CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 83, primo periodo, dopo le parole: con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: di personale rientrante nelle categorie di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato, di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 100 per cento e le parole: 3.250 euro con le seguenti: 8.060 euro.
3444/XI/1. 12. Polverini.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
  83-bis. Accedono alla agevolazione di cui al comma 83 tutti i datori di lavoro che nei ventiquattro mesi successivi non procedono a licenziamenti. Il principio è generale e si applica a tutte le agevolazioni riconosciute dalla pubblica amministrazione.
3444/XI/1. 13. Polverini.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e da 30 a 39 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, vanno intese come non applicabili alle attività svolte in favore dei soci dalle cooperative di cui all'articolo 2512, comma 1, numero 1 del codice civile operanti nel campo dei servizi socio-sanitari.
3444/XI/1. 25. Crimì.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e da 30 a 39 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, vanno intese come non applicabili alle attività svolte in favore dei soci dalle cooperative di cui all'articolo 2512 comma 1, numero 1, del codice civile.
3444/XI/1. 24. Crimì.

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3444/XI/1. 21. Di Salvo, Giacobbe, Casellato, Patrizia Maestri, Martelli, Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Cuomo, Gribaudo, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Pag. 288

  Al comma 125, primo periodo dopo le parole: ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente aggiungere le seguenti:, utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
3444/XI/1. 27. Rizzetto.

  Sostituire il comma 126 con il seguente:
  126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
3444/XI/1. 29. Rizzetto.

  Al comma 146, lettera a), primo e terzo periodo, sostituire la parola: dodici, con la seguente: trentasei.

  Conseguentemente:
   a) al comma 147, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «trentasei».
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 10.000.000;
  2017: – 16.000.000;
  2018: – 16.000.000.
3444/XI/1. 22. Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti,

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
  146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 20.000.000;
  2017: – 40.000.000;
  2018: – 40.000.000.
3444/XI/1. 23. Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Pag. 289

  Al comma 146, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   f) nel limite di 2.500 soggetti, al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 151, primo periodo, sostituire le parole: 26.300 con 28.500.
3444/XI/1. 5. Polverini.

  Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3444/XI/1. 30. Rizzetto.

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
  154-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le persone che hanno maturato una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni hanno la possibilità di accedere al pensionamento flessibile, purché l'importo dell'assegno sia almeno pari ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, con età anagrafica minima di 62 anni.
  154-ter. L'importo della pensione è calcolato secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti previdenziali. A tale importo si applica una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, ai sensi della tabella 1 allegata, al fine di conseguire l'invarianza complessiva dei costi.
  154-quater. A prescindere dall'età anagrafica, la percentuale di riduzione, di cui al comma precedente, è diminuita di 0,3 punti nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno 36 anni di contribuzione. È altresì ridotta di 0,4 punti nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno 37 anni di contribuzione e di ulteriori 0,4 punti nel caso in cui il beneficiario possa far valere almeno 38 anni di contribuzione.
  154-quinquies. Per i soli beneficiari di età anagrafica compresa fra 62 e 64 anni, in presenza di almeno 39 anni di contribuzione, la percentuale di riduzione, di cui al comma 154-ter, è ulteriormente ridotta di 0,9 punti.
  154-sexies. Per i soli beneficiari con 65 anni di età anagrafica, in presenza di almeno 39 anni di contribuzione, la percentuale di riduzione, di cui al comma 154-ter, è ulteriormente ridotta di 0,9 punti.
  154-septies. In presenza di almeno 40 anni di contributi, la percentuale di riduzione, di cui al comma 154-ter, è pari alla metà di quella prevista per la medesima età anagrafica in presenza di almeno 39 anni di contributi.
  154-octies. Se più favorevoli per la persona interessata, sono fatte salve le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 167, e le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per le persone che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva previsto per le pensioni di anzianità, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011.
  154-novies. In via transitoria fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico Pag. 290agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento e al comma 525, le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Tabella 1
(Art. 1, comma 154-ter)

Età di pensionamento effettivo Percentuale di riduzione/maggiorazione con 35 anni di contributi
62 -8 per cento
63 -6 per cento
64 -4 per cento
65 -2 per cento
66 0
67 2 per cento
68 4 per cento
69 6 per cento
70 8 per cento

3444/XI/1. 6. Polverini.

  Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
  154-bis. I lavoratori e le lavoratrici che assistono familiari disabili con connotazione di gravità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continuativa, in quanto non in condizione di poter svolgere gli atti quotidiani della vita, possono, su richiesta, ottenere:
   a) per ogni anno di assistenza e cura, un anticipo di tre mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia, fino ad un massimo di cinque anni;
   b) indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto alla pensione anticipata a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque nel periodo di assistenza del familiare;
   c) una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile;
   d) per i soli genitori, una contribuzione figurativa di un anno ogni cinque anni di contribuzione effettiva.

  Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti 25 per cento e al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
3444/XI/1. 7. Polverini.

  Dopo il comma 154, aggiungere il seguente:
  154-bis. Al fine di riconoscere il valore universale della maternità e dell'attività di cura dei figli, la lavoratrice matura un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari ad un anno per ogni figlio, fino ad un massimo di cinque anni. Tale diritto è goduto dal padre, in caso di totale assenza della madre.

  Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento e al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti 10 per cento.
3444/XI/1. 8. Polverini.

  Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole:, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Pag. 291

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole:
di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028» con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
   b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
    
514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
   c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
  525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
   f) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

  alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
   2016: – 24.000.000;
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000.

  alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 7.000.000;
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000.

  alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.

  alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.

  alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000.

Pag. 292

  alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.

  alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
3444/XI/1. 14. Damiano, Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Giovanna Sanna, Rubinato.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
  155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
3444/XI/1. 15. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 157, dopo le parole: d'intesa con il datore di lavoro aggiungere le seguenti: , nell'ambito di accordi collettivi di solidarietà espansiva, così come disciplinati dall'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3444/XI/1. 9. Polverini.

  Sopprimere il comma 158.

  Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento e al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 8 per cento.
3444/XI/1. 10. Polverini.

Pag. 293

  Dopo il comma 158 aggiungere il seguente:
  158-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche alla voce altre spese correnti della Tabella II.1-3 del Conto economico delle amministrazioni pubbliche per ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo 2015, depositata il 30 aprile 2015.
3444/XI/1. 11. Polverini.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:
   «113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
3444/XI/1. 16. Bolognesi, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. L'articolo 86, comma 2, lettera j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che l'abrogazione del comma 1, dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell'esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 10.000.000;
  2017: – 10.000.000;
  2018: – 10.000.000.
3444/XI/1. 20. Incerti, Giacobbe.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
3444/XI/1. 26. Rizzetto.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano Pag. 294applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3444/XI/1. 17. Baruffi, Albanella, Giorgio Piccolo, Zappulla, Miccoli, Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 , 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente: 165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 279 milioni di euro per l'anno 2016 e a 68 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3444/XI/1. 19. Gribaudo, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 176, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 175, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata.
3444/XI/1. 28. Rizzetto.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è soppressa.
3444/XI/1. 2. Polverini.

  Dopo il comma 218, aggiungere il seguente:
  218-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.
3444/XI/1. 3. Polverini.

Pag. 295

  Al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 2.000 milioni e le parole: 74 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente:
   a) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «22 per cento»;
   b) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «9 per cento».
3444/XI/1. 1. Polverini.

  Dopo il comma 497 aggiungere il seguente:
  497-bis. Per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del settore del trasporto pubblico locale sono stanziati 500 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento».
   b) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «7,5 per cento».
3444/XI/1. 4. Polverini.

Pag. 296

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI

  Dopo il comma 87, aggiungere il seguente:
  87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, sono computati il periodo di congedo di maternità, nonché i riposi giornalieri della madre ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3444/XI/1. 21. Di Salvo, Giacobbe, Casellato, Patrizia Maestri, Martelli, Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Cuomo, Gribaudo, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 146, lettera a), primo e terzo periodo, sostituire la parola: dodici, con la seguente: trentasei.

  Conseguentemente:
   a) al comma 147, sostituire la parola: dodici con la seguente: trentasei.
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 10.000.000;
  2017: – 16.000.000;
  2018: – 16.000.000.
3444/XI/1. 22. Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti,

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
  146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 20.000.000;
  2017: – 40.000.000;
  2018: – 40.000.000.
3444/XI/1. 23. Incerti, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole:, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Pag. 297

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
   b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
   c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
  525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
   f) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

  alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
  2016: – 24.000.000;
  2017: – 30.000.000;
  2018: – 30.000.000.

  alla voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 7.000.000;
  2017: – 7.000.000;
  2018: – 7.000.000.

  alla voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 5.000.000;
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000.

  alla voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 2.000.000;
  2017: – 5.000.000;
  2018: – 5.000.000.

  alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 3.000.000;
  2017: – 2.000.000;
  2018: – 2.000.000.

