ALLEGATO
DL 146/2015: Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione (S. 2110 Governo, approvato dalla Camera).
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo S. 2110, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015 n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, approvato dalla Camera dei deputati;
richiamato il proprio parere espresso in data 30 settembre 2015;
rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile agli ambiti materiali «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «ordinamento civile», ascritti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere m) ed l), Cost.);
considerato che, nel corso dell'esame alla Camera, è stato introdotto l'articolo 01, in base al quale in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle Regioni speciali e delle Province autonome e delle relative norme di attuazione;
rilevato che la disciplina della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale rientra della materia «valorizzazione dei beni culturali», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e regioni (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 9 del 2004 e n. 232 del 2005);
rilevato altresì che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004). Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005),
esprime,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, valuti la Commissione di merito l'opportunità di fissare espressamente i livelli delle prestazioni che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale, anche ai fini della delimitazione del riparto di competenza in materia tra Stato e Regioni.