CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04948 Marzana: Sulle misure da adottare per adeguare le carriere dei professori delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale a quelle dei docenti universitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla questione sollevata dall'on.le interrogante circa la mancata valutazione dei titoli artistici nelle graduatorie nazionali si evidenzia che ciò è frutto di una scelta dettata dall'esigenza di contemperare la necessità di assicurare elevati standard qualitativi di carattere artistico con l'interesse allo svolgimento di una procedura snella che si concludesse in tempi celeri in modo tale da consentire il corretto avvio dell'anno accademico 2014/2015.
  A tale proposito non può sfuggire la circostanza che, tra i requisiti di ammissione alla procedura, è previsto l'inserimento in una graduatoria d'istituto; ciò presuppone che gli aspiranti siano stati già sottoposti ad una necessaria valutazione dei titoli artistici e professionali posseduti. Tanto è vero che, condizione necessaria per l'inclusione in una graduatoria d'istituto era l'attribuzione di almeno 24 punti per i titoli artistico-culturali e professionali; il candidato che non conseguiva tale punteggio minimo non veniva, infatti, inserito in graduatoria anche in presenza di svariati anni di insegnamento.
  Ben si capisce, pertanto, che potendo accedere alla graduatoria nazionale solo personale docente già incluso in graduatorie d'istituto, i titoli artistici risultano essere stati valutati previamente e sottoposti a regole fissate uniformemente per tutte le Istituzioni; una nuova valutazione sarebbe stata sostanzialmente ripetitiva delle identiche procedure valutative già compiute ed avrebbe aggravato il procedimento non solo in termini di tempo ma anche per le modalità di composizione delle Commissioni valutatrici.
  Inoltre, occorre rilevare che l'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013 ha richiesto quale requisito di ammissione l'aver superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e l'aver maturato tre anni di insegnamento presso le istituzioni AFAM entro il 30 giugno 2014. Da ciò si evince che viene premiata la maggiore esperienza di insegnamento maturata in più anni accademici.
  Al di là della contingente esigenza di contemperare quindi qualità e rapidità della procedura, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ben consapevole dell'importanza della valutazione del merito artistico nella predisposizione di future graduatorie utili per il reclutamento del personale docente del segmento AFAM.
  In merito, inoltre, alla questione sollevata dall'onorevole interrogante circa il Regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, si comunica che il Ministero sta lavorando alla sua redazione.
  Va evidenziato che il tema del nuovo reclutamento nel settore AFAM è strettamente collegato ad almeno altre due questioni rilevanti; l'assetto istituzionale e di governance delle istituzioni ed il riordino dell'offerta formativa. Si tratta quindi di un problema che va affrontato tenendo presente tutti questi aspetti congiuntamente. Per questo un gruppo ristretto di rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'Università Pag. 150e della Ricerca e di esperti è impegnato nella redazione di una proposta di riforma complessiva del settore.
  In merito, poi, al rapporto di lavoro del personale docente AFAM è necessario far rilevare che la legge n. 508 del 1999, ha stabilito esplicitamente all'articolo 2, comma 6, che esso è regolato contrattualmente, nell'ambito di un apposito comparto di contrattazione.
  La disciplina formale del rapporto di lavoro, allo stato, è incontestabilmente differenziata rispetto a quella dei professori universitari e, dunque, l'allineamento non può che rappresentare la proiezione di un'aspettativa che, per potersi concretizzare sul piano giuridico, necessita di una sostanziale modifica del vigente quadro normativo di riferimento.
  In conclusione, si ribadisce che è intenzione di questo Ministero giungere ad una proposta organica di revisione dell'assetto delle istituzioni AFAM. In questo quadro l'intenzione è di approdare alla valorizzazione, come auspicato dagli Onorevoli interroganti, della funzione relativa alla ricerca che, nel settore AFAM, ha valenza certamente peculiare rispetto alla ricerca pura e applicata come intesa nel sistema universitario.

