ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. (Atto n. 223).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014, per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già introdotta in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179;
le modifiche introdotte dalla direttiva UE riguardano principalmente l'etichettatura del miele e il ruolo del polline;
relativamente all'etichettatura del miele, la direttiva dispone la sola modifica della sigla «CE», con quella «UE» per le informazioni relative alle miscele;
l'Italia peraltro non si era avvalsa di questa facoltà, consentita dalla normativa europea: infatti l'articolo 2-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedeva che «sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto». Non è stata, infatti, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo riferimento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE;
questa previsione, riguardante purtroppo il solo miele confezionato in Italia, crea una situazione di insufficiente informazione ai consumatori italiani che non sono messi in condizione di avere un quadro informativo completo per quanto concerne la provenienza del prodotto, in quanto questo, se non confezionato in Italia, può avvalersi della facoltà di indicazioni genericamente UE o non UE, come previsto dalla succitata direttiva in recepimento;
relativamente al polline, lo schema di decreto legislativo prevede la definizione del polline quale «componente naturale specifica del miele» e non «ingrediente» dello stesso, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea;
preso atto che:
relativamente al polline, l'inserimento della modifica si è reso necessario poiché, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele, e pertanto non può quindi considerarsi un «ingrediente», intendendo come tale la sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;
lo schema in esame prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 possano comunque essere commercializzati, fino ad esaurimento scorte;
il decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, recante «Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele» prevede specifici obblighi per il miele per cui sull'etichetta deve obbligatoriamente comparire: «2) l'indicazione del Paese di origine; 3) la sede dello stabilimento di produzione Pag. 25o confezionamento, laddove questo sia differente dal nominativo del produttore già posto in etichetta»;
considerato che:
il ruolo insostituibile delle api nell'ecosistema e nel settore dell'agricoltura è messo a rischio tra l'altro anche da fattori ambientali e climatici, dall'azione dell'uomo, e dalla diffusione di predatori e parassitoidi quali la Vespa velutina e l'Aethina tumida che rischiano di minarne lo stato di salute e di diffusione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo, in fase attuativa, ad assicurare un'attenta opera di verifica e di tracciabilità in ordine alla provenienza del polline, volta ad escludere informazioni distorte o incomplete ai consumatori ed in particolare la possibile contaminazione da piante trattate con organismi geneticamente modificati;
si invita il Governo, in un'ottica di promozione dei prodotti del settore, tra i quali la pappa reale e la propoli, ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere e dare impulso agli stessi anche dal punto di vista fiscale;
si invita il Governo a valutare la possibilità di dare maggiore risalto in etichetta al confezionamento effettuato in Italia, stante il fatto che questo garantisce maggiori informazioni ai consumatori.
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. (Atto n. 223).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2014, per l'attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica parzialmente la precedente direttiva 2001/110/CE, già introdotta in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179;
le modifiche introdotte dalla direttiva UE riguardano principalmente l'etichettatura del miele e il ruolo del polline;
relativamente all'etichettatura del miele, la direttiva dispone la sola modifica della sigla «CE», con quella «UE» per le informazioni relative alle miscele;
l'Italia peraltro non si era avvalsa di questa facoltà, consentita dalla normativa europea: infatti l'articolo 2-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedeva che «sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto». Non è stata, infatti, introdotta la possibilità di fornire un'indicazione più generica, facendo riferimento alla miscela di mieli di provenienza UE e non UE;
questa previsione, riguardante purtroppo il solo miele confezionato in Italia, crea una situazione di insufficiente informazione ai consumatori italiani che non sono messi in condizione di avere un quadro informativo completo per quanto concerne la provenienza del prodotto, in quanto questo, se non confezionato in Italia, può avvalersi della facoltà di indicazioni genericamente UE o non UE, come previsto dalla succitata direttiva in recepimento;
relativamente al polline, lo schema di decreto legislativo prevede la definizione del polline quale «componente naturale specifica del miele» e non «ingrediente» dello stesso, in linea con quanto previsto dalla direttiva europea;
preso atto che:
relativamente al polline, l'inserimento della modifica si è reso necessario poiché, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele, e pertanto non può quindi considerarsi un «ingrediente», intendendo come tale la sostanza utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata;
lo schema in esame prevede che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015 possano comunque essere commercializzati, fino ad esaurimento scorte;
il decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, recante «Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele» prevede specifici obblighi per il miele per cui sull'etichetta deve obbligatoriamente comparire: «2) l'indicazione del Paese di origine; 3) la sede dello stabilimento di produzione Pag. 27o confezionamento, laddove questo sia differente dal nominativo del produttore già posto in etichetta»;
considerato che:
il ruolo insostituibile delle api nell'ecosistema e nel settore dell'agricoltura è messo a rischio tra l'altro anche da fattori ambientali e climatici, dall'azione dell'uomo, e dalla diffusione di predatori e parassitoidi quali la Vespa velutina e l'Aethina tumida che rischiano di minarne lo stato di salute e di diffusione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
si invita il Governo, in fase attuativa, ad assicurare un'attenta opera di verifica e di tracciabilità in ordine alla provenienza del polline, volta ad escludere informazioni distorte o incomplete ai consumatori ed in particolare la possibile contaminazione da piante geneticamente modificate;
si invita il Governo, in un'ottica di promozione dei prodotti del settore, tra i quali la pappa reale e la propoli, ad adottare ulteriori iniziative volte a sostenere e dare impulso agli stessi anche dal punto di vista fiscale;
si invita il Governo a valutare la possibilità di dare maggiore risalto in etichetta al confezionamento effettuato in Italia, stante il fatto che questo garantisce maggiori informazioni ai consumatori.