Pag. 298

  alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 1.000.000;
  2017: – 1.000.000;
  2018: – 1.000.000.

  alla voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 1.000.000;
  2017: – 1.000.000;
  2018: – 1.000.000.
3444/XI/1. 14. Damiano, Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Giovanna Sanna, Rubinato.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
  155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
3444/XI/1. 15. Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente: «113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro Pag. 299per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
3444/XI/1. 16. Bolognesi, Boccuzzi, Damiano, Albanella, Baruffi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. L'articolo 86, comma 2, lettera j), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si interpreta nel senso che l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si intende riferita anche al comma 2 del medesimo articolo in ragione dell'esplicito riferimento alla norma abrogata contenuto nel predetto comma.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 10.000.000;
  2017: – 10.000.000;
  2018: – 10.000.000.
3444/XI/1. 20. Incerti, Giacobbe.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3444/XI/1. 17. Baruffi, Albanella, Giorgio Piccolo, Zappulla, Miccoli, Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 , 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
3444/XI/1. 18. Patrizia Maestri, Baruffi, Giorgio Piccolo, Albanella, Gribaudo, Damiano, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Incerti, Martelli, Miccoli, Paris, Rostellato, Simoni, Zappulla, Camani, Moretto, Tino Iannuzzi, Arlotti.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono prorogate in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sino al 31 dicembre 2016. Con riferimento a tali eventi, l'indennità è riconosciuta Pag. 300anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 289 milioni di euro per l'anno 2016 e a 73 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.
3444/XI/1. 19 (Nuova formulazione). Gribaudo, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cuomo, Di Salvo, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.

Pag. 301

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Atto Camera n. 3445), la relativa Nota di variazioni (Atto Camera n. 3445-bis), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Camera n. 3444);
   considerato che l'articolo 1, commi 125 e 126, del disegno di legge di stabilità rafforzano nel triennio 2016-2018 le misure di limitazione del turn over nelle pubbliche amministrazioni, sollecitando quindi un ulteriore sforzo da parte delle amministrazioni nella direzione della valorizzazione del personale in servizio e di un'attenta individuazione dei fabbisogni di personale aventi carattere prioritario;
   rilevato che il comma 246 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità reca disposizioni in materia di rinnovi contrattuali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, quantificando gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 in 300 milioni di euro annui, dei quali 74 milioni per il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico;
   osservato che tali stanziamenti, condizionati dai limiti di finanza pubblica, rappresentano un primo passo nella direzione della valorizzazione del lavoro pubblico, ma conservano una criticità significativa, soprattutto a fronte della necessità di incentivare i processi di efficientamento, riorganizzazione e qualificazione della pubblica amministrazione e di garantire il successo della riforma avviata con la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
   considerata l'opportunità che il Governo verifichi la possibilità di destinare una quota delle risorse che si libereranno per effetto della riorganizzazione della pubblica amministrazione, in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, e della razionalizzazione degli acquisti alla valorizzazione delle professionalità dei dipendenti pubblici e alla difesa del potere d'acquisto delle loro retribuzioni;Pag. 302
   osservato che il successivo comma 248 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità dispone che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari, siano posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente, sulla base di criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
   valutato che le richiamate disposizioni pongano le basi per una riapertura della contrattazione nelle pubbliche amministrazioni sia per la parte economica sia per quella normativa, una volta che si siano chiusi gli accordi di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, finalizzati al riordino e alla riduzione dei comparti del pubblico impiego,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 303

ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Atto Camera n. 3445), la relativa Nota di variazioni (Atto Camera n. 3445-bis), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Camera n. 3444);
   apprezzata la circostanza che, a fronte dell'evoluzione del contesto economico mondiale, nel quale si registrano segnali di rallentamento, e dell'esigenza di fronteggiare le ripercussioni ancora in atto della grave e protratta crisi economica affrontata dal nostro Paese, il Governo abbia inteso avvalersi pienamente dei margini di flessibilità riconosciuti dalla disciplina dell'Unione europea in correlazione alle riforme strutturali e alle spese per investimenti;
   considerato che il comma 83 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità estende alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2016 l'esonero contributivo previsto, limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno in corso, dalla legge di stabilità 2015, rideterminandone tanto la misura quanto la durata;
   ritenuto che, anche alla luce dell'esigenza di fronteggiare gli elevati tassi di disoccupazione, specialmente tra le giovani generazioni, riscontrati nell'Italia meridionale, occorre considerare l'esigenza di individuare una disciplina di maggior favore per le assunzioni che si realizzano nelle Regioni del Sud;
   espresso apprezzamento per le previsioni dell'articolo 1, comma 107, del disegno di legge di stabilità, che confermano al 27 per cento, anche per il 2016, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati;
   considerate favorevolmente le disposizioni del successivo comma 108, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per favorire la Pag. 304tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche al fine di assicurare la copertura finanziaria per il disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, collegato alla manovra di finanza pubblica;
   ritenuto che tale disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica potrà costituire la sede adeguata per la definizione di un intervento volto a definire un quadro di regole uniformi per le diverse tipologie di lavoro autonomo;
   valutate favorevolmente, in questo contesto, anche le disposizioni di carattere fiscale contenute nei commi da 53 a 55 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che rivedono la disciplina del cosiddetto regime dei minimi, introdotto dalla legge n. 190 del 2014, al fine di rafforzarne l'efficacia;
   condivise le disposizioni dei commi 109 e 156 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, introdotti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che estendono al 2016 l'applicazione delle misure di sostegno alla genitorialità di cui all'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, incrementando a due giorni al durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti;
   rilevato che il disegno di legge di stabilità reca disposizioni in materia previdenziale volte ad affrontare criticità segnalate più volte nel tempo da questa Commissione, in vista della individuazione di soluzioni alle questioni di maggiori urgenza poste dalla vigente disciplina in materia di accesso al pensionamento;
   considerata favorevolmente la scelta di realizzare in questa sede un ulteriore intervento volto ad estendere le salvaguardie previste a legislazione vigente rispetto all'applicazione dei requisiti pensionistici di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che riprende in gran parte i contenuti del testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514 e abbinate (cosiddetta «settima salvaguardia») all'esame di questa Commissione;
   ritenuto che l'adozione di tale intervento sia stata resa possibile dalla previsione di un preciso monitoraggio dell'andamento dei pensionamenti delle platee di lavoratori individuate dai precedenti interventi di salvaguardia e dei relativi oneri, che ha consentito di utilizzare, con finalità di copertura finanziaria, le economie di carattere pluriennale realizzatesi;
   rilevato, a tale ultimo proposito, che la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che gli oneri programmati per le prime sei salvaguardie ammontavano a 11,66 miliardi di euro per 170.230 soggetti e che, con la presente legge, i soggetti salvaguardati salgono a 172.466, mentre gli oneri si riducono a 11,43 miliardi di euro;
   ricordato che il 15 ottobre 2014 il Governo, in risposta all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-03439, ha indicato in 49.500 il numero dei soggetti che avrebbero diritto alla salvaguardia in presenza degli altri requisiti previsti dai precedenti provvedimenti in materia e con la maturazione del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019;
   considerato che, anche alla luce di quanto previsto nel testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 2514 e abbinate, recante modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al pensionamento e la decorrenza delle prestazioni pensionistiche, si rende necessaria una migliore definizione delle platee dei lavoratori beneficiari del provvedimento, in particolare prevedendo:
    a) l'estensione della salvaguardia di cui al comma 146, lettera a), anche a quanti maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento sulla base della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro trentasei Pag. 305mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
    b) l'estensione della salvaguardia di cui al comma 146, lettera e), ai lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali;
    c) l'accesso alla salvaguardia anche in caso di eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico;
   considerato che l'articolo 1, comma 155, del disegno di legge di stabilità prevede l'applicazione della sperimentazione della cosiddetta «Opzione donna» anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti dalla legge n. 243 del 2004, adeguati agli incrementi della speranza di vita, entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità, previsti dalla medesima legge n. 243 del 2004;