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ALLEGATO 2

5-06281 Luigi Gallo: Sulla gestione del conservatorio di musica San Pietro a Majella di Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Conservatorio di Musica «San Pietro a Majella» di Napoli ha registrato da anni una complessa situazione gestionale sia sul piano amministrativo-didattico che su quello finanziario contabile, come documentato dalle relazioni dei revisori dei conti e da varie note del competente ufficio dell'ispettorato Generale di Finanza del Ministero dell'economia. Nel corso del 2011 si è, inoltre, riscontrata una forte conflittualità tra il Direttore dimissionario uscente e la Direttrice del corpo docente. In questo clima il Presidente del Conservatorio il 21 maggio 2012 ha presentato le sue dimissioni. Alla luce di ciò, nel mese di luglio 2012 è stata, quindi, effettuata una visita ispettiva da parte del MIUR che ha accertato, oltre a varie carenze sul piano contabile, amministrativo e didattico, che il contesto era reso ancora più critico a causa di una situazione interna molto delicata e complessa, caratterizzata da un elevato tasso di conflittualità e mancanza di comunicazione fra i vari soggetti preposti al funzionamento dell'istituzione.
  A seguito di ciò, con decreto del Ministro del 21 dicembre 2012, sono state affidate ad un Commissario le funzioni che la vigente normativa attribuisce al Presidente e al Consiglio di Amministrazione. Tali funzioni sono state espletate dal Commissario fino al 31 dicembre 2014. Ciò ha consentito di raggiungere gli effetti auspicati sia sul piano della correttezza e del controllo della spesa, sia sul piano di una normalizzazione dei rapporti a livello istituzionale.
  Per quanto riguarda le questioni rappresentate dall'onorevole interrogante in materia di didattica, appare utile richiamare il quadro normativo vigente. I Conservatori di musica sono istituzioni di Alta Cultura ai sensi di quanto disposto con la legge di riforma n. 508 del 1999, che attribuisce loro la facoltà di darsi ordinamenti autonomi. In particolare, l'articolo 2, comma 4, della citata legge prevede che i Conservatori sono dotati di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica amministrativa, finanziaria e contabile anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato.
  L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 – contenente il Regolamento per l'autonomia statutaria e organizzativa delle istituzioni AFAM, a norma dell'articolo 2, comma 7 della citata legge n. 508 – riconosce al Consiglio Accademico dell'istituzione l'esclusiva competenza, nell'ambito della predetta autonomia statutaria, a determinare il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento.
  Il Consiglio Accademico, quindi, definisce in autonomia le esigenze didattiche dell'istituto e delibera, se necessario, la conversione di cattedre al fine di istituire insegnamenti diversi e di implementare l'offerta formativa, tenendo conto in via prioritaria delle necessità dell'utenza e dell'esigenza di migliorare gli standard qualitativi. In considerazione di ciò, il Consiglio Accademico delibera sui congelamenti e sulle conversioni secondo le indicazioni fornite annualmente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Può, quindi, proporre congelamenti e variazioni all'interno dell'organico complessivo, Pag. 152in relazione alle esigenze rappresentate, che devono soddisfare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione ed essere coerenti con le finalità della stessa, salvaguardando, per quanto possibile, la situazione organizzativo-didattico esistente, per le implicazioni che le determinazioni adottate possono avere sul personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  Le proposte di conversione devono essere, poi, comunicate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'espressa indicazione delle motivazioni che hanno determinato la variazione. Per tale motivo, i Direttori delle istituzioni sono tenuti ad accertare preventivamente la legittimità delle deliberazioni assunte, delle quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si limita a prendere atto, fatta salva la possibilità di sollevare eventuali rilievi nel caso di inosservanza dei criteri connessi all'offerta formativa ed alle sopravvenute esigenze didattiche.
  Le deliberazioni adottate in merito, trattandosi infatti di atti incidenti sulla programmazione didattica, rientrano nella competenza del Consiglio Accademico dell'istituzione e non appaiono travalicare i poteri loro riconosciuti dal citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003.
  Tenuto conto del descritto quadro normativo di riferimento, il Ministero ha richiesto al Conservatorio i necessari chiarimenti sia in relazione alla cattedra di «diritto e legislazione dello spettacolo» istituita per conversione di altra disciplina nell'anno accademico 2012/2013, sia in relazione a quella di «musica d'insieme per didattica della musica» istituita per conversione da «viola complementare» per l'anno accademico 2014/2015.
  Nel primo caso il Ministero ha evidenziato che la costituzione di una cattedra di 324 ore per l'insegnamento di «Diritto e legislazione dello spettacolo» di cui 250 ore di didattica e le rimanenti per altre attività non rispecchiava le reali necessità dell'offerta formativa. Al riguardo, questa Amministrazione chiederà comunque all'istituzione di fornire ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di attribuzione delle ore del predetto insegnamento, tenuto conto che l'istituto nell'ambito della propria autonomia potrebbe aver disatteso la disposizione ministeriale ritenendo il corso funzionale ad altri insegnamenti. In tal caso non ci sarebbe, comunque, danno all'Erario, visto che l'insegnamento in questione è comunque in organico.
  Nel secondo caso, con nota del 5 settembre 2014, questa Amministrazione ha chiesto precisazioni in merito alle determinazioni assunte dal Consiglio Accademico dell'istituto con il verbale del 16 giugno 2014. Con nota del 16 settembre, il Conservatorio di Napoli, in riscontro alla suddetta nota, ha precisato che la costituzione dell'insegnamento di «Musica d'insieme per didattica della Musica» nell'organico per l'anno accademico 2014/15 trovava giustificazione nell'espletamento di tale corsi sia per il primo livello, che nei corsi di secondo livello con un numero di 310 studenti aventi diritto alla frequenza di tale corso, contro gli 87 studenti di Jazz e i 59 di Lettura della Partitura. È stato altresì precisato che l'impegno orario dello studente (60 ore di lezione), ai finì dell'acquisizione dei c.f.a. non coincideva con l'orario di lavoro del docente. È stato fatto presente infine che il Consiglio Accademico nella seduta del 12 settembre 2014, al fine di preservare l'autonomia statutaria sancita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, aveva ribadito con votazione a maggioranza, quanto deciso e deliberato per la definizione dell'organico del Conservatorio per l'anno accademico 2014/15. Alla luce di ciò, questa Amministrazione ha preso atto di quanto sopra.
  In conclusione, tenendo comunque in considerazione quanto rappresentato nell'interrogazione in discussione e preso atto che permangono molte delle criticità di tipo amministrativo e gestionale sopra descritte, il Ministero si riserva una nuova visita ispettiva volta a verificare lo stato in cui ad oggi versa il Conservatorio «San Pietro a Majella» di Napoli.

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ALLEGATO 3

5-06686 Valiante: Sulla congruità dei termini di scadenza dei bandi del MIUR che richiedano attività progettuale da parte degli istituti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La positiva azione di impegno sulla scuola da parte del Governo ha portato il Ministero a disporre di più fondi rispetto al passato per il potenziamento dell'offerta formativa e degli ambienti didattici presso le istituzioni scolastiche.
  Ciò è sicuramente un fatto positivo e parimenti lo è la circostanza che le risorse disponibili siano messe a diretta disposizione delle autonomie scolastiche, cui si chiede di farsi parte attiva e propositiva, mediante la produzione di proposte progettuali che partecipino a procedure selettive. Si consente così alle scuole e ai territori di far emergere le proposte migliori, e al Ministero di adottare approcci diversificati da situazione a situazione, per valorizzare le specificità e le differenze, nonché di individuare e valorizzare le migliori pratiche, per una futura più ampia diffusione delle medesime.
  Quanto ai tempi delle procedure selettive, si osserva che questi sono vincolati all'esigenza di consentire che l'impegno finanziario delle risorse avvenga entro il 31 dicembre di ciascun anno. L'impegno di spesa richiede che la procedura selettiva sia terminata, che le risorse finanziarie siano assegnate alle scuole e che le scuole abbiano a loro volta effettuato le procedure di acquisizione nel rispetto del Codice dei contratti pubblici. Proprio per questo il Ministero provvede, all'avvenuta disponibilità delle risorse finanziarie, all'emissione dei bandi assegnando per la risposta un termine congruo rispetto alle esigenze sopra descritte.
  Peraltro, sino ad oggi i bandi pubblicati hanno riscontrato una elevata ed entusiastica partecipazione da parte di numerose scuole, con un buon riscontro anche in termini di qualità delle proposte progettuali.
  Tutto ciò posto, è interesse del Ministero porre le scuole nelle condizioni migliori affinché possano predisporre i progetti richiesti. Conseguentemente, si assicura l'on.le interrogante che ci si adopererà affinché le scuole interessate abbiano tutto il tempo occorrente per poter predisporre progetti di qualità, nel rispetto dei vincoli temporali dettati anche dalle esigenze di carattere amministrativo e finanziario.

