 2016» e le parole: «, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016».
   g) all'articolo 4, comma 5, le parole: «entro il 31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2017».
10. 117. Rampelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Lo statuto dell'Ente è adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».
10. 76. Lenzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi della Croce Rossa italiana, come riordinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e denominata «Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana», continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato.
10. 75. Lenzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere al seguente:
  7-bis. All'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 397, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».
10. 78. Lenzi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, attesa la soppressione dell'Ente Strumentale prevista il 10 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 2, nono periodo, le parole: «2016» sono sostituite dalle seguenti «2017»;
   b) all'articolo 8, comma 2, nono periodo, le parole: «2017» sono sostituite dalle seguenti: «2018».
10. 29. Marco Meloni.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge del 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016»;
   b) le parole «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016;
   c) le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 settembre 2016, nei limiti delle risorse disponibili e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata»;
   d) le parole: «Associazione Italiana della», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Ente Strumentale alla»;
   e) le parole: «direttore generale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «amministratore»;
   f) al comma 1, dopo le parole: «esigibili» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresa l'anticipazione bancaria».

  7-ter. Alla copertura dell'onere, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 Pag. 154dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 30. Marco Meloni.

  Al comma 8 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i risparmi prodotti dai soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono considerati economie aggiuntive anche con riferimento ai contratti delle amministrazioni che si avvalgono del soggetto aggregatore quale centrale unica di committenza. Nel limite massimo del dieci per cento delle economie aggiuntive rispetto a quelle già previste a legislazione vigente e in relazione a tipologie merceologiche non previste da Consip s.p.a., tali risparmi possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni presso le quali è incardinato il soggetto aggregatore, ovvero delle amministrazioni che lo vigilano o controllano, fino ad un massimo del 20 cento della parte fissa dei fondi medesimi e, comunque, in deroga a disposizioni normative di contenimento o riduzione previste a legislazione vigente.
10. 91. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazioni difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.
10. 207. Tancredi, Minardo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8-bis
. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» sono sostituite con le seguenti: «Per il periodo 2013-2016,».
  Al relativo onere pari a 38 milioni di euro (così come quantificati dall'articolo 2, comma 34, della legge Fornero) si provvede utilizzando le risorse già presenti nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
10. 206. Dell'Aringa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. Anche per l'esercizio 2016, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono valide con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.»
10. 199. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 9-bis è abrogato;Pag. 155
   b) al comma 9-quater, le parole: «del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210».
  8-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
*10. 209. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche: 
   a) il comma 9-bis è abrogato;
   b) Al comma 9-quater, le parole: «del presente decreto», sono sostituite con: «del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210.»;
  8-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:
  «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alla modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
*10. 198. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. A tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.
10. 197. Palese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.
10. 195. Cenni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente».
10. 194. Cenni.

Pag. 156

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. La misura di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018, limitatamente alla quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.
  8-ter. L'agevolazione di cui al comma precedente può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al precedente comma 8-bis. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
10. 191. Paglia, Scotto, Airaudo, Placido, Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che l'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie decorrono dai medesimi termini di cui al comma 5, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.»
10. 192. Sani.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, articolo 16, comma 1, così come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, possono tuttavia completare le attività Pag. 157di cui alle lettere a) b) e c) del precedente comma 1, entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno il 70 per cento delle medesime dichiarazioni.».

  8-ter. Al decreto legislativo del 21 novembre 2014, n. 175, articolo 4, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione».
10. 193. Ribaudo.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2020».
  8-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 8-bis, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:
   a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;
   b) La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;
   c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;
   d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse.
10. 188. Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Placido, Airaudo, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. La misura di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 8-quater.
  8-quater. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis.
10. 185. Franco Bordo, Fassina, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Marcon, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Zaccagnini, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

Pag. 158

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014».
  8-ter. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016».
10. 79. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014.
  8-ter. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 8-bis.
10. 122. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014».
*10. 175. Marcon, Quaranta, D'Attorre, Melilla, Costantino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014».
*10. 149. Borghi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014».
*10. 168. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014».
*10. 65. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono aggiunte le Pag. 159seguenti: «agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014».
*10. 127. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016».
**10. 128. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016».
**10. 176. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016».
**10. 66. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016».
**10. 150. Borghi.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016».
**10. 171. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016.
  8-ter. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 8-bis
10. 123. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