   rilevato che tale disposizione accoglie le richieste più volte manifestate dalle lavoratrici interessate, anche in forma organizzata, e recepisce l'interpretazione da tempo sostenuta dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato e della Camera, che, già nel novembre dell'anno 2013, approvarono due risoluzioni di identico tenore, volte a sollecitare l'impegno del Governo per consentire l'esercizio della facoltà di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 2004 a tutte le lavoratrici che maturassero i requisiti anagrafici e contributivi previsti da tale disposizione entro il 31 dicembre 2015, anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico fosse successiva a tale data;
   ritenuto che, anche in considerazione del carattere sperimentale della misura, ai requisiti previsti dalla legge n. 243 del 2004 non debbano applicarsi gli incrementi della speranza di vita e che, analogamente a quanto avvenuto per le misure di salvaguardia rispetto all'applicazione dei requisiti pensionistici introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, si renda necessario un puntuale monitoraggio del numero delle lavoratrici che concretamente eserciteranno la facoltà loro riconosciuta e delle spese sostenute, anche al fine di verificare l'esistenza dei risparmi da destinare all'eventuale estensione della cosiddetta «Opzione donna» o ad ulteriori interventi di salvaguardia in materia previdenziale;
   ricordato che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, il Governo è chiamato a verificare entro il 31 dicembre 2015 i risultati della sperimentazione condotta, al fine di valutare una sua eventuale prosecuzione, e che, sulla base dei dati disponibili, risulta che degli stanziamenti relativi al primo decennio di applicazione della normativa, pari a complessivi 1,684 miliardi di euro, sono stati effettivamente spesi solo 321,32 milioni di euro;
   rilevato che i commi 160 e 161 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità dispongono l'ampliamento, a decorrere dal 2017, della no-tax area per i pensionati e che appare opportuno anticipare tale apprezzabile intervento anche all'anno 2016;
   ravvisata l'esigenza di promuovere nel corso dell'anno 2016 interventi in materia previdenziale volti a introdurre elementi di flessibilità per quanto attiene all'età di accesso al pensionamento, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione, che assicurino il riconoscimento di trattamenti pensionistici adeguati e non eccessivamente penalizzanti e promuovano l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro;
   ricordato che, nell'ambito della Commissione, è stato costituito un Comitato ristretto per l'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 857 Damiano e abbinate, recanti disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare;Pag. 306
   segnalata l'opportunità di prevedere che le disposizioni dell'articolo 1, comma 113, della legge di stabilità 2015, che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015, escludono l'applicazione di penalizzazioni in sede di definizione dei trattamenti pensionistici per i soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturano i requisiti di anzianità contributiva previsti dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, si applichino anche ai trattamenti liquidati prima di tale data;
   considerato che l'articolo 1, comma 344, del disegno di legge di stabilità prevede una riduzione di 28 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato;
   ritenuto che tale riduzione, pur ridimensionata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento rispetto ai 48 milioni di euro previsti dal testo originario del disegno di legge, meriti di essere riconsiderata, in quanto essa, unitamente alla riduzione degli anticipi erogati ai patronati, rischia di ripercuotersi negativamente sulla prestazione, da parte loro, di servizi essenziali per i lavoratori e i pensionati;
   considerato che il manifestarsi, in misura crescente, degli effetti sulla salute dell'esposizione all'amianto ha riproposto già da qualche tempo la necessità di tutelare maggiormente i soggetti esposti, anche attraverso il riconoscimento di benefici previdenziali che consentano loro di accedere anticipatamente al pensionamento;
   osservato che, in molti siti, l'esposizione all'amianto è stata riscontrata e provata più recentemente che in altri e che, in molti casi, il riconoscimento dell'esposizione è stato ottenuto attraverso il ricorso alla magistratura;
   ravvisata l'esigenza di assicurare che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro il 30 giugno 2016 trovino applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali;
   ritenuto opportuno prorogare anche agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2016 il regime sperimentale di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
   considerato che, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, si rende necessario estendere agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2016 la disciplina transitoria prevista, per i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
   segnalata l'opportunità che, al fine di garantire un'adeguata tutela della maternità, per la determinazione dei premi di produttività siano computati i periodi di congedo di maternità nonché i riposi giornalieri della madre di cui all'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
   ravvisata l'opportunità di chiarire in via interpretativa che il riscatto di periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e periodi di congedo per motivi familiari non coperti da assicurazione sia cumulabile con il riscatto del periodo di corso legale di laurea,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 307