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ALLEGATO 4

5-06464 Brescia: Sulla valorizzazione del sepolcro del cosiddetto «Atleta di Taranto».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'onorevole Brescia, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede di sapere quali iniziative il Ministero intenda adottare al fine di consentire l'esposizione al pubblico del sepolcro dell'atleta di Taranto, conservato presso il Museo Nazionale Archeologico della città.
  A tale proposito vorrei precisare che la tomba dell'atleta è stata rinvenuta a Taranto in via Genova nel 1959 ed è databile in età tardo arcaica, ai primi decenni del V secolo a.C. Il monumentale sarcofago, unica sepoltura in tutto il mondo greco, almeno finora, ad aver restituito integro lo scheletro di un atleta nell'antichità, ostenta una ricca decorazione pittorica policroma e tre delle quattro anfore «panatenaiche» associate al defunto.
  Studi scientifici condotti sui resti ossei hanno evidenziato i segni della potenza dell'atleta tarantino nel lancio del disco, nel salto in lungo, nel tiro del giavellotto, nella corsa e nella lotta; l'uomo era sui trent'anni, di corporatura robusta, alto circa 170 cm (una statura eccezionale per l'epoca) per un peso di 77 kg.
  Il Ministero è ben consapevole dell'importanza del prezioso reperto, che, come correttamente rammentato dall'onorevole interrogante è stato oggetto di esposizione, nel 2008, a Pechino in occasione delle Olimpiadi, e spesso elevato a emblema della città di Taranto, in omaggio al ruolo di colonia-guida tra le più opulente della Magna Grecia, rivestito nell'antichità.
  La tomba trova la sua più precisa collocazione culturale all'interno del percorso espositivo del Museo Nazionale Archeologico di Taranto (cosiddetta MArTA) nella sezione tematica «La cultura funeraria» tra VII e IV secolo a.C. della colonia spartana di Taras.
  Al riguardo va precisato che la prestigiosa sede del MArTA, il settecentesco ex convento di San Pasquale o dei Frati Alcantarini, è stata oggetto di complessi e delicati interventi di ristrutturazione di carattere architettonico, impiantistico, museografico e museologico, basati su un progetto unitario di ristrutturazione, realizzato però con finanziamenti erogati in tempi e modi diversi, e con ben sei lotti successivi. Tali interventi hanno consentito la riapertura al pubblico del primo piano dell'edificio nel 2007 ed un successivo ampliamento nel dicembre 2013, la fruizione della documentazione relativa alla necropoli ellenistica con i famosi ori, alla città romana e alla città tardoantica e altomedievale fino all'età bizantina.
  Il protrarsi dei lavori di ristrutturazione ha comportato inevitabilmente la chiusura delle sale in corso di riallestimento e la conseguente interdizione al pubblico di parte delle preziose collezioni museali.
  Vorrei precisare che tale situazione di disagio, che è già in gran parte risolta ed è in via di soluzione, ha consentito di restituire alla città un Museo del tutto innovato, negli ambienti e anche nell'allestimento espositivo.
  Nell'ambito di detto percorso museale, organizzato cronologicamente e per tematismi, l'esposizione dei reperti relativi al popolamento del territorio tarantino in età pre e protostorica, nonché alle manifestazioni culturali della colonia greca di Taras, dalla fondazione fino alla prima conquista romana, è previsto al II piano, che è Pag. 155attualmente ancora in corso di allestimento, ma di cui si prevede l'apertura nei primi mesi del 2016.
  In tale ambito, ove saranno proposte le forme rappresentative dell'aristocrazia di cultura greca nell'età arcaica, dall'atletismo al simposio, dal mondo del mito e degli dei a quello degli eroi, sono state riservate soluzioni espositive d'effetto alla sepoltura dell'atleta di Taranto (specchi, proiezioni multimediali e altro), soluzioni tese a valorizzare al meglio la caratterizzazione dell'intero contesto funerario, sempre ovviamente nel rigoroso rispetto del metodo scientifico e dei migliori standard museali.
  Mi sento pertanto di rassicurare gli onorevoli interroganti sul fatto che l'atleta di Taranto, nell'arco di pochi mesi, sarà esposto e reso fruibile in tutta la sua magnificenza in occasione del nuovo allestimento, appositamente studiato e predisposto per il monumento funerario all'interno del MArTA.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'Imposta Municipale Unica (IMU), dall'Imposta Municipale Immobiliare (IMI), o dall'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS), si applica anche ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3 effettivamente utilizzati come sala cinematografica e teatrale, qualora le imprese ivi operanti siano iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, e l'attività di sala cinematografica o teatrale risulti esistente almeno dal 1o gennaio 1980.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di curo per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 82,340 milioni di curo per l'anno 2016, di 90,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 87,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 132,110 milioni di curo per l'anno 2019, di 129,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 158,510 per l'anno 2017 e 147,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
3444/VII/1. 1. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

  Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: superiore a settantacinque anni, aggiungere le seguenti: e per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.

  Conseguentemente, dopo il comma 79 aggiungere il seguente:
  79-bis
. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale.
3444/VII/1. 2 Peluffo, Bonaccorsi, Tullo, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

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  Sostituire il comma 110 con il seguente:
  «110. Al fine di accrescere la competitività del sistema universitario italiano, anche a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.»

  Conseguentemente sopprimere i commi dal 111 al 115.
3444/VII/1. 3 D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto.

  Al comma 112, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e, per i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
3444/VII/1. 4 Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto.

  Dopo il comma 115 aggiungere il seguente:
  115-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: –5.000.000;
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000.
3444/VII/1. 5 Vignali, Calabrò, Capua, Fanucci, Ghizzoni, Malpezzi, Rubinato, Scuvera.

  Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
  115-bis. All'articolo 13 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sostituire le parole: «Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni.» con le seguenti: «I professori componenti delle commissioni di concorso per professore universitario ordinario o associato decadono dal ruolo di commissario al verificarsi dei casi di incompatibilità previsti dal presente articolo e sono sostituiti da un nuovo commissario, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica».
3444/VII/1. 6 Vacca, Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  117-bis. Nell'ottica di assicurare le migliori professionalità alla pubblica amministrazione, per ciò che concerne i soggetti non dipendenti pubblici, è esclusivamente consentita la partecipazione, alla procedura selettiva per dirigenti di cui al comma 117, a tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siamo muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1,del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2014, n. 98.
3444/VII/1. 7 Centemero.

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  Dopo il comma 117, aggiungere il seguente:
  «117-bis. Per l'individuazione dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva a posti di dirigente di cui al comma 117 si applica espressamente quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.».
3444/VII/1. 8 Centemero.

  Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
  132-bis. Per le finalità di cui ai commi da 117 a 132 e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, area II, posizione economica F2.
  132-ter. Ai fini del reclutamento, ai sensi del comma 132-bis del presente articolo, di 30 dirigenti tecnici, una quota di riserva di posti è destinata a quei soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, svolgano, con contratti a tempo determinato, la funzione di dirigente tecnico. A tali soggetti è altresì consentito l'accesso diretto alla prova orale, superata con esito positivo, della predetta procedura concorsuale.
  132-quater. Alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-bis, di 10 dirigenti amministrativi, è consentita la partecipazione anche di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano dipendenti pubblici, ma siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1,del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2014, n. 98.
  132-quinquies. Al fine di adeguare l'organico ministeriale a standard elevati di gestione, sono ammessi a partecipare alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-bis del presente articolo, di 330 funzionari, area III, posizione economica F1 tutti i soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2014, n. 98.
  132-sexies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 132-bis potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  132-septies. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministro dell'economia e delle Pag. 159finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3444/VII/1. 9 Centemero, Lainati.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2016/2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a procedere all'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. L'immissione in ruolo è subordinata al superamento, con esito positivo, di una prova orale, da svolgersi secondo le modalità previste dal comma 90, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3444/VII/1. 10 Centemero, Lainati.

  Al comma 133, sostituire le parole: posizione di professore di seconda fascia con le seguenti: posizione di professore di seconda fascia, nonché per le finalità di cui al comma 135-bis del presente articolo;

  Conseguentemente:
   al comma 135, dopo le parole:
fondo per il finanziamento ordinario aggiungere le seguenti: e per quanto previsto dal comma 135-bis del presente articolo;
   dopo il comma 135, aggiungere il seguente:
  «135-bis. Quota parte dell'incremento di cui al comma 133, pari a 100.000 euro annui, per il triennio 2016-2018, è destinata agli enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla legge della regione siciliana 13 agosto 1979, n. 200, che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquennio. Tale importo è stanziato per il reclutamento dei docenti a tempo pieno di cui all'articolo 4 della predetta della regione siciliana 13 agosto 1979, n. 200, addetti alla guida al tirocinio, a condizione che siano in possesso di diploma di laurea. I predetti docenti tutor sono considerati docenti ai fini dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio, in ragione del fatto che attribuendo crediti formativi, svolgono funzione docente.».
3444/VII/1. 11 Centemero, Lainati.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:
  «133-bis. Al fine di incentivare il piano di assunzione di ricercatori di cui al comma 133 della presente legge, fino all'anno accademico 2018/2019 i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assunti a partire dall'anno accademico 2016/2017, sono considerati come professori con riferimento al possesso dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio già istituiti o istituendi presso le università.».
3444/VII/1. 12 Centemero, Lainati.

  Sostituire il comma 134 con il seguente:
  134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.
3444/VII/1. 13 D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto.

Pag. 160

  Al comma 134, sostituire le parole da dei risultati fino alla fine del comma, con le seguenti: dei medesimi criteri di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
3444/VII/1. 14 Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia.

  Al comma 136 sostituire le parole da: nel medesimo fino alla fine del comma, con le seguenti: per le medesime finalità del Fondo per il finanziamento ordinario, nell'esercizio finanziario successivo.
3444/VII/1.15 Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3444/VII/1. 16 Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 137, aggiungere i seguenti:
  137-bis. Al fine di garantire la qualità del riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45 e, in particolare, ai requisiti di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, i soggetti di cui al comma 2, dell'articolo 2 del suddetto decreto possono attivare, previo accreditamento concesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, in via sperimentale, a partire dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, corsi di dottorato di ricerca aventi ad oggetto lo studio della natura, delle caratteristiche e delle problematiche connesse alla legislazione scolastica.
  137-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di prima attivazione, al fine di promuovere la sperimentazione di cui al comma 138-bis, partecipa in convenzione con i soggetti attivanti il corso di dottorato, nella misura del 100 per cento degli oneri finanziari.
  137-quater. La partecipazione e la convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riguarda tassativamente un solo corso di dottorato, da scegliersi tra le proposte che perverranno presso il predetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  137-quinquies. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, Pag. 161dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono fissati:
   a) i requisiti di attivazione dei corsi di dottorato di cui al comma 138-bis, da riferirsi unicamente al numero delle borse di studio da attivare, non inferiore a sei, e a quanto previsto dalle lettere d), e), f) dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45;
   b) i criteri per la scelta della proposta di attivazione del corso di dottorato da finanziare in convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella misura indicata dal comma 138-ter;
   c) le modalità di partecipazione delle strutture e del personale ministeriale allo svolgimento delle attività di dottorato, ivi compresa la fase della selezione dei dottorandi;
   d) le modalità di collaborazione con il Governo dei dottorandi ammessi alla stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 21 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   e) l'individuazione dei membri della commissione di selezione degli ammessi al corso di dottorato, da individuarsi in: il direttore generale per il personale scolastico pro tempore, un dirigente tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, nominato dal direttore generale predetto, un docente universitario indicato dalla Università prescelta.
   f) la determinazione specifica dei relativi oneri finanziari.

  137-sexies. Ai fini della procedura di cui ai commi 137-bis, 137-ter, 137-quater e 137-quater il direttore generale per il personale scolastico nomina, con proprio decreto, e presiede la commissione incaricata di scegliere la proposta da finanziare, in convenzione, dal Ministero. La stessa commissione, oltre che dal predetto direttore generale, è composta da un dirigente tecnico esperto in materia di legislazione scolastica, dal direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore o da un dirigente tecnico da questi delegato e da un dirigente dell'ufficio legislativo del Ministero.
  137-septies. Per l'attuazione dei commi 137-bis, 137-ter, 137-quater, 137-quinquies e 137-sexies è autorizzata la spesa pari complessivamente a euro 390.000, di cui euro 130.000 per l'anno 2016, euro 130.000 per l'anno 2017 ed euro 130.000 per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire il numero: 134,340 con il seguente: 134,210; il numero: 142,610 con il seguente: 142,480; il numero: 139,610 con il seguente: 139,480.
3444/VII/1. 17 Centemero, Lainati.

  Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
  137-bis. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-bis sono inseriti i seguenti commi:
  13-ter. A decorrere dall'anno 2016, le sole Università che si trovano nella condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, previo giudizio di idoneità per l'attribuzione del titolo di professore di seconda fascia secondo la procedura di cui al seguente comma, possono procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga alle modalità stabilite dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. L'ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente periodo è riservata a soggetti, in forza presso l'università che promuove lo stesso giudizio di idoneità, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
   a) titolo di professore aggregato ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230; ovvero di ricercatore Pag. 162universitario a tempo indeterminato, ai sensi del decreto del Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
   b) titolarità di corsi di insegnamento universitari, presso università statali o equiparate, per almeno sei negli ultimi dieci anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al giudizio di idoneità.