Pag. 160

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «del 2013, del 2014 o del 2015».
10. 33. Capodicasa, Iacono, Lodolini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 169. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 129. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 104. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 23. Melilli, Lodolini, Pelillo, Fragomeli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 151. Borghi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 67. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 177. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
**10. 105. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
**10. 130. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

Pag. 161

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
**10. 152. Borghi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
**10. 22. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
**10. 68. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo
1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
**10. 178. Paglia, Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
*10. 119. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
*10. 153. Borghi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
*10. 170. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
*10. 69. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare Pag. 162il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
*10. 131. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
*10. 21. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le Province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
*10. 179. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
**10. 70. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
**10. 20. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
**10. 48. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
**10. 132. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
**10. 154. Borghi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
**10. 164. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
**10. 180. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Pag. 163

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo. A tal fine è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.
10. 120. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL. A tal fine è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.
10. 121. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.
*10. 19. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.
*10. 133. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL».
*10. 71. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.
*10. 165. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  «8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL».
*10. 155. Borghi.

Pag. 164

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.
*10. 181. Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 196. Cenni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 156. Borghi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 124. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 18. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare Pag. 165crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 134. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 72. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 173. Marcon, Melilla, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 106. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per farvi fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
**10. 166. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente».
*10. 80. Melilli.

Pag. 166

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per Province e Città metropolitane interessate alle disposizioni di cui alla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente».
*10. 148. Borghi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente».
*10. 64. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente».
*10. 126. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente».
*10. 167. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente».
*10. 174. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'applicazione della disciplina sull'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogata al 31 dicembre 2016.
10. 146. De Menech.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al comma 47, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o ottobre 2016» e le parole: «in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1o ottobre 2016». A tal fine, ed allo scopo di assicurare una tempestiva tutela a favore dei risparmiatori e degli investitori, potenziando anche gli uffici tecnici a supporto dell'Organismo di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, mediante l'assunzione, con corrispondente incremento della relativa dotazione organica della Consob per mantenere elevati livelli di vigilanza, di personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonei all'immediato svolgimento dei compiti connessi all'esigenza di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di Pag. 167500.000 euro per l'anno 2016 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. 163. Pinna.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 159, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «1o luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2016» e, al termine del periodo, sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, il canone di abbonamento non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica».
10. 162. Massa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» aggiungere le seguenti: «all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
10. 147. De Menech.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazioni difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, si interpretino nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.
10. 157. Oliverio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In deroga alle disposizioni all'articolo 1, comma 26, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016, i comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non hanno ancora provveduto all'istituzione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono provvedere all'istituzione di tale imposta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune e qualora essa sia richiesta dalle associazioni di categoria del territorio.
10. 158. Abrignani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. Le previsioni contenute nell'articolo 1, commi 318 e 319, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono estese a chiunque risieda in Italia e sia in possesso del requisito anagrafico, a prescindere dalla nazionalità.
10. 145. Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino.

Pag. 168

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1997, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
  «2. Il fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
   a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
   c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
   d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
   e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia»;

   b) il comma 4, è sostituito dal seguente:
  «4. Per il finanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2016, sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro».
10. 144. Bechis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, apportare le seguenti modifiche:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
   a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
   c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
   d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;Pag. 169
   e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia».
   b) il comma 4, è sostituito dal seguente:
  «4. Per il finanziamento del Fondo, a decorrere dall'anno 2016, sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro».

  Conseguentemente:
   alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527):
    2016: + 67.206.000;
    2017: + 67.206.000;
    2018: + 67.206.000.
   alla tabella C, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge n. 328 del 2000, articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671):
    2016: – 67.206.000;
    2017: – 67.206.000;
    2018: – 67.206.000».
10. 143. Bechis.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2013 e il 31 dicembre 2015».
   b) le parole: «30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 giugno 2016».
10. 141. Roccella, Piso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse. All'onere derivante dalla presente norma, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 118. Grimoldi, Borghesi, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Aggiungere infine i seguenti commi:
  8-bis. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.
  8-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, Pag. 170n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 115. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  8-bis. Anche per l'esercizio 2016, le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011, sono valide con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.
10. 114. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  8-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA.
10. 113. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 1 dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2020». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 37,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 103. Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'ottavo periodo del comma 284, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

  Conseguentemente:
   al primo periodo dopo le parole: forme sostitutive sono inserite le seguenti: ed esclusive;
   alla rubrica dopo le parole: economica e finanziaria sono inserite le seguenti: e in materia di lavoro e politiche sociali.
10. 99. D'Alia, Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per l'anno 2016, il termine per l'invio telematico ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, è fissato al 29 febbraio 2016.
10. 97. Calabrò.