  con la seguente condizione:
   si provveda ad anticipare all'anno 2016 l'ampliamento della no-tax area per i pensionati disposto dall'articolo 1, commi 160 e 161, del disegno di legge di stabilità;

  con le seguenti osservazioni:
   a completamento delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, si segnala l'esigenza di adottare nel corso dell'anno 2016 interventi in materia previdenziale volti a introdurre elementi di flessibilità per quanto attiene all'età di accesso al pensionamento, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione, che assicurino il riconoscimento di trattamenti pensionistici adeguati e non eccessivamente penalizzanti e promuovano l'inserimento di giovani nel mondo del lavoro, tenendo conto anche delle differenti aspettative di vita delle diverse platee delle lavoratrici e dei lavoratori;
   si raccomanda l'introduzione di misure volte a promuovere l'occupazione nel Mezzogiorno, anche attraverso un rafforzamento, per le assunzioni che si realizzino nelle regioni meridionali, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 83, del disegno di legge di stabilità;
   si segnala l'opportunità di riconsiderare le disposizioni dell'articolo 1, comma 344, del disegno di legge di stabilità, che riducono le risorse destinate al finanziamento degli istituti di patronato;
   si rappresenta l'opportunità di prevedere che, a decorrere dall'anno 2016, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL siano rivalutati sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente;
   si valuti l'opportunità di riconoscere carattere risarcitorio alla rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL, non considerandola ai fini della determinazione dei redditi del beneficiario;
   si segnala l'esigenza di estendere anche al 2016 le modalità di finanziamento della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dall'articolo 1, comma 523, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni;
   si valuti l'opportunità di rendere permanente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che escludono, per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva;
   in attesa di un intervento di carattere sistematico in materia di benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, si valuti la possibilità di rivedere le disposizioni dell'articolo 1, commi 115 e 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di consentire l'accesso alle tutele al maggior numero dei soggetti interessati da tali norme,
  e trasmette gli emendamenti approvati.