  13-quater. Il giudizio di idoneità di cui al precedente comma, finalizzato alla chiamata di cui al comma successivo, viene promosso con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento, con il quale viene nominata una commissione composta da cinque professori di prima e seconda fascia, di cui almeno tre professori di prima fascia, anche fuori ruolo, afferenti al macro settore concorsuale relativo al giudizio di idoneità. Può far parte della commissione un docente appartenente all'università che promuove il procedimento di idoneità di cui al comma precedente. La commissione attribuisce il giudizio di idoneità di professore di seconda fascia valutando le pubblicazioni scientifiche, i curricula e l'attività didattica e di ricerca degli studiosi ammessi al procedimento di idoneità.
  13-quinquies. La proposta di chiamata nel ruolo di professore associato degli idonei di cui al comma precedente è formulata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia del Dipartimento ed approvata e resa esecutiva da parte dei competenti organi dell'Università.
  13-sexties. I professori di seconda fascia chiamati ai sensi del comma 13-quinquies, sono immessi ed inquadrati nei ruoli dei professori associati.
3444/VII/1. 18 Centemero, Lainati.

  Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
  137-bis. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
  137-ter. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.  449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
3444/VII/1. 19 Centemero, Lainati.

  Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
  138-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

  1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti Pag. 163concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
  2. La prova di selezione avviene come definito dall'articolo 36 del presente decreto legislativo.
   b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28.

  1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.».
   c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 29.

  1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.
  2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.».
   d) all'articolo 36, comma 1:
    1) dopo le parole: «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» aggiungere: «ed ai corsi specifici in medicina generale»;
    2) dopo le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Ministro della salute,»;
    3) la lettera a) è sostituita con la seguente:
   a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
    4) la lettera d) è sostituita con la seguente:
   d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nelle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
3444/VII/1. 20 Crimì, Coscia, Lenzi, Gelli, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Dallai, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 139, sostituire le parole da: 5.000.000 di euro sino alla fine del comma con le seguenti: di 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Per l'anno 2016, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, una quota di almeno 5.000.000 di euro del fondo è ripartita tra le Regioni che provvedono, per l'anno accademico 2015/16, a confermare la borsa di studio o altri servizi e strumenti di diritto allo studio universitario agli studenti, già destinatari di tali interventi per l'anno accademico 2014/15, che abbiano rispettato i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente.

Pag. 164

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3444/VII/1. 21 Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 139 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 50.000.000;
   b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione del periodo successivo. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.
3444/VII/1. 22 Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi.»;
   b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo.»;
   c) al comma 201, le parole «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, .497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13 milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, Pag. 165del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3444/VII/1. 23 Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza». All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 11,19 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3444/VII/1. 24 Rocchi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
  141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3444/VII/1. 25 D'Ottavio, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
  172-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di reperire il maggior numero di risorse, semplificare ed agevolare le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti, sul portale, predisposto ai sensi del comma precedente, è garantita la possibilità di effettuare i versamenti diretti ai siti della cultura accreditati direttamente online».
3444/VII/1. 26 Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:
  173-bis. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio Pag. 1662011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente comma, indicati direttamente dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse di cui al presente comma destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato «Fondo 5x1000 alla cultura».
3444/VII/1. 27 Bonaccorsi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  «174-bis. Quota parte, pari a euro 1.500.000, della somma destinata dal comma 174 per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è vincolata specificamente al finanziamento di progetti di manutenzione, restauro, recupero e valorizzazione, da presentarsi entro il 30 settembre 2016, di luoghi di culto di alto valore storico, culturale ed artistico adibiti a cappelle universitarie, e di edifici ad essi strettamente connessi.»
3444/VII/1. 28 Centemero, Lainati.

  Al comma 175, primo periodo, sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01,.
3444/VII/1. 29 Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  «181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
  181-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è abrogato il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.»
3444/VII/1. 30 Bonaccorsi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

  Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
  «192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Pag. 167Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: –1.000.000;
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000.
3444/VII/1. 31 Bonaccorsi, Donati, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carra, Bossa.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  «195-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3444/VII/1. 32 Carocci, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. L'articolo 1, comma 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito con il seguente:
  «107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107.»
3444/VII/1. 33 Ribaudo, Culotta, Ventricelli, Speranza, Tentori, Iacono.

  Dopo il comma 229, aggiungere i seguenti:
  229-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.
  229-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con Pag. 168decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
3444/VII/1. 34 Marzana, Vacca, Chimienti, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
  278-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rimangono a disposizione per le medesime finalità di spesa.
3444/VII/1. 35 Ascani, Coscia, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. Al fine di sopperire alla decurtazione delle retribuzioni dei dirigenti scolastici delle regioni Abruzzo e Lazio, il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 10 milioni di euro per l'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire il numero: 134,340 con il seguente: 124,340.
3444/VII/1. 36 Centemero.

  Dopo il comma 358, è aggiunto il seguente:
  «358-bis. Al fine di adempiere alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13 e di abbattere il relativo contenzioso, l'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:
  «131. Al fine di prevenire l'abuso di contratti a termine nel settore scuola e di ottemperare a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE e dall'allegato accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuati con il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il fabbisogno di personale docente deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le conseguenti facoltà assunzionali annuali prevedono la possibilità di copertura con contratti a tempo indeterminato di tutti i posti resisi vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nei limiti di cui al comma 201.»
3444/VII/1. 37 Centemero.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  «358-bis. Sono istituiti corsi di formazione a livello regionale con la previsione di formare il personale ATA presente in organico di ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte alla Tabella A, Area A, con specifico riferimento all'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art, 47 del CCNI 2006-09»

  Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2016.

Pag. 169

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: –15.000.000;
   2017: –15.000.000;
   2018: –15.000.000.
3444/VII/1. 38 Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  «358-bis. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «a statuto ordinario», aggiungere le seguenti parole: «e a statuto speciale».
3444/VII/1. 39 Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  «358-bis. Al fine di garantire la piena attuazione del comma 5 e seguenti dell'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2013, n. 128, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro»

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
3444/VII/1. 40 Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  «358-bis
. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, confluiscono nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
3444/VII/1. 41 Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  «358-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.»

3444/VII/1. 42 Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto.

  Dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  «412-bis. La somma di 300.000 euro, è destinata, per l'anno 2016, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla legge della regione siciliana 13 agosto 1979, n. 200, che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquennio. Tale somma è stanziata per la ma- Pag. 170nutenzione e l'adeguamento dei locali e degli arredi relativi alle aule didattiche, aule di studio, uffici, archivi, biblioteche, reception, sale di attesa, in relazione all'incremento previsionale delle iscrizioni, nonché per garantire i servizi navetta con automezzi degli enti gestori presso le sedi decentrate non servite da mezzi pubblici».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire il numero: 134,340 con il seguente: 134,040.
3444/VII/1. 43 Centemero, Lainati.

  Dopo il comma 436, aggiungere il seguente:
  «436-bis. Non concorrono al limite pari al 3 per cento previsto per l'incremento del fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per l'anno 2016, le spese disposte per l'assunzione di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.»
3444/VII/1. 44 D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto.

Pag. 171

ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAI DEPUTATI PANNARALE, CARLO GALLI E GIANCARLO GIORDANO

  La VII Commissione permanente,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
   premesso che:
    la legge di stabilità rappresenta un momento fondamentale del disegno di politica economica che ogni Governo deve realizzare;
    il deficit obiettivo per il 2016, al netto della clausola migranti, è inferiore dello 0,4 per cento del PIL rispetto a quello previsto nel 2015 (2,2 per cento rispetto al 2,6 per cento);
    per il quadriennio 2016-2019 l'avanzo primario parte dal 2 per cento per innalzarsi fino al 4,3 per cento nel 2019. Ciò equivale a non spendere una quantità rilevantissima di entrate (fino a 70 miliardi nel 2019), anche se destinate ad investimenti produttivi;
    gli alti avanzi primari previsti, in fase di bassa crescita, non sono compatibili con i livelli di sviluppo di cui il nostro paese ha bisogno;
    la manovra «vera» è di 10 miliardi;
    dei 26,5 miliardi più o meno «sicuri» della manovra ben 16,8 sono destinati semplicemente ad evitare le clausole di salvaguardia per il 2016;
    la stessa Confindustria con ottimismo parla di un incremento nel 2016 del PIL di un scarso 0,3 per cento dovuto alla manovra, contestualmente l'industria appare in frenata (il dato peggiore dal settembre 2011) e calo dell'export ad agosto;
    le previsioni per il 2016 (+ 1,6 per cento) sono troppo ottimistiche: il FMI – ad esempio – prevede 1,3 per cento;
    non ci sono risorse per gli investimenti pubblici. Si sostengono quelli privati se e quando ci saranno. Il provvedimento, infatti, prevede che circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei ministeri sia quella in conto capitale, ovverosia quella per gli investimenti per investimenti pubblici, come peraltro confermato dalla Nota di aggiornamento al DEF 2015 dove si rileva una flessione delle spese in conto capitale per il 2016 pari al 2,6 per cento e per il 2017 addirittura al 7,3 per cento;
    non risultano peraltro presenti interventi significativi per rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno e la recente pubblicazione dell'imbarazzante Masterplan per il Sud conferma questo dato visto, che l'erogazione delle risorse ivi indicate sono quelle già previste a livello europeo e nazionale;
    appare del tutto evidente l'assenza di un piano strutturale per il rilancio dell'economia nel Mezzogiorno che non ha avuto alcun risvolto concreto, nonostante i numerosi annunci su misure speciali come il credito di imposta per aziende meridionali, la riduzione delle Pag. 172tasse per le imprese del sud e la decontribuzione per i nuovi assunti nelle regioni meridionali;
    a ciò si aggiunga che, come rilevato dalla Banca d'Italia in sede di audizione al Senato, il debito continua a rimanere troppo alto, mentre l'ISTAT misura una crescita 2016 troppo modesta rispetto alle attese, stigmatizzando una ripresa molto debole nel 2016 (0,1 per cento) e un po’ superiore nel 2017 (0,3 per cento);
    la manovra, in buona sostanza non persegue alcuna direzione espansiva, ma solo quella del galleggiamento economico ed elettorale (interventi sulla TASI e circolazione del contante, aiuti a pioggia alle imprese);
    la spesa pubblica viene depressa a favore del taglio delle tasse (di cui beneficiano di più i ricchi): è il vecchio sogno di Tremonti realizzato da Renzi;
    le riduzioni di imposte hanno un moltiplicatore molto minore di quello dei tagli di spese, come oramai riconosciuto anche dal FMI;
    non appare presente alcun «piano per il lavoro», ma solo ulteriore spinta alla precarizzazione del mercato del lavoro. Nonostante la propaganda del governo, i numeri parlano chiaro. Per sostenere la flebile ripresa e il lavoro, sarebbero stati necessari investimenti aggiuntivi per almeno un punto di PIL all'anno, per tre anni, da affidare ai Comuni per le piccole opere. Invece, il Governo utilizza la clausola degli investimenti senza aumentarli e introduce misure elettorali e inique;
    è una legge iniqua perché dà tutto alle imprese (gli sgravi, il taglio dell'Ires e gli sconti fiscali sugli acquisti dei macchinari) e niente o quasi a lavoratori, pensionati e giovani;
    la manovra avrebbe dovuto prevedere, nell'ambito della politica industriale nazionale, modalità per un intervento pubblico al fine di salvaguardare gli asset strategici, stimolare le innovazioni e la ricerca, facilitare la riconversione ecologica dell'apparato produttivo, garantire i livelli occupazionali;
    viceversa, la manovra predisposta dal Governo riduce le imposte per le imprese senza avere alcuna garanzia che aumenteranno i loro investimenti, che non delocalizzeranno i loro siti produttivi o che non licenzieranno oppure che si produrranno reali incrementi occupazionali non sostitutivi;
    non si evidenziano interventi di rilievo sul fronte del rilancio dell'economia in termini di ricerca e sviluppo e cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca;
    si cerca dunque di competere sul profilo basso senza cercare di aumentare la produttività di tutti i fattori del nostro sistema produttivo, e ci si rassegna a diventare un Paese di serie B;
    persistono i tagli, per il 2016, a carico del fondo sanitario nazionale pari a 2,2 miliardi e si introducono misure «spot» per il contrasto alla povertà;
    si tratta, in buona sostanza, di una legge che riprende in larga misura le proposte della destra, hanno dichiarato Schifani e Alfano. «Mi ha copiato» ha rilanciato Berlusconi. Non a caso appaiono completamente cambiate anche le politiche per il contrasto all'evasione fiscale, mentre l'Agenzia delle entrate appare di tutto punto abbandonata a se stessa in un Paese con la più grande evasione fiscale d'Europa;
    una manovra che produrrà comunque effetti recessivi perché prosegue nella politica dei tagli alla spesa pubblica anche per coprire la diminuzione delle imposte, tagli che notoriamente hanno un moltiplicatore superiore in termini di crescita del PIL della riduzione delle tasse;
    i ceti popolari pagheranno questa politica in termini di riduzione dei servizi essenziali e di incrementi della tassazione locale, mortificando diritti basilari delle persone;Pag. 173
    considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione:
     le disposizioni contenute nella Legge di Stabilità non rispondono in alcun modo alle criticità del sistema scolastico e universitario;
     in particolar modo, si ricorda come il sistema universitario abbia perso, negli ultimi anni, un numero consistente di immatricolati, che per il 2014-2015 si attesta attorno ai 260 mila, circa la metà di coloro che risultano diplomati nello stesso anno scolastico;
     anche per il 2015 sono stati confermati i dati che vedono l'Italia ultima nella percentuale dei laureati trentenni rispetto alla media dell'Unione Europea (37,9 per cento), con il 29,3 per cento dei laureati;
     le criticità del sistema universitario sono dovute in gran parte ai continui tagli che, negli ultimi anni, hanno colpito il Fondo per il funzionamento ordinario delle università e, soprattutto le risorse per il diritto allo studio. Il primo, infatti, è passato dai circa 7 miliardi e mezzo del 2008 agli attuali 6 miliardi e 900 milioni, mentre il secondo è passato dai 246 milioni di euro del 2009-2010 agli attuali 162 milioni di euro;
     l'incremento di 5 milioni di euro del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previsto dal comma 139 dell'articolo 1, costituisce una goccia nel mare, ed è totalmente insufficiente a risolvere le attuali criticità, notevolmente aumentate, si ricorda, a causa della riforma dell'ISEE approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013;
     anche i nuovi finanziamenti per il Fondo per il funzionamento ordinario, consistenti in 38 milioni di euro per il 2016 e 75 a decorrere dal 2017, sono esigui e, soprattutto risultano legati alla quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 180/2008, rischiando di aumentare il divario tra ateneo e ateneo nell'accesso alle risorse;
     allo stesso modo, quanto previsto dal comma 110 circa il Fondo per le cattedre universitarie del merito, istituito col fine di reclutare professori universitari di prima e seconda fascia attraverso chiamate dirette, canali paralleli alle ordinarie procedure comparative, non costituisce certamente una soluzione al necessario rinnovo del contratto nazionale e ai finanziamento per la contrattazione integrativa;
     quanto previsto dal comma 133 circa il reclutamento dei ricercatori cosiddetti di tipologia b) e per l'eventuale consolidamento dei professori nel ruolo di seconda fascia (si stimano circa 1000 nuovi ricercatori assunti) è insufficiente a scongiurare le emergenze del nostro ordinamento in materia di ricerca: dovrebbe prevedersi, infatti, un piano pluriennale di assunzioni in grado di assicurare l'ingresso di almeno 5 mila ricercatori nei prossimi anni;
     quanto previsto per la scuola, la grande assente della Legge di stabilità 2016, dopo l'approvazione della Legge 107/2015, cosiddetta Buona Scuola, non risponde alle richieste pervenute dai sindacati e dai lavoratori, che chiedono la partecipazione di quei docenti che, pur essendo abilitati, non hanno potuto partecipare al piano assunzionale da essa previsto;
     la previsione, poi, dei 25 milioni di euro inserita al comma 140 a favore delle scuole paritarie appare un ulteriore schiaffo all'istruzione pubblica,