Pag. 171

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, le parole: «attivate nell'anno 2015» sono sostituite da: «attivate negli anni 2015 e 2016» e le parole: «dal 1° gennaio 2016» sono sostituite da: «dal lo gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016»;
   b) al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2015» sono sostituite da: «entro il 29 febbraio 2016»;
   c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le disponibilità esistenti sul Fondo al 31 dicembre 2015, sono utilizzate, con i medesimi criteri previsti al secondo periodo, nell'anno 2016».
10. 96. Piccone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come sostituito dai commi 9-bis e 9-ter, dell'articolo 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si applicano a decorrere dai periodi tributari di imposta successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015.
10. 90. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. A decorrere dall'anno 2016, le regioni provvedono all'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni prima dell'entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri».
10. 84. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 4, dell'articolo 73, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applicano nei confronti di tutte le tipologie di debiti fuori bilancio elencate al comma 1, del medesimo articolo.
10. 83. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. È prorogata al 1° gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
10. 82. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. L'applicazione delle disposizioni relative all'attribuzione alle province, e agli enti che ne assorbono le funzioni, delle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 2, della legge 1° gennaio 1996 n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche è prorogata sino alla completa attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero sino alla emanazione di tutti i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7 della legge citata. A tal fine, a decorrere dall'anno 2016 e fino all'emanazione dei regolamenti di cui al primo periodo, è assegnato alle province un contributo complessivamente pari a 30 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Pag. 172di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo, tenendo anche conto degli oneri di cui al primo periodo sostenuti da ciascun istituto nel corso dell'anno precedente.
  Al relativo onere pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 si provvede:
   a) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 6 milioni di euro;
   b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 77. Crimì, Fanucci, Ghizzoni, Coscia, Naccarato, Crivellari.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 74. Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sopprimere il comma 4.
10. 60. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «1o febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «lo febbraio 2017».
10. 61. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

Pag. 173

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, sopprimere il comma 4-bis».
10. 59. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: «Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento» è sostituito dal seguente: «Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento».
10. 56. Russo, Luigi Cesaro, Sarro, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
10. 51. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015 e 2016».
10. 34. Marchetti, Lodolini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, alla tabella Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca, è soppressa la voce relativa alla missione 3 Ricerca e Innovazione (17), programma 3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) per l'importo di 4 milioni di euro. Conseguentemente, alla tabella Ministero dell'economia e delle finanze, è aggiunta la voce relativa alla missione 12 Ricerca e Innovazione (17), programma 12.1 Ricerca applicata e di base (15), per l'importo di 4 milioni di euro.
10. 31. Tartaglione, Tino Iannuzzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni, è abrogato.
10. 24. Sbrollini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazioni difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento, purché sottoscritti con le stesse Pag. 174parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.
10. 17. Burtone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'ottavo periodo del comma 284, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».

  Conseguentemente:
   al primo periodo, dopo le parole: forme sostitutive sono inserite le seguenti: ed esclusive;
   alla rubrica, dopo le parole: economica e finanziaria sono inserite le seguenti: e in materia di lavoro e politiche sociali.
10. 16. Melilli.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 709 non sono considerate le entrate extratributarie derivanti da fonti rinnovabili, destinate all'implementazione di servizi innovativi al cittadino, anche tramite l'assunzione di personale flessibile, purché le stesse vengono rendicontate e trasmesse al revisore dei conti.
10. 95. Piccone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 729, è aggiunto il seguente:
  729-bis. Gli enti locali che dispongono di entrate extratributarie derivanti da fonti rinnovabili, possono derogare ai limiti di indebitamento vigenti fino a raggiungere il limite del 15 per cento delle entrate correnti e portare le relative spese in detrazione al fine del conseguimento del pareggio di bilancio.
10. 15. Piccone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «31 maggio 2016» sono inserite le seguenti: «e il 30 giugno 2016 per l'esercente arti o professioni».
10. 13. Sammarco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La disposizione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, si applica a decorrere dalla data di scadenza della Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il decreto di cui al punto 3 del medesimo comma 1, lettera c) del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 151 del 2015, è adottato entro il 4 luglio 2019.
10. 12. Vignali.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Dopo l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è inserito il seguente:
  «3. La disposizione di cui al precedente comma 1, lettera b) si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017. Il decreto di cui al precedente comma 2 è adottato entro il 30 settembre 2016».
10. 11. Vignali.