Pag. 308

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI PLACIDO E AIRAUDO

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (Atto Camera n. 3445), la relativa Nota di variazioni (Atto Camera n. 3445-bis), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Camera n. 3444);
  premesso che:
   la legge di stabilità rappresenta il principale strumento di programmazione economica e finanziaria del Paese;
   nonostante le stime di crescita del PIL per il biennio in corso, su cui dovrebbero basarsi la sostenibilità delle finanze pubbliche e la progettazione della legge di stabilità, siano state, per la prima volta dal 2010, riviste al rialzo (0,9 per cento nel 2015 e 1,6 per cento nel 2016 rispettivamente contro lo 0,7 per cento e l'1,4 per cento stimato ad aprile), con la legge di stabilità 2016 il Governo scommettendo quasi tutto sul mercato, trascura due leve capaci di svalutare la competitività del lavoro: l'alto livello di disoccupazione giovanile e la deflazione salariale;
   anche nel quadro macroeconomico programmatico del Governo si prevede un tasso di disoccupazione sopra il 10 per cento anche al 2019. Quindi nonostante la «manovra Fornero» e senza cambiamenti dell'assetto previdenziale, si programma, per tutti i prossimi cinque anni, un tasso di disoccupazione giovanile attorno al quaranta per cento, una previsione programmatica che andrebbe letta accanto a quella sul costo del lavoro. Cos’ come, nel quadro previsionale 2015-2018 i salari crescerebbero meno della produttività e, in alcuni anni, anche dell'inflazione: in tal modo, la quota distributiva del reddito nazionale destinata al lavoro, già pesantemente ridotta prima della crisi, si ridimensionerebbe ulteriormente, rivelandosi una scelta poco sensata, anche alla luce del dato sull'inflazione, che si prevede al di sotto del 2 per cento fino al 2020;
   di contro, nel provvedimento non vi è alcuna traccia di misure capaci di fronteggiare la crisi di domanda e occupazionale e di qualificare l'offerta e il lavoro. Solo l'avvio di un ambizioso «Piano per il lavoro», che preveda l'investimento di almeno 10 miliardi di euro investiti nella creazione diretta di occupazione, per la produzione di beni e servizi utili socialmente Pag. 309(beni ambientali, beni pubblici, beni comuni, beni sociali, ecc.) e che potrebbe generare in un triennio oltre 700.0000 nuovi occupati, tra pubblico e privato, per effetto dei nuovi settori e dei nuovi mercati indotti, riportando così il tasso di disoccupazione vicino al livello pre-crisi e aumentando la crescita del PIL di almeno 3 punti percentuali;
   da un'attenta lettura del testo si evince, inoltre, che gli investimenti pubblici non aumenteranno, malgrado la clausola di flessibilità europea preveda lo sblocco di risorse da cofinanziare per investimenti che rientrino nei programmi europei, né vi è traccia di risorse pubbliche da destinare nel 2016 a una nuova politica industriale di sostegno alla domanda, allo sviluppo locale e alla riqualificazione dell'offerta produttiva;
   di più: il disegno di legge di stabilità per il 2016 ignora il Mezzogiorno, quando invece dovrebbe costituire proprio l'occasione per definire un primissimo perimetro d'azione possibile. Selettività degli incentivi, fiscalità di vantaggio, credito d'imposta per investimenti in ricerca e innovazione e rafforzamento della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sarebbero piuttosto alcune delle misure da collocare all'interno di una cornice complessiva che metta il sud al centro dell'agenda politica del governo;
   i capitoli della previdenza non prevedono, di fatto, alcun nuovo finanziamento: le norme sono parziali e inefficaci e soprattutto non risolvono i problemi aperti nel nostro sistema pensionistico. Non c’è, infatti, alcun riferimento alla flessibilità in uscita per il diritto a pensione, rinviandosi tutto al prossimo anno, adducendo il fatto che, al fine di non commettere nuovi errori, devono essere studiate le giuste soluzioni e trovare le adeguate risorse economiche, dimenticando che senza flessibilità in uscita non c’è nuova occupazione e che senza nuova occupazione non c’è nemmeno la ripresa economica;
   le sole tre misure di carattere previdenziale, la settima salvaguardia per i lavoratori «esodati»; la «proroga» del regime sperimentale «opzione donna»; il part-time in uscita chiamato «invecchiamento attivo». Tutte e tre le misure presentano vari problemi:
    a) la «settima salvaguardia» non chiude definitivamente la questione esodati, riferendosi soltanto a 26.300 lavoratori, mentre dai dati INPS quelli ancora scoperti e da tutelare sono 49.500; inoltre il testo predisposto dal Governo è ben diverso dal testo unificato approvato dalla Commissione Lavoro della Camera essendo scomparse le tutele per i «quota 96» della scuola e per i macchinisti;
    b) la proroga dell’«opzione donna» prevede che i requisiti per il diritto a pensione devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2015, nulla innovando rispetto alla situazione preesistente, ed il suo finanziamento sottrae risorse al Fondo per gli esodati;
    c) la norma sul part-time in uscita è di carattere sperimentale, ha un finanziamento molto basso, che peraltro vincola l'accoglimento delle domande presentate dai lavoratori; vale solo per coloro che raggiungeranno il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 con una possibilità di anticipo di tre anni; non prevede alcuna assunzione di giovani. Ricordiamo che tale norma si affianca a quella prevista nel decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede, però, tale possibilità sia agibile in presenza di contratti collettivi e con una contestuale assunzione part-time di giovani.