DELIBERA DI RIFERIRE NEGATIVAMENTE.

Pag. 174

ALLEGATO 7

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 79, primo periodo, dopo le parole: superiore a settantacinque anni, aggiungere le seguenti: e per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.

  Conseguentemente, dopo il comma 79 aggiungere il seguente:
  79-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale.
3444/VII/1. 2 Peluffo, Bonaccorsi, Tullo, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.
  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole «del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 105,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 71,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 54,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3444/VII/1. 16 Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
  138-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

  1. Le regioni e le province autonome ogni anno determinano il contingente numerico da ammettere ai corsi, nei limiti Pag. 175concordati con il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili.
  2. La prova di selezione avviene come definito dall'articolo 36 del presente decreto legislativo.
   b) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28.

  1. I corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni e dalle province autonome che ne comunicano al Ministero della salute il piano.».
   c) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

  1. Al termine del triennio una commissione formula il giudizio finale, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo.
  2. La commissione di cui al comma 1 è composta dal presidente dell'ordine dei medici chirurghi del capoluogo di regione o suo delegato che la presiede, da un primario ospedaliero di medicina interna designato dalla regione, da un medico di medicina generale designato dall'ordine, da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della sanità a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e da un funzionario amministrativo regionale con funzioni di segretario.».
   d) all'articolo 36, comma 1:
    1) dopo le parole: «modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione» aggiungere «ed ai corsi specifici in medicina generale»;
    2) dopo le parole «ricerca scientifica e tecnologica» sono aggiunte le seguenti «, sentito il Ministro della salute,»;
    3) la lettera a) è sostituita con la seguente:
   a) le prove di ammissione si svolgono in una medesima data per tutte le tipologie di scuola di specializzazione e per i corsi formazione specifica di medicina generale, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
    4) la lettera d) è sostituita con la seguente:
   d) all'esito delle prove è formata una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle scuole di specialità o ai corsi formazione specifica di medicina generale nelle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
3444/VII/1. 20 Crimì, Coscia, Lenzi, Gelli, D'Ottavio, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Dallai, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 139, sostituire le parole da: 5.000.000 di euro sino alla fine del comma con le seguenti: di 55.000.000 di euro per l'anno 2016 e di 50.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Per l'anno 2016, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, una quota di almeno 5.000.000 di euro del fondo è ripartita tra le Regioni che provvedono, per l'anno accademico 2015/16, a confermare la borsa di studio o altri servizi e strumenti di diritto allo studio universitario agli studenti, già destinatari di tali interventi per l'anno accademico 2014/15, che non abbiano modificato la propria situazione patrimoniale ed economica e abbiano rispettato i requisiti di merito previsti dalla normativa vigente.