Pag. 175

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 1, comma 159, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «1o luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2016» e, al termine del periodo, sono aggiunte le seguenti: «e, in ogni caso, il canone di abbonamento non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica».
10. 10. Sammarco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015,» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2016 – 2018, ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 9. Vignali.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 8. Vignali.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per i lavoratori dipendenti e per i sostituti di imposta, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, ai fini del rimborso delle somme indebitamente versate, il termine di cui all'articolo 1, comma 665, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è differito al 31 marzo 2014, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del terzo periodo, del medesimo articolo 1, comma 665.
* 10. 4. Zappulla, Berretta, Capodicasa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Per i lavoratori dipendenti e per i sostituti di imposta, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, ai fini del rimborso delle somme indebitamente versate, il termine di cui all'articolo 1, comma 665, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è differito al 31 marzo 2012, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del terzo periodo, del medesimo articolo 1, comma 665.
* 10. 5. Berretta, Zappulla, Capodicasa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora non ancora utilizzate dagli enti beneficiari nell'anno 2015 possono esserlo nell'anno 2016 anche nel caso in cui, per sopravvenute esigenze, gli enti medesimi intendano destinarle ad interventi non puntualmente corrispondenti a quelli risultanti dall'atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, purché si tratti di interventi coerenti con le finalità indicate dal predetto articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008.
**10. 2. Palese.

Pag. 176

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora non ancora utilizzate dagli enti beneficiari nell'anno 2015 possono esserlo nell'anno 2016 anche nel caso in cui, per sopravvenute esigenze, gli enti medesimi intendano destinarle ad interventi non puntualmente corrispondenti a quelli risultanti dall'atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, purché si tratti di interventi coerenti con le finalità indicate dal predetto articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008.
**10. 1. Ginato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «il regolare svolgimento delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017»; le parole: «31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2017»;
   b) al comma 2-ter le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7,5 per cento;
   2) all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
10. 190. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Quaranta, Placido, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Ricciatti, Airaudo, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La decorrenza della riduzione della quota da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 242, è posticipata dall'anno 2016 all'anno 2017. Alle minori entrate derivanti dalla presente disposizione pari a 11.605.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 46. D'Incà, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La decorrenza della riduzione della quota da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 242, è posticipata dall'anno 2016 all'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta per l'anno 2016 di 11.605.000 euro.
10. 47. D'Incà, Nuti, Caso.

Pag. 177

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Sino al 31 dicembre 2020, e nelle more di una ridefinizione organica della materia, sono sospesi gli effetti applicativi del comma 1 dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
10. 52. Roberta Agostini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le Province e gli Enti che ne assorbono le funzioni, mantengono le competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 2, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori delle Industrie artistiche sino alla completa attuazione della riforma del Sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ovvero sino alla emanazione di tutti i Regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.
10. 100. Vignali.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Disponibilità di fondi per anticipazioni enti locali in dissesto a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-bis TUOEL).

  1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1o settembre 2011 e sino al 30 giugno 2015 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1o luglio 2015 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo complessivo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 90 giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i Pag. 178termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
10. 05. Tancredi, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia di occupazione).

  1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 1, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2-bis. (Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà). 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato fino all'anno 2020, nel limite di 50 milioni di euro per ciascun anno. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti in forza di contratti di solidarietà stipulati in ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno fino al 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
10. 09. Airaudo, Placido, Duranti, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Paglia, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Il comma 281 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, è sostituito dal seguente: «281. La sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. La facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa a tutte le lavoratrici che, ai fini dell'accesso al predetto regime, abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 i soli requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa disposizione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione».