  Altrettanto grave e sconcertante è la proroga, fino al 2018, della riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per garantire la copertura del provvedimento della estensione della no tax area dal 2017 ai redditi da pensione e il finanziamento della opzione donna;
   il Governo continua, ormai da anni, a tagliare risorse a patronati e CAF, per i quali prescrive l'obbligo del visto di conformità che aumenta i livelli insostenibili i premi assicurativi, palesando la volontà Pag. 310di voler colpire le rappresentanze sociali e la loro funzione di assistenza, senza curarsi del fatto che per raggiungere il suo obiettivo si colpiscono milioni di cittadini che, rinunciando ad un servizio gratuito, sarebbero costretti, in assenza di patronati e CAF, a rivolgersi direttamente all'INPS, all'INAIL, alle prefetture, all'Agenzia delle entrate;
   insufficiente appare anche il rifinanziamento di 250 milioni di euro degli ammortizzatori sociali in deroga, totalmente insufficiente al fabbisogno. La precedente copertura prevista per il 2016, pari a 400 milioni, è stata totalmente esaurita nel corso del 2014 e 2015. L'incremento pertanto doveva valere almeno il doppio e cioè 500 milioni di euro;
   i commi da 83 ad 86 dell'articolo 1, riducono la quantità dell'esonero contributivo (con la riduzione del 60 per cento in un anno) e sia la durata (con la diminuzione di un anno), già introdotta con la legge finanziaria 2016, trascurando l'assenza di vincoli di qualsiasi tipo che obblighino a destinare le risorse date alla creazione di nuova occupazione aggiuntiva, tenendo ben ferme le normative contrattuali. Si continua con l'idea di lasciare mano libera all'impresa, con i risultati e le conseguenze noti;
   inoltre, la struttura dell'esonero è di troppo facile accesso. Essa, infatti, non è vincolata né a verifiche sul territorio, né a requisiti soggettivi del soggetto da assumere. Sarebbe stato, invece, auspicabile un maggiore incentivo per le aziende del Sud o per quelle zone del Paese in cui si registra un tasso di disoccupazione più alto della media nazionale, ed una serie di requisiti, come formazione ed età della persona da assumere, che lo rendessero alternativo all'apprendistato;
   sempre con riferimento al suddetto esonero contributivo, l'importo agevolato scende dagli 8.060 euro su base annua per trentasei mesi, previsti dalla legge di stabilità 2015 a 3.250 euro. A conti fatti per il settore privato, come ad esempio quello del commercio, i cui contratti scontano un'aliquota INPS complessiva del 38,17 per cento sull'imponibile, il 28,98 per cento del quale a carico dell'azienda, i rapporti di lavoro totalmente agevolati risulteranno quelli il cui imponibile contributivo è pari a circa 11.000,00 euro contro i 27.800,00 euro sul quale calcolare l'esonero riconosciuto dalla legge di stabilità dello scorso anno. È pertanto prevedibile un aumento dei rapporti di lavoro part-time con orari di lavoro fra le venti e le venticinque ore settimanali, essendo l'imponibile contributivo pari ad 11.000 euro riconducibile ai soli rapporti di lavoro a tempo parziale;
   sarebbe stato pertanto necessario introdurre un meccanismo premiale che riconoscesse l'esonero contributivo alle sole aziende che promuovono un incremento occupazionale da verificare ricorrendo, ricorrendo ai parametri IRAP per calcolare le ULA (Unità Lavorative Anno);
   sempre con riferimento ai meccanismi di proroga dell'esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato sarebbe opportuno introdurre un meccanismo che leghi l'incentivo non ad un «valore assoluto» ma ad una percentuale di sgravio sui contributi dovuti dall'azienda, come si opera, di solito, in tutti i casi di agevolazioni contributive;
   le disposizioni di cui ai commi da 87 a 95 dell'articolo 1, che «incentivano» la contrattazione aziendale anche e soprattutto in tema di welfare aziendale soprattutto nelle diversità presenti (detassazione completa in caso di welfare e cedolare in caso di salario diretto) segnano fortemente una direzione di marcia del Governo verso l'idea di un welfare aziendale/privato che rischia di essere antitetico a quello universale pubblico sottoposto a tagli di spesa;
   il suddetto regime fiscale dei premi di produttività, oltre a non apparire equo, attua una discriminazione fra i lavoratori che lavorano in aziende strutturate, dove esiste una contrattazione di secondo livello ed una partecipazione agli utili e quelli che prestano la loro opera in aziende dove Pag. 311ci sono riduzioni forzate dell'orario di lavoro. Il premio di produttività detassabile può essere anche decontribuito, grazie all'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, norma che però non è stata resa strutturale dalla legge n. 92 del 2012, generando una confusione normativa legata anche alla circostanza che lo stanziamento delle somme necessarie è effettuato solo a posteriori, ovvero nel caso in cui siano presenti «avanzi di cassa»;
   riguardo allo stesso regime fiscale sarebbe stato necessario anche rivedere opportunamente i limiti attualmente indicati dal testo unico delle imposte sui redditi ed ancora fermi ai parametri individuati prima dell'introduzione dell'euro, come ad esempio la soglia di 258 euro per le cessioni dei beni e dei servizi prestati ai dipendenti, eliminando nel contempo anche la norma del comma 3 dell'articolo 51 del medesimo testo unico. Andrebbe parimenti adeguata la soglia di 2.582 euro al di sotto della quale si considera fiscalmente a carico un famigliare o un congiunto, soprattutto in considerazione di una norma che prevede il non assoggettamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente ottenuti con i voucher (che, al contrario, sono esenti da imposizione fiscale fino ad 7.000 euro e non rientrano nell'ISEE) così come la soglia della quota esente per trasferte tra Italia e estero, ferma a valori individuati nel 1986,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Placido, Airaudo.