Pag. 176

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3444/VII/1. 21 (Nuova formulazione) Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 63, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I posti comuni comprendono i posti occorrenti in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, inclusi, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, gli spezzoni di orario aggregabili in posti interi.»;
   b) al comma 69, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il predetto ulteriore contingente di posti non comprende gli spezzoni di orario di posto comune aggregabili in posti interi, facenti parte dell'organico dell'autonomia ai sensi del comma 63, secondo periodo.»;
   c) al comma 201, le parole: «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti «544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 2.045,75 milioni nell'anno 2017, 2.089,52 milioni nell'anno 2018, 2.142,65 milioni nell'anno 2019, 2.212,99 milioni nell'anno 2020, 2.276,10 milioni nell'anno 2021, 2.333,60 milioni nell'anno 2022, 2.391,52 milioni nell'anno 2023, 2.446,77 milioni nell'anno 2024, .497,76 milioni nell'anno 2025 e 2.511,96 milioni annui a decorrere dall'anno 2026».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla predetta disposizione, pari ad euro 206,53 milioni nell'anno 2017, euro 210,96 milioni nell'anno 2018, euro 226,74 milioni nell'anno 2019, euro 241,65 milioni nell'anno 2020, euro 263,78 milioni nell'anno 2021, euro 280,00 milioni nell'anno 2022, euro 296,32 milioni nell'anno 2023, euro 312,73 milioni nell'anno 2024 euro 328,13 milioni nell'anno 2025 ed euro 342,33 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3444/VII/1. 23 Malpezzi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 140, aggiungere il seguente:
  140-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «assistente amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «per i primi 30 giorni di assenza». All'onere derivante dal presente comma, pari ad euro 11,19 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede Pag. 177mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3444/VII/1. 24 Rocchi, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
  141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
3444/VII/1. 25 D'Ottavio, Coscia, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Ghizzoni, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 175, primo periodo, sopprimere le parole: selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.
3444/VII/1. 29 Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 181, aggiungere i seguenti:
  «181-bis. Al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, a decorrere dal 2017 il «Fondo per la tutela del patrimonio culturale» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è alimentato da una quota pari al tre per cento delle risorse destinate annualmente dalla legge di stabilità ad interventi infrastrutturali e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per la realizzazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può avvalersi dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
  181-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017, è abrogato il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A decorrere dal 2017 con il Fondo di cui al precedente comma si provvede anche per le finalità di cui all'articolo 7 comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni.»
3444/VII/1. 30 Bonaccorsi, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

Pag. 178

  Dopo il comma 192 aggiungere il seguente:
  «192-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: –1.000.000;
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000.
3444/VII/1. 31 Bonaccorsi, Donati, Coscia, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Carra, Bossa, Zanin.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  «195-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3444/VII/1. 32 Carocci, Coscia, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

  Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
  278-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo relativi allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rimangono a disposizione per le medesime finalità di spesa.
3444/VII/1. 35 Ascani, Coscia, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  «358-bis. Sono istituiti corsi di formazione a livello regionale con la previsione di formare il personale ATA presente in organico di ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte alla Tabella A, Area A, con specifico riferimento all'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap, nonché nell'uso dei servizi Pag. 179igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'articolo 47 del CCNI 2006-09».

  Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: –15.000.000;
   2017: –15.000.000;
   2018: –15.000.000.
3444/VII/1. 38 Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Coscia, Rampi, Bonaccorsi, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Pag. 180

ALLEGATO 8

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti relative allo sport e al settore dell'editoria, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016;
   premesso che:
    il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;
    il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;
    il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;
    qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;
   sottolineato che:
    in linea con l'indirizzo del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente orientata alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita Pag. 181e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;
    ritenuto che la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;
    considerato altresì che nel triennio di riferimento sarà necessario provvedere a risorse sufficienti per il settore dell'editoria e per garantire il pluralismo al suo interno,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 182

ALLEGATO 9

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 3: Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016;
   premesso che:
    il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;
    il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;
    il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;
    qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;
   sottolineato che:
    in linea con l'indirizzo del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente orientata alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso Pag. 183la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;
   ritenuto che:
    la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;
    valutate favorevolmente le disposizioni relative al finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo;
    ravvisata la necessità di offrire risorse certe all'emittenza radiotelevisiva locale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 184

ALLEGATO 10

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016;
   premesso che:
    il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;
    il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;
    il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;
    qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;
   sottolineato che:
    in linea con l'indirizzo del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente orientata alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;Pag. 185
   ritenuto che:
    la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;
    importanti misure sono specificamente adottate per il mantenimento e il rilancio del sistema scolastico e universitario;
    valutato, ulteriormente, che devono essere ancora affrontati e risolti alcuni aspetti attinenti all'ambito di competenza della Commissione cultura;
   ritenuto che si tratta, in particolare, di:
    recuperare al mondo della scuola, dell'università e della ricerca le riduzioni conseguenti al parziale utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
    reperire ulteriori risorse per i servizi e gli strumenti di diritto allo studio;
    disporre che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia sia rideterminato complessivamente in misura pari ai posti attivati e autorizzati nel corso dell'anno scolastico 2015/2016. Occorre, sostanzialmente, superare la dicotomia tra organico di fatto e organico di diritto, facendo confluire l'organico di fatto, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, all'interno dell'organico dell'autonomia;
    provvedere a reperire risorse per coprire le sostituzioni del personale ATA assente giustificato nei primi trenta giorni di assenza e per la formazione del medesimo personale;
    prevedere risorse per l'istruzione nella fascia da zero a sei anni;
    superare il blocco del turn over nelle università;
    unificare anche per finalità di risparmio i concorsi in medicina tra generale e specialistica;
    dettare ulteriori norme di sostegno alle scuole di alta formazione artistica e musicale,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 186

ALLEGATO 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).

Tabella n. 13: Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

RELAZIONE APPROVATA

  La VII Commissione,
   esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016;
   premesso che:
    il disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)», e il disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018», presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;
    il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;
    il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;
    qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;
   sottolineato che:
    in linea con l'indirizzo del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente orientata alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;Pag. 187
   ritenuto che:
    la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e la lotta contro la povertà;
    ritenuto che importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del Paese, che viene tutelato e valorizzato come motore di sviluppo;
   considerato, tuttavia, che occorre prevedere ulteriori disposizioni di specifica competenza della Commissione cultura e in particolare:
    destinare alla cultura il 3 per cento della spesa annuale per le infrastrutture;
    sostenere le manifestazioni culturali diffuse sul territorio;
    correggere il testo risultante dall'esame del Senato circa i requisiti per partecipare al concorso di cui al comma 175 del provvedimento in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.