  Conseguentemente:
   1) All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,5 per cento;».Pag. 179
   2) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
   3) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
10. 010. Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Termini in materia di previdenza del personale scolastico).

  1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
  3. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  5. All'onere di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di Pag. 180politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 011. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Placido, Airaudo, Fassina, Melilla, Franco Bordo, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Scotto, Fava, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
10. 04. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
  2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
*10. 06. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
  2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
*10. 016. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
  2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
*10. 015. Lattuca.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il Pag. 181periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». All'attuazione della misura di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie.
**10. 01. Losacco, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». All'attuazione della misura di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie.
**10. 013. Sisto, Laffranco, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2013-2016».
  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 151 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 03. Rampelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016,».
  2. Al comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «18 per cento».
10. 02. Fantinati, Caso, Nuti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016,».
10. 014. Sisto, Laffranco, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente Pag. 182aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. 012. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017».
*10. 07. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017».
*10. 017. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Alla lettera d) del comma 265 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «figli» è sostituita dalle seguenti: «familiari conviventi».
10. 08. Tancredi, Dorina Bianchi.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 458 a 464 sono sostituiti dai seguenti:
  «458. Al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 al fine di assicurare il risarcimento dei danni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno in conseguenza della accertata responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.
  459. Con decreto di natura non regolamentare, emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario il quale, d'intesa con il dipartimento della Protezione Civile, provvede all'individuazione degli aventi diritto al risarcimento, come elencati dal comma 460, determinando per ciascun avente diritto l'importo posto a base della proposta transattiva di cui al successivo comma 460, nonché la quota di rimborso delle spese legali sostenute e documentate, ivi incluse quelle relative ai giudizi estinti ai sensi del comma 463. Con il medesimo decreto sono fissati le modalità di attuazione, nonché i parametri e i tempi per la quantificazione delle proposte transattive e delle spese legali dovute agli aventi diritto.
  460. Per la finalità di cui al comma 458, il Commissario Straordinario formula proposte transattive rivolte ai soggetti interessati di seguito elencati:
   a) alle parti civili beneficiarie della condanna al risarcimento del danno in forma generica all'esito del processo penale e che hanno già iniziato, alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio civile per la quantificazione del risarcimento; Pag. 183
   b) alle parti civili beneficiarie della condanna al risarcimento del danno in forma generica all'esito del processo penale, ma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora iniziato il giudizio civile per la quantificazione del risarcimento;
   c) a coloro che non sono beneficiari della condanna al risarcimento del danno in forma generica all'esito del processo penale, da individuarsi, tra i seguenti familiari delle vittime: il coniuge, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato; il convivente more uxorio; i figli; i genitori; i fratelli; i nonni.

  461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi hanno diritto al pagamento della medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione testamentaria ovvero legittima.
  462. Il capo del Dipartimento della protezione civile, in conformità con l'atto del Commissario Straordinario di cui al comma 459, adotta i provvedimenti di attribuzione delle somme, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 463.
  463. L'importo è corrisposto in seguito alla sottoscrizione della proposta transattiva da parte dei singoli beneficiari come indicati dal comma 460, ovvero dei soggetti di cui al comma 461, attestante che quanto corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo, e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno, nonché di quanto percepito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 16 giugno 1998, n. 9, della Regione Campania e successive modificazioni. Il pagamento delle somme convenute nell'accordo transattivo comporta l'estinzione dei relativi giudizi in corso.
  464. Gli importi di cui al comma 463 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnati in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.».

  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 26. Fanucci, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Valiante.

  Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
  2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.
  2-ter. All'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, dopo le parole: «Castelvetro Piacentino» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nel comune di Offlaga.»;
   b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
11. 1. Ghizzoni, Baruffi, Berlinghieri.

Pag. 184

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è aggiunta, in fine, la seguente voce: 08 035 8035002 35002 BAGNOLO IN PIANO.
  2-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*11. 3. Laffranco, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'allegato 1 di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è aggiunta, in fine, la seguente voce: 08 035 8035002 35002 BAGNOLO IN PIANO.
  2-ter. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*11. 25. Palese, Corsaro.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» e, al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
11. 2. Baruffi, Ghizzoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Le imprese esercenti impianti di trasporto a fune possono richiedere di beneficiare delle sospensioni disposte dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 222, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2016, fino a un limite massimo complessivo di euro 22 milioni per l'anno 2016.
  3-ter. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui al comma 3-bis avviene, mediante rateizzazione trimestrale in due anni e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 gennaio 2017.
  3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di richiesta e di concessione delle sospensioni di pagamento di cui al comma 3-bis, i limiti massimi per ciascun richiedente, i presupposti necessari per l'ottenimento del beneficio, nonché i criteri di priorità e di ripartizione fra i richiedenti, tenuto conto in particolare del numero degli addetti e degli effetti della riduzione del servizio, volti ad assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa.
  3-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 5. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per assicurare tempi celeri per il superamento definitivo dell'emergenza traffico nella città di Messina dovuta alla pesante presenza dei TIR nelle strade urbane, in deroga al disposto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il persistere e l'aggravarsi delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità connesse alla suddetta criticità ambientale la cui soluzione è divenuta indifferibile, Pag. 185sono prorogati e rinnovati fino al 30 giugno 2018 gli effetti e le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni al limitato fine di consentire il completamento delle attività di realizzazione della piattaforma logistica intermodale Tremestieri con annesso Scalo Portale prevista dal p. 1.2, lettera i), della suddetta ordinanza. Fino allo stesso termine sono prorogati e continuano a produrre effetti gli atti ed i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'intervento emergenziale di cui al predetto p. 1.2, lettera i), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007 ivi compresa la contabilità speciale n. 5107 aperta ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza di cui al presente comma.
  3-ter. Ai suddetti fini il Presidente dell'Autorità Portuale di Messina è nominato, per la durata di 24 mesi, Commissario per la realizzazione della Piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale, già in attuazione in quanto inserita nell'elenco di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007, e dotata di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza. L'incarico è svolto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza compensi aggiuntivi per l'attività di Commissario. Senza ulteriori formalità il Commissario subentra nei rapporti già posti in capo al commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007 ed al Comune di Messina a seguito dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 2013, ivi compresi i finanziamenti tuttora in essere.
  3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis e 3-ter ed al fine di assicurare il rapido avvio dei lavori, tenuto conto dell'avvenuto espletamento delle procedure di selezione del contraente con le modalità di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché della favorevole V.I.A. del Ministero dell'ambiente sul progetto definitivo presentato dal contraente aggiudicatario, il nominato Commissario provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata alla realizzazione della citata Piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale con i poteri e le deroghe già previsti nella vigenza dello stato di emergenza dalle precedenti ordinanze appositamente adottate. Per l'espletamento delle suddette attività il Commissario opera, fino al completamento dell'opera pubblica e delle connesse procedure amministrativo-contabili, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5107, aperta ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3633 del 2007, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi dalla nomina.
11. 21. Garofalo, D'Alia, Dorina Bianchi, Misuraca, Tancredi.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei Comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
  3-ter. I comuni di cui al comma 3-bis comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 aprile 2016, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 3-bis, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione e la relativa assegnazione del Fondo avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta Pag. 186del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.
  3-quater. All'onere relativo ai commi 3-bis e 3-ter pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre, 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 2 milioni di euro mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. 23. Pelillo.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I Comuni possono disporre riduzioni dell'aliquota di imposta sugli immobili di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, da applicare in relazione agli immobili adibiti a stazione di monte e di valle degli impianti funiviari insediati sul proprio territorio. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, la spesa autorizzata è ripartita fra i comuni che hanno deliberato la riduzione dell'aliquota proporzionalmente alla perdita di gettito di imposta sugli immobili determinata dalla variazione dell'aliquota di cui al primo periodo.
  3-ter. Agli oneri recati dal comma 3-bis si provvede:
   a) quanto a 1 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   c) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. 6. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per la corresponsione ai lavoratori dipendenti delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 222, dell'indennità prevista dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge, per la durata massima di due mesi decorrenti dal 1o gennaio 2016. L'indennità, commisurata all'importo dei trattamenti di integrazione salariale e agli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con altri istituti previsti per l'ipotesi di riduzione dei servizi e delle ore lavorate. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge Pag. 18730 luglio 1990, n. 222. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali disciplina, con decreto da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di riconoscimento e di erogazione dell'indennità entro il limite massimo complessivo di spesa di euro 13 milioni per l'anno 2016.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. 7. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A seguito degli eccezionali fenomeni climatici-meteorologici, caratterizzati dalla carenza delle precipitazioni nevose, che hanno colpito duramente le imprese esercenti servizi di trasporto a fune operanti con finalità turistiche in territori montani, al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e di quelli di innevamento programmato e delle piste da sci, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Agli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
11. 8. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per le imprese di autotrasporto e per le piccole imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che vantino crediti nei confronti di ILVA S.p.A. per prestazioni svolte a favore della medesima società prima del deposito della domanda di accertamento dello stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono sospesi i termini dei versamenti di tributi erariali che scadono nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 15 settembre 2016; per lo stesso periodo sono sospese le procedure esecutive e cautelari relative ai predetti tributi. La sospensione non si applica alle ritenute che i predetti soggetti, in qualità di sostituti d'imposta, devono continuare ad operare e versare. Sono altresì sospesi i termini relativi ai versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ancorché scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le somme non versate per effetto della sospensione di cui al presente comma sono versate in unica soluzione entro il 21 dicembre 2016.
11. 11. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, i maggiori interessi Pag. 188maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti, nelle modalità e con le risorse stabilite all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario delegato, con proprio provvedimento e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.».
11. 16. Ferraresi, Dell'Orco, Caso, Nuti, Ghizzoni, Baruffi, Paglia, Bratti, Paola Boldrini, Carra.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, e successive modificazioni, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.
11. 17. Basso, Mariani, Oliaro, Pastorino, Quaranta, Tullo, Carocci, Braga, Bratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al terzo periodo dell'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e, al medesimo comma, alla lettera b) le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro», e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
11. 4. Sammarco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini della rimozione e smaltimento dei sedimenti accumulati per effetto degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della regione Campania si applica la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50.
11. 18. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire perdurante efficacia alle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, è prorogato alla data del 31 dicembre 2016.
11. 19. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2015, l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente Pag. 189del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2010 n. 3841 e dal comma 4 dell'articolo 9 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2010 n. 3849.
11. 20. Tartaglione, Tino Iannuzzi, Manfredi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il trasporto con impianti a fune nelle località montane, ivi compreso quello per la mobilità turistico-sportiva, costituisce servizio pubblico di interesse generale.
11. 9. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'elenco di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «52-bis. Attività di trasporto con impianti a fune e attività collaterali, anche turistiche e/o sportive, svolte nei territori montani».
11. 10. Fanucci, Bini, Bossa, Portas.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2016, senza applicazione di sanzioni ed interessi.
11. 12. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per far fronte alla situazione emergenziale connessa all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, per l'anno 2016 il Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 10 milioni di euro.
11. 13. Lupo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Caso.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004 fino alla data del 30 novembre 2016.
11. 14. Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nesci, Toninelli, Caso.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis
. Al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
11. 15. Ferraresi, Dell'Orco, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 875 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «provinciali» sono aggiunte le seguenti: «e comunali».
11. 22. Marchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti per i quali, nel Pag. 190corso del secondo semestre 2014, sia stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche, il termine per l'affidamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 marzo 2016. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
11. 27. Romanini, Patrizia Maestri, Taricco, Prina, Paolo Rossi, Carra, Incerti, Carocci, Donati, Lattuca, Schirò, Baruffi, Antezza, Amoddio, Zanin, Zappulla, Galperti, Iori, Amato, Albanella, Casellato, Giovanna Sanna.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i comuni per i quali entro la data del 31 dicembre 2014 siano state eseguite o commissionate indagini di valutazione di vulnerabilità sismica che prevedano interventi di adeguamento o miglioramento sismico, potranno essere destinati fondi residui a copertura delle spese sostenute per l'esecuzione delle indagini stesse. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle eventuali economie rilevate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto 5 agosto 2015 del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
11. 24. Iori, Romanini.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
*11. 01. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
*11. 02. Guidesi, Allasia, Simonetti, Saltamartini.

Pag. 191

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  1. All'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
*11. 05. Vignali, Dorina Bianchi, Tancredi.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga esonero contributo addizionale per il turismo).

  1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
11. 03. Pizzolante.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le seguenti: 31 marzo 2016.
12. 2. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Fino al 30 giugno 2016 continua a produrre effetti il comma 336 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali. Entro tale termine, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ricevuta, entro il 30 marzo 2015, la proposta del fornitore del servizio universale, provvede a determinare, con propria delibera, le tariffe base, nella misura massima, per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel determinare le nuove tariffe, l'Autorità definisce le modalità di applicazione, anche progressiva, delle tariffe editoriali in base alle diverse tipologie di prodotti editoriali tenendo conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza, individuando soluzioni che consentano la maggiore flessibilità nello stabilire le tariffe in correlazione all'andamento dei volumi di traffico. Tale determinazione è effettuata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A decorrere dalla data di entrata in vigore della delibera di cui al periodo precedente, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri nonché le associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) e le associazioni d'arma e combattentistiche, accedono, per la spedizione in abbonamento di prodotti editoriali, esclusivamente alle tariffe fissate nella delibera. Conseguentemente, sono abrogati il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni e il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163.
  2-ter. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non provveda a deliberare Pag. 192ai sensi del precedente comma nel termine ivi previsto, a decorrere dal 1o luglio 2016 e fino alla delibera dell'Autorità, ai soggetti di cui al quinto periodo del precedente comma si applicano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le tariffe di cui al decreto 13 novembre 2002 del Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera b) del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
12. 1. Fanucci.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato: «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.
  3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 06. Palese, Chiarelli, Marti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 607, sono aggiunti i seguenti:
  «607-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso c-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie Pag. 193strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative e l'accesso alle banche dati degli Istituti previdenziali, assunti direttamente al patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 152, in una quota non inferiore all'ottanta per cento degli operatori complessivamente impiegati nello stesso anno.
  607-ter. Al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli Istituti di patronato e la maggiore tutela dei dati personali degli utenti, ai collaboratori volontari non può essere consentito l'accesso alle banche-dati degli Enti previdenziali, di esclusiva competenza degli operatori di patronato regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato».
*12. 03. Laffranco, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 607, sono aggiunti i seguenti:
  «607-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso c-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative e l'accesso alle banche dati degli Istituti previdenziali, assunti direttamente al patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 30 marzo 2001, n. 152, in una quota non inferiore all'ottanta per cento degli operatori complessivamente impiegati nello stesso anno.
  607-ter. Al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli Istituti di patronato e la maggiore tutela dei dati personali degli utenti, ai collaboratori volontari non può essere consentito l'accesso alle banche-dati degli Enti previdenziali, di esclusiva competenza degli operatori di patronato regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato».
*12. 014. Palese, Corsaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Credito di imposta per promuovere l'utilizzo del teleriscaldamento a biomassa).

  1. A decorrere dal 1o febbraio 2016 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448.
  2. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti nella zona climatica D,».
  3. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la voce: «legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento» è soppressa.Pag. 194
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal comma 3. 
  5. Agli oneri derivanti, pari a 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
12. 04. Cenni, Borghi, Mariani.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,». In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  2. È istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito Pag. 195presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.
12. 012. Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al comma 265, lettera a), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo» e le parole: «con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
12. 08. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, all'articolo 1, comma 310, lettera e) capoverso c-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2017».
*12. 01. Laffranco, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, all'articolo 1, comma 310, lettera e) capoverso c-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2017».
*12. 013. Palese, Corsaro.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro).

  1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2, della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.
12. 010. Rubinato.

Pag. 196

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri).

  1. All'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: «dieci» sono sostituite dalle seguenti: «venti».
12. 011. Malpezzi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
*12. 02. Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
*12. 09. Tancredi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Il termine di dieci anni previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, è prorogato per altri dieci anni sino al 30 marzo 2024.
12. 015. Gigli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori non professionali).

  1. Nelle more dell'adozione delle specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, è sospesa l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo decreto legislativo nel caso di vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari non classificati «molto tossici, tossici o nocivi».
12. 017. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. La proroga concernente l'efficacia temporale dei titoli autorizzativi edilizi di cui all'articolo 30, commi 3 e 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prolungata al 31 dicembre 2017.
12. 016. D'Arienzo.